EDIZIONE PROVVISORIA
V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Premettere i seguenti:
Art. 01.
(Introduzione della flat tax al 15 per cento)
1. L'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», in materia di oneri deducibili, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – (Deduzioni fiscali e salvaguardia del criterio di progressività). – 1. Le deduzioni fiscali sul reddito familiare si applicano con l'aliquota fissa del 15 per cento al fine di determinare una naturale progressività dell'imposta e della relativa aliquota effettiva.
2. Le deduzioni fiscali sul reddito familiare ammontano a 3.000 euro in base ai seguenti criteri:
a) da 0 a 35.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione tutti i membri del nucleo familiare;
b) da 35.000 a 50.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione fiscale solo i carichi familiari;
c) a partire da 50.000 euro di reddito familiare si applica l'aliquota del 15 per cento».
3. All'articolo 11 del testo unico, e successive modificazioni, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni indicate nell'articolo 10, comma 2, l'aliquota fissa del 15 per cento»;
b) il comma 3 è abrogato.
4. Al comma 1 dell'articolo 77 del testo unico, e successive modificazioni, in materia di aliquota dell'imposta, le parole: «del 24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 15 per cento».
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo cessano di avere applicazione le norme del testo unico incompatibili con le disposizioni di cui alla medesima legge.
6. Gli articoli 12 ,13 ,15, 16, 16-bis, 17, 21, 24-bis e 78 del testo unico, e successive modificazioni, sono abrogati.
7. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito, le deduzioni e le detrazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 16-bis del testo unico, e successive modificazioni, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 02.
(Nuove disposizioni in materia di patto fiscale)
1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti ai sensi dei commi 14 e 15.
2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, definita ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo;
d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.
4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.
5. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
6. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
7. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
8. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
9. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
10. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2020 e le modalità di versamento da effettuare secondo i seguenti criteri:
a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;
b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;
c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.
A garanzia della rateizzazione di cui al presente comma il contribuente può sottoporre all'Agenzia delle entrate o una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituiti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (TUB) sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
17. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate secondo i criteri e le modalità da stabilire ai sensi dei commi 14 e 15:
a) all'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per loro presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;
b) per la definizione agevolata delle imposte indirette, imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture e private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data;
c) per la definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;
d) per la definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, province e comuni e città metropolitane;
e) per la regolarizzazione delle scritture contabili;
f) per la definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;
g) per la definizione delle liti fiscali pendenti dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.
Art. 03.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 01 valutati in 50.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dell'articolo 02 nonché attraverso:
a) le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 30.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;
b) le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1° gennaio 2020 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
2. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare a decorrere dall'anno 2020 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi di euro all'anno, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione della presente legge.
01. 01. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, aggiungere le seguenti: nonché al fine di tutelare il benessere fisico e psicofisico della popolazione, dei pazienti contagiati e degli operatori sanitari, assicurare le attività di prevenzione e la cura di esaurimento psicofisico e di distacco emotivo e del disturbo acuto da stress e post traumatico da stress,.
Conseguentemente al comma 7, primo periodo sostituire le parole da: in numero non superiore, fino alla fine del comma con le seguenti: nonché al personale sanitario di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, regolarmente iscritto all'Ordine di cui alla medesima legge, ciascuno rispettivamente in numero non superiore ad uno ogni due unità ciascuna per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto ai soggetti di cui al presente comma un compenso lordo orari di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
1. 9. Di Lauro, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Nesci, Sportiello, Lapia, Lorefice, Sarli, Menga.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: I piani di assistenza territoriale contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, aggiungere le seguenti: come l'attivazione presso ogni ospedale COVID di un laboratorio di analisi dedicato alla relativa attività di monitoraggio,;
b) al terzo periodo, sostituire le parole: esclusivamente conoscitivi con le seguenti: della verifica dell'attuazione dei piani di assistenza territoriali;
c) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Tali piani devono comprendere la programmazione delle Unità Operative Complesse, da attivare successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e da individuarsi presso le strutture sanitarie nelle quali sia già attivo un reparto accreditato per la specialità medica relativa alle medesime Unità Operative Complesse.
1. 11. Maraia, Nesci, Sportiello, Lapia, Buompane, Caso.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: a cura dei Dipartimenti di Prevenzione inserire le seguenti: ed in particolare utilizzando sia le aree mediche che le aree mediche veterinarie ognuna per quanto di stretta competenza,;
b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In presenza di focolai di trasmissione del virus, familiare o di comunità, ove si registri la contemporanea presenza di animali domestici, l'evoluzione della malattia (zoonosi) è monitorata anche tramite l'esecuzione dei tamponi e degli screening sierologici sui predetti animali.
1. 42. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: , infermieri di famiglia o di comunità;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole da: «Per la durata dell'emergenza» fino a «2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021»;
c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, alle professioni sanitarie e a coloro che si trovano in situazioni di disabilità, compresi i caregiver familiari o di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e di abusi, con particolare riferimento ai minori, alle donne, e alle famiglie, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, le Aziende sanitarie e gli altri Enti del Servizio sanitario nazionale organizzano l'attività degli psicologi in un'unica rete aziendale di tipo dipartimentale, anche ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006. In tale ambito vengono assicurate azioni di supporto psicologico agli operatori sanitari coinvolti nel contrasto all'epidemia da SARS-COV-2;
d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: incrementano e indirizzano aggiungere le seguenti: a livello domiciliare le azioni e prestazioni assistenziali terapeutiche, riabilitative comprese quelle di logopedia, psicologiche, psicoterapeutiche, diagnostiche, ostetriche e mediche specialistiche così come previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», garantendo adeguato supporto sanitario e sociosanitario;
e) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un Atto di intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, coordina la sperimentazione di strutture di prossimità per la promozione e la prevenzione della salute, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie più fragili, ispirate al principio della piena integrazione sociosanitaria, con il coinvolgimento di tutte le istituzioni presenti sul territorio unitamente al volontariato locale e ad enti del terzo settore no profit. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le logiche di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quali il budget di salute individuale e di comunità. La sperimentazione di cui al presente comma si inquadra all'interno dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del decreto ministeriale 10 luglio 2007 «Progetti attuativi del Piano sanitario nazionale – Linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano» (Gazzetta Ufficiale, 10 ottobre 2007, n. 236). Per le finalità del presente comma sono stanziati fondi a valere sull'importo complessivo di cui al comma 11, primo periodo, per un importo pari a 30.000.000 euro.
4-ter. Concorrono, secondo le modalità organizzative delle regioni, al rafforzamento dell'assistenza domiciliare di cui ai commi 3, 4 e 4-bis anche i servizi e le prestazioni offerti dalle residenze sanitarie per anziani, dalle fondazioni (ex Ipab) o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) o da altri soggetti del Terzo settore, con l'obbiettivo di mantenere la persona nei suoi contesti di vita;
f) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: servizi offerti dalle cure primarie aggiungere le seguenti: ed integrandosi con gli Ambiti territoriali previsti dalla legge n. 328 del 2000; e dopo le parole di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: nonché per favorire il coordinamento dei servizi infermieristici distrettuali;
g) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: al comma 10 aggiungere le seguenti: anche promuovendo specifiche aggregazioni funzionati territoriali (AFT) disciplinati con decreto del Ministro della salute entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con riferimento all'assistenza dei soggetti di cui al comma 4, il personale infermieristico dei servizi socio-sanitari territoriali, nonché gli infermieri di famiglia o di comunità che afferiscono ai servizi di cure primarie dell'azienda sanitaria locale o dei distretti, possono svolgere la loro attività all'interno delle UCCP già previste dalla legge n. 189 del 2012 secondo modelli organizzativi regionali;
h) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: è consentito anche ai medici aggiungere le seguenti: ed ai professionisti e dopo la parola: specialisti aggiungere le seguenti: e psicologi;
i) al comma 7, dopo le parole: le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere le seguenti: possono assumere con rapporto di lavoro subordinato ovvero;
j) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali, anche al fine di rafforzare i servizi di integrazione socio-sanitaria di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021 possono procedere al reclutamento di assistenti sociali in numero non superiore ad 1 unità ogni 100.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di spesa di cui al comma 10.
7-ter. Al fine di garantire un pieno recupero funzionale della persona dopo la fase acuta dell'infezione da SARS-COV-2, in particolare a coloro che presentano deficit neurologici, motori, cardiorespiratori anche dimessi dai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché seguiti a domicilio, a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo a professionisti del profilo di fisioterapista, di logopedista e di terapista occupazionale, regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionale, in numero non superiore ad un operatore sanitario ogni due USCA per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto un compenso lordo orario di 30 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 14.256.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 del comma 5;
k) al comma 10, sostituire le parole da: commi 4, 5, 6, 7 e 8 fino a: commi 4, 5 e 8 con le seguenti: commi 4, 5, 6, 7, 7-ter e 8 a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5, 7-ter e 8.
1. 83. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: , infermieri di famiglia o di comunità di cui al comma 5 del presente articolo.
Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: dell'infermiere di famiglia o di comunità, aggiungere le seguenti: con un ruolo di governo nell'ambito dei servizi infermieristici distrettuali.
*1. 10. Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: , infermieri di famiglia o di comunità di cui al comma 5 del presente articolo.
Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: dell'infermiere di famiglia o di comunità, aggiungere le seguenti: con un ruolo di governo nell'ambito dei servizi infermieristici distrettuali.
*1. 26. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: , infermieri di famiglia o di comunità di cui al comma 5 del presente articolo.
Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: dell'infermiere di famiglia o di comunità, aggiungere le seguenti: con un ruolo di governo nell'ambito dei servizi infermieristici distrettuali.
*1. 52. Novelli, Bagnasco, Versace, Mugnai, Bond, Mandelli, Bergamini.
Al comma 1, sostituire il periodo: I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi con il seguente: I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute, anche attraverso le funzioni dell'Istituto Superiore di Sanità, e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi.
1. 66. Orfini.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: i predetti piani sono recepiti nei programmi con le seguenti: i predetti piani sono adottati in sostituzione dei programmi.
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ultimo periodo è soppresso.
1. 41. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: e le altre strutture residenziali, anche garantendo con le seguenti: , le altre strutture residenziali e quelle semiresidenziali, pubbliche e private, accreditate e non, di qualsiasi natura e tipologia, effettuando il tampone naso-faringeo per tutti gli operatori e gli utenti, anche attraverso modalità definite dalle unità di crisi, se costituite, e garantendo anche.
1. 33. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di una uniforme integrazione delle residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali all'interno della rete di assistenza territoriale il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, provvede entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a formulare linee di indirizzo sui requisiti strutturali, il sistema di finanziamento e l'offerta di servizi di dette strutture per garantire un'assistenza sociosanitaria multidimensionale residenziale, semiresidenziale e domiciliare che coniughi il massimo livello di qualità e flessibilità nelle proposte per i bisogni di assistenza e cura adeguate alle attuali esigenze degli utenti.
1. 100. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di promuovere e armonizzare, sulla base delle evidenze tecnico-scientifiche le attività di assistenza territoriale, incluse le attività di prevenzione e promozione della salute estesa ai determinanti ambientali e sociali di salute secondo l'approccio «one-health» le attività di sorveglianza e di monitoraggio epidemiologici, nonché le attività di supporto alle Regioni e alle province di cui al comma 1, una quota pari all'1,4 per cento dell'incremento totale, per l'anno 2020, del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui al quarto periodo del comma 11 del presente articolo, è destinata ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria dell'ISS destinata alle spese correnti per il proprio funzionamento. A partire dal 2021 per garantire all'istituto la medesima dotazione ordinaria, l'incremento previsto dal presente comma sarà a valere sulle risorse complessivamente a disposizione del Ministero della salute.
1. 65. Orfini, Fioramonti.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con l'obiettivo di implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-COV-2, le regioni assicurano, per i pazienti sospetti, asintomatici o paucisintomatici, fino a diagnosi certa, l'obbligo di isolamento fiduciario e l'effettuazione di tampone tra il quinto ed il settimo giorno dalla presenza dei sintomi o dal contatto con un soggetto accertato COVID-19. Qualora il paziente abbia avuto contatti con un caso sospetto, le regioni assicurano l'osservanza di un periodo di quarantena, sotto il controllo del medico di medicina generale e con l'ausilio della telemedicina. Per il paziente positivo asintomatico o paucisintomatico le regioni è assicurata la continuità assistenziale del medico dell'USCA.
1. 13. Nappi, Nesci, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Ianaro, Sportiello, Menga.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le Regioni adottano, anche in collaborazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, linee guida sanitarie per il trattamento delle persone non autosufficienti e/o con disabilità intellettiva non collaboranti in caso di analisi sanitaria e in caso di contagio, in considerazione della complessità di applicazione delle procedure comportamentali di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
1. 46. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito dei piani di assistenza territoriale di cui al comma 1, tra le specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei dipartimenti di prevenzione, le regioni assicurano che i laboratori privati autorizzati trasmettano i referti positivi al COVID-19 al dipartimento di prevenzione territoriale competente il quale provvederà a comunicarli al centro regionale di raccolta dati per la trasmissione al Ministero della salute, finalità epidemiologiche e statistiche.
1. 12. Nappi, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti territoriali possono altresì stipulare apposite convenzioni, previa intesa intercorsa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, al fine di assegnare i beni confiscati di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, alle medesime, per la creazione di presidi medici di prima emergenza e di centri di cura ed assistenza.
1. 50. Amitrano, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Sarli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: Le aziende sanitarie, aggiungere la seguente: anche;
b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le Regioni e le Province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-bis. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 256, comma 4, ultimo periodo, e la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-bis. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;
all'articolo 265, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui al precedente periodo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «cento».
1. 38. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: Le aziende sanitarie, aggiungere la seguente: anche.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le regioni e le province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
b) al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-bis. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, tenuto conto delle maggiori entrate di cui al presente comma e delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare totale delle risorse disponibili e la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-bis. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;
c) all'articolo 265, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
4-bis. Quale ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto, la misura dell'accisa di cui all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è elevata al 75 per cento a decorrere dal 2020.
1. 54. Muroni, Fassina, Fioramonti, Fusacchia, Lattanzio, Quartapelle Procopio, Palazzotto, Ubaldo Pagano, Gribaudo, Trano, Brescia, Lorefice, Sportiello, Menga, D'Arrando, Lapia, Gallinella, Gagnarli, Zolezzi, Nesci, Sarli, Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Corneli, Currò, Trizzino.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: Le aziende sanitarie, aggiungere la seguente: anche;
b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In aggiunta a quanto previsto dai commi precedenti, le regioni e le province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-bis. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 256, comma 4, ultimo periodo, e la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-bis. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;
all'articolo 265, comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: Ai fini dell'ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui al precedente periodo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».
*1. 36. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: Le aziende sanitarie, aggiungere la seguente: anche;
b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In aggiunta a quanto previsto dai commi precedenti, le regioni e le province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-bis. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 256, comma 4, ultimo periodo, e la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-bis. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;
all'articolo 265, comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: Ai fini dell'ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui al precedente periodo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».
*1. 75. Ubaldo Pagano.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: Le aziende sanitarie, aggiungere la seguente: anche;
b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le Regioni e le Province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
Conseguentemente:
a) all'articolo 1, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-bis. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 256, comma 4, ultimo periodo, e la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-bis. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;
b) all'articolo 265, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui al precedente periodo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».
**1. 8. Brescia, Lorefice, Sportiello, Menga, D'Arrando, Lapia, Gallinella, Gagnarli, Zolezzi, Nesci, Sarli, Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Corneli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: Le aziende sanitarie, aggiungere la seguente: anche;
b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le Regioni e le Province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
Conseguentemente:
a) all'articolo 1, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-bis. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 256, comma 4, ultimo periodo, e la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-bis. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;
b) all'articolo 265, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui al precedente periodo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».
**1. 25. Pella, Saccani Jotti, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: Le aziende sanitarie, aggiungere la seguente: anche;
b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le Regioni e le Province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
Conseguentemente:
a) all'articolo 1, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-bis. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 256, comma 4, ultimo periodo, e la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-bis. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;
b) all'articolo 265, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui al precedente periodo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».
**1. 94. Fioramonti.
Al comma 3, sostituire le parole: assistenza domiciliare integrata o equivalenti con le seguenti: assistenza domiciliare integrata, avvalendosi di personale dipendente e collaborazioni esterne mediante accreditamento istituzionale o acquisti di servizi.
*1. 31. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 3, sostituire le parole: assistenza domiciliare integrata o equivalenti con le seguenti: assistenza domiciliare integrata, avvalendosi di personale dipendente e collaborazioni esterne mediante accreditamento istituzionale o acquisti di servizi.
*1. 72. Ubaldo Pagano.
Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: Per rendere rapidamente disponibili ulteriori e capillari servizi di assistenza domiciliare, le autorizzazioni all'esercizio e gli accreditamenti rilasciati alle strutture sanitarie pubbliche e private per l'erogazione di prestazioni infermieristiche o fisioterapiche in regime ambulatoriale consentono anche l'erogazione di dette prestazioni in regime domiciliare, senza che ciò comporti un incremento di costi per il Servizio sanitario nazionale.
1. 58. Bruno Bossio.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai pazienti guariti che, abbiano avuto un periodo di ricovero in terapia intensiva o subintensiva, a causa del contagio da COVID-19, le aziende sanitarie, tramite i distretti, garantiscono l'esenzione totale delle spese relative a visite specialistiche, esami strumentali, esami di laboratorio, prestazioni terapeutiche e di riabilitazione effettuate in ambulatorio, nonché esami di diagnostica strumentale prescritti dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta, nei periodo successivo al ricovero per individuare eventuali complicanze dovute alla malattia da virus SARS-COV-2. A tal fine, la malattia viene equiparata alle malattie croniche invalidanti di cui al decreto del Ministero della sanità del 28 maggio 1999, n. 329, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 21 maggio 2001, n. 236, con particolare riferimento all'allegato 1, numero 49.
1. 64. Mandelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Allo scopo di ridurre gli accessi ai pronto soccorso, i medici di medicina generale, con i medici di continuità assistenziale e i medici delle USCA, organizzano due percorsi alternativi «COVID» e «NO-COVID» all'interno dei quali i pazienti sono rispettivamente indirizzati a seconda della patologia manifesta. I pazienti effettuano un triage telefonico con il proprio medico che li indirizza verso il percorso più adatto. All'interno degli ambulatori COVID il personale, dotato di idonee precauzioni, effettua le indagini diagnostiche necessarie e stabilisce se allertare il 118. Per i casi in cui i pazienti COVID siano impossibilitati a recarsi in ambulatorio, si attivano le USCA che svolgono, nella massima sicurezza protettiva, le medesime attività.
1. 19. Nappi, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Nesci, Ianaro, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Leda Volpi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I laureati in psicologia in possesso del giudizio di idoneità pratico valutativo sono da ritenersi abilitati all'esercizio della professione.
1. 77. Schirò, Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: emergenza in corso aggiungere le seguenti: qualora non lo abbiano già fatto,.
1. 21. Provenza, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni, Trizzino.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: emergenza in corso aggiungere le seguenti: assicurano la presenza di almeno una struttura erogante prestazioni di diagnostica di laboratorio, sia di prelievo che di analisi, ogni 10 chilometri, indipendentemente dal criterio della soglia minima di attività annue, nonché.
1. 40. Trizzino, D'Uva.
Al comma 4, dopo le parole: sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per inserire le seguenti: garantire un approccio integrato tra le prestazioni sanitarie e le terapie tecnologiche, con particolare riferimento alla ventilazione meccanica e l'ossigenoterapia, nonché per.
*1. 30. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 4, dopo le parole: sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per inserire le seguenti: garantire un approccio integrato tra le prestazioni sanitarie e le terapie tecnologiche, con particolare riferimento alla ventilazione meccanica e l'ossigenoterapia, nonché per.
*1. 74. Ubaldo Pagano.
Al comma 4 sostituire la parola: , disabili, con le seguenti: con disabilità, avuto riguardo degli eventuali Progetti di Assistenza Individuale (PA), nonché di soggetti.
**1. 32. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 4 sostituire la parola: , disabili, con le seguenti: con disabilità, avuto riguardo degli eventuali Progetti di Assistenza Individuale (PA), nonché di soggetti.
**1. 49. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 4 sostituire la parola: , disabili, con le seguenti: con disabilità, avuto riguardo degli eventuali Progetti di Assistenza Individuale (PA), nonché di soggetti.
**1. 91. Bologna, De Toma, Rachele Silvestri, Rospi, Zennaro, Nitti, Vizzini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: terapia del dolore, aggiungere le seguenti: con bisogni indifferibili quali le gestanti e puerpere, anche COVID positive;
b) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: COVID-19, aggiungere le seguenti: o bisognosi di prestazioni indifferibili quali le gestanti e puerpere, e dopo le parole: 50.000 abitanti aggiungere le seguenti: e con ostetriche che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private accreditate in numero non superiore a 3 unità ostetriche ogni 50.000 abitanti;
c) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: 50.000 abitanti aggiungere le seguenti: e di ostetriche in numero non superiore a 3 unità ogni 50.000 abitanti;
d) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di rafforzare i servizi alla maternità territoriali con l'introduzione e il potenziamento di modelli organizzativi integrali, territorio-ospedale-territorio, che prevedano la gestione del percorso nascita a basso rischio gestito dall'ostetrica di famiglia e di comunità che, in rete con gli altri specialisti coinvolti, possa garantire la continuità dell'intero percorso nascita (preconcezionale, prenatale, postnatale) e tutti gli interventi di educazione, promozione alla salute, sostegno alla genitorialità anche attraverso il programma home visiting ostetrico, il consultorio familiare e l'unità di offerta da valorizzare e da ricondurre alle mutate necessità della fase generativa della famiglia. Il consultorio familiare rappresenta uno dei nodi fondamentali della rete per l'assistenza materno neonatale e pediatrica adolescenziale perseguendo inoltre azioni incisive di protezione, promozione e mantenimento dell'allattamento secondo il modello OMS Unicef. Le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale possono procedere al reclutamento di ostetriche attraverso assunzioni a tempo indeterminato, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale. Il numero di ostetriche reclutabili è definito dal contingente ripristino della dotazione organica di personale ostetrico necessaria per il raggiungimento di indicatori di sicurezza e appropriatezza assistenziale.
9-ter. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 15-decies dopo le parole: «i medici» sono aggiunte le seguenti: «e le ostetriche nei casi previsti dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,»:
2) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15-decies dopo le parole: «ai medici specialisti» sono aggiunte le seguenti: «ed ai professionisti sanitari nei casi previsti dalla legge»;
3) al comma 2 dell'articolo 15-decies alla parola: «sanitari» è premessa la seguente: «professionisti».
9-quater. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, entro il 15 settembre 2020 approva i modelli di ricettari ostetrici standardizzati e di ricetta ostetrica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutte le ostetriche del servizio sanitario nazionale abilitate dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.»;
2) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «ai medici» sono aggiunte le seguenti: «ed alle ostetriche»;
b) dopo le parole: «al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «e 2-bis»:
c) dopo le parole: «dei medici» sono aggiunte le seguenti: «e delle ostetriche».
1. 57. Carnevali.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: di terapia del dolore, aggiungere le seguenti: con bisogni indifferibili quali le gestanti e puerpere anche COVID positive;
b) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l'introduzione altresì delle infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-COV-2 identificati COVID-19, con le seguenti: Al fine di rafforzare i servizi infermieristici e ostetrici, con l'introduzione altresì dell'infermiere e dell'ostetrica di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-COV-2 identificati COVID-19, o bisognosi di prestazioni indifferibili quali le gestanti e puerpere;
c) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: ogni 50.000 abitanti aggiungere le seguenti: e con ostetriche che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a due unità ostetriche ogni 50.000 abitanti;
d) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: agli infermieri, aggiungere le seguenti: e alle ostetriche;
e) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: 8 unità ogni 50.000 abitanti aggiungere le seguenti: e di ostetriche un numero non superiore a 2 unità ogni 50.000 abitanti.
1. 61. Mandelli, Saccani Jotti.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché adottano provvedimenti per l'accreditamento dei servizi domiciliari entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
1. 20. Trizzino, Nesci, Lapia, Sportiello, Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Sarli.
Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa per l'assistenza domiciliare integrata nei limiti indicati al comma 10.
*1. 29. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa per l'assistenza domiciliare integrata nei limiti indicati al comma 10.
*1. 73. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV-2 e della malattia COVID-19, anche attraverso la logistica degli interventi territoriali e domiciliari, è riconosciuto un contributo in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e dei Dipartimenti di Salute Mentale per l'assunzione di medici, infermieri, psicologi ed educatori, nonché di presidi sanitari. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
1. 47. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le regioni, per rafforzare la presa in carico domiciliare dei pazienti di cui al comma precedente, ai quali anche a causa dell'emergenza epidemiologica devono essere garantiti a domicilio tutti quei servizi e presidi essenziali per il supporto vitale e per una migliore qualità di vita, implementano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare anche tramite l'integrazione e il coordinamento tra le prestazioni tecnologiche, quali la ventilazione meccanica, l'ossigenoterapia, la nutrizione artificiale e le prestazioni sanitarie proprie dell'assistenza domiciliare integrata.
1. 27. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 12, comma 3 primo periodo della legge n. 60 del 2019 dopo le parole: «corso triennale di formazione specifica in medicina generale,» aggiungere le seguenti: «gli specialisti in Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza e discipline equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni, o in specializzazioni affini ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni, i titolari di incarichi provvisori».
1. 78. Rizzo Nervo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di potenziare i servizi di assistenza domiciliare integrata di cui al comma precedente, all'articolo 8-ter, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: «L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta» sono aggiunte le seguenti: «per i percorsi di cure domiciliari ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e».
1. 28. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di agevolare le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, il Ministro della salute e le regioni promuovono il coinvolgimento delle aziende termali nella definizione di programmi tesi ad offrire azioni terapeutiche e assistenziali per i disturbi delle vie respiratorie attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali.
1. 63. Bond, Baldini.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: utilizzare forme di lavoro autonomo sopprimere la seguente: , anche.
1. 18. Mammì, Sportiello, Nappi, Nesci, Ianaro, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.
Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato con le seguenti: sono autorizzate a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti.
1. 92. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.
Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: , con contratto di dipendenza o a rapporto convenzionale,.
1. 44. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale a partire dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di governo per assicurare l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente.
1. 55. Fassina, Stumpo, Pezzopane.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: è consentito anche ai con le seguenti: è necessario, in una visione integrata, il coinvolgimento dei.
1. 17. Provenza, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Massimo Enrico Baroni.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezioni da SARS-COV-2 tra i laboratori dotati di requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica.
6-ter. Ai fini del comma 6-bis le regioni, sulla base delle indicazioni tecniche del Ministero della salute, individuano un laboratorio di riferimento regionale che opera in collegamento con l'istituto Superiore di sanità e individua, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio regionale in possesso dei requisiti prescritti.
6-quater. Agli adempimenti di cui ai commi 6-bis e 6-ter, le regioni provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.
1. 51. Spena, Novelli, Bagnasco, Calabria.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al termine dell'emergenza, al fine di implementare l'assistenza territoriale ed evitare accessi impropri alla rete ospedaliera, le Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono convertite in Unità complesse di cure primarie al fine di consolidare la struttura di assistenza territoriale della medicina generale, della medicina specialistica, e la continuità assistenziale per la gestione territoriale e domiciliare dei pazienti che non necessitano di ricovero ospedaliero.
1. 96. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di realizzare il monitoraggio di cui al comma 6 è istituita presso il Ministero della salute una piattaforma informatica in cui confluiscono i dati relativi alle unità del personale medico e sanitario impiegato, per le finalità di cui al presente articolo, nelle strutture dei presidi ospedalieri, all'interno delle Unità speciali di continuità assistenziale e per i servizi di Assistenza domiciliare integrata.
1. 69. Leda Volpi, Nappi, Nesci, Ianaro, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Lorefice, Sarli, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In conseguenza delle nuove esigenze conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19, e per garantire un maggior controllo e tutela dell'ambiente, degli animali e del sistema antropico, gli enti locali possono prevedere un maggiore supporto e ulteriori modalità di ricorso alle Guardie Particolari Giurate delle Associazioni Nazionali Ambientaliste e Protezionistiche.
1. 68. Paolo Russo, Gelmini.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti, di garantire la continuità assistenziale in area materno infantile, per le donne e gestanti/puerpere portatrici di bisogni non differibili, da soddisfare anche a domicilio con home visiting e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali e ospedalieri, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale e di ostetrica, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore a un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore per l'assistente sociale e di 36 ore per l'ostetrica. Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali e alle ostetriche un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
1. 62. Mandelli, Saccani Jotti.
Al comma 7, sostituire le parole da: regolarmente iscritti all'albo professionale, fino alla fine del comma con le seguenti: regolarmente iscritti all'albo professionale, nonché al personale sanitario di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, regolarmente iscritto all'Ordine di cui alla medesima legge, ciascuno in numero non superiore ad uno ogni due Unità ciascuna per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto ai soggetti di cui al presente comma un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
1. 16. Di Lauro, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Sarli, Romaniello, Giordano, Lapia, Iovino, Nesci, Lorefice, Menga.
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: regolarmente iscritti all'albo professionale aggiungere le seguenti: e a sociologi,.
Conseguentemente:
a) al medesimo periodo, dopo le parole: in numero non superiore ad un assistente sociale aggiungere le seguenti: e ad un sociologo;
b) nell'ultimo periodo del medesimo comma, dopo le parole: è riconosciuto agli assistenti sociali aggiungere le seguenti: e ai sociologi.
1. 97. Frate, Vizzini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 24 ore con le seguenti: 35 ore;
b) al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 1 unità ogni 100.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10.
c) al comma 10, dopo le parole: e a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5 aggiungere le seguenti: , 7;
d) al comma 11, settimo periodo, sostituire le parole: Per le finalità di cui al comma 5, con le seguenti: per le finalità di cui ai commi 5 e 7.
1. 76. Ubaldo Pagano.
Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: di 24 ore con le seguenti: di 35 ore;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di assistenti sociali, in numero non superiore ad 1 unità ogni 100.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10.
Conseguentemente:
a) all'articolo 1, comma 10, sostituire le parole: per l'attuazione dei commi 4, 5, e 8 con le seguenti: per l'attuazione dei commi 4, 5, 7, e 8;
b) all'articolo 1, comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: di 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro con le seguenti: di 20.790.000 euro per un totale di 414.430.000 euro;
c) all'articolo 1, comma 11, sostituire il settimo periodo con il seguente: Per le finalità di cui ai commi 5 e 7 a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 534.600.000 euro.
1. 3. Noja.
Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di assistenti sociali, in numero non superiore ad 1 unità ogni 100.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10.
Conseguentemente:
a) all'articolo 1, comma 10, sostituire le parole: per l'attuazione dei commi 4, 5 e 8 con le seguenti: per l'attuazione dei commi 4, 5, 7 e 8;
b) all'articolo 1, comma 11, sostituire il settimo periodo con il seguente: Per le finalità di cui ai commi 5 e 7, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 494.256.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento.
1. 2. Noja.
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Per gestire al meglio le azioni di sanità pubblica di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le Regioni si dotano di piattaforme informatiche di telemedicina/salute connessa con capacità di monitoraggio, tele visita, APP collegate specializzate per patologia (digital therapeutics), integrate con il fascicolo sanitario elettronico (FSE) in modalità SaaS (Software as a Service) per minimizzarne l'impatto gestionale. Tali piattaforme saranno utilizzate nell'immediato per la gestione del tele rilevamento dei parametri vitali dei pazienti affetti da COVID-19 e in isolamento domiciliare e del loro monitoraggio remoto, per poi essere, a emergenza cessata, indirizzate a sanare la cesura tra Aziende Ospedaliere e medicina di territorio, in particolar modo nella gestione del post-acuzie per i pazienti fragili con particolare attenzione al monitoraggio remoto delle condizioni di salute dei cittadini afflitti da deficit fisici e/o mentali. Particolare attenzione va poi rivolta alla formazione di tutto il personale medico (Clinico, infermieristico, assistenziale) in merito alle tematiche delle tecnologie mediche di salute connessa. A tale formazione specifica deve essere destinato almeno il 10 per cento degli stanziamenti specifici di cui al comma 11.
7-ter. L'attuazione dell'infrastrutturazione di cui al comma 7-bis con apposita norma del Ministero della salute rientrerà nel computo dei parametri LEA (livelli essenziali di assistenza); il raggiungimento, Regione per Regione, degli obiettivi che verranno indicati, sarà requisito essenziale per la parametrizzazione della ripartizione dei fondi erogati.
7-quater. Per l'attuazione del comma 7-bis è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 251.326.796 euro.
1. 48. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con decorrenza dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2022, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti da destinare al profilo di medici di comunità, per un monte ore settimanale massimo di 30 ore. Per le attività svolte è riconosciuto ai medici di comunità un compenso lordo orario di 80 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis si provvede attraverso il maggiore gettito derivante dall'attuazione della disposizione di cui al successivo comma. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano accedono alle maggiori risorse sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2020.
11-ter. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola «venticinque» è sostituita dalla parola «cento».
1. 37. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuali e collettivi nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di garantire le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, alle professioni sanitarie e a coloro che si trovano in situazioni di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e di abusi, con particolare riferimento ai minori, alle donne, e alle famiglie, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, le Aziende sanitarie e gli altri Enti del Servizio sanitario nazionale organizzano l'attività degli psicologi in unica rete aziendale di tipo dipartimentale, anche per garantire le attività previste dai LEA. In ogni Azienda sanitaria è istituita l'équipe psicosociale per le emergenze e di primo intervento psicologico (EPE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006, con una autonoma dotazione organica composta da cinque psicologi, i quali operano in stretta collaborazione con tutte le strutture aziendali deputate all'emergenza e con le istituzioni regionali e nazionali preposte alla gestione delle emergenze; partecipano alle attività delle Unità speciali di continuità assistenziale.
1. 35. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone dovute alla pandemia da COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo psicologo di cui alla legge n. 56 del 1989, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad uno psicologo ogni Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 14.000.000 euro per l'anno 2020, e a 28.000.000 euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265.
1. 79. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane, Lattanzio, Sarli, Nesci.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di psicologo clinico, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad uno psicologo ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto agli psicologi un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
1. 43. Romaniello.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'impiego delle risorse professionali, le Aziende Sanitarie che hanno istituito il Servizio Sociale Professionale di cui all'articolo 7 della legge n. 251 del 2000 possono assumere il dirigente sociale di tale servizio a tempo indeterminato avvalendosi in analogia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.
1. 81. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, dopo l'ultimo capoverso sono aggiunte le seguenti parole: «Il presente comma si interpreta nel senso che la medesima disciplina si applica altresì, ove previsto dalle leggi regionali, al direttore socio-sanitario».
1. 80. Carnevali, Pizzetti, Siani, Rizzo Nervo, Schirò, Pini.
(Inammissibile)
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 primo periodo sostituire le parole: famiglia o di comunità con le seguenti: di comunità e cure primarie.
b) al comma 6 sopprimere il secondo periodo.
c) al comma dopo le parole: profilo di assistente sociale aggiungere le seguenti: di assistente sanitario e di operatore socio-sanitario e sostituire le parole: un assistente sociale con la seguente: uno.
d) al comma 8:
1) sopprimere le parole: così come implementate nei piani regionali,;
2) dopo le parole: provvedono all'attivazione aggiungere le seguenti: presso i distretti o i dipartimenti di cure primarie Unità speciali di continuità assistenziale e;
3) dopo le parole: di centrali operative regionali aggiungere le seguenti: così come implementate nei piani regionali,.
4) sostituire le parole: tutti i servizi con le seguenti: l'unità di coordinamento per la continuità assistenziale (USCA);
e) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica dell'articolo: «Unità speciali di continuità assistenziale» è sostituita dalla seguente: «Unità speciali di coordinamento per la continuità assistenziale e la presa in carico – USCA»;
2) al comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «garantire l'attività assistenziale ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «e al fine di facilitare i rapporti e il coordinamento di questi con gli altri professionisti»;
b) dopo le parole: «una unità speciale ogni 50.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «articolata in una unità responsabile del coordinamento tra professionisti sanitari, assistenti sanitari e altri operatori socio-sanitari e da un'unità speciale»;
c) le parole: «per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «per la gestione clinica dei pazienti affetti da COVID-19»;
d) dopo le parole: «di ricovero ospedaliero. L'unità speciale» sono aggiunte le seguenti: «di coordinamento per la continuità assistenziale e la presa in carico che è parte integrante dei dipartimenti di cure primarie o dei distretti, si relaziona attraverso la messa in rete, con i dipartimenti di prevenzione, con il servizio di pronto soccorso e le strutture ospedaliere, le strutture residenziali, semiresidenziali. Il ruolo di coordinamento viene affidato ad un medico di distretto o afferente al dipartimento di cure primarie o analoga struttura con competenze di medicina clinica generale. Oltre al medico di distretto fanno parte dello staff di coordinamento, infermieri, assistenti sociali e psicologi. Ogni unità di coordinamento dovrà coordinare i servizi domiciliari integrati, i servizi cure palliative, un servizio ambulatoriale di cure primarie con attività medica e infermieristica di base, il servizio di continuità assistenziale e l'unità speciale per la gestione clinica dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Tutti i servizi di cui al paragrafo precedente, devono prevedere un punto di accoglienza unico in comune a cui spetta, attraverso triage, l'accoglienza dell'unità di coordinamento, valutare l'appropriatezza delle richieste in cooperazione con l'unità di coordinamento. Possono far parte della accoglienza, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici dipendenti con competenze cliniche di medicina generale, medici specialisti ambulatoriali o dipendenti, infermieri, assistenti sociali, assistenti sanitari e operatori socio-sanitari. L'unità speciale responsabile della gestione clinica»;
e) al secondo periodo, dopo le parole: «nella sede di continuità assistenziale prescelta» sono aggiunte le seguenti: «e da un numero di infermieri dipendenti pari ad 8 ogni 50.000 abitanti»;
f) al terzo periodo, dopo le parole: «Possono far parte» le parole: «dell'unità speciale» sono sostituite con le seguenti: «dell'unità speciale responsabile della gestione clinica: i medici di medicina generale, i medici di continuità assistenziale, i dirigenti medici delle Aziende Sanitarie Locali con competenze di medicina clinica generale, gli specialisti ambulatoriali convenzionati interni o dipendenti, i medici specializzandi,»;
g) al terzo periodo, dopo la parola: «residuale» sono aggiunte le parole: «e limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;
3) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «all'unità speciale di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «con l'accoglienza dell'unità di coordinamento per la continuità assistenziale e la presa in carico,»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «di adeguato supporto informatico in rete per relazionarsi con gli altri professionisti coinvolti e per registrare le attività svolte, di opportuna apparecchiatura diagnostica per un corretto monitoraggio dei pazienti, che non necessitano di ricovero ospedaliero,»;
4) il comma 4 è abrogato;
5) dopo l'articolo 4-bis, è inserito il seguente:
«Art. 4-ter.
(Istituzione del servizio ambulatoriale di cure primarie per la cronicità)
1. Al fine di garantire l'attività assistenziale di base ordinaria, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono il servizio ambulatoriale di cure primarie per la cronicità con attività medica di base e infermieristica rivolti ai pazienti cronici (comprese le cure palliative). Fino al persistere dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del SARS-COV-2, tali ambulatori saranno utilizzati come ambulatori COVID-19 afferenti alle Unità speciali di coordinamento per la continuità assistenziale. Ogni ambulatorio è rivolto ad una popolazione di circa 10.000 abitanti, consentendo altresì un bacino di utenza di circa la metà nel caso di particolari situazioni oro-geografiche ed infrastrutturali, per la gestione ambulatoriale dei pazienti affetti o potenzialmente affetti da COVID-19 e deambulabili che non necessitano di ricovero ospedaliero o di attivazione USCA. Possono far parte degli ambulatori COVID-19 i medici di medicina generale titolari di convenzione con il SSN, i dirigenti medici delle aziende sanitarie con competenze di medicina clinica generale, specialisti ambulatoriali, i medici di continuità assistenziale o supplenti che svolgono attività nel territorio di afferenza. In maniera residuale possono operare presso il predetto ambulatorio anche i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e i medici specializzandi. L'ambulatorio è attivo 5 giorni su sette dalle ore 8.00 anche fino alle ore 20.00, e ai medici per le attività svolte se nell'ambito dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del SARS-COV-2 è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.
2. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2, il contributo a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni, di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, viene in parte ridestinato alla istituzione degli ambulatori COVID-19 dotati di tutti i dispositivi previsti dal comma 1.
3. Negli ambulatori COVID-19 possono operare medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale, medici dipendenti del SSN e sono destinati ad assistere, sorvegliare e monitorare i pazienti affetti da certa o sospetta COVID-19».
f) al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b) dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni per la disciplina dei rapporti coi medici di medicina generale, è elargibile solo a quei medici di medicina generale organizzati in medicine di gruppo o all'interno di unità complesse di cure primarie nonché ai medici che si trovino ad operare in zone disagiate o rurali.
1. 22. Sportiello, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Nappi, Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.
Al comma 8 sostituire le parole: così come implementate nei piani regionali con le seguenti: nell'ambito dei piani regionali attivati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1. 15. Provenza, Sportiello, Nappi, Mammì, Nesci, Ianaro, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto col Ministero della salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito l'Istituto superiore di sanità e il Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la Conferenza Unificata, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di un protocollo uniforme di tipo informatico anche mediante strumenti di telemedicina, in materia di gestione terapeutica, del rischio clinico e di presa in carico dei pazienti o di sospetti casi di SARS-COV-2, nonché dei pazienti con malattie croniche e delle persone con disabilità.
1. 98. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per le finalità di cui al comma 8, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto col Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito l'Istituto superiore di sanità e il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di gestione terapeutica, del rischio clinico e di presa in carico dei pazienti o di sospetti casi di SARS-COV-2, nonché dei pazienti con malattie croniche e delle persone con disabilità che prevedano:
1) modalità di esecuzione della quarantena e dell'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza;
2) identificazione del momento appropriato per il ricovero ospedaliero anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle piattaforme informatiche e degli strumenti diagnostici adeguati per tali finalità;
3) ulteriori strumentazioni di tipo informatico per un corretto compendio dei piani terapeutici individualizzati.
1. 14. Provenza, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, Menga.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. In ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché al fine di aumentare in generale l'efficienza del sistema sanitario privilegiando, per ragioni di sanità pubblica, la permanenza degli assistiti a domicilio, è promosso l'uso della ricetta medica dematerializzata. Il personale sanitario, sotto la propria responsabilità, previo consenso informato del paziente e in conformità a Linee di indirizzo nazionali adottate in materia dal Consiglio Superiore di Sanità, può erogare le prestazioni sanitarie attraverso telemedicina, definita come un atto medico a distanza che utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per mettere in contatto il paziente e il professionista della salute. Il contatto deve consentire interagire con il paziente e deve avvenire in tempo reale o differito. Durante la televisita, un operatore sanitario fisicamente prossimo al paziente ha facoltà di assistere il medico. L'atto sanitario di diagnosi che scaturisce dalla televisita può dar luogo alla prescrizione di farmaci o di cure.
1. 1. Noja, Carnevali.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere in sede di contrattazione integrativa l'attribuzione di un premio per l'attività eccezionale prestata nel corso della fase emergenziale, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il premio spetta al personale dell'area del comparto e della dirigenza, con contratto di lavoro di natura subordinata appartenente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario regionale, nonché ai medici in formazione specialistica; ai titolari di incarico libero professionale, anche nella forma della collaborazione coordinata. Il premio di cui al presente comma, con la deroga di cui al periodo precedente, può essere attribuito anche al personale non dirigenziale delle strutture regionali direttamente impegnate nella gestione dell'emergenza. Tale premio, attribuibile una tantum e sulla base di appositi criteri individuati dalla contrattazione integrativa, non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con le altre tipologie di emolumento previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attribuiscono l'indennità infettivologica di cui all'articolo 86, commi 6 e 9, del CCNL del personale del comparto sanità 2016-18 anche al personale il cui profilo o ruolo non è immediatamente riconducibile ai profili previsti dalle citate disposizioni contrattuali. I sostituti d'imposta riconoscono tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese successivo a quello di approvazione della presente legge e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, per il personale del comparto sanità e della dirigenza sanitaria, attingendo all'incremento delle risorse del fabbisogno sanitario indistinto corrente di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, e, per il personale delle strutture regionali, a carico dei bilanci regionali».
1. 4. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli, Binelli, Baldini.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere in sede di contrattazione integrativa l'attribuzione di un premio per l'attività eccezionale prestata nel corso della fase emergenziale, dichiarata con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il premio spetta al personale dell'area del comparto e della dirigenza, con contratto di lavoro di natura subordinata appartenente alle Aziende e agli Enti del Servizio sanitario regionale, nonché ai medici in formazione specialistica, ai titolari di incarico libero professionale, anche nella forma della collaborazione coordinata, il premio di cui al presente comma, con la deroga di cui al periodo precedente, può essere attribuito anche al personale non dirigenziale delle strutture regionali direttamente impegnate nella gestione dell'emergenza. Tale premio, attribuibile una tantum e sulla base di appositi criteri individuati dalla contrattazione integrativa, non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con le altre tipologie di emolumento previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attribuiscono l'indennità infettivologica di cui all'articolo 86, commi 6 e 9, del CCNL del personale del comparto sanità 2016-18 anche al personale il cui profilo o ruolo non è immediatamente riconducibile ai profili previsti dalle citate disposizioni contrattuali, I sostituti d'imposta riconoscono tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese successivo a quello di approvazione della presente legge e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, per il personale del comparto sanità e della dirigenza sanitaria, in base alle anticipazioni del finanziamento sanitario corrente di cui all'articolo 117 del presente decreto, e, per il personale delle strutture regionali, a carico dei bilanci regionali».
1. 86. Madia, Pizzetti, Carnevali.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il rimborso alle Regioni delle anticipazioni effettuate fra gli anni 2016 e 2019 ai sensi del comma 586, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per un importo di 400 milioni di euro. Le risorse sono ripartite fra le regioni interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di conversione, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1. 5. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il rimborso alle Regioni delle anticipazioni effettuate fra gli anni 2016 e 2019 ai sensi del comma 586, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per un importo di 400 milioni di euro. Le risorse sono ripartite fra le regioni interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di conversione, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1. 60. Fassina.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il rimborso alle Regioni delle anticipazioni effettuate fra gli anni 2016 e 2019 ai sensi del comma 586, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per un importo di 400 milioni di euro. Le risorse sono ripartite fra le regioni interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di conversione, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1. 85. Pizzetti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Le Regioni che hanno anticipato gli indennizzi da disporre, ai sensi del comma 586, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare delle anticipazioni ove le stesse fossero state effettuate sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Nel momento in cui lo Stato procede al finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti.
**1. 7. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Le regioni che hanno anticipato gli indennizzi da disporre, ai sensi del comma 586, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare delle anticipazioni ove le stesse fossero state effettuate sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Nel momento in cui lo Stato procede al finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti.
**1. 59. Fassina.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Le regioni che hanno anticipato gli indennizzi da disporre, ai sensi del comma 586, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare delle anticipazioni ove le stesse fossero state effettuate sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Nel momento in cui lo Stato procede al finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti.
**1. 84. Pizzetti.
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
10-bis. I tamponi e i test sierologici COVID-19, possono essere effettuati presso le strutture sanitarie accreditate al SSN, le quali trasmettono i risultati alle aziende sanitari locali competenti per territorio, anche allo scopo di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici.
1. 53. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di garantire le prestazioni psicologiche di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste dai LEA di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione all'incremento del disagio psicologico determinato dall'emergenza COVID-19, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa per il reclutamento, a tempo indeterminato, di dirigenti Psicologi del 30 per cento della medesima spesa al 31 dicembre 2019, con l'introduzione altresì dello Psicologo di famiglia.
1. 56. Stumpo, Fassina.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. Almeno il 50 per cento dei fondi destinati alle regioni per il contrasto alla diffusione dell'infezione da COVID-19 e delle risorse aggiuntive al Fondo Sanitario assegnate fino alla conclusione dello stato di emergenza vengono ripartiti proporzionalmente tra le regioni stesse, tenendo conto, su base regionale, della media mensile dei casi accertati e del numero delle persone ricoverate in strutture sanitarie e in terapia intensiva, affette da COVID-19.
1. 6. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A decorrere dall'anno 2020, in deroga alla normativa vigente, le risorse per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard sono ripartite tra le regioni sulla base della popolazione residente.
1. 45. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 11, quinto periodo, sostituire le parole da: sulla base delle quote e fino a: 1.184.362.779 euro con le seguenti: per un importo pari a 1.184.362.779 euro, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 e con l'applicazione di un meccanismo di correzione finalizzato al dimezzamento del divario, tra le Regioni, in termini di finanziamento pro capite rispetto al dato medio nazionale.
1. 93. De Luca.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Le Aziende del Servizio sanitario nazionale, comprese quelle delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali o al Commissariamento, utilizzano, ad esaurimento, nel numero delle ore d'incarico svolte, a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i medici addetti, alla stessa data, alle attività di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di medicina dei servizi, nell'ambito dei rapporti convenzionali stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Al fine di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico determinatasi nelle Aziende del servizio sanitario nazionale, le Regioni, comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali o al Commissariamento, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa ricognizione ed accertamento del reale ed indifferibile fabbisogno del personale medico atto a garantire i livelli essenziali di assistenza, individuano, con appositi provvedimenti, anche in deroga ai piani triennali di fabbisogno, le aree di attività della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, che, ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei servizi territoriali, ospedalieri e della prevenzione, necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego, con inquadramento del predetto personale nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine, i medici in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, operanti negli ambiti della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, i quali, alla stessa data, risultino titolari d'incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, a carattere continuativo, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
11-ter. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici di legge, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Agli stessi medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, è data facoltà, all'atto dell'immissione in servizio, di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM).
11-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 11-bis e 11-ter si provvede, in parte, con l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, in parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo sanitario nazionale, in parte mediante corrispondente riduzione del fondo perequativo, di cui all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
1. 23. Sapia, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali o al Commissariamento, al fine di migliorare la qualità del servizio e di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico specialistico, determinatasi nelle aziende del Servizio sanitario nazionale, individuano le aree di attività specialistica, sia territoriale che ospedaliera, che necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego. A tal fine, i medici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, titolari d'incarico a tempo indeterminato, con rapporto orario non inferiore a trenta ore settimanali, che risultino in servizio nelle strutture del Servizio sanitario nazionale da almeno cinque anni continuativi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che svolgano esclusivamente attività ambulatoriale, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
11-ter. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici di legge, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici specialisti ambulatoriali inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 Marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Ai medici specialisti ambulatoriali transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale è data facoltà di optare per il mantenimento, nel rapporto d'impiego, della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM), con l'esercizio dell'opzione all'atto dell'inquadramento nei ruoli dirigenziali.
11-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 11-bis e 11-ter si provvede, in parte, con l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, in parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo Sanitario Nazionale, in parte mediante corrispondente riduzione del fondo perequativo, di cui all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
1. 24. Sapia, Nesci, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Lapia, Mammì, Ianaro, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Al fine di incentivare il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie, sia individuali che sociali, nel corso delle successive fasi dell'emergenza COVID-19, in particolare nel periodo estivo, nonché di incentivare il sostegno agli interventi di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture di depurazione delle acque, di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059, è assegnato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 100 milioni di euro annui, da destinare ad investimenti nelle suddette opere di potenziamento ed adeguamento, a valere sul Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni 2020-2023.
11-ter. Al fine di incrementare l'ammodernamento delle infrastrutture di captazione e distribuzione della risorsa idrica, incentivando il rispetto di prescrizioni igienico-sanitarie, sia individuali che sociali, nel corso delle successive fasi dell'emergenza COVID-19, l'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) assegna alle Regioni di cui al comma 11-bis un contributo pari a 100 milioni di euro, da utilizzare nel periodo tra giugno e dicembre 2020.
1. 34. Maraia, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Sarli, Buompane, Caso.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Il personale medico non già in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale ed impegnato nei servizi territoriali delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale nonché i professionisti incaricati nell'ambito di tutti gli altri incarichi previsti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, accedono a domanda al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale in sovrannumero senza borsa di studio.
11-ter. Il corsista incaricato nei servizi di cui al comma precedente, salvo diversa e motivata richiesta dell'interessato, frequenta le attività didattiche pratiche di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 nell'ambito delle strutture facenti parte dell'Azienda Sanitaria ove lo stesso sia incaricato. Le attività didattiche teoriche previste dall'articolo 26 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 sono garantite anche tramite modalità FAD sincrona e asincrona.
11-quater. Le ore di attività professionale prestata nell'ambito degli incarichi delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale e negli altri incarichi nei settori della Medicina Generale, risultano utili al computo delle ore di tirocinio formativo pratico di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368.
1. 67. Grillo, Tuzi, Martinciglio, Amitrano, Scanu.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria territoriale previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.
*1. 71. Marco Di Maio.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria territoriale previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.
*1. 90. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria territoriale previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.
*1. 70. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Viene prevista l'esenzione dalla partecipazione agli oneri per prestazioni diagnostiche e terapeutiche (ticket), così come previsto dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a tutti quei soggetti colpiti da COVID-19 che dovranno sottoporsi ad esami, terapie o protocolli di recupero per patologie sopravvenute e connesse al contagio da COVID.
1. 39. Mantovani, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. All'ottavo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, per come modificato dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, le parole: «, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente. Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale» sono soppresse.
1. 99. Melicchio.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di emergenza sanitaria territoriale)
1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo le parole «Il personale convenzionato è costituito dai medici di medicina generale» sono inserite le seguenti: «dai medici di emergenza sanitaria territoriale».
2. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 dopo le parole «medici di medicina generale» sono inserite le seguenti: «, i medici di emergenza sanitaria territoriale».
3. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera h-ter) sono inserite le seguenti:
h-quater) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico dell'emergenza sanitaria territoriale secondo graduatorie per titoli predisposta annualmente a livello regionale, prevedendo un percorso formativo ed un core curriculum specifico e consentendo l'accesso ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza, fermo restando che il medesimo accesso sia consentito in coerenza con le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, con l'Atto d'intesa 11 aprile 1996 tra Stato e regioni di applicazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria e con l'Accordo tra Ministero della salute e regioni sulle Linee guida su formazione e aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza del 22 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2003;
h-quinquies) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico operante all'interno degli istituti penitenziari per i medici di medicina generale, prevedendo un percorso formativo integrativo con un core curriculum nazionale specifico.
Art. 1-ter.
(Ulteriori disposizioni in materia di emergenza sanitaria territoriale)
1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il personale medico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale. Concorrono a determinare il requisito di anzianità lavorativa, di cui al precedente paragrafo, periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, nei servìzi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale con contratti a tempo determinato, ovvero in altri servizi del Sistema sanitario nazionale (SSN) nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile. Il personale medico di cui sopra accede alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale. Le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici, di cui ai precedenti paragrafi, avvengono in una fase immediatamente successiva alla conclusione dell'assegnazione delle zone carenti agli aventi diritto. Nei casi di cui al presente comma è comunque requisito essenziale il possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale.
2. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ha maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale è ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni. L'ammissione di tali medici avviene ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui al predetto all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni. Per tali medici sono estesi al 2025 gli effetti dell'articolo 12 comma 2 della legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza».
3. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2, le regioni e le province autonome:
a) si adoperano affinché il 50 per cento dei volontari in servizio presso le cooperative che operano nel Servizio di Emergenza – Urgenza Territoriale 118, in ragione dell'alto rischio biologico contingente, venga contrattualizzato e riceva le tutele previste dalla legge, ivi includendo l'indennità di rischio biologico;
b) prorogano tutti i contratti del personale Servizio di Emergenza – Urgenza Territoriale 118 a tempo determinato in scadenza;
c) reclutano ulteriori unità di personale sanitario da dedicare al Servizio di Emergenza – Urgenza Territoriale 118, mediante lo scorrimento delle graduatorie già in essere.
1. 014. Sapia, Nesci, Lapia, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, Massimo Enrico Baroni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di erogazione delle prestazioni assistenziali e di assistenza territoriale)
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-quinquies, comma 1, lettera a), dopo le parole: «pediatri di libera scelta,» sono inserite le seguenti: «infermieri di famiglia,»;
b) all'articolo 3-quinquies, comma 1, lettera b), dopo le parole: «medici di medicina generale» sono inserite le seguenti: «, degli infermieri di famiglia»;
c) all'articolo 3-quinquies, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) attività o servizi di infermieristica di famiglia»;
d) all'articolo 3-sexies, comma 2, dopo le parole: «uno dei pediatri di libera scelta» sono inserite le seguenti: «, uno degli infermieri di famiglia»;
e) all'articolo 8, comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: «dei pediatri di libera scelta,» sono inserite le seguenti: «degli infermieri di famiglia,».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei medici, delle altre professionalità convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, degli infermieri» sono inserite le seguenti: «di famiglia»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In riferimento all'assistenza domiciliare di cui al comma 1, all'infermiere di famiglia sono attribuite le seguenti competenze:
a) identificare e valutare lo stato di salute ed i bisogni degli individui e delle famiglie nel loro contesto culturale e di comunità;
b) pianificare ed erogare assistenza alle famiglie che necessitano di interventi specifici;
c) promuovere la salute dei soggetti, delle famiglie e delle comunità;
d) sostenere ed incoraggiare gli individui e le famiglie nella partecipazione alle decisioni relative alla loro salute;
e) applicare la conoscenza di diverse strategie di insegnamento e di apprendimento con i soggetti, con le famiglie e con le comunità;
f) partecipare alle attività di prevenzione;
g) provvedere a un costante aggiornamento e allo sviluppo professionale attraverso la formazione continua;
h) pianificare e realizzare interventi informativi ed educativi rivolti ai singoli, alle famiglie e alle comunità, atti a promuovere modificazioni degli stili di vita e una migliore aderenza ai piani terapeutici e riabilitativi, utilizzando e valutando diversi metodi di comunicazione;
i) partecipare alla ricerca, recuperando dati epidemiologici e clinici in relazione a specifici obiettivi conoscitivi e assistenziali».
1. 015. Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali)
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta» sono inserite le seguenti: «, non costituito in forma di rapporto pubblico impiego ai sensi del comma 1-ter,»;
b) al comma 1, lettera h), le parole «medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «medico di medicina generale in rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 1, lettera h-bis), le parole «pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «pediatra di libera scelta in rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale»;
d) al comma 1, lettera h-ter), le parole «specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «specialista ambulatoriale in rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale»;
e) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Le aziende sanitarie locali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 della legge 833 del 23 dicembre 1978, possono procedere all'assunzione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali attraverso concorso pubblico regionale. Il requisito della specializzazione è attuato per i medici di medicina generale, dall'attestato o dal diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ovvero di titolo equipollente. I vincitori sono inquadrati nel ruolo sanitario secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 nell'ambito dell'organizzazione distrettuale. Il numero di posti disponibili è determinato annualmente dalle regioni, acquisita la quantificazione dei fabbisogni dalle aziende sanitarie locali, in conformità al rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali di cui alle precedenti lettere h), h-bis) e h-ter) e dei contratti collettivi, il quale deve essere soddisfatto complessivamente dai medici convenzionati e dipendenti. I contratti collettivi disciplinano i principi, i sistemi incentivanti e le forme organizzative applicabili ai medici dipendenti in conformità, per quanto compatibili con il rapporto di dipendenza, alle previsioni di cui al comma 1-ter. Si applicano anche ai medici dipendenti le disposizioni in materia di libertà di scelta e di revoca del medico, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1.
1-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con propri decreti provvedono a integrare le tabelle relative alle discipline affini ed equipollenti, per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del SSN nel campo della medicina clinica generale.».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «attraverso personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso personale in rapporto di dipendenza o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole «sulla base della convenzione nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base degli accordi collettivi nazionali o contratti collettivi nazionali per la dirigenza medica»;
c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «Per i medici di medicina generale» è inserita la seguente: «convenzionati,»;
d) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «figure professionali.» sono inserite le seguenti: «I medici di medicina generale inquadrati nel ruolo di dirigenti garantiscono al contempo le funzioni di assistenza primaria e continuità assistenziale».
1. 016. Nesci, Sapia, Lapia, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, Massimo Enrico Baroni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Consolidamento delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e domiciliari)
1. Al fine di rafforzare il sostegno sanitario e socio-assistenziale ai malati cronici, agli acuti non ospedalizzati nonché alle persone disabili non autosufficienti, gli immunodepressi in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni incrementano le prestazioni di cui al capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni sono autorizzate ad avviare un piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo le quote percentuali definite nella tabella di cui alla tabella A, B e C dell'allegato 1.
3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «Venticinque» è sostituita con: «ottanta».
4. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente:
a) il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022;
b) la tabella A, B e C di cui all'allegato 1 è modificata inserendo una colonna riferita al presente articolo, con l'indicazione degli importi corrispondenti alle quote d'accesso regionali al fabbisogno sanitario, come rilevate nell'anno 2019.
1. 012. Currò, Brescia, Lorefice, Sportiello, Menga, D'Arrando, Lapia, Gallinella, Gagnarli, Zolezzi, Nesci, Sarli, Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Corneli, Giuliodori, Maglione.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologico presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità)
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socioeducativo, socio-occupazionale o socioassistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:
a) garantire la sicurezza e il benessere psicofisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;
b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non, impiegato presso le medesime strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;
d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è tenuto ad attenersi;
e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.
3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
1. 018. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Defiscalizzazione remunerazione comparto sanitario)
1. Per l'anno 2020 è disposta la completa e automatica defiscalizzazione delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del COVID-19.
2. Per l'anno 2020 è altresì disposta la completa e automatica defiscalizzazione dei premi aziendali per i lavoratori che operano nel comparto sanitario.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 126, comma 4, nonché mediante utilizzo, sino al limite massimo di 3 miliardi di euro per l'anno 2020, delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 06. Paolo Russo, Gelmini, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità medica)
1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.
3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma bis, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.
4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al primo comma bis, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
1. 07. Sisto, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Spena, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure per personale convenzionato in Servizio emergenza sanitaria territoriale 118)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario convenzionato dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nel Servizio di emergenza-urgenza sanitaria territoriale nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa di personale, ivi incluso l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere al predetto personale un premio di importo non superiore a 600 euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del lavoratore e comunque per una spesa complessiva al lordo dei predetti contributi ed oneri a carico dell'amministrazione non superiore al doppio dell'ammontare di cui al comma 2 indicato nella tabella A allegata al presente decreto per singola regione e provincia autonoma, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.».
1. 017. De Girolamo, Nesci, Lapia, Sportiello, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità medica)
1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.
3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma bis, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.
4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al primo comma bis, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo fino al 70 per cento del risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
1. 08. Sisto, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Spena, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità medica)
1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.
3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma bis, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.
4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al primo comma bis, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo fino al 50 per cento del risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
1. 09. Sisto, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Spena, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni a tutela dei medici di Medicina Generale)
1. Le regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti ai sensi dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto dove il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati come dei sintomi riferiti dal paziente per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.
2. I dispositivi di protezione individuale sono forniti dalle Aziende Sanitarie/Regioni o Province Autonome, anche ai medici convenzionati con dotazioni standard per i compiti ordinari da ACN e dotazioni straordinarie se riferiti ai compiti determinati su specifiche azioni assistenziali che espongano il medico al contatto diretto con soggetti contagiati o a forte sospetto di contagio COVID-19.
3. Tale articolo non comporta spese in aumento a carico del bilancio dello Stato in considerazione di somme definite da precedenti finanziarie sia per le componenti di aumento contrattuale sia per le dotazioni strumentali e accantonate dalle Regioni.
1. 01. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riparto delle risorse del SSN)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2020, per le regioni del Mezzogiorno.
1. 02. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale)
1. All'articolo 20, comma 11-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «è stabilito alla data del 31 dicembre 2019,» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito alla data del 31 dicembre 2020, fatti salvi i diritti maturati al 31 dicembre 2017.».
Conseguentemente, al Capo II, dopo le parole: MISURE URGENTI aggiungere le seguenti: IN MATERIA SANITARIA E.
1. 03. Fassina, Stumpo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di edilizia sanitaria e flussi informativi delle informazioni cliniche e sanitarie delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza territoriale)
1. Il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, viene esteso anche ai fini del riordino dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla realizzazione delle unità complesse di cure primarie, di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, alla razionalizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale, ed alla realizzazione delle strutture di cure intermedie di cui al decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015, n. 70, nonché della realizzazione di strutture di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie, di strutture residenziali extraospedaliere per malati cronici non autosufficienti, per disabili e per malati terminali, di cui agli articoli dal 29 al 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017. Le risorse per gli interventi di cui al periodo precedente sono destinate prioritariamente agli interventi diretti ad assicurare le realizzazioni di attività e di strutture, con riferimento alle predette fattispecie assistenziali, di cui le regioni attestino la carenza.
2. Nell'ambito dell'ammodernamento tecnologico di cui al comma 1, vengono istituiti i flussi informativi istituzionali dedicati alle informazioni cliniche e sanitarie relative alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza territoriale, rispettivamente, dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici specialisti ambulatoriali, ed aventi quali terminale le regioni e, tramite queste ultime, il Ministero della salute. Il Ministero della salute definisce il tracciato record dei predetti flussi informativi da adottare a livello nazionale. Le regioni, previa intesa col Ministero della salute, dotano i medici di un applicativo software comune in ambito regionale, la cui base di dati sia strutturata secondo i tracciati record e i flussi informativi nazionali, in guisa da garantire la completa compatibilità e l'interscambio dei dati con gli altri sistemi regionali e nazionale. In ogni caso tutte le informazioni sulla storia clinica dei pazienti già raccolte nelle banche dati nelle disponibilità di tali tipologie di medici vengono conferite nei predetti flussi informativi sanitari. Per le finalità di cui al presente comma, viene destinata una somma sino a 10 milioni di euro a valere sul contributo di cui al comma 449 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
1. 013. Mammì, Nesci, Sapia, Lapia, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Menga.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di sorveglianza sanitaria)
1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 le lettere a) e b) sono soppresse.
1. 04. Silvestroni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure anticontagio e a sostegno della bigenitorialità)
1. Al fine della tutela della salute pubblica dal rischio di contagio epidemiologico da COVID-19, del diritto sia del minore che dei genitore al rispetto del principio di bigenitorialità di cui al combinato disposto degli articoli 147 e 337-ter del codice civile, anche in considerazione dei principi di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché al fine di tutelare il diritto al lavoro di entrambi i genitori, su ricorso di uno di essi nelle competenti sedi giudiziarie il regime di collocamento dei figli minori in affidamento condiviso viene suddiviso in uguali periodi consecutivi alternati della durata di due settimane ciascuno, salvo oggettive e non superabili condizioni ostative, fino alla fine dell'emergenza sanitaria o comunque fino alla riapertura a tempo pieno delle scuole o asili nido o plessi scolastici comunque denominati, quali che siano i tempi della frequentazione precedentemente stabiliti.
2. La domanda diretta alla ripartizione dei tempi di permanenza di cui al comma 1 si propone con ricorso al tribunale competente che decide entro 15 giorni dal deposito.
3. Il presidente o un magistrato da lui delegato provvede nel merito con decreto motivato non impugnabile con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione delle parti che deve essere calendarizzata entro i successivi 15 giorni.
4. All'udienza, verificata l'integrità del contraddittorio, il giudice conferma, modifica o revoca la misura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 337-ter del codice civile.
5. I procedimenti disciplinati dalla presente norma rientrano tra quelli di cui al comma 3 dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 anche per gli effetti di cui al comma 7 lettera g) medesimo articolo 83.
1. 05. Rotta.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Sul Fondo sanitario nazionale sono accantonati, ulteriori 20 milioni per il finanziamento annuale dei corsi di formazione in medicina generale, attraverso il rimborso alle regioni delle spese sostenute per le borse di studio, nonché per l'organizzazione dei corsi stessi.
1. 010. Carnevali, Rizzo Nervo, Pezzopane.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Credito d'imposta su finanziamenti per le imprese del settore autoscuole e studi di consulenza automobilistica)
1. Alle imprese di cui all'articolo 1, appartenenti al settore autoscuole e studi di consulenza automobilistica, viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura pari al 100 per cento dei finanziamenti concessi.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 potrà essere fruito dall'anno successivo a quello di concessione del finanziamento a condizione che venga mantenuto per il medesimo anno un livello occupazionale non inferiore all'80 per cento.
1. 011. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
ART. 2.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, premettere le seguenti parole: Nelle more della modifica del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, riguardante gli standard dell'assistenza ospedaliera, d'intesa con la Conferenza Stato regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
b) comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per il funzionamento dei predetti posti letto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2021, provvedono, nell'ambito dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1, ad effettuare la revisione dei fabbisogni di personale e delle relative dotazioni organiche anche avvalendosi delle risorse di cui alla colonna 6 della tabella di riparto di cui all'Allegato C;
c) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, tra i laboratori dotati di requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica;
4-ter. Ai fini del comma 4-bis le regioni, sulla base delle indicazioni tecniche del Ministero della salute, individuano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio regionale in possesso dei requisiti prescritti;
4-quater. Agli adempimenti di cui ai commi 4-bis e 4-ter le regioni provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente;
d) al comma 5, sostituire la parola: assumere con la seguente: utilizzare e dopo le parole: operatore tecnico aggiungere le seguenti: anche attraverso nuove assunzioni;
e) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le regioni e le province autonome possono, in ragione dei maggiori costi sostenuti per far fronte all'emergenza da COVID-19, rinegoziare gli accordi esistenti con gli enti e le associazioni del Terzo settore che operano per il trasporto secondario per i pazienti COVID-19 per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non effetti da COVID-19 e domiciliare;
f) al comma 6, lettera a), dopo le parole: da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e, con oneri a carico dei bilanci regionali, del personale delle Centrali uniche di risposta del numero unico europeo dell'emergenza regionale (112 NUE);
g) al comma 7, dopo le parole: legislazione vigente in materia aggiungere le seguenti: ivi incluso l'ammontare complessivo previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; dopo le parole: in materia di spesa di personale aggiungere le seguenti: ivi incluso l'ammontare complessivo previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75; nonché all'ultimo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e 2.
2. 33. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in aree di assistenza ad alta intensità di cure, aggiungere le seguenti: esclusivamente in strutture sanitarie accreditate per le discipline di cui all'articolo 1, e in via prioritaria negli ospedali individuati come strutture COVID, al fine di perseguire le finalità legate all'emergenza in corso;
b) al comma 2, dopo le parole: area semi-intensiva, aggiungere le seguenti: presso le strutture sanitarie accreditate per la disciplina di cui all'articolo 1 e individuate come centri COVID che hanno garantito assistenza ai pazienti COVID nella prima fase dell'emergenza;
c) al comma 3, dopo le parole: in aree attrezzabili aggiungere le seguenti: nei pressi degli ospedali pubblici accreditati per la disciplina di cui al periodo del presente articolo e che abbiano garantito assistenza ai pazienti COVID nella prima fase dell'emergenza;
d) al comma 12, dopo le parole: in qualità di commissario delegato, aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelle regioni interessate da un attuale commissariamento o da un piano triennale di fuoriuscita dal commissariamento, così come previsto sulle base delle vigenti normative.
2. 12. Maraia, Nesci, Lapia, Sportiello, Massimo Enrico Baroni, Sarli, Buompane, Caso.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: domanda di assistenza inserire le seguenti: correlata alle emergenze epidemiologiche, nonché;
b) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: a fini esclusivamente conoscitivi;
c) al secondo periodo, dopo le parole: dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, inserire le seguenti: sono pubblicati sul sito internet del Ministero della salute;
d) al terzo periodo, dopo la parola: dotazione inserire la seguente: ulteriore.
2. 14. Lorefice, Sarli, Nesci, D'Arrando, Mammì, Ianaro, Sapia, Lapia, Sportiello, Nappi, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: Per ciascuna regione, sopprimere le parole: e provincia autonoma.
*2. 45. Marco Di Maio.
Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: Per ciascuna regione, sopprimere le parole: e provincia autonoma.
*2. 47. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione dell'evoluzione normativa derivante dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, e per rispondere al mutato quadro epidemiologico e demografico, il personale dipendente del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili di assistenti sociali e di operatori socio sanitario è inserito nel ruolo socio sanitario costituito a modifica e integrazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.
2. 40. Tasso.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le regioni, ai fini della realizzazione dei posti letto aggiuntivi di terapia intensiva, di area semi intensiva e di alta complessità possono avvalersi degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici/privati e degli ospedali religiosi equiparati e accreditati anche al fine della ottimizzazione delle risorse disponibili.
2. 22. Castiello, Cantalamessa, Bellachioma.
Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per il funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, le regioni e le province autonome assicurano il mantenimento di una quota di personale medico e infermieristico, altrimenti impegnato per altri tipi di assistenza, prontamente impiegabile per rafforzare la dotazione degli organici di terapia intensiva o semintensiva; a tal fine organizzano corsi a cadenza periodica e di aggiornamento sul campo in terapia intensiva finalizzati a mantenere nel tempo le competenze intensivologiche di base del personale dedito di norma ad altre attività. Le regioni e le province autonome, per l'operatività dei posti letto di terapia intensiva o semintensiva, predispongono un piano per l'assunzione di personale medico, infermieristico e tecnico necessario a fronteggiare l'emergenza epidemiologica.
2. 13. Lorefice, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Mammì, Nesci, Ianaro, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le regioni e le province autonome, all'interno dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1, possono individuare strutture ospedaliere interamente dedicate all'assistenza di pazienti affetti da Covid-19 e incrementare la dotazione di posti letto in area medica, in misura tale da compensare almeno le riqualificazioni disposte in esecuzione del comma 2, anche in eccedenza rispetto alle dotazioni standard previste dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento approvato con decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70. Tale ulteriore dotazione potrà essere utilizzata per il perdurare dell'epidemia di COVID-19 e, in futuro, in caso di nuove epidemie. L'incremento di posti letto destinati a tale finalità non può, in ogni caso, superare lo standard di 0,2 per mille abitanti.
Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'attuazione dei commi 1, 2, inserire le seguenti: 2-bis.
2. 16. Molinari, Panizzut, Boldi, Foscolo, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo capoverso, dopo la parola: «medici», aggiungere la seguente: «e sanitari»;
b) al primo e al secondo capoverso dopo le parole: «dirigenti medici» aggiungere le seguenti: «e dirigenti/sanitari».
2. 32. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Qualora la riqualificazione ospedaliera di cui ai commi 1 e 2 si dimostri insufficiente a fronteggiare l'emergenza pandemica, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono attivare, in relazione alle effettive esigenze del territorio, strutture movimentabili con un numero di posti letto di terapia intensiva e di personale da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate ed inserite nel Piano di riorganizzazione di cui al presente articolo.
2. 11. Provenza, Sportiello, Nappi, Mammì, Nesci, Ianaro, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Al comma 4, dopo le parole: in attesa di diagnosi, aggiungere le seguenti: i soggetti cronici, con disabilità, avuto riguardo degli eventuali piani di assistenza individualizzata, nonché di soggetti, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
*2. 20. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 4, dopo le parole: in attesa di diagnosi, aggiungere le seguenti: i soggetti cronici, con disabilità, avuto riguardo degli eventuali piani di assistenza individualizzata, nonché di soggetti, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
*2. 24. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 4, dopo le parole: in attesa di diagnosi, aggiungere le seguenti: i soggetti cronici, con disabilità, avuto riguardo degli eventuali piani di assistenza individualizzata, nonché di soggetti, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
*2. 36. Bologna, De Toma, Rachele Silvestri, Rospi, Zennaro, Nitti, Vizzini.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al tal fine il Ministero della salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta un protocollo di monitoraggio sull'intero territorio nazionale concernente:
a) percorsi assistenziali di accesso alle strutture sanitarie, inclusi i pronto soccorso, differenziati a seconda che siano o meno pazienti sospetti o affetti da SARS-COV-2;
b) specifici percorsi assistenziali di accesso nelle aziende ospedaliere per i pazienti con patologie croniche, onco-ematologiche, cardiologiche, neurologiche e pneumologiche, differenziati a seconda che siano o meno pazienti sospetti o affetti da SARS-COV-2;
c) specifici percorsi assistenziali di accesso negli ambulatori territoriali sia per le cure primarie sia per la medicina specialistica ambulatoriale a seconda che siano o meno pazienti sospetti o affetti da SARS-COV-2.
2. 42. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di sostenere il potenziamento e la qualificazione dell'offerta sanitaria e socio-sanitaria, gravemente messa in difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, i piani di riorganizzazione di cui al comma 1, devono altresì prevedere interventi strutturali nelle aree di degenza e nei reparti sanitari e delle Rsa, volti a ridurre i rischi di diffusione dell'infezione, attraverso opportuni interventi di separazione degli spazi e sugli impianti trattamento dell'aria (immissione ed estrazione) che permettano il trattamento dell'aria in massima sicurezza.
4-ter. Per gli interventi di cui al comma 4-bis, e in coerenza con il comma 13 del presente articolo, è consentito concedere premi di cubatura in deroga agli attuali indici del PRGC, pur invariato il numero complessivo dei posti letto a livello regionale.
2. 26. Ruffino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
«m) di sanificazione degli ambienti e parti comuni dell'edificio in condominio e degli strumenti di lavoro, ove esistenti, nonché di fornitura di dispositivi di protezione individuale e collettiva da virus COVID-19, ivi compresi i dispositivi di sterilizzazione e sanificazione anche a raggi UVC e ozono a diffusione bioindotta.».
2. 29. Trancassini, Osnato, Zucconi,Bignami, Baldini.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19, aggiungere le seguenti: nonché per le esigenze di coordinamento delle attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali di cui all'articolo 1, comma 8, del presente decreto-legge.
2. 10. Provenza, Nappi, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza forniti dagli operatori socio sanitari presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le regioni possono assumere in via diretta gli operatori socio sanitari che abbiano prestato servizio, per almeno tre anni consecutivi, presso strutture del Servizio sanitario nazionale in qualità di dipendenti di cooperative sociali o di lavoro affidatarie in outsourcing dei servizi di supporto assistenziale. L'intervento non prevede ulteriori oneri per la finanza pubblica.
2. 31. Pastorino, Fornaro, Orlando, Nesci, Paita.
Al comma 6, lettera a), dopo le parole: da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e, con oneri a carico dei bilanci regionali, del personale delle Centrali uniche di risposta del numero unico europeo dell'emergenza regionale (112 NUE),.
2. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava,Tomasi.
Al comma 6, lettera a), dopo le parole: da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni, di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: e, con oneri a carico dei bilanci regionali qualora non già a carico dei fondi del S.S.R., del personale delle Centrali Uniche di Risposta del Numero Unico Europeo dell'Emergenza Regionale (112 NUE).
Conseguentemente, all'articolo 73, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «del comparto sanità» sono aggiunte le seguenti: «e al personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale (112 NUE) compatibilmente con le esigenze organizzative delle centrali stesse.».
2. 34. Madia, Pizzetti, Pezzopane.
Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2020 le remunerazioni delle prestazioni di lavoro straordinario di cui al precedente periodo non concorrono alla formazione del reddito complessivo e sono soggette ad una aliquota di tassazione unica pari al 10 per cento.».
Conseguentemente all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 750 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
2. 38. Cecconi, Tasso.
Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa, per riconoscere al predetto personale un premio di importo non superiore a 1.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei predetti contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, non superiore al doppio dell'ammontare di cui al comma 2, indicato nella tabella A allegata al presente decreto per singola regione e provincia autonoma, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.».
2. 39. Cecconi, Tasso.
Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'indennità da rischio biologico per la dirigenza medica e sanitaria nella misura prevista per il personale del Comparto,.
2. 19. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Conseguentemente, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per io sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
2. 17. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al trattamento accessorio del personale del servizio sanitario nazionale, nonché del personale della dirigenza sanitaria e dei professionisti sanitari dell'area delle funzioni centrali dipendenti delle aziende del servizio sanitario nazionale e degli enti con funzioni sanitarie delle funzioni centrali, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
6-ter. Agli oneri stimati derivanti dal comma 6-bis pari a 200 milioni di euro nel 2020, 500 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2. 27. Bagnasco, Bond.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al personale medico, sanitario e tecnico, compresi i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché agli operatori socio-sanitari dipendenti del settore sanitario pubblico, direttamente impegnati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è riconosciuta una mensilità aggiuntiva per l'anno 2020.
6-ter. Il beneficio di cui al precedente comma, è aggiuntivo alle ulteriori misure di favore previste, e non concorre alla formazione del reddito complessivo, nonché ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
6-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di erogazione della mensilità aggiuntiva di cui al comma 6-bis.
6-quinquies. All'onere recato dalla disposizione di cui al comma 6-bis si provvede mediante riduzione, per l'anno 2020, delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. 28. Bagnasco, Gelmini, Bond, Versace, Mandelli, Novelli, Mugnai, Brambilla, Bartolozzi.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo e per le finalità di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, e all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, ivi incluso l'ammontare complessivo previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente decreto. All'onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte, ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, ivi incluso l'ammontare complessivo previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, da ripartirsi, a decorrere dall'anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente decreto.
2. 30. Stumpo, Fassina.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Le regioni e le province autonome aumentano le ore disponibili per la Specialistica ambulatoriale veterinaria, in misura correlata alle necessità determinate dall'andamento epidemiologico, al fine di eseguire tamponi e screening sierologici sugli animali domestici la cui presenza è stata registrata, nell'ambito dei processi di monitoraggio e sorveglianza della trasmissione del virus SARS-COV-2 di cui all'articolo 1, comma 1, in focolai di trasmissione del virus familiari o di comunità.
2. 23. Gemmato,Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
*2. 37. Cecconi, Tasso.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
*2. 43. Ubaldo Pagano, Lacarra, Bruno Bossio, Pezzopane.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020, i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono prorogare, a domanda, il rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale anche oltre il settantesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per la cessazione del rapporto medesimo.
2. 18. Patelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sostituire il comma 12 con il seguente:
12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Governo può delegare l'esercizio dei poteri del Commissario di cui al comma 11, a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a ciascun presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato.
L'incarico di commissario delegato per l'attuazione del piano di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario.
2. 9. Provenza, Ianaro, Sportiello, Mammì, Nesci, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Al comma 13, ultimo periodo, sostituire la parola: denunzia con le seguenti: segnalazione certificata.
2. 8. Perantoni, Ianaro, Nesci, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Lorefice, Sarli, Massimo Enrico Baroni.
Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le opere edilizie per l'adeguamento delle strutture esistenti alle necessità dell'emergenza COVID-19 sono realizzate assicurando la conformità degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2015, n. 127.
2. 5. Nappi, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Menga.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. In attuazione dall'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la verifica della compatibilità con i saldi di finanza pubblica e il corretto trattamento statistico e contabile delle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo, realizzate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività e delle strutture del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 15. Mancini.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano anche per l'ampliamento del poliambulatorio del nuovo polo sanitario di Venaria, dell'ASL To3, allo scopo di rafforzare le strutture del Servizio sanitario nazionale di competenza della Regione Piemonte, anche in ordine alle emergenze pandemiche come quella da COVID-19. Per le finalità del presente comma, in aggiunta alle risorse previste dai commi 9 e 10 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020.
Conseguentemente, al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dal comma 13-bis, pari a euro 15 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
2. 21. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sostituire il comma 14 con il seguente:
14. La proprietà delle opere realizzate dal commissario, anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, è della regione nella quale sono realizzate, con la finalità di assicurarne la disponibilità alle aziende sanitarie territoriali che ne abbiano effettiva necessità.
2. 6. Provenza, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. Al fine di garantire la celere realizzazione del nuovo Ospedale post-COVID-19 di Piacenza nella macroarea sita in via Farnesiana (area n. 6), il Sindaco del comune di Piacenza è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali. Il commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'opera e dei relativi collegamenti a servizi e infrastrutture.
15-ter. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetto attuatore, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle.opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Per le opere che comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
15-quater. Per la realizzazione delle opere e degli interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. L'eventuale valutazione ambientale delle opere rientra nella competenza della regione Emilia Romagna. Il commissario straordinario pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al presente comma.
2. 2. Murelli, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo ,Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di riordino della rete ospedaliera previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, dello statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.
*2. 4. Sutto, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di riordino della rete ospedaliera previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, dello statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.
*2. 44. Marco Di Maio.
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. Sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, quantitativi, di processo e di esito, relativi all'assistenza ospedaliera, da possedersi in capo alle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, effettivamente in carico al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle reali e configurate esigenze epidemiologiche di morbilità, comorbilità e vulnerabilità sociale e sanitaria, in capo alle singole regioni, ivi comprese quelle soggette al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali o al commissariamento, ed al fine di garantire compiutamente il diritto alla fruizione dei livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano rideterminano lo standard dei posti letto ospedalieri, pubblici e privati accreditati, effettivamente in carico al Servizio sanitario nazionale, ad un livello non superiore a n. 5 posti letto per mille abitanti, di cui n. 4 posti letto per mille destinati agli acuti e n. 1 posti letto per mille abitanti riservati alla riabilitazione ed alla lungodegenza post acuzie, adeguando, in via contestuale, le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo, quale riferimento, un tasso di ospedalizzazione pari a 180 per mille abitanti, di cui il 25% riferito ai ricoveri diurni.
15-ter. La dotazione complessiva, in ambito regionale, dei posti letto ospedalieri, determinata secondo i parametri di cui al punto 1) del presente comma, dovrà comportare l'assegnazione dei posti letto medesimi, rispettivamente, nella misura del 75 per cento alle strutture ospedaliere pubbliche e del 25 per cento alle strutture ospedaliere private accreditate, in possesso di articolazioni ad elevata complessità assistenziale, con le quali, tenuto conto della programmazione sanitaria di ciascuna regione, gli enti del servizio sanitario regionale potranno stipulare accordi contrattuali, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni.
15-quater.Tenuto conto che gli erogatori privati accreditati ex articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, agiscono in funzione integrativa e complementare al Servizio Sanitario Nazionale, il numero delle strutture ospedaliere private accreditate, dotate di articolazioni assistenziali ad elevata complessità, con le quali potranno essere stipulati accordi contrattuali ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere determinato, in ciascuna Regione o Provincia autonoma, in misura non superiore al 20 per cento delle strutture ospedaliere pubbliche.
2. 7. Sapia, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Lapia, Mammì, Menga.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Al fine di rafforzare le strutture sanitarie delle aree territoriali più disagiate, indispensabili per garantire protezioni adeguate di fronte all'emergenza COVID-19, sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2020 per la riqualificazione e il rafforzamento dell'Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone (Isernia) quale presidio sanitario di riferimento per circa trentacinque comuni delle regioni Molise e Abruzzo.
Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5. sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.
2. 25. Tartaglione.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
15-bis. Gli specialisti che seguono pazienti con malattia croniche invalidanti od oncologiche o che comportano un deficit del sistema immunitario o che comunque implichino l'impiego di farmaci salvavita allegano al piano terapeutico individuale di ciascun paziente un vademecum personalizzato sugli indirizzi da seguire in caso di una nuova emergenza pandemica. Le indicazioni dovranno contenere nel dettaglio le indicazioni relative alle cure, alla somministrazione dei farmaci, alle visite di follow-up e ai percorsi da seguire in sicurezza all'interno delle strutture sanitarie.
2. 46. Vanessa Cattoi, Comaroli, Boldi, Loss, Binelli, Cavandoli.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art.2-bis.
(Misure urgenti in favore delle strutture sanitarie, per personale medico e infermieristico)
1. L'articolo 23 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 è sostituito con il seguente:
«Art. 23.
(Misure urgenti in favore delle strutture sanitarie, per personale medico e infermieristico)
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni interessate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono procedere ad assunzioni straordinarie di personale medico, infermieristico e sanitario, anche in deroga ai tetti di spesa e ai limiti imposti dalla normativa vigente.
2. Al fine di permettere alle strutture sanitarie di cui al comma 1, di dotarsi di nuovi strumenti, attrezzature e strutture idonee a garantire le cure e l'assistenza dei soggetti contagiati e di continuare la normale attività di cura e assistenza della restante popolazione, è autorizzata in favore delle medesime Regioni la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i presidenti delle regioni competenti, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione delle risorse finanziarie.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa indicati dal presente comma.
2. 01. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Investimenti in materia sanitaria)
1. Le risorse di cui al comma 81, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono incrementate di 2 miliardi di euro. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per 60 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024, per 85 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 e per 155 milioni di euro per l'anno 2034.
*2. 02. Pizzetti.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Investimenti in materia sanitaria)
1. Le risorse di cui al comma 81, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono incrementate di 2 miliardi di euro. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per 60 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024, per 85 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 e per 155 milioni di euro per l'anno 2034.
*2. 012. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Produzione di sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati)
1. Al fine di rafforzare l'offerta assistenziale ospedaliera e territoriale necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, le regioni e le province autonome, nell'ambito dei piani di riorganizzazione e di potenziamento della rete assistenziale e dei programmi operativi richiamati dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, predispongono specifiche azioni organizzative atte a garantire adeguati livelli di produzione di sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati, i livelli essenziali di assistenza in medicina trasfusionale e lo sviluppo di attività innovative.
2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. 04. Rizzo Nervo.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 20 comma 11-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75).
1. All'articolo 20 comma 11-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ,apportare le seguenti modifiche:
a) la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020»;
b) dopo le parole: «dirigenziale e no», aggiungere le seguenti: «nonché le professioni sanitarie e sociosanitarie di cui alla legge n. 3 del 2018».
2. 05. Siani,Carnevali,Pini,Rizzo Nervo, Schirò.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 20 comma 11-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)
1. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
2. 06. Ubaldo Pagano, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Bruno Bossio.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Attribuzione incarichi di direzione di struttura complessa)
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7-bis, l'alinea e le lettere a), b) e c) sono sostituiti dalle seguenti:
«7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano le procedure per la individuazione dei soggetti cui attribuire gli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso di selezione pubblica cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della salute, sentita la conferenza stato regioni e delle province autonome, e dei seguenti principi:
a) la procedura selettiva viene effettuata da una commissione esaminatrice composta da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati all'esterno delle aziende operanti nel territorio della regione o della provincia autonoma di riferimento tramite sorteggio pubblico da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa, anche universitari, appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente con la maggiore anzianità di servizio nel ruolo. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente;
b) la commissione esaminatrice riceve dall'azienda il profilo professionale e delle competenze richieste del dirigente da selezionare, fermo restando i criteri di valutazione dei titoli e di attribuzione dei relativi punteggi, così come definiti dal Ministero della salute. Sulla base di una valutazione dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi certificati dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato, la commissione redige una graduatoria provvisoria di merito. I candidati in graduatoria vengono sottoposti ad una prova pratica atta a verificare le competenze richieste in base al profilo, provvedendo quindi ad esitare una graduatoria finale di merito, nella quale non sono inseriti quei candidati risultati inidonei alla prova pratica. Nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi, decadere, o cessare in via anticipata per qualunque motivo dal proprio incarico, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico nel rispetto dell'ordine della graduatoria redatta dalla commissione in esito alla procedura di selezione.
c) La procedura di selezione di cui al comma 7-bis. viene adottata per l'individuazione dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria. In tal caso, la commissione esaminatrice di cui alla precedente lettera b) deve essere composta almeno due titolari di direzione di struttura complessa universitaria, sorteggiati dall'elenco nazionale di cui alla precedente lettera a)».
b) al comma 7-bis, alla lettera d), le parole: «il profilo professionale del dirigente da incaricare, i» sono sostituite dalle seguenti: «il profilo professionale del dirigente da incaricare viene pubblicato sul sito internet dell'azienda prima della nomina della commissione. I»
c) dopo il comma 7-quinquies, sono inseriti i seguenti:
«7-sexies. Le controversie relative alle procedure di pubblica selezione di cui al comma 7-bis sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
7-septies. I direttori di struttura complessa che non abbiano conseguito almeno il 75 per cento degli obiettivi assegnati alla unità operativa da essi diretta, non possono essere ammessi alle procedure selettore di cui al comma 7-bis.».
2. 09. Sportiello,Nesci,Ianaro,Mammì,Sapia,Lapia, Massimo Enrico Baroni.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Personale medici veterinari specialisti ambulatoriali)
1. Per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19 e garantire l'erogazione dei L.E.A. di competenza dei servizi veterinari del Servizio sanitario nazionale, valorizzando al contempo l'esperienza e la professionalità acquisita dai medici veterinari specialisti ambulatoriali titolari di incarico a tempo indeterminato presso le aziende sanitarie e gli istituti zooprofilattici, le regioni provvedono immediatamente a realizzare il completamento dell'orario lavorativo settimanale (38 ore) dei medici veterinari a rapporto convenzionale che alla data del 31 dicembre 2019 svolgano da almeno 5 anni, attività ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, Veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi).
2. 010. Bucalo,Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art.2-bis.
(Concorsi per l'accesso al primo livello dirigenziale medico)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Art. 24
(Concorso per il primo livello dirigenziale medico – Requisiti specifici di ammissione, organizzazione della selezione e graduatoria di merito)
1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
2. L'organizzazione delle selezioni è posta in capo alle singole regioni e provincie autonome, che, con cadenza periodica almeno annuale, effettuano una ricognizione dei ruoli dirigenziali carenti nelle aziende sanitarie, in modo da mettere a concorso le posizioni scoperte attraverso selezioni a graduatoria unica regionale, o provinciale nel caso delle provincie autonome.
3. Presso ogni regione e provincia autonoma, con cadenza biennale, vengono istituite le commissioni di valutazione incaricate di espletare le procedure di selezione, differenziate per branca specialistica. Le Commissioni sono composte ciascuna da 5 componenti, più due supplenti, individuati con decreto del Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge attraverso modalità che prevedano il sorteggio dei commissari all'interno di appositi albi nazionali. Ciascuna commissione è supportata da un dirigente amministrativo con funzioni di segretario. Assiste ai lavori delle Commissioni un garante dei cittadini, designato a livello regionale dalle associazioni dei pazienti.
4. La regione predispone ed espleta le procedure per il reclutamento dei dirigenti medici sulla base di una periodica ricognizione effettuata ed in coerenza con la programmazione e pianificazione del fabbisogno di risorse umane.
5. La Commissione di valutazione procede alla valutazione dei titoli, attribuendo i punteggi di cui al successivo articolo 27, ed espleta una prova pratica, quest'ultima atta esclusivamente ad accertare l'idoneità ai ruoli messi a concorso ed a validare le competenze possedute dai candidati.
6. Alla fine della procedura di selezione, sulla base dei punteggi attribuiti viene stilata una graduatoria di merito unica su base regionale, della durata di tre anni, alla quale le aziende sanitarie attingono anche in base alle competenze richieste dal bando di concorso ed alle competenze validate dalla commissione di valutazione.»
b) l'articolo 26 è abrogato.
c) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Art. 27
(Punteggio)
1. La Commissione di valutazione attribuisce un punteggio massimo di 100 punti, così ripartiti:
a) valutazione dei titoli di studio ed accademici, acquisiti in Italia ed all'estero, per un punteggio massimo di 20, ripartito come di seguito:
1) Laurea: sino a 5 punti in funzione del voto di laurea;
2) Diploma di specializzazione nella disciplina o nella disciplina equipollente: sino a 5 punti in funzione del voto di diploma;
3) Dottorato di ricerca con o senza documentata attività assistenziale: sino a 5 punti;
4) Masters universitari e corsi di alta formazione: sino a 5 punti
b) valutazione dei titoli di carriera per un punteggio massimo di 50, attribuito secondo i seguenti criteri:
1) Punteggio di 1,2 per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso il Servizio sanitario nazionale, nel ruolo di dirigente del Servizio sanitario nazionale con contratto a tempo determinato o indeterminato;
2) Punteggio di 0,5 per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso il Servizio sanitario nazionale, nel ruolo di co.co.co., co.co.pro., o con contratto libero-professionale;
3) Punteggio di 0,3 per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso strutture convenzionate col Servizio sanitario nazionale, con contratto a tempo determinato o indeterminato, o con contratto libero-professionale;
c) valutazione delle pubblicazioni, per un punteggio massimo di 15, attribuito secondo i seguenti criteri:
1) punteggio di 1 per ogni pubblicazione di articolo scientifico su riviste internazionali sottoposte a peer-review ed indicizzate;
2) punteggio di 0,5 per ogni pubblicazione di articolo scientifico su riviste nazionali sottoposte a peer-review ed indicizzate;
3) punteggio di 0,2 per abstract di contributo orale o poster a congresso scientifico internazionale;
4) punteggio di 0,1 per abstract di contributo orale o a congresso scientifico nazionale.
d) valutazione di periodi di lavoro trascorsi all'estero, per un punteggio massimo di 15 punteggio, attribuiti secondo i seguenti criteri:
1) punteggio di 1 per anno lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso strutture assistenziali. I periodi trascorsi all'estero dovranno essere certificati, legalmente tradotti e apostillati per avere validità.
2. Ciascun candidato può avanzare ricorso avverso all'esito delle valutazioni e delle verifiche delle competenze, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito.»
2. 011. Nappi, Nesci, Ianaro, Sportiello, Mammì, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure straordinarie per la realizzazione di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno)
1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di intesa con i presidenti delle regioni interessate, possono essere nominati uno più commissari straordinari per la realizzazione, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126, comma 4, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232, del 2016, di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La durata dell'incarico di ogni commissario straordinario è di un anno e a titolo gratuito.
3. Entro 30 giorni dalla nomina, il commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi necessari.
4. Per la realizzazione dei complesso ospedalieri di cui al comma 1, il commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.
5. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la realizzazione degli obiettivi connessi alla realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, al commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione del suddetto complesso ospedaliero.
2. 013. Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Scoma.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis
(Modifiche all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli incarichi di cui al presente articolo hanno durata di due anni e sono conferiti attraverso procedure comparative previa selezione, per titoli e colloquio orale.
Le procedure di selezione di cui al precedente periodo, ed all'art. 2-bis, comma 1, lettera b), fino al 31 dicembre 2020, sono semplificate prevedendo una durata della pubblicazione del bando non superiore a sette giorni e la valutazione dei titoli ed il colloquio da parte del Direttore della UOC di assegnazione dei vincitori.
Tre mesi prima dello scadere dell'incarico il collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, valuta il dirigente con riferimento alle attività professionali svolte, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, In caso di esito positivo della valutazione, il dirigente medico e sanitario è inquadrato a tempo indeterminato nei ruoli dell'azienda o dell'ente del Servizio sanitario nazionale che ha conferito l'incarico.
Per i medici specializzandi tale inquadramento è subordinato al conseguimento del titolo di specialista.».
b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi sono trasformati in contratto a tempo indeterminato una volta acquisito il titolo di specialista.».
2. 08. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 3.
Al comma 1, capoverso comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:
5. Gli incarichi di cui al presente articolo, laddove ritenuti coerenti col percorso formativo della scuola di specializzazione di appartenenza, possono essere conferiti a mezzo di pubblica selezione, anche per soli titoli, anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi.
3. 9. Menga, Nappi, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Massimo Enrico Baroni.
Al comma 1, capoverso comma 5, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il primo periodo con il seguente: Gli incarichi di cui al presente articolo possono avere la durata di due anni e possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso di specializzazione.
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incarichi prorogabili fino al 31 dicembre possono essere trasformati in contratti a tempo indeterminato una volta acquisito il titolo di specialista.
3. 7. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.
Al comma 1, capoverso comma 5, apportare le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, sopprimere le parole: previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e;
b) sopprimere il terzo periodo;
c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incarichi sono trasformati in contratto a tempo indeterminato una volta acquisito il titolo di specialista.
3. 2. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, capoverso comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma possono essere conferiti anche presso le strutture sanitarie non incluse nella rete formativa.
3. 1. Lapia, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, dal 2020 i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2020,2021,2022. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
1-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzato l'ulteriore investimento di 138 milioni nel 2020; 276 milioni nel 2021; 419,7 nel 2022; 425,4 nel 2023; 431,1 nel 2024; 287,4 nel 2025; 143,7 nel 2026.
3. 3. Bellucci, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza anche in riferimento alla figura del direttore scientifico.
1-ter. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione, quantificati in euro 50.000 per l'anno 2021 ed euro 200.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. 8. Lorenzin, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
5-bis. Per le finalità di cui al comma 1 e fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 o della sua eventuale proroga, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale che abbiano alle loro dipendenze operatori delle professioni sanitarie eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali e collocati in aspettativa obbligatoria possono, in deroga all'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e alle norme regionali di recepimento, sospendere tale aspettativa per il rientro in servizio.
5-ter. La sospensione dell'aspettativa ai sensi del comma 1 è consentita esclusivamente su richiesta degli interessati e il servizio è svolto a titolo gratuito. Resta ferma la corresponsione dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali qualora abbiano optato in tale senso all'inizio del mandato elettivo ai sensi del comma 1, dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Modifiche all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.
3. 5. Serracchiani, Ceccanti.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per rendere omogenea sul territorio nazionale la formazione specialistica dei medici, si rende necessario che i medici specializzandi che operano nei Policlinici o in strutture convenzionate con le università, sono abilitati al lavoro in corsia ed allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche della propria specialità, previa valutazione positiva del direttore di scuola di specializzazione o dipartimento e/o delle UOC dove svolgono la loro attività assistenziale. Gli stessi possono svolgere la loro attività, anche quella di guardia, senza necessariamente la presenza fisica del loro tutor, che deve restare sempre e in ogni caso reperibile per ogni necessità o altra richiesta dello specializzando.
3. 4. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I termini di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, previsti per gli edifici in condominio nonché per gli adempimenti obbligatori previsti dall'articolo 1130, comma 1, numero 10, e dall'articolo 1129, comma 9, del codice civile, ivi compreso l'esame finale dei corsi di aggiornamento sono interrotti, nel caso di emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza medesima.
3. 6. Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018 n. 145)
1. All'articolo 1, commi 547, 548 e 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, dopo le parole: «medici veterinari», ovunque esse ricorrano, aggiungere le seguenti: «, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».
2. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge n. 145 del 2018, al primo e ultimo capoverso, dopo le parole: «di formazione» è soppressa la parola: «medica» e dopo le parole: «del personale della dirigenza medica e veterinaria» sono aggiunte le parole: «e sanitaria».
*3. 01. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò, Topo, Pezzopane.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018 n. 145)
1. All'articolo 1, commi 547, 548 e 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, dopo le parole: «medici veterinari», ovunque esse ricorrano, aggiungere le seguenti: «, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».
2. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge n. 145 del 2018, al primo e ultimo capoverso, dopo le parole: «di formazione» è soppressa la parola: «medica» e dopo le parole: «del personale della dirigenza medica e veterinaria» sono aggiunte le parole: «e sanitaria».
*3. 09. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri, biologi e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.
3. 02. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Estensione della tutela infortunistica Inail ai medici medicina generale, ai pediatri di Ubera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, caratterizzata da particolare contagiosità a causa della virulenza dell'agente patogeno, e delle modalità di svolgimento del lavoro dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e dei medici di continuità assistenziale che, per la loro peculiarità, comportano l'esposizione dei suddetti soggetti al rischio di un contagio da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro, le prestazioni INAIL sono erogate anche ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Servizio sanitario regionale competente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario dello stesso.
3. 03. Navarra.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Estensione della tutela infortunistica Inail ai medici medicina generale, ai pediatri di Ubera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, caratterizzata da particolare contagiosità a causa della virulenza dell'agente patogeno, e delle modalità di svolgimento del lavoro dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti della continuità assistenziale che, per la loro peculiarità, comportano l'esposizione dei suddetti soggetti al rischio di un contagio da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro, le prestazioni INAIL sono erogate anche ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti della continuità assistenziale.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Servizio sanitario regionale competente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario dello stesso.
3. 04. Topo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Rientro personale sanitario iscritto all'AIRE)
1. In deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e al fine di contrastare e contenere il contagio del virus COVID-19 nonché la scarsità di organico nelle strutture ospedaliere e territoriali del SSN è autorizzato per gli 2020, 2021, 2022, il reclutamento volontario presso il Servizio Sanitario Nazionale di personale sanitario, medico e infermieristico, di nazionalità italiana e residente all'estero in possesso di titoli e professione sanitaria conseguiti in Italia o nell'Unione europea e regolati dalle rispettive direttive comunitarie. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che possono procedere al reclutamento triennale di tali professionisti.
3. 05. Ungaro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di collocamento a riposo dei professori ordinari in medicina)
1. Al fine di preservare le esperienze acquisite e rafforzare il sistema sanitario nazionale fronteggiando l'emergenza da COVID-19, assicurando l'espletamento dei compiti assegnati ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, su domanda dell'interessato, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per sopraggiunti limiti di età dei professori ordinari in medicina.
2. Il personale di cui al presente articolo, collocato a riposo dall'8 aprile 2019 sino all'8 aprile 2020, può esercitare la facoltà di cui al comma 1 con istanza da presentare alla rispettiva amministrazione, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2020. Tale personale è riammesso nei ruoli nella posizione da ultimo ricoperta, salvo che alla data di presentazione della suddetta istanza la posizione sia già da altri rivestita. In tale evenienza è data facoltà di concorrere ai posti non ancora assegnati, i cui termini per la partecipazione sono riaperti limitatamente al periodo residuo di richiamo in servizio per effetto del presente articolo 11 periodo trascorso tra la data di collocamento a riposo e la ripresa delle funzioni è aggiunto, a domanda, al compimento del settantaduesimo anno d'età.
3. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia alla data del 15 giugno 2025.
3. 07. Nobili, Carelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Il medico non specializzato, assunto a tempo determinato in Reparti del Servizio sanitario nazionale interessati dall'emergenza COVID-19, e che maturato esperienza diretta nella gestione dei pazienti ammalati di SARS-COV2 durante l'emergenza sanitaria, può accedere ai concorsi inerenti posti in organico per Strutture di Medicina Interna, Medicina d'emergenza/Urgenza, Malattie Infettive, una volta maturato un periodo di cinque anni di servizio effettivo e certificato dall'azienda sanitaria dove ha svolto l'attività, con valore equipollente alla Specializzazione ed il titolo di Specialista equiparato.
3. 08. Anna Lisa Baroni, Bagnasco, Bond.
ART. 4.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a pazienti COVID-19 aggiungere le seguenti: proporzionato agli impegni assunti e sulla base di una valutazione strutturale e operativa.
4. 2. Ianaro, Nesci, Sportiello, Mammì, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le regioni soggette a piani di rientro possono derogare dai vincoli previsti dalla vigente normativa in sede di stipula di accordi e contratti, ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, con gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nella loro qualità di Istituti di altissima specializzazione e di rilievo nazionale per l'acquisto di prestazioni da erogare in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quella di residenza.
*4. 18. Tartaglione, Gelmini, Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le regioni soggette a piani di rientro possono derogare dai vincoli previsti dalla vigente normativa in sede di stipula di accordi e contratti, ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, con gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nella loro qualità di Istituti di altissima specializzazione e di rilievo nazionale per l'acquisto di prestazioni da erogare in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quella di residenza.
*4. 19. Paolo Russo, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Attesa la rilevanza nazionale e di alta specializzazione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, le regioni sottoposte ai piani di rientro e programmi operativi, nella stipula dei contratti e accordi di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 302, e successive modifiche e integrazioni, possono derogare ai limiti dei volumi previsti dalla normativa vigente anche per le prestazioni in mobilità interregionale al fine di garantire la salvaguardia del diritto alla libera scelta del cittadino.
4. 9. Occhionero.
Al comma 2, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. 14. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2, sostituire le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. 13. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato, gli enti del Servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020. Sono da intendersi erogatori le Case di Riposo per anziani in regime di convenzione con gli enti del servizio sanitario nazionale».
4. 15. Giacometto.
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In sede di redazione del decreto di cui al precedente periodo il Ministero della salute individua le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario, di cui al comma 1, facendo esclusivo riferimento alle attività svolte e ai costi effettivamente sostenuti, delimitando il perimetro delle voci di spesa ammissibili, che devono essere individuate con precisione e con esclusivo riferimento all'attuazione delle misure di prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 dei pazienti, del personale dipendente, dei collaboratori e dei visitatori, prevedendo un sistema di rendicontazione specifico e puntuale. Lo schema di decreto di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.
4. 4. Provenza, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Mammì, Lapia, Sapia, Ianaro, Lorefice, Sarli, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Al comma 4 sostituire le parole: a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati con le seguenti: previa attività di controllo sulla documentazione amministrativo-contabile inerente le prestazioni sanitarie rese ai sensi del presente articolo, nonché puntuale e distinta rendicontazione delle stesse prestazioni attraverso la trasmissione di report analitio.
4. 3. Testamento, Lapia, Nesci, Sportiello, Menga, Massimo Enrico Baroni, Sarli.
Al comma 4, aggiungere le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola: acconto con la seguente: indennizzo;
b) sopprimere le parole da: e salvo conguaglio fino a: degli erogatori privati.
4. 1. Nobili.
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: corrispondono agli erogatori privati aggiungere le seguenti: qualora si siano realizzate le condizioni di emergenza epidemiologica,;
b) sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 70 per cento.
4. 5. Provenza, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Massimo Enrico Baroni, Testamento.
Sopprimere il comma 5.
4. 6. Provenza, Ianaro, Sportiello, Mammì, Nesci, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni, Testamento.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Realizzate le finalità di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i finanziamenti assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma, nella misura di cui alla tabella A allegata al predetto decreto, possono essere destinati al rimborso delle maggiori spese sostenute dalle strutture private accreditate per assicurare l'erogazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto delle prescrizioni adottate in pendenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
4. 16. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
g) la partecipazione a reti di telemonitoraggio del paziente dimesso e a programmi di sorveglianza epidemiologica, attraverso la rilevazione e la tracciatura dei parametri clinici del paziente, d'intesa con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le strutture ospedaliere e le aziende sanitarie locali.
6-ter. Ai fini dell'attuazione delle attività previste dal comma 6-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*4. 7. Trizzino, Lapia, Nesci, Ianaro, Menga.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
g) la partecipazione a reti di telemonitoraggio del paziente dimesso e a programmi di sorveglianza epidemiologica, attraverso la rilevazione e la tracciatura dei parametri clinici del paziente, d'intesa con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le strutture ospedaliere e le aziende sanitarie locali.
6-ter. Ai fini dell'attuazione delle attività previste dal comma 6-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*4. 10. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
g) la partecipazione a reti di telemonitoraggio del paziente dimesso e a programmi di sorveglianza epidemiologica, attraverso la rilevazione e la tracciatura dei parametri clinici del paziente, d'intesa con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le strutture ospedaliere e le aziende sanitarie locali.
6-ter. Ai fini dell'attuazione delle attività previste dal comma 6-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*4. 11. Mandelli, Saccani Jotti.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
6-bis) la partecipazione a reti di telemonitoraggio del paziente dimesso e a programmi di sorveglianza epidemiologica, attraverso la rilevazione e la tracciatura dei parametri clinici del paziente, d'intesa con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le strutture ospedaliere e le aziende sanitarie locali.
6-ter) ai fini dell'attuazione dette attività previste dal comma 6-bis) è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. 17. Lorenzin.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, in accordo con il Centro Nazionale Sangue, prevedono che i Centri trasfusionali effettuino gratuitamente la ricerca di anticorpi in occasione delle donazioni di sangue e comunicando immediatamente i risultati agli interessati. I donatori che risulteranno positivi per anticorpi devono essere sottoposti a tampone presso la struttura sanitaria dove è avvenuto il prelievo».
4. 12. Mulè, Bagnasco, Novelli, Bond.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)
1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:
a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali erogano entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera d);
d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione»;
f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: «fatta eccezione per» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni è»;
h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: «70 milioni.» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali»;
i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
Conseguentemente all'articolo 176, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 sostituire le seguenti: in 1.632,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 688,8 milioni di euro per l'anno 2021.
*4. 02. Bond, Baldini.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)
1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:
a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali erogano entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera d);
d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione»;
f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: «fatta eccezione per» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni è»;
h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: «70 milioni.» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali»;
i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
Conseguentemente all'articolo 176, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 sostituire le seguenti: in 1.632,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 688,8 milioni di euro per l'anno 2021.
*4. 011. Paolo Russo, Maria Tripodi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)
1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:
a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali erogano entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera d);
d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione»;
f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: «fatta eccezione per» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni è»;
h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: «70 milioni.» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali»;
i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
Conseguentemente all'articolo 176, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 sostituire le seguenti: in 1.632,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 688,8 milioni di euro per l'anno 2021.
*4. 012. Marco Di Maio, Moretto, Gadda, De Filippo, D'Alessandro.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)
1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:
a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe cosi definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
c) ai fini del l'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera d);
d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.»;
f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: «fatta eccezione per» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni è»;
h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: «70 milioni.» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali»;
i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
**4. 05. Lucchini, Lazzarini, Andreuzza, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)
1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:
a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe cosi definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
c) ai fini del l'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera d);
d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.»;
f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: «fatta eccezione per» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni è»;
h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: «70 milioni.» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali»;
i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
**4. 010. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli, Cavandoli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per il potenziamento del sistema riabilitativo termale)
1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:
a) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
b) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera c);
c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera b) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.
Conseguentemente per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 7 milioni di euro, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 793 milioni di euro per l'anno 2020.
4. 01. Lorenzin, Carnevali, Rizzo Nervo.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per il potenziamento del sistema riabilitativo termale)
1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite restano in vigore fino ad un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
b) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera b) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
Conseguentemente all'articolo 276, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021.
*4. 03. Novelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per il potenziamento del sistema riabilitativo termale)
1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite restano in vigore fino ad un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
b) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera b) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
Conseguentemente all'articolo 276, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021.
*4. 04. Manzo.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per il potenziamento del sistema riabilitativo termale)
1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite restano in vigore fino ad un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
b) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera b) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
Conseguentemente all'articolo 276, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021.
nno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021.
*4. 09. Lorefice, D'Arrando, Nesci, Lapia, Sarli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per il potenziamento del sistema riabilitativo termale)
1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite restano in vigore fino ad un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
b) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera b) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
Conseguentemente all'articolo 276, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021.
*4. 013. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Sospensione dei piani di rientro dai disavanzi del servizio sanitario)
1. Fino al termine dei periodo di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 o alla scadenza delle eventuali proroghe, al fine di rimuovere ogni vincolo o parametro restrittivo che non consenta efficaci azioni di contrasto al COVID-19 e consentire, in modo paritario, a tutte le regioni di agire come soggetti attuatori dell'emergenza, sono sospesi nelle regioni interessate i Piani di rientro dai disavanzi del servizio sanitario. Nelle regioni Commissariate per il disavanzo sanitario, ove il Commissario ad acta non coincide con il Presidente, è parimenti sospeso il piano di rientro con la prosecuzione del Commissariamento in funzione ed a supporto dell'emergenza COVID-19.
4. 06. Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE))
1. Alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis.
(Assistenza sanitaria e ospedaliera in favore dei cittadini italiani residenti all'estero – AIRE)
1. I cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero possono usufruire, a titolo gratuito, dell'assistenza sanitaria e ospedaliera del Servizio sanitario nazionale italiano per un periodo massimo di due anni dall'avvenuta iscrizione alla suddetta Anagrafe.
2. Al fine di usufruire dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, gli stessi cittadini di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) lo stato di emigrato certificato dall'ufficio consolare italiano competente per territorio; b) essere stati residenti da almeno due anni nel territorio italiano prima della data di avvenuta iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero».
4. 07. Siragusa, Nesci, Lapia, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75)
1. Al comma 2, lettera b) dell'articolo 20, del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020».
4. 08. Trizzino, Nesci, Sportiello, Lapia, Ianaro, Menga.
ART. 5.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Incremento delle borse di studio degli specializzandi)
1. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, dal 2020 i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 7.000 unità per l'anno 2020 e di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2021, 2022. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l'ulteriore investimento di 175 milioni per il 2020,300 milioni per il 2021, 432 milioni per il 2022, 437 milioni per il 2023, 442 milioni per il 2024, 260 milioni per il 2025, 130 milioni per il 2026.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede ai sensi dell'articolo 265, nonché, per l'importo di 70 milioni di euro per il 2020, 295 milioni di euro per il 2021, 322,8 milioni di euro per il 2022, 327,8 milioni di euro per il 2023, 332,8 milioni di euro per il 2024, 260 milioni per il 2025 e 130 milioni per il 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 2. Toccalini, Cavandoli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Incremento delle borse di studio degli specializzandi)
1. Al fine di aumentare il numero dei contatti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzato un incremento della spesa pari a 155 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024. A tal fine è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.
5. 8. Tuzi, Grillo, Menga, Martinciglio, Nesci, Lapia, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Gallo, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Valente.
Sostituirlo con il seguente:
1. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 7.000 unità per il 2020 e di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022. A tal fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l'ulteriore investimento di 193,2 milioni nel 2020; 331,2 milioni nel 2021; 477,2 nel 2022; 482,9 nel 2023; 488,6 nel 2024; 287,4 nel 2025; 143,7 nel 2026.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede per l'anno 2020 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5, articolo 265 del presente decreto. Per gli anni dal 2021 al 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
5. 14. Saccani Jotti, Aprea, Gelmini, Paolo Russo, Calabria, Carfagna, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.
Sostituirlo con il seguente:
1. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, dal 2020 i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l'ulteriore investimento di 138 milioni nel 2020; 276 milioni nel 2021; 419,7 nel 2022; 425,4 nel 2023; 431,1 nel 2024; 287,4 nel 2025; 143,7 nel 2026.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede per l'anno 2020 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5, articolo 265 del presente decreto. Per gli anni dal 2021 al 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
5. 16. Calabria, Saccani Jotti, Aprea, Gelmini, Paolo Russo, Carfagna, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Al fine aumentare di 7.000 unità per il 2020 e di 5.000 dall'anno 2021 i contratti annuali di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzato l'ulteriore investimento di 193,2 milioni nel 2020; 331,2 milioni nel 2021; 477,2 milioni nel 2022; 620,9 milioni nel 2023; 764,6 milioni di euro a partire dal 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 2 e 3.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 2, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 770 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 1.
5. 15. Saccani Jotti, Aprea, Gelmini, Paolo Russo, Calabria, Carfagna, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Al fine aumentare di 5.000 l'anno i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzato l'ulteriore investimento di 138 milioni nel 2020; 276 milioni nel 2021; 419,7 nel 2022; 563,4 nel 2023, e 707 milioni di euro a partire dal 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 2 e 3.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 2, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 710 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 1.
5. 17. Bagnasco, Saccani Jotti, Novelli, Aprea, Gelmini, Paolo Russo, Calabria, Carfagna, Versace, Mugnai, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.
Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 210 milioni di euro e le parole: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 218,4 milioni di euro e dopo le parole: fabbisogno sanitario nazionale sostituire la parola: standard con la seguente: reali.
5. 4. Nobili.
Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni con le seguenti: 205 milioni e le parole: 109,2 milioni con le seguenti: 210 milioni.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e, per la quota pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 100,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede rispettivamente, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, per gli anni 2022, 2023, 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. 3. Toccalini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 205 milioni di euro e sostituire le parole: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 209,2 milioni di euro;
b) al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
5. 11. Tiramani, Boldi, Alessandro Pagano, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 109, con le seguenti: 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 143,4.
5. 7. Lapia, Ianaro, Nesci, Mammì, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Menga.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 105 milioni con le seguenti: 125 milioni;
b) sostituire le parole: 109,2 milioni con le seguenti: 130,2 milioni.
5. 18. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Lorenzin.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 124,5 milioni di euro;
b) sostituire le parole: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 129,5 milioni di euro.
5. 13. Gemmato, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di potenziare la dotazione di risorse umane da utilizzare nel contesto dell'assistenza territoriale in coerenza con le misure di cui all'articolo 1, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, nonché del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, la cui denominazione viene cambiata in medicina generale, di comunità e delle cure primarie. Conseguentemente, sono apportate le seguenti modifiche al comma 1, articolo 21, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:
a) le parole «del diploma di» sono sostituite da «di un titolo che attesti una»;
b) dopo le parole: «medicina generale» sono inserite le seguenti: «comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015,ovvero del diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie»;
c) nell'allegato E al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole: «formazione specifica» sono inserite le parole: «diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015», e diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie.
1-ter. Le scuole di specializzazione di nuova istituzione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie nonché in Medicina d'emergenza-urgenza e in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore istituite su proposta delle Università per far fronte alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le strutture del Servizio Sanitario Nazionale facenti capo alle reti formative integrate in cui si articolano le predette scuole, in deroga all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono accreditate provvisoriamente, per la durata di un anno accademico.
1-quater. Il 20 per cento delle risorse di cui al precedente comma 1 sono destinate al finanziamento di contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, da assegnare alle Scuole di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie, di anestesia e rianimazione e medicina d'urgenza di cui al precedente comma 3.
1-quinquies. Le Università hanno obbligo di ampliare la propria capacità formativa attraverso un ampliamento della rete formativa, che avviene attraverso la stipula di convenzioni con tutte le aziende ospedaliere del territorio della Regione di afferenza che rispettino i requisiti di all'allegato 2 del decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 402.
5. 5. Lapia.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza e fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, nonché del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, la cui denominazione viene cambiata in medicina generale, di comunità e delle cure primarie. Conseguentemente, sono apportate le seguenti modifiche al comma 1, articolo 21, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:
le parole: «del diploma di» sono sostituite dalle seguenti: «di un titolo che attesti una»;
dopo le parole: «medicina generale» sono inserite le seguenti: «comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, ovvero del diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie.»;
nell'allegato E al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole: «formazione specifica» sono inserite le seguenti: «diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015», e diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie.
1-ter. Al fine di garantire l'erogazione dei nuovi corsi di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, le Università si avvalgono dei medici di medicina generale e dei medici in possesso dei diplomi di cui al precedente comma 2, ricorrendo alla docenza a contratto, di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 402.
1-quater. Le scuole di specializzazione di nuova istituzione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie nonché in Medicina d'emergenza-urgenza e in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore istituite su proposta delle Università per far fronte alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le strutture del Servizio Sanitario Nazionale facenti capo alle reti formative integrate in cui si articolano le predette scuole, in deroga all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono accreditate provvisoriamente, per la durata di un anno accademico.
1-quinquies. Al fine di potenziare la dotazione di risorse umane da utilizzare nel contesto dell'assistenza territoriale in coerenza con le misure di cui all'articolo 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 20,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinata al finanziamento dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, da assegnare alle Scuole di Specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie, in Medicina d'emergenza-urgenza e in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, di cui al precedente comma 4. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.
1-sexies. Al fine di consentire l'ampliamento del potenziale formativo delle scuole di specializzazione, le Università sono autorizzate con decorso immediato ad ampliare le reti formative, attraverso la stipula di convenzioni con le aziende sanitarie di riferimento per collegare in rete formativa tutte le strutture che rispettino gli standard e i requisiti di cui al decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 402.
5. 6. Lapia.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In relazione alle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è incrementato di ulteriori 5.000 borse di studio per ciascun anno, tenuto conto dell'obiettivo di garantire progressivamente l'accesso alla formazione specialistica a tutti i medici chirurghi abilitati, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.
1-ter. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno, acquisito il parere del Ministro della salute, determina con proprio decreto il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata, tenuto conto dei requisiti di idoneità verificati dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.
1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 125 milioni di euro per l'anno 2020, 125 milioni di euro per l'anno 2021 e 125 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In previsione dell'aumento del numero di borse di studio degli specializzandi, di cui al comma 1, al fine di garantire loro l'acquisizione delle capacità professionali e delle competenze previste dagli ordinamenti didattici delle singole scuole, in un'ottica di integrazione delle attività formative e assistenziali, nonché al fine di compensare alle carenze di personale sanitario in determinate aree del paese, è introdotta la possibilità di svolgere l'attività di formazione medico specialistica, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999,n. 36, anche presso le strutture sanitarie del territorio ove ha sede la scuola di specializzazione.
1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad ampliare la rete formativa delle specializzazioni mediche e sanitarie, nel rispetto dei requisiti nazionali d'accreditamento delle scuole di specializzazione, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, cui in ogni caso compete la formazione teorica.
1-quater. Allo scopo di potenziare l'assistenza sanitaria territoriale è disposto l'aumento di un terzo del numero dei contratti di formazione specifica in medicina generale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione per il triennio 2020-2023 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Incremento del numero di borse di studio dei medici.
5. 9. Menga, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di attivare nuove borse di studio destinate ai laureati ammessi e iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione in ambito ospedaliero dell'area sanitaria per professioni non mediche ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68 e successive modificazioni, a partire dall'anno accademico 2020-2021 e per l'intera durata del corso, è istituito un Fondo alimentato dai maggiori introiti derivanti dall'inserimento all'articolo 13, comma 2-ter, della Parte I, dell'allegato A-Tariffa del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, della seguente nota: «1. Nel caso di conti deposito, conti deposito titoli, buoni fruttiferi postali e polizze d'investimento l'imposta è calcolata sul valore medio di giacenza risultante dagli estratti».
1-ter. Ai laureati di cui al comma 2 viene applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni. Il trattamento economico è ridotto in proporzione al minore numero di ore di tirocinio.
5. 10. Melicchio, Nesci, Lapia, Sportiello, Menga, Massimo Enrico Baroni, Gallo, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Testamento, Tuzi, Valente.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di rendere strutturali ulteriori 2.000 contratti di formazione specialistica in medicina di cui al comma all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è autorizzata una spesa aggiuntiva pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
5. 19. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Lorenzin.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo)
1. L'articolo 102, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è sostituito dal seguente: «Gli studenti che conseguono la laurea in medicina e chirurgia durante il periodo dell'emergenza COVID-19 o durante analoghi periodi di emergenza sanitaria, il cui tirocinio non è svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, si abilitano all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della sola laurea, che consente l'immediata iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; l'abilitazione e l'iscrizione sono confermate in difetto di valutazione negativa dell'attività prestata, decorsi tre mesi dall'inizio del servizio».
5. 01. Benigni, Silli, Pedrazzini, Gagliardi, Sorte.
Dopo l'articolo 5 aggiungere i seguenti:
Art. 5-bis.
(Contribuzione figurativa)
1. Al personale a qualsiasi titolo impiegato nell'ambito di strutture sanitarie coinvolte nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconosciuto, ai fini pensionistici, un periodo di contribuzione figurativa aggiuntivo pari alla durata del servizio effettivo prestato durante lo stato di emergenza.
Art. 5-ter.
(Contribuzione Medici della continuità assistenziale)
1. Al personale medico non dipendente che presta servizio nell'ambito della cosiddetta continuità assistenziale sono riconosciuti, per l'attività effettivamente prestata in tale ambito, tutti gli istituti retributivi, contributivi e benefici pensionistici tipici del rapporto di lavoro subordinato.
5. 02. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento economico dei farmacisti specializzandi)
1. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, si applica, per l'intera durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 03. Mandelli, Saccani Jotti.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Con riguardo alle disposizioni in materia di personale del servizio sanitario, le norme regionali intervenute in materia di risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, che comportino il superamento dei limiti posti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ed emanate in relazione a oggettivi fabbisogni di personale del servizio sanitario regionale, sono fatte salve a condizione che in fase di attuazione la Regione garantisca il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla vigente normativa nazionale in materia.
5. 04. Milanato, Marin, Cortelazzo.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Durata massima dei corsi di specializzazione)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:
«3-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 30 giugno 2020, la durata dei corsi di formazione specialistica viene equiparata a quella indicata, per ciascuno di tali corsi, nell'allegato C. Per i corsi di formazione specialistica per i quali l'allegato C e la normativa europea vigente in materia non prevedono una durata minima, la durata del corso è stabilita in tre anni.
3-quinquies. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-quater, si applica a decorrere dall'anno accademico 2020/2021. Gli specializzandi in corso nell'anno accademico 2019/2020, eccettuati coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2020/2021, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, possono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente, con le modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-quater, il quale determina altresì il regime applicabile in caso di mancata opzione.».
5. 05. Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)
1. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, dagli esercenti le professioni sanitarie attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.
5. 06. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Attivazione e potenziamento della formazione dei medici specialisti mediante attivazione del sistema di formazione lavoro utile al potenziamento del SSN nella risposta pandemica al COVID-19 mediante modifiche e aggiornamenti al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)
1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.»;
b) all'articolo 26 dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In applicazione dell'articolo 28 comma 5 della direttiva 36/2005/CE, al fine del rilascio del diploma di cui all'articolo 24, presso l'Ordine dei Medici del Capoluogo di Regione, su delibera del relativo Consiglio Direttivo, è nominata una commissione di esperti finalizzata all'analisi, verifica e convalida della formazione complementare e dell'esperienza professionale documentata dal medico richiedente in sostituzione della formazione di cui al presente articolo. La commissione stabilisce in che misura si possa tener conto della formazione complementare e dell'esperienza professionale già maturata dal richiedente in sostituzione della formazione di cui al presente articolo e ne dà comunicazione al competente servizio della Regione ove il medico frequenti o intenda frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale, al fine di ridurre la durata del corso di rispettiva frequenza.
4-ter. La commissione che ritenga già completamente soddisfatti i requisiti previsti dal percorso formativo e professionale del richiedente, rispetto le previsioni formative di cui al presente articolo, comunica la decisione di rilasciare il titolo di formazione specifica in medicina generale al Ministero della salute che provvederà all'emissione del relativo attestato. In ogni caso il richiedente deve aver acquisito un'esperienza in medicina generale di non meno di sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale o strutture sanitarie che erogano cure primarie.»;
c) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole «31 dicembre 1994» sono aggiunte le seguenti: «ed i medici che abbiano esercitato per almeno 3 anni, anche non continuativi, con incarichi conferiti ai sensi dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale»;
d) all'articolo 35 il comma 4 è sostituito con il seguente:
«4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità, può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità recettiva delle singole scuole, di personale medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale.»;
d) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:
«Art. 36.
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministero della salute sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) sia disponibile a livello nazionale un portale permanente nel quale siano costantemente aggiornate e consultabili le capacità ricettive delle singole scuole di specializzazione ed i relativi posti assegnati ed assegnabili;
b) le prove di ammissione siano svolte contemporaneamente per ogni disciplina specialistica e definiscano oltre che l'idoneità del candidato, il punteggio utile all'inserimento e posizionamento dello stesso nella graduatoria nazionale permanente di disciplina, stilata per ogni ciascuna branca specialistica, nella quale i candidati si posizionano in funzione del punteggio ottenuto all'ultima prova sostenuta in ordine temporale nella specifica disciplina;
c) le prove siano sostenute dai candidati con strumenti telematici presso centri informatizzati a tale scopo allestiti dalle Università sedi di scuola di specializzazione e accessibili per più sessioni annuali, prevedendo che i candidati possano concorrere per tutte le discipline medico specialistiche di interesse in ciascuna sessione;
d) i contenuti delle prove siano definiti a livello nazionale e la calendarizzazione delle stesse sia predisposta con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzata;
e) i punteggi delle prove siano attribuiti secondo parametri oggettivi;
f) appositi punteggi siano assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi;
g) all'esito delle prove i candidati siano collocati nella graduatoria permanente di disciplina specialistica e da questa successivamente assegnati a fino a completamento dei posti disponibili, e per tutta la durata dell'anno, alle sedi prescelte in ordine di scorrimento. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 35 del presente decreto e all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
h) sia prevista l'immediata pubblicazione di eventuali posti divenuti vacanti nell'ambito delle scuole, prevedendo che gli stessi siano prioritariamente utilizzabili dai medici già in formazione nella medesima branca specialistica, a seguito di domanda per trasferimento, e successivamente dai medici utilmente collocati in graduatoria permanente nazionale;
i) sia prevista la cancellazione da tutte le graduatorie nazionali permanenti per il medico che abbia accettato l'ammissione ad una scuola di formazione medico specialistica, prevedendo che l'eventuale riammissione possa avvenire non prima di dodici mesi e a seguito di ripetizione della relativa prova di ammissione;
j) sia prevista la valutazione da parte dei consigli didattici delle scuole, nel rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 36/2005/CE, dell'esperienza professionale e della eventuale altra formazione già maturata dal medico in formazione specialistica, utile alla riduzione della durata del corso di formazione specialistica in ragione di obiettivi didattico formativi già raggiunti dal candidato.
2. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.»;
f) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:
«Art. 37.
1. All'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula un contratto convenzionale di formazione-lavoro per l'acquisizione del titolo di medico specialista. Il contratto di natura convenzionale regola il rapporto di natura autonoma di formazione lavoro tra il professionista ed il sistema formativo in cui è inserito. Il contratto è finalizzato all'acquisizione delle capacità professionali inerenti all'acquisizione del titolo di specialista e alla graduale compartecipazione agli obiettivi clinico – assistenziali – organizzativi delle strutture ove viene svolta la formazione. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro dipendente con gli enti predetti.
2. Il contratto è stipulato con l'università, ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la Regione nel cui territorio hanno sede le strutture sanitarie facenti parte della rete formativa della scuola stessa. Il contratto ha una durata pari a quella del corso di specializzazione. Il rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa, comunque, alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, lettera h), del presente articolo e dall'articolo 40. La convenzione è conforme ad Accordi quadro stipulati tra la Conferenza dei rettori delle università italiane, le Regioni e le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative sulla base dello schema-tipo di cui al comma 3.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative, è predisposto lo schema-tipo della convenzione nazionale per i contratti di formazione medico specialistica di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti principi, fatti salvi i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Un ione europea:
a) disciplinare la frequenza a tempo pieno o a tempo parziale dei medici in formazione specialistica alle attività didattiche assicurate dalle università, e lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, sotto la supervisione del tutor individuato tra i medici specialisti delle Unità operative presso cui lo specializzando opera;
b) assicurare l'integrazione delle attività formative e assistenziali, prevedendo che nel rispetto di quanto previsto dagli ordinamenti didattici, sia certificato alla fine di ogni semestre, congiuntamente dalla scuola di specializzazione e dai tutor delle Unità operative presso cui lo specializzando ha svolto le attività pratiche, il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando nelle diverse attività caratterizzanti la branca specialistica;
c) prevedere la compartecipazione del medico in formazione specialistica agli obiettivi clinico – assistenziali – organizzativi delle strutture ove viene svolta la formazione, nei limiti del grado di autonomia certificato ai sensi della lettera b), prevedendo in ogni caso che le attività del medico in formazione specialistica siano svolte a integrazione e potenziamento di quelle già erogate dal personale delle strutture e contestualizzate nei presidi ospedalieri e territoriali che garantiscano costante fisica presenza di personale medico SSN della relativa disciplina specialistica con funzioni di tutoraggio, supervisione ed intervento diretto, non potendosi intendere in nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica come pienamente sostitutiva di quella del personale di ruolo del SSN;
d) disciplinare la progressiva ripartizione del finanziamento mediante proporzionale suddivisione dello stesso tra quota statale, relativa agli aspetti esclusivamente formativi, e quota regionale, relativa al contributo garantito dal medico in formazione specialistica rispetto gli obiettivi clinico-assistenziali-organizzativi delle strutture nelle quali opera;
e) disciplinare gli istituti della mobilità e trasferimento, gestione della maternità e dell'assistenza a familiari diversamente abili e prevedere le tutele assicurative e le aliquote previdenziali dei medici in formazione definite dall'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici ivi comprese le coperture collettive per Malattie e Infortuni professionali garantite tramite INAIL oltre che le conseguenze di infortuni e malattie extra professionali e di lungo periodo, nonché per la responsabilità professionale e la tutela legale;
f) disciplinare il riconoscimento dei periodi di formazione esterni alla rete formativa ivi comprese le esperienze formative in strutture estere e la mobilità tra le diverse reti formative;
g) prevedere quali cause di risoluzione anticipata della convenzione:
1) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
2) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
3) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
4) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione;
5) disciplinare la possibilità per i medici iscritti ai corsi di formazione specialistica alla data di entrata in vigore del presente decreto di optare per la convenzione di cui al comma 1.
4. Gli accordi stipulati, ai sensi del comma 2, tenendo conto delle specifiche esigenze del territorio, disciplinano, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, i contenuti delle convenzioni stipulate dai medici in formazione specialistica ed in particolare:
a) lo svolgimento delle attività pratiche all'interno della rete delle strutture sanitarie del territorio;
b) la rotazione degli specializzandi nelle diverse strutture sanitarie al fine di consentire l'acquisizione di tutti gli obiettivi formativi previsti dai regolamenti didattici di ateneo;
c) lo svolgimento delle attività dello specializzando, con progressiva attribuzione di autonomia e responsabilità, nei limiti del grado di autonomia raggiunto alla fine di ogni anno
accademico, attestato congiuntamente dalla scuola di specializzazione e dai tutor delle Unità operative complesse presso cui lo specializzando ha svolto le attività pratiche.
5. In caso di anticipata risoluzione della convenzione il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.
6. Le eventuali controversie sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria.
7. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e degli Accordi convenzionali di cui al comma 2, da adottare entro 60 giorni dall'emanazione del decreto predetto, i medici stipulano i contratti di formazione specialistica previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente.»;
g) all'articolo 40 il comma 1 è sostituito con il seguente:
«1. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria. Fatte salve le disposizioni già esistenti per l'ammissione ai pubblici concorsi dei medici in formazione specialistica, il medico in formazione può frequentare a richiesta il corso di formazione medico specialistica a tempo parziale assicurando una frequenza non inferiore al 50 per cento rispetto al tempo pieno e comunque senza che la durata complessiva della formazione sia abbreviata rispetto a quella a tempo pieno. La scelta della formazione a tempo parziale fa decadere ogni preclusione ed incompatibilità presente in caso di formazione a tempo pieno: ai medici che optano per tale tipologia di corso è consentito lo svolgimento di ogni altra attività lavorativa, purché compatibile con i periodi di formazione stabiliti dal Consiglio Didattico della Scuola. In caso di formazione a tempo parziale, la borsa di studio è corrisposta in misura proporzionalmente ridotta, tale da garantire al tirocinante la medesima somma corrisposta in caso di corsi a tempo pieno.»;
h) all'articolo 40 il comma 2 è sostituito con il seguente:
«2. Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego o rapporto convenzionale a tempo indeterminato con il servizio sanitario nazionale è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni o in tempo parziale, se dipendente, ovvero prevedendo sospensione totale o parziale dell'attività convenzionale se convenzionato, per tutta la durata della formazione. Il periodo di aspettativa o di sospensione dell'attività convenzionale è utile ai finì della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.»;
i) all'articolo 41 il comma 2 è sostituito con il seguente:
«2. A decorrere dall'anno 2020, ai contratti di formazione specialistica si applicano le aliquote di contribuzione previdenziale stabilite dall'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici che definisce tra l'altro le garanzie di tutela di infortuni, malattia, tutela della maternità dei medici iscritti ai percorsi di formazione specialistica. Relativamente alla copertura assicurativa per infortunio e malattia professionale dei medici in formazione specialistica si applicano le aliquote e tutele previste da INAIL.».
5. 07. Grillo, Tuzi, Nesci, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Lorefice, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Martinciglio, Amitrano, Scanu.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. A decorrere dell'anno accademico 2021/2022, è istituita la Scuola di specializzazione in «Medicina e Cure Palliative» per i laureati in medicina e chirurgia.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della Scuola di specializzazione istituita ai sensi del presente articolo.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori della Scuola di specializzazione in Pediatria.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 8 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sull'articolo 265.
5. 08. Trizzino, Nesci, Sarli, Sportiello, Lapia, Ianaro, Menga, Massimo Enrico Baroni, Faro, Carnevali, Siani.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Formazione manageriale in sanità)
1. Fatti salvi gli attestati di formazione già conseguiti o in corso di conseguimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), dopo le parole «nel settore privato» sono inserite le seguenti: «, ovvero l'avere svolto negli ambiti di sanità pubblica o organizzazione e management sanitario, per almeno sette anni, servizio nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in posizioni dirigenziali, ovvero attività di ricerca in Enti di ricerca o Università, fermo restando l'elevato livello della formazione di cui alla successiva lettera c)»;
b) al comma 4, lettera c), il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero, in alternativa, di diploma di master universitario di secondo livello o dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario che assicurino l'elevato livello della formazione previsto dallo specifico accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al successivo periodo. I corsi di formazione di cui al precedente periodo sono organizzati, con periodicità almeno biennale, dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali o dell'istituto Superiore di Sanità, e in collaborazione con le Università, avendo cura che l'offerta formativa sia orientata anche alla gestione sanitaria di catastrofi, epidemie e pandemie.»;
c) al comma 7-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La Commissione, in riferimento ai requisiti di cui al comma 4, lettera b) attribuisce un punteggio complessivo massimo non superiore a 40 punti, valutando, in riferimento alla comprovata esperienza dirigenziale, esclusivamente le esperienze maturate dal candidato negli ultimi sette anni, e tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a)»;
d) al comma 7-sexies, la parola «40» è sostituita dalla seguente: «60».
2. Fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti, o in corso di conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, all'articolo 16- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti con i seguenti:
«1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue, anche dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al successivo comma 2. Il requisito di cui al presente comma è riconosciuto anche ai soggetti in possesso di diploma di master universitario di secondo livello o di dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario, anche ai fini di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, fatti salvi i criteri stabiliti dall'accordo di cui al successivo comma 2.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano a livello regionale o interregionale, avvalendosi delle Università e, ove necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter in ossequio a specifici standard tali da assicurare un elevato livello di formazione, i corsi per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'istituto superiore di sanità organizza, anche in collaborazione con le Università, i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa che vengono attivati a livello nazionale,
3. Con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri generali dei corsi di cui al comma 2 con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, anche in relazione alla gestione sanitaria di catastrofi, epidemie e pandemie, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti.».
5. 09. Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, Sapia, Lapia, Mammì, Massimo Enrico Baroni.
ART. 6.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Semplificazione identificazioni SIM)
1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. L'identificazione di cui al comma 7 può avvenire anche in modalità da remoto, attraverso strumenti di riconoscimento telematici. La corrispondenza dell'identità dichiarata dal cliente con il documento dallo stesso fornito è successivamente verificata dell'operatore di telecomunicazioni o di soggetti da questo incaricati, prima dell'attivazione della scheda elettronica (S.I.M.).
7-ter. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo Internet of Things, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.».
6. 01. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 7.
Sopprimerlo.
7. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: anche relativi alla salute degli assistiti aggiungere le seguenti: all'analisi dei dati della mortalità e dell'incidenza delle patologie di maggiore impatto;
b) sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare;
c) dopo le parole: fabbisogno di salute della popolazione aggiungere le seguenti: anche in materia di prevenzione e gestione delle patologie croniche.
7. 5. Nappi, Ianaro, Nesci, Mammì, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: salute degli assistiti, aggiungere le seguenti: e alla dispensazione e utilizzo dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), c) ed e) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 dei parafarmaci registrati come dispositivi medici e dopo le parole: Servizio sanitario nazionale inserire le seguenti: e nelle banche dati delle associazioni di categoria alimentate dai dati forniti dalle farmacie;
b) al comma 2, dopo le parole: Garante per la protezione dei dati personali, aggiungere le seguenti: e con apposito protocollo d'intesa con l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie.
*7. 11. Trizzino, Nesci, Lapia, Sportiello, Ianaro, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: salute degli assistiti, aggiungere le seguenti: e alla dispensazione e utilizzo dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), c) ed e) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 dei parafarmaci registrati come dispositivi medici e dopo le parole: Servizio sanitario nazionale inserire le seguenti: e nelle banche dati delle associazioni di categoria alimentate dai dati forniti dalle farmacie;
b) al comma 2, dopo le parole: Garante per la protezione dei dati personali, aggiungere le seguenti: e con apposito protocollo d'intesa con l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie.
*7. 15. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo le parole: raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e, una volta completato, del Fascicolo sanitario elettronico.
7. 6. Ianaro, Nesci, Mammì, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 1. Vitiello.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 3. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 4. D'Alessandro.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 8. Roberto Rossini, Parisse, Cecconi, Elisa Tripodi, Nesci, D'Arrando, Sportiello, Lapia, Lorefice, Sarli, Olgiati, Massimo Enrico Baroni.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 17. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 19. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 22. De Menech, Rotta, Pellicani, Pezzopane.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 23. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 24. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 25. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 26. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 29. Zennaro, Rospi, Nitti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, allo scopo di garantire interventi di identificazione precoce del disagio psicologico derivante dall'impatto dei fattori di stress associati all'emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero della salute adotta misure predittive volte all'identificazione precoce del rischio di disagio psicologico e di comportamenti disadattivi nella popolazione dell'età adulta, dell'infanzia e adolescenza anche attraverso l'individuazione di specifiche procedure di valutazione globale del funzionamento cognitivo, emotivo e comportamentale e dell'uso di strumenti di valutazione diagnostica di specifica competenza psicologico-clinica per la definizione dei livelli di rischio associati a differenti livelli di intervento.
7. 7. D'Arrando, Di Lauro, Giordano, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Al comma 2, dopo le parole: protezione dei dati personali aggiungere le seguenti: , in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,.
*7. 14. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Gava, Tomasi.
Al comma 2, dopo le parole: protezione dei dati personali aggiungere le seguenti: , in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,.
*7. 18. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, dopo le parole: protezione dei dati personali aggiungere le seguenti: , in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,.
*7. 30. Bologna, De Toma, Rachele Silvestri, Rospi, Zennaro, Nitti, Vizzini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Regioni e le province autonome sono tenute ad istituire in modo permanente, l'equipe per il supporto psico-sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006, concernente criteri di massima sugli interventi psico-sociali nelle catastrofi.
7. 10. Troiano, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), c) ed e) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei parafarmaci registrati come dispositivi medici. Con apposito protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, da sottoscriversi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono dettate le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati di cui al presente comma.
*7. 9. Trizzino, Nesci, Lapia, Sportiello, Ianaro, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), c) ed e) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei parafarmaci registrati come dispositivi medici. Con apposito protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, da sottoscriversi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono dettate le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati di cui al presente comma.
*7. 16. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), c) ed e) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei parafarmaci registrati come dispositivi medici. Con apposito protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, da sottoscriversi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono dettate le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati di cui al presente comma.
*7. 21. Lorenzin, Pini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per lo studio ed il contrasto di specifiche patologie, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, possono essere adottate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché dalle Regioni, misure finanziarie in favore di progetti promossi dalla Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale FORST, di cui all'atto di intesa 17 ottobre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano. Tali progetti, realizzati anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica, di educazione sanitaria e di divulgazione, anche con obiettivi di interesse sanitario generale, ivi inclusi la prevenzione ed il controllo dei rischi epidemiologici e la formazione professionale, anche a distanza, degli operatori. Le eventuali risorse pubbliche, destinate ai progetti e rivenienti da fondi comunitari e nazionali, sono concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o altre forme agevolative di finanziamento, ai soggetti beneficiari come individuati dalla Fondazione FORST tramite specifiche procedure di selezione. In materia, restano ferme le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».
7. 13. Marco Di Maio.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministro della Salute, con proprio decreto, è autorizzato a modificare il decreto ministeriale 15 dicembre 1990 sul sistema informativo delle malattie infettive e diffusive provvedendo a inserire tra le malattie di cui alla classe terza dell'allegato, la polmonite a genesi infettiva.
7. 31. Zolezzi.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni sanitarie per le regioni svantaggiate)
1. In via sperimentale, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, per gli anni 2020 e 2021, nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita, al fine di garantire il diritto alla salute come diritto esigibile costituzionalmente garantito, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riconosciuto ai cittadini residenti nelle medesime regioni, un assegno di importo fino a 600 euro annui, per i soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000; e fino a 480 euro annui, per i soggetti con un valore ISEE non superiore a 40.000.
Gli importi di cui al comma 1, sono utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche debitamente certificate e fino a concorrenza delle medesime.
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti i criteri di individuazione delle regioni beneficiarie e le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma.
3. All'onere di cui al comma 1, nei limiti di 200 milioni per il 2020 e di 600 milioni di euro per il 2021 si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 241, nonché a valere sulle risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, secondo quanto disposto dall'articolo 242.
Conseguentemente, all'articolo 242, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo del riconoscimento ai cittadini meno abbienti, residenti nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita di un assegno di importo fino a 600 euro annui, utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche».
7. 03. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni sanitarie per le regioni svantaggiate)
1. In via sperimentale, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, per gli anni 2020 e 2021, nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita, al fine di garantire il diritto alla salute come diritto esigibile costituzionalmente garantito, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riconosciuto ai cittadini residenti nelle medesime regioni, un assegno di importo fino a 600 euro annui, per i soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000; e fino a 480 euro annui, per i soggetti con un valore ISEE non superiore a 40.000.
Gli importi di cui al comma 1, sono utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche debitamente certificate e fino a concorrenza delle medesime.
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti i criteri di individuazione delle regioni beneficiarie e le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma.
3. All'onere di cui al comma 1, nei limiti di 200 milioni per il 2020 e di 600 milioni di euro per il 2021 si provvede quanto a 200 milioni per il 2020 a valere sul Fondo esigenze indifferibili come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, e quanto a 600 milioni per il 2021 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2018.
7. 02. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.
ART. 8.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. A far data dal 1° ottobre 2020 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a distribuire, nell'ambito dei tetti della spesa farmaceutica programmata, attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
5-ter. Sulla base degli accordi di cui al comma 6 e previa prescrizione del medico di medicina generale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali per il trattamento, anche in regime domiciliare, dei pazienti affetti da COVID-19.
5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter a carico delle risorse delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*8. 1. Trizzino, Nesci, Lapia, Ianaro, Massimo Enrico Baroni.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. A far data dal 1° ottobre 2020 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a distribuire, nell'ambito dei tetti della spesa farmaceutica programmata, attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
5-ter. Sulla base degli accordi di cui al comma 6 e previa prescrizione del medico di medicina generale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali per il trattamento, anche in regime domiciliare, dei pazienti affetti da COVID-19.
5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter a carico delle risorse delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*8. 2. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. A far data dal 1° ottobre 2020 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a distribuire, nell'ambito dei tetti della spesa farmaceutica programmata, attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
5-ter. Sulla base degli accordi di cui al comma 6 e previa prescrizione del medico di medicina generale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali per il trattamento, anche in regime domiciliare, dei pazienti affetti da COVID-19.
5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter a carico delle risorse delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*8. 3. Mandelli, Saccani Jotti.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. In attuazione di quanto previsto al comma 1, limitatamente all'indirizzo il più possibile esteso della distribuzione per conto, al fine di contenere gli accessi alle strutture ospedaliere e garantire il diritto alla cura e continuità terapeutica dei pazienti, fino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome , senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito , con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali destinati alla cura delle patologie croniche non oncologiche e alla prevenzione secondaria cardiovascolare, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
5-ter. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una determina dell'Agenzia italiana del farmaco individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, ivi inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza prescrittiva e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici.
8. 4. De Filippo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 193 del 2006. Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Laddove esista un medicinale autorizzato per uso umano con la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive rispetto al medicinale veterinario autorizzato per la cura di una patologia di un animale non destinato alla produzione di alimenti, qualora il medicinale per uso umano abbia un costo inferiore, il medico veterinario può prescrivere il medicinale a uso umano.»
8. 01. Prestipino.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Ulteriori sostegni per malattie rare)
Oltre a quanto prescritto nell'articolo precedente, al fine di sostenere i cittadini affetti da malattie rare, si stabilisce che le Regioni dispongano, nel presente periodo di emergenza sanitaria, prestazioni di controllo in modalità di telemedicina, proroga della validità dei piani terapeutici e delle prescrizioni di assistenza integrativa e di assistenza protesica, certificazioni per necessità di tutela dei lavoratori con particolari fragilità (codice V07) cure domiciliari; ove possibile, terapie infusionali domiciliari ad alto costo; spazi «covid-free» nei presidi della rete regionale malattie rare; svolgimento delle attività di screening neonatale esteso.
8. 02. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 219 del 2006 in materia di sperimentazione clinica)
1. Al comma 4-bis dell'articolo 54, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, dopo le parole «da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I» sono inserite le parole: «fase II».
8. 03. Carnevali.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Autorizzazione temporanea all'esercizio professionale nelle farmacie)
1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, testo unico delle leggi sanitarie, e successive modificazioni, ai laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche è consentito l'esercizio professionale presso le farmacie anche in assenza dell'abilitazione professionale obbligatoria.
8. 04. Zanichelli.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Autorizzazione temporanea all'esercizio professionale nelle farmacie)
1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, testo unico delle leggi sanitarie, e successive modificazioni, è permesso ai laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche l'esercizio professionale presso le farmacie pur in assenza dell'abilitazione professionale obbligatoria.
8. 05. Menga, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.
ART. 9.
Sopprimerlo.
*9. 1. Sportiello, Ianaro, Nesci, Mammì, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Sopprimerlo.
*9. 4. Tomasi, Ceccanti, Corneli, Dori, Ferri, Paolo Russo.
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo sostituire le parole: per ulteriori 90 giorni, con le seguenti: fino al 31 dicembre 2020, con possibilità da parte delle regioni di procedere con tali modalità anche dopo il termine suddetto;
b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le regioni adottano procedure semplificate e il rinnovo automatico dei nuovi piani terapeutici sancendo che le prescrizioni possono essere rinnovate anche tramite il medico di famiglia, utilizzando la «ricetta dematerializzata» con la consegna dei dispositivi monouso e dei presidi, direttamente al domicilio del paziente con modalità aderenti alla prevenzione del rischio contagio. La consegna della fornitura periodica dei prodotti di cui al punto precedente viene effettuata presso il domicilio del paziente con modalità aderenti alla prevenzione del contagio. Le regioni sono autorizzate a prevedere accordi quadro con uno o più fornitori.
9. 3. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I progetti riabilitativi, i progetti di vita indipendente, i piani assistenziali in favore di persone non autosufficienti, i progetti individuali per le persone con disabilità di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed i progetti per il «durante noi, dopo di noi» di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 in scadenza durante lo stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori sei mesi, salvo che non vi siano maggiori necessità valutate su richiesta dell'interessato.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroga piani terapeutici, progetti riabilitativi progetti di vita indipendente, piani assistenziali, progetti individuali e progetti per il durante noi, dopo di noi.
9. 2. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Norme in materia di licenza obbligatoria per i vaccini destinati al trattamento del COVID-19)
1. Per i vaccini destinati al trattamento del COVID-19, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 «Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273», in conformità anche all'Accordo TRIPs adottato a Marrakech 15 aprile 1994 relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, l'Italia si avvale del diritto di imporre la licenza obbligatoria per qualsiasi vaccino per il trattamento del COVID-19.
9. 01. Grillo, Tuzi, D'Arrando, Nesci, Lapia, Sportiello, Lorefice, Sarli, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modificazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281)
1. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché piani di controllo sul rispetto delle norme igienico-sanitarie, in collaborazione con l'azienda sanitaria locale competente per territorio»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I comuni favoriscono l'accesso ai canili comunali delle associazioni protezioniste dedicate alla tutela del benessere degli animali.».
9. 02. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 10.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 5, comma 6, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «73 milioni di euro».
10. 7. Mancini.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 5-sexies, prima del comma 1, è inserito il seguente:
«01. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, implementando adeguatamente le dotazioni organiche, tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica.».
10. 8. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 12, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità» sono aggiunte le seguenti: «, i Ricercatori Universitari Medici delle Aziende ospedaliere Universitarie».
10. 3. Grillo, Nesci, Sportiello, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Sarli, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai medesimi fini e fino a completa correzione delle carenze di specialisti di area sanitaria sul territorio nazionale può essere trattenuto in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, e per non oltre un biennio dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, il personale di ruolo medico e del settore sanitario delle scuole di medicina. Tale deroga è limitata a: professori ordinari che possiedano le mediane necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN); professori associati che abbiano conseguito l'abilitazione al ruolo di professori ordinari. Nel periodo di ulteriore mantenimento in servizio non sono previsti scatti stipendiali.»
10. 17. Paolo Russo, Fasano.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 22-bis, comma 1, le parole: «di medici, personale infermieristico» sono sostituite dalle seguenti: «degli operatori delle professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3»; la rubrica è sostituita dalla seguente: «Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli operatori delle professioni sanitarie, di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, e socio-sanitarie»;
10. 2. Menga, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Mammì, Nesci, Ianaro, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni, Villani.
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: degli esercenti le professioni sanitarie aggiungere le seguenti: , della professione di assistente sociale.
Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 22-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato dagli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
10. 14. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: professioni sanitarie, aggiungere le seguenti: , sociosanitarie.
10. 18. Ubaldo Pagano.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 22-bis, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Sono considerati vittime del dovere ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, i rappresentanti delle Forze di polizia e delle polizie locali, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale della protezione civile, i volontari e qualsiasi altro soggetto che, nello svolgimento di documentate attività funzionali al contenimento dell'epidemia da COVID-19 e alla cura dei pazienti affetti dal virus stesso, abbia contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali sia conseguito il decesso e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.
2-ter. Nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, del personale della protezione civile, dei volontari e di qualsiasi altro soggetto che abbia svolto documentate attività funzionali al contenimento dell'epidemia da COVID-19 e alla cura dei pazienti affetti dal virus stesso trovano applicazione, a domanda, gli istituti dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, dei rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, in relazione agli eventi dannosi verificatisi nell'ambito dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
2-quater. Per le finalità di cui ai commi 2-bis e 2-ter è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 9. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 25, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale esercente l'attività di medico specialista ambulatoriale interno, odontoiatra, medico veterinario ed altre professionalità sanitarie – biologi, chimici, psicologi – ambulatoriali, le cui attività professionali sono disciplinate da ACN 30 luglio 2015 e ACN 29 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.
10. 11. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
b-bis) all'articolo 47, comma 2, le parole: «fino alla data del 30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 30 giugno» e le parole: «non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile,» sono sostituite dalle seguenti: «è equiparata a giornate di assenza per causa di malattia ed è giustificata per tutta la durata della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1,».
10. 15. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 48 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e per persone con disabilità» sono inserite le seguenti: «nonché dell'attività riabilitativa ambulatoriale»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e socioassistenziali» sono inserite le seguenti: «nonché dell'attività riabilitativa ambulatoriale»;
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dell'attività riabilitativa ambulatoriale».
10. 6. D'Arrando, Sut, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 102, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
4-bis. In relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, i candidati delle prossime sessioni degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di veterinario, psicologo, farmacista e biologo che abbiano già conseguito la valutazione sui tirocini professionalizzanti, sono abilitati all'esercizio della rispettiva professione;
4-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza dei rettori e i rispettivi ordini professionali, vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma 4-bis.
10. 10. Foscolo, Latini, Vanessa Cattoi, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 106, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:
«8-ter. Il decorso del termine di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 10), del codice civile, è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020».
*10. 1. Moretto.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 106, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:
«8-ter. Il decorso del termine di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 10), del codice civile, è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020».
*10. 12. Pittalis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 106, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:
«8-ter. Il decorso del termine di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 10), del codice civile, è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020».
*10. 13. Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 106, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:
«8-ter. Il decorso del termine di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 10), del codice civile, è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020».
*10. 16. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono aggiunte le seguenti: «previo esaurimento di tutte le graduatorie vigenti in ordine cronologico per la stessa categoria professionale».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
10. 5. Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni, Villani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le amministrazioni possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che possegga i requisiti di cui al comma 1, previo esaurimento di tutte le graduatorie vigenti in ordine cronologico per la stessa categoria professionale».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
10. 4. Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni, Villani.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifica alla legge 26 febbraio 1999 n. 42)
1. All'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole: «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
10. 01. Tasso.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in materia di sanificazione degli ambienti scolastici)
1. L'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito dal seguente: «Un relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, i servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati, le istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, e le fondazioni ITS di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie e istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
10. 02. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Completamento dotazione organica dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà – INMP)
1. Al fine di assicurare il più ampio contrasto della diffusione del COVID-19, anche attraverso azioni rivolte a fasce di popolazione fragili, italiane e straniere, e allo scopo di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), è autorizzato, per il triennio 2020-2022 in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, a bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, al fine di assumere, a tempo indeterminato, un contingente complessivo di 37 unità di personale, di cui 9 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 3 dirigenti amministrativi, 12 unità di categoria D posizione economica base, 3 unità di categoria C posizione economica base, 9 unità di categoria BS posizione economica base, con riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia in servizio presso l'Istituto stesso con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione lavoro, da almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque.
2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 300.683 per l'anno 2020, in euro 816.015 per l'anno 2021, in euro 1.598.796 per l'anno 2022 e in euro 2.166.927 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, valutati in 145.831 euro per fanno 2020, a 395.767 euro per fanno 2021 e 775.416 euro per fanno 2022 e 1.050.960 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
10. 03. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Personale sanitario)
1. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa personale, ivi incluso l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere al predetto personale un premio di importo non superiore a 1.000 euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva al lordo dei predetti contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.
*10. 04. Novelli, Bagnasco, Gelmini, Versace, Mugnai, Bond, Mandelli.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Personale sanitario)
1. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa personale, ivi incluso l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere al predetto personale un premio di importo non superiore a 1.000 euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva al lordo dei predetti contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.
*10. 06. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Personale sanitario)
1. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa personale, ivi incluso l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere al predetto personale un premio di importo non superiore a 1.000 euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva al lordo dei predetti contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.
*10. 08. Mammì, Ianaro, Sportiello, Nesci, Nappi, D'Arrando, Sapia, Lorefice, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Villani.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)
All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
10. 05. Donno, Vianello, Faro, Alemanno, Masi, Palmisano, Galizia, Manzo.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)
1. All'articolo 20, comma 11-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «è stabilito alla data del 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito alla data 31 dicembre 2020 fatti salvi i diritti maturati al 31 dicembre 2017».
10. 07. Nesci, Lorefice, Sarli, Sapia, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lapia, Menga, Villani, Manzo.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Tutela della salute dall'esposizione alle emissioni dei prodotti del tabacco da fumo e non da fumo e dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina)
1. Ai prodotti del tabacco, da fumo e da inalazione senza combustione, nonché alle sigarette elettroniche e ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. È vietata la propaganda pubblicitaria diretta e indiretta dei prodotti del tabacco da fumo e non da fumo, nazionale od estero, nonché delle sigarette elettroniche e dei relativi liquidi di ricarica con o senza nicotina. È altresì vietata qualsiasi forma di contributo pubblico o privato ad un evento, un'attività o una persona che abbia lo scopo o l'effetto, diretto od indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco del tabacco da fumo e non da fumo, nonché una sigaretta elettronica o un liquido di ricarica con o senza nicotina.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000. I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione delle patologie correlate all'uso dei prodotti del tabacco, nonché all'utilizzo di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina.
10. 09. Grillo, Tuzi, Nesci, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Lorefice, Sarli, Menga, Massimo Enrico Baroni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le mascherine filtranti di cui al comma 2 non possono essere vendute nelle farmacie e parafarmacie.
2-ter. Le mascherine filtranti di cui al comma 2, se vendute in esercizi commerciali con scaffali, non possono essere messe nell'area dove si vendono prodotti sanitari e medicali, ma in aree dove sono posizionati i prodotti di tipologia “fai da te” e hobbistica o ferramenta.
2-quater. Le mascherine filtranti di cui al comma 2 devono riportare, chiaramente impresso o stampato sulla confezione, con caratteri leggibili e di grandi dimensioni, in modo da essere più visibili rispetto ad eventuali altre scritte ivi presenti, le seguenti diciture, anche non posizionate tutte insieme: “ATTENZIONE: NON SONO PRESIDI SANITARI – NON SONO MASCHERINE CHIRURGICHE – NON BLOCCANO COMPLETAMENTE IL PASSAGGIO DEI VIRUS”, declinate al singolare se trattasi di confezioni singole. Nel caso la mascherina venga venduta o distribuita sfusa, ovverosia non sia confezionata singolarmente, tale messaggio deve essere impresso su un foglio di carta che deve essere consegnato – da parte del venditore – all'acquirente con ogni singola mascherina. Per le mascherine già presenti in commercio al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, il venditore dovrà provvedere autonomamente alla stampa e consegna di tale foglio.
2-quinquies. Il comma 2-quater si applica anche alle mascherine filtranti prodotte e offerte gratuitamente da chiunque.».
10. 010. Sarli, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, Sapia, Lapia, Menga.
ART. 11.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), le parole: riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale sono sostituite dalle seguenti: nonché, su iniziativa dello stesso, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale;
alla lettera c), le parole: sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello stesso sono sostituite dalle seguenti: nonché, su iniziativa dell'assistito, al di fuori degli stessi e con i dati medici in possesso dell'assistito.
11. 5. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di uniformare e accelerare l'implementazione del Fascicolo sanitario elettronico, l'assistito può attivare il Fascicolo elettronico sanitario presso il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS), presso gli sportelli delle strutture appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dedicati al cittadino, nei contesti di eventi dedicati alla diffusione della conoscenza del Fascicolo elettronico sanitario. L'attivazione può altresì avvenire direttamente on-line nei seguenti casi: tramite il portale dedicato al Fascicolo elettronico sanitario della regione di appartenenza; nel corso delle richieste di scelta o cambio del MMG; nella richiesta di Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
2-ter. Al fine di semplificare le procedure, l'attivazione on-line del Fascicolo elettronico sanitario dovrà terminare telematicamente attivando misure per aumentare il grado di sicurezza e attendibilità della propria identità digitale, senza prevedere ulteriori passaggi di abilitazione presso gli sportelli dedicati della regione di appartenenza.».
2) sostituire la lettera d) con la seguente:
d) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Al fine di promuovere la piena alimentazione del Fascicolo elettronico sanitario, previa intesa negli accordi collettivi nazionali (Acn) dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale il Fascicolo elettronico sanitario è alimentato con il profilo sanitario sintetico (patient summary) dei propri assistiti».
11. 2. Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Menga.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), dopo le parole: in possesso dello stesso aggiungere le seguenti: ovvero con dati e informazioni sanitarie relative alle attività di cura svolte anche all'estero;
b) alla lettera l), capoverso comma 15-nonies, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) le regioni e le province autonome definiscono modalità e linee guida per la formulazione di quesiti di ricerca e per lo svolgimento di attività di consultazione e analisi da parte di università, aziende sanitarie ospedaliere pubbliche o private accreditate, aziende sanitarie locali (ASL), IRCSS che operano nel campo della ricerca scientifica e della tutela della salute, al fine di garantirne opportuno impiego a beneficio della collettività e della salute pubblica.
11. 4. Lorenzin, Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La misura viene estesa ai farmacisti per la gestione delle ricette elettroniche tramite l'applicativo interconnesso con i sistemi dei medici di base, sempre nelle more della salvaguardia della salute che prevede di evitare file ed assembramenti; i cittadini disabili ed anziani e non digitalmente evoluti ritireranno direttamente il farmaco in qualsiasi farmacia o effettueranno prestazioni mediche senza interfacciarsi con il medico curante.
11. 3. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.
Al comma 1, lettera g), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché agli assistiti risultanti nel Sistema informativo trapianti (SIT);.
11. 1. Provenza, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nappi, Nesci, Ianaro, Sportiello, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche)
1. Al fine di promuovere le sperimentazioni cliniche in Italia, essenziali per far fronte all'immediata emergenza da COVID-19 e a simili future emergenze epidemiologiche, all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: «, l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore» sono sostituite dalle seguenti: «e al Comitato Etico, rispetto allo studio proposto, gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il Comitato Etico, in qualunque fase dello studio pervenga la dichiarazione, deve valutare la stessa a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica».
*11. 01. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche)
1. Al fine di promuovere le sperimentazioni cliniche in Italia, essenziali per far fronte all'immediata emergenza da COVID-19 e a simili future emergenze epidemiologiche, all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: «, l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore» sono sostituite dalle seguenti: «e al Comitato Etico, rispetto allo studio proposto, gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il Comitato Etico, in qualunque fase dello studio pervenga la dichiarazione, deve valutare la stessa a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica».
*11. 02. Lorenzin, Pini, Carnevali.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. Nell'ambito dei percorsi diagnostico-terapeutici, le prestazioni che, sulla base della valutazione dello specialista in base al decreto di cui al comma 2, possono essere erogate in regime di telemedicina, sono equiparate, ai fini della rimborsabilità, alle prestazioni erogate in modalità convenzionale.
2. Il Ministro della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza delle regioni, adotta il decreto con la tipologia di visite che possono essere effettuate in regime di Telemedicina ai fini della rimborsabilità di cui al comma 1. Il decreto è aggiornato su base semestrale alla luce di un monitoraggio costante condotto dal Ministero della salute e relativo all'impatto della norma introdotta.
11. 03. Fusacchia, Ianaro, Noja, Ungaro, Sensi.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e attestati, al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base»)
1. Alla Sezione B della tabella di cui al decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base», sono aggiunti i seguenti titoli:
Assistenti di prevenzione che svolgono l'attività successivamente al 1999 presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf) e presso i Posti di ispezione frontalieri
11. 04. Conte.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Istituzione della figura professionale del Responsabile di database per la Salute)
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e della digitalizzazione, sentita la Conferenza delle regioni, è istituita la figura professionale dei Responsabile di database per la Salute (Big Data Manager) nelle ASL.
2. Ogni ASL deve dotarsi di un Responsabile di database per la Salute, assunto con contratto di lavoro subordinato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Ministero della salute, sentito il Ministro dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione, determina i requisiti e i criteri per l'assunzione dei Big Data Manager da parte delle regioni.
4. Le funzioni del Responsabile di database per la Salute nelle ASL sono le seguenti:
a) monitoraggio e coordinamento della raccolta dei dati del paziente;
b) applicazione delle linee guida per l'attuazione dell'agenda digitale sanitaria;
c) istituzione, coordinamento e promozione delle attività digitali della ASL, quali il fascicolo sanitario elettronico del paziente e l'istituzione di strumenti per l'analisi predittiva;
d) monitoraggio, gestione e miglioramento delle infrastrutture digitali e delle piattaforme informatiche delle ASL.
5. Il Ministro della salute, sentito il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con propri provvedimenti, può individuare ulteriori ambiti di intervento oltre a quelli indicati al comma 4.
6. Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione provvede alla formazione e al coordinamento dei Responsabile di database per la Salute, in merito alla gestione dati sanitari, della privacy e per l'uso di sistemi di intelligenza artificiale finalizzata al miglioramento degli outcome economici, clinici e di ricerca.
7. Per perseguire le finalità di cui al comma 4 e assicurare un'azione convergente delle figure assunte, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministero della salute provvedono alla stesura di linee guida per l'attuazione dell'agenda digitale sanitaria.
8. Per le finalità di cui al comma 4, sono stanziate risorse pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022; per le finalità di cui al comma 6 è stanziata la somma di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da destinare al Ministero per l'innovazione e il digitale.
9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
11. 05. Invidia, Nesci, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Ianaro, Lorefice, Sarli, Massimo Enrico Baroni.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Misure per fronteggiare la carenza dei medici specialisti del Servizio sanitario nazionale nella risposta all'emergenza pandemica da COVID)
1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e consolidare la risposta dei sistemi di emergenza-urgenza all'emergenza pandemica COVID, è consentito l'accesso alle procedure concorsuali indette per la disciplina di «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» al personale medico che, anche privo di qualunque diploma di formazione medico specialistica, abbia maturato presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio Sanitario Nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero svolto un numero di ore di attività con incarichi di natura convenzionale equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.
2. Il personale medico privo di diploma di formazione medico specialistica che non risulti già iscritto a scuole di specializzazione, inquadrato in ruolo in esito ai concorsi di cui al precedente comma 1, è contestualmente inserito con deroga alle disposizioni di cui al comma 5 articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, anche in sovrannumero, nel percorso di formazione specialistica in una delle scuole di specializzazione territorialmente disponibili rispetto all'azienda sanitaria di incarico, tra quelle equipollenti o affini a «Medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza», con oneri a carico della regione o provincia autonoma di pertinenza. L'ingresso nella scuola di specializzazione avviene a tempo parziale, con priorità in una di quelle per le quali l'azienda sanitaria d'inquadramento abbia espresso preferenza derivante dalle proprie necessità organizzative.
3. Per il personale medico di cui al precedente comma 2:
a) i consigli didattici delle scuole di specializzazione di relativa iscrizione provvedono entro 30 giorni ad esaminare il curriculum formativo e professionale del medico in relazione agli obiettivi didattici e formativi previsti dall'ordinamento della scuola adattando il percorso del professionista rispetto le competenze ancora da acquisire e tenendo conto degli obiettivi didattici e formativi nonché delle abilità professionali già acquisite ed acquisibili dal medico nel corso del proprio incarico professionale;
b) sulla base delle valutazioni di cui alla precedente lettera a), le Aziende sanitarie e le direzioni delle Scuole di specializzazione definiscono, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 30 ottobre 2014 n. 161, la ripartizione dell'orario di lavoro tra attività assistenziale e formativa del professionista.
4. Al fine di soddisfare le esigenze formative in materia sanitaria in relazione ai fabbisogni programmati di personale e nelle more della revisione della specializzazione dei percorsi formativi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facoltà di ampliare la rete formativa delle specializzazioni mediche e sanitarie, nel rispetto dei requisiti nazionali d'accreditamento delle scuole di specializzazione, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, cui in ogni caso compete la formazione teorica.
5. Nell'ambito della rete, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono assegnare a laureati in medicina e chirurgia, con risorse proprie e nel rispetto della programmazione nazionale, in sovrannumero rispetto ai contratti finanziati dallo Stato e previa procedura concorsuale, contratti di formazione specialistica, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, così come novellato dal comma 3, presso le strutture del servizio sanitario regionale, per una durata complessiva pari a quella del corso di formazione specialistica, tali da assicurare una qualità delle competenze acquisite equivalente a quella prevista a livello nazionale.
11. 06. Grillo, Tuzi, Nesci, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Lorefice, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Villani, Amitrano, Martinciglio, Scanu.
ART. 12.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Agenzia per l'Italia digitale e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione.
12. 1. Giarrizzo, Alaimo, Sabrina De Carlo.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396)
1. Al Titolo IX, recante «delle registrazioni degli atti di morte», del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 72, comma 1, dopo la parola: «avvenuta» sono aggiunte le seguenti: «o del luogo di residenza della persona deceduta,»;
b) all'articolo 72, comma 3, dopo le parole: «all'ufficiale dello stato civile» sono aggiunte le seguenti: «del luogo di residenza della persona deceduta o del luogo dove è avvenuto il decesso»;
c) all'articolo 76, comma 1, dopo le parole: «L'ufficiale di stato civile» sono inserite le seguenti: «o il medico necroscopo o altro delegato sanitario».
12. 01. Ubaldo Pagano.
ART. 13.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: epidemiologici e ambientali aggiungere le seguenti: nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinioni;
b) al comma 5, dopo le parole: per finalità scientifiche aggiungere le seguenti: nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinioni e dopo le parole: del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 aggiungere le seguenti: in deroga alle previsioni di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 5.
13. 5. D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere le parole: sono individuati in una o più specifiche direttive del presidente dell'lSTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e.
b) sopprimere il comma 3.
13. 4. Gribaudo, Rotta.
Al comma 1, dopo le parole: del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiungere le seguenti: , ed in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,.
*13. 1. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo le parole: del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiungere le seguenti: , ed in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,.
*13. 2. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo le parole: del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiungere le seguenti: , ed in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,.
*13. 6. Rachele Silvestri, Bologna, De Toma.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità e urgenza di disporre di indagini tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo nazionale, sui fenomeni sociali e di opinione e sulle scelte dei consumatori, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza economico-sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, le suddette ricerche, trattando i dati nella medesima forma anonima e aggregata e nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, sono da intendersi ricomprese nelle attività con finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, di cui all'articolo 2, lettera cc), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e all'articolo 89 del citato Regolamento.
5-ter. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5 e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, sono soppresse ove ricorrano le parole: «ovvero per il compimento di ricerche di mercato; e/o che compiono ricerche di mercato; e/o al compimento di ricerche di mercato».
13. 3. D'Ettore.
(Inammissibile
limitatamente al comma 5-ter)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)
1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.
*13. 01. Fassina, Stumpo.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)
1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.
*13. 02. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)
1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.
*13. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)
1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.
*13. 05. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)
1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.
*13. 06. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di accessibilità dei dati relativi alla situazione epidemiologica)
1. I dati relativi all'andamento della situazione epidemiologica e ai monitoraggio del rischio sanitario di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, elaborati secondo i principi di cui all'allegato 10 dello stesso decreto e i criteri stabiliti dal decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico, sono pubblicati sul portale «dati.gov.it», a fini di ricerca e analisi, in formato aperto e disaggregato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
13. 04. Magi, Fusacchia.
ART. 14.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: del Ragioniere generale dello Stato con le seguenti: del Ministro dell'economia e delle finanze;
b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che deve essere reso entro dieci giorni dalla data di trasmissione;
c) sostituire il secondo periodo con i seguenti: Eventuali girofondi tra la contabilità speciale di cui al comma 1 e il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile possono essere disposti unicamente con i decreti di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo forniscono altresì una ricostruzione analitica delle risorse della contabilità speciale di cui al comma 1.
14. 1. Ceccanti, De Maria, Fiano, Miceli, Pollastrini, Raciti, Viscomi, Corneli.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. Al solo fine di contenere gli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19 per gli operatori del settore, i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili pertinenziali siti in aree private o manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 ottobre 2021.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato il comma 246.
14. 01. Lacarra, Nardi, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Zardini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione degli edifici scolastici nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)
1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione, riparazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Sindaci dei comuni interessati operano in qualità di Commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
14. 02. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. Al fine di assicurare la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'unione europea e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
14. 06. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifica all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)
1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole «conformità edilizia e urbanistica» sono sostituite dalle seguenti: «consistenza edilizia».
14. 05. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.
2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della legge, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS».
14. 04. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)
1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: «fino a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 600 unità» e le parole: «e 8.300 milioni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e 24.900 milioni per l'anno 2020».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14. 03. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter dell'articolo 2-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere realizzati secondo quanto previsto dal successivo articolo 3 comma 1, lettera d). Nel computo delle distanze definite dall'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 comma 1, punto 2), vanno esclusi i balconi e gli aggetti aperti su almeno due lati di profondità non superiore a 2,25 metri, e comunque tra i balconi di edifici antistanti deve essere garantita una distanza minima di 7,0 metri»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono anche ricompresi nella ristrutturazione edilizia tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione con premialità volumetrica concessa ai sensi di leggi statali o regionali di intesa con lo Stato, di tipo ordinario o straordinario, finalizzata alla riqualificazione edilizia del patrimonio edilizio esistente, al suo efficientamento energetico, alla sua messa in sicurezza statica e funzionale, nonché alla sua riqualificazione ecologica, estetica ed architettonica, anche in funzione delle nuove esigenze abitative derivanti dalla situazione di emergenza COVID-19, in termini di maggiore salubrità, ecosostenibilità e connessione telematica degli ambienti abitativi e lavorativi. Tali interventi di demolizione e ricostruzione con premialità volumetrica possono essere realizzati con spostamenti di volumi all'interno dell'area di pertinenza nel rispetto delle distanze ed altezze massime prescritte dagli strumenti urbanistici o in mancanza secondo le previsioni del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 in materia di distanze ed altezze massime ed in ogni caso la superficie coperta risultante dell'intervento costruttivo non deve superare quella preesistente».
14. 07. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
ART. 15.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 108 milioni e dopo le parole: anno 2020 aggiungere le seguenti: , di 99 milioni di euro per il 2021 e di 104 milioni di euro per il 2022;
b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di sostenere attraverso il Servizio civile universale interventi di sostegno a situazioni di particolare disagio socio sanitario, il Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio civile universale è tenuto, nei tempi più brevi, a pubblicare un Avviso per il deposito di Programmi da parte degli enti iscritti all'Albo del SCU che prevedano l'impiego di 1.000 operatori volontari nelle aree di intervento «Disabili» e «Persone affette da dipendenze, quali la tossicodipendenza, l'etilismo, il tabagismo, la ludopatia», di cui alla Circolare 9 Dicembre 2019 «Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale. Criteri e modalità di valutazione». Al fine di massimizzare l'impatto dell'intervento i Programmi devono avere una dimensione nazionale. Il termine massimo dei tempi di valutazione dei Programmi, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2010, n. 142, in centottanta giorni, è ridotto a quarantacinque giorni. I fondi per tale avviso sono tratti dai capitoli di spesa del Ministero competente e confluiscono nel fondo nazionale di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
1-ter. Al fine di sostenere attraverso il Servizio Civile Universale interventi di sostegno alla attuazione del diritto all'istruzione dei bambini e dei giovani, il Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale è tenuto, nei tempi più brevi, a pubblicare un Avviso per il deposito di Programmi da parte degli Enti iscritti all'Albo del SCU che prevedano l'impiego di 1.000 operatori volontari nelle aree di intervento «Lotta all'evasione e all'abbandono scolastico e all'analfabetismo di ritorno» e «Attività di tutoraggio scolastico» di cui alla Circolare 9 Dicembre 2019 «Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale. Criteri e modalità di valutazione». Al fine di massimizzare l'impatto dell'intervento i Programmi devono avere una dimensione nazionale. Il termine massimo dei tempi di valutazione dei Programmi, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio n. 142, in centottanta giorni, è ridotto a quarantacinque giorni. I fondi per tale Avviso sono tratti dai capitoli di spesa del Ministero competente e confluiscono nel fondo nazionale di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «comunque denominati» sono aggiunte le seguenti: «, eccetto quella dei quattro rappresentanti degli operatori volontari che comporta il solo rimborso spese».
15. 4. Bonomo, Ceccanti, Boldrini, Carnevali, Lepri, Bruno Bossio, Corneli, Lattanzio.
Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 108 milioni; e dopo le parole: anno 2020 aggiungere le seguenti: , di 99 milioni di euro per il 2021 e di 104 milioni di euro per il 2022.
15. 5. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
All'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 100 milioni; e dopo le parole: anno 2020 aggiungere le seguenti: , di 90 milioni di euro a decorrere dal 2021.
Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.
15. 7. Muroni, Fassina.
All'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 100 milioni;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
«g-bis) attività di supporto in ambito socio sanitario, scolastico, della formazione di lunga durata e dell'integrazione sociale.»;
b) all'articolo 24, comma 3, lettera a), dopo le parole: «Il contingente complessivo» sono aggiunte le seguenti: «, non inferiore a 50.000 unità per ciascun anno,».
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni con le seguenti: 720 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni.
15. 6. Navarra.
Al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
15. 2. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
15. 1. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
15. 3. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
ART. 16.
Sopprimerlo.
*16. 5. Bignami, Prisco, Delmastro Delle Vedove.
Sopprimerlo.
*16. 6. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 16.
1. L'articolo 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso.
16. 2. Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: I posti disponibili nelle strutture del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, possono essere utilizzati per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è soppresso».
16. 9. Magi, Bruno Bossio, Sarli, Boldrini, Fusacchia.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola: superiore con la seguente: inferiore;
b) dopo le parole: 31 gennaio 2020 aggiungere le seguenti: e comunque fino alla scadenza del progetta di accoglienza nel medesimo Sistema di protezione;
c) dopo le parole: richiedenti protezione internazionale aggiungere le seguenti: e dei titolari di permesso di soggiorno per casi speciali e per motivi umanitari, a parità di servizio,.
16. 10. Magi, Bruno Bossio, Sarli, Boldrini.
Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola: accoglienza con la seguente: inserimento;
b) dopo le parole: richiedenti la protezione internazionale, aggiungere le seguenti: titolari di permesso di soggiorno per casi speciali e per motivi umanitari, con parità di servizi di accoglienza;
c) sopprimere le parole: in materia di servizi per l'accoglienza.
16. 1. Migliore.
Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: richiedenti la protezione internazionale aggiungere le seguenti: titolari di permesso di soggiorno per casi speciali e per motivi umanitari, a parità di servizio;
b) dopo le parole: richiedenti la protezione internazionale aggiungere le seguenti: titolari di permesso di soggiorno per casi speciali e per motivi umanitari, con parità di servizi di accoglienza;
c) dopo le parole: e successive modificazioni sopprimere le seguenti: in materia di servizi per l'accoglienza.
16. 8. Quartapelle Procopio.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: richiedenti protezione internazionale aggiungere le seguenti: e titolari di permesso di soggiorno per casi speciali, protezione speciale e motivi umanitari, a parità di servizio.
16. 7. Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Fassina.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
1. L'autorità competente a determinare la permanenza nelle strutture in base ai posti disponibili è il Prefetto, sentiti il dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l'ente locale titolare della struttura.
16. 4. Perantoni, Baldino, Sabrina De Carlo.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Proroga dei permessi di soggiorno)
1. Le misure relative alla proroga e alla conversione dei permessi di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi, di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2020.
16. 01. Magi, Bruno Bossio, Sarli, Boldrini.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
1. Conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020 tutti i certificati, attestati, premessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 del 2020.
16. 03. Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Fassina.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 103, comma 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di permessi di soggiorno, sono prorogate al 31 dicembre 2020.
16. 02. Quartapelle Procopio, Carnevali.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire le procedure relative all'identificazione e al rilascio dei documenti necessari per l'effettivo rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno o ingresso siano irregolari, al comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, dopo le parole: «centottanta giorni» è introdotto il seguente periodo: «Tale termine può essere prorogato per ulteriori periodi fino ad un massimo di altri dodici mesi qualora si siano verificati ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi ai fini dell'effettivo allontanamento dal territorio nazionale»;
b) al sesto periodo dopo le parole: «trenta giorni» è aggiunto il seguente periodo: «Tale termine può essere prorogato per ulteriori periodi fino ad un massimo di altri dodici mesi qualora si siano verificati ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi ai fini dell'effettivo allontanamento dal territorio nazionale».
16. 05. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
1. Al fine di garantire la mobilità dei lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto e di agevolare le operazioni di controllo delle autorità preposte, il Ministero dell'interno promuove protocolli di intesa con gli Stati confinanti o limitrofi, la cui attuazione è demandata alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle province confinanti con Stati esteri.
16. 04. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Estensione dei benefici previsti per le vittime del dovere ai medici, agli operatori sanitari agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori di strutture sanitarie e socio-sanitarie deceduti in conseguenza del contagio da COVID-19)
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 563 sono aggiunti i seguenti:
«563-bis. Sono altresì considerate vittime del dovere, i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, i farmacisti, gli operatori socio-sanitari e gli altri lavoratori di strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, un'invalidità permanente o una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto, o come concausa, del contagio da COVID-19.
563-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 563-bis, pari a 35 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5».
16. 06. Gelmini, Paolo Russo, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza)
1. Al fine di assicurare la tutela e la prevenzione della violenza di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per centri per il recupero degli uomini autori di violenza», con uno stanziamento di 10 milioni per l'anno 2020 e di 5 milioni per l'anno 2021; il fondo è destinato al finanziamento, all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per gli uomini autori di violenza e per il sostegno alle vittime di violenza domestica e di genere.
2. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:
a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e favorire il recupero degli uomini autori di violenza nei confronti delle donne offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;
b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza e strutture dalle medesime finalità, comunque denominate, già esistenti in ogni regione al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;
c) delle necessità di uniformazione delle modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività, alla standardizzazione delle modalità di azione dei soggetti che gestiscono le strutture di accoglienza e delle metodologie di contatto e accoglienza delle vittime di violenza;
d) dell'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale specificamente indirizzati agli operatori dei centri di cui al presente articolo nonché al potenziamento degli stessi laddove già istituiti, coerentemente con le necessità di personale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere; la formazione degli operatori predetti promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza nei confronti delle vittime, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico.
3. I centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e per il sostegno alle vittime di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza nei confronti delle donne, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza contro le donne e recupero dei soggetti maltrattanti con personale specificamente formato;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.
4. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora volgano funzioni di servizi specialistici.
5. Ai fini dell'accesso alla ripartizione delle risorse, il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di accreditamento attraverso la ricognizione ed eventuale integrazione dei requisiti minimi necessari per accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla legge del 15 ottobre 2013, n. 119, sentite le associazioni di cui al comma 3, lettera b).
6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.
7. Sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo.
8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a dieci milioni di euro per l'anno 2020 e a cinque milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265 comma 5.
16. 07. Fregolent.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 marzo 2020. n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
1. Al comma 1, le parole: «3 milioni» sono sostituite con le seguenti: «9 milioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella suddivisione delle maggiori risorse, si individua quale obiettivo principale il riequilibrio territoriale».
2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
16. 08. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Carnevali.
ART. 17.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroga sospensione esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo)
1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «1° settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
17. 01. Fassina, Muroni, Pezzopane.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di aviazione civile non commerciale)
1. In considerazione dello stato di emergenza nazionale, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, al fine di consentire la ripresa dei voli di tutti i mezzi di aviazione civile non commerciale con peso massimo al decollo fino a 2.000 kg è riconosciuto all'Aero Club d'Italia (AeCI), per l'anno 2020, un contributo di 500.000 euro a copertura dei costi da sostenersi per le obbligatorie operazioni di revisione di motori e di velivoli di proprietà ovvero in uso o in esercenza impiegati in attività istituzionale o didattica, in officine certificate ai sensi della normativa vigente. I fondi disponibili dovranno essere impiegati dando la priorità:
1) a velivoli (aerei, elicotteri e autogiro AG e VDS) inseriti al 1° febbraio 2020, in disciplinari di scuote di volo;
2) in funzione del peso al decollo del velivolo iniziando da quelli di peso minore;
3) velivoli di proprietà di aeroclub e associazioni aggregate ad AeCI;
4) data di immatricolazione dei velivoli dando la precedenza a quelli di più recente immatricolazione.
Il contributo non può essere erogato a velivoli non immatricolati in Italia. AeCI dovrà rendicontare entro il 30 marzo 2021 l'impiego dei fondi assegnati.
2. È prorogata fino al 31 ottobre 2020 la validità degli attestati di istruttore VDS e di istruttore VDS avanzato di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133, e delle visite mediche VDS di cui all'articolo 12 del medesimo decreto, in scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020.
3. I termini per il pagamento dei canoni di concessione per l'occupazione di aree demaniali e le relative tariffe, di cui al regolamento Enac del 18 novembre 2014 ovvero al competente decreto dell'Agenzia del demanio del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, dovuti dagli aeroclub federati sono sospesi fino al 31 dicembre 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascun ente.
4. All'articolo 2-duodecies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono soppressi i commi 2 e 3.
5. Al comma 11, dell'articolo 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 2), le parole: «euro 1,25 al kg» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,10 al kg»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) elicotteri:
1) elicotteri con peso massimo al decollo fino a 2.000 kg: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso;
2) elicotteri con peso massimo al decollo superiore: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento»;
c) alla lettera e), parole: «euro 450» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100» e conseguentemente la rubrica del Capo VI è sostituita con la seguente: «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, LAVORO E AVIAZIONE CIVILE NON COMMERCIALE»;
d) alla lettera g) è soppresso il numero 1).
6. Per consentire, il rapido ripristino dell'ordinaria attività dell'ente, anche a seguito delle perduranti condizioni di incertezza economico-finanziaria dell'AeCI e degli Aeroclub federati, aggravate dalla crisi sanitaria, e per scongiurare la crisi del ente, nonché il pregiudizio alla sicurezza del volo, e per assicurare la ripresa delle aziende del comparto, delle attività sportive e quelle di formazione dei piloti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Commissario straordinario per la gestione delle attività nel settore dell'aviazione civile non commerciale dell'Aero Club d'Italia (AeCI) in deroga alle previsioni dell'articolo 48 dello Statuto di AeCI.
7. Il Commissario straordinario esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria degli organi statutari e provvede al riordino dell'ordinamento, delle dotazioni organiche, e dello statuto dell'ente, e procede entro il 30 novembre 2021 alle nuove elezioni delle cariche sociali, al fine di ripristinare la gestione ordinaria.
8. Sono candidabili alla carica di Commissario di cui al presente articolo, coloro che vantano un'esperienza professionale almeno decennale nel settore dell'aviazione civile ovvero militare con particolare riguardo ad esperienze specifiche nel settore dell'aviazione non commerciale. Non sono candidabili coloro che negli ultimi cinque anni hanno già ricoperto la carica di Presidente dell'Ente ovvero di commissario di AeCI.
9. Per l'esercizio delle sue funzioni il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione di un massimo di quattro esperti.
10. Il Commissario Straordinario e i quattro esperti devono essere scelti tra soggetti:
a) in possesso di comprovata esperienza nel settore aeronautico;
b) che non abbiano già ricoperto la carica di Presidente ovvero di Commissario straordinario dell'ente;
c) in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità compatibili con le previsioni dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11. Al Commissario straordinario e al quattro esperti non spetta alcun compenso, fatte salve le spese debitamente documentate per l'esercizio delle funzioni affidategli.
17. 02. De Lorenzis, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
ART. 18.
All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore a 150 euro effettuate nell'anno 2020”»;
b) sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia di donazioni.
Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.
18. 3. Mandelli, Saccani Jotti, Versace, Novelli, Dall'Osso.
All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore a 150 euro effettuate nell'anno 2020”»;
b) sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia di donazioni.
Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 775 milioni di euro per l'anno 2020.
18. 2. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore a 150 euro effettuate nell'anno 2020”»;
b) sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia di donazioni.
Agli oneri derivanti, stimati in euro 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
18. 5. De Maria.
All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore a 150 euro effettuate nell'anno 2020”»;
b) sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia di donazioni.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
*18. 1. Marco Di Maio, Noja.
All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore a 150 euro effettuate nell'anno 2020”»;
b) sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia di donazioni.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
*18. 4. Versace.
All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per l'anno 2020, allo scopo di incentivare le donazioni di apparecchiature medico/sanitarie alle strutture ospedaliere, è previsto che l'acquisto, da parte del donante, dei beni oggetto delle predette donazioni sia esente da IVA».
18. 6. Aprile.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Fondo a sostegno delle donne vittime di violenza)
1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e del rallentamento dei servizi a essa collegate, per l'anno 2020 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro al fine di garantire i percorsi di sostegno in favore delle donne vittime di violenza.
2. La richiesta di accesso al fondo, da presentare con procedura telematica all'INPS, dovrà essere corredata dalla certificazione del percorso in atto e può essere presentata più volte, fino a un massimo di 10.000 euro.
3. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 01. Boldrini, Martinciglio, Annibali, Aprile, Ascari, Baldini, Barbuto, Barzotti, Benedetti, Berlinghieri, Bologna, Bonomo, Bruno Bossio, Cancelleri, Carinelli, Carnevali, Casa, Cenni, Ciampi, De Lorenzo, Deiana, Di Giorgi, Ehm, Fitzgerald Nissoli, Frate, Giordano, Gribaudo, Muroni, Noja, Occhionero, Papiro, Pezzopane, Pini, Quartapelle Procopio, Emanuela Rossini, Sarli, Schirò, Serracchiani, Suriano, Elisa Tripodi, Villani, Termini.
ART. 19.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 70 ufficiali medici aggiungere le seguenti: e psicologi-psicoterapeuti.
19. 4. Delmastro Delle Vedove, Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonché quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora iscritti all'ultimo o penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione universitaria, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
19. 7. Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Pezzopane.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I medici militari in servizio effettivo permanente che abbiano svolto attività presso le Forze armate per almeno quattro anni e che siano stati altresì impiegati in missioni internazionali per un periodo complessivo non inferiore a 180 giorni possono svolgere attività di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
19. 6. Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In ragione della eccezionalità e della limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza.
19. 8. Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di garantire l'assistenza psicologica al personale delle Forze armate, impegnato nel contenimento della diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa, è istituito un Fondo con una dotazione di euro 500 mila per gli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 799.500 milioni di euro per l'anno 2020, di 89.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
19. 3. Roberto Rossini, Frusone, Aresta, Chiazzese, Corda, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Giarrizzo, Iorio, Rizzo, Giovanni Russo, Scerra, Di Lauro.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per le finalità di cui all'articolo 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, Agenzia industrie difesa, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e allo scopo di conseguire la complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione e di sostenibilità finanziaria, come previsto dai piani industriali di cui al comma 1-bis, dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate e nel limite delle risorse finanziarie a legislazione vigente, ad assumere, per lo Stabilimento militare chimico farmaceutico di Firenze, a tempo indeterminato n. 4 unità di personale, di cui n. 1 funzionario di fascia A3 appartenente al settore Tecnico-Scientifico-Tecnologico, n. 2 assistenti di fascia A2 nel settore Sanitario-Scientifico-Informatico, n. 1 assistente di fascia A2 nel settore Tecnico-Scientifico-Tecnologico, che abbiano prestato servizio presso lo Stabilimento militare chimico farmaceutico di Firenze con contratto a tempo determinato, negli ultimi cinque anni, oppure che risultino in servizio, con contratto a tempo determinato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
19. 1. Ermellino, Aresta, Chiazzese, Corda, Del Monaco, D'Uva, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Scerra.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di potenziare il sistema sanitario militare, per la costruzione di una nave ospedale è autorizzata la spesa complessiva di 600 milioni di euro, ripartita in 300 milioni per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
19. 2. Trizzino, Faro.
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
1. Al fine di rafforzare l'offerta formativa sanitaria necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, le amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale assumono a tempo indeterminato il personale medico, tecnico professionale e infermieristico dirigenziale e no, che abbia maturato al 31 dicembre 2021, alle dipendenze delle medesime amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, negli ultimo otto anni, e il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
19. 01. Aprile, Giannone.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità militare)
1. La Sanità militare eroga annualmente borse di studio al fine di incrementare il numero di medici specialisti disponibili presso le proprie strutture e soddisfare le esigenze di tutela della salute del personale militare. A tale scopo, le Forze armate possono stipulare convenzioni con le università e con le relative scuole di specializzazione per le proprie strutture cliniche e ambulatoriali.
2. Ciascuna università comunica al Ministero dell'istruzione il numero dei contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità militare, che sono messi a concorso ai sensi della normativa vigente e assegnati in base a una distinta graduatoria nazionale.
3. Il percorso dì formazione medica specialistica di cui al presente articolo è equipollente a quello previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e si svolge presso la struttura militare, per la parte pratica e presso le strutture della scuola di specializzazione per la parte teorica, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra gli enti militari, le università e le relative scuole di specializzazione.
19. 03. Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 20.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e al fine di equiparare il trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate con il personale delle Forze di polizia, sono soppressi i limiti annuali di ore di lavoro straordinario retribuito.
20. 1. Maria Tripodi.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Proroga dei termini per il perfezionamento dei processi negoziali)
1. In riferimento allo stato emergenziale, deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, i termini indicati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 441 inerenti il perfezionamento dei provvedimenti negoziali, riferiti all'anno 2020, sono prorogati al 31 ottobre 2020.
2. La previsione di cui al comma 1 non comporta nessun onere aggiuntivo al bilancio dello Stato.
20. 01. Maria Tripodi.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
1. Ai militari delle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, alla data del 31 marzo 2020, e fino al termine dello stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è corrisposto un premio d'impiego nella misura forfettaria di un importo mensile pari a euro 1.000, che non concorre alla formazione del reddito. Resta fermo il trattamento economico già in godimento a carico del Ministero della difesa.
2. Il premio d'impiego di cui al comma 1 è attribuito alle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie impiegate presso ospedali nel territorio nazionale, Role 1, 2, 3 e Field Hospital nei teatri operativi all'estero, salvo copertura finanziaria.
20. 02. Maria Tripodi.
ART. 21.
Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:
0a) all'articolo 704 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Con il decreto del Ministero della difesa di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità di riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione, il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, il procedimento si sia concluso con la dichiarazione di estinzione del reato o della pena, o il procedimento si sia concluso con la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La domanda di riammissione deve essere presentata entro trecentosessantacinque giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio».
0b) all'articolo 2204-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 il comma 1 è sostituito dal seguente:
«I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale, che siano stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente emanate a partire dal 2010 in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione, il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, il procedimento si sia concluso con la dichiarazione di estinzione del reato o della pena, o il procedimento si sia concluso con la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, possono presentare la domanda di riammissione di cui all'articolo 704 comma 1-bis, entro trecentosessantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero della difesa, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio».
21. 5. Dall'Osso.
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 2204-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole «dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti correttivi al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94».
21. 4. Dall'Osso.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 2204-ter» comma 1, con il seguente:
Art. 2204-ter.
(Prolungamento della ferma del personale in ferma prefissata)
1. Il personale militare di complemento e i volontari in ferma prefissata il cui congedo è previsto negli anni 2020, 2021 e 2022 possono essere ammessi, su richiesta degli interessati e nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di un anno.
21. 2. Delmastro Delle Vedove, Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2204-ter», sostituire le parole: su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati con le seguenti: su loro esclusiva richiesta.
21. 3. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis) In deroga all'articolo 894, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative e tecnico-sanitarie, si applica il comma 1, articolo 210, dello stesso decreto legislativo.
a-ter) Ai medici e alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative e tecnico-sanitarie militari, si applica l'articolo 1654, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
21. 6. Dall'Osso.
Al comma 1, lettera b) sostituire il capoverso «Art. 2197-ter.1» con il seguente:
Art. 2197-ter.1
(Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli)
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207, è autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito Italiano, n. 15 della Marina militare e n. 5 dell'Aeronautica militare.
2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative e tecnico-sanitarie e relativa abilitazione professionale;
b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna di rigore;
3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.
21. 8. Maria Tripodi.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2197-ter.1.», comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale in:
1) Infermieristica;
2) Tecnico di Radiologia Medica;
3) Fisioterapista;
4) Tecnico Ortopedico;
5) Tecnico di laboratorio Biomedico;
6) Ortottista ed Assistente di Oftalmologia.
21. 1. Ermellino, Aresta, Chiazzese, Corda, Del Monaco, D'Uva, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Scerra.
ART. 22.
Al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: 31 luglio 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
Conseguentemente:
a) al comma 2, sostituire le parole: euro 9.404.210 con le seguenti: euro 19.443.840; e le parole: 5.154.191 con le seguenti: euro 10.656.6381 e le parole: euro 4.250.019 con le seguenti: 8.787.202;
b) all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 789.960.370 milioni.
22. 1. D'Ambrosio, Macina, Corneli, Baldino, Sabrina De Carlo, Alaimo, Maurizio Cattoi, Berti, Bilotti, Brescia, Dieni, Forciniti, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
1. Al fine di garantire la sicurezza del personale delle Forze armate e di assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, al personale di cui agli articoli 19, 21 e 22 è prevista l'assegnazione diretta di veicoli da trasporto leggero in uso alle Forze armate.
22. 01. Perego Di Cremnago.
ART. 23.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, ad integrazione degli stanziamenti già previsti per fronteggiare le nuove esigenze determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di guanti di protezione antitaglio e antipuntura per il personale delle forze di polizia. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2024, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 2. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, anche nelle nuove condizioni determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'aggiornamento e all'addestramento del personale in servizio di ordine pubblico. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 1. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, anche alla luce dell'emergenza epidemiologica determinata dall'insorgenza del SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri da sostenere per procedere all'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato entro il 31 dicembre 2020, nonché per l'organizzazione di specifici corsi di formazione loro destinati. L'amministrazione della pubblica sicurezza, entro 36 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 2008. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 3. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il medesimo fine di cui al presente comma, nell'ambito delle procedure di stabilizzazione del personale precario di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale volontario dei vigili del fuoco ritenuto non operativo all'esito delle prove di idoneità fisica è ritenuto idoneo per i corrispondenti ruoli tecnico-amministrativi, fermi restando gli altri requisiti richiesti per tali ruoli.
23. 13. Rotta, Fassina.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al personale appartenente alle Forze di Polizia a ordinamento civile, a ordinamento militare e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduti a seguito di contagio da COVID-19, vengono riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di «vittime del dovere».
23. 11. Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In ragione dell'emergenza COVID-19, che ha provocato ritardi sia nell'emanazione di nuovi concorsi, sia nel completamento di quelli in atto, al fine di garantire la copertura delle vacanze nel ruolo degli ispettori della polizia di Stato nel più breve tempo possibile, i posti del primo concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono ampliati fino a totale scorrimento della graduatoria.
23. 14. Pezzopane.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La suddetta polizza assicurativa cessa la sua funzione con la fine dell'emergenza da COVID-19 ed è rinnovabile non oltre l'anno 2021, nel rispetto delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica e di spending review.
23. 9. Ianaro.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le prestazioni di pronto soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subìto da soggetti appartenenti alle forze di polizia a al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al pronto soccorso. Le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, non sono assoggettate alla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al primo periodo. È all'uopo prevista l'istituzione di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute con uno stanziamento pari a 3 milioni a decorrere dall'anno 2020. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 8. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è estesa agli operatori dei vigili del fuoco e della polizia penitenziaria.
Conseguentemente, all'articolo 1, terzo comma, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono sostituite dalle seguenti: ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali e all'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della polizia penitenziaria.
23. 12. Miceli.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis della legge 24 aprile, 2017, n. 50.
23. 15. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per gli anni 2020 e 2021, al fine di corrispondere alle esigenze funzionali delle prefetture – uffici territoriali del Governo, il personale idoneo della graduatoria finale del concorso per allievi vice ispettori del corpo forestale dello Stato, approvata con decreto del capo del corpo forestale dello Stato del 24 luglio 2014, è assorbito, a domanda, e previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui alle lettere d), h), i), l) e m) del comma 1 dell'articolo 2 del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale n. 94, del 29 novembre 2011, e nei limiti della dotazione organica, nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.
23. 10. Maurizio Cattoi, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Iovino, Terzoni, Grimaldi, Barbuto, Tucci, Nesci, Angiola.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia condominiale)
1. In deroga al comma 10 dell'articolo 1130 del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 30 luglio 2019, è posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe.
2. È consentito il regolare svolgimento delle assemblee condominiali straordinarie solo se l'oggetto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione e la gestione delle attività relative ai lavori sottoposti ad agevolazione fiscale di cui all'articolo 119, la revisione della contabilità, promuovere una lite o resistere ad una domanda giudiziale ovvero per i fini di cui all'articolo 71-quater delle disposizioni di attuazione del codice civile.
3. Le assemblee di cui al comma 2, potranno essere tenute in ampi spazi, all'aperto o al chiuso, tra cui palestre, sale cinematografiche o piccoli teatri, idonei a garantire il distanziamento sociale di almeno un metro di distanza tra i partecipanti e tutte le norme di sicurezza previste dal Ministero delle salute per la prevenzione da COVID-19. L'amministratore è esonerato da ogni responsabilità civile o penale nel caso in cui condòmini non rispettassero le disposizioni di sicurezza previste. Il presidente nominato dall'assemblea può, se ne ravvisa la necessità, rivolgersi alla forza pubblica per chiedere l'allontanamento del condòmino che dovesse violare le predette disposizioni sul distanziamento sociale a tutela degli altri partecipanti all'assemblea.
4. Nel caso in cui il mandato dell'amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro tre mesi dalla stessa data, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10, del codice civile, questi si intende rinnovato a tutti gli effetti di legge per ugual periodo salva revoca e avrà diritto agli ulteriori compensi nella misura stabilita all'atto della nomina.
5. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno riscosse a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile.
6. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7 dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modificazione relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: le parole: «far transitare» sono sostituite dalle seguenti parole: «riscuotere e pagare» e le parole: «su uno specifico conto corrente» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente».
7. È rinviato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe il termine per gli adempimenti adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, lettera b), del decreto del Ministero dell'interno 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto n. 246 del 16 maggio 1987.
8. Il presente articolo non comparta oneri a carico dello Stato.
*23. 03. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia condominiale)
1. In deroga al comma 10 dell'articolo 1130 del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 30 luglio 2019, è posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe.
2. È consentito il regolare svolgimento delle assemblee condominiali straordinarie solo se l'oggetto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione e la gestione delle attività relative ai lavori sottoposti ad agevolazione fiscale di cui all'articolo 119, la revisione della contabilità, promuovere una lite o resistere ad una domanda giudiziale ovvero per i fini di cui all'articolo 71-quater delle disposizioni di attuazione del codice civile.
3. Le assemblee di cui al comma 2, potranno essere tenute in ampi spazi, all'aperto o al chiuso, tra cui palestre, sale cinematografiche o piccoli teatri, idonei a garantire il distanziamento sociale di almeno un metro di distanza tra i partecipanti e tutte le norme di sicurezza previste dal Ministero delle salute per la prevenzione da COVID-19. L'amministratore è esonerato da ogni responsabilità civile o penale nel caso in cui condòmini non rispettassero le disposizioni di sicurezza previste. Il presidente nominato dall'assemblea può, se ne ravvisa la necessità, rivolgersi alla forza pubblica per chiedere l'allontanamento del condòmino che dovesse violare le predette disposizioni sul distanziamento sociale a tutela degli altri partecipanti all'assemblea.
4. Nel caso in cui il mandato dell'amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro tre mesi dalla stessa data, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10, del codice civile, questi si intende rinnovato a tutti gli effetti di legge per ugual periodo salva revoca e avrà diritto agli ulteriori compensi nella misura stabilita all'atto della nomina.
5. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno riscosse a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile.
6. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7 dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modificazione relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: le parole: «far transitare» sono sostituite dalle seguenti parole: «riscuotere e pagare» e le parole: «su uno specifico conto corrente» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente».
7. È rinviato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe il termine per gli adempimenti adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, lettera b), del decreto del Ministero dell'interno 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto n. 246 del 16 maggio 1987.
8. Il presente articolo non comparta oneri a carico dello Stato.
*23. 095. Morrone, Tateo.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia condominiale)
1. In deroga al comma 10 dell'articolo 1130 del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019, è posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe.
2. È consentito il regolare svolgimento delle assemblee condominiali straordinarie solo se l'oggetto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione e la gestione delle attività relative ai lavori sottoposti ad agevolazione fiscale di cui all'articolo 119, la revisione della contabilità, la costituzione in giudizio del condominio ovvero per i fini di cui all'articolo 71-quater delle disposizioni di attuazione del codice civile.
3. Le assemblee di cui al comma 2, potranno essere tenute in ampi spazi, all'aperto o al chiuso, tra cui palestre, sale cinematografiche o piccoli teatri, idonei a garantire il distanziamento sociale di almeno un metro di distanza tra i partecipanti e tutte le norme di sicurezza previste dal Ministero della salute per la prevenzione da COVID-19. L'amministratore è esonerato da ogni responsabilità civile o penale nel caso in cui condòmini non rispettassero le disposizioni di sicurezza previste. Il presidente nominato dall'assemblea può, se ne ravvisa la necessità, rivolgersi alla Forza pubblica per chiedere l'allontanamento del condomino che dovesse violare le predette disposizioni sul distanziamento sociale a tutela degli altri partecipanti all'assemblea.
4. Nel caso in cui il mandato dell'amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro tre mesi dalla stessa data, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10, del codice civile, questi si intende rinnovato con pieni poteri fino a quando non sarà esplicitamente revocato dall'assemblea e avrà diritto ai compensi approvati all'atto della nomina.
5. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali corrispondenti alle rate della gestione ordinaria e riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno riscosse a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile.
6. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7 dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modificazione relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: le parole «far transitare» sono sostituite dalle parole: «riscuotere e pagare» e le parole: «su uno specifico conto corrente» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente».
7. È rinviato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, lettera b), del decreto del Ministero dell'interno 25 gennaio 2019, recante modifiche al decreto n. 246 del 16 maggio 1987.
23. 01. Rampelli.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)
1. Al fine di tutelare della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro annui, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo in forma di «voucher» una tantum di importo pari a 50 euro, per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 267.
*23. 02. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)
1. Al fine di tutelare della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro annui, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo in forma di «voucher» una tantum di importo pari a 50 euro, per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 267.
*23. 014. Ubaldo Pagano, Pezzopane.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)
1. Al fine di tutelare della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro annui, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo in forma di «voucher» una tantum di importo pari a 50 euro, per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 267.
*23. 021. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Sostegno alla ricerca sulle interazioni tra COVID-19 e fattori ambientali)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a sostenere la ricerca da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale in merito alle eventuali interazioni fra la diffusione del virus COVID-19 e i fattori ambientali inquinanti.
2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce le procedure e i criteri per la selezione degli operatori del Servizio sanitario nazionale che, con il proprio progetto di ricerca, accedono alle risorse del fondo di cui al comma 1. Una quota pari a 5 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione di uno studio epidemiologico da parte dell'azienda ospedaliera di Alessandria, tenuto conto del carattere di eccellenza dell'attività di ricerca da questa svolta nel campo delle patologie ambientali.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 058. Molinari, Panizzut, Boldi, Foscolo, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Buoni alimentari per gli assistiti affetti da celiachia)
1. Al fine di consolidare il processo di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e fronteggiare le esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni adottano le misure necessarie per consentire che l'acquisto dei prodotti per soggetti affetti da celiachia, nelle farmacie e presso gli esercizi commerciali, possa avvenire tramite utilizzo della tessera sanitaria, garantendo che il relativo sistema informatico sia connesso al fascicolo sanitario elettronico. L'acquisto tramite tessera sanitaria può avvenire sull'intero territorio nazionale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
23. 059. Murelli, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)
1. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «medici» sono inserite le seguenti: «e sanitari»;
b) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «dirigenti medici», sono inserite le seguenti: «, e dirigenti sanitari,».
23. 060. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 11-bis, dopo le parole: «per il personale medico,» è aggiunta la seguente: «sanitario».
23. 061. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)
1. Sono vietati il commercio di animali selvatici e le esibizioni degli stessi in qualunque modalità e a qualunque titolo, ivi compresi le fiere, le mostre e i mercati, nonché gli spettacoli con uno o più animali selvatici anche se riprodotti in cattività.
2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è vietata la riproduzione degli animali selvatici detenuti da privati, allevamenti, attività circensi e spettacoli viaggianti.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito il Registro nazionale delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, con il fine di regolare le varie articolazioni delle suddette attività, tra cui il transito transfrontaliero e la cessione a qualunque titolo degli animali selvatici, nonché la ricollocazione degli animali in strutture autorizzate senza contatto con il pubblico.
4. Il decreto di cui al comma 3 disciplina altresì le modalità di sostegno alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti senza animali, al fine di incentivare l'assunzione nelle stesse di lavoratori che provengano da attività circensi e spettacoli viaggianti che prevedono l'utilizzo di animali.
5. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano le norme del Titolo IX-bis del codice penale.
23. 05. Fassina.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)
1. Sono vietati il commercio di animali selvatici e le esibizioni degli stessi in qualunque maniera e a qualunque titolo anche in fiere, mostre, mercati nonché gli spettacoli con uno più animali selvatici anche se riprodotti in cattività. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono vietati la riproduzione degli animali selvatici detenuti da privati, allevamenti, attività circensi e spettacoli viaggianti.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, istituisce e regola con proprio decreto il Registro nazionale delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, il transito transfrontaliero, la cessione a qualunque titolo degli animali selvatici nonché il sostegno alle attività circensi senza animali e agli spettacoli viaggianti senza animali che assumono risorse umane impiegate da attività circensi con animali e spettacoli viaggianti con animali nonché la ricollocazione degli animali in strutture autorizzate senza contatto con il pubblico.
3. A chi viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le previsioni del Titolo IX-bis del codice penale.
Conseguentemente, all'articolo 183, comma 12, dopo le parole: e 10, aggiungere le seguenti: e 11-bis.
23. 010. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)
1. Sono vietati la detenzione, l'allevamento, la cessione a qualunque titolo e l'utilizzo di animali selvatici come richiamo per l'attività venatoria nonché l'allevamento, l'introduzione dall'estero, l'immissione, il prelievo e l'abbattimento di fauna selvatica non riprodotta in natura.
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono disciplinate le misure volte alla cura e al sostentamento degli animali eventualmente presenti negli allevamenti, nel rispetto del loro benessere, fino al termine naturale della loro vita e l'eventuale cessione degli animali a strutture autorizzate senza contatto con il pubblico.
3. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme del Titolo IX-bis del codice penale.
*23. 07. Fassina.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)
1. Sono vietati la detenzione, l'allevamento, la cessione a qualunque titolo e l'utilizzo di animali selvatici come richiamo per l'attività venatoria nonché l'allevamento, l'introduzione dall'estero, l'immissione, il prelievo e l'abbattimento di fauna selvatica non riprodotta in natura.
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono disciplinate le misure volte alla cura e al sostentamento degli animali eventualmente presenti negli allevamenti, nel rispetto del loro benessere, fino al termine naturale della loro vita e l'eventuale cessione degli animali a strutture autorizzate senza contatto con il pubblico.
3. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme del Titolo IX-bis del codice penale.
*23. 012. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)
1. Sono vietati l'allevamento, la cattura e l'uccisione di animali di qualsiasi specie per la principale finalità di ricavarne pelliccia.
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è disciplinata l'eventuale cessione degli animali a strutture autorizzate senza contatto con il pubblico.
3. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme del Titolo IX-bis del codice penale.
23. 04. Fassina.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)
1. Sono vietati l'allevamento, la cattura e l'uccisione di animali di qualsiasi specie per la principale finalità di ricavarne pelliccia.
2. Con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, stabilisce i criteri per la dismissione e collocazione degli animali e l'eventuale cessione degli animali a strutture autorizzate senza contatto con il pubblico.
3. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, alle violazioni delle misure di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
23. 013. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)
1. All'articolo 12, comma 6, delle legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo dopo la conclusione degli accertamenti sanitari. A tale scopo gli animali uccisi devono essere presi in carico, sul luogo dell'abbattimento, dall'azienda sanitaria competente per territorio che accerta la salubrità e commestibilità delle carni presso un mattatoio autorizzato secondo le disposizioni emesse dalle regioni e dalle province autonome. Le spese per l'espletamento degli accertamenti sanitari sono a carico di colui che rivendica la proprietà degli animali uccisi.».
*23. 08. Fassina.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)
1. All'articolo 12, comma 6, delle legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo dopo la conclusione degli accertamenti sanitari. A tale scopo gli animali uccisi devono essere presi in carico, sul luogo dell'abbattimento, dall'azienda sanitaria competente per territorio che accerta la salubrità e commestibilità delle carni presso un mattatoio autorizzato secondo le disposizioni emesse dalle regioni e dalle province autonome. Le spese per l'espletamento degli accertamenti sanitari sono a carico di colui che rivendica la proprietà degli animali uccisi.».
*23. 011. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo)
1. Per l'anno 2020, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può incrementare fino al 20 per cento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, i contributi alle iniziative di sviluppo e di emergenza umanitaria da realizzare nei Paesi in via di sviluppo, approvati in favore dei soggetti di cui all'articolo 23 della legge 11 agosto 2014, n. 125, prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Può inoltre autorizzare variazioni non onerose effettuate tra le voci di spesa delle iniziative approvate, fino al 30 per cento di ciascuna voce. Gli incrementi e le variazioni, destinati ad assicurare la prosecuzione delle iniziative e il contenimento della diffusione del virus, ivi inclusa la sicurezza, la protezione sanitaria del personale impiegato all'estero e l'aumento dei costi stipendiali, previdenziali e assicurativi relativi al medesimo personale, sono deliberati dal direttore dell'Agenzia, ove necessario di concerto con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e sono portati a conoscenza del comitato di cui all'articolo 21 della medesima legge.
23. 09. Tabacci.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure urgenti in materia di monitoraggio della spesa farmaceutica)
1. La quota di cui al quarto periodo del comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non può, per il primo anno di applicazione, essere superiore di quattro volte l'importo relativo al ripiano dell'anno precedente, come corrisposto ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Per consentire un adeguato monitoraggio da parte dell'Agenzia italiana del farmaco dall'effetto delle disposizioni di cui al comma 1, al comma 577 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020».
3. Le aziende il cui ripiano ecceda il tetto determinato dal comma 1 destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano.
23. 015. Ubaldo Pagano, Lacarra.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(No-tax area per il Mezzogiorno)
1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e 2020, alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:
a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;
b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva economica.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 241, nonché a valere sulle risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, secondo quanto disposto dall'articolo 242.
Conseguentemente, all'articolo 242, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo del riconoscimento dell'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
23. 018. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(No-tax area per il Mezzogiorno)
1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e 2020 alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:
a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;
b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva dell'attività economica.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle Regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:
a) quanto a 5.000 milioni di euro annui per l'anno 2020, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 luglio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni per l'anno 2020. Entro la data del 15 gennaio 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per il 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali;
b) quanto a 1.000 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 28 dicembre 2018, n. 145.
23. 019. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Estensione categoria vittime del dovere)
1. Al fine di riconoscere l'impegno profuso e il sacrificio sostenuto nel contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale medico e sanitario, appartenente alle aree di contrattazione pubblica ovvero convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, impegnato in strutture pubbliche e private, e che sia deceduto o che abbia subito un'invalidità permanente nell'attività di contrasto al COVID-19, è esteso l'ambito di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.
2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23. 022. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale ed applicazione della normativa di contrasto alla propagazione del SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nella polizia di Stato, nell'arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 1 commi 381 e 389 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. A tale scopo si dispone lo stanziamento di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
3. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017 anche in favore dei candidati che non hanno compiuto 30 anni alla data di scadenza del bando.
4. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 2 novembre 2017.
5. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto 12 aprile 2019.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020 di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020 di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
23. 055. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Piano straordinario di assunzioni nell'ambito delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per la copertura del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287 dell'articolo 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorsi destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del benefìcio economico.
23. 016. Maria Tripodi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
1. I 455 allievi agenti di polizia di Stato, del concorso pubblico 1.148 allievi agenti di polizia di Stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale n. 40 del 26 maggio 2017, risultati idonei nelle prove di selezione per la verifica del possesso dei requisiti fisici, psichici e attitudinali, sono ammessi al corso di formazione. Per la copertura delle assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2020 si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria di cui al presente comma, fino ad esaurimento della stessa.
23. 017. Maria Tripodi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Potenziamento organico della Polizia di Stato)
1. Al fine di assicurare la piena operatività e funzionalità della polizia di Stato, è disposto il potenziamento di organico attraverso l'ammissione al corso di formazione professionale dei soggetti risultati idonei al servizio di polizia di cui al concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del capo della polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'arruolamento dei soggetti idonei negli organici della polizia di Stato mediante ammissione agli appositi centri di formazione e di specializzazione professionale presenti sul territorio.
23. 027. Iovino, Grimaldi, Baldino, Maurizio Cattoi, Sabrina De Carlo.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Arruolamento straordinario degli allievi agenti della polizia di Stato e degli allievi della guardia di finanza)
1. Per consentire lo svolgimento da parte delle forze di Polizia dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione da COVID-19 e di garantirne il potenziamento dell'organico per le operazioni di controllo e presidio del territorio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato bandito con decreto del capo della polizia del 18 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 40 e dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione dei 380 allievi della guardia di finanza bandito con decreto del generale della guardia di finanza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2018 – 4a serie speciale – n. 38.
2. Al reclutamento degli allievi di cui al comma 1 si provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante procedure semplificate di formazione.
3. Le procedure di cui al comma 2 si applicano anche per il reclutamento degli allievi agenti della polizia di Stato risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla legge n. 12 del 2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 023. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
1. Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo forestale dello Stato in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del personale impiegato, si provvede allo scorrimento degli idonei della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie concorsi n. 94 del 29 novembre 2011.
23. 024. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Stabilizzazione del personale volontario discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata, nel limite di spesa di cui al comma 3, l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal mese di settembre 2020 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, in deroga alle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020, del personale volontario discontinuo dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, che alla data del 31 dicembre 2019:
a) sia iscritto da almeno tre anni negli elenchi vigenti presso i comandi provinciali;
b) abbia effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i criteri e i termini delle assunzioni di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti altresì i criteri di verifica dell'idoneità psico-fisica, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Al personale volontario in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, ai fini dell'assunzione per lo svolgimento delle funzioni di addetto antincendio anche ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato, a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente per territorio, l'attestato di idoneità per addetto antincendio in attività a rischio elevato.
3. Alle procedure assunzionali di cui al presente articolo si provvede nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e di 165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
4. All'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.» sono sostituite dalle seguenti: «di 45 milioni di euro nell'anno 2021.».
Conseguentemente, all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 720 milioni di euro per l'anno 2020.
23. 026. Cabras, Sabrina De Carlo, Fassina.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Trasferimenti nella polizia di Stato)
1. È disposto il trasferimento, a domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle unità di personale già appartenenti al Corpo forestale dello Stato e assorbite nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato, in sovrannumero. Il servizio prestato dal 1° gennaio 2017 presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è equiparato a tutti gli effetti di legge ai fini giuridici, economici, contrattuali e previdenziali, a quello svolto nel Corpo forestale dello Stato. All'atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, tale personale è confermato in una sede di servizio collocata nello stesso ambito territoriale provinciale alla data del 19 marzo 2020.
2. È disposto il trasferimento, a domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle unità di personale già appartenenti al Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 è transitato in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 12 primo periodo del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nei corrispondenti ruoli della polizia di Stato, in sovrannumero. Il servizio prestato dal 1° gennaio 2017 presso le amministrazioni statali in attuazione dell'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è equiparato a tutti gli effetti di legge ai fini giuridici, economici, contrattuali e previdenziali, a quello svolto nel Corpo forestale dello Stato. All'atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, tale personale è confermato in una sede di servizio collocata nello stesso ambito territoriale provinciale alla data del 1° marzo 2020.
23. 028. Maurizio Cattoi, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Iovino, Terzoni, Grimaldi, Tucci, Barbuto, Alberto Manca, Scutellà, Saitta, Perantoni, Giarrizzo, Luciano Cantone, Davide Aiello, Serritella, Corda, Torto, Di Stasio, Pallini, Rizzone, Carabetta, Dori, Galizia, Giuliodori, Cataldi, Piera Aiello, Ascari, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Salafia, Sarti, Vianello, Angiola.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Fondo di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia, anche locale, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari del personale delle Forze di polizia, anche locale, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnati nelle azioni di contenimento, di contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, sono individuate i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro, con le seguenti: 790.000 milioni di euro.
23. 025. Corda, Sabrina De Carlo.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per il riordino dei ruoli delle forze di polizia)
1. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 030. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Valorizzazione della specificità funzionale e di ruolo del personale delle forze armate, dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.
2. Le risorse allocate al fondo sono destinate al miglioramento dei trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.
3. All'onere derivante dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 150 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, per l'anno 2021 per l'importo di 200 milioni mediante corrispondente riduzione di 100 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'importo di 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto per l'anno 2022 di 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23. 031. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa)
1. Una quota pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.400 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.
23. 032. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza)
1. Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza.
23. 068. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per la fruizione del congedo parentale obbligatorio e del congedo facoltativo)
1. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata anche per gli anni 2017,2018,2019 e 2020 e si applica anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001»;
b) al secondo periodo, le parole: «e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per gli anni 2019 e 2020»;
c) al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020».
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 400 mila per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 034. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per la fruizione del congedo per trasferimento)
1. All'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, dopo la parola: «personale» sono aggiunte le seguenti: «compreso quello conseguente all'avanzamento nella qualifica o nel ruolo».
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 300 mila per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 035. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di telecamere idonee alla registrazione dell'attività operativa delle forze dell'ordine)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisizione di telecamere idonee a registrare l'attività operativa delle forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, controllo del territorio e delle disposizioni concernenti il distanziamento sociale nonché vigilanza di siti sensibili.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 036. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Camere di sicurezza detentive conformi ai requisiti imposti dalla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2)
1. Al fine di agevolare l'attività di contrasto e repressione del crimine condotta dalle forze di polizia, tenendo conto delle nuove esigenze di prevenzione epidemiologica determinate dall'insorgenza del SARS- CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione entro il 31 dicembre 2020 di camere di sicurezza detentive e la loro regolarizzazione ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvedi mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 040. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)
1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di giubbotti antiproiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti antiproiettile sotto camicia.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 037. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)
1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 di caschi «u-bot» da destinare al personale delle forze dell'ordine fino alla concorrenza della cifra.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 041. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione del sistema di bordo «Mercurio»)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto e all'installazione di 600 apparecchiature costituenti il sistema di bordo «Mercurio» su autovetture della polizia di Stato.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 3 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 048. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovo armamento destinato alle forze di polizia)
1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto di pistole mitragliatrici fino alla concorrenza della cifra.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 042. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, dotazioni e vestiario designati alle forze di polizia)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria dell'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari all'efficienza generale dell'amministrazione e per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 049. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuove fondine per il personale delle forze di polizia)
1. Al fine di accrescerne la capacità e velocità di reazione alle eventuali minacce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di nuove fondine da destinare al personale di tutte le forze di polizia, prevedendone la differenziazione di tipologia in relazione all'utilizzo in servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio e di polizia giudiziaria.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 2, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 290, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 029. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovo vestiario destinato alle forze di polizia)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di vestiario necessario per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 050. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovo vestiario destinato al personale delle forze di polizia che espleta il servizio in abiti civili)
1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa e il benessere delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato al ristoro degli oneri sostenuti dal personale delle Forze di Polizia che espleta il servizio in abiti civili per acquistare capi di vestiario idonei alla funzione svolta.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 043. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse aggiuntive per l'addestramento del personale delle forze di polizia)
1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi alla manutenzione, all'utilizzo dei poligoni di tiro e all'acquisto delle munizioni necessarie al regolare svolgimento delle sessioni di addestramento al tiro.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 044. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'efficienza psicofisica del personale delle forze di polizia)
1. Al fine di sostenerne il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza psicofisica, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale delle Forze di polizia, con una dotazione iniziale nel 2020 pari a 1 milione di euro, con la finalità di erogare contributi economici volti a facilitare l'accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e altri luoghi di pratica sportiva, per contribuire altresì al loro rilancio. Le modalità di erogazione sono stabilite con apposito decreto del Ministro competente, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 2, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 045. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Aggiornamento della formazione antiterroristica)
1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'istituzione e svolgimento entro il 31 dicembre 2020 di uno specifico corso antiterrorismo, destinato agli appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio, la cui organizzazione e disciplina sono demandate ad appositi decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 038. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di riviste professionali e l'accesso a banche dati, codici e prontuari in favore del personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di consentire l'abbonamento a riviste giuridiche e l'acquisto di banche dati, codici e prontuari necessari all'aggiornamento normativo e giurisprudenziale del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale di vigili del fuoco, imposto anche dalle nuove esigenze determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 290, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 047. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovo materiale di cancelleria destinato alle Forze di polizia)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 degli articoli di cancelleria necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia e ripianare altresì i consumi straordinari di materiale determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 052. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Fondo per il controllo periodico delle dotazioni delle forze di polizia)
1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020, destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'attività di controllo periodico dell'efficienza e adeguatezza nonché l'eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni delle forze di polizia, da attuarsi attraverso l'istituzione di un'apposita commissione paritetica entro il 31 dicembre 2020.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 039. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Potenziamento del fondo di premialità)
1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 063. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Indennità per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di docenza ed addestramento)
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 60 della legge n. 121 del 1981, è aggiunto il seguente:
«7. Al personale chiamato a svolgere attività di docenza e formativa nelle giornate di aggiornamento e addestramento professionale disciplinate dall'Accordo nazionale quadro è riconosciuta una specifica indennità di insegnamento. La medesima indennità è riconosciuta per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza durante l'orario di servizio. La misura dell'indennità viene determinata in 10 euro l'ora e a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi.».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione a decorrere, dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 046. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per la corresponsione dell'indennità ferroviaria, autostradale e postale alle forze di polizia)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2020 è istituito un Fondo per la corresponsione delle indennità ferroviaria, autostradale e postale spettanti al personale delle forze di polizia, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il fondo viene finanziato dal Dipartimento della pubblica sicurezza attraverso gli emolumenti all'uopo corrisposti dalle società concessionarie dei servizi ferroviari, autostradali e postali.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 051. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per il godimento del beneficio della mensa obbligatoria di servizio da parte del personale delle forze di polizia)
1. L'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 18 maggio 1989, n. 203, si interpreta nel senso che il beneficio della mensa obbligatoria è riconosciuto a tutto il personale comunque alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego. Per la copertura finanziaria degli oneri connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 600 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 600 mila euro per l'anno 2022.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 600 mila per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 053. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle forze di polizia)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle forze di polizia.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 054. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di sistemi di videosorveglianza)
1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai comuni un contributo, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente articolo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 056. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Contribuito ai comuni per la prevenzione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge marittime)
1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, anche in violazione delle norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente articolo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 057. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Contribuito ai comuni per la prevenzione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge lacustri)
1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai comuni sui quali insistono i grandi laghi nazionali un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, anche in violazione delle norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente articolo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto
23. 062. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 24.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Disposizioni in materia di IRAP)
1. Per i periodi di imposta in corso ai 31 dicembre 2019 e 2020 è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni in favore dei soggetti di cui al comma 2.
2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è attribuito a tutti i soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive come individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997 indipendentemente dal valore della produzione realizzato ad accezione delle pubbliche amministrazioni.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di garantire l'integrale ristoro delle minori entrate nei confronti delle Regioni e delle Città Metropolitane in applicazione di quanto previsto dal presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
6. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 5, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo. A tale fondo affluiscono altresì le risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge entro il limite massimo di 10 miliardi di euro.
7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede:
a) per 3.952 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265;
b) per 12.500 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle maggiori entrate rinvenienti dai commi 5 e 6;
c) per 15.000 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse mobilitate dal Meccanismo europeo di stabilità (MES).
24. 10. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Carfagna, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore, Sandra Savino.
Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.
2. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è ridotta del 50 per cento. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto relativo alla medesima imposta, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Ai fini del calcolo della seconda rata dell'acconto, l'imposta relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 va assunta nella misura del 50 per cento di quella dovuta per tale periodo, ferma restando la possibilità di avvalersi, per detta rata, del metodo previsionale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
24. 14. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Non è dovuto il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e ai due periodi di imposta successivi.
Conseguentemente:
a) al comma 5, sostituire le parole: 3.952 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 7.000 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021;
b) all'articolo 265 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 24, comma 1, pari a 6.048 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021, si provvede attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 6.048 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
24. 18. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, sostituire le parole: l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta con le seguenti: il predetto importo della prima rata di acconto, non versato per effetto delle precedenti disposizioni, concorre in ogni caso alla determinazione dell'imposta dovuta per il medesimo periodo di imposta.
*24. 2. Vanessa Cattoi, Comaroli, Garavaglia, Gava, Bellachioma, Frassini, Tomasi, Cestari.
Al comma 1, sostituire le parole: l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta con le seguenti: il predetto importo della prima rata di acconto, non versato per effetto delle precedenti disposizioni, concorre in ogni caso alla determinazione dell'imposta dovuta per il medesimo periodo di imposta.
*24. 16. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Al comma 1, sostituire le parole: l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta con le seguenti: il predetto importo della prima rata di acconto, non versato per effetto delle precedenti disposizioni, concorre in ogni caso alla determinazione dell'imposta dovuta per il medesimo periodo di imposta.
*24. 25. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 2, dopo le parole: 162-bis aggiungere le seguenti: comma 1, lettera a) e b).
**24. 3. Frassini, Vanessa Cattoi, Comaroli, Garavaglia, Gava, Bellachioma, Tomasi, Cestari.
Al comma 2, dopo le parole: 162-bis aggiungere le seguenti: comma 1, lettera a) e b).
**24. 15. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Al comma 2, dopo le parole: 162-bis aggiungere le seguenti: comma 1, lettera a) e b).
**24. 24. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 2, sopprimere le parole: , con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Non è dovuto, altresì, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il versamento del saldo risultante dalle dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Resta invariata la scadenza per l'eventuale seconda, ovvero unica rata di acconto, del 30 novembre 2020.»;
b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine d provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».;
c) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP e dell'IRPEF.
24. 4. Di Muro, Vanessa Cattoi, Cavandoli.
Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: nonché agli enti privati non commerciali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
24. 19. Fitzgerald Nissoli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite di cui al precedente periodo non opera per le imprese operanti nel comparto TMA (tessile, moda, abbigliamento, calzaturiero e pelletteria).
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
24. 11. Gelmini, Perego Di Cremnago, Fiorini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per i soggetti che nel trimestre aprile-giugno 2020 hanno incrementato l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto al medesimo trimestre dell'anno 2019, il beneficio di cui al comma 1 si applica a condizione che si dimostri, mediante apposita autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, che il risparmio d'imposta venga destinato, a pena di decadenza dal beneficio, a sostenere i costi del personale, gli investimenti o il capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di comunicazione e il modello di autocertificazione dei dati da parte dei beneficiari nonché le modalità per il recupero delle somme dovute e non versate.
24. 8. Fragomeli, Bordo, Mura.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il comma 1 si applica, inoltre, a condizione che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
2-ter. Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, pur senza soddisfare la condizione di cui al comma 2-bis, hanno applicato il comma 1, gli importi di cui al medesimo comma sono versati all'atto del versamento della seconda rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Conseguentemente:
a) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le maggiori entrate derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, come accertate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota pari al 75 per cento innalzano il limite di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 82 del presente decreto e, per la rimanente quota del 25 per cento, incrementano il Fondo di cui all'articolo 29, comma 1, come rideterminato dalla presente legge;
b) all'articolo 82, comma 10, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui dal predetto monitoraggio risultino, anche in via prospettica, risorse inutilizzate, si provvede, tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ad integrare le quote di cui al comma 1 del presente articolo.
24. 20. Fassina, Pastorino, Fratoianni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per i soggetti per i quali non trovano applicazione le disposizioni del comma 1, il termine di versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito della società relativo ai periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 è posticipato al 30 settembre 2020. Per i medesimi soggetti è altresì posticipato a tale data il versamento delle prime rate dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito della società relative al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
24. 12. Polidori.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2020 e 2021 per le società sportive professionistiche, con esclusione di quelle che partecipano al campionato di calcio di Serie A.
24. 9. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lacunari.
24. 22. Benedetti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 si applica quanto previsto dal comma 1, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente tali importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi. Il comma 1 si applica in ogni caso ai soggetti di cui al comma 2, indipendentemente dai ricavi e compensi conseguiti, che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da taluno dei predetti eventi il cui stato di emergenza era ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono destinate a rafforzare le misure di cui all'articolo 25 secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
24. 17. Orlando.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Non concorre alla quantificazione dei ricavi di cui al comma 2, l'ammontare delle accise corrisposte sui prodotti energetici di cui al comma 2 dell'articolo 21 dei decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
24. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
24. 5. Gadda, Scoma, Marco Di Maio.
Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:
Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti due fondi, il primo con una dotazione di 233 milioni finalizzato a ristorare il mancato gettito derivante dal presente articolo a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome che non partecipano ai meccanismi di finanziamento da parte dello Stato del Fondo Sanitario Nazionale, il secondo con una dotazione di 265 milioni a favore delle Regioni che partecipano ai meccanismi di finanziamento da parte dello Stato del Fondo Sanitario Nazionale per il ristoro del mancato gettito derivante dal presente articolo in relazione alla quota di IRAP non destinata alla sanità.
24. 6. Gava, Vanessa Cattoi.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Pur non conseguendo ricavi ai sensi dell'articolo 85 del testo unico dell'imposta sui redditi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni) gli enti non commerciali possono fruire delle disposizioni di cui al comma 1. Pertanto ove tali soggetti nel periodo di imposta 2019 chiudono con un debito IRAP inferiore agli acconti dovuti per tale annualità, agli stessi è data possibilità di utilizzo del relativo credito per eccedenza IRAP in compensazione anche in deroga all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
*24. 7. Mancini.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Pur non conseguendo ricavi ai sensi dell'articolo 85 del Testo unico dell'imposta sui redditi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni) gli enti non commerciali possono fruire delle disposizioni di cui al comma 1. Pertanto ove tali soggetti nel periodo di imposta 2019 chiudono con un debito IRAP inferiore agli acconti dovuti per tale annualità, agli stessi è data possibilità di utilizzo del relativo credito per eccedenza IRAP in compensazione anche in deroga all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
*24. 21. Cenni.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, per le imprese che nell'anno 2020 hanno subito la sospensione/chiusura dell'attività ovvero che hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo semestre del 2020 per almeno il 50 per cento rispetto allo stesso periodo d'imposta del periodo precedente, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che hanno dovuto fare ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dal decreto-legge n. 18 del 2020 convertito nella legge n. 27 del 2020 e dal decreto-legge n. 34 del 2020, non è dovuto il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la totalità del personale dipendente in forza e di nuova assunzione. Lo sgravio ha durata 12 mesi con decorrenza dal mese di agosto 2020. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modifiche».
24. 23. Dal Moro.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. La medesima disciplina prevista per l'articolo precedente si applica per l'imposta regionale sulle Società (IRES).
24. 13. Varchi, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:
Art. 24-bis.
(Abolizione dell'IRAP per le Cooperative Sociali)
1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: «c-bis.1) le cooperative sociali».
24. 01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Metodo previsionale acconti giugno)
1. Al comma 1, dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «e dell'imposta regionale sulle attività produttive» sono eliminate e le parole: «ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta per cento».
24. 02. Buratti, Rotta, Topo.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per le imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto IRES relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4.
4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «7 per cento».
24. 03. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
1. Per le guide e accompagnatori turistici non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle addizionali di cui all'articolo 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima e della seconda rata degli acconti dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle addizionali relative al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista al comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 2001, n. 435.
2. Per i soggetti di cui al comma precedente non è altresì dovuto, per l'anno 2020, il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria.
24. 04. Lattanzio.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Misure fiscali in favore del rafforzamento della struttura patrimoniale del sistema produttivo italiano)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, alla disciplina in materia di aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 287, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e alle disposizioni ivi citate, si apportano le seguenti modifiche:
a) l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 2,3 per cento;
b) ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato può essere utilizzata sotto forma di credito d'imposta, applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
24. 05. Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di versamento dell'IRPEF)
1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», per i lavoratori residenti nel territorio italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, i versamenti del saldo, della prima rata e della seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché quello relativo all'imposta regionale sulle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono effettuati, per quanto riguarda il saldo e il primo acconto, entro il 13 dicembre 2020 e, per quanto riguarda il secondo acconto, entro il 31 dicembre 2020.
2. Le sanzioni applicabili ai versamenti effettuati secondo il metodo previsionale sono escluse per i versamenti di cui al comma 1.
24. 06. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU per i fabbricati non utilizzabili a causa dei provvedimenti di sospensione delle attività economiche)
1. Per il periodo d'imposta 2020, la base imponibile dell'Imposta Municipale Unica è ridotta del 50 per cento in favore degli immobili adibiti ad attività di ristorazione rientranti nelle categorie catastali C/1 e D/8, nonché degli alberghi rientranti nella categoria catastale D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento a causa della crisi epidemiologica di COVID-19.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.590 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
24. 07. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Sospensione del versamento dell'imposta municipale unica per gli immobili produttivi)
1. In relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e D/8, nonché agli opifici e agli alberghi rientranti nelle categorie catastali D/1 e D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, i soggetti passivi dell'imposta municipale unica possessori dei predetti immobili effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2020 in un'unica rata da liquidarsi entro il 16 dicembre 2020.
24. 08. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Estensione del regime forfettario)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 54 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il limite dei ricavi per l'accesso e l'applicazione del regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 e 89 della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, è fissato in euro 100.000 e l'imposta sostitutiva applicata sul reddito imponibile nel caso di ricavi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro è pari al 20 per cento.
24. 09. Donno, Buompane, Manzo.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Zona franca urbana Sisma Centro Italia a seguito dell'emergenza COVID-19)
1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) al comma 4, le parole «i tre» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto» e le parole: «e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 2025»;
c) al comma 6, le parole: «dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» nonché all'ulteriore spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 e a 24 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
24. 010. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è aggiunto il seguente:
«4.1. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, nei limiti delle risorse disponibili.».
24. 011. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)
1. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
24. 012. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)
1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e in 23,9 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021».
24. 013. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-19 nei territori interessati dal terremoto 2016-2017 a seguito all'emergenza COVID-19)
1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è sostituito dal seguente:
«2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 dicembre 2020 con le modalità e nei termini Fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'articolo 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, hanno diritto: (a) per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48, comma 11, decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte; (b) per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, comma 13, decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021, Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».
24. 015. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Rinnovo Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia a seguito dell'emergenza COVID-19)
1. Nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche c dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016. n. 229, nonché nei comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1 e che hanno subito una riduzione del fatturato del 25 per cento nei mesi di marzo e aprile del 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati comuni, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza dell'importo di 800.000 euro riferito al reddito del periodo di imposta dell'anno 2020, e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per i periodi di imposta relativi agli anni 2021, 2022 e 2023;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di 800.000 euro riferito al reddito dell'anno 2020, e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2020, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016. n. 229.
4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.
5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
6. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. All'onere derivante dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dei Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
24. 018. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 24 seguente:
Art. 24-bis.
(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma 2016-2017 a seguito all'emergenza COVID-19)
1. Nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma, nell'ambito delle risorse disponibili della contabilità speciale di cui al medesimo decreto-legge.
2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nelle aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.
3. Con decreto del Presidente del Consigli dei ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma.
24. 019. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Proroga sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione)
1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dal 1° gennaio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come finanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».
24. 014. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Fondo a sostegno della catena delle forniture)
1. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Fondo a sostegno della catena delle forniture», con dotazione iniziale pari a 99 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di liquidità da utilizzare esclusivamente per i pagamenti ai fornitori e per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente. L'erogazione è effettuata in tranche, tramite anticipo bancario vincolato al pagamento dei fornitori e del personale dipendente, previa presentazione di un piano dei pagamenti trimestrale che certifichi i pagamenti che l'azienda si appresta ad effettuare. Alla presentazione del successivo piano trimestrale la banca provvede ad anticipare la tranche successiva.
2. Per i finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo è consentito un periodo di preammortamento di due anni dall'erogazione.
3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi di cui al comma 2, definisce i documenti per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
24. 016. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Credito d'imposta per pagamenti verso i fornitori)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei pagamenti effettuati nell'anno 2020 verso fornitori in relazione ad obbligazioni contrattuali onorate nei tempi stabiliti dagli accordi commerciali, fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
24. 017. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Disposizioni in tema di deducibilità degli interessi passivi)
1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per i due periodi d'imposta successivi, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, non si applicano i limiti e le condizioni alla deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265.
24. 020. Ruocco.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Disposizioni concernenti il potenziamento delle risorse umane del servizio nazionale di protezione civile)
1. Al fine di fare fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse all'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza del capo dipartimento 630 del 3 febbraio 2020 (Ocdpc 630) e seguenti, nonché per garantire la continuità delle attività connesse alle dichiarazioni di stato di emergenza già insistenti sul territorio nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile e le Strutture Regionali di Protezione Civile possono procedere a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, e non rinnovabile, per il reclutamento di personale tecnico ed amministrativo da impiegare nelle proprie strutture e comunque di supporto all'emergenza, nel limite massimo del 10 per cento della propria dotazione organica.
2. Per le medesime finalità, in deroga al limite del 10 per cento di cui al comma 1, e comunque nel limite massimo del 30 per cento, i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere anche con risorse proprie eventualmente disponibili, in deroga ai vincoli assunzionali e di spesa del personale.
3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze di cui al presente provvedimento. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2, mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
4. Qualora nelle graduatorie di cui al comma 3 non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione sulla base di soli titoli e di criteri di pubblicità trasparenza e imparzialità con pubblicazione del bando di selezione per un massimo di 7 giorni.
5. Al personale dirigenziale e al personale titolare di posizione organizzativa, direttamente impegnato nella gestione dell'emergenza, per l'intera durata dello stato di emergenza, è riconosciuto un incremento della indennità di posizione pari al 50 per cento di quella in godimento.
6. Al personale non dirigenziale e che non sia titolare di posizione organizzativa, viene garantito l'integrale pagamento del lavoro straordinario effettivamente svolto per attività connesse alla gestione dell'emergenza, anche oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.
7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1,5 e 6 si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
24. 021. Gava.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
1. Il termine del 30 giugno di cui all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, con effetto per l'anno d'imposta 2019, è prorogato al 30 novembre.
2. Il termine di versamento di cui al secondo periodo dell'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, con effetto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è fissato all'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
3. Per l'anno d'imposta 2020 non sono dovuti i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche previsti dalla legge 23 marzo 1977 n. 97.
4. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 non sono dovuti i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche previsti dalla legge 23 marzo 1977 n. 97 e successive modificazioni.
24. 022. Librandi, D'Alessandro.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Misure in materia di compensazione)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Imposta Regionale Attività Produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendersi immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini di decadenza per l'accertamento in base alle norme vigenti.
4. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.
5. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di 3.500.000 euro di cui al comma 1 possono essere portati in compensazione nei periodi di Imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.
6. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al precedente comma 1 utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.
24. 023. Tateo, Sasso, Bellachioma.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Sospensione e proroga dei versamenti delle imposte sui redditi Irpef e Ires)
1. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2019, il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'impasto sul reddito delle persone fisiche e dell'importo delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in un'unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
24. 024. Gusmeroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Pagamento debiti PA e misure di vantaggio per le imprese)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al termine del 31 dicembre 2022 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con il presente articolo, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debitrici, possono essere indennizzati, rimborsati, ovvero liquidati ai soggetti debitori con trasferimento del corrispondente importo con le modalità cui al comma 2.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati al trasferimento dei rimborsi, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.), possono liquidare le dovute spettanze attivando strumenti volti alla compensazione del credito, giroconto del debito, cessione del corrispondente credito a coloro che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione europea, la garanzia di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) su esposizioni assunte o da assumere dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del trasferimento del credito di cui al comma precedente, alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19» e che hanno maturato crediti nei confronti della pubblica amministrazione.
4. Le modalità di attuazione delle disposizioni per acquisire il rimborso del credito, ovvero trasformarlo in giroconto di debito sono definite con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministro dello sviluppo economico.
5. Presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituita un'apposita sezione del fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata all'attivazione di garanzie dirette ad agevolare i soggetti beneficiari del trasferimento del credito, ovvero alla cessione dei corrispondente stesso credito verso altri fornitori oppure soggetti privati, con la facoltà di successiva e ulteriore cessione del credito.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24. 025. Alessandro Pagano, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Potenti, Tarantino, Andreuzza, Dara, Colla, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
«6-bis. Con riferimento sia ai contratti pubblici che ai contratti stipulati tra privati, il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi 1 e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».
24. 026. Moretto.
ART. 25.
Sostituirlo il seguente:
Art. 25.
(Indennità mensile per i lavoratori autonomi)
1. Al fine di sostenere la ripresa dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19» è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 17 marzo 2020 n. 18, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 è riconosciuta una indennità mensile di euro 1.500,00 mensili.
25. 110. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, dopo le parole: e di reddito agrario, inserire le seguenti: alle scuole paritarie private di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
25. 94. Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.
Al comma 1, dopo le parole: titolari di partita IVA, aggiungere le seguenti: nonché ai lavoratori e autonomi soci di società di persone.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole da: imposte sui redditi fino alla fine del comma, con le seguenti: ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
al comma 15 sostituire le parole: 6.192 milioni con le seguenti: 6.792 milioni;
all'articolo 78, sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Ai fini del riconoscimento anche per il mese di aprile 2020 dell'indennità per il sostegno al reddito dei professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «850 milioni»;
b) al comma 2 la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
all'articolo 78, comma 4, sostituire la parola: 650 con la seguente: 350;
all'articolo 84, sopprimere il comma 2.
25. 172. Gribaudo, Zardini, Serracchiani, Viscomi, Lepri, Carla Cantone, Mura, Raciti, Orfini, Bonomo, Gavino Manca, Pezzopane.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti le parole: , e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente:
al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;
al comma 5, premettere le seguenti parole: Per i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a sessantacinquemila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a sessantacinquemila euro e non superiori ai centotrentamila euro;
al comma 15 sostituire le parole 6.192 milioni con le seguenti: 5.692 milioni.
25. 54. D'Alessandro, Fregolent.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente:
al comma 2 sostituire le parole: dagli articoli 27, e con le seguenti: dall'articolo e sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;
all'articolo 78, comma 1, sostituire le parole: i mesi di aprile e maggio con le seguenti: il mese di aprile;
all'articolo 84, sopprimere il comma 2.
25. 150. Fassina, Tabacci.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti le parole: , e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente:
al comma 2, sopprimere le parole e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;
al comma 15 sostituire le parole 6.192 milioni con le seguenti 7.342 milioni.
25. 56. D'Alessandro, Fregolent.
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
25. 75. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per i soggetti che risultano su stato di famiglia anagrafica e fiscalmente a carico di altro contribuente familiare.
25. 51. Rostan.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto anche alle imprese del settore educativo private fino al 31 marzo 2021.
25. 26. Toccafondi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, soggetti la cui attività risulti cessata in data anteriore al 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai lavoratori dipendenti.
25. 8. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Al comma 2, sostituire le parole da: dagli articoli 27 fino alla fine del comma, con le seguenti: dall'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti.
Conseguentemente:
dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. In deroga ai successivi commi 4 e 5 del presente articolo e secondo le modalità di cui al comma 8, ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 non titolari di pensione e con fatturato annuo relativo al 2019 non superiore a 200.000 euro è riconosciuto, un contributo a fondo perduto una tantum pari a 1000 euro.
al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2020.
25. 66. Berardini, Masi, Sut, Alemanno, Carabetta, Fantinati, Giarrizzo, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas, Sabrina De Carlo, De Girolamo.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, spetta in quota parte rispetto a quanto già percepito per effetto delle indennità indicate.
25. 35. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi. Lo stesso contributo non spetta altresì ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano un reddito superiore ai 35.000 euro con riferimento all'anno di imposta 2018.
25. 97. Lapia.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti, cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per la copertura dei costi aggiuntivi ulteriori, sono destinati ulteriori 600 milioni di euro, a valere sulle risorse previste dalla lettera c), comma 7 dell'articolo 265.
Conseguentemente:
al comma 1 dell'articolo 78 sostituire le parole: per i mesi di aprile e maggio con le seguenti: per il mese di aprile;
sopprimere il comma 2 dell'articolo 84.
25. 117. Baratto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Al comma 2, dopo le parole: articolo 74 inserire la parola: e e sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 48, comma 5, e gli articoli 176, 186, 187, 199, 189, 212, 213 e 229.
25. 113. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2 sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma.
Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.092 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265, quanto a 810 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto e per i restanti 90 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 29. Potenti, Cavandoli, Centemero, Bitonci, Gusmeroli, Comaroli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Minardo.
Al comma 2, sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente, agli oneri della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*25. 67. Ruocco.
Al comma 2, sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente, agli oneri della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*25. 198. Trano.
Al comma 2, sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma.
**25. 103. Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma.
**25. 100. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Al comma 2, sostituire le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma con le seguenti: nonché ai lavoratori dipendenti.
Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Il contributo a fondo perduto, di cui al presente articolo, richiesto dai contribuenti che hanno ricevuto le indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, viene erogato al netto delle indennità già percepite.
25. 73. Raduzzi, Sodano, Faro, Buompane, Manzo.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.
Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Il contributo a fondo perduto, di cui al presente articolo, richiesto dai contribuenti che hanno ricevuto le indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, viene erogato al netto delle indennità già percepite.
25. 82. Raduzzi, Sodano, Faro.
Al comma 2, sostituire le parole: ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità con le seguenti: ai contribuenti già percettori delle indennità e sostituire le parole: nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti con le seguenti: nonché ai fruitori delle predette misure che siano lavoratori dipendenti o professionisti.
Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.992 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265, e per i restanti 800 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5 del medesimo articolo 265.
25. 30. Potenti, Murelli, Cavandoli, Caffaratto, Eva Lorenzoni, Covolo, Moschioni, Legnaioli, Bisa, Tateo, Cestari, Tomasi.
Al comma 2, sopprimere le parole: ai lavoratori dipendenti e.
25. 65. Varrica.
Al comma 2 sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole 6.192 milioni con le seguenti: 7.342 milioni.
*25. 77. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2 sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole: 6.192 milioni con le seguenti: 7.342 milioni.
*25. 95. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2 sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole 6.192 milioni con le seguenti: 7.342 milioni.
*25. 104. Mandelli, Saccani Jotti, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente sostituire il comma 15 con il seguente:
«15. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;
b) quanto a 808 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».
25. 134. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Minardo.
Apportarle seguenti modifiche:
a) al comma 2 sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;
b) dopo il comma 2, inserire inseguente:
«2-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103»;
c) al comma 3, sopprimere la parola: esclusivamente;
d) dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
25. 59. Covolo, Minardo.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 1. Fasano, Casino.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 13. Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 20. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli, Minardo.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 87. Buompane, Caso, Maraia.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 88. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 109. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 115. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 118. Elvira Savino.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 183. Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Topo.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 197. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 2, sopprimere le parole: e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Ai soggetti esercenti attività professionale il contributo spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato di due terzi rispetto al secondo semestre del periodo d'imposta precedente».
**25. 99. Miceli.
Al comma 2, sopprimere le parole: e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Ai soggetti esercenti attività professionale il contributo spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato di due terzi rispetto al secondo semestre del periodo d'imposta precedente».
**25. 142. Topo.
Al comma 2, sopprimere le parole: e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Ai soggetti esercenti attività professionale il contributo spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato di due terzi rispetto al secondo semestre del periodo d'imposta precedente».
**25. 156. Pittalis.
Al comma 2, sopprimere le parole: e 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto, altresì, ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che non hanno diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a motivo dei criteri e limiti stabiliti dal decreto interministeriale 28 marzo 2020, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
25. 24. Ungaro.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
Conseguentemente:
al comma 3 sostituire le parole: non superiori a 5 milioni di euro con le seguenti: non superiori a 7,5 milioni di euro;
al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a) le parole: 20 per cento sostituire con le seguenti: venticinque per cento e le parole: quattrocentomila euro sostituire con le seguenti: un milione di euro;
alla lettera b) le parole: quattrocentomila euro sostituire con le seguenti: un milione di euro e le parole: fino a un milione di euro sostituire con le seguenti: fino a cinque milioni di euro;
alla lettera c) le parole: un milione di euro sostituire con le seguenti: cinque milioni di euro e le parole e fino a cinque milioni di euro sostituire con le seguenti: e fino a sette milioni e cinquecentomila euro.
*25. 27. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Minardo.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
Conseguentemente:
al comma 3 sostituire le parole: non superiori a 5 milioni di euro con le seguenti: non superiori a 7,5 milioni di euro;
al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: venticinque per cento e le parole: quattrocentomila euro sostituire con le seguenti: un milione di euro;
alla lettera b) sostituire le parole: quattrocentomila euro con le seguenti: un milione di euro e le parole: fino a un milione di euro con le seguenti: fino a cinque milioni di euro;
alla lettera c) sostituire le parole: un milione di euro con le seguenti: cinque milioni di euro e le parole e fino a cinque milioni di euro con le seguenti: e fino a sette milioni e cinquecentomila euro.
*25. 93. Fasano, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
Conseguentemente:
al comma 3 sostituire le parole: non superiori a 5 milioni di euro con le seguenti: non superiori a 7,5 milioni di euro;
al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: venticinque per cento e le parole: quattrocentomila euro sostituire con le seguenti: un milione di euro;
alla lettera b) sostituire le parole: quattrocentomila euro con le seguenti: un milione di euro e le parole: fino a un milione di euro con le seguenti: fino a cinque milioni di euro;
alla lettera c) sostituire le parole: un milione di euro con le seguenti: cinque milioni di euro e le parole e fino a cinque milioni di euro con le seguenti: e fino a sette milioni e cinquecentomila euro.
*25. 122. Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
Conseguentemente:
al comma 3 sostituire le parole: non superiori a 5 milioni di euro con le seguenti: non superiori a 7,5 milioni di euro;
al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: venticinque per cento e le parole: quattrocentomila euro sostituire con le seguenti: un milione di euro;
alla lettera b) sostituire le parole: quattrocentomila euro con le seguenti: un milione di euro e le parole: fino a un milione di euro con le seguenti: fino a cinque milioni di euro;
alla lettera c) sostituire le parole: un milione di euro con le seguenti: cinque milioni di euro e le parole e fino a cinque milioni di euro con le seguenti: e fino a sette milioni e cinquecentomila euro.
*25. 199. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , in via esclusiva.
25. 157. Mulè.
Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione di chi svolge attività in maniera abusiva.
25. 96. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265 comma 5 è ridotto di 800 milioni di euro.
25. 173. Pentangelo.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che non hanno diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a motivo dei criteri e limiti stabiliti dal Decreto Interministeriale 28 marzo 2020, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 265, comma 5.
25. 57. Ungaro.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. In deroga al comma 2, il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che non hanno diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a motivo dei criteri e limiti stabiliti dal Decreto Interministeriale 28 marzo 2020, emanato dal Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
25. 23. Ungaro.
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. L'indennità di cui al comma 1 spetta ai lavoratori autonomi che determinano il reddito all'articolo 53 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o all'articolo 1, comma 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 43. D'Alessandro.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Il contributo spetta, nei limiti massimi di spesa di cui al comma 15, ai titolari di reddito di impresa nonché ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, titolari di reddito di lavoro autonomo e di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
Conseguentemente al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto le previsioni di cui al presente comma.
25. 178. Padoan, Cenni.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti che abbiano conseguito i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
25. 200. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 3, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».
25. 112. Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.
Al comma 3, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
25. 40. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 3 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
25. 185. Ubaldo Pagano.
Al comma 3 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 7,5 milioni di euro.
Conseguentemente al comma 5, lettera c), sostituire le parole: cinque milioni di euro con le seguenti: sette milioni e cinquecento mila euro.
*25. 28. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Al comma 3 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 7,5 milioni di euro.
Conseguentemente al comma 5, lettera c), sostituire le parole: cinque milioni di euro con le seguenti: sette milioni e cinquecento mila euro.
*25. 92. D'Ettore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, Squeri.
Al comma 3 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 7,5 milioni di euro.
Conseguentemente al comma 5, lettera c), sostituire le parole: cinque milioni di euro con le seguenti: sette milioni e cinquecento mila euro.
*25. 120. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 7,5 milioni di euro.
Conseguentemente al comma 5, lettera c), sostituire le parole: cinque milioni di euro con le seguenti: sette milioni e cinquecento mila euro.
*25. 201. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 3 dopo le parole: in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: e alle imprese turistiche che svolgono attività di agenzia di viaggio o di tour operator e per le imprese del comparto degli eventi organizzati con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 200 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e aggiungere in fine il seguente periodo: Ai campeggi e ai villaggi turistici spetta il contributo di cui al presente articolo indipendentemente dal limite del volume del ricavi registrati nel periodo di imposta precedente e dalla condizione del calo di fatturato di cui al comma 4.
Conseguentemente:
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Per le imprese del settore turismo, eventi e arti, la condizione di cui al primo periodo del comma 4 si intende sempre presunta».
al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) 40 per cento per i soggetti, con attività primaria agenzia di viaggio o tour operator con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori quattro milioni di euro per il periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
25. 186. Bonomo, Nardi, Benamati, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane, Rossi, Buratti.
Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, le agenzie di viaggi e tour operator il predetto contributo spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi di cui al precedente comma.
Conseguentemente:
al comma 4 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, le agenzie di viaggi e tour operator il predetto contributo spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore complessivamente ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019;
dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, le agenzie di viaggio e i tour operator le percentuali di cui al comma precedente sono elevate al trentacinque per cento indifferentemente dall'ammontare del fatturato e dei corrispettivi prodotti nell'esercizio precedente».
*25. 53. Marco Di Maio, Gadda.
Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, le agenzie di viaggi e tour operator il predetto contributo spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi di cui al precedente comma.
Conseguentemente:
al comma 4 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, le agenzie di viaggi e tour operator il predetto contributo spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore complessivamente ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019;
dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, le agenzie di viaggio e i tour operator le percentuali di cui al comma precedente sono elevate al trentacinque per cento indifferentemente dall'ammontare del fatturato e dei corrispettivi prodotti nell'esercizio precedente».
*25. 180. Buratti, Rotta, Topo.
Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, le agenzie di viaggi e tour operator il predetto contributo spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi di cui al precedente comma.
Conseguentemente:
al comma 4 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, le agenzie di viaggi e tour operator il predetto contributo spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore complessivamente ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019;
dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, le agenzie di viaggio e i tour operator le percentuali di cui al comma precedente sono elevate al trentacinque per cento indifferentemente dall'ammontare del fatturato e dei corrispettivi prodotti nell'esercizio precedente».
25. 188. Lattanzio.
Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività stagionali il predetto contributo spetta indipendentemente dal volume di fatturato di ricavi di cui al precedente comma.
Conseguentemente:
al comma 4 dopo il secondo periodo è aggiungere il seguente: Per le attività stagionali il predetto contributo spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di maggio e giugno 2020 sia inferiore complessivamente ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di maggio e giugno 2019;
dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Per le attività stagionali le percentuali di cui al comma precedente sono elevate al venticinque per cento indifferentemente dall'ammontare del fatturato e dei corrispettivi prodotti nell'esercizio precedente».
*25. 119. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività stagionali il predetto contributo spetta indipendentemente dal volume di fatturato di ricavi di cui al precedente comma.
Conseguentemente:
al comma 4 dopo il secondo periodo è aggiungere il seguente: Per le attività stagionali il predetto contributo spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di maggio e giugno 2020 sia inferiore complessivamente ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di maggio e giugno 2019;
dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Per le attività stagionali le percentuali di cui al comma precedente sono elevate al venticinque per cento indifferentemente dall'ammontare del fatturato e dei corrispettivi prodotti nell'esercizio precedente».
*25. 177. Buratti, Rotta, Topo.
Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai campeggi e ai villaggi turistici spetta il contributo di cui al presente articolo indipendentemente dal limite del volume dei ricavi registrati nel periodo di imposta precedente e dalla condizione del calo di fatturato di cui al comma 4.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
25. 128. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, i ricavi di cui al precedente periodo si intendono assunti al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.
25. 116. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti economici di cui al presente comma, alle attività di catering e banqueting.
25. 126. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta alle agenzie di viaggi e turismo ed ai tour operator indipendentemente dai ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Conseguentemente:
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle agenzie di viaggi e turismo ed ai tour operator a condizione che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto settembre ottobre, 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi del 2019»;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato dalle agenzie di viaggio e turismo e dai tour operator applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 e l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019 come segue:
a) trenta per cento per i soggetti con ricavi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) venti per cento per i soggetti con ricavi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
25. 216. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta alle agenzie di viaggi e turismo ed ai tour operator indipendentemente dai ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Conseguentemente:
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle agenzie di viaggi e turismo ed ai tour operator a condizione che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi del 2019»;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato dalle agenzie di viaggio e turismo e dai tour operator applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 e l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
25. 141. Mura.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il contributo di cui al comma 3 spetta altresì alle Agenzie Viaggi e tour operator con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
Conseguentemente:
al comma 4, sostituire le parole: Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi con le seguenti: Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi contabilizzate in base al criterio della competenza;
dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Per i soggetti di cui al comma 3-bis l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nel medesimo periodo del 2019 come segue:
a) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 15 aggiungere in fine il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-bis e 5-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
25. 39. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per le imprese turistiche che aggregano più strutture ricettive, il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 8 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del rifinanziamento previsto all'articolo 265, comma 5.
25. 149. Fassina.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta altresì alla filiera del settore dello spettacolo che, a causa delle misure di contenimento della diffusione epidemiologica «COVID-19», non potrà operare nei mesi di giugno, luglio e agosto 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni e le attività culturali ed il turismo sono stabilite le modalità di individuazione degli operatori da ristorare, la ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori selezionati e dell'eventuale accesso ad altri benefici di legge.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire 1e parole: 800 milioni con le seguenti: 720 e le parole: 90 milioni con le seguenti: 10 milioni.
25. 61. Toccafondi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta altresì alla filiera del settore dello spettacolo che, a causa delle misure di contenimento della diffusione epidemiologica «COVID-19», non potrà operare nei mesi di giugno, luglio e agosto 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni e le attività culturali ed il turismo sono stabilite le modalità di individuazione degli operatori da ristorare, la ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori selezionati e dell'eventuale accesso ad altri benefìci di legge.
25. 25. Toccafondi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il contributo di cui al presente articolo spetta ai soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
25. 74. Giovanni Russo.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Non concorrono alla quantificazione dei ricavi di cui al comma 3, l'ammontare delle accise corrisposte sui prodotti energetici di cui al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
25. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo bimestre sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo bimestre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
25. 9. Gusmeroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di un ventiquattresimo della somma dei ricavi prodotti nel periodo d'imposta per gli anni 2018 e 2019. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
25. 190. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 4, sopprimere il primo ed il secondo periodo:
Conseguentemente sopprimere il comma 5 e dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 non abbiano iniziato ad operare, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo, è parametrizzato al volume degli investimenti compresi dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2020 in beni strumentali, acquisizione di aziende e o quote societarie nonché costi relativi ad investimenti dimostrabili in modalità percentuale agli investimenti dimostrati.
5-ter. Con decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del comma 5-bis».
25. 130. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 4, sostituire i primi due periodi con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare, in media, del fatturato e dei corrispettivi relativo all'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare, in media, del fatturato e dei corrispettivi relativo all'anno 2019.
25. 218. Martinciglio.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019.
Conseguentemente:
al comma 5, sostituire l'alinea con il seguente: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 come segue:;
sostituire il comma 6 con i seguenti:
«6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche ovvero, qualora più favorevole, per un importo pari al 10 per cento della somma corrispondente alla media mensile del fatturato o dei corrispettivi riferiti al periodo che va dalla data di inizio attività fino alla data del 23 febbraio 2020. Resta ferma la facoltà per il soggetto richiedente di optare per la scelta più vantaggiosa. Per tutti i settori economici interessati da una chiusura totale dell'attività, qualora la chiusura si protragga oltre il mese di aprile 2020, il contributo a fondo perduto come riconosciuto in base al presente comma, spetta in proporzione, in ragione mensile, per ogni mese ulteriore di chiusura dell'attività».
6-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
dopo il comma 13, inserire il seguente: «13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 90 per cento del loro ammontare»;
6-ter. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 731, le parole: «nell'8,60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel 13 per cento»;
al comma 732, dopo le parole: «all'83 per cento» aggiungere le seguenti: fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.
*25. 10. Toccalini, Ribolla, Comencini.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019.
Conseguentemente:
al comma 5, sostituire l'alinea con il seguente: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 come segue:;
sostituire il comma 6 con i seguenti:
«6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche ovvero, qualora più favorevole, per un importo pari al 10 per cento della somma corrispondente alla media mensile del fatturato o dei corrispettivi riferiti al periodo che va dalla data di inizio attività fino alla data del 23 febbraio 2020. Resta ferma la facoltà per il soggetto richiedente di optare per la scelta più vantaggiosa. Per tutti i settori economici interessati da una chiusura totale dell'attività, qualora la chiusura si protragga oltre il mese di aprile 2020, il contributo a fondo perduto come riconosciuto in base al presente comma, spetta in proporzione, in ragione mensile, per ogni mese ulteriore di chiusura dell'attività».
6-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
dopo il comma 13, inserire il seguente: «13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 90 per cento del loro ammontare»;
6-ter. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 731, le parole: «nell'8,60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel 13 per cento»;
al comma 732, dopo le parole: «all'83 per cento» aggiungere le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021».
*25. 68. Ruggiero.
Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del Catturato c dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.
Conseguentemente al comma 5, sostituire l'alinea periodo con il seguente: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue;
sostituire il comma 15 con il seguente: La misura viene corrisposta entro il limite massimo di spesa di 6.192 milioni di euro per l'anno 2020 eventualmente riducendo in proporzione l'entità per singolo beneficiario nel caso in cui le richieste superino il suddetto limite. Per i relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.
**25. 21. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del Catturato c dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.
Conseguentemente al comma 5, sostituire l'alinea periodo con il seguente: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue;
sostituire il comma 15 con il seguente: La misura viene corrisposta entro il limite massimo di spesa di 6.192 milioni di euro per l'anno 2020 eventualmente riducendo in proporzione l'entità per singolo beneficiario nel caso in cui le richieste superino il suddetto limite. Per i relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.
**25. 108. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta per un solo mese del quadrimestre marzo, aprile, maggio e giugno a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di uno di questi quattro mesi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.
Conseguentemente al comma 5, sostituire l'alinea con il seguente: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di un solo mese del quadrimestre marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019 come segue.
25. 145. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Al quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020.
Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2019.
*25. 22. Gadda, Scoma, Marco Di Maio.
Al quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020.
Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2019.
*25. 152. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Al quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020.
Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2019.
*25. 154. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.
Al comma 4 sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.
Conseguentemente al comma 5 dopo le parole: del mese di aprile 2019 aggiungere le seguenti: o che venga calcolata una percentuale alla differenza tra l'ammontate del fatturato e dei corrispettivi calcolando una media del fatturato e dei corrispettivi tra i mesi di gennaio e aprile del 2019 e 2020, come segue.
25. 153. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Al comma 4 sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, ovvero delle provvigioni maturande o prodotte, del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, ovvero delle provvigioni prodotte, del mese di aprile 2019.
25. 64. Zanichelli.
Al comma 4 sostituire le parole: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 con le parole: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2020; le parole: corrispettivi del mese di aprile 2019 con le parole: dei corrispettivi del primo semestre 2019.
*25. 15. Migliore.
Al comma 4 sostituire le parole: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 con le parole: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2020; le parole: corrispettivi del mese di aprile 2019 con le parole: dei corrispettivi del primo semestre 2019.
*25. 106. Miceli.
Al comma 4 sostituire le parole: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 con le parole: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2020; le parole: corrispettivi del mese di aprile 2019 con le parole: dei corrispettivi del primo semestre 2019.
*25. 137. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 4 sostituire le parole: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 con le parole: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2020; le parole: corrispettivi del mese di aprile 2019 con le parole: dei corrispettivi del primo semestre 2019.
*25. 195. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 4 sostituire, ove ricorrano, le parole: del mese di aprile con le parole: dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile.
25. 44. D'Alessandro.
Ai commi 4 e 5 sostituire le parole: aprile con le seguenti: marzo, aprile e maggio.
25. 89. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Al comma 4, sostituire le parole: del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: del trimestre aprile-giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo trimestre dell'anno 2019.
Conseguentemente:
al comma 5 sostituire le parole: alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: a un terzo della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del trimestre aprile-giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo trimestre dell'anno 2019;
all'articolo 26, comma 1, lettera b), sostituire le parole: in misura non inferiore al 33 per cento, con le seguenti: in misura non inferiore al 20 per cento.
25. 31. Fragomeli, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo.
Al comma 4, sostituire le parole: del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: del trimestre aprile-giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo trimestre dell'anno 2019.
Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: a un terzo della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del trimestre aprile-giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo trimestre dell'anno 2019, al comma 15, sostituire le parole: valutati in 6.192 milioni con le seguenti: valutati in 6.392 milioni;
sopprimere l'articolo 43;
sopprimere l'articolo 44.
25. 114. Mazzetti, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Al comma 4, sostituire le parole: del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, con le seguenti: dei mesi di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile 2019.
Conseguentemente:
a) al comma 5, sostituire le parole: tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, con le seguenti: tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2019;
b) sostituire il comma 15 con il seguente: 15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10.569 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
1) quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;
2) quanto a 532 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
3) quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
4) quanto a 1.305 milioni di ero, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
5) quanto a 99 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
6) quanto a 128 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
7) quanto a 813 milioni di euro, si procede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
25. 19. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 4 dopo le parole: aprile 2020 aggiungere le seguenti: ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano attività legate alla stagionalità invernale, e dopo le parole: aprile 2019 aggiungere le seguenti: ovvero di marzo 2019 qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano attività legate alla stagionalità invernale.
25. 160. Bond, Baldini, Bergamini.
Al comma 4 sostituire le parole: due terzi con le seguenti: un terzo.
*25. 107. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 4 sostituire le parole: due terzi con le seguenti: un terzo.
*25. 217. Frate, Vizzini.
Ai commi 4 e 5, sostituire le parole: del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: della media del fatturato e dei corrispettivi delle dodici mensilità precedenti.
25. 45. Librandi.
Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta anche ai soggetti esercenti attività d'impresa con codice ATECO 476100 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e marzo 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e 2020.
25. 175. Cenni, Ciampi.
Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le aziende che hanno la propria attività o la sede locale sopra 1600 mslm in Appennino o 1.000 mslm sulle Alpi il calcolo verrà effettuato sui mesi di gennaio febbraio e marzo 2019 e per lo stesso periodo nel 2020.
25. 132. Bergamini, Bond, Porchietto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente;
Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633.
*25. 16. Moretto.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente;
Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633.
*25. 36. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente;
Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633.
*25. 121. Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Caiata, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente;
Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633.
*25. 131. Fiorini, Moretto, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente;
Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633.
*25. 164. Gelmini, Mandelli.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente;
Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633.
*25. 179. Buratti, Rotta, Topo.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente;
Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633.
*25. 202. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per le agenzie di viaggio e i tour operator si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente.
25. 34. Maggioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 4 sostituire il terzo periodo con il seguente: Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19 nonché alle imprese alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
25. 203. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.
Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: dal 1° gennaio 2019 aggiungere le seguenti: , ai commercianti ambulanti, anche stagionali.
25. 90. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Al comma 4, dopo le parole: i cui stati di emergenza sono ancora in atto, ovvero già deliberati dalle Regioni competenti,.
25. 148. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Per i soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il mese di aprile 2019, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo mese di attività. L'ammontare è determinato nelle stesse percentuali indicate ai commi 3 e 4.
Conseguentemente:
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. II contributo a fondo perduto spetta agli esercenti di cui al primo comma del presente articolo per ciascuna delle attività ricomprese sotto la medesima ragione sociale;
al comma 13, dopo le parole: in questi casi, aggiungere le seguenti: qualora la cessazione dell'attività sia dipesa da cause non collegabili alla crisi conseguente alla pandemia,.
25. 98. Marino.
Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui sopra è estesa anche alle società neocostituite che, a causa dell'emergenza COVID-19, non hanno potuto intraprendere la propria attività e deve essere parametrata a investimenti e costi dimostrabili.
25. 105. Varchi, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: in caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda avvenuto successivamente al mese di aprile 2019, si terrà conto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 dell'azienda cedente.
*25. 37. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: in caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda avvenuto successivamente al mese di aprile 2019, si terrà conto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 dell'azienda cedente.
*25. 84. Faro, Manzo.
Al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: in caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda avvenuto successivamente al mese di aprile 2019, si terrà conto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 dell'azienda cedente.
*25. 123. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: in caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda avvenuto successivamente al mese di aprile 2019, si terrà conto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 dell'azienda cedente.
*25. 191. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: in caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda avvenuto successivamente al mese di aprile 2019, si terrà conto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 dell'azienda cedente.
*25. 212. De Toma, Rachele Silvestri.
Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: Per le imprese del settore turismo, la condizione di cui al primo periodo del comma 4 si intende sempre presunta.
**25. 38. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: Per le imprese del settore turismo, la condizione di cui al primo periodo del comma 4 si intende sempre presunta.
**25. 161. Bond, Baldini.
Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
4-bis. Limitatamente alle aziende del settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo, il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2020, o dell'eventuale ulteriore periodo di inattività totale imposto attraverso l'emanazione ulteriori provvedimenti governativi nazionali, regionali e locali, diretti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi relativi all'anno 2019. Per la corretta determinazione dei predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.;
Conseguentemente:
dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Limitatamente alle attività del settore indicato nel precedente comma 4-bis, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale fissa pari al venti per cento della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo, aprile maggio e giugno 2020 o dell'eventuale ulteriore periodo di inattività totale imposto attraverso l'emanazione di provvedimenti governativi nazionali, regionali e locali, che si renderanno necessari a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi relativi all'anno 2019. Per le aziende di nuova costituzione, già attive alla data del 23 febbraio 2020, l'ammontare del contributo a fondo perduto in percentuale fissa pari al venti per cento, è determinato sulla base della differenza tra le previsioni di fatturato aziendale per l'anno 2020 e l'ammontare del fatturato che si produrrà, per il medesimo periodo, nell'anno 2021, salvo eventuale compensazione;
al comma 15 aggiungere infine il seguente periodo: ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-bis e 5-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
25. 33. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il contributo di cui al comma 4, per le aziende agricole, della pesca e dell'acquacoltura, è calcolato sulla media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi che vanno da gennaio ad aprile 2020.
*25. 52. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il contributo di cui al comma 4, per le aziende agricole, della pesca e dell'acquacoltura, è calcolato sulla media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi che vanno da gennaio ad aprile 2020.
*25. 155. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.
Dopo il comma 4 inserire il seguente;
4-bis. Sono estranee dall'ammontare del fatturato di cui al comma 4 e non concorrono a formare tale ammontare le somme chieste in pagamento ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 97 del 1° aprile 2020 del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione.
25. 60. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'ammontare del contributo al fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 41. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 50 milioni di euro nell'anno 2020.
25. 91. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*25. 48. Moretto.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*25. 129. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*25. 204. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 5, alinea, sostituire le parole: del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: del primo semestre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2019.
25. 196. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 5, alinea, sostituire le parole: dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019.
25. 187. Dal Moro.
Al comma 5, alinea sostituire le parole: del mese di aprile 2019 con le seguenti: dell'anno 2019 diviso per 12.
25. 140. Buratti.
Al comma 5, alinea, dopo le parole: aprile 2019 aggiungere le seguenti: ovvero per tutte le imprese le cui attività siano iniziate successivamente al 1° gennaio 2019 in base alla riduzione di fatturato rispetto al fatturato medio mensile.
25. 181. De Toma, Rachele Silvestri.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera a), le parole: venti per cento sono sostituite dalle seguenti: quaranta per cento;
b) al comma 5, lettera b), le parole: quindici per cento sono sostituite dalle seguenti: trenta per cento;
c) al comma 5, lettera c), le parole: dieci per cento sono sostituite dalle seguenti: venti per cento;
d) al comma 6, le parole: mille euro sono sostituite dalle seguenti: duemila euro e le parole: duemila euro sono sostituite dalle seguenti: quattromila euro;
e) al comma 15, le parole: valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 sono sostituite dalle seguenti: valutati in 12.384 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 6.192 milioni di euro tramite il rinvio dell'entrata in vigore del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, così come convertito in legge con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, al 1° gennaio 2021.
25. 147. Gelmini, Occhiuto.
Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: aventi per cento sono sostituite dalle seguenti: quaranta per cento;
b) alla lettera b), le parole: quindici per cento sono sostituite dalle seguenti: trenta per cento;
c) alla lettera c), le parole: dieci per cento sono sostituite dalle seguenti: venti per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico,».
25. 58. Binelli.
Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: trenta per cento;
b) alla lettera b), sostituire le parole: quindici per cento con le seguenti: venticinque per cento;
c) alla lettera c), sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venti per cento.
25. 78. Zangrillo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Al comma 5, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
c-bis) in ogni caso, quaranta per cento per le imprese esercenti servizi nell'ambito turistico e ricettivo.
25. 192. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguenti: il contributo a fondo perduto spetta, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi dichiarati di cui al precedente comma 3, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella misura del venti per cento ai soggetti la cui attività è stata sospesa dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e confermata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020.
25. 136. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività interessate ad una diminuzione superiore all'80 per cento del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2019, il contributo determinato ai sensi del presente comma viene parametrato ai giorni di effettiva chiusura imposti dal 12 marzo al 18 maggio 2020.
*25. 127. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività interessate ad una diminuzione superiore all'80 per cento del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2019, il contributo determinato ai sensi del presente comma viene parametrato ai giorni di effettiva chiusura imposti dal 12 marzo al 18 maggio 2020.
*25. 158. Milanato, Sandra Savino, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore, Gallinella.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività interessate ad una diminuzione superiore all'80 per cento del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2019, il contributo determinato ai sensi del presente comma viene parametrato ai giorni di effettiva chiusura imposti dal 12 marzo al 18 maggio 2020.
**25. 135. Patassini.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività interessate ad una diminuzione superiore all'80 per cento del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2019, il contributo determinato ai sensi del presente comma viene parametrato ai giorni di effettiva chiusura imposti dal 12 marzo al 18 maggio 2020.
**25. 171. Squeri.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Ai fini dell'erogazione del contributo a fondo perduto, per i soggetti di cui al comma 1, ove non possibile avere come riferimento l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, l'importo di riferimento è calcolato sulla media ponderata dei ricavi o dei compensi per i soli mesi di apertura.
25. 7. Minardo, Bellachioma, Alessandro Pagano.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 6. Rosato
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 32. Bellachioma, Gusmeroli.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 50. Marco Di Maio.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 124. Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 168. Pentangelo.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 194. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 210. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Per le strutture turistico ricettive nonché per le agenzie di viaggio e tour operator il contributo di cui al comma 5 spetta per i mesi da aprile ad ottobre, a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, calcolato mensilmente, dei mesi da aprile ad ottobre 2020 sia inferiore complessivamente ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da aprile ad ottobre 2019.
25. 80. Rampelli, Ferro.
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Per le strutture turistico ricettive nonché per le agenzie di viaggio e tour operator a cui risulta la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, calcolato mensilmente, dei mesi da aprile a dicembre 2020, inferiore complessivamente ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da aprile ad 2019 spetta un credito d'imposta nella misura del 40 per cento per ogni mese in cui risulta la differenza.
5-ter. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta dell'anno 2020 ovvero con rate utilizzabili nelle dichiarazioni dei redditi dei 5 anni successivi.
25. 79. Rampelli, Ferro.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente.
*25. 5. Rosato.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente.
*25. 49. Marco Di Maio.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Per le imprese rientranti nella filiera del turismo, quali:
a) imprese artigiane;
b) agenzie di viaggi e tour operator con sede legale in Italia e ad esclusione di quelle operanti su piattaforme OTA;
c) strutture recettive alberghiere ed extra alberghiere, ivi compresi i bed and breakfast a conduzione familiare;
d) aziende di trasporto su gomma per gli spostamenti turistici, le aziende o i lavoratori autonomi noleggio auto con conducente, nonché le aziende che si occupano di cabotaggio ai sensi dell'articolo 224 del Codice della navigazione;
e) aziende di ristorazione, di catering, stabilimenti balneari esercenti nelle località italiane dove, durante l'alta stagione turistica, il numero medio dei visitatori annui supera il numero dei residenti;
f) agenzie di animazione e spettacolo;
g) tutte le aziende rientranti nell'indotto alberghiero, indipendentemente dal Codice ATECO:
il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 30 di aprile 2019, nella misura di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5.
5-ter. Il contributo di cui al comma 4, per le aziende agricole, della pesca e dell'acquacoltura, è calcolato sulla media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi che vanno da gennaio ad aprile 2020.
25. 83. Faro, Grimaldi, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu, Iorio, Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra, Flati.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per le imprese rientranti nella filiera del turismo, quali:
a) imprese artigiane;
b) agenzie di viaggi e tour operator con sede legale in Italia e ad esclusione di quelle operanti su piattaforme OTA;
c) strutture recettive alberghiere ed extra alberghiere, ivi compresi i bed and breakfast a conduzione familiare;
d) aziende di trasporto su gomma per gli spostamenti turistici, le aziende o i lavoratori autonomi noleggio auto con conducente, nonché le aziende che si occupano di cabotaggio ai sensi dell'art. 224 del Codice della navigazione;
e) aziende di ristorazione, di catering, gli stabilimenti balneari esercenti nelle località italiane dove, durante l'alta stagione turistica, il numero medio dei visitatori annui supera il numero dei residenti;
f) agenzie di animazione e spettacolo;
g) tutte le aziende rientranti nell'indotto alberghiero, indipendentemente dal Codice ATECO;
il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 30 di aprile 2019, nella misura di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5. All'onere derivante dal presente comma si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1.
25. 85. Faro, Grimaldi, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu, Iorio.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per le imprese il cui fatturato è strettamente legato al flusso turistico domestico e/o internazionale, il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato medio annuo riferito all'anno 2019 e l'ammontare del fatturato medio riferito al periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 aprile 2020. Le imprese che possono accedere a tale modalità di calcolo sono:
a) agenzie di viaggi e tour operator con sede legale in Italia e ad esclusione di quelle operanti su piattaforme OTA;
b) strutture recettive alberghiere ed extra alberghiere, ivi compresi i bed and breakfast a conduzione familiare;
c) aziende di trasporto su gomma per gli spostamenti turistici, le aziende o i lavoratori autonomi noleggio auto con conducente, nonché le aziende che si occupano di cabotaggio ai sensi dell'art. 224 del Codice della navigazione;
d) aziende di ristorazione, di catering, gli stabilimenti balneari esercenti nelle località italiane dove, durante l'alta stagione turistica, il numero medio dei visitatori annui supera il numero dei residenti;
e) agenzie di animazione e spettacolo;
f) imprese che gestiscono parchi divertimento e zoologici;
g) tutte le aziende rientranti nell'indotto alberghiero, indipendentemente dal Codice ATECO.
All'onere derivante dal presente comma si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1.
25. 86. Faro, Grimaldi, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu, Iorio.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 5.
Conseguentemente è ridotto di 200 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 265 comma 5.
25. 169. Pentangelo.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 5.
*25. 42. Topo.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 5.
*25. 47. Moretto.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 5.
*25. 125. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 5.
*25. 193. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 5.
*25. 211. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive, artigiane, del commercio, i pubblici esercizi e ogni altra impresa connessa alla presenza turistica localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta e l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 5 in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
25. 151. Palazzotto, Fassina.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Per i soggetti operanti nelle aree sciistiche o a forte stagionalità invernale l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi da confrontare è quello del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019.
25. 133. Bond.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore dell'allestimento fieristico e congressuale, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato nella misura del 20 per cento della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2019, nei modi previsti dal comma 5.
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.
25. 4. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per i soli soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus ovvero negli autoservizi pubblici non di linea, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019. In tal caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020, nei modi previsti dal comma precedente.
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.
25. 76. Luciano Cantone.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per i soli soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus nonché negli autoservizi pubblici non di linea, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019. In tal caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019, nei modi previsti dal comma precedente, nelle modalità e percentuali previste dal comma 5 del presente articolo.
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.
25. 101. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al Fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per i soli soggetti esercenti attività d'impresa operanti negli autoservizi pubblici non di linea, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019. In tal caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019, nei modi previsti dal comma precedente.
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.
25. 17. Maccanti, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di sostentare il settore del trasporto persone, per 1 soli esercenti attività d'impresa negli autoservizi pubblici non di linea, il contributo a fondo perduto spetta alle aziende il cui fatturato dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore dei due terzi rispetto Io stesso periodo del 2019. Lo stesso contributo viene elargito come aiuto per ognuno dei mesi successivi fino ad arrivare al 31 marzo 2021 sulla base autocertificativa resa mensilmente da parte dell'impresa. Qualora in uno o più dei mesi successivi il fatturato dell'impresa superasse la soglia indicata, e/o quindi l'impresa stessa non producesse autocertificazione, il contributo verrebbe interrotto per la mensilità, pur mantenendo la valenza dell'impianto per le mensilità successive con le medesime modalità.
25. 159. Zanettin.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019. In tal caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019, nei modi previsti dal comma 5.
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.
25. 205. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto di persone, per i soli soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019. In tal caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019, nei modi previsti dal comma precedente.
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.
25. 18. Belotti, Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea di cui, all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 comma 1 lettera a), b), c), d), al decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, alla legge 11 agosto 2003 n. 218, e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e riconosciuto un contributo, a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 25 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato e o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Analogamente andrebbe riconosciuto alle imprese neocostituite, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, un contributo pari al 23 per cento del fatturato presunto, ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.
25. 146. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, alle imprese del settore marittimo, che abbiano chiuso l'esercizio 2019 in disavanzo o con unità naviganti in fase di disarmo.
Conseguentemente, al comma 15, sostituire le parole: 6.192 milioni di euro con le seguenti: 20.000 milioni di euro.
25. 81. Varchi, Silvestroni, Trancassini.
Dopo il comma 5, è inserita il seguente:
5-bis. In deroga ai precedenti commi 4 e 5, per le imprese agricole il contributo è concesso alle condizioni stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
*25. 72. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 5, è inserita il seguente:
5-bis. In deroga ai precedenti commi 4 e 5, per le imprese agricole il contributo è concesso alle condizioni stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
*25. 189. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per le imprese del settore ittico il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da gennaio ad aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi calcolato sulla base di una media del fatturato relativo ai mesi da gennaio ad aprile 2019. Al fine di determinare correttamente gli importi di cui al periodo precedente si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o prestazione dei servizi.
25. 182. Benedetti.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai soggetti esercenti produzione e commercio del settore wedding, articoli da regalo, bomboniere e confetti, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per il 2020 del 25 per cento del fatturato 2019, desumibile dalla fatturazione elettronica.
25. 209. Tasso.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai soggetti esercenti produzione e commercio del settore wedding, articoli da regalo, bomboniere e confetti, è riconosciuto un credito d'imposta del 10 per cento per gli affitti corrisposti durante il periodo del lockdown e 50 per cento per il restante periodo dell'anno e fino al 31 dicembre 2020.
25. 208. Tasso.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai soggetti esercenti produzione e commercio del settore wedding, articoli da regalo, bomboniere e confetti, è riconosciuto un credito d'imposta del 100 per spese di adozione nuovi protocolli sanitari.
25. 207. Tasso.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai soggetti esercenti produzione e commercio del settore wedding, articoli da regalo, bomboniere e confetti, è riconosciuto un credito d'imposta del 100 per cento degli oneri fissi per bollette di acqua, energia elettrica, gas e telefonia.
25. 206. Tasso.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo a fondo perduto ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 maggio 2019, si farà riferimento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto all'ammontare medio dei fatturato e dei corrispettivi mensili del 2019 ragguagliato ai mesi di apertura dell'attività. Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo a fondo perduto ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020 vale quanto definito nel comma 6.
25. 11. Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto anche in favore degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5, per «fatturato», «corrispettivi», «ricavi» e «compensi» si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.
25. 12. Gadda, Moretto, Marco Di Maio, De Filippo, Noja, Carnevali.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto anche in favore degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5, per «fatturato», «corrispettivi», «ricavi» e «compensi» si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate.
25. 55. Gadda, Moretto, Marco Di Maio, De Filippo, Noja.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per i soggetti di cui al comma 5, lettera a), l'ammontare può essere in alternativa determinato applicando il doppio della spesa salariale annua del beneficiario compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di contributo ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 6.500 euro.
25. 165. Pastorino.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori del Cluster TMA le percentuali di cui al comma 5 lettere a), b) e c) si applicano in modo doppio in favore dei datori di lavoro che non attuano le procedure di licenziamento di cui all'articolo 80 del presente decreto-legge alla scadenza del termine ivi previsto.
25. 162. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Occhiuto, Mandelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5. Al fine di abbattere i costi legati all'RC auto e di riqualificare le differenze economiche territorialmente sussistenti, su base discriminatoria territoriale, sono eguagliate nonché compensate le suddette differenze con finanziamenti a fondo perduto.
25. 144. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Al fine di garantire la massima salvaguardia dei livelli occupazionali nelle regioni del Mezzogiorno, le percentuali di cui al comma 5, lettere a), b) e c) si applicano in modo doppio in favore dei datori di lavoro operanti nelle regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) che non attuano le procedure di licenziamento di cui all'articolo 80 del presente decreta legge alla scadenza del termine ivi previsto.
25. 139. Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Tartaglione, Torromino, Maria Tripodi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per le imprese dello spettacolo che non usufruiscono di contributi spettanti dal Fondo Unico per lo Spettacolo, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale del trenta per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal mese di Marzo 2020 al mese di dicembre 2020 e rammentare del fatturato e dei corrispettivi del periodo intercorrente tra marzo 2019 e dicembre 2019.
25. 102. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, per i soggetti esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.09.05 e 82.30.30, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di riferimento è determinato dalla media ponderata dei ricavi o compensi mensili registrati nell'anno 2019.
25. 14. Di Muro, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Ribolla.
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, meeting e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per centro della riduzione del fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*25. 63. Nobili.
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, meeting e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per centro della riduzione del fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*25. 111. Trancassini, Galantino, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, meeting e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per centro della riduzione del fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*25. 167. D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, meeting e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per centro della riduzione del fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*25. 170. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, meeting e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per centro della riduzione del fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*25. 184. Lacarra.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Se il fatturato complessivo dell'anno 2020 non avrà subito una riduzione pari almeno al 20 per cento rispetto a quello del 2019, il contributo percepito dovrà essere restituito, senza applicazione di interessi e sanzioni.
25. 143. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. I contributi erogati da enti locali e regioni a sostegno di attività colpite dall'emergenza COVID-19 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 446.
*25. 69. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I contributi erogati da enti locali e regioni a sostegno di attività colpite dall'emergenza COVID-19 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 446.
*25. 166. Pastorino.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I contributi erogati da enti locali e regioni a sostegno di attività colpite dall'emergenza COVID-19 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 446.
*25. 174. Orfini, Mollicone, Nobili.
Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in ogni caso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza.
25. 163. Gelmini, Mandelli.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma:
14-bis. ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103. In luogo del contributo, nel ricorrere delle stesse condizioni, e nei medesimi importi, spetta un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta 2019.
25. 2. Fasano, Casino.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Sospensione split payment)
1. Le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 per l'anno 2020 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.
*25. 01. Rachele Silvestri, De Toma.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Sospensione split payment)
1. Le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 per l'anno 2020 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.
*25. 017. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Garanzia per il pagamento split payment)
1. Il finanziamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 può essere destinato per sostenere un'anticipazione di liquidità a favore delle attività imprenditoriali ai fini richiesta di rimborso Iva in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**25. 02. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Garanzia per il pagamento split payment)
1. Il finanziamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 può essere destinato per sostenere un'anticipazione di liquidità a favore delle attività imprenditoriali ai fini richiesta di rimborso Iva in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**25. 016. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Garanzia per il pagamento split payment)
1. I crediti certificati vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione del prestito previsto dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23. La garanzia copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 2 lettera d) fino ad un importo massimo garantito di euro 2.500.000.
*25. 03. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Garanzia per il pagamento split payment)
1. I crediti certificati vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione del prestito previsto dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23. La garanzia copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 2 lettera d) fino ad un importo massimo garantito di euro 2.500.000.
*25. 018. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Liquidità Imprese)
1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogate tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze.
25. 04. Rachele Silvestri, De Toma.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogate tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.
25. 019. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Istituzione del fondo di solidarietà per l'accesso al credito delle micro e piccole imprese attraverso clonazioni)
1. Al fine di sostenere e garantire l'accesso al credito e garantire lo sviluppo delle imprese e la tutela del Made in Italy all'estero, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso Unioncamere il Fondo di solidarietà e sostegno ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.
2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è costituito dalle donazioni di qualsiasi soggetto pubblico o privato.
3. Il Fondo viene utilizzato da Unioncamere tramite le Camere di Commercio per l'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese sino al massimo del 50 per cento dell'importo richiesto, per interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento, sviluppo, consolidamento e per le connesse necessità di scorte.
4. Entro 30 giorni dalla data di istituzione del Fondo, l'Unioncamere adotta un apposito regolamento per il suo funzionamento, per la gestione della dotazione finanziaria dello stesso e per gli strumenti atti alla sua operatività, che viene approvato dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Tali risorse sono destinate ai progetti e alle iniziative presentate da soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci e che abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.
6. Unioncamere, in qualità di soggetto attuatore, presenta annualmente una relazione al Ministero dello sviluppo economico circa l'andamento ed i risultati del Fondo e, a valere su una quota parte delle risorse, realizza iniziative promozionali e di marketing finalizzate alla pubblicizzazione e alla valorizzazione delle attività realizzate, allo scopo di incrementare le adesioni all'iniziativa, la raccolta e la dotazione finanziaria del fondo.
25. 05. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Contributo straordinario per le imprese del settore organizzazione feste e cerimonie)
1. In caso di annullamento di matrimoni, cerimonie ed eventi dovute alle misure adottate al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19, i prestatori dei servizi ed i fornitori dei beni restituiscono senz'altro al cliente l'importo versato a titolo di acconto e/o caparra; è sempre esclusa la restituzione del doppio della caparra laddove l'annullamento avvenga per decisione del fornitore o prestatore di servizi.
2. Agli operatori professionali del settore organizzazione feste e cerimonie, ivi compresi i prestatori di servizi di ristorazione catering, i fornitori di beni utilizzati nell'ambito dell'evento ed i proprietari delle location, è riconosciuto un contributo pari al 100 per cento degli acconti e delle caparre restituite.
3. Il contributo di cui al presente articolo è cumulabile con quello previsto dall'articolo 25; tuttavia, dell'importo della caparra o dell'acconto restituito si tiene conto ai fini della determinazione del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020.
4. Il contributo di cui all'articolo 25, per le imprese di cui alla presente disposizione, è riconosciuto, sussistendone i presupposti, a partire dal mese di aprile e sino al mese di dicembre 2020.
25. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 25, aggiungere seguente:
Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività stagionali estive)
1. Al fine di sostenere i soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 25 del presente decreto, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Ai fini del presente articolo, si considerano soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva, i soggetti di cui al comma 1 per i quali l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019 sia superiore ai due terzi dell'ammontare totale del fatturato e dei corrispettivi dell'intero anno 2019.
3. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il ristoro dei danni causati all'emergenza epidemiologica «COVID-19» ai soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva. Il Fondo ha una dotazione per l'anno 2020 pari a 900 milioni di euro.
5. La consistenza del contributo di cui al presente articolo, nonché le modalità di accesso e di erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate, sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, entro 15 giorni dall'entrate in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico. Il decreto di cui al presente comma deve prevedere che il contributo sia determinato in rapporto alla diminuzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2020 rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo bimestre dell'anno 2019 e in modo che la spesa non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 4.
6. Il contributo di cui al presente articolo è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 25 commi da 7 a 14 in quanto compatibili.
Conseguentemente:
l'articolo 42 è soppresso;
l'articolo 43 è soppresso;
l'articolo 44 è soppresso;
l'articolo 48, i commi da 1 a 3 sono soppressi.
25. 07. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto, Mazzetti.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività stagionali estive)
1. Al fine di sostenere i soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 25 del presente decreto, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Ai fini del presente articolo, si considerano soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva, i soggetti di cui al comma 1 per i quali l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019 sia superiore ai due terzi dell'ammontare totale del fatturato e dei corrispettivi dell'intero anno 2019.
3. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di maggio 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di maggio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il ristoro dei danni causati all'emergenza epidemiologica «COVID-19» ai soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva. Il Fondo ha una dotazione per l'anno 2020 pari a 1.000 milioni di euro.
5. La consistenza del contributo di cui al presente articolo, nonché le modalità di accesso e di erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate, sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, entro 15 giorni dall'entrate in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto di cui al presente comma deve prevedere che il contributo sia determinato in rapporto alla diminuzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di maggio 2020 rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo mese dell'anno 2019 e in modo che la spesa non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 4.
6. Il contributo di cui al presente articolo è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 25 commi da 7 a 14 in quanto compatibili.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede tramite un contributo straordinario cui sono soggette le società assicuratrici nella misura di 30 euro per ogni contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli destinati al trasporto di persone della categoria M1 in essere al 10 aprile 2020, con l'esclusione degli autocarri e dei natanti. Il contributo straordinario è corrisposto dalle società assicuratrici entro il 31 maggio 2020.
25. 011. Novelli.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Sostegno a favore delle imprese ed ai lavoratori autonomi della provincia di Bergamo danneggiati in conseguenza della pandemia)
1. Alle imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno dei comuni della provincia di Bergamo, che nel periodo dell'emergenza hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2019, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 1.000.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili, ove previste, attinenti ai periodi di riferimento.
2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2020, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza, che è all'uopo integrata, per la somma di euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L'ammontare del contributo previsto dalla presente disposizione non può in ogni caso essere inferiore rispetto a quanto spettante in applicazione dell'articolo 25 del presente decreto-legge, è in ogni caso esclusa la cumulabilità tra le due misure.
25. 08. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle imprese di interesse turistico, agenzie viaggi, società di eventi, congressi, imprese di spettacolo, fiere, alberghi, ristorazioni, che hanno chiuso il bilancio del 2019 con un fatturato inferiore ai 3 milioni e 200 mila euro e che nel primo semestre del 2020 hanno subito una riduzione del fatturato pari al 50 per cento è concesso un credito d'imposta, da utilizzarsi nei 5 anni successivi e pari alla misura del 20 per cento della differenza tra il fatturato realizzato nel primo semestre dell'anno 2020 quello realizzato nel primo semestre dell'anno 2019. Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente per attività di marketing e comunicazione, investimenti pubblicitari e promozionali, investimenti in nuove tecnologie digitali, in corsi di formazione del personale.
25. 09. Dal Moro.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
1. Nei contratti bancari e negli atti amministrativi che prevedono accesso al credito con garanzia pubblica o a finanziamenti agevolati o indennizzi a fondo perduto per le imprese danneggiate dal blocco delle attività dovute all'emergenza sanitaria COVID-19 sono nulle le clausole e le norme che prevedono l'esclusione delle imprese che operano nella raccolta di gioco pubblico a mezzo degli apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del Tulps dalle agevolazioni sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge di conversione.
25. 010. D'Attis, Fiorini, Mulè, Ruggieri, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività stagionali estive)
1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio di cui si individua apposito dettaglio dei codici di riferimento delle relative attività economiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2021. Ai soggetti in questione non si applica il regime «de minimis».
Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
25. 012. Milanato, Sandra Savino, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore, Gallinella.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
1. In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/132, per la durata in vigore di detto regolamento europeo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, l'importo del contributo a valere sui fondi europei per l'annualità 2019/2020, viene innalzato, in fase di rendicontazione, alla percentuale massima del 60 per cento delle spese sostenute per realizzare il progetto, fino all'occorrenza del contributo massimo ritenuto ammissibile dalle autorità competenti.
25. 013. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto su versamenti Iva)
1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello stato.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 sia inferiore di almeno il 25 per cento rispetto al fatturato dello stesso periodo 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti requisiti si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi nell'anno in corso, come riepilogate nelle rispettive liquidazioni periodiche. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° giugno 2019. Laddove a seguito della presentazione della dichiarazione Iva per il 2020 risulti che l'ammontare del fatturato nell'anno 2020 non è inferiore rispetto a quello dell'anno 2019, l'importo trattenuto a fondo perduto, in base alla presente norma, dovrà essere restituito in cinque rate mensili di pari importo, la prima con scadenza al 16 marzo 2021.
4. Il contribuente è definitivamente esonerato dal versamento del 50 per cento dell'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto sul fatturato, a tutto il 31 dicembre 2020, fino al limite dell'importo complessivo di euro 100.000.
5. I controlli per la corretta applicazione del contributo per l'anno 2020, verranno effettuati a partire dal 1° aprile 2021. Il contribuente è comunque tenuto, durante il 2020, a verificare di non aver saturato il limite dei 100.000 euro, al fine di evitare indebite trattenute rispetto agli obblighi di versamento dell'imposta.
6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 10.000 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10.000 milioni per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
25. 014. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Fondo di garanzia a favore degli enti non commerciali)
1. Fino al 31 dicembre 2020, l'erogazione della garanzia di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 è disposta anche in favore degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1. lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, per «ricavi» si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate come risultanti dal relativo bilancio o rendiconto approvato, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, dall'organo statutariamente competente o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
3. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.
25. 027. Gadda, Moretto, Marco Di Maio, De Filippo, Noja, Carnevali.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Modifiche all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 in materia di attrazione degli investimenti e per le reimpatrio delle attività precedentemente delocalizzata)
1. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo è così sostituita: «(Promozione straordinaria del Made in Italy, misure per l'attrazione degli investimenti e per le reimpatrio delle attività precedentemente delocalizzate)»;
b) al comma 1 dopo le parole: «investimenti esteri in Italia», sono inserite le seguenti: «, nonché per favorire il rimpatrio delle imprese che hanno delocalizzato»;
c) al comma 2 dopo la lettera 1) è aggiunta la seguente: «1-bis) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di ricollocamento degli investimenti in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori italiani la cui attività risulta precedentemente delocalizzata»;
d) al comma 3-bis, sostituire le parole: «e dell'attrazione degli investimenti all'estero», con le seguenti: «dell'attrazione investimenti dall'estero e delle attività poste in essere per favorire il rientro delle imprese che hanno precedentemente delocalizzato»;
2. Alle imprese italiane precedentemente delocalizzate in Paesi europei si applicano, per quanto compatitili, le medesime procedure finalizzate alla stipula di accordi preventivi di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le disposizioni del presente comma si applicano nelle modalità stabilite da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
25. 023. Porchietto, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 87 del 2018, concernenti l'adozione di ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva)
1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. – (Ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva). – 1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 e fermi restando i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea, prima che l'impresa proceda alla delocalizzazione in Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, il Ministro dello sviluppo economico avvia un tavolo di concertazione con l'impresa medesima, le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con i rappresentanti dei lavoratori, anche su loro istanza motivata, al fine di individuare soluzioni alternative alla delocalizzazione, dando priorità al mantenimento dei livelli occupazionali e delle strutture produttive.
2. Qualora, in sede di tavolo di concertazione, sia accertato che la delocalizzazione non avviene a fini di miglioramento dei processi produttivi, ma in ragione dei benefici derivanti dal minore costo del lavoro o dalle minori tutele riconosciute ai lavoratori dello Stato di nuovo insediamento, il Ministro dello sviluppo economico, ove ne ricorrano i presupposti, può sospendere la delocalizzazione per un massimo di sei mesi, al fine di verificare se tali comportamenti configurino una violazione del principio di libera concorrenza stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 27, nell'ambito delle attività previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) può assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, nonché di know-how produttivo e di proprietà di marchi, brevetti, modelli o disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP ed eventualmente da società controllate dallo Stato o da enti pubblici.
4. Le partecipazioni nelle società individuate ai sensi del comma 3 sono consentite per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che esse risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i limiti e le modalità di attuazione del comma 1. Lo schema di decreto è inviato alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni.
7. L'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è abrogato».
25. 020. Porchietto, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Misure di contrasto alla dispersione del patrimonio industriale e produttivo regionale)
1. Al fine di salvaguardare il proprio patrimonio produttivo, le regioni possono assumere partecipazioni in società o imprese ritenute di rilevante interesse regionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricaduta per il sistema economico-produttivo regionale, con particolare riferimento alle imprese ritenute rilevanti nel settore del Made in Italy manifatturiero, agroalimentare e della moda, alle PMI innovative o alle imprese che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali o che siano in possesso di know how ritenuto strategico.
2. Le partecipazioni nelle società o imprese di cui al comma 1 sono ammesse previa adozione da parte della regione di specifiche disposizioni di attuazione che ne indichino gli obiettivi, le procedure e i limiti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che non risultino compromessi l'equilibrio patrimoniale ed economico e che siano presenti adeguate prospettive di redditività o di crescita. L'assunzione di partecipazioni può avvenire anche per il tramite di società partecipate dalla regione medesima.
3. L'intervento della regione può riguardare, altresì, la gestione temporanea, in tutto o in parte, del patrimonio produttivo materiale o immateriale delle società o imprese di cui al comma 1.
4. L'intervento della regione può essere richiesto, previa presentazione all'organo competente, individuato dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 2, di una specifica documentazione che ne giustifichi la necessità, formulata dalle rappresentanze, anche aziendali, dei lavoratori ovvero dalle organizzazioni imprenditoriali o dagli enti locali interessati.
5. Per le finalità di cui al comma 2, le regioni, con proprie disposizioni, possono costituire specifici fondi, anche rotativi, volti a favorire l'acquisizione delle imprese di cui al comma 1 da parte dai lavoratori nelle stesse occupati o la loro partecipazione diretta al capitale e alla gestione. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato d'importanza minore (de minimis), sulla base di un piano industriale di rilancio, vidimato da un ente terzo con specifica competenza nel settore di operatività dell'impresa oggetto di ristrutturazione aziendale.
25. 021. Porchietto, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Strumenti finanziari regionali)
1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.
25. 022. Gava, Vanessa Cattoi.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Fondo ristoro in favore delle imprese e delle attività economiche e professionali costrette alla chiusura in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Al fine di sostenere le imprese, di qualunque forma e dimensione, nonché ogni attività economica e professionale che in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti adottati dall'Autorità sia stato costretto a fermarsi in ragione del periodo di chiusura e dei relativi guadagni è riconosciuto un contributo a fondo perduto ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 25 del presente decreto, pari all'80 per cento dei ricavi mancati nel periodo di chiusura.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del successivo comma 3.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
2. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 3, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 1 cui affluiscono altresì le risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge entro il limite massimo di 10 miliardi di euro.
3. I contributi corrisposti in virtù del presente articolo si sommano sempre e comunque ai prestiti concessi ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020.
4. Qualunque soggetto acceda ai contributi di cui al presente articolo può rinunciare in ogni momento ai prestiti concessi ai sensi della presente legge, senza pagamento di penali.
25. 024. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)
1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 3, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che applicano, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità ordinaria può essere determinato secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza; In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili»;
b) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative può essere determinato, in ogni caso, secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione e di coordinamento dell'opzione per la determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 66 dei testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, con la tenuta della contabilità ordinaria e con le disposizioni in materia di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo è versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
25. 025. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Regime di neutralità fiscale)
1. Gli articoli da 170 a 181 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, alle operazioni straordinarie che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività di lavoro autonomo svolta in forma individuale, associata o di società semplice o delle operazioni inverse.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo.
25. 026. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Misura a favore dei nuovi imprenditori denominata «riparti Italia»)
1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese in Italia, con delibera CIPE di cui al comma 18, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è attivata la misura «riparti Italia».
2. La misura è rivolta a tutti i soggetti che presentino i seguenti requisiti: a) siano residenti in Italia al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro 120 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 5 se residenti all'estero; b) non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o beneficiari nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le modalità stabilite da apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 17 e 18.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.
6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 17, dai soggetti di cui al comma 2 che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro trenta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) società, ivi incluse le società cooperative. La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 8, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta.
7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 100,000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 100.000 euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti de minimis.
8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono così articolati: a) 50 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura; b) 50 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 15. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro 8 anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di preammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 10.
9. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in società cooperative, possono essere concesse, nei limiti delle risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti de minimis.
10. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia: a) di un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento; b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 16 per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla quale è trasferita quota parte delle risorse di cui al comma 17. Il decreto di cui al periodo precedente definisce altresì i criteri e le modalità di accesso alla Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI.
11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.
12. Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.
13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 è condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al comma 6. i soggetti beneficiari della misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di impresa. In caso di società di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte.
14. Per le Società di cui al comma 6, per gli anni 2020, 2021 e 2022, SACE S.p.a concede garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 3 miliardi di euro.
15. Le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al comma 16. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita convenzione che Invitalia è autorizzata a stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme,
17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione del presente articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 3.000 milioni di euro, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi fino a: 1.000 milioni di euro per l'anno 2020; 1.000 milioni di euro per l'anno 2021; 1.000 milioni di euro per l'anno 2022.
18. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 17, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 10 lettera a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 10 lettera b). Le risorse destinate alle misure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 10, lettera a) sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.
19. Nel sito internet di Invitalia sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per regione, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale.
25. 028. Corneli, Sabrina De Carlo.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto reso disponibile nel cassetto fiscale)
1. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25, su opzione dell'impresa beneficiaria, è erogato nella forma di credito d'imposta nella misura del 150 per cento con data di primo utilizzo in compensazione al 1° gennaio 2023.
2. In caso di opzione di cui al comma 1, il contributo tramite credito d'imposta è erogato nel cassetto fiscale dell'impresa.
3. Per l'utilizzo dei contributi di cui al presente articolo si applicano le seguenti misure:
a) è istituita la piattaforma informatica di pagamenti tra aziende organizzata e gestita dalla Agenzia delle entrate;
b) è istituito il Fondo della piattaforma informatica di pagamenti tra aziende;
c) Agenzia delle entrate rende disponibili gli importi di cui al comma 1 nei cassetti fiscali delle imprese contribuenti che hanno manifestato l'opzione di cui al comma 1;
d) attraverso la piattaforma informatica dei pagamenti tra aziende i crediti fiscali vengono movimentati dai contribuenti solo ed esclusivamente verso cassetti fiscali di terzi, a compensazione di fatture elettroniche di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, tra titolari di partita IVA;
e) ad ogni movimentazione di cui alla lettera d) è applicata una commissione dello 0,50 per cento;
f) il Fondo destina i proventi delle commissioni di cui alla lettera e) per le diverse finalità nel seguente ordine: al completo reintegro del maggior importo erogato tramite esercizio dell'opzione di cui al comma 1; all'erogazione di nuovi contributi a fondo perduto nelle medesime modalità di cui al presente articolo.
25. 029. Grimaldi, Zanichelli, Giuliodori, Manzo.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Fondo per spese funebri sostenute a seguito dell'emergenza COVID-19)
1. Al fine di garantire misure di sostegno per far fronte alle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone a causa della pandemia da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto, secondo modalità compatibili con la normativa europea.
2. La concessione della garanzia di cui al precedente comma è individuata dai dati risultanti dagli elenchi trasmessi e convalidati dalle aziende sanitarie locali, dall'assessorato regionale alla sanità ovvero dal Dipartimento della protezione civile competente per territorio, identificando quale causa terminale del decesso la patologia COVID-19.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1).
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
25. 030. Frassini, Belotti, Invernizzi, Guidesi, Ribolla, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto sul tema gender diversity in azienda)
1. Per dare piena attuazione ai princìpi di pari opportunità, nonché per valorizzare i talenti femminili, facilitare la conciliazione fra vita privata e vita professionale e rimuovere gli ostacoli che frenano il percorso di carriera delle donne, i soggetti esercenti attività d'impresa che organizzano, per il proprio personale dirigente, corsi di formazione finalizzati ad approfondire il tema della gender diversity, anche attraverso l'adozione di strumenti volti a misurare l'efficacia delle politiche di diversità e inclusione di un'azienda, possono accedere a un contributo a fondo perduto pari al 100 per cento delle spese sostenute e documentate.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un fondo, con una dotazione pari a 25 milioni per gli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministero per le pari opportunità sono stabilite modalità e condizioni per l'accesso a tale contributo.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
25. 031. Fregolent.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Esenzioni tributi locali per le attività produttive)
1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, C/2, C/3, D3 e D4 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente.
2. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, i comuni possono deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'imposta, in relazione alla sospensione delle rispettive attività. Le ulteriori riduzioni sono stabilite nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra i singoli comuni secondo gli stanziamenti previsti con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza Città Stato ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione alla popolazione e al reddito medio pro-capite comunale. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2020 per il ristoro ai comuni delle maggiori riduzioni previste ai periodi precedenti. De erogare a ciascun comune entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento di cui al secondo periodo. Non si applica il secondo periodo del comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»
3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede gli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nel limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficia economico.
25. 032. Turri, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Potenti, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 26.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio del 4,5 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La previsione di cui al precedente periodo si applica limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai due periodi d'imposta successivi.
2. Ai fini di cui al precedente comma, nel caso di società appartenenti a un gruppo di imprese, si fa riferimento alla somma dei ricavi delle società del gruppo, così come definite nell'articolo 10 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, senza tener conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.
3. Ai soggetti ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, versati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2021, spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento del conferimento, calcolato su un ammontare complessivo annuale non superiore a euro 1.500,000.
4. Il credito d'imposta di cui al precedente comma spetta a condizione che la partecipazione rinveniente dai conferimenti sia posseduta fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di versamento dei conferimenti. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di versamento del conferimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, nonché a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di versamento del conferimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai finì dell'imposta regionale sulle attività produttive.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 3.
7. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
26. 21. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino a cinquanta milioni con le seguenti: fino a duecentocinquanta milioni.
Conseguentemente:
sopprimere la lettera b);
al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2022;
al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento;
al comma 5, sostituire le parole: euro 2.000.000 con le seguenti: euro 5.000.000 e sopprimere l'ultimo periodo.
al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 1.700 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
26. 8. Mor.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: superiore a cinque milioni di euro con le seguenti: superiore a un milione di euro.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, stimati in 200 milioni di euro, si fa fronte mediante le risorse previste dalla lettera c), comma 7 dell'articolo 265.
*26. 22. Baratto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: superiore a cinque milioni di euro con le seguenti: superiore a un milione di euro.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, stimati in 200 milioni di euro, si fa fronte mediante le risorse previste dalla lettera c), comma 7 dell'articolo 265.
*26. 36. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Serracchiani, Mura.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: cinque milioni con le seguenti: un milione.
Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: di medie dimensioni.
26. 12. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per le società esercenti l'attività di commercio al dettaglio, ingrosso e di ristorazione in genere, non si tiene conto dell'ammontare dei ricavi.
26. 19. Caiata, Osnato, Trancassini.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) l'attività d'impresa sia stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale, come attestato da dichiarazione autocertificata del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445».
Conseguentemente:
al comma 2, sopprimere la lettera d);
al comma 4, sopprimere le parole: in denaro;
al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: in denaro.
*26. 2. Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Frassini, Gava, Bellachioma, Tomasi.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) l'attività d'impresa sia stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale, come attestato da dichiarazione autocertificata del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445».
Conseguentemente:
al comma 2, sopprimere la lettera d);
al comma 4, sopprimere le parole: in denaro;
al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: in denaro.
*26. 6. Ungaro.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) l'attività d'impresa sia stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale, come attestato da dichiarazione autocertificata del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445».
Conseguentemente:
al comma 2, sopprimere la lettera d);
al comma 4, sopprimere le parole: in denaro;
al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: in denaro.
*26. 20. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) l'attività d'impresa sia stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale, come attestato da dichiarazione autocertificata del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445».
Conseguentemente:
al comma 2, sopprimere la lettera d);
al comma 4, sopprimere le parole: in denaro;
al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: in denaro.
*26. 37. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non inferiore al 33 per cento aggiungere le seguenti: e, per l'accesso alla misura di cui al comma 4, non inferiore al 20 per cento.
Conseguentemente:
al comma 2, lettera g), sostituire le parole: 250 persone con le seguenti: 499 persone;
al comma 12, sostituire le parole: obbligazioni o titoli di debito con le seguenti: strumenti finanziari di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile, obbligazioni o titoli di debito;
dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. Qualora non si realizzi la condizione prevista dal comma 1, lettera c), secondo periodo, ai fini dell'accesso alle misure di cui al comma 12, si applicano i limiti di cui all'articolo 2412, comma 1, del codice civile»;
dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. In considerazione della funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata, il Gestore si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore secondo le condizioni e le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 16».
**26. 4. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non inferiore al 33 per cento aggiungere le seguenti: e, per l'accesso alla misura di cui al comma 4, non inferiore al 20 per cento.
Conseguentemente:
al comma 2, lettera g), sostituire le parole: 250 persone con le seguenti: 499 persone;
al comma 12, sostituire le parole: obbligazioni o titoli di debito con le seguenti: strumenti finanziari di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile, obbligazioni o titoli di debito;
dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. Qualora non si realizzi la condizione prevista dal comma 1, lettera c), secondo periodo, ai fini dell'accesso alle misure di cui al comma 12, si applicano i limiti di cui all'articolo 2412, comma 1, del codice civile»;
dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. In considerazione della funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata, il Gestore si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore secondo le condizioni e le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 16».
**26. 35. Buratti, Mura.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non inferiore al 33 per cento aggiungere le seguenti: e, per l'accesso alla misura di cui al comma 4, non inferiore al 20 per cento.
Conseguentemente:
al comma 2, lettera g), sostituire le parole: 250 persone con le seguenti: 499 persone;
al comma 12, sostituire le parole: obbligazioni o titoli di debito con le seguenti: strumenti finanziari di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile, obbligazioni o titoli di debito;
dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. Qualora non si realizzi la condizione prevista dai comma 1, lettera c, secondo periodo, ai fini dell'accesso alle misure di cui al comma 12, si applicano i limiti di cui all'articolo 2412, comma 1, del codice civile».
26. 29. Porchietto.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non inferiore al 33 per cento con le seguenti: non inferiore ai 20 per cento.
26. 9. Currò.
Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: È possibile effettuare l'aumento di capitale sociale anche tramite la destinazione delle riserve di patrimonio netto iscritte in bilancio al 31.12.2019.
26. 27. Torromino.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i venditori di energia elettrica e gas naturale, i ricavi di cui al precedente periodo si intendono i ricavi annuali assunti, così come da ultimo bilancio depositato alla data di approvazione della presente legge, al netto del prezzo corrisposto al fornitore della materia prima e al netto di imposte, tasse e componenti versate a terzi soggetti quali distributori e trasportatori di energia elettrica e gas naturale».
*26. 26. Patassini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i venditori di energia elettrica e gas naturale, i ricavi di cui al precedente periodo si intendono i ricavi annuali assunti, così come da ultimo bilancio depositato alla data di approvazione della presente legge, al netto del prezzo corrisposto al fornitore della materia prima e al netto di imposte, tasse e componenti versate a terzi soggetti quali distributori e trasportatori di energia elettrica e gas naturale».
*26. 32. Squeri.
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: 250 persone con le seguenti: 500 persone.
26. 18. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: 250 persone con le seguenti: 499 persone.
26. 44. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già in essere alla data di emanazione del presente decreto.
26. 34. Cenni, Padoan.
Al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.
*26. 16. Polverini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.
*26. 24. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.
*26. 39. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto al comma 1, nel caso di piccole imprese, così come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/ 361/CE del 6 maggio 2003, la misura del credito di imposta è elevata al 30 per cento.
**26. 17. Porchietto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto al comma 1, nel caso di piccole imprese, così come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/ 361/CE del 6 maggio 2003, la misura del credito di imposta è elevata al 30 per cento.
**26. 25. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto al comma 1, nel caso di piccole imprese, così come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la misura del credito di imposta è elevata al 30 per cento.
**26. 38. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 5, sostituire il quinto periodo con il seguente: Le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate, beneficiano del credito d'imposta a condizione che il conferimento non costituisca oggetto di ulteriore conferimento.
26. 7. Noja, Ungaro, Mor.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. Nei confronti delle società di cui al comma 1, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, fino a 10 milioni euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato, relativamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e per i due successivi, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al 30 per cento del nuovo capitale proprio, conferito secondo le disposizioni dei commi da 4 a 6».
*26. 15. Polidori, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. Nei confronti delle società di cui al comma 1, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, fino a 10 milioni euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato, relativamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e per i due successivi, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al 30 per cento del nuovo capitale proprio, conferito secondo le disposizioni dei commi da 4 a 6».
*26. 23. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. Nei confronti delle società di cui al comma 1, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, fino a 10 milioni euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato, relativamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e per i due successivi, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al 30 per cento del nuovo capitale proprio, conferito secondo le disposizioni dei commi da 4 a 6».
*26. 40. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
«13-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, “il Gestore” si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico, costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
13-ter. Per provvedere agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-bis è istituita un'apposita sezione del Fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».
26. 5. Murelli.
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. In considerazione della funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata, il Gestore si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore secondo le condizioni e le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 16».
26. 28. Porchietto.
Al comma 14, primo periodo, le parole: 6 anni sono sostituite dalle seguenti: 30 anni.
26. 42. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, una quota della dotazione del Fondo di cui al comma 19, pari a euro 200 milioni, è conferita in una apposita sezione del Fondo medesimo, la cui gestione è affidata alle società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985 n. 49. Tali risorse saranno destinate a supporto del rafforzamento patrimoniale delle società cooperative che rispondono ai requisiti dettati per le PMI, così come disposto ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui al comma 16, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità degli interventi.
*26. 31. Pastorino.
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, una quota della dotazione del Fondo di cui al comma 19, pari a euro 200 milioni, è conferita in una apposita sezione del Fondo medesimo, la cui gestione è affidata alle società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985 n. 49. Tali risorse saranno destinate a supporto del rafforzamento patrimoniale delle società cooperative che rispondono ai requisiti dettati per le PMI, così come disposto ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui al comma 16, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità degli interventi.
*26. 47. Tabacci, Fassina, Pastorino, Fusacchia.
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
«19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, “il Gestore” si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico, costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».
26. 46. Tabacci, Fassina.
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Al fine di promuovere sviluppo delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, anche di grandi dimensioni, a valere sul fondo di cui al comma 19 sono attribuiti ad ISMEA 300 milioni di euro per la realizzazione di interventi finanziari secondo le condizioni e le modalità stabilite nell'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni. Al medesimo comma 132 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'intervento di ISMEA è ammesso anche a fronte di operazioni di ammodernamento e di ampliamento aziendale dei soggetti di cui al primo periodo, ivi compreso l'acquisizione di terreni precedentemente gestiti in affitto o in concessione.».
26. 33. Paolo Russo, Occhiuto, Torromino.
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
«19-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, anche di grandi dimensioni, a valere sul fondo di cui al comma 19, sono attribuiti ad ISMEA 400 milioni di euro per la realizzazione di interventi finanziari secondo le condizioni e le modalità stabilite nell'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni».
26. 3. Gadda, Scoma, Moretto, Marco Di Maio.
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
«19-bis. Al fine di promuovere un rafforzamento patrimoniale delle imprese cooperative, in considerazione della loro funzione sociale, una quota della dotazione del Fondo di cui al precedente comma 19, della somma pari a euro 200 milioni, è conferita in una apposita sezione del Fondo medesimo destinata alle società finanziarie con i requisiti previsti ai commi 1 e 2 degli articoli 16 e 14 della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modificazioni e integrazioni.».
26. 10. D'Uva.
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
19-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società sportive, dilettantistiche e professionistiche, che, in deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1, presentano un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo di imposta 2019, superiore a 500.000 euro. Gli stessi soggetti possono iscrivere in apposito conto nei primi due bilanci successivamente tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare (in dieci rate annuali) l'ammontare delle perdite registrate nel corso dell'esercizio 2019/2020, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata.
26. 14. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile la condizione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si considera rispettata anche ove l'ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo d'imposta 2019, sia superiore a 500.000 euro e fino a 15.000.000 di euro facendo riferimento, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei citati ricavi della singola società. Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile la condizione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo è riferita, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della singola società. Ai fini del presente comma si fa riferimento al valore dei ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia. Per la concessione del credito di imposta integrato dalle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni euro, che costituisce tetto di spesa da ripartire.
21-ter. In deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5, per i conferimenti a favore di società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile, possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la cifra: 800 con la seguente: 780.
26. 30. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile:
1) La condizione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si considera rispettata anche ove l'ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019, sia superiore a 500.000 euro e fino a 15.000.000 di euro facendo riferimento, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei citati ricavi della singola società;
2) Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile la condizione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo è riferita, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 della singola società. Ai fini del presente comma si fa riferimento al valore dei ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia. Per la concessione del creditori di imposta integrato dalle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa da ripartire.
21-ter. In deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5, per i conferimenti a favore di società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile, possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
26. 1. Nobili.
Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile:
1) la condizione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si considera rispettata anche ove l'ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo d'imposta 2019, sia superiore a 500.000 euro e fino a 15.000.000 di euro facendo riferimento, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei citati ricavi della singola società;
2) la condizione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è riferita, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 della singola società. Ai fini del presente comma si fa riferimento al valore dei ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia. Per la concessione del credito di imposta integrato dalle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa da ripartire.
21-ter. In deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5 del presente articolo, per i conferimenti a favore di società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile, possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
26. 11. Valente, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Casa, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Manzo.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)
1. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi; gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.
2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce B I 1-bis «costi a recuperabilità differita».
3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.
4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9-8-2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.
5. I «costi a recuperabilità differita» devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.
6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.
7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.
8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.
10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.
26. 013. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure di sostegno alle imprese che hanno subito perdite da svalutazione a merce di magazzino)
1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria, abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, è riconosciuta, a domanda, una percentuale pari al 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto, nel limite massimo di euro 5.000.
2. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.
4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico uh fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
5. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
26. 020. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)
1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.
2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:
a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;
b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019 – gennaio 2020.
3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
26. 010. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 26-bis.
(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)
1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soppresse le seguenti disposizioni:
a) comma 1, lettera b);
b) comma 8;
c) comma 8-bis;
d) comma 14, lettere a) e b).
2. Al medesimo articolo 54-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il limite pari a 5.000 euro di cui al comma 1, lettera a), è elevato ad euro 10.000;
b) il limite pari a 2.500 euro di cui al comma 1, lettera c), è elevato ad euro 5.000.
3. Al medesimo articolo 54-bis, al comma 20, le parole: «280 ore» sono sostituite dalle seguenti: «1.120 ore».
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
26. 09. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
1. Le spese per la partecipazione a fiere e congressi sostenute nel secondo semestre dell'anno 2020 possono essere riportate in bilancio tra le passività per i cinque anni successivi.
2. L'Istituto per il Commercio con l'estero finanzia prioritariamente la partecipazione di imprese italiane ad eventi fieristici che si svolgono all'estero ed alla promozione della partecipazione di imprese italiane per eventi che si svolgono in Italia.
3. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la proprietà o la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 600 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'articolo 265.
26. 03. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
1. Per aumenti di capitale di società di capitali, cooperative e di persone di importo fino a 500.000 euro sottoscritti e versati da persone fisiche mediante nuovi conferimenti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si presume un rendimento del 40 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi d'imposta successivi.
2. In alternativa all'esclusione da imposizione fiscale di cui al comma 1 le persone fisiche che effettuano i suddetti conferimenti possono, per gli anni 2020, 2021, detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 15 per cento della somma investita nel capitale sociale. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni, l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
3. In luogo della detrazione di cui al comma 2, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. In tal caso la sussistenza delle condizioni è asseverata da professionisti abilitati all'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
26. 05. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
1. Al fine di mitigare la crisi economica in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese ricadenti nei settori ricreativi e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, da individuarsi con regolamento del Ministro dello sviluppo economico adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di 200 milioni di euro.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati alle imprese individuate dal regolamento di cui al comma precedente laddove presentino una riduzione del proprio fatturato mensilizzato almeno pari al 50 per cento rispetto a quello del 2019.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26. 027. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure temporanee per il sostegno delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata)
1. Le aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, anche se destinatarie delle misure di sostegno economico e finanziario di cui all'articolo 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) e al Decreto interministeriale 4 novembre 2016, possono accedere a forme di finanziamento agevolato con procedure semplificate di accesso, a valere sui fondi già stanziati per le misure di sostegno, al fine di garantire la copertura delle temporanee carenze di liquidità generate direttamente o indirettamente dalla diffusione dell'epidemia COVID-19.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le forme di finanziamento agevolato e le procedure semplificate di accesso di cui al comma 1.
26. 015. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Introduzione di forme partecipative nelle aziende)
1. Nei casi di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie e grandi dimensioni, anche attraverso l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti o la concessione di garanzie dello Stato, le medesime imprese assicurano l'introduzione di forme di partecipazione dei lavoratori, attraverso degli accordi collettivi che possono prevedere l'utilizzo di strumenti, quali l'ingresso di uno o più rappresentanti dei lavoratori nei consigli di amministrazione o nei consigli di indirizzo e vigilanza comunque denominati, l'individuazione di apposite commissioni paritetiche o l'accesso alla partecipazione azionaria.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le misure incentivanti per favorire l'adozione di quanto previsto al comma 1.
26. 021. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Estensione moratoria di legge)
1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 gennaio 2021»
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate, alla data del 31 gennaio 2020, come deteriorate ai sensi della disciplina di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari, Possono inoltre beneficiare della misura le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione della misura le imprese, classificate in sofferenza ai sensi della sopra richiamata disciplina di vigilanza».
c) Al comma 5, dopo le parole: «6 maggio 2003», sono inserite le seguenti: «nonché le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499».
2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
26. 022. Gavino Manca, Zardini, Topo, Buratti.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure fiscali in favore del rafforzamento della struttura patrimoniale del sistema produttivo italiano)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, alla disciplina in materia di aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 287, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e alle disposizioni ivi citate, si apportano le seguenti modifiche:
a) l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) è fissata al 2,3 per cento;
b) ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato può essere utilizzata sotto forma di credito d'imposta, applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 760 milioni.
26. 023. Mor.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate, alla data del 31 gennaio 2020, come deteriorate ai sensi della disciplina di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari. Possono inoltre beneficiare della misura le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020 non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione della misura le imprese, classificate in sofferenza ai sensi della sopra richiamata disciplina di vigilanza»;
c) al comma 5, dopo le parole: «6 maggio 2003», sono inserite le seguenti: «nonché le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499».
2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
26. 026. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure per le imprese danneggiate dall'emergenza creditrici di commi in stato di dissesto)
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 159, comma 2, lettera c), dopo le parole: «servizi indispensabili», sono aggiunte le seguenti: «, comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;
b) all'articolo 250, comma 2, dopo le parole: «servizi locali indispensabili», sono inserite le seguenti: «, comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;
c) all'articolo 257, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «lavoro subordinato», sono inserite le seguenti: «e per i debiti relativi alle prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328».
26. 012. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Garanzie alle Pmi con magazzino in deperimento)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera p), è aggiunta la seguente:
«q) la garanzia di cui alla lettera c) è concessa in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa nel settore tessile, alimentare e della ristorazione la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che abbiano stimato rimanenze finali ai sensi dell'articolo 2426 del codice civile e dell'articolo 92, comma 1 e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 dei decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445, e comunque, non superiore a 50.000 euro»;
b) Conseguentemente al comma 13, la parola: 249 è sostituita dalla seguente: 349.
26. 024. Caparvi, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Vanessa Cattoi, Gava.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura)
1. Per l'esercizio finanziario 2020 sono destinati al fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, 15 milioni di euro per interventi a favore di soggetti a rischio di usura, che dovranno essere disponibili alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 785 milioni.
26. 019. Francesco Silvestri, Baldino, Macina, Corneli, Maurizio Cattoi, D'Ambrosio, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Davide Aiello, Caso, Lattanzio, Migliorino, Nesci, Sabrina De Carlo, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Dieni, Forciniti, Suriano, Elisa Tripodi, Manzo.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Compensazione crediti e debiti)
1. All'articolo 147 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applicano con riferimento ai crediti maturati fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.».
26. 018. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Acquisto semplificato di beni o servizi innovativi)
1. All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) per affidamenti di importo inferiore a 350.000 euro per le forniture di beni o servizi innovativi, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.».
26. 017. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Obblighi di controllo della regolarità fiscale in capo ai committenti di opere e servizi)
1. All'articolo 4, comma 1, capoverso 17-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000» sono sostituite con le seguenti: «se di importo complessivo annuo superiore ad euro 500.000».
26. 016. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:
Art. 26-bis.
(Aiuto alla crescita economica)
1. Al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e di favorire l'impiego di risorse utili agli investimenti, è incrementata l'aliquota di calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, legge 27 dicembre 2019, n. 160; pertanto, all'articolo 1, comma 287, legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «all'1,3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 6 per cento».
26. 06. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Sostegno piccole e medie imprese)
1. Le misure per il sostegno finanziario di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applicano anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché ai sensi dell'articolo 11, da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
26. 07. Fassina.
Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:
Art. 26-bis.
(Perdite su beni e crediti)
1. Le perdite di beni di cui al comma 1 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, realizzate nel periodo di imposta 2020, sono deducibili interamente indipendentemente dalla sussistenza degli elementi di certezza e precisione previsti dall'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
26. 028. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:
Art. 26-bis.
(Cessione di crediti)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:
«14-bis. Tutti I crediti di impresa con scadenza dal 29 febbraio 2020 rimasti insoluti possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con notifica al debitore, a società di factor, con liquidazione a pronti di una percentuale pari al 90 per cento del valore nominale dei crediti ceduti».
«14-ter. Tutti i crediti di impresa maturati dal giorno di ripresa delle attività produttive possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con comunicazione al debitore, a società di factor».
26. 029. Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Proroga dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)
1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: «diciotto» è sostituita dalla parola: «trenta».
26. 030. Cavandoli, Centemero, Bitonci, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Ulteriori disposizione in materia societaria)
1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: «379» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022».
26. 031. Cavandoli, Centemero, Bitonci, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Investimenti dei fondi pensione in micro, piccole e medie imprese)
1. All'articolo 58-bis, comma il del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo le parole: «risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese,» sono aggiunte le seguenti: «nonché negli strumenti finanziari di cui all'articolo 26, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e nei plani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157».
26. 032. Fragomeli, Topo, Buratti.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Accesso cooperative agricole al Fondo centrale di garanzia delle piccola e medie imprese)
1. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, rilasciate dal Fondo centrale di garanzia delle piccole e medie imprese si applicano anche alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 201 ed alle cooperative forestali di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, a prescindere dal codice di classificazione di attività economica di cui sono in possesso ed anche qualora non vi sia cogaranzia o riassicurazione da parte di un Confidi.
26. 033. Gadda, Scoma, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Garanzie SACE)
1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 1, dopo le parole: «piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «ed alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499,»;
b) al punto 2 le parole: «dalle piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «da quelle di cui al punto 1».
26. 034. Gadda, Scoma, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 6 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 in materia di riduzione del capitale sociale)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data» sono sostituite con le seguenti: «qualora le perdite dipendano dalla situazione correlata all'epidemia da COVID-19 e si siano verificate nel corso dell'esercizio chiuso entro la predetta data»;
b) All'ultimo periodo, dopo le parole: «per lo stesso periodo» sono aggiunte le seguenti: «e negli stessi casi».
26. 08. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera g), quarto capoverso, le parole: «in data successiva al 31 dicembre 2019,» sono soppresse.
26. 04. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Rivalutazione beni d'impresa)
1. All'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Gli importi relativi alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, da versare ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della medesima legge, sono calcolati sul saldo attivo di rivalutazione al netto delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al primo e secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Le perdite utilizzate, ai sensi del presente comma, non saranno ulteriormente riportabili, né saranno deducibili o altrimenti fruibili le eccedenze del rendimento nozionale utilizzate ai medesimi fini».
26. 014. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Sostegno alle imprese labour intensive)
1. All'articolo 56, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le imprese che nell'esercizio precedente hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie».
26. 011. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
1. All'articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 dopo le parole: «dall'epidemia di COVID-19 le imprese come definite al comma 5» sono aggiunte: «e gli enti no profit comprese le associazioni, fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48 primo comma e delle scuole paritarie».
26. 02. Rospi, Nitti, Zennaro.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Possono usufruire delle credito di imposta di cui al comma 1 del presente articolo, per gli immobili scolastici, gli enti no profit comprese le associazioni, le fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le cooperative sociali, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48 primo comma e delle scuole paritarie».
26. 01. Rospi, Nitti, Zennaro.
ART. 27.
Sopprimerlo.
27. 8. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
All'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: della legge 13 maggio 1983, n. 197, aggiungere le seguenti: , nonché da due esperti in materie economiche e finanziarie nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati deliberato a maggioranza di due terzi dei rispettivi componenti;
b) al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati ai fini dell'espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro 15 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.;
c) al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema di decreto è trasmesso al Senato della repubblica e alla Camera dei deputati ai fini dell'espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro 15 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
27. 18. Tabacci.
Al comma 3, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente:
Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata.
*27. 1. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 3, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente:
Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata.
*27. 9. Porchietto.
Al comma 3, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente:
Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata.
*27. 16. Buratti, Mura.
All'articolo 27 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sesto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché da due esperti in materia economica e finanziaria nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze previo parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che deliberano a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti.;
b) dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Quota parte delle risorse del patrimonio destinato, nella misura e con le modalità determinate dai provvedimenti di cui al comma 5, sono impiegate per il sostegno, il rilancio e lo sviluppo sostenibile del sistema economico-produttivo delle aree interne, di cui all'articolo 1, comma 314, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
c) al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ; lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati e per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
d) al comma 15, aggiungere in fine le seguenti parole: ; lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
e) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente: 18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari. una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sugli interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo che si intendono attuare.
27. 19. Enrico Borghi, Fiano.
All'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: produttivo italiano, aggiungere le seguenti: , secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere, agli obiettivi di politica industriale, nel Piano Nazionale di Riforme, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica.
b) al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.;
c) al comma 14, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
27. 10. Fassina, Tabacci, Conte.
Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché per il supporto della internazionalizzazione delle industrie della difesa per la promozione del Sistema Paese.
27. 14. Perego Di Cremnago.
Al comma 4 sostituire la lettera c) con la seguente:
c) presentano almeno due dei seguenti parametri: un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni, un numero di dipendenti superiore a 250 unità e l'ammontare dell'attivo superiore a euro 40 milioni.
27. 17. Padoan, Cenni.
All'articolo 27 apportare le seguenti modificazioni:
a) comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, – che investono, in misura superiore al 50 per cento del totale delle attività, nelle società per azioni di cui al presente comma;
b) al comma 5 sostituire il terzo periodo con il seguente:
In via preferenziale, il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi, nelle società per azioni di cui al comma 4, mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili o cum warrant, strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, comma 6, del codice civile, la partecipazione ad aumenti di capitale mediante emissione di azioni ordinarie o di azioni di categoria speciale o warrant, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche, negli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui al comma 4, mediante sottoscrizione di quote o azioni.
27. 3. Mor.
Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) operano in settori ad elevato impatto combinato su PIL e occupazione: servizi logistici, filiera agro-alimentare, servizi medicali e diagnostici, istruzione e formazione, infrastrutture fisiche e tecnologiche, meccanica produttiva digitale.
27. 2. Mor.
All'articolo 27 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro dello sviluppo economico inserire le seguenti: e il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;
b) al comma 11, dopo le parole: CDP S.p.A. inserire le seguenti: , sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio,.
*27. 7. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
All'articolo 27 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro dello sviluppo economico inserire le seguenti: e il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;
b) al comma 11, dopo le parole: CDP S.p.A. inserire le seguenti: , sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio,.
*27. 21. Rachele Silvestri, De Toma.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di favorire la patrimonializzazione delle società di capitali dopo l'articolo 2443 del codice civile e aggiunto il seguente:
«Art. 2443-bis.
(Aumento di capitale diretto)
1. Quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento diretto nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale».
27. 5. Barelli, D'Attis.
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. In relazione all'emergenza COVID-19, fino al 30 aprile 2021, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentari, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento diretto nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.
27. 6. Barelli, D'Attis.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. La Commissione di vigilanza di cui all'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, svolge anche le funzioni di vigilanza e controllo sui programmi generali adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo. In particolare, sull'attuazione dei programmi di sostegno pubblico, rilancio dell'economia e di sostegno alle imprese, adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche ai sensi delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, la stessa è tenuta a riferire trimestralmente alla Commissione di cui al periodo precedente.
27. 4. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Le imprese che beneficiano degli interventi del Patrimonio Destinato, entro tre mesi dalla data di perfezionamento delle operazioni di partecipazione ad aumenti di capitale, adottano le opportune deliberazioni per ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 1, della legge 12 luglio 2011, n. 120.
27. 20. Pollastrini, Boldrini, Bonomo.
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
18-bis. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire le disponibilità liquide anche dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese e usufruendo dei benefici fiscali già previsti per i piani di risparmio alternativi di cui all'articolo 136 del presente decreto. Le disponibilità liquide del Patrimonio destinato così costituite sono gestite dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle Società di Gestione del Risparmio (SGR) italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore private capital.
27. 13. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Proroga del termine di versamento del saldo 2019 e della prima rata di acconto 2020 relativo ad IRPEF ed IRES)
1. Il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre.
*27. 02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Proroga del termine di versamento del saldo 2019 e della prima rata di acconto 2020 relativo ad IRPEF ed IRES)
1. Il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre.
*27. 010. Frassini, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Proroga del termine di versamento del saldo 2019 e della prima rata di acconto 2020 relativo ad IRPEF ed IRES)
1. Il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre.
*27. 012. Ferraioli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Proroga del termine di versamento del saldo 2019 e della prima rata di acconto 2020 relativo ad IRPEF ed IRES)
1. Il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre.
*27. 018. Moretto.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Proroga del termine di versamento del saldo 2019 e della prima rata di acconto 2020 relativo ad IRPEF ed IRES)
1. Il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre.
*27. 04. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Misure per la digitalizzazione e lo smart working)
1. Le misure per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono rifinanziate per l'anno 2020 con uno stanziamento di trecentocinquanta milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, sul Fondo di sviluppo e coesione, nonché su eventuali ulteriori programmi operativi complementari di cui all'articolo 242 commi 2 e 3 del presente decreto.
2. I contributi, sotto forma di voucher, possono essere concessi alle micro, piccole e medie imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, con un massimale di aiuto del 50 per cento delle spese sostenute per investimenti nella digitalizzazione dell'attività economica, nello sviluppo del telelavoro e lavoro agile, nonché per i connessi interventi formativi e consulenziali.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini, criteri e modalità per l'attuazione della misura.
**27. 03. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Misure per la digitalizzazione e lo smart working)
1. Le misure per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono rifinanziate per l'anno 2020 con uno stanziamento di trecentocinquanta milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, sul Fondo di sviluppo e coesione, nonché su eventuali ulteriori programmi operativi complementari di cui all'articolo 242 commi 2 e 3 del presente decreto.
2. I contributi, sotto forma di voucher, possono essere concessi alle micro, piccole e medie imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, con un massimale di aiuto del 50 per cento delle spese sostenute per investimenti nella digitalizzazione dell'attività economica, nello sviluppo del telelavoro e lavoro agile, nonché per i connessi interventi formativi e consulenziali.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini, criteri e modalità per l'attuazione della misura.
**27. 09. Vanessa Cattoi, Garavaglia, Comaroli, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Misure per la digitalizzazione e lo smart working)
1. Le misure per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono rifinanziate per l'anno 2020 con uno stanziamento di trecentocinquanta milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, sul Fondo di sviluppo e coesione, nonché su eventuali ulteriori programmi operativi complementari di cui all'articolo 242 commi 2 e 3 del presente decreto.
2. I contributi, sotto forma di voucher, possono essere concessi alle micro, piccole e medie imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, con un massimale di aiuto del 50 per cento delle spese sostenute per investimenti nella digitalizzazione dell'attività economica, nello sviluppo del telelavoro e lavoro agile, nonché per i connessi interventi formativi e consulenziali.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini, criteri e modalità per l'attuazione della misura.
**27. 011. Fascina, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Misure per la digitalizzazione e lo smart working)
1. Le misure per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono rifinanziate per l'anno 2020 con uno stanziamento di trecentocinquanta milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, sul Fondo di sviluppo e coesione, nonché su eventuali ulteriori programmi operativi complementari di cui all'articolo 242 commi 2 e 3 del presente decreto.
2. I contributi, sotto forma di voucher, possono essere concessi alle micro, piccole e medie imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, con un massimale di aiuto del 50 per cento delle spese sostenute per investimenti nella digitalizzazione dell'attività economica, nello sviluppo del telelavoro e lavoro agile, nonché per i connessi interventi formativi e consulenziali.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini, criteri e modalità per l'attuazione della misura.
**27. 017. Mor.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di stato d'insolvenza)
1. Alla dichiarazione di cui all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 non si fa luogo quando lo stato d'insolvenza sia determinato da forza maggiore.
27. 05. Zanettin.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 le parole: «30 giugno» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre»
27. 013. Baratto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Modifiche all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, in materia di esercizio dei poteri speciali)
1. All'articolo 4-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, lettera b), sono soppresse le parole: «anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea».
b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
«3-ter. Gli acquisti notificati ai sensi del comma 3-bis del presente articolo, anche ai fini della registrazione in assemblea in relazione all'esercizio del diritto di voto, sono soggetti ai parere preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero competente per settore di attività, acquisito il parere favorevole dell'impresa le cui azioni sono oggetto di acquisto, entro quindici giorni dalla notifica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 6 del citato decreto-legge n. 21 dei 2012, come modificato dal presente articolo. Fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione dell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 21 del 2012».
27. 06. D'Attis, Barelli.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, rubricato «Interessi delle obbligazioni pubbliche», dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 2. «Ai fini del calcolo dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui agli articoli 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 o dall'investimento in contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, tra i titoli equiparati alle obbligazioni e agli altri titoli similari di cui al comma precedente rientrano anche i project bond emessi ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50».
27. 014. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Incentivi agli investimenti qualificati delle forme di previdenza complementare)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 94 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modificazioni che sottoscrivano quote o azioni degli OICR di cui al comma 2 ovvero che effettuino investimenti tramite il Patrimonio Destinato gestito da Cassa Depositi e Prestiti, in conformità all'articolo 27 è attribuito un credito di imposta pari al 30 per cento dell'investimento sottoscritto e versato, da utilizzare in compensazione con le imposte dovute sulle plusvalenze realizzate da cessione di partecipazioni presenti nel proprio stato patrimoniale alla data dell'investimento. L'eventuale eccedenza del credito d'imposta sarà utilizzabile nei periodi di imposta successivi. Ai fini del beneficio fiscale resta impregiudicata la possibilità di effettuare i relativi versamenti in più soluzioni, a seguito di un impegno del sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta del gestore in base alle esigenze di investimento dell'OICR medesimo.
2. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, per «OICR» si intende un «OICR alternativo italiano (FIA italiano)» di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-ter) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero un «OICR alternativo UE (FIA UE)» di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-quinquies) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che, tramite operazioni di acquisto e/o sottoscrizione, investano in:
a) azioni, quote o altri strumenti finanziari partecipativi emessi da una impresa il cui fatturato annuo non superi 300 milioni di euro che non siano negoziate in un mercato regolamentato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, numero 21), della direttiva n. 2014/65/UE, a condizione che l'impresa sia residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ovvero che abbia il centro principale degli affari e la principale attività di produzione di beni o servizi nel territorio dello Stato, e che rispetti le norme legislative e contrattuali a tutela del lavoro;
b) azioni, quote o altri strumenti finanziari partecipativi emessi da una qualsiasi altra impresa che non siano negoziate in un mercato regolamentato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, numero 21), della direttiva n. 2014/65/UE, a condizione che l'impresa sia residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ovvero che abbia il centro principale degli affari e la principale attività di produzione di beni o servizi nel territorio dello Stato e destini le risorse ricevute ad investimenti socialmente responsabili come definiti nel successivo comma 3.
3. Per «investimento socialmente responsabile» si intende un qualsiasi investimento, nell'ambito del territorio dello Stato, in uno specifico affare, progetto o attività effettuato da una impresa che, per natura, caratteristiche o tipologia possa offrire prospettive e rendimenti che siano collegati ad un chiaro beneficio sociale, ambientale, di governance e compliance secondo criteri misurabili a livello nazionale o locale, che crei nuova occupazione e valore per l'investitore, per l'impresa, per i lavoratori e per il territorio, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali a tutela del lavoro, e che viene effettuato, attraverso una strategia di medio-lungo periodo integrando l'analisi finanziaria con quella ad impatto, con esclusione degli investimenti in cui vi sia una prevalente componente immobiliare ovvero aventi finalità di trading. Il progetto di investimento deve essere predisposto sulla base di un piano certificato da una società consulenza accreditata presso il Ministero dello sviluppo economico. Il processo di accreditamento delle società di consulenza presso il Ministero dello sviluppo economico e gli eventuali ulteriori requisiti per qualificare un investimento sostenibile e per lo sviluppo sarà regolato da apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Non sono considerate imprese ammissibili agli investimenti qualificati le start up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le imprese destinatarie dei fondi di venture capital di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 come modificato dal comma 219 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e le microimprese aventi caratteristiche simili alle start up innovative nonché gli spin off di ricerca di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le imprese che svolgano attività immobiliare, le imprese in situazione di crisi, ovvero oggetto di una delle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, come modificato da ultimo con decreto legislativo n. 54 del 2018, di una procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero avente una situazione di squilibrio economico, finanziario e patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio o dalla situazione patrimoniale e di conto economico più recente.
5. Sono esclusi dal beneficio fiscale del presente articolo tutti gli investimenti effettuati per il tramite di OICR di cui al comma 2 in imprese non aventi le caratteristiche di cui al comma 2 lettera a) ovvero al comma 2 lettera b) del presente articolo.
6. Ai fini dei benefici fiscali del presente articolo, i gestori dell'OICR rilasciano una dichiarazione al soggetto interessato che attesti l'effettivo ammontare dell'investimento di risorse finanziarie impiegate per ciascun periodo di imposta in imprese aventi le caratteristiche di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo per la quota di pertinenza del soggetto medesimo.
27. 015. Serracchiani, Nardi, Fragomeli, Viscomi, Topo.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Misure di sostegno finalizzate alla patrimonializzazione delle imprese)
a) All'articolo 1, comma 699, alla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di Bilancio 2020), apportare le seguenti modificazioni: le parole: «dal terzo esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio successivo» e l'ultimo capoverso della medesima disposizione è soppresso.
b) All'articolo 1, comma 701, le parole: «Le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 sono versate» sono sostituite dalle seguenti: «L'imposta sostitutiva di cui al comma 698 è versata».
c) Sopprimere il comma 703 dell'articolo 1.
27. 01. Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza bancaria)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli istituti di credito e bancari sono tenuti a pubblicare sui loro siti internet tutti i dati sulle richieste di prestito sino a 25.000 euro o superiori a 25.000 euro pervenute, accolte ed erogate in virtù dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché i tempi di lavorazione, gli interessi e le commissioni, e infine le spese e i costi applicati a ogni singola operazione di prestito.
27. 07. Gelmini, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Obbligo di pubblicazione della rendicontazione Paese per Paese per le grandi imprese)
1. Le imprese che hanno sede fiscale, operativa o legale in Italia, se parte di un gruppo di imprese con ricavi consolidati nel periodo d'imposta 2018 o 2019 superiori a 750 milioni di euro, sono tenute a presentare e a rendere pubbliche, entro il 31 dicembre 2020, le rendicontazioni Paese per Paese del gruppo di appartenenza relative al periodo d'imposta 2018 e 2019; le suddette imprese sono altresì tenute a presentare e a rendere pubbliche le rendicontazioni Paese per Paese del gruppo di appartenenza relative a ogni periodo d'imposta coperto anche in parte da garanzie entro la fine dell'anno successivo.
2. Le rendicontazioni di cui al presente articolo devono contenere tutte le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017.
27. 016. Berti, Galizia, Bruno, Di Lauro, Giordano, Grillo, Ianaro, Papiro, Penna, Scerra, Torto, Leda Volpi.
ART. 28.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta, dal locatore, una riduzione pari al 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, commisurata al credito di imposta di pari importo che il locatore può utilizzare nelle modalità di cui al comma 6.
28. 153. Miceli.
All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «credito d'imposta» con le seguenti: «rimborso a carico dello Stato»;
b) sostituire il primo periodo del comma 6 con il seguente: «Il rimborso a carico dello Stato è usufruibile successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni ed è accreditato al richiedente entro il mese di luglio 2020»;
c) sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. In luogo del rimborso, i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare per l'utilizzo delle somme spettanti per compensare le imposte dovute. A tali fine non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
28. 119. Vietina, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1), al primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro» e le parole: «60 per cento» con le seguenti: «80 per cento»;
b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri locatori a fronte di una corrispondente riduzione del canone di locazione mensile.»;
c) al comma 3:
1) dopo la parola: «alberghiere» aggiungere le seguenti: «,nonché campeggi e villaggi» e dopo la parola : «agrituristiche» aggiungere le seguenti: «, nonché alle agenzie di viaggio e ai tour operator, e alle imprese degli eventi organizzati. Per gli operatori di cui al periodo precedente il credito d'imposta di cui al comma 2, spetta nella misura del 60 per cento»;
2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il credito d'imposta di cui ai commi le 2 spetta altresì nella misura del 30 per cento alle attività commerciali aventi ad oggetto la cessione di beni non alimentari con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al minuto; di somministrazione di alimenti e bevande e di prestazione di servizi commerciali ovvero paracommerciali in locali aperti al pubblico, ed alle imprese in regime di affiliazione commerciale si applicano le disposizioni di cui al comma 3»;
e) al comma 5, sostituire le parole: «con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio», con le parole: «con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno».
28. 161. Bonomo, Nardi, Benamati, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane, Rossi, Buratti.
Al comma 1, dopo le parole: «esercenti attività d'imprese, arte o professione,» inserire le seguenti: «ivi compresa l'attività di spettacolo e l'attività cinematografica,».
28. 5. Fogliani, Basini, Belotti, Colmellere, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.
All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, sopprimere le parole: «con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,»;
Conseguentemente:
sopprimere il comma 3;
al comma 5, sostituire le parole cinquanta per cento con le seguenti: trentatré per cento.
al comma 10 sostituire le parole: valutati in 1.424,1 milioni con le seguenti: valutati in 1.724,1 milioni.
28. 40. Mor.
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,.
Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in euro 900 milioni, si provvede mediante corrisponde riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*28. 93. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,.
Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in euro 900 milioni, si provvede mediante corrisponde riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*28. 179. De Toma, Rachele Silvestri.
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,.
Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in euro 900 milioni, si provvede mediante corrisponde riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*28. 82. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,;
b) conseguentemente sopprimere il comma 3.
**28. 22. Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Gava.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,;
b) conseguentemente sopprimere il comma 3.
**28. 78. Gregorio Fontana, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,;
b) conseguentemente sopprimere il comma 3.
**28. 169. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1 sostituire le parole da: con ricavi fino a: 60 per cento, con le seguenti: spetta per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione o dell'affitto d'azienda relativo ai mesi da maggio 2020 a dicembre 2020.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 5 e al comma 10 sostituire le parole: 1.424,1 milioni di euro, con le seguenti: 3.000 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento.
28. 131. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, sostituire le parole: o compensi, con le seguenti: compensi o contributi.
Conseguentemente, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: o dei corrispettivi, con le seguenti: dei corrispettivi e dei contributi.
28. 144. Fiano, Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Lepri, Viscomi.
All'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento»;
b) al comma 2, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
c) il comma 5 è sostituto dal seguente: «Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento ai mesi da marzo ad agosto. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente».
28. 136. Bond, Baldini.
All'articolo 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;
b) al comma 2, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
c) conseguentemente, dopo il comma 15, inserire il seguente:
15-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico,.
28. 46. Binelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 50 milioni;
b) al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento.
*28. 154. Rotta.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 50 milioni;
b) al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento.
*28. 85. Cattaneo, Prestigiacomo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 50 milioni;
b) al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento.
*28. 49. Mor.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 50 milioni;
b) al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento.
*28. 99. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 50 milioni;
b) al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento.
*28. 24. Rixi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1 le parole: 5 milioni di euro sono sostituite con le parole: 50 milioni di euro.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
28. 36. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1 sostituire le parole: «60 per cento» con le parole: «70 per cento»;
al comma 2 sostituire le parole: «30 per cento» con le parole: «50 per cento».
*28. 66. Trizzino.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1 sostituire le parole: 60 per cento con le parole: 70 per cento;
al comma 2 sostituire le parole: 30 per cento con le parole: 50 per cento.
*28. 90. Cimino.
All'articolo 28 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, aggiungere le seguenti: ovvero di terreno;
b) al comma 2, dopo le parole: comprensivi di almeno un immobile ad uso abitativo, aggiungere le seguenti: ovvero di terreno ad uso produttivo.
**28. 129. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
All'articolo 28 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, aggiungere le seguenti: ovvero di terreno;
b) al comma 2, dopo le parole: comprensivi di almeno un immobile ad uso abitativo, aggiungere le seguenti: ovvero di terreno ad uso produttivo.
**28. 95. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
All'articolo 28 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, aggiungere le seguenti: ovvero di terreno;
b) al comma 2, dopo le parole: comprensivi di almeno un immobile ad uso abitativo, aggiungere le seguenti: ovvero di terreno ad uso produttivo.
**28. 14. Gadda, Scoma, Marco Di Maio.
All'articolo 28 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, aggiungere le seguenti: ovvero di terreno;
b) al comma 2, dopo le parole: comprensivi di almeno un immobile ad uso abitativo, aggiungere le seguenti: ovvero di terreno ad uso produttivo.
**28. 42. Cadeddu, Gagnarli, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.
Al comma 1, dopo le parole: concessione di immobili inserire le seguenti: e/o terreni.
28. 120. Bergamini, Bond, Porchietto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1 sostituire le parole da: nella misura del 60 per cento con le seguenti: nella misura del 100 per cento.
28. 180. Rachele Silvestri, De Toma.
Al comma 1 sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 80 per cento.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2020.
28. 142. Rosso, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 1 sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 80 per cento.
28. 186. Frate, Vizzini.
Al comma 1, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 75 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 490 milioni.
28. 89. D'Ambrosio.
Al comma 1 dopo le parole: canone di locazione, aggiungere le seguenti: comprese le concessioni demaniali marittime – qualsiasi ne sia la destinazione,.
28. 94. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, dopo le parole: canone di locazione, aggiungere le seguenti: o di sublocazione,.
28. 84. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1 dopo le parole: canone di locazione, di leasing o di concessione aggiungere le seguenti: anche demaniale.
28. 35. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo la parola: agricola, sono aggiunte le seguenti: culturale e creativa;
b) conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: agricola, sono aggiunte le seguenti: culturale e creativa;
c) al comma 5 dopo la parola: giugno sono aggiunte le seguenti: ; per le strutture e i luoghi adibiti ad attività di spettacolo dal vivo il credito di imposta è riconosciuto anche per i mesi di giugno, luglio e agosto e settembre.
28. 147. Orfini, Rossi, Mollicone, Nobili.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché nei casi di affitto di ramo d'azienda»;
2) al comma 2 sopprimere le parole: «o di affitto di azienda»;
3) al comma 3 dopo le parole: «strutture alberghiere e agrituristiche» inserire le seguenti: «alle agenzie di viaggio e turismo, ai tour operator e alle agenzie di eventi»;
4) al comma 10 sostituire le parole: «1424,1 milioni» con le seguenti: «1744,1 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni e: 90 milioni, rispettivamente con le seguenti: 500 milioni e: 70 milioni.
28. 130. Fassina.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché nei casi di affitto di ramo d'azienda»,
2) al comma 2 sopprimere le parole: «o di affitto di azienda»;
3) al comma 3 dopo le parole: «strutture alberghiere e agrituristiche» inserire le seguenti: «alle agenzie di viaggio e turismo, ai tour operator e alle agenzie di eventi»;
4) al comma 10 sostituire le parole: «1424,1 milioni» con le seguenti: «1724,1 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni e: 90 milioni, con rispettivamente: 500 milioni e: 70 milioni.
28. 132. Fassina.
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo credito di imposta è riconosciuto alle imprese di noleggio autobus con e senza conducente, con riguardo ai beni strumentali all'attività.
28. 59. Di Stasio, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Faro, Masi, Manzo, Di Lauro, Scanu, Ehm, Scerra, Olgiati, Varrica.
Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: Si intendono comunque inclusi nel beneficio di cui al presente articolo gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/10 e D.
28. 47. Rostan.
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta altresì alle agenzie viaggi e tour operator con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella misura del 100 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e tour operator, per ciascuna unità produttiva.;
b) dopo il comma 5 è inserito II seguente:
5-bis. Per i soggetti di cui al comma 1-bis il credito d'imposta di cui al comma 1 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.;
c) al comma 10 è infine aggiunto il seguente periodo: ai maggiori oneri derivanti dai commi 1-bis e 5-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
28. 34. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. II credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di affitto per immobili destinati allo svolgimento di attività dei servizi di ristorazione, spetta nella misura del 100 per cento dei relativi canoni;
b) ai commi 3 e 5, dopo le parole: commi 1, sono aggiunte le seguenti: 1-bis,;
c) al comma 4, le parole: al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: ai commi 1 e 1-bis;
d) al comma 10, le parole: 1.424,1 milioni sono sostituite dalle seguenti: 1,624,1 milioni.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 265 comma 5, è ridotto di 200 milioni di euro.
28. 41. Moretto.
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: affitto d'azienda aggiungere le parole: o di ramo d'azienda;
b) sostituire le parole: nella misura del 30 per cento dei relativi canoni con le parole: nella misura del 60 per cento dei relativi tali canoni.
Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
28. 33. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 2, dopo la parola: Dopo le parole di interesse turistico inserire: comprese le attività di trasporto pubblico funiviario.
28. 121. Bergamini, Bond, Porchietto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
All'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2 le parole: 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 60 per cento;
il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture ad uso culturale, alberghiere ed extra alberghiere, agrituristiche, nonché agli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti non alimentari e della ristorazione indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
28. 126. Porchietto.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento;
b) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soggetti locatari che non hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nello stesso mese del periodo d'imposta precedente in quanto non erano costituite o in attività, il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 è comunque riconosciuto nella misura dei commi 1 e 2.
28. 128. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2 dopo le parole: 30 per cento dei relativi canoni è inserito, in fine, il seguente periodo: ovvero del 50 per cento nel solo caso in cui l'immobile sia ad uso alberghiero;
al comma 3 le parole: strutture alberghiere e agrituristiche sono sostituite dalle seguenti: strutture alberghiere, termali e agrituristiche;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all'importo versata nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Per le sole strutture di cui al comma 3 il credito di imposta spetta, indipendentemente dalla riduzione dei fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto.
28. 175. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.
Al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento.
28. 51. Currò.
Al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento, con le parole: 50 per cento.
28. 53. Maglione.
Al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
Conseguentemente, il fondo finanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, è ridotto nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
28. 75. Buompane, Faro, Caso, Maraia, Manzo.
Al comma 2, dopo le parole: nella misura del 30 per cento dei relativi canoni, aggiungere le seguenti: , con eccezione dei contratti aventi ad oggetto immobili appartenenti alla categoria D8 e ubicati nelle strutture per la nautica da diporto, per i quali si applicano le previsioni di cui al precedente comma 1.
28. 62. Buratti.
Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
28. 32. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
*28. 11. Moretto, Marco Di Maio.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
*28. 113. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
*28. 178. De Toma, Rachele Silvestri.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
*28. 165. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Ove l'affitto d'azienda sia soggetto oltre che ad IVA anche ad imposta di registro con aliquota dell'1 per cento ex comma 10-quater dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in quanto il valore normale degli immobili, come determinato a sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è superiore al 50 per cento del valore complessivo dell'azienda, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 45 per cento dei relativi canoni di affitto d'azienda.
**28. 137. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Ove l'affitto d'azienda sia soggetto oltre che ad IVA anche ad imposta di registro con aliquota dell'1 per cento ex comma 10-quater dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in quanto il valore normale degli immobili, come determinato a sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è superiore al 50 per cento del valore complessivo dell'azienda, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 45 per cento dei relativi canoni di affitto d'azienda.
**28. 146. Rossi, Lotti, Prestipino, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio, il limite di compensi o ricavi per accedere al credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è innalzato a 50 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 700 milioni.
28. 143. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle società di capitali con sede legale e amministrativa in Italia che abbiano un fatturato di almeno 5 milioni di euro registrato nel periodo d'imposta precedente e che siano proprietarie o licenziatarie di marchi commerciali, nonché titolari di almeno 150 attività commerciali attive con vendita al dettaglio, relativa ai suddetti marchi commerciali, su punti vendita fisici collocati su tutto il territorio nazionale.
28. 67. Adelizzi, Buompane, Faro, Caso, Maraia, Manzo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Per le sole aziende operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo il credito d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività di intrattenimento e pubblico spettacolo spetta nella misura del 60 per cento dei relativi canoni relativi ai mesi di Marzo 2020, Aprile 2020 e Maggio 2020, ovvero per il periodo in cui le attività rientranti nel predetto settore hanno subito la chiusura forzata in ottemperanza alle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da COVID-19.;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche nonché alle aziende operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo;
c) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
28. 31. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
All'articolo 28, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto per le strutture alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e spetta al locatore che applicherà lo sconto sull'affitto, pari al credito d'imposta.
28. 155. Fusacchia.
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto per le strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e spetta al locatario che applicherà lo sconto sull'affitto, pari al credito d'imposta.
28. 72. Rampelli, Ferro.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle imprese del turismo organizzato e degli eventi, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente.
28. 27. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle imprese del turismo, ivi comprese le strutture alberghiere e agrituristiche, i catering per eventi i banqueting, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
28. 116. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere, agrituristiche ed extralberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d imposta precedente.
28. 17. Librandi.
All'articolo 28, comma 3 sostituire le parole: strutture alberghiere e agrituristiche, con le seguenti: strutture alberghiere, agrituristiche e termali.
*28. 135. Bond, Baldini.
All'articolo 28, comma 3 sostituire le parole: strutture alberghiere e agrituristiche, con le seguenti: strutture alberghiere, agrituristiche e termali.
*28. 159. Lorenzin, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Siani.
All'articolo 28, comma 3 sostituire le parole: strutture alberghiere e agrituristiche, con le seguenti: strutture alberghiere, agrituristiche e termali.
*28. 61. Lazzarini, Lucchini, Andreuzza, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
All'articolo 28, comma 3 sostituire le parole: strutture alberghiere e agrituristiche, con le seguenti: strutture alberghiere, agrituristiche e termali.
*28. 44. D'Alessandro.
All'articolo 28, comma 3 sostituire le parole: strutture alberghiere e agrituristiche, con le seguenti: strutture alberghiere, agrituristiche e termali.
*28. 30. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
All'articolo 28, comma 3 sostituire le parole: strutture alberghiere e agrituristiche, con le seguenti: strutture alberghiere, agrituristiche e termali.
*28. 79. Paolo Russo, Valentini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
All'articolo 28, comma 3 sostituire le parole: strutture alberghiere e agrituristiche, con le seguenti: strutture alberghiere, agrituristiche e termali.
*28. 185. Tabacci.
Al comma 3 dopo le parole: strutture alberghiere aggiungere le seguenti: e extralberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo, ai tour operator, alle agenzie di eventi e ai soggetti che svolgono attività ricettiva nelle dimore storiche;.
28. 52. Masi, Raduzzi, Di Lauro, Faro, Scanu, Di Stasio, Manzo, Trano.
Al comma 3, dopo la parola: alberghiere, aggiungere la seguente: extralbeghiere.
*28. 157. Trano.
Al comma 3, dopo la parola: alberghiere, aggiungere la seguente: extralbeghiere.
*28. 102. Gemmato, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
Al comma 3, sostituire le parole: e agrituristiche con le seguenti: , agli agriturismo, ai villaggi turistici, agli ostelli della gioventù, ai rifugi di montagna, alle colonie marine e montane, agli affittacamere per brevi soggiorni, alle case e appartamenti per vacanze, ai bed & breakfast, ai residence e ai campeggi.
28. 1. Vitiello.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 170. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 9. Moretto.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 29. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 43. Marco Di Maio, Gadda.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 138. Gelmini, Mandelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 122. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 112. Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 152. Buratti, Rotta, Topo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 108. Lollobrigida, Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3 dopo le parole: strutture alberghiere e agrituristiche sono aggiunte le seguenti: , le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator e le agenzie di eventi.
**28. 168. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 3 dopo le parole: strutture alberghiere e agrituristiche sono aggiunte le seguenti: , le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator e le agenzie di eventi.
**28. 182. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Al comma 3 dopo le parole: strutture alberghiere e agrituristiche sono aggiunte le seguenti: , le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator e le agenzie di eventi.
**28. 188. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 3 dopo le parole: strutture alberghiere e agrituristiche sono aggiunte le seguenti: , le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator e le agenzie di eventi.
**28. 104. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Al comma 3, dopo le parole: strutture alberghiere e agrituristiche, inserire le seguenti: , alle agenzie di viaggio, turismo e tour operator.
28. 4. Rosato.
Al comma 3 dopo le parole: e agrituristiche, inserire le seguenti: nonché alle imprese del settore della distribuzione non alimentare.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 15 per cento.
28. 105. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 3, dopo le parole: alle strutture alberghiere e agrituristiche sono inserite le seguenti: nonché alle imprese esercenti attività di commercio al minuto, di somministrazione di alimenti e bevande e di prestazione di servizi commerciali e/o paracommerciali in locali aperti al pubblico.
28. 106. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 3, dopo le parole: strutture alberghiere e agrituristiche aggiungere le seguenti: nonché campeggi e villaggi. Per gli operatori di cui al periodo precedente il credito d'imposta di cui al comma 2 spetta nella misura del 60 per cento.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
28. 117. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3, dopo le parole: alberghiere e agrituristiche sono aggiunte le seguenti: , ai campeggi e villaggi turistici.
28. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 3, dopo le parole: strutture alberghiere e agrituristiche aggiungere le seguenti: , nonché campeggi e villaggi.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2020.
28. 118. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: ed esercenti attività autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto per l'anno 2020 di 21 milioni di euro.
28. 141. D'Attis, Fiorini, Mulè, Ruggieri, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 3, dopo la parola: agrituristiche sono aggiunte le seguenti: ed alle imprese della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio al dettaglio di beni non alimentari.
Conseguentemente, al comma 10, le parole: 1.424,1 milioni sono sostituite dalle seguenti: 1.524,1 milioni.
28. 15. Moretto.
Al comma 3 dopo la parola: agrituristiche inserire le seguenti: e alle sale cinematografiche, agli immobili ad uso teatrale, alle scuole di danza, agli impianti sportivi.
28. 97. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 3, dopo le parole: alberghiere e agrituristiche inserire le seguenti: e alle sale cinematografiche.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 170 milioni.
28. 48. Mor.
Al comma 3 dopo la parola: agrituristiche inserire le seguenti: e alle sale cinematografiche.
*28. 18. Colmellere, Basini, Belotti, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Frassini, Bellachioma, Gava.
Al comma 3 dopo la parola: agrituristiche inserire le seguenti: e alle sale cinematografiche.
*28. 60. Lattanzio, Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.
Al comma 3 dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: nonché alle imprese operanti nel TMA (tessile, moda, abbigliamento, calzaturiero e pelletteria).
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
28. 86. Perego Di Cremnago, Gelmini, Fiorini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Al comma 3, dopo la parola: agrituristiche inserire il seguente periodo: nonché ai soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo.
28. 70. Giovanni Russo.
Al comma 3, dopo la parola: agrituristiche, inserire le seguenti: ed alle attività di cui all'allegato E.
Conseguentemente:
all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite con le seguenti: «86 per cento»;
dopo il comma 13, inserire il seguente: «13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 98 per cento del loro ammontare.»;
Conseguentemente inserire i seguenti allegati:
Allegato E Settori gravemente colpiti dall'emergenza COVID-19
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);
93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie – organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera;
93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
56.21,00 Catering per eventi, banqueting – servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie.
Allegato F Settori particolarmente colpiti dall'emergenza COVID-19
93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali – attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera;
93.21.0 Parchi di divertimento e parchi tematici;
93.11.1 Gestione di stadi;
93.11.2 Gestione di piscine;
93.11.3 Gestione di impianti sportivi polivalenti;
e 93.11.9 Gestione di altri impianti sportivi nca;
79.11 Attività delle agenzie di viaggio;
79.12 Attività dei tour operator;
93.12.0 Attività di club sportivi;
93.13.0 Gestione di palestre;
93.19.9 Attività sportive nca;
49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte;
50 trasporto marittimo e per vie d'acqua;
51 trasporto aereo;
52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;
53 servizi postali e attività di corriere;
55.10.00 Alberghi: fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande);
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence: fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze: cottage senza servizi di pulizia;
56.10 Ristorazione.
28. 56. Ficara, Grippa.
All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta altresì nella misura del 50 per cento alle attività commerciali aventi ad oggetto la cessione di beni non alimentari con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) al comma 10, sostituire le parole: 1.424,1 milioni di euro con le seguenti parole: 1 704,1 milioni di euro.
Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nei corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
28. 23. Piastra, Andreuzza, Murelli, Patassini, Cestari, Vanessa Cattoi, Gava.
All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta altresì nella misura del 50 per cento alle attività commerciali aventi ad oggetto la cessione di beni non alimentari con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) al comma 10, sostituire le parole: 1.424,1 milioni di euro con le seguenti parole: 1.704,1 milioni di euro.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 280 milioni di euro per l'anno 2020.
28. 140. Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Porchietto.
Al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta altresì nella misura del 50 per cento alle attività commerciali aventi ad oggetto la cessione di beni non alimentari con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
28. 50. Mor.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: Il credito d'imposta di cui ai commi le 2 spetta altresì nella misura del 50 per cento alle attività commerciali aventi ad oggetto la cessione di beni non alimentari con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) al comma 10, sostituire le parole: 1.424,1 milioni di euro con le seguenti: 1.704,1 milioni di euro.
*28. 96. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: Il credito d'imposta di cui ai commi le 2 spetta altresì nella misura del 50 per cento alle attività commerciali aventi ad oggetto la cessione di beni non alimentari con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) al comma 10, sostituire le parole: 1.424,1 milioni di euro con le seguenti: 1.704,1 milioni di euro.
*28. 107. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: Il credito d'imposta di cui ai commi le 2 spetta altresì nella misura del 50 per cento alle attività commerciali aventi ad oggetto la cessione di beni non alimentari con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) al comma 10, sostituire le parole: 1.424,1 milioni di euro con le seguenti: 1.704,1 milioni di euro.
*28. 98. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il credito d'imposta per le strutture di cui al comma 3, con affitto superiore a 10 mila euro mese, spetta al locatario che applicherà lo sconto subaffitto pari al credito d'imposta.
28. 73. Rampelli, Ferro.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Alle società di charter nautico titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, è riconosciuta la facoltà di non provvedere al pagamento del canone di locazione ovvero i contratti di ormeggio dove è esercitata l'attività, nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile, relativo al mese di marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, a fronte del riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo in favore del locatore. Per il mancato pagamento del canone di locazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n, 392 in materia di inadempimento del conduttore.
28. 162. Gavino Manca, Mura, Frailis, Miceli, Navarra, Raciti, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Pellicani, Topo, Pezzopane.
Al comma 4 dopo le parole: del terzo settore aggiungere le seguenti: le associazioni non riconosciute.
28. 160. De Maria.
Al comma 4, dopo le parole: enti del terzo settore aggiungere le seguenti: , le università popolari e della terza età.
28. 54. Mancini.
Al comma 4, sostituire le parole: e gli enti religiosi civilmente riconosciuti con le seguenti parole: , gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le scuole pubbliche paritarie e gli asili nido.
28. 71. Varchi, Maschio, Rampelli, Ferro, Trancassini, Lucaselli.
Al comma 4, inserire dopo le parole: e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le seguenti: alle scuole paritarie private di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
28. 83. Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche ai genitori di alunni e studenti frequentanti scuole paritarie di ogni ordine e grado con riferimento alle rette corrisposte ai rispettivi istituti scolastici.
Conseguente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 725 milioni di euro.
28. 19. Locatelli, Gobbato, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il comma:
4-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche ai genitori di alunni e studenti frequentanti scuole paritarie di ogni ordine e grado con riferimento alle rette corrisposte ai rispettivi istituti scolastici. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari ad euro 71,20 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.
28. 16. Alessandro Pagano, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto ad un ventiquattresimo della somma dei ricavi prodotti nei periodi d'imposta per gli anni 2018 e 2019.
28. 189. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 3 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Il credito d'imposta di cui al comma 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
28. 7. Furgiuele, Bellachioma, Frassini, Gusmeroli, Covolo, Cavandoli.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dei mesi di marzo, aprile e maggio con le seguenti: dei mesi da marzo 2020 a dicembre 2020.
Conseguentemente:
al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il credito d'imposta è riconosciuto, anche in assenza del requisito di cui al precedente periodo, ai soggetti locatari esercenti attività economica che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° giugno 2019;
al comma 10, sostituire le parole: 1.421,1 milioni con le seguenti: 2.521,1 milioni.
28. 39. Marco Di Maio.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dei mesi di marzo, aprile e maggio con le seguenti: dei mesi da marzo 2020 a dicembre 2020.
*28. 172. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dei mesi di marzo, aprile e maggio con le seguenti: dei mesi da marzo 2020 a dicembre 2020.
*28. 109. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dei mesi di marzo, aprile e maggio con le seguenti: dei mesi da marzo 2020 a dicembre 2020.
*28. 76. Fiorini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dei mesi di marzo, aprile e maggio con le seguenti: dei mesi da marzo 2020 a dicembre 2020.
*28. 20. Cestari, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Al comma 5 sostituire le parole: marzo, aprile e maggio con le seguenti: marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto.
Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
28. 63. Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Al comma 5, sostituire le parole: marzo, aprile e maggio con le seguenti: marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto.
Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 400 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28. 37. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 5, dopo la parola: maggio aggiungere le seguenti: giugno, luglio e agosto.
*28. 163. Dal Moro.
Al comma 5, dopo la parola: maggio aggiungere le seguenti: giugno, luglio e agosto.
*28. 100. Varchi, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 5, sostituire le parole: dei mesi di marzo, aprile e maggio con le seguenti: dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
**28. 139. Pastorino.
Al comma 5, sostituire le parole: dei mesi di marzo, aprile e maggio con le seguenti: dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
**28. 45. Marco Di Maio.
Al comma 5, sostituire le parole: dei mesi di marzo, aprile e maggio con le seguenti: dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
**28. 28. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 5, sostituire le parole: e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, con le seguenti: e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
28. 26. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 5, sostituire le parole: e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, con le seguenti: e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
*28. 187. Pentangelo.
Al comma 5, sostituire le parole: e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, con le seguenti: e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
*28. 127. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Al comma 5, sostituire le parole: e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, con le seguenti: e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
*28. 177. De Toma, Rachele Silvestri.
Al comma 5, sostituire le parole: e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, con le seguenti: e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
*28. 166. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 5, sostituire le parole: e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, con le seguenti: e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
*28. 114. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Al comma 5, sostituire le parole: e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, con le seguenti: e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
*28. 184. Tabacci.
Al comma 5, sostituire le parole: e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, con le seguenti: e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
*28. 12. Moretto, Marco Di Maio.
Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: 1.421,1 milioni con le seguenti: 1.621,1 milioni.
28. 174. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: di almeno il cinquanta per cento, con le seguenti: di almeno il trentatré per cento;
b) sostituire il comma 10 con il seguente: 10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.074,1 milioni di euro, si provvede:
1) quanto a 1.424,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265;
2) quanto a 650 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020 nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
28. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 5, sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: 33 per cento.
*28. 171. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 5, sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: 33 per cento.
*28. 110. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 5, sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: 33 per cento.
*28. 77. Fitzgerald Nissoli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Al comma 5, sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: 33 per cento.
*28. 21. Tomasi, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Bellachioma, Gava.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai soggetti locatari esercenti attività economica che hanno avviato la propria attività dopo il 1° aprile 2019, il credito d'imposta per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50 percento rispetto alla media mensile del fatturato risultante dal registro corrispettivi.
28. 156. De Toma, Rachele Silvestri.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai soggetti esercenti attività professionale il credito d'imposta spetta in relazione a tre canoni di locazione corrisposti nel periodo compreso da marzo a dicembre 2020, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
*28. 134. Cristina.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai soggetti esercenti attività professionale il credito d'imposta spetta in relazione a tre canoni di locazione corrisposti nel periodo compreso da marzo a dicembre 2020, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
*28. 125. Topo.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai soggetti esercenti attività professionale il credito d'imposta spetta in relazione a tre canoni di locazione corrisposti nel periodo compreso da marzo a dicembre 2020, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
*28. 92. Miceli.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove non possibile avere come riferimento la diminuzione di fatturato o dei corrispettivi nel mese del periodo d'imposta precedente, in caso di attività di nuova apertura si considera la media ponderata del fatturato dei soli mesi di apertura.
28. 8. Molinari, Cecchetti, Gusmeroli, Gerardi, Covolo, Cavandoli, Alessandro Pagano, Minardo, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il predetto contributo spetta anche in assenza del requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
*28. 173. Trano.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il predetto contributo spetta anche in assenza del requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
*28. 58. Ruocco.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo anche con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, luglio e agosto. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. L'agevolazione di cui al primo periodo è concessa anche alle società costituite nel primo semestre 2020 anche carattere stagionale.
5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis pari a 115 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
28. 124. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 50 per cento per i mesi di giugno, luglio ed agosto a fronte di una comprovata riduzione di fatturato o dei corrispettivi nella misura del 60 per cento rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta dell'anno 2019.
5-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 3 spetta nella misura del 60 per cento per i mesi di luglio ed agosto a fronte di una comprovata riduzione di fatturato o dei corrispettivi nella misura del 50 per cento rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta dell'anno 2019.
28. 65. Scutellà.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Il predetto credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 10 gennaio 2019.
*28. 151. Buratti, Rotta, Topo.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Il predetto credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 10 gennaio 2019.
*28. 111. Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto al comma 5-bis.
**28. 145. Lorenzin.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto al comma 5-bis.
**28. 123. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli, Gusmeroli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto al comma 5-bis.
**28. 103. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto al comma 5-bis.
**28. 64. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto al comma 5-bis.
**28. 38. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli, Gusmeroli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il provvedimento è esteso anche alle società neocostituite stagionali quindi impossibilitate a commisurare i ricavi precedenti.
28. 101. Varchi, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: I crediti d'imposta di cui ai commi precedenti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.
28. 80. Manzo.
Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
*28. 25. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
*28. 176. De Toma, Rachele Silvestri.
Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
*28. 167. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
*28. 115. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
*28. 81. Faro, Manzo, Grimaldi, Iorio.
Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero con rate utilizzabili nelle dichiarazioni dei redditi dei 5 anni successivi.
28. 74. Rampelli, Ferro.
Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: il credito di imposta è utilizzabile anche in compensazione per il pagamento dell'importo dell'IMU relativo al periodo di imposta di sostenimento della spesa o quello successivo.
28. 133. Fassina.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il soggetto avente diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Per i locatori o concedenti esercenti attività d'impresa, arte o professione, il credito d'imposta è altresì utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.
Conseguentemente, all'articolo 122, comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
28. 148. Della Frera, Squeri.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 la cui attività sia iniziata successivamente al mese di giugno 2019, la diminuzione del 50 per cento del fatturato o dei corrispettivi è calcolata con riferimento alla media di quelli realizzati dal momento dell'avvio dell'attività, sino al febbraio 2020.
28. 149. Della Frera, Squeri.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. In caso di mancato pagamento del canone di locazione da parte dei soggetti di cui ai commi precedenti, il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto al locatore o sublocatore che rinunci al relativo canone. Il credito spetta nella misura e con le modalità di cui ai commi precedenti.
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede ai sensi dell'articolo 265.
28. 57. Ruocco.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il soggetto avente diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso o della cessione ai sensi dell'articolo 122, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore o concedente esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto e nei successivi in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
28. 6. Cavandoli, Gusmeroli, Tarantino, Paternoster, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Il credito di imposta previsto dal presente articolo e dall'articolo 65 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 può essere ceduto al locatario a fronte di una corrispondente riduzione del canone di locazione mensile.
28. 164. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. A decorrere dal mese successivo a quello della cessazione del beneficio del credito d'imposta di cui al comma 5, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, individuati ai sensi dei commi 1, 2 e 3, conduttori di un rapporto di locazione per immobili ad uso non abitativo, hanno facoltà di richiedere ai rispettivi locatori l'equa rideterminazione, secondo criteri di correttezza e buona fede, dei canoni di locazione per il periodo dal 1° marzo 2020 sino al termine del periodo di emergenza di cui comma 4 dell'articolo 14. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione qualora il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi da marzo a maggio del 2020 di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Le parti possono altresì stabilire, anche sino alla scadenza del contratto, l'adozione di canoni variabili legati al volume d'affari del locatario. Qualora le parti non raggiungano un accordo, la rideterminazione è devoluta al giudice competente per materia, che ha facoltà di stabilire i canoni per il periodo da marzo 2020 sino al termine del periodo di emergenza, secondo equità e in proporzione al minor volume d'affari realizzato dal locatario.
10-ter. La diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 10-bis è in ogni caso valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali clausole risolutive, penali, decadenze e more connesse a ritardati od omessi adempimenti. È altresì sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1258, 1453, 1464 e 1467 del codice civile, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione.
10-quater. Salvo che, per accordo tra le parti, non sia stabilita una scadenza successiva, le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter si applicano per il periodo di emergenza previsto dal comma 4 dell'articolo 14. Sino al predetto termine e ferma la facoltà di richiedere l'equa rideterminazione secondo correttezza e buona fede dei canoni di locazione, è esclusa la possibilità di chiedere la risoluzione della locazione da parte del locatore qualora il conduttore provveda al pagamento di un canone commisurato proporzionalmente al minor volume d'affari realizzato a decorre dal marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, comunque non inferiore al 30 per cento dell'originario canone. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e del presente comma, con particolare riferimento all'introduzione di disposizioni semplificate per la comunicazione delle variazioni del canone.
28. 150. Della Frera, Squeri, Barelli, Spena, Perego Di Cremnago.
Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:
Art. 28-bis.
(Credito d'imposta per il settore turistico)
1. Per l'anno di imposta 2020, ai soggetti esercenti attività di impresa nel settore turistico è riconosciuto, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, un credito di imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolgono le medesime attività, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del credito di imposta di cui al comma 1, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.
28. 01. Fassina.
Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:
Art. 28-bis.
(Credito di imposta sul costo del magazzino per il settore della moda)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, nei settori tessile, abbigliamento, calzature, pelletterie, accessori ed articoli sportivi, per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1° giugno 2019 al 12 marzo 2020.
2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduto ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
28. 03. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:
Art. 28-bis.
(Disapplicazione limite di deducibilità oneri fiscali ed interessi passivi)
1. Per gli anni 2020 e 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 96, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui all'articolo 96, comma 1, lettere a) e b) è deducibile integralmente.
28. 04. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Modifica all'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
1. All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La sospensione delle attività economiche e produttive disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256,1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli, stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito».
*28. 06. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Modifica all'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
1. All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La sospensione delle attività economiche e produttive disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256,1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli, stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito».
*28. 034. Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Credito d'imposta per riduzione canone di locazione)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili o aziende che riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordata per ciascun mese.
2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
28. 07. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Credito di imposta per spese di riavvio delle attività professionali)
1. Al fine di sostenere la ripresa dell'attività delle professioni intellettuali in seguito alla sospensione per effetto delle misure di contenimento del contagio dell'epidemia da COVID-19, e garantire un flusso di cassa utile a soddisfare il fabbisogno finanziario per la restituzione degli eventuali prestiti contratti per far fronte a tutti i costi comunque sostenuti nel periodo all'emergenza, ai soggetti esercenti attività libero professionali per le quali è necessaria l'iscrizione ad Albi ed Ordini è garantito un credito di imposta pari all'80 per cento di tali costi, purché siano inerenti all'attività.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è irrilevante ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sui redditi e per l'imposta regionale sulle attività produttive ed è ripartito in sei quote annuali di pari importo a valersi sulle imposte il cui termine di pagamento sia in scadenza a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. In caso di incapienza, il credito di imposta non utilizzato può essere portato in compensazione di altre imposte, contributi previdenziali e di ogni altra somma dovuta a Stato, Regioni ed Enti previdenziali.
28. 08. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Incentivi fiscali per la stipula di accordi di riduzione del canone di locazione)
1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione del presente decreto, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto un accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata «COVID-19» ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali, professionali ed industriali può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con Partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento.
2. In caso di stipula di accordi finalizzati alla riduzione, anche temporanea, del canone di locazione, è riconosciuta una riduzione del 25 percento dell'imposta municipale sugli immobili dovuta in relazione ai fabbricati a qualsiasi destinazione e di qualsiasi categoria.
3. Le parti, nella stipula degli accordi di cui al comma 2, potranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività, che controfirmano l'accordo attestandone la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978, n. 392 ed al presente decreto- legge; l'attestazione è condizione per la sola applicazione dei benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2.
4. Ai fini della validità, gli accordi di cui al comma 2 dovranno essere stipulati in forma scritta e dovranno essere oggetto di registrazione in forma telematica; la registrazione costituisce condizione necessaria per usufruire dei benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2 ed è esente dal pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo.
5. Nel caso in cui le parti non fossero abilitate alla registrazione telematica, è ammessa la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria ed esclusivamente a mezzo PEC, di copia dell'accordo stesso in formato pdf firmato digitalmente da entrambe le parti ovvero – se sprovviste di strumenti per l'apposizione di firma digitale – con riproduzione del contenuto dell'accordo all'interno del corpo del messaggio PEC.
6. I benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2 non sono applicabili ai contratti stipulati dopo la data del 31 gennaio 2020, nonché ai contratti stipulati tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, in corso di validità alla data del 1° gennaio 2020, non scaduti, che le parti abbiano interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale prevista.
7. Le minori entrate dei Comuni in conseguenza di quanto previsto dal comma 2, è compensato con un corrispondente incremento del trasferimento dovuto dallo Stato in relazione al Fondo istituito con l'articolo 1, comma 380, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
28. 09. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)
1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.
2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
28. 046. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Meccanismo di compensazione a favore dei consumatori per le bollette luce e gas)
1. È costituito in favore dei consumatori, persone fisiche e imprese che hanno subito una interruzione della capacità di produrre reddito determinata dai provvedimenti urgenti adottati a contrasto dell'emergenza sanitaria, un meccanismo di compensazione tra l'ammontare degli insoluti maturati dai contribuenti per i mesi di competenza di aprile, maggio e giugno 2020 con riferimento alle fatture per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale e il riconoscimento di una detrazione di pari importo da applicare sull'imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) o sui redditi delle società (Ires).
2. Viene riconosciuta la facoltà per il consumatore beneficiario, di procedere alla cessione, sotto forma di credito di imposta, della detrazione riconosciuta, in favore del fornitore di energia elettrica e gas naturale creditore, estinguendo il rapporto debitorio.
3. L'accesso a tale beneficio fiscale deve essere preceduto da un'attività probatoria, con onere a carico del contribuente interessato, che dovrà dimostrare all'Autorità per l'Energia Reti e Ambiente, allegando le relative ricognizioni e piani di rientro sottoscritti con i fornitori, l'attualità e l'entità del danno subito.
4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, saranno gli stessi consumatori beneficiari a dichiarare la sopravvenuta impossibilità all'espletamento della normale attività lavorativa, attraverso la sottoscrizione della dichiarazione trasmessa telematicamente all'Autorità per l'Energia Reti e Ambiente ai fini dell'ottenimento relativo visto di conformità.
5. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari all'ammontare della morosità accertata e sarà utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta coincidente con quello di maturazione. La base di calcolo del credito d'imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per lo stesso scopo.
6. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
7. Il fabbisogno finanziario discendente dalle necessità del meccanismo di compensazione è garantito dalla previsione di una nuova componente per gli oneri di sistema, denominata A-co e destinata alla copertura degli insoluti maturati a causa dell'emergenza, che avrà validità fino a concorrenza del fabbisogno necessario.
8. Con delibera dell'Autorità per l'Energia Reti e Ambiente viene definita la modalità costitutiva e il regime regolatorio della nuova componente.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
10. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito di imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari.
11. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni infedeli si applica la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna dichiarazione infedele resa.
28. 012. Raciti.
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Credito di imposta per i crediti inesigibili derivanti dalla crisi economica conseguente alla diffusione dell'epidemia COVID-19)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, in deroga alla disciplina vigente, e in virtù del perpetuarsi della crisi economica conseguente alla diffusione dell'epidemia COVID-19, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione;
b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.
2. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
3. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:
a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;
b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.
4. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.
6. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.
7. Agli oneri derivati dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
28. 010. Tartaglione, Gelmini, Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di fabbricati rurali)
1. La lettera e) dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituita dalla seguente: «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali».
28. 011. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Sospensione dei procedimenti di sfratto)
1. I termini di sanatoria previsti dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392 e concessi nei procedimenti di intimazione di sfratto per morosità antecedenti la data del 9 marzo 2020 sono da intendersi sospesi per il periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 così come previsto per i termini processuali a mente dell'articolo 83 del decreto-legge n. 8 del 2020 e dell'articolo 36 del decreto-legge n. 23 del 2020. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione lo stesso è differito in modo da consentirne il rispetto.
2. Il conduttore ad uso abitativo, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del suo reddito familiare pari almeno al 50 per cento rispetto al corrispondente reddito dell'anno precedente e in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha subito la riduzione, risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione stragiudiziale presso la Commissione paritetica prevista dall'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture 16 gennaio 2017.
3. In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata comporterà la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a 90 giorni al fine di consentire lo svolgimento della procedura di negoziazione stragiudiziale davanti alla commissione paritetica ed il giudice adito fissa una nuova udienza di comparizione successiva al termine di sospensione sopra indicato con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392.
4. L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte degli stessi non percepiti a partire dalla mensilità di marzo 2020.
5. In caso di rinegoziazioni concluse avanti alle Commissioni paritetiche di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture 16 gennaio 2017 comportanti la riduzione del canone contrattualmente previsto di almeno il 30 per cento, per tutto il periodo di detta riduzione, nel caso di contratti concordati, l'aliquota IMU prevista dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015 n. 208 è ulteriormente ridotta al 50 per cento e l'aliquota del 10 per cento della cedolare secca prevista dall'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 è ridotta al 5 per cento. Nel caso di contratti di cui all'articolo 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 l'aliquota Imu è ridotta al 75 per cento e l'aliquota del 21 per cento della cedolare secca, prevista dall'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, è ridotta al 16 per cento.
28. 013. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. Fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta all'1 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:
a) quanto a 800 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
28. 014. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. Fino al 31 dicembre 2022, in caso di acquisto di un'abitazione diversa da quella principale, l'aliquota del 9 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta al 4,5 per cento, anche in caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto. È sospeso fino alla predetta data ogni controllo da parte dell'Agenzia delle entrate sulle operazioni di acquisto di cui al periodo precedente effettuate da persone fisiche o giuridiche.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «8 per cento».
28. 015. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:
a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
28. 016. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio dell'attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:
a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
28. 017. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni per servizio di ristoro tramite distributori automatici)
1. In relazione ai contratti di appalto e di concessione che prevedano la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente ed aventi come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubbliche, ove dai relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato ritratto dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio economico complessivo annuale delle singole concessioni in considerazione delle perdite di fatturato del concessionario causate dalla minore affluenza di pubblico o dalla chiusura o dall'applicazione del lavoro agile nei plessi oggetto di appalto o concessione.
2. Per i mesi di marzo, aprile e maggio non sono altresì dovuti i relativi canoni demaniali se previsti.
28. 018. Lacarra, Gavino Manca, Bonomo.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta sostitutiva sui mutui si applica in ragione dello 0,10 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
28. 019. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. In deroga a quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 6 dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e fino al 31 dicembre 2022, per i fabbricati del gruppo catastale A, l'aliquota di base dell'imposta municipale unica è fissata allo 0,38 per cento e sono altresì ridotti del 50 per cento i moltiplicatori catastali di cui al comma 4, lettera a) del predetto decreto.
2. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
28. 020. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. In deroga alla disciplina vigente e fino al 31 dicembre 2022, per la compravendita degli immobili facenti parte delle categorie catastali A e C, l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è ridotta del 50 per cento.
2. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
28. 021. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. Fino al 31 dicembre 2022, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10,5 per cento. Ai contratti di cui al comma 1 si applica l'esenzione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e l'imposta di registro di cui alla Tariffa – Parte prima – Articolo 5 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura pari all'0,5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «7 per cento».
28. 022. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Ulteriori disposizioni in favore dei soggetti locatori, in materia di credito d'imposta per i canoni degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. Limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 28 a cui è stata imposta la sospensione dell'esercizio dell'attività con uno dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati dal 22 febbraio 2020 al 4 maggio 2020, il mancato pagamento, in tutto o in parte, dei canoni di locazione dovuti per la conduzione dell'immobile adibito all'attività commerciale, industriale, artigianale, professionale sospesa per il periodo di sospensione previsto dai provvedimenti suddetti, non può essere invocato quale causa di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore se quest'ultimo provvederà a versare, mediante rate o in unica soluzione, almeno il 70 per cento dei canoni maturati nel periodo di sospensione dell'attività entro il 31 dicembre 2020. In tali ipotesi, ai soggetti locatori spetterà un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare mensile dei canoni maturati nel periodo di sospensione dell'attività. Il presente articolo trova applicazione ai rapporti contrattuali vigenti alla data dell'8 marzo 2020 e non scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
28. 025. D'Orso.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Credito d'imposta per il settore sportivo)
1. Alle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
28. 028. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Ribolla.
Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:
Art. 28-bis.
(Credito d'imposta e ulteriori misure a sostegno dello Sport)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle federazioni sportive nazionali, appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, ovvero le società sportive che stipulano con gli atleti contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché soggetti che gestiscono stadi e impianti sportivi, possono richiedere per l'anno 2020 l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.
2. Agli stessi soggetti è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/4 e D6.
3. Le spese effettuate nell'anno 2020, sostenute dalle società calcistiche aderenti al Lega Italiana Calcio Professionistico, per l'iscrizione associativa e per Iscrizione al campionato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili nella misura pari all'80 per cento dagli oneri sostenuti.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
28. 037. Ribolla, Belotti, Frassini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:
Art. 28-bis.
(Cessione di crediti per canoni di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:
«14-bis. Al fine di sostenere gli operatori delle categorie infra specificate e favorire soluzioni condivise fra tali operatori e i relativi creditori, in alternativa anche parziale al finanziamento di cui al comma 1, alle imprese che vantano crediti per canoni di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda, e relative spese, verso soggetti operanti nei settori del commercio al dettaglio o all'ingrosso, delle attività para-commerciali, di somministrazione e artigianali alimentari e non alimentari, dei pubblici esercizi, dello sport e del tempo libero, dell'intrattenimento e dello spettacolo, è consentito cedere pro soluto a banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia un importo dei suddetti crediti il cui valore nominale corrisponda al massimo al 25 percento del fatturato realizzato dall'impresa nell'esercizio precedente.
14-ter. L'incasso dei suddetti crediti ceduti pro soluto è garantito da SACE, in favore di banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, ai sensi del precedente comma 2, alle condizioni e nei termini ivi previsti, fermo restando che:
a) la cessione pro soluto di cui al presente comma può essere effettuata dalle imprese beneficiarie anche in più blocchi o fasi, purché entro il 31 dicembre 2020, per crediti (i) nascenti da contratti di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda stipulati entro il 23 febbraio 2020, (ii) aventi una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e (iii) un valore nominale complessivamente non superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa beneficiaria nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3;
b) il debitore ceduto deve (i) essere in possesso, alle date ivi indicate, dei medesimi requisiti previsti per l'impresa beneficiaria dalla lettera b) del precedente comma 2, e (ii) non essere assoggettato, alla data della cessione, a procedure di fallimento, di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per effetto di istanze o ricorsi presentati e/o di provvedimenti emanati al di fuori del periodo di improcedibilità di cui al successivo articolo 10;
c) la cessione pro soluto dei crediti deve essere stata accettata dal debitore ceduto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1264 del codice civile;
d) la cessione pro soluto dei crediti non comporta, in deroga all'articolo 1263 del Codice civile, il trasferimento delle eventuali garanzie, personali o reali, accessorie al credito ceduto e/o al rapporto sottostante;
e) la garanzia copre la percentuale dell'importo nominale dei crediti ceduti pro soluto, determinata in relazione alle caratteristiche di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera d) del precedente comma 2, valutate, ai sensi del precedente comma 4, avendo riguardo all'impresa del debitore ceduto, anziché con riguardo alle caratteristiche dell'impresa beneficiaria cedente il credito;
f) il controvalore della cessione pro soluto è pari al valore nominale dei crediti ceduti, fermi i limiti di cui alla precedente lettera a), al netto degli interessi che sarebbero stati applicati dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per concedere all'impresa beneficiaria i finanziamenti di cui al comma 1, con riferimento a una durata del prestito corrispondente alla durata media dei crediti ceduti intendendosi per durata quella compresa fra la data di erogazione del relativo controvalore in favore dell'impresa beneficiaria cedente il credito e la data di scadenza di pagamento del credito ceduto indicata in fattura;
g) gli interessi di sconto di cui alla precedente lettera f) includono le commissioni di garanzia che saranno corrisposte a SACE dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia cessionaria dei crediti, nelle proporzioni previste dalla lettera e) del precedente comma 2.
14-quater. È possibile beneficiare sia della suddetta cessione dei crediti pro soluto che dei finanziamenti di cui al comma 1, a condizione che l'importo cumulativo richiesto da una singola impresa beneficiaria non sia superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dalla stessa nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3. Per quanto compatibili e non in contrasto le disposizioni sui finanziamenti di cui ai commi da 1 a 14 si applicano alla presente cessione pro soluto dei crediti.
14-quinquies. L'adempimento degli impegni e delle previsioni di cui al presente articolo è applicabile fatti salvi gli obblighi di legge pro tempore vigenti e nei limiti in cui non comporti la violazione di obblighi assunti con atti aventi data certa non successivi al 31 dicembre 2019».
28. 029. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:
Art. 28-bis.
(Credito d'imposta per le locazioni ad uso abitativo con contratto a canone concordato)
1. Al fine di alleviare situazioni di disagio economico ai soggetti che per ragioni di necessità, di salute e familiari sono stati costretti a trascorrere il periodo di quarantena fuori dall'abitazione in uso, è riconosciuto, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, a condizione che l'abitazione sia locata con contratto a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, o che si tratti di abitazione locata con contratto per esigenze abitative di studenti universitari.
2. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dalla presente norma, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28. 030. Amitrano.
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale/produttivo e industriale)
1. Il canone di locazione relativo ai contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, se ridotto di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per centro.
2. L'assoggettamento al regime della cedolare secca dei canoni di locazione di cui al comma 1 può essere richiesto esclusivamente con riferimento ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
28. 032. Gemmato, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali: cancellazione del riferimento specifico in fattura)
1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «A tal fine, le fatture o gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194. In caso di omessa indicazione del riferimento di cui al secondo periodo, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
28. 033. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Agevolazioni per le attività d'impresa di intrattenimento ed esenzione IMU)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili rientranti nella categoria catastale C/4 che riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordato per ciascun mese.
2. Per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/4, D/3 e D/6 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.
3. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
28. 035. Ribolla, Frassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Toccalini, Comencini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Credito d'imposta attività commerciali)
1. All'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «al mese di marzo» con le seguenti: «ai mesi di marzo e aprile» e aggiungere, in fine, le parole «ovvero, a condizione che siano destinati all'esercizio nei confronti del pubblico di attività di prestazione di servizi e/o para commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e/o di vendita di beni al dettaglio, anche se censiti nella categoria catastale D/8»;
b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 è riconosciuto anche in relazione ai canoni relativi a contratti di affitto di azienda o di rami di azienda che, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 35, comma 10-quater, del decreto-legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assimilati alle locazioni di fabbricati ai fini dell'applicazione delle imposte indirette, In ogni caso, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile, il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 è riconosciuto quando la parte prevalente dei canoni è destinata alla remunerazione dell'uso di immobili inclusi nelle categorie catastali di cui al precedente comma 1.
1-ter. In accordo tra le parti contraenti, il credito d'imposta può essere attribuito al locatore ed imputato, esclusivamente al valore nominale, in conto pagamento del canone, al momento della corresponsione del canone stesso»;
c) al comma 2, aggiungere in fine le parole: «, senza limiti di importo, anche nell'ipotesi di cui al comma 1-ter.».
2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
28. 036. Centemero, Saltamartini, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. All'articolo 28, al comma 3, dopo le parole «agrituristiche», sono inserite le seguenti: «ed alle attività di cui all'allegato 1».
2. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
2) dopo il comma 13, è inserito il seguente: «13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 98 per cento del loro ammontare».
Conseguentemente, all'allegato 1 di cui all'articolo 120 inserire le seguenti voci:
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);
93,29,10 Discoteche, sale da ballo e simili;
96,09,05 Organizzazione di feste e cerimonie – organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera.
93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
56.21.00 Catering per eventi, banqueting – servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie.
28. 038. Toccalini, Ribolla, Comencini.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.
2. L'Imu relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2020.
*28. 039. Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore, Prestigiacomo, Pella.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.
2. L'Imu relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2020.
*28. 045. Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.
2. L'IMU relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.
28. 024. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. È riconosciuto un credito di imposta per le spese dirette e indirette sostenute dagli espositori aventi sede legale in Italia che partecipano a fiere nazionali e internazionali pari al 50 per cento delle spese sostenute.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
28. 02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. È riconosciuto un credito di imposta per le spese dirette e indirette sostenute dagli espositori aventi sede legale in Italia che partecipano, dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020, a fiere nazionali, internazionali e congressi, pari al 50 per cento delle spese sostenute.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
28. 05. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Credito d'imposta e contributo per i canoni di locazioni degli immobili ad uso abitativo per studenti universitari universitari fuori sede)
1. I conduttori di contratti di locazione regolarmente registrati ad uso abitativo ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di contratti di ospitalità, nonché degli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, che versano nella seguente condizione: studenti universitari fuori sede iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa e che hanno fatto rientro nel comune di residenza a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza; possono optare per una delle seguenti richieste: 1) ricontrattazione del canone con il proprietario per i mesi di marzo, aprile, maggio 2020 a causa dell'emergenza da COVID-19; 2) richiesta al Comune di versamento al proprietario dell'immobile di una quota pari al cinquanta per cento del canone di locazione per i mesi di cui al punto 1).
2. Nel caso previsto dal punto 1) del comma precedente il locatore che aderisce alla richiesta di ricontrattazione del canone con una diminuzione del 50 per cento è esentato dal versamento dell'imposta sul canone di locazione relativa alle mensilità di cui al punto 1) del comma precedente.
3. Nel caso previsto dal punto 2) del comma 1, il conduttore presenta una domanda di contributo al Comune ove è situato l'alloggio, autocertificando la condizione ivi prevista ed allegando esclusivamente copia del contratto registrato. La domanda è altresì inviata al locatore. Il contributo è pari al 50 per cento del canone dovuto. Il contributo è erogato direttamente al locatore, ad esclusione dell'ipotesi di cui al comma successivo. Il locatore, ricevuta la domanda potrà:
a) aderire alla ricontrattazione del canone di cui al comma precedente;
b) inviare al Comune le coordinate bancarie ove eseguire il versamento;
c) optare per la detrazione di imposta per un ammontare pari al contributo richiesto. Il Comune, nel caso previsto dal punto 2) di cui al comma 1 provvederà a versare il contributo entro 60 giorni dal ricevimento, previa verifica della regolarità fiscale del contratto. L'invio della domanda al proprietario esonera il conduttore dal pagamento della quota richiesta quale contributo.
4. Nel caso previsto dal punto 2) del comma 1, ove il conduttore abbia già versato l'intero canone di locazione potrà richiedere l'erogazione diretta, inviando, oltre ai documenti indicati al comma 3, copia del pagamento del canone e le coordinate bancarie ove eseguire il pagamento.
5. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il «Fondo contributo straordinario affitto per l'emergenza COVID-19» con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020 che fornisce ai Comuni provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione da sottoscrivere con l'Associazione Nazionale dei Comuni italiani per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, numero 2), del presente articolo e per compensare il mancato gettito fiscale derivante dalla disposizione di cui al comma 2. Il Fondo è incrementato con le risorse destinate per l'anno 2020 al fondo per il sostegno all'affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e con le risorse destinate per l'anno 2020 al fondo morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
28. 040. De Girolamo.
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Detrazione per i canoni di locazione degli immobili per gli studenti fuori sede)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la detrazione d'imposta prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i contratti di ospitalità, nonché per gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, è determinata in un importo pari al 60 per cento degli oneri sostenuti per i canoni relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. La detrazione di cui al primo comma resta determinata in un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per i canoni relativi alle altre mensilità del 2020 e in un importo non superiore a 2.633 euro per l'intero anno d'imposta.
3. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
28. 041. De Girolamo, Berardini.
Dopo l'articolo 28 aggiungere i seguenti:
Art. 28-bis.
1. Il mancato pagamento dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativi ai contratti di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, stipulati dai soggetti indicati dall'articolo 28 che abbiano riportato una diminuzione di fatturato nella misura di cui al comma 5 dell'articolo 28, non costituisce inadempimento contrattuale ai sensi degli articoli 1453 e 1456 del codice civile. Al termine del rapporto contrattuale i canoni non pagati di cui al presente articolo, salvo diverso accordo sono versati in un'unica soluzione.
2. La presente disposizione trova applicazione ai rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 28-ter.
1. I canoni dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020, relativi ai contratti di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, stipulati dai soggetti indicati dall'articolo 28 che abbiano riportato una diminuzione di fatturato nella misura di cui al comma 5 dell'articolo 28, sono ridotti del 30 per cento ed ai soggetti locatori spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare mensile dei canoni maturati nel periodo di cui al presente articolo.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede attraverso corrispondente riduzione del comma 5 dell'articolo 265.
28. 042. Baldino.
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Detassazione degli utili reinvestiti nelle reti d'impresa)
1. L'agevolazione per le reti d'impresa di cui all'articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, può essere fruita in relazione agli utili destinati dalle imprese alle finalità di cui al primo periodo del predetto comma a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.
2. All'articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, al primo periodo sono soppresse le parole da: «preventivamente asseverato» a: «medesimo decreto», il secondo periodo è soppresso e al quarto periodo le parole: «euro 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.000.000».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28. 043. Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Accordi volontari di solidarietà per la temporanea riduzione dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo)
1. Per favorire la realizzazione degli accordi per la temporanea riduzione dei canoni di locazione relativi agli immobili a uso non abitativo, si stabilisce che i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo relativi ai contratti stipulati in data antecedente al 28 febbraio 2020, possono, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione dei reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 5 per cento.
2. La previsione di cui al precedente comma si attua a condizione che il locatore, a seguito di richiesta formulata dal conduttore, acconsenta alla temporanea riduzione dei ratei mensili del canone annuale di locazione relativamente ai mesi da giugno a dicembre 2020, in misura almeno pari al 40 per cento rispetto al valore dei ratei mensili del canone annuale contrattualmente stabilito.
3. Potranno formulare richiesta di temporanea riduzione dei ratei mensili del canone annuale di locazione, così come previsto dal comma 2, i conduttori che esercitano attività commerciale d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente e che dimostrino di aver subito un'effettiva riduzione del fatturato o dei corrispettivi intervenuta nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020 di un importo pari almeno al 50 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
4. Per favorire la realizzazione degli accordi volontari di solidarietà di cui ai commi precedenti, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli, diminuendo le stesse nella misura massima del 50 per cento per i proprietari che aderiscono all'accordo di solidarietà con i conduttori per la temporanea riduzione dei ratei mensili del canone annuale di locazione relativamente ai mesi da giugno a dicembre 2020 previsto nel presente articolo.
28. 044. Topo.
ART. 29.
Al comma 1, dopo le parole: abitazioni in locazione aggiungere le seguenti: comprese quelle assegnate in godimento o in locazione ai soci delle cooperative edilizie di abitazione,
*29. 1. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo le parole: abitazioni in locazione aggiungere le seguenti: comprese quelle assegnate in godimento o in locazione ai soci delle cooperative edilizie di abitazione,
*29. 9. Porchietto.
Al comma 1, dopo le parole: abitazioni in locazione aggiungere le seguenti: comprese quelle assegnate in godimento o in locazione ai soci delle cooperative edilizie di abitazione,
*29. 11. Buratti, Mura.
Al comma 1, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 360 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro a decorrere dal 2021.
Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: commi 5 e 7.
29. 7. Fassina, Muroni.
Al comma 1 sostituire le parole: è incrementato di ulteriori 140 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di ulteriori 360 milioni di euro per l'anno 2020.
Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.
29. 8. Fassina, Muroni.
Al comma 1, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 253 milioni.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 101 e 102.
29. 5. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sostituire le parole: ulteriori 140 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: ulteriori 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. Nello stesso fondo confluiranno le risorse previste per il fondo morosità incolpevole istituito dal decreto-legge n. 102 del 2013.
Conseguentemente, ridurre di 80 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 265, comma 5.
29. 6. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse devono considerarsi relative alle morosità maturate dall'inizio dell'emergenza derivante dalla diffusione sul territorio nazionale del virus COVID-19 e sono erogate direttamente ai proprietari degli immobili.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2020.
29. 10. Rosso, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In merito all'incremento di 140 milioni di euro di cui al comma 1 del presente articolo, 50 milioni dello stesso sono vincolati alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede che rientrano nella soglia ISEE uguale o inferiore a 25.000 mila euro, tramite rimborso dell'Intero canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma che tengano conto dell'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio.
29. 2. Iovino, Vacca, Torto, Di Lauro, Giovanni Russo, Giordano, Grippa, Barbuto, Faro, Berti, Elisa Tripodi, Martinciglio, Olgiati, Buompane, Lombardo, Dieni, Serritella, Palmisano, Ehm, Barzotti, Scutellà, Pallini, Corda, Grimaldi, Scerra, Frusone, Gallo, Lovecchio, Manzo, Luciano Cantone, Papiro, Testamento, Fioramonti, Melicchio, Tuzi, Ascari.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Con i provvedimenti di attribuzione ai comuni di tutte le quote di spettanza per l'annualità 2020 del Fondo per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, nonché per l'annualità 2019 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, ripartiti con decreto ministeriale Infrastrutture 23/12/2019 e per le pregresse annualità 2014/2018 dello stesso Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, ripartite con decreto ministeriale Infrastrutture 31 maggio 2019, per i quali i Comuni interessati non abbiano ancora emessi i relativi bandi, le Regioni definiscono criteri per l'assegnazione del contributo, anche in deroga e in aggiunta a quelli vigenti stabiliti nei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 11 della legge n. 431 del 1998 e dell'articolo 6 comma 5 del decreto-legge n. 102 del 2013, integrando e coordinando i due fondi anche con eventuali fondi straordinari regionali.
2-ter. Tali criteri, oltre alle fattispecie di beneficiari previste dai precedenti decreti di ripartizione, devono prevedere il diretto riferimento all'aumento delle situazioni di disagio abitativo prodotto dagli effetti economici dell'emergenza COVID-19 sui redditi delle famiglie, quali cassa integrazione ordinaria straordinaria e in deroga che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, lavoratori e studenti fuori sede; cessazioni o sospensioni di attività autonome e libero-professionali, con conseguente perdita di fatturato in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, consentendo ai comuni di procedere rapidamente con pubblici avvisi e presentazione telematica delle domande, sulla base di autocertificazione del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti e riferimento al requisito del reddito.
2-quater. Al fine di consentire un utilizzo delle risorse mirato a fronteggiare le specifiche esigenze e bisogni sorti anche a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, con un primo provvedimento, adottato nei termini e con i criteri indicati nel precedente comma 2, è ripartito dalle regioni ai comuni il 50 per cento delle risorse disponibili. Con successivo provvedimento, adottato sulla base dei dati delle domande presentate ai Comuni a seguito degli avvisi e la cui raccolta termina entro trenta giorni dalla prima ripartizione le regioni assegnano, nei successivi quindici giorni, le restanti risorse. Nella assegnazione dei contributi costituirà elemento di premialità la rinegoziazione tra le parti per la riduzione dei canoni di locazione, anche ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 431 del 1998. In tale caso il versamento del contributo potrà essere direttamente effettuato al locatore.
2-quinquies. All'articolo 29, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Possono accedere al Fondo anche i soci assegnatari in godimento o in locazione delle cooperative edilizie di abitazione».
29. 12. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 4 comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» è soppresso con efficacia retroattiva.
29. 3. Carrara, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'efficacia delle disposizioni previste dai commi da 616 a 620 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata al 1° gennaio 2022.
29. 4. Cappellacci, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Proroga sospensione esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, la sospensione di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata al 31 dicembre 2020.
2. I provvedimenti di escussione delle garanzie bancarie relative all'affitto e alla locazione di immobili sono sospesi fino al 31 dicembre 2020.
29. 01. Pastorino.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la lettera b) del comma 1 è abrogata.
*29. 02. Lacarra.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la lettera b) del comma 1 è abrogata.
*29. 04. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni per servizio di ristoro tramite distributori automatici)
1. In relazione ai contratti di concessione aventi come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e le università, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio delle singole concessioni in considerazione delle perdite di fatturato causate dalla chiusura dei medesimi istituti ed università per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
**29. 03. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni per servizio di ristoro tramite distributori automatici)
1. In relazione ai contratti di concessione aventi come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e le università, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio delle singole concessioni in considerazione delle perdite di fatturato causate dalla chiusura dei medesimi istituti ed università per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
**29. 018. Ravetto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Incremento finanziamento fondo morosità incolpevole)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2020.
2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Agli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.
29. 07. Fassina, Muroni.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Potenziamento della garanzia del Fondo per la prima casa)
1. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento».
2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 400 milioni di euro nell'anno 2020 e 600 milioni per l'anno 2021 e 2022.
*29. 06. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Potenziamento della garanzia del Fondo per la prima casa)
1. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento».
2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 400 milioni di euro nell'anno 2020 e 600 milioni per l'anno 2021 e 2022.
*29. 017. Battilocchio, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Modifiche al Fondo di garanzia per la prima casa)
1. Per gli anni 2020 e 2021, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è concessa nella misura dei 100 per cento della quota capitale.
2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: «di età inferiore ai trentacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «di età inferiore ai quarant'anni».
Conseguentemente, all'articolo 31, comma 4, le parole: 100 milioni sono sostituite dalle seguenti: 190 milioni.
29. 020. Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Agevolazioni fiscali per riduzione importi canoni di locazione ad uso abitativo)
1. Allo scopo di affrontare gli effetti negativi delle misure restrittive adottate per affrontare l'emergenza sanitaria del COVID-19 e per contrastare gli effetti sul mercato delle locazioni ad uso abitativo nonché evitare l'aumento delle richieste di sfratto per morosità incolpevole, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge:
a) il locatore, con reddito inferiore ai 50.000 euro, come da ultima dichiarazione dei redditi anno 2019, che ha in corso un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che riduce del 50 per cento l'ammontare dell'affitto definito nel contratto, per la residua durata contrattuale relativa all'anno 2020 può optare per una cedolare secca sul reddito derivante da locazione, del 10 per cento;
b) il locatore con reddito inferiore ai 50.000 euro come da dichiarazione dei redditi anno 2019 che stipula un nuovo contratto di locazione ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con un canone definito tra i valori minimo e medio degli accordi locali tra associazioni dei proprietari e i sindacati inquilini per la stipula di contratti agevolati, può optare, limitatamente all'anno 2020, per una cedolare secca sul reddito derivante da locazione pari al 10 per cento;
c) il locatore con reddito inferiore ai 50 mila euro, come da dichiarazione dei redditi anno 2019 con contratto stipulato regolarmente e vigente, definito ai sensi dell'articolo 2 comma 3 che riduce almeno del 30 per cento il canone di locazione mensile individuato all'interno dei valori stabiliti dall'accordo locale tra associazioni dei proprietari e sindacati inquilini, può optare per l'anno 2020 per una cedolare secca sul reddito derivante da locazione pari al 5 per cento;
d) al locatore con reddito inferiore ai 50 mila euro, come da dichiarazione dei redditi anno 2019 con contratti stipulati regolarmente e vigenti, definiti ai sensi dell'articolo 2 comma 3 che stipulano nuovi contratti ai sensi dell'articolo 2 comma 3 con canone definito tra il valore minimo e quello medio stabilito dall'accordo locale per i canoni agevolati tra associazioni dei proprietari e sindacati inquilini si applica, limitatamente all'anno 2020 una cedolare secca sul reddito derivante da locazione, al 5 per cento;
2. Quanto previsto dalle lettere b) e d) si applica anche al locatore che stipula contratto di locazione a nuclei familiari collocati nelle graduatorie per l'accesso ad una casa di edilizia residenziale pubblica, senza che questi perdano la loro posizione nella graduatoria, e alle famiglie con convalida di sfratto esecutiva, nonché ai locatori che hanno proceduto ad analoghe riduzioni dei canoni di affitto con atti di novazione del contratto, registrati con modello 69 presso Agenzia delle entrate tra il 1° marzo e l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
3. In relazione a quanto recato dal comma 1 i comuni possono apportare ulteriori riduzioni dell'lmu per i contratti che o vigenti o di nuova stipula vedano affitti ridotti come previsto dalle lettere a), b), c) e d). Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori delle entrate derivanti dal presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato all'articolo 265, comma 5 del presente decreto.
29. 09. Fassina, Muroni.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio di attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
29. 013. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Cedolare secca agevolata per gli immobili ad uso abitativo)
1. Al fine di fronteggiare e di mitigare i danni derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19 nonché favorire il rilancio del settore delle locazioni immobiliari ad uso abitativo, il canone di locazione relativo ai contratti, aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso abitativo classificate nella categoria del gruppo A tranne categoria A/8 e A/9 può, fino al termine del periodo emergenziale e in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota al 19 per cento, nel solo caso in cui il pagamento avviene con F24 entro 15 giorni dalla registrazione del contratto, con l'accorpamento di acconto e saldo e il pagamento in un'unica rata.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni.
29. 011. Scanu.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Interfaccia unica digitale in materia di locazione)
1. Al fine di sostenere il rilancio del settore turistico attraverso la semplificazione degli adempimenti burocratici richiesti dalla normativa vigente in materia di locazioni brevi, la trasmissione dei documenti relativi alla registrazione dell'alloggio ai fini Comunali e Regionali, la comunicazione al portale alloggiati del Ministero dell'interno ai fini previsti dall'articolo 109, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, gli adempimenti fiscali e tributari avvengono attraverso l'invio tramite un'unica interfaccia digitale istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità organizzative e gestionali dell'interfaccia telematica attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
29. 012. Scanu.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli studenti universitari, appartenenti a un nucleo familiare titolare di un reddito ISEE non superiore ad euro 35.000 e regolarmente iscritti all'anno accademico 2019-2020 presso un università avente sede sul territorio nazionale, che in virtù dei loro studi abbiamo stipulato un contratto di locazione, in essere alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, per un immobile ad uso abitativo in un comune diverso da quello di residenza, possono avvalersi della facoltà di provvedere al pagamento del canone di locazione nella misura del 50 per cento dell'ammontare, a decorrere dal mese di aprile 2020 e sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, a fronte del riconoscimento, in favore del locatore, di un credito d'imposta di importo pari al restante 50 per cento dell'ammontare del canone di locazione.
2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in due quote annuali di pari importo, a valere sull'aliquota della cedolare secca prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
3. Per il mancato pagamento del canone di locazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 in materia di inadempimento del conduttore.
29. 05. Ubaldo Pagano, Cenni, Ciampi, Bonomo, Lacarra.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU per i luoghi della cultura e dello sport non utilizzabili a causa dei provvedimenti di sospensione delle attività economiche)
1. Per il periodo d'imposta 2020, la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento in favore degli immobili adibiti ad attività di promozione dello spettacolo e della cultura sportiva rientranti nelle categorie catastali A/9, B/6, C/4, C/5, D/3, D/6 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche.
29. 014. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Credito d'imposta per le locazioni dei luoghi della cultura)
1. All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo: «d'impresa» aggiungere: «teatrale e culturale»;
b) sostituire le parole: «60 per cento» con: «totale»;
c) alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «A/9, B/6, D/3».
29. 015. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Credito d'imposta per scuole di danza)
All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, aggiungere il seguente:
«Art. 65-bis.
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione della danza privata è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
29. 016. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Proroga scadenza contratti di affitto)
1. Il termine di scadenza dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo in corso di validità è prorogato al 31 dicembre 2020. È prorogato alla stessa data il termine di efficacia di eventuali disdette già inviate dal locatore, nonché il termine dell'obbligo di rilascio dell'immobile da parte del conduttore. Per i contratti oggetto della proroga di cui al presente comma, il conduttore può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di 60 giorni.
29. 019. Raffa.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Ulteriori misure di sostegno finanziario)
All'articolo 56, comma 2, alinea, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «le imprese come definite dal comma 5» inserire le seguenti: «gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale oggetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e organismi di investimento collettivo del risparmio colpite dall'epidemia di COVID-19».
29. 021. Rixi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Contributo locazione di immobili ad uso commerciale)
1. Ai soggetti esercenti attività di impresa con domicilio fiscale nella propria regione di residenza alla data del 31 dicembre 2019 e in possesso di un contratto di locazione per uso non abitativo regolarmente registrato, che abbiano avuto, a far data dal 9 marzo 2020 e fino alla conclusione del periodo emergenziale un fatturato medio giornaliero inferiore di oltre il 50 per cento rispetto alla media giornaliera annua, verrà erogato un contributo a fondo perduto per il pagamento dei canoni di locazione dei mesi di marzo, aprile e maggio nella misura del 40 per cento dell'importo dei canone mensile.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
29. 022. Minardo, Raffaelli, Cavandoli, Covolo, Alessandro Pagano, Paternoster, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 30.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 30.
(Sospensione dei pagamenti delle utenze)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione, dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni di tutto il territorio nazionale.
2. I pagamenti sospesi di cui al precedente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione in dieci anni con rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2021.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti disciplina, ove opportuno, le modalità per la relativa copertura dell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito con legge 4 giugno 1938, n. 80, avviene senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.
30. 21. Gusmeroli, Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 30.
(Contributi a fondo perduto per il pagamento delle utenze domestiche)
1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla concessione di contributi a fondo perduto a beneficio di imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa che si trovano di fronte a una carenza o indisponibilità di liquidità. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto di quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C n. 1863/2020, come di seguito specificato.
2. Ciascun richiedente riceve un contributo fino ad un massimo di 800.000 euro, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Il contributo verrà erogato alle imprese di cui al comma 1 che non erano imprese in difficoltà (ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) al 31 dicembre 2019.
3. In presenza dei requisiti indicati dai commi che precedono le imprese e le persone fisiche esercenti attività di impresa saranno ammesse al contributo in ragione della priorità temporale delle richieste di erogazione, fino all'esaurimento della dotazione prevista dal comma 1.
4. Il contributo a fondo perduto è concesso sulla base di un budget previsionale predisposto dai soggetti richiedenti al momento della presentazione dell'istanza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beneficiari dei contributi di cui al comma 1 e forniti ulteriori dettagli inerenti al processo di gestione complessiva della misura, l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione del contributo (ivi incluso in merito al contenuto del budget previsionale) e sono pubblicati gli schemi per la presentazione delle domande, delle richieste di erogazione, nonché l'articolazione dei criteri di valutazione in parametri e le modalità di corresponsione del contributo.
5. L'istruttoria si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta. Il contributo verrà erogato entro cinque giorni dalla conclusione dell'istruttoria, e in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
6. I soggetti beneficiari della misura sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente per sostenere i pagamenti delle utenze domestiche.
7. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
30. 22. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Gava, Vanessa Cattoi.
Al comma 1, sostituire le parole: per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 con le seguenti: a decorrere dal 1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.
30. 20. Rachele Silvestri, De Toma.
All'articolo 30 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020» sono sostituite da: «Per i mesi da maggio a ottobre 2020»;
b) al comma 2, le parole: «tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020» sono sostituite da: «tra il 1° maggio e il 31 ottobre»;
c) conseguentemente al comma 3, primo periodo, le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro».
*30. 4. Gava, Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma.
All'articolo 30 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020» sono sostituite da: «Per i mesi da maggio a ottobre 2020»;
b) al comma 2, le parole: «tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020» sono sostituite da: «tra il 1° maggio e il 31 ottobre»;
c) conseguentemente al comma 3, primo periodo, le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro».
*30. 7. Nobili.
All'articolo 30 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020» sono sostituite da: «Per i mesi da maggio a ottobre 2020»;
b) al comma 2, le parole: «tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020» sono sostituite da: «tra il 1° maggio e il 31 ottobre»;
c) conseguentemente al comma 3, primo periodo, le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro».
*30. 12. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
All'articolo 30 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020» sono sostituite da: «Per i mesi da maggio a ottobre 2020»;
b) al comma 2, le parole: «tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020» sono sostituite da: «tra il 1° maggio e il 31 ottobre»;
c) conseguentemente al comma 3, primo periodo, le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro».
*30. 14. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
All'articolo 30 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020» sono sostituite da: «Per i mesi da maggio a ottobre 2020»;
b) al comma 2, le parole: «tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020» sono sostituite da: «tra il 1° maggio e il 31 ottobre»;
c) conseguentemente al comma 3, primo periodo, le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro».
*30. 19. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
All'articolo 30 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «Per i mesi da maggio a dicembre 2020»;
b) al comma 2, le parole: «e il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2020»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 600 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265, e quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a versare detto importo sul conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presento decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 aprile 2021. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema».
30. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire le parole da: Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 con le seguenti: Per il 2020 e il 2021.
Conseguentemente, dopo la parola: domestici inserire le seguenti: anche dei locali adibiti alla diffusione della cultura nazionale.
30. 13. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1 dopo le parole: luglio 2020, aggiungere le seguenti: e per il settore del trasporto a fune per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2020 comprese le forniture a media tensione,.
30. 16. Bergamini, Bond, Porchietto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «trasporto e gestione del contatore e» inserire le seguenti: «l'azzeramento della voce indentificata come»;
b) al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema»;
c) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. In relazione alla voce “oneri generali di sistema”, l'Autorità procede ad azzerare le componenti, relativamente al periodo compreso tra il 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020.»;
d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «900 milioni».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 300 milioni di euro nell'anno 2020.
*30. 11. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «trasporto e gestione del contatore e» inserire le seguenti: «l'azzeramento della voce indentificata come»;
b) al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema»;
c) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. In relazione alla voce “oneri generali di sistema”, l'Autorità procede ad azzerare le componenti, relativamente al periodo compreso tra il 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020.»;
d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «900 milioni».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 300 milioni di euro nell'anno 2020.
*30. 15. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le utenze elettriche di società e associazioni sportive dilettantistiche relative a immobili privati ovvero di proprietà pubblica gestiti in regime concessorio, il beneficio di cui al comma 1 si estende a tutti i mesi dell'anno 2020.
**30. 17. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le utenze elettriche di società e associazioni sportive dilettantistiche relative a immobili privati ovvero di proprietà pubblica gestiti in regime concessorio, il beneficio di cui al comma 1 si estende a tutti i mesi dell'anno 2020.
**30. 18. Rossi, Lotti, Prestipino, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, De Menech, Pezzopane.
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Per le sole aziende operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si estendono altresì ai mesi di febbraio 2020, marzo 2020 e aprile 2020, ovvero per il periodo in cui le attività rientranti nei predetti settori hanno subito la chiusura forzata in ottemperanza alle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da COVID-19.
Conseguentemente al comma 3 dopo le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2020 sono aggiunte le seguenti: ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
30. 6. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche in relazione a quanto disposto dalle Delibere Arera 116/2020/R/com e 149/2020/R/com, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, dispone che i venditori di energia elettrica e gas corrispondono alle imprese di distribuzione e trasporto gli oneri relativi alle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore, gli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati presso i clienti finali successivamente al 1° febbraio 2020 e fino al 31 ottobre 2020, solo se effettivamente riscossi. Con provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente viene disposta l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento delle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore e degli oneri generali di sistema.
*30. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche in relazione a quanto disposto dalle Delibere Arera 116/2020/R/com e 149/2020/R/com, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, dispone che i venditori di energia elettrica e gas corrispondono alle imprese di distribuzione e trasporto gli oneri relativi alle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore, gli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati presso i clienti finali successivamente al 1° febbraio 2020 e fino al 31 ottobre 2020, solo se effettivamente riscossi. Con provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente viene disposta l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento delle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore e degli oneri generali di sistema.
*30. 5. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Anche in relazione a quanto disposto dalle Delibere Arera 116/2020/R/com e 149/2020/R/com, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone che i venditori di energia elettrica e gas corrispondono alle imprese di distribuzione e trasporto gli oneri relativi alle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore, gli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati presso i clienti finali successivamente al 1° febbraio 2020 e fino al 31 ottobre 2020, solo se effettivamente riscossi.
Sono esclusi gli obblighi di anticipazione da parte dei venditori di energia elettrica e gas delle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore, dagli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati e degli oneri generali di sistema non riscossi.
Viene disposta con provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento delle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore e degli oneri generali di sistema.
30. 10. Manzo.
Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze di euro 10 milioni a valere sulle disponibilità dell'articolo 265 per l'abbattimento dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per l'abbattimento delle commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuate mediante pagamento con carte di credito e di debito effettuate dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'utilizzo del fondo con proprio decreto in relazione al volume di affari dei contribuenti in maniera proporzionale al volume di affari generato dall'utilizzo dei pagamenti con carte di credito e debito.
30. 05. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
1. Le commissioni applicate agli esercenti per l'utilizzo del terminale di pagamento non possono superare lo 0,5 per cento.
2. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze di euro 50 milioni a valere sulle disponibilità dell'articolo 265 per l'abbattimento dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali sulle commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuate mediante pagamento con carte di credito e di debito effettuate dall'entrata in vigore del presente decreto e lino al 31 dicembre 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'utilizzo del fondo con proprio decreto in relazione al volume di affari dei contribuenti in maniera proporzionale al volume di affari generato dall'utilizzo dei pagamenti con carte di credito e debito.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, pari a 50 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
30. 04. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Rateizzazione dei pagamenti delle utenze per le aziende agricole)
1. All'articolo 72-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in riferimento ai settori di cui al comma 1, la competente autorità di regolazione, al termine della sospensione temporanea, con propri provvedimenti, introduce norme per la rateizzazione in non meno di 60 mesi della fattura di conguaglio.».
*30. 031. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Rateizzazione dei pagamenti delle utenze per le aziende agricole)
1. All'articolo 72-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in riferimento ai settori di cui al comma 1, la competente autorità di regolazione, al termine della sospensione temporanea, con propri provvedimenti, introduce norme per la rateizzazione in non meno di 60 mesi della fattura di conguaglio.».
*30. 09. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Rateizzazione dei pagamenti delle utenze per le aziende agricole)
1. All'articolo 72-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in riferimento ai settori di cui al comma 1, la competente autorità di regolazione, al termine della sospensione temporanea, con propri provvedimenti, introduce norme per la rateizzazione in non meno di 60 mesi della fattura di conguaglio.».
*30. 012. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina, De Menech.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Rateizzazione dei pagamenti delle utenze per le aziende agricole)
1. All'articolo 72-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in riferimento ai settori di cui al comma 1, la competente autorità di regolazione, al termine della sospensione temporanea, con propri provvedimenti, introduce norme per la rateizzazione in non meno di 60 mesi della fattura di conguaglio.».
*30. 029. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Sospensione pagamenti utenze imprese turistico-ricettive e sportive)
1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 agosto 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, le attività di ristorazione, nonché per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a partire dalla prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.
30. 06. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Sospensione dei pagamenti dei costi fissi delle utenze per gli impianti sportivi)
1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino all'8 marzo 2021, dei termini di pagamento dei costi fissi delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per gli impianti sportivi situati su tutto il territorio nazionale.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.
30. 023. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla, Vanessa Cattoi, Gava.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio)
1. Sono sospesi:
a) fino al 31 dicembre 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
b) fino al 31 dicembre 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo:
1) le domande di iscrizione alle camere di commercio;
2) le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
3) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.
2. I pagamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021, ovvero in numero quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
3. Nei confronti dei contraenti delle polizze di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è disposta la temporanea sospensione del termine per la corresponsione dei premi in scadenza nei periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
4. I versamenti dei premi o delle rate di premi oggetto di sospensione ai sensi del comma 3 sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021, ovvero mediante rateizzazione, comunque entro l'anno 2021, secondo le modalità previste dal contratto o diversamente concordate. Le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio.
5. La sospensione di cui al comma 3 non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano ai contratti stipulati con le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l'attività svolta nel territorio della Repubblica, alle imprese di altri Stati dell'Unione Europea che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
30. 07. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche delle imprese agricole nelle zone montane)
1. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche intestate alle imprese agricole situate nelle zone montane, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nei limite massimo delle risorse di cui al comma 2, che costituiscono tetto di spesa.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
Conseguentemente all'articolo 265, il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 750 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
30. 08. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifiche in materia di accesso al Conto termico)
1. All'articolo 2, comma 1, alla lettera b), del decreto interministeriale 16 febbraio 2016, dopo le parole: «Amministrazione competente» sono aggiunte le seguenti: «o, in alternativa e nelle sole zone montane, impresa il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».
Conseguentemente all'articolo 265, il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 795 milioni di euro per l'anno 2020 e di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
30. 010. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per le emittenti radiofoniche nazionali e locali)
1. Per l'anno 2020, alle emittenti radiofoniche nazionali in possesso del titolo concessorio rilasciato dal ministero competente è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'anno 2020, per gli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato per l'anno 2020.
2. Le spese di cui al comma 1 devono risultare dal bilancio certificato delle emittenti radiofoniche.
3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere utilizzato, senza limiti di importo, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.
4. L'ammontare delle spese complessive di cui al comma 1 sono indicate nella dichiarazione dei redditi relative al periodo di imposta durante il quale la spesa è stata effettuata.
5. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.
7. Per le predette finalità il Fondo di cui al comma 6 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
30. 011. Frailis.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Esenzione canone speciale Rai per strutture ricettive)
1. A decorrere dal mese di febbraio 2020 e sino al mese di luglio 2020, per i titolari di strutture ricettive è abolito il pagamento della rata del canone speciale di abbonamento alle radioaudizioni per gli apparecchi televisivi ubicati presso le sedi turistiche e alberghiere.
2. Per i titolari di strutture ricettive, che hanno già provveduto al versamento della quota annuale, semestrale o trimestrale del canone speciale è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cento per cento della somma sostenuta.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sui redditi.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
30. 013. Paxia, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, De Lorenzis, Berardini.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Esenzione canone speciale Rai per strutture ricettive)
1. A decorrere dal 1° febbraio e sino al 31 luglio 2020, i titolari di strutture ricettive sono esentati dal pagamento della rata del canone speciale di abbonamento alle radioaudizioni per gli apparecchi televisivi ubicati presso le sedi turistiche e alberghiere.
2. Per i titolari di strutture ricettive, che abbiano già provveduto al versamento della quota annuale, semestrale o trimestrale del canone speciale è riconosciuto per il periodo d'imposta a quello successivo a quello in corso, un credito d'imposta pari al 100 per cento delle somme versate.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sui redditi.
Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 sono sostituite dalle seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
30. 015. Paxia.
Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure per le imprese culturali e creative)
Alle imprese culturali e creative, ricomprese nelle categorie individuate dall'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 lettera d) ed f), che hanno subito un periodo di sospensione di attività a causa delle misure straordinarie di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ovvero di quelle previste da altri provvedimenti normativi o amministrativi di urgenza, anche regionali o locali, aventi ad oggetto il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel contesto di contratti pubblici come definiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è riconosciuta un'indennità pari agli oneri gravanti nel periodo di sospensione in misura non inferiore all'80 per cento del corrispettivo contrattualmente previsto quanto agli appalti e in misura non inferiore all'80 per cento degli incassi medi degli analoghi periodi temporali delle annualità 2018 e 2019 quanto alle concessioni.
30. 016. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per immobili industriali e di logistica)
1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, C2, D/1, D/7 e D/8 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.
30. 017. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure a sostegno della valorizzazione delle risorse energetiche)
1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia.»;
b) il comma 6 è soppresso;
c) il comma 7 è soppresso;
d) al comma 8, il sesto periodo è soppresso;
e) il comma 13 è soppresso.
2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinato, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate dal relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nel cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con i relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
30. 018. Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di sgravi sulle bollette per le imprese non energivore alimentate in media, alta e altissima tensione in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi dovuti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le utenze elettriche non domestiche in media tensione con potenza massima effettivamente impegnata superiore a 500 kW per il periodo intercorrente dal 1° aprile al 30 giugno, le quote potenza degli oneri generali di sistema (componenti tariffarie ASOS e ARIM espresse in centesimi di euro/kW impegnato per anno) sono calcolate in riferimento ad una soglia virtuale di potenza impegnata pari a 500 kW, senza computare la quota eccedente. Per lo stesso periodo, per le utenze non domestiche in alta e altissima tensione, i relativi oneri di sistema sono calcolati in riferimento ad un valore di potenza virtuale pari al 50 per cento della potenza effettivamente impegnata. 2. Dalle agevolazioni di cui al presente articolo sono escluse le imprese a forte consumo di energia come definite dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2017. 3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con propria delibera definisce le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, 4. Al fine di far fronte alle eventuali mancate entrate derivanti dal presente articolo si ricorre all'utilizzo dei fondi del Conto emergenza COVID-19 istituito con la delibera 12 marzo 2020 60/2020/R/com dell'ARERA.
30. 019. Polidori.
Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure a sostegno della valorizzazione delle risorse energetiche)
1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito con il seguente:
«4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia.»;
b) il comma 6 è soppresso;
c) il comma 7 è soppresso;
d) al comma 8, il sesto periodo è soppresso;
e) il comma 13 è soppresso.
2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinato, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate dal relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nel cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con
1 relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
*30. 025. Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure a sostegno della valorizzazione delle risorse energetiche)
1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito con il seguente:
«4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia.»;
b) il comma 6 è soppresso;
c) il comma 7 è soppresso;
d) al comma 8, il sesto periodo è soppresso;
e) il comma 13 è soppresso.
2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinato, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di sìngoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate dal relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nel cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con
1 relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
*30. 026. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Riattivazione utenze per indigenti)
1. Al fine di sostenere i cittadini indigenti, ulteriormente colpiti dagli effetti economici negativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e appartenenti a un nucleo familiare con un reddito certificato ISEE non superiore ai 13.000.000 euro annui, le aziende fornitrici di energia elettrica, acqua e gas, nelle more dell'emergenza da COVID-19, riattivano i suddetti servizi agli utenti che ne facciano richiesta, a seguito del distacco per morosità.
30. 020. Ricciardi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Estensione del credito d'imposta per la quotazione)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta spettante in relazione ai costi di consulenza finalizzati all'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di equity crowdfunding iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
30. 024. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
30. 027. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Utilizzo delle perdite fiscali pregresse)
1. Nel periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, le disposizioni relative alla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio in crediti d'imposta, previste dall'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio per le perdite pregresse di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ovvero al beneficio fiscale teorico connesso all'utilizzo delle predette perdite ai sensi del citato articolo 84, laddove le corrispondenti attività per imposte anticipate non siano state rilevate in bilancio.
2. La trasformazione di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, o dei diversi organi competenti per legge, dal quale risultino le predette attività per imposte anticipate, ovvero il beneficio fiscale teorico connesso all'utilizzo delle predette perdite ai sensi del citato articolo 84, laddove le corrispondenti attività per imposte anticipate non siano state rilevate in bilancio per l'incertezza del relativo recupero, e determina l'inutilizzabilità delle corrispondenti perdite pregresse ai fini del computo in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi stabilito dal citato articolo 84.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 028. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
1. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, le parole: «eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 350 milioni di euro per il 2020 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».
2. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30, le parole: «può adottare,» sono sostituite dalle seguenti: «adotta entro 3 mesi», e dopo le parole: «nei limiti degli stanziamenti assegnati,» sono inserite le seguenti: «anche al fondo di cui all'articolo 13 comma 6-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,».
30. 030. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifiche al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 è soppressa.
30. 03. Rachele Silvestri, De Toma.
ART. 31.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 2, dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) Per le imprese colpite dall'emergenza Covid-19 che hanno sede nel territorio dei comuni già fortemente penalizzati da calamità naturali occorse in data successiva al 1° gennaio 2015, l'importo del prestito assistito da garanzia di cui alla lettera c) del presente comma, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale precedente la calamità e all'anno fiscale 2019. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle garanzie dirette richieste ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c)».
31. 6. Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Patassini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di incrementare il riequilibrio territoriale ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede nelle regioni del mezzogiorno, i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 sono concessi fino al 31 dicembre 2021 a valere sulle risorse eventualmente non programmate nel Piano sviluppo e coesione, che sono assegnate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud.
31. 4. Topo.
Al comma 2, sostituire le parole: 3.950 milioni con le seguenti: 3.850 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è incrementato di 100 milioni, interamente destinati alla copertura delle garanzie a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999, le quali vi accedono alle medesime condizioni previste dalla lettera m) del citato articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, in quanto siano a esse applicabili. La garanzia non può in ogni caso essere superiore al maggiore tra i seguenti valori:
a) il doppio del volume lordo dell'attività commerciale dell'esercizio 2019;
b) il doppio del volume lordo delle erogazioni effettuate per collaborazioni sportive nel 2019;
c) il doppio del volume dei proventi da attività sportiva, ove documentabile.
31. 17. Lotti, Rossi, Prestipino, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Orfini, De Menech, Pezzopane.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 20 per cento delle risorse economiche di cui al precedente periodo sono destinate esclusivamente alle medie e piccole imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura.
31. 18. Benedetti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le finalità di cui al precedente comma, s'intendono estese anche alla sezione speciale, di cui all'articolo 58-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che beneficerà dello stesso incremento delle risorse.
31. 19. Gribaudo, Zardini, Serracchiani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1, lettera m), primo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro».
31. 10. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo la lettera n), è aggiunta la seguente: «n-bis). Le disposizioni di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 non si applicano alle operazioni di finanziamento e garanzia effettuate ai sensi del presente decreto».
31. 13. Ubaldo Pagano.
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: 100 milioni sono destinati al finanziamento della cambiale agraria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Conseguentemente, al medesimo comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: le predette risorse sono versate con le seguenti: 150 milioni sono versati.
31. 16. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina, De Menech, Gagnarli, Pezzopane.
Al comma 3, dopo le parole: per l'anno 2020 aggiungere le seguenti: , di cui 100 milioni destinati al rifinanziamento dello strumento di credito denominato cambiale agraria e della pesca, autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, riservando il 20 per cento di detto importo al settore della pesca.
31. 15. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1 comma 507 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è incrementata per gli anni 2020, 2021 e 2022 con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter.
3-ter. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ottanta».
31. 9. Grimaldi, Buompane, Manzo, Gallinella, Gagnarli, Maglione.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Sono assegnati ad ISMEA ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 per il potenziamento della Cambiale agraria e pesca autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020 – nell'ambito del Sezione 3,1. del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19», a favore delle imprese che operano nel settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.
Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
31. 8. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Le garanzie di ISMEA possono essere rilasciate anche in favore degli enti di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonché dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10.
31. 2. Gadda, Marco Di Maio, Scoma, Moretto.
Al comma 4, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 213 milioni.
Conseguentemente gli articoli 101 e 102 sono soppressi.
31. 11. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare, prioritariamente, agli investimenti in beni strumentali funzionali alla zootecnica di precisione.
31. 3. Gadda, Scoma, Moretto, Marco Di Maio.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti,» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti non commerciali che svolgono attività di interesse generale non in regime di impresa».
31. 5. Nobili.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di stimolare il rilancio dell'economia anche attraverso strumenti di stimolo a nuova liquidità, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserita la seguente lettera:
c-ter) al fine di favorire l'accesso al credito da parte della popolazione ultrasessantenne e per assicurare il mantenimento del diritto di proprietà sulla prima casa, nell'ambito del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è istituita una sezione dedicata alla concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile. La garanzia è concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 5 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo. La dotazione della sezione è, altresì, alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitale erogato versata, una tantum e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto- legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia, la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato, le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo, nonché per la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo.
31. 7. Del Barba.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 345, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «per l'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
31. 21. Rospi, Zennaro, Nitti.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 1, comma 345, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «per l'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
4-ter. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «nell'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «e 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
Conseguentemente al periodo successivo dopo le parole: 2019 sono aggiunte le seguenti: e di 10 milioni nel 2020 e nel 2021.
31. 22. Rospi, Zennaro, Nitti.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Misure di sostegno alle piccole e medie imprese che svolgono attività di negoziazione di valute nell'ambito della filiera turistica per il periodo di emergenza da COVID-19)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche in favore dei soggetti che svolgono attività di negoziazione di valute afferenti al codice ATECO 66.12.00, di cui alla sezione K della classificazione ATECO 2007.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 7, alinea, dopo la parola: 31, aggiungere la seguente: 31-bis,.
*31. 01. Pezzopane, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mancini.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Misure di sostegno alle piccole e medie imprese che svolgono attività di negoziazione di valute nell'ambito della filiera turistica per il periodo di emergenza da COVID-19)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche in favore dei soggetti che svolgono attività di negoziazione di valute afferenti al codice ATECO 66.12.00, di cui alla sezione K della classificazione ATECO 2007.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 7, alinea, dopo la parola: 31, aggiungere la seguente: 31-bis,.
*31. 08. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Misure di sostegno alle piccole e medie imprese che svolgono attività di negoziazione di valute nell'ambito della filiera turistica per il periodo di emergenza da COVID-19)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche in favore dei soggetti che svolgono attività di negoziazione di valute afferenti al codice ATECO 66.12.00, di cui alla sezione K della classificazione ATECO 2007.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 7, alinea, dopo la parola: 31, aggiungere la seguente: 31-bis,.
*31. 021. Mancini, Pezzopane.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Sospensione delle segnalazioni alla Centrale dei rischi per il settore agricolo)
1. Fino al 31 dicembre 2020, per i soggetti di cui all'articolo 2135 dei codice civile che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, sono sospese a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.
**31. 02. Benedetti.
Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:
Art. 31-bis.
(Sospensione delle segnalazioni alla Centrale dei rischi per il settore agricolo)
1. Fino al 31 dicembre 2020, per i soggetti di cui all'articolo 2135 dei codice civile che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, sono sospese a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.
**31. 06. Dal Moro, Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.
Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:
Art. 31-bis.
(Sospensione delle segnalazioni alla Centrale dei rischi per il settore agricolo)
1. Fino al 31 dicembre 2020, per i soggetti di cui all'articolo 2135 dei codice civile che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, sono sospese a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.
**31. 011. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Beneficiari ammissibili al Fondo di garanzia PMI)
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera m) dopo le parole: «Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi», inserire le seguenti: «e di mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria iscritti nei rispettivi elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori»;
b) alla lettera n) dopo le parole: «in favore dei soggetti beneficiare», inserire le seguenti: «di cui alla precedente lettera m)».
*31. 03. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Beneficiari ammissibili al Fondo di garanzia PMI)
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera m) dopo le parole: «Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi», inserire le seguenti: «e di mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria iscritti nei rispettivi elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori»;
b) alla lettera n) dopo le parole: «in favore dei soggetti beneficiare», inserire le seguenti: «di cui alla precedente lettera m)».
*31. 07. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Beneficiari ammissibili al Fondo di garanzia PMI)
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera m) dopo le parole: «Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi», inserire le seguenti: «e di mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria iscritti nei rispettivi elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori»;
b) alla lettera n) dopo le parole: «in favore dei soggetti beneficiare», inserire le seguenti: «di cui alla precedente lettera m)».
*31. 013. Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Beneficiari ammissibili al Fondo di garanzia PMI)
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera m) dopo le parole: «Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi», inserire le seguenti: «e di mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria iscritti nei rispettivi elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori»;
b) alla lettera n) dopo le parole: «in favore dei soggetti beneficiare», inserire le seguenti: «di cui alla precedente lettera m)».
*31. 014. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Beneficiari ammissibili al Fondo di garanzia PMI)
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera m) dopo le parole: «Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi», inserire le seguenti: «e di mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria iscritti nei rispettivi elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori»;
b) alla lettera n) dopo le parole: «in favore dei soggetti beneficiare», inserire le seguenti: «di cui alla precedente lettera m)».
*31. 023. D'Alessandro.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile n. 2020 n. 23)
1. All'articolo 13, comma 1, lettera m), dopo le parole: «inclusi agenti, sub-agenti e mediatori di assicurazioni.» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli agenti in attività finanziaria, ai mediatori, al loro collaboratori e ai cambivalute».
31. 04. Versace, D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Istituzione del tavolo di crisi per l'accesso al credito delle aziende e delle imprese del settore agroalimentare a seguito dell'emergenza da COVID-19)
1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Tavolo di crisi per l'accesso al credito delle aziende e delle imprese del settore agroalimentare a seguito dell'emergenza da COVID-19, finalizzato monitore e a valutare l'adozione delle iniziative a favore della liquidità dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle aziende e delle imprese agricole, previste nei provvedimenti per il sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Presiede il Tavolo di cui al comma 1 il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un rappresentante del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, di un rappresentante del Comitato Agevolazioni in favore delle imprese colpite dal Coronavirus istituito presso istituito presso SIMEST, del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione di cui all'articolo 6 comma 9-sexies del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e un rappresentante dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). Partecipano al tavolo i rappresentanti delle principali organizzazioni nazionali di categoria del settore agroalimentare e bancario e degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Il tavolo esamina le problematiche connesse all'emergenza da Covid-19, con prioritario riferimento alle criticità relative all'accesso dei soggetti di cui al comma 1, al Fondo garanzia per le piccole e medie imprese, al Fondo sviluppo e coesione, al Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al sistema delle garanzie ISMEA, e le difficoltà nell'erogazione dei finanziamenti da parte delle banche e degli intermediari finanziari.
5. Allo scopo di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa del settore agroalimentare, attraverso il consolidamento e il rilancio delle filiere maggiormente colpite dall'emergenza da COVID-19, garantendo la dovuta liquidità alte aziende agricole, le indicazioni del tavolo sono recepite come di linee di indirizzo delle delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».
*31. 05. Dal Moro, Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Istituzione del tavolo di crisi per l'accesso al credito delle aziende e delle imprese del settore agroalimentare a seguito dell'emergenza da COVID-19)
1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Tavolo di crisi per l'accesso al credito delle aziende e delle imprese del settore agroalimentare a seguito dell'emergenza da COVID-19, finalizzato monitore e a valutare l'adozione delle iniziative a favore della liquidità dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle aziende e delle imprese agricole, previste nei provvedimenti per il sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Presiede il Tavolo di cui al comma 1 il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un rappresentante del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, di un rappresentante del Comitato Agevolazioni in favore delle imprese colpite dal Coronavirus istituito presso istituito presso SIMEST, del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione di cui all'articolo 6 comma 9-sexies del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e un rappresentante dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). Partecipano al tavolo i rappresentanti delle principali organizzazioni nazionali di categoria del settore agroalimentare e bancario e degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Il tavolo esamina le problematiche connesse all'emergenza da Covid-19, con prioritario riferimento alle criticità relative all'accesso dei soggetti di cui al comma 1, al Fondo garanzia per le piccole e medie imprese, al Fondo sviluppo e coesione, al Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al sistema delle garanzie ISMEA, e le difficoltà nell'erogazione dei finanziamenti da parte delle banche e degli intermediari finanziari.
5. Allo scopo di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa del settore agroalimentare, attraverso il consolidamento e il rilancio delle filiere maggiormente colpite dall'emergenza da COVID-19, garantendo la dovuta liquidità alte aziende agricole, le indicazioni del tavolo sono recepite come di linee di indirizzo delle delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».
*31. 012. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Incremento del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244 del 2007 e misure di sospensione del pagamento delle rate relative al contratto di mutuo per la prima casa)
1. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. L'ammissione ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244 del 2007 è estesa alle persone fisiche non percettori di alcun reddito da lavoro, non titolari di alcuna forma di prestazione pensionistica, non iscritte ad alcuna forma previdenziale obbligatoria e non beneficiarie di altre indennità di sostegno al reddito.
3. I soggetti beneficiari di cui al comma 2 possono chiedere la sospensione del pagamento delle rate relative al contratto di mutuo riferito all'acquisto di unità immobiliare adibita a propria abitazione principale con riferimento ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020 e alle relative richieste di sospensione non si applicano i disposti del comma 479 della legge n. 244 del 24 novembre 2007. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
4. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
5. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
31. 09. Gemmato, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Ampliamento dell'operatività del Fondo Gasparrini)
1. All'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 1, lettera b-bis) sono aggiunte infine le seguenti parole: «ovvero nell'ipotesi di fruizione di altre agevolazioni pubbliche».
31. 010. Ruggiero.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Confidi)
1. Ai confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, ai sensi della direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo del 12 dicembre 2006 n. 23 e dell'articolo 47 decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 viene riconosciuto il ruolo di gestori in affidamento diretto di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.
31. 015. Moretto.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Confidi)
1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1».
31. 016. Moretto.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
1. Limitatamente al triennio 2020-2022 e previa delibera del CIPE, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i finanziamenti europei a fondo perduto possono essere stanziati anche alle imprese già attive al 1° febbraio 2020.
31. 017. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Istituzione del Fondo per interventi di sostegno delle farmacie rurali)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2020, 2021 e 2022, il Fondo per interventi di sostegno delle farmacie rurali, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua di 50 milioni di euro.
2. La dotazione del Fondo è destinata all'erogazione di contributi per assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali, individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, che versano in uno stato di crisi economica tale da compromettere la regolarità e la continuità dell'attività di impresa ovvero determinarne la cessazione.
3. I contributi previsti dal comma 2 sono erogati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 4 e sulla base dei seguenti criteri:
a) popolazione residente nella località in cui opera la farmacia;
b) distanza intercorrente tra la località in cui ha sede la farmacia e il capoluogo di provincia;
c) fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA;
d) numero di notti di turno effettuate in un anno.
4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
5. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
31. 018. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia del Fondo centrale di garanzia PMI)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c) le parole: «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento per prestiti fino a 500.000 euro»;
b) al comma 1, lettera m) la parola: «25.000» è sostituita con la parola: «100.000».
31. 019. Corda.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Prestito vitalizio ipotecario)
1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis), è inserita la seguente:
«c-ter) al fine di favorire l'accesso al credito da parte della popolazione ultrasessantenne, finalizzato a soddisfare le esigenze di integrazione del reddito e di assicurare il mantenimento del diritto di proprietà sulla prima casa nella terza età, nell'ambito del Fondo per la prima casa è istituita una sezione dedicata alla concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile. La garanzia è concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione sono assegnati, a valere sulle medesime disponibilità finanziarie del Fondo, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La dotazione della sezione è, altresì, alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitate erogato versata, una tantum e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della sezione, nonché i criteri e le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia, la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato, le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo, nonché per la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo».
31. 020. Buratti.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Ristoro danni imprese commerciali)
1. Per le imprese commerciali che esercitino l'attività nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, che, a seguito degli eventi calamitosi, abbiano trasferito la loro sede in locali di metratura inferiore e che conseguentemente subiranno ulteriori danni a seguito dei protocolli di distanziamento sociale previsti per le riaperture nelle fasi successive all'emergenza sanitaria da COVID-19, è costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero delle Attività produttive, un fondo con dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2020.
2. Le modalità e i criteri di ripartizione del fondo tra le imprese di cui al comma 14-bis, sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 14-bis e 14-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
31. 022. Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Patassini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «in via residuale» sono sostituite dalle seguenti: «invia non prevalente,».
31. 024. Rotta, Fragomeli, Buratti, Mancini, Mura, Topo.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Gestione di fondi Confidi vigilati)
1. I Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.
2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma i fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.
31. 025. Rotta, Benamati, Fragomeli, Buratti, Mancini, Mura, Topo, Pezzopane.
ART. 32.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto)
1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale – anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati «società cessionarie», da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «soggetti cedenti», quando:
a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;
b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato «debitore», sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera a);
c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.
3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera b), in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.
4. Ai fini di cui al comma 3:
a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;
b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dai rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.
5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera b), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.
7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;
b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;
c) qualora il termine di cui alla lettera b) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.
8. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
32. 01. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Disposizioni volte ad agevolare la rinegoziazione di mutui ipotecari concessi per l'acquisto di immobili destinati a prima casa ed oggetto di procedura esecutiva immobiliare)
1. Il presente articolo reca disposizioni volte a favorire la rinegoziazione del contratto di mutuo immobiliare per l'acquisto della prima casa, qualora sia in corso una procedura esecutiva immobiliare per il recupero di un credito ipotecario di primo grado e oggetto dell'esecuzione sia la prima casa di abitazione del debitore.
2. Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare sul bene oggetto di garanzia ipotecaria di primo grado, qualora il mutuo sia stato concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e sia stato già rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato, il debitore mutuatario può richiedere la sospensione del processo esecutivo e presentare al creditore bancario ipotecario la richiesta di rinegoziazione del credito ipotecario. La rinegoziazione del credito ipotecario avviene nei limiti e nelle forme di seguito indicati:
a) l'offerta deve indicare un importo non inferiore al minore tra il valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio ovvero il prezzo base della prossima asta fissata nella procedura e, nel caso in cui il debito complessivo sia inferiore a tali valori, deve fare riferimento al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile;
b) l'importo determinato secondo i parametri di cui alla lettera a) deve essere versato con una dilazione non superiore a venti anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione e comunque non superiore ad una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di ottanta;
c) la garanzia ipotecaria prestata in favore del creditore bancario è confermata e mantenuta ai patti e alle condizioni originarie che devono intendersi integralmente richiamati e confermati;
d) alla dilazione dei pagamenti è applicato un tasso fisso non superiore al tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre di riferimento per operazioni di mutui ipotecari della medesima specie a tasso fisso.
3. Il comma 2 si applica in presenza delle seguenti condizioni:
a) il pignoramento a seguito del quale si procede all'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca deve essere stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 31 dicembre 2018;
b) non devono essere intervenuti altri creditori oltre al creditore bancario titolare del credito;
c) la richiesta di rinegoziazione deve essere stata presentata per la prima volta nell'ambito del processo esecutivo;
d) alla data di presentazione il debito complessivo per capitale e interessi anche di mora calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile non deve essere complessivamente superiore a euro 500.000.
4. Il creditore bancario svolge un'istruttoria in merito alla richiesta di rinegoziazione del credito entro novanta giorni dalla richiesta medesima, sulla base dell'attuale situazione reddituale e della solidità finanziaria e patrimoniale del debitore e, in assenza di elementi ostativi, formalizza con il debitore l'accordo di rinegoziazione.
5. Ai fini della valutazione di cui al comma 4 non rileva l'inadempimento che ha determinato l'avvio della procedura esecutiva immobiliare pendente.
6. Ai sensi del comma 4, l'incapacità reddituale si presume qualora il complessivo impegno finanziario annuale derivante dal pagamento delle rate del mutuo rinegoziato sia superiore ad un terzo del reddito netto del debitore; qualora l'importo della rata sia inferiore ad un terzo del reddito netto del debitore, il creditore non può rifiutare la proposta se non per giusta causa o giustificati motivi.
32. 02. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Limitazione responsabilità del datore di lavoro infortunio COVID-19)
All'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale e civile dei datori di lavoro è limitata, per i reati di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
1-ter. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile alla mancata adozione dei protocolli condivisi tra Governo e parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, ove causalmente idonea a produrre l'evento.
3-quater. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al comma 1, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
32. 03. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(PMI quotate)
1. All'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro».
32. 04. Ungaro.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Merito di credito e deresponsabilizzazione degli istituti bancari e di credito)
1. Gli istituti bancari e di credito, ai fini della valutazione dei soggetti che necessitano di mutui o prestiti ai sensi del decreto- legge 8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e di altre forme di finanziamento a fondo perduto previste ai sensi della presente legge, non tengono conto della valutazione del loro merito creditizio.
2. In virtù di quanto previsto dal comma 1, in caso di successivo fallimento di un'impresa, non operano le disposizioni vigenti in materia di revocatoria fallimentare, nonché le disposizioni vigenti in materia penale e fallimentare di bancarotta con riferimento alle fattispecie di coinvolgimento a titolo di concorso degli istituti di credito nei reati fallimentari dell'imprenditore nei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, di bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza o per ritardata richiesta di fallimento, nonché nelle ipotesi di ricorso abusivo al credito ovvero di concessione abusiva del credito ai sensi dell'articolo 217 della legge fallimentare.
32. 05. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
ART. 33.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunte le seguenti: e dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,;
b) dopo le parole: in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari sono aggiunte le seguenti: e, rispettivamente, come definita dalle disposizioni della Consob relative alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori.
33. 2. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi ed in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165 e le disposizioni regolamentari emanate dalla Consob ai sensi del menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 marzo 2021.
33. 3. Buratti, Tomasi.
Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
1. Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e per le imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e indicati negli allegati 1 e 2 al presente articolo, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti di cui all'articolo 56, comma 2, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 dicembre 2020.
2. Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e per le imprese particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19 e indicati negli allegati 1 e 2, i contratti dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, sono prorogati al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni.
3. Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e per le imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e indicati negli allegati 1 e 2 al presente articolo, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, di cui all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 17 marzo 2020, n. 18, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2020 è sospeso sino al 31 dicembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà dei beneficiari di richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Conseguentemente inserire i seguenti allegati:
ALLEGATO 1
(articolo 33-bis, commi 1 e 3)
Codice ATECO |
Descrizione |
93.29.90 |
Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative;
|
93.29.10 |
Discoteche, sale da ballo e simili |
96.09.05 |
Organizzazione di feste e cerimonie – organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera |
93.19.1 |
Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi |
56.21.00 |
Catering per eventi, banqueting – servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie |
ALLEGATO 2
(articolo 33-bis, commi 1 e 3)
Codice ATECO |
Descrizione |
93.29.20 |
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali – attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera |
93.21.0 |
Parchi di divertimento e parchi tematici |
93.11.1 |
Gestione di stadi |
93.11.2 |
Gestione di piscine |
93.11.3 |
Gestione di impianti sportivi polivalenti |
93.11.9 |
Gestione di altri impianti sportivi nca |
79.11 |
Attività delle agenzie di viaggio |
79.12 |
Attività dei tour operator |
93.12.0 |
Attività di club sportivi |
93.13.0 |
Gestione di palestre |
93.19.9 |
Attività sportive nca |
49 |
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte |
50 |
Trasporto marittimo e per vie d'acqua |
51 |
Trasporto aereo |
52 |
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti |
53 |
Servizi postali e attività di corriere |
55.10.00 |
Alberghi: fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande) |
55.20.51 |
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze: – cottage senza servizi di pulizia |
56.10 |
Ristorazione |
33. 08. Toccalini, Ribolla, Comencini.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
1. All'articolo 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle decisioni emesse a seguito dei procedimenti di risoluzione delle controversie di cui al presente articolo, è riconosciuta l'efficacia di arbitrato irrituale ai sensi dell'articolo 808 del codice di procedura civile».
*33. 01. Lacarra.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
1. All'articolo 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle decisioni emesse a seguito dei procedimenti di risoluzione delle controversie di cui al presente articolo, è riconosciuta l'efficacia di arbitrato irrituale ai sensi dell'articolo 808 del codice di procedura civile».
*33. 02. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:
Art. 33-bis.
(Ampliamento dell'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. All'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) è sostituito il comma 1 con il seguente:
«1. Al fine di assicurare la necessaria alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996. n. 662 e ai lavoratori autonomi o liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
b) al comma 2, è sostituita la lettera d) con la seguente:
«d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia e per i lavoratori autonomi o liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
3) 70 per cento le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi, Le suddette percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.»;
c) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
«14-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1906, n. 662, così come derogate dall'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso a tale Fondo, possono in alternativa accedere direttamente alle garanzie di cui al comma 1, anche nel caso di finanziamenti erogati nell'ambito della disciplina del credito al consumo, secondo la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo:
a) il lavoratore autonomo o titolare di partita IVA interessato all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, fa domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
b) la domanda è corredata della dichiarazione con la quale il lavoratore autonomo o titolare di partita IVA autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza difetta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
c) il soggetto finanziatore, verificati i presupposti per il rilascio del finanziamento e ad esito positivo della delibera di erogazione, trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. che emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
d) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A;
e) SACE S.p.A., si riserva di valutare nei 24 mesi successivi l'effettivo utilizzo degli importi garantiti nell'ambito dell'attività imprenditoriale dichiarata dal lavoratore autonomo o titolare di partita IVA oltre che la sussistenza dei requisiti e la verifica del processo deliberativo del soggetto finanziatore.».
33. 03. Barelli, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile n. 2020 n. 23)
1. All'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020, al comma 2 sopprimere la lettera l).
33. 04. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali)
1. Su richiesta dell'assicurato il termine di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, deposito o vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza dal 1 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di mesi tre senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto conseguita in applicazione del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano pertanto esercitabili.
33. 05. Donno, Faro, Buompane, Manzo.
Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Estensione dell'operatività del Fondo nazionale di garanzia per le piccole e medie imprese)
1. Ai fini di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase della ripartenza del Paese, fino al 31 dicembre 2020, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in deroga a quanto previsto, è concessa anche agli intermediari finanziari iscritti nella rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ai periti indipendenti delle assicurazioni iscritti al Ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
33. 06. Alemanno, Perconti, Faro.
Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Sospensione della penale sugli assegni)
1. L'applicazione della penale di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, è sospesa nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 settembre 2020.
2. Le eventuali penali eventualmente applicate nel periodo indicato dal presente articolo sono annullate d'ufficio.
33. 07. Ruggiero.
ART. 34.
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 34.
(Emissione di titoli di stato denominati «Orgoglio italiano»)
1. Il Governo è autorizzato all'emissione di titoli di stato dedicati al rilancio dell'Italia, denominati «Orgoglio italiano», riservati a persone fisiche italiane, e/o a imprese ed enti riconducibili a soci italiani, da rimborsarsi mediante compensazione a partire dal terzo anno con i debiti d'imposta scaturenti dalla propria dichiarazione modello UNICO con tasso di interesse del 3 per cento esenti da imposta.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro tre mesi dalla conversione in legge del presente decreto.
34. 1. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Proroga dei termini per le limitazioni all'uso del contante)
1. All'articolo 49, comma 3-bis e all'articolo 63, comma 1-ter del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1° luglio 2021».
*34. 01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Proroga dei termini per le limitazioni all'uso del contante)
1. All'articolo 49, comma 3-bis e all'articolo 63, comma 1-ter del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1° luglio 2021».
*34. 02. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Proroga dei termini per le limitazioni all'uso del contante)
1. All'articolo 49, comma 3-bis e all'articolo 63, comma 1-ter del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1° luglio 2021».
*34. 03. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Proroga dei termini per le limitazioni all'uso del contante)
1. All'articolo 49, comma 3-bis e all'articolo 63, comma 1-ter del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1° luglio 2021».
*34. 04. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Cavandoli, Gusmeroli.
ART. 35.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti urbani, SACE S.p.A. acquisisce i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per servizi, certificati mediante l'apposita piattaforma elettronica. SACE S.p.A. liquida entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta da parte dell'impresa l'ammontare dei crediti trasferiti.
35. 1. Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 per i corrispettivi pagati al cedente, in caso di mancato pagamento del debitore ceduto, per le cessioni di crediti per le quali il cessionario abbia rinunciato alla garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
35. 2. Fiorini.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Garanzia SACE in favore delle assicurazioni del ramo cauzioni)
1. Al fine di consentire la continuità operativa e la protezione della liquidità delle piccole e medie imprese colpite dagli effetti economici derivanti dalla crisi da COVID-19 le operazioni di assicurazione o riassicurazione di rischi del ramo cauzioni concluse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 sono assistite da una garanzia rilasciata da un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite la SACE S.p.A.
2. La garanzia prestata per un minimo di sei anni dal Fondo di cui al comma 1 è onerosa, a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata, irrevocabile, conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea, e può essere rilasciata solo in favore delle imprese assicuratrici e riassicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al successivo comma 3.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la prestazione e l'operatività della garanzia di cui al comma 1 nonché per il funzionamento del Fondo.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzia relative alle imprese di assicurazione del ramo cauzione con una dotazione stabilita pari a euro 2.000 milioni alimentata altresì con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia, al netto dei costi di gestione sostenuti per le attività svolte ai sensi del presente articolo.
*35. 01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Garanzia SACE in favore delle assicurazioni del ramo cauzioni)
1. Al fine di consentire la continuità operativa e la protezione della liquidità delle piccole e medie imprese colpite dagli effetti economici derivanti dalla crisi da COVID-19 le operazioni di assicurazione o riassicurazione di rischi del ramo cauzioni concluse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 sono assistite da una garanzia rilasciata da un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite la SACE S.p.A.
2. La garanzia prestata per un minimo di sei anni dal Fondo di cui al comma 1 è onerosa, a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata, irrevocabile, conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea, e può essere rilasciata solo in favore delle imprese assicuratrici e riassicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al successivo comma 3.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la prestazione e l'operatività della garanzia di cui al comma 1 nonché per il funzionamento del Fondo.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzia relative alle imprese di assicurazione del ramo cauzione con una dotazione stabilita pari a euro 2.000 milioni alimentata altresì con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia, al netto dei costi di gestione sostenuti per le attività svolte ai sensi del presente articolo.
*35. 04. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Garanzia SACE in favore delle assicurazioni del ramo cauzioni)
1. Al fine di consentire la continuità operativa e la protezione della liquidità delle piccole e medie imprese colpite dagli effetti economici derivanti dalla crisi da COVID-19 le operazioni di assicurazione o riassicurazione di rischi del ramo cauzioni concluse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 sono assistite da una garanzia rilasciata da un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite la SACE S.p.A.
2. La garanzia prestata per un minimo di sei anni dal Fondo di cui al comma 1 è onerosa, a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata, irrevocabile, conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea, e può essere rilasciata solo in favore delle imprese assicuratrici e riassicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al successivo comma 3.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la prestazione e l'operatività della garanzia di cui al comma 1 nonché per il funzionamento del Fondo.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzia relative alle imprese di assicurazione del ramo cauzione con una dotazione stabilita pari a euro 2.000 milioni alimentata altresì con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia, al netto dei costi di gestione sostenuti per le attività svolte ai sensi del presente articolo.
*35. 015. Dal Moro.
Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)
1. All'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente: 12-bis. Possono usufruire delle garanzie del Fondo centrale di garanzia e delle misure di cui al presente articolo anche gli enti del terzo settore comprese le associazioni, le fondazioni e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48 primo comma e delle scuole paritarie.
35. 02. Rospi, Nitti, Zennaro.
Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Garanzie SACE in favore di mutui prima casa e seconda casa)
1. Al fine di agevolare la ripresa dei mercato immobiliare in Italia, SACE S.p.a. concede in favore dei cittadini italiani che ne facciano richiesta per l'acquisto di prima o seconda casa, con ISEE in corso di validità ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 60.000 euro, una garanzia pari al 100 per cento, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per l'acquisto di prima casa fino ad un massimo di mutuo ipotecario pari a 200 mila euro e una garanzia pari al 50 per cento per l'acquisto di seconda casa fino ad un massimo di mutuo ipotecario pari a 200 mila euro.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabilite le modalità attuative e operative per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie relative ai mutui concessi per l'acquisto di prima o seconda casa, stabilita ai sensi dell'articolo 31, comma 1.
4. All'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «comma 5» aggiungere le seguenti: «e dall'articolo 35-bis».
35. 03. Rospi, Zennaro, Nitti.
Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 1 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)
1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «6 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni» e le parole: «24 mesi» sono sostitute dalle seguenti: «60 mesi».
35. 05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020 in materia di Fondo centrale i Garanzia PMT)
1. La lettera e) dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è sostituita dalla seguente: e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nel caso in cui il credito aggiunto sia erogato in misura inferiore al 50 per cento, ma comunque in misura superiore al 10 per cento, i finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 40 per cento e per la riassicurazione nella misura del 45 per cento. Per i finanziamenti che non superano l'importo di 25.000 euro è in ogni caso esclusa l'applicazione della presente lettera, restando i medesimi ammissibili alla garanzia del Fondo soltanto ai sensi della successiva lettera m);.
35. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 35 è aggiunto il seguente:
Art. 35-bis.
(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità dei concessionari che hanno realizzato progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine in regime di finanza di progetto)
1. È previsto il rilancio di apposita garanzia da parte di SACE S.p.A., secondo le modalità di cui ai commi seguenti, ai concessionari cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni che, ai sensi delle vigenti convenzioni, nei recenti anni hanno contratto prestiti per realizzare progetti pubblici infrastrutturali in concessione a lungo termine, in regime di finanza di progetto, e che abbiano subito per effetto dell'epidemia COVID-19, tra il 1° marzo 2020 e il 31 maggio 2020, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019, al fine di assicurare la liquidità strettamente necessaria per far fronte al servizio del debito in scadenza nelle annualità 2020 e 2021.
2. La garanzia può essere rilasciata, su richiesta del singolo concessionario, entro il 31 dicembre 2020, in relazione all'indebitamento finanziario già contratto al 31 dicembre 2019 dai concessionari gestori di progetti infrastrutturali a lungo termine. La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile.
3. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui Operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.
4. L'importo garantito è pari al 100 per cento del debito in scadenza nelle annualità 2020 e 2021 ossia le quote capitale e gli interessi dovuti con riferimento a detti periodi ai sensi della relativa documentazione finanziaria. Sono ricompresi tra gli interessi anche gli eventuali differenziali dovuti in relazione ai contratti derivati di copertura dal rischio di interesse.
5. L'importo garantito non può in ogni caso superare l'ammontare di 60 milioni di euro per ciascun concessionario.
6. Le commissioni annuali dovute dai concessionari gestori per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
a) 50 punti base per il primo anno (o frazione d'anno);
b) 100 punti base per secondo anno (o frazione d'anno).
7. In caso di escussione della garanzia:
a) non si procederà al recupero dei crediti nei confronti dei concessionari per un periodo massimo di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di escussione della garanzia scaduto il quale gli importi dovuti saranno immediatamente esigibili e dovranno essere versati a SACE S.p.A.;
b) entro tale data il concessionario ed il rispettivo ente concedente dovranno provvedere al riequilibrio del Piano Economico Finanziario al fine di recepire la perdita sui ricavi derivante dall'epidemia COVID-19;
c) al fine di assicurare l'equilibrio economico e finanziario della concessione sarà prevista, ove dovesse essere accertata, ai sensi delle convenzioni vigenti, un'alterazione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario della concessione, derivante dall'epidemia COVID-19, una quota di contributo pubblico a fondo perduto a favore del concessionario commisurata al debito complessivo del concessionario verso SACE S.p.A. e vincolata al rimborso a SACE S.p.A. di tale credito.
35. 07. Benigni, Gagliardi, Sorte, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Estensione della garanzia SACE S.p.a. agli studi professionali associati)
1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 dopo le parole: «Liberi professionisti» sono inserite le seguenti: «esercenti l'attività in forma individuale o associata».
35. 08. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Semplificazioni per l'accesso alla garanzia SACE)
La lettera l) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è sostituita dalla seguente: l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a fornire alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che ne facciano richiesta, una relazione informativa in merito alla situazione occupazionale, unitamente agli eventuali consultazione ed esame congiunto da esperirsi, sempre su richiesta sindacale, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva, anche in via telematica.
35. 09. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020 in materia di Fondo centrale di Garanzia PMI)
1. All'articolo 13, comma 1, lettera l), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «imprese danneggiate» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti beneficiari danneggiati».
35. 010. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020 in materia di Fondo centrale di Garanzia PMI)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d) dopo le parole: «o da altro fondo di garanzia» sono aggiunte le seguenti:
«o di cui all'articolo 112, comma 7 terzo periodo del decreto legislativo 1° settembre 1993, 385»;
b) al comma 9, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e all'articolo 112, comma 7, terzo periodo, lettera b) le parole: "quindici milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "trenta milioni di euro" e alla lettera c) le parole: "20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "40.000 euro"».
35. 011. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020 in materia di Fondo centrale di Garanzia PMI)
1. All'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese quelle individuali, e di soggetti esercenti arti o professioni, sia in forma individuale che informa associata, la cui attività è stata danneggiata»;
b) al primo periodo, dopo le parole: «25 per cento dell'ammontare dei ricavi», sono aggiunte le seguenti: «o dei compensi»;
c) al primo periodo, le parole: «dall'ultima dichiarazione fiscale presentata» sono sostituite con le seguenti «dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata».
35. 012. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020 in materia di Fondo centrale di Garanzia PMI)
1. All'articolo 13, comma 1, lettera n), primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: «di ricavi» sono inserite le parole «o compensi» e dopo le parole «attività di impresa» sono inserite le parole «, arte o professione».
35. 013. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020 in materia di Fondo centrale di Garanzia PMI)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle imprese ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di spesa di 300 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.».
35. 014. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese attraverso la cessione dei crediti a SACE S.p.A.)
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. acquisisce, ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione dei bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria), i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.
2. Sace S.p.A. liquida entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta da parte dell'impresa l'ammontare dei crediti trasferiti.
35. 016. Cancelleri, Sodano, Scerra, Martinciglio.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)
1. Al fine di assicurare maggiore liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, all'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «in via residuale» sono sostituite dalle seguenti: «in via non prevalente».
35. 017. Patassini, Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari, Tomasi, Bellachioma.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Gestione di fondi Confidi vigilati)
1. I Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.
2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.
35. 018. Patassini, Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari, Tomasi, Bellachioma.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI)
1. Al fine di ampliare le attività del microcredito sociale per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 13 del decreto-legge del 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
9-bis. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti fino a 5.000 euro, non assistiti da garanzia reale, con garanzia diretta e percentuale di copertura pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi ad un solo soggetto di un nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari propri o del nucleo familiare, con particolare riguardo all'approvvigionamento di beni per il consumo alimentare e alle spese per il pagamento e alle spese per il pagamento di corsi di istruzione superiore, universitari e di specializzazione, inclusi i costi di materiale didattico, vitto ed alloggio per la frequentazione degli stessi.
L'Ente Nazionale per il microcredito coordina gli interventi e l'affiancamento dei servizi ausiliari e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. In materia di tasso effettivo globale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto n. 176 del 2014.
35. 019. Patassini, Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Garanzia SACE e PMI)
1. Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., può erogare finanziamenti garantiti dal Fondo SACE e dal Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
35. 020. Ruggiero, Faro.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
1. All'articolo 1, comma 14-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: «primaria agenzia di rating» sono aggiunte le seguenti: «o dal modello interno di rating delle banche»
*35. 021. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
1. All'articolo 1, comma 14-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: «primaria agenzia di rating» sono aggiunte le seguenti: «o dal modello interno di rating delle banche»
*35. 025. Fragomeli, Topo, Buratti, Gavino Manca, Zardini.
ART. 36.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca Europea per gli Investimenti, aggiungere le seguenti: , con il supporto della Struttura di missione InvestItalia di cui alla legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 179.
36. 1. Galizia, Berti, Bruno, Di Lauro, Giordano, Grillo, Ianaro, Papiro, Penna, Scerra, Torto, Leda Volpi.
Apportare le seguenti modificazioni: al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente, ai commi 2 e 3 sostituire le parole: 1.000 milioni con le seguenti: 500 milioni.
36. 2. Raduzzi.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia PMI)
1. La garanzia di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è concessa anche alle imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
36. 01. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Modifiche all'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2018, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in materia di Fondo Gasparrini)
1. All'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo le parole «Fondo Gasparrini» sono aggiunte le seguenti: «ed estensione dei benefici del Fondo ai mutui accesi da persone fisiche esercenti arti e professioni per l'acquisto di immobili di categoria catastale A/10»;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole «liberi professionisti» sono aggiunte le seguenti: «ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1991, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103», dopo le parole «21 febbraio 2020» sono aggiunte le seguenti: «rispetto alla media trimestrale dell'anno 2019», dopo le parole «della domanda» sono aggiunte le seguenti: «e il 21 febbraio 2020» e dopo le parole «superiore al 33 per cento» sono soppresse le parole «del fatturato dell'ultimo trimestre 2019»;
c) al comma 2, dopo le parole «intermediari bancari o finanziari» sono aggiunte le seguenti: «per l'acquisto di prima casa o per l'acquisto di un immobile di cat. A/10 adibito a studio per lo svolgimento dell'attività professionale».
36. 02. Benigni, Silli, Pedrazzini, Gagliardi, Sorte.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Modifiche all'art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2018, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in materia di sostegno finanziano alle micro, piccole e medie imprese)
1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese, qualora aventi sede in Italia, le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché tutte le cooperative sociali».
36. 03. Benigni, Silli, Pedrazzini, Gagliardi, Sorte.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Modifiche all'art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2018, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in materia di sostegno finanziano alle micro, piccole e medie imprese)
1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dopo le parole «Misure di sostegno finanziario» sono aggiunte le seguenti: «ai professionisti»;
b) al comma 2 alle parole «Al fine di sostenere le attività» sono aggiunte le seguenti: «professionali ed»;
c) al comma 2, lettera a) dopo le parole «fino al 30 settembre 2020» inserire le seguenti: «alle stesse attività imprenditoriali, su loro esplicita richiesta, sarà concesso un ampliamento della linea di credito a revoca fino alla metà dell'importo concesso alla data del 29 febbraio 2020. Tale ampliamento non potrà essere revocato prima del 30 settembre 2020»;
d) al comma 2, lettera c) le parole «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2021»;
e) al comma 5 dopo le parole «aventi sede in Italia» sono aggiunte le seguenti: «nonché i professionisti iscritti agli albi professionali e i relativi ordini e collegi professionali, in applicazione del principio di cui all'art. 101 Tfue2»;
f) dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. La Banca d'Italia vigilerà sull'operato delle banche e degli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, per verificare la corretta applicazione di quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo. In caso di mancata concessione delle agevolazioni richieste da parte delle attività imprenditoriali aventi i requisiti richiesti dal comma 4 e 5 del presente articolo, verranno erogate sanzioni da euro 10.000 a euro 50.000 per ogni singola violazione accertata».
36. 04. Benigni, Silli, Pedrazzini, Gagliardi, Sorte.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia PMI)
1. La garanzia di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è concessa anche alle imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o abbiano presentato un piano idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
36. 05. Tomasi, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Cavandoli.
ART. 37.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Fondo Cluster TMA, tessile, moda e accessori)
1. Al fine di sostenere a livello nazionale l'industria del tessile, della moda e degli accessori (del Cluster TMA), è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per il design e la creazione, denominato «Fondo Cluster TMA, tessile, moda e accessori», con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere le imprese che investono nel design e nella creazione, nonché a promuovere giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.
Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 42 sostituire le parole 500 milioni con le seguenti 200 milioni.
37. 01. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Piattaforma elettronica per conti correnti di risparmio)
1. Al fine di incoraggiare e tutelare il risparmio degli italiani, facilitando gli investimenti in titoli di Stato anche in presenza di difficoltà di spostamento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono istituiti i conti correnti di risparmio, nel pieno rispetto del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.
2. Per la gestione dei conti correnti di risparmio è autorizzata la realizzazione di un'apposita piattaforma elettronica la cui gestione informatica e telematica è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze individuata dal decreto di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per un migliore controllo della piattaforma elettronica e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione sarà operata centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente e accesso con identificazione.
3. I conti correnti di risparmio sono intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia e sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I titolari dei conti correnti di risparmio possono acquistare titoli di Stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, semplicemente depositando somme in euro sul proprio conto di risparmio, come alternativa all'acquisto di titoli di Stato tradizionali. Al fine di incentivare la circolazione dei titoli di Stato nel circuito dei conti correnti di risparmio, viene definito un rendimento annuo in percentuale indicizzato all'inflazione.
4. I titoli di Stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, sono emessi dal Medio Credito Centrale MCC, o di altra banca pubblica, costituiscono un investimento garantito dallo Stato, con un equo rendimento e cedibile a terzi per l'intera somma o per qualsiasi porzione di essa, a condizione che il ricevente sia anch'esso titolare di conto corrente di risparmio,
5. La cessione di titoli di Stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, tra i titolari di conti correnti di risparmio è ad accettazione volontaria e può avvenire con gli usuali metodi online di trasferimento elettronico tra conti diversi (bonifici bancari). Al conto corrente di risparmio è associata anche una carta elettronica di risparmio e potranno associarsi anche altre modalità per effettuare i trasferimenti attraverso gli usuali strumenti POS. In attesa della piena operatività della piattaforma elettronica attraverso nuove carte elettroniche di risparmio e altre modalità, si potrà valutare la possibilità di utilizzare in alternativa la tessera sanitaria.
6. I titoli di Stato dematerializzati, accreditati sui conti correnti di risparmio, possono essere rimborsati a semplice richiesta, per essere trasferiti in conti correnti bancari, previa applicazione di una penale non maggiore del rendimento degli ultimi sei mesi.
37. 02. Cabras, Zanichelli, Giuliodori.
ART. 38.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2 sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 14 milioni;
2) al comma 2 sostituire le parole: incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative., con le seguenti: incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, università, organismi di ricerca, centri per il trasferimento tecnologico industria 4.0;
3) al comma 4 sostituire le parole da: dopo le parole: «università e istituti di ricerca» fino alla fine del comma, con le seguenti: le parole: «università e istituti di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «università, organismi di ricerca, centri per il trasferimento tecnologico industria 4.0, startup innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»;
4) sopprimere i commi da 12 a 18.
38. 32. Madia, Benamati, Nardi, Gavino Manca, Lacarra, Bonomo, Zardini.
Al comma 2 sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
38. 36. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 2 sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni.
38. 34. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Al comma 2 dopo le parole: start up innovative aggiungere le seguenti: nonché alle start up che operano nel settore agricolo e ittico.
Conseguentemente, al comma 7, capoverso «Art. 29-bis», dopo le parole: start up innovative, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: incluse le start up che operano nel settore agricolo e ittico.
38. 48. Frate, Vizzini.
Al comma 2, dopo le parole: per la concessione alle start up innovative aggiungere le seguenti: e alle PMI innovative.
38. 16. Mor.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, sopprimere le parole: , business angels;
2) al comma 3:
a) dopo le parole: obbligazioni convertibili inserire le seguenti: finanziamenti in convertendo;
b) dopo le parole: dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, inserire le seguenti: nella misura massima di un milione di euro per ciascun intervento e limitatamente ai soli casi di partecipazioni non qualificate, escludendo a tal fine anche i patti di sindacato e altre forme di partecipazione qualificata indirette;
c) sostituire le parole da: ivi compresi fino alla fine del comma con le seguenti: compresi i diversi possibili rapporti di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di nuovi investitori qualificati ovvero quelle derivanti da reinvestimenti di soci preesistenti.;
3) sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
«Art. 29-bis.
(Incentivi in “de minimis” all'investimento in start-up innovative)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca, si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative, nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
3. L'importo massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, la somma di euro 800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvo il caso della cessione totale a terzi dell'intero capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea.
4. Gli investimenti di cui al comma 1 non possono portare il contribuente ad acquisire una partecipazione qualificata in una singola start-up innovativa, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.»;
4) sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguenti:
«9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca, si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più piccole e medie imprese innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di società di capitali che investano prevalentemente in piccole e medie imprese innovative, nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che investano prevalentemente in piccole e medie imprese innovative; la detrazione si applica alle sole piccole e medie imprese innovative iscritte alla sezione speciale dei Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi dei Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea dei 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L'importo massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo la somma di euro 800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvo il caso della cessione totale a terzi del capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea.
9-quater. Gli investimenti di cui al comma 9-ter non possono portare il contribuente ad acquisire una partecipazione qualificata in una singola piccole e medie imprese innovativa, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali».
38. 23. Carabetta, Sabrina De Carlo, Giuliodori, Buompane.
Al comma 2, dopo le parole: business angels aggiungere le seguenti: innovation broker.
*38. 12. D'Alessandro.
Al comma 2, dopo le parole: business angels aggiungere le seguenti: innovation broker.
*38. 28. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2, dopo la parola: privati inserire le seguenti: , inclusi gli enti del Terzo settore.
38. 26. Giarrizzo, Sabrina De Carlo, Buompane.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e le piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, che abbiano in essere esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 dei decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 355, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono avvalersi, previa comunicazione secondo le modalità indicate all'articolo 56, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, delle seguenti misure di sostegno in relazione alla crisi causata dall'epidemia da COVID-19:
a) le aperture di credito a revoca non possono essere revocate o cancellate, in tutto o in parte, sia per la parte utilizzata che per quella accordata, per 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra;
b) i prestiti non rateali con scadenza entro il 30 settembre 2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra;
c) il pagamento delle rate, sia in linea capitale che interessi, dei mutui e degli altri finanziamenti, ivi inclusi i canoni di leasing, a rimborso rateale è sospeso per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra e le rate oggetto di sospensione sono dilazionate alla fine del piano di ammortamento in corso, salvo diverso accordo tra le parti. Il creditore, per il medesimo termine massimo di 12 mesi, non potrà attivare alcun diverso rimedio contrattuale che gli consenta di richiedere anticipatamente il pagamento di tutto o parte dell'importo dovuto.
2-ter. Al fine di incentivare studi e sperimentazioni utili per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, è altresì previsto un credito d'imposta di importo pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle start-up e dalle piccole e medie imprese innovative nel corso dell'anno 2020 per favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, utilizzabile in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate.
Conseguentemente, al comma 19 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Ai maggiori oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
38. 7. Centemero, Guidesi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di promuovere l'ecosistema startup italiano e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza COVID-19 e la fase di rilancio, fino al 5 per cento della dotazione di cui al comma 2 è riservata al finanziamento di iniziative:
a) di comunicazione sull'ecosistema italiano start up, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza COVID-19 e quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;
b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle start up e dell'ecosistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative ed imprese tradizionali;
c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2.
38. 4. Madia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per i soggetti al comma 1 che siano registrati nei registri speciali delle start up e piccole e medie imprese innovative come definite rispettivamente all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono sospesi sino al mese di dicembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi; alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto. Altresì, ai suddetti soggetti, si applicano le previsioni del comma 2 prorogate sino al mese di dicembre 2020.
38. 31. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: decreto del Ministro dello sviluppo economico, inserire le seguenti: di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.;
b) al comma 9, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
Conseguentemente:
1) all'articolo 42, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione;
2) all'articolo 49, comma 3, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
38. 29. Giarrizzo, Alaimo, Sabrina De Carlo.
Al comma 3, al comma 9 e al comma 18, sostituire le parole: 60 giorni con le seguenti: 30 giorni.
38. 35. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al paragrafo precedente riconosciuti a ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa, è pari ad un massimo di quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte da ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa con un cap per singolo investimento di 1 milione di euro;
b) al comma 7, capoverso «Art. 29-bis.», comma 3, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 300.000;
c) al comma 7, capoverso «Art. 29-bis.», aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. La detrazione di cui al presente articolo spetta in precedenza alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, e fino all'ammontare di investimento di cui al comma 3. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al comma 3, è ammessa esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
d) sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
«9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più piccole o medie imprese innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in piccole o medie imprese innovative; la detrazione si applica alle sole piccole o medie imprese innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La detrazione di cui al presente comma spetta in precedenza alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al periodo precedente, è ammessa esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179.»;
e) dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
«19-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
38. 11. Centemero.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al comma 2 che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa potrà ottenere, sarà pari a un massimo di quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa con un cap per singolo investimento di 1 milione di euro.;
b) al comma 7, capoverso «Art. 29-bis.», comma 3, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 300.000;
c) al comma 7, capoverso «Art. 29-bis.», aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. La detrazione di cui al presente articolo spetta in precedenza alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al comma 3. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al comma 3, è ammessa esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29.;
d) al comma 8, capoverso 9-ter, sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 300.000 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al periodo precedente, sarà fruibile esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29 del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 200 milioni.
38. 13. Mor.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al paragrafo che precede che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa potrà ottenere sarà pari a un massimo di quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa con un tetto per singolo investimento di 1 milione di euro.;
b) al comma 7, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 300.000;
c) al comma 7, capoverso «Art. 29-bis.», aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. La detrazione di cui al presente articolo spetta in precedenza alla detrazione di cui all'articolo 29 e fino all'ammontare di investimento di cui al comma 3. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al comma 3, sarà fruibile esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29.;
d) al comma 8, capoverso 9-ter, sostituire le parole: 100.000 con le seguenti: 300.000 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione di cui al presente comma spetta in precedenza alla detrazione di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al periodo precedente, sarà fruibile esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012.
38. 47. Fusacchia.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'1 per cento delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono destinate a start up innovative che elaborano e sviluppano piattaforme e portali per la promozione, la vendita, e la consegna di prodotti agricoli o della pesca.
38. 39. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «università e istituti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «nonché con start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e con imprese rientranti nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.».
*38. 2. Frassini, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Bellachioma, Gava, Tomasi.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «università e istituti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «nonché con start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e con imprese rientranti nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.».
*38. 45. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 198, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti: «e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024»;
b) al comma 199, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Possono altresì accedere al credito d'imposta le imprese residenti o alle stabilì organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201 nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del settembre 1996.»;
c) al comma 203, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura del cinquanta per cento della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.»;
d) al comma 204, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal periodo d'imposta successivo, a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205.»;
e) al comma 206, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il precedente periodo non si applica alle imprese che ricevono risposta favorevole da parte dell'Agenzia delle entrate all'istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dai requisiti d'investimento di cui al comma 1 del menzionato articolo 2, ed avente ad oggetto l'ammissibilità delle attività e l'eleggibilità dei costi ai fini del credito d'imposta. L'Agenzia delle entrate acquisisce il parere del Ministero dello sviluppo economico in relazione ai quesiti che comportano accertamenti di natura tecnica. Alle istanze di interpello di cui ai precedenti periodi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con esclusione del disposto di cui al comma 2, secondo periodo.».
38. 10. Centemero, Guidesi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) è costituita da non più di settantadue mesi»;
b) all'articolo 26, comma 8, secondo periodo, le parole: «quinto anno» sono sostituite dalle seguenti: «sesto anno»;
c) all'articolo 28, comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;
d) all'articolo 31, comma 4, primo periodo, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
38. 8. Centemero, Guidesi.
Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: è prorogato di 12 mesi aggiungere le seguenti: ed entra in vigore dal 1° febbraio 2020, data relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19;
b) sopprimere l'ultimo periodo.
38. 6. Centemero, Guidesi.
Al comma 5, dopo le parole: prorogato di 12 mesi inserire le seguenti: a decorrere dal 1° febbraio 2020.
38. 15. Mor.
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Per il rafforzamento, sull'interno territorio nazionale, delle iniziative imprenditoriali ad alto contenuto innovativo sono adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 25, comma 2, lettera h), del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, dopo il n. 3) è aggiunto il seguente: «4) in alternativa a quanto previsto dal n. 3) che precede, si dichiarino titolari del bene immateriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017.
La prova della titolarità deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all'apposita sezione speciale dell'ufficio del Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi di quanto previsto dai commi 3 e 9 del presente articolo.
La dichiarazione sostitutiva deve attestare la legittima detenzione delle informazioni riservate in capo al dichiarante, avendole lo stesso acquisite a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l'acquisto) e la sussistenza dei requisiti di tutela giuridica contenendo i seguenti elementi:
i) la descrizione delle informazioni o esperienze in modo sufficiente per la loro individuazione, e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali interne ed esterne all'azienda utili a tale individuazione, (ad esempio: documenti in cui tali dati sono individuati contrattualmente quali informazioni e specifiche da qualificare come riservate anche nell'ambito di accordi di segretezza aziendale – accordi di non divulgazione – accordi o clausole di riservatezza accessori ad altri contratti, depositi fiduciari, circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza – informazioni inserite in allegati tecnici in cui è effettuata la descrizione delle informazioni riservate, oppure sono marcati come documenti riservati (con diciture quali “segreto”, “riservato” o “confidenziale”), in modo da essere individuabili dal soggetto che viene in possesso della documentazione contenente le informazioni riservate;
ii) l'attestazione che tali informazioni o esperienze non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti (indicando la materia) ed agli operatori dei settore (indicando il settore), con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale conclusione;
iii) l'attestazione che ii possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto presenta valore economico, con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale affermazione;
iv) l'attestazione dell'adozione di misure concretamente idonee a garantire l'effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure di secretazione adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze (ad esempio: documenti o informazioni conservati in archivi chiusi o su supporti informatici per i quali è necessario l'uso di credenziali per l'accesso alle cartelle contenenti tali informazioni riservate. Per tali fini, assumerà rilievo in particolare la dimostrazione dell'esistenza di atti interni aziendali (regolamenti, disposizioni, atti o delibere di organi amministrativi e simili) da cui si evincano metodologie e procedure che indichino le modalità di conservazione e di trasferimento delle informazioni riservate e le responsabilità relative).»;
b) all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il n. 3) è aggiunto il seguente: «4) in alternativa a quanto previsto dal n. 3) che precede, si dichiarino titolari del bene immateriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017. La prova della titolarità deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all'apposita sezione speciale dell'ufficio del Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi di quanto previsto dal comma 3, lettera m), del presente articolo.
La dichiarazione sostitutiva deve attestare la legittima detenzione delle informazioni riservate in capo al dichiarante, avendole io stesso acquisite a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando ii negozio da cui deriva l'acquisto) e la sussistenza dei requisiti di tutela giuridica contenendo i seguenti elementi:
i) la descrizione delle informazioni o esperienze in modo sufficiente per la loro individuazione, e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali interne ed esterne all'azienda utili a tale individuazione, (ad esempio: documenti in cui tali dati sono individuati contrattualmente quali informazioni e specifiche da qualificare come riservate anche nell'ambito di accordi di segretezza aziendale – accordi di non divulgazione – accordi o clausole di riservatezza accessori ad altri contratti, depositi fiduciari, circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza – informazioni inserite in allegati tecnici in cui è effettuata la descrizione delle informazioni riservate, oppure sono marcati come documenti riservati (con diciture quali “segreto”, “riservato” o “confidenziale”), in modo da essere individuabili dal soggetto che viene in possesso della documentazione contenente le informazioni riservate);
ii) l'attestazione che tali informazioni o esperienze non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti (indicando la materia) ed agli operatori del settore (indicando il settore), con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale conclusione;
iii) l'attestazione che il possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto presenta valore economico, con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale affermazione;
iv) l'attestazione dell'adozione di misure concretamente idonee a garantire l'effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure di secretazione adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze (ad esempio: documenti o informazioni conservati in archivi chiusi o su supporti informatici per i quali è necessario l'uso di credenziali per l'accesso alle cartelle contenenti tali informazioni riservate. Per tali fini, assumerà rilievo in particolare la dimostrazione dell'esistenza di atti interni aziendali (regolamenti, disposizioni, atti o delibere di organi amministrativi e simili) da cui si evincano metodologie e procedure che indichino le modalità di conservazione e di trasferimento delle informazioni riservate e le responsabilità relative).».
5-ter. Per la valorizzazione del patrimonio innovativo e della proprietà intellettuale delle aziende sono adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le parole: «I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi» sono soppresse;
b) all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le parole: «I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi» sono soppresse;
c) all'articolo 1, comma 39 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «per il 50 per cento del relativo ammontare» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero per il 90 per cento del relativo ammontare laddove si dimostri che i suddetti beni sono detenuti dall'Azienda in regime di open innovation, ossia assicurando ai diversi soggetti di cui al comma 37 che vogliano contribuire allo sviluppo ed all'innovazione di un determinato processo, prodotto o servizio, la piena condivisione dei beni di cui al presente comma legittimamente detenuti ed a patto che i risultati siano messi a disposizione dell'intera comunità dei soggetti di cui al comma 37. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative al fine di individuare i requisiti di sussistenza del regime di open innovation e le modalità con cui detta sussistenza debba essere comprovata.».
*38. 40. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Per il rafforzamento, sull'interno territorio nazionale, delle iniziative imprenditoriali ad alto contenuto innovativo sono adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 25, comma 2, lettera h), del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, dopo il n. 3) è aggiunto il seguente: «4) in alternativa a quanto previsto dal n. 3) che precede, si dichiarino titolari del bene immateriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017.
La prova della titolarità deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all'apposita sezione speciale dell'ufficio del Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi di quanto previsto dai commi 3 e 9 del presente articolo.
La dichiarazione sostitutiva deve attestare la legittima detenzione delle informazioni riservate in capo al dichiarante, avendole lo stesso acquisite a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l'acquisto) e la sussistenza dei requisiti di tutela giuridica contenendo i seguenti elementi:
i) la descrizione delle informazioni o esperienze in modo sufficiente per la loro individuazione, e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali interne ed esterne all'azienda utili a tale individuazione, (ad esempio: documenti in cui tali dati sono individuati contrattualmente quali informazioni e specifiche da qualificare come riservate anche nell'ambito di accordi di segretezza aziendale – accordi di non divulgazione – accordi o clausole di riservatezza accessori ad altri contratti, depositi fiduciari, circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza – informazioni inserite in allegati tecnici in cui è effettuata la descrizione delle informazioni riservate, oppure sono marcati come documenti riservati (con diciture quali “segreto”, “riservato” o “confidenziale”), in modo da essere individuabili dal soggetto che viene in possesso della documentazione contenente le informazioni riservate;
ii) l'attestazione che tali informazioni o esperienze non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti (indicando la materia) ed agli operatori dei settore (indicando il settore), con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale conclusione;
iii) l'attestazione che ii possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto presenta valore economico, con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale affermazione;
iv) l'attestazione dell'adozione di misure concretamente idonee a garantire l'effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure di secretazione adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze (ad esempio: documenti o informazioni conservati in archivi chiusi o su supporti informatici per i quali è necessario l'uso di credenziali per l'accesso alle cartelle contenenti tali informazioni riservate. Per tali fini, assumerà rilievo in particolare la dimostrazione dell'esistenza di atti interni aziendali (regolamenti, disposizioni, atti o delibere di organi amministrativi e simili) da cui si evincano metodologie e procedure che indichino le modalità di conservazione e di trasferimento delle informazioni riservate e le responsabilità relative).»;
b) all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il n. 3) è aggiunto il seguente: «4) in alternativa a quanto previsto dal n. 3) che precede, si dichiarino titolari del bene immateriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017. La prova della titolarità deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all'apposita sezione speciale dell'ufficio del Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi di quanto previsto dal comma 3, lettera m), del presente articolo.
La dichiarazione sostitutiva deve attestare la legittima detenzione delle informazioni riservate in capo al dichiarante, avendole io stesso acquisite a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando ii negozio da cui deriva l'acquisto) e la sussistenza dei requisiti di tutela giuridica contenendo i seguenti elementi:
i) la descrizione delle informazioni o esperienze in modo sufficiente per la loro individuazione, e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali interne ed esterne all'azienda utili a tale individuazione, (ad esempio: documenti in cui tali dati sono individuati contrattualmente quali informazioni e specifiche da qualificare come riservate anche nell'ambito di accordi di segretezza aziendale – accordi di non divulgazione – accordi o clausole di riservatezza accessori ad altri contratti, depositi fiduciari, circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza – informazioni inserite in allegati tecnici in cui è effettuata la descrizione delle informazioni riservate, oppure sono marcati come documenti riservati (con diciture quali “segreto”, “riservato” o “confidenziale”), in modo da essere individuabili dal soggetto che viene in possesso della documentazione contenente le informazioni riservate);
ii) l'attestazione che tali informazioni o esperienze non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti (indicando la materia) ed agli operatori del settore (indicando il settore), con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale conclusione;
iii) l'attestazione che il possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto presenta valore economico, con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale affermazione;
iv) l'attestazione dell'adozione di misure concretamente idonee a garantire l'effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure di secretazione adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze (ad esempio: documenti o informazioni conservati in archivi chiusi o su supporti informatici per i quali è necessario l'uso di credenziali per l'accesso alle cartelle contenenti tali informazioni riservate. Per tali fini, assumerà rilievo in particolare la dimostrazione dell'esistenza di atti interni aziendali (regolamenti, disposizioni, atti o delibere di organi amministrativi e simili) da cui si evincano metodologie e procedure che indichino le modalità di conservazione e di trasferimento delle informazioni riservate e le responsabilità relative).».
5-ter. Per la valorizzazione del patrimonio innovativo e della proprietà intellettuale delle aziende sono adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le parole: «I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi» sono soppresse;
b) all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le parole: «I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi» sono soppresse;
c) all'articolo 1, comma 39 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «per il 50 per cento del relativo ammontare» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero per il 90 per cento del relativo ammontare laddove si dimostri che i suddetti beni sono detenuti dall'Azienda in regime di open innovation, ossia assicurando ai diversi soggetti di cui al comma 37 che vogliano contribuire allo sviluppo ed all'innovazione di un determinato processo, prodotto o servizio, la piena condivisione dei beni di cui al presente comma legittimamente detenuti ed a patto che i risultati siano messi a disposizione dell'intera comunità dei soggetti di cui al comma 37. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative al fine di individuare i requisiti di sussistenza del regime di open innovation e le modalità con cui detta sussistenza debba essere comprovata.».
*38. 49. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 7, capoverso «Art. 29-bis», al comma 1 sopprimere le parole: direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative;
2) al comma 8, capoverso 9-ter, sopprimere le parole: direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI.
38. 38. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 7, capoverso «Art. 29-bis», comma 1, dopo le parole: investimento collettivo del risparmio aggiungere le seguenti: o di altre società di capitale.
Conseguentemente, al comma 8, capoverso 9-ter, dopo le parole: investimento collettivo del risparmio aggiungere le seguenti: o di altre società di capitale.
*38. 9. Centemero, Guidesi.
Al comma 7, capoverso «Art. 29-bis», comma 1, dopo le parole: investimento collettivo del risparmio aggiungere le seguenti: o di altre società di capitale.
Conseguentemente, al comma 8, capoverso 9-ter, dopo le parole: investimento collettivo del risparmio aggiungere le seguenti: o di altre società di capitale.
*38. 14. Mor.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, capoverso «Art. 29-bis», dopo comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.;
b) al comma 8, capoverso 9-ter, primo periodo, dopo le parole: che investono prevalentemente in piccole e medie imprese innovative aggiungere le seguenti: l'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo;.
**38. 1. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Bellachioma, Frassini, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, capoverso «Art. 29-bis», dopo comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.;
b) al comma 8, capoverso 9-ter, primo periodo, dopo le parole: che investono prevalentemente in piccole e medie imprese innovative aggiungere le seguenti: l'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo;.
**38. 44. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 7, capoverso «Art. 29-bis», comma 3, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 200.000.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: e di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 con le seguenti: di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 90 milioni di euro a decorrere dal 2023.
38. 25. Giarrizzo, Sabrina De Carlo.
Al comma 7, capoverso «Art. 29-bis», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 25 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di imprese costituite da non più di 2 anni e con fatturato annuo non superiore ad euro 500.000.
38. 19. Alaimo, Giarrizzo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. A partire dall'anno 2020, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 40 per cento.
38. 17. Mor.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel primo periodo, dopo le parole: «agli stranieri che intendono effettuare» sono inserite le seguenti: «in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano». Alla lettera b) del citato comma 1 dopo le parole «nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221» sono aggiunte le seguenti: «in ipotesi di richiesta presentata da una persona giuridica, ovvero di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000, nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in ipotesi di richiesta presentata da una persona fisica».
Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 26-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2.
3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2.».
10-ter. All'articolo 26-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2 e, per la durata complessiva di 2 anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti la continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione.».
38. 30. Flati.
Sostituire il comma 10, con il seguente:
10. All'articolo 26-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno euro 250.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 100.000.».
38. 24. Giarrizzo, Sabrina De Carlo.
Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le agevolazioni di cui al periodo precedente sono riconosciute anche alle start up innovative e alle piccole e medie imprese innovative che hanno sede nei comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
38. 37. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. Al fine di completare il processo di rilancio delle attività economiche nel territorio del cratere sismico aquilano, favorendo in particolare lo sviluppo dell'economia digitale, alle imprese di cui al presente articolo che, nel triennio 2020-2022, avviano in tale ambito territoriale la realizzazione di data center, anche utilizzando metodologie cloud computing, è riconosciuto per 10 anni l'esonero del pagamento dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. Il completamento delle infrastrutture informatiche nella suddetta area individuata ha la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi per la realizzazione della banda ultralarga. Per l'accesso ai benefìci di cui al presente comma gli interventi agevolati assicurano l'utilizzo delle migliori tecnologie, in termini di efficienza energetica ed ambientale, degli edifici e degli impianti, nonché in termini di adozione di misure antisismiche, A tal fine, nella predisposizione dei progetti di intervento, i proponenti redigono specifici capitolati, indicanti le metodologie applicate e i risultati che si intendono conseguire.
38. 46. Martino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Al comma 12 sostituire le parole: 4 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 794 milioni di euro per l'anno 2020.
38. 27. Paxia.
Al comma 12 sostituire le parole: 4 milioni di euro con le seguenti: 8 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 796 milioni di euro.
38. 22. Scagliusi.
Al comma 16, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in forma singola o associata.
38. 20. Alaimo, Giarrizzo.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per il design e la creazione, denominato «Fondo Cluster TMA, tessile, moda e accessori», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
18-ter. Il fondo di cui al comma 18-bis è finalizzato a sostenere le start up che investono nel design e nella creazione, nonché a promuovere giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili.
18-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.
Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 42 sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 450 milioni.
38. 42. Gelmini, Palmieri, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:
18-bis. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per il design e la creazione, denominato «Fondo ClusterTMA, tessile, moda e accessori», con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
18-ter. Il fondo di cui al comma 18-bis è finalizzato a sostenere le start up che investono nel design e nella creazione, nonché a promuovere giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili.
18-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.
18-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
38. 41. Gelmini, Palmieri, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Dopo il comma 18, inserire i seguenti:
18-bis. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per il design e la creazione, denominato «Fondo ClusterTMA, tessile, moda e accessori», con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
18-ter il fondo di cui al comma 18-bis è finalizzato a sostenere le start up che investono nel design e nella creazione, nonché a promuovere giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili.
18-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.
38. 33. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore, Spena, Perego Di Cremnago.
Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in favore delle start up che investono nel design e nella creazione con particolare riferimento al settore del tessile, della moda e degli accessori (Cluster TMA).
38. 43. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Occhiuto, Mandelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Alla rubrica, dopo le parole: delle start-up aggiungere le seguenti: e delle PMI:
38. 5. Centemero, Guidesi.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incentivi all'investimento in società di capitali non quotate)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società di capitali non quotate direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in dette società o in start-up innovative.
2. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
38. 01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Modifiche alla disciplina fiscale dei ristorni)
1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi: «Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12.50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 6 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.».
2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
*38. 04. Buratti, Mura.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Modifiche alla disciplina fiscale dei ristorni)
1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi: «Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12.50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 6 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.».
2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
*38. 010. Porchietto.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Modifiche alla disciplina fiscale dei ristorni)
1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi: «Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12.50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 6 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.».
2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
*38. 023. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Interventi per il sostegno alla nuova imprenditorialità)
1. Al fine di sostenere una nuova imprenditorialità in tutto il territorio nazionale attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito, le risorse finanziarie di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono incrementate di 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
**38. 02. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Interventi per il sostegno alla nuova imprenditorialità)
1. Al fine di sostenere una nuova imprenditorialità in tutto il territorio nazionale attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito, le risorse finanziarie di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono incrementate di 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
**38. 018. Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Misure a supporto delle imprese tramite basket bond)
1. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: «emessi da piccole e medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «, nonché in favore di società emittenti titoli che abbiano per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, di una pluralità di mini bond (basket bond)».
*38. 03. Dal Moro.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Misure a supporto delle imprese tramite basket bond)
1. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: «emessi da piccole e medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «, nonché in favore di società emittenti titoli che abbiano per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, di una pluralità di mini bond (basket bond)».
*38. 017. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Misure a supporto delle imprese tramite basket bond)
1. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: «emessi da piccole e medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «, nonché in favore di società emittenti titoli che abbiano per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, di una pluralità di mini bond (basket bond)».
*38. 022. Buratti, Rotta, Topo.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Modifiche al prelievo erariale del gioco del Bingo)
1. Il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco di cui agli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, sono fissati nella misura rispettivamente dell'8 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, è stabilito in almeno il 73 per cento del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il richiamato compenso in maniera differita entro sessanta giorni dal ritiro delle stesse e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 13 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
38. 05. D'Attis, Fiorini, Mulè, Ruggieri, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)
1. Le società di capitali che adottano i principi contabili dei codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa fa capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.
2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce B/1 bis «costi a recuperabilità differita».
3. La nota integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.
4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.
5. I «costi a recuperabilità differita» devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.
6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alfa restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.
7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.
8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nei piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
9. Le società che ricorrono alfa deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.
10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altro procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 mano 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.
38. 06. Porchietto.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Fondo per la sicurezza nazionale cibernetica)
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica e tutelare la sovranità digitale italiana.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
38. 07. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Misure fiscali a sostegno del mantenimento dei marchi d'impresa)
1. L'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, si interpreta nel senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di ruling di cui all'articolo 1, comma 39, legge n. 190 del 23 dicembre 2014, in quanto in possesso di tutti i requisiti come accertati dall'Amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa fino alla data del 31 giugno 2021. La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indiretto con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell'istanza di rullino di cui all'articolo 31-73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973.
38. 09. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Misure urgenti per la salvaguardia delle imprese nazionali)
1. Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) può assumere partecipazioni in società o imprese di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo della Nazione, nonché di proprietà di marchi, brevetti, modelli o disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale, anche con riferimento alle piccole e medie imprese innovative, nell'ambito delle attività previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per il tempo strettamente necessario all'assicurazione della conservazione, della migliore collocazione sul mercato e a espressa condizione di stabilità finanziaria, economica e patrimoniale e che siano caratterizzate da adeguate prospettive di crescita. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da Cassa depositi e prestiti e da altre società controllate dallo Stato o da enti pubblici.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo rotativo presso il Ministero dello sviluppo economico con dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i limiti e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, nonché le modalità operative del Fondo di cui al comma 3. Lo schema di decreto è inviato alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni.
4. L'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è abrogato.
5. Le regioni possono assumere, anche per il tramite di società da esse partecipate, partecipazioni in società ritenute di rilevante interesse regionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricaduta per il sistema economico-produttivo regionale, anche con riferimento alle piccole e medie imprese innovative o che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali.
6. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 6 sono ammesse, previa adozione da parte della Regione di specifiche disposizioni di attuazione che indicano gli obiettivi, le procedure e i limiti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che le società risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.
7. L'intervento della regione può riguardare, altresì, la gestione temporanea, in tutto o in parte, del patrimonio produttivo materiale o immateriale delle società di cui al comma 6.
38. 011. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Ferme restando le modalità di calcolo del rendimento nozionale come disposte dal presente articolo e dal decreto ministeriale 3 agosto 2017, su opzione del contribuente, in alternativa alla deduzione ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento del rendimento nozionale, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello in cui si determina l'incremento patrimoniale e fino ad esaurimento del credito d'imposta stesso. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi incrementi patrimoniali, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento dell'incremento patrimoniale effettuato. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
38. 012. Porchietto.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Interruzione dei canoni concessori per il periodo di emergenza COVID-19)
1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per tutto il periodo di sospensione dell'attività» sono sostituite dalle parole: «fino ai 31 dicembre 2020».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 13 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
38. 013. D'Attis, Fiorini, Mulè, Ruggieri, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Durata degli affidamenti in materia di giochi)
1. Tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall'emergenza da COVID-19, dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori ed al fine di consentire un allineamento temporale delle concessioni e della titolarità dei punti regolarizzati per la raccolta delle scommesse nonché delle sale per la raccolta del Bingo, evitando l'interruzione della raccolta e dei proventi erariali, i termini per l'indizione delle rispettive procedure di selezione, previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 31 dicembre 2022. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli richiede l'aggiornamento di tutte le garanzie economiche previste dalle convenzioni in vigore in coerenza con la presente disposizione. Gli affidatari delle concessioni sono tenuti a versare le somme dovute per l'esercizio delle concessioni nei termini previsti dall'articolo 1, commi 1047 e 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni ed integrazioni.
38. 014. D'Attis, Fiorini, Mulè, Ruggieri, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Sostegno ai giovani imprenditori operanti nel settore delle attività di design e di ideazione estetica)
1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo di 20 milioni di euro per il sostegno dei giovani imprenditori di età compresa tra i 18 ed i 45 anni operanti nelle attività di design e innovazione estetica progettazione e realizzazione di collezioni e campionari nei settori del tessile, moda, abbigliamento e relativi accessori, pelletteria, oreficeria e occhialeria. Le misure di sostegno sono individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. I soggetti individuati ai sensi del comma 1 possono costituire start-up innovative, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, secondo le modalità ivi previste.
3. Al comma 203 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura del cinquanta per cento della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33».
4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «per le imprese costituite nell'ultimo trimestre 2019 o nel 2020, il 50 per cento del fatturato realizzato nel 2019 o dei costi di costituzione, di impianto e di avviamento sostenuti nell'anno 2020, anche con riferimento alle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;»;
b) all'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «per le imprese costituite nell'ultimo trimestre 2019 o nel 2020, il 50 per cento del fatturato realizzato nel 2019 o dei costi di costituzione, di impianto e di avviamento sostenuti nell'anno 2020, anche con riferimento alle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.».
5. All'onere di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
38. 015. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Palmieri, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per gli investimenti)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 185, le parole: «al 31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 185, le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»;
c) al comma 188, le parole: «nella misura del 6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del benefìcio economico.
38. 016. Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Calabria.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Promozione dell'ecosistema Società benefit)
1. Per sostenere il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, dell'ecosistema delle società benefit, di cui all'articolo 1, comma 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento per il rimborso dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit entro il limite massimo di 7 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per la promozione delle società benefit nel territorio nazionale, nello Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
Conseguentemente:
all'articolo 265, comma 5, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 797 milioni;
all'articolo 265, comma 6, le parole: 200 milioni sono sostituite dalle seguenti: 193 milioni.
38. 019. Del Barba, Gallinella.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Disposizioni temporanee sui princìpi di redazione dei bilancio)
1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui al primo comma, numero 1) dell'articolo 2427 del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, comprese quelle derivanti dai rischi e delle incertezze concernenti agli eventi successivi, sulla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui al primo comma, numero 1) dell'articolo 2427 del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze, derivanti dagli eventi successivi, sulla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
38. 020. D'Alessandro.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Misure di fiscalità perequativa per lo sviluppo delle regioni insulari)
1. Al fine di compensare gli svantaggi connessi alla condizione di insularità e favorire i processi di sviluppo per l'intero territorio delle regioni Sicilia e Sardegna e per i tre periodi di imposta successivi a quello di entra in vigore della presente legge trovano applicazione in deroga ad ogni contraria disposizioni le previsioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Per le imprese di nuova costituzione, operanti in tutti i settori economici ad eccezione di quelli individuati dai codici ATECO 12 e 92, nonché ATECO 05 limitatamente alle attività di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio, in qualsiasi forma giuridica costituite, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in cui entra in vigore la presente legge, con sede legale ed operativa in qualsiasi comune delle regioni Sicilia e Sardegna, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è determinata nella misura del 12,5 per cento.
3. Per le imprese di cui al comma 2 è riconosciuto un credito d'imposta da utilizzare in compensazione nella misura massima del 100 per cento degli importi dovuti per il tributo di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per tre periodi di imposta successivi a quello in cui entra in vigore la presente legge.
4. Per le assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato realizzate nelle regioni Sicilia e Sardegna dalle imprese, anche costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative di cui all'articolo 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, operanti in tutti i settori economici ad eccezione di quelli individuati dai codici ATECO 12 e 92, nonché ATECO 05 limitatamente alle attività di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio, è riconosciuto per tre anni dalla data di assunzione un credito d'imposta fino ad integrale concorrenza degli importi dovuti per contribuzioni alla previdenza obbligatoria ed agli oneri per assicurazioni obbligatori contro gli infortuni in relazione alle stesse assunzioni.
5. Alle imprese di cui al comma 4 del presente articolo è riconosciuta la deduzione integrale dei costi delle retribuzioni del personale dipendente assunto nell'ambito delle previsioni di cui al comma 4 ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
38. 021. Nobili.
ART. 39.
Sopprimerlo.
39. 7. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Sopprimere i commi 1 e 4.
39. 8. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 4 dopo le parole: di consulenti ed esperti aggiungere le seguenti: tra i quali i dottori agronomi e i dottori forestali.
39. 2. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 107 del TFUE e in considerazione dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 disposte nei mesi di marzo e aprile 2020, la disciplina dei benefici fiscali e delle semplificazioni di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, vengono estesi a tutte le imprese site in almeno una area di crisi complessa individuata ai sensi dell'articolo 27, comma 8 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nonché presentano dal 1 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 una perdita del proprio fatturato pari o superiore al 40 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.
4-ter. Previo rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare da quanto disposto dall'articolo 14, il credito di imposta ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 sono estesi a tutte le imprese di cui al comma 4-bis.
4-quater. Il termine per l'erogazione dei benefici di cui al comma 1 e comma 2 è fissato per il giorno 30 giugno 2022.
39. 3. Cillis, Raduzzi.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 9 aprile al 31 maggio 2020, derivanti da comunicazioni di irregolarità emesse a seguito delle attività di controllo automatizzato ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
39. 1. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Gava.
Aggiungere il seguente comma:
5-bis. Al fine di garantite la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di società e cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi tra lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, è assegnata al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati alla nascita di nuove imprese e alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 3 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 150 milioni.
*39. 11. Incerti.
Aggiungere il seguente comma:
5-bis. Al fine di garantite la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di società e cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi tra lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, è assegnata al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati alla nascita di nuove imprese e alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 3 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 150 milioni.
*39. 5. D'Uva, Buompane.
Aggiungere il seguente comma:
5-bis. Al fine di garantite la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di società e cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi tra lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, è assegnata al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati alla nascita di nuove imprese e alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 3 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 150 milioni.
*39. 14. Pastorino.
Aggiungere il seguente comma:
5-bis. Al fine di garantite la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di società e cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi tra lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, è assegnata al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati alla nascita di nuove imprese e alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 3 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 150 milioni.
*39. 16. Tabacci, Fassina.
Aggiungere il seguente comma:
5-bis. Le società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge n. 59 del 1992.
**39. 12. Incerti.
Aggiungere il seguente comma:
5-bis. Le società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge n. 59 del 1992.
**39. 10. Porchietto.
Aggiungere il seguente comma:
5-bis. Le società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge n. 59 del 1992.
**39. 13. Pastorino.
Aggiungere il seguente comma:
5-bis. Le società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge n. 59 del 1992.
**39. 17. Tabacci, Fassina, Pastorino.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Le società finanziarie costituite per il perseguimento di una finalità di interesse sociale che presentano i requisiti previsti ai sensi dei commi 1 e 2 degli articoli 16 e 14 della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successivi modificazioni e integrazioni della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modificazioni e integrazioni possono svolgere, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6 della legge n. 59 del 1992.
39. 4. D'Uva.
Aggiungere in fine il seguente comma:
5-bis. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi tra lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, sono assegnati al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati alla nascita di nuove imprese, alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*39. 9. Porchietto.
Aggiungere in fine il seguente comma:
5-bis. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi tra lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, sono assegnati al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati alla nascita di nuove imprese, alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*39. 15. Tabacci, Fassina.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Misure per favorire l'identità imprenditoriale italiana)
1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, costituzione di reti di imprese e di consorzi tesi alla promozione dell'identità imprenditoriale italiana, e all'integrazione della catena di subfornitura dal produttore al destinatario finale, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, sono previste le misure agevolative sottoindicate.
2. Ai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo che incrementano la base occupazionale rispetto all'esercizio precedente è riconosciuto un credito di imposta compensabile in F24 pari all'onere per personale dipendente derivante dall'incremento occupazionale realizzato, per il periodo indicato nel comma 1.
3. Ai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo che investono in tecnologia 4.0 e in progetti che utilizzano l'infrastruttura e la tecnologia 5G, software e formazione ad alto contenuto innovativo è riconosciuto un credito di imposta compensabile in F24 pari all'investimento e alle risorse sostenute nel periodo indicato al comma 1.
4. Ai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo che partecipano a fiere internazionali e che investono in progetti documentati di sviluppo di politiche di marketing, è riconosciuto un credito di imposta compensabile in F24 pari all'onere per personale dipendente derivante dall'incremento occupazionale realizzato, per il periodo indicato nel comma 1.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo.
39. 01. Giacomelli.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali implementando il potere di acquisto dei lavoratori e delle famiglie, colpiti in conseguenza della totale sospensione o sensibile riduzione dell'attività lavorativa, per le imprese, che nell'anno 2020 hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che hanno dovuto fare ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dal decreto-legge n. 18 del 2020 convertito nella legge n. 27 del 2020 e dal decreto-legge n. 34 del 2020, o che dovranno fare ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, le somme corrisposte dai datori di lavoro a titolo di integrazione dei massimali dovuti per i suddetti ammortizzatori verranno escluse dal reddito da lavoro dipendente. I suddetti importi corrisposti a titolo di integrazione non saranno assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale e previdenziale fino al raggiungimento degli importi normalmente percepiti precedentemente la crisi per COVID.
39. 02. Dal Moro.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di fondazioni bancarie)
1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:
«l-bis) “attività istituzionale”: l'attività svolta dalle Fondazioni per scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico, con esclusione delle attività di cui all'articolo 7-bis»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché le attività di cui all'articolo 7-bis»;
2) al comma 2, dopo le parole: «indirizzano la propria attività», è inserita la seguente: «istituzionale», e, le parole: «destinazione delle risorse e» sono sostituite con le seguenti: «destinazione delle risorse utilizzate per l'attività istituzionale,»;
c) all'articolo 3, è aggiunto in fine il seguente comma:
«4-bis. Le attività di cui all'articolo 7-bis non soggiacciono alle limitazioni ed ai divieti previsti dal presente articolo.»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo le parole: «degli scopi statutari», sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui all'articolo 7-bis» e, dopo le parole: «una redditività adeguata» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle attività di cui all'articolo 7-bis,»;
2) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis»;
e) all'articolo 6:
1) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e negli enti e società di cui all'articolo 7-bis»;
2) al comma 4, le parole: «né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25»;
f) all'articolo 7, al comma 1, dopo le parole: «in particolare con lo sviluppo del territorio», sono inserite le seguenti: «, salva in ogni caso la possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 7-bis» e, al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis»;
g) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis.
(Operazioni di rilevante interesse nazionale)
1. Le Fondazioni investono in enti e società dichiarati di rilevante interesse nazionale da parte del Governo della Repubblica, agendo di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza.
2. La gestione, ivi inclusi gli eventuali finanziamenti e capitalizzazioni, e la dismissione delle partecipazioni di cui al comma precedente è fatta di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza.
3. Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere fatte sia sui mercati regolamentati nazionali ed esteri sia al di fuori da detti mercati, anche mediante veicoli societari appositamente costituiti, organismi collettivi di investimento e contratti derivati non speculativi.
4. In caso di urgenza o opportunità l'Autorità di vigilanza può emanare istruzioni vincolanti alle Fondazioni per le attività di cui ai commi precedenti e per la dismissione di attività finanziarie detenute le quali rendano più difficoltosa o impediscano l'applicazione del presente articolo.
5. Sono nulle le eventuali operazioni di cui al presente articolo fatte non in concerto con Autorità di vigilanza.
6. L'Autorità di vigilanza dispone di illimitati poteri di accesso e controllo per vigilare sulle operazioni di cui al presente articolo.
7. La redditività minima di cui al cui all'articolo 10 comma 3b tiene conto, per le singole Fondazioni, delle attività di cui al presente articolo.
8. Le previsioni del presente articolo prevalgono, in caso di conflitto, su qualsiasi norma di questo decreto o degli statuti delle Fondazioni nonché su quanto previsto in qualsiasi accordo, protocollo, atto di indirizzo e simili.»;
h) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) l'ammontare di reddito necessario per le attività di cui all'articolo 7-bis,»;
i) all'articolo 9, comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Autorità di vigilanza può dettare norme contabili specifiche relative ai risultati delle attività di cui all'articolo 7-bis, sentite le Fondazioni interessate.»;
j) all'articolo 10, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, il rispetto di quanto previsto al comma 7-bis.» e, al comma 3, è aggiunta in fine la seguente lettera: «k-ter) agisce e vigila ai sensi dell'articolo 1-bis e delle altre disposizioni di questo decreto.»;
k) all'articolo 11, comma 1, le parole: «, che regolano l'» sono sostituite dalla seguente: «nell'» e, il comma 9 è sostituito dal seguente: «L'Autorità di vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di presidenza, amministrazione e di controllo, e se del caso annullare o sospendere le loro decisioni, e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto, delle regole di buon governo, e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della fondazione ed il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7-bis.»;
l) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 25.
(Incrementi ai Fondi di dotazione)
1. Al fine di favorire le operazioni di cui all'articolo 7-bis, lo Stato o gli enti e le società da esso indicati possono fare conferimenti gratuiti al fondo di dotazione o equivalente delle Fondazioni senza per ciò acquisire alcun diritto patrimoniale, di gestione o controllo.».
39. 03. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli Istituti bancari concedono alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Parimenti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile attraverso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all'affidamento pari ad 1/12 del fatturato riferito all'ultimo bilancio depositato.
2. Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non ritenersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprile 2020 per le quali vi è stato il mancato pagamento.
3. Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.
4. Al fine della classificazione da parte degli istituti d credito dei requisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per le società non affidate la autocertificazione è sostituita dalla presentazione dell'ultimo bilancio depositato nonché della regolarità contributiva. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità.
39. 04. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Operazioni di dilazioni pagamento debiti commerciali)
1. All'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: «operazione finanziaria» inserire le seguenti: «, ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione del crediti in Italia».
39. 05. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Approvazione bilanci società)
1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 107 del decreto legislativo 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: “1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 dei 2011 è rinviato al 30 novembre 2020”.».
39. 06. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Vanessa Cattoi, Gava.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Disposizione temporanea in materia di gestione dell'impresa)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per il periodo di cui al comma 1, non si applica il dovere di cui all'articolo 2086, comma 2, del codice civile, di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.».
Conseguentemente, nella rubrica sono inserite, in fine, le seguenti parole: e gestione dell'impresa.
39. 07. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Abolizione del concordato in continuità aziendale)
1. All'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è inserito il seguente comma:
«6. L'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, è soppresso.».
39. 08. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
ART. 40.
Al comma 1 apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: «autostradale» è soppressa;
b) le parole: «4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni».
Alla rubrica le parole: «nelle autostrade» sono soppresse.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «774 milioni».
40. 1. Berardini, De Girolamo.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Misure di sostegno in materia di uso di beni immobili appartenenti allo Stato nella città di Venezia)
1. Al fine di fronteggiare la situazione di eccezionale crisi in cui versano le imprese veneziane in quanto i gravi danni subiti per gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si sono aggiunti ai gravi danni subiti per gli effetti degli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019, il canone dovuto per le concessioni e le locazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, nella città di Venezia è rideterminato nella misura del 70 per cento limitatamente ai mesi di novembre e dicembre 2019 e di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2020. Il conseguente credito derivante alle imprese per effetto del pagamento del canone pieno sino al mese di febbraio 2020 è portato in detrazione sul canone da corrispondersi per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 490 mila, si provvede per euro 210 mila a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e per euro 280 mila ai sensi dell'articolo 265.
40. 2. Pellicani.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Misure di sostegno in materia di uso di beni immobili appartenenti allo Stato)
1. Al fine di fronteggiare la situazione di eccezionale crisi in cui versano le imprese in conseguenza dei gravi danni subiti per gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il canone dovuto per le concessioni e le locazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è rideterminato nella misura del 70 per cento limitatamente ai mesi di novembre e dicembre 2019 e di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2020. Il conseguente credito derivante alle imprese per effetto del pagamento del canone pieno sino al mese di febbraio 2020 è portato in detrazione sul canone da corrispondersi per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
40. 01. Pellicani.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Fondo Indennizzo Risparmiatori)
1. Al fine di far fronte all'emergenza COVID-19 e di anticipare l'erogazione degli indennizzi del Fondo Indennizzo istituito con l'articolo 492 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Cassa depositi e prestiti può anticipare l'erogazione della dotazione per l'anno 2021 di cui all'articolo 493 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 apportare le seguenti modifiche:
a) Al comma 495 le parole: «può essere incrementata», sono sostituite con le seguenti: «è incrementata»;
b) Al comma 496 le parole: «può essere incrementata», sono sostituite con le seguenti: «è incrementata».
40. 02. Grimaldi.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca.)
1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca. (Hotellerie, Restaurant, Cafè), che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità e il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nei corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
40. 03. Minardo, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Misure di sostegno alle imprese del settore orafo-argentiero-gioielliero)
1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argentiero-gioielliero, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nei limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
40. 04. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Misure di sostegno alle imprese artigiane, alle botteghe e ai laboratori dei mestieri)
1. Alle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, alle botteghe e ai laboratori dei mestieri, aventi sede in Italia, che producono beni storici artigianali, articoli in vetro di Murano e imbarcazioni tradizionali, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020.
2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
40. 05. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bazzaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca.)
1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca. (Hotellerie, Restaurant, Cafè), che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione dei contributo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
40. 07. Minardo, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Misure di sostegno alle imprese del settore orafo-argentiero-gioielliero)
1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argentiero-gioieiliero, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e dei calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
40. 08. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi..
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Misure di sostegno alle imprese artigiane, alle botteghe e ai laboratori dei mestieri)
1. Alle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, alle botteghe e ai laboratori dei mestieri, aventi sede in Italia, che producono beni storici artigianali, articoli in vetro di Murano e imbarcazioni tradizionali, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del le marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020.
2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
40. 09. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bazzaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 41.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini del raggiungimento degli obblighi nazionali fissati dall'Unione Europea e della salvaguardia dei livelli di occupazione, dell'interesse pubblico alla riduzione dei consumi energetici, dell'affidamento degli operatori economici, ai progetti di efficienza energetica che hanno avuto accesso al meccanismo di cui alle Linee Guida, Allegato A alla delibera dell'Autorità dell'Energia elettrica e del gas del 27 ottobre 2011 – EEN 9/11, ed al decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 65631, e in relazione ai quali il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. ha adottato, all'esito di procedimenti avviati oltre il termine di 18 mesi dalla loro approvazione, provvedimenti di annullamento o decadenza comunque denominati, si applicano le seguenti disposizioni:
a) previa istanza del soggetto titolare, i progetti sono riammessi al meccanismo con una decurtazione del 10 per cento dei certificati bianchi originariamente previsti per l'intero periodo della vita utile;
b) il Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.a. ricalcola i certificati bianchi spettanti per ciascun progetto e provvede al recupero di quelli già emessi in eccesso compensandoli, ove possibile, con quelli ancora da emettere;
c) ove la compensazione di cui alla precedente lettera b) non sia possibile, il soggetto titolare sceglie se restituire certificati bianchi o versare il controvalore economico pari alla media delle transazioni di mercato registrate sulla piattaforma di scambio GME nel quadriennio 2013-2016. La restituzione dei certificati bianchi o del controvalore economico avviene, pena la decadenza dal regime di riammissione di cui al presente comma, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.a., del numero di certificati bianchi da restituire.
d) le disposizioni del presente comma non si applicano ai casi in cui l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi sia dipeso da condotte penalmente rilevanti, accertate dalla Autorità giudiziaria competente con sentenza passata in giudicato;
e) l'accesso al regime previsto dal presente comma comporta la rinuncia agli eventuali giudizi proposti avverso i provvedimenti di decadenza o annullamento sopra indicati;
f) le disposizioni del presente comma si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati e ai provvedimenti già adottati prima della entrata in vigore del presente decreto legge, per i quali non sia stata proposta impugnazione nei termini di legge o non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
*41. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini del raggiungimento degli obblighi nazionali fissati dall'Unione Europea e della salvaguardia dei livelli di occupazione, dell'interesse pubblico alla riduzione dei consumi energetici, dell'affidamento degli operatori economici, ai progetti di efficienza energetica che hanno avuto accesso al meccanismo di cui alle Linee Guida, Allegato A alla delibera dell'Autorità dell'Energia elettrica e del gas del 27 ottobre 2011 – EEN 9/11, ed al decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 65631, e in relazione ai quali il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. ha adottato, all'esito di procedimenti avviati oltre il termine di 18 mesi dalla loro approvazione, provvedimenti di annullamento o decadenza comunque denominati, si applicano le seguenti disposizioni:
a) previa istanza del soggetto titolare, i progetti sono riammessi al meccanismo con una decurtazione del 10 per cento dei certificati bianchi originariamente previsti per l'intero periodo della vita utile;
b) il Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.a. ricalcola i certificati bianchi spettanti per ciascun progetto e provvede al recupero di quelli già emessi in eccesso compensandoli, ove possibile, con quelli ancora da emettere;
c) ove la compensazione di cui alla precedente lettera b) non sia possibile, il soggetto titolare sceglie se restituire certificati bianchi o versare il controvalore economico pari alla media delle transazioni di mercato registrate sulla piattaforma di scambio GME nel quadriennio 2013-2016. La restituzione dei certificati bianchi o del controvalore economico avviene, pena la decadenza dal regime di riammissione di cui al presente comma, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.a., del numero di certificati bianchi da restituire.
d) le disposizioni del presente comma non si applicano ai casi in cui l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi sia dipeso da condotte penalmente rilevanti, accertate dalla Autorità giudiziaria competente con sentenza passata in giudicato;
e) l'accesso al regime previsto dal presente comma comporta la rinuncia agli eventuali giudizi proposti avverso i provvedimenti di decadenza o annullamento sopra indicati;
f) le disposizioni del presente comma si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati e ai provvedimenti già adottati prima della entrata in vigore del presente decreto legge, per i quali non sia stata proposta impugnazione nei termini di legge o non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
*41. 2. Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Patassini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I certificati bianchi per le unità di cogenerazione, di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono rilasciati all'operatore richiedente in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande al Gestore servizi energetici (GSE); la restante quota viene rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento condotte dal GSE e previste dall'articolo 8 del medesimo decreto entro 90 giorni dalla ricezione delle domande.
41. 4. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:
Art. 41-bis.
(Proroga dei termini degli adempimenti per beneficiare delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica)
1. In considerazione della situazione emergenziale COVID-19, il termine di cui al comma 5, dell'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogato al 31 ottobre 2020.
41. 01. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:
Art. 41-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di impianti di generazione di energiaelettrica)
1. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale.
41. 02. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:
Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020)
1. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e E/1».
Conseguentemente è ridotto di 50 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 126 comma 4.
41. 03. Pentangelo.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Misure urgenti per la difesa e il rafforzamento della parità concorrenziale tra imprese)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. I soggetti passivi che offrono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendita a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE».
*41. 04. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Misure urgenti per la difesa e il rafforzamento della parità concorrenziale tra imprese)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. I soggetti passivi che offrono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendita a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE».
*41. 05. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Contributi in favore dell'innovazione del sistema imprenditoriale)
1. Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, le imprese iscritte all'albo dei gestori ambientali possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto o il noleggio di macchinari per la selezione dei rifiuti.
41. 06. Zolezzi, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Contributi per la riduzione del rischio infettivo)
1. Al fine di ridurre il rischio di propagazione delle malattie a genesi infettiva, le imprese e le aziende sanitarie possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto o il noleggio di macchinari per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
41. 07. Zolezzi, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli.
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 41-bis.
(Modifiche in materia di controlli e sanzioni in materia di incentivi)
1. All'articolo 42, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-ter ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 21-novies della legge 7 agosto , 1990, n. 241»;
b) al comma 3-ter, ultimo periodo, dopo le parole: «Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate» inserire le seguenti: «ed i titoli di efficienza energetica fino a quel momento emessi relativi ai progetti standard, analitici o a consuntivo, che sono stati oggetto dei provvedimenti di annullamento.»;
c) le disposizioni precedenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter come modificati dal presente articolo, si applicano ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La richiesta dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all'azione. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter come modificati dal presente articolo non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva;
d) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «di cui ai numeri ii e iv della lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera b)».
41. 08. Sut, Sabrina De Carlo.
Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Misure urgenti a sostegno per la creazione di cluster per la produzione di energia green nelle aree di estrazione di idrocarburi)
1. Al fine di aumentare la produzione energetica domestica, riducendo la necessità di approvvigionamento estero, nonché di sostenere e accelerare i processi di transizione alla produzione di energia green, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema produttivo nazionale è costituito un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato al per il finanziamento a fondo perduto dei costi di impianto di start up energetiche da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alle imprese insediate in aree di estrazione, trattamento o raffinazione di idrocarburi, incentivando la creazione di cluster dell'energia che mettano a sistema risorse, competenze ed infrastrutture fisiche e tecnologiche.
2. Il Fondo di cui al comma 1 eroga finanziamento fino al limite del 50 per cento dei costi sostenuti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni applicative del presente articolo.
3. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 265 le parole: 800 e 90 sono sostituite dalle seguenti: 750.
41. 09. Torromino.
ART. 42.
Sopprimerlo.
42. 15. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, le risorse del Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 517 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di promuovere, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 206 della medesima legge n. 145 del 2018, iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
Conseguentemente, i commi dal 2 all'8 sono soppressi.
42. 12. Madia, Orlando, Benamati, Nardi, Sensi, Gavino Manca, Lacarra, Bonomo, Zardini.
Al comma 1 dopo le parole: Fondo per il trasferimento tecnologico aggiungere le seguenti: e per lo sviluppo professionale sostenibile.
42. 1. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sostituire le parole da: «500 milioni» fino a: «ricerca,» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alle attività di trasferimento tecnologico, da effettuarsi con le modalità di cui al comma 3»;
2) al comma 2 dopo le parole: «lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4» aggiungere le seguenti: «e secondo le modalità di cui al comma 5-bis» e al medesimo periodo, aggiungere le parole: «attraverso l'offerta»;
3) al comma 3 sostituire le parole: «la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata» con le seguenti: «l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto e finanziamenti sotto forma di debito, con criteri che prevedano forme di co-investimento almeno in pari misura da parte di soggetti privati,» e, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma» con le seguenti: «per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo»;
4) sostituire il comma 5 con il seguente: «Per le medesime finalità di cui al presente articolo, ENEA e CDP Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione sono autorizzati alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata “Fondazione Enea Tech”, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto della Fondazione Enea Tech è approvato, su proposta di Enea e di CDP Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020»;
5) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo i soggetti di cui ai commi 4 e 5 si avvalgono della collaborazione o intermediazione di Università, Organismi di ricerca, Centri di trasferimento tecnologico del piano industria 4.0. Con decreto del ministro per lo sviluppo economico, da emanarsi entro 20 giorni dalla costituzione della fondazione Enea Tech, sono disciplinati i rapporti tra la Fondazione e i soggetti di cui al precedente periodo anche al fine di definire i criteri per il finanziamento delle attività di trasferimento tecnologico cui al presente articolo;
6) al comma 6 dopo le parole: «facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato» aggiungere le seguenti: «per lo svolgimento delle proprie funzioni»;
7) al comma 9 sostituire le parole: «517 milioni» con le seguenti: «217».
42. 10. Madia, Orlando, Benamati, Nardi, Sensi, Gavino Manca, Lacarra, Bonomo, Zardini.
Al comma 1 sostituire le parole: 500 milioni per il 2020 con le seguenti: 200 milioni per il 2020.
42. 11. Benamati, Madia, Nardi, Gavino Manca, Lacarra, Bonomo, Zardini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo per il trasferimento tecnologico opera anche investendo in uno o più Fondi per il venture capital, ovvero in uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in Fondi per il venture capital, istituiti e gestiti dalla SGR o da altre società autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, investe inoltre per il tramite di società di capitali nonché di incubatori universitari e centri per la ricerca applicata, valutandoli in merito agli investimenti già effettuati negli ultimi tre anni. Una somma non inferiore al 30 per cento della dotazione complessiva è destinata ad investimenti indiretti.
42. 3. Mor.
Al comma 1, aggiungere infine, i seguenti periodi: Il Fondo per il trasferimento tecnologico opera anche investendo in uno o più fondi per il venture capital, ovvero in uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in Fondi per il venture capital, istituiti e gestiti dalla SGR o da altre società autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. Una somma non inferiore al 30 per cento della dotazione complessiva è destinata ad investimenti indiretti.
*42. 2. Centemero.
Al comma 1, aggiungere infine, i seguenti periodi: Il Fondo per il trasferimento tecnologico opera anche investendo in uno o più fondi per il venture capital, ovvero in uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in Fondi per il venture capital, istituiti e gestiti dalla SGR o da altre società autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. Una somma non inferiore al 30 per cento della dotazione complessiva è destinata ad investimenti indiretti.
*42. 18. Fusacchia.
Al comma 2 dopo le parole: privati aggiungere le seguenti: inclusi gli enti del Terzo settore.
42. 5. Giarrizzo, Sabrina De Carlo.
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Per accedere al Fondo di cui al comma 1, i progetti finanziati utilizzano in via esclusiva modelli non animali nell'intero ciclo di produzione e controllo sicurezza del settore di ricerca e sviluppo di tecnologie avanzate e materiali innovativi.
42. 16. Fassina.
Al comma 3, dopo le parole: è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta, inserire le seguenti: anche per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio.
42. 4. Mor.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro;
b) sopprimere i commi 5, 6 e 7.
42. 17. Orfini.
Sopprimere i commi 5, 6, 7.
Conseguentemente al comma 9 sostituire la parola: 517 con la seguente: 505.
42. 13. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Sopprimere il comma 5.
42. 14. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di una più efficiente suddivisione delle competenze e della razionalizzazione della spesa, nonché allo scopo di accelerare i processi di innovazione e sviluppo del sistema elettrico e di efficientamento energetico nazionale, in linea con gli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, è disposta la riorganizzazione delle attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA e del gruppo che fa capo al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. In linea operativa in questa riorganizzazione il Gruppo GSE assume la gestione dei servizi energetici per i settori pubblico e privato, incluso il settore produttivo, con particolare riferimento allo sviluppo delle energie rinnovabili, all'efficienza energetica, alla gestione degli oneri di sistema e dei flussi informativi dell'intero sistema elettrico secondo quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 maggio 2004. ENEA promuove e svolge l'attività di ricerca di base, applicata, sperimentale e dell'innovazione tecnologica nei settori dell'energia e dei sistemi energetici avanzati, dell'ambiente e sviluppo economico sostenibile curando lo sviluppo dei grandi programmi di ricerca nazionali ed internazionali nei settori di suo interesse e la diffusione dei risultati. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina le modalità attuative dei presenti comma.
7-ter. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al primo periodo, le parole: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 luglio 2020» e le parole: «bilancio dell'esercizio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio dell'esercizio 2021».
42. 19. Benamati, Nardi, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di continuare a garantire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nonché dal regime contabile adottato è previsto lo stanziamento di 200 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi finalizzati a sostenere, tramite contributi in forma di voucher di importo certo per l'impresa non superiore a 10.000 euro, e pari al 50 per cento delle spese ammissibili, l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano:
a) il miglioramento dell'efficienza aziendale;
b) la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro;
c) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
d) la connettività a banda larga e ultralarga;
e) il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;
f) la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette micro, piccole e medie imprese.
9-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati le modalità e gli importi del voucher.
9-quater. Agli oneri di cui ai commi 9-bis e 9-ter pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
42. 9. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di continuare a garantire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nonché dal regime contabile adottato è previsto lo stanziamento di 200 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi finalizzati a sostenere, tramite contributi in forma di voucher di importo certo per l'impresa non superiore a 10.000 euro, e pari al 50 per cento delle spese ammissibili, l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano:
a) il miglioramento dell'efficienza aziendale;
b) la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro;
c) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
d) la connettività a banda larga e ultralarga;
e) il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;
f) la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette micro, piccole e medie imprese.
9-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati le modalità e gli importi del voucher.
42. 7. Costa, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di sostenere la cultura brevettuale e la lotta alla contraffazione e per sostenere le PMI attraverso misure agevolative per la valorizzazione dei titoli di Proprietà Industriale, asset di valore strategico del capitale intangibile d'impresa, la misura di incentivazione di cui al Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 303 del 29 dicembre 2016 per la registrazione dei marchi storici la cui domanda di deposito sia antecedente al 1° gennaio 1967, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti de minimis (pubblicato in Gazzetta Ufficiale unione europea legge n. 352 del 24 dicembre 2013), è riaperta e alla stessa sono destinati, 5 milioni di euro per l'anno 2020.
42. 6. Cortelazzo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. Nella ricerca e sviluppo di tecnologie avanzate e materiali innovativi saranno utilizzati modelli non animali nell'intero ciclo di produzione e controllo sicurezza.
42. 20. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Fondo per l'innovazione e lo smart working per le micro imprese e i lavoratori autonomi)
1. Al fine di sostenere e garantire l'accesso al credito per favorire un rapido processo di innovazione e smart working, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministro dello sviluppo economico il Fondo per rinnovazione e lo smart working per le micro imprese e i lavoratori autonomi afferenti alla Gestione Separata INPS.
2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 300.000.000 euro.
3. Il Fondo viene utilizzato da Unioncamere tramite le Camere di Commercio per l'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese sino al massimo del 50 per cento dell'importo richiesto, per interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di innovazione, smart working e formazione.
4. Entro 30 giorni dalla data di istituzione del Fondo, Unioncamere adotta un apposito regolamento per il suo funzionamento, per la gestione della dotazione finanziaria dello stesso e per gli strumenti atti alla sua operatività, che viene approvato dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Tali risorse sono destinate ai progetti e alle iniziative presentate da soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci e che abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.
6. Le Regioni, a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del Fondo istituito ai sensi del comma 1, anche attraverso l'integrazione del fondo stesso e, al fine dell'ottimizzazione di risorse e di risultati, con l'impiego di Unioncamere e delle Camere di Commercio per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3.
42. 01. Rachele Silvestri, De Toma.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, in particolare ai fini del al rilancio dei territori nelle regioni obiettivo convergenza e nelle regioni in transizione, valorizzando le potenzialità delle Zone economiche speciali (ZES), segnatamente per il settore della logistica e dei trasporti, in considerazione delle nuove disposizioni anti Covid contenute nel protocollo del 14 marzo 2020 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei fondi comunitari non utilizzati, in riferimento agli obiettivi del consolidamento delle realtà già esistenti e dello sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, è autorizzato lo sviluppo del modello tecnico-finanziario interregionale integrato denominato «GENESI» (Regolamento CE N. 1303/2013 – Titolo IV Strumenti Finanziari) di cui al Protocollo di intesa già sottoscritto in data 30 dicembre 2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e la CISE relativo alla collaborazione istituzionale finalizzata alla promozione delle misure di incentivazione per il concreto rilancio dei territori delle Regioni obiettivo convergenza.
2. Tale modello è incardinato sulla Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico – (C.I.S.E.) –, in collaborazione con R.I.I.S.I. – Reti delle Infrastrutture Immateriali Sviluppo Industriale –, che è identificato come interlocutore qualificato di tutti i soggetti economici operanti nel campo delle attività produttive, definisce il ruolo della CISE come di soggetto attuatore, in forma diretta ed indiretta, allo scopo di accelerare e sburocratizzare il processo di allocazione delle risorse strutturali europee impegnate e non ancora spese a fine 2019. Il processo adotterà strumenti finanziari previsti dalla Commissione Europea, con l'obiettivo di massimizzare la capacità di investimento delle risorse pubbliche e le ricadute sui sistemi economici locali.
3. Le iniziative progettuali saranno incardinate su tre macro linee di intervento:
a) digitale, sicurezza territoriale e cybersecurity;
b) urbanizzazione e logistica;
c) ambiente e sostenibilità. Saranno sviluppate attraverso accordi con soggetti istituzionale e non per l'utilizzo di fondi comunitari, ministeriali, o locali, nei territori interessati dagli interventi, valutando proposte progettuali e matching con fondi disponibili o da ricercare.
4. Allo scopo di rafforzare la piena operatività di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
42. 05. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, in particolare al rilancio dei territori nelle regioni obiettivo convergenza e nelle regioni in transizione, valorizzando le potenzialità delle ZES in particolare alla logistica ed ai trasporti in considerazione delle nuove disposizioni anti Covid contenute nel protocollo del 14 marzo 2020 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei fondi comunitari non utilizzati, in riferimento agli obiettivi del consolidamento delle realtà già esistenti e dello sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, è autorizzato lo sviluppo del modello tecnico-finanziario interregionale integrato denominato «GENESI» (Regolamento CE N. 1303/2013 – Titolo IV Strumenti Finanziari) di cui al Protocollo di intesa già sottoscritto in data 30 dicembre 2019 tra MISE e la CISE relativo alla collaborazione istituzionale finalizzata alla promozione delle misure di incentivazione per il concreto rilancio dei territori delle Regioni obiettivo convergenza.
2. Tale modello è incardinato sulla Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico – CISE –, in collaborazione con R.I.I.S.I. – Reti delle Infrastrutture Immateriali Sviluppo Industriale –, che è identificato come interlocutore qualificato di tutti i soggetti economici operanti nel campo delle attività produttive, definisce il ruolo della CISE come di soggetto attuatore, in forma diretta ed indiretta, allo scopo di accelerare e sburocratizzare il processo di allocazione delle risorse strutturali europei impegnati e non ancora spesi a fine 2019. Il processo adotterà strumenti finanziari previsti dalla Commissione Europea, con l'obiettivo di massimizzare la capacità di investimento delle risorse pubbliche e le ricadute sui sistemi economici locali.
3. Le iniziative progettuali saranno incardinate su tre macro linee di intervento:
a) digitale, sicurezza territoriale e cybersecurity;
b) urbanizzazione e logistica;
c) ambiente e sostenibilità. Saranno sviluppate attraverso accordi con soggetti istituzionale e non per l'utilizzo di fondi comunitari, ministeriali, o locali, nei territori interessati dagli interventi, valutando proposte progettuali e matching con fondi disponibili o da ricercare.
42. 04. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Misure per il sostegno alla digitalizzazione delle micro imprese)
1. Al fine di sostenere l'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi di vendita, alle micro imprese operanti nel settore della vendita al dettaglio, con sede legale in Italia e con numero di dipendenti non superiore a 2, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è concesso un contributo per le spese necessarie all'attivazione di soluzioni e-commerce, integrate con strumenti digitali per accelerare le vendite on-line e off-line, completamente sviluppate ed erogate da soggetti con sede legale e operativa nel territorio dello Stato italiano.
2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1 sono ammissibili le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, relative all'attivazione di servizi tecnologici atti a realizzare e attivare soluzioni e-commerce integrate con piattaforme digitali dedicate e funzionali a garantire l'attivazione e l'accelerazione delle vendite on-line e off-line.
3. Non sono ammesse le spese sostenute per servizi di consulenza e di advertising e per investimenti pubblicitari.
4. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 30 per cento dell'importo delle spese sostenute per un massimo di 450 euro per ciascun beneficiario, entro il limite massimo complessivo di spesa di 87 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo di cui al comma 1.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 265, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le parole: 713 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
b) al comma 6 al comma 7, dopo la parola: 42 aggiungere la seguente: 42-bis,.
42. 07. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima:
a) al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 3» sono aggiunte le seguenti: «e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030»;
2) alla lettera a), le parole: «di cui al presente Titolo» sono sostituite dalle seguenti: «di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica»;
3) il punto i della lettera b) è sostituito dal seguente: «i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie»;
b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «di cui ai numeri ii e iv della lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera b)».
42. 06. Sut, Sabrina De Carlo, Buompane.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Fondo di Solidarietà per la Filiera TLC)
1. In via sperimentale per gli anni 2020, 2021, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico, digitale delle attività di telecomunicazione, che determinino l'esigenza di modificare le competenze professionali prevedendo percorsi di riqualificazione e/o riconversione delle professionalità, si provvede nella misura 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, finanziamento delle misure previste dai fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, commi 1, 9 e 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, già costituiti o in corso di costituzione nell'ambito del settore di attività delle telecomunicazioni interessato dai suddetti processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.
2. Agli oneri derivanti dal comma 401-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*42. 08. Nobili.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Fondo di Solidarietà per la Filiera TLC)
1. In via sperimentale per gli anni 2020, 2021, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico, digitale delle attività di telecomunicazione, che determinino l'esigenza di modificare le competenze professionali prevedendo percorsi di riqualificazione e/o riconversione delle professionalità, si provvede nella misura 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, finanziamento delle misure previste dai fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, commi 1, 9 e 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, già costituiti o in corso di costituzione nell'ambito del settore di attività delle telecomunicazioni interessato dai suddetti processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.
2. Agli oneri derivanti dal comma 401-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*42. 03. Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Serracchiani, Viscomi, Bruno Bossio.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Fondi per il supporto agli operatori del settore di pubblicità esterna e cartellonistica stradale)
1. Al fine di sostenere il settore della pubblicità esterna e cartellonistica stradale a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un fondo con una dotazione complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori del settore, finalizzate al rimborso delle spese tributarie sostenute nell'anno 2020 per i canoni di concessione degli impianti pubblicitari, l'imposta comunale sulla pubblicità, i canoni occupazione suolo pubblico, la tassa occupazione suolo pubblico.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
42. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Ampliamento dei contratti di sviluppo)
1. All'articolo 80 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Le agevolazioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse ivi rese disponibili, possono essere estese ai contratti di sviluppo in essere che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) hanno sostenuto già un tetto di spesa pari almeno al 50 per cento del relativo programma d'investimento valutato e approvato ai sensi del decreto ministeriale 8 novembre 2016;
b) le risorse messe a disposizione non possono eccedere l'importo del contratto originariamente presentato e approvato.
42. 09. Nobili, Paita.
ART. 43.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni;
b) al comma 2, sostituire le parole: non inferiore a 250 con le seguenti: non inferiore a 100, comprensivi degli stagionali;
c) al comma 7, sostituire le parole: 100 milioni di euro, con le seguenti: 200 milioni di euro ed aggiungere in fine le seguenti parole: quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativo all'anno 2020 come rideterminato dal comma 5 del medesimo articolo 265.
43. 3. Fornaro, Fassina.
Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 213 milioni.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 101 e 102.
43. 1. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: non inferiore a 250 con le seguenti: non inferiore a 100;
b) dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, per le imprese che intendono avvalersi della possibilità offerta dal comma 4, lettera c), il Fondo di cui al presente articolo adotta le stesse modalità di gestione e di funzionamento del Fondo di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 52 e successive modificazioni».
43. 4. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Bruno Bossio.
All'articolo 43, al comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 50 e sostituire le parole: società di capitali con le seguenti: società.
43. 2. Porchietto.
Al comma 5, dopo le parole: dando priorità aggiungere le seguenti: alle aziende che hanno investito nella sostenibilità ambientale della produzione.
43. 5. Cenni, Padoan.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 2 lettera b) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è aggiunto il seguente periodo: «ad eccezione delle imprese che al 31 dicembre 2019 fossero in regola con accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis e 182-ter della legge fallimentare, concordati di continuità aziendale di cui all'alticcio 186-bis, ovvero piani attestati di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera d) della legge fallimentare».
43. 6. Dal Moro.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Disposizioni in materia di gestione delle crisi da sovraindebitamento)
1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. All'articolo 9, comma 3-bis, lettera a) le parole: «della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli elementi utili a indicare l'assenza di dolo da parte del consumatore»;
2. All'articolo 9, comma 3-bis, la lettera b) è soppressa;
3. All'articolo 12-bis, comma 3, sostituire le parole: «ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali» con le seguenti: «abbia determinato la situazione di sovraindebitamento agendo con dolo»;
4. All'articolo 12-bis, comma 6, dopo la parola: «intervenire» sostituire la parola: «nel» con le seguenti: «non oltre il»;
5. All'articolo 12-bis, comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: «Il termine di cui al precedente periodo non è interrotto nel caso di integrazioni o modifiche al piano del consumatore»;
6. All'articolo 14-ter, comma 3, lettera a) le parole: «della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli elementi utili a indicare l'assenza di dolo da parte del consumatore»;
7. All'articolo 14-ter, comma 3, la lettera b) è soppressa;
8. All'articolo 14-terdecies, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, il giudice ordina che dell'organismo di composizione della crisi proceda alla cancellazione del nominativo del debitore beneficiario dell'esdebitazione dai sistemi di informazioni creditizie, dalle centrali rischi e comunque da qualsiasi banca dati istituita presso enti pubblici depositaria di informazioni relative al merito creditizio del debitore beneficiario»;
9. Dopo l'articolo 14-terdecies è inserito il seguente:
«Art. 14-quaterdecies.
(Debitore incapiente)
1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare fiscalmente a carico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione delle crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione delle crisi, che comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
5. L'organismo di composizione delle crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine sì ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.
6. I compensi dell'organismo di composizione delle crisi sono ridotti della metà.
7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.
9. L'organismo di composizione delle crisi, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.»;
10. All'articolo 15, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. I creditori pubblici e privati, le banche e gli altri intermediari finanziari comunicano, nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione, gli esiti delle richieste di precisazione del credito avanzate dagli organismi di composizione della crisi autorizzati alla verifica di cui al comma precedente. Il mancato caso di mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza del diritto del creditore di contestare, durante la fase del procedimento, il credito indicato dal debitore nel piano o nell'accordo, così come risultante alla data di presentazione del ricorso ed attestato dal Gestore della Crisi sulla base della documentazione in possesso del debitore».
43. 016. Fregolent.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Misure di contrasto all'usura e rifinanziamento del Fondo di cui alla legge 108 del 1996)
1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 14, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: «che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione,»;
b) all'articolo 14, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Il fondo di cui al comma 2, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».
c) all'articolo 14, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
«12-bis. I residui annuali non utilizzati del fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui al presente articolo, sono destinati, nella misura del 50 per cento, al fondo di prevenzione dell'usura di cui all'articolo 15».
d) all'articolo 15, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Gli interessi maturati sui conti correnti alimentati dai contributi di cui al comma 1 dalle Associazioni e Fondazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura affluiscono ogni anno su un apposito Fondo di accantonamento, istituto in ciascuna Associazione e Fondazione, destinato al rimborso delle spese di gestione delle Associazioni e Fondazioni stesse. Nei casi in cui la capienza di tale fondi di accantonamento non sia sufficiente a coprire le spese di gestione sostenute nell'anno di competenza, le Associazioni e Fondazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura possono deliberare di attingere dalla disponibilità dei rispettivi fondi antiusura, nel limite massimo del 5 per cento dell'importo dei contributi erogati nell'anno precedente. Allo scadere del terzo anno dal deposito sui singoli Fondi di accontamento delle Associazioni e Fondazioni, le somme non utilizzate per il rimborso delle spese di gestione confluiscono nei rispettivi fondi antiusura delle Associazioni e Fondazioni per essere destinati alla concessione delle garanzie ai soggetti di cui al comma 6».
Conseguentemente, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 731, le parole: nell'8,60 per cento sono sostituite dalle seguenti: nel 9 per cento.
al comma 732, dopo le parole: all'83 per cento aggiungere le seguenti: fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 82 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.
43. 018. Ruggiero.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno a politiche inclusive)
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno apolitiche inclusive, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.
2. Il Fondo è finalizzato a estendere, in via sperimentale per una durata di tre anni a partire dall'anno 2020, l'aumento al 60 per cento del credito d'imposta per le spese di formazione di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 anche alle imprese che intraprendono un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli indici di misurabilità di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6. All'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017» sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, o nel caso in cui le imprese intraprendano un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia».
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per Fanno 2020 e a 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*43. 07. Rossello, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno a politiche inclusive)
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno apolitiche inclusive, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.
2. Il Fondo è finalizzato a estendere, in via sperimentale per una durata di tre anni a partire dall'anno 2020, l'aumento al 60 per cento del credito d'imposta per le spese di formazione di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 anche alle imprese che intraprendono un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli indici di misurabilità di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6. All'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017» sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, o nel caso in cui le imprese intraprendano un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia».
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per Fanno 2020 e a 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*43. 08. Buratti.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno a politiche inclusive)
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno a politiche inclusive, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.
2. Il Fondo è finalizzato a estendere, in via sperimentale per una durata di tre anni a partire dall'anno 2020, l'aumento al 60 per cento del credito d'imposta per le spese di formazione di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 anche alle imprese che intraprendono un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli indici di misurabilità di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. All'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017» sono aggiunte le seguenti: «, o nel caso in cui le imprese intraprendano un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia».
43. 06. Fusacchia.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno a politiche inclusive)
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la misurabilità della situazione dei personale nelle imprese e per il sostegno a politiche inclusive, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.
2. Il Fondo è finalizzato a estendere, in via sperimentale per una durata di tre anni a partire dall'anno 2020, l'aumento al 60 per cento del credito d'imposta per le spese di formazione di cui all'art. 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 anche alle imprese che intraprendono un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli indici di misurabilità di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017 sono aggiunte le seguenti: , o nel caso in cui le imprese intraprendano un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia.
43. 020. Nobili.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Accordi per la ristrutturazione dei debiti per le imprese in situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19 agevolati tramite il credito d'imposta)
1. Le imprese in stato di crisi dovuta agli effetti dell'emergenza da COVID-19 possono proporre, entro il termine del 31 dicembre 2020, istanza di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche con le percentuali di adesione dei creditori previste dall'articolo 60 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 qualora ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo.
2. In seguito all'omologazione degli accordi di cui al comma 1, ai creditori aderenti spetta un credito d'imposta di importo pari al 20 per cento della perdita sui crediti subita.
3. I crediti d'imposta di cui al comma 2 sono utilizzabili nella dichiarazione dei redditi nel periodo d'imposta di omologazione dell'accordo e possono essere utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo non sono riconosciuti ai creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione qualora siano legati alle imprese debitrici da rapporti di controllo o collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.
43. 012. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Contratto di rete con causale di solidarietà)
1. All'articolo 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«4-sexies. Il contratto di rete può essere stipulato a fini di solidarietà per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità solidaristiche l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nelle fasi di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.
4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli Enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui al citato articolo 30, comma 4-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.
4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter n. 2), il contratto di rete a fini di solidarietà deve essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e territori.».
43. 019. Nobili.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Mutui agevolati)
1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono riferite a tutto il territorio nazionale e si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto.
43. 04. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Fondo acquisto prima e seconda casa)
1. Al fine di agevolare la ripresa del mercato immobiliare in Italia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato «fondo acquisto prima casa e seconda casa» con una dotazione di 200 milioni di euro, finalizzato a promuovere, attraverso l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto, l'acquisto di abitazione immobiliari quali prima casa o seconda casa.
2. I finanziamenti di cui al comma 1, sono così articolati:
a) fino a 70.000 come contributo a fondo perduto per l'acquisto di prima casa;
b) fino a 50.000 euro come contributo a fondo perduto per l'acquisto di seconda casa.
3. I contributi di cui al comma 1, non cumulabili, sono riconosciuti in favore dei cittadini italiani con ISEE in corso di validità ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 60.000 euro.
5. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 7, dopo le parole: 43 aggiungere le seguenti: 43-bis.
43. 01. Rospi, Zennaro, Nitti.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Fondo per la riduzione del costo del lavoro nel settore della logistica)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la riduzione del costo del lavoro nel settore della logistica, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il Fondo è finalizzato a salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività d'impresa delle imprese del settore della logistica attraverso politiche di riduzione del costo del lavoro a carico delle aziende.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 200 milioni di euro per fanno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*43. 03. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Fondo per la riduzione del costo del lavoro nel settore della logistica)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la riduzione del costo del lavoro nel settore della logistica, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il Fondo è finalizzato a salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività d'impresa delle imprese del settore della logistica attraverso politiche di riduzione del costo del lavoro a carico delle aziende.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 200 milioni di euro per fanno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*43. 05. Dal Moro.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Misure volte all'armonizzazione della fiscalità sull'auto aziendale)
1. Alla lettera b), comma 1, dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «35 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro, da aggiornare agli indici ISTAT con cadenza biennale»;
b) è soppresso il seguente periodo: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».
2. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 e di riallineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di auto aziendali a quello dei principali Paesi europei, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alla lettera c) dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 625 milioni di euro per il 2020 e 1125 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
**43. 015. Lovecchio.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Misure volte all'armonizzazione della fiscalità sull'auto aziendale)
1. Alla lettera b), comma 1, dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «35 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro, da aggiornare agli indici ISTAT con cadenza biennale»;
b) è soppresso il seguente periodo: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».
2. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 e di riallineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di auto aziendali a quello dei principali Paesi europei, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alla lettera c) dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 625 milioni di euro per il 2020 e 1125 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
**43. 021. Moretto, Fregolent, De Filippo.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Misure volte all'armonizzazione della fiscalità sull'auto aziendale)
1. Alla lettera b), comma 1, dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «35 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro, da aggiornare agli indici ISTAT con cadenza biennale»;
b) è soppresso il seguente periodo: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».
2. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 e di riallineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di auto aziendali a quello dei principali Paesi europei, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alla lettera c) dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 625 milioni di euro per il 2020 e 1125 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
**43. 09. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Sospensione applicazione indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 e abolizione limite all'uso del contante)
1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis;
2. Con la medesima finalità di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati;
b) all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.
43. 010. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Sgravio contributivo a tutela dei livelli occupazionali)
1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, mantengono almeno l'80 per cento dei livelli occupazionali in forza alla data del 1° febbraio 2020 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal 40 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265.
43. 013. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Decontribuzione temporanea dei salari)
1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali in forza alla data del 1° febbraio 2020, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
43. 011. Rampelli, Lucaselli, Trancassini.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Riduzione dei contributi previdenziali a favore degli enti del Terzo Settore)
1. Agli enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale e semiresidenziale comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del 1° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, si applica, sino al 1° giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti.
43. 014. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Fondo per rifacimento del sedime marittimo)
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo pari a 100 milioni di euro da destinare ai comuni costieri con una popolazione inferiore ai 20.000 abitanti da utilizzare per il rifacimento del sedime marittimo.
2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265,
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 7, dopo le parole: 43 aggiungere le seguenti: 43-bis.
43. 02. Zennaro, Rospi, Nitti.
ART. 44.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 44.
(Incremento del fondo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2 g/km)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 70 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite delle risorse del fondo anche per gli acquisti effettuati nell'anno 2020 e 2021.
3. Il comma 1057 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
«1057. A coloro che, nell'anno 2020 e 2021, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011. A coloro che nell'anno 2020 e 2021, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 1.000 euro».
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo pari a 205 milioni di euro per il 2020 e a 90 milioni di euro per il 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.
44. 12. Muroni, Fassina.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 44.
(Incremento del fondo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2 g/km)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 180 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Il comma 1057 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sostituito dal seguente:
«1057. A coloro che, nell'anno 2020 e 2021, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011. A coloro che nell'anno 2020 e 2021, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 1.000 euro».
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite delle risorse del fondo anche per gli acquisti effettuati nell'anno 2020 e 2021.
4. Agli oneri derivanti dai commi del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
44. 19. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede: quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 265; quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
Conseguentemente, all'articolo 229, sopprimere il comma 1, lettera a), e il comma 2.
44. 2. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Cavandoli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche incentivi per acquisto autovetture a basse emissioni di CO2/Km;
b) al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), la tabella è sostituita dalla seguente:
«
CO2 g/km |
Contributo (euro) |
---|---|
0-20 |
6.000 |
21-60 |
4.000 |
61-95 |
2.000 |
».
b) alla lettera b), la tabella è sostituita dalla seguente:
«
CO2 g/km |
Contributo (euro) |
---|---|
0-20 |
4.000 |
21-60 |
2.500 |
61-95 |
1.000 |
».
c) al comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e le parole: «200 milioni» con le seguenti: «690 milioni»;
d) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. A partire dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 non trovano applicazione».
*44. 6. Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche incentivi per acquisto autovetture a basse emissioni di CO2/Km;
b) al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), la tabella è sostituita dalla seguente:
«
CO2 g/km |
Contributo (euro) |
---|---|
0-20 |
6.000 |
21-60 |
4.000 |
61-95 |
2.000 |
».
b) alla lettera b), la tabella è sostituita dalla seguente:
«
CO2 g/km |
Contributo (euro) |
---|---|
0-20 |
4.000 |
21-60 |
2.500 |
61-95 |
1.000 |
».
c) al comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e le parole: «200 milioni» con le seguenti: «690 milioni»;
d) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. A partire dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 non trovano applicazione».
*44. 3. Frassini, Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche incentivi per acquisto autovetture a basse emissioni di CO2/Km;
b) al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), la tabella è sostituita dalla seguente:
«
CO2 g/km |
Contributo (euro) |
---|---|
0-20 |
6.000 |
21-60 |
4.000 |
61-95 |
2.000 |
».
b) alla lettera b), la tabella è sostituita dalla seguente:
«
CO2 g/km |
Contributo (euro) |
---|---|
0-20 |
4.000 |
21-60 |
2.500 |
61-95 |
1.000 |
».
c) al comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e le parole: «200 milioni» con le seguenti: «690 milioni»;
d) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. A partire dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 non trovano applicazione».
*44. 17. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 570 milioni di euro per l'anno 2021.
b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1031, lettera a), la tabella è sostituita dalla seguente:
«
CO2 g/km |
Contributo (euro) |
---|---|
0-20 |
6.000 |
21-60 |
4.000 |
61-95 |
2.000 |
».
b) al comma 1031, lettera b), la tabella è sostituita dalla seguente:
«
CO2 g/km |
Contributo (euro) |
---|---|
0-20 |
4.000 |
21-60 |
2.500 |
61-95 |
1.000 |
».
c) al comma 1041, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di questi, non oltre 150 milioni per il 2020 e 370 milioni per il 2021, sono destinati all'acquisto di veicoli rientranti nell'intervallo 61-95 di emissioni di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/Km), di cui al comma 1031. Le somme del fondo non spese al 31 dicembre 2020 confluiscono in quelle previste per l'annualità 2021».
2-ter. A partire dall'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 2020, in via eccezionale, le disposizioni di cui al comma 1042 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non trovano applicazione.
Conseguentemente all'articolo 265 apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 5 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 615 milioni e le parole: 2021 con le seguenti: 2022;
2) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Per l'anno 2021, il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotto di 80 milioni di euro;
3) sopprimere il comma 6.
**44. 1. Moretto, Fregolent, De Filippo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 570 milioni di euro per l'anno 2021.
b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1031, lettera a), la tabella è sostituita dalla seguente:
«
CO2 g/km |
Contributo (euro) |
---|---|
0-20 |
6.000 |
21-60 |
4.000 |
61-95 |
2.000 |
».
b) al comma 1031, lettera b), la tabella è sostituita dalla seguente:
«
CO2 g/km |
Contributo (euro) |
---|---|
0-20 |
4.000 |
21-60 |
2.500 |
61-95 |
1.000 |
».
c) al comma 1041, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di questi, non oltre 150 milioni per il 2020 e 370 milioni per il 2021, sono destinati all'acquisto di veicoli rientranti nell'intervallo 61-95 di emissioni di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/Km), di cui al comma 1031. Le somme del fondo non spese al 31 dicembre 2020 confluiscono in quelle previste per l'annualità 2021».
2-ter. A partire dall'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 2020, in via eccezionale, le disposizioni di cui al comma 1042 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non trovano applicazione.
Conseguentemente all'articolo 265 apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 5 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 615 milioni e le parole: 2021 con le seguenti: 2022;
2) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Per l'anno 2021, il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotto di 80 milioni di euro;
3) sopprimere il comma 6.
**44. 5. Lovecchio.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 570 milioni di euro per l'anno 2021.
b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1031, lettera a), la tabella è sostituita dalla seguente:
«
CO2 g/km |
Contributo (euro) |
---|---|
0-20 |
6.000 |
21-60 |
4.000 |
61-95 |
2.000 |
».
b) al comma 1031, lettera b), la tabella è sostituita dalla seguente:
«
CO2 g/km |
Contributo (euro) |
---|---|
0-20 |
4.000 |
21-60 |
2.500 |
61-95 |
1.000 |
».
c) al comma 1041, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di questi, non oltre 150 milioni per il 2020 e 370 milioni per il 2021, sono destinati all'acquisto di veicoli rientranti nell'intervallo 61-95 di emissioni di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/Km), di cui al comma 1031. Le somme del fondo non spese al 31 dicembre 2020 confluiscono in quelle previste per l'annualità 2021».
2-ter. A partire dall'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 2020, in via eccezionale, le disposizioni di cui al comma 1042 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non trovano applicazione.
Conseguentemente all'articolo 265 apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 5 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 615 milioni e le parole: 2021 con le seguenti: 2022;
2) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Per l'anno 2021, il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotto di 80 milioni di euro;
3) sopprimere il comma 6.
**44. 9. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, sostituire la parola: autoveicoli con la seguente: veicoli;
b) al comma 1 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 95 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 180 milioni;
c) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite delle risorse del fondo anche per gli acquisti effettuati nell'anno 2020 e 2021.
3. Il comma 1057 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
«1057. A coloro che, nell'anno 2020 e 2021, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011. A coloro che nell'anno 2020 e 2021, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 1.000 euro».
4. Agli oneri derivanti dai commi del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
44. 13. Fassina.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 600 milioni.
b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 1031, legge 30 dicembre 2018, n. 245, le parole: «con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa», sono soppresse.
1-ter. Gli importi dei contributi indicati nelle tabelle riportate nelle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1031, legge 30 dicembre 2018, n. 245, come modificate dall'articolo 12, commi 2 e 2-bis, del decreto- legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 sono triplicati.
44. 16. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, dopo le parole: per l'anno 2021 aggiungere il seguente periodo: Il fondo viene utilizzato anche per l'acquisto di macchinari agricoli di ultima generazione a bassa emissione di CO2.
44. 14. Cenni, Incerti, Cirielli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ad integrazione di quanto previsto per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per rinnovare e rendere più sicuro e sostenibile il parco circolante attraverso incentivi alla rottamazione, il Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di cui al comma 1 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. I predetti importi sono iscritti su apposita sezione del Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni utilizzata esclusivamente per l'attuazione delle disposizioni che seguono e per il successivo riversamento delle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni del presente articolo.
1-ter. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione, è riconosciuto un contributo statale fino a 2000 euro a condizione che le motorizzazioni siano omologate nella classe euro 6 e abbiano emissioni di CO2 superiori a 61 g/km, e a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo statale. In assenza della rottamazione, il contributo statale è riconosciuto fino a 1000 euro a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo statale. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
1-quater. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione è riconosciuto un contributo statale fino a euro 1.000 euro a condizione che le motorizzazioni siano omologate nella classe euro 6 e abbiano emissioni di CO2 comprese fra i 61 g/km e i 95 g/km ed a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari al doppio della misura del contributo statale. In assenza della rottamazione, il contributo statale è riconosciuto fino a 500 euro a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari al doppio del contributo statale. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
1-quinquies. Il contributo di cui ai commi 1-ter e 1-quater spetta per gli acquisti effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza.
1-sexies. Le modalità attuative dei commi 1-ter e 1-quater e 1-quinquies sono definite dai commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1-septies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è modificato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 marzo 2019 pubblicata nella gazzetta ufficiale del 6 aprile 2019, n. 82 per l'attuazione delle presenti disposizioni.
1-octies. Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un'auto usata con categoria di omologazione pari a euro 0, 1, 2, 3 con un'auto usata di categoria non inferiore a euro 5 sono esentate dal pagamento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà dell'auto che acquistano.
1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-octies pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
44. 15. Benamati, Epifani, Moretto, Nardi, Rotta, Fragomeli, Gariglio, Fregolent, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Fassino, Soverini, Dal Moro, Buratti, Topo, Mor, De Filippo.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la tabella di cui alla lettera a) con la seguente:
«
CO2 g/km |
Contributo (euro) |
---|---|
0-20 |
6.000 |
21-60 |
4.000 |
61-95 |
2.000 |
».
b) sostituire la tabella di cui alla lettera b) con la seguente:
«
CO2 g/km |
Contributo (euro) |
---|---|
0-20 |
4.000 |
21-60 |
2.500 |
61-95 |
1.000 |
».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche alla disciplina dell'ecobonus per veicoli a basse emissioni inquinanti).
44. 8. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), la tabella è sostituita dalla seguente:
«
CO2 g/km |
Contributo (euro) |
---|---|
0-20 |
6.000 |
21-70 |
2.500 |
».
b) alla lettera b), la tabella è sostituita dalla seguente:
«
CO2 g/km |
Contributo (euro) |
---|---|
0-20 |
4.000 |
21-70 |
1.500 |
».
44. 11. Mura.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 1036, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «incentivi di carattere nazionale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
1-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
1-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
1-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi 1-ter e 1-quater, valutate in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*44. 4. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 1036, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «incentivi di carattere nazionale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
1-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
1-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
1-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi 1-ter e 1-quater, valutate in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*44. 7. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 1036, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «incentivi di carattere nazionale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
1-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
1-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
1-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi 1-ter e 1-quater, valutate in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*44. 10. Casciello.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 1036, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «incentivi di carattere nazionale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
1-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
1-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
1-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi 1-ter e 1-quater, valutate in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*44. 21. De Toma, Bologna, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 l'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di autoveicoli è ridotta al 18 per cento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.
44. 20. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà, Trano.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi da 1042 a 1047, è sospesa.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche alla disciplina dell'ecobonus per veicoli a basse emissioni inquinanti).
44. 22. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 44 aggiungere i seguenti:
Art. 44-bis.
(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO2 ad alimentazione alternativa)
1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 257 del 2016 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;
b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.
2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
Art. 44-ter.
(Premio acquisto veicoli in stock)
1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa o esclusa oppure un veicolo di categoria N1 o N2 nuovo di fabbrica, prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.
3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE e al codice di antifalsificazione.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.
5. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
Art. 44-quater.
(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2)
1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, veicoli commerciali di categoria N1 o N2 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, alimentazione ed eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:
MTT (kg) |
Elettrico |
Alimentazioni
|
Alimentazioni
|
---|---|---|---|
0-1,999 ton | |||
Con rottamazione |
5.000 |
2.500 |
1.500 |
Senza rottamazione |
4.000 |
1.500 |
1.000 |
2-3,299 ton | |||
Con rottamazione |
7.000 |
3.500 |
2.500 |
Senza rottamazione |
6.000 |
2.500 |
1.500 |
3,3-3,5 ton | |||
Con rottamazione |
10.000 |
5.500 |
3.500 |
Senza rottamazione |
8.000 |
3.500 |
2.000 |
>3,5-7 ton | |||
Con rottamazione |
12.000 |
7.000 |
4.000 |
Senza rottamazione |
10.000 |
4.000 |
2.500 |
>7-12 ton | |||
Con rottamazione |
14.000 |
9.000 |
5.000 |
Senza rottamazione |
12.000 |
5.000 |
3.500 |
2. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 265, comma 5 è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2020.
44. 019. Carfagna, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 44 aggiungere i seguenti:
Art. 44-bis.
(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO2 ad alimentazione alternativa)
1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 257 del 2016 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;
b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.
2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto- legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Per provvedere all'erogazione del contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione dei Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
Art. 44-ter.
(Premio acquisto veicoli in stock)
1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa oppure un veicolo di categoria N1 o N2 nuovo di fabbrica, prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.
3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 e al codice di antifalsificazione.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.
5. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
Art. 44-quater.
(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2)
1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziarla, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, veicoli commerciali di categoria N1 o N2 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, alimentazione ed eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:
MTT (kg) |
Elettrico |
Alimentazioni
|
Alimentazioni
|
---|---|---|---|
0-1,999 ton | |||
Con rottamazione |
5.000 |
2.500 |
1.500 |
Senza rottamazione |
4.000 |
1.500 |
1.000 |
2-3,299 ton | |||
Con rottamazione |
7.000 |
3.500 |
2.500 |
Senza rottamazione |
6.000 |
2.500 |
1.500 |
3,3-3,5 ton | |||
Con rottamazione |
10.000 |
5.500 |
3.500 |
Senza rottamazione |
8.000 |
3.500 |
2.000 |
>3,5-7 ton | |||
Con rottamazione |
12.000 |
7.000 |
4.000 |
Senza rottamazione |
10.000 |
4.000 |
2.500 |
>7-12 ton | |||
Con rottamazione |
14.000 |
9.000 |
5.000 |
Senza rottamazione |
12.000 |
5.000 |
3.500 |
2. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
44. 017. Porchietto.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2)
1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, veicoli commerciali di categoria N1 o N2 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, alimentazione ed eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:
MTT (kg) |
Elettrico |
Alimentazioni
|
Alimentazioni
|
---|---|---|---|
0-1,999 ton | |||
Con rottamazione |
5.000 |
2.500 |
1.500 |
Senza rottamazione |
4.000 |
1.500 |
1.000 |
2-3,299 ton | |||
Con rottamazione |
7.000 |
3.500 |
2.500 |
Senza rottamazione |
6.000 |
2.500 |
1.500 |
3,3-3,5 ton | |||
Con rottamazione |
10.000 |
5.500 |
3.500 |
Senza rottamazione |
8.000 |
3.500 |
2.000 |
>3,5-7 ton | |||
Con rottamazione |
12.000 |
7.000 |
4.000 |
Senza rottamazione |
10.000 |
4.000 |
2.500 |
>7-12 ton | |||
Con rottamazione |
14.000 |
9.000 |
5.000 |
Senza rottamazione |
12.000 |
5.000 |
3.500 |
2. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
44. 04. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2)
1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, veicoli commerciali di categoria N1 o N2 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, alimentazione ed eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:
MTT (kg) |
Elettrico |
Alimentazioni
|
Alimentazioni
|
---|---|---|---|
0-1,999 ton | |||
Con rottamazione |
5.500 |
3.500 |
2.000 |
Senza rottamazione |
4.500 |
2.500 |
1.000 |
2-3,299 ton | |||
Con rottamazione |
7.500 |
4.500 |
3.000 |
Senza rottamazione |
6.500 |
3.000 |
1.500 |
3,3-3,5 ton | |||
Con rottamazione |
12.000 |
7.000 |
4.500 |
Senza rottamazione |
10.000 |
4.500 |
2.500 |
>3,5-7 ton | |||
Con rottamazione |
14.000 |
9.000 |
5.500 |
Senza rottamazione |
12.000 |
5.500 |
3.000 |
>7-12 ton | |||
Con rottamazione |
16.000 |
11.000 |
6.500 |
Senza rottamazione |
14.000 |
6.500 |
4.000 |
2. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del benefici.
44. 05. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2)
1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, veicoli commerciali di categoria N1 o N2 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, alimentazione ed eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:
MTT (kg) |
Elettrico |
Alimentazioni
|
Alimentazioni
|
---|---|---|---|
0-1,999 ton | |||
Con rottamazione |
5.000 |
2.500 |
1.500 |
Senza rottamazione |
4.000 |
1.500 |
1.000 |
2-3,299 ton | |||
Con rottamazione |
7.000 |
3.500 |
2.500 |
Senza rottamazione |
6.000 |
2.500 |
1.500 |
3,3-3,5 ton | |||
Con rottamazione |
10.000 |
5.500 |
3.500 |
Senza rottamazione |
8.000 |
3.500 |
2.000 |
>3,5-7 ton | |||
Con rottamazione |
12.000 |
7.000 |
4.000 |
Senza rottamazione |
10.000 |
4.000 |
2.500 |
>7-12 ton | |||
Con rottamazione |
14.000 |
9.000 |
5.000 |
Senza rottamazione |
12.000 |
5.000 |
3.500 |
2. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
44. 025. Guidesi, Saltamartini, Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Premio acquisto veicoli in stock)
1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa oppure un veicolo di categoria N1 o N2 nuovo di fabbrica, prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.
3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE e al codice di antifalsificazione.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione dei contributo.
5. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
44. 024. Guidesi, Saltamartini, Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Premio acquisto veicoli in stock)
1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa o esclusa oppure un veicolo di categoria N1 o N2 nuovo di fabbrica, prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.
3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE e al codice di antifalsificazione.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.
5. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
44. 02. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Premio acquisto veicoli in stock)
1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa e prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.
3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE e al codice di antifalsificazione.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.
5. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
44. 06. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Premio acquisto veicoli in stock)
1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa oppure un veicolo di categoria N1 o N2 nuovo di fabbrica, prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.
3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE e al codice di antifalsificazione.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto- legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.
5. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
44. 030. Guidesi, Saltamartini, Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO2 ad alimentazione alternativa)
1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;
b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.
2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
44. 023. Guidesi, Saltamartini, Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO2 ad alimentazione alternativa)
1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 257 del 2016 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;
b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.
2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
*44. 03. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO2 ad alimentazione alternativa)
1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 257 del 2016 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;
b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.
2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
*44. 07. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore automotive)
1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, entro il 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica già prodotto alla data dell'11 marzo 2020, è riconosciuto un contributo pari a euro 2.000 a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 4 e antecedenti. In assenza di rottamazione il contributo è pari a euro 1.000.
2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.
4. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.
6. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere sia nazionale che locale.
7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 455 milioni.
44. 021. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Incentivi al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante di categoria M1 e N1)
1. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che nell'anno 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 10 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 8.000 euro.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificata di proprietà e per i successivi.
4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
5. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 300 milioni per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
6. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che nell'anno 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria N1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 25.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2, 3 o 4, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011.
7. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
8. I veicoli usati di cui al comma 6 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
9. Il contributo di cui al comma 6 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
10. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
11. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1058, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.
12. Per la concessione del contributo di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 150 milioni per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai finì di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
13. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.
44. 032. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per beni strumentali di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 185 sostituire la frase: «fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», con la seguente: «fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione»;
b) al comma 188 le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento» e le parole: «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;
c) al comma 189, sostituire le parole: «40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro» con le seguenti: «50 per cento del costo», e le parole: «10 milioni» con le seguenti: «10 milioni» con le parole: «50 milioni»;
d) al comma 191, apportare le seguenti modifiche:
1) le parole: «in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190» sono sostituite dalle seguenti «in unica soluzione»;
2) l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».
2. Alla copertura degli oneri, relativamente ai soli beni strumentali rappresentati dai veicoli per il trasporto merci, pari a 83 milioni per il 2020 e a 111 milioni a decorrere dal 2021, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
44. 022. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Incremento del fondo per l'acquisto di macchine agricole e forestali di nuova generazione)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
2. Al medesimo articolo 1, comma 862 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo, dopo la parola: «destinato» inserire le seguenti: «ad incentivare la rottamazione di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali di vecchia generazione, dando priorità a quelli più vecchi di 20 anni, nonché».
3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
44. 028. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Modifiche alla disciplina degli incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi)
1. Il comma 1057, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sostituito dal seguente:
«1057. A coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, nel caso venga consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente».
44. 026. Scagliusi, Sut.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Introduzione bonus per acquisto veicoli M1 in stock)
1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, fatturato dal produttore al concessionario di veicoli a motore prima dell'11 marzo 2020, e immatricolato in Italia entro il 31 dicembre 2020, è riconosciuto:
a) un contributo di euro 2.000 in caso di rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4;
b) un contributo di euro 1.000 in assenza di rottamazione.
2. Qualora il veicolo acquistato ne abbia i requisiti, tale contributo è cumulabile con l'ecobonus di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
44. 08. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Modifiche al credito di imposta per i veicoli commerciali e industriali)
1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 188, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento» e le parole: «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro»;
b) al comma 185, le parole: «e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2025».
44. 09. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Aumento della percentuale di detraibilità IVA delle spese relative alle autovetture per imprenditori e lavoratori autonomi)
1. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «100 per cento».
44. 010. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Misure a sostegno del mercato automobilistico)
1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento» sono soppresse;
b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la vendita delle autovetture non inferiori allo standard euro 6 fino a 53 kw ed oltre 53 kw, come individuati nella tabella importi del regolamento di attuazione previsto dal decreto 27 novembre 1998, n. 435, l'importo dell'imposta viene ridotto in misura percentuale del 10 per cento per ogni anno successivo all'immatricolazione del veicolo, per un massimo di nove anni dall'immatricolazione».
44. 020. Scanu.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Motori elettrici natanti)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, numero 21 dopo le parole: «motore endotermico» sono inserite le seguenti: «o elettrico o combinazione degli stessi»;
b) all'articolo 81 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al Titolo è soppressa la parola: «liquido»;
2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nelle navi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare e nelle navi che svolgono trasporto pubblico non di linea esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione è effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero infrastrutture e trasporti e regolamenti dell'ente tecnico. Il suo impiego dovrà essere preventivamente autorizzato dal Ministero».
*44. 01. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Motori elettrici natanti)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, numero 21 dopo le parole: «motore endotermico» sono inserite le seguenti: «o elettrico o combinazione degli stessi»;
b) all'articolo 81 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al Titolo è soppressa la parola: «liquido»;
2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nelle navi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare e nelle navi che svolgono trasporto pubblico non di linea esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione è effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero infrastrutture e trasporti e regolamenti dell'ente tecnico. Il suo impiego dovrà essere preventivamente autorizzato dal Ministero».
*44. 011. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Detraibilità spese di manutenzione e riparazione degli autoveicoli ad uso privato)
1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° giugno al 31 dicembre 2020 relative a manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione dei veicoli ad uso privato. La detrazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e per un ammontare non superiore a euro 500 per ciascun veicolo nel limite delle risorse disponibili.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 600 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
44. 018. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Rimodulazione i.p.t.)
1. All'articolo 56, comma 2, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento» e le parole: «Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province» sono soppresse.
2. Al minor gettito per le province si fa fronte con un incremento dei trasferimenti a valere sul fondo istituito con l'articolo 13 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
44. 013. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Detrazione fiscale per l'acquisto di motocicli)
1. Al fine di favorire la ripresa dei mercati di riferimento e per far fronte alle limitazioni al servizio di trasporto pubblico locale necessarie per limitare il rischio di contagio da covid-19, per gli anni 2020, 2021 e 2022, a chiunque acquisti un ciclomotore o motociclo, è concessa una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta per l'acquisto comprensiva dell'IVA.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso altresì a chi acquista pezzi di ricambio o componenti di tali veicoli.
44. 016. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Incentivi per l'acquisto di veicoli a motore)
1. Al fine di favorire la ripresa del mercato automobilistico, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è stabilita l'esenzione totale dal pagamento della tassa automobilistica e dell'imposta Provinciale di Trascrizione per chiunque acquisti un veicolo a motore di prima immatricolazione; è inoltre garantita, a chiunque acquisti un veicolo a motore nelle predette annualità, sia esso nuovo o usato, una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 65 per cento del costo complessivamente sostenuto per l'acquisto, comprensivo dell'IVA non detraibile e di altre imposte o tasse accessorie, da ripartirsi in dieci quote annuali di pari importo.
44. 014. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Sostegno mobilità alle imprese)
1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19 e di riallineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di auto aziendali a quello dei principali Paesi europei, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
44. 033. Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Abolizione superbollo)
1. Il comma 21 dell'articolo 23 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato; è altresì abrogato il comma 15-ter l'articolo 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
44. 012. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Detraibilità integrale dell'IVA per gli acquisti di veicoli)
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 è abrogata.
44. 015. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo indennizzo risparmiatori (FIR))
1. Ai commi 495 e 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sostituire le parole: «può essere incrementata» con le seguenti: «è incrementata».
44. 027. Durigon, Covolo, Bitonci, Paternoster, Racchella, Turri, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 45.
Al comma 1, dopo le parole: da COVID-19 aggiungere le seguenti: con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche e imprenditoriali destinate all'inserimento occupazionale delle persone adulte con disabilità al fine di favorirne l'autonomia e l'inclusione sociale.
*45. 1. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo le parole: da COVID-19 aggiungere le seguenti: con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche e imprenditoriali destinate all'inserimento occupazionale delle persone adulte con disabilità al fine di favorirne l'autonomia e l'inclusione sociale.
*45. 2. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo le parole: da COVID-19 aggiungere le seguenti: con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche e imprenditoriali destinate all'inserimento occupazionale delle persone adulte con disabilità al fine di favorirne l'autonomia e l'inclusione sociale.
*45. 3. De Toma, Bologna, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Misure a favore degli aumenti di capitale)
1. Fino al 31 dicembre 2020, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, del codice civile e dall'articolo 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, alle deliberazioni aventi ad oggetto:
a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti in natura o di crediti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile;
b) l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, ultima frase del codice civile;
c) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.
2. Nei casi indicati al comma 1, la deliberazione è pertanto validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora io statuto preveda maggioranze più elevate.
3. Fino al 31 dicembre 2020, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, ultimo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del venti per cento del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima. I termini di convocazione dell'assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della metà.
4. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 2441 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
«2. L'offerta di opzione deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta sul sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione nel registro delle imprese.
3. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la società può prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte.
4. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il diritto di opzione può essere escluso dallo statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, nei limiti del dieci per cento del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.».
45. 01. Lupi, Colucci, Germanà, Tondo.
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Strumenti finanziari regionali)
1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.
45. 02. Gava.
ART. 46.
Al comma 1, alla lettera a), punto 2), sostituire la parola: nonché con la seguente: e e dopo le parole: n. 285, inserire le seguenti: nonché per le notifiche effettuate dai messi comunali e dai messi notificatori, gli operatori postali e i messi, e, alla medesima lettera a), numero 3), dopo le parole: operatori postali inserire le seguenti: ed i messi,.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di notifica.
46. 1. Nobili.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) Al comma 2 le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
46. 2. Baldelli.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Considerata la condizione eccezionale, anche di natura economica, prodotta dall'epidemia da COVID-19 su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale, la somma di cui all'articolo 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro 15 giorni dalla contestazione o notifica della violazione.».
46. 3. Baldelli.
Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno al Sistema Fieristico Nazionale quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano)
1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per il sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia da COVID-19. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la proprietà o la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione pari a 600 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) presentato all'UE.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati gli operatori di cui al comma 1, stabiliti i criteri per la concessione di contributi e le modalità di erogazione degli stessi definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi, prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione delle regioni competenti territorialmente, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa.
4. I contributi di cui al comma 3 si qualificano come aiuti di stato e potranno essere erogati a condizione che il regime di aiuti sia notificato alla Commissione europea e sia dichiarato da questa compatibile con il mercato interno.
46. 01. Lupi, Tondo, Colucci, Germanà, Sangregorio.
Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno al Sistema Fieristico Nazionale quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano)
1. È istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze un fondo per il sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la proprietà o la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.
2. All'onere pari a 600 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) presentato all'Unione europea.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati gli operatori di cui al comma 1, stabiliti i criteri per la concessione di contributi e le modalità di erogazione degli stessi definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi, prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione delle Regioni competenti territorialmente, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa.
4. I contributi di cui al comma 3 si qualificano come aiuti di stato e potranno essere erogati a condizione che il regime di aiuti sia notificato alla Commissione Europea e sia dichiarato da questa compatibile con il mercato.
46. 02. Soverini.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno al Sistema Fieristico Nazionale quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano)
1. È istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze un fondo per il sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la proprietà o la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.
2. All'onere pari a 600 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) presentato all'Unione europea.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati gli operatori di cui al comma 1, stabiliti i criteri per la concessione di contributi e le modalità di erogazione degli stessi definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi, prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione delle regioni competenti territorialmente, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa.
46. 04. Fiorini, Marrocco, Perego Di Cremnago, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)
1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza da COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, alle imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite nel 2020.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 56, 57 e 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applicano anche alle imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 177 del presente decreto estendono anche agli immobili dei gestori dei quartieri fieristici e sedi congressuali.
6. Per le imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche sono sospesi gli adempimenti e i versamenti fiscali e contributivi di cui all'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 senza applicazione di sanzioni e interessi sino al 31 dicembre 2020.
7. Le imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali e organizzatori di manifestazioni fieristiche sono escluse dall'applicazione degli articoli 5 e 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la parola: 200.
46. 03. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Furgiuele, Spena, Perego Di Cremnago.
Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:
Art. 46-bis.
(Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali)
1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, destinate, per l'anno 2020 dall'articolo 12- bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, sono incrementate, per il medesimo anno a 50 milioni di euro. Le somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle PMI e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, all'articolo 265, sostituire la parola: 800 con la parola: 760.
46. 05. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
ART. 47.
Sopprimerlo.
47. 4. Lollobrigida, Meloni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, all'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modifiche dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto il comma 2-ter: «Le proposte di transattive di cui al comma 2 dovranno comunque essere valutate ed accolte tenendo conto delle garanzie contrattualmente esistenti e del loro reale valore di mercato all'attualità della proposta decurtato di un importo pari al 50 per cento. Nei casi di transazioni accordate per importi superiori al 25 per cento potranno essere concesse dilazioni da stabilirsi caso per caso dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia.».
47. 1. Lovecchio.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, all'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modifiche dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto il comma 2-ter: «Le proposte di transattive di cui al comma 2 – ferma l'acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato – dovranno comunque essere valutate tenendo conto delle garanzie contrattualmente esistenti e del loro reale valore di mercato all'attualità della proposta decurtato di un importo sino ad un massimo del 50 per cento. Nei casi di transazioni accordate potranno essere concesse dilazioni da stabilirsi caso per caso dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia. Agli oneri di cui al presente comma pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 265.».
47. 2. Lovecchio.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, all'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto il seguente comma:
«2-ter. Le proposte di transattive di cui al comma 2, ferma l'acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, devono comunque essere valutate tenendo conto delle garanzie contrattualmente esistenti e del loro reale valore di mercato all'attualità della proposta decurtato di un importo sino ad un massimo del 50 per cento. Nei casi di transazioni accordate possono essere concesse dilazioni da stabilirsi caso per caso dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130».
47. 3. Lovecchio.
All'articolo 47, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, all'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto il seguente comma: «2-ter. Le proposte di transattive di cui al comma 2, ferma l'acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, dovranno comunque essere valutate tenendo conto delle garanzie contrattualmente esistenti e del loro reale valore di mercato all'attualità della proposta decurtato di un importo sino ad un massimo del 50 per cento. Nei casi di transazioni accordate potranno essere concesse dilazioni da stabilirsi caso per caso dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia.»;
1-ter. Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dal comma 1-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109 convertito con modifiche dalla legge 16 novembre 2018 n. 130.
*47. 5. D'Attis.
All'articolo 47, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, all'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto il seguente comma: «2-ter. Le proposte di transattive di cui al comma 2, ferma l'acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, dovranno comunque essere valutate tenendo conto delle garanzie contrattualmente esistenti e del loro reale valore di mercato all'attualità della proposta decurtato di un importo sino ad un massimo del 50 per cento. Nei casi di transazioni accordate potranno essere concesse dilazioni da stabilirsi caso per caso dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia.»;
1-ter. Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dal comma 1-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109 convertito con modifiche dalla legge 16 novembre 2018 n. 130.
*47. 6. Lacarra.
ART. 48.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;
b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;
d) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative con il coordinamento e previa approvazione dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché sentite le organizzazioni nazionali rappresentative delle imprese, comprese quelle agricole ed agroalimentari;
e) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981. n. 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
f) una compensazione finanziaria pari a quanto corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o per i mancati ricavi correlati al comportamento di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
g) il rimborso delle quote di adesione già fatturate, anche se non ancora integralmente versate, nonché di eventuali spese documentabili a favore delle aziende che le hanno sostenute per la partecipazione a fiere estere, seminari, workshop, ed altri eventi promozionali non realizzate a partire dal 1° febbraio 2020, in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.
Conseguentemente, al comma 1 dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le diverse finalità con i decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. Le amministrazioni pubbliche di cui al precedente articolo 1 lettera c) propongono, elaborano e realizzano le iniziative di promozione dirette ai mercati esteri sentite le organizzazioni nazionali rappresentative delle imprese, comprese quelle agricole ed agroalimentari, nonché con il coordinamento e previa approvazione dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
*48. 2. Gadda, Scoma.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;
b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;
d) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative con il coordinamento e previa approvazione dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché sentite le organizzazioni nazionali rappresentative delle imprese, comprese quelle agricole ed agroalimentari;
e) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981. n. 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
f) una compensazione finanziaria pari a quanto corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o per i mancati ricavi correlati al comportamento di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
g) il rimborso delle quote di adesione già fatturate, anche se non ancora integralmente versate, nonché di eventuali spese documentabili a favore delle aziende che le hanno sostenute per la partecipazione a fiere estere, seminari, workshop, ed altri eventi promozionali non realizzate a partire dal 1° febbraio 2020, in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.
Conseguentemente, al comma 1 dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le diverse finalità con i decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. Le amministrazioni pubbliche di cui al precedente articolo 1 lettera c) propongono, elaborano e realizzano le iniziative di promozione dirette ai mercati esteri sentite le organizzazioni nazionali rappresentative delle imprese, comprese quelle agricole ed agroalimentari, nonché con il coordinamento e previa approvazione dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
*48. 29. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 2), è aggiunto il seguente:
2-bis) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) apertura di showroom permanenti nelle maggiori città del mondo, con assegnazione prioritaria dei fondi alle imprese del settore moda e, successivamente, a tutte le imprese manifatturiere; l'apertura di showroom permanenti verrà valutata con priorità nel riparto dei fondi rispetto al finanziamento di partecipazioni alle manifestazione fieristiche all'estero.».
48. 40. Benigni, Silli, Pedrazzini, Gagliardi, Sorte.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le Camere di commercio e gli enti del sistema camerale supportano le imprese nell'Internazionalizzazione anche svolgendo attività promozionali direttamente all'estero».
48. 8. De Toma.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
48. 7. Formentini, Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Zoffili.
Al comma 1, lettera b), capoverso lettera b-bis) sopprimere le parole: nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1), e dopo le parole: internazionalizzazione del sistema Paese aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
48. 5. Ribolla, Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Zoffili.
Al comma 1, lettera b), capoverso lettera b-bis), aggiungere in fine, le seguenti parole: ed un apposito Accordo di Programma con gli enti del sistema camerale.
48. 9. De Toma.
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) al comma 4-bis, lettera b), le parole: «euro 4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 8 milioni». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
48. 24. Schirò, La Marca, Quartapelle Procopio, Fassino, Boldrini, Andrea Romano, Fiano, Grande, Palazzotto, Cabras, Migliore.
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) Le risorse del presente fondo, nell'ammontare massimo di euro 50 milioni, sono destinate ad iniziative a sostegno della commercializzazione di prodotti di salumeria all'estero, in considerazione del particolare stato di crisi perdurante nella filiera suinicola. Le iniziative posso riguardare anche il finanziamento di liberalità a beneficio di paesi con popolazioni particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19 o operazioni di cessione di prodotti a condizioni agevolate a beneficio dei suddetti Paesi».
48. 1. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ammontare massimo di euro 30 milioni, sono destinate ad iniziative a sostegno della commercializzazione di prodotti di salumeria all'estero, in considerazione del particolare stato di crisi perdurante nella filiera suinicola. Le iniziative posso riguardare anche il finanziamento di liberalità a beneficio di paesi con popolazioni particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19 o operazioni di cessione di prodotti a condizioni agevolate a beneficio dei suddetti Paesi.
48. 27. Nevi, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, Paolo Russo, Calabria.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «di Alleanza delle Cooperative italiane» sono aggiunte le seguenti: «, delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative».
*48. 30. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «di Alleanza delle Cooperative italiane» sono aggiunte le seguenti: «, delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative».
*48. 35. Martina, Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Il cap. 2515 dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico è incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di sviluppare servizi reali di informazione e promozione alle piccole e medie imprese in stretto collegamento con le comunità degli italiani residenti all'estero da parte delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE).
Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 792 milioni di euro per l'anno 2020, 82 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2023.
48. 13. Sut, Siragusa, Sabrina De Carlo.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
3-bis. Il cap. 2515 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021,2022, al fine di sviluppare servizi reali di informazione e promozione alle piccole e medie imprese in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero da parte delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE).
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 192 milioni e sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 82 milioni.
48. 10. Ungaro.
Dopo il comma 3 inserire i seguente:
3-bis. Il cap. 2515 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero, servizi di informazione, export management e promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE).
3-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
48. 36. Fitzgerald Nissoli, Carè, Ungaro, La Marca, Schirò, Martino.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il cap. 2515 dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di sviluppare servizi reali di informazione e promozione alle piccole e medie imprese in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero da parte delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE).
Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente si provvede per l'anno 2020 e per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
48. 25. La Marca, Schirò.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di potenziare le attività a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole: «territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «in ogni provincia».
48. 23. Suriano, Scerra.
Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.
Conseguentemente, all'articolo 178 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) sopprimere le parole: mediante operazioni di mercato;
2) sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 500 milioni.
3) sostituire il secondo periodo con il seguente: Il fondo è finalizzato a dare immediata liquidità alle imprese del settore in crisi a seguito dell'epidemia da COVID-19;
4) al terzo periodo, sopprimere le parole: adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
5) al terzo periodo, sostituire la parola: funzionamento con le seguenti: erogazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
6) al terzo periodo sopprimere le parole da: comprese le modalità fino alla fine del comma 1;
b) sopprimere i commi 2 e 3.
48. 43. Meloni, Lollobrigida, Trancassini.
Sopprimere il comma 4.
48. 33. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
48. 18. Comencini, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Zoffili.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire il sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese nonché il rilancio dell'economia, a decorrere dall'anno 2020, al primo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.020 unità». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
48. 37. Fitzgerald Nissoli, Martino.
Sopprimere il comma 5.
48. 32. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
Sopprimere il comma 6.
48. 31. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 luglio 2022.
48. 4. Zoffili, Centemero, Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, posticipato all'anno 2021, è autorizzata, ad integrazione degli stanziamenti già previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 la spesa aggiuntiva di 2 milioni per gli anni 2020, 2021 e 2022 esclusivamente finalizzati alla promozione del sistema nazionale di istruzione e formazione, nelle materie di competenza del Ministero dell'istruzione.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: di 798 milioni di euro per l'anno 2020, di 88 milioni per il 2021 e di 88 milioni a decorrere dal 2022.
48. 14. Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di far fronte ai gravi impatti dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19» e di rafforzare il supporto alle attività del settore privato per la crescita sostenibile, nonché di favorire l'accesso alle risorse disponibili nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione Europea di cui al «Quadro pluriennale di finanziamento 2021-2027», all'articolo 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «può essere destinata» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, all'istituzione di una sezione dedicata»;
b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «ad imprese» sono inserite le seguenti: «, anche con sede in Italia,»; prima della parola: «miste» è aggiunta la seguente: «anche»; le parole: «delibera del CICS» sono sostituite dalle seguenti: «il decreto di natura non regolamentare di cui al comma 4»; dopo le parole: «alle piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «. Possono essere altresì concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma direttamente a imprese anche miste in Paesi partner»;
c) al comma 3, lettera b), le parole: «dal CICS» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto di natura non regolamentare di cui al comma 4»; dopo la parola: «imprese» sono aggiunte le seguenti: «anche»; dopo le parole: «in Paesi partner» sono aggiunte le seguenti: «o con sede in Italia»;
d) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «a favore di imprese» sono aggiunte le seguenti: «anche» e le parole: «di cui alla lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «partner o con sede in Italia che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi. Le garanzie possono essere rilasciate per i predetti finanziamenti sotto qualsiasi forma»;
e) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. La dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 8 e della relativa sezione di cui al comma 3 può essere incrementata mediante apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee.»;
f) al comma 4, le parole: «Il CICS stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono stabiliti»;
g) al comma 5, le parole: «crediti» sono sostituite dalle seguenti: «finanziamenti sotto qualsiasi forma»;
7-ter. Per l'anno 2020, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può incrementare fino al 20 per cento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, i contributi alle iniziative di sviluppo e di emergenza umanitaria da realizzare nei Paesi in via di sviluppo, approvati in favore dei soggetti di cui all'articolo 23 della legge 11 agosto 2014, n. 125 prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Può inoltre autorizzare variazioni non onerose effettuate tra le voci di spesa delle iniziative approvate, fino al 30 per cento di ciascuna voce. Gli incrementi e le variazioni, destinati ad assicurare la prosecuzione delle iniziative e il contenimento della diffusione del virus, ivi inclusi la sicurezza, la protezione sanitaria del personale impiegato all'estero e l'aumento dei costi stipendiali, previdenziali e assicurativi relativi al medesimo personale, sono deliberati dal direttore dell'Agenzia, ove necessario di concerto con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e sono portati a conoscenza del Comitato di cui all'articolo 21 della stessa legge.
7-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 767, secondo periodo, le parole da: «in un apposito fondo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.»;
b) il comma 768 è abrogato.
48. 26. Quartapelle Procopio, Fassino, Fiano, Boldrini, Andrea Romano, Grande, Palazzotto, Cabras, Migliore.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 1, comma 300, capoverso 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite con le seguenti parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021».
7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari ad euro 40 milioni per il 2020 e 95 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
48. 28. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non superiori a 250 milioni di euro è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura, rispettivamente, del 30 e del 40 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 90.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021.»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito di imposta di cui alla lettera a) è riconosciuto per l'anno 2020 anche nel caso in cui la partecipazione alle manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero sia stata annullata o posticipata in conseguenza di misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»;
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire la cifra: 200 con la seguente: 100.
*48. 22. Ascari, Cabras, Suriano, Scerra.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non superiori a 250 milioni di euro è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura, rispettivamente, del 30 e del 40 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 90.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021.»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito di imposta di cui alla lettera a) è riconosciuto per l'anno 2020 anche nel caso in cui la partecipazione alle manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero sia stata annullata o posticipata in conseguenza di misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»;
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire la cifra: 200 con la seguente: 100.
*48. 34. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non superiori a 250 milioni di euro è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura, rispettivamente, del 30 e del 40 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 90.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021.»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito di imposta di cui alla lettera a) è riconosciuto per l'anno 2020 anche nel caso in cui la partecipazione alle manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero sia stata annullata o posticipata in conseguenza di misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»;
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire la cifra: 200 con la seguente: 100.
*48. 42. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura, rispettivamente, del 30 e del 40 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto entro un limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021».
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito di imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la partecipazione alle manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero sia stata annullata o posticipata in conseguenza di misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire la parola: 200 con la seguente: 105.
48. 12. Zanichelli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito con il seguente: «Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura, rispettivamente, del 30 e dei 40 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021».
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire la parola: 200 con la seguente: 105.
*48. 3. Frassini, Guidesi, Vanessa Cattoi, Gava.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito con il seguente: «Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura, rispettivamente, del 30 e dei 40 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021».
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire la parola: 200 con la seguente: 105.
*48. 11. Mor.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito con il seguente: «Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura, rispettivamente, del 30 e dei 40 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021».
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire la parola: 200 con la seguente: 105.
*48. 41. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Al fine del proseguimento della partecipazione italiana al Programma di ricerche in Artico (PRA) a al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla Strategia italiana per l'Artico, adottata nel 2015 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di assicurare la partecipazione italiana all'International Arctic Science Committee (IASC), al Sustaining Arctic Observing Networks (SAON) e al Ny Alesund Science Managers Committee (NySMAC), nonché di attuare gli impegni assunti dall'Italia con la dichiarazione congiunta dei Ministri della ricerca firmata alla prima Arctic Science Ministerial a Washington il 28 settembre 2016, il fondo di cui all'articolo 1 comma 1177, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1 milione per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 799 milioni di euro per fanno 2020, di 89 milioni di euro per fanno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
48. 20. Suriano, Scerra, Colletti.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali nel mondo e la promozione del sistema economico italiano all'estero, il contingente di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti unità. A tale fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è incrementata di euro 1.000.000 per l'anno 2020 e di euro 3.000.000 annui per l'anno 2021.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 799 milioni di euro per l'anno 2020, di 87 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
48. 21. Suriano, Scerra.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Misure per favorire gli interventi delle Camere di commercio in favore delle imprese)
1. Per l'anno 2020 il versamento di cui all'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non è dovuto dalle Camere di commercio, industria e artigianato nei limiti di quanto dalle stesse destinato ad interventi economici di sussidio e sostegno in favore delle imprese, nell'ambito di iniziative nazionali e locali per fronteggiare l'emergenza COVID-19.
2. Agli oneri derivati dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
48. 01. Trano.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Fondo per la promozione delle località turistiche italiane nel settore cerimonie)
1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il «Fondo per la promozione delle località turistiche italiane» con una dotazione di euro 5 milioni per l'anno 2020.
2. Il Fondo è destinato al finanziamento di una campagna nazionale ed internazionale finalizzata a promuovere la celebrazione di matrimoni ed altre cerimonie nelle località turistiche italiane., nonché a consentire la partecipazione di operatori del settore wedding alle Fiere dedicate.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
48. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
1. Ai fini dell'applicazione delle norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale di cui al Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, il personale a contratto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di nazionalità italiana, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967, è considerato assimilato al pubblico dipendente, di cui all'articolo 1 comma 1 lettera d) del Regolamento (CE) N. 883/2004, solo per quanto attiene alla disciplina previdenziale prevista dal medesimo.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo ai Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
48. 03. Fitzgerald Nissoli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:
Art. 48-bis.
(Istituzione del marchio collettivo «100 per cento Made in Italy»)
1. Al fine di favorire la crescita delle esportazioni dei prodotti italiani, nonché di garantire la protezione dei consumatori attraverso la piena e corretta informazione in ordine al ciclo produttivo delle merci, è istituito il marchio collettivo «100 per cento Made in Italy» corredato da logo figurativo, il quale può essere affiancato ad ogni altra certificazione di qualità o marchio collettivo, nonché alle dichiarazioni di origine conformi alle prescrizioni del codice doganale dell'Unione di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 e ai relativi regolamenti delegati e di esecuzione.
2. L'istituzione del marchio collettivo «100 per cento Made in Italy» è volta a contraddistinguere merci e prodotti provenienti da una filiera interamente nazionale. Per tali si intendono le merci e i prodotti interamente ottenuti nel territorio nazionale, ai sensi delle norme doganali di cui al comma 1, che siano realizzati da operatori iscritti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aventi domicilio fiscale nel territorio italiano e che:
a) utilizzino esclusivamente materie prime di origine italiana;
b) siano il risultato di procedimenti di produzione e di lavorazione interamente svolti nel territorio nazionale;
c) siano lavorati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e senza ricorrere al lavoro minorile.
3. La titolarità del marchio collettivo di cui ai commi precedenti spetta al Consorzio per la tutela del marchio collettivo «100 per cento Made in Italy». Lo statuto del Consorzio è approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività del Consorzio è soggetta a indirizzo e controllo del Ministero dello sviluppo economico, secondo le modalità definite nello statuto.
4. Il Consorzio è persona giuridica di diritto pubblico e, in tale qualità, cura la registrazione del marchio collettivo «100 per cento Made in Italy» ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e dell'articolo 74 del Regolamento UE/1001/2017. Il Consorzio adotta altresì tutte le iniziative necessarie per ottenere la tutela internazionale del marchio presso Paesi terzi, ai sensi delle norme vigenti in materia.
5. Il Consorzio definisce, sentite le associazioni di categoria interessate, uno o più regolamenti d'uso del marchio collettivo. Tali regolamenti dispongono le modalità di produzione e commercializzazione a cui devono attenersi gli operatori autorizzati all'uso del marchio collettivo di cui al presente articolo, nonché i criteri e le modalità per l'esecuzione uniforme su tutto il territorio nazionale dei relativi controlli, da effettuarsi da parte di una società di certificazione individuata in base a selezione con procedura ad evidenza pubblica indetta con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
6. Possono essere ammessi al Consorzio e acquisire la facoltà di uso del marchio collettivo di cui al presente articolo tutti gli operatori, qualunque sia la forma giuridica con cui esercitano l'attività di impresa, che si impegnino a rispettare i regolamenti di cui al comma 5. Possono ottenere l'ammissione e acquisire la facoltà di uso del marchio collettivo anche le reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
7. Ai fini della riconoscibilità del marchio collettivo di cui al presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposito decreto, un sistema di tracciabilità ed etichettatura adeguato a garantire l'originalità dei prodotti recanti il marchio collettivo «100 per cento Made in Italy».
8. Il Ministero dello sviluppo economico predispone campagne semestrali di promozione del marchio collettivo «100 per cento Made in Italy» nel territorio nazionale, nonché sui principali mercati esteri, per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore.
9. Le imprese facenti parte di reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e i consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive, possono altresì concertare azioni di promozione dei prodotti, contrassegnati dal marchio collettivo di cui al presente articolo con le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati.
10. Il Consorzio di cui al comma 3 garantisce la pubblicità, sul proprio sito internet, dell'elenco dei consorziati abilitati ad utilizzare, per uno o più prodotti, il marchio collettivo «100 per cento Made in Italy».
11. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio della sua attività di controllo ai sensi del comma 3, acquisisce notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del marchio collettivo «100 per cento Made in Italy», segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti accertamenti, secondo le modalità stabilite nello statuto consortile e nei regolamenti d'uso del marchio.
12. Nel caso in cui i controlli di cui al comma 10 facciano emergere a carico dell'interessato violazioni nell'utilizzo del marchio collettivo o il venir meno dei requisiti per l'utilizzo dello stesso, a seguito della segnalazione ministeriale di cui al comma precedente, il Consorzio revoca immediatamente l'autorizzazione all'utilizzo del marchio collettivo.
13. Gli operatori ai quali è stata revocata la facoltà di uso del marchio collettivo «100 per cento Made in Italy» non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo del marchio stesso prima che siano decorsi cinque anni dal provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non può essere presentata prima che siano decorsi sette anni.
14. Qualora ne abbia notizia, il Ministero dello sviluppo economico segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio collettivo di cui al presente articolo. Si applicano altresì le disposizioni, in materia di contraffazione, previste dalle leggi vigenti, nonché gli articoli 144 e seguenti del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
48. 04. Paxia, Berardini.
Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:
Art. 48-bis.
(Credito d'imposta per rilocalizzazione dei settori strategici nazionali)
1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in Italia per la rilocalizzazione dall'estero o la realizzazione realmente ex novo, che tuttavia non deve rappresentare in alcuna forma una mera prosecuzione od ampliamento di attività già svolte precedentemente in Italia, di unità produttive in settori strategici per l'economia italiana spetta, a decorrere dal periodo d'imposta 2020 e sino al 2025, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento degli investimenti sostenuti in beni materiali ed immateriali nei periodi di cui sopra.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta esclusivamente ad imprese residenti ed unicamente nel caso di un incremento occupazionale, a tempo pieno ed indeterminato, del 10 per cento per ogni anno in cui verranno effettuati gli investimenti.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo complessivo di euro 30 milioni per ciascun beneficiario e per l'intero periodo, a condizione che siano sostenute spese complessive per investimenti nazionali almeno pari ad euro 1.000.000.
4. I settori strategici di cui al comma 1 sono:
settore sanitario e biomedicale – settore delle tecnologie della comunicazione;
settore farmaceutico – settore delle tecnologie facilitative per la produzione di beni e di servizi;
settore dell'energia;
settore del tessile innovativo;
settore dell'informatica;
settore dell'industria alimentare.
5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, seppur in carenza di tale indicazione spetti ugualmente, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive o di altre imposte dirette, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 51 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni a partire dal medesimo esercizio in cui sono state sostenuti gli investimenti. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 60.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma, seppur possano decidere di procedere ad una certificazione separata da parte di un revisore terzo degli investimenti di cui al comma 1.
6. Le imprese che, nell'arco temporale di cui al comma 1 e per i successivi due anni, trasferiscano all'estero, sotto qualsiasi forma giuridica o contrattuale, le attività beneficiate dal presente credito d'imposta, dovranno restituire integralmente i benefìci ottenuti e subiranno una sanzione amministrativa pari al 50 per cento degli stessi, fatte salve più gravi fattispecie penali.
7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte con un definanziamento di pari importo dei fondi stanziati per il reddito di cittadinanza.
48. 05. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:
Art. 48-bis.
(Centro Italiano di Studio e di Ricerca per le politiche sociali in favore delle persone con disabilità)
1. In conseguenza degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di rafforzare l'azione nel perseguimento degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla legge di ratifica, 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, quale concorso dello Stato da ripartire in quote paritarie tra gli enti associativi di cui alla legge 23 aprile 1965 n. 458 e all'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di progettazione, realizzazione, avvio e funzionamento del Centro Italiano di Studio e di Ricerca per le politiche sociali in favore delle persone con disabilità, con sede nella città di Roma.
2. Il Centro Italiano di Studio e di Ricerca per le politiche sociali in favore delle persone con disabilità, valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano, anche indirettamente, di politiche per la disabilità, e più in generale promuove e diffonde i principi e i valori di una cultura ispirata alla tradizione della civiltà occidentale, promuovendo un'azione culturale e sociale che risulti adeguata al quel cambiamento culturale necessario alla realizzazione di una società inclusiva, ovvero improntata alla non esclusione da ogni ambito sociale ed economico delle persone con disabilità, con particolare riferimento alfa tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità. Il Centro nazionale di studio e di ricerca per le politiche in favore delle persone con disabilità può avvalersi del contributo di enti pubblici e privati, delle università e degli istituti di ricerca nelle materie economiche e sociali e può realizzare partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 797,5 milioni e le parole: 90 milioni con le seguenti: 88,5 milioni.
48. 07. Trizzino, Sportiello, Nesci, Lapia, Ianaro.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Misure per contenere gli effetti negativi sulle rimanente finali di magazzino nel settore tessile e della moda)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA) è attribuito un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il metodo ed i criteri utilizzati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino applicato nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai sensi del comma 1 ai fini della media.
2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione in ordine alla consistenza delle rimanenze del magazzino di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Al relativo onere, nel limite di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono dettati i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2021 con le parole: a decorrere dall'anno 2024.
48. 08. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Saltamartini, Spena, Perego Di Cremnago, Caparvi, Saltamartini, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Sostegno alla partecipazione di buyers stranieri ad eventi fieristici nazionali)
1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare l'internazionalizzazione del sistema Made in Italy agroalimentare con particolare riferimento alla partecipazione di buyers stranieri ad eventi e manifestazioni fieristiche settoriali e diffusi sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon fieristici con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 200 euro per buyers, a copertura parziale della spesa sostenuta per la partecipazione agli eventi e alle manifestazioni di cui al comma precedente.
3. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
48. 09. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Incentivo all'organizzazione di eventi promozionali presso le aziende agricole)
1. Al fine di fronteggiare le ricadute della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul sistema agricolo e sul suo rapporto con il turismo internazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale per rilanciare, attraverso eventi promozionali ed informativi, le produzioni agroalimentari, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle spese sostenute dalle imprese agricole, organizzate in forma singola o associata, per la progettazione e l'organizzazione di eventi ed incontri promozionali ed informativi, anche di piccola entità, rivolti a turisti ed aventi ad oggetto le produzioni agricole aziendali.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
48. 010. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Campagne promozionali internazionali settori agricoli in crisi)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il «Fondo nazionale Campagne promozionali internazionali settori agricoli in crisi» al fine sostenere, attraverso campagne promozionali internazionali i settori agricoli in crisi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a potenziare le attività di informazione e di promozione sui mercati esteri dei prodotti agricoli presso i consumatori e a migliorare la qualità dei medesimi prodotti in un'ottica di sistema Paese che punti sul modello Italia caratterizzato da elementi di salubrità dei cibi, dieta mediterranea, paesaggio, ruralità.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
48. 011. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Istituzione della figura del Consigliere per la tutela della proprietà intellettuale, del Made in Italy e dei marchi)
1. Al fine di contrastare la contraffazione e rafforzare la tutela del Made in Italy è istituita in via sperimentale, per le annualità 2021 e 2022, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la figura professionale del Consigliere per la tutela dei marchi, del Made in Italy e della proprietà intellettuale.
2. Il Consigliere è individuato tra gli esperti nel settore della tutela dei marchi e della proprietà intellettuale già in servizio presso la Pubblica Amministrazione e opera all'interno delle sedi diplomatiche degli Stati individuati dal Ministero fra quelli con i maggiori volumi di scambi e pericoli di contraffazione.
3. Il Consigliere gode delle garanzie diplomatiche previste dai trattati internazionali durante l'esercizio delle proprie funzioni.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente , ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
48. 012. Fiorini, Marrocco, Perego Di Cremnago.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:
Art. 48-bis.
(Estensione dell'applicazione del patent box ai marchi funzionalmente equivalenti che fanno parte del Made in Italy, ai brevetti e alle opere di ingegno)
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 39, è sostituito dal seguente: «I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare»;
b) il comma 44, è sostituito dal seguente: «44. Con decreto di natura non regolamentate del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42».
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogata. Il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.1 soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.
4. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
48. 013. Fiorini, Gelmini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Misure fiscali a sostegno del mantenimento del valore dei marchi d'impresa)
1. L'articolo 56, comma 2, del decreto.legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si interpreta nel senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di ruling di cui all'articolo 1, comma 39, legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto in possesso di tutti i requisiti sostanziali come accertati dall'Amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa fino alla data del 31 giugno 2021.
2. La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indiretto con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell'istanza di ruling di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 38 milioni di euro per l'anno 2020 e 19 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni e 90 milioni rispettivamente con le seguenti: 762 milioni e 71 milioni.
48. 014. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Abrogazione dell'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero)
1. A decorrere dal 1 luglio 2020 l'articolo 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è abrogato.
48. 015. Fassino, Quartapelle Procopio, Boldrini, Andrea Romano, Schirò.
ART. 49.
Sopprimere il comma 1.
49. 6. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 100 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.
49. 1. Maccanti
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: istituti di ricerca nazionali ed europei, aggiungere le seguenti: nonché con l'associazione di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Conseguentemente:
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la guida autonoma inserire le seguenti: , la mobilità per le persone con disabilità;
al comma 3, dopo le parole: sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca aggiungere le seguenti: e l'associazione delle persone con disabilità maggiormente rappresentativa a livello nazionale in materia di mobilità delle persone con disabilità,.
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Una quota non inferiore al 5 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è destinata ad integrare il contributo di cui all'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la realizzazione di progetti di ricerca sulla mobilità personale delle persone con disabilità, in attuazione dell'articolo 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità».
*49. 2. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: istituti di ricerca nazionali ed europei, aggiungere le seguenti: nonché con l'associazione di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Conseguentemente:
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la guida autonoma inserire le seguenti: , la mobilità per le persone con disabilità;
al comma 3, dopo le parole: sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca aggiungere le seguenti: e l'associazione delle persone con disabilità maggiormente rappresentativa a livello nazionale in materia di mobilità delle persone con disabilità,.
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Una quota non inferiore al 5 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è destinata ad integrare il contributo di cui all'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la realizzazione di progetti di ricerca sulla mobilità personale delle persone con disabilità, in attuazione dell'articolo 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità».
*49. 5. Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il Centro favorisce il coinvolgimento di aziende e piccole e medie imprese innovative nazionali e incentiva la ricerca universitaria.
49. 4. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Centro produce annualmente una Relazione sullo stato delle attività da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti.
49. 3. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
All'articolo 49, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il centro svolge le sue attività anche con riferimento all'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese, al fine di favorire il processo di riconversione industriale in chiave ecologica delle attività produttive presenti sul territorio.
Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale.
49. 7. Miceli.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Interventi per le aree di crisi industriali agevolate ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181)
1. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, dopo le parole: «soggetti interessati», sono aggiunte le seguenti: «con particolare riguardo alla micro e piccola impresa».
49. 01. Bonomo, Nardi, Benamati, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane, Rossi, Buratti.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Creazione di un Centro di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nell'ambito delle scienze della vita in Lombardia)
1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dagli attori del settore pubblico e privato del sistema della ricerca e dell'innovazione lombardo, quali gli IRCCS, le Università, i centri di ricerca, le PMI e le start up innovative, per accelerare lo sviluppo di terapie innovative e performanti e diagnosi precoci utili ad affrontare le epidemie attuali e future, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata «Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita» con sede in Lombardia. Il finanziamento è erogato nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di stato.
2. Il Centro favorisce la collaborazione tra soggetti privati (aziende e start-up) dell'ecosistema dell'innovazione e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività d'insegnamento e formazione, e sostenendo l'attività brevettuale e la valorizzazione della proprietà intellettuale. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e start-up innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualità di vita e l'invecchiamento attivo.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università della ricerca, di concerto con il Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di presentazione della proposta progettuale, le modalità di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura logistica e per l'erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio sull'esecuzione del progetto.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
49. 02. Gelmini, Mandelli, Palmieri.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Area di crisi industriale complessa della Città di Torino. Stanziamento risorse economiche)
1. Per il rilancio degli investimenti relativi all'erogazione di servizi di formazione, innovazione e trasferimento tecnologico per ridare forza alla competitività delle imprese aventi sede nel territorio piemontese, la cui area, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, è stata definita, con Decreto 16 aprile 2019 del Ministero dello sviluppo economico, area di crisi industriale complessa, è autorizzata la spesa di centocinquanta milioni di euro.
49. 03. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore automotive)
1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, entro il 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica già prodotto alla data dell'11 marzo 2020, è riconosciuto un contributo pari a euro 2.000 a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 4 e antecedenti. In assenza di rottamazione il contributo è pari a euro 1.000.
2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.
4. Entro quindici giorni dalla data di
consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione, i veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.
6. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere sia nazionale che locale.
7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 450 milioni.
49. 04. Lovecchio.
ART. 50.
Al comma 1, sostituire le parole: il termine del 30 giugno 2020 previsto con le seguenti parole: i termini del 31 dicembre 2019 e del 30 giugno 2020 previsti e le parole: è prorogato al 31 dicembre 2020 con le seguenti parole: sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021.
50. 4. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
50. 7. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si applica anche agli investimenti tecnologici effettuati nell'anno 2020».
*50. 5. Miceli.
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si applica anche agli investimenti tecnologici effettuati nell'anno 2020».
*50. 6. Buratti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. I beneficiari del credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 184 a 209, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 non devono effettuare le trasmissioni di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012 n. 234.
50. 1. Gadda, Scoma, Marco Di Maio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'effettuazione degli investimenti ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi, è prorogato al 30 giugno 2021.
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: consegna dei con le seguenti: consegna e degli investimenti sui.
50. 2. Ungaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione della situazione emergenziale COVID-19, e degli effetti determinati per gli anni 2020 e 2021 sui fatturati delle imprese di cui all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, gli ammortamenti dei beni materiali delle medesime potranno essere imputati nel bilancio annuale delle imprese per il periodo di anni già previsto dalla regolamentazione fiscale vigente, incrementato di due annualità.
50. 3. Mancini.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. È altresì prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per il deposito della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 11, legge 11 dicembre 2016, n. 232.
50. 8. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alle società cooperative è riconosciuta la possibilità di rivalutare gli immobili da utilizzare esclusivamente per l'incremento del patrimonio sotto forma di incremento delle riserve indivisibili o riduzione di perdite pregresse.
50. 9. Rachele Silvestri, De Toma.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Sospensione mutui e leasing)
1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera b), le parole: «è sospeso sino al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «è sospeso sino al 31 dicembre 2020».
*50. 01. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Sospensione mutui e leasing)
1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera b), le parole: «è sospeso sino al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «è sospeso sino al 31 dicembre 2020».
*50. 08. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per beni strumentali di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 185, le parole: «fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», sono sostituite dalle seguenti, «fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione»;
b) al comma 188, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento» e le parole: «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;
c) al comma 189, le parole: «40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura dei 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento del costo», e le parole: «10 milioni» dalle seguenti: «50 milioni»;
d) al comma 191, sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole: «in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «in unica soluzione»;
2) l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».
2 Alla copertura degli oneri del presente articolo, relativamente ai soli beni strumentali rappresentati dai veicoli per il trasporto merci, pari a 83 milioni di euro per il 2020 e a 111 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
50. 09. Lovecchio.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per beni strumentali di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 185 le parole: «fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro lodata del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione»;
b) al comma 188 le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento» e le parole: «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;
c) al comma 189, le parole «40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento del costo», e le parole «10 milioni» dalle seguenti: «50 milioni»;
d) al comma 191, sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole: «in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190» sono sostitute dalle seguenti: «in unica soluzione»;
2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, relativamente ai soli beni strumenti rappresentati dai veicoli per il trasporto merci, pari a 83 milioni di euro per il 2020 e a 111 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede, mediante corrispondente riduzione del comma 5 dell'articolo 265.
50. 018. Lovecchio.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Proroga e rafforzamento del Piano Transizione 4.0)
1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 185, le parole: «31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022»
b) al comma 188 le parole: «6 per cento» sono sostituite con le seguenti: «12 per cento»;
c) al comma 198, le parole: «Per il periodo d'imposta successivo» sono sostituite dalle seguenti: «Per i tre periodi d'imposta successivi»;
d) al comma 199 le parole: «2,5 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «5 milioni di euro» e le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «20 milioni di euro»;
e) comma 203 le parole: «12 per cento» sono sostituite con le parole: «24 per cento», le parole: «6 per cento» sono sostituite con le parole: «12 per cento» e le parole: «10 per cento» sono sostituite con le seguenti: «20 per cento».
50. 03. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Proroga del piano transizione 4.0)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 185 le parole: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021»;
b) al comma 198 dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti: «e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2020».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*50. 02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Proroga del piano transizione 4.0)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 185 le parole: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021»;
b) al comma 198 dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti: «e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2020».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*50. 012. Moretto.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Proroga del piano transizione 4.0)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 185 le parole: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021»;
b) al comma 198 dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti: «e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2020».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*50. 013. Frassini, Cestari, Bellachioma, Comaroli, Vanessa Cattoi, Tomasi, Gava, Garavaglia, Cavandoli, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Proroga del Piano Transizione 4.0)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 185 le parole: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021»;
b) al comma 198 le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte con le seguenti: «e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020».
2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
50. 06. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
1. All'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 185, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022.».
*50. 04. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
1. All'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 185, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022.».
*50. 07. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
1. All'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 185, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022.».
*50. 017. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
1. All'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 185, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022.».
*50. 020. Cannatelli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di contabilizzazione degli ammortamenti di esercizio)
1. Per l'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2020, i soggetti di cui all'articolo 18, del decreto del presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, possono calcolare gli ammortamenti di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbattendo del 90 per cento il coefficiente di cui al comma 2 dell'articolo 102.
50. 05. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Super ammortamento per veicoli a basso impatto ambientale utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni)
1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che acquistano veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. Per l'acquisto di veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO2/km il costo di acquisizione è, invece, maggiorato del 10 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 8 milioni di euro per il 2020 e il 2021, in 24 milioni per il 2022 e in 48 milioni nel 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
50. 010. Chiazzese, Sut, Buompane.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)
1. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.
2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce B/1-bis «costi a recuperabilità differita».
3. La Nota integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.
4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.
5. I costi a recuperabilità differita devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.
6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.
7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.
8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legate dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.
10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.
50. 014. Garavaglia, Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Capitalizzazione costi derivanti dall'emergenza)
1. I costi sostenuti dalle società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività legati ad interventi resisi necessari dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono considerati interamente nel conto economico dell'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
50. 015. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di ammortamento)
1. Per l'anno 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, non si dà luogo alle procedure di ammortamento a legislazione vigente.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
50. 016. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
ART. 51.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di fallimento e stato di insolvenza)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 1° settembre 2021, il fallimento o l'insolvenza delle imprese di cui al comma 1 non sono dichiarati quando lo stato di insolvenza sia dipeso dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19».
51. 02. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)
1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola «379» è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022».
51. 03. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, all'articolo 379, comma 3 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «bilanci relativi all'esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti «bilanci relativi all'esercizio 2021».
51. 04. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli, Pretto, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)
1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è soppresso.
51. 05. Tartaglione.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per ragioni non imputabili alle stesse, non abbiano già proceduto agli adempimenti di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, provvedono alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive, secondo le modalità di cui al decreto dei Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2019, entro il termine tassativo del 31 luglio 2020. Per le imprese che non presentino le dichiarazioni entro il termine indicato dal presente comma il Ministero dello sviluppo economico procede, entro i successivi sessanta giorni, ad accertare la decadenza dei benefici.
51. 06. Paxia.
ART. 52.
Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2022 e sostituire le parole: dieci rate con le seguenti: dodici rate.
52. 1. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno alle imprese del settore termale)
1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.
3. È consentito alle regioni per gli anni 2020, 2021, 2022, così come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul budget già definito dal Fondo Sanitario Nazionale e ripartito alle regioni.
4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di termalismo sociale per la prevenzione di malattie invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.
5. Per far fronte ad esigenze Sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
*52. 01. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno alle imprese del settore termale)
1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.
3. È consentito alle regioni per gli anni 2020, 2021, 2022, così come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul budget già definito dal Fondo Sanitario Nazionale e ripartito alle regioni.
4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di termalismo sociale per la prevenzione di malattie invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.
5. Per far fronte ad esigenze Sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
*52. 05. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno alle imprese del settore termale)
1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.
3. È consentito alle regioni per gli anni 2020, 2021, 2022, così come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul budget già definito dal Fondo Sanitario Nazionale e ripartito alle regioni.
4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di termalismo sociale per la prevenzione di malattie invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.
5. Per far fronte ad esigenze Sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
*52. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno alle imprese del settore termale)
1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.
3. È consentito alle regioni per gli anni 2020, 2021, 2022, così come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul budget già definito dal Fondo Sanitario Nazionale e ripartito alle regioni.
4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di termalismo sociale per la prevenzione di malattie invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.
5. Per far fronte ad esigenze Sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
*52. 033. Zucconi, Trancassini, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno alle imprese del settore termale)
1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.
3. È consentito alle regioni per gli anni 2020, 2021, 2022, così come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul budget già definito dal Fondo Sanitario Nazionale e ripartito alle regioni.
4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di termalismo sociale per la prevenzione di malattie invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.
5. Per far fronte ad esigenze Sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
*52. 042. Manzo, Faro.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno alle imprese del settore termale)
1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.
3. È consentito alle regioni per gli anni 2020, 2021, 2022, così come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul budget già definito dal Fondo Sanitario Nazionale e ripartito alle regioni.
4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di termalismo sociale per la prevenzione di malattie invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.
5. Per far fronte ad esigenze Sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
*52. 057. Topo.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno alle imprese del settore termale)
1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.
3. È consentito alle regioni per gli anni 2020, 2021, 2022, così come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul budget già definito dal Fondo Sanitario Nazionale e ripartito alle regioni.
4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di termalismo sociale per la prevenzione di malattie invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.
5. Per far fronte ad esigenze Sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
*52. 060. Moretto, Di Maio.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività di acconciatore in modalità itinerante)
1. Ai fini di mitigare gli effetti economici negativi sulle attività di acconciatore derivanti dalle misure di prevenzione e di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'attività di acconciatore può essere svolta anche in forma ambulante o di posteggio, nel rispetto dei criteri determinati dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro della salute adottato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati i requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di acconciatore in modalità itinerante».
52. 03. Francesco Silvestri, Sabrina De Carlo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)
1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
*52. 02. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)
1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
*52. 04. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)
1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
*52. 07. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)
1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
*52. 034. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Disposizioni per facilitare l'accesso al credito delle imprese mediante i Confidi)
1. Al fine di combattere più efficacemente i fenomeni di usura, al comma 4-quater dell'articolo 155 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera c) è aggiunta, la seguente:
«c-bis) l'erogazione, utilizzando le risorse a propria disposizione, di finanziamenti diretti a favore di quelle imprese che, malgrado l'offerta di prestazione della garanzia prevista dall'articolo 13 – comma 3 – decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, non reperiscano istituzioni finanziarie disponibili ad erogare il richiesto finanziamento».
52. 08. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno al settore della pubblicità esterna)
1. Per l'anno 2020, in ragione del calo di audience dovuto alle limitazioni degli spostamenti previste dai provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio, con riferimento al settore della pubblicità esterna nei centri abitati, sui mezzi di trasporto pubblico, negli aeroporti, in metropolitana e nelle stazioni ferroviarie, sono ridotti del 50 per cento i canoni concessori, i canoni di occupazione suolo pubblico, la tassa di occupazione suolo pubblico ed il canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità.
2. Gli oneri già assolti a partire dal mese di gennaio 2020 e sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si considerano in acconto sugli oneri dovuti per il successivo periodo, senza limitazione alcuna.
3. I minori introiti per gli enti locali dovuti a quanto previsto dal comma 1 sono considerati ai fini del riparto dei fondi di cui all'articolo 106.
52. 09. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Anticipazione crediti certificati)
1. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2 le parole: «di parte corrente» sono soppresse;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «entro il 31 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni dalla data dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».
2. Il Fondo istituito dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89 è incrementato di 300 milioni di euro.
52. 010. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Modifiche all'articolo 91 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)
1. All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le stazioni appaltanti pubbliche provvedono in ogni caso, con riferimento ai cantieri di lavori sospesi in relazione all'emergenza COVID-19, ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti alla data della sospensione e non ancora liquidati, previa attestazione da parte del direttore dei lavori dell'importo dovuto. La disposizione si applica anche in relazione ai professionisti che prestino la loro attività nell'ambito dei suddetti cantieri».
52. 011. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Modifiche all'articolo 91 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)
1. All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento dei corrispettivi dovuti ai professionisti, ivi compresi i compensi dovuti agli avvocati per l'attività prestata in regime di patrocinio a spese dello Stato, in un termine non superiore a 60 giorni, sia per i lavori completati e consegnati sia per gli acconti stabiliti nei contratti».
52. 012. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di contabilizzazione delle perdite di esercizio)
1. La perdita di bilancio relativa all'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2020 può essere iscritta nella voce D) dell'attivo dello stato patrimoniale e ripartita in quote costanti fino al quinto esercizio successivo.
52. 013. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
1. Al fine di tutelare gli operatori economici aggiudicatari di commesse in settori particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria, in caso di riduzione ovvero di sospensione totale o parziale della prestazione, i contratti di appalto in corso di validità nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
52. 014. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(IVA sulle bevande a base vegetale sostitutive del latte)
1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-quater) sono aggiunti i seguenti numeri:
«41-quater.1: bevande vegetali sostitutive del latte, confezionate per la vendita al minuto».
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
52. 023. Fassina.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(IVA sulle bevande a base vegetale sostitutive del latte)
1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-quater sono aggiunti i seguenti numeri:
«41-quinquies: bevande vegetali sostitutive del latte, confezionate per la vendita al minuto».
52. 015. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)
1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma sarà imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente all'epidemia di SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.
52. 016. Buratti.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-bis dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-decies e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.
2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.
3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.
4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'articolo 30.
5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.
*52. 017. Rotta.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-bis dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-decies e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.
2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.
3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.
4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'articolo 30.
5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.
*52. 036. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-bis dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-decies e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.
2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.
3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.
4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'articolo 30.
5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.
*52. 038. Cattaneo, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-bis dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-decies e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.
2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.
3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.
4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'articolo 30.
5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.
*52. 058. Rixi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)
1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dalle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero di altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi, previa comunicazione scritta, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario dalle seguenti misure:
a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
4. Nel caso in cui un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
**52. 018. Rotta.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)
1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dalle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero di altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi, previa comunicazione scritta, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario dalle seguenti misure:
a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
4. Nel caso in cui un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
**52. 037. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)
1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dalle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero di altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi, previa comunicazione scritta, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario dalle seguenti misure:
a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
4. Nel caso in cui un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
**52. 039. Cattaneo, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)
1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dalle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero di altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi, previa comunicazione scritta, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario dalle seguenti misure:
a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
4. Nel caso in cui un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
**52. 053. Mor.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)
1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dalle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero di altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi, previa comunicazione scritta, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario dalle seguenti misure:
a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
4. Nel caso in cui un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
**52. 059. Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
1. In riferimento alle misure in materia di accesso al Fondo di garanzia PMI previste dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le disposizioni in materia di esclusione delle imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente non si applicano agli operatori economici vittime di usura ed estorsioni che, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, hanno subito ulteriori danni economici e finanziari.
52. 019. Torromino.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Dichiarazione di carattere non finanziario)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:
a) totale dello stato patrimoniale: 10.000.000 di euro;
b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 20.000.000 di euro.
A partire dal primo gennaio 2021 il medesimo obbligo di redigere una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 sussiste per le altre imprese qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a 500. A partire dal primo gennaio 2023 il medesimo obbligo sì estende alle altre imprese qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a 250».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
52. 020. Braga.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Proroga dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e dei termini dei relativi adempimenti)
1. Con riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono prorogate di sei mesi le scadenze dei termini di inizio e fine lavori e tutti i termini di realizzazione e adempimento di prescrizioni, collaudi, pareri e nulla osta infra-procedimentali così come ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo stabiliti nei provvedimenti amministrativi già rilasciati o/e assentiti alla data di avvio dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ivi inclusi quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 per la realizzazione dei progetti in essi previsti.
52. 021. Squeri.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure per le Zes Adriatica interregionale)
1. Al fine di rendere operativa la zona economica speciale Adriatica interregionale nelle regioni Puglia e Molise di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 2019, per fronteggiare gli effetti della crisi economica prodotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate alle seguenti finalità a favore dei soggetti economici ricompresi nella Zona economica speciale di cui al medesimo comma:
a) esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES);
b) esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;
c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);
d) applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sui consumi di energia elettrica;
e) esenzione totale dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; riduzione al 50 per cento dei predetti contributi per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e d'intesa con i Presidenti delle regioni Molise e Puglia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce le modalità di attuazione di cui al presente articolo.
4. All'onere di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di spesa di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
52. 022. Tartaglione, D'Attis.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
1. I prestiti concessi dalle banche ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 non richiedono, anche ai fini dell'istruttoria, la valutazione del merito creditizio ed alcuna garanzia aggiuntiva.
52. 024. Bartolozzi, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Semplificazione per la cessione dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere le attività imprenditoriali danneggiate, in deroga alla normativa vigente, nei rapporti con Enti appartenenti al settore della Pubblica Amministrazione le cessioni dei crediti effettuate ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono efficaci ed opponibili al debitore ceduto anche se stipulate mediante scrittura privata e notificate a mezzo PEC.
2. In deroga alla normativa vigente, posto che in ogni caso l'amministrazione pubblica cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, il rifiuto della cessione da parte della Pubblica Amministrazione è opponibile al cedente e al cessionario entro sette giorni dalla notifica della cessione e solo se espresso e motivato da circostante inerenti il credito o l'applicazione delle normative di verifica della regolarità contributiva e fiscale.
52. 027. Fiorini.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Facilitazioni per l'accesso al credito e la cessione dei crediti)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere le attività imprenditoriali danneggiate, le clausole contrattuali che proibiscono o impongono una condizione, o altra restrizione, alle cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 derivanti dal medesimo contratto da cui è sorto il credito o qualsiasi altro contratto tra le stesse parti non hanno effetto e non sono opponibili al terzo cessionario.
2. Le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 non sono revocabili ai sensi dell'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall'art. 67, comma 1, n. 1) del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il pagamento può essere fatto nei termini di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 21 febbraio 1991.
52. 026. Fiorini.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di accesso al credito)
1. In riferimento alle misure in materia di accesso al credito previste dal decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23, le banche e i soggetti autorizzati all'esercizio del credito deliberano sulla richiesta di erogazione dei nuovi finanziamenti nel termine di 15 giorni dalla presentazione della richiesta, se l'impresa richiedente non è già cliente della banca o del soggetto autorizzato all'esercizio del credito, ovvero nel termine di 10 giorni, se l'impresa richiedente è già cliente della banca o del soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Medio Credito Centrale e Sace deliberano la garanzia entro 5 giorni dalla richiesta della banca o del soggetto abilitato all'esercizio del credito. La mancata approvazione della richiesta del finanziamento o della garanzia deve essere motivata. In ogni caso, la procedura di concessione del finanziamento deve concludersi entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di invio della richiesta da parte del soggetto interessato all'erogazione del finanziamento.
52. 025. Marin.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno per famiglie e lavoratori)
1. Per un periodo di 9 mesi a decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è disposta la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge abbiano i requisiti e si trovino nelle situazioni previste dall'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Durante il periodo di sospensione sono corrisposti dai mutuatari gli interessi maturati sulla sola quota capitale della rata sospesa.
52. 029. Baldelli, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Ulteriori misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a) le parole: «a 6 anni» sono sostituite dalle seguenti: «a 12 anni»;
b) le parole: «a 24 mesi» sono sostituite con le parole: «a 36 mesi»;
c) al comma 2, lettera b) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2019»;
d) le parole: «29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2019»;
e) al comma 6 premettere il seguente:
«06) per i finanziamenti fino a 200.000 euro, all'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A., è richiesta esclusivamente:
a) la domanda di finanziamento e l'autocertificazione che attesti di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
b) l'autocertificazione attestante che i soggetti titolari dell'esercizio e della gestione dell'attività d'impresa, nonché lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, non siano stati condannati o non siano indagati per i reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 326-bis, 416, 416-bis, 513, 629, 644, 648-bis, 648-ter, 648-ter1 del codice penale;».
52. 030. Corda.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Sospensione dei finanziamenti)
1. Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e per le imprese colpite dall'emergenza COVID-19 ed indicati negli allegati E ed F, le aperture di credito a revoca ed i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti di cui all'articolo 56, comma 2, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 dicembre 2020.
2. Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e per le imprese particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19 ed indicati negli allegati E ed F, i contratti dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono prorogati al 31 dicembre 2020 alle medesime condizioni.
3. Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e per le imprese colpite dall'emergenza COVID-19 ed indicati negli allegati E ed F, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, di cui all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2020 è sospeso sino al 31 dicembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà dei beneficiari di richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Conseguentemente, inserire i seguenti allegati:
ALLEGATO E – SETTORI GRAVEMENTE COLPITI DALL'EMERGENZA COVID-19
Codice |
Descrizione |
93.29.90 |
Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative;
|
93.29.10 |
Discoteche, sale da ballo e simili |
96.09.05 |
Organizzazione di feste e cerimonie – organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera |
93.19.1 |
Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi |
56.21.00 |
Catering per eventi, banqueting – servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie |
ALLEGATO F – SETTORI PARTICOLARMENTE COLPITI DALL'EMERGENZA COVID-19
Codice |
Descrizione |
93.29.20 |
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali – attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera |
93.21.0 |
Parchi di divertimento e parchi tematici |
93.11.1 |
Gestione di stadi |
93.11.2 |
Gestione di piscine |
93.11.3 |
Gestione di impianti sportivi polivalenti |
93.11.9 |
Gestione di altri impianti sportivi nca |
79.11 |
Attività delle agenzie di viaggio |
79.12 |
Attività dei tour operator |
93.12.0 |
Attività di club sportivi |
93.13.0 |
Gestione di palestre |
93.19.9 |
Attività sportive nca |
49 |
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte |
50 |
Trasporto marittimo e per vie d'acqua |
51 |
Trasporto aereo |
52 |
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti |
53 |
Servizi postali e attività di corriere |
55.10.00 |
Alberghi: fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande) |
55.20.51 |
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze: – cottage senza servizi di pulizia |
56.10 |
Ristorazione |
52. 031. Ficara, Varrica.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure a sostegno degli autonoleggiatori)
1. Alla legge 16 del 27 febbraio 2002, articolo 5, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«d) alle imprese di noleggio autobus con conducente, NCC».
52. 032. Di Stasio, Faro, Masi, Manzo, Di Lauro, Scanu, Ehm, Scerra, Olgiati.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni, sospensione dell'obbligo di causale per i rinnovi e le proroghe contrattuali e sospensione limiti contratti somministrazione per attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria)
1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
a) articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine di contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;
b) articolo 20, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;
c) articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;
d) articolo 32, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.
2. Per il periodo di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.
3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali e dispositivi di protezione individuale, con riferimento al ruolo strategico da esse svolto nell'ambito dell'approvvigionamento di strumenti sanitari di contrasto all'emergenza epidemiologica, non trova applicazione l'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai limiti quantitativi di ricorso alla forza lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
4. La sospensione di cui al comma 3 vale anche per tutte le attività produttive, industriali e commerciali indicate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. In ogni caso l'impresa ha diritto a usufruire, per ogni singolo lavoratore, di un periodo di cassa integrazione non inferiore al periodo di durata del blocco dei licenziamenti di cui all'articolo 80 del presente decreto.
52. 035. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Rafforzamento del Fondo rotativo perii sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca a supporto di progetti a carattere innovativo e di investimenti ad elevata sostenibilità)
1. Al fine di rafforzare l'operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a supporto di progetti a carattere innovativo e di investimenti ad elevata sostenibilità, all'articolo 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «15 per cento dell'investimento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento dell'investimento»;
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2020 e di 600 milioni di euro per l'anno 2021».
Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 è ridotto di 390 milioni di euro per l'anno 2020 e di 560 milioni di euro nell'anno 2021».
52. 040. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Rafforzamento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca a supporto di progetti a carattere innovativo e di investimenti ad elevata sostenibilità)
1. Al fine di rafforzare l'operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a supporto di progetti a carattere innovativo e di investimenti ad elevata sostenibilità, all'articolo 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «15 per cento dell'investimento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento dell'investimento»;
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine è autorizzata fa spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2020 e di 600 milioni di euro per l'anno 2021».
52. 052. Buratti, Rotta, Topo.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati)
1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o per assicurarne la continuità aziendale, le predette imprese possono richiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di 25 anni. Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.
2. La rinegoziazione di cui al comma 1 è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto di Cassa depositi e prestiti S.p.A., e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 è corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza tempo per tempo applicabile, la suddetta dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura.
*52. 041. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati)
1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o per assicurarne la continuità aziendale, le predette imprese possono richiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di 25 anni. Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.
2. La rinegoziazione di cui al comma 1 è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto di Cassa depositi e prestiti S.p.A., e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 è corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza tempo per tempo applicabile, la suddetta dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura.
*52. 056. Buratti, Rotta, Topo, Pezzopane.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Ulteriori misure a sostegno di nuove imprese, autonomi e professionisti)
1. Possono accedere alle misure previste dagli articoli 1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e dell'articolo 25 del presente decreto le imprese, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi, start-up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle PMI innovative previste dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che siano state costituite o che abbiano avviato la propria attività da un periodo di tempo che sia inferiore ad un anno fiscale dalla data di entrata in vigore dei presente decreto-legge e per i quali non trovano applicazione i requisiti di calcolo del fatturato previsti dai predetti articoli.
52. 043. Corda.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Riapertura dei termini per l'assegnazione o la cessione agevolata dei beni ai soci)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2019 ed entro il 30 settembre 2020. La condizione prevista dal richiamato comma 115 che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ai fini del periodo precedente è riferita al 30 settembre 2019 e il titolo di trasferimento che consente l'iscrizione dei soci dopo il 30 settembre 2019 deve avere data certa anteriore al 1 ottobre 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 30 giugno 2021.
52. 044. Spena, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Istituzione Fondo per l'acquisto di distributori automatici di succo d'arancia o di macchine spremiagrumi automatiche)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per agevolare l'acquisto ai soggetti esercenti attività di impresa, di distributori automatici di succo d'arancia o di macchine spremiagrumi automatiche, con dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i beneficiari, i criteri di attuazione, nonché le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.
Conseguentemente, al comma 5, dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2020.
52. 045. Paxia, Berardini.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Modifiche all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
1. Al comma 4, all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «al comma 2», è aggiunta la seguente: «anche»;
b) la parola: «non», è soppressa.
52. 046. Berardini.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure urgenti in favore delle imprese il sostentamento di giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con animali)
1. Al fine di garantire i livelli essenziali di efficienza delle imprese che gestiscono giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con animali, le quali svolgono attività di educazione ambientale e di conoscenza della biodiversità, che, a causa della mancata opportunità di lavorare con le scuole a seguito dell'emergenza epidemiologica, hanno subito danni anche in merito alla sospensione dell'attività finalizzata al benessere degli animali ed alla gestione degli impianti e grandi vasche, è previsto un contributo pari al 30 per cento del fatturato annuo in riferimento al periodo d'imposta 2019, a valere sul Fondo di emergenza per cultura, cinema e spettacolo, fino ad un limite massimo di 2.000.000 di euro.
2. All'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 dopo la parola: «turistica» sono aggiunte le seguenti: «giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con animali».
52. 047. Flati, Corneli.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure in favore degli animali da affezione)
1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e di cura degli animali da affezione, a valere sul Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge del 14 agosto 1991 n. 281, è destinata, in favore delle organizzazioni che operano nel mondo dell'accudimento degli animali di affezione che non ricevono sussidi statali, una quota delle risorse di suddetto Fondo, per un massimo di 1.000.000 di euro, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, al fine di finanziare:
a) le attività di foraggiamento e sostentamento degli animali;
b) le attività di cura e assistenza medica in favore degli animali.
2. Il Ministro della salute stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalità di cui alla lettera a), nella misura del 25 per cento delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), nella misura del 25 per cento delle risorse.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 1.000.000 euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.
52. 048. Flati.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure in favore degli equidi)
1. Allo scopo di contrastare le difficoltà economiche derivanti dalla sospensione delle attività delle scuole di equitazione e dei maneggi sull'intero territorio nazionale, in conseguenza dell'emergenza sanitaria scatenata dall'epidemia da COVID-19, è riconosciuto, in favore delle scuole di equitazione e dei centri di ippoterapia per disabili, un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate dalla data di sospensione di suddette attività fino alla fine dell'emergenza epidemiologica, e comunque non oltre il 31 luglio 2020. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario, fino al limite complessivo di 2.000.000 di euro.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
52. 049. Flati, Corneli.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)
1. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.2. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento».
2. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 comma 2 lettera a) della legge 7 marzo 1996 n. 108 concesso ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022 possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:
a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15 comma 2 lettera a) della legge 7 marzo 1996 n. 108;
b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
d) nelle stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1 comma 54 della legge n. 147 del 2013.
3. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 2 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, sostituire le parole: «35.000» con le seguenti: «50.000».
52. 050. Dall'Osso, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sul settore della Ceramica artistica e tradizionale e la Ceramica di qualità e promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, è disposto, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, per l'elaborazione e la realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione della attività ceramica tradizionale, anche attraverso la creazione di una rete nazionale delle città ove storicamente è venuta a svilupparsi una significativa attività ceramistica. Al Consiglio Nazionale Ceramico (CNC) spetta la gestione dei progetti di cui al presente comma, in coordinamento con l'Associazione Italiana Città della Ceramica(AiCC).
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione ,sono individuati i criteri e le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme di cui al comma 1 non utilizzate.
3. Al fine della realizzazione di un progetto-pilota diretto ad assicurare la tracciabilità dei prodotti lungo la filiera, la certificazione al consumatore della loro provenienza, il contrasto alla contraffazione, la garanzia della sostenibilità sociale ed ambientale delle produzioni Made in Italy del settore della Ceramica artistica e tradizionale e della Ceramica di qualità attraverso l'utilizzo della tecnologia della blockchain e dei registri distribuiti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del progetto pilota di cui al comma 3.
Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2021 con le seguenti: di 798 milioni di euro per l'anno 2020, 89 milioni di euro per il 2021 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
52. 051. Cassese, Parentela, Maraia, Pallini, Cadeddu, Maglione, Gallinella, Gagnarli, Buompane.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Incentivi per riportare la produzione in Italia)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alle imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo, con l'impiego di forza lavoro locale, è attribuito un credito di imposta pari al 30 per cento sul reddito d'impresa imponibile fino ad un importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo di imposta. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal diritto al beneficia e la restituzione del credito di imposta percepito nei cinque periodi di imposta precedenti ovvero, nel caso in cui l'impresa abbia beneficiato del credito d'imposta per un periodo inferiore, la restituzione del credito di imposta ricevuto a cui si aggiunge un importo calcolato dalla media dei valori del credito di imposta ricevuti moltiplicata per il numero di anni mancanti fino al quinto.
2. Le diposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese italiane che abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività produttive o commerciali ovvero la propria filiera in uno Stato europeo o extra-europeo nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le attività produttive o commerciali rilocalizzate devono essere mantenute sul territorio italiano per almeno cinque anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'azienda prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma precedente, nonché la restituzione dell'Importo corrispondente alle agevolazioni fruite.
3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata una spesa nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
52. 054. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Riduzione delle percentuali per la determinazione della «non operatività» delle società)
1. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:
«1. alla lettera a), sostituire le parole: “2 per cento”, con le seguenti: “l'1 per cento”;
2. Alla lettera b):
1. sostituire le parole: “il 6 per cento” con le seguenti: “il 3 per cento”;
2. sostituire le parole: “per gli immobili classificati nella categoria catastale AIO, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento” con le seguenti: “per gli immobili classificati nella categoria catastale AIO, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento”;
3. sopprimere le parole “per gli immobili a destinazione abitatitiva acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento”.
3. Alla lettera c), sostituire le parole: “il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni” con le seguenti: “il 7,5 per cento al valore delle altre immobilizzazioni”».
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
52. 055. Fregolent.
ART. 53.
Sopprimerlo.
53. 1. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 54.
Al comma 2, sopprimere la parola da: a condizione che fino alla fine del comma.
54. 2. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, dopo le parole: «regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”», sono inserite le seguenti: «del regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore “de minimis” concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale».
*54. 1. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, dopo le parole: «regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”», sono inserite le seguenti: «del regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore “de minimis” concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale».
*54. 4. Porchietto.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Tutti i contributi a fondo perduto, sotto qualsiasi forma, erogati alle imprese e ai lavoratori autonomi dalle Regioni, dalle Provincie autonome, dalle Camere di commercio e dagli altri enti territoriali, per fare fronte all'emergenza COVID-19, non sono da considerarsi ricavi ai fini della determinazione del volume d'affari e non entrano a far parte della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.
54. 3. Ciaburro, Caretta, Montaruli, Trancassini.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Misure in tema di finanziamenti ammessi al Fondo di garanzia)
1. I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono ammessi alla garanzia se di durata fino a 120 mesi. Per i finanziamenti concessi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'intermediario finanziario procede senza indugio ed ulteriori formalità, su istanza del debitore, formulata anche in via telematica, all'approvazione e alla comunicazione del nuovo piano di rateazione, per la durata richiesta, con efficacia dalla prima rata successiva in scadenza.
54. 01. Trano.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Misure per la competitività del sistema bancario e delle società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Non sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, né all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle società e all'imposta regionale sulle attività produttive, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del presente decreto legislativo, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle obbligazioni e ai titoli similari emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».
54. 02. Buratti.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, fondo per Zone franche urbane per emergenza COVID-19)
1. Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei comuni maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento alle attività di microimprenditorialità, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo per le Zone franche urbane come individuate ai sensi del presente articolo, con una dotazione di euro 50.000.000 per il finanziamento delle agevolazioni, a valere sul Fondo per i comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e i comuni dichiarati zona rossa, di cui all'articolo 112.
2. L'individuazione delle Zone franche urbane di cui al comma 1 è effettuata con delibera CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. In favore delle micro e piccole imprese, così come definite dalla vigente normativa dell'Unione europea e dei lavoratori autonomi localizzati nelle zone franche di cui al presente articolo, ovvero che avviano, sul territorio delle medesime zone franche, una nuova attività entro il 31 dicembre 2020, sono riconosciute le tipologie di esenzioni fiscali e contributive di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i quattro successivi. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti «de minimis».
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante «Condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza e durata delle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane», come modificato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2017, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante il Fondo per i comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e i comuni dichiarati zona rossa, di cui all'articolo 112 del presente decreto.
54. 03. Maraia, Buompane, Caso.
ART. 55.
Al comma 4, sostituire le parole: e ii) con le seguenti: , ii) e iii).
55. 1. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 5 sostituire le parole: di sei anni con le seguenti: di trenta anni.
55. 2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:
Art. 55-bis.
(Misure per le società finanziarie ed assicurative)
1. Possono accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione creditizia, professioni disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
55. 01. Tasso.
Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:
Art. 55-bis.
(Agevolazioni per le imprese che investono nelle aree di crisi complessa)
1. Nei territori che sono riconosciuti aree di crisi complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in tutte aree in cui si registri un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento sono riconosciute agevolazioni fiscali a favore di imprese che investono in tali territori per creare occupazione.
2. I beneficiari dell'agevolazione fiscale di cui al successivo comma 3 si impegnano ad assumere, entro due anni dall'avvio dell'investimento, almeno 20 dipendenti residenti nel territorio ed iscritti alle liste di collocamento, di cui almeno una parte percettori del reddito di cittadinanza.
3. I Soggetti beneficiari possono fruire, nei limiti delle risorse stabilite, e per cinque anni prorogabili di un ulteriore periodo di pari durata delle seguenti agevolazioni:
a) tassazione al 4 per cento dell'imposta sul reddito di società (IRES) per i primi cinque periodi di imposta. Possono beneficiare dell'agevolazione le piccole e medie imprese come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003;
b) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per cinque anni nella misura del 50 per cento per ogni assunto;
4. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al comma 3 devono avere i seguenti requisiti:
a) almeno un amministratore residente nella provincia in cui ha sede la nuova azienda;
b) investire in immobilizzazioni materiali entro 2 anni dall'inizio dell'attività per un importo minimo di 500.000 euro.
5. È fatto divieto, una volta ottenute le agevolazioni di cui al precedente comma 3, di dismettere anche solo parte degli investimenti e/o delocalizzare l'intero comparto produttivo dall'area agevolata prima di dieci anni dalla data di conclusione dei benefici del presente articolo, pena revoca ipso facto delle medesime agevolazioni fiscali e la restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali.
6. Le attività imprenditoriali ammesse ai benefici fiscali di cui al presente articolo sono le seguenti:
1. Farmaceutica e Chimica;
2. Progettazione, produzione nei settori Aerospaziale, Automotive e Navale;
3. Tecnologia dei Componenti Compositi;
4. Manutenzione Aeronautiche, Navali e Servizi connessi;
5. Prototipazione, Stampa 3D, Sicurezza informatica;
6. Tecnologie Produzione di impianti innovative innovativi per lo stoccaggio di energia;
7. Produzione di mezzi di trasporto alimentati da combustibili alternativi;
8. Produzione di combustibili alternativi da fonti rinnovabili;
9. Ricerca per innovazione e sviluppo di materiali biodegradabili sostituti plastica e polistirolo;
10. Produzione materiali biodegradabili per il packaging;
11. Nuove Tecnologie per la salvaguardia e la gestione ambientale;
12. Industrie agro-alimentari la cui produzione è legata alla tipicità del territorio;
13. Innovazione e Sviluppo del turismo e la promozione turistica;
14. Meccanica di precisione;
15. Industria Entertainment;
16. Sviluppo nuove tecnologie digitali comprese nuove reti di trasmissione dati e apparati di ricezione e trasmissione, robotica e intelligenza artificiale.
7. Inoltre, a tutti gli impatriati assunti a titolo indeterminato presso i siti produttivi oggetto delle agevolazioni di cui al precedente comma 3 sono estesi i benefici in vigore per Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e successive modifiche e integrazioni.
8. Per l'accoglimento delle richieste di insediamento e la gestione amministrativa e finanziaria degli interventi di cui al presente articolo nelle aree di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo sviluppo di Impresa S.p.A. le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il ministero medesimo.
9. L'Agenzia di cui al comma 8 può insediare incubatori e/o promuovere cluster e/o distretti nelle aree di crisi complessa oltre a cooperare con le Regioni coinvolte nelle aree per i bandi dei finanziamenti europei.
10. Tutte le aziende già esistenti ed operative nelle aree di cui al comma 1 che intendono procedere a nuove assunzioni potranno chiedere la riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i successivi cinque periodi di imposta nella misura del 50 per cento per i nuovi assunti, anche nel caso in cui vi sia la trasformazione dei contratti già in essere di qualsiasi genere in contratti a tempo indeterminato.
11. Non sono computati come dipendenti coloro che svolgono un ruolo nell'organo amministrativo dell'azienda o abbiano legami di parentela con amministratore, presidente o soci dell'azienda.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2020, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
55. 02. Cataldi.
ART. 56.
Al comma 3 sostituire le parole: di sei anni. con le seguenti: di trenta anni.
56. 2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 5 sostituire le parole: e ii), con le seguenti: , ii) e iii).
56. 1. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108 in materia di usura)
1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 apportare le seguenti modifiche:
a) Al comma 1 sostituire ovunque ricorra la parola: «trimestre» con la seguente: «semestre»:
b) Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: «di un quarto» con le seguenti: «della metà»;
c) Al medesimo comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «nove».
56. 01. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
1. Per gli anni 2020 e 2021, le esenzioni di cui all'articolo 217-bis, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applicano alle operazioni di finanziamento con garanzia statale di cui al presente decreto-legge.
56. 02. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
ART. 57.
Al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: compresi quelli che non utilizzano animali o parti di animali uccisi appositamente allo scopo.
*57. 2. Fassina.
Al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: compresi quelli che non utilizzano animali o parti di animali uccisi appositamente allo scopo.
*57. 4. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario rientra nei limiti imposti dal punto 35 lettera d) e può essere aumentata di 15 punti percentuali se più di uno Stato membro sostiene il progetto di ricerca o se il progetto di ricerca è realizzato attraverso la collaborazione tra università e imprese o in collaborazione transfrontaliera con organismi di ricerca o altre imprese.
57. 1. Galizia, Berti, Bruno, Di Lauro, Giordano, Grillo, Ianaro, Papiro, Penna, Scerra, Torto, Leda Volpi.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. In via eccezionale, solo per la chiusura dei bilanci dell'esercizio 2020, i costi fissi di gestione sostenuti dalle imprese, quali il personale, i servizi di supporto ed assistenza all'attività amministrativa, fiscale e tributaria, i compensi degli organi sociali, le spese di affitto, le utenze, i servizi informatici e di telefonia, possono essere capitalizzati e ammortizzati, fino all'ammontare della perdita di esercizio altrimenti registrata, sulla base del principio contabile OIC 24 per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nello stesso periodo temporale del finanziamento ottenuto con le garanzie dello Stato per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
57. 3. Dal Moro, Fragomeli, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis
(Credito d'imposta per ricerca e sviluppo)
1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché' dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta esclusivamente ad imprese residenti.
3. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 20 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
5. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università', enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese o liberi professionisti, comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, seppur in carenza di tale indicazione spetti ugualmente, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive o di altre imposte dirette, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni a partire dal medesimo esercizio in cui sono state sostenute le spese. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
8. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 10.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma, seppur possano decidere di procedere ad una certificazione separata delle sole attività dì ricerca & sviluppo da parte di un revisore legale terzo.
9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte con un definanziamento di pari importo dei fondi stanziati per reddito di Cittadinanza.
57. 01. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Promozione della ricerca scientifica, della rilevazione statistico-epidemiologica e dell'educazione sanitaria)
1. All'articolo 40 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. L'articolo 6, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: “Il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e le regioni prioritariamente promuovono il coinvolgimento e la collaborazione della Fondazione per la ricerca scientifica termale e delle aziende termali che la finanziano per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ivi inclusa la prevenzione ed il controllo dei rischi epidemiologici da COVID-19, attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali, ed alla formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.”».
57. 03. Bond, Baldini.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Fondo per la promozione dell'innovazione e dello sviluppo termale)
1. Al fine di consentire il rilancio del termalismo italiano, alle aziende termali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento dei costi sostenuti per attività di innovazione, ricerca e sviluppo e di promozione di servizi e di prodotti finalizzate alla valorizzazione del termalismo e del carattere terapeutico delle acque termali nel territorio nazionale e all'estero.
2. Le aziende termali possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 9,17. ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997. n. 241.
3. In alternativa al credito d'imposta di cui al comma 1, le aziende termali possono optare per un contributo a fondo perduto per le spese relative ad attività di innovazione, ricerca e sviluppo e di promozione di servizi e di prodotti finalizzate alla valorizzazione del termalismo e del carattere terapeutico delle acque termali nel territorio nazionale e all'estero, fino a una quota massima del 30 per cento delle spese sostenute.
4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
5. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo per la promozione dell'innovazione e dello sviluppo termale», con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
57. 04. Bond, Baldini.
Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Capitalizzazione di costi fissi di gestione)
1. In via eccezionale, solo per la chiusura dei bilanci di esercizio 2020, i costi fissi di gestione sostenuti dalle imprese, possono essere capitalizzati ed ammortizzati sulla base del principio contabile OIC 24 per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nello stesso periodo temporale del finanziamento ottenuto con le garanzie dello Stato.
57. 05. Dal Moro, Fragomeli, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.
ART. 60.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La presente disposizione si applica anche ai costi e agli onorari per le prestazioni rese da liberi professionisti.
*60. 2. Miceli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione si applica anche ai costi e agli onorari per le prestazioni rese da liberi professionisti.
*60. 3. Topo.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione si applica anche ai costi e agli onorari per le prestazioni rese da liberi professionisti.
*60. 4. Cristina.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le misure di aiuto previste dal presente articolo potranno esser richieste dai datori di lavoro con i requisiti di cui al successivo comma 3 che hanno fruito interamente delle 9 e 5 settimane di ammortizzatori sociali e che pur continuando ad avere sospensione o riduzione dell'attività non possono avviare procedure di licenziamento secondo quanto previsto all'art. 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
60. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
1. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di lavoro a tempo indeterminato stipulati da imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo, le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
a) 100 per cento cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
b) 93 per cento per la durata di ventiquattro mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, n. 145, le parole: 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: 7 per cento.
60. 01. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
ART. 61.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Gli aiuti possono comunque essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, secondo le definizioni di cui al comma 1, laddove tale difficoltà è legata a calamità naturali, eventi assimilabili, epizoozie ed organismi nocivi.
*61. 1. Gadda, Scoma, Moretto, Marco Di Maio.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Gli aiuti possono comunque essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, secondo le definizioni di cui al comma 1, laddove tale difficoltà è legata a calamità naturali, eventi assimilabili, epizoozie ed organismi nocivi.
*61. 2. Sandra Savino, Nevi, Caon, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Gli aiuti possono comunque essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, secondo le definizioni di cui al comma 1, laddove tale difficoltà è legata a calamità naturali, eventi assimilabili, epizoozie ed organismi nocivi.
*61. 3. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 63.
Sopprimerlo.
*63. 1. Torromino, Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Sopprimerlo.
*63. 2. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 64.
Sopprimerlo.
64. 1. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 65.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
65. 1. Binelli, Lucchini, Rixi, Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
1. Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal primo marzo 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 31 marzo 2021. I versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2021 o ratealmente, fino ad un massimo di 6 rate mensili di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. Per i contribuenti che optano per il versamento in sei rate la scadenza dell'ultima rata è stabilita al 31 agosto 2021. Non si fa luogo al rimborso delle somme già versate.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel periodo da gennaio a maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del precedente periodo d'imposta.
3. Le ritenute operate a norma degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere versate, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, nei termini prescritti dalla legge, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 126 e 127 del presente decreto, nonché di cui all'articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27.
65. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:
Art. 65-bis.
1. Per l'anno 2020 la base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti sugli apparecchi di cui alla tariffa allegata all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 640 fissata da provvedimenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per ogni tipologia di apparecchio senza vincita in denaro è ridotta della metà.
2. Gli importi eventualmente versati in eccedenza alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione potranno essere utilizzati esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le modalità applicative di cui al comma precedente sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione.
4. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 74, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 per l'anno 2020 dovrà avvenire in unica soluzione entro il 28 febbraio 2021.
65. 02. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
1. A decorrere dal 15 giugno 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 21,6 per cento e nel 7,9 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 1, comma 731 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
65. 03. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.
Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:
Art. 65-bis.
1 . Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, in relazione ai mesi di sospensione della raccolta, previa certificazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, un credito di imposta pari alla quota parte del corrispettivo versato dai concessionari ai sensi dell'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, per la proroga della durata delle concessioni di raccolta delle scommesse relativamente all'esercizio 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sull'articolo 265, comma 5.
65. 04. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
1. Sono sospesi tutti i termini di riversamento all'erario ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli da parte dei concessionari derivanti dall'attività di raccolta delle scommesse, effettuata anche in modalità a distanza, a decorrere dal mese di giugno e fino al termine del secondo mese successivo al riavvio delle attività di raccolta.
2. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.
65. 05. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
(differimento dei termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1)
1. All'articolo 32, primo comma, del decreto-legge n. 124 del 2019, come convertito dalla legge n. 157 del 2019, prima delle parole: «le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono» inserire le seguenti: «a far data dal 1 gennaio 2021».
Conseguentemente è ridotto di 40 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 265 comma 5 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.
65. 06. Pentangelo.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
(Credito d'imposta per innovazione tecnologica)
1. Ai soggetti che nel corso del periodo di imposta 2020 hanno provveduto all'adeguamento degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, secondo le previsioni di cui all'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto un contributo pari al sessanta per cento delle spese sostenute.
2. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, che non concorre alla formazione della base imponibile, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
3. Il credito d'imposta è fruibile dal mese successivo all'autorizzazione all'utilizzo del medesimo. Al relativo onere, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
4. Le modalità applicative di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione.
Conseguentemente all'articolo 265 comma 5 sostituire la parola la parola: 800 con la seguente: 790.
65. 07. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.
Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Credito d'imposta sull'adeguamento degli apparecchi da gioco)
1. Ai soggetti che hanno provveduto all'adeguamento degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 comma 6, lettera a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, secondo le previsioni di cui all'articolo 1 comma 732 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è riconosciuto un contributo pari al cinquanta per cento delle spese effettivamente sostenute fino a un massimo di euro.
2. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, che non concorre alla formazione della base imponibile, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. L'utilizzo del presente credito di imposta è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui le predette spese sono effettivamente sostenute.
4. Le modalità applicative di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione del presente decreto.
65. 08. Buratti, Rotta, Topo.
Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Misure di sostegno alle imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni)
1. Per i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo di cui agli articoli 53 e 55 del testo unico delle imposte, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, sono ridotti in misura fissa, per l'anno 2020, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari a euro diecimila.
65. 09. Buratti, Rotta, Topo.
Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 484 le parole: «del 15 novembre 2015» sono sostituite dalle parole: «di entrata in vigore della presente legge»;
b) al comma 484 dopo le parole: «avviati dalle amministrazioni competenti» aggiungere le seguenti: «per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 nonché»;
c) al comma 484 dopo le parole: «n. 296, sono sospesi» aggiungere le seguenti: «fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione»;
d) a! comma 484, dopo le parole: «giudiziari di natura penale» aggiungere le seguenti: «nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159»;
e) al comma 484, dopo le parole: «municipi sciolti o commissariati» aggiungere: «negli ultimi cinque anni».
65. 010. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;
b) al comma 733 la parola: «dovuto» è sostituita dalle seguenti: «dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732»;
c) al comma 733 le parole: «termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;
d) al comma 733 dopo le parole: «decadenza dal beneficio» aggiungere le seguenti: «la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone»;
e) al comma 733 dopo le parole: «mancato versamento del canone» aggiungere le seguenti: «L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni».
65. 011. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 732, le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;
b) al comma 732 dopo le parole: «i procedimenti giudiziari» aggiungere le seguenti: «o amministrativi»;
c) al comma 732 le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
d) al comma 732 lettera a) la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;
e) al comma 732 lettera b) la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;
f) al comma 732, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) la liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
65. 012. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
(Ulteriori misure di sostegno per le imprese)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, infine, il seguente comma:
«3-bis. A partire dalla data da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nell'area di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti, che aderiranno al servizio, una piattaforma che agevoli, a giudizio esclusivo delle parti coinvolte, la compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. In caso di adesione delle parti la compensazione produrrà gli effetti dell'estinzione dell'obbligazione, ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del codice civile fino a concorrenza dello stesso valore. Nei medesimi termini è ammessa anche la compensazione volontaria plurilaterale ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile, a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati pubblicati nel Registro imprese. Rimangono ferme, nei confronti del debito originario insoluto, le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le disposizioni attuative, del presente articolo, nonché l'individuazione delle modalità applicative e delle condizioni di servizio è demandata al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico».
65. 013. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
(Ulteriori misure di sostegno per le imprese)
1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è aggiunta la seguente disposizione:
3-bis. La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127: la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato provvedimento; detto provvedimento individua anche azioni mirate di verifica.
65. 014. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Riordino del sistema della fiscalità legata ai centri autorizzati di assistenza fiscale)
1. Il comma 591 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
2. Il comma 3 dell'articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, è abrogato.
3. Il comma 1 dell'articolo 38, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, è sostituito dal seguente:
«1. Per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 34, ai centri e agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa di:
a) euro 16,90, se la dichiarazione è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché in caso di rifiuto del contribuente di fornire la delega per l'accesso alla propria dichiarazione precompilata. A tal fine non sono considerate modifiche quelle apportate ai dati anagrafici del contribuente e ai dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio. Il compenso indicato nella presente lettera, ridotto del 25 per cento, è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e che non devono far valere Oneri o detrazioni o altri benefici;
b) euro 17,70, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso in misura doppia è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta;
c) euro 18,30, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in caso di mancata predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione precompilata salvo quanto previsto alla lettera a) nelle ipotesi di soggetti esonerati e di rifiuto del contribuente di fornire la delega».
65. 015. Buratti, Rotta, Topo.
ART. 66.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale,» sono aggiunte le seguenti: «anche adatti alle persone con disabilità,»;
b) al comma 3 dopo le parole: «la gestione della stessa» aggiungere le seguenti: «, garantendo che una quota di almeno il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui comma 6, sia riservata alla produzione o all'adattamento di mascherine chirurgiche per la protezione individuale destinate alle persone con disabilità non udenti.».
*66. 3. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale,» sono aggiunte le seguenti: «anche adatti alle persone con disabilità,»;
b) al comma 3 dopo le parole: «la gestione della stessa» aggiungere le seguenti: «, garantendo che una quota di almeno il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui comma 6, sia riservata alla produzione o all'adattamento di mascherine chirurgiche per la protezione individuale destinate alle persone con disabilità non udenti.».
*66. 5. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale,» sono aggiunte le seguenti: «anche adatti alle persone con disabilità,»;
b) al comma 3 dopo le parole: «la gestione della stessa» aggiungere le seguenti: «, garantendo che una quota di almeno il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui comma 6, sia riservata alla produzione o all'adattamento di mascherine chirurgiche per la protezione individuale destinate alle persone con disabilità non udenti.».
*66. 6. Versace.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale,» sono aggiunte le seguenti: «anche adatti alle persone con disabilità,»;
b) al comma 3 dopo le parole: «la gestione della stessa» aggiungere le seguenti: «, garantendo che una quota di almeno il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui comma 6, sia riservata alla produzione o all'adattamento di mascherine chirurgiche per la protezione individuale destinate alle persone con disabilità non udenti.».
*66. 10. Rachele Silvestri, De Toma, Bologna.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) al comma 1, le parole: “fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2020”»;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 15, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, comma 1, le parole: “fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2020”».
66. 7. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«c) all'articolo 63, comma 1, le parole: “per il mese di marzo” sono sostituite dalle seguenti: “per i mesi di marzo e aprile” e, infine, sostituire le parole: “nel predetto mese” con le seguenti: “per i predetti mesi”».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere: e all'articolo 63 in materia di premi.
*66. 8. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 63, comma 1, le parole: “per il mese di marzo” sono sostituite dalle seguenti: “per i mesi di marzo e aprile” e, infine, sostituire le parole: “nel predetto mese” con le seguenti: “per i predetti mesi”».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere: e all'articolo 63 in materia di premi.
*66. 9. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – CAM – ai sensi degli articoli 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e 34 della legge 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana.
66. 1. Migliore.
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) sono esclusi da imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali i premi corrisposti dal datore di lavoro al proprio personale operante nei servizi di igiene ambientale e gestione rifiuti.
66. 2. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Gava.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di opere pubbliche e di lavori pubblici in corso di esecuzione alla data del presente provvedimento, gli oneri della sicurezza a carico delle imprese esecutrici ed i costi della sicurezza di cui all'allegato XV p.to 4.1 decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81, nonché i relativi maggiori corrispettivi per le prestazioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione di cui all'articolo 89, comma 1, lettera f) decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 determinati ai sensi del decreto ministeriale 17 giugno 2016 per mitigare i rischi aggiuntivi da emergenza sanitaria COVID-19 vanno rinvenuti nella voce «Imprevisti» del quadro economico del progetto.
1-ter. Qualora l'importo della voce «Imprevisti» del quadro economico dovesse essere incapiente per soddisfare le voci di cui al precedente periodo, si dovrà provvedere con una perizia di variante ex articolo 106 decreto legislativo 50 del 2016.
1-quater. Per le opere pubbliche ed i lavori pubblici ancora in fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli oneri e i costi della sicurezza di cui al primo periodo, nonché i corrispettivi per le prestazioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione di cui all'articolo 89, comma 1, lettera e) ed f) decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81, determinati ai sensi del decreto ministeriale 17 giugno 2016, vanno chiaramente previsti ed inseriti nel quadro economico di progetto.
1-quinquies. Per i lavori privati in corso di esecuzione gli oneri e i costi della sicurezza, nonché i corrispettivi per le prestazioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione di cui all'articolo 89, comma 1, lettera e) ed f) decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 relativi ai rischi aggiuntivi da emergenza sanitaria COVID-19, vanno definiti, quantificati e integrati contrattualmente.
66. 4. Grippa, Deiana.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)
1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione che assicurino efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico, in deroga alle norme vigenti, fino al termine dello stato di emergenza COVID-19.
2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione da un Comitato tecnico composto da un rappresentante dell'ISS, che lo presiede, un rappresentante designato dalle Regioni, un rappresentante dell'Ente Unico di Accreditamento Nazionale-ACCREDIA, un rappresentante di UNI e un rappresentante degli Organismi Notificati indicato dalle associazioni degli Organismi di valutazione della conformità socie di Accredia. Il supporto amministrativo al Comitato è assicurato dall'ISS.
3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione da un Comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Inail, che lo presiede, un rappresentante designato dalle Regioni, un rappresentante di ACCREDIA, un rappresentante di UNI e un rappresentante degli Organismi Notificati indicato dalle associazioni degli Organismi di valutazione della conformità socie di Accredia. Il supporto amministrativo al Comitato è assicurato dall'Inail.
4. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione le Regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione in deroga, individuano le strutture competenti per la validazione in deroga delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale in applicazione dei criteri di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, avvalendosi degli Organismi Notificati e dei laboratori di prova accreditati dall'Ente Unico di Accreditamento Nazionale-ACCREDIA, nonché delle Università e dei Centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai Comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l'attività delle Regioni.
5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'Inail in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'ISS e l'INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, salvo che il richiedente faccia espressa rinuncia per presentare domanda a livello regionale.
6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, all'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole: «importare e immettere in commercio» sono soppresse; ai commi 2 e 3, le parole: «e gli importatori» e le parole: «e coloro che li immettono in commercio,» sono soppresse, ovunque ricorrano; al comma 4, le parole: «e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio» sono soppresse.
7. Per tutta la durata dello stato d'emergenza continua a trovare applicazione l'articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
66. 02. Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Pezzopane.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Linee guida per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale idonei al riuso e al riciclo)
1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – (CAM) – ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana».
*66. 01. Benedetti.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Linee guida per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale idonei al riuso e al riciclo)
1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – (CAM) – ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana».
*66. 03. Fioramonti, Lattanzio, Frate.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Linee guida per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale idonei al riuso e al riciclo)
1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – (CAM) – ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana».
*66. 04. Giannone.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Linee guida per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale idonei al riuso e al riciclo)
1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – (CAM) – ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana».
*66. 05. Fassina, Muroni.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Linee guida per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale idonei al riuso e al riciclo)
1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – (CAM) – ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana».
*66. 06. Deiana, Vianello, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.
ART. 67.
Al comma 1, dopo le parole: fondazioni del terzo settore inserire le seguenti: società e associazioni sportive dilettantistiche.
67. 10. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni, con le seguenti: 500 milioni.
Conseguentemente, la dotazione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 è ridotta a 400 milioni di euro per l'anno 2020.
67. 2. Marco Di Maio.
Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 250 milioni.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 150 milioni per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
67. 7. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2020 inserire le seguenti: , dei quali almeno 20 milioni destinati alle associazioni nazionali di sostegno, rappresentative delle persone con disabilità.
*67. 3. Marco Di Maio, Noja.
Al comma 1, dopo le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2020 inserire le seguenti: , dei quali almeno 20 milioni destinati alle associazioni nazionali di sostegno, rappresentative delle persone con disabilità.
*67. 5. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2020 inserire le seguenti: , dei quali almeno 20 milioni destinati alle associazioni nazionali di sostegno, rappresentative delle persone con disabilità.
*67. 11. De Maria.
Al comma 1, dopo le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2020 inserire le seguenti: , dei quali almeno 20 milioni destinati alle associazioni nazionali di sostegno, rappresentative delle persone con disabilità.
*67. 9. Versace.
Al comma 1, dopo le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2020 inserire le seguenti: , dei quali almeno 20 milioni destinati alle associazioni nazionali di sostegno, rappresentative delle persone con disabilità.
*67. 8. Mandelli, Saccani Jotti, Versace, Dall'Osso, Bagnasco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a sostenere le organizzazioni di volontariato, le reti associative e la generalità degli enti del terzo settore che annoverano fra i propri scopi la promozione della donazione di sangue ed emocomponenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, tenuto conto della necessità di salvaguardare i predetti enti e ristorare le rilevanti perdite economiche che gli stessi hanno accumulato nelle more dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 785 milioni di euro per l'anno 2020
67. 4. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per l'anno 2020 il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, unitamente alle previsioni aggiuntive indicate nel precedente comma 1 può essere utilizzato anche dalle Cooperative Sociali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, comprese quelle iscritte negli albi regionali in ambedue le lettere a) e b) della medesima legge. Per poter accedere al Fondo dette Cooperative dovranno presentare progetti coerenti con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e dimostrare che nelle attività progettuali che si intendono svolgere non siano compresi i servizi erogati in convenzione con le pubbliche amministrazioni.
*67. 1. Morrone, Locatelli, Cavandoli.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per l'anno 2020 il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, unitamente alle previsioni aggiuntive indicate nel precedente comma 1 può essere utilizzato anche dalle Cooperative Sociali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, comprese quelle iscritte negli albi regionali in ambedue le lettere a) e b) della medesima legge. Per poter accedere al Fondo dette Cooperative dovranno presentare progetti coerenti con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e dimostrare che nelle attività progettuali che si intendono svolgere non siano compresi i servizi erogati in convenzione con le pubbliche amministrazioni.
*67. 6. Bellucci, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per l'anno 2020 il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, unitamente alle previsioni aggiuntive indicate nel precedente comma 1 può essere utilizzato anche dalle Cooperative Sociali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, comprese quelle iscritte negli albi regionali in ambedue le lettere a) e b) della medesima legge. Per poter accedere al Fondo dette Cooperative dovranno presentare progetti coerenti con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e dimostrare che nelle attività progettuali che si intendono svolgere non siano compresi i servizi erogati in convenzione con le pubbliche amministrazioni.
*67. 12. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Inserimento al lavoro dei care leavers)
1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, è attribuita anche a coloro che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
67. 01. Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Incontro tra domanda e offerta di volontari)
1. Il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, in collaborazione con gli organismi di coordinamento e rappresentanza dei centri di servizio per il volontariato e delle reti associative nazionali del terzo settore, predispone un'applicazione informatica per facilitare l'incontro tra cittadini disposti all'impegno volontario e richieste degli enti del terzo settore, per attività urgenti connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19.
2. I Centri di servizio per il volontariato e le reti associative di terzo settore gestiscono d'intesa e su base territoriale l'incontro tra domanda e offerta di volontari, utilizzando la stessa applicazione informatica e con le risorse loro assegnate dall'incremento del Fondo terzo settore di cui all'articolo 67.
67. 02. Lepri.
Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Modifiche agli articoli 67, 148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono aggiunte le seguenti: «ai formatori e»;
b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «e per le bande musicali»;
c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle bande musicali».
2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.
3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis, dopo le parole: «Comitato olimpico nazionale italiano» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle bande musicali legalmente costituite».
67. 03. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Accesso al fondo di Garanzia PMI per gli enti del Terzo Settore)
1. All'articolo 13 comma 12-bis, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: «Terzo settore» sono soppresse le seguenti: «esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzate all'autofinanziamento».
67. 04. Muroni, Fassina.
Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo)
1. Per l'anno 2020, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può incrementare fino al 20 per cento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, i contributi alle iniziative di sviluppo e di emergenza umanitaria da realizzare nei Paesi in via di sviluppo approvati in favore dei soggetti di cui all'articolo 23 della legge 11 agosto 2014, n. 125 prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Può inoltre autorizzare le variazioni non onerose effettuate, fino al 30 per cento, tra le voci di spesa delle iniziative approvate. Gli incrementi e le variazioni, destinati ad assicurare la prosecuzione delle iniziative e il contenimento della diffusione del virus, ivi inclusi la protezione sanitaria del personale impiegato all'estero e l'aumento dei costi stipendiali, previdenziali e assicurativi relativi al medesimo personale, sono deliberati dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e sono portati a conoscenza del Comitato di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125.
*67. 05. Muroni, Lattanzio.
Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo)
1. Per l'anno 2020, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può incrementare fino al 20 per cento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, i contributi alle iniziative di sviluppo e di emergenza umanitaria da realizzare nei Paesi in via di sviluppo approvati in favore dei soggetti di cui all'articolo 23 della legge 11 agosto 2014, n. 125 prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Può inoltre autorizzare le variazioni non onerose effettuate, fino al 30 per cento, tra le voci di spesa delle iniziative approvate. Gli incrementi e le variazioni, destinati ad assicurare la prosecuzione delle iniziative e il contenimento della diffusione del virus, ivi inclusi la protezione sanitaria del personale impiegato all'estero e l'aumento dei costi stipendiali, previdenziali e assicurativi relativi al medesimo personale, sono deliberati dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e sono portati a conoscenza del Comitato di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125.
*67. 010. Grande, Ehm, Suriano, Cabras, Olgiati, Scerra.
Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Accesso al fondo di Garanzia PMI per gli enti del Terzo Settore)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente articolo in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per le finalità di cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018».
67. 06. Lepri, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.
Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
1. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito con il seguente:
«3. Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché le persone giuridiche private non aventi scopo di lucro, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci o per il rinnovo degli organi sociali ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci o procedere al rinnovo degli organi sociali entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. Fino a quella data, gli organi sociali sono prorogati di diritto nello svolgimento delle loro funzioni».
67. 07. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Misure straordinarie per il volontariato civile regionale)
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, per gli anni 2020 e 2021 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è equiparata al rapporto di servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.
67. 08. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Formentini, Cecchetti.
Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Disposizioni a favore del Terzo Settore)
1. Le disposizioni di cui al Titolo III, Titolo IV e Titolo V del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti del Terzo Settore.
67. 09. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Utilizzo dei periodi di cassa integrazione)
1. Esclusivamente per l'accesso agli ammortizzatori sociali COVID-19 previsti dagli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 27, a decorrere dal 23 febbraio 2020, le settimane di trattamento di cassa integrazione possono essere consuntivate con riguardo a ciascun lavoratore interessato dalla sospensione o riduzione oraria.
67. 011. Durigon, Gava, Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Cavandoli.
ART. 68.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 68.
(Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)
1. All'articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n, 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. I datori di lavoro che hanno già richiesto e utilizzato un periodo di nove settimane di cassa integrazione ordinaria o di assegno ordinario, prima di inoltrare una nuova domanda dovranno pertanto procedere a verificare se, nel periodo di nove settimane precedentemente concesso, vi siano stati giorni in cui non si sia fatto ricorso ad alcuna sospensione o riduzione di lavoro, qualora da tale verifica emerga un residuo di giornate non fruite il datore di lavoro, prima di procedere alla nuova richiesta di concessione, di ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario, dovrà proporre una nuova richiesta di intervento della cassa integrazione o di assegno ordinario per il periodo non fruito, espresso in settimane, ottenute suddividendo il numero di giorni non fruiti per i giorni previsti dall'orario ordinario di lavoro e arrotondando all'unità inferiore o superiore. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche (come definiti da quanto stabilito nel punto 3) della circolare Inps n. 49 del 30 marzo 2020), è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare dì cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n, 153.»;
b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva»;
c) al comma 2, secondo periodo, la parola «quarto» è soppressa;
d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
2-ter. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2-bis.»;
e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8, della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'articolo 22.»;
f) al comma 6, secondo periodo, le parole: «80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.100 milioni»;
g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse dì cui al presente comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa.»;
h) al comma 8, le parole: «23 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «25 marzo 2020»;
i) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «da 1 a 5» sono inserite le seguenti: «e 7»; le parole: «pari a 1.347, 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 11.599,1 milioni di euro».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 11.521,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
68. 130. Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 68.
1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per una durata massima di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei Lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
68. 97. Fassina, Epifani.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 68.
1. Al fine di garantire la continuità aziendale e la compensazione dei mancati ricavi generati dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle micro, piccole e medie imprese beneficiarie delle misure in materia di cassa integrazione in deroga, di cui al Titolo II, Capo I, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalle legge 24 aprile 2020, n. 27, è concesso per l'anno 2020, in luogo delle stesse, un contributo a fondo perduto in misura pari al 30 per cento del fatturato medio dell'ultimo triennio.
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è condizionato al mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data del 23 febbraio 2020.
3. Ai fini del presente articolo è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per il 2020.
4. Il Capo I, del Titolo II, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2020, pari a 3.000 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante utilizzo delle minori spese derivanti dalla cessazione delle misure di cui al Titolo II, Capo I, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio connesse con all'attuazione del presente articolo.
Conseguentemente sopprimere gli articoli 69, 70 e 71.
68. 92. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Sostituire l'articolo 68, con il seguente:
Art. 68.
(Trattamento temporaneo di integrazione salariale per emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. L'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
«Art. 19.
1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con la sola esclusione dei datori di lavoro domestico, non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 148 del 2015, che nel periodo decorrente dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposto il trattamento di integrazione salariale per emergenza epidemiologica da COVID-19, nella misura prevista dell'articolo 3 e con il beneficio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Il trattamento di integrazione salariale per emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al comma 1, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 148 del 2015.1 periodi di trattamento concessi con causale COVID-19 non sono considerati ai fini del computo della durata massima dei trattamenti.
3. Per gli operai agricoli il trattamento è concesso per un periodo massimo di 90 giorni.
4. Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale, il datore di lavoro, entro 5 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione di orario, presenta domanda di concessione all'Inps utilizzando apposito modulo a causale unica con codice COVID-19, indicando la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Entro cinque giorni dallo scadere del periodo di paga l'impresa invia all'Inps per ciascun lavoratore il consuntivo delle ore non lavorate da indennizzare. Su richiesta del datore di lavoro l'Inps provvede al pagamento diretto nei dieci giorni successivi al ricevimento del consuntivo. Nel caso di tardiva o omessa domanda si applica quanto previsto dall'articolo 15, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. Il datore di lavoro adempie all'onere di informazione sindacale, inviando ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, copia della domanda di concessione.
6. Gli articoli 19-bis, 20, 21, 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono abrogati.
7. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, i datori di lavoro, che, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, hanno presentato domanda di ammissione al trattamento di integrazione salariale con causale COVID-19, inviano all'Inps una comunicazione relativa ai periodi concessi o in corso di concessione, affinché siano ricondotti nell'ambito di applicazione del presente articolo. La mancata comunicazione preclude la procedibilità di ulteriori domande di ammissione.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 11.521,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265».
68. 136. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 incrementate di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma a condizione che i datori di lavoro abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello sono soppresse.
Conseguentemente dopo le parole: della comunicazione preventiva inserire le seguenti: , anche in via telematica.
*68. 9. Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Minardo.
Apportare le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 incrementate di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma a condizione che i datori di lavoro abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello sono soppresse.
Conseguentemente dopo le parole: della comunicazione preventiva inserire le seguenti: , anche in via telematica.
*68. 10. Vanessa Cattoi, Trancassini, Comaroli, Frassini, Tomasi, Bellachioma, Gava, Cestari.
Apportare le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 incrementate di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma a condizione che i datori di lavoro abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello sono soppresse.
Conseguentemente dopo le parole: della comunicazione preventiva inserire le seguenti: , anche in via telematica.
*68. 125. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Apportare le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 incrementate di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma a condizione che i datori di lavoro abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello sono soppresse.
Conseguentemente dopo le parole: della comunicazione preventiva inserire le seguenti: , anche in via telematica.
*68. 59. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Apportare le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 incrementate di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma a condizione che i datori di lavoro abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello sono soppresse.
Conseguentemente dopo le parole: della comunicazione preventiva inserire le seguenti: , anche in via telematica.
*68. 86. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Fino all'esaurimento del suddetto periodo massimo, ogni nuova domanda presentata anche a seguito di temporanea ripresa dell'attività è considerata una proroga della domanda iniziale. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.»;
b) sopprimere la lettera b).
68. 3. Tomasi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto, è ridotto di 900 milioni di euro per il 2020.
68. 76. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:
1. i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per una durata massima di ventiquattro mesi decorrenti dal 23 febbraio 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Conseguentemente, all'articolo 70, comma 1, lettera a), le parole: nove settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane sono sostituite dalle seguenti: ventiquattro mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020.
68. 11. Durigon, Lorenzo Fontana, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Cavandoli.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.».
68. 15. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Vanessa Cattoi.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
68. 25. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020».
68. 133. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Al comma 1, capoverso articolo 19, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), sostituire le parole: per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter con le seguenti: per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020;
b) alla lettera b), sostituire le parole: fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva con le seguenti: L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto non si applicano ai datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 14.821,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 11.521,9 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265; quanto a 1.300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
68. 22. Colmellere, Durigon, Lorenzo Fontana, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, punto a), sostituire le parole: per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter con le seguenti: per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.
68. 100. Barelli, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.
Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sostituire le parole: per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter, con le seguenti: per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.
68. 54. Rampelli, Bellucci.
Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», primo periodo, sostituire le parole da: per una durata massima di nove settimane, fino alla fine del periodo, con le seguenti: per l'intero periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.
Conseguentemente, agli ulteriori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 900 milioni di euro per il 2020, si provvede attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 900 milioni di euro per il 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
68. 93. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: per una durata massima di nove settimane con le seguenti: per una durata massima di diciotto settimane.
68. 17. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, lettera a), le parole da: per una durata massima fino a: quattordici settimane sono sostituite dalle seguenti: per una durata massima di trentadue settimane per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.
68. 121. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte
Al comma 1, lettera a), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire la parola: nove con la parola: diciotto e la parola: agosto con la parola: dicembre;
sopprimere il periodo: È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di nove settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter.
68. 69. Montaruli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
lettera a), primo periodo, le parole: 31 agosto 2020 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2020;
lettera a), le parole: 31 ottobre 2020 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2020.
Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: ricavi sono aggiunte le seguenti: derivanti da servizi digitali;
b) al comma 41, le parole: 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento.
68. 79. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo sostituire la parola: cinque con la seguente: nove;
b) sopprimere il secondo e terzo periodo.
Conseguentemente:
a) all'articolo 69, comma 1, lettera a) dopo la parola: ulteriori sostituire la parola: cinque con la seguente: nove, sopprimere le parole da: È altresì fino a: 22-ter;
b) all'articolo 70, comma 1, lettera a) dopo la parola: ulteriori sostituire la parola: cinque con la seguente: nove, e sopprimere le parole da: È altresì fino alle parole: quattro settimane;
c) all'articolo 71 al capoverso «articolo 22-ter», comma 1, secondo periodo sopprimere le parole da: prevedendo eventualmente fino alla fine del periodo.
68. 72. Cannatelli, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Musella, Bagnasco, Bergamini, Spena, Porchietto, Barelli.
Al comma 1, lettera a), primo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la parola cinque è sostituita dalla parola: nove;
2) le parole nove settimane sono sostituite dalle seguenti: 18 settimane, per periodi decorrenti dal 31 agosto 2020 al 31 ottobre 2020;
3) il secondo periodo è soppresso.
68. 38. Cubeddu.
Al comma 1, lettera a), al primo periodo, le parole: 5 settimane sono sostituite dalle seguenti: 7 settimane, al secondo periodo, le parole: 4 settimane sono sostituite dalle seguenti: 6 settimane e, al terzo periodo, dopo le parole: fiere e congressi, sono inserite le seguenti: ristorazione, matrimoni ed attività connesse,.
Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 2, le parole: 11.521,9 milioni sono sostituite dalle seguenti: 16.642,7.
Conseguentemente, all'articolo 70, al comma 1, lettera a), al primo e secondo periodo, ovunque ricorrano, le parole: 5 settimane sono sostituite dalle seguenti: 7 settimane, al terzo periodo, le parole: 4 settimane sono sostituite dalle seguenti: 6 settimane e, al quarto periodo, dopo le parole: fiere e congressi, sono inserite le seguenti: ristorazione, matrimoni ed attività connesse,.
Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 2, le parole: 1.642,9 milioni sono sostituite dalle seguenti: 2.373.
Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'entrata in vigore del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, così come convertito in legge con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è posticipata al 1° gennaio 2021.
68. 80. Mazzetti, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Al comma 1, lettera a), al primo periodo, le parole: 5 settimane sono sostituite dalle seguenti: 7 settimane, al secondo periodo, le parole: 4 settimane sono sostituite dalle seguenti: 6 settimane e, al terzo periodo, sostituire le parole: Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire, con le seguenti: Per i datori di lavoro è possibile usufruire.
Conseguentemente, all'articolo 70, al comma 1, lettera a), al primo e secondo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 5 settimane con le seguenti: 7 settimane, al terzo periodo, sostituire le parole: 4 settimane con le seguenti: 6 settimane e, al quarto periodo, sostituire le parole: Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire, con le seguenti: Per i datori di lavoro è possibile usufruire.
68. 111. Padoan, Cenni.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ulteriori cinque settimane con le seguenti: ulteriori dieci settimane.
68. 104. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ulteriori cinque settimane con le seguenti: ulteriori otto settimane.
68. 67. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), primo periodo apportare le seguenti modifiche:
a) le parole per i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 sono soppresse;
b) le parole fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter sono sostituite dalle seguenti fruibile entro il 31 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 22-ter;
c) le parole da: Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori fino a: durata massima di quattordici settimane sono soppresse.
68. 73. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori con attività stagionale è possibile usufruire del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19» di cui al periodo precedente per periodi, anche non continuativi, decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.;
b) al secondo periodo sostituire le parole: 31 ottobre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
68. 39. Faro, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu.
Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo e terzo periodo, con i seguenti: È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma entro il 31 ottobre 2020, fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. I predetti periodi di fruizione di cassa integrazione, pari complessivamente a 18 settimane, devono intendersi ulteriormente estensibili, fino a concorrenza degli oneri, qualora la cassa sia stata fruita per una riduzione parziale dell'orario di lavoro. Per i settori tenuti alla sospensione delle attività sino alla data del 1° settembre 2020, è riconosciuto un ulteriore periodo di durata massima di nove settimane del trattamento di cui ai presente comma.
68. 112. Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ai sensi dell'articolo 22-ter sono aggiunte le seguenti: Esclusivamente per i datori di lavoro gestori delle scuole paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e.
68. 28. Toccafondi.
Al comma 1, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 17 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sopprimere le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e.
68. 48. Andreuzza, Lucchini, Lazzarini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.350 milioni di euro, al comma 5 dell'articolo 265 sono soppresse le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e» e all'articolo 176, comma 7, le parole: «in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.127,2 milioni di euro per l'anno 2020».
68. 20. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.350 milioni di euro, al comma 5 dell'articolo 265 sono soppresse le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e e all'articolo 176, comma 7, le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: in 1.127,2 milioni di euro per l'anno 2020.
68. 83. Bond, Baldini.
Al comma 1, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.350 milioni di euro, al comma 5 dell'articolo 265 sono soppresse le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e e all'articolo 176, comma 7, le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: in 1.127,2 milioni di euro per l'anno 2020.
68. 57. Paolo Russo, Vietina, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo, Novelli.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, le parole: Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dai vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1o settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane sono sostituite dalle seguenti: Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'articolo 61 comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r) è possibile fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19» per un periodo complessivo massimo, fruibile anche continuativamente, di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.
68. 18. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: Esclusivamente sono aggiunte le seguenti: per i datori di lavoro gestori delle scuole paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e.
68. 27. Toccafondi.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: esclusivamente per i datori di lavoro aggiungere: dei servizi educativi per l'infanzia, nel caso di sospensione dell'attività regolarmente prevista,.
68. 34. Carinelli, Barzotti.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo la parola turismo sono aggiunte le seguenti: nonché degli stabilimenti termali;
2) dopo la parola cinematografiche sono aggiunte le seguenti: nonché del settore della ristorazione;
3) la parola quattro è sostituita dalla parola: 9;
4) la parola quattordici è sostituita dalla parola: 18.
68. 37. Cubeddu, Invidia, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Cominardi, Villani, Tripiedi.
Sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo la parola turismo sono aggiunte le seguenti: e stabilimenti termali e dopo la parola cinematografiche sono inoltre aggiunte le seguenti: , ristorazione.
2) al comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente lettera:
«g-bis) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
“7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata delle misure previste dai predetti provvedimenti e comunque nei limiti temporali previsti al comma 1. Alle domande presentate ai sensi del primo periodo sono allegati i provvedimenti della pubblica autorità che interessano i comuni ove sono domiciliati o residenti i lavoratori beneficiari.”».
68. 29. Cubeddu.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, terzo periodo, dopo la parola turismo sono inserite le seguenti: e i settori collegati, quali terme, agenzie di viaggi, charter nautici, trasporto bus turistici, impianti di risalita, nonché per i settori, sostituire le parole: fiere e congressi con le seguenti: fiere, eventi e congressi e sostituire le parole: parchi divertimento con le seguenti: parchi a tema, parchi giochi, parchi divertimento.
68. 30. D'Alessandro.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo dopo la parola: turismo sono aggiunte le parole: , ivi incluso il trasporto di gruppi mediante noleggio di autobus con conducente,.
68. 19. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: dei settori turismo, aggiungere le seguenti: incluse le attività con codice ateco 49.39.09, che svolgono attività di trasporto, limitatamente ai servizi turistici.
68. 46. Di Stasio.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: turismo, inserire le seguenti: inclusi gli stabilimenti termali,.
68. 117. Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Pellicani, Topo.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dei settori turismo, inserire la seguente: , termali.
68. 132. Tabacci.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: fiere e congressi, aggiungere le seguenti: ristorazione, organizzazione di feste e cerimonie.
Conseguentemente, all'articolo 70, comma 1, lettera a), quarto periodo dopo le parole: fiere e congressi, aggiungere le seguenti: ristorazione, organizzazione di feste e cerimonie.
68. 95. Fornaro, Fassina.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: fiere e congressi, sono inserite le seguenti: ristorazione, matrimoni ed attività connesse,.
Conseguentemente, all'articolo 70, al comma 1, lettera a), dopo le parole: fiere e congressi, sono inserite le seguenti: ristorazione, matrimoni ed attività connesse,.
68. 81. Mazzetti, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: fiere e congressi, sono inserite le seguenti: ristorazione, matrimoni ed attività connesse,.
Conseguentemente, all'articolo 70, al comma 1, lettera a), dopo le parole: fiere e congressi, sono inserite le seguenti: ristorazione, matrimoni ed attività connesse,.
68. 105. Sandra Savino.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: , fiere e congressi, inserire le seguenti: incluse le attività con codice ateco 49.39.09, 49.32.20, che svolgono attività di trasporto, limitatamente ai servizi turistici.
68. 45. Di Stasio, Faro, Masi, Manzo, Di Lauro, Scanu, Ehm, Scerra.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: congressi aggiungere le seguenti: per i datori di lavoro gestori delle scuole paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 e dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017.
*68. 109. De Menech.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: congressi aggiungere le seguenti: per i datori di lavoro gestori delle scuole paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 e dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017.
*68. 123. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: congressi, aggiungere le parole: servizi educativi e scolastici.
**68. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: congressi, aggiungere le parole: servizi educativi e scolastici.
**68. 41. Toccafondi.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: congressi, aggiungere le parole: servizi educativi e scolastici.
**68. 87. Comaroli, Garavaglia, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: congressi, aggiungere le parole: servizi educativi e scolastici.
**68. 96. Fassina.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: congressi, aggiungere le parole: servizi educativi e scolastici.
**68. 108. Gregorio Fontana.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: congressi, aggiungere le parole: servizi educativi e scolastici.
**68. 120. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: congressi, aggiungere le parole: servizi educativi e scolastici.
**68. 129. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Al comma 1, lettera a) dopo la parola: congressi, aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici di ogni ordine e grado.
68. 102. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Cattaneo.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: , parchi divertimento, sono inserite le seguenti: beni culturali, imprese culturali dello spettacolo, scuole di danza, spettacoli viaggianti.
68. 66. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: parchi divertimento aggiungere le seguenti: Giardini zoologici, quali Bio Parchi, Acquari e Parchi Faunistici,.
68. 71. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: spettacolo dal vivo, aggiungere le seguenti: produzione e post produzione cinematografica.
68. 43. Alaimo, Giarrizzo, Luca De Carlo.
Al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: le sale cinematografiche, aggiungere le seguenti: del settore della ristorazione e del settore cultura, nonché per i datori di lavoro che operano in ambito educativo e scolastico, scuole private e paritarie, servizi socio educativi per l'infanzia, servizi educativi di sostegno, servizi pre e post scuola, servizi di trasporto persone dei settore turistico, ivi compresi tutti i servizi ad essi connessi;
sopprimere la lettera b).
68. 91. Porchietto.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: le sale cinematografiche, aggiungere le seguenti: del settore della ristorazione, dei musei e degli altri luoghi della cultura, nonché per i datori di lavoro che operano in ambito educativo e scolastico, scuole private e paritarie, servizi socio educativi per l'infanzia, servizi educativi di sostegno, servizi pre e post scuola, servizi di trasporto persone del settore turistico, ivi compresi tutti i servizi ad essi connessi;
b) sopprimere la lettera b).
68. 110. Buratti, Mura.
Al comma 1, lettera a) quarto periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche aggiungere le seguenti: dei servizi all'infanzia e dei servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65.
68. 115. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, aggiungere le seguenti: della formazione professionale, lavanderie industriali che operano nel settore turistico e alberghiero, turismo organizzato ed eventi, agenzie turistiche, del settore termale, scuole private e scuole paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 e dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017, delle mense scolastiche, delle pulizie scolastiche, centri benessere con saune e bagni turchi, dei parcheggi nei porti e aeroporti, dei servizi pullman non di linea e dei servizi di bus turistici.
68. 113. Serracchiani, Martina, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zardini, Bonomo, Miceli, Rotta, Quartapelle Procopio, Rossi.
Al comma 1, lettera a), al terzo periodo, dopo le parole: sale cinematografiche aggiungere le seguenti: nonché della formazione professionale.
68. 42. Toccafondi.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: e sale cinematografiche aggiungere le seguenti: , nonché del settore del trasporto di passeggeri con autobus,.
68. 51. Torto, Scagliusi, Faro, Manzo.
Al comma 1, lettera a), alinea, terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche aggiungere le seguenti: , nonché per i datori di lavoro dei servizi di trasporto effettuati con autobus.
68. 8. Belotti, Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche aggiungere le seguenti: , nonché per i datori di lavoro dei servizi di trasporto effettuati con autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21.
68. 128. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, lettera a), alinea, terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche aggiungere le seguenti: , nonché per i datori di lavoro degli autoservizi pubblici non di linea.
*68. 7. Maccanti, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
Al comma 1, lettera a), alinea, terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche aggiungere le seguenti: , nonché per i datori di lavoro degli autoservizi pubblici non di linea.
*68. 62. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera a), alinea, terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche aggiungere le seguenti: , nonché per i datori di lavoro degli autoservizi pubblici non di linea.
*68. 94. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera a), alinea, terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche aggiungere le seguenti: , nonché per i datori di lavoro degli autoservizi pubblici non di linea.
*68. 98. Zanettin.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche aggiungere le seguenti: , nonché per i datori di lavoro dei servizi di trasporto effettuati con autobus ovvero degli autoservizi pubblici non di linea.
**68. 75. Bergamini.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche aggiungere le seguenti: , nonché per i datori di lavoro dei servizi di trasporto effettuati con autobus ovvero degli autoservizi pubblici non di linea.
**68. 2. Paita.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: e sale cinematografiche sono aggiunte le parole: , nonché del settore del trasporto di passeggeri con autobus,.
68. 74. Bordo.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: sale cinematografiche, sono aggiunte le seguenti: nonché per tutti gli altri datori di lavoro la cui sospensione dell'attività è stata prolungata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020.
*68. 90. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: sale cinematografiche, sono aggiunte le seguenti: nonché per tutti gli altri datori di lavoro la cui sospensione dell'attività è stata prolungata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020.
*68. 26. Ungaro.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: sale cinematografiche, aggiungere le seguenti: nonché per i datori di lavoro privati che occupano lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale a ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati in relazione ai suddetti dipendenti,.
68. 35. Cominardi, Tripiedi, Amitrano, Invidia, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani, Manzo, Zanichelli.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sale cinematografiche sono aggiunte le seguenti: e della ristorazione collettiva.
68. 4. Gadda, Scoma, Moretto, Marco Di Maio.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sale cinematografiche aggiungere le seguenti: servizi socioeducativi territoriali.
68. 99. Ruffino.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sale cinematografiche, aggiungere le seguenti: lavanderie industriali che operano nel settore turistico e alberghiero, turismo organizzato ed eventi, agenzie turistiche, scuole private, centri benessere con saune e bagni turchi.
68. 118. Zardini.
Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera a), dopo le parole: le sale cinematografiche, aggiungere le seguenti: del settore della ristorazione, dei musei e degli altri luoghi della cultura, nonché per i datori di lavoro che operano in ambito educativo e scolastico, scuole private e paritarie, servizi socio educativi per l'infanzia, servizi educativi di sostegno, servizi pre e post scuola, servizi di trasporto persone del settore turistico, ivi compresi tutti i servizi ad essi connessi;
2) sopprimere la lettera b).
68. 14. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, aggiungere le seguenti: e per le imprese che forniscono beni di supporto e prestazioni di servizi a favore di soggetti operanti nel settore dello spettacolo e del cinema.
68. 36. Alaimo, Davide Aiello, Invidia, Cubeddu, Cominardi, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Piera Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, con le seguenti: spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale.
*68. 58. Paolo Russo, Versace, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo, Novelli.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, con le seguenti: spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale.
*68. 84. Novelli.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, con le seguenti: spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale.
*68. 85. Bond, Baldini.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, con le seguenti: spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale.
*68. 116. Lorenzin.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, con le seguenti: spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale.
*68. 21. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, con le seguenti: spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale.
*68. 47. Lazzarini, Lucchini, Andreuzza, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo dopo le parole: sale cinematografiche aggiungere le seguenti: e della ristorazione collettiva.
68. 82. Elvira Savino, Spena.
Al comma 1, lettera a):
1) dopo la parola: massima sostituire la parola: quattordici con la parola: venti;
2) agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 18 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il 2020 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
3) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
68. 40. Sarli.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: quattordici settimane aggiungere il seguente periodo: Per i locali da ballo le disposizioni sono da intendersi in modo continuativo fino alle due settimane successive all'ottenimento della dichiarazione di conformità. Per le aziende esercenti le attività di organizzazione di Festival pubblici le disposizioni si applicano fino al marzo 2021.
68. 70. Varchi, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a) aggiungere il seguente capoverso: È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai tour operator nazionali e alle agenzie di eventi un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 9 settimane di trattamento fino al 31 ottobre 2020.
68. 78. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Al comma 1, lettera a) aggiungere il seguente capoverso: È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai tour operator e alle agenzie di eventi un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 9 settimane di trattamento fino al 31 ottobre 2020.
Conseguentemente, all'articolo 70, al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente capoverso: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1o settembre. È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai tour operator e alle agenzie di eventi, un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 9 settimane di trattamento fino al 31 ottobre 2020.
68. 134. Fassina.
Al comma 1, lettera a) aggiungere il seguente capoverso: È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai tour operator e alle agenzie di eventi un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 9 settimane di trattamento fino al 31 ottobre 2020.
68. 135. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, lettera a) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: Per i soli datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di diciotto settimane.
Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 790 milioni di euro, al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2020.
68. 126. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso lettera a), dopo il terzo periodo è inserito il seguente: Analoga facoltà di cui al periodo precedente è concessa ai datori di lavoro iscritti ai Fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nei limiti delle risorse finanziarie già acquisite ai Fondi medesimi.;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine il seguente periodo: Dalla previsione di cui al quarto periodo del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*68. 31. Mura, Buratti, Topo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso lettera a), dopo il terzo periodo è inserito il seguente: Analoga facoltà di cui al periodo precedente è concessa ai datori di lavoro iscritti ai Fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nei limiti delle risorse finanziarie già acquisite ai Fondi medesimi.;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine il seguente periodo: Dalla previsione di cui al quarto periodo del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*68. 107. Serracchiani, Navarra, Lepri, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Viscomi.
Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai tour operator e alle agenzie di eventi un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 9 settimane di trattamento fino al 31 ottobre 2020.
68. 119. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera a) aggiungere il seguente capoverso: È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai tour operator e alle agenzie di eventi un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 20 settimane di trattamento fino al 31 dicembre 2020.
68. 124. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», di cui al comma precedente, possono optare per una fruizione su base oraria ordinaria settimanale, calcolata in rapporto alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa del singolo lavoratore dipendente.
68. 23. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*68. 24. Caffaratto, Durigon, Murelli, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*68. 64. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*68. 61. Biancofiore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*68. 88. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi..
Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere b) e c) sono sostituite dalla seguente:
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero dall'espletamento delle procedure contrattuali previsto dai decreti interministeriali di costituzione o di adeguamento dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del medesimo decreto legislativo, dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando l'obbligo di comunicazione che può essere inviata anche successivamente l'avvio della sospensione o della riduzione di orario. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I datori di lavoro con attività plurilocalizzate possono presentare un'unica domanda, con riferimento alla provincia ove ha sede legale l'impresa.»;
b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:
d-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non si applica il tetto aziendale di cui ai decreti interministeriali di costituzione o di adeguamento nonché, per il Fondo di integrazione salariale, il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo medesimo.»;
c) alla lettera h) aggiungere, in fine, il seguente periodo: e le parole «alla data del» sono sostituite con le parole: «a far data dal».
68. 63. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: per l'assegno ordinario sino a: della comunicazione preventiva, con le seguenti: nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto.
*68. 65. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: per l'assegno ordinario sino a: della comunicazione preventiva, con le seguenti: nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto.
*68. 77. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva con le seguenti: per l'assegno ordinario.
68. 44. Cabras.
Al comma 1, punto b) sostituire le parole: fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva, con le parole: L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto non si applicano ai datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
68. 101. Barelli, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva, aggiungere le seguenti: L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto non si applicano ai datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
68. 53. Rampelli.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: comunicazione preventiva aggiungere le seguenti: Tali oneri procedimentali non sono richiesti per i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti.
68. 89. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri dei 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma al momento della presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del Fondo non sia ancora stato emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere da periodi di sospensione ovvero riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima.».
*68. 32. Mura, Buratti, Topo.
Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri dei 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma al momento della presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del Fondo non sia ancora stato emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere da periodi di sospensione ovvero riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima.».
*68. 106. Benamati, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi.
Al comma 1, lettera e), capoverso comma 3-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, di cui al periodo precedente sono estese al settore della pesca professionale in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.;
b) al quinto periodo dopo le parole: del settore agricolo aggiungere le seguenti: e della pesca professionale.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
68. 6. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma: «5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, ai tirocinanti impegnati nei tirocini di inclusione sociale.».
68. 68. Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono alle imprese iscritte alla data del 23 febbraio 2020 l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Le imprese non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 o che non occupino più di cinque unità lavorative potranno accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga di cui al successivo articolo 22. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.100 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
68. 60. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Al comma 2, lettera f) sostituire le parole: 1.100 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.
Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
68. 55. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: 1.100 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.
Conseguentemente, al comma sostituire la parola: 490 con la seguente: 1490 e dopo la parola 265 inserire le seguenti: quanto a 490,4 milioni di euro, quanto a 1.000 milioni si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
68. 49. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.
Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: 1.100 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.
*68. 5. Moretto, Marco Di Maio, Gadda.
Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: 1.100 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.
*68. 103. Pastorino.
Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: 1.100 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.
*68. 122. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera g), capoverso comma 6-bis, aggiungere i seguenti periodi: Ai fini del riconoscimento delle prestazioni di cui al presente comma, le imprese devono risultare iscritte ai Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 da almeno sei mesi ed essere in regola con la contribuzione per gli ultimi sei mesi. Ai beneficiari dell'assegno ordinario, anche con causale COVID-19, erogato dal Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare.
68. 114. Serracchiani, Viscomi, Lepri.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. I datori di lavoro che hanno esaurito l'utilizzo delle ulteriori 5 settimane di trattamento di cui al comma precedente, possono accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2020. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al precedente comma sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
*68. 13. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. I datori di lavoro che hanno esaurito l'utilizzo delle ulteriori 5 settimane di trattamento di cui al comma precedente, possono accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2020. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al precedente comma sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
*68. 33. Mor.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'incremento di cui al comma precedente è assegnato alle regioni sulla base del seguente riparto: per il 50 per cento in misura proporzionale al numero di cittadini residenti, e per il 50 per cento in misura proporzionale al numero di cittadini positivi al COVID-19 al 30 aprile 2020, secondo i dati diffusi dal Ministero della salute.
68. 16. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole pubbliche paritarie e le scuole private, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino alla data di cessazione dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche.
68. 52. Rampelli, Bellucci, Frassinetti, Bucalo, Mollicone.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
1. Ai lavoratori che operano nei servizi di ristorazione scolastica, aziendale e dei pubblici servizi, con mansioni di preparazione e distribuzione dei cibi, nonché per le operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni è attrezzature degli ambienti adibiti alla erogazione dei pasti, che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro, per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, un'indennità mensile pari a 300 euro per ciascun mese.
2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulata con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con l'indennità di cui all'articolo 84 del presente decreto e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità non spetta altresì:
a) ai soggetti di cui all'articolo 103;
b) ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime;
c) ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata in misura corrispondente.
3. Nel caso in cui i lavoratori di cui al comma 1 risultino già percettori dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o per i quali le aziende abbiano deciso di ricorrere al Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, richiedendo l'erogazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e per i quali l'ammontare dei benefici in questione risulti inferiore a quello dell'indennità di cui al comma 1, la medesima indennità può essere richiesta ad integrazione della somma goduta per un importo tale per cui il cumulo dei benefici sia pari alla somma di cui al comma 1.
4. A decorrere dal 1° luglio 2020 e comunque fino alla riapertura dei plessi scolastici, dei locali pubblici e aziendali, e alla conseguente ripresa dell'attività lavorativa secondo le modalità precedenti alla sospensione dei servizi erogati, ai lavoratori di cui al comma 1 è riconosciuta una indennità mensile di disoccupazione pari all'80 per cento della retribuzione lorda.
68. 010. Costanzo.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)
1. Per il periodo decorrente dal 10 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, erogati mediante documenti di legittimazione in formato elettronico, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 3.000 all'anno, elevato ad euro 6.000 all'anno in caso di beni e servizi resi in favore dei lavoratori destinatari delle misure in tema di ammortizzatori sociali di cui al Capo I del Titolo II del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
2. Ai sensi dell'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se il predetto valore dei beni ceduti e dei servizi prestati è superiore al limite di cui al precedente comma, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
*68. 03. Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)
1. Per il periodo decorrente dal 10 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, erogati mediante documenti di legittimazione in formato elettronico, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 3.000 all'anno, elevato ad euro 6.000 all'anno in caso di beni e servizi resi in favore dei lavoratori destinatari delle misure in tema di ammortizzatori sociali di cui al Capo I del Titolo II del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
2. Ai sensi dell'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se il predetto valore dei beni ceduti e dei servizi prestati è superiore al limite di cui al precedente comma, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
*68. 08. Mor.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Proroga periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per lavoratori presso impianti sportivi)
1. All'articolo 41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro operanti nelle federazioni sportive nazionali, negli enti di promozione sportiva, nelle società è associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per l'intera durata del periodo di chiusura degli impianti relativi alla loro attività».
68. 09. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Vanessa Cattoi, Gava.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Estensione ricorso al Fondo di integrazione salariale)
1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma precedente sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.305 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 1,350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
68. 07. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
1. Per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3 lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 i periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale (nel limite della durata massima prevista per le integrazioni salariali ordinarie con causale «emergenza COVID-19») concessi alle aziende che hanno fatto ricorso agli strumenti di integrazione salariale di cui al Titolo I Capo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 22, commi 2 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Nel periodo di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica il limite di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 o eventuali limiti di ricorso alla CIGS derivanti da accordi già sottoscritti.
2. Limitatamente ai periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al precedente comma e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. In deroga alla condizione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale richiesti con procedure avviate nel periodo di emergenza epidemiologica tutti i lavoratori assunti alla data del 17 marzo 2020.
68. 06. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Estensione CIG per il settore turismo)
1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma precedente sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.830 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
68. 01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Proroga semestrale dell'integrazione salariale ordinaria per le imprese del turismo)
1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma precedente sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.830 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
68. 02. Pentangelo.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Integrazione salariale nel settore del turismo)
1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma precedente sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.830 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
68. 04. Rosato.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-l9», per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma precedente sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.830 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
68. 05. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
ART. 69.
Sopprimerlo.
69. 5. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per un periodo non superiore a nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter»; con le parole: per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.
Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 14.821,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 11.521,9 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265; quanto a 1.300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
69. 2. Colmellere, Durigon, Lorenzo Fontana, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per un periodo non superiore a nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente finito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 10 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter» con le seguenti: «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020».
*69. 3. Rampelli, Bellucci.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per un periodo non superiore a nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente finito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 10 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter» con le seguenti: «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020».
*69. 8. Barelli, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.
Al comma 1 lettera a), le parole: per una durata massima fino a: dell'articolo 22-ter sono sostituite dalle seguenti: per una durata massima di trentadue settimane per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.
Al comma 1 lettera b), le parole: 828,6 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 2.600 milioni di euro.
Al comma 2 le parole: pari a 490,4 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: 1.261,80 milioni di euro.
69. 9. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), sostituire le parole: «31 agosto 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
sostituire le parole: «31 ottobre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020».
Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
69. 7. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ulteriori cinque settimane con le seguenti: ulteriori otto settimane.
69. 4. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter con le seguenti: fruibile entro il 31 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 22-ter.
69. 6. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza sanitaria in atto, per tutte le istanze presentate fino al 31 dicembre 2020 in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale conseguente ad evento improvviso ed imprevisto, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 14 settembre 2015, n. 148, così come attuato dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministero del lavoro n. 94033 del 2016, non si applica l'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
69. 10. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:
«8. Per le imprese di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), comma 2, lettera b), comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 i periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale concessi per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 ed il 23 febbraio 2021, nel limite della durata massima prevista per il trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “emergenza COVID-19 di cui all'articolo 19, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 22, commi 2 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Nel periodo di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica il limite di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Nel periodo di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.”.».
69. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
ART. 70.
Sopprimerlo.
70. 33. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020» e, all'ultimo periodo, le parole: «né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono soppresse;
2) al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) sostituire il secondo periodo del comma 6 con il seguente: «Il trattamento può essere concesso con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015»;
3) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.142,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.
70. 47. Fassina, Epifani.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «ventisette settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020» e, all'ultimo periodo, le parole: «né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono soppresse;
b) sostituire la lettera g) con la seguente:
g) sostituire il secondo periodo del comma 6 con il seguente: «Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015.».
70. 6. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Cestari.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. Fino all'esaurimento del suddetto periodo massimo, ogni nuova domanda presentata anche a seguito di temporanea ripresa dell'attività è considerata una proroga della domanda iniziale».
70. 2. Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020» e, all'ultimo periodo, le parole: «né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono soppresse.
*70. 10. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020» e, all'ultimo periodo, le parole: «né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono soppresse.
*70. 65. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a), sostituire i primi tre periodi con il seguente: per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.
b) sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 14.821,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 11.521,9 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265; quanto a 1.300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'orticolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
70. 9. Colmellere, Durigon, Lorenzo Fontana, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), sostituire i primi tre periodi con il seguente: per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.
*70. 22. Rampelli, Bellucci.
Al comma 1, lettera a), sostituire i primi tre periodi con il seguente: per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.
*70. 48. Barelli, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: al comma 1, primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole «Le Regioni e Province autonome» sono aggiunte le seguenti: «o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali limitatamente alle imprese con sedi in più regioni»;
b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: «2-bis. Ai lavoratori con contratto di lavoro intermittente, si applica quanto previsto dal comma 1.1 lavoratori intermittenti accedono al trattamento sulla base della media delle giornate lavorate negli ultimi 12 mesi a partire dal 23 febbraio 2020.».
70. 25. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 1, primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole «del settore privato,» sono aggiunte le seguenti: «anche se sottoposti a procedure concorsuali» nonché, dopo le parole: in costanza di rapporto di lavoro, sono aggiunte le seguenti: anche se sospeso.
70. 51. Mura, Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri.
Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sopprimere le parole: al 31 agosto 2020 e le parole: nel medesimo periodo;
b) al terzo periodo sopprimere le parole: per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020;
c) sopprimere il quarto periodo.
*70. 4. Cestari, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Tomasi, Gava, Bellachioma, Cavandoli.
Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sopprimere le parole: al 31 agosto 2020 e le parole: nel medesimo periodo;
b) al terzo periodo sopprimere le parole: per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020;
c) sopprimere il quarto periodo.
*70. 23. Marin, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sopprimere le parole: al 31 agosto 2020 e le parole: nel medesimo periodo;
b) al terzo periodo sopprimere le parole: per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020;
c) sopprimere il quarto periodo.
*70. 40. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sopprimere le parole: al 31 agosto 2020 e le parole: nel medesimo periodo;
b) al terzo periodo sopprimere le parole: per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020;
c) sopprimere il quarto periodo.
*70. 72. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), primo periodo, le parole: 31 agosto 2020 sono sostituite con le seguenti: 31 dicembre 2020
b) alla lettera a) terzo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2020 con le seguenti 31 dicembre 2020.
Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
70. 37. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Al comma 1, lettera a) primo periodo, le parole: cinque settimane con le seguenti: nove settimane per i periodi decorrenti dal 31 agosto 2020 al 31 ottobre 2020, per la durata massima di 18 settimane.
Conseguentemente, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
70. 17. Cubeddu, Invidia, Cominardi, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.
Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: incrementate di ulteriori cinque settimane con le seguenti: incrementate di ulteriori otto settimane.
70. 31. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il terzo periodo;
b) al quarto periodo, sostituire le parole: Per i datori di lavoro fino a: di quattordici settimane, con le seguenti: È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma entro il 31 ottobre 2020, fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. I predetti periodi di fruizione di cassa integrazione, pari complessivamente a diciotto settimane, devono intendersi ulteriormente estensibili, fino a concorrenza degli oneri, qualora la cassa sia stata fruita per una riduzione parziale dell'orario di lavoro. Per i settori tenuti alla sospensione delle attività sino alla data del 1° settembre 2020, è riconosciuto un ulteriore periodo di durata massima di nove settimane del trattamento di cui al presente comma.
70. 52. Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Bonomo.
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo sopprimere le parole: per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020;
b) al quarto periodo, sopprimere le parole da: Per i datori di lavoro dei settori turismo fino a: quattordici settimane.
Conseguentemente all'articolo 71 sopprimere le parole: fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.
70. 32. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: per i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter con le seguenti: fruibile entro il 31 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 22-ter.
70. 34. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo le parole: fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter., aggiungere il seguente periodo: È infine prevista la possibilità di poter usufruire delle settimane residue rispetto al monte previsto anche oltre la data del 31 ottobre 2020 ed entro marzo 2021 per le imprese turistiche di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
70. 57. Raciti.
Al comma 1, lettera a) sostituire il quarto periodo con il seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: e per gli ulteriori oneri derivanti dal quarto periodo della lettera a) del comma 1, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
70. 21. Lucchini, Andreuzza, Lazzarini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), sostituire il quarto periodo con il seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro, all'articolo 176, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: in 1.637,2 milioni di euro per l'anno 2020.
*70. 7. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, lettera a), sostituire il quarto periodo con il seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro, all'articolo 176, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: in 1.637,2 milioni di euro per l'anno 2020.
*70. 24. Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo, Novelli.
Al comma 1, lettera a), sostituire il quarto periodo con il seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro, all'articolo 176, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: in 1.637,2 milioni di euro per l'anno 2020.
*70. 39. Bond, Baldini.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, sostituire le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. con le seguenti: Per i datori di lavoro di cui all'articolo 61, comma 2 lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), p), q), r), in deroga a quanto stabilito dai precedenti periodi, è possibile fruire dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo complessivo massimo, fruibile anche continuativamente, di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.
70. 14. D'Alessandro, Moretto.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, sostituire le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. con le seguenti: Per i datori di lavoro di cui all'articolo 61, comma 2 lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), p), q), r) è possibile fruire dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo complessivo massimo, fruibile anche continuativamente, di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.
70. 8. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, sopprimere le parole: dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche,.
*70. 28. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, sopprimere le parole: dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche,.
*70. 69. Rachele Silvestri, De Toma.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la parola: turismo aggiungere le seguenti: nonché degli stabilimenti termali;
2) dopo la parola: cinematografiche aggiungere le seguenti: nonché del settore della ristorazione;
3) sostituire la parola: quattro con la seguente: nove;
4) sostituire la parola: quattordici con la seguente: diciotto.
70. 16. Cubeddu, Invidia, Cominardi, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), quarto periodo, dopo la parola: turismo aggiungere le seguenti: e stabilimenti termali e dopo la parola: cinematografiche aggiungere le seguenti: , ristorazione.
b) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
a-bis), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata delle misure previste dai predetti provvedimenti e comunque nei limiti temporali previsti al comma 1. Alle domande presentate ai sensi del primo periodo sono allegati i provvedimenti della pubblica autorità che interessano i comuni ove sono domiciliati o residenti i lavoratori beneficiari.».
70. 13. Invidia, Cubeddu, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: dei settori turismo, aggiungere le seguenti: delle terme, di trasporto di gruppi mediante noleggio di autobus con conducente, di attività di musei, di gestione di luoghi e monumenti storici ed attrazioni simili.
*70. 3. Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: dei settori turismo, aggiungere le seguenti: delle terme, di trasporto di gruppi mediante noleggio di autobus con conducente, di attività di musei, di gestione di luoghi e monumenti storici ed attrazioni simili.
*70. 50. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1 lettera a), quarto periodo, dopo la parola: turismo aggiungere le seguenti: inclusi gli stabilimenti termali,.
70. 61. Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Pellicani, Topo.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: settore turismo aggiungere le seguenti: , termale.
70. 70. Tabacci.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, aggiungere le seguenti: beni culturali, danza, teatro, spettacoli viaggianti.
70. 29. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: settore turismo aggiungere le seguenti: settore trasporto persone pubblico non di linea e turistico.
*70. 27. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: settore turismo aggiungere le seguenti: settore trasporto persone pubblico non di linea e turistico.
*70. 68. De Toma, Rachele Silvestri.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici.
**70. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici.
**70. 19. Toccafondi.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici.
**70. 45. Fassina.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici.
**70. 49. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici.
**70. 56. Gregorio Fontana.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici.
**70. 64. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici.
**70. 67. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: fiere e congressi, aggiungere le seguenti: , scuole private che gestiscono asili nido e servizi per l'infanzia,.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 500 milioni.
70. 41. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: , per i datori di lavoro gestori delle scuole paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 e dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2012.
70. 71. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: sale cinematografiche, aggiungere le seguenti: della formazione professionale, lavanderie industriali che operano nel settore turistico e alberghiero, turismo organizzato ed eventi, agenzie turistiche, del settore termale, scuole private e scuole paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 2 della legge 62 del 2000 e dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017, delle mense scolastiche, delle pulizie scolastiche, centri benessere con saune e bagni turchi, dei parcheggi nei porti e aeroporti, dei servizi pullman non di linea e dei servizi di bus turistici.
70. 58. Serracchiani, Martina, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zardini, Bonomo, Miceli, Rotta, Quartapelle Procopio, Rossi.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: sale cinematografiche, aggiungere le seguenti: della formazione professionale, lavanderie industriali che operano nel settore turistico e alberghiero, turismo organizzato ed eventi, agenzie turistiche, del settore termale, scuole private e scuole paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 62 del 2000 e dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017, delle mense scolastiche, centri benessere con saune e bagni turchi, dei parcheggi nei porti e aeroporti, dei servizi pullman non di linea e dei servizi di bus turistici.
70. 59. Serracchiani, Martina, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zardini, Bonomo, Miceli, Rotta, Quartapelle Procopio, Rossi.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: sale cinematografiche, aggiungere le seguenti: lavanderie industriali che operano nel settore turistico e alberghiero, turismo organizzato ed eventi, agenzie turistiche, scuole private, centri benessere con saune e bagni turchi.
70. 62. Zardini, Gavino Manca.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo, aggiungere le seguenti: produzione e post produzione cinematografica.
70. 20. Alaimo, Giarrizzo.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, aggiungere le seguenti: e per le imprese che forniscono beni di supporto e prestazioni di servizi a favore di soggetti operanti nei settore dello spettacolo e del cinema.
70. 18. Alaimo, Davide Aiello, Invidia, Cubeddu, Cominardi, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: sale cinematografiche, aggiungere le seguenti: nonché delle scuole paritarie,.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto-legge.
70. 5. Belotti.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche aggiungere le seguenti: I dipendenti delle scuole private e paritarie.
70. 15. Olgiati.
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
a) al quarto periodo, sopprimere, le parole: a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai tour operator e alle agenzie di eventi, un eventuale ulteriore periodo di durata massima di nove settimane di trattamento fino al 31 ottobre 2020.
70. 63. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera a) al quarto periodo dopo le parole: quattordici settimane sono aggiunte le seguenti: per i soli datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di diciotto settimane.
Conseguentemente: per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro, al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2020.
70. 73. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre. È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai tour operator nazionali e alle agenzie di eventi, un eventuale ulteriore periodo di durata massima di nove settimane di trattamento fino al 31 ottobre 2020.
70. 38. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai tour operator e alle agenzie di eventi, un eventuale ulteriore periodo di durata massima di venti settimane di trattamento fino al 31 dicembre 2020.
70. 66. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: e le parole: «fino a cinque dipendenti» sono sostituite con le seguenti: «fino a dieci dipendenti».
70. 26. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
«a-bis) sono soppresse, al comma 1, le parole da: “previo accordo” fino a: “per i datori di lavoro”;
a-ter) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
“1-bis. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.
1-ter. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.
1-quater. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue.
1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1.”».
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, primo periodo, dopo le parole: “di cui al presente articolo”, sono aggiunte le seguenti: “, in favore dei datori di lavoro iscritti ai predetti fondi. Con riferimento ai datori di lavoro non iscritti ai predetti fondi, si applica quanto disposto dall'articolo 22, comma 1-quinquies del presente decreto.”».
70. 36. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
a-bis) al comma 1, le parole da: «previo accordo» sino a: «per i datori di lavoro» sono soppresse;
a-ter) dopo il comma 1, sono aggiunti inseguenti:
«1-bis. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.
1-ter. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.
1-quater. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue.
1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1.»
70. 30. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
All'articolo 70, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella domanda di concessione del trattamento di integrazione salariate con causale «emergenza COVID-19» possono optare per una fruizione su base oraria ordinaria settimanale, calcolata in rapporto alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa del singolo lavoratore dipendente.
70. 11. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) gli accordi di cui al presente comma possono essere stipulati a livello regionale dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro a livello nazionale e possono individuare le imprese e le unità produttive del settore marittimo per le quali è consentito l'accesso alla cassa integrazione in deroga, in alternativa al ricorso alle prestazioni del fondo di solidarietà del comparto marittimo.
70. 55. Gariglio, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente;
g-bis) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:
«6-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate nel 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la Naspi o la mobilità ordinaria o in deroga nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le regioni sono autorizzate a utilizzare anche le risorse residue finalizzate alle misure di cui al presente comma.
6-quater. Fino al 31 dicembre 2020 è consentito l'accesso ai trattamenti di mobilità ordinaria o in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ai lavoratori dipendenti di aziende dell'indotto di una o più imprese di grande o media dimensione da cui è derivata una crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla data del 1° gennaio 2019 non ne risultino beneficiari e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano beneficiari di strumenti di sostegno al reddito.».
*70. 44. Palazzotto, Fassina.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente;
g-bis) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:
«6-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate nel 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la Naspi o la mobilità ordinaria o in deroga nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le regioni sono autorizzate a utilizzare anche le risorse residue finalizzate alle misure di cui al presente comma.
6-quater. Fino al 31 dicembre 2020 è consentito l'accesso ai trattamenti di mobilità ordinaria o in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ai lavoratori dipendenti di aziende dell'indotto di una o più imprese di grande o media dimensione da cui è derivata una crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla data del 1° gennaio 2019 non ne risultino beneficiari e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano beneficiari di strumenti di sostegno al reddito.».
*70. 54. Miceli, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Palazzotto, Pezzopane.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) dopo il comma 8-quinquies è aggiunto il seguente:
«8-sexies. Per l'anno 2020, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono concedere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima indicata al comma 8-quater, utilizzando le risorse residue di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e dei commi 8-quater e 8-quinquies del presente articolo, previo accertamento delle stesse di intesa con l'INPS e comunicazione delle medesime al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, non possono in ogni caso in ogni caso essere emessi altri provvedimenti concessori.»
70. 60. Ubaldo Pagano, Lacarra.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applicano alle società a partecipazione pubblica,.
70. 35. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La disciplina di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 è estesa agli impiegati forestali nonché agli operai agricoli, forestali e dei consorzi di bonifica alle dipendenze, con contratto di lavoro privato a tempo determinato, di enti pubblici economici e pubbliche amministrazioni, di cm all'articolo 1, comma 2, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
70. 46. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono stanziate ulteriori risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono finalizzate prioritariamente ad incrementare gli importi dell'assegno di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga.
70. 53. Mura, Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Tutela del lavoro stagionale nelle imprese turistico ricettive e nelle imprese termali)
1. In deroga a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 19 e dal comma 3 dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, della legge 24 aprile 2020, n. 27, l'accesso alle prestazioni di integrazione salariale con causale «emergenza COVID-19» è riconosciuto anche in relazione ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020 dalle imprese turistico ricettive e dalle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019. Tale limitazione non si applica alle attività che hanno avuto inizio nel 2020.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte ai sensi dell'articolo 265.
70. 01. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Proroga semestrale delle misure per la erogazione della cassa integrazione salariale in deroga nel settore del turismo)
1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge.
2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*70. 02. Pentangelo.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Proroga semestrale delle misure per la erogazione della cassa integrazione salariale in deroga nel settore del turismo)
1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge.
2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*70. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)
1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di trentadue settimane, comunque entro il mese di ottobre 2020.
2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.
3. Agli oneri previsti dalla presente disposizione si fa fronte ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto-legge.
70. 04. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Proroga semestrale delle misure per la erogazione della cassa integrazione salariale in deroga nel settore del turismo)
1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge.
2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*70. 06. Fassina.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Proroga semestrale delle misure per la erogazione della cassa integrazione salariale in deroga nel settore del turismo)
1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge.
2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*70. 07. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Proroga semestrale delle misure per la erogazione della cassa integrazione salariale in deroga nel settore del turismo)
1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge.
2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*70. 011. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Proroga semestrale delle misure per la erogazione della cassa integrazione salariale in deroga nel settore del turismo)
1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge.
2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*70. 016. Rosato.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Incremento periodo integrazione salariale per settore turismo)
1. In aggiunta alle settimane già previste dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020. n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificati dagli articoli 68 e 70 del presente decreto-legge, la durata dei trattamenti di cui ai medesimi articoli è incrementata di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro del settore turismo.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono riconosciute nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, di cui al presente decreto-legge.
70. 08. Della Frera.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
1. Alle aziende del settore alberghiero, della ristorazione e termale che rinunciano espressamente alle misure di cui agli articoli 68 e 70 è riconosciuto alternativamente, per il periodo di vigenza delle misure emergenziali, l'esonero dal versamento del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 1.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa corrispondente alle risorse destinate dagli articoli 68 e 70 per le imprese del settore alberghiero, della ristorazione e termale.
3. Con decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinate le modalità attuative del riconoscimento della decontribuzione di cui al comma 1.
70. 05. Bonomo, Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
1. Dopo l'articolo 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente:
«Art. 22-sexies.
(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)
1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni.».
70. 09. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
1. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ciascun licenziamento effettuato da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è ridotta del 90 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 600 milioni per l'anno 2020 e 1300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 600 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto-legge;
b) quanto a 1.300 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
70. 010. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Modifiche all'articolo 22-bis in materia di iniziative di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari)
1. Al fine di sostenere i famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o «come concausa» del contagio da COVID-19, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
70. 012. Gelmini, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella, D'Attis.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Obbligo presentazione piano di rilancio industriale per le aziende multinazionali)
1. Le imprese che fanno parte di gruppi multinazionali, beneficiarie delle misure di sostegno al reddito, di cui agli articoli 68 e 70, sono tenute a predisporre un piano di rilancio industriale contenente gli impegni circa la salvaguardia occupazionale e il mantenimento delle attività di produzione e di servizio. Tale piano deve essere trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e alle regioni dove sono ubicati i siti interessati entro il termine del trattamento di integrazione salariale richiesto.
70. 013. Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale)
1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2021, il campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie, la cui disciplina è contenuta nel Titolo I Capi 1 e 2, del 14 settembre 2015, n. 148, è esteso a tutti i datori di lavoro dei settori privati, ad eccezione del lavoro domestico. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2020, è stabilita la misura del contributo ordinario e dell'eventuale contributo addizionale a valere per l'anno 2021, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo medesimo.
2. I Fondi di solidarietà bilaterali, istituiti ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo medesimo, limitatamente all'anno 2021, uniformano la contribuzione a quanto stabilito dal citato decreto ministeriale.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2001, è istituito il Fondo nazionale per il sostegno al reddito e all'occupazione, alimentato con fondi europei e nazionali, anche mediante trasferimento di disponibilità da altri fondi che presentano disponibilità non utilizzate.
4. Il Fondo è destinato a finanziare politiche regionali di riduzione della disoccupazione attraverso misure che incentivano l'occupazione a orario ridotto con un temporaneo sostegno al reddito in favore di disoccupati, di lavoratori subordinati dipendenti da datori di lavoro pubblici e privati, qualora siano sospesi dal lavoro e privi di ammortizzatori sociali, e di lavoratori senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 409, primo comma,
5. Per il primo anno di sperimentazione i criteri di ripartizione del fondo e le linee guida delle misure da attivare sono definite con l'intesa di cui al comma 3.
6. Le Regioni e Province Autonome possono con legge regionale istituire fondi regionali analoghi, al fine di incrementare con risorse regionali le risorse.
70. 014. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Misure di sostegno per i lavoratori stagionali del trasporto aereo)
1. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: «stagionali del settore turismo» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi i lavoratori stagionali del trasporto aereo,».
70. 015. Grimaldi.
ART. 71.
Sostituirlo con il seguente:
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo 22-bis sono inseriti i seguenti:
Art. 22-ter.
(Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali)
1. Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro. Le predette risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per il rifinanziamento delle specifiche misure di cui al primo periodo del presente comma con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020, prevedendo eventualmente anche l'estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, nonché per un massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane ovvero 18 o 27 per le ex zone gialle e rosse delle regioni Lombardia Veneto ed Emilia, come disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti di cui all'articolo 22, dal presente comma.
2. Qualora dall'attività di monitoraggio relativamente ai trattamenti concessi ai sensi degli articoli da 19 a 22 dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate le stesse possono essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell'ambito dei decreti ivi previsti.
Art. 22-quater.
(Trattamento di integrazione salariale in deroga «Emergenza COVID-19» all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)
1. I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane ovvero 13 o 22 per le ex zone gialle e rosse delle regioni Lombardia Veneto ed Emilia, riconosciuti dalle regioni, sono concessi dall'INPS a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'INPS indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato, L'INPS provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 4. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più di 4 regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dell'articolo 22, commi 1 e 5.
3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 sarà trasmessa, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla sede INPS territorialmente competente. Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. 4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, trasmette la domanda di cui al comma 3, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. L'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS provvede a regolamentare le modalità operative del procedimento della presente disposizione. Alle disposizioni del presente comma si applica la disciplina dell'articolo 44 comma 6-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all'Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro 30 giorni dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente comma per ciascun mese di erogazione. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di cui all'articolo 22, comma 3 al netto delle risorse già destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 22, comma 3 tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22. 6. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 è stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 5 ultimo periodo.
Art. 22-quinquies.
(Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario)
1. Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli articoli da 19 a 21 presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate dalla procedura di cui all'articolo 22-quater, comma 3.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.740,8 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 265.
71. 15. Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.
Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole: fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;
b) dopo il comma 1 inserire i seguenti: 1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sullo stato effettivo della spesa e dei pagamenti della cassa integrazione, assegno ordinario, cassa straordinaria e in deroga a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di predisporre eventuali nuovi interventi anche per un calcolo e una definizione diversa dei trattamenti di integrazione salariale.
1-ter. A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 23 giugno 2012, n. 83, sono autorizzate a impiegare i fondi residui per prorogare la mobilità in deroga ai lavoratori che abbiano terminato il trattamento Naspi.
71. 6. Marco Di Maio.
Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter» (Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali), comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.
*71. 3. Tomasi, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Bellachioma, Gava.
Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter» (Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali), comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.
*71. 8. Marrocco, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter» (Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali), comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.
*71. 11. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter» (Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali), comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.
*71. 16. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter», comma 1, sostituire le parole: per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 con le seguenti: entro il 31 ottobre.
71. 9. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter», secondo periodo, sostituire le parole: massimo di quattordici settimane con le seguenti: precedentemente richiesto.
71. 7. Tripiedi, Invidia, Cadeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani.
Al comma 1, capoverso «Art. 22-quater», sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 può essere trasmessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sede INPS territorialmente competente. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa avviati dopo la data indicata al periodo precedente, la medesima domanda è trasmessa entro i successivi 15 giorni.
71. 2. Durigon, Lorenzo Fontana, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, capoverso «Art. 22-quater» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di cui al comma 3, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. L'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. Nel caso in cui la domanda comprenda un periodo composta da più mesi, L'INPS dispone l'anticipazione degli altri mesi entro la fine del mese successivo a ciascuno di essi La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del lavoratore degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS provvede a regolamentare le modalità operative del procedimento della presente disposizione. Alle disposizioni del presente comma si applica la disciplina dell'articolo 44 comma 6-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all'Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro il giorno 20 di ogni mese successivo a quello in cui è avvenuta la sospensione o riduzione dell'attività. Per le domande del datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Nel caso in cui il datore di lavoro si avvale della possibilità di anticipare al lavoratore il trattamento di integrazione salariale, l'INPS autorizza le domande e dispone la possibilità per lo stesso di portare le somme anticipate a conguaglio con i debiti nel sistema Uniemens entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.
71. 1. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Al comma 1, capoverso «Art. 22-quater», sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 80 per cento.
*71. 4. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Comaroli.
Al comma 1, capoverso «Art. 22-quater», sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 80 per cento.
*71. 13. Fassina, Epifani.
Al comma 1, capoverso «Art. 22-quater», dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. La riduzione dell'orario di lavoro può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale. I datori di lavoro che stipulino accordi, con una riduzione dell'orario superiore al 20 per cento, beneficiano di una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e al 40 per cento.
6-ter. La presente disposizione trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal mese di luglio 2020 e fino alla data di scadenza del contratto di solidarietà e comunque non oltre il giugno del 2022.
6-quater. L'ammontare del trattamento d'integrazione salariale corrisposto per i contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il mese di luglio 2020 ed il mese di giugno 2022, è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo all'impresa è corrisposto, mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto a seguito della predetta riduzione.
6-quinquies. Alle imprese che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, stipulano contratti di solidarietà, è corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo è erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento.
6-sexies. L'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'Istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere.
6-septies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche a tutte le imprese turistiche – alberghiere, del comparto della ristorazione collettiva e gli enti del terzo settore, e alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali a seguito dell'emergenza COVID-19.
6-octies. Nel contratto di solidarietà sono determinate anche le modalità attraverso le quali l'Impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo contratto.
6-nonies. Per i contratti di solidarietà già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma decimo, può provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del lavoro territorialmente competente.
6-decies. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma decimo comporta una corrispondente riduzione del trattamento d'integrazione salariale ovvero del contributo previsto dai commi precedenti.
71. 14. Dal Moro.
Al comma 1, capoverso «Art. 22-quinquies», dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Ai lavoratori apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 1 e ai lavoratori titolari di contratti a termine, anche in somministrazione, il termine dei loro contratti è prorogato nella misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi dall'attività lavorativa.
2-ter. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: «del settore privato,» sono inserite le parole: «anche se sottoposti a procedure concorsuali» nonché, dopo le parole: «in costanza di rapporto di lavoro,» sono inserite le seguenti: «anche se sospeso».
71. 5. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Frassini.
Dopo l'articolo 71, aggiungere i seguenti:
Art. 71-bis.
(Riduzione temporanea del costo del lavoro nei settori turistico-alberghiero e termale)
1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta; dal 1° maggio al 31 dicembre 2020, per ciascun lavoratore richiamato in servizio nei periodi di cui agli articoli 68 e 70, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore, nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.
2. La decontribuzione di cui al comma precedente è incrementata del 10 per cento per gli stessi datori di lavoro qualora entro il 31 dicembre 2021 siano svolte iniziative formative dei lavoratori predetti per almeno il 20 per cento dell'orario di lavoro.
Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 210 milioni di euro per il 2020, al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 590 milioni di euro per l'anno 2020.
Art. 71-ter.
(Riduzione temporanea del costo del lavoro per le nuove assunzioni nel settore turistico e termale)
1. Al datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuto, per le assunzioni di lavoratori stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, effettuate a partire dal 23 febbraio 2020, la riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali e del premi assicurativi a carico azienda per il 2020.
Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2020.
Art. 71-quater.
(Misure a sostegno del lavoro stagionale)
1. All'articolo 2, comma 29, lettera b-bis) della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «nel territorio della provincia di Bolzano» sono soppresse.
71. 021. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Riduzione temporanea del costo dei lavoro nei settori turistico-alberghiero e termale)
1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta, dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore, nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50 per cento dei contributi previdenziali e i premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.
2. La decontribuzione di cui al comma precedente è incrementata del 10 per cento per gli stessi datori di lavoro qualora entro il 31 dicembre 2021 siano svolte iniziative formative dei lavoratori predetti per almeno il 20 per cento dell'orario di lavoro.
Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 210 milioni di euro per il 2020, al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 590 milioni di euro per l'anno 2020.
*71. 010. Paolo Russo, Zanella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo, Novelli.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Riduzione temporanea del costo dei lavoro nei settori turistico-alberghiero e termale)
1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta, dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'Integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore, nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.
2. La decontribuzione di cui al comma precedente è incrementata del 10 per cento per gli stessi datori di lavoro qualora entro il 31 dicembre 2021 siano svolte iniziative formative dei lavoratori predetti per almeno il 20 per cento dell'orario di lavoro.
Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 210 milioni di euro per il 2020, al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 590 milioni di euro per l'anno 2020.
*71. 022. Lorenzin.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Misure in tema di trattamento di cassa integrazione straordinaria)
1. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle imprese che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno presentato domanda di integrazione salariale straordinaria, il contributo addizionale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non è dovuto limitatamente ai periodi di accesso agli strumenti di integrazione salariale riconosciuti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni.
**71. 01. Zennaro, Rospi, Nitti.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Misure in tema di trattamento di cassa integrazione straordinaria)
1. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle imprese che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno presentato domanda di integrazione salariale straordinaria, il contributo addizionale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non è dovuto limitatamente ai periodi di accesso agli strumenti di integrazione salariale riconosciuti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni.
**71. 04. Mazzetti.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Misure in tema di trattamento di cassa integrazione straordinaria)
1. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle imprese che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno presentato domanda di integrazione salariale straordinaria, il contributo addizionale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non è dovuto limitatamente ai periodi di accesso agli strumenti di integrazione salariale riconosciuti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni.
**71. 05. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
1. Al comma 2, articolo 57, del decreto legislativo 26 marzo 2001, sono aggiunte le parole: «fatti salvi i trattamenti da rendersi nei confronti dei dipendenti di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 o di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), previste dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9.000.000 di euro annui dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
71. 02. Baratto.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
1. All'articolo 33 comma 4 legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), di cui alla all'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 nella loro qualità di datori di lavoro».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9.000.000 di euro annui dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
71. 03. Baratto.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), di cui alla all'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella loro qualità di datori di lavoro».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9.000.000 di euro annui dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
71. 08. Baratto.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Riduzione temporanea dei costo del lavoro per le assunzioni nel settore turistico e termale)
1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuto, per le assunzioni di lavoratori stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, effettuate a partire dal 23 febbraio 2020, fa riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per il 2020 e il 2021.
Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 e 600 milioni per l'anno 2021, all'articolo 176, comma 7, le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 sono sostituite dalle seguenti: in 1.477,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 133,8 milioni di euro per l'anno 2021.
71. 09. Paolo Russo, Zanella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Riduzione temporanea del costo del lavoro per le assunzioni nel settore turistico e termale)
1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuto, per le assunzioni di lavoratori stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, effettuate a partire dal 23 febbraio 2020, la riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per il 2020 e il 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 e 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
71. 012. Andreuzza, Lazzarini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Riduzione temporanea del costo del lavoro per le assunzioni nel settore turistico e termale)
1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuto, per le assunzioni di lavoratori stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, effettuate a partire dal 23 febbraio 2020, la riduzione del 100 per cento del contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per il 2020 e il 2021.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 e 600 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
71. 015. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Riduzione temporanea del costo del lavoro per le assunzioni nel settore turistico e termale)
1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta, dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore, nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.
2. La decontribuzione di cui al comma precedente è incrementata del 10 per cento per gli stessi datori di lavoro qualora entro il 31 dicembre 2021 siano svolte iniziative formative dei lavoratori predetti per almeno il 20 per cento dell'orario di lavoro.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 210 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
*71. 011. Lazzarini, Lucchini, Andreuzza, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Riduzione temporanea del costo del lavoro per le assunzioni nel settore turistico e termale)
1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta, dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore, nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.
2. La decontribuzione di cui al comma precedente è incrementata del 10 per cento per gli stessi datori di lavoro qualora entro il 31 dicembre 2021 siano svolte iniziative formative dei lavoratori predetti per almeno il 20 per cento dell'orario di lavoro.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 210 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
*71. 016. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)
1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.
2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.
3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
71. 013. Molteni, Bianchi, Di Muro, Locatelli, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che preveda periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale, determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.
71. 014. Cominardi, Tripiedi, Invidia, Cadeddu, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)
1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:
1) società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
2) società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
71. 017. Bitonci, Sutto, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Delega al governo per l'anticipo bancario della Cassa Integrazione)
1. Per velocizzare l'erogazione delle spettanze previste nell'ambito delle prestazioni di cui agli articoli 68, 69, 70 e 71 del presente decreto, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti che contengano disposizioni idonee a predisporre, nelle more del procedimento, l'anticipo bancario delle somme dovute attraverso convenzioni con i principali istituti bancari, senza alcun costo o pregiudizio per il lavoratore beneficiario.
2. Il termine per l'esercizio di tale deroga è fissato in 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. Ai maggiori oneri di tale provvedimento si provvede con una riduzione di pari importo delle spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
71. 018. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Contratto di solidarietà per emergenza COVID-19)
1. La riduzione dell'orario di lavoro può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'erario giornaliero, settimanale, mensile o annuale.
2. I datori di lavoro che stipulino accordi, con una riduzione dell'orario superiore al 20 per cento, beneficiano di una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e al 40 per cento. La presente disposizione trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal mese di luglio 2020 e fino alla data di scadenza del contratto di solidarietà e comunque non oltre il giugno dei 2022.
3. L'ammontare del trattamento d'integrazione salariale corrisposto per i contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il mese di luglio 2020 ed il mese di giugno 2022, è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo all'impresa è corrisposto, mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto a seguito della predetta riduzione.
4. Alle imprese che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, stipulano contratti di solidarietà, è corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo è erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento.
5. L'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche a tutte le imprese turistiche-alberghiere, del comparto della ristorazione collettiva e gli enti del terzo settore, e alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali a seguito dell'emergenza COVID-19.
7. Nel contratto di solidarietà sono determinate anche le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo contratto.
8. Per i contratti di solidarietà già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma decimo, può provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del lavoro territorialmente competente.
9. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma decimo comporta una corrispondente riduzione del trattamento d'integrazione salariale ovvero del contributo previsto dai commi precedenti.
71. 020. Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo le parole: «non titolari di pensione» aggiungere le seguenti: «, nonché ai lavoratori stagionali della pesca e ai lavoratori della pesca non impiegati in attività a causa di malattia o infortunio».
71. 023. Benedetti.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Sostegno alla formazione continua)
1. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 destinano una quota delle proprie risorse, non inferiore al 5 per cento, all'adeguamento delle competenze di lavoratori che beneficiano di trattamenti di integrazione salariale.
2. Le imprese che, in data antecedente al 1° maggio 2020, hanno optato per il regime di aiuti alla formazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e hanno piani formativi in corso e personale in cassa integrazione, anche in deroga, possono utilizzare il Fondo Nuove Competenze per coprire, in tutto o in parte, i costi figurativi della quota di cofinanziamento richiesta dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente ed in misura proporzionale al numero di dipendenti in cassa integrazione.
71. 024. Viscomi, Miceli, Serracchiani, Lepri, Carla Cantone, Gribaudo, Mura, Bonomo.
ART. 72.
Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 15 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a cinquanta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 75 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.»;
b) dopo la lettera a) del comma 1 inserire le seguenti:
a-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 75 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 75 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.»;
a-ter) al comma 4, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta giorni»;
a-quater) al comma 6, le parole «per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado» sono sostituite dalle seguenti: «fino ai 15 settembre 2020»;
c) alla lettera d) del comma 1, sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «2.943 milioni di euro»;
d) al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:
0a) al comma 1, le parole: «e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista» sono soppresse.
Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.206,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:
a) quanto a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265;
b) quanto a 1.300 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
c) quanto a 230 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
72. 16. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 15 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quaranta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 75 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.»;
b) dopo la lettera a) del comma 1 inserire le seguenti:
a-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 75 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 75 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.»;
a-ter) al comma 4, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni»;
a-quater) al comma 6, le parole: «per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 15 settembre 2020»;
c) alla lettera d) del comma 1, sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «2.355 milioni di euro»;
d) al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:
0a) al comma 1, le parole: «e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista» sono soppresse.
Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.618,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 942 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
72. 15. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 15 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quaranta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.»;
b) dopo la lettera a) del comma 1 inserire le seguenti:
a-bis) al comma 4, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni»;
a-ter) al comma 6, le parole: «per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 15 settembre 2020»;
c) alla lettera d) del comma 1, sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «1.884 milioni di euro»;
d) al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:
0a) al comma 1, le parole: «e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista» sono soppresse.
Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,147,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 471 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 dei 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
72. 14. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 15 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 75 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.»;
b) dopo la lettera a) del comma 1 inserire le seguenti:
a-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 75 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 75 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto»;
a-ter) al comma 4, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
a-quater) al comma 6, le parole: «per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 15 settembre 2020»;
c) alla lettera d) del comma 1, sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «1,766 milioni di euro»;
d) al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:
0a) al comma 1, le parole: «e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista» sono soppresse.
Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.029,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 352,3 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
72. 12. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso «1.» con il seguente: «1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni per ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato, si ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati in maniera alternata da entrambe i genitori lavoratori e possono essere usufruiti in forma giornaliera ed oraria»;
b) al comma 1, lettera c) dopo le parole: «1200 euro» aggiungere le seguenti: «e le parole in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1,3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «per periodi diversi dalla fruizione della prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5, a prescindere dalle condizioni di cui al comma 4»;
c) al comma 2, prima della lettera a), premettere la seguente:
0a) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spettano tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici»;
d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, durante il periodo di vigenza delle disposizioni straordinarie per il contrasto al COVID-19, non concorrono al completamento dei limiti temporali di godimento di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 42.
72. 91. Gribaudo, Serracchiani, Rotta, Quartapelle Procopio, Pollastrini, Mura, Carla Cantone, Di Giorgi, Pezzopane, Carnevali, Berlinghieri, Boldrini, Bonomo, Braga, Bruno Bossio, Campana, Cantini, Cenni, Ciampi, Incerti, La Marca, Lorenzin, Madia, Nardi, Piccoli Nardelli, Pini, Prestipino, Schirò Invidia.
Apportare le seguenti modificazioni:
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 31 agosto, e sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni e sostituire le parole: 50 per cento della retribuzione con le seguenti «75 per cento della retribuzione».
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1.200 euro inserire le seguenti parole: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo, dopo il primo periodo inserire il seguente: Per tali servizi l'importo è proporzionale alla spesa fino ad un massimo di 400 euro al mese per figlio e al terzo periodo sostituire le parole periodo precedente con le seguenti primo periodo.
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro;.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
72. 28. D'Alessandro.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 570 milioni.
72. 54. Carfagna, Gelmini, Palmieri, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 5. Vitiello.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 40. Varrica.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 61. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 65. Bond, Baldini.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 81. De Menech, Rotta, Pellicani, Pezzopane.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 95. Lacarra.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 99. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 106. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 109. Giannone.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 117. Zennaro, Rospi, Nitti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto.
*72. 11. Toccafondi, D'Alessandro, Vitiello, Moretto.
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «per un periodo continuativo o frazionato», aggiungere le seguenti: «, anche su base oraria,»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sino al 31 luglio 2020, la fruizione del congedo su base oraria è consentita in misura non inferiore al 25 per cento dell'orario medio giornaliero.».
72. 34. Cubeddu, Invidia, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.
Apportare le seguenti modifiche:
1. Al comma 1, lettera a) le parole: «non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sessanta giorni».
2. Al comma 1, lettera c) le parole: «1200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1800 euro».
72. 98. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 lettera a) le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «40 giorni» e le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;
b) al comma 1, lettera c) le parole: «1200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1500 euro».
72. 33. Toccafondi.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per i figli di età non superiore ai 12 anni,» con le seguenti: «per i figli di età non superiore ai 14 anni,»
2) al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «7.569 milioni di euro» con le seguenti: «1.882 milioni di euro»;
3) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «al comma 3» inserire le seguenti: le parole «dei figli minori fino a 12 anni di età», sono sostituite con le seguenti: «dei figli minori fino ai 14 anni di età, e»;
4) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «67,6 milioni di euro» con le seguenti: «81,12 milioni di euro»;
5) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 326,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7».
72. 72. Fornaro, Fassina.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento della retribuzione con 75 per cento della retribuzione.
72. 62. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento della retribuzione con le seguenti: 75 per cento della retribuzione.
Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 550 milioni.
72. 53. Gelmini, Palmieri, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Versace, Spena, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.
*72. 100. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.
*72. 4. Vitiello.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.
*72. 66. Bond, Baldini.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.
*72. 80. De Menech, Rotta, Pellicani.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.
*72. 108. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.
*72. 118. Zennaro, Rospi, Nitti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento della retribuzione con le seguenti: 70 per cento della retribuzione.
72. 23. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.
Al comma 1, lettera a), le parole: 50 per cento della retribuzione, inserire le seguenti: fatti salvi i nuclei familiari monogenitoriali, per i quali l'indennità è pari al 70 per cento della retribuzione.
72. 71. Fornaro, Fassina.
Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tale indennità è pari al 100 per cento per i genitori di figli con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 757,7 milioni.
*72. 30. Marco Di Maio, Noja.
Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tale indennità è pari al 100 per cento per i genitori di figli con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 757,7 milioni.
*72. 57. Versace.
Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tale indennità è pari al 100 per cento per i genitori di figli con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 757,7 milioni.
*72. 32. Locatelli, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tale indennità è pari al 100 per cento per i genitori di figli con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 757,7 milioni.
*72. 46. Mandelli, Saccani Jotti, Versace, Dall'Osso, Bagnasco.
Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tale indennità è pari al 100 per cento per i genitori di figli con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 757,7 milioni.
*72. 92. De Maria.
Apportare le seguenti modifiche:
1) Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano utilizzato interamente il congedo di cui al medesimo comma e che non hanno usufruito interamente del congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono usufruire della parte residua di detto congedo con le modalità di cui al medesimo comma, entro il 31 luglio 2020, per i figli di età non superiore a 12 anni, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020».
2) Alla lettera c) dopo le parole: «al comma 8» inserire le seguenti: «di cui ai commi 1,» sono inserite le seguenti: «1-bis,»;
3) dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) al comma 10, dopo le parole: «commi 1» sono inserite le seguenti: «, 1-bis».
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 790.
72. 74. Musella, Zangrillo, Cannatelli.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 3, aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui all'articolo 69 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori lavoratori autonomi durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, sono convertiti nel congedo di cui al presente comma con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Durante la fruizione del congedo parentale di cui al presente comma i lavoratori autonomi rimangono iscritti nel rispettivo AGO INPS».
72. 97. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore».
72. 24. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «I congedi possono essere utilizzati a giornata intera, a mezza giornata oppure a blocchi di due ore».
72. 56. Gelmini, Palmieri, Carfagna, Prestigiacomo, Bagnasco, Anna Lisa Baroni, Siracusano.
Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
a-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 2 non si applica con riferimento ai figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della connotazione di gravità.».
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2020.
72. 22. Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1 lettera b) dopo le parole: con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro aggiungere le seguenti: In alternativa, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16 possono trasformare il loro contratto da tempo pieno a tempo parziale, di concerto con il datore di lavoro, svolgendo la propria prestazione di lavoro in modalità agile per un monte ore concordato con il datore di lavoro, per un periodo, anche frazionabile, di massimo tre mesi e reiterarle per una sola volta nell'arco del triennio.
72. 77. Gribaudo, Serracchiani, Viscomi, Lepri, Carla Cantone, Mura, Bruno Bossio.
Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato e ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS con un tiglio con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 769 milioni.
72. 6. Noja, Moretto.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono usufruire, di concerto con il datore di lavoro, di un congedo parentale rimodulato che consenta al lavoratore di svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per un monte ore concordato con il datore di lavoro, per un periodo, anche frazionabile, di massimo sei mesi e reiterarle per una sola volta nell'arco del quadriennio.
In questo caso, al datore di lavoro è riconosciuto un credito d'imposta del 50 per cento per la retribuzione relativa alle ore di lavoro effettivamente svolte dal lavoratore.
Per la restante disciplina in materia si rinvia alla contrattazione collettiva di settore, nonché alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni.
72. 43. Maglione.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) il comma 8 è sostituito dal seguente: 8. È prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate fino al 30 settembre 2020. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»;
b) al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «1.769 milioni di euro»;
c) al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e, le parole “in alternativa alla prestazione di cui al comma 1” sono soppresse.».
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro.
72. 18. Locatelli, Panizzut, Bond, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 8, le parole: «un bonus» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più bonus» e le parole: «600 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1200 euro più 200 euro per ciascun figlio oltre al primo» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per tali servizi l'importo è proporzionale alla spesa fino ad un massimo di 400 euro/mese per figlio. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato all'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
*72. 58. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 8, le parole: «un bonus» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più bonus» e le parole: «600 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1200 euro più 200 euro per ciascun figlio oltre al primo» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per tali servizi l'importo è proporzionale alla spesa fino ad un massimo di 400 euro/mese per figlio. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato all'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
*72. 69. Bond, Baldini.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 8, le parole: «un bonus» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più bonus» e le parole: «600 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1200 euro più 200 euro per ciascun figlio oltre al primo» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per tali servizi l'importo è proporzionale alla spesa fino ad un massimo di 400 euro/mese per figlio. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato all'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
*72. 88. De Menech, Rotta, Pellicani.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 8, le parole: «un bonus» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più bonus» e le parole: «600 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1200 euro più 200 euro per ciascun figlio oltre al primo» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per tali servizi l'importo è proporzionale alla spesa fino ad un massimo di 400 euro/mese per figlio. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato all'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
*72. 107. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 8, le parole: «un bonus» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più bonus» e le parole: «600 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1200 euro più 200 euro per ciascun figlio oltre al primo» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per tali servizi l'importo è proporzionale alla spesa fino ad un massimo di 400 euro/mese per figlio. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato all'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
*72. 121. Zennaro, Rospi, Nitti.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.
72. 103. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: al comma 8, aggiungere le parole: sopprimere le parole «, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e», e sostituire le parole: «possibilità di scegliere la corresponsione», con le parole: «possibilità della corresponsione», inoltre.
Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 400 milioni.
72. 48. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: al comma 8, aggiungere le seguenti: dopo le parole «per i medesimi lavoratori beneficiari,» inserire le seguenti: «compresi coloro che hanno già usufruito di trenta giorni di specifico congedo nonché i lavoratori operanti in modalità di lavoro agile,».
72. 111. Gebhard.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: al comma 8 inserire le seguenti: le parole: «in alternativa» sono sostituite dalla seguente: oltre.
72. 75. Novelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1200 euro con le seguenti: 3000 euro;
b) al comma 11, sostituire le parole: 1.569 milioni di euro con le seguenti: 1.804 milioni di euro;
c) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 2000 euro con le seguenti: 5000 euro;
d) al comma 2, lettera b), capoverso comma 5, sostituire le parole: 67,6 milioni di euro con le seguenti: 102 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 463 milioni di euro.
72. 20. Locatelli, Panizzut, Bond, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: 1200 euro, sono sostituite dalle parole: 1.200 euro più 200 euro per ciascun figlio oltre al primo;
b) dopo le parole: innovativi per la prima infanzia, aggiungere le parole: Per tali servizi l'importo è proporzionale alla spesa fino ad un massimo di 400 euro/mese per figlio.
Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 200 milioni.
72. 52. Gelmini, Palmieri, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1.200 euro con le seguenti: 1200 euro più 200 euro per ciascun figlio oltre al primo.
Conseguentemente, sostituire le parole da: il bonus è erogato fino alla fine con il seguente periodo: il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per tali servizi l'importo è proporzionate alla spesa fino ad un massimo di 400 euro/mese per figlio. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
72. 1. Vitiello.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: 1200 euro inserire le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo;
b) al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1.569 milioni di euro con le seguenti: 1.609 milioni di euro;
c) al comma 2, lettera a), dopo le parole: 2000 euro inserire le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo;
d) al comma 2, lettera b), capoverso comma 5, sostituire le parole: 67,6 milioni di euro con le seguenti: 67,6 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.
72. 21. De Martini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: 1.200 euro aggiungere le seguenti: dopo le parole effettuate nel periodo di cui al comma 1, inserire le seguenti: La stessa possibilità è riconosciuta, nel limite massimo complessivo di 600 euro, ai medesimi lavoratori che non abbiano fruito, al momento della richiesta, delle prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 5 per un numero di giorni superiore a quindici.
72. 73. Fassina.
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1.200 euro, inserire le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo.
Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 600 milioni.
72. 47. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1200 euro aggiungere le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo.
*72. 3. Vitiello.
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1.200 euro aggiungere le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo.
*72. 26. Roberto Rossini, Cecconi, Elisa Tripodi, Nesci, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Ianaro, Lorefice, Sarli, Olgiati.
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1.200 euro aggiungere le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo.
*72. 60. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1.200 euro aggiungere le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo.
*72. 67. Bond, Baldini.
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1.200 euro aggiungere le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo.
*72. 83. De Menech, Rotta, Pellicani.
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1.200 euro aggiungere le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo.
*72. 101. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1.200 euro aggiungere le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo.
*72. 104. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1.200 euro aggiungere le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo.
*72. 119. Zennaro, Rospi, Nitti.
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1.200 euro aggiungere le seguenti: maggiorato di 200 euro per ciascun figlio successivo al primo.
72. 39. Varrica.
Al comma c) dopo le parole: centri estivi aggiungere le seguenti: , anche organizzati da parrocchie oratori.
72. 112. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: centri con funzione educativa e ricreativa, aggiungere le seguenti: ivi comprese le aziende agricole sociali e fattorie sociali.
*72. 27. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: centri con funzione educativa e ricreativa, aggiungere le seguenti: ivi comprese le aziende agricole sociali e fattorie sociali.
*72. 45. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: centri con funzione educativa e ricreativa, aggiungere le seguenti: ivi comprese le aziende agricole sociali e fattorie sociali.
*72. 70. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Martina.
Al comma 1, lettera c), le parole: ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, aggiungere le seguenti: , ivi incluse attività svolte nell'ambito dell'agricoltura sociale ai sensi della legge n. 141/2015, e fattorie didattiche.
72. 8. Gadda, Scoma, Moretto, Marco Di Maio.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: prima infanzia aggiungere le seguenti: compresi quelli erogati da imprese che forniscono servizi di ausilio alla famiglia.
72. 76. Polverini.
Al comma 1, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La fruizione del bonus per i servizi integrativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole è compatibile con la fruizione del bonus asilo nido limitatamente ai servizi educativi estivi per l'infanzia rivolti ai bambini di età compresa tra gli zero e i tre anni.
72. 36. Barzotti, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Pallini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi, Lattanzio.
Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) All'ultimo periodo sostituire la parola: incompatibile con la seguente: compatibile;
b) aggiungere, in fine, le seguenti: è altresì compatibile con la percezione dello strumento di sostegno al reddito della cassa integrazione esclusivamente se parziale.
72. 63. Bond, Baldini.
Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sostituire la parola: incompatibile con la seguente: compatibile.
72. 64. Bond, Baldini.
Al comma 1, lettera c) è aggiunto in fine il seguente periodo: A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.
72. 41. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Il bonus di cui alla precedente lettera è compatibile anche con la presenza nel nucleo familiare di altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito in caso di sospensione dell'attività lavorativa in misura proporzionale alle ore lavorative non oggetto dell'anzidetta sospensione.».
72. 44. Mantovani, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. La fruizione del bonus di cui al comma 8 non è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
72. 9. D'Alessandro.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La scelta tra il congedo e il bonus di cui al presente articolo è modificabile. In caso di passaggio dal congedo al bonus, l'importo complessivo di quest'ultimo è ridotto in misura proporzionale al periodo di congedo usufruito. In caso di passaggio dal bonus al congedo, il periodo complessivo di quest'ultimo è ridotto in misura proporzionale all'importo del bonus usufruito.
72. 19. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 2. Vitiello.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 37. Olgiati, Parisse, Roberto Rossini, Cecconi, Elisa Tripodi.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 38. Varrica.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 51. Gelmini, Palmieri, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 59. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 68. Bond, Baldini.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 82. De Menech, Rotta, Pellicani.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 94. Lacarra.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 102. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 105. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 110. Giannone.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 120. Zennaro, Rospi, Nitti.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1.569 milioni di euro, con le seguenti: 1.569 milioni di euro. Una quota di dette risorse, non inferiore a 300 milioni di euro, è finalizzata al rimborso degli oneri per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
72. 96. Quartapelle Procopio, Di Giorgi, Gribaudo, Rotta, Piccoli Nardelli, Berlinghieri.
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: e) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
72. 25. Parisse, Roberto Rossini, Cecconi, Elisa Tripodi, Nesci, D'Arrando, Sportiello, Lapia, Ianaro, Lorefice, Sarli, Menga, Olgiati.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il bonus di cui al comma 8, articolo 23, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto altresì ai lavoratori, con reddito familiare ISEE non superiore a 50 mila euro, che abbiano all'interno del proprio nucleo familiare un genitore ultrasettantacinquenne e un regolare contratto di lavoro per l'assistenza alla persona, nonché ai nuclei monofamiliari composti da pensionati ultrasettantacinquenni, con reddito ai fini Irpef inferiore a 100 mila euro, che hanno in essere un regolare contratto di lavoro per la propria assistenza.
Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 150 milioni.
72. 42. Polidori.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 14 aprile 2020 le parole: «e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista» sono sostituite dalle parole: «e fino al 31 luglio 2020».
72. 90. Orfini.
Al comma 2, prima della lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, le parole: «dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7» sono sostituire dalle seguenti: «delle prestazioni di cui all'articolo 23».
Conseguentemente:
al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 67,6 milioni di euro con le seguenti: 267,6 milioni di euro;
all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro.
72. 17. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2, lettera a), premettere la seguente: 0a) al comma 3, le parole da: «alla categoria» fino a: «operatori sociosanitari» sono sostituite dalle seguenti: «alle professioni sanitarie e sociosanitarie di cui alla legge n. 3 del 2018».
72. 93. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò, Topo.
Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , e dopo le parole: «operatori sociosanitari» sono inserite le seguenti: «nonché per tutti gli altri professionisti sanitari e sociosanitari che lavorano negli ospedali o nelle strutture private e private convenzionate a stretto contatto con il pubblico, esponendosi al rischio di contagio».
72. 50. Mandelli, Saccani Jotti.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 3, dopo le parole: medici, sono inserite le parole: dei biologi, dei chimici, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei fisici, degli psicologi,.
Conseguentemente:
al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 67,6 milioni di euro con le seguenti: 87,6 milioni di euro;
all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 780 milioni di euro.
72. 31. Boldi, Locatelli, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole: «72 ore» sono sostituite dalle seguenti: «100 ore e i permessi non retribuiti previsti dall'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 40 ore.»;
b) sostituire il comma 3 con il seguente;
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 678,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede quanto a 676,7 milioni ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
72. 78. Sandra Savino.
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 1 le parole: «e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2020».
72. 13. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Cestari.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, ai lavori che usufruiscono dei congedi di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'anno 2020 è riconosciuto anche il diritto a uno o più bonus da utilizzare, nel limite massimo complessivo di 600 euro, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, per le altre finalità di cui al suddetto articolo 23, comma 8, nonché per servizi di assistenza personale al figlio con disabilità. Tale bonus è utilizzabile secondo le modalità, procedure e termini, anche temporali, stabiliti dai predetti articoli 23, commi 8 e 9, e 25, comma 4.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 744 milioni.
72. 7. Noja.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge è possibile optare per una modalità diversa di fruizione dei benefici di cui all'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto a quella impiegata in precedenza, computando i giorni di congedo o l'importo di bonus già fruito, entro i limiti massimi introdotti dalla presente disposizione.
72. 10. D'Alessandro, Toccafondi, Vitiello, Moretto.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 25, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la parola: «medici» aggiungere le parole: «dei biologi, dei chimici, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei fisici, degli psicologi,».
72. 79. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per l'anno 2020, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi e di socializzazione (ludoteche) per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, è riconosciuta ai genitori la detraibilità per intero dall'imposta lorda, di tutte le spese sostenute e documentate, per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido per ogni figlio, in deroga all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché di quelle sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia e della scuola secondaria di secondo grado per ciascun alunno o studente, in deroga all'articolo 15, comma e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3-ter. Il buono attribuito, ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle famiglie per il pagamento delle rette relative alla frequenza degli asili nido pubblici e privati, aventi sede nelle regioni e nelle province ove è stata disposta la sospensione dei servizi educativi e di socializzazione (ludoteche), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è comunque corrisposto dall'INPS, per il periodo di sospensione, alle famiglie beneficiarie e ai fini della corresponsione agli asili pubblici e privati.
3-quater. All'onere recato dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, si provvede mediante riduzione per l'anno 2020, delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
72. 55. Ferraioli.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
1. Il comma 8 dell'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
«8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.».
*72. 01. Zennaro, Rospi, Nitti.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
1. Il comma 8 dell'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
«8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.».
*72. 02. De Menech, Rotta, Pellicani.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Erogazioni liberali a lavoratori dipendenti)
1. Non concorrono a formare il reddito, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le erogazioni liberali concesse in occasione di particolari esigenze conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non superiori nel periodo d'imposta a 500 euro.
72. 03. Pastorino.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Modifiche agli indicatori Isee e stato di emergenza del Paese)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero del lavoro si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente all'articolo 9 comma 3 lettera a) sostituendo la parola: «dodici» con la parola: «quattro».
2. Il comma 1 si applica fino al 31 luglio 2020, anche ai soggetti con contratti di lavoro a tempo indeterminato, che hanno subito un licenziamento, una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa a causa della pandemia da coronavirus; tenuto conto della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 sulla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
72. 05. Sportiello, Sarli.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
1. Alle famiglie monogenitoriali e quindi al genitore lavoratore dipendente è concesso di fruire del congedo straordinario di 15 giorni con corresponsione di un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il congedo è esteso ai seguenti soggetti:
a) ai genitori con figli di età compresa fino ai 16 anni compiuti;
b) ai genitori di figli disabili senza limiti di età.
3. La disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS.
72. 06. Cubeddu, Invidia, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.
ART. 73.
Al comma 1, dopo le parole: comma 1, inserire le seguenti: le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 6» e.
73. 11. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «dodici giornate» con le seguenti: «diciotto giornate» e sostituire le parole «maggio e giugno 2020» con le seguenti: «maggio, giugno e luglio 2020»;
b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Il congedo previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e per i genitori lavoratori autonomi è riconosciuto, con le medesime modalità, anche al caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assiste e si prende cura di uno dei soggetti indicati nel medesimo comma 255, a condizione che non vi siano parenti che già si avvalgono per l'assistito medesimo delle agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
1-ter. In aggiunta alle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, agli anziani e alle persone con disabilità è riconosciuto un bonus per l'acquisto di servizi di assistenza e sorveglianza disciplinato ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del citato decreto».
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 720 milioni di euro per l'anno 2020.
73. 3. Binelli, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire le parole: e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 con le seguenti: e di ulteriori complessive ventiquattro giornate usufruibili nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020.
Conseguentemente, al comma 2 la parola 604,7 è sostituita dalla seguente 1.209,4; Conseguentemente, lo stanziamento di cui al comma 5 dell'articolo 265 è ridotto di 604,7 milioni di euro per l'anno 2020.
*73. 5. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire le parole: e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 con le seguenti: e di ulteriori complessive ventiquattro giornate usufruibili nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020.
Conseguentemente, al comma 2 la parola 604,7 è sostituita dalla seguente 1.209,4; Conseguentemente, lo stanziamento di cui al comma 5 dell'articolo 265 è ridotto di 604,7 milioni di euro per l'anno 2020.
*73. 7. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, le parole: dodici giornate sono sostituite dalle seguenti: ventiquattro giornate e dopo le parole: maggio e giugno sono inserite le seguenti: nonché luglio e agosto.
Conseguentemente, al comma 2 le parole: 604,7 milioni sono sostituite dalle seguenti: 1209, 4 milioni.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 195,3 milioni.
*73. 9. Versace.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020» con le seguenti: «e di ulteriori complessive ventiquattro giornate usufruibili nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020».
Conseguentemente, lo stanziamento di cui al comma 5 dell'articolo 265 è ridotto di 604,7 milioni di euro per l'anno 2020.
*73. 15. De Toma, Rachele Silvestri, Bologna.
Al comma 1, dopo le parole: aprile 2020 aggiungere le seguenti: e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili nei mesi di maggio, e giugno e luglio 2020.
Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo pari ad euro 907,05 si provvede: quanto ad euro 800 milioni, ai sensi dell'articolo 265, comma 5, e quanto a 107.5 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
73. 2. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma.
Apportare le seguenti modifiche:
a) All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole: «aprile 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di ulteriori complessive dodici diciotto giornate usufruibili nei mesi di maggio, e giugno e luglio 2020».
Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 907,05 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.
73. 12. Stumpo, Fassina, Epifani.
Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la parola: trenta e le parole: nei mesi di maggio e giugno con le parole: fino al 30 settembre.
73. 8. Montaruli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1,sostituire le parole: e giugno con le seguenti: , giugno e luglio.
73. 6. Segneri, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Tripiedi, Villani.
All'articolo 73 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
1-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «del comparto sanità» sono aggiunte le seguenti parole: «e al personale delle Centrali Uniche di Risposta del Numero Unico Europeo dell'Emergenza Regionale (112 NUE) compatibilmente con le esigenze organizzative delle centrali stesse».
*73. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
All'articolo 73 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
1-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «del comparto sanità» sono aggiunte le seguenti parole: «e al personale delle Centrali Uniche di Risposta del Numero Unico Europeo dell'Emergenza Regionale (112 NUE) compatibilmente con le esigenze organizzative delle centrali stesse».
*73. 14. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 2 e il comma 2-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificati dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono soppressi.
73. 13. Mura, Serracchiani, Gribaudo, Viscomi, Lepri, Carla Cantone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020,18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di tutelare la salute dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche che richiedono visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, il numero annuale delle ore di permesso retribuito previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro è aumentato in base alle indicazioni del medico specialista che ha in cura il lavoratore».
73. 4. Vanessa Cattoi, Comaroli, Boldi, Sutto, Loss, Binelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il numero di giorni di permesso di cui al comma 1 è di 18 giornate, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, se la persona con handicap non ha la possibilità di essere assistita da un altro familiare convivente ovvero un coniuge o genitore o figlio lavoratore con attività sospesa per motivi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o che sta svolgendo la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81».
73. 10. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
1. In via sperimentale gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali dei settori pubblici e privati, siglati negli anni 2020, 2021 e 2022, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
73. 01. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Permessi retribuiti per cardiopatici)
1. I lavoratori dipendenti pubblici o privati affetti da cardiopatia da cui derivi la condizione di cui all'articolo 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 hanno diritto a fruire di dodici giornate di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, alle medesime condizioni dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
73. 02. Nobili.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di flessibilità lavorativa in favore di persone con disabilità o loro familiari)
1. Il lavoratore dipendente di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, può optare di fruire dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e del loro ampliamento ai sensi del suddetto articolo 24, ovvero, laddove ne ricorrano i requisiti, dei congedi di cui agli articoli 23 e 25 del medesimo decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o ex articoli 32, 33, 42 comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
2. È possibile fruire del congedo ex articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nelle stesse giornate in cui l'altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 o del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
3. La riduzione delle giornate lavorative dipendente da misure di integrazione del reddito non comporta la riparametrazione dei permessi lavorativi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e del loro ampliamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
73. 03. Noja, Moretto.
ART. 74.
Al comma l sostituire la lettera a) con la seguente:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, ovvero di certificazione clinica rilasciata dai medici specialisti dipendenti o convenzionati interni del Servizio Sanitario Nazionale che hanno in carico l'assistito, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali o di quelle cliniche di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il caso di dolo, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né ai fini della diminuzione dell'erogazione delle indennità di accompagnamento per minorazioni civili».
74. 12. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.
Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, dopo le parole: «dipendenti del settore privato», sono aggiunte le seguenti: «nonché i periodi di quarantena applicati in ragione delle ordinanze regionali» e dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai lavoratori autonomi, per i periodi di quarantena applicati ai sensi del presente comma, sono riconosciute le indennità di cui agli articoli 27, 28, 38 e 44».
74. 10. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fino al 31 agosto 2020 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i periodi di assenza dal servizio, su espressa richiesta degli interessati, sono equiparati al ricovero ospedaliero. Analogo trattamento è riservato ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici certificatori di malattia o dai medico di assistenza primaria che ha in cura il paziente, attestante una patologia cronica, o immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita e condizioni tali da farle ritenere persone con necessità di isolamento o altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico nell'ipotesi in cui il riconoscimento della stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.».
74. 1. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sufficiente allegare all'istanza da presentare all'ente datore di lavoro, il verbale di riconoscimento dello stato di gravità rilasciato dalle competenti Commissioni mediche, pubbliche.
3. Per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Per i soggetti di cui al primo e secondo periodo le assenze dal servizio non sono computabili ai fini del superamento del comporto.».
74. 8. Stumpo, Fassina.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fino al 31 luglio 2020, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, ovvero di certificazione clinica rilasciata dai medici specialisti dipendenti o convenzionati interni del Servizio sanitario nazionale che hanno in carico l'assistito, attestante una condizione di maggior rischio di infezione da agenti virali derivante da patologie autoimmuni o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali o di quelle cliniche di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi».
74. 5. D'Arrando, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.
Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) sostituire le parole: 31 luglio 2020 con le seguenti: 31 dicembre;
b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) il periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato che abbiano subito trapianto di organo vitali sia equiparato, ed aggiunto se del caso, al periodo di malattia, ponendo la relativa retribuzione a carico di INPS, nella misura del 66 per cento, come già previsto dal 21° al 180° giorno del periodo di malattia.
74. 13. Carnevali.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 300 milioni.
74. 9. Ubaldo Pagano.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.».
*74. 4. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.».
*74. 7. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.».
*74. 14. Rachele Silvestri, De Toma, Bologna.
Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2 dopo le parole: «terapie salvavita,» aggiungere le seguenti: «nonché patologie diabetiche, ipertensione arteriosa e malattie cardiovascolari».
74. 6. Emanuela Rossini.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 2, dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto» sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento l'assenza dal servizio non è computabile ai fini del periodo di comporto».
1-ter. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto il seguente periodo: «L'INPS provvederà ad inserire un apposito codice che identifichi l'adozione dello specifico provvedimento di cui al presente comma».
1-quater. Dopo il comma 7, dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto il seguente: «7-bis. L'INPS per tutti i lavoratori di cui al comma 2 provvederà ad inviare ai MMG e PLS i relativi codici necessari per la certificazione alla data di pubblicazione della presente legge».
74. 11. Mura, Serracchiani, Gribaudo, Viscomi, Lepri, Carla Cantone.
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) al comma 1 le parole: «del settore privato» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici e privati».
74. 3. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Comaroli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 199, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all'articolo 83 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 giudicati inidonei alla mansione».
74. 2. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Frassini.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Ampliamento della competenza per il rilascio del certificato attestante la condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita)
1. Fino al termine dell'emergenza, sono organi abilitati a certificare la condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita di cui all'articolo 26, commi 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sia i medici preposti ai servizi di medicina generale che i medici convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 30 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992.
74. 01. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Sospensione dei termini per il pagamento dei premi per la polizza assicurativa obbligatoria per i liberi professionisti)
1. Sono sospesi fino al 31 luglio 2020 i termini relativi ai versamenti dei premi per la polizza assicurativa obbligatoria dovuta dai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. I pagamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
74. 02. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
ART. 75.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 86.
75. 8. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
L'articolo 75 è sostituito dal seguente:
Art. 75.
(Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità)
1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 e con trattamenti pensionistici indiretti ammontanti ad una somma inferiore ad euro 1.000 mensili».
75. 13. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso comma 1-bis, aggiungere le seguenti parole: e con le analoghe provvidenze economiche previdenziali per invalidità previste per i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse ordinistiche;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 2. Il divieto di cumulo di cui al successivo articolo 78, comma 2, lettera b), non comprende i titolari di trattamenti pensionistici di invalidità.
Conseguentemente, all'articolo 86 aggiungere le seguenti parole: e con le analoghe provvidenze economiche previdenziali per invalidità previste per i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse ordinistiche. Il divieto di cumulo di cui al precedente articolo 78, comma 2, lettera b) non comprende i titolari di trattamenti pensionistici per invalidità.
75. 2. Massimo Enrico Baroni, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, Sapia, Mammì, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Menga.
All'articolo 75, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: e con le analoghe provvidenze economiche previdenziali per invalidità previste per i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse ordinistiche.
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-bis. Il divieto di cumulo di cui al successivo articolo 78, comma 2, lettera b) non comprende i titolari di trattamenti pensionistici per invalidità.
75. 6. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond.
Al comma 1, dopo le parole: alla legge 12 giugno 1984, n. 222 aggiungere le seguenti: con la pensione di reversibilità, con la pensione indiretta, con la pensione di invalidità da lavoro, nonché con qualsiasi altro trattamento pensionistico che dia diritto a trattamenti non superiori a 300 euro mensili.
75. 11. Carla Cantone, Mura, Serracchiani, Gribaudo, Lepri, Viscomi.
Al comma 1, alinea 1-bis, dopo le parole: legge 12 giugno 1984, n. 222 sono aggiunte le seguenti: e con il trattamento pensionistico indiretto e di reversibilità.
75. 4. Nobili, D'Alessandro.
Al comma 1, alinea 1-bis, dopo le parole: legge 12 giugno 1984, n. 222 sono aggiunte le seguenti: e con il trattamento pensionistico indiretto e di reversibilità.
75. 9. Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
All'articolo 75, comma 1, alinea 1-bis, dopo le parole: legge 12 giugno 1984, n. 222 sono aggiunte le seguenti: e con il trattamento pensionistico indiretto e di reversibilità.
75. 12. Tabacci.
Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo le parole: n. 222 inserire le seguenti: e con il trattamento di pensione indiretta.
75. 7. Marrocco, Zangrillo, Cannatelli, Musella.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 840.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
75. 1. Cestari.
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere, infine, il seguente periodo: «salva l'indennità di cui all'articolo 30».
75. 3. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
All'articolo 75, aggiungere il seguente comma:
2. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «salva l'indennità di cui all'articolo 30».
75. 10. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:
2-bis. Le indennità' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con la titolarità di trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo Inps.
75. 5. Cominardi, Invidia, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.
ART. 76.
Sopprimerlo.
76. 5. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Sostituire con il seguente:
Art. 76.
(Abrogazione dell'articolo 40 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e ripristino delle misure di condizionalità delle politiche attive per il lavoro)
1. L'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.
2. Sono ripristinati gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
76. 2. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Riformularlo come segue:
Art. 76.
(Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità)
1. Il comma 1 dell'articolo 40 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito dal seguente:
«1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, i fruitori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nell'ambito degli obblighi e delle misure di condizionalità previste dai benefici summenzionati, sono adibiti alle opere di sanificazione per il contenimento della diffusione del coronavirus per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei sussidi indicati nel presente comma. Le categorie indicate dal presente comma sono messe a disposizione dei comuni di residenza che hanno facoltà anche di inviarli presso operatori pubblici o privati incaricati di tali operazioni.
2. I beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prima del 23.02.2020 sono messi nelle disponibilità del Commissario per l'emergenza per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei trattamenti indicati nel presente comma, e impiegati nella produzione di Dispositivi di Protezione Individuale o in operazioni di Protezione Civile nell'ambito della provincia di residenza».
76. 4. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. In considerazione dell'emergenza economica connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai fini del beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione la congruità dell'offerta di lavoro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019».
76. 1. Durigon, Murelli, Bordonali, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I soggetti che beneficiano del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 devono, comunque, essere impiegati nell'esercizio di lavori socialmente utili ai fini della situazione di emergenza, come individuati dall'autorità competente. Il rifiuto comporta la decadenza dal beneficio».
76. 3. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
1. All'articolo 42, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le tutele di cui al comma 2 sono riconosciute anche ai volontari della protezione civile operanti con continuità entro le associazioni iscritte da oltre due anni nell'elenco territoriale del volontariato della propria regione o provincia autonoma».
76. 01. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Mura, Viscomi.
Dopo l'articolo 76, inserire il seguente:
Art. 76-bis.
1. L'articolo 40 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso.
76. 02. Durigon, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.
Dopo l'articolo 76, inserire il seguente:
Art. 76-bis.
(Stage formativi per i percettori del reddito di cittadinanza)
1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 luglio 2021 i percettori del reddito di cittadinanza sono tenuti ad accettare lo svolgimento di stage formativi per un periodo non superiore a tre mesi presso datori di lavoro che abbiano inoltrato apposita richiesta ai centri per l'impiego. Nei casi in cui per il periodo di stage sia prevista una retribuzione, questa non implica la perdita, la riduzione o la sospensione del beneficio.
2. Per il periodo temporale di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'accettazione della proposta di stage formativo avviene ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo.
3. Il rifiuto di accettare la proposta di stage formativo equivale al rifiuto di una delle offerte di cui all'articolo 4, comma 8, n. 5), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può disporre l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo per un ulteriore periodo temporale, successivo a quello previsto dal comma 1.
76. 03. Zangrillo, Cannatelli, Musella.
Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
(Detassazione incrementi contrattuali)
1. In via sperimentale gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali dei settori pubblici e privati, siglati negli anni 2020, 2021 e 2022, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.
76. 04. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma.
ART. 77.
Al comma 1:
alla lettera a) le parole: contributi alle imprese e agli enti del terzo settore sono sostituite dalle seguenti: contributi alle imprese, agli enti del terzo settore e agli esercenti arti, e professioni;
alla lettera b), al numero 1), dopo le parole: nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono aggiunte le seguenti: e delle attività svolte dagli esercenti arti e professioni;
alla lettera b), al numero 2), le parole: e agli enti, del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono sostituite dalle seguenti: , agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e agli esercenti arti e professioni.
77. 2. Baratto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1:
alla lettera a), sostituire le parole: contributi alle imprese e agli enti del terzo settore dalle seguenti: contributi alle imprese, agli enti del terzo settore e agli esercenti arti e professioni;
alla lettera b), al numero 1), dopo le parole: nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 aggiungere: e delle attività svolte dagli esercenti arti e professioni;
alla lettera b), al numero 2), sostituire le parole: e agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 con le seguenti: , agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e agli esercenti arti e professioni.
77. 5. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Serracchiani, Mura.
Dopo le parole: terzo settore, ovunque ricorrono, sono aggiunte le seguenti: e le aziende agricole sociali e fattorie sociali.
*77. 1. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo le parole: terzo settore, ovunque ricorrono, sono aggiunte le seguenti: e le aziende agricole sociali e fattorie sociali.
*77. 3. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martino.
Alla lettera b), comma 1, dopo il numero 1) inserire, il seguente:
1-bis) sostituire la parola: «50», con la parola «150».
77. 4. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Detraibilità delle spese per l'effettuazione di tamponi)
1. Allo scopo di incentivare la sicurezza dei luoghi di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, per le spese documentate sostenute dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione per l'acquisto e l'esecuzione del tampone ai propri dipendenti per la diagnosi del COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 100 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
77. 01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
ART. 78.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: aprile e maggio 2020 con le seguenti: aprile, maggio e giugno 2020 e, alla lettera a), sostituire le parole: 1.150 milioni con le seguenti: 1.600 milioni.
b) al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: , salvo i casi di percezione di trattamenti pensionistici indiretti inferiori alla somma mensile di 1.000 euro.
78. 18. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: aprile e maggio sono aggiunte le seguenti: e, limitatamente ai professionisti con reddito lordo, relativo all'anno 2019, non superiore a 40.000 euro, giugno e luglio.
Conseguentemente:
alla lettera a) le parole: 1.150 milioni sono sostituite con le seguenti: 1.500 milioni e al comma 4 le parole: 650 milioni sono sostituite con le seguenti: 1.000 milioni;
ai maggiori oneri, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
78. 1. Parolo, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 27 inserire le seguenti: il cui importo è pari a 600 euro per il mese di aprile e a 1.000 euro per il mese di maggio,;
2) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 1.150 con le seguenti: 1.283;
3) al comma 4, sostituire la parola: 650 con la seguente: 1.083 e dopo la parola: 265 inserire le seguenti: quanto a 650 milioni di euro, quanto a 433 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
78. 12. Zangrillo, Gelmini, Musella, Cannatelli, Carfagna, Elvira Savino.
Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, dopo le parole «lavoratori dipendenti e autonomi» sono aggiunte le seguenti: «, nonché tirocinanti di tirocini extracurriculari».
78. 17. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Carnevali, Siani.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Il contributo previsto dal presente articolo è destinato anche ai liberi professionisti non iscritti in via esclusiva a casse private. In particolare, i soggetti liberi professionisti aventi contratto di lavoro dipendente, in rispetto delle disposizioni impartite dai rispettivi consigli dell'ordine, avranno diritto a tale beneficio in via esclusiva al verificarsi delle seguenti condizioni concorrenti:
a) salario mensile inferiore a euro 300 lordi;
b) contratto di lavoro in essere al 10 gennaio 2019.».
78. 16. Mulè.
Al comma 2, lettera a) dopo le parole: titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, inserire le seguenti: purché non si trovino in stato di aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari e per quei motivi personali che – diversi dai gravi motivi familiari – non sono previsti dalla legge ma sono contenuti nella maggior parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
78. 6. Adelizzi.
Al comma 2, lettera b), dopo la parola: pensione, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei titolari di pensione indiretta di importo inferiore alla pensione minima e dei titolari di pensione indiretta con figli a carico.
78. 14. Pastorino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'indennità di cui al presente articolo è riconosciuta secondo le stesse modalità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
78. 8. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo sono concordate con le associazioni delle casse professionali cui può essere destinata quota parte del Fondo stesso. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria hanno facoltà di anticipare tali somme su richiesta degli interessati, previa verifica della sussistenza dei requisiti e con le percentuali ed i limiti di reddito di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
78. 10. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo sono concordate con le associazioni delle casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso. Le casse di previdenza di diritto privato possono integrare l'indennità riconosciuta dallo Stato nei limiti previsti, in modo da compensare integralmente dal pagamento i contributi previdenziali ed assistenziali ad essi dovuti dai professionisti iscritti per l'anno 2020.
78. 11. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In caso di contagio da COVID-19 del lavoratore o dei soggetti sotto la sua responsabilità il datore di lavoro ovvero il funzionario pubblico responsabile è perseguibile penalmente esclusivamente in presenza di dolo o della aggravante di cui all'articolo 61, n. 3, del codice penale.
78. 3. Moretto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
78. 4. Cubeddu, Invidia, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi, Varrica.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi che prestano servizi a favore di imprese operanti nel settore dello spettacolo e del cinema, che non siano iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e non beneficiari delle indennità di cui all'articolo 84 del presente decreto, il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementato di 15 milioni. Con uno o più decreti da adottare ai sensi del comma 2, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità da destinare ai lavoratori autonomi di cui al periodo precedente.
Conseguentemente, al comma 4, le parole: 650 milioni sono sostituite dalle seguenti: 665 milioni.
Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
78. 5. Alaimo, Davide Aiello, Invidia, Cubeddu, Cominardi, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire misure di sostegno a soggetti diversi da quelli individuati al comma 1 e non beneficiari delle indennità di cui all'articolo 84 del presente decreto, il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementato di 200 milioni.
Conseguentemente:
al comma 4 sostituire la parola: 650 con la seguente: 850;
al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni;
78. 7. Manzo, Invidia, D'Orso, Bilotti, Grippa, Raffa, Luciano Cantone, De Girolamo, Alemanno, Baldino, Varrica, Di Lauro, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono riconosciute ai titolari di pensione indiretta di importo inferiore alla pensione minima e ai titolari di pensione indiretta con figli a carico.
78. 15. Pastorino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'indennità di cui al presente articolo, nonché le singole prestazioni erogate dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a sostegno dei propri iscritti, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
*78. 2. D'Alessandro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'indennità di cui al presente articolo, nonché le singole prestazioni erogate dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a sostegno dei propri iscritti, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
*78. 13. Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
1. Ai fini del riconoscimento di un'indennità per i soggetti che hanno interrotto o sospeso un'attività di tirocinio extracurriculare a causa dell'emergenza COVID-19, sono trasferiti alle regioni e province autonome 100 milioni di euro a valere sui fondi di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previo accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità di assegnazione ed erogazione di tale indennità.
78. 01. Gribaudo, Ungaro, Serracchiani, Viscomi, Lepri, Carla Cantone, Mura, Carnevali, Siani, Bruno Bossio, Orfini, Pellicani, Quartapelle Procopio, Pini, Pezzopane, Grippa, Barbuto, Magi, Fusacchia.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Ampliamento termini per avviare attività d'impresa per i percettori del reddito di cittadinanza)
1. Al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «primi dodici mesi» con le seguenti: «primi ventiquattro mesi»;
b) sostituire le parole: «6 mensilità» con le seguenti: «12 mensilità».
*78. 02. Rachele Silvestri, De Toma.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Ampliamento termini per avviare attività d'impresa per i percettori del reddito di cittadinanza)
1. Al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «primi dodici mesi» con le seguenti: «primi ventiquattro mesi»;
b) sostituire le parole: «6 mensilità» con le seguenti: «12 mensilità».
*78. 07. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Manzo.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Estensione del reddito di ultima istanza ai lavoratori frontalieri)
1. L'indennità prevista dall'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, spetta altresì, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai lavoratori frontalieri.
2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione dell'indennità.
3. Per far fronte agli impegni finanziari conseguenti alla predetta disposizione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il «Fondo per il reddito di ultima istanza dei lavoratori frontalieri», con una dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2020. Ai fini del reperimento delle risorse necessarie all'istituzione di tale Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
78. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Misure a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)
1. Il periodo di isolamento domiciliare disposto dalle aziende sanitarie locali per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA dall'inizio del lockdown e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per il rischio sanitario sul territorio nazionale, è equiparato al ricovero ospedaliero anche ai fini assicurativi.
78. 04. Tabacci.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. Al comma 12 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non possono, quindi, essere iscritti presso la gestione separata dell'INPS i liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della citata legge n. 335 del 1995, con riferimento ai redditi percepiti a seguito dell'esercizio dell'attività prevista dal rispettivo albo professionale».
78. 05. Viscomi, Serracchiani, Mura, Mancini, Carla Cantone, Gribaudo, Bonomo, Lepri.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Sostegno al reddito dei professionisti iscritti a casse di previdenza private)
1. Gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari e la stabilità di ciascuna gestione, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono prevedere, a sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti, l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali e di welfare ulteriori rispetto a quelle già previste per l'anno 2020. Le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti provvedono mediante utilizzo dei rendimenti netti cumulati fino a cinque anni del patrimonio delle singole gestioni, fino a un massimo del 20 per cento di suddetti rendimenti.
78. 06. Mura, Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lepri, Viscomi, Bonomo.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i Ministeri competenti autorizzano le necessarie variazioni di bilancio delle casse di previdenza obbligatorie al fine della concessione di finanziamenti agevolati agli iscritti.
78. 08. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Misure di sostegno all'attività libero-professionale)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'attività libero-professionale e favorire l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, in considerazione della grave fase avversa che attraversa l'economia a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la normativa statutaria e regolamentare degli enti di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, può prevedere a favore degli iscritti prestazioni aggiuntive a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, finalizzate al sostegno e alla promozione del lavoro professionale e del reddito, in particolare nelle fasi avverse dell'economia, nonché favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni, nel rispetto degli equilibri finanziari di ciascuna gestione. Al fine di garantire detto equilibrio, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni. Dell'esito dell'attività di detto monitoraggio si dà adeguata rappresentazione con la predisposizione di una apposita relazione annuale. Per le finalità di cui al presente articolo, e a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 509 del 1994 e all'articolo 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, possono essere destinate risorse aggiuntive, nel limite massimo del 5 per cento, dei proventi e dei rendimenti lordi della gestione patrimoniale e delle attività finanziarie risultanti dai conti consuntivi annuali delle predette gestioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.».
78. 09. Amitrano, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani, Tripiedi.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Indennità erogate dalle casse previdenziali private)
1. Le indennità erogate dalle casse previdenziali di appartenenza, ovvero dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di sostenere i relativi iscritti nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non sono soggette a tassazione o ritenuta d'acconto.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 798 milioni di euro per l'anno 2020.
78. 010. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Misure per il sostegno dei professionisti)
1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo Stato provvede al pagamento in favore degli avvocati dei crediti, già liquidati, vantati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato. Il pagamento è eseguito dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni, nonché da Poste italiane Spa, qualora richiesto dal beneficiario.
2. Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore. È ammesso l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
3. I pagamenti avvengono entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Successivamente a tale termine, gli interessi moratori decorrono al tasso dell'1 per cento su base annua.
78. 011. Vitiello.
ART. 80.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 80.
(Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)
1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertita, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine del periodo di sospensione e/o riduzione di lavoro, con intervento degli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22-quater, richiesto ed ottenuto da ogni datore di lavoro per ogni sede aziendale» ed è aggiunto infine il seguente periodo: «Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro».
80. 28. Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.
La lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) al comma 1, le parole: «per 60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo di utilizzo delle prime 14 settimane di ammortizzatori sociali; qualora il periodo massimo previsto agli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 sia fruito continuativamente, la preclusione opera per tutte le 18 settimane;» ed è aggiunto infine il seguente periodo: «Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.»;
80. 1. Paternoster, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: dopo le parole: della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono aggiunte le seguenti: , quelle di cui all'articolo 47, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nonché le procedure di trasferimento territoriale delle sedi e.
80. 18. De Maria, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Soverini.
Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) al comma 1, le parole: «per 60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 ottobre» è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604».
*80. 4. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Tomasi.
Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) al comma 1, le parole: «per 60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 ottobre» è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604».
*80. 16. Fassina, Epifani.
Al comma 1, lettera a), le parole: cinque mesi sono sostituite dalle seguenti: dodici mesi.
80. 30. Frate, Vizzini.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: cinque mesi aggiungere le parole: senza soluzione di continuità.
80. 7. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Sono altresì fatte salve: le procedure di licenziamento collettivo concluse con accordo sindacale in cui l'unico criterio di scelta, quale parametro di cui all'articolo 5 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, sia la non opposizione al licenziamento; le procedure di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 con esito positivo delle conciliazione; i licenziamenti cui segua una conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'articolo 411 o dell'articolo 412-ter del codice di procedura civile. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e per tutto il periodo dello stato di emergenza, le conciliazioni in sede sindacale, ai sensi dell'articolo 411 o dell'articolo 412-ter del codice di procedura civile, possono essere esperite e concluse, anche con modalità informatiche, in deroga all'articolo 2721 del codice civile e dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le predette modalità garantiscono: la compresenza del lavoratore e del rappresentante sindacale di sua fiducia; della parte datoriale; la contemporanea visione del verbale di conciliazione e sempre che l'intero svolgimento della conciliazione, che si concluda con l'espressa adesione verbale del lavoratore interessato al verbale concordato, venga registrato, previa formulazione del consenso degli interessati, e la registrazione venga successivamente trasmessa a tutte le parti anche per posta elettronica ordinaria.”»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: “1-ter. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.”».
*80. 2. Gava, Bellachioma, Frassini, Cestari, Vanessa Cattoi, Tomasi, Comaroli, Garavaglia.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Sono altresì fatte salve: le procedure di licenziamento collettivo concluse con accordo sindacale in cui l'unico criterio di scelta, quale parametro di cui all'articolo 5 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, sia la non opposizione al licenziamento; le procedure di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 con esito positivo delle conciliazione; i licenziamenti cui segua una conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'articolo 411 o dell'articolo 412-ter del codice di procedura civile. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e per tutto il periodo dello stato di emergenza, le conciliazioni in sede sindacale, ai sensi dell'articolo 411 o dell'articolo 412-ter del codice di procedura civile, possono essere esperite e concluse, anche con modalità informatiche, in deroga all'articolo 2721 del codice civile e dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le predette modalità garantiscono: la compresenza del lavoratore e del rappresentante sindacale di sua fiducia; della parte datoriale; la contemporanea visione del verbale di conciliazione e sempre che l'intero svolgimento della conciliazione, che si concluda con l'espressa adesione verbale del lavoratore interessato al verbale concordato, venga registrato, previa formulazione del consenso degli interessati, e la registrazione venga successivamente trasmessa a tutte le parti anche per posta elettronica ordinaria.”»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: “1-ter. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.”».
*80. 23. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:
a-bis) dopo le parole «del contratto d'appalto» aggiungere le seguenti parole: «e nel caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».
**80. 11. Brambilla, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:
a-bis) dopo le parole «del contratto d'appalto» aggiungere le seguenti parole: «e nel caso di interruzione dì rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».
**80. 12. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:
1-ter. I datori di lavoro che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale o di assegno ordinario, di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, fino alla durata massima di quattordici settimane, possono recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604, anche antecedentemente al termine del periodo di cui al comma 1.
*80. 9. Casciello, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:
1-ter. I datori di lavoro che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale o di assegno ordinario, di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, fino alla durata massima di quattordici settimane, possono recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604, anche antecedentemente al termine del periodo di cui al comma 1.
*80. 15. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente capoverso:
1-ter. Per i lavoratori con contratto in prova alla data del 23 febbraio 2020, la scadenza della conferma contrattuale viene automaticamente prorogata al 30 settembre 2020.
**80. 32. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.
Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente capoverso:
1-ter. Per i lavoratori con contratto in prova alla data del 23 febbraio 2020, la scadenza della conferma contrattuale viene automaticamente prorogata al 30 settembre 2020.
**80. 33. De Menech, Rotta, Pellicani.
Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente capoverso:
1-ter. Per i lavoratori con contratto in prova alla data del 23 febbraio 2020, la scadenza della conferma contrattuale viene automaticamente prorogata al 30 settembre 2020.
**80. 34. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi in cui le imprese abbiano utilizzato interamente i periodi di cassa integrazione o assegno ordinario fruibili entro il 31 agosto 2020, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 18 del 2020.
80. 13. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera b), le parole: è aggiunto il seguente sono sostituite dalle seguenti: sono aggiunti i seguenti.
Conseguentemente, dopo il capoverso comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Il divieto di licenziamento si applica altresì ai lavoratori il cui periodo di prova scada nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; il suddetto periodo è pertanto prorogato, in deroga a qualsiasi disposizione di legge o di contratto collettivo, al 30 settembre 2020».
80. 22. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, alla lettera b), dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Per i lavoratori con contratto in prova alla data del 23 febbraio 2020, la scadenza della conferma contrattuale viene automaticamente prorogata al 30 settembre 2020.
*80. 5. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, alla lettera b), dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Per i lavoratori con contratto in prova alla data del 23 febbraio 2020, la scadenza della conferma contrattuale viene automaticamente prorogata al 30 settembre 2020.
*80. 17. Pastorino.
Al comma 1, alla lettera b), dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Per i lavoratori con contratto in prova alla data del 23 febbraio 2020, la scadenza della conferma contrattuale viene automaticamente prorogata al 30 settembre 2020.
*80. 31. Zennaro, Rospi, Nitti.
Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
b-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma «1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione attività».
**80. 3. Gava, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma.
Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
b-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma «1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione attività».
**80. 8. Migliore.
Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
b-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma «1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione attività».
**80. 10. Martino, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
b-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma «1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione attività».
**80. 24. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) La salvaguardia del presente articolo si estende anche ai casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, laddove tale motivazione non è direttamente imputabile al lavoratore dipendente, ma è connessa alla regole comportamentali introdotte per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19.
80. 6. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire la massima salvaguardia dei livelli occupazionali, anche in considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVICM9 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 è disposta in favore dei datori di lavoro operanti nei comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza che non applicano le procedure di licenziamento cui al comma 1 alla scadenza del termine ivi previsto, la completa e immediata decontribuzione al cinquanta per cento di ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in essere alla data di entrata In vigore del presente decreto-legge.
1-ter. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi prima dello scadere dell'anno 2021, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perde il beneficio di cui al comma 1-bis ed obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovuti.
1-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dalla riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione ai sensi dell'articolo 241.
80. 19. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, D'Attis.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire la massima salvaguardia dei livelli occupazionali nelle Regioni del Mezzogiorno, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 è disposta in favore dei datori di lavoro operanti nelle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) che non applicano le procedure di licenziamento cui al comma 1 alla scadenza del termine ivi previsto, la completa e immediata decontribuzione al cinquanta per cento di ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
1-ter. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi prima dello scadere dell'anno 2021, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perde il beneficio di cui al comma 1-bis ed è obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovuti.
1-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione ai sensi dell'articolo 241.
80. 14. Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Tartaglione, Torromino, Maria Tripodi.
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non si applicano alle ipotesi di licenziamento individuale plurimo in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto».
80. 21. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Le norme del presente articolo non si applicano ai datori di lavoro concernenti il settore turistico.
80. 25. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Il comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro del settore turistico.
80. 27. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. Dopo l'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:
«Art. 54-bis.
(Misure concernenti i prestiti o finanziamenti erogati a favore di soggetti privati)
1. I versamenti rateali previsti per prestiti o finanziamenti a titolo personale, chiesti da soggetti privati erogati da finanziarie o similari, risultano sospesi fino al 30 giugno 2020, salvo essere prorogati fino al termine della emergenza COVID-19. Gli organi all'uopo preposti dal Governo si sostituiranno al privato al fine di coprire gli importi relativi, al fine di impedire che il soggetto subisca le notizie pregiudizievoli e le comunicazioni alla Centrale Rischi, ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile, per impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dallo stato di pandemia COVID-19.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma le dell'articolo 26 del decreto-legge n. 9 del 2020.
3. In considerazione dell'emergenza COVID-19 e lo stato di forza maggiore da essa derivato ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile, per impossibilità sopravvenuta della prestazione, rilevato che tutte le notizie pregiudizievoli e le comunicazioni alla Centrale Rischi causerebbero un grave ed irreparabile danno per la ripresa economica dell'Italia, le stesse saranno interrotte dal 1° gennaio 2020 fino al 30 giugno 2021, salvo eventuale proroga del termine in caso di prosecuzione della emergenza COVID-19, per ulteriori due mesi e, comunque, fino al termine della emergenza.
5. In considerazione dell'emergenza COVID-19 e lo stato di forza maggiore da essa derivato ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile per impossibilità sopravvenuta della prestazione, al fine di evitare un grave ed irreparabile danno per la ripresa economica dell'Italia gli effetti di tutte le notizie pregiudizievoli e le comunicazioni alla Centrale Rischi pendenti alla data del 23 febbraio 2020, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, salvo eventuale proroga del termine in caso di prosecuzione della emergenza COVID- 19.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo non troveranno applicazione solo ed esclusivamente al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:
a) nel caso in cui si configuri una condanna penale, anche non definitiva ovvero con sospensione condizionale della pena ex art. 163 del codice penale, per violazione degli articoli 624 – 640 – 641 – 648 – 648-bis del codice penale, anche in concorso materiale o formale, sia omogeneo che eterogeneo, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, quando la fattispecie criminosa ha come oggetto una cambiale, un assegno e/o altro titolo di credito equivalente o equipollente ovvero quando il fatto riguarda finanziamenti o prestiti concessi od erogati da finanziarie ed Istituti bancari;
b) nel caso in cui si configuri una condanna penale, anche non definitiva ovvero con sospensione condizionale della pena ex articolo 163 del codice penale, per violazione degli articoli 624 – 640 – 640 bis – 648 – 648 bis del codice penale. anche in concorso materiale o formale, sia omogeneo che eterogeneo, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale quando il fatto riguarda finanziamenti, contributi, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
c) anche nel caso in cui il condannato abbia usufruito del beneficio di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2006) per i reati di cui agli articoli 624 – 640 – 640 bis – 641 – 648 del codice penale, anche in concorso materiale o formale tra loro, sia omogeneo che eterogeneo, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, nelle ipotesi previste alle lettere a e b del presente articolo».
80. 05. Mulè.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Dimezzamento contributi previdenziali a carico del datore di lavoro a titolo di incentivo alle imprese al mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza epidemiologica)
1. Al fine di contrastare i rischi di contrazione dell'occupazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro e non oltre il termine di vigenza della sospensione delle procedure di licenziamento di cui all'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificato dall'articolo 80, comma 1, lettera a), con proprio decreto, dispone, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di lavoro dipendente, per le imprese che, nel trimestre da marzo a maggio del 2020, hanno subito un calo del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo trimestre dell'anno precedente.
2. La quota residua pari al 50 per cento dei contributi non versati dal datore di lavoro ai sensi del comma precedente è a carico dello Stato. All'onere corrispondente, valutato in 6,5 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
80. 014. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 80, aggiungere seguente:
Art. 80-bis.
(Modifiche all'articolo 75 in materia di acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agite e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese)
1. All'articolo 75 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 5 si è aggiunto il seguente: «6. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ordini e collegi professionali, in quanto non inseriti nel conto economico consolidato e nella contabilità generali dello Stato, possono acquistare beni e servizi informatici selezionando l'affidatario tra almeno due operatori economici, senza ulteriori condizioni e applicando, in via preferenziale, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e, a tal fine, beneficiare dei finanziamenti agevolati per l'acquisto delle attrezzature necessarie per consentire ai dipendenti il lavoro agile».
80. 01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Modifiche all'articolo 65 in materia di credito d'imposta per canoni di locazione)
1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche al comma 1:
a) dopo le parole «soggetti esercenti attività di impresa» sono aggiunte le seguenti «ed esercenti attività professionale»;
b) le parole «relativo al mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti «per un periodo pari a 6 mensilità»;
c) dopo le parole «categoria catastale C/1» sono aggiunte le seguenti «e categoria catastale A/10».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: Credito d'imposta per sono aggiunte le seguenti: canoni di locazione di e dopo la parola: negozi sono aggiunte le seguenti: e studi professionali Cat. A/10.
80. 02. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Modifiche all'articolo 54 in materia di Attuazione del Fondo solidarietà mutui «prima casa»)
1. All'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«c) Fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e in deroga al regolamento recante norme di attuazione del Fondo, di cui al Decreto Ministeriale n. 132 del 21 giugno 2010, l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai soggetti titolari di un mutuo di importo erogato non superiore a 400 mila euro, in ammortamento da almeno un anno»;
b) al comma 2, le parole: «50» sono sostituite con le parole: «85»;
c) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di individuare forme e modalità semplificate per l'ammissione ai benefici del Fondo».
80. 03. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Modifiche all'articolo 54 in materia di Attuazione del Fondo solidarietà mutui «prima casa»)
1. All'articolo 54, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) i benefici del Fondo sono estesi ai contratti di finanziamento o di mutuo fino a 25.000 euro, stipulati con le banche diversi da quelli finalizzati all'acquisto della prima casa di abitazione, che prevedono il rimborso mediante un piano rateale, nonché ai finanziamenti e/o mutui erogati dagli altri intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, rientranti nelle fattispecie di “credito al consumo”, rimborsati con un piano rateale, anche mediante la cessione del quinto dello stipendio.».
80. 04. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. Dopo l'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:
«Art. 65-bis.
(Sospensione dei canoni di locazione ed affitto per immobile ad uso non abitativo)
1. In considerazione dell'emergenza COVID-19 e dello stato di forza maggiore da esse derivato, le mensilità di affitto e/o locazione di locali ad uso commerciale di studi professionali e di Associazioni dilettantistiche sportive regolarmente riconosciute dal C.O.N.I., saranno sospese fino al 30 giugno 2020, salvo essere prorogati fino al termine della emergenza COVID-19. Gli organi all'uopo preposti dal Governo si sostituiranno al privato al fine di coprire gli importi relativi. A fronte di tale copertura, il conduttore non subirà azioni giudiziarie aventi ad oggetto intimazioni di sfratto per morosità ovvero ricorsi per decreti ingiuntivi ex articolo 633 e seguenti del codice di procedura civile, tese al recupero delle somme de quibus, ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile, per impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dallo stato di pandemia COVID-19.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonchè del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 9 del 2020».
80. 08. Mulè.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. Dopo l'articolo 65-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:
«Art. 65-ter.
(Sospensione dei canoni di locazione ed affitto per immobile ad uso abitativo)
1. In considerazione dell'emergenza COVID-19 e dello stato di forza maggiore da esse derivato, sono sospesi i pagamenti delle mensilità locatizie ad uso abitato fino al 30 giugno 2020, salvo essere prorogati fino al termine della emergenza COVID-19. Gli organi all'uopo preposti dal Governo si sostituiranno al privato al fine di coprire gli importi relativi, A fronte di tale copertura, il conduttore non subirà azioni giudiziarie aventi ad oggetto intimazioni di sfratto per morosità ovvero ricorsi per decreti ingiuntivi ex articolo 633 e seguenti del codice di procedura civile, tese al recupero delle somme de quibus, ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile, per impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dallo stato di pandemia COVID-19.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma le dell'articolo 26 del decreto-legge n. 9 del 2020».
80. 07. Mulè.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. Dopo l'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:
«Art. 68-bis.
(Sospensione dei termini di versamento degli avvisi bonari affidati all'Agenzia delle entrate)
1. In considerazione dell'emergenza COVID-19 e lo stato di forza maggiore da esse derivato, con conseguente impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dallo stato di pandemia COVID-19, ai sensi dell'articolo 1256 cod. civ., con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 27 febbraio 2020 al 31 maggio 2021, derivanti da avvisi bonari emessi dall'Agenzia delle entrate, relativi ad Imposta sul Valore Aggiunto, Tasse e ritenute previdenziali dei dipendenti non corrisposte dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile, per impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dallo stato di pandemia COVID-19.
2. Non si procede al rimborso di quanto già versato».
80. 06. Mulè.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1» con le seguenti: «in tutte le categorie catastali».
80. 09. Mulè.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. All'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 sostituire le parole: «20 marzo 2020» con le seguenti: «20 marzo 2021».
80. 010. Mulè.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Interpretazione autentica)
1. Al comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione. Conseguentemente tra gli atti di «costituzione» e «gestione» del rapporto di lavoro è escluso il licenziamento.
80. 011. Costanzo, Invidia, Cubeddu, Segneri, Cominardi, De Lorenzo, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Tripiedi, Villani, Costanzo, Serritella.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Comunicazione di assunzione semplificata)
1. Per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, la comunicazione per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa e di socio lavoratore di cooperativa, può essere effettuata con le modalità semplificate di cui al comma 2-bis dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
80. 012. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
2. Ai datori di lavoro che non possono fare ricorso alle prestazioni di integrazione salariale è consentito, in vigenza del divieto di cui al comma 1 di sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro senza diritto a retribuzione e senza maturazione di istituti di legge e contrattuali.
80. 013. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
ART. 81.
Sopprimerlo.
81. 9. Donno, Faro.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.
81. 3. Nobili.
Al comma 1, sostituire le parole: che conservano validità sino al 15 giugno 2020 con le seguenti: che conservano la loro validità per i 120 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza.
81. 12. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo le parole: fino al 15 giugno 2020., aggiungere il seguente periodo: La sospensione dei termini amministrativi non si applica ai procedimenti riguardanti interventi di potenziamento del sistema sanitario, pubblici o privati.
81. 21. Pagani.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 2. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzioni;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: «16 aprile 2020» aggiungere: «e per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020».
*81. 1. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 2. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzioni;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: «16 aprile 2020» aggiungere: «e per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020».
*81. 10. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 2. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzioni;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: «16 aprile 2020» aggiungere: «e per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020».
*81. 15. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato al 30 novembre 2020.
81. 5. Licatini, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Vianello, Zolezzi.
Al comma 2, sostituire le parole: 31 luglio 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020 e, dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: 2-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) da un membro designato, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'articolo 3 e da un membro eletto dai ricercatori e tecnologi dell'Istat.»
81. 8. Baldino, Alaimo, Brescia, Dieni, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo.
(Inammissibile
limitatamente alla lettera b))
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «arte e professione», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile,».
b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti.
«7-bis. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, è sospesa, per sessanta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
7-ter. Trascorso il termine di cui al comma 7-bis, i debiti di cui al comma precedente possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di trentasei mesi al tasso legale. È fatta salva la possibilità di richiedere nuove rateizzazioni in presenza di dilazioni già in essere.».
*81. 2. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «arte e professione», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile,».
b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti.
«7-bis. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, è sospesa, per sessanta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
7-ter. Trascorso il termine di cui al comma 7-bis, i debiti di cui al comma precedente possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di trentasei mesi al tasso legale. È fatta salva la possibilità di richiedere nuove rateizzazioni in presenza di dilazioni già in essere.».
*81. 4. Pignatone, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Scerra.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «arte e professione», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile,».
b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti.
«7-bis. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, è sospesa, per sessanta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
7-ter. Trascorso il termine di cui al comma 7-bis, i debiti di cui al comma precedente possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di trentasei mesi al tasso legale. È fatta salva la possibilità di richiedere nuove rateizzazioni in presenza di dilazioni già in essere.».
*81. 11. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «arte e professione», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile,».
b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti.
«7-bis. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, è sospesa, per sessanta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
7-ter. Trascorso il termine di cui al comma 7-bis, i debiti di cui al comma precedente possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di trentasei mesi al tasso legale. È fatta salva la possibilità di richiedere nuove rateizzazioni in presenza di dilazioni già in essere.».
*81. 16. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «arte e professione», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile,».
b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti.
«7-bis. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, è sospesa, per sessanta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
7-ter. Trascorso il termine di cui al comma 7-bis, i debiti di cui al comma precedente possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di trentasei mesi al tasso legale. È fatta salva la possibilità di richiedere nuove rateizzazioni in presenza di dilazioni già in essere.».
*81. 20. Benedetti.
All'articolo 81 dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli effetti dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate lavorative adottati e notificati dall'INPS ai sensi dell'articolo 38, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sospesi dal 1° febbraio 2020 al 15 settembre 2020; conseguentemente, non sono avviate le procedure di recupero nei confronti del lavoratore. È altresì prorogato di 60 giorni dalla naturale scadenza il termine per l'impugnazione dei provvedimenti di cui al precedente periodo.
81. 14. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. A partire dal 4 aprile 2020, in deroga all'articolo 66, comma 1, delle disposizioni di attuazione al codice civile, il termine annuale per la convocazione delle assemblee di condominio da convocarsi per assumere anche solo una delle delibere di cui all'articolo 1135, comma 1 del codice civile, è prorogato al 4 aprile 2021.
2-ter. Per le assemblee di condominio il cui svolgimento era previsto dopo il 4 marzo 2020 si applica il termine di proroga di cui al precedente comma.
81. 17. Zardini.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Misure in materia di negoziazione assistita e mediazione per favorire la soluzione celere ed efficiente del contenzioso civile e commerciale)
1. Al fine di favorire la ripresa economica e la coesione sociale, alle parti che attivano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge una procedura di mediazione civile e commerciale o di negoziazione assistita, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento sino a 2.500 euro per spese e indennità di mediazione e sempre nella misura del 50 per cento sino a 2.500 euro a titolo di compenso professionale per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 80 milioni di euro. Le spese suindicate dovranno essere effettivamente sostenute e documentate mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Per i medesimi periodi di imposta di cui comma 1, il verbale di accordo raggiunto in mediazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente in deroga al limite previsto per l'accordo conciliativo previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
3. Al fine di agevolare la partecipazione ai procedimenti di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la conciliazione della lite non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il contenuto dell'accordo rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvo i casi di dolo o colpa grave.
4. In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio.
5. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: «6-ter. Per le domande giudiziali aventi ad oggetto la materia delle obbligazioni contrattuali, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità».
6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
81. 07. Nobili.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
81. 04. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è aggiunto il seguente comma:
«189-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 182-189 e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo 1° febbraio – 31 luglio 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici».
81. 01. Porchietto.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
1. Il comma 102, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito con il seguente: «102. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, l'esonero è riconosciuto senza alcun limite di età dei neo assunti, ferme restando le condizioni di cui al comma 101.»
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 7:
a) all'alinea, dopo le parole 78, inserire la seguente: 81-bis;
b) sostituire la lettera b), con la seguente: b) quanto a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante la soppressione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
81. 05. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Funzioni degli intermediari abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti)
1. I professionisti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono abilitati a inoltrare, per conto dei beneficiari assistiti, la domanda telematica all'INPS per le indennità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
81. 02. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Misure fiscali per le prestazioni terapeutiche)
1. Ai contribuenti persone fisiche si applica il regime forfetario del 10 per cento sulle prestazioni terapeutiche di supporto psicologico se, al contempo, nell'anno precedente il professionista riduce il proprio tariffario del 30 per cento, oppure se le prestazioni di questi vengono erogate ad un costo inferiore al tariffario orario di euro 30.
81. 06. Romaniello.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
Nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'articolo 61, è aggiunto il seguente:
«Art. 61-bis.
(Responsabilità del datore di lavoro e del dirigente per infortunio)
1. Il datore di lavoro e il dirigente, in caso di infortunio derivante da imperizia, rispondono dei reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale solo qualora ne sia accertata la colpa grave.»
81. 03. Aprea, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Esonero contributivo per le imprese delle isole minori)
1. Al fine di sostenere l'economia delle isole minori colpite maggiormente dalle misure di contenimento da COVID-19 e dalla limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo di cui al primo periodo è destinato all'esonero contributivo totale delle imprese che hanno sede legale nei comuni delle isole minori per le assunzioni a tempo determinato, anche frazionato, per un periodo non inferiore ai sei mesi annui o a tempo indeterminato per gli anni 2020, 2021, 2022. Le risorse per l'attuazione del presente articolo sono a valere sul fondo per le esigenze indifferibili così come integrato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
81. 08. Scoma.
ART. 82.
Sopprimerlo.
82. 69. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, sostituire la parola: cumulativamente con la seguente: alternativamente.
Conseguentemente, al comma 3 sopprimere la lettera b).
82. 113. Frate, Vizzini.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: In Italia, inserire le seguenti: da almeno cinque anni.
82. 77. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e fino ad un massimo di euro 20.000.
Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 400 milioni.
82. 34. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Al comma 2, lettera c) eliminare le parole: e fino ad un massimo di euro 20.000.
*82. 106. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 2, lettera c) eliminare le parole: e fino ad un massimo di euro 20.000.
*82. 100. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 2, lettera c) eliminare le parole: e fino ad un massimo di euro 20.000.
*82. 82. De Menech, Rotta, Pellicani.
Al comma 2, lettera c) eliminare le parole: e fino ad un massimo di euro 20.000.
*82. 114. Zennaro, Rospi, Nitti.
Al comma 2, lettera c) eliminare le parole: e fino ad un massimo di euro 20.000.
*82. 109. Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.
Al comma 2, lettera c) eliminare le parole: e fino ad un massimo di euro 20.000.
*82. 25. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 30.000.
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: 954,6 milioni di euro con le seguenti: 1.054,6 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 700 milioni di euro.
82. 10. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: euro 20.000 con le parole: euro 30.000.
Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 600 milioni.
82. 33. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 112. Tabacci, Tasso.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 115. Zennaro, Rospi, Nitti.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 101. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 99. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 88. De Menech.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 83. De Menech, Rotta, Pellicani, Pezzopane.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 26. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 23. Varrica.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 4. Vitiello.
Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un con le seguenti: 7.500 euro in caso di presenza nel nucleo familiare per ogni;
b) al comma 11, il numero: 959,6 è sostituito dal seguente: 1.000.
Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni sono sostituite dalle parole: 759,6 milioni.
**82. 107. Rachele Silvestri, De Toma, Bologna.
Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un con le seguenti: 7.500 euro in caso di presenza nel nucleo familiare per ogni;
b) al comma 11, il numero: 959,6 è sostituito dal seguente: 1.000.
Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni sono sostituite dalle parole: 759,6 milioni.
**82. 30. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un con le seguenti: 7.500 euro in caso di presenza nel nucleo familiare per ogni;
b) al comma 11, il numero: 959,6 è sostituito dal seguente: 1.000.
Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni sono sostituite dalle parole: 759,6 milioni.
**82. 14. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2, lettera c) aggiungere infine il seguente periodo: Non concorrono al raggiungimento della soglia ivi indicata i buoni fruttiferi postali dedicati ai minori d'età vincolati fino al compimento del diciottesimo anno di età.
82. 16. Adelizzi, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi, Faro.
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Nel caso di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello di cui al comma 5, il Rem può essere richiesto ad integrazione della somma goduta per un importo tale per cui il cumulo dei due benefici sia pari alla somma di cui al comma 5 per un ammontare di spesa massimo complessivo di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265».
b) al comma 3 sopprimere la lettera c);
c) al comma 10 sostituire le parole: 954,6 milioni con le seguenti: 962 milioni;
d) al comma 11 sostituire le parole: 959,6 milioni con le seguenti: 967,9 milioni.
82. 93. Bruno Bossio, Carnevali, Gribaudo, Rizzo Nervo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem di cui al comma 2 del presente articolo il comma 1-quater dell'articolo 5 della legge n. 80 del 2014 è così sostituito:
«1-quater. Nella fase di emergenza Covid-19, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis l'applicazione della norma è esclusa, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al presente articolo.».
82. 76. Fassina, Tabacci.
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Le azioni e le quote delle banche cooperative di cui all'articolo 28 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal calcolo del patrimonio mobiliare familiare di cui al comma 2, lettera b).
82. 24. Ruggiero.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sopprimere la lettera a);
b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.
3-ter. I titolari di pensione di reversibilità, con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previ sto nel medesimo comma 5.»;
c) sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro. Il corrispondente parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro. L'indice massimo di cui al precedente periodo è aumentato a 4,4, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE».
82. 13. D'Alessandro.
Al comma 3, sopprimere la lettera a) e dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.
82. 22. Varrica.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente: Qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma;
b) sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE)».
82. 94. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.
Apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità aggiungere le seguenti: e fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.».
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: 954,6 milioni di euro con le seguenti: 1.054,6 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 700 milioni di euro.
82. 7. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità aggiungere le seguenti: e fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis;
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5».
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: 954,6 milioni di euro con le seguenti: 1.054,6 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 700 milioni di euro.
82. 9. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.
*82. 36. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.
*82. 86. De Menech.
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.
*82. 28. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.
*82. 89. De Menech, Rotta, Pellicani.
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.
*82. 96. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.
*82. 103. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.
*82. 118. Zennaro, Rospi, Nitti.
Al comma 3, lettera a) eliminare le parole: o indiretta,.
Conseguentemente, all'onere derivante dalla seguente disposizione pari a circa 250 milioni di euro nell'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
Conseguentemente, al medesimo articolo 82 il comma 11 è sostituito dal seguente:
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.209,9 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.
82. 75. Fornaro, Fassina.
Alla lettera a) del comma 3 dopo le parole: diretta o indiretta sono aggiunte le seguenti: di importo non superiore al minimo impignorabile di cui al VII comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile.
82. 12. Potenti, Tomasi.
Al comma 3, lettera a), dopo la parola: invalidità, aggiungere le seguenti: dei titolari di pensione indiretta inferiore alla pensione minima, dei titolari di pensione indiretta con figli a carico e dei percettori.
82. 79. Pastorino.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: dell'assegno ordinario di invalidità aggiungere le seguenti: e delle somme erogate dall'INPS alla persona con disabilita a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione.
*82. 15. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: dell'assegno ordinario di invalidità aggiungere le seguenti: e delle somme erogate dall'INPS alla persona con disabilita a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione.
*82. 31. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: dell'assegno ordinario di invalidità aggiungere le seguenti: e delle somme erogate dall'INPS alla persona con disabilita a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione.
*82. 108. De Toma, Rachele Silvestri, Bologna.
Al comma 3, lettera a) dopo la parola: invalidità aggiungere il seguente periodo: Qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5:.
82. 3. Vitiello.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sopprimere la lettera c);
b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Nel caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello di cui al comma 5, in luogo del versamento del Rem si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 5».
82. 19. Cubeddu, Invidia, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi, Serritella, Ficara, Bruno Bossio, Varrica.
Alla lettera c) del comma 3 aggiungere infine: di importo superiore ad Euro 400.
82. 11. Potenti, Bellachioma.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 7, comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo: «422» è aggiunto: «633».;
b) al comma 6 dopo le parole: tali soggetti aggiungere il seguente periodo: Non hanno, altresì, diritto al Rem i soggetti che occupano arbitrariamente un immobile ovvero che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 633 del codice penale nonché quelli che hanno un procedimento in corso per il medesimo reato;
c) al comma 8 dopo le parole: ISEE aggiungere le seguenti: L'Inps ha, altresì, accesso al casellario giudiziario e alle Aziende di edilizia residenziale per la verifica dei requisiti di cui alla lettera d).
82. 5. Iezzi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:
3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.
Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 11 introdurre il seguente comma:
11-bis. I titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste mi commi da 1 a 8 e nel comma 10 hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi.
82. 2. Vitiello.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.
Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 500 milioni.
82. 38. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.
*82. 27. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.
*82. 80. Pastorino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.
*82. 84. De Menech, Rotta, Pellicani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.
*82. 98. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.
*82. 102. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.
*82. 116. Zennaro, Rospi, Nitti.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: 954,6 milioni di euro con le seguenti: 1.054,6 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 700 milioni di euro.
82. 6. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Morelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 500 milioni.
82. 35. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
*82. 119. Zennaro, Rospi, Nitti.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
*82. 95. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
*82. 40. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
*82. 90. De Menech, Rotta, Pellicani.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
*82. 104. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: 954,6 milioni di euro con le seguenti: 1.004,6 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.
82. 8. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).
*82. 117. Zennaro, Rospi, Nitti.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).
*82. 39. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).
*82. 97. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).
*82. 37. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).
*82. 32. Cassinelli, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Marin, Giacometto, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Milanato, Pittalis, Saccani Jotti, Mazzetti, Baratto, Aprea, Polidori, Rossello, Orsini, Dall'Osso, Pentangelo, Cristina, Cappellacci, Ruffino, Zangrillo, Vietina, Novelli, Bagnasco, Nevi, Torromino, Sisto, Versace, Siracusano, Casciello, Mulè, Rotondi, Labriola, Porchietto, Casino.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).
*82. 1. Vitiello.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).
*82. 21. Varrica.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).
*82. 111. Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).
*82. 85. De Menech, Rotta, Pellicani.
Al comma 5 aggiungere infine il seguente periodo: una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 1.800 annui.
82. 18. Tucci.
Al comma 6 dopo la parola: nonché sono aggiunte le parole: condannati in via definitiva non riabilitati per un reato di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario.
82. 70. Montaruli, Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per i reati contro lo Stato previsti e puniti dal Libro II, Titolo I del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 42. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti e puniti dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 43. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 640, II comma n. 1) del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 71. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 640-bis del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 72. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 316-bis del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 44. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 316-ter del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 45. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 317 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione.
82. 46. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 318 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 47. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 319 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione.
82. 48. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 414-bis del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 49. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 416-bis del codice penale.
82. 50. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 416-ter del codice penale.
82. 51. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 544-bis e dall'articolo 544-ter del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 52. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 572 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 53. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 575 del codice penale.
82. 54. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 578 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 55. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 583-bis del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 56. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 600 del codice penale.
82. 57. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per i reati previsti e puniti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater1 e 600-quinquies del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione.
82. 58. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 600-octies del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione.
82. 59. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dagli articoli 601, 601-bis e 602 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione.
82. 60. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 605 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 61. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 609-quater del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 66. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 609-quinquies del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 65. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 609-bis del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 67. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 609-octies del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 64. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 628 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 63. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 630 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 62. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 644 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 73. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per un più efficace intervento dei servizi sociali delle amministrazioni comunali a contrasto di eventuali ulteriori fragilità l'Inps comunica ai rispettivi comuni di residenza i dati relativi ai nuclei familiari beneficiari del reddito di emergenza. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di emergenza con minori a carico viene assicurata per almeno dodici mesi una «dote educativa», ossia un intervento di sostegno educativo personalizzato per prevenire la povertà educativa e la dispersione scolastica dei minorenni in grave povertà economica. La dote educativa viene definita con la partecipazione dei minori e dei loro genitori ed è messa in atto dai servizi sociali comunali, in collaborazione con le scuole, i pediatri e i servizi sanitari di base, i centri per le famiglie, i servizi di mediazione culturale, le organizzazioni del terzo settore e del volontariato. La dote educativa assicura ai genitori e ai minori dei nuclei familiari destinatari del reddito di emergenza una presa in carico integrata su base volontaria, comprese prestazioni personalizzate di carattere sociale, educativo, ricreativo e sportivo e l'orientamento alla fruizione della rete di servizi di welfare ed educativi presenti sul territorio. Per il monitoraggio e il sostegno ai comuni nell'attuazione della misura di cui al presente comma, viene definito un programma sperimentale a cura del Dipartimento per le Politiche per la famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione presso il Ministero dell'istruzione. Il programma è finanziato dal Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. A tal fine, il fondo di cui al precedente periodo è incrementato di 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
82. 17. Brescia, Elisa Tripodi, Quartapelle Procopio, Carinelli, Casa, Villani, Gribaudo, Siani, Muroni, Rizzo Nervo, Emanuela Rossini, Fusacchia, Di Giorgi, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Tripiedi, Toccafondi, Migliore, Lattanzio, Alaimo, Gallo.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. L'accesso al beneficio di cui al presente articolo, nonché l'accesso al Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è comunque riconosciuto ai soggetti vittime di reati di mafia o racket. L'attuazione del presente comma è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
82. 68. D'Attis.
Al comma 10, aggiungere il seguente periodo: Le attività svolte ai sensi del comma 7 dagli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono finanziate mediante urto specifico fondo di 5 milioni di euro istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ripartito tra gli Istituti medesimi in proporzione alle domande accolte, presentate da ciascuno. La ripartizione è effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dei dati forniti dall'INPS e comunicati ai patronati stessi.
Conseguentemente, al comma 11, le parole: pari a 959,6 milioni di euro sono sostituite dalle parole: pari a 964,6 milioni di euro.
82. 120. Gadda, Scoma.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rem sono tenuti a comunicare ai Centri per l'impiego, anche tramite comunicazione telematica, la avvenuta presentazione all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) della domanda di Rem e il relativo modello di domanda compilato. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i termini e modalità tecniche per la suddetta comunicazione anche in modalità telematica.
11-ter. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari del reddito di emergenza, ci siano le eventuali condizioni economiche e i presupposti in relazione ai quali sia possibile l'avvio da parte dei beneficiari del Rem anche della domanda di reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, invia al richiedente una comunicazione contenente un avviso di convocazione per la valutazione di ammissibilità al beneficio del reddito di cittadinanza e dei percorsi previsti dalla legge per l'inserimento lavorativo. Con la medesima comunicazione i beneficiari del Rem sono convocati dai centri per l'impiego. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i termini, modalità e il modello della comunicazione contenente gli avvisi di cui ai periodi precedenti. All'esito degli incontri presso il centro per l'impiego, il beneficiario del Rem, qualora ne sussistano elementi sufficienti, viene invitato a rivolgersi ai soggetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (CAF e Istituti di patronato) per la successiva presentazione della domanda di reddito di cittadinanza secondo le modalità e i termini previsti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni legittimanti l'invito al beneficiario del Rem per la successiva presentazione della domanda di reddito di cittadinanza.
82. 20. Cominardi, Amitrano, Invidia, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani, Tripiedi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni terremotati)
1. Al comma 986, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019,2020 e 2021» e dopo le parole: «2 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per ciascun anno». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
82. 015. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Scorporo lavoro femminile dal calcolo ISEE)
1. Limitatamente all'anno 2020 non concorrono a determinare l'ISEE o l'ICEF i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché i redditi di lavoro autonomo di cui rispettivamente agli articoli 49, 50 e 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, provenienti da lavoro femminile e non superiori a euro cinquemila annui.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
82. 016. Fregolent.
Dopo l'articolo 82 è aggiunto il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, integrazioni salariali a sostegno della ripartenza economica)
1. I lavoratori che usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere impiegati dai propri datori di lavoro alla riapertura delle attività economiche continuando ad usufruire del trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di quattro settimane, con integrazione al 100 per cento a carico del datore di lavoro.
2. Fino al 31 dicembre 2020 i percettori del reddito di cittadinanza non ancora occupati e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio, i percettori del reddito di emergenza possono essere impiegati alla riapertura delle attività economiche continuando ad usufruire del trattamento di sostegno al reddito, per un periodo massimo di quattro settimane. I percettori che accettano le proposte di lavoro sono assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, dal datore di lavoro che integra il trattamento di sostegno al reddito in base all'effettivo orario svolto. Ai fini della valutazione della congruità dell'offerta di lavoro trovano applicazione i criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
*82. 01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 82 è aggiunto il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, integrazioni salariali a sostegno della ripartenza economica)
1. I lavoratori che usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere impiegati dai propri datori di lavoro alla riapertura delle attività economiche continuando ad usufruire del trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di quattro settimane, con integrazione al 100 per cento a carico del datore di lavoro.
2. Fino al 31 dicembre 2020 i percettori del reddito di cittadinanza non ancora occupati e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio, i percettori del reddito di emergenza possono essere impiegati alla riapertura delle attività economiche continuando ad usufruire del trattamento di sostegno al reddito, per un periodo massimo di quattro settimane. I percettori che accettano le proposte di lavoro sono assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, dal datore di lavoro che integra il trattamento di sostegno al reddito in base all'effettivo orario svolto. Ai fini della valutazione della congruità dell'offerta di lavoro trovano applicazione i criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
*82. 09. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 82 è aggiunto il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, integrazioni salariali a sostegno della ripartenza economica)
1. I lavoratori che usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere impiegati dai propri datori di lavoro alla riapertura delle attività economiche continuando ad usufruire del trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di quattro settimane, con integrazione al 100 per cento a carico del datore di lavoro.
2. Fino al 31 dicembre 2020 i percettori del reddito di cittadinanza non ancora occupati e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio, i percettori del reddito di emergenza possono essere impiegati alla riapertura delle attività economiche continuando ad usufruire del trattamento di sostegno al reddito, per un periodo massimo di quattro settimane. I percettori che accettano le proposte di lavoro sono assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, dal datore di lavoro che integra il trattamento di sostegno al reddito in base all'effettivo orario svolto. Ai fini della valutazione della congruità dell'offerta di lavoro trovano applicazione i criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
*82. 012. Ripani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 82, è aggiunto il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza)
1. In relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall'emergenza epidemiologica, per le domande di riconoscimento del beneficio previsto dal decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, presentate dal 1° luglio 2020 sino al 30 ottobre 2020, i requisiti di accesso sono così modificati:
a) con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b):
1) la soglia del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al numero 1) è incrementata da 9.360 euro a 10.000 euro;
2) la soglia del valore del patrimonio immobiliare di cui al numero 2), è incrementata da 30.000 euro a euro 50.000;
3) la soglia del valore del patrimonio mobiliare di cui al numero 3) è incrementata da 6.000 euro a 8.000 euro oltre agli incrementi ivi previsti;
b) con riferimento al godimento di beni durevoli, il requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), non opera.
2. I criteri di accesso al reddito di cittadinanza, come temporaneamente modificati al comma 1, rilevano solo in relazione all'attribuzione dei ratei mensili spettanti sino al 31 dicembre 2020. Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti previgenti, il beneficio continua ad essere riconosciuto nelle modalità di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 524,9 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
82. 014. Cubeddu, Invidia, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi, Serritella, Ficara.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza)
1. In relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall'emergenza epidemiologica, per le domande di riconoscimento del beneficio previsto dal decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, presentate dal 1° luglio 2020 sino al 30 ottobre 2020, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera b), n. 4, dell'articolo 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementato sino ad un massimo di 2,3.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 58 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
82. 02. Cubeddu, Invidia, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi, Serritella, Ficara.
Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 4,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*82. 011. Paolo Russo, Pentangelo.
Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 4,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*82. 013. Ubaldo Pagano, Pezzopane.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto sociale nazionale, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, l'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato in euro 600.
Conseguentemente, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: venticinque è sostituita dalla seguente: quaranta.
82. 08. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Contributo figli a carico (CFC))
1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, aventi un ISEE in corso di validità inferiore a 15,000,00 euro, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario pari a 300,00 euro per ogni figlio avente un'età inferiore ai 26 anni.
2. Ai fini dell'erogazione della presente misura è autorizzato un limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.
82. 03. Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Al fine di garantire ai nuclei famigliari in disagio economico, sociale e abitativo il riconoscimento di tutti i benefici economici, sociali e di cittadinanza a partire da quelli previsti dalle misure adottate per affrontare l'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché dal presente decreto-legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'articolo 5 della legge 80 del 2014 è soppresso.
82. 010. Fassina.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Contributo una tantum)
1. A tutte le persone fisiche non destinatarie delle indennità previste dagli articoli 78, 84, 85 e 98 del presente decreto-legge è garantito un contributo una tantum di euro 1.000,00.
82. 04. Benigni, Silli, Pedrazzini, Gagliardi, Sorte.
Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.
82. 05. Orfini, Raciti.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo patronati)
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: «0,199 per cento» sono sostituite con le seguenti: «0,226 per cento».
82. 06. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Offerta congrua)
1. Al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 è aggiunta la seguente lettera:
e) contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a qualsiasi altra tipologia contrattuale di natura subordinata indipendentemente dalla durata.
82. 07. Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
ART. 83.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-COV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio per una condizione-derivante da immunodeficienze da malattie croniche; da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso; da più comorbilità valutate in relazione all'età. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, per il periodo emergenziale, provvedono alla sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo prioritariamente mediante ricorso all'elenco nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Qualora i datori di lavoro non possano provvedere con la modalità di cui al periodo precedente, gli stessi richiedono la sorveglianza sanitaria eccezionale ai servizi territoriali delle Aziende Sanitarie Locali e dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro, anche mediante convenzionamento con le Università. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione delle prestazioni di cui al presente comma da parte dei servizi territoriali delle Aziende Sanitarie Locali e dell'INAIL. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le entrate derivanti dalle prestazioni di cui al presente comma effettuate dai medici del lavoro dell'INAIL sono destinate ad incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo dell'Area medica, nel limite annuo di euro un milione.
c) sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per i lavoratori che risultino temporaneamente inidonei alla mansione a seguito dell'accertamento di cui al presente articolo, per i quali non è possibile adottare modalità di lavoro agile, il datore di lavoro, per tutto il periodo di durata dell'inidoneità, può fare richiesta dei trattamenti di cui agli articoli 19-22 del decreto-legge 17 marzo 2010, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
83. 7. Cubeddu, Invidia, Cominardi, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi
Al comma 1, dopo le parole: i datori di lavoro pubblici e privati assicurano inserire le seguenti: su richiesta dei lavoratori o del relativo medico di medicina generale.
83. 13. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con, modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.
83. 4. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
1-bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente, quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporto.
*83. 1. Noja.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
1-bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente, quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporto.
*83. 18. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
1-bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente, quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporto.
*83. 15. Novelli, Versace, Bagnasco.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
1-bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente, quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporto.
*83. 8. Massimo Enrico Baroni, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Mammì, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
1-bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente, quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporto.
*83. 6. Nobili.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il lavoratore giudicato temporaneamente inidoneo alla mansione, durante il periodo di emergenza sanitaria, potrà usufruire dell'indennità di malattia, che non verrà considerata per il computo del periodo di comporto.
**83. 17. Stumpo, Fassina, Epifani.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il lavoratore giudicato temporaneamente inidoneo alla mansione, durante il periodo di emergenza sanitaria, potrà usufruire dell'indennità di malattia, che non verrà considerata per il computo del periodo di comporto.
**83. 3. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Salvo il caso di dolo o colpa grave da parte del datore di lavoro, i casi accertati di coronavirus in occasione di lavoro sono equiparati all'infortunio sui lavoro ai soli fini del trattamento economico in favore del lavoratore.
83. 19. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per i lavoratori che risultino temporaneamente inidonei alla mansione a seguito dell'accertamento di cui al presente articolo, per i quali non è possibile adottare modalità di lavoro agile, il datore di lavoro, per tutto il periodo di durata dell'inidoneità, può fare richiesta dei trattamenti di cui agli articoli 19-22 del decreto-legge 17 marzo 2010, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
83. 11. Cubeddu.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Sono esenti da responsabilità gli amministratori e i sindaci per i danni e le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della pandemia da COVID-19, quando abbiano adempiuto i doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
83. 20. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di favorire l'adozione di misure di prevenzione del contagio anche con riguardo all'articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «servizi di assistenza», sono aggiunte le seguenti: «ai dipendenti stessi e».
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 794 milioni e le parole: 90 milioni con le seguenti 87 milioni.
83. 9. Occhionero.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei ministri e delle sue eventuali successive proroghe, nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-COV-2) in occasione di lavoro di cui all'articolo 42 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n, 27, è esclusa la responsabilità civile e la responsabilità penale in capo al datore di lavoro in presenza della certificazione da parte del medesimo datore di lavoro dell'adempimento delle prescrizioni derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo nonché a tutte le altre disposizioni normative adottate in conseguenza dell'emergenza epidemiologica relative alla sicurezza sul luogo di lavoro.
83. 5. Moretto.
Al comma 4, sopprimere le parole previa convenzione con ANPAL,.
83. 16. Mura, Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Le condotte poste in essere in attuazione del piano di sicurezza di cui al Protocollo del 24 aprile 2020 non possono dare luogo al diritto di regresso dì cui all'art. 11, decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124.
4-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le tabelle di cui all'articolo 13, comma 2, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 con riferimento al danno biologico derivante da COVID-19.
83. 10. Marco Di Maio, Gadda.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La disciplina di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applica anche ai lavoratori di cui al comma 1, sulla base di apposita certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico competente ai sensi del presente articolo e da questi inviata all'INPS che attesti la condizione prevista dal medesimo comma 1.
83. 21. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Sui premi assicurativi INAIL previsti agli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 è applicata una riduzione del premio una tantum del 25 per cento. La riduzione di cui al comma uno è riconosciuta attraverso riconoscimento di un credito d'imposta di pari valore, a valere sull'annualità 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.
83. 14. Baratto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'articolo 61, è aggiunto il seguente:
«Art. 61-bis (Responsabilità dei datore di lavoro e del dirigente per infortunio). Il datore di lavoro e il dirigente, in caso di infortunio derivante da imperizia, rispondono dei reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale solo qualora ne sia accertata la colpa grave».
83. 12. Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. La disciplina di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applica anche ai lavoratori di cui al comma 1, sulla base di apposita certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico competente ai sensi del presente articolo e da questi inviata all'INPS che attesti la condizione prevista dal medesimo comma 1.
83. 2. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:
Art. 83-bis.
(Sorveglianza sanitaria nella riorganizzazione della medicina fiscale)
1. A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di, tutelare i lavoratori e gli operatori sanitari che operano a livello ambulatoriale e domiciliare nell'ambito della sorveglianza sanitaria sui lavoratori assenti dal servizio per malattia, e di preservare e potenziare l'efficacia e l'efficienza del servizio ispettivo attraverso una maggiore flessibilità e disponibilità numerica dei medici su tutto il territorio nazionale e contenere la spesa pubblica di indennità di malattia, in attuazione della riorganizzazione della medicina fiscale prevista dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e dal successivo atto di indirizzo, decreto 2 agosto 2017, i medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, per lo svolgimento di tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori pubblici e privati, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, possono optare tra il mantenere gli incarichi in essere, senza soluzione di continuità, nelle stesse sedi ed unità periferiche in cui risultano incaricati, fino ad esaurimento delle liste stesse, oppure, aderire alle nuove convenzioni che scaturiranno dalle trattative tra l'INPS e le organizzazioni sindacali dei medici fiscali, e che dovranno prevedere incarichi rinnovati fino ad esaurimento delle liste stesse nelle sedi e unità periferiche di appartenenza. La ripresa degli accertamenti medico-legali ambulatoriali e domiciliari sui dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio di malattia dovrà prevedere protocolli operativi di emergenza epidemiologica concordati tra l'INPS ed i sindacati dei medici fiscali, nel rispetto delle direttive ministeriali ed a tutela dei medici e dei lavoratori.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'INPS provvede a valere sulle risorse presenti nel bilancio pluriennale del Ministero del lavoro alla voce «somme da trasferire all'INPS per gli oneri connessi agli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche», e nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS stesso rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo 2018 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente articolo, i rimborsi riconosciuti all'INPS per gli accertamenti medico legali dei datori di lavoro e enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
83. 04. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:
Art. 83-bis.
(Riorganizzazione attività dì medicina fiscale)
1. Al fine di riorganizzare l'attività della medicina fiscale, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, i medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino ad un massimo di 700 unità, entro tre mesi sono collocati, a domanda, previo giudizio di idoneità riguardante l'attività svolta e in base all'anzianità di incarico, con rapporto di impiego a tempo pieno e indeterminato nel ruolo sanitario dell'INPS ad esaurimento, nelle stesse sedi dove risultano incaricati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per lo svolgimento di tutte le funzioni di accertamento medico legali sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori pubblici e privati, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni.
2. Gli incarichi in essere dei medici che non transitano nel ruolo sanitario proseguono, senza soluzione di continuità, fino ad esaurimento delle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per lo svolgimento delle medesime funzioni di cui al comma 1, nelle stesse sedi in cui risultano incaricati.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'INPS provvede a valere sulle risorse presenti nel bilancio pluriennale del Ministero del lavoro alla voce «somme da trasferire all'INPS per gli oneri connessi agli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche», e nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS stesso rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo 2018 all'attuazione delle visite mediche dì controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente articolo, i rimborsi riconosciuti all'INPS per gli accertamenti medico legali dei datori di lavoro ed enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
83. 09. Moretto, Mura.
Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:
Art. 83-bis.
1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1: dopo le parole: «durante la sospensione delle attività socio sanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità» sono inserite le seguenti: «nonchè di altre tipologie di servizi e interventi socio assistenziali e socioeducativi, con particolare riferimento a quelli rivolti ai minori e alle loro famiglie in condizioni di particolare vulnerabilità e marginalità socio economica e/o attivati su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria Minorile»;
b) al comma 3 dopo le parole: «con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità» sono inserite le seguenti: «nonchè di altre tipologie di servizi e interventi socio assistenziali e socioeducativi, con particolare riferimento a quelli rivolti ai minori e alle loro famiglie in condizioni di particolare vulnerabilità e marginalità socio economica e/o attivati su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria Minorile».
83. 010. De Lorenzo, Invidia, Cubeddu, Tripiedi, Cominardi, Amitrano, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani.
Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:
Art. 83-bis.
(Azione di regresso)
1. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di assenza di responsabilità civile e penale a carico del datore di lavoro, è esclusa altresì la possibilità per l'INAIL di esercitare azione di regresso in merito, salvo che sia dimostrato che l'infezione derivi dall'inadempimento del datore di lavoro al rispetto degli obblighi di sicurezza».
83. 01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:
Art. 83-bis.
(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19)
1. In caso di accertamento di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
*83. 08. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.
Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:
Art. 83-bis.
(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19)
1. In caso di accertamento di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
*83. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:
Art. 83-bis.
(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19)
1. In caso di accertamento di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
*83. 05. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:
Art. 83-bis.
(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19)
1. In caso di accertamento di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
*83. 011. Moretto, Marco Di Maio, Gadda.
Dopo l'articolo 83, è aggiunto il seguente:
Art. 83-bis.
(Benefici fiscali per i lavoratori della filiera suinicola)
1. In considerazione della perdurante crisi internazionale che colpisce da oltre 18 mesi il settore della filiera suinicola, ulteriormente aggravata dalle restrizioni imposte in conseguenza dello stato dì emergenza proclamato per contenere il contagio da COVID-19, per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2020 è azzerata la corresponsione dei contributi fiscali e previdenziali a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro dei settori allevamento suini, macellazione carni suine, produzione prodotti a base di carne suina nonché dei premi assicurativi dovuti.
2. Il beneficio può essere corrisposto nelle retribuzioni delle tre mensilità successive a maggio 2020 oppure in un'unica soluzione in sede di conguaglio dì fine anno nella busta paga di dicembre 2020, oppure, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in sede di corresponsione del trattamento di fine rapporto spettante.
83. 06. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 84.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
b) al comma 4 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
c) al comma 5, primo periodo, le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
d) al comma 8 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
e) al comma 10 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
f) al comma 13 primo periodo, dopo le parole: di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, aggiungere le seguenti: titolari di pensione o; sostituire le parole: per i quali l'ammontare del beneficio in godimento con le seguenti: per i quali l'ammontare della prestazione pensionistica o del beneficio in godimento; sostituire le parole: si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza con le seguenti: si procede ad integrare la prestazione o il beneficio del reddito di cittadinanza.
g) al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: non sono compatibili con aggiungere le seguenti: la prestazione previdenziale o con.
*84. 70. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
b) al comma 4 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
c) al comma 5, primo periodo, le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
d) al comma 8 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
e) al comma 10 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
f) al comma 13 primo periodo, dopo le parole: di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, aggiungere le seguenti: titolari di pensione o; sostituire le parole: per i quali l'ammontare del beneficio in godimento con le seguenti: per i quali l'ammontare della prestazione pensionistica o del beneficio in godimento; sostituire le parole: si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza con le seguenti: si procede ad integrare la prestazione o il beneficio del reddito di cittadinanza.
g) al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: non sono compatibili con aggiungere le seguenti: la prestazione previdenziale o con.
*84. 118. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
b) al comma 4 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
c) al comma 5, primo periodo, le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
d) al comma 8 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
e) al comma 10 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
f) al comma 13 primo periodo, dopo le parole: di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, aggiungere le seguenti: titolari di pensione o; sostituire le parole: per i quali l'ammontare del beneficio in godimento con le seguenti: per i quali l'ammontare della prestazione pensionistica o del beneficio in godimento; sostituire le parole: si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza con le seguenti: si procede ad integrare la prestazione o il beneficio del reddito di cittadinanza.
g) al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: non sono compatibili con aggiungere le seguenti: la prestazione previdenziale o con.
*84. 51. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
b) al comma 4 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
c) al comma 5, primo periodo, le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
d) al comma 8 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
e) al comma 10 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
f) al comma 13 primo periodo, dopo le parole: di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, aggiungere le seguenti: titolari di pensione o; sostituire le parole: per i quali l'ammontare del beneficio in godimento con le seguenti: per i quali l'ammontare della prestazione pensionistica o del beneficio in godimento; sostituire le parole: si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza con le seguenti: si procede ad integrare la prestazione o il beneficio del reddito di cittadinanza.
g) al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: non sono compatibili con aggiungere le seguenti: la prestazione previdenziale o con.
*84. 14. Cestari, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed un'indennità di 1.000 euro è erogata per il mese di maggio.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
84. 63. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1-ter. Ai lavoratori imbarcati a bordo di unità esercenti la pesca marittima con contratto a tempo determinato e ai lavoratori dell'acquacoltura, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, inclusi quelli titolari di partita IVA, che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro mensili per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Sono escludi soggetti che percepiscono altre indennità e percettori di forme pensionistiche.
Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo del successivo comma 14 con il seguente: Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.916,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
84. 82. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina, Pezzopane.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, sostituire al comma 14 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.916,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*84. 9. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, sostituire al comma 14 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.916,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*84. 62. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, sostituire al comma 14 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.916,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*84. 11. Gadda, Moretto, Scoma, Marco Di Maio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è erogata, a decorrere dal 1° marzo 2020 anche ai lavoratori autonomi della piccola pesca titolari di partita IVA ed individuati ai sensi ai sensi della legge n. 250 del 1958.
84. 105. Benedetti, Frate.
Apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Ai lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto è riconosciuta per il mese di marzo l'indennità di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per il mese di aprile l'indennità di cui al comma 1.;
b) il comma 15 è sostituito dal seguente:
15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.918,8 milioni di euro si provvede quanto a 3.912,8 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
84. 74. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo.
Sopprimere il comma 2.
84. 85. Fassina.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
84. 25. D'Alessandro.
Al comma 2, sostituire le parole: scritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie con le seguenti: iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero alle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, non titolari di pensione.
84. 5. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Conseguentemente, al comma 8, lettera c), sopprimere le parole: non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
84. 19. Potenti, Frassini.
Al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
84. 46. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie aggiungere le parole: ed ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, come individuati all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
*84. 65. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie aggiungere le parole: ed ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, come individuati all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
*84. 54. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2 e ovunque ricorra, dopo la parola: pensione, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei titolari di pensione indiretta di importo inferiore alla pensione minima e dei titolari di pensione indiretta con figli a carico.
84. 89. Pastorino.
Al comma 2, sostituire la parola: reddito ovunque ricorre, con la seguente: fatturato.
Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
84. 75. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo e quarto periodo la parola: reddito ovunque ricorra è sostituita dalla seguente: fatturato;
b) il secondo periodo è soppresso.
84. 106. Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Topo.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai liberi professionisti di cui al presente comma che esercitano attività di guida turistica e di accompagnatore turistico l'indennità è riconosciuta indipendentemente dalla comprovata riduzione del reddito.
84. 109. Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Pellicani, Topo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alle lavoratrici e ai lavoratori che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore e dunque privi di partita IVA.
84. 108. Fusacchia, Piccoli Nardelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'indennità pari a 1.000 euro relativa al mese di maggio 2020, di cui al comma 2, è erogata anche ai cittadini, gestori di B&B e affittacamere, non titolari di partita IVA, che svolgono la loro attività in maniera saltuaria ed occasionale, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
84. 104. Vizzini, Bologna, Frate.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'indennità di cui al comma 2 è riconosciuta anche ai lavoratori con contratto di lavoro intermittente di cui decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non titolari di pensione.
84. 64. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'indennità di cui al comma 2 è riconosciuta indipendentemente dall'eventuale riduzione del reddito, per i mesi di aprile e maggio 2020, ai titolari di:
a) agenzie di viaggi e tour operator con sede legale in Italia e ad esclusione di quelle operanti su piattaforme OTA;
b) strutture recettive alberghiere ed extra alberghiere;
c) aziende di trasporto su gomma per gli spostamenti turistici, aziende o lavoratori autonomi di noleggio auto con conducente, nonché aziende che si occupano di cabotaggio ai sensi dell'art. 224 del codice della navigazione;
d) aziende di ristorazione, di catering, stabilimenti balneari esercenti nelle località italiane dove, durante l'alta stagione turistica, il numero medio dei visitatori annui supera il numero dei residenti;
e) agenzie di animazione e spettacolo;
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
84. 35. Faro, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: che abbiano cessato il rapporto di lavoro sono sostituite dalle seguenti: il cui rapporto di lavoro sia stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020;
b) al comma 7 dopo le parole: legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere: inclusi i lavoratori in somministrazione;
c) al comma 8 lettera a), dopo le parole: stabilimenti termali aggiungere: inclusi i lavoratori in somministrazione e le parole: 31 gennaio 2020 sono sostituite dalle seguenti: 17 marzo 2020;
d) al comma 8, lettera c), l'ultimo periodo, dalle parole: Gli stessi a: un contributo mensile, è soppresso.
84. 16. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma.
Al comma 3 sostituire le parole: che abbiano cessato il rapporto di lavoro con le seguenti: il cui rapporto di lavoro sia stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 600 milioni.
84. 68. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai lavoratori marittimi stagionali, con cittadinanza italiana, appartenenti al settore mercantile, diportistico, della pesca (e pescatorismo), iscritti nella categoria «gente di mare» e/o impiegati a passaporto, che abbiano effettuato imbarchi a tempo determinato negli ultimi 3 anni, con uno stacco di almeno cinque mesi tra un imbarco e l'altro, non beneficiari di altre forme di sostegno al reddito di cui alla presente legge, è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a 1000 euro per ciascun mese.
Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: 3.912,8 milioni di euro con le seguenti parole: 33.912 milioni di euro.
84. 52. Varchi, Silvestroni, Trancassini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai titolari di pensione con trattamento integrato al minimo, non titolari di partita IVA e con il solo reddito da abitazione principale e fondiario dei terreni è riconosciuta un'indennità per il mese di giugno pari a 600 euro.
84. 76. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le domande di indennità per i mesi di marzo e aprile, di cui al presente comma, presentate presso gli istituti di patronato, ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono valutate così come previsto dai numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero di lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2008, n. 288.
84. 110. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai soggetti di cui al comma 4 che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, l'indennità per il mese di maggio è aumentata a 1.000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di competenza come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Per le modalità di erogazione dell'indennità si applica quanto previsto dal comma 2.
84. 53. Polidori, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai lavoratori imbarcati del settore della pesca e dell'acquacoltura, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, inclusi quelli titolari di partita IVA, non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che nel 2019 hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro e hanno svolto almeno 30 giornate effettive di attività di lavoro, è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 pari a 30 euro al giorno. Sono esclusi i soggetti che percepiscono altre indennità e percettori di forme pensionistiche.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
84. 6. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la maggiore indennità pari a 1.000 euro è erogata per i mesi da aprile a ottobre 2020 compreso.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 pari a 1.000 euro.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sopprimere le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e.
84. 91. Pentangelo.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 5, dopo le parole: legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere le seguenti: ivi inclusi i lavoratori con contratti a tempo determinato, intermittente o a chiamata, per intensificazione stagionale di attività;
b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: lavoratori dipendenti stagionali aggiungere le seguenti: , nonché ai lavoratori assunti con altra tipologia contrattuale per intensificazione stagionale di attività.
84. 12. Iezzi, De Martini, Paternoster.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: lavoratori in somministrazione inserire le seguenti: nonché ai lavoratori occasionali;
b) al comma 6, dopo le parole: lavoratori in somministrazione inserire le seguenti: nonché ai lavoratori occasionali.
84. 4. Vitiello.
Dopo il comma 5, aggiungere seguente:
5-bis. L'indennità di cui al comma precedente e l'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 competono anche ai lavoratori stagionali assunti in ipotesi diverse da quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
*84. 113. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 5, aggiungere seguente:
5-bis. L'indennità di cui al comma precedente e l'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 competono anche ai lavoratori stagionali assunti in ipotesi diverse da quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
*84. 119. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 5, aggiungere seguente:
5-bis. L'indennità di cui al comma precedente e l'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 competono anche ai lavoratori stagionali assunti in ipotesi diverse da quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
*84. 10. Moretto, D'Alessandro.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'indennità di cui al comma precedente e l'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, competono anche ai lavoratori stagionali assunti in ipotesi diverse da quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
84. 107. Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Topo.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Ai lavoratori stagionali del settore del turismo residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, è riconosciuta per il mese di marzo l'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per il mese di aprile l'indennità di cui al comma 5.
Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.918,8 milioni di euro si provvede quanto a 3.912,8 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
84. 73. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'indennità di cui al comma precedente e l'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, competono anche ai lavoratori stagionali assunti in ipotesi diverse da quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963. n. 1525.
84. 71. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nella nozione di «lavoratori stagionali» di cui al presente articolo e di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ricompresi sia i lavoratori stagionali assunti per lo svolgimento delle attività stagionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, sia i lavoratori stagionali assunti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dalla contrattazione collettiva.
*84. 90. Pastorino.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nella nozione di «lavoratori stagionali» di cui al presente articolo e di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ricompresi sia i lavoratori stagionali assunti per lo svolgimento delle attività stagionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, sia i lavoratori stagionali assunti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dalla contrattazione collettiva.
*84. 29. D'Alessandro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I lavoratori di cui ai commi 5 e 6, nella richiesta, autocertificano di essere lavoratori stagionali e di aver svolto attività lavorativa presso aziende del settore del turismo e degli stabilimenti termali nel corso dell'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per la verifica delle autocertificazioni di cui al periodo precedente.
84. 87. Novelli.
Al comma 7, dopo le parole: legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere le seguenti: inclusi i lavoratori in somministrazione.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 600 milioni.
84. 67. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 7, sostituire le parole: per il mese di aprile con le seguenti: per i mesi di aprile e maggio, e, in fine, dopo la parola: euro, aggiungere le seguenti: per ciascuna mensilità.
*84. 83. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Al comma 7, sostituire le parole: per il mese di aprile con le seguenti: per i mesi di aprile e maggio, e, in fine, dopo la parola: euro, aggiungere le seguenti: per ciascuna mensilità.
*84. 28. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
Al comma 7, sostituire le parole: per il mese di aprile con le seguenti: per i mesi di aprile e maggio.
84. 21. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo e aprile, pari a 600 euro per ciascun mese.;
b) il comma 15 è sostituito dal seguente:
15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.918,8 milioni di euro si provvede quanto a 3.912,8 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
84. 72. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo.
Al comma 8, lettera a), premettere la seguente:
0a) i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti al settore dei trasporti e dei servizi ad esso strumentali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.
Alla copertura degli oneri previsti quantificati in euro 4,8 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
84. 41. De Girolamo, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, De Lorenzis.
Al comma 8, lettera b), dopo le parole: del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, aggiungere le seguenti: esclusi i lavoratori intermittenti iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo.
Conseguentemente, al comma 10, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con le seguenti: Ai lavoratori, anche intermittenti, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e dopo le parole: 7 contributi giornalieri versati nel 2019, aggiungere le seguenti: anche in un Paese diverso dall'Italia.
84. 92. Serracchiani, Rotta, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Miceli, Madia, Bonomo.
Al comma 8, lettera b), le parole: trenta giornate, sono sostituite dalle seguenti: sette giornate.
84. 34. Lattanzio, Invidia, Cubeddu, Cominardi, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.
Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: 31 gennaio 2020 con le seguenti: 17 marzo 2020;
Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole: 3.912,8 milioni di euro con le seguenti: 4.401,89 milioni di euro.
84. 33. De Girolamo.
Al comma 8, lettera b), dopo le parole: e il 31 gennaio 2020;, inserire le seguenti: per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal successivo comma 10 del presente articolo.
*84. 100. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Orfini, Rossi, Prestipino, Ciampi, Lattanzio, Mollicone, Pezzopane, Nobili, Serrachiani.
Al comma 8, lettera b), dopo le parole: e il 31 gennaio 2020;, inserire le seguenti: per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal successivo comma 10 del presente articolo.
*84. 122. Nitti.
Al comma 8, lettera b), dopo le parole: e il 31 gennaio 2020;, inserire le seguenti: per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal successivo comma 10 del presente articolo.
*84. 78. Fratoianni, Fassina.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 8, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) dottorandi non titolari di borsa e titolari di borsa di ricerca;
2) al comma 14, sostituire le parole: 3.912,8 milioni con le seguenti: 3.927,8 milioni.
84. 79. Fratoianni, Fassina.
Al comma 8, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) dottorandi non titolari di borsa e titolari di borsa di ricerca.
84. 101. Orfini.
Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) gli addetti alle lavorazioni idrauliche e forestali con contratti a tempo determinato o stagionale delle regioni e delle autonomie territoriali.
84. 22. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) gli addetti alle audiodescrizioni dei programmi televisivi per persone non vedenti, comunque inquadrati.
84. 23. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «lavoro agricolo», aggiungere le seguenti: «anche in imprese agricole sociali o fattorie sociali.».
84. 61. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Alle guide turistiche e ambientali e agli accompagnatori turistici, iscritti negli elenchi regionali e in quelli delle province autonome di Trento e Bolzano, indipendentemente dal regime fiscale a cui sono sottoposti, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascun mese nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 27 febbraio 2021.;
b) al comma 9 sostituire le parole: comma 8 con le seguenti: commi 8 e 8-bis.
Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 785 milioni di euro per l'anno 2020, 85 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro a decorrere dal 2022.
84. 40. Di Lauro, Iovino, Torto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. L'indennità di cui al comma 8 è incrementata di duecento euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio per ogni figlio a carico del lavoratore autonomo o dipendente.
Conseguentemente al comma 12 le parole: di 3.840,8 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 3.210,8 milioni.
84. 37. Toccafondi.
Al comma 9, lettera b), dopo le parole: titolari di pensione aggiungere le seguenti: diversa dal trattamento pensionistico indiretto e di reversibilità
84. 8. Nobili, D'Alessandro.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. I lavoratori di cui al comma 9, lettera b), qualora la pensione di reversibilità sia inferiore all'indennità di cui al comma 8, hanno diritto di percepire la differenza tra la pensione e l'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020.
Conseguentemente, al comma 12 le parole: di 3.840,8 milioni di euro per l'anno 2020., sono sostituite dalle seguenti: 2.740,1 milioni di euro per l'anno 2020.
84. 36. Toccafondi.
Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
10. A tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso il loro rapporto di lavoro o la loro attività, iscritti prima del 4 marzo 2020 al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta un'indennità mensile per i mesi di marzo, aprile e maggio, pari a 600 euro. Hanno diritto a tale indennità i lavoratori per i quali si verifichi alternativamente almeno una delle seguenti condizioni:
a) almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019, al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro;
b) aver avuto una perdita di almeno il 33 per cento del proprio reddito rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) una carriera lavorativa svolta nel settore spettacolo per almeno 180 giornate nel triennio precedente dimostrata tramite estratto conto del Fondo;
d) un contratto già sottoscritto alla data del 4 marzo 2020, annullato o sospeso a causa dell'emergenza, con la conseguenza che non sia stata possibile l'iscrizione al Fondo prima del 4 marzo 2020.
Ai medesimi lavoratori vengono riconosciuti 10 giorni di contributi figurativi, per ogni mese (marzo, aprile, maggio per un totale di 30 giorni), nel Fondo lavoratori spettacolo utili al calcolo della pensione nelle rispettive qualifiche professionali. Ai percettori del reddito di cittadinanza per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità di cui al presente comma, l'indennità sarà pari alla differenza tra il reddito di cittadinanza e l'ammontare della stessa indennità dovuta per ciascuna mensilità. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11. Non ha diritto all'indennità di cui al comma 10 chi è già titolare di rapporto di lavoro dipendente in settore diverso dallo spettacolo per il quale sono versati contributi presso un ente previdenziale differente dal Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, o che siano titolari di pensione alla data del 4 marzo 2020.
11-bis. L'indennità di cui al comma 10 è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 240 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
11-ter. L'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è soppresso.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con: 722,6 milioni.
84. 80. Fassina.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e ai lavoratori intermittenti dello spettacolo, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile, maggio, e di 800 euro per i mesi di giugno, luglio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
11. Hanno diritto all'indennità di cui al comma 10 i lavoratori non titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Hanno altresì diritto all'indennità, seppur titolari di rapporto di lavoro dipendente, i lavoratori intermittenti dello spettacolo.;
b) al comma 14 sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
84. 42. Vacca, Lattanzio, Gallo, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Di Lauro, Bruno.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, dopo le parole: legge 24 aprile 2020, n. 27, inserire le seguenti: e ai lavoratori intermittenti dello spettacolo, e sostituire le parole: mesi di aprile e maggio con le seguenti: mesi di aprile, maggio, giugno e luglio;
b) al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Hanno altresì diritto all'indennità, seppur titolari di rapporto di lavoro dipendente, i lavoratori intermittenti dello spettacolo.
Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari a complessivi 228 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
84. 20. Latini, Colmellere, Belotti, Sasso, Furgiuele, Fogliani, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 10, dopo le parole: legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere le seguenti: e ai lavoratori intermittenti dello spettacolo, e dopo le parole: aprile e maggio, aggiungere le seguenti: giugno e luglio.
Conseguentemente:
sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Hanno diritto alla indennità di cui al comma 10 tutti i lavoratori che non sono titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Hanno altresì diritto all'indennità, seppur titolari di rapporto di lavoro dipendente, i lavoratori intermittenti dello spettacolo.;
dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
13-bis. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli esercizi 2020 e 2021 le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi alle Fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni, nella legge n. 112 del 2013 e dall'articolo 1, comma 356, della legge n. 208 del 2015, sono sospese e differite a decorrere dal 2022, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento.;
al comma 14, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 265 sono aggiunte le seguenti: con riferimento ai commi da 1 a 10 e da 10 a 13, si provvede mediante corrispondente riduzione di cinque milioni di euro del fondo di cui all'articolo 265, comma 5, con riferimento al comma 11 e si provvede mediante corrispondente riduzione di cinque milioni di euro del fondo di cui all'articolo 265, comma 5, con riferimento al comma 13-bis.
84. 26. Nobili.
Al comma 10, aggiungere dopo la parola: 27 le seguenti: e ai lavoratori intermittenti dello spettacolo e sostituire le parole: aprile e maggio 2020 con: aprile, maggio, giugno e luglio 2020.
84. 56. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Ai beneficiari delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo, che hanno nel proprio nucleo familiare un numero di figli fiscalmente a carico minorenni e conviventi pari o superiore a tre, è riconosciuto in aggiunta all'indennità prevista, un bonus straordinario di 200 euro, al fine di far fronte alle maggiori spese derivanti dalla interruzione dei servizi scolastici, da corrispondersi nel mese di giugno. Sono escluse dal beneficio di cui al presente comma le famiglie che già beneficiano dell'assegno familiare ai sensi dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) al comma 11, dopo le parole: comma 10 sono inserite le seguenti: e 10-bis.
84. 30. D'Alessandro.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Ai lavoratori addetti alle mense ed al trasporto dei pasti nelle scuole, per i quali è prevista da contratto la sospensione dal lavoro nel periodo di interruzione scolastico, è riconosciuta un'indennità per i mesi di luglio ed agosto, pari a 600 euro per ciascun mese.
84. 31. Scutellà.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. L'indennità di cui al comma 10 è erogata anche ai cessionari di diritti d'autore.
84. 24. Ungaro.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Ai beneficiari delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo, che hanno nel proprio nucleo familiare un numero di figli fiscalmente a carico minorenni e conviventi pari o superiore a tre, è riconosciuto in aggiunta all'indennità prevista, un bonus straordinario di 200 euro, al fine di far fronte alle maggiori spese derivanti dalla interruzione dei servizi scolastici, da corrispondersi nel mese di giugno. Sono escluse dal beneficio di cui al presente comma le famiglie che già beneficiano dell'assegno familiare ai sensi dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: comma 10 sono inserite le seguenti: e 10-bis.
84. 15. D'Alessandro.
Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Hanno diritto alla indennità di cui al comma 10 tutti i lavoratori che non sono titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Hanno altresì diritto all'indennità, seppur titolari di rapporto di lavoro dipendente, i lavoratori intermittenti dello spettacolo.
84. 57. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, sono maggiorate di euro 300 per ogni figlio a carico.
Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 400 milioni.
84. 59. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 e 10 sono maggiorate di euro 300 per ogni figlio a carico.
*84. 1. Vitiello.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 e 10 sono maggiorate di euro 300 per ogni figlio a carico.
*84. 123. Zennaro, Rospi, Nitti.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 e 10 sono maggiorate di euro 300 per ogni figlio a carico.
*84. 120. Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 e 10 sono maggiorate di euro 300 per ogni figlio a carico.
*84. 114. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 e 10 sono maggiorate di euro 300 per ogni figlio a carico.
*84. 96. De Menech, Rotta, Pellicani.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 e 10 sono maggiorate di euro 300 per ogni figlio a carico.
*84. 69. Bond, Baldini.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 e 10 sono maggiorate di euro 300 per ogni figlio a carico.
*84. 66. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. 1 titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste ai commi da 1 a 8 e al comma 10, hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi.
Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 500 milioni.
84. 60. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. I titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste nei commi da 1 a 8 e nel comma 10 hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi.
*84. 116. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. I titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste nei commi da 1 a 8 e nel comma 10 hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi.
*84. 124. Zennaro, Rospi, Nitti.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. I titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste nei commi da 1 a 8 e nel comma 10 hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi.
*84. 112. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. I titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste nei commi da 1 a 8 e nel comma 10 hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi.
*84. 97. De Menech, Rotta, Pellicani.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. I titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste nei commi da 1 a 8 e nel comma 10 hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi.
*84. 88. Pastorino.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. I titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste nei commi da 1 a 8 e nel comma 10 hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi.
*84. 45. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. I titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste nei commi da 1 a 8 e nel comma 10 hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi.
*84. 39. Varrica.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le indennità di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
84. 55. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le indennità di cui ai commi 2, 3 e 6 sono maggiorate di euro 200 per ogni figlio a carico.
84. 38. Varrica.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le indennità di cui al presente articolo sono incrementate, per il mese di maggio, di un importo pari a 100 euro per ciascun figlio a carico del beneficiario. L'importo è dimezzato qualora anche l'altro genitore sia beneficiario. L'importo non è erogato qualora l'altro genitore fruisca degli assegni per il nucleo familiare.
84. 103. Lepri, Carla Cantone, Gribaudo, Mura, Serracchiani, Viscomi, Carnevali.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina ed al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza familiare reso dall'interessato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, erogato in una unica soluzione, ad un solo componente del nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi dell'età evolutiva o in condizione di non autosufficienza come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. Il contributo di cui al presente comma in considerazione della sua natura emergenziale, è compatibile con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 e con il reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Conseguentemente:
al comma 14, sostituire le parole: 3.912,8 milioni con le seguenti: 3.987,8 milioni;
all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 725 milioni.
84. 27. Trizzino, Sportiello, Nesci, Lapia, Ianaro.
Al comma 12, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande presentate dagli aventi diritto, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
84. 18. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.
*84. 125. Zennaro, Rospi, Nitti.
Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.
*84. 98. De Menech, Rotta, Pellicani.
Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.
*84. 2. Vitiello.
Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.
*84. 117. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.
*84. 47. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.
Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.
*84. 111. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.
*84. 58. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Non concorrono altresì alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni di sostegno al reddito e di supporto all'attività professionale autonomamente riconosciute ai propri iscritti dagli enti di previdenza di diritto privato, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
84. 93. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Bonomo.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal mese di maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il contributo di solidarietà erogato dall'Enpam ai medici che abbiano avuto cali di almeno il 20 per cento del proprio reddito rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, non è soggetto a ritenuta fiscale.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 680 milioni.
84. 81. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al fine di assicurare il pieno sostegno economico in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda che hanno cessato l'attività negli anni tra il 2014 ed il 2016.
84. 13. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile)
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai lavoratori dell'acquacoltura, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, ai lavoratori imbarcati a bordo di unità esercenti la pesca marittima con contratto a tempo determinato, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, iscritti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata, con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
84. 84. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Al comma 14, sostituire le parole: quindici con le seguenti: trenta.
84. 32. Manzo, Invidia, Cubeddu, Cominardi, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano.
Al comma 14, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
84. 77. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Al comma 14, dopo le parole: in vigore, inserire le seguenti: della legge di conversione.
84. 48. Manzo, Faro, Flati.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
84. 86. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina, Pezzopane.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, comma 212 e seguenti, della legge n. 232 del 2016, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.
*84. 17. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Gava.
(Inammissibile)
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, comma 212 e seguenti, della legge n. 232 del 2016, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.
*84. 102. Mura, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Viscomi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori del settore turismo)
1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive e della ristorazione è riconosciuta, sino al 31 ottobre 2021, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 800 euro mensili, per ciascun lavoratore in forza fatto rientrare al lavoro e per ciascun lavoratore assunto dopo il 30 aprile 2020, anche a tempo determinato stagionale.
84. 013. Topo.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Indennità pescatori autonomi)
1. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente provvedimento.
84. 012. Galizia, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Gabriele Lorenzoni.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
1. Agli amministratori di società di persone il cui reddito complessivo determinato ai sensi delle disposizioni del testo unico sulle Imposte (TUIR), nell'anno di imposta 2018, non è superiore a 25.000, purché non siano soci delle medesima società e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una indennità di euro 600. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 977 del 1986 e non è cumulabile con altri benefici.
84. 011. Tripiedi, Invidia, Cubeddu, Cominardi, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Modifiche all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
1. L'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
«Art. 96.
(Indennità collaboratori sportivi)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l'indennità di cui al predetto articolo è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., per un importo pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.A. sono incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute S.p.A. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato olimpico nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
84. 010. Belotti, Ribolla, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Vanessa Cattoi, Gava.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 1.000 euro mensili per la durata dello stato di emergenza.
2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza dei Consiglio dei ministri, ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
4. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del presente decreto, nonché con l'indennità di cui all'articolo 85 del presente decreto.
84. 09. Carfagna, Casciello.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Indennità per i magistrati onorari in servizio)
1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è corrisposta, con cadenza mensile, un'indennità annuale lorda in misura fissa pari ad euro 60.525, rivalutata annualmente, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e pari a cinque impegni settimanali.
2. L'indennità di risultato può essere riconosciuta in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dell'indennità fissa spettante a norma del precedente comma.
3. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.
4. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari sono rideterminate, rispettivamente, in «3.300» e «800» unità.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
84. 08. Sodano.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
1. Le aziende agricole operanti nel Mezzogiorno che garantiranno al singolo dipendente almeno 60 giornate per l'anno 2020 e 120 giornate in ragione dell'anno solare a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2024, beneficeranno della completa fiscalizzazione degli oneri sociali in un unico con un credito d'imposta pari al 30 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
84. 07. Trizzino.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
1. In favore dei soggetti titolari di strutture ricettive extra alberghiere non imprenditoriali e di alloggi ad uso turistico regolarmente censiti, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese.
2. L'indennità di cui al comma 1, non è compatibile se il soggetto richiedente appartiene ad un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
84. 06. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Indennità professionisti)
1. Le indennità versate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 dagli enti di previdenza ed assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a titolo di sostegno per i rispettivi professionisti ivi iscritti che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
84. 05. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Misure a sostegno dei lavoratori frontalieri)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 8.100 euro.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 9 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
84. 04. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo, Molteni, Di Muro, Bianchi, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
1. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, le aliquote Irpef stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);
c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).
Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
84. 03. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Indennità per i lavoratori impegnati nel programma garanzia giovani)
1. Ai lavoratori impegnati nel programma garanzia giovani che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di giugno 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
84. 02. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Indennità mensile per i lavoratori autonomi)
1. Al fine di sostenere la ripresa dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 è riconosciuta una indennità mensile di 1.500 euro.
84. 01. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
ART. 85.
Al comma 1 dopo le parole: lavoratori domestici aggiungere le seguenti: inclusi i lavoratori in somministrazione;
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
85. 3. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Vanessa Cattoi.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico»;
b) al comma 5, sostituire le parole: «non sono adottati altri provvedimenti concessori», con le seguenti parole: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto».
Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con: 600 milioni.
85. 7. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Marrocco, Spena, Versace, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Polidori.
Apportare le seguenti modifiche:
1. Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico».
Conseguentemente al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: non sono adottati altri provvedimenti concessori con: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.
*85. 12. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Apportare le seguenti modifiche:
1. Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico».
Conseguentemente al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: non sono adottati altri provvedimenti concessori con: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.
*85. 1. Vitiello.
Apportare le seguenti modifiche:
1. Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico».
Conseguentemente al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: non sono adottati altri provvedimenti concessori con: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.
*85. 5. D'Alessandro.
Apportare le seguenti modifiche:
1. Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico».
Conseguentemente al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: non sono adottati altri provvedimenti concessori con: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.
*85. 6. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.
Apportare le seguenti modifiche:
1. Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico».
Conseguentemente al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: non sono adottati altri provvedimenti concessori con: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.
*85. 10. De Menech.
Apportare le seguenti modifiche:
1. Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico».
Conseguentemente al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: non sono adottati altri provvedimenti concessori con: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.
*85. 11. De Menech, Rotta, Pellicani.
Apportare le seguenti modifiche:
1. Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico».
Conseguentemente al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: non sono adottati altri provvedimenti concessori con: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.
*85. 13. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Apportare le seguenti modifiche:
1. Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico».
Conseguentemente al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: non sono adottati altri provvedimenti concessori con: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.
*85. 14. Zennaro, Rospi, Nitti.
Al comma 4, dopo le parole: a eccezione, aggiungere le seguenti: dei titolari di pensione indiretta di importo inferiore alla pensione minima, dei titolari di pensione indiretta con figli a carico, dei percettori.
85. 9. Pastorino.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta certificazione di infezione da coronavirus (SARS-COV-2) non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico dei datori di lavoro imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, i quali sono esonerati da ogni responsabilità connessa all'infezione in occasione di lavoro, salvo che sta dimostrato che l'infortunio sia conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33».
4-ter. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta certificazione di infezione da coronavirus (SARS-COV-2) non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico degli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, i quali sono esonerati da ogni responsabilità connessa all'infezione in occasione di lavoro, salvo che sia dimostrato che l'infortunio sia conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33».
85. 2. Gadda, Scoma, Marco Di Maio, Moretto.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta certificazione di infezione da coronavirus (SARS-COV-2) non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico dei datori di lavoro imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, i quali sono esonerati da ogni responsabilità connessa all'infezione in occasione di lavoro, salvo che sia dimostrato che l'infortunio sia conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33».
85. 8. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 5, sostituire il quarto periodo con i seguenti: «Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande presentate dagli aventi diritto, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
85. 4. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le attività svolte ai sensi del comma 5 dagli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono finanziate mediante uno specifico fondo di 5 milioni di euro istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ripartito tra gli istituti medesimi in proporzione alle domande accolte, presentate da ciascuno. La ripartizione è effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati forniti dall'INPS e comunicati ai patronati stessi. Al comma 6, le parole: «pari a 468,3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 473,3 milioni di euro».
85. 15. Critelli, Incerti, Cenni, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:
Art. 85-bis.
1. All'articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, il comma 8 è così riformulato: «A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50».
85. 01. Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.
Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:
Art. 85-bis.
1. Le richieste di indennità di cui agli articoli 84 e 85, nonché di accesso al fondo perduto di cui all'articolo 25, possono essere presentate dal contribuente. Il contribuente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, può altresì avvalersi degli intermediari telematici cui all'articolo 3 commi 2, 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ovvero dei professionisti appositamente delegati, aderenti alle associazioni iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 4 del 2013 che includano tra le attività professionali la intermediazione.
*85. 02. Braga.
Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:
Art. 85-bis.
1. Le richieste di indennità di cui agli articoli 84 e 85, nonché di accesso al fondo perduto di cui all'articolo 25, possono essere presentate dal contribuente. Il contribuente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, può altresì avvalersi degli intermediari telematici cui all'articolo 3 commi 2, 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ovvero dei professionisti appositamente delegati, aderenti alle associazioni iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 4 del 2013 che includano tra le attività professionali la intermediazione.
*85. 05. Buratti, Braga.
Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:
Art. 85-bis.
(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)
1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20 del 2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.
2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
85. 03. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo.
Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:
Art. 85-bis.
(Indennità stagisti)
1. I lavoratori soggetti alla disciplina dei tirocini, ovvero ad altre forme contrattuali a contenuto formativo che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, un contratto di tirocinio per una durata complessiva pari o superiore a 250 ore è riconosciuta, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.
2. l'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS in un'unica soluzione, previa domanda corredata da relativa autocertificazione,
Conseguentemente, all'articolo 263, comma 5, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 425 milioni.
85. 04. Ungaro, Gribaudo.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Maggiorazione delle indennità per i figli a carico)
1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 sono incrementate di 300 euro per ogni figlio a carico. La medesima maggiorazione si applica alle indennità corrisposte ai sensi dell'articolo 44 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è erogata, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora entrambi i genitori abbiano presentato la domanda per il riconoscimento della maggiorazione di cui al comma 1, quest'ultima è ripartita tra i genitori stessi nella misura del 50 per cento ciascuno.
3. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
b) quanto a 1.400 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, ai fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
85. 06. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Prestazioni di lavoro accessorio per servizi di lavoro domestico e assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità)
1. Per l'anno 2020, le famiglie residenti su tutto il territorio nazionale possono usufruire di prestazioni di lavoro accessorio riguardanti piccoli lavori domestici, servizi di assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità.
2. Per prestazioni di lavoro accessorio, ai sensi del comma 1, si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 10.000 euro, net confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 3.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al presente articolo sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno,
4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, le famiglie acquistano attraverso modalità telematiche ovvero presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato in 10 euro.
5. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
7. I concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
85. 07. Noja, Marco Di Maio.
ART. 86.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
86. 9. Miceli.
Al comma 1 sostituire le parole: 84, 85, 78 e 98 con le seguenti: 84, 85 e 98.
Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'indennità di cui all'articolo 44 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'articolo 78 del presente decreto, non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98.
86. 16. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, sopprimere la parola: 78.
*86. 5. Bitonci, Centemero, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Vanessa Cattoi, Gava, Frassini, Potenti, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Tomasi.
Al comma 1, sopprimere la parola: 78.
*86. 7. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sopprimere la parola: 78.
*86. 8. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sopprimere la parola: 78.
*86. 11. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Al comma 1, sopprimere la parola: 78.
*86. 14. Cristina, Pittalis.
Al comma 1, sopprimere la parola: 84.
86. 12. Porchietto.
Al comma 1 sostituire le parole: e non sono cumulabili con l'indennità di cui con le seguenti: e quelle di cui agli articoli 84, 84 e 98 non sono cumulabili con l'indennità di cui.
86. 3. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1 dopo le parole: non sono cumulabili aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per quelle previste al comma 8 dell'articolo 84.
86. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Cestari.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
86. 13. Buratti.
Al comma 1, dopo le parole: legge 12 giugno 1984, n° 222 aggiungere in fine, il seguente periodo: e con la pensione di reversibilità ai superstiti
Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nei corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
86. 4. Potenti, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Cestari.
Al comma 1, secondo periodo dopo le parole alla legge 12 giugno 1984, n. 222, aggiungere le seguenti: con la pensione di reversibilità, con la pensione indiretta, con la pensione di invalidità da lavoro, nonché con qualsiasi altro trattamento pensionistico che dia diritto a trattamenti non superiori a 300 euro mensili.
86. 15. Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Serracchiani.
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e con le analoghe provvidenze economiche previdenziali per invalidità previste per i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse ordinistiche. Il divieto di cumulo di cui al precedente articolo 78 comma 2 lettera b) non comprende i titolari di trattamenti pensionistici per invalidità.
86. 10. Novelli, Versace, Bagnasco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I titolari di pensione di reversibilità, il cui ammontare è inferiore alle indennità previste dal comma 1, hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti per le indennità medesime.
86. 2. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Interpretazione autentica in materia di prestazioni assistenziali locali)
1. Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono alla formazione del reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali a integrazione dei trattamenti statali.
86. 01. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:
Art. 86-bis.
1. Al fine di garantire, in conseguenza degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative e del diritto pensionistico, fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale retributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 638, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, decorrente dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi interamente non lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro per ciascuna degli anni 2020 e 2021, in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 31 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
86. 02. Eva Lorenzoni, Murelli, Bordonali, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 87.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. E' prevista la modalità di smart working anche per i lavoratori socialmente utili LSU in carico alle regioni e utilizzati dagli enti locali, fermo restando che l'approvazione di tali forme verrà individuata in analogia con quanto previsto per il personale dipendente, senza che ciò possa in alcun modo determinare l'acquisizione di tale status.
87. 4. De Lorenzo, Invidia, Cubeddu, Cominardi, Siragusa, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 251 è aggiunto il seguente:
«251-bis. L'indennità di cui al comma 251 è altresì concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio di Regioni a statuto speciale i quali abbiano cessato dì percepire l'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) prima del 30 giugno 2020 e che precedentemente alla percezione della NASpI non abbiano potuto avere accesso a trattamenti di mobilità ordinaria.»
Conseguentemente, al comma 2, capoverso «253» sostituire le parole: del comma 251 con le seguenti: dei commi 251 e 251-bis.
87. 3. Davide Aiello, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Piera Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le risorse di cui all'articolo 44, commi 6-bis e 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle regioni e le province autonome anche per concedere per il periodo massimo di 12 mesi, prorogabili per non più di ulteriori 12 mesi, le prestazioni di Cassa integrazione Guadagni in Deroga, al fine dei compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni e delle province autonome.
2-ter. Per la concessione della Cassa Integrazione in Deroga, le regioni o le province autonome dovranno recepire specifico accordo per la concessione della prestazione, sottoscritto con le aziende e le parti sociali costituite al tavolo regionale di crisi, in cui prevedere l'applicazione di misure regionali di politiche attive a favore dei lavoratori fruitori dell'ammortizzatore sociale.
87. 2. Cassese.
Dopo l'articolo 87 è aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Assegno di solidarietà)
1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga agli articoli 21, comma 1, lettera c) e 31, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è consentito stipulare accordi collettivi aziendali per l'ammissione all'assegno di solidarietà anche in assenza della finalità di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
*87.02. Rossello, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 87 è aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Assegno di solidarietà)
1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga agli articoli 21, comma 1, lettera c) e 31, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è consentito stipulare accordi collettivi aziendali per l'ammissione all'assegno di solidarietà anche in assenza della finalità di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
*87.04. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 87 è aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Non imponibilità delle indennità, sussidi occasionali ed erogazioni liberali ai dipendenti)
1. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi a decorrere dal 1° marzo al 31 dicembre 2020, dal datori di lavoro privati ai lavoratori in relazione a loro esigenze personali o familiari straordinarie oppure in occasione di eventi riconosciuti come eccezionali e di grave turbamento economico o sociale.
**87. 05. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 87 è aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Non imponibilità delle indennità, sussidi occasionali ed erogazioni liberali ai dipendenti)
1. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi a decorrere dal 1° marzo al 31 dicembre 2020, dal datori di lavoro privati ai lavoratori in relazione a loro esigenze personali o familiari straordinarie oppure in occasione di eventi riconosciuti come eccezionali e di grave turbamento economico o sociale.
**87. 08. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 87 è aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Non imponibilità delle indennità, sussidi occasionali ed erogazioni liberali ai dipendenti)
1. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi a decorrere dal 1° marzo al 31 dicembre 2020, dal datori di lavoro privati ai lavoratori in relazione a loro esigenze personali o familiari straordinarie oppure in occasione di eventi riconosciuti come eccezionali e di grave turbamento economico o sociale.
**87. 010. Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 87 è aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Non imponibilità delle indennità, sussidi occasionali ed erogazioni liberali ai dipendenti)
1. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi a decorrere dal 1° marzo al 31 dicembre 2020, dal datori di lavoro privati ai lavoratori in relazione a loro esigenze personali o familiari straordinarie oppure in occasione di eventi riconosciuti come eccezionali e di grave turbamento economico o sociale.
**87. 011. Tomasi, Garavaglia, Cestari, Gava, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Frassini, Comaroli.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Modifiche decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di lavoro)
1. All'articolo 19 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le erogazioni del datore di lavoro ad integrazione del trattamento ordinario e dell'assegno ordinario previsti dal presente articolo fino a concorrenza della retribuzione percepita in servizio, in cumulo con le indennità stesse non sono computabili ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo del contributi di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La medesima non computabilità si applica alle erogazioni ad integrazione delle indennità di cui all'articolo 23, comma 1, del presente decreto».
2. Conseguentemente, all'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, capoverso articolo 44-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 :
1) primo periodo, le parole: «fruito tramite» sono sostituite con le seguenti: «trasformato in»;
2) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito.»;
3) le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «data di efficacia giuridica»;
4) alle lettere a) e b) la parola: «trasformabili» è sostituita con la seguente: «trasformate»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sul redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguireste perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo».
«1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano, prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci al sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo ai valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alte attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo»;
c) al comma 2 le parole: «Essi possono essere utilizzati» sono sostituite con le seguenti: «A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati»;
d) al comma 3:
1) secondo periodo, dopo le parole: «deve essere esercitata» sono aggiunte le seguenti: «tramite la comunicazione di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016».
2) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo».
e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo, inoltre, possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti».
87. 06. D'Ettore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
1. All'articolo 1, comma 13 del decreto-legge n. 33 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «da soggetti privati» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione degli enti bilaterali di settore deputati alla formazione professionale».
87. 07. Calabria, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
1. Ai lavoratori che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI), nel limite massimo di dodici mesi, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. Ai lavoratori di cui al comma precedente, dal 1° gennaio 2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
3. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 1, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto nella misura di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
87. 01. Buompane.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
1. Ai lavoratori che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI), è concessa, nel limite massimo di dodici mesi, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. L'indennità di cui al comma 1 non è compatibile con il reddito straordinario denominato reddito di emergenza come disciplinato dall'articolo 82 del presente decreto. L'indennità di cui al comma 1 non è altresì compatibile con la presenza delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;
b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
3. Ai lavoratori di cui al comma precedente, dal 1° gennaio 2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
4. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 1 esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziarla da parte dell'INPS.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 796 milioni di euro per l'anno 2020, di 86 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
87. 09. Buompane, Faro, Manzo, Flati, Caso, Del Sesto, Giovanni Russo, Iorio, Grimaldi, Lovecchio, Donno, Gabriele Lorenzoni, Adelizzi, Gubitosa, Maraia, Maglione.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale in una prospettiva di crescita)
1. A decorrere dal 10 gennaio 2021 sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:
a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;
b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, nell'ambito della «CISOA – Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura» di cui alla citata legge n. 457 del 1972 è istituito il «Fondo Pesca CISOA», con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. A tal fine, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 16.
3. Le risorse del «Fondo Pesca CISOA» che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese dì pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
4. I termini e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.
87. 03. Benedetti.
ART. 88.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da datori di lavoro o loro associazioni ed associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, anche in ambito di operazioni straordinarie, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato «Fondo Nuove Competenze», costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.
88. 1. Gerardi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato «Fondo Nuove Competenze», costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. Dette risorse assegnate ai Fondi interprofessionali per la formazione continua in proporzione al numero delle imprese e dei lavoratori dipendenti aderenti.
88. 2. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: emergenza epidemiologica sono aggiunte le seguenti: e rafforzare il sistema di politiche attive del lavoro;
b) al comma 1 dopo le parole: interconfederali vigenti sono aggiunte le seguenti: sentiti anche i rappresentanti dei Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
c) al comma 1, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: disposte dai datori di lavoro di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
88. 3. Fregolent.
Al comma 1 sostituire le parole: i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederati vigenti con le seguenti: le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero le loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.
88. 7. Lovecchio.
Al comma 1, dopo le parole: specifiche intese inserire le seguenti: per la formazione di lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni e.
88. 13. Lepri, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Serracchiani, Viscomi.
Al comma 1, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: disposte dai datori di lavoro di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*88. 4. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: disposte dai datori di lavoro di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*88. 8. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: disposte dai datori di lavoro di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*88. 10. Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 1, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: disposte dai datori di lavoro di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*88. 11. Mura, Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri.
Al comma 1, sopprimere le parole: costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).
Conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole: che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
88. 16. Tabacci.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: Delle risorse di cui al periodo precedente 120 milioni saranno ripartiti fra i Fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base alla percentuale del prelievo operato per il 2019 sulla base dell'articolo 1, comma 722, legge 23 dicembre 2014, n. 190 con destinazione vincolata esclusivamente per il finanziamento della formazione di cui al comma 1;
b) sostituire il comma 2 con il seguente: Per le finalità di cui al comma 1, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e regionali di Fondo Sociale Europeo nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
*88. 6. Rosso, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: Delle risorse di cui al periodo precedente 120 milioni saranno ripartiti fra i Fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base alla percentuale del prelievo operato per il 2019 sulla base dell'articolo 1, comma 722, legge 23 dicembre 2014, n. 190 con destinazione vincolata esclusivamente per il finanziamento della formazione di cui al comma 1;
b) sostituire il comma 2 con il seguente: Per le finalità di cui al comma 1, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e regionali di Fondo Sociale Europeo nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
*88. 9. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: Delle risorse di cui al periodo precedente 120 milioni saranno ripartiti fra i Fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base alla percentuale del prelievo operato per il 2019 sulla base dell'articolo 1, comma 722, legge 23 dicembre 2014, n. 190 con destinazione vincolata esclusivamente per il finanziamento della formazione di cui al comma 1;
b) sostituire il comma 2 con il seguente: Per le finalità di cui al comma 1, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e regionali di Fondo Sociale Europeo nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
*88. 17. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, dopo le parole: «Programma Operativo Nazionale SPAO», aggiungere le seguenti: Il Fondo nuove competenze trasferirà tali risorse ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, al Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali determineranno, nell'ambito delle rispettive competenze, piani specifici di formazione professionale in combinazione con il sostegno al reddito dei lavoratori posti in rimodulazione di orario di lavoro o in sospensione ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
88. 15. Tabacci.
Al comma 2, sostituire le parole: al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci con le seguenti: al cofinanziamento delle risorse loro assegnate dal Fondo nuove competenze una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
88. 14. Lepri, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Serracchiani, Viscomi.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. L'articolo 1, comma 727, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le risorse già trattenute in favore del bilancio dello Stato pari a 120 milioni di euro annui, sono rimesse ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, a condizione che siano destinate, per l'anno 2020, in funzione solidaristica all'esclusivo uso di cofinanziamento del Fondo nuove competenze di cui al comma 1.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
88. 12. Lepri, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Serracchiani, Viscomi.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. L'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, è abrogato.
88. 5. Casino, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Fondo per il sostegno alla formazione per l'innovazione. Incentivi per la nuova occupazione stabile)
1. Al fine di far fronte alla ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica e per favorire la riorganizzazione dei processi produttivi e una coerente riqualificazione delle competenze professionali nonché la valorizzazione dell'occupabilità delle persone, è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per il sostegno alla formazione e per l'innovazione professionale» con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammesse al finanziamento del Fondo di cui al comma 1.
3. Al fine di promuovere l'occupazione stabile e qualificata, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che abbiano partecipato ai percorsi di riqualificazione professionale finanzianti ai sensi del comma 1, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto entro il limite di spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
4. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 5. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 3, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione.
5. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 destinano una quota delle proprie risorse, non inferiore al 5 per cento, all'adeguamento delle competenze di lavoratori che beneficiano di trattamenti di integrazione salariale.
6. Le imprese che, in data antecedente al 1° maggio 2020, hanno optato per il regime di aiuti alla formazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e hanno piani formativi in corso e personale in cassa integrazione, anche in deroga, possono utilizzare il Fondo Nuove Competenze per coprire, in tutto o in parte, i costi figurativi della quota di cofinanziamento richiesta dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente ed in misura proporzionale al numero di dipendenti in cassa integrazione.
7. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 200 milioni di euro, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5 e, quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, ai sensi del comma 8.
8. A decorrere dalla data in entrata in vigore della presente disposizione, per gli iscritti presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che alla data del 31 dicembre 1995 possono fare valere anzianità contributiva presso altre forme pensionistiche obbligatorie, non si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile stabilito dal comma 18 del medesimo articolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge 2 agosto, 1990 n. 233 che hanno chiesto, nell'ambito della gestione separata, il computo dei predetti periodi contributivi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
88. 01. Serracchiani, Viscomi, Lepri, Gribaudo, Carla Cantone, Mura, Pezzopane.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Fondo per la formazione turistica)
1. Al fine di aumentare la competitività delle imprese turistica italiane, rispetto a quella internazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro delle politiche sociali il Fondo per la formazione turistica, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, volto a migliorare le capacità professionali degli operatori del settore ed aumentare l'attenzione degli stessi alle tematiche della sostenibilità ambientale. Il Fondo è ripartito tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano in proporzione all'estensione territoriale e al numero medio di presenze turistiche ed è vincolato all'organizzazione di corsi di formazione professionale riferiti ad ambiti della filiera del turismo individuati dalle singole Regioni e dalle Provincie autonome in ragione della vocazione turistica del proprio territorio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono individuati i criteri per la ripartizione e l'accesso al Fondo.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 770 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
88. 02. Faro, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu.
Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Agevolazioni per il controesodo)
1. Al comma 2, dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
«Le medesime disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2020 anche ai soggetti che dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Resta ferma per il periodo di imposta 2019, per i medesimi soggetti di cui al periodo precedente, l'applicazione del regime agevolativo di cui al citato articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre, n. 147».
88. 03. Ungaro, Mancini, Quartapelle Procopio.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Lavoratori impatriati altamente qualificati)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. 1 soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e che alla stessa data sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:
a) un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».
88. 04. Ungaro, Mancini, Quartapelle Procopio, La Marca, Schirò.
Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:
Art. 88-bis.
(Misure per lo sviluppo del capitale umano)
1. Al fine di garantire l'occupabilità delle persone dopo l'emergenza epidemiologica, riducendo al minimo il rischio di espulsione dal mercato del lavoro, nonché per accrescerne le competenze, gli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, realizzano interventi di formazione permanente, reskilling e upskilling della durata di massima di 300 ore.
2. Gli oneri di cui al comma precedente sono a carico di un apposito Fondo, denominato «Fondo Accrescimento Competenze», istituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di euro 393.750.000,00 a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con ii Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispettò del limite di spesa di cui al comma 2.
88. 05. Toccafondi.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Misure urgenti per la formazione continua nelle imprese)
1. Con riferimento alle attività dei Fondi interprofessionali, è autorizzata la ripresa delle attività di formazione professionale e continua in presenza ed in aula, in tutto il territorio nazionale, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, attraverso l'adozione delle misure organizzative di prevenzione e protezione secondo il «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL e le «Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive» approvate dalla Conferenza delle regioni il 22 maggio 2020.
2. Per tali finalità, ai Fondi interprofessionali sono destinate le risorse di cui all'articolo 1, comma 722, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 per consentire la realizzazione degli interventi formativi in favore dei lavoratori in cassa integrazione o in riduzione di orario.
3. L'INPS assicura il più rapido conferimento del contributo dello 0,30 per cento ai Fondi interprofessionali.
4. I contributi per la formazione professionale sono esclusi dal novero della normativa relativa agli aiuti di stato.
88. 06. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 89.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: «Fondo Nazionale per le non autosufficienze» con le seguenti: «Fondo nazionale per l'autonomia personale e la vita indipendente»;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Fondo nazionale per le non autosufficienze» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo nazionale per l'autonomia personale e la vita indipendente.».
Conseguentemente, all'articolo 104, comma 1, sostituire le parole Fondo Nazionale per le non autosufficienze con le seguenti: Fondo nazionale per l'autonomia personale e la vita indipendente.
89. 2. D'Arrando, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, Massimo Enrico Baroni.
Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del fatturato del secondo bimestre 2020, rispetto ai due dodicesimi del reddito del 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. A tal fine il soggetto deve presentare all'INPS la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
89. 4. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti costituzionalmente garantiti, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle loro competenze e autonomie organizzative, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con proprio atto, definiscono le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base del progetto personalizzato, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità.
89. 1. Noja, Carnevali.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. I servizi previsti al comma 4, art. 22, della legge 8 novembre 2000, n. 328 sono da considerarsi essenziali ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146.
Al fine di tutelare le persone più vulnerabili e maggiormente esposte a situazioni di emergenza o di calamità, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, nonché nell'ambito delle loro competenze e dell'autonomia organizzativa, definiscono, entro 90 giorni dall'approvazione della conversione in legge del presente decreto, un piano emergenziale che individui le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali in situazione di emergenza.»
89. 3. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis
(Provvedimento straordinario di integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo inquilini morosi incolpevoli)
1. Allo scopo di sostenere i soggetti che si trovano nella condizione temporanea di non poter corrispondere i canoni di locazione ad uso abitativo, a causa della consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, la dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro con apposito capitolo di spesa per l'anno 2020.
2. Nel rispetto delle procedure e dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, i soggetti interessati, al fine di evitare azioni di sfratto, possono richiedere al Fondo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo comma, un contributo nella misura del settanta per cento dell'importo complessivo del canone e delle spese accessorie, per una durata massima di 6 mensilità, da erogare direttamente al proprietario dell'alloggio.
3. Il beneficio di cui al presente articolo può essere richiesto anche dai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, nonché dai soci titolari di assegnazioni in godimento da parte delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa.
89. 01. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis
(Incremento dell'assegno ordinario di invalidità)
1. All'articolo 1, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'assegno non può essere, in ogni caso, inferiore ad euro 600 mensili».
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 1.600.000 annui, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
89.02. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis
(Disposizioni in materia di patronati)
1. Al fine di far fronte alle esigenze urgenti in materia di politiche sociali conseguenti alla diffusione del COVID-19 e di sostenere le attività di assistenza prestata dagli istituti di Patronato, con effetto dal 1o gennaio 2020 l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
89. 03. Gadda, Scoma, Marco Di Maio.
ART. 90.
Al comma 1, sostituire le parole: 14 anni con le seguenti: 16 anni, o indipendentemente dall'età del figlio con disabilita con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,.
*90. 6. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire le parole: 14 anni con le seguenti: 16 anni, o indipendentemente dall'età del figlio con disabilita con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,.
*90. 10. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sostituire le parole: 14 anni con le seguenti: 16 anni, o indipendentemente dall'età del figlio con disabilita con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,.
*90. 21. De Toma, Bologna, Rachele Silvestri.
Al comma 1, dopo le parole: anni 14 inserire le seguenti: o indipendentemente dall'età, con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,.
90. 14. Versace.
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere le parole: anche in assenza di accordi individuali;
b) sostituire le parole: fermo restando il rispetto dei degli obblighi informativi con le seguenti: fermo restando il rispetto dei principi.
Conseguentemente:
a) al comma 4 sostituire le parole: anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti con le seguenti: dovendo l'accordo individuale ivi previsto intervenire entro trenta giorni dall'attivazione della modalità di lavoro agile. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze definirà, a favore delle aziende che regolamentino la modalità di lavoro agile sulla base di un accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, un incentivo per facilitare i cambiamenti organizzativi e gli adeguamenti tecnici, compreso l'acquisto della strumentazione da consegnare al lavoratore;
b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis) È abrogato l'articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
*90.2. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Comaroli.
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere le parole: anche in assenza di accordi individuali;
b) sostituire le parole: fermo restando il rispetto dei degli obblighi informativi con le seguenti: fermo restando il rispetto dei principi.
Conseguentemente:
a) al comma 4 sostituire le parole: anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti con le seguenti: dovendo l'accordo individuale ivi previsto intervenire entro trenta giorni dall'attivazione della modalità di lavoro agile. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze definirà, a favore delle aziende che regolamentino la modalità di lavoro agile sulla base di un accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, un incentivo per facilitare i cambiamenti organizzativi e gli adeguamenti tecnici, compreso l'acquisto della strumentazione da consegnare al lavoratore;
b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis) È abrogato l'articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
*90.5. D'Alessandro.
Al comma 1, sostituire le parole: anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; con le seguenti: dovendo l'accordo individuale ivi previsto intervenire entro trenta giorni dall'attivazione della modalità di lavoro agile. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze definirà, a favore delle aziende che regolamentino la modalità di lavoro agile sulla base di un accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, un incentivo per facilitare i cambiamenti organizzativi e gli adeguamenti tecnici, compreso l'acquisto della strumentazione da consegnare al lavoratore.
90. 16. Fassina, Epifani.
Al comma 1, sopprimere le parole da: a condizione a: non lavoratore.
90. 11. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, dopo la parola: «telelavoro» sono inserite le seguenti: «o lavoro in modalità agile».
90. 12. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma. 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono usufruire, di concerto con il datore di lavoro, di un congedo parentale rimodulato che consente al lavoratore di svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per un monte ore concordato con il datore di lavoro, per un periodo, anche frazionabile, di massimo sei mesi e reiterabile per una sola volta nel Parco del quadriennio, mediante un accordo in forma semplificata tra le parti. Per la restante disciplina in materia si rinvia alla contrattazione collettiva di settore, nonché alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
*90. 8. Ferri.
Dopo il comma. 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono usufruire, di concerto con il datore di lavoro, di un congedo parentale rimodulato che consente al lavoratore di svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per un monte ore concordato con il datore di lavoro, per un periodo, anche frazionabile, di massimo sei mesi e reiterabile per una sola volta nel Parco del quadriennio, mediante un accordo in forma semplificata tra le parti. Per la restante disciplina in materia si rinvia alla contrattazione collettiva di settore, nonché alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
*90. 17. Pini, Ascari, Ferri.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le retribuzioni percepite per le prestazioni di lavoro subordinato svolto in modalità di lavoro agile nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono soggette ad una tassazione agevolata al 10 per cento come previsto per i premi di produzione all'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208 del 2015.
90. 1. Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo,Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il personale dipendente ha diritto a fruire dei permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee sindacali, anche svolte in modalità a distanza, di cui all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La disposizione si applica a tutti i datori di lavoro privati o pubblici.
90. 3. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 20 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «trattamento economico e normativo», sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera,»;
b) al comma 2, la parola: «può» è sostituita dalla seguente: «deve»;
c) dopo il comma 2, è introdotto il seguente:
«2-bis. Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore idonea formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile e alle modalità organizzative adottate, con particolare riferimento al diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro; analoga formazione deve essere assicurata ai dirigenti competenti ad organizzare l'attività e a valutare le prestazioni dei lavoratori agili.».
90. 4. Marco Di Maio.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 75 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ordini e collegi professionali, in quanto non inseriti nel conto economico consolidato e nella contabilità generale dello Stato, possono acquistare beni e servizi informatici, selezionando l'affidatario tra almeno due operatori economici, senza ulteriori condizioni e applicando, in via preferenziale, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e, a tal fine, beneficiare dei finanziamenti agevolati per l'acquisto delle attrezzature necessarie per consentire ai dipendenti il lavoro agile.».
90. 9. Giuliodori.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, hanno il diritto di accedere in via transitoria al rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a seguito di comunicazione scritta inviata al datore di lavoro, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Nella comunicazione il lavoratore indica anche il periodo temporale nel quale richiede di svolgere l'attività lavorativa a tempo parziale. Detto periodo non può comunque protrarsi oltre la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Il datore di lavoro non può impedire al lavoratore che si è avvalso del diritto di cui al primo periodo di tornare a svolgere l'attività lavorativa a tempo pieno.
90. 13. Gelmini, Palmieri.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i lavoratori residenti nei Comuni delle aree interne di cui all'articolo 1, comma 314, legge 27 dicembre 2019, n. 160, le disposizioni in materia di lavoro agile previste al comma 4 si applicano, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, a richiesta del dipendente ovvero su proposta del datore di lavoro. In ogni caso, su richiesta del dipendente lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è garantita per almeno due giorni a settimana.
90. 18. Enrico Borghi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Sino al termine dell'emergenza, i versamenti contributivi previdenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti dal datore di lavoro per prestazioni svolte in modalità di lavoro agile sono ridotti nella misura del 25 per cento. Ai lavoratori è comunque riconosciuto l'accredito di una contribuzione figurativa integrativa che eviti conseguenze della predetta riduzione sul futuro trattamento pensionistico.
90. 20. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 18, comma 2, le parole «sicurezza e del buon funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «sicurezza, conformità, adeguatezza e buon funzionamento»;
b) all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «un'informativa scritta» sono inserire le seguenti: «e illustrata laddove necessario per attività di carattere operativo»;
c) all'articolo 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Con la consegna dell'informativa di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 174 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, con riferimento gli obblighi del datore di lavoro, trovano applicazione in quanto compatibili con la disciplina della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali oggetto dell'accordo sulle modalità di lavoro agile stipulato per iscritto di cui all'articolo 19. Le disposizioni di cui agli articoli 69, 70 e 71, commi 1 e 2 lettere a), c), d) e 72 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 continuano ad applicarsi in ogni caso».
90. 19. Dal Moro.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Norme volte a favorire il lavoro agile e l'accesso a linee dati ad alta velocità)
1. All'articolo 51, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono aggiunte le seguenti lettere:
«i-ter) il valore di personal computer o computer tabulari, ivi inclusi gli accessori e le apparecchiature connesse come la tastiera, il mouse e la stampante, messi a disposizione dal datore di lavoro al fine di prestare in tutto o in parte la propria attività di lavoro dipendente mediante lavoro agile fino all'importo di euro 1.500;
i-quater) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro ai dipendenti per l'acquisto, installazione e fruizione di una linea dati fissa o mobile per l'accesso a reti di dati dei dipendenti che prestano la loro attività in tutto o in parte mediante lavoro agile, fino all'importo di euro 350. Tale importo è elevato a euro 500 qualora la linea dati permetta qualora la connessione a velocità uguali o superiori a 1 Giga».
2. L'articolo 51, comma 2, lettere i-ter) e i-quater) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 trova applicazione anche con riferimento al rimborso al dipendente delle spese analiticamente documentate per l'acquisto dei beni e servizi ivi indicati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e l'entrata in vigore del presente Decreto.
3. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento, per i beni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera i-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il limite di cui all'articolo 102, comma 5, del medesimo decreto è innalzato a euro 1.500.
4. All'articolo 102, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è aggiunto: «limiti di deducibilità di cui al periodo precedente si applicano anche ai beni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera i-ter)».
5. Limitatamente alle spese sostenute nell'anno solare 2020 per l'acquisto di beni e servizi di cui alle lettere i-ter) e i-quater) dell'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento del costo a carico del datore di lavoro. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto.
90. 01. Madia, Serracchiani.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Incentivi fiscali per agevolare il lavoro agile nel settore privato)
1. Allo scopo di incentivare la sicurezza nei luoghi di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, per le spese documentate sostenute dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale per facilitare la concessione del lavoro agile ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 22 maggio 2017, n. 81 spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 60 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
90. 04. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Misure per la digitalizzazione e lo smart working)
1. Le misure per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono rifinanziate per l'anno 2020 con uno stanziamento di trecentocinquanta milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, sul Fondo di Sviluppo e Coesione, nonché su eventuali ulteriori programmi operativi complementari di cui all'articolo 242 commi 2 e 3 del presente decreto.
2. I contributi, sotto forma di voucher, possono essere concessi alle micro, piccole e medie imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, con un massimale di aiuto del 50 per cento delle spese sostenute per investimenti nella digitalizzazione dell'attività economica, nello sviluppo del telelavoro e lavoro agile, nonché per i connessi interventi formativi e consulenziali.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini, criteri e modalità per l'attuazione della misura.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a trecentocinquanta milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5, della presente legge.
90. 05. Mor.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art 90-bis.
(Bonus lavoro agile o smart working)
1. Al fine di incentivare l'utilizzo del lavoro agile durante il periodo di emergenza COVID-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 12 marzo 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, una riduzione del versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). È comunque riconosciuta la contribuzione figurativa.
2. Ai costi derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro, si provvede mediante autorizzazione di spesa per il 2020 e corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
90. 02. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Credito d'imposta per l'aumento qualitativo della sicurezza informatica delle PMI)
1. Per tutelare le piccole e medie imprese così come i CAF che i professionisti abilitati dai rischi derivanti da attacchi informatici, ora in larga diffusione, a fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento (30 per cento) dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a servizi di consulenza, formazione ed adeguamento tecnico strutturale in cybersecurity e business continuity, al fine di aiutare le imprese a strutturare misure di prevenzione e contrasto al crimine nell'ambito della sicurezza informatica.
3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2020.
90. 03. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 91.
Al comma 1, dopo le parole: dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), aggiungere le seguenti: e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).
91. 3. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1, dopo le parole: alle specifiche esigenze aggiungere le seguenti: , anche di specifica assistenza domiciliare di sostegno.
*91. 1. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo le parole: alle specifiche esigenze aggiungere le seguenti: , anche di specifica assistenza domiciliare di sostegno.
*91. 2. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo le parole: alle specifiche esigenze aggiungere le seguenti: , anche di specifica assistenza domiciliare di sostegno.
*91. 6. Rachele Silvestri, De Toma, Bologna.
All'articolo 91, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Con riferimento al sistema nazionale di istruzione e alle spese che rientrano in programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei, qualora a seguito di provvedimenti normativi finalizzati al contenimento del diffondersi dell'epidemia da COVID-19 si verifichi il mancato raggiungimento dei livelli quantitativi e qualitativi previsti, non si applicano i meccanismi di riduzione del contributo di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.
91. 4. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Ciampi, Rossi, Orfini.
All'articolo 91, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID- 19, al fine di consentire alle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 809.740 euro nel 2020. Le risorse di cui al periodo precedente, sono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Balzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero degli allievi iscritti presso le istituzioni di cui al presente articolo nell'anno formativo 2019/2020. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
91. 5. Ciampi, Di Giorgi.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
1. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
5. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentita entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
6. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri non è consentita per coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del n. 987 del 12 dicembre 2016.
7. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli iscritti alla sezione B dell'albo degli ingegneri potranno ottenere l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale degli ingegneri, secondo le previsioni dell'apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
2. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
5. L'esame di Stato per l'iscrizione all'albo nella sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentito sino a quattro anni e sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
3. All'articolo 55 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:
dalla rubrica dell'articolo 55 sono soppresse le parole: «,e perito industriale»;
al comma 1, Sono soppresse le parole: «e perito industriale»;
la lettera d) del comma 2 è soppressa;
al comma 4 le parole: «perito industriale laureato» sono soppresse.
4. Al Titolo II Capo XI, dopo l'articolo 55, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 è aggiunto il seguente articolo:
Art. 59-bis.
(Professione di perito industriale)
1. Nell'albo professionale dell'ordine dei periti industriali sono previsti i seguenti settori:
Settore: Costruzione, Ambiente e Territorio;
Settore: Ambiente, Cave e Miniere;
Settore: Meccanica ed Efficienza Energetica;
Settore: Impiantistica Elettrica e Automazione;
Settore: Chimica;
Settore: Tutela e Sicurezza;
Settore: Informatica;
Settore: Design.
2. I settori individuati nel presente decreto non modificano le attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, alla professione, nonché le competenze professionali previste dalla normativa vigente.
3. L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
4. Le classi di laurea che danno titolo per l'accesso alla professione, relativamente ai settori in cui è ripartito l'albo, sono le seguenti:
Settore Costruzioni, Ambiente e Territorio: classi L-7, L-17, L-21, L-23;
Settore Ambiente, Cave e Miniere: classe L-3 4;
Settore Meccanica ed Efficienza Energetica: classi L-9, L-30;
Settore Impiantistica Elettrica e Automazione: classi L-8, L-9, L-30;
Settore Chimica: classi L-25, L-26, L-27;
Settore Tutela e Sicurezza; classi L-7, L-8, L-9, L-27, L-30, L-31;
Settore Informatica: classi L-8, L-31;
Settore Design: classi L-3, L-4.
5. Alla professione si accede pure con la laurea di cui alle classi di laurea previste dalla tabella di equiparazione, allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009, secondo la classificazione dei corsi di laurea individuate nell'allegato di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.
6. Alla professione si accede altresì con il titolo conseguito all'esito dei corsi di laurea professionalizzanti di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 987 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Gli esami di Stato si svolgono presso le Università.
8. Le procedure di ammissione, le modalità di svolgimento delle relative prove, nonché gli ambiti professionali individuati con i settori sono stabiliti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.
9. Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a quale tra i settori degli esami di Stato di cui al comma 1 intendono partecipare.
10. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione sono articolati nelle seguenti prove:
a) una prova scritta, consistente in un tema, relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico del settore prescelto;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale.
11. Per gli iscritti all'albo che richiedano l'iscrizione ad un settore diverso l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.
12. La commissione esaminatrice per lo svolgimento degli esami di Stato nominata con decreto dal Ministro dell'università e della ricerca è integrata da due componenti designati dall'Ordine professionale.
13. Agli iscritti laureati spetta il titolo professionale di dottore perito industriale, mentre gli iscritti con il diploma non accademico hanno il titolo professionale di perito industriale. Per questi, con apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, saranno fissati specifici percorsi formativi per il conseguimento della laurea.
14. Per coloro che sono in possesso dei titoli di studio, delle condizioni e dei provvedimenti degli ordini, stabiliti dall'ordinamento previgente alla legge 26 maggio 2016 n. 89, l'esame di Stato è consentito, senza ulteriori deroghe, sino a quattro anni e sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
15. Con regolamento del Consiglio Nazionale dei periti industriali si disciplina la confluenza nei settori dell'albo dei vari titoli di studio di accesso alla professione, nonché i profili professionali di ciascuno dei settori.
91. 01. Ciampi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Reddito di eccellenza)
1. Al fine di promuovere un percorso d'eccellenza finalizzato ad attrarre e a trattenere risorse umane ad alto potenziale, incentivando la residenzialità nelle regioni del Mezzogiorno dei giovani laureati, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura di sostegno del reddito denominata «reddito di eccellenza», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali, operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
2. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta e, comunque, nel limite massimo annuo di spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 20.000 soggetti fino a ventinove anni di età che, al momento della domanda, abbiano conseguito la laurea in università italiane e straniere con il punteggio minimo di 105/110.
3. La misura di cui al comma 1, di importo pari a 1.000 euro, comprensivo degli oneri contributivi, è erogata con cadenza mensile mediante versamento su un conto telematico personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a ventiquattro mesi.
4. Il prestatore di lavoro beneficiario della misura può proporre a un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 7, la stipulazione del contratto di prestazione effettuata ai sensi del presente articolo solleva il datore di lavoro dall'obbligo di erogare una retribuzione.
5. Non possono essere parte del contratto di prestazione di lavoro disciplinato dal presente articolo i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e che licenzia uno o più dipendenti assunti prima dell'attivazione della prestazione non può usufruire, per i dodici mesi successivi alla data del licenziamento, delle prestazioni di lavoro che beneficiano della misura di cui al presente articolo, comprese quelle attivate alla data del licenziamento, fatto salvo il beneficio della misura riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.
6. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
7. Il datore e il prestatore di lavoro possono concordare, prima o durante lo svolgimento della prestazione, l'integrazione dell'importo mensile della misura con una quota di retribuzione aggiuntiva erogata esclusivamente a carico del datore di lavoro.
8. La misura di cui al comma 1 non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e degli affari sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'accesso alla misura, le modalità di attuazione della stessa, nonché le modalità di accreditamento dei datori di lavoro del settore privato che intendono offrire la propria disponibilità, e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
10. Le Regioni e le province autonome possono concorrere con proprie risorse e per quanto di competenza alle finalità di cui al comma 1, con ulteriori iniziative volte ad incrementare la platea dei soggetti beneficiari dell'intervento di cui al presente articolo.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 241, nonché a valere sulle risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dall'articolo 242.
Conseguentemente, all'articolo 242, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo del riconoscimento di una misura di sostegno del reddito per giovani laureati meritevoli denominata «reddito di eccellenza», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali, operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
91. 02. Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Reddito di eccellenza)
1. Al fine di promuovere un percorso d'eccellenza finalizzato ad attrarre e a trattenere risorse umane ad alto potenziale, incentivando la residenzialità nelle regioni del Mezzogiorno dei giovani laureati, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura di sostegno del reddito denominata «reddito di eccellenza», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali, operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
2. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta e, comunque, nel limite massimo annuo di spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 20.000 soggetti fino a ventinove anni di età che, al momento della domanda, abbiano conseguito la laurea in università italiane e straniere con il punteggio minimo di 105/110.
3. La misura di cui al comma 1, di importo pari a 1.000 euro, comprensivo degli oneri contributivi, è erogata con cadenza mensile mediante versamento su un conto telematico personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a ventiquattro mesi.
4. Il prestatore di lavoro beneficiario della misura può proporre a un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 7, la stipulazione del contratto di prestazione effettuata ai sensi del presente articolo solleva il datore di lavoro dall'obbligo di erogare una retribuzione.
5. Non possono essere parte del contratto di prestazione di lavoro disciplinato dal presente articolo i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e che licenzia uno o più dipendenti assunti prima dell'attivazione della prestazione non può usufruire, per i dodici mesi successivi alla data del licenziamento, delle prestazioni di lavoro che beneficiano della misura di cui al presente articolo, comprese quelle attivate alla data del licenziamento, fatto salvo il beneficio della misura riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.
6. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
7. Il datore e il prestatore di lavoro possono concordare, prima o durante lo svolgimento della prestazione, l'integrazione dell'importo mensile della misura con una quota di retribuzione aggiuntiva erogata esclusivamente a carico del datore di lavoro.
8. La misura di cui al comma 1 non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e degli affari sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'accesso alla misura, le modalità di attuazione della stessa, nonché le modalità di accreditamento dei datori di lavoro del settore privato che intendono offrire la propria disponibilità, e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
10. Le Regioni e le province autonome possono concorrere con proprie risorse e per quanto di competenza alle finalità di cui al comma 1, con ulteriori iniziative volte ad incrementare la platea dei soggetti beneficiari dell'intervento di cui al presente articolo.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede a valere sul Fondo esigenze indifferibili come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265.
91. 03. Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Misure urgenti in favore dell'inclusione sul reclutamento dei docenti specializzati nel Sostegno didattico)
1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire per l'anno scolastico 2020-2021, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili, in sostituzione delle procedure concorsuali per il sostegno previste dal decreto dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, dal decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e dal decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per tutti i posti di sostegno previsti da: Allegato 1 – Ripartizione posti, decreto dipartimentale n. 498/2020; Allegato 1 – Prospetto Ripartizione Posti, decreto dipartimentale n. 499/2020; Allegato A – Prospetto ripartizione Posti, decreto dipartimentale n. 510/2020; sono da intendersi posti di sostegno vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato anche i posti di sostegno previsti dall'articolo n. 230 del presente decreto.
2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente entro il termine ultimo del mese di maggio 2020, come da D.M. n. 176 dell'11 marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.
3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che verterà sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di 6/10. Tra i titoli valutabili per. la graduatoria di merito regionale rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca e il servizio svolto su posti di sostegno, purché in possesso del titolo prescritto dalla legge 5 febbraio 3992, n. 104, presso le istituzioni scolastiche statali.
4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.
5. In considerazione della pandemia COVID-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei docenti di Sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3 sarà espletata entro il termine dell'anno scolastico 2020/2021. L'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno che avranno superato la prova orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al 1° settembre 2020.
91. 04. Tasso.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
Al comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 dopo le parole: «da soggetti privati,» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione degli enti bilaterali di settore deputati alla formazione professionale,».
91. 05. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile)
ART. 92.
Sostituire l'articolo 92 con il seguente:
Art. 92.
(Prestazioni in materia di NASpI e Dis-Coll)
1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
2. La proroga di cui al presente articolo è compatibile con le indennità di cui agli articoli 27, 28,29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero delle indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto viene fatto una compensazione degli importi. Per i richiedenti che hanno usufruito delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 viene fatta una compensazione degli importi.
3. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 613,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
92. 10. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Al comma 1, sostituire le parole: compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, con le seguenti: di vigenza delle disposizioni emergenziali di contrasto e contenimento dell'epidemia da COVID-19.
92. 16. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura , Viscomi, Bonomo.
Al comma 1, sostituire le parole: 1° marzo 2020 con le seguenti: 1° febbraio 2020.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 384 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
92. 6. Cubeddu.
Al comma 1, sostituire le parole: tra il 1° marzo 2020 con le seguenti parole: tra il 1° febbraio 2020.
92. 9. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 31 ottobre 2020 e aggiungere, in fine, le seguenti parole: È possibile richiedere la rinuncia al prolungamento dell'indennità di NASpI e Dis-Coll prevista dal comma 1.
*92. 3. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Frassini.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 31 ottobre 2020 e aggiungere, in fine, le seguenti parole: È possibile richiedere la rinuncia al prolungamento dell'indennità di NASpI e Dis-Coll prevista dal comma 1.
*92. 5. D'Alessandro.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 31 ottobre 2020.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 200 milioni.
92. 8. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, sopprimere le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 31 ottobre 2020.
92. 12. Fassina, Epifani.
Al comma 1, sostituire le parole: il 30 aprile 2020 con le seguenti: la data di entrata in vigore del presente decreto.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 613,7 milioni con le seguenti: 625 milioni.
92. 11. Topo.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 8 maggio.
92. 7. Raduzzi, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Amitrano, Villani, Tripiedi.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 15 maggio 2020;
Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 613, 7 milioni con le seguenti: 633,7 milioni e aggiungere, in fine, le seguenti parole: commi 5 e 7.
92. 14. Fratoianni, Fassina.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 15 maggio 2020.
92. 15. Orfini.
Al comma 1, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: tre mesi.
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è prorogata la prestazione di NASpI fino alla data di nuova assunzione e comunque non oltre tre mesi dalla originaria scadenza.
92. 18. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Al comma 1, dopo le parole: a decorrere dal giorno dì scadenza inserire le seguenti: e nel periodo compreso tra il 18 febbraio 2020 e il 31 ottobre 2020 sono prorogate per ulteriori dodici mesi a decorrere dal giorno della scadenza per i lavoratori stagionali del turismo,.
92. 1. Rosato.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis. Sono altresì destinatarie della NASpI le lavoratrici dipendenti, vittime di violenza ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, che, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013. n. 119, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione;
1-ter. La NASpI è riconosciuta alle lavoratrici di cui al comma 1-bis in deroga ai requisiti previsti all'articolo 3, lettere a), b) e c), della presente legge;
b) all'articolo 15 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis. La Dis-Coll di cui al comma 1 è altresì riconosciuta alle lavoratrici, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione né di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, a causa dell'inserimento nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
1-ter. La Dis-Coll è riconosciuta alle lavoratrici di cui al comma 1-bis, in deroga ai requisiti previsti dal comma 2, lettere a), b) e c), della presente disposizione.
92. 2. Vitiello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87 convertito con modificazioni, della legge del 9 agosto 2018 n. 96 al comma 3 dopo le parole: «di coordinamento e direzione della stessa» aggiungere le seguenti: «le attività commerciali che hanno carattere di stagionalità ovvero attività con chiusura di almeno 70 giorni consecutivi o 120 giorni complessivi in 12 mesi.».
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 265 aggiungere le seguenti: , comma 7, ed all'onere derivante dal comma 1-bis, si provvede ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 265.
92. 4. Vanessa Cattoi, Paternoster, De Martini, Iezzi, Murelli, Eva Lorenzoni, Legnaioli, Caffaratto, Durigon, Moschioni.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 15 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che non siano beneficiari delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 20, 21, 22, 36 e 84 del presente decreto, accedono alle prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 nei giorni in cui non sono in chiamata anche in costanza di rapporto di lavoro.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 130 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
92. 13. Fratoianni, Fassina.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli ufficiali di completamento, di cui all'articolo 937, comma 1 lettera d) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, richiamati in servizio a decorrere dalla data di dichiarazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, percepiscono all'atto della cessazione del periodo di richiamo il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per un periodo pari a un terzo del periodo di servizio prestato. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
92. 17. Pagani, Frailis, De Menech.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I lavoratori intermittenti, di cui agli articoli 13, 15 e 15 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che non siano beneficiari delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 20, 21, 22 e 36 e 84 del presente decreto accedono alle prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 nei giorni in cui non sono in chiamata, anche in costanza di rapporto di lavoro.
92. 19. Nitti.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Detassazione lavoro straordinario)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, non sono soggette a imposta sul reddito delle persone fisiche e alle addizionali regionali e comunali le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto presso la sede di lavoro dai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.
*92. 01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Detassazione lavoro straordinario)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, non sono soggette a imposta sul reddito delle persone fisiche e alle addizionali regionali e comunali le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto presso la sede di lavoro dai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.
*92. 03. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Detassazione lavoro straordinario)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, non sono soggette a imposta sul reddito delle persone fisiche e alle addizionali regionali e comunali le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto presso la sede di lavoro dai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.
*92. 06. Rotondi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
1. Limitatamente agli anni 2020 e 2021, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere riconosciuta la prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale n. 83486, del 28 luglio 2014, e la prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo in relazione ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni.
92. 02. Rotondi.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)
1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole: «8 agosto 1995, n. 335» aggiungere le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».
2. All'onere derivante dalla comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
92. 04. Epifani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Disposizioni di salvaguardia in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)
1. Anche in un'ottica di equità e di ristoro nei confronti dei titolari di imprese commerciali in crisi costretti alla chiusura dell'attività, nonché al fine di mitigare gli effetti economici su tali soggetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, a decorrere dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, nella misura e secondo le modalità ivi previste, spetta ai soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto che, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2016, si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), dello stesso decreto e che, entro il 31 dicembre 2018, hanno perfezionato i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, e le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 795 milioni per l'anno 2020.
92. 05. Sut, Ruggiero, Sabrina De Carlo, Costanzo.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Poligrafici)
1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con decorrenza entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato. Ai fini della determinazione del diritto del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.
92. 07. Tripiedi, Invidia, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 92, è aggiunto il seguente:
Art. 92-bis.
1. L'articolo 1 della legge 25 luglio 1975, n. 402, è sostituito dal seguente:
«Art. 1.
1. In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo pari alla metà dei giorni di lavoro prestati, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. In ogni caso il periodo di trattamento ordinario di disoccupazione non può avere una durata inferiore a 30 giorni e superiore a 240 giorni. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per se e per i familiari a carico.
2. La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma è subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempreché il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1° novembre 1974.
3. In considerazione della situazione emergenziale COVID-19 e delle limitazioni all'ingresso nel territorio nazionale, i lavoratori italiani nonché i lavoratori frontalieri, a condizione che siano rimpatriati, in caso di disoccupazione derivante da un atto di licenziamento ovvero dal mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte di datore di lavoro all'estero intervenuti nel periodo tra il 1° ottobre 2019 e il 4 luglio 2020, hanno diritto di presentare richiesta di trattamento ordinario di disoccupazione fino al 31 dicembre 2020.
4. I cittadini italiani residenti all'estero da oltre 12 mesi, rientrati in Italia, possono accedere alle prestazioni di cui al primo comma purché siano stati regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) nel periodo suddetto.».
2. All'articolo 2, comma 1, della legge n. 402 del 1975, le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «60 giorni».
92. 08. Siragusa.
ART. 93.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizione in materia di contratti a termine)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
c) il comma 1-bis è soppresso;
d) al comma 2, primo e terzo periodo, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 01 è soppresso;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.».
3. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il secondo periodo è soppresso.
*93. 12. Gava, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizione in materia di contratti a termine)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
c) il comma 1-bis è soppresso;
d) al comma 2, primo e terzo periodo, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 01 è soppresso;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.».
3. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il secondo periodo è soppresso.
*93. 26. Mugnai, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizione in materia di contratti a termine)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
c) il comma 1-bis è soppresso;
d) al comma 2, primo e terzo periodo, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 01 è soppresso;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.».
3. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il secondo periodo è soppresso.
*93. 55. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.»;
b) il comma 1-bis è abrogato.
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato.
**93. 6. Moretto, Marco Di Maio, Gadda.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.»;
b) il comma 1-bis è abrogato.
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato.
**93. 20. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.»;
b) il comma 1-bis è abrogato.
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato.
**93. 22. Caretta, Ciaburro, Trancassini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.»;
b) il comma 1-bis è abrogato.
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato.
**93. 54. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)
1. Le disposizioni all'articolo 19, commi 1, 1-bis, 2 e 3 e all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono abrogate.
93. 42. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
1. Per favorire la ripresa delle attività produttive, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 dicembre 2020 è possibile apporre un termine di durata non superiore a trentasei mesi ai contratti di lavoro subordinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
2. I contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. Il contributo addizionale di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, non è dovuto per i contratti a tempo determinato rinnovati entro la data del 31 dicembre 2020.
93. 32. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 ottobre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Per i contratti prorogati o rinnovati ai sensi del comma precedente, non è dovuto il contributo di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96.
93. 13. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Gava.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile assumere, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.
*93. 8. Cestari, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Tomasi, Bellachioma, Gava, Cavandoli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile assumere, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.
*93. 17. D'Alessandro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile assumere, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.
*93. 25. Milanato, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile assumere, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.
*93. 39. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile assumere, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.
*93. 56. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 ottobre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
**93. 36. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 ottobre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
**93. 38. Cannatelli, Zangrillo, Musella.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 ottobre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
**93. 50. Frailis.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 ottobre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
**93. 59. Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
1. Fino al termine del periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 è possibile stipulare, rinnovare e prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo n. 81 del 2015: articolo 19, comma 1; articolo 20, comma 1, lettera c); articolo 21, comma 1; articolo 32, comma 1, lettera c).
93. 5. Covolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
1. La stipula, la proroga e il rinnovo dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, sono consentite, per tutti i contratti stipulati, prorogati o rinnovati entro il 30 agosto 2020, a prescindere dalla data di scadenza, senza necessità che sussistano e che siano indicate le esigenze di cui agli articoli 19 comma 1 e 21 comma 01 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
93. 30. Zangrillo, Gelmini, Cannatelli, Musella, Zanella.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
1. Al fine di favorire il rilancio del sistema economico e produttivo a fronte della crisi prodotta dalle conseguenze dell'epidemia da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 per l'eventuale prolungamento oltre i 12 mesi della durata dei contratti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non sono richieste le condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, per il medesimo periodo temporale, si applicano anche ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
93. 31. Musella, Gelmini, Zangrillo, Cannatelli, Zanella.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)
1. Fino al 31 dicembre 2020, i contratti a tempo determinato e i contratti a tempo determinato a scopo di somministrazione, possono essere prorogati o rinnovati anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-bis e 4, articolo 20, commi 1, lettera c) e 2, articolo 21, commi 01, 1 e 2, 23, comma 1, articolo 31, comma 2, articolo 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in deroga alle disposizioni dei contratti collettivi previsti dall'articolo 51, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, aventi il medesimo oggetto. A tali contratti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.
*93. 7. Tomasi, Garavaglia, Gava, Bellachioma, Frassini, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)
1. Fino al 31 dicembre 2020, i contratti a tempo determinato e i contratti a tempo determinato a scopo di somministrazione, possono essere prorogati o rinnovati anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-bis e 4, articolo 20, commi 1, lettera c) e 2, articolo 21, commi 01, 1 e 2, 23, comma 1, articolo 31, comma 2, articolo 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in deroga alle disposizioni dei contratti collettivi previsti dall'articolo 51, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, aventi il medesimo oggetto. A tali contratti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.
*93. 53. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)
1. Fino al 31 dicembre 2020, i contratti a tempo determinato e i contratti a tempo determinato a scopo di somministrazione, possono essere prorogati o rinnovati anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-bis e 4, articolo 20, commi 1, lettera c) e 2, articolo 21, commi 01, 1 e 2, 23, comma 1, articolo 31, comma 2, articolo 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in deroga alle disposizioni dei contratti collettivi previsti dall'articolo 51, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, aventi il medesimo oggetto. A tali contratti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.
*93. 62. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizioni in materia di stipula, proroga o rinnovo di contratti a termine)
1. Fino al 30 agosto 2020 è possibile stipulare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto dei limiti di quantitativi e di durata massima vigenti, i contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
93. 51. Mancini.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1 sopprimere le parole: in essere alla data del 23 febbraio 2020;
dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. Per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2021, la disciplina relativa alle condizioni che giustificano il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 19, comma 1, la disciplina relativa al numero complessivo dei contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 23 nonché la disciplina sul diritto di precedenza di cui all'articolo 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applicano ai datori di lavoro dei settori terziario, distribuzione, servizi, turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.
1-ter. Sino al 31 dicembre 2021, il limite dimensionale di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 relativo al contratto di prestazione occasionale non si applica ai datori del lavoro dei settori terziario, distribuzione servizi, turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.
93. 40. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020, con le seguenti: stipulare contratti di rinnovo o proroga fino al 31 dicembre 2020;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai lavoratori apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e ai lavoratori titolari di contratti a termine, anche in somministrazione, il termine dei loro contratti è prorogato nella misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi dall'attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica.
93. 44. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Bonomo, Pezzopane.
Al comma 1, sostituire le parole: è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, con le seguenti: la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato possono essere effettuati fino al 10 gennaio 2021.
*93. 41. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Al comma 1, sostituire le parole: è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, con le seguenti: la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato possono essere effettuati fino al 10 gennaio 2021.
*93. 46. Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Topo.
Al comma 1, sostituire le parole: è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, con le seguenti: la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato possono essere effettuati fino al 10 gennaio 2021.
*93. 45. Pentangelo.
Al comma 1, sostituire le parole: è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, con le seguenti: la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato possono essere effettuati fino al 10 gennaio 2021.
*93. 52. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 agosto 2020, con le seguenti: 31 dicembre 2021.
93. 60. Tabacci.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
*93. 2. Paita.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
*93. 16. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
*93. 33. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
*93. 43. Pastorino.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
*93. 61. Frate, Vizzini.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021;
b) dopo le parole: i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, aggiungere le seguenti: anche a scopo di somministrazione;
c) sopprimere le parole: in essere alla data del 23 febbraio 2020.
**93. 9. Durigon, Manzato, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Cavandoli.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021;
b) dopo le parole: i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, aggiungere le seguenti: anche a scopo di somministrazione;
c) sopprimere le parole: in essere alla data del 23 febbraio 2020.
**93. 24. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021;
b) dopo le parole: i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, aggiungere le seguenti: anche a scopo di somministrazione;
c) sopprimere le parole: in essere alla data del 23 febbraio 2020.
**93. 37. Brunetta, Zangrillo, Cannatelli, Musella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021;
b) dopo le parole: i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, aggiungere le seguenti: anche a scopo di somministrazione;
c) sopprimere le parole: in essere alla data del 23 febbraio 2020.
**93. 58. Zennaro, Rospi, Nitti.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021;
b) dopo le parole: i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, aggiungere le seguenti: anche a scopo di somministrazione;
c) sopprimere le parole: in essere alla data del 23 febbraio 2020.
**93. 29. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: fino al 30 agosto con le seguenti: per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività;
b) dopo le parole: anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, inserire le seguenti: nonché delle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012.
*93. 15. Moschioni, Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: fino al 30 agosto con le seguenti: per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività;
b) dopo le parole: anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, inserire le seguenti: nonché delle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012.
*93. 28. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: fino al 30 agosto con le seguenti: per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività;
b) dopo le parole: anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, inserire le seguenti: nonché delle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012.
*93. 27. Bond, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: , anche per il personale collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche.
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. È possibile altresì rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, fermo restando la proroga per l'anno scolastico 2020/2021 dei contratti per il personale docente e amministrativo delle istituzioni scolastiche e dei contratti per il personale docente delle istituzioni scolastiche dell'infanzia e della primaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1-quinquies della legge 20 dicembre 2019, n. 159.
93. 18. Villani, Invidia, Cubeddu, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Cominardi, Tripiedi.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.
*93. 23. Cassinelli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.
*93. 21. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 28, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «anche in regime di somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
93. 11. Durigon, Manzato, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere al 31 maggio 2020 del personale del Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPL1), e scadenti tra 31 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 sono prorogate automaticamente al 31 dicembre 2020 in deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
93. 19. De Filippo.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, i disposti del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2015, così come modificato dall'articolo 1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 12 luglio 2018, convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96, inerenti il numero massimo di proroghe dei contratti a tempo determinato, non si applicano ai medesimi contratti di lavoro stagionali stipulati per il personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane, alla gestione delle piste da sci.
93. 14. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Binelli, Loss, Sutto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 28 dell'articolo 2, secondo periodo sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione».
93. 57. Zennaro, Rospi, Nitti.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 147 lettera b) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «fino al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2021».
93. 47. Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Topo.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In deroga all'articolo 1129 comma 10 del codice civile, l'incarico di amministratore di condominio scaduto al 4 aprile 2020 è automaticamente rinnovato sino al 4 aprile 2021.
93. 48. Zardini.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il contributo addizionale di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, non è dovuto per i contratti a tempo determinato rinnovati entro la data del 30 agosto 2020.
93. 34. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Per i contratti prorogati o rinnovati ai sensi del comma precedente, non è dovuto il contributo di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 400 milioni.
93. 35. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
1. Per i lavoratori con contratto in prova alla data del 23 febbraio 2020, la scadenza della conferma contrattuale viene automaticamente prorogata al 30 settembre 2020.
93. 036. Vitiello.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Cumulabilità dei redditi derivanti da lavoro intermittente con prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito)
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, comma 2, e 10, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente».
93. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015 in materia di introduzione dell'istituto del lavoro accessorio)
1. Dopo il capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente:
«Capo VI
LAVORO ACCESSORIO
Art. 48.
(Definizione e campo di applicazione)
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, intuiti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001».
93. 02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori del settore turismo)
1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2021.
2. Ai soggetti in questione non si applica il regime di «de minimis».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
93. 032. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2021.
2. Ai soggetti in questione non si applica il regime di «de minimis».
*93. 03. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2021.
2. Ai soggetti in questione non si applica il regime di «de minimis».
*93. 011. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2021.
2. Ai soggetti in questione non si applica il regime di «de minimis».
*93. 021. Trancassini, Zucconi, Acquaroli, Caiata, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro accessorio)
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino al 31 dicembre 2021 è sospesa la disposizione di cui all'articolo 1 decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25. Conseguentemente fino al 31 dicembre 2022, il lavoro accessorio torna ad essere disciplinato dagli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
93. 05. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)
1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.
*93. 06. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)
1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.
*93. 022. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)
1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.
*93. 023. Frassini, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Cavandoli.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)
1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto- legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.
*93. 027. Mulè, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Contratti di prestazione occasionale)
1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, comma 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5».
93. 09. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)
1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole «tre giorni» sono sostituite con le seguenti: «dodici giorni».
*93. 07. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)
1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole «tre giorni» sono sostituite con le seguenti: «dodici giorni».
*93. 016. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)
1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole «tre giorni» sono sostituite con le seguenti: «dodici giorni».
*93. 029. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Modifiche alla contribuzione addizionale in materia di riassunzione a tempo determinato per effetto delle misure di precedenza)
1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico» sono aggiunte le seguenti: «e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato».
93. 08. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Cumulabilità del reddito con prestazioni di sostegno)
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente comma:
«3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente».
93. 012. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori)
1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato, e per ciascun lavoratore richiamato in servizio dopo un periodo di integrazione salariale. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 e a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
93. 031. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori)
1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato, e per ciascun lavoratore richiamato in servizio dopo un periodo di integrazione salariale. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
Conseguentemente è ridotto di 170 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 265 comma 5 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.
93. 013. Pentangelo.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori)
1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato, e per ciascun lavoratore richiamato in servizio dopo un periodo di integrazione salariale. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
*93. 04. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori)
1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato, e per ciascun lavoratore richiamato in servizio dopo un periodo di integrazione salariale. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
*93. 010. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori)
1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato, e per ciascun lavoratore richiamato in servizio dopo un periodo di integrazione salariale. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
*93. 034. Moretto, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori)
1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato, e per ciascun lavoratore richiamato in servizio dopo un periodo di integrazione salariale. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
*93. 019. Zucconi, Trancassini, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Modifiche ai contratti di espansione)
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 sopprime le parole: «In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020,»;
2) al comma 1 sostituire la parola: «1000» con la seguente: «500»;
3) al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile»;
4) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i benefici di cui ai commi 3 e 7 afferiscono alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali, di cui all'articolo 23.
7-ter. La gestione di cui al comma 7-bis evidenzia l'apporto dello Stato, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale».
93. 014. Gribaudo, Serracchiani, Viscomi, Lepri, Carla Cantone, Mura, Bonomo, Bruno Bossio.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
1. Al fine di favorire il rilancio del sistema economico e produttivo a fronte della crisi prodotta dalle conseguenze dell'epidemia da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ai datori di lavoro che non abbiano effettuato licenziamenti in data successiva al 23 febbraio 2020 e che effettuano nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuta una riduzione pari al cento per cento degli oneri contributivi a loro carico per i primi sei mesi. Ai datori di lavoro che alle medesime condizioni di cui al primo periodo effettuano nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è riconosciuta una riduzione pari al cinquanta per cento degli oneri contributivi a loro carico per i primi sei mesi. Ai datori di lavoro che alle medesime condizioni di cui al primo periodo trasformano contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuta una riduzione pari al cinquanta per cento degli oneri contributivi a loro carico per i primi sei mesi del nuovo contratto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
93. 015. Zangrillo, Cannatelli, Musella.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico» sono aggiunte le seguenti: «e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato».
93. 017. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente:
«a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;».
93. 018. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
1. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:
«Art. 54-bis. – (Disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio) – 1. Per prestazioni di' lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
2. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano in agricoltura: a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
5. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso: a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti; b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.
6. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.
7. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al presente articolo sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
8. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.
10. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 9 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 8,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali.
11. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, compresi i servizi short message service (SMS) o di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di inizio e di termine del lavoro e il luogo della prestazione.
12. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 15. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
13. Fermo restando quanto disposto al comma 14, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni orari, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui al l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso delle spese, tale che il valore nominale di ogni buono emesso sia di euro 11 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata gestione separata dell'INPS.
14. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
15. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 13 e delle relative coperture assicurative e previdenziali».
93. 024. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato in somministrazione)
1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al secondo periodo sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione».
*93. 025. Brunetta, Zangrillo, Cannatelli, Musella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato in somministrazione)
1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al secondo periodo sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione».
*93. 028. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente».
**93. 020. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente».
**93. 033. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Contratto di lavoro a prestazione occasionale)
1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente:
«a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;».
93. 030. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
ART. 94.
Sostituire l'articolo 94 con il seguente:
Art. 94.
(Ampliamento della flessibilità in materia di lavoro nel settore agricolo)
1. Limitatamente alle imprese del comparto agricolo al fine di sostenere l'impatto che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale mediante ampliamento degli strumenti di flessibilità in materia di lavoro, fino al 31 dicembre 2020 i limiti in materia di ricorso al contratto di prestazione occasionale, previsti dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono così derogati:
a) per il prestatore il limite di cui alla lettera c) del comma 1 è innalzato a 5.000 euro;
b) per l'utilizzatore il limite dei compensi di cui alla lettera b) del comma 1 è sospeso;
c) i divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 14 sono sospesi.
2. Le misure di cui al comma 1 si applicano esclusivamente alla manodopera aggiuntiva rispetto a quella presente nelle aziende individuate ai sensi del comma 1 alla data del 28 febbraio 2020. Restano ferme le limitazioni previste dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non derogate dal comma 1.
3. Per l'anno 2020, i soggetti titolari di reddito di cittadinanza (RDC) di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono essere avviati al lavoro agricolo anche nei casi in cui tale attività non sia inserita nel proprio patto per il lavoro, secondo le modalità previste dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente articolo. In caso reiterato diniego, non adeguatamente motivato, si applicano le disposizioni per l'esclusione del RDC previste per legge. L'impiego nel lavoro agricolo, secondo le modalità previste dal presente articolo non comporta la riduzione o l'esclusione dal RDC.
94. 6. Spena, Nevi, Caon, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Sopprimere il comma 3.
94. 10. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. All'articolo 18 comma 3-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: «aiuto e sostegno» inserire le seguenti: «nella vendemmia».
94. 11. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. L'articolo 18, comma 3-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
94. 12. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, aggiungere il seguente:
«3-bis.1. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
94. 13. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per incentivare il lavoro nel settore primario è consento l'uso dei voucher agricoli al fine di semplificare la remunerazione del lavoro in agricoltura e permettere al datore di lavoro di combattere il lavoro sommerso corrispondendo tasse e contributi in maniera semplice;
3-ter. É Consentita l'implementazione dei programmi di trasferimento degli operai specializzati, dai Paesi Ue e extra Ue, sviluppando percorsi privilegiati, stabiliti da accordi bilaterali, che permettano ai lavoratori agricoli di raggiungere l'Italia per la stagione agricola e per cui attualmente è inibito il trasferimento in Italia a causa delle restrizioni agli spostamenti, dovute all'emergenza COVID-19.
94. 7. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021».
94. 1. Comaroli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 30, comma 4-ter, e 31 comma 3-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.
*94. 2. Gadda, Scoma, Marco Di Maio.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 30, comma 4-ter, e 31 comma 3-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.
*94. 8. Porchietto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo le parole: «i CAA» aggiungere le seguenti: «che operano tramite dipendenti e collaboratori iscritti agli albi professionali del settore agrario».
94. 3. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di rafforzate la ricerca agricola e di procedere al superamento del precariato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è autorizzato al reclutamento di operatori tecnici aventi i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto mediante corrispondente incremento delle risorse assegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il trasferimento agli enti vigilati.
94. 9. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Disposizioni in materia di DURC per le imprese agricole)
1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali agricole derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle imprese agricole fino al 31 dicembre 2020.
94. 01. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali e reintroduzione dei voucher INPS nel settore agricolo)
1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese operanti nel settore agricolo in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con riferimento al settore agricolo, non si applicano le seguenti disposizioni:
a) comma 1, lettera b);
b) comma 8;
c) comma 8-bis;
d) comma 14, lettere a) e b).
2. Con riferimento alle imprese operanti nel settore agricolo:
a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;
c) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.
3. All'articolo 54-bis, comma 20, del citato decreto-legge n. 50 del 2017, le parole: «280» ore sono sostituite dalle seguenti: «1.120 ore»;
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.
94. 02. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)
1. In ragione dell'emergenza economica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2023 le seguenti disposizioni dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono sospese:
a) comma 1, lettere b) e c);
b) comma 6, lettere a);
c) comma 14, lettere c) e d).
2. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «12.000 euro».
b) al comma 8, alla lettera d), dopo le parole: «di reddito di inclusione (REI)», inserire le seguenti: «di reddito di cittadinanza sottoscrittori di Progetti Utili alla Collettività (PUC)»;
c) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui al comma 10 trovano applicazione anche per le imprese operanti in settori produttivi diversi, inclusi professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive e del turismo, ONLUS, nonché imprese agricole»;
d) al comma 16, primo periodo, le parole: «La misura minima» a: «sul piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «La misura minima oraria del compenso è pari a 10 euro».
94. 04. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Modifiche all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito. Con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. La disciplina delle prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, può essere applicata su tutto il territorio nazionale, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga ai limiti e ai divieti previsti ai commi 1, 5, 14 e 20 del medesimo articolo 54-bis.
94. 03. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Sospensione del contributo per il licenziamento nel settore della pesca professionale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono sospese per gli anni 2020, 2021 e 2022, relativamente alle interruzioni del rapporto a tempo indeterminato nel settore della pesca professionale.
94. 05. Martinciglio.
ART. 95.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «SARS-COV-2»;
2) alla lettera d) dopo la parola: «dispositivi» aggiungere: «e sistemi o protocolli validati da enti di certificazione accreditati e probanti con evidenze analitiche;»
b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente: Al fine di incentivare l'adozione di ulteriori e migliorativi interventi rispetto a quelli già previsti in attuazione agli obblighi di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro possono beneficiare dello sgravio del premio assicurativo INAIL previa l'adozione di sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati Accredia e probanti con evidenze analitiche, per la sanificazione degli ambienti di lavoro. I sistemi o protocolli di cui al presente comma sono riconosciuti buona prassi e determinano efficacia esimente in capo ai soggetti apicali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in caso di attuazione dell'impianto sanzionatorio della stessa norma, nonché validi strumenti atti a dimostrare il concreto orientamento antielusivo riguardo i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale.
95. 9. Saitta.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: promuove interventi straordinari destinati sono aggiunte le seguenti: ai soggetti esercenti arti e professioni,;
b) al comma 2 sostituire le parole: 403 milioni con le seguenti: 806 milioni,;
c) al comma 3, secondo periodo sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 30.000, le parole: euro 50.000 con le seguenti: 100.000 e le parole: 100.000 con le seguenti: 200.000;
d) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i progetti di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono rifinanziati per un importo ulteriore di 403 milioni di euro;
e) dopo il comma 6 aggiungere il seguente: 6-bis. Agli oneri per il rifinanziamento di cui al comma 5, pari a 403 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5;
f) la rubrica è sostituita dalla seguente: Misure di sostegno per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.
95. 6. D'Alessandro.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: dispositivi inserire le seguenti: e sistemi o protocolli validati:
b) dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di incentivare l'adozione di ulteriori e migliorativi interventi rispetto a quelli già previsti in attuazione agli obblighi di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro possono beneficiare della riduzione del tasso di premio assicurativo INAIL per oscillazione per prevenzione, previa l'adozione di sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati dall'Ente unico di accreditamento Accredia, probanti con evidenze analitiche, per la sanificazione degli ambienti di lavoro. I sistemi o protocolli di cui al presente comma sono riconosciuti buona prassi e determinano efficacia esimente in capo ai soggetti apicali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in caso di attuazione dell'impianto sanzionatorio di cui al medesimo articolo, nonché idonei a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro nonché la responsabilità penale del datore di lavoro per i reati derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-COV-2) in occasione di lavoro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.;
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si provvede ai sensi dell'articolo 265.
95. 4. D'Alessandro.
Al comma 1, dopo le parole: promuove interventi straordinari destinati inserire le seguenti: ai soggetti esercenti arti e professioni,.
Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Misure di sostegno per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.
*95. 10. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Rizzetto, Zucconi.
Al comma 1, dopo le parole: promuove interventi straordinari destinati inserire le seguenti: ai soggetti esercenti arti e professioni,.
Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Misure di sostegno per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.
*95. 20. Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 1, dopo le parole: promuove interventi straordinari destinati inserire le seguenti: ai soggetti esercenti arti e professioni,.
Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Misure di sostegno per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.
*95. 23. Viscomi, Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lepri, Mura, Pezzopane.
Al comma 1, dopo le parole: promuove interventi straordinari destinati, aggiungere le seguenti: agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, associazioni e fondazioni ed enti privati.
**95. 24. De Menech.
Al comma 1, dopo le parole: promuove interventi straordinari destinati, aggiungere le seguenti: agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, associazioni e fondazioni ed enti privati.
**95. 25. Rossi, Lepri, Di Giorgi, Prestipino, Ciampi.
Al comma 1, dopo le parole: promuove interventi straordinari destinati, aggiungere le seguenti: agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, associazioni e fondazioni ed enti privati.
**95. 29. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, dopo le parole: interventi straordinari destinati, aggiungere le seguenti: agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, associazioni e fondazioni ed enti privati.
*95. 32. Ungaro.
Al comma 1, dopo le parole: interventi straordinari destinati, aggiungere le seguenti: agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, associazioni e fondazioni ed enti privati.
*95. 33. Moretto.
Al comma 1, dopo le parole: al Registro delle imprese, inserire le seguenti: nonché ai soggetti esercenti arti e professioni,.
Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Misure di sostegno per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.
95. 11. Buompane, Caso, Maraia.
Al comma 1, dopo la parola: agrituristiche, inserire le seguenti: le aziende agricole sociali, le fattorie sociali.
*95. 16. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo la parola: agrituristiche, inserire le seguenti: le aziende agricole sociali, le fattorie sociali.
*95. 21. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Al comma 1, dopo le parole: imprese agrituristiche inserire le seguenti: operatori che esercitano attività di ittiturismo.
95. 26. Benedetti.
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) dagli enti non commerciali, comprese le associazioni e fondazioni gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, proprietari oppure titolari di diritti reali di godimento oppure detentori (comodatari o affittuari) di edifici immobili adibiti alla funzione attività di scuola paritaria d'infanzia non profit facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, o ai servizi educativi all'infanzia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
95. 5. Toccafondi.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) allestimento, sanificazione e messa in sicurezza sanitaria di alloggi per i lavoratori stagionali impegnati nelle raccolte stagionali in agricoltura.
95. 22. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) tamponi e test sierologici.
95. 30. Frate, Vizzini.
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Gli interventi straordinari di cui al comma 1 sono altresì destinati ai liberi professionisti, anche non iscritti agli ordini professionali.
*95. 19. Baratto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Gli interventi straordinari di cui al comma 1 sono altresì destinati ai liberi professionisti, anche non iscritti agli ordini professionali.
*95. 28. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Serracchiani, Mura.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: 403 milioni con le seguenti: 806 milioni;
b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 30.000, le parole: euro 50.000 con le seguenti: euro 100.000 e le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 200.000;
c) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono rifinanziati per un importo ulteriore di 403 milioni di euro.
**95. 3. Vanessa Cattoi, Garavaglia, Comaroli, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: 403 milioni con le seguenti: 806 milioni;
b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 30.000, le parole: euro 50.000 con le seguenti: euro 100.000 e le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 200.000;
c) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono rifinanziati per un importo ulteriore di 403 milioni di euro.
**95. 12. Musella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: 403 milioni con le seguenti: 806 milioni;
b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 30.000, le parole: euro 50.000 con le seguenti: euro 100.000 e le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 200.000;
c) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono rifinanziati per un importo ulteriore di 403 milioni di euro.
**95. 31. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 2 sostituire le parole: 403 milioni con le seguenti: 203 milioni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 95 aggiungere il seguente:
Art. 95-bis.
(Sostegno alle imprese per l'acquisto di DPI)
1. Al fine di implementare il fondo previsto nel decreto-legge n. 18 del 2020, articolo 43, comma 1, INAIL provvede a trasferire ad Invitalia un ulteriore fondo di 200 milioni di euro, per lo scorrimento della graduatoria del bando Impresa Sicura, pubblicata in data 21 maggio 2020.
95. 27. Critelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: quota dette predette risorse è riservata in favore delle imprese di micro e piccola dimensione nella misura, rispettivamente, del 60 per cento e del 30 per cento delle medesime risorse;
al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 7.500 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 25.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 4 con più di 50 dipendenti.
95. 8. Mancini.
Al comma 2, sostituire le parole da: sono destinate fino alla fine del comma, con le seguenti: pari ad euro 403 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
95. 14. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Al comma 2 sostituire le parole: ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con le seguenti: nonché le risorse dei fondi INAIL.
*95. 2. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2 sostituire le parole: ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con le seguenti: nonché le risorse dei fondi INAIL.
*95. 13. Bergamini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 2 sostituire le parole: ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con le seguenti: nonché le risorse dei fondi INAIL.
*95. 15. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'INAIL destina le risorse residue, comprese quelle inutilizzate per i bandi degli esercizi passati, a un apposito bando, da emanarsi entro il 31 ottobre 2020, per il finanziamento, ai sensi del citato articolo 11, comma 15, del decreto legislativo n. 81 del 2008, delle seguenti iniziative:
a) progetti di investimento (Asse di finanziamento 1);
b) progetti di bonifica da materiali (Asse di finanziamento 3).
95. 7. Invidia, Cubeddu, Amitrano, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani, Tripiedi, Zanichelli.
Al comma 2, sostituire le parole: 403 milioni con le seguenti: 1.200 milioni.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire la parola: 800 con la seguente: 3.
95. 18. Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Allo scopo di sostenere ulteriormente la ripresa delle attività produttive in sicurezza delle imprese, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza quota parte dell'autorizzazione di spesa ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nell'importo di 200 milioni di euro. Ai predetti fini adotta, entro il 30 settembre 2020, un bando di finanziamento per le imprese, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalità rapide e semplificate, tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando 2019 revocato ai sensi del comma 5.
95. 1. Rosato.
Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:
Art. 95-bis.
1. Al fine di assicurare i più efficaci mezzi di tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro e della salute dei lavoratori, nonché al fine di contenere i rischi di contagio da COVID-19, la sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, un'autorizzazione all'installazione di dispositivi tecnologici che garantiscano il mantenimento delle distanze di sicurezza sociale, senza che vi sia registrazione, identificazione dei soggetti e trattamento dei dati personali.
2. L'atto autorizzatorio di cui al comma 1, rilasciato per singola tipologia di prodotto, sostituisce le singole istanze per le autorizzazioni di cui all'articolo 4 della legge n. 300 del 1970 in materia di norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha efficacia per 1'intero perdurare dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ovvero, in caso di cessazione antecedente, fino al 31 dicembre 2020.
95. 01. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:
Art. 95-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità dei datori di lavoro)
1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale e civile dei datori di lavoro è limitata, per i reati di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile alla mancata adozione dei Protocolli condivisi tra Governo e Parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, ove causalmente idonea a produrre l'evento.
3. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al comma 1, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
95. 02. Porchietto, Gelmini, Sisto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Zangrillo, Spena, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Marin.
Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:
Art. 95-bis.
(Disposizioni in materia di vigilanza sul lavoro)
1. In relazione alle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale accertate a far data dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, il solo adempimento alla diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e all'articolo 301-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, estingue il procedimento sanzionatorio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione in relazione alle violazioni individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e comunque alle violazioni punite ai sensi dell'articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
3. Gli importi delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale non diffidabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, accertate durante il periodo di cui al comma 1, sono ridotti della metà, fatta eccezione per gli importi previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136.
4. Gli importi delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale relativi a verbali di accertamento e notificazione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, possono essere versati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 30 rate mensili di pari importo. Ai fini di cui al presente comma, il trasgressore e l'obbligato in solido, congiuntamente, formulano istanza di rateizzazione entro 30 giorni dalla notifica del verbale previa regolarizzazione delle violazioni laddove sanabili. L'istanza di rateizzazione comporta il riconoscimento del debito e la rinuncia ad avvalersi della facoltà del ricorso amministrativo ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e di ogni forma di ricorso giurisdizionale. Il procedimento sanzionatorio si estingue con il pagamento dell'ultima rata secondo quanto previsto dal piano di rateizzazione autorizzato con provvedimento del direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro e notificato alla PEC indicata nell'istanza di rateizzazione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il trasgressore e l'obbligato in solido sono tenuti a versare l'intera somma residua entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della rata non versata. Alla scadenza del termine, il provvedimento del direttore costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo della somma residua ed è esclusa l'applicazione dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti sanzionatori pendenti nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche in relazione ai verbali notificati a decorrere dal 1° gennaio 2020. In tal caso il termine di 30 giorni ivi indicato decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale, in caso di regolarità, l'Ispettorato del lavoro può rilasciare uno specifico attestato ed iscrive il datore di lavoro in un apposito elenco informatico. I datori di lavoro iscritti nell'elenco, per un periodo di due anni dalla data di iscrizione, non sono sottoposti ad ulteriori accertamenti in materia, fatte salve le ipotesi di richiesta di intervento, di indagini demandate dalle competenti Procure della Repubblica ovvero nelle ipotesi di inadempimenti rilevabili attraverso documenti o informazioni già in possesso da parte delle pubbliche amministrazioni.
7. Al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile e agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, gli Ispettorati territoriali del lavoro possono utilizzare piattaforme informatiche per lo svolgimento da remoto delle riunioni. Il verbale, sottoscritto esclusivamente dal funzionario conciliatore in qualità di pubblico ufficiale, fa piena prova del consenso delle parti e del contenuto dell'accordo anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 2113, comma 4, del codice civile e dell'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, nonché, in caso di mancato accordo, di quanto previsto dall'articolo 411, comma 2, del codice di procedura civile e dall'articolo 7, comma 8, della legge 15 luglio 1966, n. 604.
8. A far data dal 1° luglio 2020 le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e di cui all'articolo 1, comma 445, lettera e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogate. Conseguentemente il fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro è integrato di euro 14 milioni per l'anno 2020 e di 28 milioni a decorrere dall'anno 2021. Le somme di cui al presente comma sono utilizzate per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
9. Al fine di potenziare nell'immediato le attività di prevenzione e promozione, nonché i controlli connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato il personale delle aree funzionali a valere sul budget assunzionale relativo ai cessati dell'anno 2019. La procedura di cui al presente comma è altresì utilizzata per la selezione del personale da assumere a seguito delle autorizzazioni all'assunzione già concesse ed è svolta con modalità semplificate per titoli e colloquio da effettuare anche a distanza, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato. L'Ispettorato comunica al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità di personale per le quali sono attivate le procedure concorsuali.
10. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
11. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 3, pari ad euro 4.462.500 per il 2020 e ad euro 8.925.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nonché agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari ad euro 3.250.000 per il 2020 e ad euro 6.500.000 per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
95. 03. Donno.
Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:
Art. 95-bis.
(Dispositivi per la sanificazione di taxi e n.c.c.)
1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 è istituito un fondo per sostenere l'acquisto, da parte dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento dell'attività imprenditoriale.
2. Sono rimborsabili le spese effettuate per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali per il contenimento e il contrasto del COVID-19, nonché la sanificazione dell'autoveicolo. I dispositivi di cui al precedente periodo devono essere a norma di legge e sono finalizzati alta protezione personale del titolare della licenza e dei clienti.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni della data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità e condizioni necessarie all'erogazione del contributo di cui al comma 1.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.
95. 04. Paita.
Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:
Art. 95-bis.
(Sospensione versamento canoni demaniali)
1. Per le persone fisiche e giuridiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il pagamento dei canoni del demanio marittimo e del demanio idrico con finalità turistico-ricreativa e sportiva e di diporto nautico, per l'anno 2020, è sospeso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Il versamento dei predetti canoni è da effettuare, senza applicazione di sanzioni ed interessi, o in un'unica soluzione o con rateizzazione in cinque rate bimestrali a partire da marzo 2021.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
95. 05. Gava.
ART. 96.
Sopprimerlo.
96. 1. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di reintegrare le proprie dotazioni organiche l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale delle aree funzionali nei limiti del budget assunzionale relativo al personale cessato nell'anno 2019, al netto di quanto già utilizzato ai sensi della legge 19 giugno 2019, n. 56. A tal fine l'Ispettorato aggiorna il piano dei fabbisogni per il triennio 2020-2022 in funzione della esigenza di potenziare i controlli connessi all'emergenza epidemiologica. Le procedure concorsuali di cui al presente comma nonché quelle ancora da attivare a seguito delle autorizzazioni già concesse sono svolte con modalità semplificate per titoli e colloquio da effettuare anche a distanza. Con avviso pubblico del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono indicate le modalità di selezione, i titoli richiesti per la partecipazione ed i relativi punteggi, le materie su cui verte il colloquio orale e il punteggio minimo da conseguire per il superamento della prova. L'Ispettorato comunica al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità di personale per le quali sono attivate le procedure concorsuali di cui al presente comma.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di INL.
96. 2. Gribaudo, Viscomi, Lepri, Carla Cantone, Serracchiani, Mura, Bruno Bossio, Pezzopane.
ART. 97.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Modifiche all'articolo 49-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
1. All'articolo 49-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. L'intervento di cui al comma 1 è esteso, fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, alle piccole e medie imprese agroalimentari ubicate su tutto il territorio nazionale».
*97.01. Dal Moro, Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Modifiche all'articolo 49-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
1. All'articolo 49-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. L'intervento di cui al comma 1 è esteso, fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, alle piccole e medie imprese agroalimentari ubicate su tutto il territorio nazionale».
*97.03. Benedetti.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Modifiche all'articolo 49-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
1. All'articolo 49-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. L'intervento di cui al comma 1 è esteso, fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, alle piccole e medie imprese agroalimentari ubicate su tutto il territorio nazionale».
*97. 05. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 97 (Fondo di garanzia per il TFR), inserire il seguente:
Art. 91-bis.
(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti «esodati»)
1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data, di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 7 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.
2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1° gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
3. Ai soggetti di cui al comma 1, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o che hanno versato in due o più casse contributive, si applica l'istituto del cumulo dei contributi tra le diverse gestioni, nel rispetto della contribuzione prevista per la pensione di vecchiaia, anche per accedere alle pensioni anticipate e alle misure di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
4. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 10 gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11.
5. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 7 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dal presente articolo. Sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente in relazione alle effettive esigenze di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
6. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 5 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
7. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 165 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni per l'anno 2021, 135 milioni di euro per l'anno 2022, 91 milioni di euro per l'anno 2023, 51 milioni di euro per l'anno 2024 e 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
97. 02. Fassina.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 97, è aggiunto il seguente:
Art. 97-bis.
(Disposizioni in materia di enti privati di previdenza obbligatoria)
1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994 per le diverse gestioni obbligatorie da loro amministrate, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale, da inviare ai ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza, a favore dei propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, gli enti possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti netti annui rilevati nell'ultimo bilancio consuntivo approvato dai medesimi enti, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente.
97. 04. Cubeddu.
ART. 98.
Al comma 1, sostituire le parole: Per i mesi di aprile e maggio 2020 con le seguenti: per l'anno 2020.
98. 6. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sostituire le parole: aprile e maggio con le seguenti: aprile, maggio e giugno.
98. 4. Valente, Vacca, Gallo, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi.
Al comma 1, sostituire le parole: nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità 600 euro in favore dei lavoratori con le seguenti: nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico, in favore dei lavoratori.
*98. 1. Vitiello.
Al comma 1, sostituire le parole: nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità 600 euro in favore dei lavoratori con le seguenti: nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico, in favore dei lavoratori.
*98. 3. D'Alessandro.
Al comma 1, sostituire le parole: nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità 600 euro in favore dei lavoratori con le seguenti: nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico, in favore dei lavoratori.
*98. 9. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.
Al comma 1, sostituire le parole: nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità 600 euro in favore dei lavoratori con le seguenti: nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico, in favore dei lavoratori.
*98. 11. De Menech.
Al comma 1, sostituire le parole: nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità 600 euro in favore dei lavoratori con le seguenti: nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico, in favore dei lavoratori.
*98. 12. De Menech, Rotta, Pellicani.
Al comma 1, sostituire le parole: nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità 600 euro in favore dei lavoratori con le seguenti: nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico, in favore dei lavoratori.
*98. 14. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, sostituire le parole: nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità 600 euro in favore dei lavoratori con le seguenti: nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico, in favore dei lavoratori.
*98. 15. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, sostituire le parole: nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità 600 euro in favore dei lavoratori con le seguenti: nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico, in favore dei lavoratori.
*98. 17. Zennaro, Rospi, Nitti.
Al comma 1, sostituire le parole: nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico, in dei lavoratori.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti 700 milioni.
98. 8. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Siracusano, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Polidori.
Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro e le parole: 600 euro con le seguenti: 1000 euro.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro;
al comma 5, sostituire le parole: 230 milioni di euro con le seguenti: 430 milioni di euro.
98. 10. Marin.
Al comma 1, sostituire le parole: 600 euro con le seguenti: 1200 euro.
98. 7. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 7, sostituire le parole: 9 settimane con le seguenti: 18 settimane.
*98. 2. Morrone.
Al comma 7, sostituire le parole: 9 settimane con le seguenti: 18 settimane.
*98. 5. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 7, sostituire le parole: 9 settimane con le seguenti: 18 settimane.
*98. 13. Lotti, De Menech, Pezzopane.
Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:
Art. 98-bis.
(Istituzione del Fondo per il professionismo negli sport femminili)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il «Fondo per il professionismo negli sport femminili», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per Vanno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le federazioni sportive che intendono accedere al Fondo devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2021,
3. Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2, possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:
a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da COVID-19, I) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete, II) allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi; almeno metà dei finanziamenti richiesti dovrà rispondere alle finalità di cui alla lettera i);
b) per gli anni 2021 e 2022, I) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive, II) al reclutamento e alla formazione delle atlete, III) alla qualifica e alla formazione dei tecnici, IV) alla promozione dello sport femminile, V) alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo, VI) all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete; almeno metà dei finanziamenti richiesti dovrà rispondere alle finalità di cui alla lettera II) e alla lettera VI).
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello sport, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono il tetto di spesa.
5. Le federazioni sportive che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Ministro dello sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle società e le associazioni degli allenatori.
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 181 è abrogato.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la disposizione di cui al comma 6.
98. 01. Gribaudo, Quartapelle Procopio.
Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:
Art. 98-bis.
(Disposizioni in materia di gente di mare e di personale della navigazione interna operanti su navi minori nel settore del trasporto turistico)
1. Per la salvaguardia della occupazione della gente di mare e del personale della navigazione interna imbarcati su navi minori per il trasporto turistico di persone rispettivamente via mare e sulle acque interne, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel suddetto settore e che nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al cinquanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, nonché allo stesso personale navigante.
2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite del sessanta per cento con riguardo ai contratti a tempo indeterminato del personale navigante e ai contratti a tempo determinato che saranno trasformati in contratti a tempo indeterminato conseguentemente al riconoscimento dei benefici. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite del trenta per cento con riguardo ai contratti di lavoro stagionale di durata minima pari a sei mesi.
98. 02. Andrea Romano.
ART. 99.
Al comma 1, dopo le parole: Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate inserire le seguenti: , anche in relazione al periodo successivo alla fine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,.
99. 3. Cominardi, Invidia, Cubeddu, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Piera Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole: presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali inserire le seguenti: e analogamente in tutte le loro sedi regionali e delle province autonome;
al comma 2 sostituire le parole: L'Osservatorio realizza con le seguenti: L'osservatorio e gli osservatori regionali realizzano;
al comma 3, sostituire le parole: promuove la costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando con assicura;
al comma 4, dopo le parole: indipendenti aggiungere le seguenti: e dalle rappresentanze datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.
99. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Tomasi.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), dopo le parole: studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione inserire le seguenti: , prevedendo una specifica struttura e uno specifico approfondimento sui dati relativi all'occupazione delle persone con disabilità,;
alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riguardo nei confronti delle persone con disabilità.
*99. 7. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), dopo le parole: studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione inserire le seguenti: , prevedendo una specifica struttura e uno specifico approfondimento sui dati relativi all'occupazione delle persone con disabilità,;
alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riguardo nei confronti delle persone con disabilità.
*99. 9. Mandelli, Saccani Jotti, Versace, Dall'Osso, Bagnasco.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), dopo le parole: studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione inserire le seguenti: , prevedendo una specifica struttura e uno specifico approfondimento sui dati relativi all'occupazione delle persone con disabilità,;
alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riguardo nei confronti delle persone con disabilità.
*99. 11. De Maria.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), dopo le parole: studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione inserire le seguenti: , prevedendo una specifica struttura e uno specifico approfondimento sui dati relativi all'occupazione delle persone con disabilità,;
alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riguardo nei confronti delle persone con disabilità.
*99. 4. Marco Di Maio, Noja.
Al comma 2, lettera a), dopo la parola: demografiche aggiungere la seguente: di età.
99. 14. Frate.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) individuazione e definizione di nuovi ruoli, mestieri e professioni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto della introduzione di nuove tecnologie.
99. 5. Cominardi, Invidia, Cubeddu, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) analisi sulle trasformazioni del lavoro femminile alla luce dello smart working e in riferimento al fenomeno del gender gap. In particolare, l'Osservatorio ha il compito di supportare iniziative ed interventi volti alla tutela dei diritti, all'inclusione e alle pari opportunità, contrastando fenomeni quali lo stalking e il mobbing e qualsiasi altro comportamento e pratica volti a provocare danni fisici, psicologici, sessuali, economici come indicato dalla Convenzione OIL n. 190.
99. 12. Frate, Pezzopane, Cenni, Quartapelle Procopio, Carnevali, Boldrini, Muroni, De Lorenzo, Bruno Bossio, Serracchiani, Ascari, Papiro, Baldini, Bologna, Casa, Giordano, Fitzgerald Nissoli, Rotta, Aprile, Bonomo, Vizzini, Lattanzio, La Marca, Schirò.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2 dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) in relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e), perseguire lo studio ed l'elaborazione dei dati relativi all'occupazione obbligatoria e mirata per le persone con disabilità, con particolare riferimento all'analisi per competenze e abilità residue, delle caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere, con il fine dell'individuazione e definizione dei fabbisogni occupazionali delle persone con disabilità, generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;
al comma 4 dopo le parole: delle regioni e province autonome, inserire le seguenti: dai rappresentanti delle federazioni tra le associazioni delle persone con disabilità, maggiormente rappresentative a livello nazionale in ottemperanza dell'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché.
*99. 6. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2 dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) in relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e), perseguire lo studio ed l'elaborazione dei dati relativi all'occupazione obbligatoria e mirata per le persone con disabilità, con particolare riferimento all'analisi per competenze e abilità residue, delle caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere, con il fine dell'individuazione e definizione dei fabbisogni occupazionali delle persone con disabilità, generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;
al comma 4 dopo le parole: delle regioni e province autonome, inserire le seguenti: dai rappresentanti delle federazioni tra le associazioni delle persone con disabilità, maggiormente rappresentative a livello nazionale in ottemperanza dell'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché.
*99. 8. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2 dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) in relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e), perseguire lo studio ed l'elaborazione dei dati relativi all'occupazione obbligatoria e mirata per le persone con disabilità, con particolare riferimento all'analisi per competenze e abilità residue, delle caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere, con il fine dell'individuazione e definizione dei fabbisogni occupazionali delle persone con disabilità, generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;
al comma 4 dopo le parole: delle regioni e province autonome, inserire le seguenti: dai rappresentanti delle federazioni tra le associazioni delle persone con disabilità, maggiormente rappresentative a livello nazionale in ottemperanza dell'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché.
*99. 13. Bologna, De Toma, Rachele Silvestri, Rospi, Zennaro, Nitti, Vizzini.
Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) analisi dei fabbisogni e opportunità relative alla formazione lungo tutto l'arco della vita, intesa come nuovo diritto soggettivo indispensabile per la costruzione di una società più dinamica, equa e solidale e per un migliore funzionamento del mercato del lavoro.
99. 10. Fusacchia, Braga.
Al comma 4, dopo le parole: dell'INAPP, aggiungere le seguenti: dell'Unioncamere.
99. 2. De Toma.
ART. 101.
Sopprimerlo.
101. 2. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 101.
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all'INPS».
101. 1. Tripiedi, Cominardi, Invidia, Cubeddu, Amitrano, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani.
ART. 102.
Sopprimerlo.
102. 1. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'articolo 61, è aggiunto il seguente:
Art. 61-bis.
(Responsabilità del datore di lavoro e del dirigente per infortunio)
1. Il datore di lavoro e il dirigente, in caso di infortunio derivante da imperizia, rispondono dei reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale solo qualora ne sia accertata la colpa grave.
102. 2. Fioramonti.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Abrogazione del ruolo ad esaurimento dell'ispettorato INPS-INAIL e relativo incremento dotazione organica)
1. In ragione delle diverse e specifiche esigenze tecniche e funzionali, svolte rispettivamente dai funzionari INPS e INAIL, nell'ambito del controllo ispettivo dei luoghi di lavoro, in relazione al rischio di contagio COVID-19, nonché al fine di salvaguardare l'autonomia giuridica dell'INPS e dell'INAIL, il Ministro del lavoro, con proprio decreto provvede al ripristino del profilo permanente del personale ispettivo all'interno dell'INPS e dell'INAIL, eventualmente incrementando la dotazione organica di ciascun ente del numero di ispettori necessari.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è abrogato il ruolo ad esaurimento di cui agli articoli 6, comma 3, e 7, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede utilizzando le risorse a carico del bilancio dei rispettivi enti.
102. 01. Tripiedi, Cominardi, Invidia, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale)
1. Il calo dei traffici negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni costituisce un fatto non riconducibile ai concessionari, che incide sull'equilibrio economico e finanziario delle concessioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, i titolari di concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale hanno diritto al riequilibrio economico e finanziario delle concessioni mediante estensione della durata delle stesse.
3. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in deroga a quanto previsto dall'articolo 165, comma 6, terzo e quarto periodo, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce la modalità di calcolo del periodo di estensione della concessione, secondo i criteri e i parametri di cui ai commi 4 e 5, per quei concessionari che ne facciano richiesta sulla base dei bilanci per gli anni 2020 e 2021.
4. Ai fini del calcolo dello squilibrio economico finanziario connesso all'emergenza COVID-19, ENAC, sulla base dei bilanci dei relativi esercizi, tiene conto:
a) dei minori redditi operativi conseguiti da ciascun concessionario negli esercizi 2020 e 2021 rispetto al 2019;
b) dei costi di investimento sostenuti negli esercizi 2020 e 2021 per l'installazione di nuove apparecchiature, per l'adeguamento di apparecchiature e infrastrutture esistenti ed ogni altro intervento realizzato ai fini della protezione sanitaria del personale e dei passeggeri, al netto di eventuali contributi a fondo perduto conseguiti a tal fine.
5. La durata del periodo di estensione della concessione è pari al rapporto tra lo squilibrio economico finanziario di cui al comma 4 e il reddito operativo dell'anno 2019. Il rapporto è capitalizzato fino alla data di scadenza della concessione ad un tasso e secondo modalità definite da ENAC con proprio provvedimento.
6. È fatta salva la facoltà del concessionario di richiedere il riequilibrio economico e finanziario della concessione ai sensi articolo 165 del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la revisione della stessa secondo modalità, forme e termini diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 5. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti del concessionario ai sensi del citato articolo 165, comma 6, quinto e sesto periodo.
102. 02. Centemero, Gava, Bianchi, Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Cavandoli.
Dopo l'articolo 102, inserire il seguente:
Art. 102-bis.
(Riapertura dei termini in materia di pensioni di guerra)
1. I termini di cui agli articoli 127 e 128, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono riaperti a tempo indeterminato. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
102. 03. Lacarra.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 102 aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
1. Gli enti del sistema camerale non sono tenuti al versamento dei risparmi conseguiti ai sensi ai sensi del comma 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 purché i risparmi dovuti siano destinati alle iniziative di sostegno alla liquidità delle micro e piccole imprese realizzate dalle Camere di commercio a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
102. 04. De Toma.
ART. 103.
Sopprimerlo.
*103. 11. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Sopprimerlo.
*103. 106. Meloni, Lollobrigida, Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Sopprimerlo.
*103. 115. Gelmini, Ravetto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 103.
(Emersione rapporti di lavoro)
1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici, o devono essere in grado di provare, mediante idonea documentazione, la loro presenza in Italia alla sopra indicata data; in ogni caso i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
1-bis. Ai fini di cui al precedente comma e di consentire la continuità dell'attività di impresa, da parte dei medesimi datori di lavoro è possibile confermare la esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima del 8 marzo 2020, con cittadini stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 8 e 9 il permesso di soggiorno di cui è in possesso lo straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto alla data dell'8 marzo 2020, o prorogato ai sensi dell'articolo 103, comma 2-quater legge n. 27 del 24 aprile 2020, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, o con permesso non convertibile in lavoro, anche se revocato, annullato o per il quale non sia ancora pervenuta la risposta alla domanda di rinnovo o di conversione, possono richiedere con le modalità di cui al comma 13, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, ancorché irregolare, nei settori di cui al comma 3, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 secondo periodo del presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;
d) commercio al dettaglio pubblici esercizi, attività dei servizi di alloggio e ristorazione;
e) costruzioni, attività manifatturiere, attività di servizi per edifici e paesaggio.
4. Nell'istanza di cui al comma 1 è indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa.
5. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata, dal 1° giugno al 31 agosto 2020, con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza, in considerazione delle limitazioni alla possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto presso la competente rappresentanza diplomatico o consolare derivanti dall'emergenza sanitaria in corso a livello nazionale e internazionale, la presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 e il rilascio del relativo permesso di soggiorno di lavoro sono consentiti anche in assenza di passaporto in corso di validità, previa esibizione del passaporto scaduto ovvero di altra documentazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero di un documento di identità o riconoscimento, inclusi la carta d'identità o il permesso di soggiorno scaduti. L'istanza, esclusi i casi in cui il passaporto sia già trattenuto dall'autorità di pubblica sicurezza, è presentata, anche via Pec, presso:
a) l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.
6. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 13 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza salvo che si tratti di istanza presentata per un'attività lavorativa a tempo parziale o per un'attività agricola stagionale e per il restante tempo in cui si svolgono altre attività lavorative regolari nei medesimi settori indicati al comma 3.
7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore, per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 15 che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali.
8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui al comma 1 e del comma 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui al comma 1 e del comma 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, per motivi che costituiscono minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale;
c) che risultino condannati con sentenza definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, esclusi i casi di sospensione condizionale della pena ex articolo 163 del codice penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti con esclusione dei reati per i quali la pena non supera nel massimo i 5 anni, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine e, per gli stranieri condannati in Italia, anche di eventuali condanne, con sentenza definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale, esclusi i casi di sospensione condizionale della pena ex articolo 163 del codice penale, nonché con l'esclusione dei reati per i quali la pena non supera nel massimo i 5 anni.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:
a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.
13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, ivi compresa la mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.
14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata da un terzo alla metà.
15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 2, avviene la cancellazione dai sistemi informatizzati di registrazione delle istanze di protezione internazionale.
16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 31 agosto 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 5 e 6 idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 è riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta la cui sede competente per territorio deve inviare il suo parere entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, scaduto il quale in mancanza di parere esso si intende favorevole. Allorché non siano pervenuti dal datore di lavoro i versamenti contributivi dopo l'apertura della posizione lavorativa l'ispettorato raccoglie denunce e testimonianze e anche sulla base di tali elementi o su richiesta dello straniero, il Questore rilascia anche il permesso di soggiorno per casi speciali, previsto dall'articolo 18 o dall'articolo 22, commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 allorché lo straniero irregolarmente impiegato sia anche vittima dei reati indicati al comma 12. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì, di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro. L'attestazione comporta altresì per lo straniero l'obbligo di iscriversi immediatamente al Servizio sanitario nazionale presso l'azienda sanitaria locale competente del luogo in cui dimora, con scelta del medico di base.
17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui al comma 7.
20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'articolo 25-quater del decreto-legge n. 119 del 2018 convertito con modifiche nella legge n. 136 del 2018, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Dipartimento per la Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane c strumentali disponibili a legislazione vigente. Ogni comune interessato da raccolta anche stagionale di prodotti agricoli, può allestire centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 40 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 anche col contributo di associazioni imprenditoriali, della Regione e dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e delle risorse agricole, anche con finanziamento europeo a carico del FAMI.
21. Al comma 1 dell'articolo 25-quater del decreto-legge n. 119 del 2018, dopo le parole rappresentanti sono aggiunte le seguenti «dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, nonché dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale nonché dell'autorità politica delegata per le pari opportunità».
22. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
23. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per il 2020, da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.
24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; di euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.
26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 6, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto-legge.
103. 156. Fioramonti.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata a una preventiva indagine sulle effettive necessità occupazionali nei settori indicati al comma 3 e all'approvazione di una relazione conclusiva della stessa da parte delle Commissioni parlamentari competenti. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione delle associazioni di categoria interessate, trasmette entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto alle medesime commissioni per la sua approvazione una relazione circa il monitoraggio svolto e le ulteriori esigenze occupazionali emerse nei settori interessati.
103. 9. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata allo svolgimento di un'indagine relativa alla conclusione delle procedure di cui al procedente all'articolo 94 nei settori di cui al comma 3 del presente articolo. A tale fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione dell'INPS e delle associazioni di categoria interessate, trasmette entro un mese dall'entrata in vigore del decreto alle competenti Commissioni parlamentari competenti, per la sua approvazione, una relazione circa il monitoraggio svolto nonché delle ulteriori esigenze occupazionali nei settori comma 3.
103. 10. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sopprimere il comma 1.
103. 15. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, inserire le seguenti: valorizzando i corridoi verdi coordinati dalle associazioni e confederazioni agricole per i lavoratori migranti stagionali;
b) sopprimere il comma 2;
c) al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: , limitatamente ai lavoratori residenti sul territorio nazionale da non meno di 5 anni;
d) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: Nei casi di cui ai commi 1 e 2,;
e) sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'istanza di cui al comma 1, è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso: a) l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso una piattaforma telematica, per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea; b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1. L'INPS attua il monitoraggio di tutte le istanze presentate ai sensi del presente articolo attraverso una piattaforma informatica. Per le finalità di cui al presente comma, lo sportello unico per l'immigrazione provvede a trasmettere contestualmente all'INPS le istanze ricevute ai sensi della lettera b). La validità delle istanze cessa decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione nella piattaforma informatica;
f) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1 e sopprimere le parole: nell'ipotesi di cui al comma 1;
g) al comma 7, sopprimere le parole: per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato;
h) al comma 8, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1;
i) al comma 9, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1;
l) al comma 10, alinea, sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dal comma 1;
m) al comma 10, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero siano stati destinatari di una misura di custodia cautelare;
n) al comma 11, alinea, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1;
o) al comma 13, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1;
p) sopprimere il comma 14;
q) sopprimere il comma 16;
r) al comma 17, sopprimere l'ultimo periodo;
s) al comma 20, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1.
103. 14. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo le parole: lavoro subordinato inserire le seguenti: ovvero di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,.
Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: subordinato e al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche se erogata da imprese di servizi.
103. 133. Polverini.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lavoro subordinato, inserire le seguenti: ovvero di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
103. 136. Serracchiani, Viscomi, Lepri, Carla Cantone, Gribaudo, Mura.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: organismi pubblici aggiungere le seguenti: o devono essere in grado di provare, mediante idonea documentazione, la loro presenza in Italia alla sopra indicata data;
2) sostituire le parole: in entrambi i casi con le seguenti: in ogni caso;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai fini di cui al precedente comma nonché al fine di consentire la continuità dell'attività di impresa, da parte dei datori di lavoro è possibile confermare la esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima dell'8 marzo 2020, con stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 8 e 9, il permesso di soggiorno di cui è in possesso lo straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019, o prorogato ai sensi dell'articolo 103, comma 2-quater legge n. 27 del 24 aprile 2020, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, o con permesso non convertibile in lavoro, anche se revocato, annullato o per il quale non sia ancora pervenuta la risposta alla domanda di rinnovo o di conversione, possono richiedere con le modalità di cui al comma 13, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, ancorché irregolare, nei settori di cui al comma 3, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
d) sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata, dal 1° giugno al 7 agosto 2020, con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza, in considerazione delle limitazioni alla possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto presso la competente rappresentanza diplomatico o consolare derivanti dall'emergenza sanitaria in corso a livello nazionale e internazionale, la presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 e il rilascio del relativo permesso di soggiorno di lavoro sono consentiti anche in assenza di passaporto in corso di validità, previa esibizione del passaporto scaduto ovvero di altra documentazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero di un documento di identità o riconoscimento, inclusi la carta d'identità o il permesso di soggiorno scaduti. L'istanza, esclusi i casi in cui il passaporto sia già trattenuto dall'autorità di pubblica sicurezza, è presentata, anche via Pec, presso:
1) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
2) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
3) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2;
e) al comma 6 aggiungere in fine, il seguente periodo: salvo che si tratti di istanza presentata per un'attività lavorativa a tempo parziale o per un'attività agricola stagionale e per il restante tempo in cui si svolgono altre attività lavorative regolari nei medesimi settori indicati al comma 3;
f) al comma 14 aggiungere in fine, il seguente periodo: Contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 2, avviene la cancellazione dai sistemi informatizzati di registrazione delle istanze di protezione internazionale;
g) sostituire il comma 16 con il seguente:
16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 7 agosto 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 5 idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 è riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta la cui sede competente per territorio deve inviare il suo parere entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, scaduto il quale in mancanza di parere esso si intende favorevole. Allorché non siano pervenuti dal datore di lavoro i versamenti contributivi dopo l'apertura della posizione lavorativa l'ispettorato raccoglie denunce e testimonianze e anche sulla base di tali elementi o su richiesta dello straniero, il Questore rilascia anche il permesso di soggiorno per casi speciali, previsto dall'articolo 18 o dall'articolo 22, commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 allorché lo straniero irregolarmente impiegato sia anche vittima dei reati indicati al comma 12. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì, di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro. L'attestazione comporta altresì per lo straniero l'obbligo di iscriversi immediatamente al Servizio sanitario nazionale presso l'azienda sanitaria locale competente del luogo in cui dimora, con scelta del medico di base;
h) al comma 20 aggiungere in fine, il seguente periodo: Ogni comune interessato da raccolta anche stagionale di prodotti agricoli, può allestire centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 40 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 anche col contributo di associazioni imprenditoriali, sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, anche attraverso finanziamento europeo a carico del FAMI.
103. 109. Sabrina De Carlo, Brescia, Baldino, Sarli, Serracchiani.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) dopo le parole: organismi pubblici inserire le seguenti: o devono essere in grado di provare, mediante idonea documentazione, la loro presenza in Italia alla sopra indicata data e le parole: in entrambi casi sono sostituite dalle seguenti: in ogni caso;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini di cui al comma 1 e per consentire la continuità dell'attività di impresa, da parte dei medesimi datori di lavoro è possibile confermare l'esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima dell'8 marzo 2020, con stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 8 e 9 il permesso di soggiorno di cui è in possesso il cittadino straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
2) al comma 2:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli stranieri, con permesso di soggiorno scaduto alla data dell'8 marzo 2020, o prorogato ai sensi dell'articolo 103, comma 2-quater, della legge 24 aprile 2020, n. 27, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, o con permesso non convertibile in lavoro, anche se revocato, annullato o per il quale non sia ancora pervenuta la risposta alla domanda di rinnovo o di conversione, possono richiedere con le modalità di cui al comma 13, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza;
b) al secondo periodo, dopo le parole: devono aver svolto attività di lavoro sono aggiunte le seguenti: ancorché irregolare e le parole: antecedentemente al 31 ottobre 2019 sono soppresse;
c) al terzo periodo, le parole: nei settori di cui al comma 3 sono soppresse;
3) al comma 3:
a) le parole: di cui al presente articolo sono sostituite dalle seguenti: di cui al comma 1 e al comma 2, secondo periodo;
b) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
c-bis) commercio al dettaglio pubblici esercizi, attività dei servizi di alloggio e ristorazione;
c-ter) costruzioni, attività manifatturiere, attività di servizi per edifici e paesaggio;
4) al comma 5, le parole: 15 luglio 2020 sono sostituite dalle seguenti: 31 agosto 2020.
5) dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, in considerazione delle limitazioni alla possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto presso la competente rappresentanza diplomatico o consolare derivanti dall'emergenza sanitaria in corso a livello nazionale e internazionale, la presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 e il rilascio del relativo permesso di soggiorno di lavoro sono consentiti anche in assenza di passaporto in corso di validità, previa esibizione del passaporto scaduto ovvero di altra documentazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero di un documento di identità o riconoscimento, inclusi la carta d'identità o il permesso di soggiorno scaduti. L'istanza, esclusi i casi in cui il passaporto sia già trattenuto dall'autorità di pubblica sicurezza, è presentata, anche via PEC.»;
6) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: salvo che si tratti di istanza presentata per un'attività lavorativa a tempo parziale o per un'attività agricola stagionale e per il restante tempo in cui si svolgono altre attività lavorative regolari nei medesimi settori indicati al comma 3;
7) al comma 16:
a) le parole: 15 luglio 2020 sono sostituite dalle seguenti: 31 agosto 2020;
b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: La sede dell'ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio deve inviare il suo parere entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, scaduto il quale, il parere si intende favorevole. Se, dopo l'apertura della posizione lavorativa, non siano pervenuti da parte del datore di lavoro i versamenti contributivi l'ispettorato raccoglie le denunce e testimonianze e, anche sulla base di tali elementi o su richiesta dello straniero, il Questore rilascia anche il permesso di soggiorno per casi speciali, previsto dall'articolo 18 o dall'articolo 22, commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, allorché lo straniero irregolarmente impiegato sia anche vittima dei reati indicati al comma 12;
c) al secondo periodo la parola: esclusivamente è soppressa;
d) è aggiunto, infine, il seguente periodo: L'attestazione comporta altresì per il cittadino straniero l'obbligo di iscriversi quanto prima al Servizio sanitario nazionale presso l'azienda sanitaria locale competente del luogo in cui dimora, con indicazione del medico di medicina generale;
8) al comma 20 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: I comuni interessati da raccolta, anche stagionale, di prodotti agricoli, possono allestire centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, avvalendosi, altresì, del contributo di associazioni imprenditoriali, delle Regioni e dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e delle risorse agricole, anche a valere sulle risorse del Fondo asilo migrazione e integrazione.
103. 113. Boldrini, Quartapelle Procopio, Madia, Raciti, Orfini, Bruno Bossio, Gribaudo, Bonomo, Lattanzio, Sarli, Ungaro.
Al comma 1 sostituire le parole: proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi con le seguenti: o altra documentazione idonea; in ogni caso.
Conseguentemente, al comma 2:
a) al primo periodo, sostituire le parole: dal 31 ottobre 2019 con le seguenti: alla data dell'8 marzo 2020, o prorogato ai sensi dell'articolo 103, comma 2-quater della legge n. 27 del 24 aprile 2020;
b) dopo le parole: non rinnovato o convertito inserire le seguenti: ovvero con permesso di soggiorno non convertibile in lavoro, anche se revocato, annullato o per il quale non sia ancora pervenuta la risposta alla domanda di rinnovo o di conversione;
c) sostituire le parole: della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza con le seguenti: della durata di mesi dodici dalla presentazione dell'istanza;
d) dopo le parole: devono aver svolto attività di lavoro, inserire le seguenti: ancorché irregolare;
e) sopprimere le seguenti parole: antecedentemente al 31 ottobre 2019.
103. 118. Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Fassina, Pastorino.
Al comma 1, dopo le parole: proveniente da organismi pubblici aggiungere le seguenti: o altra documentazione idonea;.
103. 8. Migliore.
Al comma 1 dopo le parole: proveniente da organismi pubblici inserire le seguenti: o associazioni registrate presso l'Agenzia delle Entrate.
103. 142. Sarli, Magi, Fratoianni, Bruno Bossio, Lattanzio.
Al comma 1, sostituire le parole: ; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020 con le seguenti: o devono essere in grado di provare, mediante idonea documentazione, la loro presenza in Italia alla sopra indicata data; in ogni caso i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai fini di cui al precedente comma e di consentire la continuità dell'attività di impresa, da parte dei medesimi datori di lavoro è possibile confermare la esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima del 8 marzo 2020, con cittadini stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 8 e 9 il permesso di soggiorno di cui è in possesso lo straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
103. 130. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di cui al comma 1, il datore di lavoro:
a) autocertifica che con tutti gli altri lavoratori, addetti e collaboratori impiegati, salvo quelli oggetto della domanda di emersione, sussiste un rapporto contrattuale regolare e rispettoso della normativa vigente e della contrattazione collettiva, anche con riguardo alla salute e alla sicurezza e agli obblighi contributivi e previdenziali;
b) allega il fascicolo aziendale.
Conseguentemente, al comma 14, ultimo periodo, dopo la parola: commessi, sono aggiunte le seguenti: dai datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di cui al comma 1 e.
103. 131. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai fini di cui al comma 1 e di consentire la continuità dell'attività di impresa, da parte dei medesimi datori di lavoro è possibile confermare l'esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima dell'8 marzo 2020, con cittadini stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 8 e 9, il permesso di soggiorno di cui è in possesso lo straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Conseguentemente:
a) al comma 3 sostituire le parole: al presente articolo con le seguenti: al comma 2;
b) al comma 5, sostituire le parole: 15 luglio 2020 con le seguenti: 31 agosto 2020;
c) al comma 16 sostituire le parole: al 15 luglio con le seguenti: al 31 agosto.
103. 143. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai fini di cui al comma 1 e di consentire la continuità dell'attività di impresa, da parte dei medesimi datori di lavoro è possibile confermare l'esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima dell'8 marzo 2020, con cittadini stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 8 e 9, il permesso di soggiorno di cui è in possesso lo straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
103. 145. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:
1-bis. La dichiarazione di emersione determina per il 2020 la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 3, presentata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
103. 16. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente:
ovunque ricorrano nell'articolo sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1;
al comma 5, la lettera c) è soppressa;
al comma 7 le parole da: per la procedura di cui al comma 2 fino a: interessato sono soppresse;
il comma 16 è soppresso.
103. 17. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
al primo periodo sostituire le parole: dal 31 ottobre 2019, con le seguenti: al 31 ottobre 2019, e le parole: della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza con le seguenti: della durata di mesi dodici dalla presentazione dell'istanza.
103. 141. Sarli, Magi, Fratoianni, Bruno Bossio, Lattanzio.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sostituire le parole: dal 31 ottobre 2019 con le seguenti: alla data dell'8 marzo 2020;
b) al secondo periodo sopprimere le parole: , antecedentemente al 31 ottobre 2019,.
103. 146. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Al comma 2 sostituire le parole: dal 31 ottobre 2019 con le seguenti: all'8 marzo 2020.
103. 12. Migliore.
Al comma 2 dopo le parole: non rinnovato o convertito inserire le seguenti: ovvero con permesso di soggiorno non convertibile.
*103. 13. Migliore.
Al comma 2 dopo le parole: non rinnovato o convertito inserire le seguenti: ovvero con permesso di soggiorno non convertibile.
*103. 147. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Ai fini dell'inoltro della domanda di cui al comma 2, limitatamente al permesso di soggiorno temporaneo, la data di scadenza del permesso di soggiorno in possesso, risulta quella indicata sul documento di riconoscimento.
103. 140. Sarli, Magi, Fratoianni, Bruno Bossio, Lattanzio.
Sopprimere il comma 3.
103. 18. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente:
al comma 2, dopo le parole: devono aver svolto attività di lavoro sopprimere le parole: nei settori di cui al comma 3 e dopo le parole: in conformità alle previsioni di legge sopprimere le parole: nei settori di cui al comma 3;
al comma 16, dopo le parole: idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta, sopprimere le seguenti: nei settori di cui al comma 3;
al comma 16, dopo le parole: di svolgere lavoro subordinato, sopprimere le seguenti: esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3.
103. 117. Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Fassina, Pastorino, Sarli.
Al comma 3 sopprimere la lettera a).
103. 20. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 3, alinea, sostituire le parole: al presente articolo con le seguenti: al comma 2.
*103. 2. Migliore.
Al comma 3, alinea, sostituire le parole: al presente articolo con le seguenti: al comma 2.
*103. 148. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Al comma 3, lettera a) sopprimere le parole: e attività connesse.
103. 19. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) edilizia;
Conseguentemente, sostituire il comma 20 con il seguente:
20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'articolo 25-quater del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, si avvale del supporto operativo del Dipartimento per la protezione civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
103. 135. Carla Cantone, Gribaudo, Cenni, Serracchiani, Viscomi, Lepri, Mura.
Al comma 3, dopo la lettera c) inserire le seguenti:
c-bis) logistica, trasporti e grande distribuzione;
c-ter) servizi di alloggio e ristorazione;
c-quater) commercio al dettaglio;
c-quinquies) attività manifatturiera;
c-sexies) costruzioni;
c-septies) servizi di supporto alle imprese.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 15 luglio 2020 con le seguenti: 31 agosto e al comma 16 sostituire le parole: al 15 luglio con le seguenti: al 31 agosto.
103. 144. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Al comma 3, dopo la lettera c) inserire le seguenti:
c-bis) logistica, trasporti e grande distribuzione;
c-ter) servizi di alloggio e ristorazione;
c-quater) commercio al dettaglio;
c-quinquies) attività manifatturiera;
c-sexies) costruzioni;
c-septies) servizi di supporto alle imprese.
*103. 3. Migliore.
Al comma 3, dopo la lettera c) inserire le seguenti:
c-bis) logistica, trasporti e grande distribuzione;
c-ter) servizi di alloggio e ristorazione;
c-quater) commercio al dettaglio;
c-quinquies) attività manifatturiera;
c-sexies) costruzioni;
c-septies) servizi di supporto alle imprese.
*103. 127. Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Fassina, Pastorino.
Al comma 3, dopo la lettera c) inserire le seguenti:
c-bis) logistica, trasporti e grande distribuzione;
c-ter) servizi di alloggio e ristorazione;
c-quater) commercio al dettaglio;
c-quinquies) attività manifatturiera;
c-sexies) costruzioni;
c-septies) servizi di supporto alle imprese.
*103. 149. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Al comma 3, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
c-bis) commercio al dettaglio pubblici esercizi, attività dei servizi di alloggio e ristorazione;
c-ter) costruzioni, attività manifatturiere, attività di servizi per edifici e paesaggio.
103. 114. Boldrini, Quartapelle Procopio, Madia, Raciti, Orfini, Bruno Bossio, Gribaudo, Bonomo, Lattanzio, Sarli, Ungaro.
Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) attività di ristorazione commerciale;
c-ter) attività previste dagli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.
103. 139. Sarli, Magi, Fratoianni, Bruno Bossio, Lattanzio.
Al comma 3, dopo lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) logistica.
103. 132. Fassina.
Sopprimere il comma 4.
103. 21. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sopprimere il comma 5.
103. 23. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 5, sostituire le parole: dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le seguenti: dal 1° giugno al 30 settembre 2020,.
103. 108. Sarli, Brescia, Lattanzio.
Al comma 5, sostituire le parole: 15 luglio con le seguenti: 15 settembre.
103. 1. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Al comma 5 sostituire le parole: 15 luglio con le seguenti: 31 agosto
Conseguentemente, dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. In considerazione delle limitazioni alla possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare derivanti dall'emergenza sanitaria in corso a livello nazionale e internazionale, la presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 e il rilascio del relativo permesso di soggiorno di lavoro sono consentiti anche in assenza di passaporto in corso di validità, previa esibizione del passaporto scaduto ovvero di altra documentazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero di un documento di identità o riconoscimento, inclusi la carta di identità o il permesso di soggiorno scaduti. L'istanza, esclusi i casi in cui il passaporto sia già trattenuto dall'autorità di pubblica sicurezza, è presentata anche via Pec.
103. 126. Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Fassina, Pastorino.
Al comma 5, sostituire le parole: 15 luglio 2020 con le seguenti: 31 agosto.
Conseguentemente, al comma 16 sostituire le parole: al 15 luglio con le seguenti: al 31 agosto.
103. 150. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Al comma 5 sostituire le parole: 15 luglio con le seguenti: 31 agosto.
103. 4. Migliore.
Al comma 5 sostituire le parole: 15 luglio 2020 con le seguenti: 31 agosto 2020.
103. 111. Ascari, Brescia, Sarli.
Al comma 5 sopprimere le parole: , ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
103. 22. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 5 sopprimere la lettera a).
103. 24. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 5 sopprimere la lettera b).
103. 25. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 5 sopprimere la lettera a).
103. 73. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai fini identificativi, per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, è sufficiente che il cittadino straniero disponga di un documento di riconoscimento rilasciato dalle competenti autorità italiane.
103. 138. Sarli, Magi, Fratoianni, Bruno Bossio, Lattanzio.
Sopprimere il comma 6.
103. 27. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza con le seguenti: il cittadino straniero può svolgere l'attività di lavoro anche alle dipendenze di altri datori di lavoro, fermo restando che rimane in capo al datore di lavoro che ha presentato l'istanza l'obbligo della stipula del contratto di soggiorno.
103. 116. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Al comma 6, dopo le parole: delle istanze inserire la seguente: non.
103. 28. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che si tratti di istanza presentata per un'attività lavorativa a tempo parziale o per un'attività agricola stagionale e per il restante tempo in cui si svolgono altre attività lavorative regolari nei medesimi settori indicati al comma 3.
*103. 125. Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Fassina, Pastorino.
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che si tratti di istanza presentata per un'attività lavorativa a tempo parziale o per un'attività agricola stagionale e per il restante tempo in cui si svolgono altre attività lavorative regolari nei medesimi settori indicati al comma 3.
*103. 151. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Al comma 7 sostituire la parola: 500 con la seguente: 1.000.
103. 29. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 7 sostituire la parola: 130 con la seguente: 500.
103. 30. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 8 sostituire le parole: limitatamente ai con le seguenti: anche per i.
103. 31. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 9 sostituire le parole: limitatamente ai con le seguenti: anche per i.
103. 32. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di rigetto delle istanze imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al cittadino straniero è rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 22, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
*103. 6. Migliore.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di rigetto delle istanze imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al cittadino straniero è rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 22, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
*103. 124. Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Fassina, Pastorino, Sarli.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di rigetto delle istanze imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al cittadino straniero è rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 22, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
*103. 152. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Al comma 10, lettera a), sopprimere le parole: commi 1 e 2, lettera c),.
103. 33. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per motivi che costituiscono minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale;
b) alla lettera c) dopo le parole: per i reati inerenti gli stupefacenti inserire le seguenti: ai sensi degli articoli 73 (commi da 1 a 4) e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
c) alla lettera c), sostituire le parole: anche con sentenza non con le seguenti: con sentenza e dopo le parole: ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale inserire le seguenti: esclusi i casi di sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale;
d) alla lettera d) dopo le parole: nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto aggiungere le seguenti: della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine e, per gli stranieri condannati in Italia, anche;
e) alla lettera d) dopo le parole: eventuali condanne sopprimere la seguente: anche e dopo le parole: con sentenza, sopprimere la seguente: non;
f) alla lettera d) dopo le parole: dall'articolo 381 del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: esclusi i casi di sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale, nonché con l'esclusione dei reati per i quali la pensa non supera nel massimo i 5 anni.
103. 123. Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Fassina, Pastorino.
Al comma 10, lettera c), dopo la parola: risultino inserire le seguenti: sottoposti a procedimento o.
103. 34. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 10, lettera c), dopo la parola: condannati inserire le seguenti: a pena detentiva.
103. 154. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: anche con sentenza non definitiva con le seguenti: con sentenza definitiva.
103. 153. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Al comma 10 lettera c) sostituire le parole: per i reati di cui agli articoli 73, commi da 1 a 4, e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
103. 155. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Al comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) nei cui confronti sia stata pronunciata una decisione ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), e nei casi di cui agli articoli, 29 comma 1, e 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
103. 35. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Al comma 10 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter e all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
103. 36. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 10 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) che abbiano anche precedentemente indotto in errore le autorità' presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la propria identità o cittadinanza;.
103. 37. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 10 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) che siano stati condannati anche con sentenza non definitiva o abbiano procedimenti in corso per i reati di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis del codice penale.
103. 38. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Al comma 10 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) nei cui confronti si stata avviata la procedura di cui al Regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 o altra procedura per il loro trasferimento o redistribuzione in altri Paesi in virtù di accordi o intese tra Stati.
103. 39. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sopprimere il comma 11.
103. 40. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sopprimere il comma 14.
103. 41. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il rilascio del permesso di soggiorno si richiede l'esibizione del passaporto in corso di validità o di titolo equipollente ovvero, limitatamente al primo rilascio del permesso di soggiorno, di una documentazione consolare attestante l'identità del cittadino straniero.
103. 7. Migliore.
Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 2, avviene la cancellazione dai sistemi informatizzati di registrazione delle istanze di protezione internazionale.
103. 122. Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Fassina, Pastorino.
Sopprimere il comma 16.
103. 42. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 16, sostituire le parole: dal 1° giugno al 15 luglio 2020 con le seguenti: dal 1° giugno al 30 settembre 2020 e dopo le parole: idonea a comprovare l'attività lavorativa, aggiungere le seguenti: autonoma o subordinata,.
103. 107. Sarli, Brescia, Lattanzio.
Al comma 16 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: al 15 luglio con le seguenti: al 31 agosto;
b) dopo le parole: è riscontrabile da parte dell'ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta aggiungere le seguenti: la cui sede competente per territorio deve inviare il suo parere entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, scaduto il quale in mancanza di parere esso si intende favorevole. Allorché non siano pervenuti dal datore di lavoro i versamenti contributivi dopo l'apertura della posizione lavorativa l'ispettorato raccoglie denunce e testimonianze e anche sulla base di tali elementi o su richiesta dello straniero, il Questore rilascia anche il permesso di soggiorno per casi speciali, previsto dall'articolo 18 o dall'articolo 22, commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 allorché lo straniero irregolarmente impiegato sia anche vittima dei reati indicati al comma 12;
c) dopo le parole: di svolgere lavoro subordinato sopprimere la parola: esclusivamente;
d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attestazione comporta altresì per lo straniero l'obbligo di iscriversi immediatamente al Servizio sanitario nazionale presso l'azienda sanitaria locale competente del luogo in cui dimora, con scelta del medico di base.
103. 121. Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Fassina, Pastorino.
Al comma 16 sostituire le parole: al 15 luglio con le seguenti: al 15 agosto.
103. 5. Migliore.
Al comma 16, sopprimere le parole da: All'atto della presentazione fino a: presente articolo.
103. 43. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sopprimere il comma 17.
103. 44. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sopprimere il comma 19.
103. 45. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sostituire il comma 19 con il seguente:
19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2 e al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i contributi di cui al comma 7 sono destinati ad un apposito fondo a favore dei Comuni per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di polizia locale.
103. 48. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Sostituire il comma 19 con il seguente:
19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2 e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di contenimento dell'emergenza in ambito carcerario, i contributi di cui al comma 7 sono destinati ad apposito fondo per l'assunzione straordinaria di personale del Corpo di polizia penitenziaria.
103. 49. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Sostituire il comma 19 con il seguente:
19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2 e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i contributi di cui al comma 7 sono destinati all'assunzione straordinaria di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
103. 50. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sostituire il comma 19 con il seguente:
19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2 e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i contributi di cui al comma 7 sono assegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari.
103. 51. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sostituire il comma 19 con il seguente:
19. I contributi di cui al comma 7 sono destinati al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.
103. 52. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 19 sopprimere le parole: e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
103. 46. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 19, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo il sessanta per cento che viene destinato al fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
103. 47. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sopprimere il comma 20.
103. 53. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni comune interessato da raccolta anche stagionale di prodotti agricoli, può allestire centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche col contributo di associazioni imprenditoriali, della regione e dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, anche con finanziamento europeo a carico del Fondo europeo asilo, migrazione e integrazione (FAMI).
*103. 120. Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Fassina, Pastorino.
Al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni comune interessato da raccolta anche stagionale di prodotti agricoli, può allestire centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche col contributo di associazioni imprenditoriali, della regione e dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, anche con finanziamento europeo a carico del Fondo europeo asilo, migrazione e integrazione (FAMI).
*103. 129. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Sopprimere il comma 21.
103. 54. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sopprimere il comma 23.
103. 55. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 23, primo periodo, dopo le parole: Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, inserire le seguenti: il personale in servizio presso gli uffici Immigrazione della Polizia di Stato non potrà essere impiegato in altri ambiti operativi e dopo le parole. a mesi sei inserire le seguenti: , rinnovabili fino ad ulteriori mesi sei.
103. 110. Ascari, Brescia, Sarli.
Dopo il comma 23 inserire il seguente:
23-bis. Fuori dai casi di cui al presente articolo e in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, in tutti i procedimenti amministrativi in materia di immigrazione a istanza di parte o per le procedure relative alla concessione della cittadinanza italiana ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che prevedono la dimostrazione del possesso di requisiti reddituali sufficienti al sostentamento da parte del richiedente, su istanza di quest'ultimo i redditi individuali e familiari relativi all'anno 2020 non vengono considerati.
103. 112. Ceccanti, De Maria, Fiano, Miceli, Pollastrini, Raciti, Viscomi, Corneli.
Al comma 25, dopo le parole: Polizia di Stato inserire le seguenti: e delle altre Forze di polizia eventualmente impiegate;.
103. 137. Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Pezzopane.
Sopprimere il comma 26.
103. 56. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 26 sopprimere la lettera a).
103. 57. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 26 sopprimere la lettera b).
103. 58. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Ferme restando le disposizioni che precedono, il lavoratore di ogni settore produttivo il cui rapporto di lavoro sia stato regolarizzato a tempo indeterminato in via giudiziaria o amministrativa, può, nel quinquennio successivo, essere licenziato solo per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo. Ove si tratti di lavoratore extracomunitario, acquisisce altresì il diritto al rilascio, per lo stesso periodo, del permesso di soggiorno.
103. 119. Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Fassina, Pastorino.
Dopo l'articolo 103 aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Disposizioni per i patronati)
1. All'articolo 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001 n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rientrano, altresì, in via automatica, tra le prestazioni per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, tutte le prestazioni non rientranti nelle attività di cui all'articolo 13 svolte dai patronati sulla base di leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative».
103. 01. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 103 aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Finanziamento del servizio di pubblico utilità degli Istituti di patronato e di assistenza sociale)
1. Per l'attività di assistenza prestata dagli Istituti di Patronato, sia nella fase emergenziale e di ripresa dalla pandemia COVID-19 sia nella normale operatività, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, con effetto dal 1° gennaio 2020 è ripristinata nella misura originaria dello 0,226 per cento.
*103. 05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 103 aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Finanziamento del servizio di pubblico utilità degli Istituti di patronato e di assistenza sociale)
1. Per l'attività di assistenza prestata dagli Istituti di Patronato, sia nella fase emergenziale e di ripresa dalla pandemia COVID-19 sia nella normale operatività, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, con effetto dal 1° gennaio 2020 è ripristinata nella misura originaria dello 0,226 per cento.
*103. 025. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 103 aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Finanziamento del servizio di pubblico utilità degli Istituti di patronato e di assistenza sociale)
1. Per l'attività di assistenza prestata dagli Istituti di Patronato, sia nella fase emergenziale e di ripresa dalla pandemia COVID-19 sia nella normale operatività, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, con effetto dal 1° gennaio 2020 è ripristinata nella misura originaria dello 0,226 per cento.
*103. 027. Moretto, Marco Di Maio, Gadda.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 103 aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Modifiche all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. La disciplina delle prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, può essere applicata su tutto il territorio nazionale, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga ai limiti e ai divieti previsti ai commi 1, 5,14 e 20 del medesimo articolo 54-bis.
103. 02. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 103 aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Disposizioni in materia di comunicazione di assunzione semplificata)
1. Per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, la comunicazione per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa e di socio lavoratore di cooperativa, può essere effettuata con le modalità semplificate di cui al comma 2-bis dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
103. 03. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Proroga passaggio a UNIEMENS)
1. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021».
*103. 04. Benedetti.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Proroga passaggio a UNIEMENS)
1. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021».
*103. 017. Frailis, Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Martina, Lattanzio.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Proroga passaggio a UNIEMENS)
1. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021».
*103. 022. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Misure per la stabilizzazione del personale addetto all'attività di assistenza socio-sanitaria)
1. Le aziende sanitarie locali, titolari o meno di partecipazioni di controlli di società, di concerto con la regione di appartenenza, in caso di reinternalizzazione di funzioni o di servizi esternalizzati a società, cooperative o altri soggetti privati, a società a partecipazione pubblica o a società in house, procedono all'assorbimento e internalizzazione delle unità di personale, già dipendenti o soci lavoratori delle cooperative, o comunque in forza a tempo indeterminato, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei predetti soggetti cui erano affidate le funzioni o servizi oggetti di reinternalizzazione.
2. Il suddetto assorbimento e internalizzazione del personale, deve avvenire prima di effettuare nuove assunzioni, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e può essere disposto nei limiti dei posti occupazionali risultanti nelle dotazioni organiche dell'ente medesimo e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e di cui è necessario il mantenimento organico e strutturale, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
103. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori e dei malati di mesotelioma)
1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, coperti o non coperti dall'assicurazione sociale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o in pensione che non hanno già beneficiato delle misure di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e che sono stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre per litro come valore medio su otto ore al giorno, possono presentare richiesta all'Inail corredata, a pena di improcedibilità, di curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni svolte e i relativi periodi di esposizione all'amianto, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, di riconoscimento del beneficio che l'intero periodo lavorativo soggetto a esposizione all'amianto sia moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'Inail e sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale per quanto di sua competenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è adottato il regolamento di attuazione del presente comma.
2. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Per l'anno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021».
103. 07. Serracchiani, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Viscomi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° maggio 2017».
103. 08. Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Serracchiani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti ricadute economiche e occupazionali, per l'anno 2020, il limite dei compensi di cui all'articolo 54-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si intendono incrementati del 50 per cento.
103. 09. Serracchiani, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Disposizioni in materia di forme pensionistiche complementari)
1. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «sette anni».
103. 010. Ruffino.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Modifiche all'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS per i lavoratori autonomi)
1. Al fine di contenere gli effetti sui lavoratori autonomi prodotti dalla crisi generata a seguito dell'epidemia da COVID-19, all'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:
«32-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai lavoratori autonomi di cui al comma 26 non si applica l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui al medesimo comma. Rimane ferma, per i medesimi lavoratori la facoltà di iscrizione alla predetta gestione separata con le modalità di cui ai commi 26 e seguenti.
32-ter. I lavoratori autonomi di cui al comma 26 già iscritti alla gestione separata di cui al medesimo comma, a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cessare di adempiere all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti, previa comunicazione da inviare all'Inps entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello dal quale intendono interrompere il versamento dei contributi.».
2 Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
103. 011. Ruggieri.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)
1. Ai lavoratori frontalieri residenti in Italia che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, nonché nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone, ovvero operanti nei Paesi confinanti o limitrofi extra-UE regolamentati da appositi accordi bilaterali, sono applicate, attraverso surroga dell'Istituto nazionale della previdenza sociale laddove la stessa non fosse già prevista dalla legge, ovvero dai contratti di lavoro individuali o collettivi applicati dal Paese estero, le seguenti disposizioni:
a) il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico;
b) ai lavoratori frontalieri titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai lavoratori subordinati, ai titolari di partita che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliere a far data del 23 febbraio 2020 e privi dei requisiti previsti dalla normativa del decreto legislativo n. 22 del 2015 e di quanto previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è corrisposta una indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 pari a euro 600 ovvero il trattamento previsto dal reddito di emergenza (REM);
c) l'estensione delle misure a sostegno dei lavoratori di cui all'articolo 73.
2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
103. 012. Braga, Enrico Borghi, Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Mura, Viscomi, Schirò.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Rapporto periodico situazione personale maschile e femminile)
1. Per il biennio 2018-2019, il termine di trasmissione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è prorogato al 30 ottobre 2020.
*103. 013. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Rapporto periodico situazione personale maschile e femminile)
1. Per il biennio 2018-2019, il termine di trasmissione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è prorogato al 30 ottobre 2020.
*103. 026. Vanessa Cattoi, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Modifiche al Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato)
1. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «di cui ai commi da 1 a 3» aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 27».
103. 014. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Corresponsione delle indennità di malattia e di maternità ai lavoratori dipendenti)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Fermi restando gli obblighi di contribuzione gravanti sul datore di lavoro in base alla normativa vigente e ai contratti collettivi, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale»;
b) il sesto comma è abrogato.
103. 015. Mura, Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Bonomo.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti esodati)
1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabiliti grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° granaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.
2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1° gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di età all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
3. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 10 gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11.
4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'Inps non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.
5. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'Inps ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 7.000 soggetti e nel limite massimo di 124,3 milioni di euro per l'anno 2020, 179, 7 milioni per l'anno 2021, 195,3 milioni di euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023, 71 milioni di euro per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025, 21,3 milioni di euro per l'anno 2026, 10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, cui si provvede, quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 179,7 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e come incrementato dall'articolo 43, comma 3, del presente decreto, e quanto a 195,8 milioni di euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023, 71 milioni di euro per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025,21,3 milioni di euro per l'anno 2026,10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
103. 016. Bergamini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)
1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il «Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali», dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.».
2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
103. 018. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)
1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni.
103. 019. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Fondo a sostegno delle donne vittime di tratta)
1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e del rallentamento dei servizi ad essa collegate, al fine di garantire un sostegno all'integrazione sociale, ai soggetti di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, e dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003, a decorrere dal mese di maggio è concesso un contributo di 2000 euro, rinnovabile bimestralmente, su richiesta, fino ad un massimo di 10.000 euro pro capite.
2. La richiesta di accesso al contributo, da presentare con procedura telematica, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da adottare entro 60 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà essere corredata dalla certificazione del percorso in atto nell'ambito dei programmi di emersione, assistenza ed integrazione sociale di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
3. Al fine di garantire il contributo di cui al presente articolo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 400.000 euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa per i relativi anni.
4. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 400.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5:
sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 798,4 milioni;
sostituire le parole: 90 milioni, con le seguenti: 89,6 milioni.
103. 020. Ascari, Baldino, Palmisano.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Fondo a sostegno delle donne vittime di tratta)
1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e del rallentamento dei servizi ad essa collegate, al fine di garantire un sostegno all'integrazione sociale, ai soggetti di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, a decorrere dal mese di maggio è concesso un contributo pari a 2.000 euro, rinnovabile bimestralmente, su richiesta, fino ad un massimo di 10.000 euro pro capite.
2. La richiesta di accesso al contributo, da presentare con procedura telematica, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà essere corredata dalla certificazione del percorso in atto nell'ambito dei programmi di emersione, assistenza ed integrazione sociale di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
3. Al fine di garantire il contributo di cui al presente articolo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 400.000 euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa per i relativi anni.
4. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 400.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
103. 021. Martinciglio, Boldrini, Annibali, Aprile, Ascari, Baldini, Barbuto, Barzotti, Benedetti, Berlinghieri, Bologna, Bonomo, Bruno Bossio, Cancelleri, Carinelli, Carnevali, Casa, Cenni, Ciampi, De Lorenzo, Deiana, Di Giorgi, Ehm, Frate, Giordano, Gribaudo, Muroni, Fitzgerald Nissoli, Noja, Occhionero, Papiro, Pezzopane, Pini, Quartapelle Procopio, Roberto Rossini, Sarli, Schirò, Serracchiani, Suriano, Elisa Tripodi, Villani.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Lavoro accessorio in ambito familiare e in ambito agricolo)
1. Nell'ambito delle misure per l'incentivazione dell'occupazione e la semplificazione dell'accesso al lavoro è istituita la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorie. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
2. Alle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo possono fare ricorso in qualità di committenti esclusivamente le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, fatti salvi le applicazioni in ambito agricolo di cui al successivo comma 3, esclusivamente nei seguenti ambiti:
a) assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
b) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
c) assistenza domiciliare ai minori e supporto ad attività di studio in ambito scolastico e universitario.
L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì in agricoltura:
a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio in ambito agricolo, i committenti imprenditori agricoli acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio per le attività di cui al comma 2 possono acquistare i buoni secondo le modalità di cui al precedente periodo oppure, in alternativa, anche presso le rivendite autorizzate.
5. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio per le attività di cui al comma 2 sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
6. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
7. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'Inps, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'Inail, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 3, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'Inps.
8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 7 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'Inps e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
103. 023. Ungaro.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Misure economiche, antiusura per sostegno alle famiglie e imprese e contrasto alla criminalità organizzata)
1. Al fine di agevolare le imprese e le famiglie che versano in stato di difficoltà economica dovuta all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19 ed evitare il dilagare della criminalità organizzata, per l'anno 2020 è incrementato di 30 milioni di euro il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, costituito presso il Ministero dell'interno ai sensi della legge 26 febbraio 2011, n. 10.
2. Entro il 30 giugno 2020 il Ministero dell'interno attiva una campagna volta a incentivare le denunce di prestiti illeciti e condotte di usura e racket presso le emittenti televisive nazionali, i canali social e telematici.
103. 024. Montaruli, Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 104.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: persone con disabilità inserire le seguenti: con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge;
dopo la parola: autosufficienti inserire le seguenti: come definiti ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,;
sostituire le parole: coloro che se ne prendono cura con le seguenti: dei congiunti conviventi che se ne prendono cura ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*104. 9. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: persone con disabilità inserire le seguenti: con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge;
dopo la parola: autosufficienti inserire le seguenti: come definiti ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,;
sostituire le parole: coloro che se ne prendono cura con le seguenti: dei congiunti conviventi che se ne prendono cura ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*104. 14. Dall'Osso.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: persone con disabilità inserire le seguenti: con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge;
dopo la parola: autosufficienti inserire le seguenti: come definiti ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,;
sostituire le parole: coloro che se ne prendono cura con le seguenti: dei congiunti conviventi che se ne prendono cura ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*104. 22. De Toma, Bologna, Rachele Silvestri.
Al comma 1, sostituire le parole: 90 milioni per l'anno 2020 con le seguenti: 190 milioni per l'anno 2020 e sostituire le parole: di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per vita indipendente con le seguenti: di cui 40 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2020.
104. 4. Ziello, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 30 per cento del Fondo per le autosufficienze è destinato ad iniziative per l'inclusione lavorativa di persone con invalidità superiore al 79 cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento inoccupate o disoccupate da oltre trentasei mesi.
*104. 16. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 30 per cento del Fondo per le autosufficienze è destinato ad iniziative per l'inclusione lavorativa di persone con invalidità superiore al 79 cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento inoccupate o disoccupate da oltre trentasei mesi.
*104. 24. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della completa attuazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, con decreto del medesimo Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro della famiglia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità, nel rispetto dei principi di pari opportunità e pari condizioni di accesso alle risorse di cui al comma 1, nel rispetto del relativo limite di spesa.
**104. 5. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della completa attuazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, con decreto del medesimo Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro della famiglia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità, nel rispetto dei principi di pari opportunità e pari condizioni di accesso alle risorse di cui al comma 1, nel rispetto del relativo limite di spesa.
**104. 10. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della completa attuazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, con decreto del medesimo Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro della famiglia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità, nel rispetto dei principi di pari opportunità e pari condizioni di accesso alle risorse di cui al comma 1, nel rispetto del relativo limite di spesa.
**104. 13. Dall'Osso.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della completa attuazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, con decreto del medesimo Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro della famiglia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità, nel rispetto dei principi di pari opportunità e pari condizioni di accesso alle risorse di cui al comma 1, nel rispetto del relativo limite di spesa.
**104. 28. Bologna, De Toma, Rachele Silvestri, Rospi, Zennaro, Nitti, Vizzini.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché; disabili intellettivi, psichici e persone afflitte da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e versino nella condizione di inoccupazione o disoccupazione di· lunga durata, superiore a trentasei mesi, sono ammesse, su richiesta da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Per l'ammissione al beneficio di cui al presente comma non è richiesto alcun requisito reddituale o patrimoniale. La richiesta di ammissione al reddito di cittadinanza comporta il decadimento da ogni altro sussidio o sostegno al reddito.
*104. 17. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché; disabili intellettivi, psichici e persone afflitte da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e versino nella condizione di inoccupazione o disoccupazione di· lunga durata, superiore a trentasei mesi, sono ammesse, su richiesta da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Per l'ammissione al beneficio di cui al presente comma non è richiesto alcun requisito reddituale o patrimoniale. La richiesta di ammissione al reddito di cittadinanza comporta il decadimento da ogni altro sussidio o sostegno al reddito.
*104. 25. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le misure regionali in attuazione del Piano di italiano della Garanzia per i Giovani, ai sensi della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013, prevedono una specifica sezione dedicata ai giovani con invalidità superiore al 79 per cento nonché ai disabili intellettivi, psichici e alle persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento, denominata «Garanzia Giovani Disabili», alla quale sono riservate almeno il 10 per cento delle risorse complessivamente stanziate dai piani regionali.
104. 20. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: comunque siano denominate dalle normative regionali, aggiungere le seguenti: alle aziende agricole che operano nel sociale,.
*104. 12. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: comunque siano denominate dalle normative regionali, aggiungere le seguenti: alle aziende agricole che operano nel sociale,.
*104. 15. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'indennità riconosciuta agli enti gestori di cui al presente comma deve essere utilizzata esclusivamente per la ripresa dell'attività delle strutture di cui al presente comma.
104. 29. Giannone.
Apportare le seguenti modificazioni:
dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Il congedo previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e per i genitori lavoratori autonomi è riconosciuto, con le medesime modalità, anche al caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assiste e si prende cura di uno dei soggetti indicati nel medesimo comma 255, a condizione che non vi siano parenti che già si avvalgono per l'assistito medesimo delle agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, 104.
3-ter. In aggiunta alle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, agli anziani e alle persone con disabilità è riconosciuto un bonus per l'acquisto di servizi di assistenza e sorveglianza disciplinato ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del citato decreto.
Al comma 4, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 230 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 720 milioni di euro per l'anno 2020.
104. 3. Binelli, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
«41-quinquies) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera b), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presìdi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);
41-sexies) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito;
41-septies) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio.».
104. 8. Ferro, Varchi, Bellucci, Bignami, Trancassini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nei limiti di 10 milioni di euro, il Servizio sanitario nazionale, provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisiche, anche ai fini di un loro successivo inserimento nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.
Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
104. 11. Versace, Bagnasco, Gelmini, Novelli, Bond, Mandelli, Mugnai, Brambilla.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Nelle procedure di reclutamento di personale non dirigente indette in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, una quota pari al 10 per cento, delle quote obbligatorie ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è riservata a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento. Per i criteri di computo della quota di riserva e le modalità delle assunzioni si adottano le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
*104. 18. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nelle procedure di reclutamento di personale non dirigente indette in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, una quota pari al 10 per cento, delle quote obbligatorie ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è riservata a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento. Per i criteri di computo della quota di riserva e le modalità delle assunzioni si adottano le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
*104. 23. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Una quota pari complessivamente al 10 per cento dei posti disponibili in ciascun concorso bandito ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è obbligatoriamente riservata alle persone disabili, secondo le procedure di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Non meno del 50 per cento della suddetta quota di riserva è altresì riservata a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento, inoccupate o disoccupate da più di trentasei mesi.
**104. 19. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Una quota pari complessivamente al 10 per cento dei posti disponibili in ciascun concorso bandito ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è obbligatoriamente riservata alle persone disabili, secondo le procedure di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Non meno del 50 per cento della suddetta quota di riserva è altresì riservata a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento, inoccupate o disoccupate da più di trentasei mesi.
**104. 26. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 è riconosciuto un contributo pari a 300 euro mensili ai soggetti che abbiano alle proprie dipendenze mediante contratto di lavoro subordinato o siano utilizzatori mediante contratto di somministrazione di lavoro di un soggetto addetto all'assistenza personale domiciliare di una persona con disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge. Le risorse di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020 confluiscono nel fondo per le non autosufficienze e sono ripartite tra le regioni secondo le modalità del predetto fondo.
4-ter. Le modalità operative per accedere al contributo previsto dal comma 4-bis sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento delle risorse di cui al comma 4-quater, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui ai commi 4-bis e 4-ter, pari a 15 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112.
104. 1. D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, Menga
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 è riconosciuto un contributo pari a 300 euro mensili ai soggetti che abbiano alle proprie dipendenze mediante contratto di lavoro subordinato o siano utilizzatori mediante contratto di somministrazione di lavoro di un soggetto addetto all'assistenza personale domiciliare di una persona con disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge. Le risorse di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020 confluiscono nel fondo per le non autosufficienze e sono ripartite tra le regioni secondo le modalità del predetto fondo.
4-ter. Le modalità operative per accedere al contributo previsto dal comma 4-bis sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento delle risorse di cui al comma 4-quater, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui ai commi 4-bis e 4-ter, pari a 15 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
104. 2. D'Arrando, Sportiello, Nappi, Mammì, Nesci, Ianaro, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga.
Dopo l'articolo 104 aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Norme per favorire la procreazione medicalmente assistita sul territorio nazionale)
1. Il Governo è delegato a modificare articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 in modo da consentire e regolamentare il riconoscimento di indennità finanziaria per le donatrici di gameti.
104. 01. Zolezzi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Coefficiente familiare)
1. Ad ogni misura prevista dalla presente legge che comporti erogazioni economiche si applicano in sede attuativa i seguenti coefficienti, al fine della concreta commisurazione verso ogni destinatario:
a) 0,8 se erogata a favore di una persona che non vive nell'ambito di un nucleo familiare;
b) 1 se erogata a favore di una persona che vive in un nucleo familiare composto dai soli coniugi o conviventi more uxorio;
c) applicando un coefficiente pari a +0,2 rispetto all'unità per ciascun figlio presente nel nucleo familiare di età inferiore ad anni 26.
2. I coefficienti di cui al precedente comma si applicano, in particolare, alle misure economiche disposte dagli articoli 68, 71, 78, 84, 85, 87 del presente decreto.
3. Le misure di cui al presente articolo si applicano i coefficienti pari o superiori a «1» sono sempre cumulabili sia con riferimento ad una stessa persona, sia nell'ambito del medesimo nucleo familiare.
104. 02. Alessandro Pagano.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Disposizioni a tutela dei disabili visivi e ciechi totali)
1. Con decreto di natura non regolamentare da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute, definisce misure adeguate alle condizioni dei disabili visivi e ciechi totali, con particolare riferimento alla previsione di deroghe al distanziamento sociale per gli accompagnatori.
2. Con il medesimo provvedimento previsto dal comma 1, e per le medesime finalità, sono altresì stabilite linee guida per le imprese esercenti il servizio di trasporto pubblico locale, al fine di rendere accessibile ugualmente il servizio ai disabili visivi e ciechi totali.
104. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Trasporto persone con disabilità)
1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità grave e gravissima e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura (caregiver o assistenti), in conseguenza della emergenza epidemiologica da COVID-19, visto quanto stabilito dall'articolo 104, comma 1, al fine di garantire il servizio di trasporto per le persone con disabilità grave e/o per i loro accompagnatori che, per le condizioni di salute, non possono usufruire dei servizi di mobilità pubblica, è previsto un incremento dei trasferimenti alle regioni affinché possano potenziare detto servizio, soprattutto nel periodo dell'emergenza, al fine di offrire maggiori possibilità per le loro attività sociali, di studio, di lavoro o di cure, dopo il periodo di isolamento.
104. 04. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Potenziamento del Servizio di Odontoiatria speciale ed Ortodonzia per pazienti con malformazioni del volto e disabili non collaboranti dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma nell'ambito del Progetto SMILE HOUSE ROMA)
1. In ragione delle difficoltà di accesso ad un percorso coordinato e continuativo garantito dal Servizio Sanitario Nazionale da parte dei pazienti affetti da gravi deformità del volto e con disabilità, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e con particolare riguardo alla finalità di contrastare il rischio di esclusione dall'accesso alle cure da parte delle categorie di pazienti che, per fragilità, vulnerabilità sanitaria o disabilità psichica, fisica o sensoriale, non sono in grado di collaborare alla prestazione sanitaria odontoiatrica, nonché per la specificità che assume nell'ambito del Servizio sanitario nazionale per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell'assistenza il Progetto «Smile House Roma», che accomuna per finalità il Servizio di Odontoiatria per i pazienti disabili non collaboranti, operativo presso l'ospedale San Filippo Neri di Roma, è autorizzata, a valere sul Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di 300.000 euro annui per ciascun anno dal 2020 al 2022.
104. 05. Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)
1. Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
2. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
«402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 e le altre disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo siano destinate ai seguenti settori di intervento:
a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;
b) per una quota pari al 25 per cento, all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti. Il contributo per le strutture private è erogato subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale;
c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto alle terapie indicate nelle Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate dall'Istituto superiore di sanità».
2. Il regolamento previsto dal comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
104. 06. Gemmato, Silvestroni.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)
1. Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine; il seguente periodo: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
2. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
«402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 e le altre disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse ciel Fondo siano destinate ai seguenti settori di intervento:
a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;
b) per una quota pari al 25 per cento, all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti;
c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto alle terapie indicate nelle Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate dall'Istituto superiore di sanità».
2. Il regolamento previsto dal comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
104. 011. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 104, aggiungere i seguenti:
Art. 104-bis.
(Misure di flessibilità lavorativa per le persone con disabilità e loro familiari)
1. Fino al 31 dicembre 2020, il lavoratore dipendente, che nel periodo di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può scegliere di fruire dei permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e del loro ampliamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020. n. 18 oppure, laddove ne ricorrano i requisiti, dei congedi di cui agli articoli 32, 33 e 42 comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
2. Fino al 31 dicembre 2020 è inoltre possibile fruire del congedo di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nelle stesse giornate in cui l'altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 o del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
3. Fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
4. La riduzione delle giornate lavorative dipendente dall'erogazione di trattamenti di integrazione salariale non comporta la riparametrazione dei permessi lavorativi i cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e del loro ampliamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
Art. 104-ter.
(Misure di semplificazione per persone con disabilità)
1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili e protesi per l'incontinenza, stomi e, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio in scadenza dal 5 marzo al 30 maggio sono prorogati per tre ulteriori mesi. Le Regioni adottano gli atti autorizzativi dei piani terapeutici di cui al periodo precedente entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. La consegna della fornitura periodica dei prodotti di cui al comma 1 viene effettuata presso il domicilio del paziente, nel rispetto delle direttive sanitarie per la prevenzione della diffusione dell'epidemia. Al fine dell'attuazione del presente comma, le regioni sono autorizzate a stipulare accordi quadro con uno o più fornitori.
3. Le commissioni di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap sono autorizzate ad effettuare la sola valutazione sugli atti in tutti i casi la documentazione disponibile o da richiedersi all'interessato sia sufficiente alla corretta anamnesi, diagnosi e definizione dello status, e a rilasciare i relativi verbali.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265 comma 5.
Art. 104-quater.
(Cumulabilità di misure compensative per l'emergenza COVID-19 e provvidenze assistenziali e previdenziali per le persone in condizione di invalidità)
1. Le misure compensative e di sostegno al reddito riconosciute in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, comunque denominate e in qualunque forma erogate, sotto forma di indennità o contributo diretto o sotto forma di detrazioni, decurtazioni, riduzioni, esenzioni o sospensioni di oneri fiscali o contributivi sono cumulabili in misura piena con le prestazioni economiche di natura previdenziale o assistenziale già erogate, comunque denominate, ivi inclusi i trattamenti pensionistici o le indennità di frequenza o di accompagnamento, anche se erogate sotto forma di detrazioni, decurtazioni, riduzioni, esenzioni o sospensioni di oneri fiscali o contributivi, connesse alla condizione di invalidità e in nessun caso la sussistenza di tali prestazioni economiche può comportare per i loro beneficiari l'esclusione o la riduzione delle misure compensative riconosciute in conseguenza dell'emergenza da COVID-19.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265.
Art. 104-quinquies.
(Aumento straordinario delle provvidenze assistenziali per disabilità sottoposte alla prova dei mezzi)
1. Con decorrenza dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2020 ai titolari di pensioni di inabilità di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, della pensione per ciechi di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66 e della pensione ai sordomuti di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni, derivanti da invalidità riconosciuta tra il 74 per cento e il 100 per cento, i quali non siano titolari di rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità ulteriore, pari a 300 euro al mese.
2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265.
104. 07. Noja.
Dopo l'articolo 104 aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Contributo di solidarietà a sostegno delle pensioni minime e dei disabili)
1. Al fine di contribuire all'equilibrio e all'equità del sistema previdenziale, nonché di attuare misure di sostegno per le pensioni minime e le prestazioni previdenziali delle persone disabili, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per un periodo di cinque anni, è istituito un contributo di solidarietà a carico dei redditi da pensione di ammontare non inferiore a 5.000 euro netti.
2. Il gettito derivante dal contributo di solidarietà confluisce in fondi comuni per l'equità previdenziale appositamente istituiti presso gli enti previdenziali e finalizzati a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni previdenziali di cui al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce con proprio decreto le procedure e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
104. 08. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Misure urgenti in favore dei centri di ippoterapia per disabili)
1. Allo scopo di contrastare le difficoltà economiche derivanti dalla sospensione delle attività delle scuole di equitazione sull'intero territorio nazionale, in conseguenza dell'emergenza sanitaria scatenata dall'epidemia da COVID-19, è riconosciuto, in favore dei centri di ippoterapia per disabili, un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate dalla data di sospensione di suddette attività fino alla fine dell'emergenza epidemiologica, e comunque non oltre il 31 luglio 2020. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 1.000.000 di euro per l'anno 2020.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.
104. 09. Flati, Massimo Enrico Baroni, Testamento, Papiro, Corneli.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Detraibilità delle rette scolastiche)
1. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici paritari e privati, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del cento per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.
104. 010. Rampelli, Bellucci, Ferro.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le indennità di accompagnamento previste in favore degli invalidi civili totalmente inabili di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, nonché le indennità di accompagnamento previste in favore dei ciechi assoluti di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406, sono elevate rispettivamente ad euro 1.040,58 e ad euro 1.861,98.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
104. 012. Lapia, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, Lorefice, Sarli, Sapia.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere e valorizzare il lavoro di assistenza svolto dal caregiver familiare, nelle more della definizione di una più organica disciplina della sua figura, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento del valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 1, le parole: 84, 85, 78 e 98 sono sostituite dalle seguenti: 84, 85, 98 e 104-bis.
104.013. Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Disposizioni in materia di pensioni di inabilità civile e assegno di invalidità civile)
1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle persone con invalidità e di contrastare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica ha determinato sul piano della loro inclusione nel tessuto sociale, l'importo della pensione e dell'assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e delle persone affette da sordità è incrementato di 300 euro mensili a decorrere dal 1° giugno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.400 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
b) quanto a 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
104. 014. Panizzut, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
1. All'articolo 104 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «al 31 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino al corrispondente giorno di scadenza dell'anno successivo».
104. 015. Pella, Napoli, Ruffino, Nevi.
ART. 105.
Sostituire l'alinea del comma 1 con il seguente:
1. Al fine di sostenere le famiglie, di accelerare il recupero del debito formativo contratto da alunni e studenti a causa dell'interruzione delle attività didattiche in presenza, e per integrare l'offerta educativa dei centri, dei servizi e dei progetti di cui al presente comma, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, sulla base di patti territoriali tra comuni, istituzioni scolastiche, enti pubblici e privati, associazioni ed enti del terzo settore, volte a introdurre:.
105. 18. Fusacchia, Quartapelle Procopio, Lattanzio, Muroni, Di Giorgi, Palazzotto.
Al comma 1, alinea dopo le parole: iniziative, aggiungere le seguenti: sulla base di patti territoriali tra comuni, istituzioni scolastiche, enti pubblici e privati, associazioni ed enti del terzo settore,.
105. 17. Fusacchia.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, alinea, dopo le parole: con enti pubbliche privati, inserire le seguenti: compreso gli oratori delle strutture religiose;
alla lettera a), dopo le parole: interventi per il potenziamento inserire le seguenti: anche in collaborazione con istituti privati,.
105. 9. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dei servizi socioeducativi territoriali aggiungere le seguenti: , delle aziende agricole che operano nel sociale.
*105. 10. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dei servizi socioeducativi territoriali aggiungere le seguenti: , delle aziende agricole che operano nel sociale.
*105. 4. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dei servizi socioeducativi territoriali aggiungere le seguenti: , delle aziende agricole che operano nel sociale.
*105. 15. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di età compresa tra i 3 e i 14 anni con le seguenti: fino a 17 anni di età.
**105. 2. D'Alessandro, Toccafondi, Vitiello, Moretto.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di età compresa tra i 3 e i 14 anni con le seguenti: fino a 17 anni di età.
**105. 6. Toccafondi.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: età compresa fra i 3 e i 14 anni con le seguenti: di età compresa fra 0 e 14 anni.
105. 7. Rampelli, Bellucci.
Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: di età compresa fra i 3 e i 14 anni con le seguenti: di età inferiore a 14 anni.
105. 23. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) interventi volti alla riconversione parziale di strutture o spazi normalmente destinati ad attività agrituristiche e di agricoltura sociale, idonei ad essere riconvertiti in centri per attività educative e ludico ricreative estive secondo criteri individuati dalle singole regioni sulla base dell'allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 punto 3;
b) al comma 2 sostituire le parole: di cui alla lettera a) e con le seguenti: e a-bis) nonché.
105. 1. Soverini, Incerti, De Maria, Braga, Lorenzin, Siani, Carla Cantone, Serracchiani, Boldrini, Quartapelle Procopio, Critelli, Cenni, Verini, Viscomi, Rotta, Bazoli, Fornaro, Micillo, Del Sesto.
Al comma 1, lettera b) dopo le parole: povertà educativa aggiungere le seguenti: e 10 milioni destinate alle associazioni di sostegno, che erogano servizi a persone con disabilità.
105. 12. Versace.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: da realizzare con il coinvolgimento delle singole autonomie scolastiche.
105. 14. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) interventi per il potenziamento dei centri e soggiorni estivi, dei centri diurni estivi e dei servizi socioeducativi territoriali per persone con disabilità, per i mesi da giugno a settembre 2020.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: per le finalità di cui alla lettera b) inserire le seguenti: e di un ulteriore 10 per cento per la finalità di cui alla lettera b-bis) e al comma 3 sostituire le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 170 milioni di euro per l'anno 2020.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 780 milioni di euro.
105. 5. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Covolo.
Al comma 1, in fine, aggiungere la seguente lettera:
b-bis) accessibilità delle aree gioco dei centri estivi diurni per i bambini con disabilità sia motoria che sensoriale, realizzando, ove possibile, giochi inclusivi.
105. 8. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.
Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) misure per il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche negli interventi e nei progetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
105. 19. Fusacchia.
Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) misure per il coinvolgimento di studenti universitari e dottorandi di ricerca negli interventi e nei progetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
105. 20. Fusacchia.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: finalità di cui alla lettera a) aggiungere le seguenti: dando priorità ai soggetti che non hanno potuto fruire della didattica a distanza e prevedendo una quota ai portatori di disabilità;
le parole: e, nella misura del 10 per cento delle risorse sono sostituite dalle seguenti: e, nella misura del 30 per cento delle risorse;
aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per i comuni che attivano accordi con le scuole e gli enti del terzo settore è previsto un criterio premiante.
105. 16. Muroni, Fassina, Fratoianni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche a coloro che al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
105. 21. Emanuela Rossini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, del nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non fanno parte i figli che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, e che sono considerati nucleo familiare a sé stante.
105. 22. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: , è incrementato di 150 milioni con le seguenti: , è incrementato di 300 milioni e al secondo periodo le parole: pari a 150 milioni con le seguenti: pari a 300 milioni.
105. 24. Rachele Silvestri, De Toma.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni.
Conseguentemente lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 150 milioni di euro per il 2020.
105. 3. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Al comma 3 sostituire le parole: 150 milioni, ovunque ricorrono, con le seguenti: 250 milioni.
105. 25. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Al comma 3 sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 160 milioni, di cui 10 destinati all'accoglienza nei centri di cui al comma 1, lettera a), di bambini e bambine con disabilità,
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 790 milioni.
105. 13. Versace, Spena, Marrocco, Zanella.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
*105. 01. De Toma, Bologna, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
*105. 014. Bellucci, Rampelli, Acquaroli, Trancassini, Lucaselli.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
*105. 020. Versace.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
*105. 023. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)
1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
**105. 02. De Toma, Bologna, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)
1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
**105. 024. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)
1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
105. 031. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Misure a sostegno delle scuole dell'infanzia private)
1. Gli enti privati gestori, in qualsiasi forma, di scuole dell'infanzia provvedono al rimborso a favore degli utenti, e su richiesta dei medesimi, dei corrispettivi versati per la frequenza durante il periodo di interruzione dell'attività scolastica per effetto dei provvedimenti relativi al contenimento del contagio da COVID-19.
2. Agli enti gestori è riconosciuto un credito di imposta pari al 500 per cento dell'ammontare dei rimborsi previsti dal comma 1.
105. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Credito di imposta alle famiglie degli studenti della scuola paritaria)
1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito d'imposta in favore delle famiglie degli studenti delle scuole paritarie pari ad una percentuale del 50 per cento della retta di frequenza calcolata sul periodo di sospensione dell'attività didattica.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, si individuano i criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine del rispetto del limite di spesa pari a 50 milioni di euro.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
105. 026. De Angelis.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Riapertura dei locali scolastici al termine delle lezioni per attività ludiche e di recupero)
1. Tenuto conto delle gravi difficoltà economiche ed organizzative che hanno colpito le famiglie a causa della sospensione delle attività produttive e in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi incluse quelle paritarie, per la durata dello stato di emergenza da COVID-19, al fine di sostenere i genitori alla ripresa delle attività lavorative, di continuare a garantire il distanziamento sociale dei bambini e dei ragazzi dalla popolazione anziana, nonché di tutelare il benessere psico-fisico dei minori e di adottare misure volte al consolidamento e recupero delle conoscenze, abilità e competenze degli studenti di ogni ordine e grado, il Ministero dell'istruzione, d'intesa con gli enti territoriali competenti, dispone la riapertura degli edifici scolastici al termine delle lezioni con finalità scolastiche ed extrascolastiche. A tal fine particolare attenzione viene posta all'utilizzo degli spazi aperti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero adotta misure per l'utilizzo di personale docente ed educativo che aderisce su base volontaria previa remunerazione. D'intesa con i comuni le istituzioni scolastiche possono avvalersi della collaborazione di associazioni del Terzo Settore con comprovata esperienza nel campo pedagogico ed educativo nonché utilizzare volontari del Servizio Civile. Le famiglie aderiscono ai programmi estivi di cui ai commi 1 e 2 su base volontaria.
3. Le attività sia ricreative che di recupero della didattica si svolgono garantendo agli studenti il rispetto delle norme di sicurezza in materia di sanificazione degli ambienti, distanziamento interpersonale, fornitura quotidiana di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani che la scuola deve rendere disponibile e accessibile a tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 400 milioni di euro per il 2020, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
105. 04. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Interventi a sostegno delle persone disagiate che vivono con animali domestici, incentivi alle adozioni di cani e gatti e risparmio delle Amministrazioni comunali)
1. Ai proprietari di cani o di gatti che si trovino in condizione di necessità economica come conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta un bonus rispettivamente di 200 euro e di 100 euro per ogni animale legalmente detenuto, identificato e iscritto nell'anagrafe degli animali d'affezione. Il bonus è erogato in un'unica quota sotto forma di buono spesa per l'alimentazione dell'animale è per le cure veterinarie.
2. Il bonus di cui al comma 1 è riconosciuto a coloro che, oltre alle disposizioni di cui al comma 1, rispettino almeno una delle seguenti condizioni al momento della domanda, da presentarsi entro il termine del mese di giugno 2020:
a) abbiano interrotto l'attività lavorativa con conseguente assenza di reddito a causa dell'emergenza COVID-19;
b) risultino disoccupati o inoccupati;
c) risultino titolari di reddito di emergenza;
d) percepiscano il trattamento di cassa integrazione come conseguenza dell'emergenza Coronavirus, con un reddito non superiore ai 28.000 euro lordi annui.
3. A coloro che adottino un cane o un gatto da un canile o da un gattile pubblico o convenzionato con uno o più comuni spetta un bonus una tantum del valore di:
a) 1.000 euro per adottanti redditi non superiori a 55.000 euro;
b) 500 euro per adottanti con redditi superiori i 55.001 euro.
4. Il bonus di cui al comma 3 è erogato sotto forma di buono spesa, da spendere per l'alimentazione dell'animale e per le cure veterinarie nei otto mesi successivi all'adozione.
5. Al proprietario di animali d'affezione con un reddito inferiore a 8.000 euro l'anno spetta un bonus del valore di 500 euro per ogni animale legalmente detenuto, identificato e iscritto nell'anagrafe degli animali d'affezione. Il contributo è elargito sotto forma di buono spesa per l'alimentazione dell'animale e per le cure veterinarie.
6. Dopo il comma 3-quater dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inserire il seguente:
«3-quater-1. Dall'imposta lorda per le spese medico veterinarie comprese tra i 60 e i 3.000 euro sostenute dal contribuente per animali legalmente detenuti non a scopo di lucro si detrae un importo pari al:
a) 80 per cento per i redditi fino a 28.000 euro l'anno;
b) 60 per cento per i redditi ricompresi tra i 28.001 e i 55.000 euro l'anno;
c) 40 per cento per i redditi ricompresi tra i 55.001 e i 75.000 euro;
d) 19 per cento per i redditi oltre i 75.000 euro».
7. La detrazione di cui al comma 6 si applica a:
a) le prestazioni professionali rese dal veterinario;
b) le spese per analisi di laboratorio e interventi presso strutture veterinarie;
c) le terapie riabilitative;
d) l'acquisto di farmaci e prodotti omeopatici veterinari, di prodotti farmaceutici veterinari da banco, di integratori veterinari, di antiparassitari e di mangimi medicati.
8. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la lettera c-bis) è soppressa.
9. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 18) inserire il seguente:
«18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e il controllo della riproduzione degli animali da compagnia».
10. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-quater) sono aggiunti i seguenti:
41-quinquies) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia legalmente detenuti non detenuti a scopo di lucro;
41-sexies) mangimi, anche medicati, utilizzati per l'alimentazione degli animali da compagnia;
41-septies) farmaci veterinari e prodotti omeopatici veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco, integratori alimentari e antiparassitari per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro;
11. Ai fini dell'applicazione del punto 41-septies, per «integratori alimentari» si intendono prodotti che costituisco una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine o i minerali o di altre sostanze aventi effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.
12. Alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «o veterinario, compresi i prodotti omeopatici», sono soppresse.
13. Al fine di garantire il diritto alla terapia farmacologica degli animali, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento.
14. Qualora il medicinale veterinario di riferimento di cui al comma 12 non sia stato autorizzato in Italia, la riduzione di almeno il 20 per cento si applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione.
15. Il Ministero della salute pubblica nel proprio sito istituzionale l'elenco dei medicinali veterinari di riferimento, e dei relativi generici, che sono autorizzati all'immissione in commercio in Italia e ne cura l'aggiornamento.
16. Il farmacista responsabile della vendita diretta e al dettaglio dei farmaci consulta l'elenco di cui al comma 14 anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.
17. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione di cui al comma 12. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la disposizione di cui al comma 12.
18. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza un medicinale veterinario generico non rispettando la disposizione di cui al comma 12 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 15.493.
19. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) per i medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia la dicitura “confezione multipla: unità posologiche/frazioni distribuibili singolarmente”»;
b) all'articolo 61, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, il confezionamento contiene un numero di foglietti illustrativi pari alle unità posologiche o al numero di frazioni distribuibili singolarmente»;
c) all'articolo 71, comma 1, lettera b), numero 4), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «e, nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, numero di frazioni o unità posologiche».
20. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di assicurare la salute dell'animale, il diritto alla cura e di evitare stati di dolore e sofferenza, anche come conseguenza di mancate cure o terapie dovute al costo del farmaco veterinario, laddove esista un medicinale autorizzato per l'uso umano nello Stato membro interessato a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 726/2004, del tutto equivalente al rispettivo medicinale autorizzato per uso veterinario per la cura di una patologia di un animale non Destinato alla Produzione di Alimenti, e qualora il medicinale per uso umano abbia un costo inferiore, il medico veterinario può prescrivere il medicinale a uso umano».
21. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo a sostegno delle persone disagiate che vivono con animali domestici, cui afferiscono le risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 22 e 23 del presente articolo, nel limite di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. La ripartizione delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 22 e 23 avviene mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
22. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere la voce 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.
23. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua è soppresso.
105. 013. Fassina.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Interventi a sostegno delle persone disagiate che vivono con animali domestici, incentivi alle adozioni di cani e gatti e risparmio delle Amministrazioni comunali)
1. Al proprietario di un cane o di gatto in condizione di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta un bonus rispettivamente di 200 euro e di 100 euro per ogni animale legalmente detenuto, identificato e iscritto nell'anagrafe degli animali d'affezione. Il bonus è erogato in un'unica quota sotto forma di buono spesa per l'alimentazione dell'animale e per le cure veterinarie.
2. Il bonus di cui al comma 1 è riconosciuto a coloro che al momento della domanda da presentarsi entro il termine del mese di giugno 2020:
a) abbiano interrotto o l'attività lavorativa con assenza di reddito a causa dell'emergenza COVID-19;
b) siano disoccupati o inoccupati;
c) siano titolari di reddito di emergenza;
d) percepiscano il trattamento di cassa integrazione a causa dell'emergenza Coronavirus e il cui reddito non sia superiore ai 28.000 euro lordi annui.
3. A coloro che adottino un cane o un gatto da un canile o da un gattile pubblico o convenzionato con un Comune spetta un bonus una tantum del valore di 1.000 euro per adottanti con redditi fino a 55.000 euro e di 500 euro per adottanti con redditi oltre i 55.001 euro. Il bonus è erogato sotto forma di buono spesa da spendere nei 18 mesi successivi all'adozione per l'alimentazione dell'animale e per le cure veterinarie.
4. Al proprietario di animali d'affezione con un reddito inferiore a 8.000 euro all'anno spetta un bonus del valore di 500 euro per ogni animale legalmente detenuto, identificato e iscritto nell'anagrafe degli animali d'affezione. Il contributo è elargito sotto forma di buono spesa per l'alimentazione dell'animale e per le cure veterinarie.
5. Dopo il comma 3-quater dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:
«3-quater.1 Dall'imposta lorda per le spese medico veterinarie comprese tra i 60 e i 3.000 euro sostenute dal contribuente per animali legalmente detenuti non a scopo di lucro si detrae un importo pari al:
a) 80 per cento per redditi fino a 28.000 euro l'anno;
b) 6 per cento per redditi tra i 28.001 e i 55.000 euro l'anno;
c) 4 per cento per redditi compresi tra i 55.001 e i 75.000 euro;
d) 19 per cento per i redditi oltre i 75.001 euro.».
6. La detrazione di cui al comma 5 spetta per le prestazioni professionali rese dal veterinario; le spese per analisi di laboratorio e interventi presso strutture veterinarie, le terapie riabilitative, l'acquisto di farmaci e prodotti omeopatici veterinari, di prodotti farmaceutici veterinari da banco, di integratori veterinari, di antiparassitari e di mangimi medicati.
7. La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è soppressa.
8. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) è inserito il seguente:
«18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e il controllo della riproduzione degli animali da compagnia».
9. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-quater) sono aggiunti i seguenti:
«41-quinquies) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia legalmente detenuti non detenuti a scopo di lucro;
41-sexies) mangimi, anche medicati, utilizzati per l'alimentazione degli animali da compagnia;
41-septies) farmaci veterinari e prodotti omeopatici veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco, integratori alimentari e antiparassitari per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro».
10. Ai fini dell'applicazione del numero 41-septies), per «integratori alimentari» si intendono prodotti che costituisco una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine o i minerali o di altre sostanze aventi effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.
11. Alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26, ottobre 1972, n. 633, le parole: «o veterinario, compresi i prodotti omeopatici» sono soppresse.
12. Al fine di garantire il diritto alla terapia farmacologica degli animali:
a) il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento;
b) se il medicinale veterinario di riferimento non è stato autorizzato in Italia la riduzione di almeno il 20 per cento di cui al comma 1 si applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione;
c) il Ministero della salute pubblica nel proprio sito istituzionale l'elenco dei medicinali veterinari di riferimento, e dei relativi generici, che sono autorizzati all'immissione in commercio in Italia e ne cura l'aggiornamento;
d) il farmacista responsabile della vendita difetta e al dettaglio consulta l'elenco di cui alla lettera c) anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;
e) il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione di cui al comma 12;
f) il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la disposizione di cui al comma 12;
g) salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza un medicinale veterinario generico non rispettando la disposizione di cui al comma 12 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 15.493.
13. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, dopo la lettera m) e aggiunta la seguente:
«m-bis) per i medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia la dicitura “!confezione multipla: unità posologiche/frazioni distribuibili singolarmente”»;
b) all'articolo 61, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, il confezionamento contiene un numero di foglietti illustrativi pari alle unità posologiche o al numero di frazioni distribuibili singolarmente»;
c) all'articolo 71, comma 1, lettera b), numero 4), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «e, nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, numero di frazioni o unità posologiche».
14. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di assicurare la salute dell'animale, il diritto alla cura e di evitare stati di dolore e sofferenza, anche come conseguenza di mancate cure o terapie dovute al costo del farmaco veterinario, laddove esista un medicinale autorizzato per l'uso umano nello Stato membro interessato a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 726/2004, del tutto equivalente al rispettivo medicinale autorizzato per uso veterinario per la cura di una patologia di un animale non Destinato alla Produzione di Alimenti, e qualora il medicinale per uso umano abbia un costo inferiore, il medico veterinario può prescrivere il medicinale a uso umano».
105. 05. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Animali d'affezione)
1. Al fine di sostenere economicamente le famiglie che ospitano un animale d'affezione, fino al termine dello stato di emergenza è riconosciuto un contributo una tantum di 200 euro per ogni cane posseduto e di 100 euro per ogni gatto. Per l'adozione di un animale da un rifugio viene erogato un contributo pari a 500 euro per adottanti con redditi fino a 55 mila euro e di 250 euro per chi ha redditi superiori. A tal fine saranno considerate le adozioni avvenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Il contributo viene disposto attraverso una carta e l'importo accreditato può essere speso in prodotti per l'alimentazione e la salute dell'animale.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
105. 017. Cappellacci.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Credito di imposta per la cura e l'assistenza degli animali di affezione)
1. Al fine di favorire i livelli essenziali di assistenza e cura degli animali di affezione, ai volontari e privati e alle organizzazioni che operano nel mondo dell'accudimento degli animali da compagnia, ai privati e volontari che possiedono o hanno in cura animali di affezione, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute e documentate nel 2020 per le prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici atti a garantire la tutela del benessere e della salute degli animali di affezione. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 500 euro per ciascun animale di affezione, nel limite complessivo di 1.000.000 euro per l'anno 2020.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.
105. 033. Flati, Sarli, Nesci, D'Arrando, Sportiello, Lapia, Lorefice, Faro, Testamento, Papiro, Corneli.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Disposizioni per la cura e l'assistenza degli animali da affezione)
1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e di cura degli animali da affezione, il Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge del 14 agosto 1991 n. 281, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2020 da destinare, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, alle organizzazioni che operano nel mondo dell'accudimento degli animali di affezione e non ricevono sussidi statali, al fine di finanziare:
a) le attività di foraggiamento e sostentamento degli animali;
b) le attività di cura e assistenza medica in favore degli animali.
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto dell'incremento del fondo di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.
105. 034. Flati, Sarli, Nesci, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Lorefice, Testamento, Papiro, Corneli.
Dopo l'articolo 105 aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Sostegno alle famiglie con animali)
1. Al fine di sostenere le famiglie conviventi con uno o più animali d'affezione e contribuire alle spese per l'accudimento e la cura, per l'anno 2020, a valere sul Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 168, una quota di risorse è destinata al riconoscimento di un assegno di importo pari a 150 euro annui per ogni animale detenuto e iscritto nella relativa anagrafe e comunque di importo massimo pari ad euro 450 annui.
2. L'assegno è corrisposto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza dell'intestatario dell'animale richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Qualora il nucleo familiare di appartenenza dell'intestatario dell'animale richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al comma 1 è raddoppiato e comunque di importo massimo pari ad euro 900 annui.
4. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al medesimo comma 1 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
105. 046. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Riduzione aliquota IVA per la cura e l'assistenza degli animali da affezione)
1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica COVID-19 l'Iva sulle prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e sull'acquisto del cibo per animali di affezione è ridotta al 10 per cento.
105. 035. Flati, Sarli, D'Arrando, Sportiello, Lapia, Lorefice, Corneli.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Bonus animali domestici)
1. I possessori di animali domestici colpiti dal virus COVID-19 e sottoposti a trattamenti sanitari presso strutture ospedalieri del Servizio sanitario nazionale possono ricevere, a domanda dell'interessato, un bonus pari a 150 euro come ristoro per le spese sostenute, durante il periodo di malattia, per la cura e il ricovero dei propri animali presso strutture pubbliche e private purché l'animale sia iscritto all'anagrafe di riferimento.
2. Possono beneficiare del bonus anche i soggetti di cui al comma 1 che abbiano dovuto rinunciare alla proprietà dell'animale per la sopravvenuta impossibilità di accudimento al fine di favorire il ricongiungimento con l'animale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero della salute un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione del bonus di cui al comma 1.
105. 039. Corda, Sarli, Nesci, Sportiello, Lapia, D'Arrando, Lorefice, Di Lauro, Flati, Papiro, Testamento.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
1. È riconosciuta un'indennità per i canili e i rifugi per i cani di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281 su istanza del soggetto gestore delle predette strutture.
2. L'indennità è riconosciuta per un importo pari a:
a) 500 euro, per le strutture con presenza accertata di 50 animali;
b) 1.000 euro, per le strutture con presenza accertata di animali compresa tra 51 e 100;
c) 2.000 euro, per le strutture con presenza accertata di animali compresa tra 101 e 250.
3. Sono escluse dai benefici di cui al presente articolo:
a) le strutture con presenza accertata di oltre 250 animali;
b) le strutture con presenza accertata superiore a 50 animali di proprietà privata ovvero di proprietà pubblica o mista pubblico/privata non gestiti in convenzione con associazioni senza scopo di lucro;
c) le strutture con finalità di allevamento o vendita di animali d'affezione;
d) le strutture attualmente sottoposte a misure di sequestro o confisca a qualunque titolo da parte dell'autorità giudiziaria;
e) le strutture destinatarie di sanzioni da parte delle autorità sanitarie negli ultimi 5 anni.
4. Il gestore delle strutture può fare istanza per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo allegando, al momento dell'istanza, idonea documentazione atta ad accertare la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché idonea documenta atta a verificare la regolarità dell'esercizio della struttura medesima.
5. L'istanza è presentata entro il 30 aprile di ogni anno presso la regione in cui la struttura è presente.
6. Entro il 30 maggio di ogni anno le regioni, una volta espletate le verificate sulla sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, inviano al Ministero della salute i dati relativi alle istanze e alla somma complessiva da erogare.
7. Entro il 15 giugno di ogni anno, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato regioni, provvede a trasferire le risorse necessarie all'erogazione dell'indennità da parte delle regioni.
8. Le indennità di cui al presente articolo sono erogate dalle regioni entro il 30 giugno di ogni anno.
9. In sede di prima applicazione del presente articolo i termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 sono rispettivamente stabili nelle date del 31 agosto 2020, 30 settembre 2020, 15 ottobre 2020, 31 ottobre 2020.
10. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, con proprio atto, regolano il funzionamento della presente indennità.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi di cui all'articolo 265.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798,5 milioni e le parole: 90 milioni con le seguenti: 88,5 milioni.
105. 038. Di Lauro, Bilotti, Corda, Corneli, D'Arrando, Faro, Flati, Ilaria Fontana, Giordano, Masi, Papiro, Perantoni, Testamento, Torto, Nesci, Lorefice, Sarli.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Mutui liquidità per residenze anziani)
1. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi di liquidità derivante dalla difficoltà di riscossione delle rette mensili, Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati, possono erogare mutui alle residenze sanitarie assistenziali ,nonché alle aziende pubbliche di servizi alla persona e alle fondazioni che offrono assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale per persone anziane, disabili, minori o con disagio mentale o dipendenza patologica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.
2. I mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 300 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.
3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i termini e la modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità Indicata al comma 2.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
105. 06. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*105. 07. Zardini, Pezzopane.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*105. 08. Tabacci, Tasso.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*105. 021. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Grippa.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*105. 040. Piastra, Murelli, Andreuzza, Patassini, Frassini, Vanessa Cattoi, Gava, Cavandoli.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*105. 045. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia;».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
105. 010. Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, calzature e accessori, abbigliamento, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».
2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 e 90 rispettivamente con le seguenti: 780 e 70.
105. 022. Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Calabria.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Istituzione di un Piano straordinario nazionale per l'infanzia e l'adolescenza contro gli effetti dell'epidemia da COVID-19)
1. Al fine di sostenere la crescita educativa, sociale, relazionale e familiare dei minori volta a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19 è istituto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo apposito denominato «Fondo emergenziale per l'adozione di misure di socializzazione di integrazione a favore dell'infanzia e dell'adolescenza contro gli effetti provocati dall'epidemia da COVID-19» con una dotazione di 100 milioni per l'anno 2020, di 150 milioni per l'anno 2021 e di 40 milioni dal 2022 al 2025 al fine di finanziare iniziative volte ad attuare un «Piano straordinario nazionale per l'infanzia e l'adolescenza contro gli effetti dell'epidemia COVID-19» di seguito denominato «Piano».
2. Al fine di sostenere le attività sperimentali e di educazione del Piano di cui al comma 1, le amministrazioni locali possono avvalersi, attraverso specifici accordi, delle competenze e del personale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore presenti sul territorio.
3. Il Piano di cui al comma 1, in un'ottica di equilibrio tra il dovere di contenere il rischio di un nuovo aumento di casi COVID-19 e il diritto dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze a ritornare a una vita il più possibile normale, già prima della riapertura delle scuole e qualora queste dovessero essere richiuse per una recrudescenza dell'epidemia prevede interventi volti:
a) al potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione ludico-educativa e destinati alle attività di minori di età compresa fra 0 e 18 anni;
b) a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali ed educative dei minori;
c) all'istituzione e all'organizzazione di specifici corsi di approfondimento e di recupero della dispersione scolastica accumulata nel periodo di emergenza COVID;
d) a garantire la continuità dei servizi destinati alle categorie più fragili, con particolare riferimento ai servizi destinati ai piccoli vittime di violenza, anche assistita, nonché a coloro che sono affetti da disabilità fisica e psichica;
e) al sostegno psicologico per minori e famiglie in situazione di particolare fragilità;
f) a implementare programmi di sostegno per i primi mille giorni di vita.
4. In applicazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di favorire la socializzazione, l'integrazione, il recupero scolastico, il contrasto alla povertà educativa, il sostegno alle famiglie, ai bambini e alle bambine nonché agli adolescenti, in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 di cui alla normativa vigente in materia, ogni ente locale, anche con il supporto delle associazioni e degli enti del terzo settore presenti sul territorio, individua oltre agli ambienti scolastici, spazi educativi, come parchi, musei, biblioteche, oratori, circoli ricreativi e altri luoghi che possono essere messi a disposizione da enti e istituzioni pubbliche e private, sia al mattino che nel pomeriggio, dove poter svolgere in piena sicurezza le attività.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
105. 09. Siani, Di Giorgi, Gribaudo, Piccoli Nardelli, Quartapelle Procopio, Rizzo Nervo, Rotta, Carnevali, Schirò, Pini, Braga, Prestipino, Orfini, Ciampi, Rossi, Toccafondi, Carinelli, Casa, Lattanzio, Villani, Muroni, Emanuela Rossini, Fusacchia, Grippa.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Piano nazionale straordinario infanzia e adolescenza di risposta alla crisi COVID-19)
1. L'Osservatorio nazionale Infanzia e Adolescenza, entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, definisce un Piano straordinario infanzia e adolescenza di risposta alla crisi COVID-19.
2. Il Piano, della durata di due anni, ha come obiettivo la protezione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti dagli effetti sociali, educativi e psicologici provocati dalla pandemia ed è finalizzato alla realizzazione di interventi a livello locale, regionale e nazionale di: sostegno alla genitorialità, sostegno psicosociale, contrasto alla povertà materiale ed educativa, promozione della partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze, contrasto della violenza. Il Piano è dotato di un sistema di monitoraggio e di valutazione degli esiti.
3. Il Piano nazionale straordinario infanzia e adolescenza è finanziato a valere sul Fondo per le Politiche Sociali di cui alla legge n. 449 del 1997. Il Piano prevede forme di raccordo delle iniziative e delle risorse statali a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.
4. Per l'approvazione del Piano straordinario si applica l'iter di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, con termini ridotti ad un terzo.
5. Nell'ambito della programmazione regionale e conformemente alle linee di indirizzo del Piano nazionale, le Regioni definiscono Piani straordinari regionali per l'infanzia e l'adolescenza.
6. Gli enti locali ricompresi negli Ambiti Territoriali, anche nel quadro della programmazione dei Piani di Zona, con la partecipazione di direzioni scolastiche, centri per la giustizia minorile, organizzazioni del terzo settore, università e mondo della cultura, soggetti del mondo produttivo, approvano Patti territoriali per l'infanzia e l'adolescenza, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria.
7. Per le finalità del presente articolo, il fondo di cui al comma 3 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.
105. 036. Lattanzio, Casa, Villani, Nesci, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Ianaro, Lorefice, Sarli, Carinelli, Ruocco, Piccoli Nardelli, Fusacchia, Muroni, Emanuela Rossini, Rizzo Nervo, Rotta, Quartapelle Procopio, Di Giorgi, Siani.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19 è sospeso il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata, derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. La disposizione si applica per i soggetti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore uguale a 50 mila euro.
2. Ai proprietari degli immobili oggetto delle disposizioni di cui al comma 1 è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta o tributo dovuti per detto immobile relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio della Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
105. 011. Marrocco, Nevi, Saccani Jotti.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
1. Al fine di sostenere le famiglie di studenti universitari fuori sede, è prevista la sospensione del pagamento delle rate universitarie dovute nel corrente anno accademico e la sospensione del pagamento delle mensilità concordate in sede di stesura del contratto di locazione. Sono, altresì, riconosciute detrazioni una tantum di euro mille, a favore degli studenti in regola con gli esami o con le ore di frequenza e di esercitazioni oggetto di master o di altro corso di formazione o specializzazione.
105. 012. Ferraioli.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Misure anticontagio e a sostegno della bigenitorialità)
1. Al fine della tutela della salute pubblica dal rischio di contagio epidemiologico da COVID-19, del diritto sia del minore che del genitore al rispetto del principio di bigenitorialità di cui al combinato disposto degli articoli 147 e 337-ter del codice civile, anche in considerazione dei princìpi di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché al fine di tutelare il diritto al lavoro di entrambi i genitori, su ricorso di uno di essi nelle competenti sedi giudiziarie il regime di collocamento dei figli minori in affidamento condiviso viene suddiviso in uguali periodi consecutivi alternati della durata di due settimane ciascuno, salvo oggettive e non superabili condizioni ostative, fino alla fine dell'emergenza sanitaria o comunque fino alla riapertura a tempo pieno delle scuole o asili nido o plessi scolastici comunque denominati, quali che siano i tempi della frequentazione precedentemente stabiliti.
2. La domanda diretta alla ripartizione dei tempi di permanenza di cui al comma 1 si propone con ricorso al tribunale competente che decide entro quindici giorni dal deposito.
3. Il presidente o un magistrato da lui delegato provvede nel merito con decreto motivato non impugnabile con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione delle parti che deve essere calendarizzata entro i successivi quindici giorni.
4. All'udienza, verificata l'integrità del contraddittorio, il giudice conferma, modifica o revoca la misura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 337-ter del codice civile.
5. I procedimenti disciplinati dalla presente norma rientrano tra quelli di cui al comma 3 dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche per gli effetti di cui al comma 7, lettera g) medesimo articolo 83.
105. 015. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Misure a sostegno di famiglie con genitori separati)
1. Presso lo stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare ad iniziative a sostegno di genitori separati che sono stati licenziati ovvero hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito dell'emergenza prodotta dall'epidemia da COVID-19. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua le iniziative di cui al primo periodo.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono cumulabili alle misure di integrazione e sostegno al reddito previste dal presente decreto-legge.
3 All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, di cui al presente decreto.
105. 018. Marrocco, Gribaudo.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Anticipo 13ª mensilità trattamenti pensionistici)
1. Al fine di aumentare la liquidità e la capacità di spesa delle famiglie al fine di fronteggiare la crisi prodotta dall'emergenza COVID-19, l'erogazione della tredicesima mensilità dei trattamenti pensionistici erogati da INPS e dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreta legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è corrisposta in via anticipata entro il mese di luglio 2020.
105. 016. D'Ettore.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Rideterminazione dell'importo dell'assegno mensile e della pensione di inabilità per il periodo giugno-dicembre 2020)
1. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorre dal 1° giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2020 in euro 350.
2. All'onere recato, stimato in 1.260 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
105. 019. Versace.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Fondo per il Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza)
1. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dal COVID-19 in particolare sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza», con una dotazione iniziale pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le finalità del fondo e i criteri di ripartizione delle risorse.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 794 milioni.
105. 028. Annibali, Boldrini, Paita, Nobili, Fregolent, Migliore.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Tax credit scuole di musica)
1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per sostenere i costi per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni 16 presso le scuole iscritte al RUNTS e che perseguono interessi generali inerenti la formazione culturale e/o musicale a qualsiasi livello (corale, bandistica, orchestrale), ovvero le associazioni o enti in regola con la normativa vigente e che abbiano come scopo sociale anche la formazione culturale musicale; le scuole accreditate per la formazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi della Direttiva 170/2016; le scuole aderenti alle Reti Associative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 117 del 2017 operanti in ambito culturale o formativo, specificatamente in campo musicale; le scuole accreditate per il Piano delle Arti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 764 del 2019; le scuole iscritte ad un Albo o Registro delle Associazioni, emesso dalla pubblica amministrazione.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 200 euro per ogni nucleo familiare.
3. Il totale del corrispettivo deve essere documentato con bonifico bancario o fattura elettronica, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.
4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 e in 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
8. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 25 milioni per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
105. 025. Mancini, Pezzopane.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Fondo per le giovani famiglie)
1. Al fine di dare attuazione agli interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia in ossequio ai principi consacrati negli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, e far fronte alle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per le giovani famiglie», finalizzato alla concessione di garanzie da parte dello Stato su mutui per le spese di matrimonio o di arredamento della casa familiare erogati da banche e istituzioni finanziarie a giovani coppie composte da soggetti dei quali almeno uno non ha compiuto l'età di 35 anni, che contraggano matrimonio ai sensi del Libro I, Titolo VI, del codice civile, a decorrere dal 1° giugno 2020. Il Fondo di cui al presente comma eroga garanzie per importi non superiori a 60 mila euro per ogni nucleo familiare, da restituire entro 10 anni senza interessi, prorogati a massimo 15 anni in caso di nascita o adozione del primo figlio e 20 anni in caso di nascita o adozione del secondo figlio. Alla nascita ovvero all'adozione del terzo figlio, la parte residua del mutuo si trasforma in finanziamento a fondo perduto, integralmente a carico del Fondo. Il Fondo eroga altresì garanzie per la concessione di finanziamenti a tassi agevolati erogati da banche e istituzioni finanziarie a giovani coppie, di cui al primo periodo, finalizzati all'acquisto della prima casa.
2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 500 milioni di euro annui per l'anno 2020 e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
105. 027. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Assegno unico universale per i figli minorenni a carico)
1. Al fine di sostenere la genitorialità, favorire la natalità, e contrastare l'impatto negativo conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal mese di giugno 2020, è riconosciuto un assegno universale unico per ciascun figlio minorenne a carico per un importo pari a 250 euro mensili, a prescindere dalle condizioni reddituali e occupazionali dei genitori. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le maggiorazioni dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell'assegno medesimo, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno universale unico, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero ai sensi delle disposizioni indicate al comma 2. L'importo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, non è computato ai fini della determinazione del reddito complessivo e ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 1, non si applicano:
a) le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive proroghe;
d) il premio alla natalità di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì previste forme di coordinamento dell'assegno universale unico con i benefici previsti dall'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l'equilibrio e l'integrazione nell'applicazione tra le misure.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 11.200 milioni di euro per l'anno 2020, 26.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 26.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 11.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 22.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3;
b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
c) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante le risorse del Fondo per l'assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
d) quanto a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
105. 029. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Assegno straordinario per i figli)
1. Per l'anno 2020, alle famiglie con figli al di sotto dei 14 anni di età di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia è riconosciuto un assegno erogato mensilmente per ciascun figlio, a partire dal mese di giugno, di importo pari a:
a) 160 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui;
b) 120 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;
c) 80 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro.
2. L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e non si applica ai figli nati nell'anno 2020.
3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo le medesime modalità attuative di cui all'articolo 1, comma 125 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto compatibili.
105. 042. D'Alessandro.
Dopo l'articolo 105, inserire il seguente:
Art. 105-bis.
(Registri territoriali dei lavoratori domestici)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione iniziale pari a 25 milioni di euro, destinato a incentivare la creazione e il potenziamento presso gli enti locali di appositi registri territoriali contenenti i dati dei lavoratori domestici, nonché ulteriori iniziative finalizzate a valorizzare l'attività di assistenza da questi svolta in aiuto delle famiglie e delle persone fragili, qualificare il ruolo di tali lavoratori e agevolare l'incontro fra la relativa offerta e domanda di lavoro, anche in considerazione delle difficoltà emerse nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Le regioni, tenuto conto dello specifico rischio epidemiologico e senza pregiudizio per i relativi sistemi di accertamento diagnostico e monitoraggio della circolazione del virus COVID-19, possono adottare appositi protocolli per garantire, fino al 31 dicembre 2020, l'esecuzione gratuita di test diagnostici nei riguardi dei lavoratori iscritti nei registri di cui al comma 1 che ne facciano espressa richiesta.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri per il riparto delle risorse di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 775 milioni di euro.
105. 030. Iezzi, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Rappresentanza delle persone con disabilità in seno al Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)
1.Al fine di dare attuazione all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite, al quinto periodo dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «ventisei».
2.All'attuazione delle misure di cui al comma 1, gli enti interessati provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
3. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato con i rappresentanti degli enti associativi di cui alla legge 23 aprile 1965 n. 458 e al decreto del Presidente della repubblica, 18 dicembre 1964, n. 1542.
105. 032. Trizzino, Lapia, Nesci, Sportiello, Ianaro, Menga.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Misure per il sostegno alle vittime di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere)
1. In considerazione dell'impatto particolarmente negativo che le restrizioni atte a scongiurare la diffusione del virus COVID-19 hanno avuto sulla vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 4 milioni per l'anno 2021, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.
2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è costituito uno speciale programma di assistenza che garantisce in tutto il territorio nazionale l'istituzione di sportelli di ascolto volti a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria, sociale e centri rifugio che offrano adeguate condizioni di alloggio e di vitto temporaneo alle vittime di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.
3. Le strutture di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato dei soggetti presi in carico. Possono essere gestite dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al comma 2. Le strutture operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2.
4. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità. Il regolamento individua i requisiti organizzativi delle strutture di cui al comma 2, le tipologie delle stesse, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura opportune forme di consultazione delle associazioni e delle organizzazioni operanti nel settore, in sede di elaborazione del programma.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni per l'anno 2020 e 4 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, all'articolo 265:
a) al comma 5 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 796 milioni di euro per l'anno 2020, di 86 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
b) al comma 7 dopo la parola: 105 inserire la seguente: 105-bis.
Conseguentemente alla rubrica del Titolo IV dopo le parole: famiglia aggiungere in fine le seguenti: nonché misure per il sostegno alle vittime di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.
105. 037. Sportiello, Perantoni, Nesci, Lapia, Mammì, Ianaro, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Menga, Zan, Conte, Boldrini, Gagnarli.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Dotazione fondi per i comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per contrastare l'emergenza abitativa)
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 2022, al fine di agevolare i comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per contrastare l'emergenza abitativa, come previsto dall'articolo 2 del medesimo decreto. Alla copertura degli oneri di cui all'ecedente periodo si provvede mediante il fondo di cui all'articolo 1 comma 140, lettere e) e h) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni.
105. 041. Daga, Deiana, Ilaria Fontana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Vianello, Zolezzi.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui «prima casa»)
1. All'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo è altresì estesa ai percettori di trattamenti pensionistici diretti, indiretti o di reversibilità le cui singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale risultano pagate alla data di emanazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
105. 043. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Potenti, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Modifiche ed estensione dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui «prima casa»)
1. All'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge,» sono sostituite dalle seguenti: «Per un periodo di 21 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.»;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) i benefici del Fondo sono estesi a tutti i contratti di finanziamento o di mutuo che prevedono il rimborso mediante un piano rateale già concordato e approvato dalla banca o dall'istituto di credito. I versamenti di rimborso, senza applicazione di sanzioni e interessi, possono avvenire mediante rateizzazione per l'intero importo residuo del mutuo fino per un massimo di dieci anni successivi.»
2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
105. 044. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 106.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, l'espressione: dotazione di 3,5 miliardi di euro di cui 3 miliardi in favore dei comuni e 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane è sostituita con l'espressione: dotazione di 6 miliardi di euro di cui 5 miliardi in favore dei comuni e 1 miliardo in favore di province e città metropolitane;
b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: connesse all'emergenza COVID-19, sono inserite le seguenti: anche tenuto conto delle agevolazioni disposte dagli enti locali a favore dei settori e dei soggetti più colpiti dall'emergenza stessa,;
c) al comma 1, primo periodo, le parole: delle funzioni fondamentali, sono sostituite da: delle rispettive funzioni;
d) al comma 1, secondo periodo, le parole: fabbisogni di spesa sono sostituite da: fabbisogni finanziari;
e) al comma 2 le parole: fabbisogni di spesa, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: fabbisogni finanziari e le parole: per l'espletamento delle funzioni fondamentali sono abolite;
f) al comma 1, terzo periodo, le parole: dell'adozione del decreto sono sostituite dalle parole: dell'adozione dei decreti e dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, sono inserite le parole: di cui il primo;
g) al comma 1, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: Con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sulla base del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere disposte ulteriori erogazioni a sostegno delle perdite di gettito degli enti locali di cui al primo periodo, mediante l'impiego di eventuali risorse aggiuntive rese disponibili allo scopo.;
h) al comma 1, quarto periodo, le parole da: tra comuni e: predetti comparti sono sostituite da: tra lo Stato e gli enti locali di cui al presente articolo, ovvero tra i singoli enti o tra i comparti di enti considerati, e sono aggiunte in fine le parole: compatibilmente con le risorse rese disponibili e anche alla luce di modificazioni della normativa contabile adottate per fronteggiare gli squilibri degli enti locali stessi.;
i) al comma 3, le parole: tra comuni, sono sostituite da: tra Stato, comuni,.
Conseguentemente alla rubrica dell'articolo la parola: fondamentali è abolita.
106. 38. Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai comuni, inserire le seguenti: alle unioni di comuni,;
b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: connesse all'emergenza COVID-19, inserire le seguenti: anche tenuto conto delle agevolazioni disposte dagli enti locali a favore dei settori e dei soggetti più colpiti dall'emergenza stessa,;
c) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle funzioni fondamentali, con le seguenti: delle rispettive funzioni;
d) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fabbisogni di spesa con le seguenti: fabbisogni finanziari;
e) al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: fabbisogni di spesa, con le seguenti: fabbisogni finanziari e sopprimere le parole: per l'espletamento delle funzioni fondamentali;
f) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: dell'adozione del decreto con le seguenti: dell'adozione dei decreti e dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: di cui il primo;
g) al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: Con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sulla base del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere disposte ulteriori erogazioni a sostegno delle perdite di gettito degli enti locali di cui al primo periodo, mediante l'impiego di eventuali risorse aggiuntive rese disponibili allo scopo;
h) al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: tra comuni a: predetti comparti con le seguenti: tra lo Stato e gli enti locali di cui al presente articolo, ovvero tra i singoli enti o tra i comparti di enti considerati e aggiungere, in fine, le seguenti parole: compatibilmente con le risorse rese disponibili e anche alla luce di modificazioni della normativa contabile adottate per fronteggiare gli squilibri degli enti locali stessi.;
i) al comma 3, le parole: tra comuni, sono sostituite da: tra Stato, comuni,.
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere la parola: fondamentali.
106. 20. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai comuni, sono inserite le seguenti: alle unioni di comuni,;
b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: connesse all'emergenza COVID-19, sono inserite le parole: anche tenuto conto delle agevolazioni disposte dagli enti locali a favore dei settori e dei soggetti più colpiti dall'emergenza stessa,;
c) al comma 1, primo periodo, le parole: delle funzioni fondamentali, sono sostituite dalle seguenti: delle rispettive funzioni;
d) al comma 1, secondo periodo, le parole: fabbisogni di spesa sono sostituite dalle seguenti: fabbisogni finanziari;
e) al comma 2 le parole: fabbisogni di spesa, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: fabbisogni finanziari e le parole: per l'espletamento delle funzioni fondamentali sono soppresse;
f) al comma 1, terzo periodo, le parole: dell'adozione del decreto sono sostituite dalle parole: dell'adozione dei decreti e dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, sono inserite le seguenti: di cui il primo;
g) al comma 1, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: Con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sulla base del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere disposte ulteriori erogazioni a sostegno delle perdite di gettito degli enti locali di cui al primo periodo, mediante l'impiego di eventuali risorse aggiuntive rese disponibili allo scopo.;
h) al comma 1, quarto periodo, le parole da: tra comuni e: predetti comparti sono sostituite dalle seguenti: tra lo Stato e gli enti locali di cui al presente articolo, ovvero tra i singoli enti o tra i comparti di enti considerati, e sono aggiunte in fine le parole: compatibilmente con le risorse rese disponibili e anche alla luce di modificazioni della normativa contabile adottate per fronteggiare gli squilibri degli enti locali stessi.;
i) al comma 3, le parole: tra comuni, sono sostituite dalle seguenti: tra Stato, comuni,.
Conseguentemente alla rubrica dell'articolo la parola: fondamentali è soppressa.
106. 37. Ceccanti.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai comuni, sono inserite le parole: alle unioni di comuni,;
b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: connesse all'emergenza COVID-19, sono inserite le parole: anche tenuto conto delle agevolazioni disposte dagli enti locali a favore dei settori e dei soggetti più colpiti dall'emergenza stessa,;
c) al comma 1, primo periodo, le parole: delle funzioni fondamentali, sono sostituite da: delle rispettive funzioni;
d) al comma 1, secondo periodo, le parole: fabbisogni di spesa sono sostituite da: fabbisogni finanziari;
e) al comma 2 le parole: fabbisogni di spesa, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: fabbisogni finanziari e le parole: per l'espletamento delle funzioni fondamentali sono abolite;
f) al comma 1, terzo periodo, le parole: dell'adozione del decreto sono sostituite dalle parole: dell'adozione dei decreti e dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, sono inserite le parole: di cui il primo;
g) al comma 1, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: Con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sulla base del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere disposte ulteriori erogazioni a sostegno delle perdite di gettito degli enti locali di cui al primo periodo, mediante l'impiego di eventuali risorse aggiuntive rese disponibili allo scopo.;
h) al comma 1, quarto periodo, le parole da: tra comuni e: predetti comparti sono sostituite da: tra lo Stato e gli enti locali di cui al presente articolo, ovvero tra i singoli enti o tra i comparti di enti considerati, e sono aggiunte in fine le parole: , compatibilmente con le risorse rese disponibili e anche alla luce di modificazioni della normativa contabile adottate per fronteggiare gli squilibri degli enti locali stessi.;
i) al comma 3, le parole: tra comuni, sono sostituite da: tra Stato, comuni,.
Conseguentemente alla rubrica dell'articolo la parola: fondamentali è abolita.
106. 52. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, sostituire le parole: delle funzioni fondamentali con le seguenti: delle rispettive funzioni, dopo le parole: ai comuni, aggiungere le seguenti: alle unioni di comuni, e dopo le parole: connesse all'emergenza COVID-19, aggiungere le seguenti: anche tenuto conto delle agevolazioni disposte dagli enti locali a favore dei settori e dei soggetti più colpiti dall'emergenza stessa;
2) al secondo periodo, sostituire le parole: fabbisogni di spesa con le seguenti: fabbisogni finanziari;
3) al terzo periodo, sostituire le parole: dell'adozione del decreto con le seguenti: dell'adozione dei decreti e dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: di cui il primo;
4) al quarto periodo, sostituire le parole da: comuni fino a: predetti comparti con le seguenti: tra lo Stato e gli enti locali di cui al presente articolo, ovvero tra i singoli enti o tra i comparti di enti considerati, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , compatibilmente con le risorse rese disponibili e anche alla luce di modificazioni della normativa contabile adottate per fronteggiare gli squilibri degli enti locali stessi;
5) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sulla base del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere disposte ulteriori erogazioni a sostegno delle perdite di gettito degli enti locali di cui al primo periodo, mediante l'impiego di eventuali risorse aggiuntive rese disponibili allo scopo.;
b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo, sopprimere le parole: per l'espletamento delle funzioni fondamentali;
2) sostituire le parole: fabbisogni di spesa, ovunque ricorrano, con le seguenti: fabbisogni finanziari;
c) al comma 3, sostituire le parole: tra Comuni, con le seguenti: tra Stato, Comuni.
Conseguentemente, alla rubrica sopprimere la parola: fondamentali.
106. 44. Pastorino.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai comuni, sono inserite le parole: alle unioni di comuni, e le parole: delle funzioni fondamentali, sono sostituite da: delle rispettive funzioni;
b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: connesse all'emergenza COVID-19, sono inserite le parole: anche tenuto conto delle agevolazioni disposte dagli enti locali a favore dei settori e dei soggetti più colpiti dall'emergenza stessa,;
c) al comma 1, secondo periodo, le parole: sui fabbisogni di spesa e sono soppresse;
d) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: come risultanti dal Siope sono inserite le parole: nonché dalle banche dati dell'Agenzia delle entrate e dell'Aci;
e) al comma 2, primo periodo, le parole: , rispetto ai fabbisogni di spesa, e le parole: e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard sono soppresse;
f) al comma 2, secondo periodo, le parole: per l'espletamento delle funzioni fondamentali e: rispetto ai fabbisogni di spesa sono soppresse.
Conseguentemente alla rubrica sopprimere la parola: fondamentali.
106. 49. De Menech.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 8,2 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 6,2 miliardi di euro in favore dei comuni e 2,0 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. Il termine previsto dall'articolo 193 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la sola annualità 2020 viene differito dal 31 luglio al 30 ottobre 2020, al fine di permettere all'Ente una verifica puntuale degli equilibri di bilancio, tenuto conto dei criteri e modalità di riparto del fondo. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazione dell'importo.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
106. 39. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane sono sostituite dalle seguenti: con una dotazione di 7 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 6,5 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane;
b) conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede per un importo pari a 1,5 miliardi mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico; per un importo pari a 1.305 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per l'importo di 695 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».
106. 13. Vanessa Cattoi, Gava, Sutto, Loss, Binelli, Covolo.
Al comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane con le seguenti: con una dotazione di 7 miliardi di euro per il medesimo amo, di cui 6 miliardi di euro in favore dei comuni e 1 miliardo di euro in favore di province e città metropolitane.
Conseguentemente, in fine, sostituire le parole: pari a 3,5 miliardi con le seguenti: pari a 7 miliardi.
106. 24. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane con le seguenti: con una dotazione di 6,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 5,5 miliardi di euro in favore dei comuni e 1 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane.
Conseguentemente, al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'onere di cui al presente comma, pari a 6,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
106. 35. Baldino.
Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: di 3,5 miliardi sono sostituite dalle parole: di 4 miliardi;
b) le parole: e 0,5 miliardi sono sostituite dalle parole: e 1 miliardo.
106. 12. De Menech, Enrico Borghi.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: di 3,5 miliardi, con le seguenti: di 4 miliardi;
b) sostituire le parole: e 0,5 miliardi, con le seguenti: e 1 miliardo.
106. 41. Pastorino.
Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: di 3,5 miliardi sono sostituite dalle parole: di 4 miliardi;
b) le parole: e 0,5 miliardi sono sostituite dalle parole: e 1 miliardo.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 300.
106. 26. Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Il secondo periodo del comma 1 è così integralmente sostituito: Con decreti del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020 ed entro il 30 ottobre 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2, per ripartire rispettivamente il 30 per cento e il 40 per cento delle risorse del fondo.
106. 9. De Menech, Enrico Borghi.
Il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: Con decreti del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020 ed entro il 30 ottobre 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2, per ripartire rispettivamente il 30 per cento e il 40 per cento delle risorse del fondo.
106. 28. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con decreti del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020 ed entro il 30 ottobre 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2, per ripartire rispettivamente il 30 per cento e il 40 per cento delle risorse del fondo.
106. 43. Pastorino.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: sui fabbisogni di spesa sono soppresse;
b) al comma 2 le parole: rispetto ai fabbisogni di spesa sono soppresse.
106. 8. De Menech, Enrico Borghi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: sui fabbisogni di spesa sono soppresse;
b) al comma 2 le parole: rispetto ai fabbisogni di spesa sono soppresse.
106. 27. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: sui fabbisogni di spesa;
b) al comma 2, sopprimere le parole: rispetto ai fabbisogni di spesa.
106. 42. Pastorino.
Al comma 1, al terzo periodo, le parole: 30 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 70 per cento.
106. 23. Martinciglio.
Al comma 1 sostituire le parole: una quota pari al 30 per cento con le seguenti: una quota pari al 70 per cento.
106. 34. Baldino.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
106. 14. Librandi.
Al comma 1, primo capoverso, le parole: dal SIOPE, sono sostituite dalle seguenti: dai BILANCI DI PREVISIONE.
106. 22. Martinciglio.
Al comma 1, dopo le parole: come risultanti dal Siope sono aggiunte le seguenti: nonché dalle banche dati Di Agenzia delle Entrate e Aci.
106. 29. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1 le parole: tra Comuni e tra Province e Città metropolitane sono sostituite dalle parole: tra Stato, comuni, province e città metropolitane.
106. 30. Pella, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Al comma 1, dopo le parole: ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazioni dell'importo. aggiungere il seguente periodo: Per i comuni ricadenti nei territori delle province di Trento e di Bolzano le risorse previste da questo articolo sono erogate alle province autonome di Trento e di Bolzano, in ragione della competenza attribuita alle medesime in materia di finanza locale dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
106. 3. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.
Al comma 1, dopo le parole: ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazioni dell'importo. aggiungere il seguente periodo: Per i comuni ricadenti nei territori delle province di Trento e di Bolzano le risorse previste da questo articolo sono erogate alle province autonome di Trento e di Bolzano, in ragione della competenza attribuita alle medesime in materia di finanza locale dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
106. 5. Del Barba.
Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazioni dell'importo. aggiungere le seguenti: Per i comuni ricadenti nei territori delle province di Trento e di Bolzano le risorse previste da questo articolo sono erogate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in ragione della competenza attribuita alle medesime in materia di finanza locale dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
106. 51. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare la stabilità dei bilanci degli enti locali, l'eventuale disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2020 derivante dagli effetti diretti o indiretti dell'emergenza COVID-19 non viene applicato al bilancio di previsione 2021-2023 fino all'avvenuta regolazione di cui al comma precedente, penultimo periodo.
106. 10. De Menech, Enrico Borghi.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare la stabilità dei bilanci degli enti locali, l'eventuale disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2020 derivante dagli effetti diretti o indiretti dell'emergenza COVID-19 non viene applicato al bilancio di previsione 2021-2023 fino all'avvenuta regolazione di cui al comma precedente, penultimo periodo.
106. 31. Occhiuto, Pella, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella determinazione dei criteri di riparto di cui al comma 1, fra i fabbisogni di spesa dei comuni sono inclusi i costi del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, anche in caso di adozione della tariffa avente natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai fini del medesimo riparto, rilevano altresì le spese per il finanziamento delle riduzioni riferite all'emergenza sanitaria COVID-19 sostenute dal comune ovvero dal gestore in caso di applicazione della Tariffa avente natura corrispettiva, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e alla deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF.
106. 25. Baratto, Pella.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per il medesimo fine di cui al comma 1 e per preservare gli equilibri del bilancio 2020, il disavanzo di amministrazione derivante dal Rendiconto 2019 può essere ripianato in non più di sei annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.
106. 36. Miceli.
Aggiungere il seguente comma:
1-bis. Una quota non superiore a 15 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisizione di applicazioni tecnologiche e/o all'assunzione da parte degli enti locali di figure professionali con competenze specifiche con contratti stagionali per garantire la corretta fruizione delle spiagge libere anche in relazione alle disposizioni per la limitazione del contagio da COVID-19, le risorse di personale dovranno essere commisurate alla effettiva estensione delle spiagge a libera fruizione di pertinenza delle singole amministrazioni comunali, tali risorse potranno altresì essere destinate alla stipula di convenzioni non onerose tra l'ente locale e le organizzazioni del terzo settore del territorio, con specifico riferimento a quelle con finalità relative alla sicurezza dei bagnanti e alla tutela degli ambienti costieri, che possano garantire tali servizi attraverso l'opera dei propri associati e iscritti a fronte del mero rimborso dei costi.
106. 46. Muroni, Fassina.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per il medesimo fine di cui al comma 1 e per preservare gli equilibri del bilancio 2020, il disavanzo di amministrazione derivante dal Rendiconto 2019 può essere ripianato in non più di sei annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.
106. 47. Miceli.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma precedente, tra i soli comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, che si trovino in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartiti ulteriori 75 milioni di euro.
1-ter. L'utilizzo delle nuove risorse, che saranno allocate in una apposita sezione separata del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, potrà essere in tutto o in parte svincolata dalle prescrizioni previste dal piano di riequilibrio e dai bilanci di previsione riequilibrati di cui all'articolo 261 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e dovrà essere utilizzata dagli enti locali beneficiari per sopperire ai servizi essenziali posti a rischio dalle minori entrate o maggiori uscite determinate dall'emergenza sanitaria ed epidemiologica dovuta alla diffusione di COVID-19, Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti locali interessati dal comma 1-bis del presente articolo, che tengano conto del peso demografico dei comuni e delle relative consistenze di bilancio.
1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, valutati in euro 75 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
106. 2. Saltamartini, Caparvi, Marchetti, Bellachioma.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per il ristoro ai comuni delle isole minori derivanti dalle minori entrate dalla riscossione del contributo di sbarco di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede, in proporzione ai minori incassi registrati nel 2020 rispetto a quanto incassato nell'anno 2019, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, al comma 5, dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
106. 1. Rosato, Scoma, Bendinelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma:
«2-ter. In considerazioni degli effetti negativi sugli accertamenti di parte corrente causati dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, oltre alle somme di cui ai commi precedenti, gli enti locali sono autorizzati ad utilizzare per l'esercizio 2020, le somme derivanti dalla legge speciale per Venezia disponibili in competenza e non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte».
106. 48. Braga, Pellicani.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 109, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è sostituito dal seguente: «2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1 e 2 , del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le predette quote per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. È consentita la possibilità di variare il bilancio in esercizio provvisorio».
106. 6. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Covolo, Cavandoli.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 109, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è così riformulato: «2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le predette quote per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. È consentita la possibilità di variare il bilancio in esercizio provvisorio».
106. 32. Cannizzaro, Occhiuto, Pella, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, province e città metropolitane, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, per il solo anno 2020, possono utilizzare senza vincolo di destinazione il 10 per cento delle risorse nette derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare.
106. 7. Guidesi, Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Covolo, Cavandoli.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, province e città metropolitane, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, per il solo anno 2020, possono utilizzare senza vincolo di destinazione il 10 per cento delle risorse nette derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare.
106. 33. D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. L'obbligo previsto all'articolo 1 comma 654 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 non è previsto per i comuni montani, così come individuati in relazione agli indici di montanità definiti a livello nazionale, al di sotto dei 5000 abitanti, qualora gli stessi enti dispongano di avanzi di bilancio che possano integralmente o parzialmente coprire i costi della tassa dei rifiuti TARI di cui all'articolo 1 comma 639 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
106. 15. Maglione.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nel corso del 2020 e del 2021 gli enti locali possono variare il proprio bilancio di previsione per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione Fondi e Accantonamenti ad un valore pari al 30 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.
Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 46,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede: quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante la riduzione della dotazione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 46,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.
106. 40. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Aggiungere in fine il seguente comma:
3-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo straordinario di euro 332.031.465,34 per l'anno 2020 da ripartire con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 10 luglio 2020, previa intesa in conferenza stato città e autonomie locali, tra i Comuni che si trovano ad avere un risultato negativo del Fondo di Solidarietà Comunale, di cui allo schema allegato 4, colonna 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 29 marzo 2020.
106. 16. Buratti.
Aggiungere in fine i seguenti commi:
3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 848 è sostituito dal seguente:
«848. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 930 milioni di euro nel 2020 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024».
3-ter. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo straordinario di euro 332.031.465,34 per l'anno 2020 da ripartire con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 10 luglio 2020, previa intesa in conferenza stato città e autonomie locali, tra i comuni che si trovano ad avere un risultato negativo del Fondo di Solidarietà Comunale, di cui allo schema allegato 4, colonna 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 29 marzo 2020.
106. 17. Buratti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla dimensione delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in deroga al termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
3-ter. Nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese degli enti locali per l'esercizio 2020, le previsioni deliberate o in corso di deliberazione possono non considerare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica connessa al virus COVID-19, nei limiti dei livelli complessivi di spesa registrati nel 2019, anche in relazione agli effetti autorizzatori degli stanziamenti di bilancio, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso e dei provvedimenti di volta in volta emanati a sostegno della tenuta degli equilibri finanziari degli enti locali.
106. 19. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Aggiungere, in fine i seguenti commi:
3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla dimensione delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle parole: «30 settembre» e sono aggiunte in fine le seguenti: «, in deroga al termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
3-ter. Nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese degli enti locali per l'esercizio 2020, le previsioni deliberate o in corso di deliberazione possono non considerare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica connessa al virus COVID-19, nei limiti dei livelli complessivi di spesa registrati nel 2019, anche in relazione agli effetti autorizzatori degli stanziamenti di bilancio, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso e dei provvedimenti di volta in volta emanati a sostegno della tenuta degli equilibri finanziari degli enti locali.
3-quater. Esclusivamente per l'anno 2020 i comuni approvano il piano finanziario TARI che individua gli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti e il costo complessivo del servizio stesso entro il 30 settembre 2020.
106. 4. Topo, Fragomeli, Buratti, Mancini, Mura, Rotta.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. In relazione alla pubblicità esterna, l'imposta comunale sulla pubblicità e la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non trovano applicazione per assenza del presupposto impositivo per tutto il periodo in cui sono state e saranno in vigore limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche e comunque per una durata di almeno sei mesi. Parimenti, per lo stesso periodo, sempre in relazione alla pubblicità esterna, non trovano applicazione per carenza della correlata utilità il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i canoni di locazione o concessione di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e i canoni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3-ter. I contratti afferenti l'esercizio dell'attività di pubblicità esterna in corso nel periodo di vigenza delle limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche, e intercorrenti con gli enti locali territoriali o le società a partecipazione pubblica, possono essere rinegoziati, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di assicurarne la sostenibilità per i soggetti obbligati ai pagamenti a fronte dell'impatto economico imprevisto e imprevedibile dovuto all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
3-quater. Fino alla data del 31 dicembre 2020 è sospesa la facoltà per i Comuni di deliberare le maggiorazioni ai sensi del comma 917, articolo 1, legge 28 dicembre 2018, n. 145. L'adeguamento delle tariffe dell'imposta Comunale di Pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al presente decreto dovrà essere effettuato entro il termine di approvazione del bilancio comunale di previsione. Qualora le maggiorazioni ai sensi del comma 917, articolo 1, legge 28 dicembre 2018, n. 145 siano già state deliberate o parzialmente incassate, potranno essere compensate con i versamenti da effettuarsi nell'anno 2021 per i medesimi impianti e/o occupazioni.
106. 11. Ungaro, Colaninno.
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
3-bis. In relazione alla pubblicità esterna, l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993, la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993 e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997 non trovano applicazione per assenza del presupposto impositivo per tutto il periodo in cui sono state e saranno in vigore limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche e comunque per una durata di almeno sei mesi. Parimenti, per lo stesso periodo, sempre in relazione alla pubblicità esterna, non trovano applicazione per carenza della correlata utilità il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i canoni di locazione o concessione di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 507 del 1993 e i canoni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
3-quater. I contratti afferenti l'esercizio dell'attività di pubblicità esterna in corso nel periodo di vigenza delle limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche, e intercorrenti con gli enti locali territoriali o le società a partecipazione pubblica, possono essere rinegoziati, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di assicurarne la sostenibilità per i soggetti obbligati al pagamenti a fronte dell'impatto economico imprevisto e imprevedibile dovuto all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
3-quinquies. Sino al 31 dicembre 2020, è sospesa la facoltà per i Comuni di deliberare le maggiorazioni ai sensi del comma 917, articolo 1, legge 28 dicembre 2018, n. 145. L'adeguamento delle tariffe dell'imposta Comunale di Pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al presente decreto dovrà essere effettuato entro il termine di approvazione del bilancio comunale di previsione. Qualora le maggiorazioni ai sensi del comma 917, articolo 1, legge 28 dicembre 2018, n. 145 siano già state deliberate o parzialmente incassate, potranno essere compensate con i versamenti da effettuarsi nell'anno 2021 per i medesimi impianti e/o occupazioni.
106. 45. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 106 aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Fondo per la didattica nelle scuole materne dei comuni in stato di predissesto e dissesto)
1. Al fine di favorire la didattica nelle scuole dell'infanzia nei comuni in stato di predissesto e dissesto è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro per il 2020, destinato alla didattica.
2. I comuni di cui al comma 1, accedono al finanziamento da parte del Ministero dell'interno per le spese relative alle finalità di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta un decreto ministeriale con i criteri per la ripartizione delle risorse economiche del Fondo di cui al comma 1.
106. 01. Giannone.
Dopo l'articolo 106 aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Fondo crediti di dubbia esigibilità)
1. Per far fronte alte minori entrate straordinarie dei comuni connesse alla pandemia in corso, per gli anni 2020, 2021 e 2022, i comuni accantonano al Fondo previsto dall'articolo 115, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267, una somma pari alla metà di quella risultante dall'applicazione del principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
106. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 106 aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Fondo straordinario per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica nei comuni montani)
1. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per l'esecuzione di interventi nell'ambito dell'edilizia scolastica nei comuni classificati dall'ISTAT come montani.
2. L'accesso e il riparto del predetto fondo sono disciplinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, da emanare entro 60 giorni dalla legge di conversione del presente decreto.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265,
106. 03. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Iniziative in favore dei piccoli comuni)
1. Al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19 e di supportare le amministrazioni comunali, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro, volto a garantire ai comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti le opportune misure di sostegno per le spese connesse alle assenze lavorative del sindaco e dei componenti della giunta comunale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
106. 04. Sandra Savino.
Dopo l'articolo 106 aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi».
2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 138 è abrogato.
106. 05. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazioni)
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato anche nei corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come risultanti dal rendiconto di gestione relativo al 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del citato comma 1, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento alla quota di avanzo vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di avanzo vincolato finanziate da entrate proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6,193, comma 3, e 199, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili o di attività finanziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.
106. 06. Pastorino.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazioni)
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come risultanti dal rendiconto di gestione relativo al 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del citato comma 1, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento alla quota di avanzo vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di avanzo vincolato finanziate da entrate proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6, 193, comma 3, e 199, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili o di attività finanziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.
106. 026. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)
1. I comuni che hanno dichiarato dopo il 1° gennaio 2012 lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la realizzazione di iniziative prioritarie, possono contrarre mutui coperti da garanzia statale attraverso Cassa depositi e prestiti, nel limite di spesa pari a 2.400 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 15 per cento.
106. 07. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Anticipazioni di liquidità)
1. Nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono fare ricorso alle anticipazioni di tesoreria per far fronte a differimenti di termini o minori entrate proprie, nelle more della determinazione di contributi a sostegno degli equilibri finanziari, entro il limite complessivo già determinato dalle leggi vigenti, pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli del bilancio. Le anticipazioni attivate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2020 sono assistite da un contributo statale in conto interessi, entro il limite di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli del bilancio, rapportato ad una durata massima dell'anticipazione di quattro mesi e fino a concorrenza di un tasso di interesse annuo dell'1,5 per cento.
2. Agli stessi fini del comma precedente, gli enti locali possono altresì richiedere le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il limite complessivo per la richiesta di anticipazioni di cui al presente comma resta fermo a tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. La richiesta può essere formulata entro il 15 luglio 2020 e la restituzione può essere anticipata in qualsiasi momento rispetto alla scadenza di cui al citato comma 556. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1.
3. Ai fini del riconoscimento del contributo statale di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dell'interno determina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di certificazione e di richiesta del contributo da parte degli enti locali interessati, da presentarsi esclusivamente in modalità telematica e a pena di decadenza entro il 1° dicembre 2020. Il contributo è erogato previo provvedimento della Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 20 dicembre 2020. Lo Stato concorre altresì a garantire le delegazioni di pagamento a fronte delle anticipazioni di cui al presente articolo, nella misura dell'80 per cento.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad un massimo di 75 milioni di euro, si provvede mediante riduzione.
106. 08. Pastorino.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Anticipazioni di liquidità)
1. Nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono fare ricorso alle anticipazioni di tesoreria per far fronte a differimenti di termini o minori entrate proprie, nelle more della determinazione di contributi a sostegno degli equilibri finanziari, entro il limite complessivo già determinato dalle leggi vigenti, pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli del bilancio. Le anticipazioni attivate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2020 sono assistite da un contributo statale in conto interessi, entro il limite di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli del bilancio, rapportato ad una durata massima dell'anticipazione di quattro mesi e fino a concorrenza di un tasso di interesse annuo dell'1,5 per cento.
2. Agli stessi fini del comma precedente, gli enti locali possono altresì richiedere le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 11 limite complessivo per la richiesta di anticipazioni di cui al presente comma resta fermo a tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. La richiesta può essere formulata entro il 15 luglio 2020 e la restituzione può essere anticipata in qualsiasi momento rispetto alla scadenza di cui al citato comma 556. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1.
3. Ai fini del riconoscimento del contributo statale di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dell'interno determina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di certificazione e di richiesta del contributo da parte degli enti locali interessati, da presentarsi esclusivamente in modalità telematica e a pena di decadenza entro il 1° dicembre 2020. Il contributo è erogato previo provvedimento della Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 20 dicembre 2020. Lo Stato concorre altresì a garantire le delegazioni di pagamento a fronte delle anticipazioni di cui al presente articolo, nella misura dell'80 per cento.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad un massimo di 75 milioni di euro, si provvede mediante riduzione.
106. 025. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento della funzionalità degli enti locali)
1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale degli enti locali impegnato per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, non sono soggette al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e, con riferimento al lavoro straordinario, alle limitazioni finanziarie e quantitative stabilite nei contratti collettivi di riferimento.
2. Al fine di garantire gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che tra le spese correnti impegnabili nei corso dell'esercizio provvisorio sono comprese anche le spese per le assunzioni di personale, purché già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
4. Per le finalità connesse alla corretta funzionalità della gestione amministrativa durante l'emergenza COVID-19, gli enti locali strutturalmente deficitari, nonché in stato di riequilibrio finanziario pluriennale o di dissesto finanziario, possono procedere alle assunzioni di cui hanno chiesto autorizzazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in assenza del pronunciamento della predetta Commissione.
106. 09. Pastorino.
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 106-bis.
1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 79, le parole: «valore pari al 90 per cento» sono sostituite con le seguenti: «valore pari al 30 per cento» e le parole: «se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145» sono soppresse.
Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente articolo e pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 41,7 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante la riduzione della dotazione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
quanto a 46,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.
106. 010. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nel corso del 2020 e del 2021 gli enti locali possono variare il proprio bilancio di previsione per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione Fondi e Accantonamenti ad un valore pari all'30 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.
Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 46,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante la riduzione della dotazione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
quanto a 46,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.
106. 011. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Rinegoziabilità contratti di gestione entrate locali)
1.1 contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque non superiore ad un valore di affidamento pari ad un terzo del valore oggetto del contratto in essere.
106. 012. Pastorino.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Misure di sostegno agli enti locali)
1. Agli enti locali previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, a causa dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, abbiano, nel bilancio di previsione del corrente esercizio, deficienze di liquidità, qualora ricorressero, entro il 15 dicembre 2020, all'anticipazione di tesoreria al fine di adottare misure di sostegno per le imprese, quali la sospensione o l'esenzione dal versamento, totale o parziale, dei tributi locali, non si applicano interessi sulla quota richiesta a titolo di anticipazione.
2. Nei casi di cui al comma precedente, non si applica l'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e qualsiasi altra disposizione con essa contrastante.
106. 013. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Fondo per i borghi, alberghi diffusi e centri storici)
1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è costituito un «Fondo per i borghi, alberghi diffusi e centri storici» con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021. Tale Fondo è destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti per interventi di recupero di centri storici, creazione di alberghi diffusi e rivitalizzazione dei borghi mediante:
a) attività di risanamento, conservazione e recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati;
b) realizzazione di opere pubbliche o di interessi pubblico nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al presente comma;
c) manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato;
d) miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani;
e) interventi finalizzati al consolidamento statico ed antisismico degli edifici storici nonché alla loro riqualificazione energetica;
f) realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati;
g) miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali apertura e gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.
2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con apposito decreto, disciplina le modalità di utilizzo e distribuzione del Fondo ai sensi del comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
106. 014. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Terzo mandato per la carica di sindaco limitatamente alle elezioni comunali dell'anno 2020)
1. Limitatamente alle elezioni comunali dell'anno 2020, in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è consentito un terzo mandato consecutivo per la carica di sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.
106. 015. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Ristoro del gettito IMU per i comuni montani)
1. Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge della presente legge di conversione, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) e l'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni Italiani (ANPCI), con apposito decreto, disciplina, limitatamente all'anno 2020 e in deroga alle normative vigenti, le modalità di ristoro, lascito e restituzione dell'intero gettito dell'Imposta Municipale Unica relativa ad immobili situati in comuni montani come da elenco Istat in applicazione dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
106. 016. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Parametri di deficitarietà strutturale)
1. Per l'anno 2020 agli enti locali in condizione di deficitarietà strutturale non si applicano i limiti e i controlli previsti dall'articolo 243, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
106. 017. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Rinegoziazione mutui enti in dissesto)
1. In considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, gli enti in stato di dissesto finanziario la cui ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato non risulti ancora approvata con le modalità di cui all'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero che non l'abbiano presentata essendo tuttavia nei termini di cui all'articolo 259 del medesimo decreto legislativo, possono comunque effettuare, nell'anno 2020, operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestiti con le banche, le istituzioni finanziarie e la Cassa depositi e prestiti, nonché aderire a proposte di revisione delle condizioni contrattuali da cui derivino condizioni più favorevoli per l'ente.
106. 018. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Pagamento FSC e spettanze enti locali da Ministero dell'interno)
1. Per il 2020, il pagamento del saldo relativo al fondo di solidarietà comunale viene effettuato dal ministero dell'interno entro il 31 luglio 2020, in deroga a qualsiasi requisito che osti all'erogazione stessa a norma delle leggi vigenti, in misura non inferiore al 95 per cento della spettanza. Entro la stessa data di cui al periodo precedente il ministero dell'interno provvede ad erogare agli enti locali le restanti spettanze di cui è noto l'ammontare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le conseguenti modifiche alle dotazioni di cassa del ministero dell'interno.
2. Le regioni, con propri atti, adottano misure analoghe di erogazione anticipata, rispetto agli ordinari termini, di somme dovute a qualsiasi titolo agli enti locali dei rispettivi territori.
106. 019. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Sospensione concorso alla manovra di finanza pubblica di città metropolitane e province)
1. Per l'anno 2020 per le città metropolitane e per le province è sospeso il contributo al risanamento della finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e sue successive modifiche e integrazioni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è recuperato a partire dall'anno 2021, attraverso il versamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, di venti rate annuali di pari importo.
3. Per l'anno 2020, per le città metropolitane e le province è sospeso in termini di cassa il recupero relativo ad esercizi precedenti delle somme rientranti nel «Fondo Sperimentale di riequilibrio», connesse alle riduzioni di risorse disposte dai seguenti provvedimenti:
a) all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) articolo 28, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le somme di cui al comma 3 sono recuperate mediante versamento o trattenuta, a norma delle leggi vigenti, in venti rate annuali di importo costante a partire dall'annualità 2021.
106. 020. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
106. 021. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Enti in riequilibrio. Sospensione di termini)
1. Con riferimento al termini di impugnazione di cui al comma 5 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza a decorrere dall'8 marzo 2020, il termine di 30 giorni ivi indicato decorre dal 1° gennaio 2021.
2. Con riferimento al primo semestre 2020, non si effettua la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La verifica relativa al secondo semestre del 2020 riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
106. 022. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Enti in riequilibrio (sospensione termini «dissesto guidato»))
1. L'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, richiamata dal comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.
2. Dopo il comma 7-ter, articolo 243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
«7-quater. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale».
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 850 è abrogato;
b) il comma 889, ultimo periodo, è soppresso.
106. 023. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Sospensione termini dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)
1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospeso per tutta la durata dello stato di emergenza da virus COVID-19.
106. 024. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Istituzione del Fondo per la demolizione e ricostruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento antisismico di beni immobili di proprietà dei comuni in dissesto finanziario da destinare a sedi delle Forze di polizia, delle Forze amiate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di assicurare ai comuni in dissesto finanziario le necessarie risorse per la demolizione e ricostruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento antisismico di beni immobili di proprietà dell'ente locale da destinare a sedi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, per l'anno 2020 è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo.
2. Le procedure di ripiegamento di stazioni e sedi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state completate, sono sospese per una durata di 24 mesi.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 795 milioni.
106. 028. Baldino, Alaimo, Dieni, Corneli, Maurizio Cattoi, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Berti, Bilotti, Brescia, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Scerra.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Facoltà di finanziamento welfare aziendale)
1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale, previste dal primo comma dell'articolo 72 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018. Inoltre, possono concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:
a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014. n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;
b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nel bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;
c) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
d) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento del proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito,
2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.
3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore del dipendenti in caso di contagio da COVID-19.
106. 029. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Fondo per comuni ad alto vocazione turistica)
1. Nei comuni ad alta vocazione turistica di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, sono istituite «zone rosse economiche» ed è destinato, per l'anno 2020, un fondo, nella disponibilità finanziaria del Ministero dell'interno, pari a 150 milioni di euro quale ristoro del minor gettito derivante dalla grave crisi del settore turistico.
2. Per il solo anno 2020, in deroga al principio statistico di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2011, il fondo è distribuito tra i comuni di cui al comma 1 che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero sette volte superiore a quello dei residenti.
3. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione i comuni di cui ai commi 1 e 2 vengono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MIBACT, previa Intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali sulla base di criteri che tengono conto della dimensione dei flussi turistici annui.
106. 030. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento della funzionalità degli enti locali)
1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale degli enti locali impegnato per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, non sono soggette al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e, con riferimento al lavoro straordinario, alle limitazioni finanziarie e quantitative stabilite nei contratti collettivi di riferimento.
2. Al fine di garantire gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga al vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che tra le spese correnti impegnabili nel corso dell'esercizio provvisorio sono comprese anche le spese per le assunzioni di personale, purché già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
4. Per le finalità connesse alla corretta funzionalità della gestione amministrativa durante l'emergenza COVID-19, gli enti locali strutturalmente deficitari, nonché in stato di riequilibrio finanziario pluriennale o di dissesto finanziario, possono procedere alle assunzioni di cui hanno chiesto autorizzazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti Locali (COSFEL) di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in assenza del pronunciamento della predetta Commissione.
106. 031. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Deroghe testo unico delle società pubbliche)
1. In considerazione degli effetti creati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, dei decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
106. 032. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Misure urgenti per il reclutamento del personale educativo-scolastico con contratto a termine)
1. In considerazione delle eccezionali esigenze organizzative per l'anno scolastico 2020-2021 dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, necessarie per attuare le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, i comuni e le unioni di comuni possono rinnovare o prorogare fino al 30 giugno 2021 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti dagli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in specifiche disposizioni di legge o di contratto collettivo.
2. La spesa per il personale a tempo determinato di cui al comma 1 non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni.
106. 033. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Ulteriori misure in favore degli enti locali)
1. Al fine di consentire la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 29 dicembre 2003, n. 376, gli enti locali e le regioni che non hanno interamente usufruito dei finanziamenti ivi previsti, sono autorizzati all'utilizzo delle somme già stanziate per il completamento della progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche in difformità dalla programmazione triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero dagli strumenti di programmazione formalmente approvati.
2. A tal fine le somme stanziate non ancora utilizzate sul capitolo-fondo 7191 iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti sono attribuite agli enti rispettivamente interessati. Gli enti locali e le regioni sono autorizzate a utilizzare le somme di cui al precedente comma anche per la realizzazione di altre opere di particolare interesse locale, qualora quelle di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 29 dicembre 2003, n. 376 non possano essere più realizzate per Impossibilità sopravvenuta in considerazione del notevole lasso di tempo nel frattempo intervenuto.
L'utilizzo delle somme di cui ai precedenti commi è subordinato alla rendicontazione delle spese di realizzazione delle opere e, a tal fine, i sindaci territorialmente competenti trasmettono trimestralmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i progetti approvati, lo stato di avanzamento degli affidamenti e le relative somme impegnate, il cronoprogramma dei lavori e i relativi stati di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini di una eventuale riprogrammazione, di azioni di coordinamento amministrativo e procedurale, di assegnazione di nuovi finanziamenti o della valutazione di definanziamento degli interventi.
106. 034. Tucci.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Efficacia delle graduatorie concorsuali)
1. All'articolo 1, comma 147, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
106. 035. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario)
1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dal comuni non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.
106. 036. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Semplificazione delle procedure assunzionali)
1. In relazione alla data di decorrenza stabilita dal decreto ministeriale 17 marzo 2020, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni, i comuni possono comunque perfezionare le procedure assunzionali per le quali entro la predetta data siano state effettuate le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
106. 037. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento delle funzionalità degli enti locali)
1. Al fine di potenziare la funzionalità degli enti locali e mettere i Comuni nelle condizioni di assumere personale a tempo indeterminato ed erogare servizi puntuali ed efficienti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente è sospesa l'applicazione dell'articolo 1 comma 567 della legge n. 296 del 2006 come modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui a decorrere dal 2014 i comuni devono seguire come base di riferimento la spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013.
2. Le Unioni di Comuni possono assumere personale in modo indipendente dai Comuni che ne fanno parte per tutte quelle che sono le funzioni gestite dalle Unioni stesse. Eventuali limitazioni che ricadono sui Comuni appartenenti alle Unioni non devono inficiare le opportunità di gallone del personale in capo alle Unioni stesse.
106. 039. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Contributo per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale)
1. Per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 500 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'interno, i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro dieci giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro ulteriori cinque giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
2. Le opere di cui al comma 1 devono essere iniziate entro il 31 dicembre 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
106. 040. Vanessa Cattoi, Gava, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Covolo, Cavandoli.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana nel comune di Pinzano al Tagliamento)
1. Al fine di incentivare gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti al recupero del tratto ferroviario dismesso Casarsa della Delizia – Pinzano al Tagliamento, è assegnato al comune di Pinzano al Tagliamento un contributo nel limite complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
106. 041. Gava.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
1. I comuni che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis a ridosso dell'emergenza sanitaria e comunque nell'esercizio finanziario 2019, la cui valutazione non è stata notificata dalla Corte dei conti, hanno la facoltà di rimodulare il piano entro il termine del 30 novembre 2020. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i comuni interessati sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dell'interno e alla Sezione di controllo regionale della Corte dei conti.
106. 042. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Modifiche all'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
1. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «di urgenza» sono soppresse;
b) al comma 1, dopo le parole: «possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti» le parole: «connesse con l'emergenza in corso» sono soppresse;
c) al comma 2, dopo le parole: «possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti» le parole: «connesse con l'emergenza in corso» sono soppresse e dopo le parole: «possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti» le parole: «connesse con l'emergenza in corso» sono soppresse.
106. 043. Vanessa Cattoi, Gava, Eva Lorenzoni, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Ribolla.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 807, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
1. All'articolo 1, comma 807, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «fideiussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «o patrimonio immobiliare»;
b) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) 150.000 mila euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100,000 abitanti»;
c) alla lettera c), le parole: «fino a 200.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «compresa tra 100.000 e 200.000 abitanti».
106. 044. Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Misure per favorire l'utilizzo da parte degli Enti Locali dei fondi destinati alle procedure per la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale e dei Siti di interesse Regionale)
1. Per gli enti locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 dello stesso, sono esclusi dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli articoli 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree contaminate.
2. Tale misura è applicabile agli enti locali che abbiano presentato disavanzo di amministrazione o stato di dissesto finanziario nel biennio 2016-2020.
106. 045. Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Utilizzo in deroga dei fondo crediti di dubbia esigibilità)
1. Al fine di adottare iniziative finalizzate al sostegno delle imprese e al rilancio economico del territorio di competenza, gli enti locali, nel corso dell'anno 2020, possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.
106. 047. Tateo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Fondo di rotazione per la solidarietà ai comuni colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, gli enti locali, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i soli anni 2020 e 2021, possono utilizzare temporaneamente le entrate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d), del citato decreto, senza vincolo di destinazione per sostenere la spesa corrente.
2. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021 è istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo Interventi di solidarietà per lo sviluppo territoriale dei Comuni», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale, aiuti per il territorio, utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico locale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.
3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le Fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità di intervento per il contrasto all'indigenza, alle difficoltà economiche emergenti dei singoli comuni e alla povertà sociale. Sono altresì individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono inoltre regolate le modalità di organizzazione e governo del Fondo di cui al comma 2.
4. A decorrere dall'anno 2021 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 2. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno, secondo l'ordine temporale in cui le Fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nel termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 392, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività dei diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 4 nel rispetto del limite di spesa stabilito.
106. 048. Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 107.
Al comma 1, sostituire le parole: dell'importo di euro 400.000.000 con le seguenti: dell'importo di euro 800.000.000.
107. 4. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, sostituire le parole: dell'importo di euro 400.000.000 con le seguenti: dell'importo di euro 500.000.000 e sostituire le parole: pari a 400 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265 con le seguenti: pari a 500 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
107. 1. Zanichelli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'importo di euro 400.000.00 con le seguenti: dell'importo di euro 450.000.000.
Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 450 milioni.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
107. 2. Scerra.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. La quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che alimenta il Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotta per l'anno 2020 del 50 per cento.
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, valutati in 3.273,15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 796.726,85 milioni.
107. 3. Papiro.
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Contributi agli investimenti dei comuni)
1. Per favorire la ripresa economica, ai comuni della provincia di Bergamo sono attribuite le seguenti ulteriori risorse, da destinare al finanziamento di interventi di edilizia scolastica, efficientamento energetico e adeguamento sismico di immobili pubblici, sviluppo sostenibile, sicurezza ed adeguamento delle infrastrutture stradali:
a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000;
b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000;
c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 300.000;
d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000;
e) ai comuni con popolazione superiore ai 50.001 è assegnato un contributo pari ad euro 500.000.
2. Ai comuni che fanno parte della comunità montana Valle Seriana e della comunità montana Valle Brembana il contributo di cui al comma 1 è aumentato del 25 per cento.
3. L'esecuzione delle opere finanziate con le risorse di cui al presente articolo deve avere inizio entro il 30 novembre 2020.
4. Le risorse assegnate verranno erogate per il 70 per cento entro il 30 giugno 2020 e per il restante 30 per cento in seguito al collaudo delle opere.
5. In caso di mancato avvio dei lavori nel termine stabilito al comma 3, le risorse non impiegate verranno ripartite tra i comuni adempienti, in proporzione al numero di abitanti.
107. 01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 107 aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Addizionale comunale sui diritti di imbarco)
1. Al fine di ripristinare il completo versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali e garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e rispondere alle problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato «MINISTERO DELL'INTERNO», le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse. I proventi di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono riassegnati, a decorrere dall'anno 2020, a favore dei comuni del sedime aeroportuale.
107. 02. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Articolo 107-bis.
(Estensione calcolo facilitato FCDE)
1. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la differenza di cui al comma 1 si determini con riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, calcolato sulla base del metodo ordinario».
107. 03. Tartaglione, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Sulla disciplina dei segretari comunali)
1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino all'introduzione di una diversa disciplina» sono soppresse;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3.000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C.».
*107. 04. Pastorino.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Sulla disciplina dei segretari comunali)
1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino all'introduzione di una diversa disciplina» sono soppresse;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3.000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C.».
*107. 06. Fassina, Pastorino.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Pagamento Fondo di Solidarietà Comunale e spettanze enti locali)
1. Per il 2020, il pagamento del saldo relativo al fondo di solidarietà comunale viene effettuato dal Ministero dell'interno entro il 31 luglio 2020, in deroga a qualsiasi requisito che osti all'erogazione stessa a norma delle leggi vigenti, in misura non inferiore al 95 per cento della spettanza. Entro la stessa data di cui al periodo precedente il Ministero dell'interno provvede ad erogare agli enti locali le restanti spettanze di cui è noto l'ammontare. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le conseguenti modifiche alle dotazioni di cassa del Ministero dell'interno.
2. Le regioni, con propri atti, adottano misure analoghe di erogazione anticipata, rispetto agli ordinari termini, di somme dovute a qualsiasi titolo agli enti locali dei rispettivi territori.
107. 05. Pastorino.
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Risorse per spese di funzionamento a seguito dell'emergenza COVID-19)
Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
107. 07. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Muroni, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
1. Il comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
107. 08. Dara, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Morelli, Muroni, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Proroga sospensione dei Mutui Enti Locali colpiti dal sisma del 2012 a seguito dell'emergenza COVID-19)
1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 08, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli oneri di cui al comma 1 sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007. n. 244.
107. 09. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Muroni, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza COVID-19)
1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
107. 010. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Muroni, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
ART. 108.
Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: per l'anno 2020 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2020.
108. 1. D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:
Art. 108-bis.
(Indennità straordinaria agli enti locali dissestati)
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti causate dalla diffusione del COVID-19, ai comuni capoluogo di provincia, che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento disciplinato col decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007 e successive modificazioni, sono attribuiti, in via straordinaria, risorse indennitarie, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Le medesime risorse, di cui al comma 1, sono attribuite in maniera proporzionale alla popolazione residente, anche ai comuni non capoluogo di provincia, inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento disciplinato col decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007 e successive modificazioni.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
108. 01. Tucci, Baldino.
Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:
Art. 108-bis.
(Prestazioni di lavoro straordinario reso dal personale degli enti locali coinvolto nella gestione dell'emergenza COVID-19)
1. Per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale e del personale coinvolto nella gestione dell'emergenza dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
*108. 02. Pastorino.
Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:
Art. 108-bis.
(Prestazioni di lavoro straordinario reso dal personale degli enti locali coinvolto nella gestione dell'emergenza COVID-19)
1. Per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale e del personale coinvolto nella gestione dell'emergenza dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
*108. 04. Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:
Art. 108-bis.
1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture,» sono sostituite dalle seguenti: «Per le occupazioni permanenti complessivamente effettuate del territorio, con cavi, condutture e impianti,»;
b) dopo le parole: «risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.» sono aggiunte le seguenti: «I soggetti utilizzatori della rete sono tenuti a comunicare formalmente al soggetto titolare dell'atto di concessione il numero complessivo delle utenze attivate entro il 5 gennaio di ogni anno provvedendo, contestualmente, al pagamento dei relativi importi al soggetto titolare della concessione.»;
c) dopo le parole: «Per le occupazioni del territorio provinciale» sono aggiunte le seguenti: «o»;
d) dopo le parole: «dell'importo risultante dall'applicazione» sono aggiunte le seguenti: «degli scaglioni tariffari».
108. 03. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:
Art. 108-bis.
(Risorse per interventi di solidarietà delle provincie)
1. A decorrere dal 30 giugno 2020 e fino al 30 giugno 2021 i proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in deroga alla destinazione ordinaria, sono destinati alle provincie per iniziative di solidarietà nei confronti delle comunità colpite dall'epidemia COVID-19. Le risorse sono assegnate con apposito piano di riparto in proporzione al numero dei contagiati in rapporto agli abitanti.
108. 05. Zanichelli.
ART. 109.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 109.
1. L'articolo 48 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
«Art. 48.
(Prestazioni individuali domiciliari)
1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici di ogni ordine e grado, compresi i Centri di Formazione professionale, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie, socio-assistenziali, socio educativo e socio aggregativo in tutti i centri per anziani, per persone con disabilità e per minori, comunque siano denominati dalle normative regionali, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione, appalto o accreditamento, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dalle amministrazione competente tenendo conto delle diverse situazioni individuali a cui tali servizi si rivolgono ed in particolare con particolare rilevanze ai minori con disabilità ed agli anziani, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
1-bis. Al fine di sostenere economicamente la rete dei servizi educativi per la prima infanzia (nidi d'infanzia, servizi integrativi al nido d'infanzia, servizi educativi domiciliari, sezioni primavera) e le scuole dell'infanzia afferenti a titolari privati accreditati e/o parificati, in considerazione dell'importanza sociale di detti servizi per le famiglie, è previsto un contributo straordinario una tantum pari a euro 100 al mese per ogni posto bambino di cui alla capacità ricettiva delle strutture in oggetto a decorrere dal 5 di marzo 2020 e fino al perdurare della situazione di emergenza sanitaria collegata al COVID-19.
2. Durante la sospensione dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. È inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.
3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi di cui al primo comma del presente articolo, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.
4. Le risorse impiegate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2, non costituenti corrispettivo di servizi effettivamente prestati sono rimborsate dallo Stato entro 2 mesi dal termine del dichiarato stato di emergenza, previa rendicontazione».
2. All'articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «e di trasporto scolastico» sono soppresse.
109. 31. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 109.
(Servizi delle pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 48 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. In tutti i casi di prestazioni individuali domiciliari di cui al comma 1 precedente, il fornitore del servizio deve provvedere a dotare gli operatori dei necessari DPI (mascherine, guanti, tute e visiera), al fine di agevolare la ripresa di tali servizi in sicurezza, consolidando il rapporto fiduciario tra utenti e pubbliche amministrazioni.
109. 17. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, al fine di evitare il regresso degli utenti degli interventi socio sanitari, socio educativi e socio assistenziali, sino ad ora acquisiti, prestazioni in forme individuali domiciliari, adottando per ogni intervento misure atte a prevenire il contagio o, in subordine e solo ove non sia possibile rendere la prestazione in forma domiciliare, a distanza purché queste siano rese in conformità con quanto previsto all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, o resi nel rispetto delle direttive sanitarie, preferibilmente, negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, sentite le associazioni delle persone con disabilità e delle famiglie e comunque nel rispetto dell'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.
109. 10. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: durante la sospensione, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: ovvero la riduzione;
b) al comma 1, sostituire le parole: o rese con le seguenti: nonché prestazioni e servizi resi prioritariamente, e ove possibile, in presenza,;
c) al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: durante la sospensione, aggiungere le seguenti: ovvero la riduzione.
109. 30. Ubaldo Pagano.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», comma 1, dopo le parole: servizi educativi e scolastici inserire le seguenti: ivi inclusi i trasporti scolastici.
109. 33. Rachele Silvestri, De Toma.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: per la salute mentale, per le dipendenze con le seguenti: dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici,;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: possono essere svolti con le seguenti: sono garantiti, in particolare nei confronti delle persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo relazionale, con dipendenze patologiche, anziani ultrasettantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita, che vivono sole, con famigliari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze,.
109. 11. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei servizi sanitari differibili inserire le seguenti: dei servizi territoriali di sportello sociale;
b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione aggiungere le seguenti: , o in qualsiasi altro modo modulate al fine di rispettare le direttive sanitarie;
c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Durante la sospensione totale o parziale dei servizi di assistenza domiciliare e degli interventi educativi domiciliari, comunque denominati, disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili, anche in deroga alle previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una quota del finanziamento originariamente previsto, a copertura delle spese sostenute.».
109. 5. Marco Di Maio.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: dei servizi sanitari differibili aggiungere le seguenti: dei servizi territoriali di sportello sociale;
b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione aggiungere le seguenti: o in qualsiasi altro modo rimodulate;
c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Durante la sospensione totale o parziale dei servizi di assistenza domiciliare e degli interventi educativi domiciliari, comunque denominati, disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili, anche in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una quota del finanziamento originariamente previsto, a copertura delle spese sostenute.».
109. 2. Sutto, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», comma 1, primo periodo, dopo le parole: enti gestori aggiungere le seguenti: ed i fruitori dei servizi o di chi li rappresenta legalmente e al secondo periodo dopo le parole: Tali servizi aggiungere le seguenti: erogabili anche successivamente al fine di garantire il migliore recupero delle abilità funzionali e cognitive del fruitore (o beneficiario).
109. 28. Carnevali, Lepri, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le prestazioni non erogate vanno rese prioritariamente su singolo utente destinatario del servizio, al massimo delle possibilità di recupero, con l'assenso dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente.
Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni aggiungere la seguente: effettivamente;
al medesimo primo periodo sopprimere le parole: in altra forma;
dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: È necessario riconoscere il massimo recupero possibile delle ore di servizio non prestate programmandole con l'interessato o chi lo rappresenta legalmente.
109. 27. Fusacchia.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di mantenere i pazienti affetti da malattie croniche e da malattie rare al proprio domicilio e impedirne o comunque ridurne il rischio di contagio, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, anche in attuazione delle misure previste dal Piano nazionale della cronicità in materia di cure domiciliari in favore delle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, si avvalgono delle società attive nell'erogazione di Programmi di supporto ai pazienti e, in particolare, delle cure domiciliari di cui all'articolo 22 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 che tali società somministrano gratuitamente sulla base di accordi con le aziende farmaceutiche.
109. 35. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», al comma 2, primo periodo, dopo le parole: servizi educativi e scolastici aggiungere le seguenti: ivi inclusi i trasporti scolastici.
109. 16. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sono autorizzate con le seguenti: provvedono regolarmente.
109. 18. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e delle prestazioni rese in altra forma con le seguenti: e delle prestazioni effettivamente rese o recuperate, o rese anche in altra forma purché con l'assenso dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente.
*109. 6. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e delle prestazioni rese in altra forma con le seguenti: e delle prestazioni effettivamente rese o recuperate, o rese anche in altra forma purché con l'assenso dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente.
*109. 12. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e delle prestazioni rese in altra forma con le seguenti: e delle prestazioni effettivamente rese o recuperate, o rese anche in altra forma purché con l'assenso dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente.
*109. 19. Dall'Osso.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e delle prestazioni rese in altra forma con le seguenti: e delle prestazioni effettivamente rese o recuperate, o rese anche in altra forma purché con l'assenso dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente.
*109. 32. Rachele Silvestri, Bologna, De Toma.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e delle prestazioni rese in altra forma con le seguenti: e delle prestazioni effettivamente rese o recuperate, anche in altra forma purché con l'assenso dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente.
109. 36. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», sopprimere il comma 3.
109. 24. Porchietto.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*109. 3. Barbuto, Gallinella, Grippa.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*109. 9. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*109. 22. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*109. 7. Tripiedi, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4-bis, dopo le parole: «delle minori percorrenze realizzate» sono aggiunte le seguenti: «anche se non effettuate» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai corrispettivi del trasporto scolastico, è applicata una percentuale di sconto del 30 per cento per l'anno scolastico corrente e i committenti si impegnano a concedere incrementi dei servizi per il 30 per cento a titolo gratuito a parità di forza lavoro per tutto l'anno scolastico 2020/21».
2) al comma 4-ter le parole: «fino a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a ventiquattro mesi».
**109. 8. Pella, Spena, Baratto, Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Musella, Napoli, Ruffino.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4-bis, dopo le parole: «delle minori percorrenze realizzate» sono aggiunte le seguenti: «anche se non effettuate» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai corrispettivi del trasporto scolastico, è applicata una percentuale di sconto del 30 per cento per l'anno scolastico corrente e i committenti si impegnano a concedere incrementi dei servizi per il 30 per cento a titolo gratuito a parità di forza lavoro per tutto l'anno scolastico 2020/21».
2) al comma 4-ter le parole: «fino a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a ventiquattro mesi».
**109. 23. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Casino.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al fine di prevedere un ristoro per gli utenti del servizio trasporto scolastico che abbiano subito un comprovato danno economico a seguito delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce le modalità di accesso al fondo di cui alla presente lettera. All'onere di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
109. 26. Vietina.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”».
*109. 4. Barbuto, Scagliusi, Grippa, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”».
*109. 13. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”».
*109. 14. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”».
*109. 20. D'Attis.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”».
*109. 21. Occhiuto.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”».
*109. 25. Fassina.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”».
*109. 34. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano anche livelli essenziali di assistenza e incentivare la sostenibilità economica dell'immediata ripresa delle attività socio sanitarie in regime ordinario in esito al superamento dello stato di emergenza dei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle residenze sanitarie assistenziali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle regioni e alle province autonome per compensare la riduzione dei ricavi delle rette pagate dai fruitori dei servizi nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.
1-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse sono ripartite secondo l'accordo raggiunto in sede di autocoordinamento in Conferenza delle regioni e province autonome.
1-quater. All'onere di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-quinquies. Le regioni e le province autonome possono provvedere, a titolo di contributo speciale, all'erogazione del 90 per cento dell'importo assegnato con il contratto, convenzione o concessione in essere alle strutture di cui al comma 1-bis. L'importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla Giunta regionale.
109. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Carnevali.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, sanzioni e penali in ragione delle minori corse effettuate e delle minori percorrenze realiste a decorrere dal 23 febbraio 2020.
1-ter. Per compensare le decurtazioni di corrispettivo, negozialmente previste ed eventualmente applicate dai committenti ai gestori di servizi di trasporto scolastico per minori percorrenze, ai medesimi gestori è attribuita la facoltà di ottenere ristoro dei costi fissi ugualmente sostenuti per il mantenimento del servizio, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 3 e con le modalità definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.
1-quater. Per il fine di cui al comma 1-ter, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter, pari a 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
109. 15. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. I contratti, gli accreditamenti e le convenzioni di enti pubblici con enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per lo svolgimento di servizi educativi e scolastici, servizi socioeducativi, servizi socioassistenziali, servizi sociosanitari, servizi e attività per l'inserimento lavorativo, attività di cooperazione allo sviluppo sono prorogabili una o più volte, sino al 31 dicembre 2022, anche in deroga alle normative in materia di contratti pubblici, qualora già scaduti o in scadenza prima di tale data e a condizione che siano mantenute le condizioni per l'autorizzazione al funzionamento o per l'accreditamento.
1-ter. Gli enti pubblici possono inoltre avviare un procedimento di coprogettazione delle attività indicate al comma 1-bis, per adattarle ai nuovi bisogni legati all'emergenza sanitaria. A tal fine è possibile modificare le singole voci di spesa previste nei contratti, anche destinandole ad attività diverse da quelle originarie; rinviare scadenze per la rendicontazione dei progetti; prevedere modalità di rendicontazione semplificate; modificare a favore degli enti gestori i tempi di liquidazione di corrispettivi o contributi, anche prevedendo anticipi parziali rispetto ad attività non ancora svolte.
1-quater. La proroga di cui al comma 1-bis e la ridefinizione delle attività di cui al comma 1-ter si svolgono a condizioni economiche invariate, fatti salvi eventuali adeguamenti a seguito di rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
109. 29. Lepri, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.
Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:
Art. 109-bis.
(Tavolo per la Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)
1. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e finanze e tre rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome. Il Tavolo effettua una ricognizione sulle entrate e sulle spese dei bilanci delle regioni e delle province autonome ai fini di valutare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.
109. 01. Gava.
Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:
Art. 109-bis.
(Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)
1. Ai fini della salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle province autonome, è istituito un Fondo a compensazione delle minori entrate di competenza regionale e delle autonomie speciali derivanti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Ministero dell'economia e finanze con apposito decreto quantifica sulla base della ricognizione formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento, tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, le minori entrate e definisce il riparto della compensazione da approvare entro il 30 settembre 2020 mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
109. 02. Gava.
Dopo l'articolo 109, inserire il seguente:
Art. 109-bis.
(Conferimento di incarichi gratuiti tutoraggio gestionale)
1. Gli enti locali che, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge n. 296 del 2006 hanno esercitato facoltà assunzionali inerenti incarichi dirigenziali e direttivi, al fine di trasferire il patrimonio di conoscenze maturate durante il servizio in favore del personale neo assunto, possono conferire gli incarichi gratuiti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per la durata massima di due anni al personale ascritto a tali qualifiche posto in quiescenza sia d'ufficio che a domanda da non oltre sei mesi che fornisca la disponibilità a svolgere attività di tutoraggio gestionale in ruoli assimilabili a quelli rivestiti prima della cessazione del servizio.
109. 03. Topo, Buratti.
ART. 110.
Al comma 1, sostituire le parole: bilancio consolidato con le seguenti bilanci e sostituire le parole lettera c) con le seguenti: lettere b) e c).
110. 2. Buratti.
All'articolo 110 aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. L'articolo 107, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
«3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c), del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2020:
a) i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020».
*110. 3. Pizzetti, Nevi.
All'articolo 110 aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. L'articolo 107, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
«3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c), del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2020:
a) i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020».
*110. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine per l'approvazione del rendiconto della gestione dei comuni e delle unioni di comuni relativi all'esercizio 2019 di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico degli enti locali, è differito al 30 ottobre 2020.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:
«Rinvio termini bilancio consolidato e rendiconto della gestione».
110. 5. Cantini, Lotti.
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Sospensione termini dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)
1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospeso per tutta la durata dello stato di emergenza da virus COVID-19.
110. 01. Pastorino.
Dopo l'articolo 110 aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Termine per la redazione del bilancio delle Province in dissesto)
1. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
110. 02. Tucci.
Dopo l'articolo 110 aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Procedure provvisorie di ripianamento del disavanzo tecnico)
1. Nel corso degli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti finanziari connessi all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19, gli enti locali, che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, si trovino in condizione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono prevedere il ripianamento dei residui passivi che costituiscono tale disavanzo in tre anni, consentendo, per il triennio interessato, lo svincolo degli avanzi vincolati non destinati all'operazione di ripianamento.
110. 03. Saltamartini, Caparvi, Marchetti, Bellachioma.
Dopo l'articolo 110 aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Riduzione quota minima di accantonamento al FCDE)
1. Nel corso degli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti finanziari connessi all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19, gli enti locali, in deroga al comma 79 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da stanziare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità nella missione «Fondi e accantonamenti», in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018» sono aggiunte le seguenti: «e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro tempore vigenti.».
110. 04. Saltamartini, Caparvi, Marchetti, Bellachioma.
Dopo l'articolo 110 aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Strumenti finanziari regionali nei settori produttivi)
1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria dei sistemi produttivi conseguente all'emergenza da COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle regioni di strumenti finanziari che operano nella forma di organismi strumentali fuori bilancio per risultare maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi, è considerato conforme alle previsioni del decreto legislativo, n. 118 del 2011.
110. 05. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Gava, Panizzut, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
ART. 111.
Al comma 1, dopo le parole: è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione aggiungere la seguente: in acconto.
111. 1. Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Binelli.
Al comma 1 sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno con le seguenti: di 5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 2 miliardi di euro in favore delle Regioni a statuto ordinario e 3 miliardi di euro in favore delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede:
a) per un importo pari a 1,5 miliardi di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
b) per un importo pari a 1.305 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) per l'importo di 695 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
111. 2. Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Binelli, Gava.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 3 miliardi di euro;
2) al comma 1 sopprimere le parole: per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione;
3) sostituire il comma con il seguente: 3. Entro 10 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto tra regioni e province autonome è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti.
Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, e istituito presso il Ministero dell'economia un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi delle regioni e province autonome.
111. 3. Giacometto, Porchietto.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: 1,5 miliardi con le seguenti: 3 miliardi;
al comma 2, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque e le parole: di cui uno con le seguenti: di cui due;
al comma 3, sostituire le parole da: attivare, fino a da individuarsi con le seguenti: concordare con le competenti strutture tecniche monitoraggi presso Regioni e Province autonome.
111. 6. Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e versino nella condizione di inoccupazione o disoccupazione di lunga durata, superiore a 36 mesi, sono ammesse, su richiesta da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Per l'ammissione al beneficio di cui al presente comma non è richiesto alcun requisito reddituale o patrimoniale. La richiesta di ammissione al reddito di cittadinanza comporta il decadimento da ogni altro sussidio o sostegno al reddito.
111. 7. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le misure regionali in attuazione del Piano di italiano della Garanzia per i Giovani, ai sensi della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013, prevedono una specifica sezione dedicata ai giovani con invalidità superiore ai 79 per cento nonché ai disabili intellettivi, psichici e alle persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento, denominata «Garanzia Giovani Disabili», alla quale sono riservate almeno il 10 per cento delle risorse complessivamente stanziate dai piani regionali.
111. 10. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nelle procedure di reclutamento di personale non dirigente indette in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, una quota pari al dieci per cento, delle quote obbligatorie ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è riservata a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento. Per i criteri di computo della quota di riserva e le modalità delle assunzioni si adottano le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
111. 8. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Una quota pari complessivamente ai dieci per cento dei posti disponibili in ciascun concorso bandito ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è obbligatoriamente riservata alle persone disabili, secondo le procedure di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Non meno del cinquanta per cento della suddetta quota di riserva è altresì riservata a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento, inoccupate o disoccupate da più di trentasei mesi.
111. 9. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I contratti derivati delle regioni se accompagnati al momento della stipula da anticipazioni finanziarie, laddove non deliberati dall'organo Consiliare o assembleare, sono nulli di pieno diritto.
111. 5. Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Al comma 1 dell'articolo 112 della legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole «dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.a.» sono aggiunte le seguenti: «alle regioni e province autonome,».
4-ter. Al comma 3, dell'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «comma 1» la parola: «non» è soppressa.
111. 4. Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Bartolozzi.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto ordinario)
1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, per 500 milioni di euro, e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto, utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti dalla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il sud e la coesione territoriale.
4. Entro una settimana dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.
Conseguentemente all'articolo 111, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: Regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
b) dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
c) al comma 1, sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.
Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:
Tabella 1
Riparto fondo minori entrate | ||||
Regioni |
Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018 |
quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020 |
quota riprogrammata dei fondi Comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali definite accordo articolo 242 |
Totale |
A |
B |
C | ||
Abruzzo |
3,16% |
15.812.894,74 |
63.251.578,95 |
79.064.473,68 |
Basilicata |
2,50% |
12.492.894,74 |
49,971.578,95 |
62.464.473,68 |
Calabria |
4,46% |
22.302.894,74 |
89.211.578,95 |
111.514.473,68 |
Campania |
10,54% |
52.699.210,53 |
210.796.842,11 |
263.496.052,63 |
Emilia-Romagna |
8,51% |
42.532.894,74 |
170.131.578,95 |
212.664.473,68 |
Lazio |
11,70% |
58.516.578,95 |
234.066.315,79 |
292.582.894,74 |
Liguria |
3,10% |
15.503.947,37 |
62.015.789,47 |
77.519.736,84 |
Lombardia |
17,48% |
87.412.631,58 |
349,650.526,32 |
437.063.157,89 |
Marche |
3,48% |
17.411.842,11 |
69.647.368,42 |
87.059.210,53 |
Molise |
0,96% |
4.786.052,63 |
19.144.210,53 |
23.930.263,16 |
Piemonte |
8,23% |
41.136.052,63 |
164.544.210,53 |
205.680.263,16 |
Puglia |
8,15% |
40.763.421,05 |
163.053.684,21 |
203.817.105,26 |
Toscana |
7,82% |
39.086.578,95 |
156.346.315,79 |
195.432.894,74 |
Umbria |
1,96% |
9.810.263,16 |
39.241.052,63 |
49.051.315,79 |
Veneto |
7,95% |
39.731.842,11 |
158.927.368,42 |
198.659.210,53 |
TOTALE |
100,00% |
500.000.000,00 |
2.000.000.000,00 |
2.500.000.000,00 |
*111. 03. Pizzetti.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto ordinario)
1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, per 500 milioni di euro, e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto, utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti dalla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il sud e la coesione territoriale.
4. Entro una settimana dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.
Conseguentemente all'articolo 111, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: Regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
b) dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
c) al comma 1, sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.
Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:
Tabella 1
Riparto fondo minori entrate | ||||
Regioni |
Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018 |
quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020 |
quota riprogrammata dei fondi Comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali definite accordo articolo 242 |
Totale |
A |
B |
C | ||
Abruzzo |
3,16% |
15.812.894,74 |
63.251.578,95 |
79.064.473,68 |
Basilicata |
2,50% |
12.492.894,74 |
49,971.578,95 |
62.464.473,68 |
Calabria |
4,46% |
22.302.894,74 |
89.211.578,95 |
111.514.473,68 |
Campania |
10,54% |
52.699.210,53 |
210.796.842,11 |
263.496.052,63 |
Emilia-Romagna |
8,51% |
42.532.894,74 |
170.131.578,95 |
212.664.473,68 |
Lazio |
11,70% |
58.516.578,95 |
234.066.315,79 |
292.582.894,74 |
Liguria |
3,10% |
15.503.947,37 |
62.015.789,47 |
77.519.736,84 |
Lombardia |
17,48% |
87.412.631,58 |
349,650.526,32 |
437.063.157,89 |
Marche |
3,48% |
17.411.842,11 |
69.647.368,42 |
87.059.210,53 |
Molise |
0,96% |
4.786.052,63 |
19.144.210,53 |
23.930.263,16 |
Piemonte |
8,23% |
41.136.052,63 |
164.544.210,53 |
205.680.263,16 |
Puglia |
8,15% |
40.763.421,05 |
163.053.684,21 |
203.817.105,26 |
Toscana |
7,82% |
39.086.578,95 |
156.346.315,79 |
195.432.894,74 |
Umbria |
1,96% |
9.810.263,16 |
39.241.052,63 |
49.051.315,79 |
Veneto |
7,95% |
39.731.842,11 |
158.927.368,42 |
198.659.210,53 |
TOTALE |
100,00% |
500.000.000,00 |
2.000.000.000,00 |
2.500.000.000,00 |
*111. 05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto ordinario)
1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, per 500 milioni di euro, e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto, utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti dalla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il sud e la coesione territoriale.
4. Entro una settimana dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.
Conseguentemente all'articolo 111, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: Regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
b) dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
c) al comma 1, sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.
Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:
Tabella 1
Riparto fondo minori entrate | ||||
Regioni |
Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018 |
quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020 |
quota riprogrammata dei fondi Comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali definite accordo articolo 242 |
Totale |
A |
B |
C | ||
Abruzzo |
3,16% |
15.812.894,74 |
63.251.578,95 |
79.064.473,68 |
Basilicata |
2,50% |
12.492.894,74 |
49,971.578,95 |
62.464.473,68 |
Calabria |
4,46% |
22.302.894,74 |
89.211.578,95 |
111.514.473,68 |
Campania |
10,54% |
52.699.210,53 |
210.796.842,11 |
263.496.052,63 |
Emilia-Romagna |
8,51% |
42.532.894,74 |
170.131.578,95 |
212.664.473,68 |
Lazio |
11,70% |
58.516.578,95 |
234.066.315,79 |
292.582.894,74 |
Liguria |
3,10% |
15.503.947,37 |
62.015.789,47 |
77.519.736,84 |
Lombardia |
17,48% |
87.412.631,58 |
349,650.526,32 |
437.063.157,89 |
Marche |
3,48% |
17.411.842,11 |
69.647.368,42 |
87.059.210,53 |
Molise |
0,96% |
4.786.052,63 |
19.144.210,53 |
23.930.263,16 |
Piemonte |
8,23% |
41.136.052,63 |
164.544.210,53 |
205.680.263,16 |
Puglia |
8,15% |
40.763.421,05 |
163.053.684,21 |
203.817.105,26 |
Toscana |
7,82% |
39.086.578,95 |
156.346.315,79 |
195.432.894,74 |
Umbria |
1,96% |
9.810.263,16 |
39.241.052,63 |
49.051.315,79 |
Veneto |
7,95% |
39.731.842,11 |
158.927.368,42 |
198.659.210,53 |
TOTALE |
100,00% |
500.000.000,00 |
2.000.000.000,00 |
2.500.000.000,00 |
*111. 016. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto ordinario)
1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265 per 500 milioni di euro e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rivenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti alla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ferma restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.
Conseguentemente all'articolo 111, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dopo la parola Regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
b) dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
c) al comma 1 sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.
Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:
Tabella 1
Riparto fondo minori entrate | ||||
Regioni |
Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018 |
quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020 |
quota riprogrammata dei fondi comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali per emergenza saniatria |
Totale |
A |
B |
C | ||
Abruzzo |
3,16% |
15.812.894,74 |
63.251.578,95 |
79.064.473,68 |
Basilicata |
2,50% |
12.492.894,74 |
49,971.578,95 |
62.464.473,68 |
Calabria |
4,46% |
22.302.894,74 |
89.211.578,95 |
111.514.473,68 |
Campania |
10,54% |
52.699.210,53 |
210.796.842,11 |
263.496.052,63 |
Emilia-Romagna |
8,51% |
42.532.894,74 |
170.131.578,95 |
212.664.473,68 |
Lazio |
11,70% |
58.516.578,95 |
234.066.315,79 |
292.582.894,74 |
Liguria |
3,10% |
15.503.947,37 |
62.015.789,47 |
77.519.736,84 |
Lombardia |
17,48% |
87.412.631,58 |
349,650.526,32 |
437.063.157,89 |
Marche |
3,48% |
17.411.842,11 |
69.647.368,42 |
87.059.210,53 |
Molise |
0,96% |
4.786.052,63 |
19.144.210,53 |
23.930.263,16 |
Piemonte |
8,23% |
41.136.052,63 |
164.544.210,53 |
205.680.263,16 |
Puglia |
8,15% |
40.763.421,05 |
163.053.684,21 |
203.817.105,26 |
Toscana |
7,82% |
39.086.578,95 |
156.346.315,79 |
195.432.894,74 |
Umbria |
1,96% |
9.810.263,16 |
39.241.052,63 |
49.051.315,79 |
Veneto |
7,95% |
39.731.842,11 |
158.927.368,42 |
198.659.210,53 |
TOTALE |
100,00% |
500.000.000,00 |
2.000.000.000,00 |
2.500.000.000,00 |
**111. 04. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto ordinario)
1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265 per 500 milioni di euro e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rivenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti alla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ferma restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.
Conseguentemente all'articolo 111, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dopo la parola Regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
b) dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
c) al comma 1 sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.
Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:
Tabella 1
Riparto fondo minori entrate | ||||
Regioni |
Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018 |
quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020 |
quota riprogrammata dei fondi comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali per emergenza saniatria |
Totale |
A |
B |
C | ||
Abruzzo |
3,16% |
15.812.894,74 |
63.251.578,95 |
79.064.473,68 |
Basilicata |
2,50% |
12.492.894,74 |
49,971.578,95 |
62.464.473,68 |
Calabria |
4,46% |
22.302.894,74 |
89.211.578,95 |
111.514.473,68 |
Campania |
10,54% |
52.699.210,53 |
210.796.842,11 |
263.496.052,63 |
Emilia-Romagna |
8,51% |
42.532.894,74 |
170.131.578,95 |
212.664.473,68 |
Lazio |
11,70% |
58.516.578,95 |
234.066.315,79 |
292.582.894,74 |
Liguria |
3,10% |
15.503.947,37 |
62.015.789,47 |
77.519.736,84 |
Lombardia |
17,48% |
87.412.631,58 |
349,650.526,32 |
437.063.157,89 |
Marche |
3,48% |
17.411.842,11 |
69.647.368,42 |
87.059.210,53 |
Molise |
0,96% |
4.786.052,63 |
19.144.210,53 |
23.930.263,16 |
Piemonte |
8,23% |
41.136.052,63 |
164.544.210,53 |
205.680.263,16 |
Puglia |
8,15% |
40.763.421,05 |
163.053.684,21 |
203.817.105,26 |
Toscana |
7,82% |
39.086.578,95 |
156.346.315,79 |
195.432.894,74 |
Umbria |
1,96% |
9.810.263,16 |
39.241.052,63 |
49.051.315,79 |
Veneto |
7,95% |
39.731.842,11 |
158.927.368,42 |
198.659.210,53 |
TOTALE |
100,00% |
500.000.000,00 |
2.000.000.000,00 |
2.500.000.000,00 |
**111. 014. Giacometto.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto ordinario)
1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2 miliardi di euro.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, per 500 milioni di euro, e, per 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rivenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti alla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
4. Entro una settimana dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ferma restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.
Conseguentemente all'articolo 111 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dopo la parola: Regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
b) dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
c) al comma 1 sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.
Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:
Tabella 1
Riparto fondo minori entrate | ||||
Regioni |
Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018 |
quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020 |
quota riprogrammata dei fondi comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali definite accordo articolo 242 |
Totale |
A |
B |
C | ||
Abruzzo |
3,16% |
15.812.894,74 |
47.438.684,21 |
63.251.578,95 |
Basilicata |
2,50% |
12.492.894,74 |
37.478.684,21 |
49.971.578,95 |
Calabria |
4,46% |
22.302.894,74 |
66.908.684,21 |
89.211.578,95 |
Campania |
10,54% |
52.699.210,53 |
158.097.631,58 |
210.796.842,11 |
Emilia-Romagna |
8,51% |
42.532.894,74 |
127.598.684,21 |
170.131.578,95 |
Lazio |
11,70% |
58.516.578,95 |
175.549.736,84 |
234.066.315,79 |
Liguria |
3,10% |
15.503.947,37 |
46.511.842,11 |
62.015.789,47 |
Lombardia |
17,48% |
87.412.631,58 |
262,237.894,74 |
349,650.526,32 |
Marche |
3,48% |
17.411.842,11 |
52.235,526,32 |
69.647.368,42 |
Molise |
0,96% |
4.786.052,63 |
14.358.157,89 |
19.144.210,53 |
Piemonte |
8,23% |
41.136.052,63 |
123.408,157,89 |
164.544.210,53 |
Puglia |
8,15% |
40.763.421,05 |
122.290.263,16 |
163.053.684,21 |
Toscana |
7,82% |
39.086.578,95 |
117.259.736,84 |
156.346.315,79 |
Umbria |
1,96% |
9.810.263,16 |
29.430.789,47 |
39.241.052,63 |
Veneto |
7,95% |
39.731.842,11 |
119.195.526,32 |
158.927.368,42 |
TOTALE |
100,00% |
500.000.000,00 |
1.500.000.000,00 |
2.000.000.000,00 |
111. 02. Pizzetti.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto ordinario)
1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari 2 miliardi di euro.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265 per 500 milioni di euro e per 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti alla tabella 1 colonna B, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
4. Entro una settimana dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ferma restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.
Conseguentemente all'articolo 111 apportare le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dopo la parola: regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
b) ovunque ricorrenti nell'articolo 111 dopo la parola: regioni aggiungere le seguenti a statuto speciale;
c) al comma 1 sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.
111. 013. Giacometto.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Incremento dei contributi agli investimenti degli Enti Locali)
1. Per favorire la ripresa degli investimenti degli Enti Locali, i contributi agli investimenti di cui all'articolo 1, comma 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono incrementati di 1.500 milioni di euro.
Conseguentemente, l'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente: I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1o gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:
a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 150.000;
b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 220.000;
c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 270.000;
d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 300.000;
e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000;
f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000;
g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 600.000.
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente disposizione si fa fronte ai sensi dell'articolo 265.
111. 01. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Istituzione e promozione di zone economiche speciali a seguito della crisi pandemica da COVID-19)
1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale, l'insediamento e lo sviluppo di attività imprenditoriali e produttive, con sede, anche solo operativa, nei comuni situati nella provincia di Alessandria, maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES) cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le e modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.
3. Ad individuazione avvenuta, gli Enti locali interessati possono presentare specifico piano tecnico economico secondo modalità, contenuti e tempi stabiliti nel decreto ministeriale di cui al precedente comma.
4. L'Ente locale proponente, in caso di approvazione progettuale, assume la responsabilità e la funzione di Soggetto promotore del piano e delle risorse pubbliche rese disponibili.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 250 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
111. 09. Molinari, Pettazzi.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
1. Al fine di concorrere ad assicurare alle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione, per l'anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è sospeso il contributo delle province autonome alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi da 406 a 413 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 previsto altresì dall'accordo tra lo Stato, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano del 15 ottobre 2014.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
111. 010. Biancofiore.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
1. Dopo il comma 898 dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, è inserito il seguente:
«898-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 e per il solo esercizio 2020, gli enti territoriali che presentino un importo negativo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo doppio rispetto a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.».
111. 011. Giacometto, Porchietto.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Sospensione della quota capitale mutui per le autonomie speciali)
1. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Le regioni a statuto ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
b) al comma 5 sostituire le parole: «4,3 milioni» con le seguenti: «92,3 milioni».
111. 012. Trizzino, Sodano, Faro, Alaimo, Varrica.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Disposizioni in materia di contributo straordinario al saldo di finanza pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, non è dovuto, per gli anni 2020 e 2021, il versamento del contributo straordinario al saldo di finanza pubblica a carico della regione Friuli-Venezia Giulia.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 726 milioni di euro per l'anno 2020 e 716 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge, e, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
111. 015. Gava.
(Inammissibile)
ART. 112.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 112.
(Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria, Asti e comuni dichiarati zona rossa)
1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché i comuni oggetto dei provvedimenti restrittivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ovvero dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 750 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il riparto del predetto fondo, di cui 100 milioni sono destinati esclusivamente ai comuni indicati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, 350 milioni sono destinati esclusivamente ai comuni di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23 del 2020, sulla base della popolazione residente, e i restanti 300 milioni sono ripartiti per gli altri comuni beneficiari, sulla base della popolazione residente e in misura direttamente proporzionale alla durata del periodo di vigenza dei predetti provvedimenti restrittivi per ciascun comune.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, da parte dei comuni beneficiari, ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 550 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge;
b) quanto a 200 milioni, ai sensi dell'articolo 265.
112. 29. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 112.
(Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)
1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 17. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 112.
(Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa)
1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni nelle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020, per almeno trenta giorni consecutivi, è istituito presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni di cui al presente comma.
2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al comma 1 sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al comma 1 ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale, connessi all'emergenza sanitaria COVID-19.
3. I comuni di cui al presente articolo presentano una relazione scritta al Ministro dell'interno e alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 giugno 2021 nella quale si indicano, tra l'altro, i soggetti beneficiari e le modalità di erogazione e utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente articolo.
4. All'onere pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 265, commi 5 e 7, del presente decreto.
112. 20. Conte, Del Basso De Caro, De Filippo, Stumpo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 112.
(Fondo comuni zona rossa)
1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i territori dei comuni individuati entro la data del 30 aprile 2020, quali «zona rossa», è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione da 200 milioni di euro per l'anno 2020, da attribuire a ciascuno dei predetti comuni nell'importo indicato in tabella 1 in base, progressivamente, al numero degli abitanti ed al periodo di «zona rossa». I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Tabella 1
COMUNI DICHIARATI ZONA ROSSA ENTRO IL 30 APRILE 2020
COMUNI DICHIARATI ZONA ROSSA ENTRO IL 30 APRILE 2020 |
Agazzano |
Agira |
Alseno |
Ariano Irpino |
Arsita |
Bellaria-lgea Marina |
Besenzone |
Bettola |
Bisenti |
Bobbio |
Bocchigliero |
Borgonovo Val Tidone |
Cadeo |
Calendasco |
Caorso |
Carpaneto Piacentino |
Castel San Giovanni |
Casteldelci |
Castell'Arquato |
Castelvetro Piacentino |
Castiglione Messer |
Raimondo |
Castilenti |
Cattolica |
Celleno |
Cercemaggiore |
Cerignale |
Chiaravalle Centrale |
Coli |
Coriano |
Corte Brugnatella |
Cortemaggiore |
Cutro |
Fabrizia |
Farini |
Ferriere |
Fiorenzuola d'Arda |
Fondi |
Gazzola |
Gemmano |
Giove |
Gossolengo |
Gragnano |
Trebbiense |
Grassano |
Gropparello |
Irsina |
Lauro |
Lugagnano Val d'Arda |
Maiolo |
Melito Porto Salvo |
Misano Adriatico |
Moliterno |
Mondaino |
Montebello Jonico |
Montefino |
Montefiore Conca |
Montegridolfo |
Montenero di Bisaccia |
Montescudo-Monte |
Colombo |
Monticelli d'Ongina |
Morciano di Romagna |
Morfasso |
Novafeltria |
Oriolo |
Ortona |
Ottone |
Paolisi |
Pennabilli |
Piacenza |
Pianello Val Tidone |
Piozzano |
Podenzano |
Poggio Torriana |
Ponte dell'Olio |
Pontenure |
Pozzilli |
Riccia |
Riccione |
Rimini |
Rivergaro |
Rocca di Papa |
Rogliano |
Rottofreno |
Salemi |
Saludecio |
San Clemente |
San Giorgio Piacentino |
San Giovanni in Marignano |
San Leo |
San Lucido |
San Pietro in Cerro |
Sant'Agata Feltria |
Santarcangelo di Romagna |
Sarmato |
Saviano |
Serra San Bruno |
Talamello |
Travo |
Tricarico |
Troina |
Venafro |
Vernasca |
Verucchio |
Vigolzone |
Villafrati |
Villanova sull'Arda |
Zerba |
Ziano Piacentino |
112. 10. Trizzino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 112.
(Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)
1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 e le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei comuni delle predette aree, da adottarsi entro 10 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. Con decreto del Ministero dell'interno, sempre da adottarsi entro 10 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso lo stesso Ministero un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, a favore di tutti gli altri comuni destinatari di misure restrittive con divieti specifici ed ulteriori di accesso ed in uscita, per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, disposte con ordinanze regionali. Nello specifico, ai suddetti comuni sono riservate percentuali del fondo da ripartirsi; nella misura del 50 per cento in proporzione al numero di abitanti, e nella misura del restante 50 per cento in proporzione al numero totale dei giorni consecutivi di vigenza delle singole ordinanze regionali.
3. I comuni beneficiari dei fondi devono destinare le risorse di cui ai commi 1 e 2 ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 250 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 12. Maraia, Corneli, Buompane.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 112.
1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 e le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei comuni delle predette aree. Con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di riparto del contributo.
2. È altresì istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, a favore di tutti gli altri comuni destinatari di misure restrittive con divieti specifici ed ulteriori di accesso ed in uscita, per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, disposte con ordinanze regionali. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse ai suddetti comuni nella misura del 50 per cento in proporzione al numero di abitanti e nella misura del restante 50 per cento in proporzione al numero totale dei giorni consecutivi di vigenza delle singole ordinanze regionali.
3. I comuni beneficiari dei fondi devono destinare le risorse di cui ai commi 1 e 2 ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 250 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
112. 13. Maraia, Torto, Buompane, Caso, Gubitosa, Maglione, Giarrizzo, Elisa Tripodi, Iovino, Colletti, Vacca, Adelizzi, Grippa, Faro, Corneli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 112.
(Fondo Comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa per ordinanza regionale)
1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché i comuni dichiarati zona rossa per ordinanza regionale, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 15 per cento.
112. 18. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 8 aprile 2020, n. 23, aggiungere le seguenti: nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali.
112. 26. De Luca, Pezzopane.
Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: n. 23 aggiungere le seguenti: nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base ai provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020;
b) sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 500 milioni.
Conseguentemente alla rubrica dopo la parola: Piacenza aggiungere le seguenti: e comuni dichiarati zona rossa.
112. 28. Zennaro, Rospi, Nitti.
Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, aggiungere le seguenti: nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020;
b) sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 400 milioni.
Conseguentemente nella rubrica del medesimo articolo aggiungere in fine le seguenti parole: e comuni dichiarati zona rossa.
*112. 9. Cirielli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Varchi.
Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, aggiungere le seguenti: nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020;
b) sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 400 milioni.
Conseguentemente nella rubrica del medesimo articolo aggiungere in fine le seguenti parole: e comuni dichiarati zona rossa.
*112. 14. Cirielli, Trancassini.
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: 8 aprile 2020, n. 23 aggiungere le seguenti: nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi;
b) sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 300 milioni.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria, Asti e comuni dichiarati zona rossa).
Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
112. 2. Lazzarini, Molteni, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo le parole: 8 aprile 2020, n. 23, aggiungere le seguenti: nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi,.
Conseguentemente modificare la rubrica con la seguente: (Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa).
*112. 11. Mandelli, Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Al comma 1, dopo le parole: 8 aprile 2020, n. 23, aggiungere le seguenti: nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi,.
Conseguentemente modificare la rubrica con la seguente: (Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa).
*112. 27. Zennaro, Rospi, Nitti.
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: 8 aprile 2020, n. 23 aggiungere le seguenti: nonché i comuni della provincia di Parma;
b) sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 240 milioni.
Conseguentemente modificare la rubrica in (Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Parma, Piacenza, Alessandria, Asti).
Conseguentemente, al relativo onere-, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
112. 3. Cavandoli, Cestari, Tomasi.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: 8 aprile 2020, n. 23 aggiungere le seguenti: nonché il comune di San Colombano al Lambro (MI);
b) sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 202 milioni.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria, Asti e comuni dichiarati zone rosse.
Conseguentemente, al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
112. 4. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo le parole: I comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 inserire le seguenti: nonché i comuni di Villafrati, Salemi, Agira e Troina dichiarati zona rossa con ordinanza del presidente della Regione Siciliana.
112. 7. D'Ettore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, Fiorini.
Al comma 1, dopo le parole: dei predetti comuni aggiungere le seguenti: nonché di altri comuni ricadenti nei territori individuati come zona rossa.
112. 22. Benedetti.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i comuni dichiarati zona rossa, alla luce di provvedimenti normativi nazionali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi.
Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comuni dichiarati zona rossa.
112. 16. Casciello, Pella, Zangrillo, Rosso, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dei comuni dichiarati zona rossa, alla luce di provvedimenti normativi nazionali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno quattro settimane consecutive.
Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comuni dichiarati zona rossa.
112. 21. Tartaglione, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché il Comune di Pontey (Valle D'Aosta).
112. 6. Pella, Zangrillo, Rosso, Napoli, Ruffino, Nevi.
Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è raddoppiato il contributo assegnato dal predetto decreto ai comuni di cui all'allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.
112. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sopprimere le parole: I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.
112. 25. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. con le seguenti: nonché a spese di investimento.
112. 24. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 450 milioni.
112. 23. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per interventi di sostegno di carattere economico e sociale volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, è riconosciuto ai comuni e alle frazioni di comuni dichiarati zona rossa sulla base di provvedimenti statali o regionali, diversi dai comuni di cui al comma 1, un contributo di 50 milioni di euro, incrementando a tal fine la dotazione del fondo di cui al comma 1. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 15. Occhiuto, Nevi, Paolo Russo, Casciello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 16, comma 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo la parola: «Lodi» è aggiunta la seguente: «Mantova».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 112, dopo la parola: Lodi aggiungere la seguente: Mantova.
112. 5. Zolezzi.
Alla rubrica, dopo la parola: Lodi aggiungere la seguente: Pavia.
Conseguentemente all'articolo 18, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, al comma 6, dopo la parola: Lodi, aggiungere la seguente: Pavia.
112. 8. Romaniello.
Alla rubrica, sostituire le parole: e Piacenza, con le seguente: , Alessandria, Asti e Piacenza.
112. 19. Giacometto.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per ristrutturazione immobile storico in comune di Mornico al Serio)
1. In un'ottica di valorizzazione del patrimonio storico-cinematografico, al comune di Mornico Al Serio, in provincia di Bergamo, è attribuita la somma di un milione di euro, da destinare all'intervento di recupero e valorizzazione dell'immobile «Cascina Castello», nota per essere l'ambientazione del noto film «L'albero degli Zoccoli»
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a un milione di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 01. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la realizzazione di un ulteriore tratto in variante alla SS42 tra Entratico e Sovere)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 60 milioni per la realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale SS42 tra Entratico e Sovere.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 02. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la realizzazione di un tratto in variante alla ex SS671 tra Casnigo e Clusone)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 100 milioni per la progettazione e realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale strada provinciale ex SS671 tra Casnigo e Clusone, che superi il tratto comprendente il cosiddetto Ponte del Costone.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 03. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la realizzazione di rotatorie nel comune di Calvenzano)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 1 milione per la progettazione e realizzazione di due rotatorie nel comune di Calvenzano all'incrocio tra via Arzago e via Circonvallazione Vecchia ed all'ingresso dei centro abitato.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 04. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la sistemazione di un incrocio stradale nel comune di Brignano Gera d'Adda)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di 500.000 euro per la progettazione e realizzazione della sistemazione dell'incrocio tra la SP128 e la SP121.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 05. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la realizzazione della Tangenziale Sud di Bergamo)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 400 milioni per la progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale denominata «Tangenziale Sud Bergamo» tra i comuni di Paladina e Sedrina.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 06. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la realizzazione della variante alla SS470)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 40 milioni per la progettazione e realizzazione di un tratto in variante alla SS470 che consenta di aggirare il centro abitato di San Giovanni Bianco.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 07. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la riqualificazione della SP24 in provincia di Bergamo)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 2 milioni per la riqualificazione dell'infrastruttura stradale denominata SP24 tra i comuni di Sedrina e Valbrembilla.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 08. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la realizzazione della tangenziale di Treviglio)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 40 milioni per la realizzazione dell'infrastruttura stradale denominata Tangenziale di Treviglio.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 09. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la riqualificazione della SP32 in provincia di Bergamo)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 2 milioni per la riqualificazione dell'infrastruttura stradale denominata SP32 tra i comuni di Valbrembilla e Laxolo.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 010. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la realizzazione del secondo lotto della variante di Verdello)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 4 milioni per la realizzazione del secondo lotto del tratto in variante alla strada SP42 noto come Variante di Verdello.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 011. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per il completamento della variante alla strada SS42 in territorio del comune di Comun Nuovo)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 3 milioni per la realizzazione del completamento del tratto in variante alla SS42 sul territorio del comune di Comun Nuovo.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 012. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la realizzazione della variante alla strada SP525)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 5 milioni per la progettazione e realizzazione di un tratto in variante alla SP525 che consenta di aggirare il centro abitato di Boltiere.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 013. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la realizzazione dell'infrastruttura stradale «Nuova Cremasca»)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 50 milioni per la progettazione e la realizzazione di una nuova infrastruttura stradale di collegamento tra i comuni di Zanica, Urgnano e Cologno al Serio.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 014. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Misure a favore dei comuni delle isole minori)
1. Per l'anno 2020, in relazione ai comuni aderenti all'ANCIM, l'imposta municipale propria disciplinata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160, resta interamente nella disponibilità del comune ove si trova l'immobile che ne costituisce presupposto impositivo, anche in relazione agli immobili di cui all'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di conseguenza, l'imposta incassata in tali comuni non concorre al finanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 380 lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. SOSE s.p.a., entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è tenuta a provvedere alla revisione dei fattori determinanti il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, elaborando una metodologia che consenta di non ridurre i trasferimenti a beneficio dei comuni aderenti all'ANCIM.
3. Per sopperire alla mancata riscossione del contributo di sbarco o dell'imposta di soggiorno a causa delle misure di contenimento del COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripartito ed erogato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i seguenti criteri: il 30 per cento a ciascun comune insulare con un identico importo ed il restante 70 per cento a ciascun comune, pesando la popolazione residente e l'estensione del territorio insulare.
4. Con la specifica finalità di favorire la ripresa del turismo nei comuni aderenti all'ANCIM e per far fronte ai danni economici conseguenti all'epidemia di COVID-19, presso il Ministero dello sviluppo economico è inoltre istituito il «Fondo per il rilancio economico delle isole minori», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al finanziamento di progetti pubblici e privati individuati nel DUPIM 2014/2020.
5. Il Fondo di cui al comma 4 è finanziato attingendo ai finanziamenti comunitari delle Politiche di coesione 2014/2020 non impegnati e non spesi.
6. Il Fondo di cui al comma 4 e tutti i finanziamenti non impegnati e non spesi di tutti i Fondi destinati ai comuni aderenti all'ANCIM sono ripartiti, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i medesimi criteri indicati al comma 3.
112. 015. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la realizzazione della variante di Castelli Calepio)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 8 milioni per la realizzazione di un tratto in variante alla strada SP91 che consenta di aggirare il centro abitato di Castelli Calepio.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 016. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la realizzazione della variante alla SP166 in comune di Calusco D'Adda)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 3 milioni quale cofinanziamento necessario alla realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale denominata SP166, di collegamento tra la predetta SP166 e la SP170 a sud dell'abitato di Calusco D'Adda.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 017. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere i seguenti:
Art. 112-bis.
(Fondo straordinario per la realizzazione di spese di investimento nella provincia di Bergamo)
1. Per favorire il rilancio economico in conseguenza della grave crisi dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento nel territorio della provincia di Bergamo, gravemente colpito dalla pandemia.
2. Il Fondo di cui al comma 1, avente dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, è destinato al finanziamento di opere di realizzazione di nuove infrastrutture stradali di interesse sovracomunale, alla manutenzione straordinaria dei ponti e alla risoluzione di problematiche di dissesto idrogeologico, dando priorità al territorio dei comuni appartenenti alla comunità montana Valle Seriana ed alla comunità montana Valle Brembana.
Art. 112-ter.
(Commissario straordinario)
1. Per la gestione del Fondo di cui all'articolo 37-bis, al fine di garantire in via d'urgenza la progettazione, l'affidamento e la cantierizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il presidente della provincia di Bergamo, il presidente della comunità montana Valle Seriana ed il presidente della comunità montana Valle Brembana, è nominato un Commissario straordinario, di seguito denominato: «Commissario straordinario». La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi e può essere prorogato o rinnovato per non oltre un triennio dalla prima nomina.
2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 6. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.
3. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici provincia di Bergamo, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.
4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato.
5. Per la progettazione, l'affidamento e la cantierizzazione delle opere, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Provincia o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
6. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate.
7. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
112. 018. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondo straordinario per la realizzazione di spese di investimento nella provincia di Bergamo)
1. Per favorire il rilancio economico in conseguenza della grave crisi dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento nel territorio della provincia di Bergamo, gravemente colpito dalla pandemia.
2. Il Fondo di cui al comma 1, avente dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, è destinato al finanziamento di opere di realizzazione di nuove infrastrutture stradali di interesse sovracomunale, alla manutenzione straordinaria dei ponti e alla risoluzione di problematiche di dissesto idrogeologico, dando priorità al territorio dei comuni appartenenti alla comunità montana Valle Seriana ed alla comunità montana Valle Brembana.
3. Per il riparto del Fondo è costituita una Conferenza straordinaria tra Stato, provincia di Bergamo e presidenti delle comunità montane costituite all'interno del territorio della provincia di Bergamo.
4. La Conferenza provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'individuazione degli interventi da finanziarie, degli enti beneficiari dei fondi ripartiti e tenuti alla loro gestione.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 019. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondo straordinario per la realizzazione di spese di investimento nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)
1. Per favorire il rilancio economico in conseguenza della grave crisi dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza gravemente colpito dalla pandemia.
2. Il Fondo di cui al comma 1, avente dotazione iniziale di 350 milioni di euro per l'anno 2020, è destinato al finanziamento di opere di realizzazione di nuove infrastrutture stradali di interesse sovracomunale, alla manutenzione straordinaria dei ponti e alla risoluzione di problematiche di dissesto idrogeologico.
3. Per il riparto del Fondo è costituita una Conferenza straordinaria tra lo Stato e le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
4. La Conferenza provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'individuazione degli interventi da finanziarie, degli enti beneficiari dei fondi ripartiti e tenuti alla loro gestione.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 020. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Contributo straordinario a favore delle comunità montane ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)
1. Alle comunità montane costituite, alla data del 31 gennaio 2020, sul territorio delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza è attribuito un contributo straordinario per l'anno 2020 di 20 milioni di euro, da destinare a spese di investimento, con priorità agli interventi di sistemazione delle problematiche di dissesto idrogeologico e di ammodernamento delle infrastrutture viarie di interesse sovracomunale.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 021. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondo straordinario per la realizzazione di spese di investimento nell'ambito della mobilità sostenibile a favore dei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)
1. Per favorire il rilancio economico in conseguenza della grave crisi dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19 e lo sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento per la mobilità sostenibile nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, gravemente colpiti dalla pandemia.
2. Il Fondo di cui al comma 1, avente dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020, è destinato prioritariamente al finanziamento di opere di realizzazione di nuove linee tramviarie che colleghino i capoluoghi ai comuni delle rispettive province.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 022. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondo straordinario per la realizzazione di piste ciclabili nel territorio della provincia di Bergamo)
1. Per favorire il rilancio economico in conseguenza della grave crisi dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19, con particolare riferimento al settore del turismo, e lo sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento per la realizzazione di percorsi ciclopedonali nei territori della provincia di Bergamo, con particolare riferimento alle valli Seriana e Brembana, gravemente colpiti dalla pandemia, con dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2020.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 023. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Ulteriori fondi per i comuni montani)
1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei comuni classificati dall'Istat come montani, ricadenti nel territorio delle province di cui all'articolo 112. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 025. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondo straordinario per la realizzazione di interventi di tutela del territorio con problematiche di dissesto idrogeologico nella provincia di Bergamo)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento per la messa in sicurezza dei territori della provincia di Bergamo soggetti a rischio idrogeologico, con una dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2020.
2. Il riparto e le modalità di accesso al predetto fondo sono disciplinati con decreto di natura non regolamentare emesso dal Ministro dell'interno entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 026. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Comuni individuati come «zona rossa»)
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei comuni net quali, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti, quale misura di sicurezza a fronte dell'insorgere di particolari rischi di contagio da virus COVID-19. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo in proporzione alla popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro, con le seguenti: 760 milioni di euro.
112. 027. De Menech.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per il risanamento del comune di Foppolo)
1. Al comune di Foppolo è attribuito un trasferimento straordinario di 10 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al sostegno dell'attività di riequilibrio del bilancio, con particolare riferimento ai debiti pregressi.
2. Il trasferimento è diretto ad evitare il dissesto economico dell'Ente, importante stazione sciistica della bergamasca, la cui situazione finanziaria è ulteriormente aggravata dalle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
3. Il comune di Foppolo è tenuto ad elaborare un piano straordinario relativo all'impiego dei Fondi trasferiti, soggetti a rendicontazione finale.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 029. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Istituzione di Zone franche urbane nelle isole minori)
1. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali delle isole minori, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della suddetta legge. Ai fini di cui al presente comma, i termini stabiliti dai commi 341 e 341-bis del medesimo articolo 1 si intendono sostituiti dai termini stabiliti con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa, a valere sul fondo per le esigenze indifferibili così come incrementato dal comma 5, dell'articolo 265, del presente decreto.
112. 030. Scoma, Bendinelli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Contributo straordinario ai comuni dichiarati «zona rossa» dalle regioni nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-19, ai comuni ubicati all'interno della «zona rossa» istituita mediante ordinanze dei presidenti delle regioni, è concesso un contributo straordinario, per il 2020, pari a 5 milioni di euro a sostegno delle famiglie e delle imprese.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite i criteri e le modalità di riparto tra le regioni del contributo di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
112. 032. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nelle province più colpite dall'emergenza COVID-19 delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna)
1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti dopo l'emergenza COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, è istituita una Zona economica speciale per le zone della provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
112. 033. Gregorio Fontana, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Finanziamenti infrastrutturali speciali a seguito della crisi pandemica COVID-19)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo dipartimento della Protezione civile, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le opere infrastrutturali per l'azzeramento del rischio idrogeologico e/o sismico nei comuni e nelle province delle regioni Piemonte, Lombardia e Veneto maggiormente colpite dalla pandemia per le quali deve essere assicurata la realizzazione mediante impiego di fondi statali appositamente destinati a valere sulla manovra complessiva di sostegno all'economia del Paese.
2. Con provvedimento del Capo dipartimento della Protezione civile, da emanare entro trenta giorni successivi al termine di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri e le modalità di partecipazione ai finanziamenti da parte dei comuni e delle province interessate.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, e per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
112. 035. Molinari, Frassini.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Istituzione di una Zona franca produttiva nei piccoli comuni montani e nelle isole minori)
1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, nonché di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure adottate per fronteggiare l'epidemia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una zona franca produttiva nei comuni insistenti nelle seguenti isole minori: Lampedusa, Linosa, Capraia, San Domino, San Nicola, Giannutri, Giglio, Capraia, Gorgona, Elba, Pianosa, Ponza, Santo Stefano, Ventotene, Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli, Vulcano, Capri, Ischia, Prodda, Ustica, Palmaria, Asinara, Caprera, La Maddalena, Molata (Olbia), Razzoli (La Maddalena), Santa Maria, Santo Stefano, Spargi, Tavolara, San Pietro, Favignana, Levanzo, Marettimo, Pantelleria.
2. È altresì istituita la medesima zona franca produttiva in tutti i comuni il cui territorio sia situato al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e con popolazione residente non superiore ai 3.000 abitanti.
3. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alla Commissione europea la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di coversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento dei programmi di intervento.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.
112. 036. Deidda, Varchi, Luca De Carlo, Trancassini.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Integrazione fondo comuni zona rossa)
1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i territori dei comuni individuati entro la data del 3 maggio 2020, quali «zona rossa», sulla base di provvedimenti statali o regionali, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione da 50 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei comuni non interessati dalle disposizioni dell'articolo 112. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo in relazione alla popolazione residente, nella misura del 40 per cento, e della durata temporale della suddetta «zona rossa», nella misura del 60 per cento. I comuni beneficiari destinano le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265 comma 5 del presente decreto.
112. 037. Maglione.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondo speciale a favore della provincia di Bergamo)
1. Al fine di garantire misure di sostegno per far fronte ai costi di cremazione sostenuti in dipendenza della morte di persone a causa della pandemia da COVID-19 nella provincia di Bergamo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e secondo modalità compatibili con la normativa europea.
2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è individuata dai dati risultanti dagli elenchi trasmessi e convalidati dalle aziende sanitarie locali, dall'assessorato regionale alla sanità ovvero dal Dipartimento della protezione civile competente per territorio, identificando quale causa terminale del decesso la patologia COVID-19.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
112. 038. Frassini, Belotti, Invernizzi, Ribolla.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Proroghe di termini per le regioni colpite dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza COVID-19)
1. Al comma 2, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2021»;
b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
3. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;
4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
5. Per gli Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
6. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2021».
7. Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché a quelli derivanti, dal comma 5, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
112. 039. Dara, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Autorizzazione all'utilizzo di risorse per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei mutui dei privati per sisma 2012)
1. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, all'articolo 1, comma 726, della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1, comma 987, legge n. 145 del 2018, ed all'articolo 9-vicies sexies, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
112. 040. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Proroga supporto FINTECNA agli enti locali colpiti dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza. COVID-19)
1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole; «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;
2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
112. 041. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli enti locali colpiti dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza COVID-19)
1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2021»;
b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
112. 042. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Proroga delle facoltà assunzionali di personale straordinario per i comuni colpiti dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza COVID-19)
1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
112. 043. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
ART. 113.
Al comma 1, sostituire le parole: enti locali con le seguenti: enti territoriali.
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: enti locali con le seguenti: enti territoriali.
113. 14. Giacometto, Porchietto.
Al comma 1, dopo le parole: Cassa depositi e prestiti, aggiungere le seguenti: anche garantiti dai buoni ordinari comunali di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e.
113. 1. Saltamartini, Caparvi, Marchetti, Bellachioma, Nevi.
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Per gli enti che hanno avuto il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti non si applicano, per tutta la durata del piano, le disposizioni di cui all'articolo 195, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando l'obbligo di garantire il pagamento delle spese finanziate con le Corrispondenti entrate vincolate, a scadenza delle relative obbligazioni, La ricostituzione della consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti ed altre spese in conto capitale, deve avvenire, con gli introiti non soggetti a vincolo di destinazione, entro il periodo massimo di dieci anni a far tempo a decorrere dalla entrata in vigore del presente provvedimento. L'ente è tenuto ad allegare al bilancio di previsione la programmazione dei pagamenti, da effettuare nella prima annualità.
2-ter. Al fine di alleviare il disagio economico e sociale e per garantire nel contempo l'espletamento dei servizi locali indispensabili, assicurando il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, i comuni capoluogo di Città metropolitane, i cui organi consiliari in carica sono subentrati al periodo della gestione commissariale disposta ai sensi dell'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale dalla Corte dei conti, possono richiedere anticipazioni di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti, che provvede ad erogarla entro 10 giorni dalla stipula del contratto, da restituire entro un periodo temporale non inferiore a dieci anni, a copertura dei propri crediti tributari e patrimoniali accertati in bilancio alla data del 31 dicembre 2019, emettendo i corrispondenti ordinativi d'incasso nei relativi accertamenti di entrata. L'ente provvede, a seguito della concessione dell'anticipazione, a trasferire i relativi crediti all'Agenzia delle entrate che provvederà a riscuotere, tramite l'Agenzia delle entrate riscossione S.p.A., le corrispondenti somme dai contribuenti/utenti, secondo un piano di rateizzazione non superiore a dieci anni, ed applicando il medesimo tasso d'interesse stabilito per la restituzione dell'anticipazione concessa. L'Agenzia delle entrate provvederà al riversamento delle somme riscosse alla Cassa Depositi e Prestiti, fornendo contestuale comunicazione e rendicontazione all'Ente locale, tenuto a rimborsare i relativi costi di riscossione. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le procedure di attuazione e coordinamento tra gli enti interessati. Con il medesimo Decreto si provvederà inoltre a disciplinare e semplificare, in deroga alla vigente normativa, le procedure di riscossione dei predetti crediti, al fine di consentire la chiusura del ciclo della riscossione in un arco temporale massimo di anni due. Gli enti titolari del crediti provvedono a garantire le eventuali quote inesigibili attraverso accantonamenti annui costanti pari all'1 per cento dei crediti in riscossione dall'Agenzia delle entrate riscossione spa e per un periodo pari a quello del piano di ammortamento autorizzato dalla Cassa Depositi e prestiti a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di erogazione dell'anticipazione, da vincolarsi in uno specifico conto impignorabile presso il Tesoriere dell'Ente. La contabilizzazione delle predette anticipazioni avviene con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 39-ter della legge 28 febbraio 2020, n. 8. Con l'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2019, gli Enti locali interessati adeguano l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, tenuto conto degli incassi registrati nell'esercizio finanziario 2020, con le modalità prima indicate. Per l'esercizio finanziario 2020/2022 il fondo crediti di dubbia esigibilità in fase di programmazione può essere calcolato sull'importo previsto al netto della quota, per ogni singola entrata, effettivamente incassata e nella misura del valore medio percentuale consolidato negli ultimi cinque anni.
2-quater. L'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità relativo alle entrate del servizio idrico integrato non può essere superiore al costo di morosità di cui all'art. 30 della deliberazione 28 dicembre 2015 n. 664/2015/R/idr della preposta Autorità Nazionale per la vigilanza e la regolazione del servizio idrico (ARERA) e delle successive deliberazioni, nel rispetto del principio di copertura integrale dei costi da parte degli utenti del servizio e dell'equilibrio economico finanziario della gestione del servizio stesso.
2-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 2-ter, gli Enti ivi previsti che abbiano ottenuto l'anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono rinegoziare le condizioni contrattuali delle medesima anticipazione mediante adeguamento dell'originario tasso d'interesse a quello applicato dalla cassa depositi e Prestiti alle anticipazioni concesse ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma 2-ter, gli Enti ivi previsti hanno diritto ad ottenere, in deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 1941, n. 392, i canoni di locazione o comunque di utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari per tutta la durata del piano di riequilibrio, ovvero ad effettuare compensazioni con le rate di rimborso del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter e quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I relativi oneri sono finanziati a valere sul Fondo Unico Giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2-septies. Per le medesime finalità di cui al comma 2-ter, in favore degli Enti ivi previsti e che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è erogato per intero, in deroga al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017, il rimborso delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari anticipate ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, sulla base dei consuntivi, approvati dalle Commissioni territoriali di manutenzione, delle medesime spese sostenute dai Comuni e dei fitti figurativi agli stessi spettanti per ciascun anno fino al 31 agosto 2015. I relativi oneri sono finanziati a valere sul Fondo Unico Giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2-octies. Dopo il comma 828 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è inserito il seguente:
«828-bis. Il Ministero dell'interno provvede, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 764, a rimborsare agli Enti di cui al comma 2 le trattenute effettuate sul fondo sperimentale di riequilibrio ai medesimi Enti che alla data di esecuzione della sanzione avevano adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché a riallineare le variazioni compensative per errata quantificazione del gettito ICI/IMU nei certificati al conto del bilancio e segnalati dagli Enti di cui al comma 2 ai competenti Ministeri, integrando le relative quote ai comuni interessati per gli anni 2012 e successivi».
2-novies. In deroga all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli Enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per gli Enti locali in situazione di dissesto finanziario, ai sensi degli art. 244 e seguenti del medesimo decreto legislativo, non si applica il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili. Gli stessi enti possono compensare i propri crediti di imposta anche in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Per i medesimi Enti in possesso della certificazione tributaria di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è ammesso, anche in deroga alla normativa vigente, il rimborso dei crediti erariali su richiesta, senza prestazioni di garanzie e previa presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito, con apposizione sulla stessa del visto di conformità o sottoscrizione dell'organo di controllo.
2-decies. I piani di ammortamento relativi alle anticipazioni erogate ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rimangono inalterati. La contabilizzazione delle predette anticipazioni avviene con le modalità stabilite dell'articolo 39-ter della legge 28 febbraio 2020, n. 8.
113. 12. Dieni, Parentela.
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. Con apposita circolare da emanarsi entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. provvede alla riapertura dei termini di adesione alle procedure di rinegoziazione o sospensione dei mutui di cui al presente articolo.
2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo dei beneficio economico.
113. 6. Tateo.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Alle operazioni di cui al comma 1 possono accedere anche gli enti in dissesto che abbiano deliberato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato anche in assenza dell'approvazione di cui all'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*113. 3. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Alle operazioni di cui al comma 1 possono accedere anche gli enti in dissesto che abbiano deliberato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato anche in assenza dell'approvazione di cui all'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*113. 4. De Menech, Enrico Borghi.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Alle operazioni di cui al comma 1 possono accedere anche gli enti in dissesto che abbiano deliberato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato anche in assenza dell'approvazione di cui all'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*113. 10. Prestigiacomo, Mandelli, Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto, Paolo Russo.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. In considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, gli enti in stato di dissesto finanziario la cui ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato non risulti ancora approvata con le modalità di cui all'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero che non l'abbiano presentata essendo tuttavia nei termini di cui all'articolo 259 del medesimo decreto legislativo, possono comunque effettuare, nell'anno 2020, operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestiti con le banche, le istituzioni finanziarie e la Cassa depositi e prestiti, nonché aderire a proposte di revisione delle condizioni contrattuali da cui derivino condizioni più favorevoli per l'ente.
113. 9. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. In considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, gli enti in stato di dissesto finanziario che non abbiano visto ancora approvata l'ipotesi di bilancio di previsioni stabilmente riequilibrato con le modalità di cui all'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero che non l'abbiano presentata essendo tuttavia nei termini di cui all'articolo 259 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono effettuare nell'anno 2020 operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestiti con le banche, le istituzioni finanziarie e la Cassa depositi e prestiti SpA, nonché aderire a proposte di revisione delle condizioni contrattuali, da cui derivino condizioni più favorevoli per l'ente. Per i predetti enti resta fermo il divieto di contrarre nuovi mutui previsto dall'articolo 249 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
113. 16. De Menech.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli enti locali sono autorizzati ad effettuare operazioni di rinegoziazione ovvero di sospensione per gli anni 2020 e 2021 della quota capitale delle anticipazioni di liquidità straordinari previste dall'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
113. 5. Marco Di Maio.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'anno 2020 sono sospese tutte le rate in scadenza relative ai mutui contratti dagli Enti Locali, sia in relazione alla quota capitale, che alla quota interessi. Il Piano di ammortamento dei suddetti mutui è ricalcolato spostando in coda le rate non pagate in quanto sospese, anche qualora l'ente abbia aderito alla rinegoziazione prevista dai commi precedenti.
113. 18. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In considerazione delle difficoltà determinate dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, agli enti locali che aderiscono alla sospensione dei mutui contratti con l'istituto per il credito sportivo, qualora in presenza di un piano di ammortamento che beneficia di un contributo in conto interessi, è riconosciuto, per l'intera durata della sospensione, un rimborso di importo pari ai versamenti effettuati relativi alla quota interessi. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 265.
113. 13. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. La sospensione di cui al comma 1 si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti. A tal fine, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di revisione degli accordi finanziari annuali intercorrenti tra Stato e le regioni a statuto speciale e le province autonome.».
113. 7. Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Binelli.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. In considerazione dell'emergenza COVID-19 e a copertura dei relativi maggiori oneri, per l'anno 2020, in deroga alle disposizioni vigenti, gli enti territoriali possono utilizzare le somme accantonate a titolo di quota vincolata del 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile, di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013. n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
113. 15. Porchietto, Pella, Giacometto.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 23 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come integrato dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato.
113. 2. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo e sociale italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 19, comma 3, della legge 30 marzo 1981, n. 119, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria.».
113. 11. Bazoli, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Soverini, Zan, Galizia, Dori, Palmisano, Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Proroga dei termini per l'approvazione dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle regioni e delle leggi per l'esercizio provvisorio e utilizzo quota libera d'avanzo)
1. Per le Regioni e le Province autonome i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono rispettivamente prorogati, per l'anno 2020, per il rendiconto al 30 giugno e al 30 settembre e per il bilancio consolidato al 30 novembre.
2. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente accertato attraverso l'approvazione da parte della Giunta del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10 annesso al decreto legislativo n. 118 del 2011 anche prima dell'approvazione del rendiconto.
3. Le leggi regionali che autorizzano l'esercizio provvisorio sono altresì prorogate di novanta giorni.
113. 02. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Germanà.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.
113. 05. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Germanà.
Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazioni)
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come risultanti dal rendiconto di gestione relativo al 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del citato comma 1, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento alla quota di avanzo vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di avanzo vincolato finanziate da entrate proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6, 193, comma 3, e 199, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 1 proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili o di attività finanziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.
113. 09. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Anticipazioni di liquidità)
1. Nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono fare ricorso alle anticipazioni di tesoreria per far fronte a differimenti di termini o minori entrate proprie, nelle more della determinazione di contributi a sostegno degli equilibri finanziari, entro il limite complessivo già determinato dalle leggi vigenti, pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli del bilancio. Le anticipazioni attivate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2020 sono assistite da un contributo statale in conto interessi, entro il limite di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli del bilancio, rapportato ad una durata massima dell'anticipazione di quattro mesi e fino a concorrenza di un tasso di interesse annuo dell'1,5 per cento.
2. Agli stessi fini del comma 1, gli enti locali possono altresì richiedere le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il limite complessivo per la richiesta di anticipazioni di cui al presente comma resta fermo a tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. La richiesta può essere formulata entro il 15 luglio 2020 e la restituzione può essere anticipata in qualsiasi momento rispetto alla scadenza di cui al citato comma 556. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1.
3. Ai fini del riconoscimento del contributo statale di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dell'interno determina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di certificazione e di richiesta del contributo da parte degli enti locali interessati, da presentarsi esclusivamente in modalità telematica e a pena di decadenza entro il 1° dicembre 2020. Il contributo è erogato previo provvedimento della Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno da emanare entro il 20 dicembre 2020. Lo Stato concorre altresì a garantire le delegazioni di pagamento a fronte delle anticipazioni di cui al presente articolo, nella misura dell'80 per cento.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad un massimo di 75 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
113. 010. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Pagamento FSC e spettanze enti locali da Ministero dell'interno)
1. Per il 2020, il pagamento del saldo relativo al fondo di solidarietà comunale viene effettuato dal ministero dell'Interno entro il 31 luglio 2020, in deroga a qualsiasi requisito che osti all'erogazione stessa a norma delle leggi vigenti, in misura non interiore al 95 per cento della spettanza. Entro la stessa data di cui al periodo precedente il Ministero dell'interno provvede ad erogare agli enti locali le restanti spettanze di cui è noto l'ammontare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le conseguenti modifiche alle dotazioni di cassa del Ministero dell'interno.
2. Le regioni, con propri atti, adottano misure analoghe di erogazione anticipata, rispetto agli ordinari termini, di somme dovute a qualsiasi titolo agli enti locali dei rispettivi territori.
113. 011. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Mutui Cassa depositi e prestiti)
1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a Comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. La rinegoziazione avrà effetto dall'annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatesi a decorrere dal 2016. Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1° gennaio 2020, presentino le seguenti caratteristiche:
a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari.
113. 013. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Modifiche all'articolo 112 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di sospensione delle rate dei mutui degli Enti Locali)
1. All'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportante seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «delle quote capitale» sono sostituite dalle seguenti: «delle rate comprensive di quota capitale e quota interessi», mentre le parole: «trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» sono soppresse.
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato prioritariamente per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19».
113. 01. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Estinzione anticipata dei mutui dei comuni)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse del Fondo di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, sono ulteriormente incrementate di 80 milioni di euro per l'anno 2020,
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
113. 012. Cestari.
Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
1. Al fine di estendere alle Regioni a statuto ordinario la previsione normativa dell'articolo 113 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al comma 1 del medesimo articolo 113.
113. 06. Giacometto.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
1. Al fine di aumentare la capacità amministrativa in materia di investimenti e lavori pubblici dei comuni delle regioni Puglia, Campania, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57, comma 2-novies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
2. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
113. 07. D'Attis.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Misure straordinarie per la semplificazione dei procedimenti di concessione di agevolazioni alle imprese)
1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi economici, i contributi, le agevolazioni e gli aiuti comunque denominati, di valore inferiore a un milione di euro, concessi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle imprese e ai professionisti che esercitano la propria attività nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020:
a) non si applicano le verifiche di regolarità contributiva previste all'articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015;
b) non si acquisisce la documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
2. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applicano le verifiche di cui agli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 acquisiscono dai soggetti beneficiari le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2909, n. 445, inerenti la regolarità contributiva e la regolarità antimafia ed effettuano controlli a campione, decorsi i termini di cui al comma 1, nella misura minima del 10 per cento sul totale dei beneficiari al fine di verificare la veridicità delle stesse dichiarazioni sostitutive.
113. 03. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Germanà.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Proroga del termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole ed agroindustriali)
1. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
113. 04. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Germanà.
Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Estensione sospensione mutui prima casa)
1. All'articolo 54, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 sono estese ai beneficiari di mutui per la ristrutturazione della prima casa».
113. 08. Gallinella.
Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
1. All'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
«i-bis) al fine di supportare la ripresa economica a seguito dell'epidemia da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, i finanziamenti diretti alle imprese».
113. 014. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 114.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: 15 luglio con le seguenti: 30 settembre 2020;
b) alla lettera b), sostituire le parole: 30 agosto con le seguenti: 31 ottobre 2020;
c) alla lettera c), sostituire le parole: 15 novembre con le seguenti: 28 febbraio 2021.
114. 4. Binelli, Lucchini, Rixi, Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Tiramani, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: 15 luglio con le seguenti: 15 settembre;
b) alla lettera b), sostituire le parole: 30 agosto con le seguenti: 15 ottobre;
c) alla lettera c), sostituire le parole: 15 novembre con le seguenti: 15 dicembre.
*114. 6. Fassina, Pastorino.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: 15 luglio con le seguenti: 15 settembre;
b) alla lettera b), sostituire le parole: 30 agosto con le seguenti: 15 ottobre;
c) alla lettera c), sostituire le parole: 15 novembre con le seguenti: 15 dicembre.
*114. 7. Pastorino.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 15 novembre con le seguenti: 15 dicembre;
b) dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 dicembre.
114. 5. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
c-bis) i termini di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificati per effetto del comma 8-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono prorogati di 6 mesi;
c-ter) i termini previsti dall'articolo 1, commi 32 e 34, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente all'annualità 2020, sono prorogati di 6 mesi.
114. 1. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le regioni possono utilizzare le risorse di cui alla presente disposizione, anche allo scopo di promuovere la formazione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori. Le somme recuperate dai comuni sono impiegate per il finanziamento di interventi di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
1-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «non utilizzate ai sensi del primo periodo», sono inserite le seguenti: «nonché le somme recuperate dai comuni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, della legge 17 febbraio 1992, n. 179».
*114. 2. Navarra, Fragomeli, Topo.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le regioni possono utilizzare le risorse di cui alla presente disposizione, anche allo scopo di promuovere la formazione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori. Le somme recuperate dai comuni sono impiegate per il finanziamento di interventi di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
1-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «non utilizzate ai sensi del primo periodo», sono inserite le seguenti: «nonché le somme recuperate dai comuni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, della legge 17 febbraio 1992, n. 179».
*114. 8. Braga.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Limitatamente all'anno 2020, i termini relativi ai contributi assegnati ai comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 29 a 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e i relativi termini previsti dai decreti di attuazione del Ministro dell'interno del 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, e 30 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2020, sono differiti come segue:
a) il termine del 15 settembre, di cui al comma 32 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 31 dicembre 2020;
b) il termine del 31 ottobre, di cui al primo periodo del comma 34 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 15 febbraio 2021;
c) il termine del 15 marzo, di cui al terzo periodo del comma 34 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 30 giugno 2021.
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 114 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile.
114. 3. Lucchini, Binelli, Rixi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Tiramani, Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Contributi agli investimenti sul territorio)
1. Gli stanziamenti di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementati, per le medesime finalità ivi previste, di 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022; di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 65 milioni di euro per l'anno 2024, di 85 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032, di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*114. 01. Pizzetti.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Contributi agli investimenti sul territorio)
1. Gli stanziamenti di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementati, per le medesime finalità ivi previste, di 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022; di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 65 milioni di euro per l'anno 2024, di 85 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032, di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*114. 016. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Covolo, Cavandoli, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Differimento entrata in vigore canone unico enti locali)
1. Le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entrano in vigore a decorrere dal 2022.
2. Si applicano, anche per l'anno 2021, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai Capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
114. 03. Paolo Russo, Prestigiacomo, Mandelli, Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Parametri di deficitarietà strutturale)
1. Per l'anno 2020 agli enti locali in condizione di deficitarietà strutturale non si applicano i limiti e i controlli previsti dall'articolo 243, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
114. 010. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
114. 011. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Enti in riequilibrio – sospensione termini «dissesto guidato»)
1. L'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, richiamata dal comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.
2. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
«7-quater. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale».
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 850 è abrogato;
b) il comma 889, ultimo periodo, è soppresso.
114. 07. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Enti in riequilibrio. Sospensione di termini)
1. Con riferimento ai termini di impugnazione di cui al comma 5 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza a decorrere dall'8 marzo 2020, il termine di 30 giorni ivi indicato decorre dal 1° gennaio 2021.
2. Con riferimento al primo semestre 2020, non si effettua la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La verifica relativa al secondo semestre del 2020 riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
114. 06. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Sospensione termini dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)
1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospeso per tutta la durata dello stato di emergenza da virus COVID-19.
114. 08. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Sospensione concorso alla manovra di finanza pubblica di città metropolitane e province)
1. Per l'anno 2020 per le città metropolitane e per le province è sospeso il contributo al risanamento della finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è recuperato a partire dall'anno 2021, attraverso il versamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, di venti rate annuali di pari importo.
3. Per l'anno 2020, per le città metropolitane e le province è sospeso in termini di cassa il recupero relativo ad esercizi precedenti delle somme rientranti nel «Fondo Sperimentale di riequilibrio» connesse alle riduzioni di risorse disposte dai seguenti provvedimenti:
a) all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) articolo 28, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le somme di cui al comma 3 sono recuperate mediante versamento o trattenuta, a norma delle leggi vigenti, in venti rate annuali di importo costante a partire dall'annualità 2021.
114. 012. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento della funzionalità degli Enti locali)
1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale degli enti locali impegnato per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, non sono soggette al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e, con riferimento al lavoro straordinario, alle limitazioni finanziarie e quantitative stabilite nei contratti collettivi di riferimento.
2. Al fine di garantire gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che tra le spese correnti impegnabili nel corso dell'esercizio provvisorio sono comprese anche le spese per le assunzioni di personale, purché già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
4. Per le finalità connesse alla corretta funzionalità della gestione amministrativa durante l'emergenza COVID-19, gli enti locali strutturalmente deficitari, nonché in stato di riequilibrio finanziario pluriennale o di dissesto finanziario, possono procedere alle assunzioni di cui hanno chiesto autorizzazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali (COSFEL) di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in assenza del pronunciamento della predetta Commissione.
114. 013. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Potenziamento personale dei comuni e loro consorzi)
1. Per l'anno 2020 i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire le funzioni fondamentali in deroga alla disciplina prevista dal comma 2, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Gli oneri sono a carico dei rispettivi bilanci. Resta fermo il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
114. 018. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Covolo.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Rinvio termine pagoPA)
1. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «30 giugno 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
b) dopo le parole: «abilitati ad operare sulla piattaforma.» sono aggiunte le seguenti: «Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 settembre 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l'integrazione con la piattaforma.»;
c) nell'ultimo periodo le parole: «di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma».
114. 014. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Differimento termini)
1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 settembre 2020».
*114. 015. De Menech, Enrico Borghi, Pezzopane.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Differimento termini)
1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 settembre 2020».
*114. 017. Vanessa Cattoi, Garavaglia, Comaroli, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Covolo, Cavandoli.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Differimento termini)
1. 1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 settembre 2020».
*114. 04. Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Mandelli, Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Procedure di realizzazione di nuovi edifici governativi)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi sulla economia e sulla occupazione causati dalla emergenza epidemiologica da COVID-19 e di razionalizzare la spesa delle amministrazioni dello Stato nelle procedure di realizzazione di nuovi edifici governativi, di cui vi è più urgente necessità, l'Agenzia del demanio procederà, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta di beni appartenenti allo Stato con nuovi immobili adeguati all'uso governativo. Dette operazioni di permuta sono a totale anticipo di risorse private e senza oneri per il bilancio dello Stato del triennio 2020-2022 e riguardano la realizzazione di nuovi edifici con significativa creazione di lavoro e occupazione.
2. Le permute saranno attuate cedendo immobili dello Stato, dismessi e disponibili, nella percentuale non inferiore al 20 per cento del valore della permuta, mentre per la restante percentuale, non superiore all'80 per cento, saranno ceduti immobili già in uso governativo che verrebbero, pertanto, utilizzati dallo Stato in regime di locazione e per i quali l'amministrazione, in futuro, potrà esercitare l'opzione di riacquisto. In alternativa, fermo restando la percentuale del 20 per cento della permuta nei termini di cui sopra, il restante 80 per cento del nuovo edificio rimane nella proprietà del proponente a cui verrebbero corrisposi canoni di locazione oppure canoni secondo criteri e modalità dei «canoni di disponibilità» di cui all'articolo 188, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Avranno carattere di priorità le iniziative, proposte ai sensi dell'articolo 6, comma 6-ter del decreto-legge 3 agosto 2011 n. 138, abrogato dall'articolo 44, con legge 19 dicembre 2019 n. 157, pervenute all'amministrazione prima di detta data del 19 dicembre 2019 e che prevedono permute con immobili da realizzare in aree di particolare disagio occupazionale e produttivo e con significativa creazione di lavoro e occupazione e che siano a totale finanziamento privato e senza oneri per il bilancio dello Stato del triennio 2020-2022.
4. Avranno carattere di assoluta priorità le permute attuate come sopra, per la realizzazione di nuovi edifici destinati a carceri e ad uffici giudiziari.
5. Sarà data priorità agli interventi che prevedono elevato utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili e con costi di gestione per consumi di energia molto ridotti (edifici a «Consumo 0» o «Consumo quasi 0») e con requisito di «Emissioni 0» di CO2 nell'ambiente.
6. Le amministrazioni dello Stato comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi statali già stanziati e non impegnati per la realizzazione di nuovi immobili, al fine di conseguire recupero di spesa per effetto di operazioni di permuta.
114. 09. Tateo, Sasso.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Facoltà di finanziamento welfare aziendale)
1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale, previste dal primo comma dell'articolo 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge n. 139 del 2018. Inoltre, possono concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:
a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;
c) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
d) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.
2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.
3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da COVID-19.
114. 05. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
ART. 115.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», con una dotazione di 16.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in 3 sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominati rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 8.000 milioni di euro; «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», con una dotazione di 4.000 milioni di euro e «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili delle società partecipate o controllate direttamente dagli enti locali per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari di importo massimo ciascuno pari a 500 mila euro» con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste con una dotazione di 4.000 milioni di euro di utilizzo delle risorse. Nell'ambito della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 16.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due conti correnti, con le seguenti: tre conti correnti, e al secondo periodo, dopo le parole: province autonome, aggiungere le seguenti: e delle società partecipate o controllate direttamente dagli enti locali.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali e delle società partecipate o controllate direttamente dagli enti locali.
115. 1. D'Uva.
Ai commi 1 e 2, sostituire ovunque ricorrano, le parole: degli enti locali e delle regioni e province autonome con le seguenti: degli enti territoriali, dei consorzi tra enti locali, degli enti pubblici economici di livello locale delle società pubbliche con partecipazione totale di enti pubblici locali.
115. 2. Sarro, Paolo Russo, Sibilia.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Gli Enti Locali che rispettano il limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267, possono ricorrere all'indebitamento al fine di procurarsi maggiore liquidità, anche in deroga ai vincoli di impiego previsti dall'articolo 202 del predetto decreto legislativo.
115. 3. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. I comuni, per il pagamento dei debiti di cui al presente articolo o per liberare comunque risorse da destinare all'emergenza, sino al 31 dicembre 2021 potranno ridurre l'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità in misura pari al 50 per cento e utilizzare liberamente gli avanzi di amministrazione, anche al di fuori dei limiti di spendibilità previsti.
115. 4. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 115 aggiungere il seguente:
Art. 115-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzo di fondi per servizi sociali, di protezione civile e derivanti dalle economie dei piani di utilizzo dell'imposta di soggiorno da parte degli enti locali in disavanzo)
1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali, ai fini di un più agevole utilizzo dei fondi trasferiti dallo Stato o dalle regioni per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile e per l'utilizzo delle risorse derivanti dall'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, possono utilizzare le somme di cui al presente articolo, ancorché confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Per l'anno 2020, le risorse derivanti dall'imposta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono essere utilizzate dagli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, con le modalità previste dal principio contabile applicato di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
115. 04. Perconti, Sodano.
Dopo l'articolo 115 aggiungere il seguente:
Art. 115-bis.
(Pagamento debiti p.a. mediante compensazione)
1. È data facoltà alle imprese che vantino crediti liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione, di utilizzare tali crediti in compensazione degli importi dovuti per il versamento di imposte, ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto, oneri contributivi, premi dell'assicurazione obbligatoria, nonché delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e relative all'addizionale regionale e comunale.
2. Con decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1, nelle forme previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
115. 01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 115 aggiungere il seguente:
Art. 115-bis.
(Rinegoziazione mutui enti in dissesto)
1. In considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, gli enti in stato di dissesto finanziario la cui ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato non risulti ancora approvata con le modalità di cui all'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero che non l'abbiano presentata essendo tuttavia nei termini di cui all'articolo 259 del medesimo decreto legislativo, possono comunque effettuare, nell'anno 2020, operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestiti con le banche, le istituzioni finanziarie e la Cassa depositi e prestiti, nonché aderire a proposte di revisione delle condizioni contrattuali da cui derivino condizioni più favorevoli per l'ente.
115. 02. Pastorino.
Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:
Art. 115-bis.
1. Al fine di tener conto degli effetti attuali e delle conseguenze nei prossimi mesi dell'emergenza sanitaria COVID-19, all'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, le parole: «fino al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
115. 03. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Vazio.
ART. 116.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 116.
(Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome)
1. Gli enti territoriali, i consorzi tra enti locali, gli enti pubblici economici di livello locale, le società pubbliche con partecipazione totale di enti pubblici locali che, in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei propri debiti di qualunque natura, sia certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, sia non ancora certi, liquidi ed esigibili, possono chiedere, con deliberazione dell'organo competente entro il 31 agosto 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. la corresponsione di somme a fondo perduto da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2.
2. Tale delibera degli organi competenti dei suindicati enti dovrà contenere un duplice elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili e di quelli che non hanno ancora conseguito tali requisiti.
3. Tali elenchi così formulati dovranno essere trasmessi entro il successivo termine di cinque giorni alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., la quale sarà tenuta, nei successivi cinque giorni, a sommare tutti i crediti degli elenchi ricevuti in due elenchi, concernenti i crediti certi, liquidi ed esigibili e quelli che non hanno conseguito tali requisiti e a trasmetterli al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, sulla base delle disponibilità finanziarie destinate per tali occorrenze, procederà all'individuazione delle differenziate percentuali di riduzione che saranno offerte alle due categorie di creditori.
4.1 creditori riceveranno, per il tramite della Cassa depositi e prestiti S.p.a., l'offerta delle somme, che potrà essere accettata nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta. I creditori, nella loro lettera di accettazione, indicheranno l'istituto di credito presso il quale le somme dovranno essere corrisposte.
5. Le somme che saranno erogate, previa verifica dell'Agenzia delle entrate circa l'esistenza di crediti fiscali, che dovrà intervenire nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della Cassa depositi e prestiti S.p.a., sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta presente o futura.
6. È fatta salva la possibilità dei creditori di non rinunciare alta decurtazione operata.
116. 8. Sarro, Paolo Russo.
Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
*116. 2. Tateo.
Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
*116. 16. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 30 settembre 2020;
b) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con le medesime condizioni gli enti locali, possono richiedere l'anticipazione del ruolo Tari 2020 e del costo medio degli ultimi tre anni del servizio idrico integrato.
116. 5. Martinciglio.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 30 aprile 2020;
b) al comma 1, sostituire le parole: 7 luglio 2020 con le seguenti: 15 luglio 2020;
c) al comma 4, sostituire le parole: 24 luglio 2020 con le seguenti: 31 luglio 2020;
d) al comma 8, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: quarantacinquesimo giorno.
*116. 3. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 30 aprile 2020;
b) al comma 1, sostituire le parole: 7 luglio 2020 con le seguenti: 15 luglio 2020;
c) al comma 4, sostituire le parole: 24 luglio 2020 con le seguenti: 31 luglio 2020;
d) al comma 8, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: quarantacinquesimo giorno.
*116. 4. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 30 aprile 2020;
b) al comma 1, sostituire le parole: 7 luglio 2020 con le seguenti: 15 luglio 2020;
c) al comma 4, sostituire le parole: 24 luglio 2020 con le seguenti: 31 luglio 2020;
d) al comma 8, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: quarantacinquesimo giorno.
*116. 10. Pastorino.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 30 aprile 2020;
b) al comma 1, sostituire le parole: 7 luglio 2020 con le seguenti: 15 luglio 2020;
c) al comma 4, sostituire le parole: 24 luglio 2020 con le seguenti: 31 luglio 2020;
d) al comma 8, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: quarantacinquesimo giorno.
*116. 14. De Menech.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono chiedere con la seguente: richiedono.
**116. 6. Miceli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono chiedere con la seguente: richiedono.
**116. 9. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce altresì entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi di almeno 100 punti base rispetto al tasso contrattualizzato, per i mutui a carico degli enti locali.
116. 1. Fragomeli, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al paragrafo 3.23 dell'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo le parole: «Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contratti derivati, residui una quota positiva di mark to market, quest'ultima è destinata alla riduzione dell'indebitamento generale dell'ente» si aggiungono le parole: «e alla riduzione del disavanzo derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell'epidemia da COVID».
116. 7. Ferro.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 15-ter e 15-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpretano nel senso che gli atti deliberati per l'anno di riferimento trovano immediata applicazione se più favorevoli per il contribuente.
116. 13. Critelli, De Maria.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2018, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».
116. 12. Critelli, De Maria.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 157, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti degli enti locali».
116. 11. De Maria, Critelli.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
1. Dopo l'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 è aggiunto il seguente:
Art. 28-sexies.
(Cessione di crediti certificati a fornitori a seguito di accordo transattivo e versamento in compensazioni di crediti, in qualità di co-obbligato, con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, delle liquidazioni periodiche ed annuali, degli avvisi emessi ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 54- bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)
1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere ceduti e compensati in qualità di co-obbligati, solo su specifica richiesta del creditore nei confronti di fornitori, dietro sottoscrizione di scrittura privata registrata, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto, delle liquidazioni periodiche ed annuali, degli avvisi emessi ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.
2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 30 giugno 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
116. 01. Rachele Silvestri, De Toma.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente articolo:
Art. 116-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese attraverso la cessione dei crediti a SACE S.p.a.)
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. acquisisce, ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria), i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.
2. Sace S.p.a. liquida entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta da parte dell'impresa, l'ammontare dei crediti trasferiti.
116. 02. Rachele Silvestri, De Toma.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
(Svincolo dei crediti che le imprese vantano verso le P.A.)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28-quater, secondo periodo, le parole: «effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento» sono soppresse;
b) all'articolo 28-quinquies comma 1, dopo le parole: «di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto» sono aggiunte le seguenti: «delle liquidazioni periodiche ed annuali, degli avvisi emessi ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972»;
c) alla rubrica dell'articolo 28-quinquies, dopo le parole: «del contenzioso tributario» sono aggiunte le seguenti: «delle liquidazioni periodiche ed annuali, degli avvisi emessi ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».
116. 03. Rachele Silvestri, De Toma.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
(Misure straordinarie di finanza locale per i comuni situati nelle cosiddette zone rosse durante l'emergenza sanitaria da COVID-19)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Per i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 e per tutti gli altri comuni destinatari di misure restrittive con divieti specifici ed ulteriori di accesso e di uscita, per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, disposte con ordinanze regionali, è prevista la sospensione del piano di rientro deliberato a seguito del disavanzo straordinario, derivato dall'operazione di riaccertamento dei residui di cui al comma 7, per i prossimi tre anni (2020-2021-2022)».
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 79, è aggiunto il seguente:
«79-bis. Nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022, i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 e tutti gli altri comuni destinatari di misure restrittive con divieti specifici ed ulteriori di accesso e di uscita, per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, disposte con ordinanze regionali, possono variare il bilancio di previsione 2020-2022, 2021-2023 e 2022-2024, per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, nella missione “Fondi e accantonamenti” ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità».
116. 04. Colletti.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
(Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)
1. Nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022, gli Enti Locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 70 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.
2. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023 è pari al 70 per cento».
116. 015. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
1. All'articolo 187, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l'esercizio 2020 e 2021 anche per le spese a carattere permanente».
116. 09. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
1. All'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «non vincolato» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione per gli esercizi 2020 e 2021,».
116. 010. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
(Utilizzo Avanzo di Amministrazione, sospensione vincoli di destinazione e altre norme di semplificazione gestionale e amministrativa degli enti locali)
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli impatti conseguenti registrabili sui bilanci di previsione, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono impiegare le quote accantonate dell'avanzo di amministrazione, al netto degli accantonamenti obbligatori per legge, ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio corrente di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le quote dell'avanzo di amministrazione destinate agli investimenti.
3. L'utilizzo delle quote di cui ai commi 1 e 2 è autorizzato previa approvazione del rendiconto di gestione 2019.
4. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 175, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare, nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
5. Per l'esercizio finanziario 2020, nelle more del perfezionamento della verifica della permanenza degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono sospesi i termini di cui all'articolo 153, comma 6, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023, sono sospesi i vincoli di destinazione delle sanzioni al codice della strada di cui agli articoli 142, comma 12-ter, e 208, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2024 non è dovuta la trasmissione al Ministero dell'interno della relazione prevista dall'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 viene sospesa la determinazione annuale dei vincoli previsti dall'articolo 208, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
7. Per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023, viene sospeso il vincolo di destinazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 892, della legge n. 145 del 2018.
*116. 05. Braga, Fiano, Quartapelle Procopio.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
(Utilizzo Avanzo di Amministrazione, sospensione vincoli di destinazione e altre norme di semplificazione gestionale e amministrativa degli enti locali)
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli impatti conseguenti registrabili sui bilanci di previsione, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono impiegare le quote accantonate dell'avanzo di amministrazione, al netto degli accantonamenti obbligatori per legge, ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio corrente di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le quote dell'avanzo di amministrazione destinate agli investimenti.
3. L'utilizzo delle quote di cui ai commi 1 e 2 è autorizzato previa approvazione del rendiconto di gestione 2019.
4. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 175, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare, nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
5. Per l'esercizio finanziario 2020, nelle more del perfezionamento della verifica della permanenza degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono sospesi i termini di cui all'articolo 153, comma 6, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023, sono sospesi i vincoli di destinazione delle sanzioni al codice della strada di cui agli articoli 142, comma 12-ter, e 208, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2024 non è dovuta la trasmissione al Ministero dell'interno della relazione prevista dall'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 viene sospesa la determinazione annuale dei vincoli previsti dall'articolo 208, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
7. Per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023, viene sospeso il vincolo di destinazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 892, della legge n. 145 del 2018.
*116. 06. De Maria, Critelli.
Dopo l'articolo 116, inserire il seguente:
Art. 116-bis.
(Limiti al ricorso all'anticipazione di liquidità degli enti locali)
1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto anche dell'emergenza determinatasi su tutto il territorio nazionale per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il limite massimo di ricorso da parte degli Enti Locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.
116. 07. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
(Provvedimenti a favore degli Enti Locali in procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. Per gli enti locali di cui al presente articolo, il piano di riequilibrio deliberato dal consiglio comunale s'intende rimodulato con la sospensione della rata 2020 del piano e lo slittamento di un anno della durata complessiva dello stesso.
2. Per gli enti locali di cui al presente articolo, la quota annuale 2020 di fondo crediti di dubbia esigibilità a bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e calcolato secondo le modalità e le regole indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria n. 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2012 può costituire disavanzo tecnico di amministrazione la cui copertura è ripartita a carico dei bilanci del quinquennio 2021/2025.
116. 022. Molinari, Frassini.
Dopo l'articolo 116, inserire il seguente:
Art. 116-bis.
(Enti in riequilibrio. Sospensione di termini)
1. Con riferimento ai termini di impugnazione di cui al comma 5 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza a decorrere dall'8 marzo 2020, il termine di 30 giorni ivi indicato decorre dal 1° gennaio 2021.
2. Con riferimento al primo semestre 2020, non si effettua la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La verifica relativa al secondo semestre del 2020 riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
116. 018. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
1. L'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, richiamata dal comma 7 dell'articolo 243-quater dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.
2. Dopo il comma 7-ter, articolo 243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:
«7-quater. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale».
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 850 è abrogato;
b) il comma 889, ultimo periodo, è soppresso.
116. 016. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
(Pagamento dei crediti Enti locali in dissesto)
1. Il comma 4 dell'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«4. L'organo straordinario di liquidazione provvede in ogni caso a liquidare immediatamente l'importo offerto a titolo di transazione.».
116. 019. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospeso per tutta la durata dello stato di emergenza da virus COVID-19.
116. 017. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
(Misure temporanee per il sostegno dell'economia locale)
1. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è, altresì, sospeso l'impegno a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con le modalità di cui al comma 780 della medesima legge.
2. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al precedente comma, dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo 1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura «COVID 2020-2022», al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a spese correlate all'emergenza sanitaria e al rilancio dell'economia locale attraverso iniziative rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni.
3. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020, 2021 e 2022 dovranno essere rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma precedente, in quote costanti, sugli esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro.
116. 020. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
1. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e le sanzioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 cessano di avere applicazione nell'anno 2020.
116. 014. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
1. All'articolo 1, comma 866, lettera c), della legge n. 205 del 2017, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per le annualità 2020 e 2021 l'utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni di cui al comma 1 sarà consentita in deroga al rispetto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c), al solo fine di consentire la salvaguardia degli equilibri di bilancio».
116. 012. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020, dopo le parole: «per il finanziamento di spese correnti» sono aggiunte le seguenti: «e minori entrate».
116. 013. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
(Estensione delle disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Al fine di estendere alle ingiunzioni fiscali le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai crediti degli enti territoriali derivanti dalla notifica di ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Gli enti territoriali determinano, con apposito regolamento e comunque nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei provvedimenti destinati a disciplinare le entrate proprie, le modalità di verifica di debiti oggetto di ingiunzione di pagamento ai fini del blocco dei pagamenti dovuti al debitore da parte dell'ente stesso, ferma restando la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1, con riferimento a qualsiasi dilazione di pagamento ottenuta dal debitore».
116. 023. Flati, Faro.
Dopo l'articolo 116, inserire il seguente:
Art. 116-bis.
(Sospensione aggravi sulle bollette elettriche degli enti locali in crisi finanziaria)
1. Al fine di non aggravare la crisi di liquidità degli enti locali, a fronte dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, a decorrere dal 15 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, è sospesa l'applicazione dei sovrapprezzi a carico degli enti stessi per effetto del servizio di salvaguardia, in deroga alle previsioni di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, e connessi provvedimenti di regolazione assunti dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'interno, sentite l'ARERA e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2020, sono inoltre fissati i termini e le modalità attraverso i quali gli enti locali, che alla data del 15 marzo 2020 si trovavano in situazione di pregressa morosità, determinano con delibera dell'organo esecutivo un piano di rientro dal debito, da estinguersi a decorrere dal 2021 in un massimo di dieci rate semestrali di pari importo.
116. 021. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 116, inserire il seguente:
Art. 116-bis.
(Agevolazioni sui prelievi riguardanti i rifiuti solidi urbani)
1. Alle utenze non domestiche che sono state oggetto di chiusura a seguito delle misure di emergenza a contrasto del contagio da virus COVID-19 per un periodo non inferiore a 30 giorni, si applica una riduzione del prelievo relativo al servizio rifiuti pari al 20 per cento della tariffa applicata nel 2019 dai rispettivi comuni. I comuni applicano la stessa agevolazione ai nuclei familiari in particolare stato di bisogno per effetto dell'emergenza. Le condizioni per usufruire delle agevolazioni, tra cui l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per il servizio rifiuti nel 2019 da parte di ciascun beneficiario di cui al presente articolo, sono attestate dai beneficiari stessi mediante dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i termini e le modalità definite da ciascun comune. L'applicazione dell'agevolazione di cui al presente articolo costituisce adempimento alle prescrizioni di cui alla delibera n. 158 del 5 maggio 2020 dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ferma restando la possibilità di applicazione dei bonus sociali nazionali previsti dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché la facoltà dei Comuni di applicare ulteriori benefici collegati all'emergenza, in base al comma 660, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A parziale ristoro del mancato gettito derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo è assegnato ai comuni un contributo di complessivi 400 milioni di euro, il cui riparto avviene secondo le modalità di cui all'articolo 106, comma 1, secondo periodo.
116. 08. Luca De Carlo, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 116, inserire il seguente:
Art. 116-bis.
(Problemi gestione servizio idrico modifiche ed integrazioni all'articolo 172, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. Al comma 1 dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «30 settembre 2015» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
«1-bis. Per le finalità di cui al novellato comma 1:
a) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, gli enti di governo degli ambiti comunicano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente ed al presidente della regione, la rispettiva programmazione temporale vincolante, pena l'applicazione della procedura di cui al comma 4;
b) sino al nuovo termine di cui al comma 1, per i comuni gestori in economia del servizio idrico integrato, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente provvederà alla conseguente deroga degli standard minimi stabiliti, specifici e generali, fissati con propria deliberazione n. 655/2015 e 917/2017;
c) nel termine di cui alla lettera a) che precede, gli enti di governo degli ambiti ed il presidente della regione nei cui territorio il servizio è esercitato dai comuni di cui alla precedente lettera b), sentita Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente, adottano urgenti misure ed interventi per addivenire, entro il termine di cui al comma 1, alla convergenza tariffaria per le utenze ed al contrasto alla morosità, rispettivamente ai sensi e per gli effetti di cui alle deliberazioni della menzionata Autorità nn. 665/2017 e 897/2017 e n. 311/2019. Dette iniziative devono essere rivolte a tutti i comuni con popolazione residente di almeno 5.000 abitanti e comunque comprendere complessivamente non meno del cinquanta per cento della popolazione dell'ambito unico, per come rilevata dall'Istat all'anno 2018».
116. 011. Dieni, Tucci, Grande.
(Inammissibile)
ART. 117.
Sopprimere il comma 4.
*117. 2. Miceli.
Sopprimere il comma 4.
*117. 3. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 4:
al primo periodo, dopo le parole: azioni esecutive aggiungere: le seguenti: da parte di persone giuridiche aventi finalità commerciali o comunque relative ai crediti di cui al comma 5;
al secondo periodo, dopo la parola: effettuati aggiungere le seguenti: nell'interesse di persone giuridiche aventi finalità commerciale o comunque a tutela dei crediti di cui al comma 5.
117. 7. Fusacchia, Quartapelle Procopio, Lattanzio, Palazzotto, Muroni.
Al comma 4, ultimi periodo, dopo le parole: 31 dicembre 2020 aggiungere le seguenti: rilevabili dal Giudice anche d'ufficio.
117. 4. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. I crediti sanitari, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale derivanti dalla stipula di accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di espressa accettazione da parte dell'ente debitore. L'ente debitore, ricevuta la notifica ed effettuate le dovute verifiche, rende esplicita accettazione o rifiuto alla cessione del credito entro 60 giorni dalla notifica, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. Resta fermo l'obbligo della previa certificazione dei crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale da parte dell'ente debitore mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nonché alla richiesta da parte del cedente all'ente debitore dell'accettazione espressa alla cessione del credito che contenga l'esplicito riferimento all'inesistenza di situazioni di inadempimento a proprio carico. L'ente debitore non risponde per i pagamenti effettuati al cedente antecedentemente alla notifica dell'atto di cessione.
*117. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. I crediti sanitari, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale derivanti dalla stipula di accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di espressa accettazione da parte dell'ente debitore. L'ente debitore, ricevuta la notifica ed effettuate le dovute verifiche, rende esplicita accettazione o rifiuto alla cessione del credito entro 60 giorni dalla notifica, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. Resta fermo l'obbligo della previa certificazione dei crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale da parte dell'ente debitore mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nonché alla richiesta da parte del cedente all'ente debitore dell'accettazione espressa alla cessione del credito che contenga l'esplicito riferimento all'inesistenza di situazioni di inadempimento a proprio carico. L'ente debitore non risponde per i pagamenti effettuati al cedente antecedentemente alla notifica dell'atto di cessione.
*117. 5. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. I crediti sanitari, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale derivanti dalla stipula di accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di espressa accettazione da parte dell'ente debitore. L'ente debitore, ricevuta la notifica ed effettuate le dovute verifiche, rende esplicita accettazione o rifiuto alla cessione del credito entro 60 giorni dalla notifica, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. Resta fermo l'obbligo della previa certificazione dei crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale da parte dell'ente debitore mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nonché alla richiesta da parte del cedente all'ente debitore dell'accettazione espressa alla cessione del credito che contenga l'esplicito riferimento all'inesistenza di situazioni di inadempimento a proprio carico. L'ente debitore non risponde per i pagamenti effettuati al cedente antecedentemente alla notifica dell'atto di cessione.
*117. 6. Mancini, Pizzetti.
Dopo l'articolo 117, aggiungere il seguente:
Art. 117-bis.
(Semplificazione gestione cassa vincolata)
1. Per gli enti locali che hanno avuto il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti non si applicano, per tutta la durata del piano, le disposizioni di cui all'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000* n. 267, fermo restando l'obbligo di garantire il pagamento delle spese finanziate con le corrispondenti entrate vincolate alla scadenza delle relative obbligazioni. La ricostituzione della consistenza delle somme vincolate, utilizzate per il pagamento di spese diverse da quelle per le quali era stato apposto il vincolo, avviene attraverso l'impiego di entrate non soggette a vincolo di destinazione ed entro il periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'esercizio finanziario 2021. Resta fermo l'obbligo di allegare al bilancio di previsione la programmazione dei pagamenti, nonché l'obbligo di assicurare il pagamento delle obbligazioni dovute in ragione dei vincoli originari.
117. 01. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 117, aggiungere il seguente:
Art. 117-bis.
1. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le Regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è, altresì, sospeso l'impegno a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con le modalità di cui al comma 780 della stessa norma.
2. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al precedente comma, dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo 1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura «COVID 2020-2022», al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a spese correlate all'emergenza sanitaria al rilancio dell'economia locale attraverso iniziate rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni.
3. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020, 2021 e 2022 dovranno essere rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma precedente, in quote costanti, sugli esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro.
117. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
ART. 118.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente titolo:
TITOLO V-BIS
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Art. 118-bis.
(Fondo straordinario per la realizzazione di spese di investimento)
1. Per favorire il rilancio economico in conseguenza della grave crisi dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento nel territorio della provincia di Bergamo, gravemente colpito dalla pandemia.
2. Il Fondo di cui al comma 1, avente dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, è destinato al finanziamento di opere di realizzazione di nuove infrastrutture stradali di interesse sovracomunale, alla manutenzione straordinaria dei ponti e alla risoluzione di problematiche di dissesto Idrogeologico, dando priorità al territorio dei comuni appartenenti alla Comunità Montana Valle Seriana ed alla Comunità Montana Valle Brembana.
Art. 118-ter.
(Commissario straordinario)
1. Per la gestione del Fondo di cui all'articolo 37-bis, al fine di garantire in via d'urgenza la progettazione, l'affidamento e la cantierizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentiti il Presidente della Provincia di Bergamo, il Presidente della Comunità Montana Valle Seriana ed il Presidente della Comunità Montana Valle Brembana, è nominato un Commissario straordinario, di seguito nel presente capo: «Commissario straordinario». La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi e può essere prorogato o rinnovato per non oltre un triennio dalla prima nomina.
2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 6. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.
3. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici provincia di Bergamo, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.
4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato.
5. Per la progettazione, l'affidamento e la cantierizzazione delle opere, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Provincia o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
6. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate.
7. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Art. 118-quater.
(Misure in materia fiscale)
1. I fabbricati strumentali insistenti sul territorio dei comuni della provincia di Bergamo sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza e sino al 31 dicembre 2022. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso ai Comuni del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.
Art. 118-quinquies.
(Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza della pandemia)
1. Alle imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno dei comuni della provincia di Bergamo, che nel periodo dell'emergenza hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2019, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 1.000.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili, ove previste, attinenti ai periodi di riferimento.
2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2020, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza, che è all'uopo integrata, per la somma di euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L'ammontare del contributo previsto dalla presente disposizione non può in ogni caso essere inferiore rispetto a quanto spettante in applicazione dell'articolo 25 del presente legge; è in ogni caso esclusa la cumulabilità tra le due misure.
Art. 118-sexies.
(Istituzione della zona economica speciale per ii sostegno alle imprese colpite dall'evento)
1. Nel territorio della Provincia di Bergamo è istituita una zona economica speciale.
2. Alle imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona economica speciale di cui al comma 1, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta nella zona economica speciale di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 200.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona economica speciale;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona economica speciale di cui al comma 1, nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona economica speciale;
d) riconoscimento di un credito di imposta, irrilevante ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sui redditi e per l'imposta regionale sulle attività produttive, pari al 100 per cento di ogni spesa di investimento effettuata negli anni 2020, 2021 e 2022 relativa allo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale, a valere sulle imposte eccedenti la soglia di esenzione di cui alla lettera a) del presente comma e, per il residuo, in quote costanti sulle imposte dovute per i cinque anni di imposta successivi al 31 dicembre 2022;
d) accesso a regimi procedimentali speciali, individuati anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra. le amministrazioni locali e statali interessate, finalizzati all'accelerazione dei termini ed alla riduzione degli adempimenti previsti da procedure e regimi definiti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per quello successivo.
4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona economica speciale entro il 31 dicembre 2020.
5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Art. 118-septies.
(Contributi agli investimenti dei comuni)
1. Per favorire la ripresa economica, ai comuni della provincia di Bergamo sono attribuite le seguenti ulteriori risorse, da destinare al finanziamento di interventi di edilizia scolastica, efficientamento energetico e adeguamento sismico di immobili pubblici, sviluppo sostenibile, sicurezza ed adeguamento delle infrastrutture stradali:
a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000;
b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000;
c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 300.000;
d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000;
e) ai comuni con popolazione superiore ai 50.001 è assegnato un contributo pari ad euro 500.000.
2. Ai comuni che fanno parte della Comunità Montana Valle Seriana e della comunità Montana Valle Brembana il contributo di cui al comma 1 è aumentato del 25 per cento.
3. L'esecuzione delle opere finanziate con le risorse di cui al presente articolo deve avere inizio entro il 30 novembre 2020.
4. Le risorse assegnate verranno erogate per il 70 per cento entro il 30 giugno 2020 e per il restante 30 per cento in seguito al collaudo delle opere.
5. In caso di mancato avvio dei lavori nel termine stabilito al comma 3, le risorse non impiegate verranno ripartite tra i comuni adempienti, in proporzione al numero di abitanti.
Art. 118-octies.
(Esenzione dal pagamento del canone RAI)
1. I residenti nei territori dei comuni della provincia di Bergamo, nonché i lavoratori autonomi e le imprese aventi sede operativa nei medesimi territori, sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
Art. 118-novies.
(Disposizioni finanziarie)
1. Al fabbisogno finanziario derivante dall'applicazione delle misure previste dal presente titolo si fa fronte ai sensi dell'articolo 265.
118. 02. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti dallo stesso piano, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, sono prolungate di un anno la durata del piano di recupero del disavanzo e la durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per l'esercizio finanziario 2020, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita a tutti gli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per importi anche superiori a quelli calcolati ai sensi dell'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 850 è abrogato;
b) il comma 889, ultimo periodo, è soppresso.
118. 04. De Menech.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*118. 07. De Menech.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*118. 014. Navarra.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*118. 028. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Recupero del disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:
«16-bis. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, il recupero della quota di maggior disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui, previsto a carico dell'esercizio 2020 dalla delibera consiliare approvata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015, è differito all'esercizio immediatamente successivo all'ultimo previsto dalla delibera di cui al periodo precedente. Tale differimento opera anche per gli enti che hanno approvato il ripiano in 30 esercizi».
118. 06. De Menech.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazioni)
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera d) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come al 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche con riferimento alla quota di avanzo vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di avanzo vincolato finanziate da entrate proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6, 193, comma 3, e 199, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili o di attività finanziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.
*118. 011. Navarra.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazioni)
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera d) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come al 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche con riferimento alla quota di avanzo vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di avanzo vincolato finanziate da entrate proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6, 193, comma 3, e 199, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili o di attività finanziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.
*118. 026. Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Anticipazioni di liquidità)
1. Nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono fare ricorso alle anticipazioni di tesoreria per far fronte a differimenti di termini o minori entrate proprie, nelle more della determinazione di contributi a sostegno degli equilibri finanziari, entro il limite complessivo già determinato dalle leggi vigenti, pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli del bilancio. Le anticipazioni attivate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2020 sono assistite da un contributo statale in conto interessi, entro il limite di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli del bilancio, rapportato ad una durata massima dell'anticipazione di quattro mesi e fino a concorrenza di un tasso di interesse annuo dell'1,5 per cento.
2. Agli stessi fini del comma precedente, gli enti locali possono altresì richiedere le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il limite complessivo per la richiesta di anticipazioni di cui al presente comma resta fermo a tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. La richiesta può essere formulata entro il 15 luglio 2020 e la restituzione può essere anticipata in qualsiasi momento rispetto alla scadenza di cui al citato comma 556. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1.
3. Ai fini del riconoscimento del contributo statale di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dell'interno determina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di certificazione e di richiesta del contributo da parte degli enti locali interessati, da presentarsi esclusivamente in modalità telematica e a pena di decadenza entro il 1° dicembre 2020. Il contributo è erogato previo provvedimento della Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 20 dicembre 2020. Lo Stato concorre altresì a garantire le delegazioni di pagamento a fronte delle anticipazioni di cui al presente articolo, nella misura dell'80 per cento.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad un massimo di 75 milioni di euro, si provvede mediante riduzione.
118. 027. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Enti in riequilibrio – sospensione termini «dissesto guidato»)
1. L'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, richiamata dal comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.
2. Dopo il comma 7-ter, articolo 243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:
«7-quater. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale».
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 850 è abrogato;
b) il comma 889, ultimo periodo, è soppresso.
118. 012. Navarra.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Enti in riequilibrio. Sospensione di termini)
1. Con riferimento ai termini di impugnazione di cui al comma 5 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza a decorrere dall'8 marzo 2020, il termine di 30 giorni ivi indicato decorre dal 1° gennaio 2021.
2. Con riferimento al primo semestre 2020, non si effettua la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La verifica relativa al secondo semestre del 2020 riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
118. 013. Navarra.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Proroga del termine di approvazione dei bilanci di previsione e verifica della salvaguardia degli equilibri)
1. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla dimensione delle risorse disponibili per gli Enti Locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, in deroga al termine di cui al comma 2 dell'articolo 103 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
118. 05. De Menech.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Riduzione quota minima di accantonamento al FCDE)
1. Per gli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti finanziari dovuti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità nella prima annualità del bilancio di previsione in misura non inferiore al 60 per cento dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018» sono aggiunte le seguenti: «e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro-tempore vigenti».
118. 029. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Rimodulazione dell'accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità)
1. A partire dall'entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, che alla data del 31 dicembre 2019, hanno approvato il bilancio di previsione, 2020-2022, possono variare il bilancio di previsione, 2021-2023 e il rendiconto di gestione, per un valore pari al 20 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.
118. 036. Martinciglio.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Estensione calcolo facilitato FCDE)
1. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto in fine il seguente comma:
«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la differenza di cui al comma 1 si determini con riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, calcolato sulla base del metodo ordinario».
118. 033. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto)
1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese, nonché per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedimentali, nell'ottica dell'efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le provincie, le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o in dissesto non potranno procedere a bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo se prima non hanno provveduto a riattivare e portare a termine le eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario, o anche per l'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La riattivazione della procedura concorsuale e la definitiva assunzione di personale avverranno nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 243, comma 1, decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) presso il Ministero dell'interno ed in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale.
118. 030. Paolo Russo, Pella, Fasano.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento della funzionalità degli Enti locali)
1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale degli enti locali impegnato per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, non sono soggette al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e, con riferimento al lavoro straordinario, alle limitazioni finanziarie e quantitative stabilite nei contratti collettivi di riferimento.
118. 03. De Menech.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Contenzioso enti locali)
1. Al comma 221 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «il corretto funzionamento degli uffici,» aggiungere le seguenti: «fatti salvi il comma 5 dell'articolo 7 ed il comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 65 del 1986».
118. 032. Sarro, Paolo Russo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Deroghe al Testo Unico delle Società Pubbliche di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016)
1. In considerazione degli effetti creati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
118. 037. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Misura «Premio chi paga»)
1. Gli enti territoriali possono, con propria delibera, determinare una riduzione tariffaria del 20 per cento alle proprie entrate tributarie e patrimoniali a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere al pagamento attraverso domiciliazione bancaria.
118. 024. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Facoltà di prevedere ulteriore esenzione della TOSAP)
1. Per il solo anno 2020, con delibera dell'organo esecutivo, gli enti locali, per le medesime finalità di cui al comma 1, possono prevedere agevolazioni fino all'esenzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, anche per periodi ulteriori rispetto a quello previsto dal comma 1.
2. Per il solo anno 2020, con delibera dell'organo esecutivo, i Comuni, per le medesime finalità di cui al comma 1, possono prevedere agevolazioni fino all'esenzione della Tari giornaliera di cui all'articolo 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche per periodi ulteriori rispetto a quello previsto dal comma 1.
118. 025. Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Misure a favore dei comuni delle isole minori)
1. Per l'anno 2020, in relazione ai Comuni aderenti all'ANCIM, l'imposta municipale propria disciplinata dall'articolo 1 commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160, resta interamente nella disponibilità del Comune ove si trova l'immobile che ne costituisce presupposto impositivo, anche in relazione agli immobili di cui all'articolo 1, comma 744, legge 27 dicembre 2019, n. 160; di conseguenza, l'imposta incassata in tali Comuni non concorre al finanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 380 lettera b), legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. SOSE S.p.A., entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è tenuta a provvedere alta revisione dei fattori determinanti il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, elaborando una metodologia che consenta di non ridurre i trasferimenti a beneficio dei comuni aderenti all'ANCIM.
3. Per sopperire alla mancata riscossione del contributo di sbarco o dell'imposta di soggiorno a causa delle misure di contenimento del COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripartito ed erogato, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i seguenti criteri: il 30 per cento a ciascun comune insulare con un identico importo ed il restante 70 per cento a ciascun comune, pesando la popolazione residente e l'estensione del territorio insulare.
4. Con la specifica finalità di favorire la ripresa del turismo nei comuni aderenti all'ANCIM e per far fronte ai danni economici conseguenti all'epidemia di COVID-19, presso il Ministero dello sviluppo economico è inoltre istituito il «Fondo per il rilancio economico delle isole minori», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al finanziamento di progetti pubblici e privati individuati nel DUPIM 2014/2020.
5. Il Fondo di cui al comma 4 è finanziato attingendo ai finanziamenti comunitari delle Politiche di coesione 2014/2020 non impegnati e non spesi.
6. Il Fondo di cui al comma 4 e tutti i finanziamenti non impegnati e non spesi di tutti i Fondi destinati ai Comuni aderenti all'ANCIM sono ripartiti, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i medesimi criteri indicati al comma 3.
118. 022. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Tariffa servizio idrico integrato)
1. Al comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 152 del 2006, dopo le parole: «Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo» sono aggiunte le seguenti: «Per le annualità 2020 e 2021, In considerazione della pandemia COVID-19 che determinerà inevitabili contrazioni di entrata, i Comuni delle isole minori hanno facoltà di coprire quota parte del costo del servizio con altre entrate proprie o trasferimenti regionali e statali».
118. 010. Navarra.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE.
118. 021. Casino, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente «2020»;
b) il sesto periodo è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
118. 023. Mura.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
1. Al comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «Dal 2018 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2018» e le parole: «per ciascun anno» sono soppresse.
b) dopo le parole: «rispetto all'anno precedente» è aggiunto il seguente periodo: «Dal 2021 al 2025 l'incremento per ciascun anno rispetto all'anno precedente è del 2 per cento».
2. Il comma 884 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 è abrogato.
3. Al comma 886 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 le parole: «i commi da 779 a 781» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 779».
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di dieci esercizi» sono sostituite con le seguenti: «potranno essere ripianate in dieci esercizi, fermo restando quando disposto dal periodo successivo» e dopo le parole: «dieci esercizi» sono inserite le seguenti: «Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia di COVID-19 le quote di copertura di disavanzo applicate nell'esercizio 2020 sono rinviate all'anno successivo a quello di conclusione di ciascun riparto».
b) al secondo comma le parole: «entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 ottobre 2020» e la parola: «2020» è sostituita con la seguente: «2021».
118. 017. Bartolozzi, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: «Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui», aggiungere il seguente: «Per gli anni 2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
118. 034. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)
1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: «Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro», aggiungere il seguente: «Per ciascuno degli anni 2021 e 2022, è destinato un contributo dell'importo annuale pari a 1,5 milioni di euro».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 01, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
118. 035. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Attualizzazione di contributi pluriennali per gli investimenti dei Comuni sulla mobilità ciclistica)
1. Al fine favorire il potenziamento degli investimenti dei Comuni a favore della mobilità sostenibile, cofinanziando gli interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere utilizzate, anche mediante attualizzazione, alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 177 e 1 77-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. A tal fine, i beneficiari delle risorse di cui al comma 1, individuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere autorizzati con il medesimo decreto a stipulare mutui, di durata massima decennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
118. 040. Nobili.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locati nell'individuazione, regolarizzazione, trasformazione e messa a norma di strutture di proprietà ai fini dell'utilizzo nella fase di emergenza COVID-19, l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell'ANCI. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione euro 400.000».
118. 015. Pella, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di fornire supporto tecnico agli Enti Locali nell'individuazione, regolarizzazione, trasformazione e messa a norma di strutture di proprietà ai fini dell'utilizzo nella fase di emergenza COVID-19 sono stanziati euro 400.000, a favore della Fondazione Patrimonio Comune dell'ANCI»
118. 016. Pella, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Modificazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)
1. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
2. Al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 sono inserite, infine, le seguenti parole: «Per l'espletamento della valutazione di impatto ambientale, ove spettante allo Stato, è stipulato un protocollo d'intesa tra Stato e Provincia autonoma che definisce tempi e modalità di coordinamento per lo svolgimento del relativo procedimento nonché la possibilità per lo Stato di avvalersi delle strutture provinciali competenti per lo svolgimento dell'istruttoria. Qualora il medesimo protocollo non venga sottoscritto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore di questa disposizione, la valutazione di impatto ambientale è svolta dalla Provincia applicando le modalità e i procedimenti previsti per la valutazione di impatto ambientale di competenza statale. Negli altri casi, la Provincia può disciplinare con propria legge la valutazione di impatto ambientale relativa alle concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico anche come procedimento autonomo rispetto al rilascio della concessione».
3. Al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'acquisto dei beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti effettuato dalla Provincia o dal concessionario entrante, il prezzo è determinato secondo quanto disposto dalla normativa statale in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche; conseguentemente è abrogato l'articolo 1-bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235».
4. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,».
118. 038. Del Barba.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Modificazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)
1. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
2. Al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'acquisto dei beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti effettuato dalla Provincia o dal concessionario entrante, il prezzo è determinato secondo quanto disposto dalla normativa statale in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche; conseguentemente è abrogato l'articolo 1-bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235».
3. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,».
118. 039. Del Barba.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Misure in materia locazione finanziaria per opere pubbliche o di pubblica utilità)
1. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di agevolare le attività di supporto alle stazioni appaltanti, e con riferimento a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 213, l'ANAC, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Banca d'Italia, sentita l'Assilea e le associazioni maggiormente rappresentative del settore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione redige bandi-tipo secondo i principi contenuti nell'articolo 187 del decreto legislativo 50 del 2016.»;
b) aggiungere infine il seguente comma:
«8. Per agevolare la realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità attraverso lo strumento della locazione finanziaria, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono avvalersi del supporto delle risorse di Cassa Depositi e prestiti.».
118. 01. Gusmeroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Misure in materia locazione finanziaria per opere pubbliche o di pubblica utilità)
1. I comuni definiscono le istanze di condono presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le istanze di cui al comma 1 trova comunque applicazione l'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003.
3. I comuni provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, le autorità' competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
4. Il procedimento per la concessione degli incentivi di nelle more dell'esame delle istanze di condono e la loro dette istanze.
118. 031. Sarro, Paolo Russo, Casciello, Sibilia.
(Inammissibile)
ART. 119.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, sono sostituite dalle seguenti: dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2030;
b) al comma 4, le parole: dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sono sostituite dalle seguenti: dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2030;
c) al comma 5, le parole: dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sono sostituite dalle seguenti: dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2030.
Conseguentemente, sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 248 milioni di euro per l'anno 2020, 1.905 milioni di euro per l'anno 2021, 5.046 milioni di euro per l'anno 2022, 6.150 milioni di euro per l'anno 2023, 8.850 milioni di euro per l'anno 2024, 8.235 milioni di euro per l'anno 2025, 5.925 milioni di euro per l'anno 2026, 3.990 milioni di euro per l'anno 2027,1.935 milioni di euro per l'anno 2028, 16,5 milioni di euro per l'anno 2031, 73,5 milioni di euro per l'anno 2032, 16,5 milioni di euro per l'anno 2033, 93,5 milioni di euro per l'anno 2034, 16,5 milioni di euro per il 2035, 73,5 milioni di euro per l'anno 2036 si provvede:
a) quanto a 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro ciascuno degli anni 2024 e 2025, 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11 milioni di euro per l'anno 2031, 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 265;
b) quanto a 185,8 milioni di euro per l'anno 2020, 636,6 milioni di euro per l'anno 2021, 1.806,8 milioni di euro per l'anno 2022, 4.323 milioni di euro per l'anno 2023, 6.191 milioni di euro per l'anno 2024, 5.576 milioni di euro per l'anno 2025, 4.634,9 milioni di euro per l'anno 2026, 3.990 milioni di euro per l'anno 2027, 1.935 milioni di euro per l'anno 2028, 5,5 milioni di euro per l'anno 2031, 24,9 milioni di euro per l'anno 2032, 16,5 milioni di euro per l'anno 2033, 93,5 milioni di euro per l'anno 2034, 16,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 73,5 milioni di euro per l'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
119. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: e fino al 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: fino al 31 dicembre 2025;
b) al comma 4 le parole: e fino al 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: fino al 31 dicembre 2025;
c) al comma 5 le parole: e fino al 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: fino al 31 dicembre 2025;
d) al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10;
e) sopprimere il comma 10.
Conseguentemente, all'articolo 265:
al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni;
dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. All'onere derivante dall'articolo 119 si provvede altresì per un importo pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
119. 416. Polidori, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: e fino al 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2025;
b) al comma 4, sostituire le parole: e fino al 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2025;
c) al comma 5, sostituire le parole: e fino al 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2025;
d) al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10;
e) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La detrazione nella misura del 110 per cento si applica anche alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2025 per gli interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi effettuati su condomini e su singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale;
f) sopprimere il comma 10.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) eliminazione delle barriere architettoniche di cui al comma 9-bis dell'articolo 119.
119. 253. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Cirielli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: e fino al 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: fino al 31 dicembre 2025;
b) al comma 4 le parole: e fino al 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: fino al 31 dicembre 2025;
c) al comma 5 le parole: e fino al 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: fino al 31 dicembre 2025.
d) al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10;
e) sopprimere il comma 10.
119. 256. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, sono sostituite dalle seguenti: dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2025;
b) al comma 4, le parole: dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sono sostituite dalle seguenti: dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025;
c) al comma 5, le parole: dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sono sostituite dalle seguenti: dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025.
Conseguentemente, sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 124 milioni di euro per l'anno 2020, 1.270 milioni di euro per l'anno 2021, 3.364 milioni di euro per l'anno 2022, 4.100 milioni di euro per l'anno 2023, 6.024 milioni di euro per l'anno 2024, 6.760 milioni di euro per l'anno 2025, 7.190 milioni di euro per l'anno 2026, 5,490 milioni di euro per l'anno 2027,4.120 milioni di euro per l'anno 2028, 2.660 milioni di euro per l'anno 2029, 1.290 milioni di euro per l'anno 2030, 11 milioni di euro per l'anno 2031, 49 milioni di euro per l'anno 2032,11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, 11 milioni di euro per l'anno 2035 e 49 milioni di euro per l'anno 2036 si provvede:
a) quanto a 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro ciascuno degli anni 2024 e 2025, 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11 milioni di euro per l'anno 2031, 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 265;
b) quanto a 61,8 milioni di euro per l'anno 2020, 1,6 milioni per l'anno 2021, 124,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.272,1 milioni di euro per l'anno 2023, 3.365 milioni di euro per l'anno 2024, 4.101 milioni di euro per l'anno 2025, 5.899,9 per l'anno 2026, 5.490 per l'anno 2027, 4.120 per l'anno 2028, 2.660 per l'anno 2029, 1.290 per l'anno 2030, 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, 11 milioni di euro per l'anno 2035 e 49 milioni di euro per l'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
119. 23. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2025.
119. 198. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, sono sostituite dalle seguenti: dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2023;
b) al comma 4, le parole: dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sono sostituite dalle seguenti: dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023;
c) al comma 5, le parole: dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sono sostituite dalle seguenti: dal 1° luglio 2020 ai 31 dicembre 2023.
Conseguentemente, sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 124 milioni di euro per l'anno 2020, 1.270 milioni di euro per l'anno 2021, 3.364 milioni di euro per l'anno 2022, 4.100 milioni di euro per l'anno 2023, 5.900 milioni di euro per l'anno 2024, 5.490 milioni di euro per l'anno 2025, 3.950 milioni di euro per l'anno 2026, 2.660 milioni di euro per l'anno 2027,1.290 milioni di euro per l'anno 2028, 11 milioni di euro per l'anno 2031, 49 milioni di euro per l'anno 2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede:
a) quanto a 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro ciascuno degli anni 2024 e 2025, 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11 milioni di euro per l'anno 2031, 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 265;
b) quanto a 61,8 milioni di euro per l'anno 2020, 1,6 milioni di euro per l'anno 2021, 124,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.272,1 milioni di euro per l'anno 2023, 3.241 milioni di euro per l'anno 2024, 4.101 milioni di euro per l'anno 2025, 2.659,9 milioni di euro per l'anno 2026, 2,660 milioni di euro per l'anno 2027, 1.290 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per io sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
119. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Ai commi 1, 4 e 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 42;
sopprimere l'articolo 44;
all'articolo 48, sopprimere i commi da 1 a 3;
sopprimere l'articolo 49.
Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
119. 261. Gelmini, Occhiuto, Mandelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore, Vietina.
Ai commi 1, 4 e 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
*119. 8. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Ai commi 1, 4 e 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
*119. 66. Ungaro.
Ai commi 1, 4 e 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
*119. 300. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Ai commi 1, 4 e 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
*119. 190. Mazzetti, Vietina, Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo.
Ai commi 1, 4 e 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
*119. 232. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Ai commi 1, 4 e 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
*119. 395. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e al comma 4 sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023;
b) al comma 9 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, dai contribuenti che conseguono reddito di impresa, dalle associazioni tra professionisti, dagli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, su unità immobiliari;
c) dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. I titolari di reddito di impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell'esercizio della loro attività imprenditoriale.;
al comma 10 sopprimere le parole: dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni e aggiungere in fine: ad eccezione degli interventi effettuati nei piccoli comuni come individuati dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158.
119. 369. Enrico Borghi, Pezzopane, Dal Moro.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
Conseguentemente sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 2.945,7 milioni di euro per l'anno 2022, 3.140,8 milioni di euro per l'anno 2023, 2.727,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2026 e 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2027, 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
119. 54. Ungaro.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
*119. 174. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
*119. 250. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo con le seguenti: fino al 31 dicembre 2022, da ripartire a scelta degli aventi diritto da un minimo di cinque fino a dieci quote annuali di pari importo;
2) alla lettera a), sostituire le parole: euro 60.000 con le seguenti: euro 30.000;
3) alla lettera b), sostituire le parole: il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con le seguenti: il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria, di aerazione e ventilazione forzata;
4) alla lettera c), sostituire la parola: unifamiliari con le seguenti: diversi da edifici condominiali, e sostituire le parole: il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con le seguenti: il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria, di aerazione e ventilazione forzata,;
5) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con gli impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, su edifici sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali e dai regolamenti edilizi, limitatamente ai casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare gli interventi di cui alle lettere a) o c) del presente comma.;
6) dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. La detrazione non usufruita al termine del periodo scelto per la ripartizione delle quote per incapienza dell'imposta lorda è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare.
Conseguentemente:
a) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dall'aliquota prevista al comma 1 gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e generatori di calore ad aria calda che, in condizioni di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, inferiore al 90 per cento;
2) dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. L'aliquota prevista al comma 1 si applica anche agli interventi necessari per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
2-ter. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche agli interventi di installazione di impianti di captazione e recupero delle acque meteoriche per uso domestico a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi previsti al comma 1. La detrazione è calcolata fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, considerate anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai seguenti interventi nei limiti nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento:
a) interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la detrazione è calcolata fino a un ammontare delle spese non superiore a 15.000 euro ad unità abitativa, considerate anche le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;
c) bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione è calcolata fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 50.000 euro.
b) al comma 3, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1, lettera c), e al comma 2 e dopo le parole: ovvero, se non possibile, inserire le seguenti: in riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali e dai regolamenti edilizi,.
c) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
1) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In deroga al comma 1-quater dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui al primo periodo si applica entro un ammontare massimo di spesa pari a 130.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma rientrano anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno;
2) dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»
3) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021»;
4) al comma 2-bis, dopo le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e nell'anno 2021»;
b) all'articolo 16, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
4-ter. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021».
4-quater. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1 sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica dell'edificio eseguita ai sensi della normativa tecnica vigente.
d) al comma 5, dopo le parole: su edifici inserire le seguenti: ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici e dopo il primo periodo inserire il seguente: La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli interventi in corso d'opera per i quali non sia stata ancora comunicata la data di ultimazione dei lavori a condizione che siano stati eseguiti uno degli interventi di cui al comma 1 o 4;
e) sostituire il comma 7 con il seguente:
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non auto- consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma;
f) sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
1) dai condomìni, ivi compresi i fabbricati con destinazioni d'uso appartenenti a diverse categorie funzionali ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché con destinazione prevalente residenziale;
2) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
3) dai contribuenti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitati);
4) da associazioni tra professionisti;
5) da enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
6) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
7) dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, istituiti anche nella forma di consorzi di enti locali;
8) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
9) da associazioni senza scopo di lucro proprietarie di immobili;
10) da associazioni, anche non riconosciute, dalle associazioni e società sportive e dalle altre persone giuridiche, purché senza scopo di lucro, per interventi realizzati su immobili confiscati alla criminalità organizzata, o su immobili demaniali concessi a tempo determinato a qualsiasi titolo dagli enti territoriali per il perseguimento di finalità non lucrative;
g) dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Le detrazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati su edifici adibiti ad abitazione, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico e per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
h) sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Le detrazioni di cui al comma 1 sono usufruibili anche per interventi relativi ad immobili diversi dalla prima abitazione, esclusi quelli classificati come immobili di lusso ai sensi del decreto ministeriale del 2 agosto 1969.
i) al comma 13, alla lettera a), dopo il primo periodo inserire il seguente: A tal fine la valutazione della congruità è effettuata applicando il prezzario regionale di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine la valutazione della congruità è effettuata applicando il prezzario regionale di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
l) al comma 14, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 15.000, con le seguenti: da euro 4.000 a euro 30.000;
m) al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi.;
n) dopo il comma 15, inserire il seguente:
15-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e generatori di calore ad aria calda che, in condizioni di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, inferiore al 90 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli interventi in corso d'opera per i quali non sia stata ancora comunicata la data di ultimazione dei lavori limitatamente alle spese sostenute per gli interventi non ancora eseguiti a condizione che siano stati eseguiti almeno uno degli interventi di cui al comma 1.»;
o) dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Istituzione del Fascicolo del fabbricato)
1. Al fine di individuare e programmare gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento antisismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia e garantire nel tempo le qualità tecnico-prestazionali e di sicurezza degli edifici, dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli immobili di proprietà privata che abbiano accesso alle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della repubblica n. 917 del 1986, è istituito il Fascicolo del fabbricato.
2. Il Fascicolo del fabbricato di cui al comma 1 deve essere redatto da un professionista iscritto al proprio ordine o collegio professionale. I comuni e gli ordini e collegi professionali possono sottoscrivere un protocollo d'intesa che regolamenti il costo della parcella per la redazione del Fascicolo del fabbricato in relazione al valore catastale dell'immobile.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema-tipo del Fascicolo del fabbricato recante la descrizione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, nel quale sono contenute tutte le informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile, sotto il profilo della stabilità, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto anche su supporto informatico e sulla base delle informazioni ivi contenute è redatta una scheda che riassuma le principali caratteristiche dell'immobile.
4. Le spese documentate relative all'elaborazione del fascicolo dei fabbricato rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2021, rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto.
p) all'articolo 121, comma 1, sostituire le parole: 2020 e 2021 con le seguenti: 2020, 2021 e 2022.
119. 114. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Ilaria Fontana, Raduzzi, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Gabriele Lorenzoni, Donno, Serritella, Gallinella, Romaniello, Sabrina De Carlo, Gagnarli, Giuliodori, Maglione.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) sostituire le parole: dicembre 2021 con le seguenti: dicembre 2022;
b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) nei condomini, dove non fosse possibile tecnicamente o in riferimento a immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero a vincoli regolamentari o ambientali, o dove non siano presenti impianti di riscaldamento e raffrescamento centralizzati, la detrazione di cui alla lettera b), si applica alla singola unità immobiliare;
c) alla lettera c), dopo le parole: sugli edifici, aggiungere le seguenti: diversi dai condomini, e dopo le parole: euro 30.000 aggiungere le seguenti: ad unità immobiliare;
2) al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , agli interventi per la progettazione e realizzazione di sistemi di captazione, filtro, accumulo e riutilizzo dell'acqua meteorica e reflua, gli interventi per la progettazione e la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo;
3) al comma 3, dopo le parole: se non possibile, aggiungere le seguenti: in riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
4) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis), relativi alle parti comuni degli edifici rientrano sempre al 110 per cento senza il requisito del passaggio delle due classi energetiche.
3-ter. Gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno degli edifici possono effettuare gli interventi di cui al comma 2, al 110 per cento solo se rispettano il requisito delle due classi energetiche.
5) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 16, comma 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere, con detrazione dell'imposta lorda pari al 110 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare. Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede entro il limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili».
6) al comma 5, sostituire le parole: dicembre 2021 con le seguenti: dicembre 2022;
7) al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) dagli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
d-ter) dagli enti non commerciali, comprese le associazioni e fondazioni gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, proprietari oppure titolari di diritti reali di godimento oppure detentori (comodatari o affittuari) di immobili adibiti all'attività di scuola paritaria d'infanzia non profit facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62, ovvero ai servizi educativi all'infanzia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65;
d-quater) dalle strutture turistiche, quali alberghi e residence e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa, a condizione che i proprietari siano anche i gestori dell'attività;
d-quinquies) dai proprietari degli immobili provenienti da patrimoni immobiliari dismessi da società a partecipazione pubblica;
d-sexies) dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999;
8) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per consentire l'utilizzo delle disposizioni del presente articolo, alle Assemblee condominiali si applicano le stesse disposizioni di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 17;
9) sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Ciascun beneficiario può accedere alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 fino al massimo di due unità immobiliari, ad eccezione degli interventi nelle parti comuni dei fabbricati;
10) dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Per unità immobiliare diversa dall'abitazione principale, le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli immobili appartenenti alle categorie catastali: A1, A8, A9.
10-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a tutte le abitazioni di proprietà;
11) al comma 13. apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: congruità, aggiungere le seguenti: con riferimento al listino prezzi regionale e ove non fosse presente si applica il prezzario disponibile di una delle regioni più vicina,;
b) alla lettera b), dopo la parola: congruità, aggiungere le seguenti: con riferimento al listino prezzi regionale e ove non fosse presente si applica il prezzario disponibile di una delle regioni più vicina.
119. 115. Sut, Nardi, Moretto, Pastorino, Benamati, Vallascas, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane, Fragomeli, Miceli, Lepri, Rossi, Mor, Fregolent, Del Barba, D'Alessandro, Scoma, Marco Di Maio, Paita, Gadda, Ungaro, Nobili, Terzoni, Deiana, Alemanno, Berardini, Carabetta, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Gallinella, Gagnarli, Maglione, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Alessandro Pagano, Andreuzza, Gerardo, Tarantino, Bitonci.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: 31 dicembre 2021 sono sostitute con le parole: 31 dicembre 2022;
b) al comma 4, le parole: 31 dicembre 2021 sono sostitute con le parole: 31 dicembre 2022;
c) al comma 5, le parole: 31 dicembre 2021 sono sostitute con le parole: 31 dicembre 2022.
119. 276. Baratto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 4 sostituire le parole: dicembre 2021: con le seguenti: dicembre 2022.
b) al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: A integrazione delle risorse di cui al presente comma, sono stanziate ulteriori risorse, nel limite di 700 milioni l'anno, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, sostituire le parole: 2020 e 2021, con le seguenti: 2020, 2021 e 2022.
119. 248. Giacomoni, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Gelmini, Prestigiacomo, Ruffino, Casino, Nevi, Rosso, Fiorini, Marrocco, Spena.
Ai commi 1 e 4 sostituire le parole: dicembre 2021, con le seguenti: dicembre 2022.
Conseguentemente al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: A integrazione delle risorse di cui al presente comma, sono stanziate ulteriori risorse, nel limite di 800 milioni l'anno, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
119. 212. Mazzetti, Gelmini, Giacomoni, Prestigiacomo, Cortelazzo, Labriola, Ruffino, Casino, Nevi, Marrocco, Spena, Rosso, Fiorini.
Ai commi 1 e 4 sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
119. 110. Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Ai commi 1 e 4 sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 265, comma 5 è ridotto di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
119. 88. Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al commi 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 121, sostituire le parole: 2020 e 2021 con le seguenti: 2020, 2021 e 2022.
119. 132. Sut, Terzoni, Vallascas, Deiana, Raduzzi.
Al comma 1, sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2022.
*119. 70. D'Alessandro.
Al comma 1, sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2022.
*119. 387. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 dopo le parole: 31 dicembre 2021 inserire le seguenti: salvo quanto previsto al comma 9-bis;
2) dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. Per gli interventi di cui al comma 9, lettera c) il termine per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi è fissato al 31 dicembre 2023.
119. 358. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.
Al comma 1, sostituire le parole: da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, con le seguenti: da ripartire a scelta degli aventi diritto da un minimo di cinque fino a dieci quote annuali di pari importo.
119. 142. Sut, Terzoni, Vallascas, Deiana, Raduzzi.
Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: verticali inserire la seguente: , inclinate e, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento dei materiali di risulta, incluso l'eternit.
119. 333. Novelli.
Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: delle superfici opache verticali e orizzontali aggiungere le seguenti: , ivi compresi i serramenti e infissi,.
119. 145. Valbusa, Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: incidenza superiore al 25 per cento con le seguenti: incidenza superiore al 50 per cento.
*119. 311. Muroni, Fassina, Tabacci.
Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: incidenza superiore al 25 per cento con le seguenti: incidenza superiore al 50 per cento.
*119. 381. Magi.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: euro 60.000 con le seguenti: euro 30.000.
119. 98. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: per il numero delle unità immobiliari inserire le seguenti: , anche singolarmente intese,.
119. 55. Ungaro.
Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente, al comma 13 del medesimo articolo sopprimere la lettera a).
119. 202. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
*119. 10. Cestari, Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Tomasi, Gava.
Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
*119. 147. Gava, Lucchini, Valbusa, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
*119. 188. Dall'Osso, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
*119. 228. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
*119. 264. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
*119. 392. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: I materiali isolanti utilizzati devono, aggiungere le seguenti: derivare, per almeno il 20 per cento in peso, da materie prime rinnovabili e;
b) alla medesima lettera a), dopo le parole: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017, aggiungere le seguenti: Rientrano nelle detrazioni di cui al presente comma gli interventi di isolamento termico ottenuti mediante realizzazione di pareti vegetali verdi e tetti vegetali verdi;
c) alla lettera b), dopo le parole: al Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 aggiungere le seguenti: ovvero classe A+ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015 del 1187 della Commissione del 27 aprile 2015;
d) alla medesima lettera b) dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;
e) alla lettera c), dopo le parole: ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
Conseguentemente, al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
e) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 1994 n. 133.
**119. 168. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: I materiali isolanti utilizzati devono, aggiungere le seguenti: derivare, per almeno il 20 per cento in peso, da materie prime rinnovabili e;
b) alla medesima lettera a), dopo le parole: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017, aggiungere le seguenti: Rientrano nelle detrazioni di cui al presente comma gli interventi di isolamento termico ottenuti mediante realizzazione di pareti vegetali verdi e tetti vegetali verdi;
c) alla lettera b), dopo le parole: al Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 aggiungere le seguenti: ovvero classe A+ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015 del 1187 della Commissione del 27 aprile 2015;
d) alla medesima lettera b) dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;
e) alla lettera c), dopo le parole: ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
Conseguentemente, al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
e) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 1994 n. 133.
**119. 315. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.
Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: I materiali isolanti utilizzati devono, aggiungere le seguenti: derivare, per almeno il 20 per cento in peso, da materie prime rinnovabili e;
b) alla medesima lettera a), dopo le parole: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017, aggiungere le seguenti: Rientrano nelle detrazioni di cui al presente comma gli interventi di isolamento termico ottenuti mediante realizzazione di pareti vegetali verdi e tetti vegetali verdi;
c) alla lettera b), dopo le parole: al Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 aggiungere le seguenti: ovvero classe A+ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015 del 1187 della Commissione del 27 aprile 2015;
d) alla medesima lettera b) dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;
e) alla lettera c), dopo le parole: ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
Conseguentemente, al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
e) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 1994 n. 133.
**119. 376. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di edificio unifamiliare, l'ammontare complessivo delle spese sul quale calcolare la detrazione, è pari a 100 mila euro;
b) al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A integrazione delle risorse di cui al presente comma, sono stanziate ulteriori risorse, nel limite di 400 milioni l'anno, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
119. 236. Rosso, Cortelazzo, Gelmini, Prestigiacomo, Labriola, Mazzetti, Giacomoni, Casino, Nevi, Marrocco, Spena.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) interventi di rifacimento della copertura tetto degli edifici ad uso abitativo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica del materiale di copertura sostituito;.
Conseguentemente, al comma 16 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti di comma 1, lettera a-bis), del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5.
119. 30. Gava.
Al comma 1, lettere b) e c), sostituire le parole: il riscaldamento, il raffrescamento, o la fornitura di acqua calda sanitaria, con le seguenti: il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria.
119. 103. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.
Al comma 1, lettere b) e c) dopo le parole: acqua calda sanitaria, aggiungere le seguenti: a collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria,.
119. 101. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista per il regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.
*119. 273. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista per il regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.
*119. 309. Muroni.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista per il regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.
*119. 353. Braga.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista per il regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.
*119. 384. Magi.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) dopo le parole: acqua calda sanitaria a condensazione aggiungere le seguenti: di aerazione e ventilazione forzata;
b) alla lettera c) dopo le parole: acqua calda sanitaria a pompa di calore inserire le seguenti: di aerazione e ventilazione forzata.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera: f), aggiungere la seguente:
f-bis) installazione di impianti di aerazione e ventilazione forzata negli edifici.
119. 122. Ilaria Fontana, Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b) dopo le parole: dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 aggiungere le seguenti: , ovvero classe A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015;
b) al comma 1 lettera b) dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: e generatori di calore a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;
c) al comma 1 lettera c) dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: e generatori di calore a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
119. 24. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 aggiungere le seguenti: , ovvero classe A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;
c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
*119. 11. Gadda, Scoma, Marco Di Maio.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 aggiungere le seguenti: , ovvero classe A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;
c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
*119. 45. Gallinella, Deiana, Alberto Manca.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 aggiungere le seguenti: , ovvero classe A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;
c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
*119. 274. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 aggiungere le seguenti: , ovvero classe A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;
c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
*119. 211. Enrico Borghi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 aggiungere le seguenti: , ovvero classe A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;
c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
*119. 316. Muroni, Braga, Quartapelle Procopio.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b) dopo le parole: dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 aggiungere le seguenti: , ovvero classe A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015;
b) al comma 1 lettera b) dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;
c) al comma 1 lettera c) dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
*119. 322. Martina, Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 aggiungere le seguenti: , ovvero di classe almeno A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015.
**119. 26. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 aggiungere le seguenti: , ovvero di classe almeno A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015.
**119. 32. Colla, Andreuzza, Binelli, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: ibridi inserire le parole: , a biomassa.
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nella misura del 110 per cento, purché trattasi di mobili prodotti artigianalmente in Italia, calcolati su un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 10.000 euro.
119. 297. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: gli impianti ibridi o geotermici inserire le seguenti: ed idrotermici;
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: interventi sugli edifici unifamiliari inserire le seguenti: e plurifamiliari.
c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: gli impianti ibridi o geotermici inserire le seguenti: ed idrotermici;
*119. 27. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: gli impianti ibridi o geotermici inserire le seguenti: ed idrotermici;
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: interventi sugli edifici unifamiliari inserire le seguenti: e plurifamiliari.
c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: gli impianti ibridi o geotermici inserire le seguenti: ed idrotermici;
*119. 31. Dara, Andreuzza, Binelli, Colla, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Patassini, Bazzaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: ovvero con impianti di microgenerazione aggiungere le seguenti: e gli impianti solari termici, a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
b) alla lettera c), dopo le parole: ovvero con impianti di microgenerazione aggiungere le seguenti: e impianti solari termici e a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
119. 308. Muroni, Fassina.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
*119. 22. Loss, Binelli, Dara, Pettazzi, Vanessa Cattoi, Colucci.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
*119. 288. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
*119. 291. Mura.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
*119. 351. Squeri.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
*119. 413. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
*119. 304. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
*119. 378. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a nuovi impianti di teleriscaldamento a biomassa ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) alla lettera c), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a nuovi impianti di teleriscaldamento a biomassa ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 622 dicembre 1986, n. 917.
119. 379. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: , impianti solari termici, a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;
b) alla lettera c), alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: , impianti solari termici e a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
119. 385. Magi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La spesa per gli interventi di cui alla presente lederà è altresì riconosciuta per la singola unità immobiliare, per un importo massimo di 30 mila euro, qualora l'edificio non abbia a disposizione il volume tecnico per la collocazione di una caldaia centralizzata;
b) al comma 3, dopo le parole: dell'edificio inserire le seguenti: e dell'unità immobiliare come previsto al comma 1, lettera b) e dopo le parole: più alta inserire le seguenti: rispetto a quella precedente.
119. 328. Fassina.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2 lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
119. 220. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sugli edifici unifamiliari con le seguenti: sulle unità immobiliari ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione compete anche in relazione agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 50.000 euro.;
b) al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10;
c) sopprimere il comma 10.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 539.
119. 104. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sugli edifici unifamiliari con le seguenti: sulle unità immobiliari;
b) al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10;
c) sopprimere il comma 10.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
119. 229. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sugli edifici unifamiliari con le seguenti: sulle unità immobiliari ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione compete anche in relazione agli interventi di acquisto posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 50.000;
b) al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: , salvo quanto previsto al comma 10;
c) sopprimere il comma 10.
*119. 169. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sugli edifici unifamiliari con le seguenti: sulle unità immobiliari ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione compete anche in relazione agli interventi di acquisto posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 50.000;
b) al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: , salvo quanto previsto al comma 10;
c) sopprimere il comma 10.
*119. 259. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sugli edifici unifamiliari con le seguenti: sulle unità immobiliari ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione compete anche in relazione agli interventi di acquisto posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 50.000;
b) al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: , salvo quanto previsto al comma 10;
c) sopprimere il comma 10.
*119. 295. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sugli edifici unifamiliari con le seguenti: sulle unità immobiliari ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione compete anche in relazione agli interventi di acquisto posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 50.000;
b) al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: , salvo quanto previsto al comma 10;
c) sopprimere il comma 10.
*119. 338. Pastorino.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sugli edifici unifamiliari con le seguenti: sulle unità immobiliari ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione compete anche in relazione agli interventi di acquisto posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 50.000;
b) al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: , salvo quanto previsto al comma 10;
c) sopprimere il comma 10.
*119. 399. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: unifamiliari con le seguenti: diversi da edifici condominiali.
119. 97. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: acqua calda sanitaria inserire le seguenti: a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato UE n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 sino a un limite massimo di spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Conseguentemente, dopo il comma 16 inserire il seguente:
16-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
119. 331. Fassina.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: acqua calda sanitaria inserire le seguenti: a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato UE n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
119. 86. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: acqua calda sanitaria inserire le seguenti: a condensazione, con efficienza almeno alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, o.
119. 94. Currò.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: acqua calda sanitaria inserire le seguenti: a condensazione, con efficienza almeno alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, ovvero.
119. 339. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: acqua calda sanitaria inserire le seguenti: a condensazione, con efficienza almeno alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013,.
*119. 108. D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: acqua calda sanitaria inserire le seguenti: a condensazione, con efficienza almeno alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013,.
*119. 266. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: acqua calda sanitaria inserire le seguenti: a condensazione, con efficienza almeno alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013,.
*119. 375. Lorenzin.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
119. 221. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) interventi sugli edifici in categoria catastale C/4 e D/6, di proprietà pubblica e privata anche se affidati in concessione a terzi. In tale ultimo caso la detrazione spetta al soggetto anche concessionario che ha in uso l'edificio o al proprietario o titolare di altro diritto reale minore, anche se ente pubblico, a seconda di chi abbia eseguito e mantenuto a proprio carico i relativi pagamenti per l'intervento di riqualificazione dell'edificio. Tale beneficio non è cumulabile con il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) al comma 9, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) dagli enti pubblici e dalle società e associazioni sportive dilettantistiche relativamente agli interventi di cui sopra al comma 1, lettera d).
119. 335. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi sugli edifici privati per l'eliminazione delle barriere architettoniche ivi compresa l'istallazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori per immobili aventi due o più livelli fuori terra e su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000. L'accesso alla detrazione rimane vincolato ai requisiti richiesti ex articoli 1 comma 3, 3 comma 1, e 9 comma 3, della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Hanno inoltre diritto alla detrazione gli immobili ove risiedano da almeno due anni cittadini a partire dai 65 anni compiuti nel 2019.
Conseguentemente, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Oltre a quanto disposto dal comma 16, agli oneri di cui al presente articolo, si provvede, nei limiti di 1.000 milioni annui, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
119. 235. Mazzetti, Versace, Cortelazzo, Dall'Osso, Fiorini, Sozzani, Bagnasco, Gelmini, Labriola, Nevi, Ruffino, Casino, Spena, Marrocco.
Al comma 1, dopo lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi sugli edifici, ivi incluse le parti comuni degli stessi, a favore di opere di impermeabilizzazione per contrastare ed eliminare la presenza di fenomeni di umidità nelle murature quale causa di dispersione termica negli edifici provocate da risalita capillare di acqua dal terreno, condensa e infiltrazioni. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Conseguentemente, dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. Agli oneri derivanti dalla lettera c-bis) del comma 1, valutati in 10,36 milioni di euro per l'anno 2020, in 211,4 milioni di euro per l'anno 2021,539,86 milioni di euro per il 2022, in 471,3 per l'anno 2023, in 443,16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 215 milioni di euro per l'anno 2026,1,8 milioni di euro per l'anno 2031 e in 8,1 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
119. 148. Gava, Lucchini, Valbusa, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi relativi all'adozione di misure finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, quali la trasformazione delle superfici impermeabili in superfici permeabili, la realizzazione di opere per conseguire l'invarianza idraulica rispetto alle condizioni che preesistevano all'edificazione, il recupero delle acque meteoriche, gli interventi di delocalizzazione dei fabbricati esistenti nelle fasce fluviali e nelle aree classificate a rischio nei piani di assetto idrogeologico (PAI) o nei piani di gestione del rischio di alluvione (PGRA), gli interventi sulle sponde dei corsi d'acqua operati dai frontisti nonché altri interventi di messa in sicurezza ordinati dalla pubblica autorità. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le linee guida per la progettazione degli interventi di cui al periodo precedente e i requisiti dei professionisti abilitati alla loro progettazione, nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi. Le attestazioni sono trasmesse, anche per via telematica, all'Autorità competente alla redazione e all'aggiornamento dei PAI o dei PGRA, che effettua, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, controlli a campione con procedure e modalità disciplinate nelle predette linee guida. La non veridicità delle attestazioni comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
119. 42. Cestari.
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) interventi volti alla realizzazione di piscine pertinenziali.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 36 e 37.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.000 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
119. 48. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: bonus verde.
*119. 13. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: bonus verde.
*119. 238. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: bonus verde.
*119. 303. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.
119. 222. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) interventi di verde tecnologico: verde pensile su tetti, solai, terrazze, lastrici solari e sulle pareti verticali che, più di ogni altra tipologia di interventi, unisce alla ristrutturazione dell'edificio la mitigazione delle temperature offerta dalle piante e non altrimenti surrogabili.
119. 18. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) interventi sugli immobili commerciali di proprietà delle società di qualsiasi natura e degli imprenditori individuali tra gli immobili a cui è applicabile la misura di cui al presente comma.
119. 58. Fregolent.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche conformi alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici, di cui alla legge n. 13 del 1989 nonché al decreto ministeriale n. 236 del 1989.
119. 78. Vitiello.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi sugli edifici condominiali o unifamiliari per la installazione e messa in opera di sistemi di Building Automation che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali. La detrazione ammissibile per la installazione di sistemi di Building Automation è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro 10.000 per ogni unità immobiliare condominiale o unifamiliare.
119. 96. Currò.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con gli impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, su edifici sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali e dai regolamenti edilizi, limitatamente ai casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare gli interventi di cui alle lettere a) o c) del presente comma.
119. 102. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi sugli edifici privati per l'eliminazione delle barriere architettoniche ivi compresa l'istallazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori per immobili aventi due o più livelli fuori terra e su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000. L'accesso alla detrazione rimane vincolato ai requisiti richiesti ai sensi degli articoli 1, comma 3, 3 comma 1 e 9, comma 3, della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Hanno inoltre diritto alla detrazione gli immobili ove risiedano da almeno due anni cittadini a partire dai 65 anni compiuti nel 2019.
119. 268. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi sui fabbricati rurali, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 30.000, ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
119. 179. Trizzino.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi sulle unità immobiliari ad uso residenziale per la sostituzione e la messa a norma degli impianti elettrici esistenti, impianti di climatizzazione invernali esistenti di cui alla lettera b) e per il miglioramento dell'accessibilità alle persone con disabilità. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
119. 239. Silvestroni, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) caldaie ed elettrodomestici ad alto efficientamento energetico.
119. 14. Gava.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi per la miglioria, in conformità con le norme sanitarie, degli impianti sportivi pubblici e privati e delle palestre.
119. 199. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi per la messa a norma dei luoghi dello spettacolo secondo le nuove norme sanitarie;.
119. 200. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) l'ammontare complessivo delle spese per unità immobiliare di cui alle lettere a), b), c), del presente comma sono aumentati di euro 10.000 per ogni figlio minorenne facente parte del nucleo familiare del richiedente la detrazione.
119. 347. De Menech.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi di smaltimento di amianto ed eternit, spese di consulenza professionale per lo smaltimento delle predette sostanze, e delle altre misure previste dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2016. Le misure di cui al presente articolo si applicano alternativamente a quelle già previste dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2016 e in vigore per l'anno in corso.
119. 233. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi di cui alle lettere a), b), e c) su immobili privati in locazione al Ministero della difesa.
119. 201. Acquaroli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, l'incentivo di cui al comma precedente concorre con il contributo di ricostruzione, secondo modalità e criteri da determinare con ordinanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Gli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, di cui ai commi precedenti, sono aumentati del 50 per cento negli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in alternativa al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, compresi le case diverse dalla prima abitazione e gli immobili destinati alle attività produttive.
*119. 43. Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Pezzopane, Morgoni.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, l'incentivo di cui al comma precedente concorre con il contributo di ricostruzione, secondo modalità e criteri da determinare con ordinanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Gli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, di cui ai commi precedenti, sono aumentati del 50 per cento negli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in alternativa al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, compresi le case diverse dalla prima abitazione e gli immobili destinati alle attività produttive.
*119. 91. Navarra, Topo.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, l'incentivo di cui al comma precedente concorre con il contributo di ricostruzione, secondo modalità e criteri da determinare con ordinanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Gli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, di cui ai commi precedenti, sono aumentati del 50 per cento negli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in alternativa al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, compresi le case diverse dalla prima abitazione e gli immobili destinati alle attività produttive.
*119. 150. Topo.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, l'incentivo di cui al comma precedente concorre con il contributo di ricostruzione, secondo modalità e criteri da determinare con ordinanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Gli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, di cui ai commi precedenti, sono aumentati del 50 per cento negli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in alternativa al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, compresi le case diverse dalla prima abitazione e gli immobili destinati alle attività produttive.
*119. 371. Pezzopane, Morgoni, Terzoni, Gabriele Lorenzoni, D'Alessandro, Fregolent, Zennaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La detrazione non usufruita al termine del periodo scelto per la ripartizione delle quote per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare.
119. 141. Sut, Terzoni, Vallascas, Deiana, Raduzzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La detrazione prevista al comma 1 si applica anche per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da imprese artigiane con meno di dieci dipendenti aventi sede in un comune montano italiano.
119. 296. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sopprimere le parole da: nei limiti fino alla fine del comma;
b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Ai maggiori oneri della disposizione di cui al comma 2 si provvede con una riduzione di pari importo del fondo per il reddito di cittadinanza.
119. 285. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, dopo le parole: legislazione vigente e aggiungere le seguenti: a tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di ristrutturazione edilizia,.
119. 368. Ubaldo Pagano.
Al comma 2, sostituire le parole: congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1 con le seguenti: congiuntamente con almeno due degli interventi di cui al comma 1 e agli interventi di cui al comma 4 con il miglioramento di almeno una classe di rischio sismico.
*119. 354. Braga.
Al comma 2, sostituire le parole: congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1 con le seguenti: congiuntamente con almeno due degli interventi di cui al comma 1 e agli interventi di cui al comma 4 con il miglioramento di almeno una classe di rischio sismico.
*119. 383. Magi.
Al comma 2, sostituire le parole: congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1 con le seguenti: congiuntamente con almeno due degli interventi di cui al comma 1 e agli interventi di cui al comma 4 con il miglioramento di almeno una classe di rischio sismico.
*119. 310. Muroni, Fassina.
Al comma 2, sostituire le parole: congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1 con le seguenti: congiuntamente con almeno due degli interventi di cui al comma 1 e agli interventi di cui al comma 4 con il miglioramento di almeno una classe di rischio sismico.
*119. 83. Nobili.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dall'aliquota prevista al comma 1 gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e generatori di calore ad aria calda che, in condizioni di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, inferiore al 90 per cento.
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'aliquota prevista al comma 1 si applica anche agli interventi necessari per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) n. 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
Conseguentemente, dopo il comma 15, inserire il seguente:
15-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e generatori di calore ad aria calda che, in condizioni di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, inferiore al 90 per cento.».
119. 134. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli interventi in corso d'opera per i quali non sia stata ancora comunicata la data di ultimazione dei lavori limitatamente alle spese sostenute per gli interventi non ancora eseguiti a condizione che siano stati eseguiti almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
Conseguentemente al comma 5 dopo il primo periodo inserire il seguente: La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli interventi in corso d'opera per i quali non sia stata ancora comunicata la data di ultimazione dei lavori a condizione che siano stati eseguiti uno degli interventi al comma 1 o 4.
119. 120. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
2-ter. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».
119. 281. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Conseguentemente, al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A integrazione delle risorse di cui al presente comma, sono stanziate ulteriori risorse nel limite di 400 milioni l'anno, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
119. 218. Mazzetti, Cortelazzo, Sozzani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
119. 40. Frassini, Guidesi, Vanessa Cattoi, Gava, Cavandoli, Colletti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
*119. 406. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
*119. 180. Trizzino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
*119. 302. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
*119. 260. Bordo, Pezzopane.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
*119. 223. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
*119. 95. Maglione.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'aliquota prevista al comma 1 si applica agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e senza condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
Conseguentemente, sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 64,8 milioni di euro per il 2020, 1.346,8 milioni di euro per l'anno 2021, 3.477,2 milioni di euro per l'anno 2022, 3.046,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2,869 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.388,1 milioni di euro per l'anno 2026, 12,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 53,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede:
a) quanto a 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro ciascuno degli anni 2024 e 2025, 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 265;
b) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2020, 78,4 milioni di euro per l'anno 2021, 238 milioni di euro per l'anno 2022, 219 milioni di euro per l'anno 2023, 210 milioni di per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 98 milioni di euro per l'anno 2026, 1,3 milioni di euro per l'anno 2031 e 5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
119. 20. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche agli interventi di installazione di impianti di captazione e recupero delle acque meteoriche per uso domestico a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi previsti al comma 1. La detrazione è calcolata fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, considerate anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai seguenti interventi nei limiti nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento:
a) interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la detrazione è calcolata fino a un ammontare delle spese non superiore a 15 mila euro ad unità abitativa, considerate anche le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;
c) bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione è calcolata fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 50 mila euro.
119. 124. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La percentuale di detrazione è elevata al 110 per cento anche per i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di recupero o restauro della facciata, anche se non visibile dalla pubblica via, degli edifici esistenti rientranti nella categoria catastale D2, ovvero destinati a case vacanza (C.A.V.) come definiti dalle rispettive normative regionali, anche se ubicati in zone omogenee del territorio comunale diverse da A e B, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'aliquota prevista al periodo precedente, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, a condizione che siano eseguiti congiuntamente all'intervento di cui alla prima parte del presente comma.
119. 365. Gavino Manca, Lotti.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1, lettera a) e 2 devono garantire un miglioramento dell'indice di prestazione termica utile per riscaldamento EPH,nd, come definito dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 – decreto requisiti minimi, del 30 per cento. Il miglioramento deve essere dimostrato rispetto al valore di EPH,nd dell'edificio esistente.
3-ter. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 lettera b) e c) e 2 nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.
3-quater. Il miglioramento del fabbisogno energetico richiesto per il comma 1, lettera a) e il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio richiesto per i commi 1 lettera b) e 1 lettera c) dovrà essere dimostrato tramite una relazione di calcolo precedente e posteriore all'intervento eseguita in conformità alle norme UNI TS 11300 e tenendo conto della modalità di classificazione prevista dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 ovvero dalle corrispondenti leggi regionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Tale relazione di calcolo dovrà essere eseguita da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.;
c) sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 66,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.272,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.243,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.831,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.663 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.294,1 milioni di euro per l'anno 2026, 15,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 52,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
119. 217. Mazzetti, Cortelazzo, Fiorini, Sozzani, Labriola, Nevi, Ruffino, Casino, Spena, Marrocco.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, lettera a) rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
*119. 403. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, lettera a) rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
*119. 317. Muroni.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sopprimere le parole da: e, nel loro complesso fino alla fine del comma;
b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1, lettera a), e 2 devono garantire un miglioramento dell'indice di prestazione termica utile per riscaldamento EPH,nd, del 30 per cento. Il miglioramento deve essere dimostrato rispetto al valore di EPH,nd dell'edificio esistente.
3-ter. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1, lettere b) e c), e 2 nel loro complesso devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.
3-quater. Il miglioramento del fabbisogno energetico richiesto per il comma 1, lettera a), e il salto di almeno due classi energetiche dell'edificio richiesto per i commi 1, lettera b) e lettera c), dovrà essere dimostrato tramite una relazione di calcolo pre e post intervento eseguita in conformità alle norme UNI TS 11300 e successive modificazioni e tenendo conto della modalità di classificazione prevista nel decreto ministeriale 26 giugno 2015 o nelle corrispondenti leggi regionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Tale relazione di calcolo dovrà essere eseguita da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
119. 113. Vallascas, Sut.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio con le seguenti: una riduzione dei fabbisogni energetici delle abitazioni media di almeno il 50 per cento tra la situazione ante e post intervento o almeno il raggiungimento della Classe «B».
*119. 355. Braga.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio con le seguenti: una riduzione dei fabbisogni energetici delle abitazioni media di almeno il 50 per cento tra la situazione ante e post intervento o almeno il raggiungimento della Classe «B».
*119. 382. Magi.
Al comma 3, sostituire le parole: il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio con le seguenti: una riduzione dei fabbisogni energetici delle abitazioni media di almeno il 50 per cento rispetto ai valori dichiarati nell'attestato di prestazione energetica, o almeno il raggiungimento della Classe «B».
119. 313. Muroni, Fassina, Tabacci.
Al comma 3, sostituire le parole: due classi energetiche con le seguenti: una classe energetica.
119. 146. Valbusa, Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
Al comma 3, sostituire le parole: se non possibile, della classe energeticamente più alta con le seguenti: se non possibile tecnicamente o per vincoli regolamentari, architettonici o ambientali, il miglioramento di una classe energetica,.
*119. 186. Mazzetti, Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo.
Al comma 3, sostituire le parole: se non possibile, della classe energeticamente più alta con le seguenti: se non possibile tecnicamente o per vincoli regolamentari, architettonici o ambientali, il miglioramento di una classe energetica,.
*119. 226. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3, dopo le parole: ovvero, se non possibile, aggiungere le seguenti: in riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali e dai regolamenti edilizi,.
119. 125. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.
Al comma 3, sostituire le parole: il conseguimento della classe energetica più alta con le seguenti: il conseguimento di almeno una classe energetica superiore,.
119. 329. Fassina.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: più alta aggiungere le seguenti: ovvero nel caso di interventi su edifici vincolati, o situati in area a tutela paesistica ovvero nei centri storici;
b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Gli interventi direttamente connessi, ovvero complementari e/o comunque collegati ad essi, anche in deroga all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, sono realizzabili a mezzo SCIA. In caso dei lavori interessanti opere di carattere strutturale gli interventi edilizi, in deroga alle norme vigenti, possono essere realizzate previo deposito del progetto strutturale, asseverato da tecnico abilitato, presso il Genio Civile competente. Decorsi 30 giorni dalla data di deposito del progetto, lo stesso si intende condiviso dal richiamato Ufficio del Genio Civile competente. Qualora l'immobile sia interessato da vincolo di inedificabilità relativa, il richiedente trasmetterà, contemporaneamente alla trasmissione della SCIA al Comune, il progetto di miglioramento delle condizioni energetiche e/o strutturali dell'edificio, all'Autorità preposta alla rimozione del vincolo a mezzo nulla-osta a parere. Decorsi 30 giorni dal ricevimento del progetto, lo stesso si intenderà approvato dall'Autorità competente per la rimozione del vincolo. L'Autorità preposta alla rimozione del vincolo a mezzo nulla-osta o parere, entro dieci giorni dal ricevimento del progetto, potrà proporre, per una sola volta, eventuali integrazioni finalizzate alle modifiche allo stesso. Qualora eventuali opere connesse o collegate a quelle di cui al presente articolo rendessero necessario il rilascio di permesso di costruire il comune parimenti avrà 30 giorni per esprimersi ed entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione potrà chiedere integrazioni. Le Autorità su richiamate in ogni caso non potranno richiedere documenti già in proprio possesso o disponibili presso altre amministrazioni pubbliche. Decorsi tutti i termini di cui al presente comma, il progetto si intende approvato per silenzio assenso;
c) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9, lettera a), si applicano a condizione che:
a) l'assemblea condominiale approvi, ai sensi dell'articolo 1136 del codice civile, il progetto per l'esecuzione dei lavori con l'espressa indicazione dell'opzione prescelta tra detrazione, contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile ad altri soggetti;
b) i lavori siano affidati tramite appalto ad un fornitore, con autorizzazione all'amministratore del condominio per la sottoscrizione dell'appalto entro i limiti deliberati;
c) i lavori siano preventivamente comunicati all'Enea;
d) un tecnico abilitato sottoscriva la certificazione di avvenuto raggiungimento degli obiettivi relativi all'efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico dell'edificio;
e) il condominio effettui i pagamenti a mezzo bonifico bancario per le spese rimaste a suo carico.
Ai fini della ripartizione delle spese rimaste a carico del condominio, i condomìni possono stipulare appositi accordi da assumere con delibera dell'assemblea condominiale secondo le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile.
d) all'articolo 121, comma 1, dopo le parole: utilizzo diretto della detrazione aggiungere le seguenti: in cinque o dieci anni a scelta del contribuente.
119. 290. Topo.
Al comma 3, dopo le parole: mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) aggiungere le seguenti: dell'intero edificio, ante e post intervento, redatto esclusivamente ai fini della richiesta delle detrazioni fiscali, con metodologia che dovrà essere definita dall'ENEA.
*119. 92. Navarra, Nardi, Ubaldo Pagano.
Al comma 3, dopo le parole: mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) aggiungere le seguenti: dell'intero edificio, ante e post intervento, redatto esclusivamente ai fini della richiesta delle detrazioni fiscali, con metodologia che dovrà essere definita dall'ENEA.
*119. 196. Morgoni.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di impossibilità di miglioramento di almeno due classi energetiche di singole unità immobiliari dell'edificio imputabile alla decisione del condominio ovvero nel caso in cui il condominio non realizzi interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e interventi su parti comuni che interessano l'involucro del condominio tali da assicurare il miglioramento di due classi energetiche di singole unità immobiliari in esso contenute, ai fini dell'accesso alla detrazione, le singole unità immobiliari devono assicurare il conseguimento della classe energetica più alta, secondo le modalità di cui al periodo precedente.
119. 71. D'Alessandro.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. È sempre consentita, per qualsiasi tipo di deliberazione e senza alcuna limitazione, la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea condominiale in modalità di teleconferenza. È compito dell'amministratore indicare idoneo sistema elettronico che consenta:
1) la corretta identificazione (anche per conoscenza diretta) di ogni singolo partecipante;
2) la possibilità di prendere la parola ed intervenire;
3) la possibilità di esprimere il proprio voto o di astenersi;
4) la possibilità di registrare detti eventi.
Il segretario nominato dall'assemblea provvede alla contestuale stesura del verbale che può anche essere condiviso telematicamente.
3-ter. Per gli esercizi contabili con chiusura dal 31 luglio 2019 al 30 aprile 2020, è sospeso per sei mesi il termine per la convocazione dell'assemblea di cui all'articolo 1130, comma 1, n. 10).
119. 243. Cataldi, Dori, Perantoni, D'Orso, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Torto, Gagliardi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le detrazioni d'imposta per le spese relative a interventi di efficienza energetica degli edifici, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano agli interventi effettuati su ciascun immobile, a qualsiasi titolo posseduto.
b) dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 16-ter e 16-quater.
16-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
16-quater. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 16-ter, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.500 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 3-bis.
119. 214. Mazzetti, Gelmini, Giacomoni, Spena, Labriola, Cortelazzo, Ruffino, Prestigiacomo, Casino, Sozzani, Rosso.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e ad attività produttive» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati, 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati, 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati, 80 euro per metro quadrato; oltre 6.000 metri quadrati, 50 euro per metro quadrato».
*119. 9. Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Gava.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e ad attività produttive» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati, 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati, 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati, 80 euro per metro quadrato; oltre 6.000 metri quadrati, 50 euro per metro quadrato».
*119. 393. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e ad attività produttive» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati, 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati, 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati, 80 euro per metro quadrato; oltre 6.000 metri quadrati, 50 euro per metro quadrato».
*119. 263. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, le parole: «A+» sono sostituite dalle seguenti: «A++» e le parole: «A per i forni» sono sostituite dalle seguenti: «A+ per i forni e le cappe da cucina»;
b) al comma 4, dopo le parole: 1-septies, aggiungere le seguenti: e 2.
119. 340. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Al comma 4, dopo le parole: dalla legge n. 90 del 2013, aggiungere le seguenti: , nonché gli interventi edilizi finalizzati al contenimento dei danni da alluvione,.
*119. 323. Dal Moro.
Al comma 4, dopo le parole: dalla legge n. 90 del 2013, aggiungere le seguenti: , nonché gli interventi edilizi finalizzati al contenimento dei danni da alluvione,.
*119. 400. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 4, sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2022.
Conseguentemente:
a) al comma 14, sostituire la parola: 500 mila con la seguente: 250 mila;
b) al comma 15, dopo le parole: e del visto di conformità di cui al comma 11 aggiungere le seguenti: , oltre che quelle sostenute per gli oneri di verifica propedeutici agli interventi di cui ai commi da 1 ad 8 del presente articolo.
119. 389. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
119. 210. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 4 sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
Conseguentemente dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo, pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
119. 49. Pretto.
Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
*119. 72. D'Alessandro.
Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
*119. 209. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 4, dopo le parole: per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 aggiungere le seguenti: , fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 140.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
119. 206. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 4, dopo le parole: eventi calamitosi aggiungere le parole: compresi quelli idrogeologici,.
119. 241. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
119. 181. Donno.
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In deroga al comma 1-quater dell'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui al primo periodo si applica entro un ammontare massimo di spesa pari a 130.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma rientrano anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno.
119. 127. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente articolo si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti. Nel caso di impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte nel corso del periodo di fruizione del beneficio, il soggetto avente diritto può cedere la quota annuale o parte di essa a parenti entro il secondo grado anche non conviventi».
4-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-octies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente comma si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti»;
b) dopo il comma 1-octies, è aggiunto il seguente:
«1-novies. Nel caso di impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale di cui al presente articolo totalmente o in parte nel corso del periodo di fruizione del beneficio, il soggetto avente diritto può cedere la quota annuale o parte di essa a parenti entro il secondo grado anche non conviventi».
4-quater. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente articolo si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti».
b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nel caso di impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte nel corso del periodo di fruizione del beneficio, il soggetto avente diritto può cedere la quota annuale o parte di essa a parenti entro il secondo grado anche non conviventi».
4-quinquies. Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente articolo si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti.
4-sexies. Nel caso di impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte nel corso del periodo di fruizione del beneficio, il soggetto avente diritto può cedere la quota annuale o parte di essa a parenti entro il secondo grado anche non conviventi.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 1, lettera a) dopo le parole: istituti di credito, aggiungere le seguenti: Cassa depositi e prestiti Spa e al medesimo comma 1, lettera b), dopo le parole: istituti di credito, aggiungere le seguenti: Cassa depositi e prestiti Spa.
119. 90. Fragomeli, Nardi, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo, Zardini, Gavino Manca, Bonomo, Benamati, Lacarra, Pezzopane.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 15, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera f-bis) le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
4-ter. Nella tabella allegato C, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, all'articolo 11-bis le parole: «d'uso abitativo» sono soppresse.
Conseguentemente, al comma 16 sostituire le parole: 62,2 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 65,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.271,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.242,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.830,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.662 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 1.293,1 milioni di euro per l'anno 2026, 14,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 51,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
119. 93. Mancini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1 sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica dell'edificio eseguita ai sensi della normativa tecnica vigente.
119. 100. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano altresì applicazione per gli interventi eseguiti su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
119. 207. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
3) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021»;
4) al comma 2-bis, dopo le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e nell'anno 2021»;
b) all'articolo 16, comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
4-ter. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021».
119. 121. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per gli interventi di adozione di misure antisismiche in corso al 1° maggio 2019 nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 può essere presentata anche successivamente, entro la data del rogito d'acquisto dell'immobile.
*119. 192. Aprea, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per gli interventi di adozione di misure antisismiche in corso al 1° maggio 2019 nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 può essere presentata anche successivamente, entro la data del rogito d'acquisto dell'immobile.
*119. 254. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per gli interventi di adozione di misure antisismiche in corso al 1° maggio 2019 nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 può essere presentata anche successivamente, entro la data del rogito d'acquisto dell'immobile.
*119. 359. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento,» sono aggiunte le seguenti: «o mediante gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,».
**119. 193. Bagnasco, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento,» sono aggiunte le seguenti: «o mediante gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,».
**119. 255. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento,» sono aggiunte le seguenti: «o mediante gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,».
**119. 360. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 1-bis, articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale o altri immobili strumentali, l'ammontare complessivo, in deroga al citato importo di 96.000 euro, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile».
119. 299. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli interventi di cui al comma 4, al fine di effettuare una corretta pianificazione e gestione del territorio e, più in particolare, la prevenzione, la riduzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e sismico, il fondo di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1,65 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Conseguentemente, sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 63,85 milioni di euro per l'anno 2020, 1.273,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.244,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.837,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2,669 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2026, 21,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 58,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
119. 126. Daga, Terzoni.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui al comma 4-bis dell'articolo 119.
119. 327. Muroni, Deiana, Braga, Fregolent, Terzoni.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 16, comma 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, aggiungere infine le seguenti parole: «La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere, con detrazione dell'imposta lorda pari all'80 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96000 euro per unità immobiliare. Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede entro il limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili».
119. 171. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Gli interventi direttamente connessi, agli incentivi fiscali ecobonus e sisma bonus, di cui ai commi precedenti, anche in deroga all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, sono realizzabili a mezzo SCIA. In caso dei lavori interessanti opere di carattere strutturale gli interventi edilizi, in deroga alle norme vigenti, possono essere realizzate previo deposito del progetto strutturale, asseverato da tecnico abilitato, presso il Genio Civile competente. Decorsi 30 giorni dalla data di deposito del progetto, lo stesso si intende condiviso dal richiamato Ufficio del Genio Civile competente. Qualora l'immobile sia interessato da vincolo di inedificabilità relativa, il richiedente trasmetterà, contemporaneamente alla trasmissione della SCIA al comune, il progetto di miglioramento delle condizioni energetiche e/o strutturali dell'edificio, all'Autorità preposta alla rimozione del vincolo a mezzo nulla-osta a parere. Decorsi 30 giorni dal ricevimento del progetto, lo stesso si intenderà approvato dall'Autorità competente per la rimozione del vincolo. L'Autorità preposta alla rimozione del vincolo a mezzo nulla-osta o parere, entro dieci giorni dal ricevimento del progetto, potrà proporre, per una sola volta, eventuali integrazioni finalizzate alle modifiche allo stesso. Qualora eventuali opere connesse o collegate a quelle di cui al presente comma rendessero necessario il rilascio di permesso di costruire il comune parimenti avrà 30 giorni per esprimersi ed entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione potrà chiedere integrazioni. Le Autorità su richiamate in ogni caso non potranno richiedere documenti già in proprio possesso o disponibili presso altre amministrazioni pubbliche. Decorsi tutti i termini di cui al presente comma, il progetto si intende approvato per silenzio assenso.
119. 320. Bruno Bossio.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. La detrazione di cui al comma 4 primo periodo è riconosciuta anche per le spese di consulenza tecnica effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
119. 324. Muroni.
Dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4-bis. La detrazione di citi al comma 4 si applica anche all'acquirente di unità immobiliari antisismiche site nei comuni in zona a rischio sismico 1, 2 e 3.
119. 391. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: su edifici.
119. 242. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 5, dopo le parole: su edifici aggiungere le seguenti: ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
119. 135. Sut, Terzoni, Vallascas, Deiana, Raduzzi.
Al comma 5, sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2022.
119. 73. D'Alessandro.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 5, sopprimere le parole: sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4;
al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al potenziamento degli impianti fotovoltaici esistenti;
al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta altresì per l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
al comma 15, dopo le parole: di cui ai commi 3 e 13, inserire le seguenti: nonché per le procedure amministrative relative a progettazioni, direzione dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
119. 41. Pettazzi.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 5, sopprimere le seguenti parole: sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4;
il comma 16 è sostituito dal seguente:
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,7 milioni di euro per l'anno 2020, 1.274,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.248,7 milioni di euro per l'anno 2022,2.835,9 milioni di euro per l'anno 2023,2.667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.293,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 265 il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 799,5 milioni di euro per il 2020, 84 milioni di euro per il 2021, 80,5 milioni di euro per il 2022, 82 milioni di euro per il 2023, 2024 e 2025,87 milioni di euro per il 2026 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2027.
119. 377. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
Apportare le seguenti modificazioni:
dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. La detrazione di cui ai commi 1 e 5, è riconosciuta su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero alle loro pertinenze rientranti nella categoria catastale C/2-C/6-C/7, anche per la parte di opere necessarie alla bonifica di amianto (o eternit) qualora eseguite congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 1 e 5.;
al comma 7, sostituire le parole: di cui ai commi 5 e 6 con le seguenti: di cui ai commi 5, 5-bis e 6.
Conseguentemente, dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 33 milioni di euro per l'anno 2021, 84,2 milioni di euro per il 2022, in 73,52 per l'anno 2023, in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 5,6 milioni di euro per l'anno 2026,0,5 milioni di euro per l'anno 2031 e in 0,2 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
119. 21. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. La stessa detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, è prevista per impianti fotovoltaici i cui moduli vengono installati su strutture produttive agricole in sostituzione di coperture di eternit e di amianto purché l'intervento sia realizzato dallo stesso imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola.
Conseguentemente al comma 9, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola ai sensi del comma 5-bis.
*119. 319. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. La stessa detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, è prevista per impianti fotovoltaici i cui moduli vengono installati su strutture produttive agricole in sostituzione di coperture di eternit e di amianto purché l'intervento sia realizzato dallo stesso imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola.
Conseguentemente al comma 9, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola ai sensi del comma 5-bis.
*119. 60. Gadda, Scoma, Marco Di Maio, Moretto.
Al comma 6, sostituire le parole da: negli impianti solari fotovoltaici a: e comunque con le seguenti: in impianti solari fotovoltaici installati negli edifici per i quali è riconosciuta la detrazione di cui ai commi 1 e 4,.
119. 143. Sut, Vallascas.
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per i veicoli elettrici intesi come «Unità virtuali abilitate miste (UVAM)» connessi all'abitazione ed integrati con la rete elettrica, nella modalità denominata vehicle to grid, ai sensi del decreto 30 gennaio 2020 del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2020.
119. 401. Cunial.
Al comma 7, dopo le parole: in favore del GSE inserire le seguenti: , con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,.
119. 138. Sut, Vallascas.
Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: energia non auto-consumata in sito inserire le seguenti: ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.
119. 133. Sut, Vallascas.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano anche agli interventi effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999 per interventi realizzati su immobili a destinazione sportiva di loro proprietà o dei quali siano concessionarie.
119. 352. Rossi, Lotti, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Ciampi, De Menech.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. La detrazione nella misura del 110 per cento di cui al presente articolo, è riconosciuta ai lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori ed elevatori.
Conseguentemente:
dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Agli oneri di cui al comma 7-bis, si provvede: per 50 milioni annui, a valere sul fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 196 del 2009; per 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse della cosiddetta «lotteria degli scontrini», di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; per 80 milioni dall'anno 2021 a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze; per 40 milioni dall'anno 2021 a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.;
all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 500 milioni, sopprimere dalle parole: e di 90 milioni fino alla fine del comma; sopprimere il comma 6.
119. 415. Versace, Nevi, Dall'Osso, Gelmini, Mandelli, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Marrocco, Spena, Rosso.
Al comma 8, dopo le parole: negli edifici inserire le seguenti: , anche attraverso lo strumento della locazione finanziaria,.
Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la parola: «all'acquisto» sono inserite le seguenti: «anche in locazione finanziaria»;
b) al comma 3, dopo la parola: «per l'acquisto» sono inserite le seguenti: «anche in locazione finanziaria».
119. 4. Gusmeroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
sopprimere dalle parole da: sempreché fino alla fine del comma;
aggiungere in fine il seguente periodo: Come contributo dei maggiori oneri di cui al presente comma si provvede: per 50 milioni annui, a valere sul fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 196 del 2009; per 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse della cosiddetta «lotteria degli scontrini», di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; per 80 milioni dall'anno 2021 a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, all'articolo 265:
al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni;
sopprimere il comma 6.
119. 246. Labriola, Gelmini, Prestigiacomo, Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Nevi, Marrocco, Spena.
Al comma 8, sopprimere le parole: sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.
119. 373. Gribaudo.
Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le parole: di cui al comma 1, con le seguenti: di cui al presente articolo;
aggiungere in fine il seguente periodo: Come contributo dei maggiori oneri di cui al presente comma si provvede: per 50 milioni annui, a valere sul fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 196 del 2009; per 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse della cosiddetta «lotteria degli scontrini», di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; per 80 milioni dall'anno 2021 a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, all'articolo 265:
al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni;
sopprimere il comma 6.
119. 245. Labriola, Gelmini, Prestigiacomo, Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Casino.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Le detrazioni fiscali nella misura del 110 per cento per interventi di messa in sicurezza degli edifici in funzione anti-sismica (cosiddetto sisma-bonus) ai sensi del decreto-legge n. 63 del 2016 sono applicabili oltre che agli edifici adibiti ad abitazione, anche agli edifici adibiti ad attività produttive; per questi ultimi il massimale di spesa detraibile viene calcolato in base alla superficie calpestabile secondo i seguenti parametri:
a) 100 euro/metro quadrato fino a 1.000 metri quadrati;
b) 40 euro/metro quadrato per l'eccedenza fino a 5.000 metri quadrati;
c) 20 euro/metro quadrato per l'eccedenza oltre i 5.000 metri quadrati.
Conseguentemente sostituire il comma 16 con il seguente:
16-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 4,439,2 milioni di euro per l'anno 2022, 3.627,9 milioni di euro per l'anno 2023, 3.259 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 1.590,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 1290.1 milioni di euro per l'anno 2027; 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
119. 172. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di ascensori e montacarichi, nella misura dell'80 per cento, fino ad un valore massimo della detrazione di 96.000 da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
119. 62. Migliore.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomìni;
b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dai contribuenti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
d) da associazioni tra professionisti;
e) da enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
f) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
g) dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, istituiti anche nella forma di consorzi di enti locali (EE. LL.);
h) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
i) da associazioni senza scopo di lucro proprietarie di immobili;
j) da associazioni, anche non riconosciute, dalle associazioni e società sportive e dalle altre persone giuridiche, purché senza scopo di lucro, per interventi realizzati su immobili confiscati alla criminalità organizzata, o su immobili demaniali concessi a tempo determinato a qualsiasi titolo dagli Enti Territoriali per il perseguimento di finalità non lucrative;
119. 140. Sut, Terzoni, Vallascas, Deiana, Raduzzi, Daga, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
c) dai contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
d) dalle associazioni tra professionisti;
e) dagli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
f) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
g) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
119. 305. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati da ogni soggetto che sia proprietario dell'immobile, di cui vengono eseguiti gli interventi ivi previsti.
119. 388. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 9, lettera a), dopo la parola: condomini aggiungere le seguenti: e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori e anche l'onorario dell'amministratore.
*119. 29. Morrone.
Al comma 9, lettera a), dopo la parola: condomini aggiungere le seguenti: e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori e anche l'onorario dell'amministratore.
*119. 271. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 9, lettera a), dopo la parola: condomini aggiungere le seguenti: e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori e anche l'onorario dell'amministratore.
*119. 185. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Al comma 9, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi compresi fabbricati con destinazioni d'uso appartenenti a diverse categorie funzionali ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 purché con destinazione prevalente residenziale.
119. 116. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.
Al comma 9, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e le detrazioni previste nei suddetti commi spettano a tutte le unità immobiliari condominiali incluse quelle ad uso non abitativo;.
119. 33. Gusmeroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Al comma 9 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dalle persone fisiche, anche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari a destinazione speciale appartenenti alla categoria catastale D2-Alberghi e Pensioni.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 10;
il Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
119. 277. D'Ettore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo.
Al comma 9 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dalle persone fisiche, anche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari a destinazione speciale appartenenti alla categoria catastale D.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 10;
il Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 65 milioni di euro a decorrerà dall'anno 2020.
119. 278. D'Ettore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo.
Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dalle persone fisiche, anche nell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione,.
Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari anche non adibiti ad abitazione principale.
*119. 284. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dalle persone fisiche, anche nell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione,.
Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari anche non adibiti ad abitazione principale.
*119. 367. Ubaldo Pagano.
Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dalle persone fisiche, anche nell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione,.
Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari anche non adibiti ad abitazione principale.
*119. 396. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su tutte le unità immobiliari ivi incluse quelle non adibite ad abitazione principale;
Conseguentemente:
sopprimere il comma 10;
all'articolo 265 sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dal 2020.
119. 279. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Sostituire la lettera b) del comma 9 con la seguente:
b) dalle persone fisiche, anche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
Conseguentemente, sopprimere il comma 10.
*119. 56. Ungaro.
Sostituire la lettera b) del comma 9 con la seguente:
b) dalle persone fisiche, anche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
Conseguentemente, sopprimere il comma 10.
*119. 63. Moretto.
Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni con: dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) i soggetti esercenti attività d'impresa arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti.
**119. 15. Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Gava.
Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni con: dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) i soggetti esercenti attività d'impresa arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti.
**119. 52. Ungaro.
Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni con: dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) i soggetti esercenti attività d'impresa arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti.
**119. 80. Nobili.
Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni con: dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) i soggetti esercenti attività d'impresa arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti.
**119. 176. Napoli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni con: dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) i soggetti esercenti attività d'impresa arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti.
**119. 282. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni con: dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) i soggetti esercenti attività d'impresa arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti.
**119. 407. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 9, lettera b), dopo le parole: persone fisiche inserire le seguenti: anche residenti all'estero e iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero,.
Conseguentemente:
dopo il comma 15, inserire il seguente:
15-bis. Le detrazioni di cui al presente articolo sono utilizzabili in compensazione per i versamenti dell'imposta municipale propria e della Tari.;
all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 888 milioni e le parole: 90 milioni con le seguenti: 40 milioni.
119. 76. Ungaro, La Marca, Schirò.
Al comma 9, lettera b), dopo le parole: persone fisiche inserire le seguenti: proprietari di abitazione principale o secondaria,.
Conseguentemente, al comma 10 dell'articolo, sopprimere la parola: principale.
119. 77. Ungaro.
Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10.
Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
119. 183. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Al comma 9, lettera b) sostituite le parole: al di fuori con le seguenti: anche nell'ambito.
Conseguentemente:
al comma 10, sopprimere le parole da: al di fuori, fino a: professioni;
sopprimere il comma 5 dell'articolo 265;
il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dal 2020.
119. 267. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: e professioni;
Conseguentemente, al comma 10, sopprimere le parole: e professioni e le parole: su edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale.
119. 178. Trizzino.
Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10;
Conseguentemente:
sopprimere il comma 10;
al comma 16, sostituire le parole: 62,6 con: 83,4, le parole: 1.268,4 con: 1.691,2, le parole: 3.239,2 con: 4.318,93, le parole: 2.827,93 con: 3.770,53, le parole: 2.659 con: 3545,33, le parole: 1.290,1 con: 1.720,13, le parole: 11,2 con: 14,93, le parole: 48,6 con: 64,8.
119. 46. Ruocco.
Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10.
Conseguentemente sopprimere il comma 10.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.
119. 87. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 10;
all'articolo 265, dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
119. 107. Prestigiacomo, Cannizzaro, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Al comma 9, sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10.
Conseguentemente sopprimere il comma 10.
*119. 68. D'Alessandro.
Al comma 9, sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10.
Conseguentemente sopprimere il comma 10.
*119. 99. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.
Al comma 9, sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10.
Conseguentemente sopprimere il comma 10.
*119. 374. Lorenzin.
Al comma 9, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese quelle per cui sia stata rilasciata una autorizzazione in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ma per le quali non sia stata dichiarata la fine lavori, a condizione che, in conseguenza di detti interventi, l'edificio venga qualificato in Classe A da parte di un tecnico abilitato.
119. 330. Fassina.
Al comma 9, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) dalle cooperative edilizie di abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento o in locazione ai propri soci.
119.321. Porchietto.
All'articolo 119, comma 9, lettera c) dopo le parole: predetti Istituti, aggiungere le seguenti: per operatori privati che hanno realizzato alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata destinati alla locazione permanente a seguito della sottoscrizione di programmi di edilizia residenziale pubblica.
119. 349. Gregorio Fontana.
Al comma 9, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, istituiti anche nella forma di consorzi di enti locali.
119. 130. Serritella.
Al comma 9, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agli interventi funzionalmente collegati realizzati sulle pertinenze degli immobili anche ove ricadenti su particelle catastali diverse.
119. 82. Moretto.
Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) dagli enti non commerciali, comprese le associazioni e fondazioni gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, proprietari oppure titolari di diritti reali di godimento oppure detentori (comodatari o affittuari) di immobili adibiti;
d-ter) alla attività di scuola paritaria facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62;
d-quater) servizi educativi all'infanzia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017.
All'onere di cui allo presente disposizione, valutato in 100 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
119. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Aggiungere all'articolo 119:
e) agli enti non commerciali, comprese le associazioni e fondazioni gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, proprietari oppure titolari di diritti reali di godimento oppure detentori (comodatari o affittuari) di immobili adibiti:
alla attività di scuola paritaria d'infanzia non profit facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62;
servizi educativi all'infanzia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017.
119. 397. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 9, dopo lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dagli enti non commerciali.
Conseguentemente, all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
119. 350. Gregorio Fontana.
Al comma 9 aggiungere in fine la seguente lettera:
d-bis) agli enti non commerciali, comprese le associazioni e fondazioni gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, proprietari oppure titolari di diritti reali di godimento oppure detentori (comodatari o affittuari) di immobili adibiti: i) alla attività di scuola paritaria d'infanzia no profit facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62, ii) servizi educativi all'infanzia ai sensi dell'articolo n. 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017.
119. 343. De Menech.
Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dagli enti senza scopo di lucro di cui al primo libro del codice civile, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per interventi su immobili, di proprietà a in diritto reale, adibiti a servizi educativi o scolastici.
*119. 65. Toccafondi.
Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dagli enti senza scopo di lucro di cui al primo libro del codice civile, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per interventi su immobili, di proprietà a in diritto reale, adibiti a servizi educativi o scolastici.
*119. 408. Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.
Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dagli enti del Terzo settore.
119. 325. Mandelli.
Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dagli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
*119. 270. Gelmini, Palmieri, Versace, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto.
Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dagli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
*119. 326. Muroni, Fassina, Palazzotto.
Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) dagli enti privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e dagli enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per interventi realizzati su immobili dagli stessi posseduti o in loro uso anche per le finalità di cui alla legge n. 112 del 2016.
Conseguentemente, dopo il comma 10 inserire il seguente:
10-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2-septies è aggiunto il seguente:
«2-octies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli enti privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e dagli enti del terzo settore, ai sensi del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, per gli interventi eseguiti su immobili di qualsiasi categoria catastale e destinazione d'uso di loro proprietà o in loro uso».
b) dopo il comma 3.1 è aggiunto il seguente:
«3.1-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione della detrazione massima ammissibile o della spesa massima ammissibile, si può fare riferimento al numero delle unità immobiliari equivalenti che si ottiene approssimando all'intero più vicino il rapporto tra il volume lordo complessivo dell'edificio espresso in m3 e 350 m3. Il numero delle unità immobiliari equivalenti deve essere dimostrato da un tecnico abilitato con una perizia asseverata».
119. 361. Braga, Carnevali, Lepri, Gribaudo, Bruno Bossio.
Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) dalle Onlus ed altri enti del terzo settore senza scopo di lucro per interventi realizzati su immobili di loro proprietà.
119. 252. Versace, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto.
Al comma 9 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito in legge del 26 febbraio 1994 n. 133.
119. 19. Golinelli, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dagli alberghi e dalle strutture turistico-recettive.
Conseguentemente al comma 16 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9, lettera d-bis), del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano net corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
119. 34. Gava, Vanessa Cattoi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bazzaro.
Al comma 9, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) dalle imprese turistico ricettive.
Conseguentemente al comma 16 sono infine aggiunte le seguenti parole: Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9, lettera d-bis), del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
119. 28. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 9, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) dalle imprese turistiche, ricettive e termali.
119. 409. Tabacci, Fusacchia.
Al comma 9, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) dalle imprese turistico-ricettive.
*119. 283. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Al comma 9, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) dalle imprese turistico-ricettive.
*119. 294. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Al comma 9, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) dalle imprese turistico-ricettive.
*119. 390. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 9, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) dalle imprese turistico-ricettive.
*119. 402. De Toma, Rachele Silvestri.
Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) dalle unità immobiliari adibite a strutture ricettive alberghiere, a strutture ricettive all'aria aperta ed a strutture ricettive extralberghiere.
119. 166. Cancelleri, Martinciglio, Faro.
Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) dalle persone fisiche o giuridiche, per interventi realizzati su strutture turistico-ricettive per le quali detengano diritti reati di proprietà o di godimento;
Conseguentemente dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. Per gli interventi realizzati sulle strutture turistico-ricettive si applicano i seguenti massimali di spesa:
1) per la sommatoria delle opere contemplate ai commi 1, 2, 5, 6 e 8 del presente articolo, euro 35.000,00 moltiplicati per il numero di camere, o unità di riposo notturno diversamente denominate, costituenti l'attività;
2) per le opere contemplate al comma 4 del presente articolo, euro 45.000,00 moltiplicati per il numero di camere, o unità di riposo notturno diversamente denominate, costituenti l'attività. Per entrambe le tipologie di cui ai precedenti punti A e B, sono sempre ammissibili anche le spese per l'acquisto di arredi.
119. 275. Casciello, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) da soggetti, ivi compresi gli esercenti attività d'impresa anche in forma societaria, su fabbricati destinati ad attività ricettiva, di qualsiasi tipologia.
119. 362. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 9 aggiungere in fine la seguente lettera:
d-bis) Dalle strutture ricettive, ivi incluse quelle che effettuano attività agrituristica e termale, a condizione che gli interventi abbiano tra le finalità anche l'adeguamento alle normative vigenti in materia di contenimento del contagio da COVID-19.
119. 344. Miceli.
Al comma 9 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:
d-bis) dai soggetti titolari di reddito di impresa per gli immobili concessi in locazione e gli immobili merce;.
119. 69. D'Alessandro.
Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
e) dai soggetti esercenti attività d'impresa, anche per interventi realizzati su fabbricati concessi in locazione.
*119. 67. Fregolent.
Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
e) dai soggetti esercenti attività d'impresa, anche per interventi realizzati su fabbricati concessi in locazione.
*119. 191. Mazzetti, Sozzani, Cassinelli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo.
Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
e) dai soggetti esercenti attività d'impresa, anche per interventi realizzati su fabbricati concessi in locazione.
*119. 230. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) dalle società sportive per interventi realizzati su impianti sportivi di proprietà pubblica in concessione.
119. 144. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Al comma 9 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) dalle associazioni, anche non riconosciute, dalle associazioni e società sportive e dalle altre persone giuridiche, purché senza scopo di lucro, per interventi realizzati su immobili confiscati alla criminalità organizzata, o su immobili demaniali concessi a tempo determinato a qualsiasi titolo dagli Enti Territoriali per il perseguimento di finalità non lucrative.
119. 167. Caso, Piera Aiello, Davide Aiello, Ascari, Baldino, Lattanzio, Migliorino, Nesci, Salafia, Buompane, Maraia.
Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) gli interventi di cui all'articolo 1, lettera c), si applicano altresì alle attività effettuate dalle singole unità abitative facenti parte di condomini.
119. 182. Lovecchio.
Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) da persone giuridiche, proprietarie di unità immobiliari vincolate dalla soprintendenza ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, siano esse pubbliche o private.
119. 272. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 possono essere applicate, su opzione del contribuente nell'ambito dell'esercizio di attività d'impresa e di lavoro autonomo. In tal caso la detrazione conseguita concorre integralmente a formare il reddito del contribuente. Qualora la detrazione sia riferita ad interventi nell'ambito di attività turistico-alberghiera relativa ad immobili a destinazione speciale D/2 «alberghi e pensioni», il 40 per cento della detrazione conseguita concorre a formare il reddito del contribuente.
119. 6. Cavandoli, Gusmeroli, Tarantino, Paternoster, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 300.000 e la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 100.000. Il termine per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi è fissato al 31 dicembre 2022.
Conseguentemente al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9-bis. del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
119. 35. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Murelli, Lucchini, Ribolla, Alessandro Pagano, Cecchetti, Colmellere, Latini, Cavandoli.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su Immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la detrazione di cui al comma 1, lettera a) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 300.000 e la detrazione di cui al comma 1, lettera b) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 100.000.1 termini per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi è fissato al 31 dicembre 2022.
119. 25. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Per gli interventi di cui al comma 9, lettera c), i termini per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi sono fissati al 31 dicembre 2023.
*119. 51. Ungaro.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Per gli interventi di cui al comma 9, lettera c), i termini per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi sono fissati al 31 dicembre 2023.
*119. 314. Muroni, Fassina, Quartapelle Procopio, La Marca, Schirò.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Per gli interventi di cui al comma 9, lettera c), i termini per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi sono fissati al 31 dicembre 2023.
*119. 380. Magi.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per gli interventi di cui al comma 9, lettera c) i termini per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi sono fissati al 31 dicembre 2022.
119. 36. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Le detrazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati su edifici adibiti ad abitazione, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico e per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
119. 117. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 9 del presente articolo si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto previsto al comma 11, dagli istituti autonomi case popolari o altri enti similari, comunque denominati, dotati delle stesse finalità sociali, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
119. 129. Serritella.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Nei comuni fino a cinquemila abitanti, le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati per le unità immobiliari ad uso residenziale anche se diverse da quelle adibite ad abitazione principale.
119. 240. Silvestroni, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di semplificare la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 1 a 3 la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) sostituisce ogni altro adempimento comunicativo previsto dalla normativa vigente.
119. 346. Miceli.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Gli interventi effettuati dalla fattispecie di cui al comma 9, lettera a) possono essere avviati con le maggioranze previste ai sensi dell'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, anche senza deliberazione assembleare ovvero con l'adesione formale con firma elettronica qualificata (FEQ) o con firma autentica amministrativa.
119. 414. Cassinelli, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Marin, Giacometto, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Milanato, Pittalis, Saccani Jotti, Mazzetti, Baratto, Aprea, Polidori, Rossello, Orsini, Dall'Osso, Pentangelo, Cristina, Cappellacci, Ruffino, Zangrillo, Vietina, Novelli, Bagnasco, Nevi, Torromino, Sisto, Versace, Siracusano, Casciello, Mulè, Rotondi, Labriola, Porchietto, Casino.
Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Oltre a quanto disposto dal comma 16, agli oneri di cui al presente articolo, si provvede altresì, nei limiti di 1.500 milioni annui, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
119. 244. Cortelazzo, Gelmini, Labriola, Nevi, Spena, Marrocco, Mazzetti, Ruffino.
Sopprimere il comma 10.
*119. 231. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Sopprimere il comma 10.
*119. 189. Mazzetti, Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo.
Sostituire il comma 10 con i seguenti:
10. Le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, nel limite di una volta, optano su quale immobile applicare le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 relative ad interventi effettuati su edifici unifamiliari, esclusi gli immobili in condominio.
10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 840.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
119. 50. Pretto.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Le disposizioni concernenti la riqualificazione energetica contenute nei commi da 1 a 3, si applicano nella misura del 100 per cento agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
119. 405. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Le detrazioni di cui al comma 1 sono usufruibili anche per interventi relativi ad immobili diversi dalla prima abitazione, esclusi quelli classificati come immobili di lusso ai sensi del decreto ministeriale del 2 agosto 1969.
119. 139. Raduzzi, Terzoni, Sut, Vallascas, Deiana.
Al comma 10, sopprimere le parole: non e dopo le parole: edifici aggiungere la seguente: anche.
119. 410. Tabacci.
Al comma 10, sopprimere la parola: non.
119. 366. Tabacci.
Al comma 10, sostituire le parole: da quello adibito ad abitazione principale con le seguenti: dalla prima casa di proprietà.
119. 39. Cecchetti, Murelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Billi.
Al comma 10, sostituire le parole: da quello adibito ad abitazione principale con le seguenti: dalla prima casa.
119. 345. Miceli, Lacarra.
Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ricadenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
119. 370. Pezzopane.
Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o dalla seconda casa di proprietà, salvo che quest'ultima non appartenga ad una delle categorie catastali A/7, A/8 e A/9.
119. 38. Bianchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o dalla seconda casa di proprietà.
119. 37. Guidesi, Gava, Cecchetti, Minardo, Valbusa, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Billi, Cavandoli.
Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione degli edifici situati nei piccoli comuni, come definiti ai sensi del comma 2, alinea, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
119. 118. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.
Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione degli edifici situati nei centri e nuclei storici ricadenti in zona A e B degli strumenti urbanistici comunali.
119. 119. Licatini, Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.
Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le misure contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli edifici nei quali sia condotta attività turistico alberghiera. In tale ambito il regime agevolativo è applicato al soggetto imprenditoriale che esercita tale attività.
119. 286. Bond.
Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le misure contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli edifici nei quali sia condotta attività di agriturismo. In tale ambito il regime agevolativo è applicato al soggetto imprenditoriale che esercita tale attività.
119. 417. Spena, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le misure contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli edifici anche in regime di concessione dalle società sportive iscritte al registro CONI, di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999. In tale ambito il regime agevolativo è applicato al soggetto che esercita tale attività.
119. 336. Barelli, Sibilia, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano anche agli interventi effettuati nelle scuole pubbliche realizzate fuori dai centri storici prima del 1° gennaio 1980, ubicate in zone sismiche di categoria 1, 2 e 3.
119. 89. Topo.
Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del precedente paragrafo si applicano invece agli interventi effettuati dai cittadini italiani iscritti all'AIRE sugli immobili di loro proprietà in Italia.
*119. 194. Schirò, Quartapelle Procopio, Fassino, La Marca, Fiano.
Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del precedente paragrafo si applicano invece agli interventi effettuati dai cittadini italiani iscritti all'AIRE sugli immobili di loro proprietà in Italia.
*119. 372. Quartapelle Procopio, Fassino, Schirò, La Marca, Boldrini, Fiano, Andrea Romano, Grande, Palazzotto, Cabras, Migliore.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.
10-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
*119. 411. Nitti, Lattanzio.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.
10-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
*119. 334. Mulè.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.
10-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982».
**119. 215. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.
10-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982».
**119. 332. Mulè, Fiorini, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.
10-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982».
**119. 412. Zennaro, Rospi, Nitti.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3, si applicano anche agli interventi effettuati dalle persone fisiche in forza dei rispettivi «Piani Casa» regionali, utilizzando l'istituto della demolizione e ricostruzione, anche con incremento del volume originario. In quest'ultimo caso, la detrazione del 110 per cento spetta in proporzione ridotta secondo la formula: 110% x volume precedente la demolizione: volume ricostruito = % di applicazione della detrazione. Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
10-ter. All'onere recato dalle disposizioni di cui al comma 10-bis, si provvede mediante riduzione per l'anno 2020, nei limiti di 500 milioni l'anno, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
119. 249. Bagnasco, Cortelazzo, Prestigiacomo, Labriola, Mazzetti, Casino.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche agli interventi effettuati da persone fisiche o giuridiche su immobili adibiti a edifici di culto e dagli edifici adibiti ad abitazione, di proprietà degli enti ecclesiastici e stabilmente destinati alle attività istituzionali, comprese quelle scolastiche, ricreative e sportive.
119. 287. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. In deroga all'articolo 1136, commi 4 e 5, del codice civile, per l'approvazione delle opere di cui al presente articolo, l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
119. 57. Ungaro.
Sopprimere il comma 11.
119. 109. Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 11;
b) al comma 13, lettera a), dopo le parole: i tecnici abilitati asseverano aggiungere le seguenti: , previa dichiarazione autocertificata del soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la sussistenza dei presupposti di cui al comma 9 che danno diritto alla detrazione d'imposta,.
c) al comma 15, sopprimere le parole: e del visto di conformità di cui al comma 11.
*119. 7. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 11;
b) al comma 13, lettera a), dopo le parole: i tecnici abilitati asseverano aggiungere le seguenti: , previa dichiarazione autocertificata del soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la sussistenza dei presupposti di cui al comma 9 che danno diritto alla detrazione d'imposta,.
c) al comma 15, sopprimere le parole: e del visto di conformità di cui al comma 11.
*119. 262. Gelmini, Occhiuto, Mandelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 11;
b) al comma 13, lettera a), dopo le parole: i tecnici abilitati asseverano aggiungere le seguenti: , previa dichiarazione autocertificata del soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la sussistenza dei presupposti di cui al comma 9 che danno diritto alla detrazione d'imposta,.
c) al comma 15, sopprimere le parole: e del visto di conformità di cui al comma 11.
*119. 394. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 11;
b) al comma 15, sopprimere le parole: e dal visto di conformità di cui al comma 11.
**119. 175. Angelucci, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 11;
b) al comma 15, sopprimere le parole: e dal visto di conformità di cui al comma 11.
**119. 170. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 11;
b) al comma 15, sopprimere le parole: e dal visto di conformità di cui al comma 11.
**119. 258. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 11, dopo le parole: il contribuente aggiungere le seguenti: acquisisce copia dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore degli interventi nell'ambito del sistema unico previsto all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, senza sussistenza di limitazione alcuna in ordine agli importi o classifiche conseguiti, rilasciata dall'esecutore stesso con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le stesse finalità il contribuente altresì.
119. 293. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 11, dopo la parola: , contribuente, aggiungere le seguenti: , qualora l'importo della detrazione sia maggiore di 10.000 euro,.
*119. 85. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 11, dopo la parola: , contribuente, aggiungere le seguenti: , qualora l'importo della detrazione sia maggiore di 10.000 euro,.
*119. 111. Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, D'Ettore.
Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dai soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2020, n. 39.
119. 342. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dopo il comma 2-septies è aggiunto il seguente:
«2-octies. Le detrazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro delle seguenti attrezzature: a) rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto; b) soffioni doccia e colonne doccia, attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto; c) cassette di scarico e sanitari (vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri.».
119. 234. Rotelli, Lollobrigida, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole: in relazione agli interventi agevolati aggiungere le seguenti: , stabilita mediante Computi Metrici Estimativi basati sui prezzari nazionali DEI di riferimento;
b) alla lettera b), secondo periodo, dopo le parole: in relazione agli interventi agevolati aggiungere le seguenti: , stabilita mediante Computi Metrici Estimativi basati sui prezzari nazionali DEI di riferimento.
119. 195. Morgoni.
Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), dopo le parole: interventi agevolati aggiungere le seguenti: anche in relazione alle spese sostenute per ogni stato avanzamento lavori;
alla lettera b), dopo le parole: interventi agevolati aggiungere: anche in relazione alle spese sostenute per ogni stato avanzamento lavori.
*119. 149. Gavino Manca, Zardini, Topo, Buratti.
Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), dopo le parole: interventi agevolati aggiungere le seguenti: anche in relazione alle spese sostenute per ogni stato avanzamento lavori;
alla lettera b), dopo le parole: interventi agevolati aggiungere: anche in relazione alle spese sostenute per ogni stato avanzamento lavori.
*119. 47. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 13 apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), dopo il primo periodo inserire il seguente: A tal fine la valutazione della congruità è effettuata applicando il prezzario regionale di cui all'articolo 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.;
alla lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: A tal fine la valutazione della congruità è effettuata applicando il prezzario regionale di cui all'articolo 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
119. 137. Sut, Terzoni, Vallascas, Deiana, Raduzzi.
Al comma 13, lettera a), al termine del primo periodo, ed al medesimo comma al termine della lettera b), aggiungere il seguente periodo: A tal fine la valutazione della congruità è effettuata applicando prezzari validi su tutto il territorio nazionale riconosciuti con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, la valutazione della congruità è effettuata applicando i prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
*119. 227. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 13, lettera a), al termine del primo periodo, ed al medesimo comma al termine della lettera b), aggiungere il seguente periodo: A tal fine la valutazione della congruità è effettuata applicando prezzari validi su tutto il territorio nazionale riconosciuti con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, la valutazione della congruità è effettuata applicando i prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
*119. 187. Mazzetti, Sozzani, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo.
Al comma 14, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 15.000, con le seguenti: da euro 4.000 a euro 30.000.
119. 123. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.
Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: resa aggiungere le seguenti: ; se l'attestazione riguarda il medesimo intervento condominiale, la sanzione si applica una sola volta;
b) sostituire il terzo periodo con il seguente: La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio; non si determina la decadenza, in presenza di lieve scostamento o in caso di colpa lieve, se l'attestazione attiene alla congruità delle spese.
*119. 265. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: resa aggiungere le seguenti: ; se l'attestazione riguarda il medesimo intervento condominiale, la sanzione si applica una sola volta;
b) sostituire il terzo periodo con il seguente: La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio; non si determina la decadenza, in presenza di lieve scostamento o in caso di colpa lieve, se l'attestazione attiene alla congruità delle spese.
*119. 106. D'Ettore, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, Mandelli, Pella, Paolo Russo, D'Attis.
Al comma 14, secondo periodo, sostituire le parole: non inferiore a 500 mila euro, con le seguenti: non inferiore a 250 mila euro,.
119. 337. Fratoianni.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Per godere degli incentivi di cui al presente articolo e le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, il beneficiario, anche al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, dovrà possedere il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza di mano d'opera relativa allo specifico intervento oggetto dei benefici, ai sensi dell'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
119. 312. Muroni, Fassina, Quartapelle Procopio.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Per accedere agli incentivi di cui al presente articolo e alle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 dei decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, il beneficiario, anche al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, deve possedere il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza di mano d'opera relativa allo specifico intervento oggetto dei benefici, ai sensi dell'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
119. 386. Magi.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Per l'accesso al credito delle famiglie agli interventi di efficienza energetica e installazione di impianti da fonti rinnovabili sul patrimonio edilizio esistente è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di garanzia per il credito a tasso agevolato alle famiglie. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e dell'ambiente. Il fondo ha una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, e 90 per gli anni 2021 e 2022, e possono convergervi contributi ed essere definiti accordi con la Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, il sistema bancario e Poste Italiane, le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito a favore delle famiglie. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per gli anni 2020, 2021, 2022 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
119. 307. Muroni, Fassina.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
4-bis. Le risorse previste dal decreto legislativo n. 102 del 2014, in applicazione della Direttiva 2012/27/UE, assegnate ad Enea per attività di informazione e sensibilizzazione, sono destinate per una quota annuale pari almeno al 30 per cento ad iniziative e campagne di informazione da parte dei comuni alle famiglie sull'Ecobonus di riqualificazione energetica degli edifici e sui Bonus energia e acqua, anche in collaborazione con i CAF e i servizi sociali, le associazioni del terzo settore. Le modalità di selezione dei progetti e accesso alle risorse viene definita con decreto del Ministero del lavoro di intasa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
119. 306. Muroni.
Al comma 15, dopo le parole: quelle sostenute inserire le seguenti: per la progettazione e direzione dei lavori,.
119. 75. D'Alessandro.
Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi.
119. 136. Sut, Terzoni, Vallascas, Deiana, Raduzzi.
Al comma 15, infine inserire le seguenti parole: , nonché quelle relative al compenso dell'amministratore condominiale per l'attività da questi svolta ed inerente l'intervento che può fruire della detrazione se espressamente deliberato dall'assemblea condominiale.
119. 301. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Alla fine del comma 15 aggiungere le seguenti parole: nonché quelle relative al compenso dell'amministratore condominiale o di altro professionista incaricato dal contribuente per l'attività da questi svolta.
Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
119. 105. D'Ettore, Prestigiacomo, Cannizzaro, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Attis.
Alla fine del comma 15 aggiungere le seguenti parole: nonché quelle relative al compenso dell'amministratore condominiale o di altro professionista incaricato dal contribuente per l'attività da questi svolta.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
119. 84. Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
Alla fine del comma 15 aggiungere le seguenti parole: , nonché quelle relative al compenso dell'amministratore condominiale per l'attività da questi svolta e inerente l'intervento che può fruire della detrazione se espressamente deliberato dall'assemblea condominiale.
119. 224. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese quelle di progettazione, direzione dei lavori, sicurezza ed elaborazione pratiche (SCIA, CILA) e ogni altra spesa di natura tecnica.
119. 203. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rientrano altresì tra le spese ammesse alla detrazione del 110 per cento, anche gli interventi di sostituzioni di serramenti e schermature solari.
119. 216. Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo.
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. All'articolo 66 del regio decreto n. 318 del 1942, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario».
15-ter. In deroga all'articolo 1130, primo comma, n. 10), del codice civile, è prorogato sino al 31 dicembre 2020 il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale che abbia scadenza compresa tra il 1o agosto 2019 e il 30 settembre 2020.
15-quater. In deroga all'articolo 1129, decimo comma, del codice civile, è prorogato sino alla data della convocazione dell'assemblea di cui al comma precedente, l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1o agosto 2019 e il 30 settembre 2020.
119. 364. Lorenzin.
Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
15-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti «72 per cento» e le parole «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «10.000 euro».
15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: sisma bonus aggiungere le seguenti: bonus verde,.
119. 12. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
15-bis. Rientrano tra le spese detraibili ai sensi del presente articolo, gli interventi realizzati su abitazioni adibite ad agriturismo.
15-ter. Agli oneri di cui al comma 15-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5.
119. 269. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese sociali di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, proprietarie di immobili adibiti all'accoglienza di persone, comprese le comunità di alloggio per minori, anziani e disabili.
15-ter. Agli oneri di cui al comma 15-bis, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
119. 64. Ungaro.
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. All'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera b), dopo il punto 2), è inserito il seguente: «3) la quota stabilita dall'articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 8, fino al 31 dicembre 2020 è elevata a 120.000 euro».
15-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 15-bis si provvede ai sensi dell'articolo 265.
119. 292. Topo.
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa Consob, non possono procedere fino al 2024 ad ulteriori rinegoziazioni dei contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili di proprietà di terzi, anche in caso di sottoscrizione di nuovi contratti di locazione relativi ai medesimi immobili. Non trovano altresì applicazione fino al predetto anno le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 616 a 620 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
15-ter. Gli importi rivenienti dalla mancata riduzione dei canoni, sulla base di accordi tra le parti, saranno destinati ad interventi di adeguamento impianti, messa in sicurezza, efficienza energetico-ambientale, degli stessi immobili locati.
119. 363. Lorenzin.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Delle detrazioni misure di cui al presente articolo, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 121, possono beneficiarne il figlio o i figli del proprietario dell'immobile oggetto degli interventi di miglioramento energetico o sismico, qualora ne abbiano sostenuto tutta o parte della relativa spesa;
b) al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: A integrazione delle risorse di cui al presente comma, sono stanziate ulteriori risorse, nel limite di 700 milioni l'anno, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
119. 247. Giacomoni, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Gelmini, Ruffino, Casino, Nevi, Rosso, Fiorini, Marrocco, Spena.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le detrazioni di cui agli articoli 14, 16, e 16-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, sono ripartite in cinque quote annuali di pari importo, e ad esse si applicano le misure previste dall'articolo 121;
b) al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: A integrazione delle risorse di cui al presente comma, sono stanziate ulteriori risorse, nel limite di 1.200 milioni l'anno, a valere sulle disponibilità del Fondi di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
119. 237. Rosso, Cortelazzo, Prestigiacomo, Gelmini, Giacomoni, Mazzetti, Labriola, Casino, Nevi, Marrocco, Spena.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Per l'anno 2020 la detrazione di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuta per un importo pari al 90 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di cui al medesimo comma 12. I soggetti che sostengono spese per i predetti interventi possono avvalersi, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, delle disposizioni di cui al successivo articolo 121.
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di sistemazione e coperture a verde.
119. 17. Gadda, Scoma, Moretto, Marco Di Maio.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, per accedere agli incentivi di cui al presente articolo e alle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il beneficiario deve possedere il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza di mano d'opera relativa allo specifico intervento oggetto dei benefici, ai sensi dell'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 1° aprile 2016, n. 50.
119. 356. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si interpretano nel senso che, in relazione agli interventi effettuati su immobili posseduti o detenuti da imprese, le detrazioni ivi previste spettano su tutti gli immobili senza distinguo.
*119. 225. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si interpretano nel senso che, in relazione agli interventi effettuati su immobili posseduti o detenuti da imprese, le detrazioni ivi previste spettano su tutti gli immobili senza distinguo.
*119. 289. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si interpretano nel senso che, in relazione agli interventi effettuati su immobili posseduti o detenuti da imprese, le detrazioni ivi previste spettano su tutti gli immobili senza distinguo.
*119. 341. Porchietto, Gelmini, Mandelli.
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. Al fine di avviare una fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito per la transizione verso un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrificata a zero emissioni, per un periodo transitorio di 6 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli impianti di produzione di idrogeno sono esentati nella misura del 100 per cento da oneri di sistema e spese di distribuzione e gestione contatore, ad eccezione del 5 per cento delle componenti variabili degli oneri generali di sistema e della componente MTC (misure di compensazione territoriale) di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, conformemente alle seguenti condizioni:
a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione che direttamente da produzioni di energia rinnovabile;
b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 12 MW;
c) notifica dei progetti all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre 6 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e messa in funzione degli impianti entro 3 anni dalla notifica;
d) le notifiche dei progetti sono corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche e con i dati degli impianti pianificati;
e) l'esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di sei anni, sarà garantita per un periodo di esercizio di 10 anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire l'ammortamento intero sotto condizioni economiche certe e definite;
f) eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di 10 anni dalla messa in funzione e fino al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW dell'impianto complessivo di elettrolisi incluso la periferia, sono esentati in analogia all'impianto primario iniziale, limitatamente per il periodo di 10 anni di esercizio dalla messa in funzione dell'impianto originario iniziale;
g) l'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno. L'esenzione di cui al presente è concessa fino al raggiungimento di 380 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di assorbimento totale già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e include anche gli eventuali ampliamenti degli impianti esistenti fino a 12 MW.
Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui al presente comma, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico si applica quanto previsto all'articolo 52, lettera e); del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.
L'Agenzia delle Dogane è tenuta alla relativa precisazione tramite circolare o strumento adeguato entro 60 giorni di calendario anni dall'entrata in vigore della in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui al presente comma, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto.
Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno percepite tramite atto legislativo adeguato. In mancanza di tale, la fase pilota di cui al presente comma sarà prolungata di un anno.
L'esenzione di cui di cui al presente comma si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12 MW, mediante apposita domanda di analoga esenzione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L'Autorità esamina le domande pervenute entro 60 giorni dalla loro presentazione. La mancata approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici oggettivi, quali la mancata disponibilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le potenze richieste. In tali casi, l'Autorità al fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in base alle problematiche tecniche incontrate, può limitare la potenza richiesta ai limiti tecnicamente fattibili e/o ridurre i tempi giornalieri di produzione dell'idrogeno del 30 per cento.
119. 128. Troiano.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche necessarie all'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 sono esonerate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
119. 5. Tarantino, Gusmeroli, Paternoster, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Ai fini della certificazione necessaria per beneficare delle detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come integrate dalle disposizioni di cui al presente articolo, l'intervento di riqualificazione energetica effettuato è asseverato da un professionista abilitato e la relativa scheda descrittiva dell'intervento deve essere redatta e firmata dal medesimo tecnico abilitato, facendo riferimento al relativo tariffario regionale e in base al bollettino degli ingegneri.
119. 213. Mazzetti, Cortelazzo, Prestigiacomo, Labriola, Sozzani.
Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. Le società titolari di parchi eolici che, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, avvieranno l'iter per l'insediamento di impianti, dovranno versare ai Comuni ospitanti un contributo economico annuo calcolato in base alla potenza complessiva degli impianti installati e, in aggiunta, un corrispettivo annuo pari ad una quota del fatturato annuo proveniente dalla vendita di energia, oltre la corresponsione agli stessi comuni di un contributo in energia pari ad una quota di quella prodotta. Al fine di incentivare l'utilizzo del contratto di «scambio sul posto» dell'energia, nonché quello di «scambio sul posto altrove» anche nei comuni al di sotto dei 20.000 abitanti, i gestori della rete consentono l'immagazzinamento e il prelievo dell'energia prodotta per il prezzo di un canone agevolato stabilito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
16-ter. Fermo restando quanto stabilito dal decreto-legge n. 243 del 2016, nonché dall'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017 e dall'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017, le imprese che operano nel settore dell'efficientamento energetico e delle energie rinnovabili possono usufruire, nella misura del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese, di crediti d'imposta per gli investimenti nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
119. 112. Maraia.
Dopo il comma 16 si aggiungere il seguente:
16-bis. Attraverso specifici atti normativi da definirsi in dettaglio, al fine di garantire piena efficacia agli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico si dispone la predisposizione di un piano di prevenzione antisismica articolato come segue:
1) entro 3 anni dall'approvazione del presente decreto tutti gli edifici privati dovranno essere dotati del certificato di idoneità statica integrato dalla classificazione del rischio sismico (decreto ministeriale 7 marzo 2017, n. 65); ciò consentirà di dare maggior valore agli immobili adeguati alle norme antisismiche, stimolando l'interesse del mercato ad intervenire;
2) obbligo immediato alla redazione della Classificazione del rischio sismico secondo il decreto ministeriale 7 marzo 2017, n. 65 nei casi di compravendita degli immobili o di affitto, sulla scorta di quanto già obbligatorio in tema di Attestato di Prestazione Energetica:
3) entro 7 anni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del Regolamento di cui al successivo numero 5), obbligo alla stipula di una assicurazione sui danni procurati agli edifici dagli eventi sismici, con un costo, fissato dallo Stato, modulato sull'esito della Classificazione del rischio sismico secondo il decreto ministeriale 7 marzo 2017, n. 65;
4) entro i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione lo Stato non risarcirà più i danni procurati agli edifici ed alle attività causati dagli eventi sismici;
5) con regolamenti attuativi a cura della Presidenza del Consiglio, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, saranno disciplinate le regole per definire i contenuti e le modalità del fascicolo digitale, da introdurre come obbligo nel nuovo Testo unico delle Costruzioni, e delle polizze assicurative di cui al numero 3);
6) i costi e le spese da sostenersi per le attività di cui ai commi 1, 2 e 5 nonché per il monitoraggio ai fini della sicurezza degli edifici, saranno soggetti agli incentivi detti «sismabonus» di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90.
119. 173. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 4 sono destinate per ciascuna annualità una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse di cui al comma precedente.
119. 208. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. In deroga all'articolo 66 disposizioni attuative del codice civile e ferme restando le disposizioni di cui agli articolo 1136 e seguenti del codice civile, le assemblee convocate entro il 31 dicembre 2021 per deliberare sugli interventi di cui al presente articolo, possono svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo. Si intendono regolarmente costituite le assemblee che si svolgono con le modalità di cui al presente comma, ferme restando le maggioranze richieste. L'amministratore può prevedere l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza. Può inoltre essere consentito che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Sono valide le deliberazioni approvate con i voti espressi con le modalità di cui al presente comma. Le modalità di cui ai commi precedenti e le informazioni necessarie per consentire l'accesso ai mezzi di telecomunicazione e l'utilizzo degli stessi devono essere comunicate ai condomini tramite l'avviso di convocazione dell'assemblea.
119. 197. Morgoni.
Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:
16-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle tecnologie dell'idrogeno che vengono equiparate a fotovoltaico e batterie come accumulo di energia rinnovabile fotovoltaica (elettrolizzatori e serbatoi di idrogeno) e come nuova sorgente di energia di origine rinnovabile (fuel cell, celle a combustibile con relativi tubi di idrogeno). Le colonnine che riforniscono idrogeno per autovetture vengono equiparate alle colonnine per la ricarica elettrica di autovetture.
16-ter. Gli incentivi si applicano con le medesime modalità di cui ai commi precedenti esclusivamente nel caso di idrogeno prodotto da fonti rinnovabili di energia. La detrazione fiscale si applica anche alle reti elettroniche locali intelligenti (smart grid).
119. 318. Fassina.
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. Per l'accesso al credito delle famiglie per gli interventi di efficienza energetica e installazione di impianti da fonti rinnovabili sul patrimonio edilizio esistente è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di garanzia per il credito a tasso agevolato alle famiglie. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il fondo ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascun anno 2020, 2021 e 2022 e possono convergervi contributi ed essere definiti accordi con la Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, il sistema bancario, Poste Italiane e le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito a favore delle famiglie. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per gli anni 2020,2021,2022 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
119. 357. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.
Alla rubrica dopo la parola: fotovoltaico aggiungere le parole: bonus verde.
119. 219. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Modifiche alla detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013)
1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, la detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un ammontare complessivo non superiore ai 16.000 euro. Ai fini del riconoscimento al consumatore della medesima detrazione, non è altresì richiesta la fruizione delle detrazioni di cui al comma 1 del richiamato decreto-legge.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
119. 06. Frassini, Guidesi, Vanessa Cattoi, Gava.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Modifiche alla detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013)
1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, la detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Ai finì del riconoscimento al consumatore della medesima detrazione, non è altresì richiesta la fruizione delle detrazioni di cui al comma 1 del richiamato decreto-legge.
*119. 01. Mor.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Modifiche alla detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013)
1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, la detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Ai finì del riconoscimento al consumatore della medesima detrazione, non è altresì richiesta la fruizione delle detrazioni di cui al comma 1 del richiamato decreto-legge.
*119. 011. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Estensione Bonus Verde)
1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, la detrazione di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 anche per le spese sostenute e documentate per l'acquisto e installazione di articoli per l'arredo urbano, gazebo e dehors.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
**119. 010. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Estensione Bonus Verde)
1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, la detrazione di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 anche per le spese sostenute e documentate per l'acquisto e installazione di articoli per l'arredo urbano, gazebo e dehors.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
**119. 056. Osnato, Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Bonus verde)
1. La detrazione di cui al comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applica, nella misura del 110 per cento, agli interventi per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di cui ai commi 12, 13 e 14 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Ai fini dell'accesso alla detrazione di cui al comma 1 si rispettano i requisiti minimi previsti dal comma 15 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Per gli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
119. 084. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Incentivi a favore del risparmio idrico degli edifici residenziali)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 88, sono inseriti i seguenti:
«88-bis. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di cassette di scarico e vasi sanitari in ceramica, rubinetteria sanitaria con riduttore di flusso d'acqua, soffioni doccia e colonne doccia a limitazione di flusso d'acqua.
88-ter. Le caratteristiche dei dispositivi di cui al comma 1 che beneficiano della detrazione fiscale di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono definite con un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione».
88-quater. La detrazione relativa alle spese di cui al comma 88-bis si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo;
119. 061. Ascari, Sabrina De Carlo.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Incentivi a favore del risparmio idrico degli edifici residenziali)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 88, sono inseriti i seguenti:
«88-bis. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di cassette di scarico e vasi sanitari in ceramica, rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia.
88-ter. Le caratteristiche dei dispositivi di cui al comma 1 che beneficiano della detrazione fiscale di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
88-quater. La detrazione relativa alle spese di cui al comma 88-bis si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo».
119. 073. Ascari.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Proroga maggiore detrazione per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus verde e bonus facciate)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 10 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021»;
3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute nell'anno 2020 e 2021» e le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro per ciascun anno»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020 e nell'anno 2021»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro annui», e le parole: «per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi effettuati nell'anno 2019 e nel 2020 ovvero per quelli iniziati nei medesimi anni e proseguiti, nel 2020 e nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione».
2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2020 e 2021» e le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annue».
3. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».
4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
119. 059. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Proroga maggiore detrazione per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus verde e bonus facciate)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021»;
3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute negli anni 2020 e 2021» e le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro per ciascun anno»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020 e nell'anno 2021»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10,000 euro annue», e le parole: «per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi effettuati negli anni 2019 e 2020 ovvero per quelli iniziati nei medesimi anni e proseguiti, nel 2020 e nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.».
2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annue.».
3. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».
*119. 018. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Proroga maggiore detrazione per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus verde e bonus facciate)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021»;
3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute negli anni 2020 e 2021» e le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro per ciascun anno»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020 e nell'anno 2021»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10,000 euro annue», e le parole: «per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi effettuati negli anni 2019 e 2020 ovvero per quelli iniziati nei medesimi anni e proseguiti, nel 2020 e nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.».
2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annue.».
3. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».
*119. 026. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Proroga maggiore detrazione per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus verde e bonus facciate)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021»;
3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute negli anni 2020 e 2021» e le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro per ciascun anno»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020 e nell'anno 2021»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10,000 euro annue», e le parole: «per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi effettuati negli anni 2019 e 2020 ovvero per quelli iniziati nei medesimi anni e proseguiti, nel 2020 e nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.».
2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annue.».
3. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».
*119. 028. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Proroga maggiore detrazione per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus verde e bonus facciate)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021»;
3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute negli anni 2020 e 2021» e le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro per ciascun anno»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020 e nell'anno 2021»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10,000 euro annue», e le parole: «per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi effettuati negli anni 2019 e 2020 ovvero per quelli iniziati nei medesimi anni e proseguiti, nel 2020 e nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.».
2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annue.».
3. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».
*119. 031. Pastorino.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Proroga maggiore detrazione per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus verde e bonus facciate)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021»;
3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute negli anni 2020 e 2021» e le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro per ciascun anno»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020 e nell'anno 2021»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10,000 euro annue», e le parole: «per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi effettuati negli anni 2019 e 2020 ovvero per quelli iniziati nei medesimi anni e proseguiti, nel 2020 e nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.».
2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annue.».
3. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».
*119. 065. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Proroga maggiore detrazione per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus verde e bonus facciate)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021»;
3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute negli anni 2020 e 2021» e le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro per ciascun anno»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020 e nell'anno 2021»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10,000 euro annue», e le parole: «per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi effettuati negli anni 2019 e 2020 ovvero per quelli iniziati nei medesimi anni e proseguiti, nel 2020 e nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.».
2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annue.».
3. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».
*119. 086. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, per una quota pari al 65 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2021, relative a interventi di ristrutturazione, antisismici, nonché di efficienza energetica, su edifici esistenti e su parti comuni quali aree a terra e aree a mare ubicati all'interno di complessi nautici, per un valore massimo di detrazione di 96.000 euro.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
119. 064. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Interventi Cassa depositi e prestiti in materia di efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici effettuati sugli immobili)
1. Dall'anno 2020 e fino a tutto il 2025, al fine di favorire ulteriormente gli investimenti, la Cassa Depositi e Prestiti costituisce uno specifico fondo a garanzia per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di efficientamento energetico, miglioramento sismico – sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici effettuati sugli immobili, di cui all'articolo 119 del presente decreto-legge, consentendo, al fine di velocizzare gli investimenti, la possibilità che il sistema creditizio possa provvedere ad anticipazioni del finanziamento richiesto, nelle more dell'autorizzazione del Medio Credito Centrale o di SACE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.
119. 013. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Disposizioni in materia di incentivi per le infrastrutture di ricarica)
1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: dal 1° marzo 2019.
119. 067. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Disposizioni in materia di incentivi per le flotte aziendali)
1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Per le piccole e medie imprese, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano su un ammontare di spesa fino a 100.000 euro comprensiva dei costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 100 kW e dei costi collegati al passaggio dalla bassa alla media tensione. Ai conseguenti oneri si provvede nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con quota parte delle risorse provenienti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma 1041-bis della legge n. 145 del 2018».
119. 068. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Fondo per l'efficienza energetica e l'accesso al credito da parte delle famiglie)
1. Per l'accesso al credito delle famiglie agli interventi di efficienza energetica e installazione di Impianti da fonti rinnovabili sul patrimonio edilizio esistente è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di garanzia per il credito a tasso agevolato alle famiglie. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente.
2. Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni per gli anni 2021 e 2022, e possono convergervi contributi ed essere definiti accordi con la Banca europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, il sistema bancario e Poste Italiane, le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito a favore delle famiglie.
3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per gli anni 2020, 2021, 2022 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
*119. 024. Magi.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Fondo per l'efficienza energetica e l'accesso al credito da parte delle famiglie)
1. Per l'accesso al credito delle famiglie agli interventi di efficienza energetica e installazione di Impianti da fonti rinnovabili sul patrimonio edilizio esistente è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di garanzia per il credito a tasso agevolato alle famiglie. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente.
2. Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni per gli anni 2021 e 2022, e possono convergervi contributi ed essere definiti accordi con la Banca europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, il sistema bancario e Poste Italiane, le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito a favore delle famiglie.
3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per gli anni 2020, 2021, 2022 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
*119. 057. Nobili.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Detrazioni fiscali per manutenzione veicoli, riconversione green motori endotermici e acquisto di pneumatici ad alto grado di efficienza energetica)
1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera i-decies), è inserita la seguente:
«i-decies.1) le spese sostenute, per un importo complessivo annuo non superiore a 10.000 euro, relative a:
1) interventi di manutenzione dei veicoli;
2) interventi di conversione dei veicoli a gpl-metano;
3) acquisto di pneumatici ad alto grado di efficienza energetica.»;
d) al comma 3-quater, dopo le parole: «lettera c)», sono inserite le seguenti: «e per le spese di cui al comma 1, lettera i-decies.1)».
**119. 029. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Detrazioni fiscali per manutenzione veicoli, riconversione green motori endotermici e acquisto di pneumatici ad alto grado di efficienza energetica)
1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera i-decies), è inserita la seguente:
«i-decies.1) le spese sostenute, per un importo complessivo annuo non superiore a 10.000 euro, relative a:
1) interventi di manutenzione dei veicoli;
2) interventi di conversione dei veicoli a gpl-metano;
3) acquisto di pneumatici ad alto grado di efficienza energetica.»;
d) al comma 3-quater, dopo le parole: «lettera c)», sono inserite le seguenti: «e per le spese di cui al comma 1, lettera i-decies.1)».
**119. 074. Carrara, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «incentivi nel settore elettrico e termico» sono sostituite dalle seguenti: «incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica»
2. All'articolo 42, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti,» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico degli interventi di efficienza e degli impianti».
119. 044. Patassini.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Proroga termini di inizio e fine lavori per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. Con riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono prorogate di sei mesi le scadenze dei termini di inizio e fine lavori e tutti i termini di realizzazione e adempimento di prescrizioni, collaudi, pareri e nulla osta infra-procedimentali così come ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo stabiliti nei provvedimenti amministrativi già rilasciati o/e assentiti alla data di avvio dello stato di emergenza sanitaria nazionale da COVID-19, ivi inclusi quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per la realizzazione dei progetti in essi previsti.
119. 085. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Proroga termini spese detraibili in funzione della riqualificazione ed efficientamento dei piccoli comuni)
1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, Per interventi ricadenti nei comuni con una popolazione residente – dati Istat al 31 dicembre 2018 – fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 10.000 abitanti che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea (ZTO) ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 la detrazione e valida per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 10 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2025.
2. La riqualificazione dei borghi e dei piccoli comuni può rappresentare una importante strategia di sviluppo delle aree interne. Nell'ottica di incentivare nuove progressioni demografiche per questi territori è possibile immaginare un incentivo che nel lungo periodo, non solo nel breve, offra la possibilità di aumentare l'appetibilità per il mercato immobiliare e per l'acquisto proprio di immobili da recuperare.
119. 066. Bilotti.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Proroga termini spese detraibili in funzione della riqualificazione ed efficientamento dei piccoli comuni)
1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 10 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Per interventi ricadenti nei comuni con una popolazione residente – dati Istat al 31 dicembre 2018 – fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 10.000 abitanti che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea (ZTO) ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 la detrazione è valida per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2025.
119. 080. Bilotti, Terzoni, Sabrina De Carlo, Cancelleri.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Misure volte a semplificare ed accelerare interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio)
1. Gli interventi di riqualificazione energetica e sismica dei condomini, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere h) e i) del testo unico imposte redditi, sono prorogati al 31 dicembre 2025. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero dell'ambiente, sono fissati criteri e riferimenti da rispettare per beneficiare dell'Ecobonus in modo da garantire una riduzione dei fabbisogni energetici delle abitazioni media di almeno il 50 per cento rispetto ai valori dichiarati nell'Attestato di Prestazione Energetica, stabiliti dalla legge n- 90 del 2013 ed in conformità a quanto previsto dai decreti interministeriali del 26 giugno 2015, o almeno il raggiungimento della Classe «B».
2. Sono prorogate al 2025 altresì le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui al decreto-legge n. 63 del 4 giugno 2013 convertito dalla legge n. 90 del 2013. Il decreto di cui al comma 1 dovrà anche ridefinire i criteri di accesso agli incentivi con l'obiettivo di miglioramento delle prestazioni energetiche nelle singole unità abitative, fissando una detrazione del 50 per cento l'installazione di tecnologie e sistemi di efficienza energetica con prestazioni minime da rispettare, interventi di riduzione della trasmittanza termica di strutture edilizie e infissi con parametri minimi da rispettare, installazione di impianti da fonti rinnovabili; una detrazione del 75 per cento per interventi di riqualificazione dei singoli immobili che consentano la riduzione dei fabbisogni come previsto al comma 1, nonché per la sostituzione di sistemi di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, cottura dei cibi con sistemi elettrici integrati a emissioni zero.
3. Negli interventi di riqualificazione energetica dei condomini è possibile usufruire in un'unica soluzione della cessione del credito all'impresa che realizza i lavori anche per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica realizzati all'interno delle singole abitazioni di cui al comma 2.
4. Il decreto di cui al comma 1 individua i criteri con cui comuni possono individuare ambiti di riqualificazione edilizia e sociale, dove negli interventi di efficientamento energetico dei condomini è possibile la cessione del credito anche nei confronti di istituti di credito.
119. 033. Muroni.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Istituzione del Fascicolo del fabbricato)
1. Al fine di individuare e programmare gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento antisismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia e garantire nel tempo le qualità tecnico – prestazionali e di sicurezza degli edifici, a partire dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli immobili di proprietà privata che abbiano accesso alle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è istituito il Fascicolo del fabbricato.
2. Il Fascicolo del Fabbricato di cui al comma 1 deve essere redatto da up professionista iscritto al proprio ordine o collegio professionale. I comuni e gli ordini e collegi professionali possono sottoscrivere un protocollo d'intesa che regolamenti il costo della parcella per la redazione del Fascicolo del Fabbricato in relazione al valore catastale dell'immobile.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema-tipo del fascicolo del fabbricato recante la descrizione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, nel quale siano contenute tutte le informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile, sotto il profilo della stabilità, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto anche su supporto informatico e sulla base delle informazioni ivi contenute è redatta una scheda che riassuma le principali caratteristiche dell'immobile.
4. Le spese documentate relative all'elaborazione del fascicolo del fabbricato rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2021, rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto.
119. 081. Vallascas, Terzoni, Sut, Deiana, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Raduzzi.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
1. Sono esenti da responsabilità i titolari di studio professionale e i professionisti dell'area tecnica operanti nei cantieri edili per i danni e le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della Pandemia da COVID-19, quando abbiano adempiuto ai doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
119. 075. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
1. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, così come introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 1-ter è abrogato.
2. Gli aumenti di volumetria in deroga agli strumenti urbanistici, previsti dalle leggi regionali approvate in attuazione dell'intesa Stato-regioni sottoscritta in sede di Conferenza unificata in data 31 marzo 2009, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 («Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»), possono essere realizzati anche con interventi di demolizione e ricostruzione, comunque denominati, ivi compresi quelli che prevedano la demolizione di uno o più edifici presenti nell'area di pertinenza e la loro ricostruzione all'interno della medesima, anche con diversa sistemazione plano-volumetrica o diverse dislocazioni del volume massimo consentito.
119. 078. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Disposizioni in materia di detrazioni per interventi di recupero dei patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica per configurazioni di autoconsumo collettivo o comunità energetiche)
1. L'esercizio, da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini di impianti fino a 200 kW, che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applica fino a una soglia di 200 kW e fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.
2. I benefìci di cui all'articolo 119, comma 5, si applicano per impianti di potenza massima di 20 kW. In caso di impianti fotovoltaici di potenza maggiore di 20 kW, che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e godono dei benefici di cui all'articolo 119, comma 5, la potenza in eccesso potrà ottenere pro quota l'ordinaria detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
119. 082. Sut, Vallascas.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Riapertura termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)
1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.».
*119. 055. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Riapertura termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)
1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.».
*119. 069. Baldelli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni)
1. La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale è determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi non sono applicati livelli massimi dell'incentivo.
119. 020. Sut, Sabrina De Carlo.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Misure per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)
1. Al fine di sostenere ed incentivare la partecipazione di soggetti privati, imprese, o società di capitali, anche associati in consorzi temporanei, in interventi per la riqualificazione dell'edilizia scolastica, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, ad essi è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 110 per cento del contributo erogato o dell'importo dei lavori direttamente eseguiti a proprie spese, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta è cedibile secondo le disposizioni dell'articolo 121.
2. Gli interventi nel loro complesso devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Gli interventi di riqualificazione debbono necessariamente includere:
a) riqualificazione strutturale, architettonica e tecnica dell'edificio inclusa l'eliminazione di barriere architettoniche e la realizzazione di infrastrutture per la teledidattica;
b) isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
c) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.
d) installazione di impianti fotovoltaici in grado di generare almeno il 60 per cento del fabbisogno annuo di energia elettrica dell'edificio ante intervento di riqualificazione, ovvero la quota massima tecnicamente raggiungibile, da dimostrare mediante attestato rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
3. I poteri di commissario attribuiti ai sindaci ed ai presidenti delle province e delle città metropolitane, di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, sono estesi sino al 31 dicembre 2021. I sindaci ed i presidenti delle province, con poteri di commissario, pubblicano entro il 30 settembre 2020 bandi per manifestazione di interesse dei soggetti di cui al primo periodo, indicando l'elenco degli edifici scolastici proposti per gli interventi, i requisiti tecnici minimi degli interventi nonché eventuali vincoli temporali sulla programmazione dei lavori, in relazione alla fruibilità degli edifici in rapporto alla programmazione scolastica.
119. 035. Muroni, Quartapelle Procopio.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Semplificazioni in materia di edilizia)
1. Il comma 4 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
«4. Ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, entro 30 giorni, non inferiore a 5.164 euro o, se superiore, in relazione all'aumento del valore commerciale dell'immobile valutato dal responsabile del procedimento.».
2. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sia al momento della realizzazione dello stesso, sia» sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro trenta giorni decorsi i quali la richiesta si intende accolta subordinatamente al pagamento dell'oblazione di cui al comma 2.».
119. 076. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Semplificazioni in materia di edilizia)
1. Il comma 4 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
«4. Ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, entro 30 giorni, non inferiore a 5.164 euro o, se superiore, in relazione all'aumento del valore commerciale dell'immobile valutato dal responsabile del procedimento.».
119. 062. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Misure per il sostegno alla residenza nei centri storici delle città d'arte)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La previsione di cui al comma 2 trova applicazione anche per i contratti ad uso abitativo di durata pari ad almeno un anno, aventi a oggetto immobili situati nei centri storici delle città d'arte, all'interno degli ambiti che saranno individuati dai comuni con propria delibera. Per tali contratti l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 5 per cento».
119. 060. Pellicani, Di Giorgi, Orfini.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Incentivi per la bonifica dell'amianto nelle costruzioni private)
1. La detrazione nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, di cui all'articolo 119, si applica anche alle spese sostenute per le attività di bonifica e rimozione dell'amianto.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni per l'anno 2021, 600 per l'anno 2022, 550 per l'anno 2023, 560 per l'anno 2024 e 480 per l'anno 2025 si provvede con il ricorso ai fondi strutturali della programmazione 2021-2027.
119. 052. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Agevolazione per l'acquisto di abitazioni di classe energetica A o B)
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 100 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2021, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 100 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
119. 054. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Detrazioni fiscali per il recupero delle acque meteoriche)
1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute, per una quota pari al 65 per cento, dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2021, per l'installazione e messa in opera di impianti certificati di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per un valore massimo di detrazione di 30.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro all'anno, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
119. 063. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Modifiche alla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. All'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per i redditi fino a 55.000 euro, per la quota relativa ai soli redditi da lavoro dipendente e autonomo, le aliquote di cui al comma 1 sono ridotte di tre punti a vantaggio del genere con il più basso tasso di occupazione, come riportato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10.000 milioni di euro annui si provvede modificando come segue l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
119. 037. Carfagna.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Estensione del Reverse Charge ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet))
1. Al comma 7 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «, di gomma e plastica» sono aggiunte le seguenti: «, legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet».
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 90 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 265, comma 5 del presente decreto.
119. 038. Muroni.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Menzione per gli operatori della filiera del recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento usati dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAR) relativa ai cassonetti per la raccolta di indumenti usati)
1. Al fine di contribuire alla sostenibilità economica, in questo periodo di difficoltà economica derivante dal COVID-19, delle attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento al fine di poter conseguire gli obiettivi di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, ed evitando al contempo impatti negativi sulla salute dei cittadini, gli operatori della filiera del recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento usati sono esentati fino al 31 dicembre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) relativa ai cassonetti per la raccolta di indumenti usati.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 265, comma 5 del presente decreto.
119. 039. Muroni, Fassina.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Contributo a fondo perduto per la filiera del recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento usati)
1. Al fine di affrontare la crisi sociale ed economica provocata dalla pandemia del COVID-19 in modo da contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento usati in modo da poter proseguire nel raggiungimento degli obiettivi di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, ed evitando al contempo impatti negativi sulla salute dei cittadini, alla filiera del recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento usati è riconosciuto un contributo a fondo perduto, per un totale di 3 milioni di euro per l'anno 2020 ed in deroga alle norme comunitarie vigenti.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a individuare, con apposito decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 1 che disciplinano le condizioni e i requisiti minimi che gli operatori della filiera del recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento usati devono presentare, i quantitativi ammessi, il periodo temporale per il quale il contributo è riconosciuto, l'importo del contributo, determinato in funzione delle risorse.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 265, comma 5 del presente decreto.
119. 041. Muroni, Fassina.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Nuova imposta sul valore aggiunto (IVA) agevolata per gli indumenti reimmessi in commercio)
1. Agli indumenti usati reimmessi in commercio di cui all'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica una imposta sul valore aggiunto (IVA) agevolata pari al 10 per cento.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 265, comma 5 del presente decreto.
119. 040. Muroni, Fassina.
Dopo l'articolo 119, aggiungere i seguenti:
Art. 119-bis.
(Proroga di termini in materia condominiale)
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1130, comma 1, numero 10), del codice civile, il termine previsto per la redazione del rendiconto condominiale annuale della gestione e per la convocazione dell'assemblea per la relativa approvazione è differito a 270 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per i rendiconti consuntivi con data di chiusura al 31 dicembre 2019, la presentazione del bilancio è consentita entro il 30 settembre 2020.
Art. 119-ter.
(Semplificazioni in materia di organi condominiali)
1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, le assemblee condominiali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti e sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle stesse, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate.
2. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, gli amministratori possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista nei regolamenti condominiali, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.
3. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1 è sospesa l'applicazione delle disposizioni relative all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.
4. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
119. 058. Torto, Cataldi, Iovino, Gagliardi, Faro.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
1. In deroga all'articolo 1130, comma 1, del codice civile, è prorogato sino al 31 dicembre 2020 il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale che abbia scadenza compresa tra il 1° agosto 2019 e il 30 settembre 2020. In deroga all'articolo 1129 del codice civile, è prorogato sino alla data della convocazione dell'assemblea di cui al primo periodo, l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1° agosto 2019 e il 30 settembre 2020.
119. 046. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Calcolo delle tariffe relative alla tassa comunale sui rifiuti)
1. Nel calcolo delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), i comuni detraggono i giorni dell'anno solare corrente durante i quali, nel corso dell'emergenza legata alla diffusione del contagio del virus COVID-19, i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sono stati sospesi o ridotti.
119. 048. Maraia, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Vianello, Zolezzi.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Applicazione del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili ad uso non abitativo per giovani under-35 e start-up)
1. Al fine di agevolare l'imprenditoria giovanile e innovativa, il reddito fondiario derivante da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati a giovani under-35 e start-up, regolarmente registrati alla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale, può essere assoggettato, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento, a fronte di una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto a quello registrato.
2. Il reddito fondiario derivante da nuovi contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati a giovani under-35 e start-up, regolarmente registrati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale, può essere assoggettato, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 6.
119. 049. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Grippa.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Estensione del «Bonus facciate»)
1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui all'articolo 1, comma 219, della legge n. 160 del 2019, si applica anche agli edifici che si trovino al di fuori delle zone A e B indicate nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
119. 04. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, si applica anche agli edifici che si trovino al di fuori delle zone A e B indicate nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968.
*119. 012. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, si applica anche agli edifici che si trovino al di fuori delle zone A e B indicate nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968.
*119. 021. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, si applica anche agli edifici che si trovino al di fuori delle zone A e B indicate nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968.
*119. 050. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, si applica anche agli edifici che si trovino al di fuori delle zone A e B indicate nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968.
*119. 070. Faro, Manzo.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Estensione del «Bonus facciate»)
1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, si applica anche per gli interventi effettuati nel corso del 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
119. 05. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Bonus facciate)
1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, si applica anche per gli interventi effettuati nel corso del 2021.
*119. 023. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Bonus facciate)
1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, si applica anche per gli interventi effettuati nel corso del 2021.
*119. 051. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione strutture balneari)
1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2021, relative ad interventi di riqualificazione e rinnovamento delle strutture balneari, spetta ai concessionari demaniali pertinenziali, una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 150.000 euro, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
2. Le detrazioni fiscali prevista dal comma 1, si applicano esclusivamente ai concessionari demaniali pertinenziali i quali hanno le proprie strutture balneari ricadenti nei comuni del sud Italia con una popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.
119. 09. Rospi, Zennaro, Nitti.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione strutture balneari)
1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2021, relative ad interventi di riqualificazione e rinnovamento delle strutture balneari, spetta ai concessionari demaniali pertinenziali, una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 150.000 euro, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo
119. 08. Rospi, Zennaro, Nitti.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Agevolazione per gli investimenti)
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.
2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in leasing, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.
3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno 5 anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.
7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
*119. 03. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Agevolazione per gli investimenti)
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.
2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in leasing, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.
3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno 5 anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.
7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
*119. 027. Lorenzin, Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Agevolazioni per gli investimenti)
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni di euro, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.
2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in leasing, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.
3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno cinque anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122.
7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.
Conseguentemente per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, all'articolo 176, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: in 1.627,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 483,8 milioni di euro per l'anno 2021.
**119. 053. Bond, Baldini.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Agevolazioni per gli investimenti)
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni di euro, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.
2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in leasing, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.
3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno cinque anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122.
7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.
Conseguentemente per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, all'articolo 176, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: in 1.627,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 483,8 milioni di euro per l'anno 2021.
**119. 071. Paolo Russo, Zanettin, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo, Novelli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Agevolazioni per gli investimenti)
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni di euro, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.
2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in leasing, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.
3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno cinque anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122.
7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.
9. All'onere derivante dal presente articolo valutato in 250 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
119. 077. Lucchini, Andreuzza, Lazzarini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Credito di imposta per investimenti nel settore alberghiero)
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.
2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in leasing, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.
3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno 5 anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.
7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.
*119. 019. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Credito di imposta per investimenti nel settore alberghiero)
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.
2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in leasing, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.
3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno 5 anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.
7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.
*119. 045. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Incentivi ai Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) e alla riqualificazione energetica delle strutture turistico-ricettive)
1. Per favorire la riqualificazione energetica e l'adeguamento igienico-sanitario delle strutture turistico-ricettive, anche mediante Dispositivi per la Protezione Collettiva (DPC) necessari per sicurezza sanitaria di tali strutture, la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, entro un limite massimo di 200.000 euro, per interventi nelle singole unità immobiliari. Le spese ammesse in detrazione includono sia i costi per i lavori edili necessari per l'intervento di riqualificazione energetica e di adeguamento igienico-sanitario, sia quelli per realizzare tali interventi e acquisire la certificazione di cui al comma 3.
2. I soggetti che gestiscono strutture turistico-ricettive a qualsiasi titolo e che sostengono, negli anni 2020, 2021 e 2022 spese per gli interventi di cui al comma 1, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro della salute entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie di spesa eleggibili quali Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) ad integrazione delle tipologie di spesa previste a norma dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nonché le modalità per la concessione, alle strutture turistico-ricettive che abbiano eseguito interventi di adeguamento igienico-sanitario, della Certificazione Sanitaria per struttura turistico-ricettiva dotata di Dispositivi per la Protezione Collettiva (DPC) entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
119. 072. Grimaldi.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)
1. Per il periodo decorrente dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2021, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1.000.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
119. 02. Caparvi, Murelli, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)
1. Per il periodo decorrente dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2021, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1.000.
119. 07. Legnaioli, Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)
1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserita la seguente:
«d-bis) i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2020, n. 39».
119. 015. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Modifiche all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998)
1. All'articolo 3, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».
119. 014. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Modifiche all'articolo 358 del decreto legislativo n. 14 del 2019)
1. All'articolo 358 del decreto legislativo n. 14 del 2019, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».
119. 016. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
1. Al comma 1 dell'articolo 147 e al comma 4 dell'articolo 151, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la detrazione di cui all'articolo 16-bis.».
119. 030. De Maria.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)
1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» e «non superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2021» e «non superiore a 10.000 euro».
Conseguentemente, all'articolo 265, quinto comma sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 802 milioni di euro per l'anno 2020.
119. 036. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso di interventi di consolidamento statico, ovvero di adeguamento sismico o di efficientamento energetico da eseguirsi su beni di proprietà pubblica, adibiti a sedi municipali o ad uso scolastico, 5 l'autorizzazione di cui all'articolo 22 comma 1 si considera concessa, decorsi infruttuosamente centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.».
119. 043. Guidesi, Vanessa Cattoi, Gava.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Modifica del comma 2 dell'articolo 13-ter del decreto ministeriale del 21 marzo 1973)
1. All'articolo 13-ter, comma 2, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 recante «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», le parole: «devono contenere almeno il 50 per cento di polietieleneftalato vergine e» sono soppresse.
119. 042. Muroni, Palazzotto, Fioramonti.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)
1. All'articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2020»;
b) le parole: «, per fatti non imputabili all'amministrazione» sono soppresse.
119. 047. Varrica, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Vignaroli, Vianello, Zolezzi.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Sospensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
119. 017. Gelmini, Giacomoni, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Contrasto lavoro sommerso e irregolare)
1. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare nonché la concorrenza sleale tra le imprese, gli incentivi e le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché quelli previsti dai commi 219-223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono subordinati oltre che alle comunicazioni e documentazioni già previste, anche alla dimostrazione, da parte dei beneficiari, dello svolgimento dei lavori, oggetto degli incentivi, nel pieno rispetto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro relativi al settore edile esclusivamente per le lavorazioni rientranti nei rispettivi campi di applicazione, attraverso specifica certificazione della congruità dell'incidenza della manodopera, definita Durc di Congruità e rilasciata ai sensi dei successivi commi 2, 3 e 4.
2. Per Durc di Congruità si intende, anche ai sensi dell'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la certificazione relativa alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori oggetto degli incentivi ed è rilasciata esclusivamente dalle Casse Edili/Edilcasse territorialmente competenti, costituite dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro nell'ambito dell'edilizia. Per i lavori non edili la congruità è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato. Il Durc di congruità integra il Durc on line ai sensi della normativa vigente.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è delegato, anche in base ad eventuali accordi sottoscritti con le parti sociali firmatarie dei contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile, ad emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente norma, specifico decreto sulle modalità e procedure di richiesta e rilascio del Durc di Congruità, nonché sulle percentuali minime di incidenza della manodopera diverse per tipologia di lavorazione e da rispettare al fine del rilascio della certificazione.
4. Nelle more della stipula dell'accordo tra le parti sociali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nell'ambito dell'edilizia ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del relativo decreto di cui al comma 3, passati sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera per i lavori edili di cui ai commi precedenti e ai fini anche dell'applicazione dell'articolo 105 comma, 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è comunque effettuata sulla base delle tabelle di cui al comma 16 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e sulla base dei contenuti dell'avviso comune tra le parti sociali edili sottoscritto il 28 ottobre 2010.
119. 034. Muroni, Fassina, Epifani.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Ulteriori interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività)
1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio attività di cui al Capo III, articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigenti, ivi incluse le disposizioni di pianificazione territoriale regionale, gli interventi di ampliamento effettuati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, eseguiti contestualmente agli interventi previsti dall'articolo 119 del presente decreto.
119. 022. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
1. È riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'adeguamento degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 732, della legge n. 160 del 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
119. 025. D'Attis, Fiorini, Mulè, Ruggieri, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
1. A decorrere dall'entrata in vigere della legge di conversione del presente decreto, è disposta la digitalizzazione di tutti i dati e documenti elettronici relativi a tutti gli impianti di sollevamento, mediante la costituzione di una piattaforma digitale finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti pubblici, nonché alla condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese di settore. La presente disposizione si applica a tutti gli impianti di sollevamento e a tutti i suoi componenti di sicurezza attualmente sottoposti a controllo biennale da parte di ente certificato, progettati e installati in conformità alle norme vigenti.
119. 032. Pittalis.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare, alle imprese che a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 acquistano immobili a destinazione abitativa, sui quali vengano eseguiti interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, è concesso un credito di imposta pari all'imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data della stipula dell'atto di acquisto esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine l'acquirente deve dichiarare, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto di volersi avvalere della presente norma e di impegnarsi ad iniziare i lavori entro il 31 dicembre 2020.
119. 087. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 120.
Al comma 1, sopprimere le parole: in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1.
120. 13. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1.
*120. 11. Barelli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1.
*120. 19. De Toma, Rachele Silvestri.
Al comma 1, dopo le parole: compresi gli enti del Terzo settore e, aggiungere le seguenti: gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
**120. 6. Nobili.
Al comma 1, dopo le parole: compresi gli enti del Terzo settore e, aggiungere le seguenti: gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
**120. 17. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1 sostituire le parole: pari al 60 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento, conseguentemente sostituire le parole: per un massimo di 80.000 euro con le seguenti: per un massimo di 160.000 euro.
120. 18. Rachele Silvestri, De Toma.
Al comma 1 dopo le parole: per un massimo di 80.000 euro aggiungere le seguenti: per ciascuna sede operativa o unità locale.
Conseguentemente, all'articolo 125, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il credito di imposta spetta, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascuna sede operativa o unità locale.
120. 1. Moretto.
Al comma 1 dopo la parola: spogliatoi aggiungere le seguenti: aree fumatori, ascensori.
120. 4. Potenti, Bellachioma.
Al comma 1, dopo le parole: di carattere innovativo quali aggiungere le seguenti: webcam, webaround portable e programmi di video conferenza.
120. 7. Cavandoli, Covolo, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Garavaglia, Comaroli, Cestari.
Al comma 1, Allegato, aggiungere, in fine, la seguente voce:
591100 – Attività di produzione cinematografica e audiovisiva.
120. 8. Mor.
Al comma 1, Allegato, aggiungere, in fine, la seguente voce: Centri e Gallerie commerciali.
120. 14. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il credito d'imposta è elevato, al fine di garantire la maggior sicurezza di utenti e addetti, al 100 per cento per l'acquisto di sistemi diagnostici per la rilevazione del virus, per l'acquisto per il conteggio mediante tecnologia wireless delle persone, per corsi di formazione in tema di sicurezza sanitaria e per i costi di visite mediche del personale.
120. 12. Varchi, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo per le spese di acquisto di beni hardware e, nel limite di euro cinquanta, di software strumentali a modalità lavorative a distanza o da remoto nonché per tutte le spese che si rendono necessarie a potenziare la formazione dei medesimi titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo e dei dipendenti e collaboratori in materia di lavoro agile e lavoro da remoto.
Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti e delle modalità di lavoro.
120. 5. Nobili.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, in relazione agli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico nonché associazioni, fondazioni e altri enti privati rientranti nel settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro. Conseguentemente, al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
120. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 e nei cinque periodi di imposta successivi esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.
*120. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 e nei cinque periodi di imposta successivi esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.
*120. 15. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 e nei cinque periodi di imposta successivi esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.
*120. 20. De Toma, Rachele Silvestri.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nell'anno 2021 aggiungere le seguenti: e nei cinque periodi di imposta successivi.
Conseguentemente, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.
120. 16. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
120. 10. Anna Lisa Baroni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il credito d'imposta spetta alle imprese del settore educativo private fino al 31 marzo 2021 nella misura del 100 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività professionale in caso di riduzione del fatturato di almeno il 33 per cento rispetto alla stessa mensilità di riferimento dell'anno 2019.
120. 9. Toccafondi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. A valere sulle disponibilità dell'articolo 265, per gli anni 2020 e 2021, le imprese private che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato sono esonerate dal versamento degli oneri contributivi che sono comunque accreditati ai lavoratori neo assunti a titolo figurativo.
120. 21. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Deducibilità formazione professionale)
1. Al fine di garantire misure di sostegno per i lavoratori autonomi intesi come persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni a cui si applica il regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 692, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 o il regime de minimi introdotto con legge 244 del 24 dicembre 2007 e seguenti modifiche, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso le proprie attività, per gli anni di imposta 2020-2022 essi potranno dedurre integralmente le spese di formazione e aggiornamento professionale, entro il limite annuo di 5 mila euro, inclusi i costi per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, nonché le quote di iscrizioni ad associazioni professionali, iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico secondo la legge n. 4 del 2013, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità anche rilasciate dalle associazioni professionali iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico secondo la legge n. 4 del 2013.
120. 01. Rachele Silvestri, De Toma.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Detrazione fiscale per spese legate alla celebrazione di matrimoni)
1. Per favorire il rilancio del settore Wedding, gravemente colpito dalle misure adottate al fine di contenere il contagio della pandemia da COVID-19, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è stabilita una detrazione dall'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche pari al 70 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione e la celebrazione di matrimoni, ivi compreso il banchetto e l'acquisto di beni e servizi connessi alla cerimonia.
2. La detrazione può essere usufruita, in caso di incapienza, sino al quinto anno di imposta successivo alla celebrazione.
120. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Credito di imposta per prestazioni di lavoro agile)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro che attivano a decorrere dal 23 febbraio 2020 modalità di prestazione di lavoro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito di imposta nella misura massima di 500 euro per dipendente a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi necessari all'esecuzione del lavoro in modalità agile.
2. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di cinque dipendenti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
120. 03. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Detraibilità delle spese di sanificazione degli ambienti domestici e per gli acquisti di DPI)
1. A coloro che, al di fuori dell'esercizio di un'attività professionale o di impresa, in qualsiasi forma esercitata, sostengano spese per l'affidamento ad imprese specializzate della sanificazione di ambienti domestici e di parti comuni di edifici, nonché per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale, è concessa l'integrale detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per tali ragioni, a valere sull'anno di imposta 2020 e, in caso di parziale o totale incapienza, sull'anno di imposta 2021.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione della detrazione prevista dal comma 1.
120. 04. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo per i costi di adeguamento della sicurezza nei cantieri)
1. Per la copertura dei costi derivanti dall'applicazione delle prescrizioni di cui al protocollo sulla sicurezza nei cantieri allegato n. 7 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per i costi della sicurezza nei cantieri, a valere su risorse del bilancio dello Stato e derivanti dai finanziamenti previsti dalla Commissione europea per l'emergenza sanitaria da COVID-19, con dotazione per l'anno 202° pari a 1.000 milioni di euro.
2. Le modalità di costituzione e di riparto del Fondo previsto dal comma 1 sono definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
120. 05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Proroga credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)
All'articolo 1, comma 198, legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, sono sostituite dalle parole» sono sostituite dalle parole: «Per ciascuno dei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 e sino al 31 dicembre 2026».
120. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Estensione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali al settore della pubblicità esterna)
Per sostenere il settore della pubblicità esterna, gravemente colpito dalla pandemia in corso per effetto del calo di audience dovuto alle limitazioni degli spostamenti previste dai provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio, il credito di imposta istituito dall'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dall'articolo 1, comma 762, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81 è esteso al settore della pubblicità esterna, con particolare riferimento alla pubblicità nei centri abitati, sui mezzi di trasporto pubblico, negli aeroporti, in metropolitana e nelle stazioni ferroviarie.
120. 07. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Credito di imposta per la trasformazione a gas dei veicoli di categoria Euro 4 e 5)
1. A coloro che, negli anni 2020, 2021 e 2022, installano su autoveicoli immatricolati come Euro 4 o Euro 5, alimentati a benzina o gasolio, impianti a GPL o metano è riconosciuto un contributo pari a euro 600 per gli impianti GPL e a 900 per gli impianti a metano.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'operazione di installazione.
3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.
4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore:
a) copia della fattura elettronica di installazione, o della fattura cartacea con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione;
b) copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma in originale o firma digitale del titolare dell'attività di installazione.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 40 milioni di euro per il 2020, in 100 milioni di euro per il 2021 e in 100 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2020-2022 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
120. 08. Caso, Buompane, Maraia.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di eco-packaging)
1. Al fine di ridurre il consumo di plastica monouso, ai titolari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che effettuano servizio di asporto spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di eco-packaging compostabile.
2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate nel dettaglio le spese ammissibili o i soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro nel 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 7, dopo la parola: 120, inserire la seguente: 120-bis.
120. 09. Magi.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Credito di imposta sulla perdita di valore delle rimanenze finali di magazzino per i soggetti operanti nell'industria del tessile e della moda)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria e negli altri settori individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico è attribuito un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono dettati i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1.
3. Il metodo ed i criteri utilizzati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino applicato nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai sensi del comma 1 ai fini della media.
4. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione in ordine alla consistenza delle rimanenze del magazzino di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accoumants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
5. Il credito d'imposta di cui al comma I è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
120. 010. Mor.
ART. 121.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
121. 70. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: I soggetti è aggiunta la seguente frase: anche se residenti all'estero,.
*121. 52. Schirò, Quartapelle Procopio, Fassino, La Marca, Boldrini, Fiano, Andrea Romano, Grande, Palazzotto, Cabras, Migliore.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: I soggetti aggiungere le seguenti: , anche se residenti all'estero,.
*121. 93. Quartapelle Procopio, Schirò, Fassino, La Marca.
Al comma 1 le parole: 2020 e 2021 sono sostituite con: 2020, 2021 e 2022.
Conseguentemente:
al comma 3 sopprimere il terzo periodo;
aggiungere il seguente comma:
2-bis. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.
121. 24. Tomasi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
Al comma 1 alinea le parole: 2020 e 2021 sono sostituite con: 2020, 2021 e 2022.
Conseguentemente al comma 3 sopprimere il terzo periodo.
*121. 26. D'Attis, Occhiuto, D'Ettore, Prestigiacomo, Cannizzaro, Mandelli, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1 alinea le parole: 2020 e 2021 sono sostituite con: 2020, 2021 e 2022.
Conseguentemente al comma 3 sopprimere il terzo periodo.
*121. 95. Lorenzin.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: negli anni 2020 e 2021 con le seguenti: negli anni 2020, 2021 e 2022.
121. 11. D'Alessandro.
Al comma 1, alinea, le parole: e 2021 sono sostituite dalle seguenti: , 2021, 2022 e 2023.
121. 108. Tabacci.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: 2020 e 2021, aggiungere: o hanno sostenuto in anni precedenti.
*121. 34. Zanichelli.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: 2020 e 2021, aggiungere: o hanno sostenuto in anni precedenti.
*121. 17. Currò.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: 2020 e 2021, aggiungere: o hanno sostenuto in anni precedenti.
*121. 77. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: negli anni 2020 e 2021 con le seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2020.
**121. 71. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: negli anni 2020 e 2021 con le seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2020.
**121. 89. Ubaldo Pagano.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: negli anni 2020 e 2021 con le seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2020.
**121. 98. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, con le seguenti: spese per gli interventi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 119, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione.
Conseguentemente al comma 2, alinea, sostituire le parole: le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese con le seguenti: le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano per le spese diverse da quelle di cui all'articolo 119,.
121. 9. Moretto, Marco Di Maio, Gadda.
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;.
*121. 68. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;.
*121. 36. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;.
*121. 38. Aprea, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e da quest'ultimo recuperato inserire le seguenti: nella misura della detrazione di cui all'articolo 119 del presente decreto.
Conseguentemente dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. La misura della detrazione relativa alle spese di cui al comma 2 è aumentata di 10 punti percentuali. Nelle ipotesi in cui sia esercitata l'opzione di cui al comma 1, lettera a), l'incremento della detrazione viene interamente riconosciuto al fornitore che esegue i lavori sotto forma di maggiorazione del credito spettante, a compensazione degli oneri amministrativi e bancari connessi alla cessione del credito d'imposta maturato.
**121. 8. Moretto, Marco Di Maio, Gadda.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e da quest'ultimo recuperato inserire le seguenti: nella misura della detrazione di cui all'articolo 119 del presente decreto.
Conseguentemente dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. La misura della detrazione relativa alle spese di cui al comma 2 è aumentata di 10 punti percentuali. Nelle ipotesi in cui sia esercitata l'opzione di cui al comma 1, lettera a), l'incremento della detrazione viene interamente riconosciuto al fornitore che esegue i lavori sotto forma di maggiorazione del credito spettante, a compensazione degli oneri amministrativi e bancari connessi alla cessione del credito d'imposta maturato.
**121. 97. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e da quest'ultimo recuperato inserire le seguenti: nella misura della detrazione di cui all'articolo 119 del presente decreto.
Conseguentemente dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. La misura della detrazione relativa alle spese di cui al comma 2 è aumentata di 10 punti percentuali. Nelle ipotesi in cui sia esercitata l'opzione di cui al comma 1, lettera a), l'incremento della detrazione viene interamente riconosciuto al fornitore che esegue i lavori sotto forma di maggiorazione del credito spettante, a compensazione degli oneri amministrativi e bancari connessi alla cessione del credito d'imposta maturato.
**121. 73. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e da quest'ultimo recuperato inserire le seguenti: nella misura della detrazione di cui all'articolo 119 del presente decreto.
Conseguentemente dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. La misura della detrazione relativa alle spese di cui al comma 2 è aumentata di 10 punti percentuali. Nelle ipotesi in cui sia esercitata l'opzione di cui al comma 1, lettera a), l'incremento della detrazione viene interamente riconosciuto al fornitore che esegue i lavori sotto forma di maggiorazione del credito spettante, a compensazione degli oneri amministrativi e bancari connessi alla cessione del credito d'imposta maturato.
**121. 91. Ubaldo Pagano.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: credito d'imposta inserire le seguenti: in misura pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario.
Conseguentemente:
al comma 1, lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di successiva cessione con le seguenti: di successive cessioni, anche parziali, anche non collegate al rapporto che ha dato origine alla detrazione e aggiungere, in fine, le parole: senza limiti al numero di cessioni;
al comma 1, lettera b), dopo le parole: istituti di credito e altri intermediari finanziari aggiungere le seguenti: nonché gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, nonché le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione, con specifico riferimento agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, del comma 1, lettera b), nonché le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. L'opzione di cui alla lettera b) del comma 1 può essere esercitata nell'anno 2020 anche per le rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti.
1-ter. Le spese di cui al comma 1 possono essere fatturate anche a stato avanzamento lavori (SAL) e su tali fatture il contribuente può esercitare l'opzione di cui al comma 1 per la liquidazione del corrispettivo relativo allo stato avanzamento lavori;
al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la lettera:
f-bis) interventi relativi a «sistemazione a verde», impianti di irrigazione, realizzazione pozzi o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui all'articolo 1 commi da 12 a 15 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
al comma 3, dopo il primo, aggiungere il seguente periodo: Per le medesime rate, il contribuente ha facoltà di richiedere all'Agenzia delle Entrate la conversione della detrazione in credito di imposta con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
al comma 3, sopprimere le parole: La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso;
al comma 3, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Non si applica il divieto di compensazione di cui all'articolo 31, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. È ammessa compensazione anche per ruoli scaduti di importo superiore ad euro 1.500, di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010;
i) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. La misura della detrazione relativa alle spese di cui al comma 2 è aumentata di 10 punti percentuali. Nelle ipotesi in cui sia esercitata l'opzione di cui al comma 1, lettera a), l'incremento della detrazione viene interamente riconosciuto al fornitore che esegue i lavori sotto forma di maggiorazione del credito spettante, a compensazione degli oneri amministrativi e bancari connessi alla cessione del credito d'imposta maturato»;
l) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «allo sconto praticato o»;
m) sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido, per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi, del fornitore che ha applicato lo sconto ovvero del fornitore al quale sia stato ceduto il credito d'imposta ai sensi del comma 1, lettera b) dal soggetto beneficiario della detrazione;
n) sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di collegamento per operatori specializzati, anche privati, al fine di consentire la creazione di un mercato di crediti d'imposta cedibili di cui al presente articolo, liquido, competitivo e trasparente. Sono inoltre definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica. In ogni caso, le procedure previste da tale provvedimento per la trasformazione del credito di cui al comma 1, lettera b), si concludono entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
121. 16. Raduzzi, Sut, Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Donno, Serritella, Gallinella, Romaniello, Sabrina De Carlo, Zanichelli, Giuliodori, Varrica, Maglione, Gusmeroli, Frassini, Garavaglia, Comaroli, Gava, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Vanessa Cattoi.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a) dopo le parole: di successiva cessione del credito aggiungere le seguenti: anche frazionata;
2) al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: I cessionari possono altresì ulteriormente cedere tali crediti;
3) al comma 1, lettera b) dopo le parole: di successiva cessione aggiungere le seguenti: anche frazionata;
4) al comma 1, lettera b) aggiungere infine il seguente periodo: I cessionari possono altresì ulteriormente cedere tali crediti;
5) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta esclusa l'applicabilità delle sanzioni del cedente successivo al primo, salvo che non sia dimostrata la sua responsabilità».
Conseguentemente all'articolo 122, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la parola: parziale con la parola: frazionata;
b) al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: I cessionari possono altresì ulteriormente cedere tali crediti.
121. 51. Cassinelli, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Marin, Giacometto, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Milanato, Pittalis, Saccani Jotti, Mazzetti, Baratto, Aprea, Polidori, Rossello, Orsini, Dall'Osso, Pentangelo, Cristina, Cappellacci, Ruffino, Zangrillo, Vietina, Novelli, Bagnasco, Nevi, Torromino, Sisto, Versace, Siracusano, Casciello, Mulè, Rotondi, Labriola, Porchietto, Casino.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: di successiva cessione con le seguenti: di successive cessioni, anche parziali,;
b) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
121. 42. Raduzzi.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La cessione del credito da parte del fornitore agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari è coperto da garanzia statale. Il fornitore può chiedere e ottenere ai predetti soggetti finanziamenti, con garanzia statale, mediante presentazione di apposita fattura attestante l'intervento svolto.
121. 81. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: istituti di credito aggiungere le seguenti: , imprese di assicurazione.
Conseguentemente al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere le seguenti: all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
121. 74. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: istituti di credito aggiungere le seguenti: , imprese di assicurazione.
*121. 84. Dal Moro.
Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: istituti di credito aggiungere le seguenti: , imprese di assicurazione.
*121. 102. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) titoli di stato cartacei di piccolo taglio, non nominativi, non produttivi d'interesse e senza scadenza, di importo massimo pari al corrispettivo dovuto. Tali titoli di Stato hanno tagli di importo pari a euro 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di realizzazione tecnica e di distribuzione.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dalla lettera b-bis) del comma, valutati in 50.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
121. 14. Cestari.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i veicoli per la cartolarizzazione costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le quote annuali dei crediti d'imposta di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, determinate ai sensi del comma 3 e non ancora usufruite, qualora siano cedute ad istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, inclusi i veicoli per la cartolarizzazione costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, possono essere, anche disgiuntamente tra loro, ulteriormente cedute a soggetti terzi.
121. 21. Cabras.
All'articolo 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Ai fini della cessione del credito di imposta, lo stesso diventa disponibile solo dal momento in cui il beneficiario ha sostenuto la spesa o ottenuto il contributo sotto forma di sconto, anche parziale e relativa allo stato di avanzamento lavori, In caso di cessione ad istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, i soggetti di cui al comma 1 o il fornitore che intenda effettuare ulteriori cessioni, devono darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate indicando il cessionario individuato;
b) al comma 5, dopo le parole: dei soggetti di cui al comma 1 sono aggiunte le seguenti: , ferma restando l'efficacia della cessione del credito nei confronti dei cessionari.
*121. 23. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
All'articolo 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Ai fini della cessione del credito di imposta, lo stesso diventa disponibile solo dal momento in cui II beneficiario ha sostenuto la spesa o ottenuto il contributo sotto forma di sconto, anche parziale e relativa allo stato di avanzamento lavori, In caso di cessione ad istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, i soggetti di cui al comma 1 o il fornitore che intenda effettuare ulteriori cessioni, devono darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate indicando il cessionario individuato;
b) al comma 5, dopo le parole: dei soggetti di cui al comma 1 sono aggiunte le seguenti: , ferma restando l'efficacia della cessione del credito nei confronti dei cessionari.
*121. 29. Gavino Manca, Zardini, Topo, Buratti.
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
1-bis. I soggetti che intendono sostenere, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono accedere a finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato in favore di istituti di credito e altri intermediari finanziari, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, fino ad un importo pari alla spesa risultante da computo metrico o da preventivi di spesa relativi ai lavori da realizzare. La garanzia di cui al periodo precedente è concessa a titolo gratuito. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri, condizioni e modalità attuative del presente comma, compreso l'importo massimo garantito per soggetto richiedente.
121. 20. Cabras.
Al comma 2, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: lettere a) e b) con le parole: lettere a), b) ed e);
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi di cui alla lettera e) ricomprendono anche interventi di efficientamento energetico e di miglioramento della sicurezza degli impianti.
121. 86. Pittalis.
Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis) sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125, avuto riguardo esclusivamente a quanto previsto dal comma 1, lettera b) del presente articolo;.
121. 4. Toccalini, Ribolla, Comencini.
Al comma 2 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.
*121. 12. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.
*121. 66. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.
*121. 57. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.
*121. 78. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 2 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.
*121. 25. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.
Al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
f-bis) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
**121. 85. Mulè, Fiorini, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
f-bis) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
**121. 109. Zennaro, Rospi, Nitti.
Al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
f-bis) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
**121. 65. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
121. 88. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.
Al comma 2, lettera f), dopo le parole: istallazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici aggiungere le parole: conformi al modo 3.
121. 107. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Le detrazioni di imposta previste per gli interventi di cui al presente comma sono ripartite in cinque quote annuali di pari importo, la disposizione di cui al presente comma si applica a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche nelle more di una modifica ai provvedimenti attuativi già emanati dall'Agenzia delle entrate.
121. 56. Morgoni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per gli interventi di cui al comma 2, diversi da quelli indicati all'articolo 119, il credito d'imposta spettante al fornitore che ha effettuato gli interventi e anticipato il contributo di cui alla lettera a) del comma 1, è determinato in misura pari alla percentuale della detrazione riconosciuta per l'intervento effettuato, incrementata di cinque punti percentuali.
121. 39. Bagnasco, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 in relazione agli interventi di cui al comma 2 sono ripartite fra gli aventi diritto in cinque quote, annuali di pari importo.
121. 40. Baldelli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Nel comma 219 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».
2-ter. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche necessarie all'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 sono esonerate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
121. 3. Gusmeroli, Tarantino, Paternoster, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per gli interventi di cui al comma 2, diversi da quelli indicati all'articolo 119, il credito d'imposta spettante al fornitore che ha effettuato gli interventi e anticipato il contributo di cui alla lettera a) del comma 1, è determinato in misura pari alla percentuale della detrazione riconosciuta per l'intervento effettuato, incrementata di cinque punti percentuali.
121. 67. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2, le disposizioni di questo articolo si applicano per le spese relative a tutti gli interventi previsti negli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina di cui al comma 2 medesimo e di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Le disposizioni questo articolo si applicano altresì agli altri edifici nel caso in cui l'intervento preveda, in base agli obblighi di legge di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015 ovvero dalle corrispondenti leggi regionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005, anche un efficientamento energetico.
121. 63. Mazzetti, Cortelazzo, Fiorini, Sozzani, Gelmini, Labriola, Nevi, Ruffino, Casino, Spena, Marrocco.
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 in relazione agli interventi di cui al comma 2 sono ripartite fra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
121. 92. Ubaldo Pagano.
All'articolo 121, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Conseguentemente, all'articolo 122, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
121. 15. Lovecchio.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito da ciascun cessionario con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Conseguentemente, all'articolo 122, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito da ciascun cessionario con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
*121. 18. Currò.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito da ciascun cessionario con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Conseguentemente, all'articolo 122, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito da ciascun cessionario con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
*121. 32. Zanichelli.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito da ciascun cessionario con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Conseguentemente, all'articolo 122, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito da ciascun cessionario con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
*121. 76. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: L'opzione di cui al comma 1, lettera b), può essere esercitata anche con riferimento alle rate residue di detrazioni non fruite relative a spese per lavori edili effettuate in passato.
**121. 72. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: L'opzione di cui al comma 1, lettera b), può essere esercitata anche con riferimento alle rate residue di detrazioni non fruite relative a spese per lavori edili effettuate in passato.
**121. 90. Ubaldo Pagano.
Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: L'opzione di cui al comma 1, lettera b), può essere esercitata anche con riferimento alle rate residue di detrazioni non fruite relative a spese per lavori edili effettuate in passato.
**121. 99. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il credito di imposta è ripartito in cinque quote annuali di pari importo. Tale disposizione si applica anche per le spese sostenute per interventi effettuati a partire dal 1° gennaio 2018. Agli oneri derivanti dal secondo e terzo periodo del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
121. 105. Lupi, Tondo, Colucci, Germanà, Sangregorio.
Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
121. 7. Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso ma può essere utilizzata negli anni successivi.
121. 22. Cabras, Suriano.
Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
121. 41. Baratto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: negli anni successivi aggiungere le seguenti: nel caso di trasformazione della detrazione in credito d'imposta senza cessione.
121. 5. Paternoster, Tarantino, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: non può essere richiesta a rimborso inserire le seguenti: , ad esclusione del credito di imposta di cui all'articolo 119.
121. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire la liquidità per gli interventi realizzati dalle piccole e medie imprese, la cessione del credito può essere perfezionata dopo la presentazione di ciascuna liquidazione periodica IVA. In questo caso il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione ma con decorrenza anticipata di un anno.
121. 6. Paternoster, Tarantino, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola: non ovunque ricorra.
121. 55. Morgoni.
Al comma 3, terzo periodo, le parole: non può essere sono sostituite dalle seguenti: può essere.
*121. 45. Costa, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 3, terzo periodo, le parole: non può essere sono sostituite dalle seguenti: può essere.
*121. 61. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere le seguenti parole: all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
**121. 104. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere le seguenti parole: all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
**121. 83. Dal Moro.
Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: né il divieto di compensazione di cui all'articolo 31, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
121. 28. Gavino Manca, Zardini, Topo, Buratti.
Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La facoltà di cedere ad altri soggetti il credito d'imposta derivante dagli interventi previsti nel presente articolo è estesa anche ai fornitori che ne detengono la titolarità per aver effettuato tali lavori prima del 2020.
*121. 58. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La facoltà di cedere ad altri soggetti il credito d'imposta derivante dagli interventi previsti nel presente articolo è estesa anche ai fornitori che ne detengono la titolarità per aver effettuato tali lavori prima del 2020.
*121. 79. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. In deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3, il credito di imposta di cui al presente articolo relativo alle sole spese per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari è usufruito mediante ripartizione in cinque quote annuali di pari importo.
121. 94. Lorenzin.
Sopprimere il comma 6.
*121. 46. Cristina, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Sopprimere il comma 6.
*121. 62. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido, per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi, del fornitore che ha applicato lo sconto ovvero del fornitore al quale sia stato ceduto il credito d'imposta ai sensi del comma 1, lettera b) dal soggetto beneficiario della detrazione.
**121. 31. Zanichelli.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido, per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi, del fornitore che ha applicato lo sconto ovvero del fornitore al quale sia stato ceduto il credito d'imposta ai sensi del comma 1, lettera b) dal soggetto beneficiario della detrazione.
**121. 75. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido, per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi, del fornitore che ha applicato lo sconto ovvero del fornitore al quale sia stato ceduto il credito d'imposta ai sensi del comma 1, lettera b) dal soggetto beneficiario della detrazione.
**121. 19. Currò.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1. Il concorso nella violazione, in applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi, sono esclusi in caso di errore materiale e irregolarità formali.
121. 27. Gavino Manca, Zardini, Topo, Buratti.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione accertato con sentenza di primo grado di giudizio, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi. In tale ipotesi l'introduzione del giudizio interrompe i termini di prescrizione e di decadenza relativi alla procedura mi confronti dell'Agenzia delle entrate.
121. 1. Vitiello.
Al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: al comma 5 sono inserite le seguenti: e dei relativi interessi;
b) il seguente periodo: anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto o dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi è soppresso.
121. 35. Olgiati.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica entro trenta giorni dall'emissione della fattura elettronica.
121. 82. Muroni, Fassina, Pastorino.
Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, nel caso della cessione del credito, l'iscrizione nel cassetto fiscale degli importi relativi ai periodici 5AL (stato avanzamento lavori), entro il mese successivo alla trasmissione, in via telematica all'Agenzia delle entrate, da parte del professionista incaricato della relativa attestazione dello stato di avanzamento dei lavori, e considerando il 31 dicembre 2021 come termine massimo per l'inizio lavori.
121. 87. Pastorino.
Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: consentendone l'invio a cadenza mensile.
*121. 59. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: consentendone l'invio a cadenza mensile.
*121. 80. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando che le procedure previste da tale provvedimento per la trasformazione del credito di cui al comma 1, lettera b), si concludono entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
121. 33. Giuliodori.
Al comma 7, aggiungere in fine: , da effettuarsi in via telematica entro trenta giorni dall'emissione della fattura elettronica.
121. 100. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità attuative devono assicurare che i crediti d'imposta di cui al presente articolo siano messi a disposizione del cessionario, anche ai fini della successiva cessione, dal mese successivo a quello di emissione delle fatture, i cui importi devono essere oggetto della comunicazione di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente.
*121. 96. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità attuative devono assicurare che i crediti d'imposta di cui al presente articolo siano messi a disposizione del cessionario, anche ai fini della successiva cessione, dal mese successivo a quello di emissione delle fatture, i cui importi devono essere oggetto della comunicazione di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente.
*121. 69. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità attuative devono assicurare che i crediti d'imposta di cui al presente articolo siano messi a disposizione del cessionario, anche ai fini della successiva cessione, dal mese successivo a quello di emissione delle fatture, i cui importi devono essere oggetto della comunicazione di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente.
*121. 60. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità attuative devono assicurare che i crediti d'imposta di cui al presente articolo siano messi a disposizione del cessionario, anche ai fini della successiva cessione, dal mese successivo a quello di emissione delle fatture, i cui importi devono essere oggetto della comunicazione di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente.
*121. 44. Mazzetti, Sozzani, Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità attuative devono assicurare che i crediti d'imposta di cui al presente articolo siano messi a disposizione del cessionario, anche ai fini della successiva cessione, dal mese successivo a quello di emissione delle fatture, i cui importi devono essere oggetto della comunicazione di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente.
*121. 10. Cestari, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Le modalità attuative devono essere stabilite, anche previo accordo tra Ance e l'Associazione banche italiane (ABI), devono garantire lo sconto in fattura con immediata liquidità all'impresa che ha effettuato gli interventi.
121. 64. Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo, Labriola, Ruffino, Casino, Fiorini.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di favorire la semplificazione ed il corretto espletamento delle procedure di cui all'articolo 119, è demandato al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri il monitoraggio e la promozione degli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio e degli incentivi fiscali connessi al sisma ed all'ecobonus anche avvalendosi, per l'espletamento delle proprie funzioni, di una piattaforma informatica nazionale.
121. 37. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. All'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrano, inserire la seguente: «giuridica»;
b) dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. La cessione dei crediti pecuniari a titolo oneroso rileva secondo le disposizioni degli articoli 1260 e seguenti del codice civile».
121. 13. Centemero, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 121, aggiungere i seguenti:
Art. 121-bis.
(Modifiche all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)
1. All'articolo 44-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le cessioni dei crediti pecuniari a titolo oneroso di cui al comma 1 sono quelle effettuate ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile»;
Art. 121-ter.
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 190, la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «anche»;
b) dopo il comma 191 è aggiunto il seguente: «191-bis. Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190, può essere ceduto dal titolare ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».
121. 06. Buratti.
Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:
Art. 121-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «adibite ad abitazione e ad attività produttive,» sono inserite le seguenti: «anche in caso di cambio di destinazione d'uso del fabbricato o delle unità immobiliari, dalle categorie di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, in residenziale, purché all'interno di progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana»;
2) al comma 1-septies, primo periodo, dopo le parole: «anche con variazione volumetrica,», sono inserite le seguenti: «e con realizzazione di più unità immobiliari purché rispettando la normativa urbanistica e catastale» e, dopo le parole: «per ciascuna unità immobiliare», sono inserite le seguenti: «nuova o preesistente».
121. 07. Baldino.
Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:
Art. 121-bis.
(Fabbricati rurali)
1. La lettera e) dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituita con la seguente:
e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.
121. 04. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:
Art. 121-bis.
(Modifiche all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)
All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «data di efficacia giuridica».
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le cessioni dei crediti pecuniari a titolo oneroso di cui al comma 1 sono quelle effettuate ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile»;
121. 02. D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 12 , aggiungere il seguente:
Art. 121-bis.
(Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti)
All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 3, secondo periodo, le parole: «a partire dall'esercizio successivo» sono sostituite dalle parole: «a partire dall'esercizio in corso»;
al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il pagamento del canone di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, è dovuto fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020».
121. 05. Porchietto.
Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:
Art. 121-bis.
1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, per le imprese che nell'anno 2020 hanno subito la sospensione/chiusura dell'attività ovvero che hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo semestre del 2020 per almeno il 50 per cento rispetto allo stesso periodo d'imposta del periodo precedente, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e che hanno dovuto fare ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dal decreto-legge n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 e dal presente decreto, non è dovuto il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dell'istituto Nazionale della previdenza sociale, per la totalità del personale dipendente in forza e di nuova assunzione. Lo sgravio ha durata 6 mesi con decorrenza dal mese di agosto 2020. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
121. 03. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.
ART. 122.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: e fino al 31 dicembre 2021, e dopo le parole: soggetti beneficiari inserire le seguenti: e successivi possessori;
b) al comma 3, sopprimere le parole: La quota di credito non può essere utilizzate negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
122. 7. Raduzzi, Manzo, Faro, Zanichelli.
Al comma 1, dopo le parole: ivi inclusi aggiungere le seguenti: locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.
122. 8. Ficara, Varrica.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché i veicoli per la cartolarizzazione costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Le quote annuali dei crediti d'imposta di cui al periodo precedente, determinate ai sensi del comma 3, e non ancora usufruite, se cedute a istituti di credito e agli altri intermediari finanziari, inclusi i veicoli per la cartolarizzazione costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, possono essere ulteriormente cedute, anche disgiuntamente tra loro, a terzi soggetti.
122. 5. Cabras.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta è cedibile anche nel caso in cui non sia stato fatto il pagamento conduttore.
122. 16. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Domma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) credito di imposta per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
122. 6. Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.
Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) credito di imposta per gli investimenti aventi ad oggetto la rottamazione di macchine agricole, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica, la sicurezza degli operatori nonché abbattere i consumi di combustibile.
122. 18. Cappellani, Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano al credito di imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica di cui all'articolo 18, della legge 14 novembre, 2016, n. 220, riconosciuti dal 1 giugno 2018.
122. 03. Rossi.
Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 può essere ceduto, in tutto o in parte, dalle imprese alberghiere alla controparte del contratto di locazione o di affitto, nell'ambito di intese che contemplano una riduzione dell'ammontare del canone di importo pari almeno all'ammontare del credito stesso.
122. 04. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.
Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
122. 13. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso ma può essere utilizzata negli anni successivi.
122. 4. Cabras, Suriano.
Al comma 3 sostituire il terzo periodo con il seguente: La quota di credito non utilizzata per gli adempimenti relativi all'anno di imposta 2020, può essere utilizzata negli anni successivi oppure essere richiesta a rimborso.
*122. 12. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 3 sostituire il terzo periodo con il seguente: La quota di credito non utilizzata per gli adempimenti relativi all'anno di imposta 2020, può essere utilizzata negli anni successivi oppure essere richiesta a rimborso.
*122. 11. Miceli.
Al comma 3 sostituire il terzo periodo con il seguente: La quota di credito non utilizzata per gli adempimenti relativi all'anno di imposta 2020, può essere utilizzata negli anni successivi oppure essere richiesta a rimborso.
*122. 9. Faro.
Al comma 3 sostituire il terzo periodo con il seguente: La quota di credito non utilizzata per gli adempimenti relativi all'anno di imposta 2020, può essere utilizzata negli anni successivi oppure essere richiesta a rimborso.
*122. 3. Migliore.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo l'effetto solutorio della cessione del credito di imposta perfezionata tra il conduttore ed il locatore.
**122. 2. Gadda, Scoma, Marco Di Maio.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo l'effetto solutorio della cessione del credito di imposta perfezionata tra il conduttore ed il locatore.
**122. 10. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo l'effetto solutorio della cessione del credito di imposta perfezionata tra il conduttore ed il locatore.
**122. 19. Dal Moro, Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina, De Menech.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti IVA, muniti di visto di conformità, ovvero certificati dal revisore legale, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali.
5-ter. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
5-quinquies. Con provvedimento delle singole regioni e province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, consentendo anche la compensazione diretta dei debiti fiscali che le regioni vantano verso lo Stato.
122. 14. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposte regionali, ovvero di cui all'articolo 119, e delle province autonome, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali.
5-ter. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
5-quinquies. Con provvedimento delle singole regioni e province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, consentendo anche la compensazione diretta dei debiti fiscali che le regioni vantano verso lo Stato.
122. 15. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:
5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposte regionali e delle province autonome, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle società finanziarie regionali.
5-ter. 1 cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
5-quinquies. Con provvedimento delle singole regioni e province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
122. 1. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)
1. All'articolo 1, importare le seguenti modificazioni:
a) al comma 191, sopprimere il periodo: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale».
b) al comma 204, sopprimere il periodo: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale».
c) dopo il comma 209, aggiungere il seguente:
«209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optate per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».
*122. 01. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina, De Menech.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)
1. All'articolo 1, importare le seguenti modificazioni:
a) al comma 191, sopprimere il periodo: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale».
b) al comma 204, sopprimere il periodo: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale».
c) dopo il comma 209, aggiungere il seguente:
«209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optate per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».
*122. 028. Gadda, Scoma, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Incentivi alla partecipazione di eventi e manifestazioni fieristiche)
1. Le imprese agricole singole o associate, iscritte al registro delle imprese, che partecipano ad eventi e fiere al di fuori del territorio nazionale per promuovere i prodotti agricoli e dell'agroalimentare italiano, possono beneficiare di un rimborso relativamente alle spese sostenute e documentate per le predette attività fino al prossimo 31 dicembre 2021, fino ad un massimo complessivo di 2.000 euro.
2. Il rimborso di cui al comma 1, avviene attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute. Il credito d'imposta è rateizzato in tre rate annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
122. 010. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Piattaforma elettronica per conti correnti fiscali)
1. Al fine di facilitare e incentivare la cessione, parziale o totale, dei crediti di imposta di cui all'articolo 121 e all'articolo 122, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto legge, sono istituiti i conti correnti fiscali.
2. Per la gestione dei conti correnti fiscali è autorizzata la realizzazione di un'apposita piattaforma elettronica la cui gestione informatica e telematica è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze individuata dal decreto di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per un migliore controllo della piattaforma elettronica e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione sarà operata centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente ed accesso con identificazione.
3. I conti correnti fiscali saranno intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia e saranno dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I crediti d'imposta saranno accreditati sui conti correnti fiscali degli aventi diritto, incorporando e visualizzando anche la data prefissata per il loro utilizzo in compensazione fiscale. Al fine di incentivare la circolazione dei crediti d'imposta, in luogo del loro utilizzo in compensazione alla data prefissata, è possibile fissare un incremento annuo in percentuale.
4. La cessione dei crediti d'imposta tra i titolari di conti correnti fiscali è ad accettazione volontaria e potrà avvenire con gli usuali metodi online di trasferimento elettronico tra conti diversi. Al conto corrente fiscale sarà associata anche una carta elettronica fiscale per effettuare i trasferimenti attraverso gli usuali strumenti POS. In attesa della piena operatività della piattaforma elettronica attraverso nuove carte elettroniche fiscali, si potrà valutare la possibilità di utilizzare in alternativa la tessera sanitaria.
122. 014. Lovecchio, Suriano.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Tassazione sostitutiva «cedolare secca» per immobili commerciali)
1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale 0/1 di superficie fino al 600 metri quadrati escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.
122. 013. Scutellà.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Cedolare secca per unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 e D/8)
1. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica per i contratti di locazione stipulati nell'anno 2020, nonché per quelli stipulati in anni precedenti e alle loro proroghe, ed anche se aventi ad oggetto unità immobiliari classificate in D/8 purché siano destinate all'esercizio di attività ricomprese nella categoria catastale C/1.
2. L'aliquota è ridotta al 10 per cento qualora il canone di locazione venga ridotto di almeno il 30 per cento per un intero triennio a partire dal mese di giugno 2020 e per il medesimo periodo. L'opzione è effettuata con comunicazione telematica entro il 31 dicembre 2020 all'Agenzia delle entrate con modalità che verranno stabilite con apposito e successivo provvedimento.
122. 029. Gusmeroli, Tarantino, Paternoster, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Trasmissione telematica delle operazioni IVA – Compensazione multilaterale crediti e debiti commerciali)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. A partire dalla data da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nell'area di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti, che aderiranno al servizio, una piattaforma che agevoli, a giudizio esclusivo delle parti coinvolte, la compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. In caso di adesione delle parti la compensazione produrrà gli effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi degli articoli 1241 e successivi del codice civile fino a concorrenza dello stesso valore. Nei medesimi termini è ammessa anche la compensazione volontaria plurilaterale ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate ovvero piani attestati pubblicati al registro imprese. Rimangono ferme, nei confronti del debito originario insoluto, le disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le disposizioni attuati ve con l'individuazione delle modalità applicative e delle condizioni di servizio è demandata al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni, sentito il parere del Garante della privacy, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico».
122. 02. Fassina.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e nell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.
122. 06. Porchietto.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Credito d'imposta formazione manager internazionalizzazione)
1. Alle imprese agricole, singole e associate, che sostengono spese in attività di formazione finalizzate ad accrescere le proprie conoscenze e competenze sui temi dell'internazionalizzazione, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è concesso un credito d'imposta secondo le modalità richiamate nei successivi commi.
2. Il credito d'imposta di cui al primo comma, è attribuito nella misura del 40 per cento, fino ad un importo massimo di euro 1.000, delle spese sostenute e documentate da ciascun beneficiario per le attività di formazione di cui al comma 3.
3. Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze degli imprenditori agricoli riguardanti percorsi di internazionalizzazione d'impresa che includano attività e competenze in ambito organizzativo, legale, fiscale e contrattuale necessarie ad analizzare e individuare nuovi mercati e clienti stranieri.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 2 ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
122. 011. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 917.
2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*122. 033. Sandra Savino.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 917, e successive modificazioni.
2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*122. 012. Mazzetti, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Imposte sui trasferimenti di beni posti in essere dalle società immobiliari possedute dagli intermediari finanziari)
1. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore si applica comunque l'articolo 35, comma 10-ter1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, anche se effettuate da una società immobiliare spedalizzata, a condizione che tale società sia controllata dall'intermediario finanziario già titolare del contratto di leasing. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti e ceduti dalla società immobiliare specializzata, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2020, si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
122. 018. Fragomeli, Topo, Buratti, Gavino Manca, Zardini.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Anticipazione crediti certificati)
1. All'articolo 37 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014 n. 89, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) al comma 1 e 2 eliminare: «di parte corrente»;
b) al comma 1 lettera a) modificare: «entro il 31 ottobre 2014» con: «sessanta giorni dalla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza»;
c) al comma 4 aggiungere: «incrementare il Fondo di garanzia per i debiti P.A. di ulteriori 300 milioni di euro».
122. 020. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Norma interpretativa deducibilità contributi fondi volontari)
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e nell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.
122. 021. Buratti.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie)
1. Le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 hanno effetto per gli atti emessi dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020.
*122. 019. Fragomeli, Topo, Buratti.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie)
1. Le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 hanno effetto per gli atti emessi dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020.
*122. 024. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Sospensione detrazioni solo per lavoratori fondo di solidarietà)
1. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 4,6 milioni di euro nell'anno 2025, di 6,2 milioni di euro nell'anno 2026, di 8,1 milioni di euro nel 2027, di 2 milioni di euro nel 2028, di 0,5 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 1,5 milioni di euro nell'anno 2030.
122. 016. Topo, Buratti, Gavino Manca, Zardini.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
1. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 4,6 milioni di euro nell'anno 2025, di 6,2 milioni di euro nell'anno 2026, di 8,1 milioni di euro nel 2027, di 2 milioni di euro nel 2028, di 0,5 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 1,5 milioni di euro nell'anno 2030.
122. 022. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Misure in materia di congelamento detrazioni)
1. I soggetti coinvolti in processi di riorganizzazione e/o in situazioni di crisi aziendale e che beneficino di misure di sostegno dei reddito finalizzate al raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, che abbiano percepito nel periodo d'imposta esclusivamente indennità o somme soggette a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, ovvero, pur avendo percepito anche redditi assoggettati a tassazione ordinaria, non possano beneficiare in tuffo o in parte delle detrazioni per incapienza del reddito, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni per le spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90. La sospensione spetta fino al periodo d'imposta di accesso alla prestazione pensionistica compreso o di percezione di una categoria di reddito non soggetta a tassazione separata, tuttavia il contribuente ha la facoltà di revocare anticipatamente l'opzione. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 17,2 milioni di euro nell'anno 2026, di 13,3 milioni di euro nell'anno 2027, di 15,3 milioni di euro nel 2028, di 9,3 milioni di euro nel 2029, di 7,7 milioni di euro nel 2030, e 7,2 milioni di euro nel 2031.
122. 017. Fragomeli, Topo, Buratti, Gavino Manca, Zardini.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Misure in materia di congelamento detrazioni)
1. I soggetti coinvolti in processi di riorganizzazione e/o in situazioni di crisi aziendale e che beneficino di misure di sostegno dei reddito finalizzate al raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, che abbiano percepito nei periodo d'imposta esclusivamente indennità o somme soggette a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 dei 22 dicembre 1986, ovvero, pur avendo percepito anche redditi assoggettati a tassazione ordinarla, non possano beneficiare in tutto o in parte delle detrazioni per incapienza del reddito, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni per le spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90. La sospendono spetta fino al periodo d'imposta di accesso alla prestazione pensionistica compreso o di percezione di una categoria di reddito non soggetta a tassazione separata, tuttavia il contribuente ha la facoltà di revocare anticipatamente l'opzione. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 17,2 milioni di euro nell'anno 2026, di 13,3 milioni di euro nell'anno 2027, di 15,3 milioni di euro nel 2028, di 9,3 milioni di euro nel 2029, di 7,7 milioni di euro nel 2030, e 7,2 milioni di euro nel 2031.
122. 023. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Cessione o sconto presso il sistema bancario del credito di imposta nelle Zone Economiche Speciali)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, al fine di favorire la cessione o lo sconto presso il sistema bancario del credito di imposta, le imprese contribuenti situate nelle ZES istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2017, n. 123, richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito di imposta per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2017, n. 123.
2. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
3. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
6. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, e comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
122. 026. Cabras.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Conti Correnti Fiscali)
1. Ai fini di facilitare e incentivare la cessione, parziale o totale, dei crediti di imposta di cui all'articolo 122, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto-legge, sono istituiti i conti correnti fiscali.
2. I conti correnti fiscali sono gestiti attraverso una apposita piattaforma elettronica la cui gestione informatica e telematica è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze individuata dal decreto di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. I crediti d'imposta accreditati sui conti correnti fiscali sono incorporati su schede elettroniche ricaricabili associate ai rispettivi conti correnti fiscali e sono dotate di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale.
4. Le schede elettroniche di cui al comma 3 sono emesse attraverso l'uso delle tecnologie basate su registri distribuiti e degli smart contract di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
122. 027. Cabras, Giuliodori.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Incentivi al ritorno in Italia di imprese che avevano delocalizzato all'estero le proprie produzioni)
1. Al fine di favorire il rimpatrio in Italia di attività produttive, i redditi derivanti dalle attività di impresa rimpatriate sono esenti nella misura del 50 per cento ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore della produzione netta derivante da tali attività è interamente esente ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
2. Per rimpatrio di attività produttive si intende lo svolgimento in Italia di attività di impresa precedentemente eseguite, anche in capo a distinte società facenti parte del medesimo gruppo, in uno Stato non appartenente all'Unione europea.
3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai redditi prodotti dalle attività rimpatriate nel periodo di imposta in cui avviene il rimpatrio e nei cinque periodi di imposta successivi.
4. Per la determinazione dei redditi agevolabili il contribuente può presentare istanza all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. In alternativa, il contribuente può determinare e dichiarare il reddito agevolabile, fornendone specifica indicazione nella dichiarazione relativa a ciascun periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione. Il contribuente deve altresì predisporre idonea documentazione secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di rettifica del reddito agevolabile, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione redatta e la stessa sia idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito agevolabile.
6. Il regime di esenzione viene meno se nei cinque periodi di imposta successivi a quello in cui avviene il rimpatrio il contribuente trasferisce all'estero, anche parzialmente, le attività oggetto di precedente rimpatrio. In tal caso, dovrà essere versato un importo pari alle minori imposte pagate nel tempo per effetto del regime di esenzione di cui al presente articolo e ai relativi interessi.
7. Le imprese che effettuano il rimpatrio di attività produttive di cui al presente articolo possono accedere alla procedura per la sottoscrizione degli accordi di stabilità di cui all'articolo 27-ter.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
122. 07. Madia.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Accordi di stabilità)
1. Allo scopo di garantire certezza nell'applicazione di alcuni regimi fiscali nei confronti di contribuenti che effettuano investimenti in Italia o che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, le categorie di contribuenti individuate al successivo comma 4 hanno accesso a una particolare procedura finalizzata alla sottoscrizione di un accordo di stabilità con l'Agenzia delle entrate.
2. Nell'accordo sono individuate le disposizioni normative, in vigore alla data di sottoscrizione dell'accordo, di cui è garantita l'applicazione nel tempo nei confronti del contribuente.
3. L'accordo di cui al comma 1 trova applicazione a partire dal periodo di imposta in cui è sottoscritto e per i successivi nove periodi di imposta, a meno che il regime previsto in alcune delle disposizioni oggetto dell'accordo riguarda un minor numero di periodi di imposta. In tal caso e con riferimento a tali disposizioni, l'accordo ha una durata corrispondente.
4. Possono accedere alla procedura per la sottoscrizione dell'accordo:
a) i soggetti che presentano l'istanza di interpello sui nuovi investimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
b) le start-up innovative, come definite e individuate dall'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo 18 ottobre 2012, n. 179, e le «piccole e medie imprese innovative», come definite e individuate dall'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;
c) i soggetti che acquistano o sviluppano beni immateriali quali le opere dell'ingegno, i brevetti industriali, i marchi d'impresa, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;
d) le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 alle quali si applica la disciplina di cui all'articolo 24-bis e 24-ter dello stesso decreto o il regime speciale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 o il regime speciale di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
e) le società operative da almeno tre anni che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f) le imprese che effettuano il rimpatrio in Italia di attività produttive ai sensi dell'articolo 27-bis;
5. Le disposizioni normative oggetto dell'accordo di cui è garantita l'applicazione sono:
a) in relazione all'investimento effettuato dai contribuenti nell'ipotesi di cui alla lettera a), del comma 4 del presente articolo:
«i. le disposizioni che disciplinano l'ammortamento e la deducibilità delle spese relative all'investimento;
ii. le disposizioni in tema di aiuto alla crescita economica, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificate e attuate;
iii. le disposizioni che disciplinano il regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come successivamente modificate e attuate;
iv. le disposizioni che disciplinano il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
v. le disposizioni sul rimpatrio in Italia di attività produttive, di cui all'articolo 27-bis».
b) per i contribuenti di cui alla lettera b), del comma 4 del presente articolo:
«i. le agevolazioni fiscali previste per le start-up innovative e per le “piccole e medie imprese innovative”;
ii. le disposizioni in tema di aiuto alla crescita economica, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificate e attuate;
iii. le disposizioni che disciplinano il regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come successivamente modificate e attuate;
iv. le disposizioni che disciplinano il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
v. le disposizioni che disciplinano il regime fiscale di favore per i redditi derivanti da sinergie per effetto di aggregazioni aziendali, di cui all'articolo 27-bis;
vi. le disposizioni sul rimpatrio in Italia di attività produttive, di cui all'articolo».
c) per i contribuenti di cui alla lettera c), del comma 4 del presente articolo:
«i. le disposizioni che disciplinano il regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come successivamente modificate e attuate;
ii. le disposizioni che disciplinano il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
d) per i contribuenti di cui alla lettera d), del comma 4 del presente articolo le disposizioni di cui agli articoli 24-bis e 24-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quelle di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e quelli di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
e) per i contribuenti di cui alla lettera e) e f), del comma 4 del presente articolo:
«i. le disposizioni che disciplinano l'ammortamento e i valori fiscali in ingresso, ivi comprese quelle sul valore fiscale delle attività oggetto di rimpatrio, di cui all'articolo 27-bis;
ii. le disposizioni di cui agli articoli 87 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
iii. le disposizioni in tema di aiuto alla crescita economica, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificate e attuate;
iv. le disposizioni che disciplinano il regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come successivamente modificate e attuate;
v. le disposizioni che disciplinano il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
vi. le disposizioni sul rimpatrio in Italia di attività produttive, di cui all'articolo 27-bis».
f) per i contribuenti di cui alla lettera g) del comma 4 del presente articolo:
«i. le disposizioni in tema di aiuto alla crescita economica, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificate e attuate;
ii. le disposizioni che disciplinano il regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come successivamente modificate e attuate;
iii. le disposizioni che disciplinano il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
iv. le disposizioni sul rimpatrio in Italia di attività produttive, di cui all'articolo 27-bis».
6. Qualora, in vigenza dell'accordo, le disposizioni normative oggetto dello stesso siano abrogate, queste continuano ad applicarsi nei confronti del contribuente fino all'ultimo periodo di imposta di durata dell'accordo. In caso di modifica delle disposizioni normative oggetto dell'accordo, il contribuente può scegliere se continuare ad applicare le disposizioni normative vigenti al momento di sottoscrizione dell'accordo o le disposizioni normative come modificate. Analogamente se, in vigenza dell'accordo, sono introdotti regimi fiscali che sostituiscono quelli oggetto dell'accordo, il contribuente può scegliere se continuare ad applicare il regime fiscale vigente al momento di sottoscrizione dell'accordo ovvero il nuovo regime fiscale.
7. Nel caso in cui intervengano modifiche legislative che privino l'accordo in tutto o in parte di efficacia, nonostante quanto previsto al precedente comma 6, il contribuente ha diritto all'ottenimento di un indennizzo corrispondente alle maggiori imposte versate per effetto delle intervenute modifiche legislative in relazione alla durata residua dell'accordo. Su opzione del contribuente, l'indennizzo spetta sotto forma di credito d'imposta che può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche in relazione alla procedura per la conclusione degli accordi di stabilità in base al principio del silenzio assenso.
122. 08. Madia
Dopo l'articolo 122, aggiungere i seguenti:
Art. 122-bis.
(Incentivi al ritorno in Italia di imprese che avevano delocalizzato all'estero le proprie produzioni)
1. Al fine di favorire il rimpatrio in Italia di attività produttive, i redditi derivanti dalle attività di impresa rimpatriate sono esenti nella misura del 50 per cento ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore della produzione netta derivante da tali attività è interamente esente ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
2. Per rimpatrio di attività produttive si intende lo svolgimento in Italia di attività di impresa precedentemente eseguite, anche in capo a distinte società facenti parte del medesimo gruppo, in uno Stato non appartenente all'Unione Europea.
3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai redditi prodotti dalle attività rimpatriate nel periodo di imposta in cui avviene il rimpatrio e nei cinque periodi di imposta successivi.
4. Per la determinazione dei redditi agevolabili il contribuente può presentare istanza all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. In alternativa, il contribuente può determinare e dichiarare il reddito agevolabile, fornendone specifica indicazione nella dichiarazione relativa a ciascun periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione. Il contribuente deve altresì predisporre idonea documentazione secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di rettifica del reddito agevolabile, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione redatta e la stessa sia idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito agevolabile.
6. Il regime di esenzione viene meno se nei cinque periodi di imposta successivi a quello in cui avviene il rimpatrio il contribuente trasferisce all'estero, anche parzialmente, le attività oggetto di precedente rimpatrio. In tal caso, dovrà essere versato un importo pari alle minori imposte pagate nel tempo per effetto del regime di esenzione di cui al presente articolo e ai relativi interessi.
7. Le imprese che effettuano il rimpatrio di attività produttive di cui al presente articolo possono accedere alla procedura per la sottoscrizione degli accordi di stabilità di cui all'articolo 27-ter.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
Art. 122-ter.
(Accordi di stabilità)
1. Allo scopo di garantire certezza nell'applicazione di alcuni regimi fiscali nei confronti di contribuenti che effettuano investimenti in Italia o che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, le categorie di contribuenti individuate al successivo comma 4 hanno accesso a una particolare procedura finalizzata alla sottoscrizione di un accordo di stabilità con l'Agenzia delle entrate.
2. Nell'accordo sono individuate le disposizioni normative, in vigore alla data di sottoscrizione dell'accordo, di cui è garantita l'applicazione nel tempo nei confronti del contribuente.
3. L'accordo di cui al comma 1 trova applicazione a partire dal periodo di imposta in cui è sottoscritto e per i successivi nove periodi di imposta, a meno che il regime previsto in alcune delle disposizioni oggetto dell'accordo riguarda un minor numero di periodi di imposta. In tal caso e con riferimento a tali disposizioni, l'accordo ha una durata corrispondente.
4. Possono accedere alla procedura per la sottoscrizione dell'accordo:
a) i soggetti che presentano l'istanza di interpello sui nuovi investimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
b) le start-up innovative, come definite e individuate dall'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo 18 ottobre 2012, n. 179, e le «piccole e medie imprese innovative», come definite e individuate dall'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;
c) i soggetti che acquistano o sviluppano beni immateriali quali le opere dell'ingegno, i brevetti industriali, i marchi d'impresa, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;
d) le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 alle quali si applica la disciplina di cui all'articolo 24-bis e 24-ter dello stesso decreto o il regime speciale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 o il regime speciale di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
e) le società operative da almeno tre anni che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f) le imprese che effettuano il rimpatrio in Italia di attività produttive ai sensi dell'articolo 27-bis;
5. Le disposizioni normative oggetto dell'accordo di cui è garantita l'applicazione sono:
a) in relazione all'investimento effettuato dai contribuenti nell'ipotesi di cui alla lettera a), del comma 4 del presente articolo:
«i. le disposizioni che disciplinano l'ammortamento e la deducibiiità delle spese relative all'investimento;
ii. le disposizioni in tema di aiuto alla crescita economica, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificate e attuate;
iii. le disposizioni che disciplinano il regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come successivamente modificate e attuate;
iv. le disposizioni che disciplinano il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
v. le disposizioni sul rimpatrio in Italia di attività produttive, di cui all'articolo 27-bis».
b) per i contribuenti di cui alla lettera b), del comma 4 del presente articolo:
«i. le agevolazioni fiscali previste per le start-up innovative e per le “piccole e medie imprese innovative”;
ii. le disposizioni in tema di aiuto alla crescita economica, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificate e attuate;
iii. le disposizioni che disciplinano il regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come successivamente modificate e attuate;
iv. le disposizioni che disciplinano il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
v. le disposizioni che disciplinano il regime fiscale di favore per i redditi derivanti da sinergie per effetto di aggregazioni aziendali, di cui all'articolo 27-bis;
vi. le disposizioni sul rimpatrio in Italia di attività produttive, di cui all'articolo».
c) per i contribuenti di cui alla lettera c), del comma 4 del presente articolo:
«i. le disposizioni che disciplinano il regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come successivamente modificate e attuate;
ii. le disposizioni che disciplinano il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
d) per i contribuenti di cui alla lettera d), del comma 4 del presente articolo le disposizioni di cui agli articoli 24-bis e 24-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quelle di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e quelli di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
e) per i contribuenti di cui alla lettera e) e f), del comma 4 del presente articolo:
«i. le disposizioni che disciplinano l'ammortamento e i valori fiscali in ingresso, ivi comprese quelle sul valore fiscale delle attività oggetto di rimpatrio, di cui all'articolo 27-bis;
ii. le disposizioni di cui agli articoli 87 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
iii. le disposizioni in tema di aiuto alla crescita economica, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificate e attuate;
iv. le disposizioni che disciplinano il regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come successivamente modificate e attuate;
v. le disposizioni che disciplinano il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
vi. le disposizioni sul rimpatrio in Italia di attività produttive, di cui all'articolo 27-bis».
f) per i contribuenti di cui alla lettera g) del comma 4 del presente articolo:
«i. le disposizioni in tema di aiuto alla crescita economica, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificate e attuate;
ii. le disposizioni che disciplinano il regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come successivamente modificate e attuate;
iii. le disposizioni che disciplinano il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
iv. le disposizioni sul rimpatrio in Italia di attività produttive, di cui all'articolo 27-bis».
6. Qualora, in vigenza dell'accordo, le disposizioni normative oggetto dello stesso siano abrogate, queste continuano ad applicarsi nei confronti del contribuente fino all'ultimo periodo di imposta di durata dell'accordo. In caso di modifica delle disposizioni normative oggetto dell'accordo, il contribuente può scegliere se continuare ad applicare le disposizioni normative vigenti al momento di sottoscrizione dell'accordo o le disposizioni normative come modificate. Analogamente se, in vigenza dell'accordo, sono introdotti regimi fiscali che sostituiscono quelli oggetto dell'accordo, il contribuente può scegliere se continuare ad applicare il regime fiscale vigente al momento di sottoscrizione dell'accordo ovvero il nuovo regime fiscale.
7. Nel caso in cui intervengano modifiche legislative che privino l'accordo in tutto o in parte di efficacia, nonostante quanto previsto al precedente comma 6, il contribuente ha diritto all'ottenimento di un indennizzo corrispondente alle maggiori imposte versate per effetto delle intervenute modifiche legislative in relazione alla durata residua dell'accordo. Su opzione del contribuente, l'indennizzo spetta sotto forma di credito d'imposta che può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche in relazione alla procedura per la conclusione degli accordi di stabilità in base al principio del silenzio assenso.
122. 09. Madia.
ART. 123.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è sostituito dal seguente:
«20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario, sportivo e quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole, riconosciuti dallo Stato o da pubbliche amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e successive integrazioni, e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1».
123. 1. Enrico Borghi.
Dopo l'articolo 123 aggiungere i seguenti:
Art. 123-bis.
(Esonero IVA zone agricole svantaggiate)
1. All'articolo 34, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai produttori agricoli con un volume di affari annuo non superiore ad euro 10.000, che operano nelle zone agricole svantaggiate, ai sensi della Direttiva n. 75/268/ CEE e successive modificazioni»;
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 123-ter.
(Royalty aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale)
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il 30 per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato».
Art. 123-quater.
(Sospensione canoni concessioni demaniali per finalità di pesca e acquacoltura)
1. Per l'anno 2020 è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali, sia marittime che di altra natura, dovuti a qualunque titolo, per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
3. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 2, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per il 2020 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
123. 08. Maglione, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Cenni.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, a cui lo stesso soggetto è consorziato, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica il comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto».
«3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:
a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;
b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento».
*123. 03. Porchietto.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, a cui lo stesso soggetto è consorziato, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica il comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto».
«3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:
a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;
b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento».
*123. 010. Buratti.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Armonizzazione dell'aliquota dell'Imposta sui valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia)
1. Il numero 20) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
«20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;».
2. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
«91) foraggi melassati a zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;».
3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato,
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
123. 02. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative alle prestazioni veterinarie)
1. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undevicies è aggiunto il seguente:
«127-vicies. le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
123. 01. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Riduzione aliquota IVA per attività sul demanio marittimo)
1. In considerazione della declinazione tipica dei servizi resi dalle imprese di cui all'articolo 4 del Codice del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ivi comprese quelle che esercitano attività sul demanio marittimo, connesse ai trattamenti elioterapici e finalizzate al benessere psico-fisico ed alla salute a cui sono predisposti, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 120) è aggiunto il seguente:
«120-bis. prestazioni e servizi rese ai clienti delle imprese di cui all'articolo 4 del Codice del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ivi comprese quelle che esercitano attività sul demanio marittimo, connesse ai trattamenti elioterapici e finalizzate al benessere psico-fisico ed alla salute;».
123. 04. Mura.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Riduzione aliquota IVA su cessioni di alimenti e bevande ai fini di asporto e consegna a domicilio)
1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 121) è inserito il seguente:
«121-bis. cessioni di alimenti e di bevande effettuate dai pubblici esercizi ai fini di asporto o consegna a domicilio».
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
123. 06. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Aliquota agevolata per opere pubbliche connesse alla manutenzione del territorio)
1. Le opere di manutenzione, salvaguardia e manutenzione idrogeologica del territorio montano, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e con finalità di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in aree sottoposte a tutela del vincolo, idrogeologico di cui al Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono sottoposte al regime di imposta sul valore aggiunto agevolata del 10 per cento, in deroga alla normativa vigente.
123. 07. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Sospensione dei versamenti tributari relativi alle bevande alcoliche)
1. Al fine di garantire alla aziende produttrici di bevande alcoliche la liquidità necessaria a superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 agosto 2020, sono sospesi i versamenti relativi all'accisa sui prodotti immessi in consumo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Gli importi dovuti ai sensi del comma 1 sono versati a partire dalla scadenza dei versamenti relativi al prodotto immesso in consumo nel mese di settembre 2020. Entro tale data, il titolare del deposito fiscale può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel periodo di sospensione dei versamenti di cui al comma 1, fino ad un massimo di sei rate.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità di attuazione del comma 2.
4. Dall'attuazione della presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
123. 09. Liuni, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per erogazioni liberali in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le erogazioni in natura di cui all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, costituiscono operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e non rilevano ai fini delle limitazioni della detrazione di cui agli articoli 19, 19-bis, 19-bis1 e 19-bis2 del medesimo decreto.
123. 011. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Gava, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Locatelli, Panizzut, Boldi, Foscolo, Tiramani, Vanessa Cattoi.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
1. All'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, le imprese di “intrattenimento danzante” e “spettacolo”».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, dal fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
123. 05. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Ulteriori misure fiscali)
1. L'articolo 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.084.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
123. 013. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 124.
Al comma 1, dopo le parole: tomografo computerizzato, aggiungere le seguenti: camere di biocontenimento,.
*124. 7. Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo le parole: tomografo computerizzato, aggiungere le seguenti: camere di biocontenimento,.
*124. 20. Trancassini, Bignami.
Al comma 1, dopo le parole: Ffp3, aggiungere le seguenti: mascherine filtranti di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;.
**124. 9. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, dopo le parole: Ffp3, aggiungere le seguenti: mascherine filtranti di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;.
**124. 16. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: detergenti disinfettanti per mani con le seguenti: detergenti, igienizzanti e disinfettanti per mani e per superfici; dopo le parole: mascherine chirurgiche aggiungere le seguenti: e mascherine riutilizzabili aventi la medesima funzione di quelle chirurgiche; sostituire le parole: soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; con le seguenti: soluzione idroalcolica con percentuale superiore al 60 per cento; perossido al 3 per cento; sostituire la parola: umidificatori;, con le seguenti: umidificatori e purificatori per l'aria; saturimetri;
b) al comma 2, sostituire le parole: Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con le seguenti: Durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.
*124. 6. Moretto.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: detergenti disinfettanti per mani con le seguenti: detergenti, igienizzanti e disinfettanti per mani e per superfici; dopo le parole: mascherine chirurgiche aggiungere le seguenti: e mascherine riutilizzabili aventi la medesima funzione di quelle chirurgiche; sostituire le parole: soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; con le seguenti: soluzione idroalcolica con percentuale superiore al 60 per cento; perossido al 3 per cento; sostituire la parola: umidificatori;, con le seguenti: umidificatori e purificatori per l'aria; saturimetri;
b) al comma 2, sostituire le parole: Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con le seguenti: Durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.
*124. 2. Frassini, Vanessa Cattoi, Comaroli, Garavaglia, Gava, Bellachioma, Tomasi, Cestari.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: detergenti disinfettanti per mani con le seguenti: detergenti, igienizzanti e disinfettanti per mani e per superfici; dopo le parole: mascherine chirurgiche aggiungere le seguenti: e mascherine riutilizzabili aventi la medesima funzione di quelle chirurgiche; sostituire le parole: soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; con le seguenti: soluzione idroalcolica con percentuale superiore al 60 per cento; perossido al 3 per cento; sostituire la parola: umidificatori;, con le seguenti: umidificatori e purificatori per l'aria; saturimetri;
b) al comma 2, sostituire le parole: Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con le seguenti: Durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.
*124. 17. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: detergenti disinfettanti per mani con le seguenti: detergenti, igienizzanti e disinfettanti per mani e per superfici; dopo le parole: mascherine chirurgiche aggiungere le seguenti: e mascherine riutilizzabili aventi la medesima funzione di quelle chirurgiche; sostituire le parole: soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; con le seguenti: soluzione idroalcolica con percentuale superiore al 60 per cento; perossido al 3 per cento; sostituire la parola: umidificatori;, con le seguenti: umidificatori e purificatori per l'aria; saturimetri;
b) al comma 2, sostituire le parole: Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con le seguenti: Durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.
*124. 18. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: detergenti disinfettanti per mani con le seguenti: soluzione idroalcolica gelificata per mani, con percentuale minima di alcool del 70 per cento (volume/volume), in qualunque formato;
b) sostituire le parole: dispenser a muro per disinfettanti con le seguenti: dispenser per disinfettanti;
c) sostituire le parole: soluzione idroalcolica in litri con le seguenti: soluzione idroalcolica con percentuale minima di alcool del 70 per cento (volume/volume), in qualunque formato;
d) sostituire le parole: perossido al 3 per cento in litri con le seguenti: perossido di idrogeno al 3 per cento in qualunque formato.
124. 4. Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, Sapia, Lapia, Mammì, Menga.
Al comma 1, dopo le parole: detergenti disinfettanti per mani;, aggiungere le seguenti: altre preparazioni detergenti cosmetiche per il bagno.
Conseguentemente, al comma 3, le parole: 257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 sono sostituite dalle seguenti: 295,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 377 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
*124. 1. Moretto.
Al comma 1, dopo le parole: detergenti disinfettanti per mani;, aggiungere le seguenti: altre preparazioni detergenti cosmetiche per il bagno.
Conseguentemente, al comma 3, le parole: 257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 sono sostituite dalle seguenti: 295,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 377 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
*124. 10. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: soluzione idroalcolica in litri;, aggiungere le seguenti: alcol al 96 per cento e alcol denaturato;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le imprese produttrici di dispositivi medici, di protezione individuale e di prodotti per la sanificazione utilizzati per l'emergenza da COVID-19 che donano tali dispositivi agli enti, alle strutture, alle forze dell'ordine e ai corpi volontari impegnati a fronteggiare l'emergenza, sono esonerate dal versamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto relative ai beni e alle materie prime necessarie per la loro produzione.
124. 14. Zardini, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca.
Al comma 1, dopo le parole: provette sterili aggiungere le seguenti: reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie se acquistati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza finalità di lucro;.
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutati in 332 milioni di euro per l'anno 2020 e 417,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
124. 15. Magi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera b), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presìdi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussorie pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate); attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito; servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio.
124. 22. Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.
Al comma 1, dopo le parole: ospedali da campo, aggiungere le seguenti parole: interventi di sanificazione eseguiti ai sensi della normativa vigente;.
*124. 3. Migliore.
Al comma 1, dopo le parole: ospedali da campo, aggiungere le seguenti parole: interventi di sanificazione eseguiti ai sensi della normativa vigente;.
*124. 19. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore
Al comma 1, dopo le parole: ospedali da campo, aggiungere le seguenti parole: interventi di sanificazione eseguiti ai sensi della normativa vigente;.
*124. 21. Miceli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Gli interventi di sanificazione di cui al presente comma s'intendono eseguiti ai sensi della normativa vigente.
124. 23. Faro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al testo delle Norme di buona preparazione, contenuto nella XII edizione della farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, approvata con decreto del Ministro della salute del 3 dicembre 2008, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «Il laboratorio della farmacia deve essere adeguato ad assicurare le corrette operazioni di preparazione, confezionamento, etichettatura e controllo dei medicinali. La zona destinata alla preparazione deve essere separata o deve avere la possibilità di essere isolata mediante una funzionale compartimentazione che ne impedisca l'attraversamento; in ogni caso, durante l'attività di preparazione dei medicinali l'accesso alla zona di lavoro deve essere controllato e riservato al personale addetto a quel preciso compito.». È inserito il seguente periodo: «È facoltà della farmacia ampliare il proprio laboratorio in altro edificio, anche non confinante con la farmacia, purché all'interno della pianta organica della sede farmaceutica.»;
b) il periodo: «Nel caso in cui la farmacia aperta al pubblico, pur dotata di adeguato laboratorio, non possieda le attrezzature necessarie per eseguire una specifica preparazione (compresse, capsule, fiale o altre preparazioni sterili, ecc.) deve fornire indicazioni sulle farmacie più vicine attrezzate per eseguire la specifica preparazione richiesta.» è sostituto dal seguente: «Nel caso in cui la farmacia aperta al pubblico, pur dotata di adeguato laboratorio, non possieda le attrezzature necessarie per eseguire una specifica preparazione magistrale può richiederne la preparazione ad altra farmacia attrezzata. Detta farmacia dovrà indicare in etichetta anche il nome e indirizzo della farmacia che dispenserà la preparazione.»;
c) dopo le parole: «Preparato officinale o formula officinale: il medicinale preparato in farmacia in base alle indicazioni di una farmacopea dell'U.E. e destinato ad essere fornito direttamente ai pazienti che si servono in tale farmacia.» sono aggiunte le seguenti: «o ad altre farmacie».
124. 5. Ianaro, Nesci, Sportiello, Nappi, Sapia, Mammì, Lapia, Menga.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dai relativi dazi doganali per le operazioni di importazione dei medesimi beni.
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
124. 24. Polidori.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le cessioni di beni di cui al comma 1 effettuate dalla dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 fino all'entrata in vigore del presente decreto è previsto un credito di imposta per l'anno 2020 pari all'IVA non detraibile. Alle minori entrate derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;
b) al comma 3, dopo le parole: dell'articolo 265 aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dal comma 2-bis.
*124. 12. Benamati, Carnevali.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le cessioni di beni di cui al comma 1 effettuate dalla dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 fino all'entrata in vigore del presente decreto è previsto un credito di imposta per l'anno 2020 pari all'IVA non detraibile. Alle minori entrate derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;
b) al comma 3, dopo le parole: dell'articolo 265 aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dal comma 2-bis.
*124. 8. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le cessioni di beni di cui al comma 1 effettuate dalla dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 fino all'entrata in vigore del presente decreto è previsto un credito di imposta per l'anno 2020 pari all'IVA non detraibile. Alle minori entrate derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;
b) al comma 3, dopo le parole: dell'articolo 265 aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dal comma 2-bis.
*124. 11. Pastorino.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Scorporo IVA)
1. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 6-bis è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
124. 016. Legnaioli, Frassini.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Interpretazione autentica della disciplina concernente il trattamento ai fini IVA degli integratori alimentari)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il punto 80 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, deve intendersi nel senso che l'esclusione ivi prevista, relativa agli «sciroppi di qualsiasi natura», non riguarda gli integratori alimentari, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, i quali, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, sono soggetti ad aliquota IVA ridotta del 10 per cento, in virtù dell'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
124. 06. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(IVA sugli intrattenimenti)
1. All'allegato B del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto il punto 6-bis: «Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio». Conseguentemente è soppresso il punto 1 dell'allegato A.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
124. 017. Legnaioli, Frassini.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Ulteriori sospensioni in materia fiscale)
1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la categoria dei locali di intrattenimento, spettacolo e ballo, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
124. 015. Legnaioli, Frassini.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Differimento dei termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1)
1. All'articolo 32, primo comma, del decreto-legge n. 124 del 2019, come convertito dalla legge n. 157 del 2019, prima delle parole: «le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono» inserire le seguenti: «a far data dal 1° gennaio 2021».
2. Ai maggiori oneri pari a 40 milioni di euro per l'anno, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 aprile 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 40 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 maggio 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
124. 012. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)
1. Alle prestazioni di cui ai numeri 120), 121), 127) e 127-novies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento.
124. 010. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Operazioni agricole esenti ai fini IVA)
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 20 è aggiunto il seguente:
«20-bis. Le prestazioni rese alle imprese agricole nell'ambito del sistema di consulenza aziendale in agricoltura di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».
2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, le parole: 800 milioni e 90 milioni sono sostitute rispettivamente dalle seguenti: 780 milioni e 70 milioni.
124. 03. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 121, è aggiunto il seguente:
«121-bis) prodotti per l'infanzia ivi inclusi l'abbigliamento, le calzature e gli accessori;».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 15 per cento.
124. 07. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(IVA beni necessari per l'infanzia)
1. Alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è aggiunto il seguente:
«114-bis. Prodotti dell'infanzia.».
124. 014. Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo biomedico)
1. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo biomedico, a decorrere dal 2020 è riconosciuto alle università, agli enti pubblici di ricerca, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
2. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 1, individuati con decreto del Ministro, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo, entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede, a partire dalla ripartizione relativa ai redditi 2016 da effettuare nel 2020, a valere sulla disponibilità complessiva annua della quota di otto per mille a diretta gestione statale di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222.
4. All'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «a scopo di» inserire le seguenti: «incentivazione della ricerca scientifica nei campo biomedico,».
124. 04. Magi, Fusacchia.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo biomedico)
1. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo biomedico, a decorrere dai 2020 è riconosciuto alle università, agli enti pubblici di ricerca, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
2. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 1, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari ai 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
124. 05. Magi.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)
1. Per il periodo decorrente dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1.000 al mese.
124. 01. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Deducibilità spese per eventi aziendali)
1. A decorrere dal 1° settembre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla b) alla d), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
124. 011. Mazzetti, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Riduzione imposta sul capital gain)
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22,5 per cento».
124. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Cessioni all'esportazione)
1. In deroga all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unicamente per l'anno 2021, per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, il plafond è maturato in riferimento alle esportazioni effettuate nel 2019 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. L'efficacia della misura prevista al comma precedente è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
124. 09. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Disposizioni in materia di limite di deduzione)
1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, non si applicano i limiti di deduzione a norma dell'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 100 per cento.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
124. 018. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Disposizioni in materia di detrazioni per l'acquisto di autovetture di nuova immatricolazione)
1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 100 per cento anche se non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 chilogrammi e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
2. Ai maggiori oneri pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
124. 019. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Disposizioni in materia di deducibilità per l'acquisto di autovetture)
1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, è ammessa la deducibilità per l'intero ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di nuovi autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2).
2. Ai maggiori oneri pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammantare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
124. 020. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Maggiore detrazione dell'imposta sull'acquisto o l'importazione di veicoli stradali a motore e dei relativi componenti e ricambi se utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione)
1. All'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
124. 08. Donina, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Proroga adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17)
1. All'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, la parola: «2020» ovunque essa ricorra è sostituita dalla seguente: «2021»;
b) al comma 5, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».
124. 013. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Cessioni all'esportazione)
1. In deroga all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unicamente per l'anno 2021, per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, il plafond è maturato in riferimento alle esportazioni effettuate nel 2019 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
2. L'efficacia della misura prevista al comma precedente è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
124. 022. Moretto, Marco Di Maio, Gadda.
ART. 125.
Sostituire l'articolo 125 con il seguente:
Art. 125.
(Credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro)
1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, nonché per gli interventi necessari per adeguare gli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2.200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili oltre quelle elencate al comma 2 o soggetti aventi diritto al credito d'imposta, oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi stabilito.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nei limiti dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
7. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 2.150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 7.
Conseguentemente:
a) sopprimere l'articolo 120;
b) all'articolo 122, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
«1. Sostituire la lettera c) con la seguente:
“c) credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125”;
2. Sopprimere la lettera d)».
*125. 24. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Sostituire l'articolo 125 con il seguente:
Art. 125.
(Credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro)
1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, nonché per gli interventi necessari per adeguare gli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie.
Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2.200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili oltre quelle elencate al comma 2 o soggetti aventi diritto al credito d'imposta, oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi stabilito.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nei limiti dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
7. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 2.150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 7.
Conseguentemente:
a) sopprimere l'articolo 120;
b) all'articolo 122, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
«1. Sostituire la lettera c) con la seguente:
“c) credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125”;
2. Sopprimere la lettera d)».
*125. 35. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Sostituire l'articolo 125 con il seguente:
Art. 125.
(Credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro)
1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, nonché per gli interventi necessari per adeguare gli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie.
Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2.200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili oltre quelle elencate al comma 2 o soggetti aventi diritto al credito d'imposta, oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi stabilito.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nei limiti dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
7. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 2.150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 7.
Conseguentemente:
a) sopprimere l'articolo 120;
b) all'articolo 122, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
«1. Sostituire la lettera c) con la seguente:
“c) credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125”;
2. Sopprimere la lettera d)».
*125. 2. Gava, Vanessa Cattoi, Frassini, Comaroli, Bellachioma, Tomasi, Garavaglia, Cestari.
Sostituire l'articolo 125 con il seguente:
Art. 125.
(Credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro)
1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, nonché per gli interventi necessari per adeguare gli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie.
Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2.200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili oltre quelle elencate al comma 2 o soggetti aventi diritto al credito d'imposta, oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi stabilito.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nei limiti dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
7. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 2.150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 7.
Conseguentemente:
a) sopprimere l'articolo 120;
b) all'articolo 122, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
«1. Sostituire la lettera c) con la seguente:
“c) credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125”;
2. Sopprimere la lettera d)».
*125. 11. Moretto.
Al comma 1, dopo le parole: arti e professioni, inserire le parole: ai condomini,.
Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.
125. 8. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo le parole: arti e professioni, inserire le parole: ai condomini,.
125. 13. D'Ettore, Prestigiacomo, Cannizzaro, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Attis.
Al comma 4, dopo le parole: terzo settore aggiungere le seguenti: le imprese agricole sociali, le fattorie sociali e.
*125. 22. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 4, dopo le parole: terzo settore aggiungere le seguenti: le imprese agricole sociali, le fattorie sociali e.
*125. 32. Martina, Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro.
Al comma 4, dopo le parole: terzo settore aggiungere le seguenti: le imprese agricole sociali, le fattorie sociali e.
*125. 9. Maglione, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: civilmente riconosciuti aggiungere le seguenti: nonché alle strutture extra alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
125. 17. Faro, Grimaldi, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu, Iorio, Flati, Zanichelli.
Al comma 1, dopo le parole: in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, aggiungere le seguenti: nonché dei soggetti privi di partita IVA e non iscritti alle forme previdenziali obbligatorie o alla gestione separata, i quali gestiscono, a qualsiasi titolo, strutture turistico-ricettive così come classificate dalla legislazione regionale e provinciale vigente,.
125. 7. Nobili.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 con le seguenti: pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021;
b) sostituire le parole: fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario con le seguenti: fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e per ciascun anno;
c) sostituire le parole: nel limite complessivo di 200 milioni di euro con le seguenti: nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l'anno 2021.
Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e a 200 milioni per l'anno 2021 si provvede:
a) per una quota pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5;
b) per una quota pari a 200 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto;
c) per 200 milioni di euro relativi all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, come incrementato dall'articolo 265 del presente decreto.
*125. 3. Migliore.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 sono sostituite dalle seguenti: pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021;
b) le parole: fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario sono sostituite dalle seguenti: fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e per ciascun anno;
c) le parole: nel limite complessivo di 200 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l'anno 2021.
Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e a 200 milioni per l'anno 2021 si provvede:
a) per una quota pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5;
b) per una quota pari a 200 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto;
c) per 200 milioni di euro relativi all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, come incrementato dall'articolo 265 del presente decreto».
*125. 19. Faro.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 sono sostituite dalle seguenti: pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021;
b) le parole: fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario sono sostituite dalle seguenti: fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e per ciascun anno;
c) le parole: nel limite complessivo di 200 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l'anno 2021.
Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e a 200 milioni per l'anno 2021 si provvede:
a) per una quota pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5;
b) per una quota pari a 200 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto;
c) per 200 milioni di euro relativi all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, come incrementato dall'articolo 265 del presente decreto».
*125. 23. Miceli.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 sono sostituite dalle seguenti: pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021;
b) le parole: fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario sono sostituite dalle seguenti: fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e per ciascun anno;
c) le parole: nel limite complessivo di 200 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l'anno 2021.
Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e a 200 milioni per l'anno 2021 si provvede:
a) per una quota pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5;
b) per una quota pari a 200 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto;
c) per 200 milioni di euro relativi all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, come incrementato dall'articolo 265 del presente decreto».
*125. 25. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: pari al 60 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento;
b) al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«f) l'acquisto degli strumenti per il conteggio delle persone».
125. 31. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: 60 per cento sono sostituite dalle seguenti: 75 per cento;
b) al secondo periodo, le parole: 200 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni.
Conseguentemente:
a) al comma 6, le parole: 200 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni;
b) al comma 6, le parole: 150 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni;
c) all'articolo 265, al comma 5, le parole: 800 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 700 milioni.
125. 20. D'Ambrosio.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: 60 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 75 per cento;
b) le parole: 200 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni;
c) al comma 6, le parole: 200 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni;
d) le parole: 150 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 700 milioni.
125. 14. D'Ambrosio.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: 60 per cento sono sostituite dalle seguenti: 100 per cento, le parole: 60.000 euro sono sostituite dalle seguenti: 100.000 euro e le parole: 200 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 340 milioni di euro;
b) al comma 6, le parole: 200 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 340 milioni di euro, le parole: 150 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 290 milioni di euro.
125. 33. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, sostituire le parole: pari al 60 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento e le parole: fino ad un massimo di 60.000 euro con le seguenti: fino ad un massimo di 160.000 euro.
125. 37. Rachele Silvestri, De Toma.
Al comma 1, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 100 per cento.
125. 4. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 80 per cento.
125. 27. Bond, Baldini.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine: ovvero per l'acquisto di servizi, software o piattaforme digitali finalizzate allo svolgimento delle riunioni e delle assemblee;
b) al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:
«e-bis. l'acquisto di servizi, software o piattaforme digitali finalizzate allo svolgimento delle riunioni e delle assemblee ai sensi degli articoli 73, comma 4, e 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».
125. 30. Porchietto.
Al comma 1 sopprimere le parole: nel limite complessivo di 200 milioni di euro.
Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5. Quanto a 1.800 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo dei beneficio economico.
125. 26. Tartaglione, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni.
125. 5. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo le parole per l'anno 2020, aggiungere le seguenti: Il credito di imposta di cui al presente articolo è cumulabile con tutti gli altri crediti di imposta riconosciuti ai medesimi soggetti.
125. 12. Mor.
Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: sanificazione con la seguente: la pulizia e la disinfezione.
*125. 1. Moretto, Marco Di Maio, Gadda.
Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: sanificazione con la seguente: la pulizia e la disinfezione.
*125. 36. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) adozione di sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati e probanti con evidenze analitiche, per la sanificazione con degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività.
125. 15. Saitta.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) è sostituita con la seguente:
«c) l'acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti e per la sterilizzazione di attrezzature;»;
b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) lo smaltimento dei rifiuti speciali durante l'emergenza;».
125. 21. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per l'acquisto di apparecchiature in grado di garantire la pulizia, la disinfezione e la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
125. 16. Bartolozzi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) le spese sostenute per l'allestimento e l'acquisto di attrezzature idonee alla predisposizione dei servizi educativi aziendali per l'infanzia, per l'acquisto di dispositivi di sicurezza idonei a proteggere i bambini e gli educatori, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, e per il salario del personale in servizio presso i medesimi servizi educativi.
125. 10. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) l'acquisto di tamponi e test sierologici.
125. 39. Frate, Vizzini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alle organizzazioni del Terzo Settore come definite dall'articolo 61, comma 2, lettera t) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in ragione del ruolo di utilità sociale svolto dalle stesse, si riconosce un credito di imposta rapportato alla base imponibile sociale del personale assunto a tempo indeterminato in riduzione dei costi di contribuzione a carico datoriale o dei tributi IRES o IRAP, con opzione di scelta in capo alle organizzazioni interessate.
125. 18. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.
*125. 6. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.
*125. 28. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.
*125. 38. De Toma, Rachele Silvestri.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di sostenimento della spesa aggiungere le seguenti: o nei cinque periodi di imposta successivi e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.
125. 34. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche non titolari di partita che rendono locazioni turistiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma sostenuta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione nonché per l'adeguamento delle strutture alle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
125. 29. Bond, Baldini.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
(Credito d'imposta per spese di adeguamento degli ambienti domestici)
1. Al fine di sostenere l'adozione di investimenti legati alla necessità di adeguare gli ambienti domestici in dipendenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, alle persone fisiche è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020, per un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione ad acquisto di mobili e complementi di arredo necessari per la realizzazione di spazi domestici adeguati per far fronte alle esigenze della didattica a distanza dei familiari conviventi ovvero per lo svolgimento dell'attività lavorativa in forma di lavoro agile come definito dall'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, (bonus mobili), comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità per la comunicazione della cessione di credito e per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 50.342.528 per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*125. 01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
(Credito d'imposta per spese di adeguamento degli ambienti domestici)
1. Al fine di sostenere l'adozione di investimenti legati alla necessità di adeguare gli ambienti domestici in dipendenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, alle persone fisiche è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020, per un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione ad acquisto di mobili e complementi di arredo necessari per la realizzazione di spazi domestici adeguati per far fronte alle esigenze della didattica a distanza dei familiari conviventi ovvero per lo svolgimento dell'attività lavorativa in forma di lavoro agile come definito dall'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, (bonus mobili), comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto- legge, sono stabilite le modalità per la comunicazione della cessione di credito e per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 50.342.528 per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*125. 013. Ruffino, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
(Estensione dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 9, decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 in materia di imposta sui canoni di locazione)
1. Per il quinquennio 2020/2025 la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 si applica anche ai contratti di locazione ovunque stipulati successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
125. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
(Credito d'imposta per i servizi professionali alle imprese)
1. Alle micro e alle piccole imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute o maturate nel 2020 per acquisto di servizi di natura professionale di cui al comma 2, fino ad un massimo di 10.000 euro, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è riconosciuto per le spese relative:
a) alle attività ed ai servizi di comunicazione, di marketing e di organizzazione di eventi;
b) alle ricerche di mercato;
c) ai servizi finanziari;
d) alla consulenza aziendale relativa all'analisi del rischio anche con riferimento alla gestione delle risorse umane.
3. Il credito d'imposta di cui ai precedenti commi è cumularle con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti o maturati con riferimento all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, ed è utilizzabile a decorrere dall'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 FINAL «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo
125. 03. Squeri.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
1. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124 le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».
2. Al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124 le parole: «a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro» sono soppresse.
125. 04. Buratti, Rotta, Topo.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
1. Al fine di incentivare il ricorso ai pagamenti elettronici, per ridurre i rischi di contagio connessi all'utilizzo del danaro contante, all'articolo 22, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, comma 2, eliminare le parole: «a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro».
125. 010. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
1. Al fine di incentivare il ricorso ai pagamenti elettronici, per ridurre i rischi di contagio connessi all'utilizzo del danaro contante, alle imprese del settore turistico ricettivo spetta un credito di imposta di importo pari alle commissioni addebitate in relazione alle transazioni oltre 999 euro effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.
2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122.
125. 08. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
1. Al fine di incentivare il ricorso ai pagamenti elettronici, per ridurre i rischi di contagio connessi all'utilizzo del danaro contante, all'articolo 22, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, al comma 2, sostituire: «400.000» con: «1.500.000».
125. 09. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
1. Nelle more dell'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, i dati di cui al medesimo comma riferiti all'anno precedente ai fini dell'aggiornamento della DSU possono essere attestati tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
125. 011. Manzo.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
(Credito d'imposta sul lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81)
1. Per le spese, sostenute nell'anno 2020, relative all'acquisto o adeguamento degli strumenti mediante i quali attuare le procedure di lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017 n. 81 quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, nonché per le spese relative alla formazione del personale dipendente e di consulenza in tale ambito, è concesso un contributo pari al 50 per cento delle predette spese effettivamente sostenute per un massimo di euro 200 mila.
2. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, che non concorre alla formazione della base imponibile, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. L'utilizzo del presente credito di imposta è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui si riceve nel Sistema d'interscambio la fattura relativa all'acquisto o adeguamento degli strumenti mediante i quali attuare le suddette procedure di lavoro agile, nonché le fatture relative alle spese per la formazione del personale dipendente o per consulenza in materia di lavoro agile.
Le modalità applicative di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
125. 05. Buratti, Rotta, Topo.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa nel settore dell'intrattenimento e di pubblico spettacolo, spetta un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di servizi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
2. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
a) corsi di formazione per il personale finalizzati a istruire lo stesso sulle modalità di prevenzione sanitaria;
b) visite mediche relative alla diagnosi dei sintomi ricollegabili al COVID-19.
4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
125. 06. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
(Cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende)
1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è consentita la cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende per investimenti effettuati mediante la fruizione delle agevolazioni previste dal credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dai credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dal credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, così come prorogati dall'articolo 1, commi 218, 316 e 319 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dal credito d'imposta per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
125. 07. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
1. Allo scopo di perseguire le finalità di cui all'articolo 43 comma 1 del Cura Italia è di garantire la sicurezza del personale operante in ambito socio-sanitario, si trasferiscono ad Invitalia, entro 10 giorni dai giorno della conversione in legge di questo decreto, l'importo di 300 milioni di euro da erogare, mediante apposito bando, alle imprese del comparto socio-sanitario per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale di cui all'articolo 43 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
125. 012. Mantovani, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
(Equo canone libero di solidarietà)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2022 il canone di locazione degli immobili di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sede di attività commerciali, turistiche, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale non può superare il 50 per cento del canone concordato tra le parti indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. A tal fine le parti, entro il 30 settembre 2020, provvedono all'adeguamento del canone in funzione della riduzione del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno 2019 relativo all'attività d'impresa, di lavoro autonomo, professionale o commerciale esercitata nell'immobile.
2. Sino al 31 dicembre 2022 è assegnato al locatore degli immobili di cui al comma 1 un credito d'imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata rispetto al canone indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile in ciascuno degli anni 2021 e 2022 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
125. 015. Grimaldi.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
(Credito di imposta per la vendita di birra alla spina)
1. Al fine di sostenere il settore Ho.Re.Ca. e di fornire supporto economico in particolare agli esercenti attività di ristorazione e bar, particolarmente colpiti dalla crisi, è riconosciuto un credito di imposta nella misura di 0,33 euro/litro su volumi di birra in fusto acquistata nei mesi da luglio a dicembre 2020 e di 0,10 euro/litro su volumi di birra in fusto acquistata nel corso del 2021.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 16 milioni di euro per il 2020 e 16 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
125. 017. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
(Potenziamento dei Contributi alle imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)
1. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «50 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
125. 018. Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
(Credito di imposta per la sostituzione delle coperture in amianto delle aziende agricole)
1. Al fine di un complessivo efficientamento energetico ed una maggiore sostenibilità ambientale delle attività, è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per le imprese agricole che effettuino la sostituzione delle coperture in amianto delle aziende agricole.
Conseguentemente, all'articolo 122, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) credito di imposta per la sostituzione di coperture in amianto di cui all'articolo 125-bis».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
125. 019. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
(Detrazione per dispositivi di protezione individuale, prodotti per l'igienizzazione e guanti monouso)
1. Dopo la lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:
«c-quater). Le spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, ovvero filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149 –2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE, prodotti per l'igienizzazione delle mani, nonché guanti monouso, classificati come dispositivi di protezione individuale contro i prodotti chimici e i microorganismi, con certificazione di conformità alla EN 374-1/2/3. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
125. 020. Garavaglia, Guidesi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Fogliani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
(Onere deducibile per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale)
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«1-quinquies): i costi sostenuti da soggetti privati residenti nel territorio nazionale dei dispositivi medici e di protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149 –2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE, prodotti per l'igienizzazione delle mani, nonché guanti monouso, classificati come dispositivi di protezione individuale contro i prodotti chimici e i microorganismi, con certificazione di conformità alla EN 374-1/2/3».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
125. 023. Gusmeroli, Garavaglia, Locatelli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
(Potenziamento della deduzione delle spese telefoniche e di rete internet sostenute dalle aziende per le attività di lavoro agile avviate in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Per l'anno fiscale 2020, le voci di ammortamento dei beni materiali di cui all'articolo 102, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tutte sono deducibili nella misura del 100 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5.
125. 021. Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Molinari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI bando ImpresaSicura – Invitalia)
1. Al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese risultate idonee ma non rientranti nella lista dei beneficiari del rimborso per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale di all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura delle 100 per cento dell'ammontare del spese sostenute relativo al mese di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 per l'acquisto dei predetti dispositivi di protezione individuale.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva affini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 70 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
125. 022. Garavaglia, Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
ART. 126.
Sostituire i commi da 1 a 3 con il seguente:
1. Per i contribuenti che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel bimestre da marzo a aprile 2020 rispetto allo stesso bimestre del precedente periodo di imposta, i termini dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalle dichiarazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 novembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sui fondi europei e le disponibilità finanziarie attivate dal Meccanismo europeo di stabilità (MES).
126. 17. Occhiuto, Giacomoni, Mandelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore, Mazzetti.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati in misura del 50 per cento dell'importo dovuto, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al versamento dei contributi per i lavoratori stagionali ed al rimborso di quanto già versato.
126. 28. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quattro rate mensili, con le seguenti: ventiquattro rate mensili.
*126. 2. Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Gava.
Sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quattro rate mensili, con le seguenti: ventiquattro rate mensili.
*126. 8. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri, Calabria.
Sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quattro rate mensili, con le seguenti: ventiquattro rate mensili.
*126. 19. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quattro rate mensili, con le seguenti: ventiquattro rate mensili.
*126. 26. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, sostituire le parole: 16 settembre 2020 con le seguenti: 1° gennaio 2021 e le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili.
**126. 6. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sostituire le parole: 16 settembre 2020 con le seguenti: 1° gennaio 2021 e le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili.
**126. 13. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sostituire le parole: 16 settembre 2020 con le seguenti: 1° gennaio 2021.
Conseguentemente sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili.
**126. 20. Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Ai commi 1, 2 e 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quattro rate con le seguenti: dodici rate.
Conseguentemente, aggiungere i seguenti commi:
3-bis. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in euro 4.500 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del successivo comma.
3-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
3-quater. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 5, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.400 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
126. 3. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani.
Ai commi 1, 2 e 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: quattro rate con le seguenti: dodici rate.
Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
126. 5. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Ai commi 1, 2 e 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quattro rate con le seguenti: dodici rate.
126. 25. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 16 settembre 2020 con le seguenti: 1° gennaio 2021.
Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole quattro rate mensili con le seguenti: dodici rate mensili.
126. 9. Buompane, Caso, Maraia.
Apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, ovunque ricorrano, le parole: entro il 16 settembre 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 gennaio 2021;
b) al terzo comma, ovunque ricorrano, le parole: entro il 16 settembre 2020 sono sostituite dalle seguenti: entra il 31 gennaio 2021.
126.16. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: entro il 16 settembre 2020 con le seguenti: entro il 31 gennaio 2021;
b) sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque;
c) sostituire le parole: con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 con le seguenti: con il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021.
126. 14. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: 16 settembre 2020 con le seguenti: 31 gennaio 2021 e le parole: fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 sono sostituite dalle seguenti: fino ad un massimo di dodici rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 gennaio 2021;
b) al comma 2, sostituire le parole: 16 settembre 2020 con le seguenti: 31 gennaio 2021 e le parole: fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 con le seguenti: fino ad un massimo di dodici rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 gennaio 2021;
c) al comma 3, sostituire le parole: 16 settembre 2020 con le seguenti: 31 gennaio 2021 e le parole: fino d un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 sono sostituite dalle seguenti: fino ad un massimo di dodici rate mensili di pari importo a, decorrere dal 31 gennaio 2021.
126. 24. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: entro il 16 settembre 2020 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020 e le parole quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 con le seguenti: dodici rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021;
b) al comma 2 sostituire le parole: entro il 16 settembre 2020 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020 e le parole: quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 con seguenti: dodici rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021;
c) al comma 3 sostituire le parole: entro il 16 settembre 2020 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020 e le parole: quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 con le parole: dodici rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021.
126. 27. Rachele Silvestri, De Toma.
Al comma 1, sostituire le parole: 16 settembre 2020, ovunque ricorrono, con le seguenti: 31 dicembre 2020.
Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
126. 18. Gelmini, Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Dopo il comma aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «inferiore all'ottanta per cento» sono sostituite con le seguenti: «inferiore al cinquanta per cento».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 285, comma 5, è ridotto di 200 milioni di euro nell'anno 2020.
126. 7. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità agli imprenditori colpiti dall'epidemia COVID-19 e vittime di racket all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
«7-quater. Per i soggetti cui è stato riconosciuto il diritto all'elargizione ai sensi della presente legge, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e proroghe disposte dal presente articolo avviene contestualmente alla corresponsione dell'elargizione. I medesimi soggetti versano le somme oggetto di sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi e con la possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.».
126 .12. Verini, Bazoli, Bordo, Vazio, Miceli, Soverini, Zan.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2-bis. Per tutte le imprese che non hanno effettuato alcuna attività nel periodo compreso dal mese di marzo 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge individuate sulla base del codice Ateco, i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 16 ottobre 2020. Per chi effettua il versamento in un'unica soluzione i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto sono effettuati entro il 16 novembre 2020. Il versamento può essere effettuato anche fino ad un massimo di quattro rate mensili con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
126. 23. Benedetti.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per l'anno 2020, soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza applicazione di sanzioni o interessi.
2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 2, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
126. 1. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020, in favore delle imprese che hanno alla data del 30 settembre 2020 un calo del fatturato dei due terzi, con il versamento dell'unica rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
126. 4. Manzo, Faro.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. In deroga alle disposizioni del presente articolo, i debiti tributari e per contributi previdenziali cosiddetto assistenziali e i premi assicurativi obbligatori, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, esistenti alla data del 31 dicembre 2019 a carico delle imprese e dei datori di lavoro agricoli possono essere estinti, senza il pagamento di sanzioni, interessi e somme aggiuntive in un numero massimo di 40 rate trimestrali consecutive, a partire dal mese di ottobre 2020.
3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis si provvede mediante incremento, a decorrere dal mese successivo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione. A tal fine, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla parola: «cinquanta».
126. 11. Caon, Sandra Savino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593 del Ministro dello sviluppo economico.
126. 15. Casino.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Sono sospesi tutti i termini di riversamento all'erario ed all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari derivanti dall'attività di raccolta delle scommesse, effettuata anche in modalità a distanza, a decorrere dal mese di giugno e fino al termine del secondo mese successivo al riavvio delle attività di raccolta. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 715.
126. 21. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
126. 22. Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Topo.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali)
1. Per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre nel settore turistico e nel servizio pubblico di linea e non di linea sono sospesi per l'anno 2020 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria.
2. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
3. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.
126. 01. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Proroga dei termini dei versamenti relativi alle dichiarazioni fiscali)
1. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 762, le parole: «16 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre».
126. 02. Benedetti.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Sospensione di versamenti tributari)
1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a) le parole: «di cui agli articoli 23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché relativi alle imposte dirette e indirette;»;
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) alle entrate di competenza degli enti locali.»;
b) al comma 3:
1) nella lettera a) le parole: «di cui agli articoli 23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette;»;
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) alle entrate di competenza degli enti locali.».
*126. 03. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Sospensione di versamenti tributari)
1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a) le parole: «di cui agli articoli 23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché relativi alle imposte dirette e indirette;»;
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) alle entrate di competenza degli enti locali.»;
b) al comma 3:
1) nella lettera a) le parole: «di cui agli articoli 23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette;»;
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) alle entrate di competenza degli enti locali.».
*126. 09. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Sospensione di versamenti tributari)
1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a) le parole: «di cui agli articoli 23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché relativi alle imposte dirette e indirette;»;
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) alle entrate di competenza degli enti locali.»;
b) al comma 3:
1) nella lettera a) le parole: «di cui agli articoli 23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette;»;
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) alle entrate di competenza degli enti locali.».
*126. 020. Ruggieri, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Modifiche all'articolo 18 decreto-legge n. 23 del 2020)
1. Dopo l'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 18-bis.
(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)
1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
2. All'articolo 34, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole “700.000 euro” sono sostituite dalle parole “euro 1.000.000”.
Art. 18-ter.
(Sospensione dei termini dei versamenti relativi agli istituti deflativi del contenzioso)
1. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 gennaio 2021, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Art. 18-quater.
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)
1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti net periodo dall'8 marzo al 31 gennaio 2021, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni emesse dagli agenti della riscossione, dalle società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 19971 n. 446 e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del medesimo decreto legislativo e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 20131 n. 147, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 20191 n. 160 e dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato”.
Art. 18-quinquies.
(Sospensione dei termini relativi alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio)
1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 3 è sostituito dal seguente “Sono differiti al 31 gennaio 2021 i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera e), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché i termini di versamento del 31 marzo 2020 e del 31 luglio 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I versamenti delle rate di cui al periodo precedente possono essere effettuati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.”.
Art. 18-sexies.
(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)
1. All'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 4 è sostituito dal seguente “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1”.
Art. 18-septies.
(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)
1. In considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza pandemica da COVID-19, per il periodo di imposta in corso all'8 marzo 2020 non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. Il periodo di imposta in corso all'8 marzo 2020 può essere considerato un “periodo di non normale svolgimento dell'attività” ai fini della disapplicazione delle disposizioni in materia indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 20171 n. 96. Per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente, resta fermo il riconoscimento dei benefici premiali di cui al comma 11 del citato articolo 9-bis, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al successivo comma 12.».
126. 04. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Estensione della sospensione di versamenti tributari e contributivi)
1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportare le seguenti modificazioni:
1. al comma 1, lettera a), le parole «23 e 2411» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis»;
2. dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria»;
3. al comma 3, alla lettera a) le parole «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis»;
4. Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «da 1 a 4-bis»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-bis sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.».
5. Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'B marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.».
126. 05. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Proroga sospensione di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle imprese del trasporto persone e ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)
1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus ovvero negli autoservizi pubblici non di linea; che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, rispettivamente, di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nonché di almeno il 40 per cento nei mesi di maggio e giugno 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) all'imposta sul valore aggiunto.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo e in quanto compatibile, si fa riferimento alla disciplina recata dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
*126. 06. Zanettin.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Proroga sospensione di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle imprese del trasporto persone e ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)
1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus ovvero negli autoservizi pubblici non di linea; che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, rispettivamente, di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nonché di almeno il 40 per cento nei mesi di maggio e giugno 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) all'imposta sul valore aggiunto.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo e in quanto compatibile, si fa riferimento alla disciplina recata dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
*126. 014. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Proroga sospensione di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle imprese del trasporto persone e ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)
1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus ovvero negli autoservizi pubblici non di linea; che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, rispettivamente, di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nonché di almeno il 40 per cento nei mesi di maggio e giugno 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) all'imposta sul valore aggiunto.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo e in quanto compatibile, si fa riferimento alla disciplina recata dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
*126. 021. Luciano Cantone, Grippa.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Proroga sospensione di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle imprese del trasporto persone e ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)
1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti negli autoservizi pubblici non di linea, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, rispettivamente, di almeno il 40 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di almeno il 40 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nonché di almeno il 40 per cento nei mesi di maggio e giugno 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) all'imposta sul valore aggiunto.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo e in quanto compatibile, si fa riferimento alla disciplina recata dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
126. 07. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Proroga sospensione di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle imprese del trasporto persone e ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)
1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, rispettivamente, di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nonché di almeno il 40 per cento nei mesi di maggio e giugno 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi. fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale. che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) all'imposta sul valore aggiunto.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo e in quanto compatibile, si fa riferimento alla disciplina recata dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
126. 023. Belotti, Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)
1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nella provincia di Bergamo, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di giugno, luglio e agosto, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) all'imposta sul valore aggiunto.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di giugno, luglio e agosto 2020, i termini dei versamenti del contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
4. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sui fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 140 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
126. 08. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Rottamazione-quater delle cartelle)
1. Al fine di sostenere la liquidità di famiglie, imprese e lavoratori e agevolare il rilancio economico del Paese a seguito della pandemia da COVID-19 i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti senza l'applicazione di sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2020;
b) nel numero massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 novembre 2020.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1. sono dovuti, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendolo, entro il 30 settembre 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2.
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
7. Entro il 30 settembre 2020 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f-bis) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
11. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
a) alla data del 30 novembre 2020 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che noli si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero, ferma restando la possibilità di attivare la rateizzazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tal fine, per temporanea situazione di obiettiva difficoltà si intende l'avere sofferto nell'ultimo periodo d'imposta una riduzione del fatturato o dei redditi pari ad almeno il 25 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente.
15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.
16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
20. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21 e 23, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
21. L'integrale pagamento delle residue somme dovute al 30 settembre 2020 ai sensi della definizione agevolate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in un massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 novembre 2020, sulle quali sono dovuti, dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 settembre 2020, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b).
22. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 30 novembre 2020, in unica soluzione, il pagamento delle rate difterite ai sensi del comma 21.
23. Le disposizioni del comma 15 si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, delle rate differite ai sensi del comma 21.
24. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017;
c) dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine.
126. 010. Ungaro.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Proroga dei termini dei versamenti relativi alle dichiarazioni fiscali)
1. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
2. Nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 762, le parole: «16 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre».
126. 011. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Disposizioni in materia di tributi comunali)
1. I debiti di natura tributaria di competenze degli enti locali, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2019, ovvero in riscossione diretta da parte degli enti locali, sia nella fase accertativa che nella riscossione coattiva, relativi a qualunque tipologia di entrata tributaria, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica mediante il versamento di una somma determinata con apposito regolamento comunale deliberato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. Il regolamento comunale di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio, determina le modalità e i termini per usufruire della definizione agevolata, con particolare riferimento:
a) alla data entro cui presentare domanda di definizione agevolata;
b) alla indicazione della scadenza della rata unica o delle ulteriori rate in caso di dilazione;
c) ai criteri di determinazione della grave e comprovata situazione di difficoltà economica;
d) all'importo delle somme ridotte, oltre al totale delle sanzioni e degli interessi maturati, calcolate proporzionalmente ai criteri di cui alla lettera c).
3. Il regolamento di cui ai commi 1 e 2 deve essere approvato entro il 31 dicembre 2020 e non potrà comunque prevedere una scadenza di pagamento delle rate anteriore al periodo di sospensione delle attività di riscossione e accertativa di cui all'articolo 67 del presente decreto-legge.
4. Per i debiti affidati all'Agente della riscossione, la definizione agevolata, in ogni caso preventivamente approvata con regolamento comunale, seguirà le medesime disposizioni fissate dall'articolo 1 commi 184 e seguenti della legge n. 145 del 2018, ove compatibili con la tipologia di entrate.
126. 012. Rampelli.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.
2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.
3. Ai soggetti indicati nei precedenti commi che registrino un imponibile negativo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è riconosciuto, anche in deroga agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un credito di imposta determinato, ai fini Ires applicando al predetto imponibile negativo l'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai fini Irpef l'aliquota d'imposta media applicata nel precedente periodo d'imposta. Il predetto credito è riconosciuto nei limiti dell'imposta dovuta per il precedente periodo d'imposta.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione.
126. 013. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali)
1. Per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre nel settore turistico e nel servizio pubblico di linea e non di linea sono sospesi per l'anno 2020 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria.
2. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
3. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
126. 015. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Riduzione della misura della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo)
1. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.
2. Le ritenute di cui al comma 1 sono ridotte alla metà se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.
*126. 016. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Riduzione della misura della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo)
1. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.
2. Le ritenute di cui al comma 1 sono ridotte alla metà se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.
*126. 017. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Riduzione della misura della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo)
1. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.
2. Le ritenute di cui al comma 1 sono ridotte alla metà se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.
*126. 028. Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Sospensione delle verifiche sulla regolarità contributiva (DURC) relativamente alla concessione di contributi alle imprese, al fine di favorirne la liquidità)
1. Al fine di favorire il superamento della crisi di liquidità delle imprese legata all'emergenza COVID-19, per i contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili e agevolazioni finanziarie, comunque denominati, riconosciuti alle imprese da disposizioni statali o regionali, sono sospese le verifiche di cui al decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 e successivi decreti attuativi, in riferimento ai pagamenti disposti fino al 31 dicembre 2020.
126. 018. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero)
1. Per le imprese turistico-ricettive, le aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator, i parchi tematici permanenti, le discoteche, le sale da ballo e di intrattenimento e i locali notturni, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo pari a 300 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 3, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.
126. 019. Sut, Sabrina De Carlo.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Proroga sospensione di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle imprese degli autoservizi pubblici non di linea e ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)
1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti negli autoservizi pubblici non di linea, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, rispettivamente, di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nonché di almeno il 40 per cento nei mesi di maggio e giugno 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) all'imposta sul valore aggiunto.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo e in quanto compatibile, si fa riferimento alla disciplina recata dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
126. 022. Maccanti, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)
1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 sostituire il secondo periodo con il seguente: «I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto sono estinte, ovvero non corrisposte né risultanti alla posizione debitoria dei soggetti richiedenti.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
126. 024. Guidesi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Contributi previdenziali e ritenute sui redditi da lavoro dipendente)
1. Non sono dovuti gli eventuali contributi previdenziali previsti per l'impiego di lavoratori a qualsiasi titolo e non sono effettuate le ritenute sui lavoratori dipendenti per tutto l'anno 2020, per le imprese e lavoratori autonomi titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro, di cui agli allegati 1 e 2.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
Conseguentemente:
All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 13, le parole: 96 per cento sono sostituite con le seguenti: 86 per cento;
2) dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 90 per cento del loro ammontare.».
All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 731, le parole: nell'8,60 per cento sono sostituite dalle seguenti: nel 13 per cento;
2) al comma 732, dopo le parole: all'83 per cento aggiungere le seguenti: fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.
126. 025. Toccalini, Ribolla, Comencini.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Sconto ed estinzione dei versamenti tributari e contributivi)
1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, 2, 3, 4 e 5 le parole: «sono sospesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «sono scontati, ovvero sono estinti dalla propria posizione debitoria»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «La sospensione dei versamenti,» con le seguenti: «La cancellazione dei versamenti,»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I versamenti estinti automaticamente ai sensi del commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi agli enti impositori i quali provvedono a validare, ovvero sanare la posizione debitoria dei soggetti richiedenti, senza obbligo di restituzione.»;
d) il comma 8 è soppresso.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Estinzione dei versamenti tributari e contributivi.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
126. 026. Guidesi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Regime forfetario sperimentale)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.
2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:
a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
3. I soggetti di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.
4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali, all'atto del pagamento degli stessi, non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
126. 027. Vanessa Cattoi, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Proroga dei termini dei versamenti relativi olle dichiarazioni fiscali)
1. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
2. Nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 762, le parole: «16 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre».
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
126. 029. Paternoster, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.
2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
126. 030. Vanessa Cattoi, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Regime agevolato studi professionali)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, gli studi associati, ovvero le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge numero 183 del 2011, nonché i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro possono applicare un'imposta sostitutiva con regime agevolato di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e pari a 900 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
b) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e a 900 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
126. 031. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Mini-IRES sperimentale)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrino nella definizione di piccola impresa contenuta nella raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.
2. Ai fini del comma 1:
a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso ai 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.
3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.
4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
126. 032. Vanessa Cattoi, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
ART. 127.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, sostituire le parole: 61 e 62 con le seguenti: 60, 61 e 62;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 giugno 2020.
127. 4. Ruggiero.
Al comma 1, lettera a), al numero 1, premettere il seguente:
01) al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «u) servizi degli istituti di bellezza, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing; v) attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie e tintorie; z) servizi di pompe funebri e attività connesse; aa) attività di sgombero di cantine, solai e garage; bb) agenzie matrimoniali e d'incontro; cc) servizi di cura degli animali da compagnia, esclusi i servizi veterinari; dd) altre attività di servizi per la persona n.c.a.».
127. 5. Cubeddu.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 61:
1) al comma 1 alla lettere a) e b) le parole: «dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2 marzo 2020 al 31 dicembre 2020» e alla lettera c) le parole: «in scadenza nel mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza dal mese di marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020».
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di venticinque rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16 gennaio 2021.
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
127. 28. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.
Al comma 1, lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:
1) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a far data dal 1° gennaio 2021, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Conseguentemente, al numero 2, sostituire le parole: fino al 30 giugno 2020 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2020 e le parole: con le modalità e nei termini previsti dal comma 4 con le seguenti: a far data dal 1° gennaio 2021, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo.
127. 24. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1 lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di dodici rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 31 gennaio 2021.
Conseguentemente:
2) al punto 2) sostituire le parole: 30 giugno 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020;
3) alla lettera b) sostituire le parole: entro il 16 settembre 2020 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020 e le parole: quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 con le seguenti: dodici rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021.
127. 29. Rachele Silvestri, De Toma.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1) primo periodo, sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili;
b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili.
*127. 1. Tomasi, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Bellachioma, Gava.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1) primo periodo, sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili;
b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili.
*127. 9. Novelli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1) primo periodo, sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili;
b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili.
*127. 18. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1) primo periodo, sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili;
b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili.
*127. 27. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Sostituire le parole: 16 settembre 2020, ovunque ricorrono, con le seguenti: 31 dicembre 2020.
Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: ricavi sono aggiunte le seguenti: derivanti da servizi digitali;
b) al comma 41, le parole: 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento.
127. 15. Gelmini, Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quattro rate, con le seguenti: dodici rate.
127. 26. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis). All'articolo 62 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per i soggetti residenti nel territorio italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, sono sospesi i versamenti del saldo e della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché quello relativo all'imposta regionale sulle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, che scadono il 30 giugno 2020.»;
b) alla lettera b) sostituire le parole: «ai sensi dei commi 2 e 3» con le seguenti: «2, 3 e 3-bis».
127. 16. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti
2-bis) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «, sale da gioco e biliardi;» sono inserite le seguenti: «soggetti che operano nella produzione, distribuzione e organizzazione di spettacoli dal vivo;»;
2-ter) dopo il comma 51 è inserito il seguente:
«51-bis. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 agosto 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».
127. 21. Orfini, Rossi, Mollicone, Nobili.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:
2-bis. Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. I soggetti che operano nella produzione, distribuzione e organizzazione di spettacoli dal vivo applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 agosto 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 5. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».
127. 22. Orfini, Rossi, Mollicone, Nobili.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 con le seguenti: entro i termini di versamento relativi al saldo delle imposte di cui alla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2020. Il versamento potrà avvenire con le stesse modalità previste per il saldo delle imposte di cui alla dichiarazione dei redditi.
Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) all'articolo 62, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
127. 25. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione dei versamenti contributivi attiene l'intero debito, comprensivo tanto della quota a carico del lavoratore che di quella del datore di lavoro, maturate ed operate sino al 31 maggio 2020.
127. 14. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis. All'articolo 78, il comma 2-quinquiesdecies è sostituito dal seguente:
«2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dal 2 marzo 2020 e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Al relativo onere valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265».
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5 sostituire la parola: 800 con la seguente: 780.
127. 11. Caon, Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 78 il comma 2-quinquiesdecies è sostituito dal seguente:
«2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dal 2 marzo 2020 e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».
127. 20. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.
Al comma 1 dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 69, comma 2, le parole: «per tutto il periodo di sospensione dell'attività» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 787 conseguentemente alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: e 62 con le parole: , 62 e 69.
127. 19. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Per le imprese turistico ricettive i versamenti Ires saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
*127. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Per le imprese turistico ricettive i versamenti Ires saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
*127. 10. Faro, Manzo, Grimaldi, Iorio.
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Per le imprese turistico ricettive i versamenti Ires saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
*127. 17. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Per le imprese turistico ricettive i versamenti Ires saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
*127. 23. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. La sospensione del termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori di cui all'articolo 67 e la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68 decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 relativamente alle richieste di contribuzione previdenziale formulate a seguito di accertamento ai sensi dell'articolo 2 comma 26 legge n. 335 del 1995, nei confronti dei liberi professionisti tenuti alla iscrizione in albi professionali con cassa di previdenza di categoria già esistente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335, e dunque esclusi dalla gestione di cui all'articolo 2 comma 26 legge n. 335 del 1995, fermo il diritto al Dure provvisorio ex articolo 3 comma 2 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 per tutto il periodo di sospensione.
127. 3. Durigon, Murelli, Bordonali, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quattro rate, con le seguenti: dodici rate.
Conseguentemente aggiungere i seguenti commi:
1-bis. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in euro 2.200 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del successivo comma 3.
1-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1-quater. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 3, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.200 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
127. 6. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.
Al comma 1, lettera a), numero 2) aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
5-bis. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi ed in deroga ai vincoli di bilancio e di destinazione d'uso dei fondi di riserva, ad erogare provvidenze straordinarie ai professionisti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Gli atti deliberativi sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni trenta dall'invio, salvo rilievi motivati.
5-ter. All'articolo 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
127. 7. Giuliodori.
Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: quattro rate con le seguenti: dodici rate.
Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
127. 8. Caretta, Ciaburro, Trancassini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.
127. 12. Barelli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 127, è aggiunto il seguente:
Art. 127-bis.
1. All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) le parole: «ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dall'età».
Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
127. 01. Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Contribuenti)
1. Per i contribuenti in regola con le scadenze fiscali e previdenziali che non usufruiscono della dilazione prevista dall'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e della presente norma è riconosciuto un credito di imposta del 10 per cento sui versamenti fiscali e previdenziali effettuati nell'anno 2020.
127. 02. Rachele Silvestri, De Toma
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Sospensione di versamenti tributari)
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, comma 1:
1) alla lettera a) le parole: «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis»; dopo le parole: «29 settembre 1973, n. 600,» sono aggiunte le seguenti: «e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette,»; le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 agosto 2020»;
2) alla lettera e), le parole: «nel mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di marzo 2020 al mese di agosto 2020»;
3) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) i termini relativi alle entrate di competenza degli enti locali, in scadenza dal mese di marzo 2020 al mese di agosto 2020.».
b) all'articolo 62, comma 2:
1) nella alinea, le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 agosto 2020»;
2) alla lettera a) le parole: «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis»; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette;»;
3) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«e-bis) relativi alle entrate di competenza degli enti locali.».
*127. 03. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Sospensione di versamenti tributari)
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, comma 1:
1) alla lettera a) le parole: «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis»; dopo le parole: «29 settembre 1973, n. 600,» sono aggiunte le seguenti: «e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette,»; le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 agosto 2020»;
2) alla lettera e), le parole: «nel mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di marzo 2020 al mese di agosto 2020»;
3) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) i termini relativi alle entrate di competenza degli enti locali, in scadenza dal mese di marzo 2020 al mese di agosto 2020.».
b) all'articolo 62, comma 2:
1) nella alinea, le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 agosto 2020»;
2) alla lettera a) le parole: «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis»; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette;»;
3) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«e-bis) relativi alle entrate di competenza degli enti locali.».
*127. 09. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Sospensione di versamenti tributari)
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, comma 1:
1) alla lettera a) le parole: «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis»; dopo le parole: «29 settembre 1973, n. 600,» sono aggiunte le seguenti: «e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette,»; le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 agosto 2020»;
2) alla lettera e), le parole: «nel mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di marzo 2020 al mese di agosto 2020»;
3) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) i termini relativi alle entrate di competenza degli enti locali, in scadenza dal mese di marzo 2020 al mese di agosto 2020.».
b) all'articolo 62, comma 2:
1) nella alinea, le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 agosto 2020»;
2) alla lettera a) le parole: «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis»; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette;»;
3) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«e-bis) relativi alle entrate di competenza degli enti locali.».
*127. 019. Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Proroga termini per i comuni dell'isola di Ischia)
1. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, come modificato dall'articolo 32, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022».
2. All'articolo 33, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022» e le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
3. All'articolo 34, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022» e le parole: «entro il 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2022».
4. All'articolo 35, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ghigno 2022» e le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
**127. 04. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Proroga termini per i comuni dell'isola di Ischia)
1. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, come modificato dall'articolo 32, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022».
2. All'articolo 33, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022» e le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
3. All'articolo 34, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022» e le parole: «entro il 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2022».
4. All'articolo 35, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ghigno 2022» e le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
**127. 010. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Proroga termini per i comuni dell'isola di Ischia)
1. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, come modificato dall'articolo 32, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022».
2. All'articolo 33, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022» e le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
3. All'articolo 34, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022» e le parole: «entro il 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2022».
4. All'articolo 35, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ghigno 2022» e le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
**127. 022. Topo.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Estensione ai soggetti che operano nel settore dell'industria navalmeccanica e del relativo indotto della sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)
1. All'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:
«t-bis) soggetti che operano nel settore dell'industria navalmeccanica e nel relativo indotto».
127. 05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
1. All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) le parole: «ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dall'età».
2. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni», con le seguenti: «1° settembre 2020» sono sostituite dalle parole: «1° gennaio 2021». A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 1° gennaio 2021 sono sospesi i provvedimenti di escussione delle garanzie legate ai contratti di locazione.
127. 06. Zardini, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 102, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dall'età.»;
b) al comma 101, dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma 103» sono inserite le seguenti: «, nonché con riferimento ai soggetti disoccupati da almeno 5 anni».
127. 07. Gribaudo, Mura, Carla Cantone, Lepri, Serracchiani, Viscomi.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
1. Per le imprese che alla data del 9 marzo 2020 abbiano emesso titoli di credito – cambiali, assegni, vaglia cambiari, ed ogni altro titolo – con scadenza ricadente o decorrente nel periodo dal 1° maggio 2020 al 31 agosto 2020, sono sospesi:
a) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
b) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;
c) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
2. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 1° maggio 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386. La presente disposizione non determina ulteriori o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.
127. 08. Topo.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Proroga delle procedure di sfratto)
1. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni,» le seguenti: «1° settembre 2020» sono sostituite dalle parole: «1° gennaio 2021».
2. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 1° gennaio 2021 sono sospesi i provvedimenti di escussione delle garanzie legate ai contratti di locazione.
*127. 011. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Proroga delle procedure di sfratto)
1. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni,» le seguenti: «1° settembre 2020» sono sostituite dalle parole: «1° gennaio 2021».
2. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 1° gennaio 2021 sono sospesi i provvedimenti di escussione delle garanzie legate ai contratti di locazione.
*127. 012. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 127, è inserito il seguente:
Art. 127-bis.
1. All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) le parole: «ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dall'età».
**127. 013. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 127, è inserito il seguente:
Art. 127-bis.
1. All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) le parole: «ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dall'età».
**127. 014. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Definizione agevolata dei mancati versamenti contributivi)
1. Al fine di definire le posizioni contributive nei confronti delle rispettive casse di previdenza, i soggetti tenuti al versamento possono estinguere i mancati pagamenti dovuti sino al 31 dicembre 2018 in favore di enti, casse professionali o gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ancorché non ancora accertati e affidati agli agenti della riscossione, versando integralmente le somme dovute senza corrispondere sanzioni, interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2020 o, in alternativa, in numero massimo di sei rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 settembre e il 30 novembre 2020; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.
127. 015. Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a) le parole: «a 6 anni» sono sostituite con le seguenti: «a 12 anni» e le parole: «a 24 mesi» sono sostituite con le seguenti: «a 36 mesi»;
b) al comma 2, lettera b) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2019» e le parole: «29 febbraio 2020» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2019»;
c) al comma 6, alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) per i finanziamenti fino a 200.000 euro, all'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A., è richiesta esclusivamente:
1) la domanda di finanziamento e l'autocertificazione che attesti di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
2) l'autocertificazione attestante che i soggetti titolari dell'esercizio e della gestione dell'attività d'impresa, nonché lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, non siano stati condannati o non siano indagati per i reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 326-bis, 416, 416-bis, 513,629,644, 648-bis, 648-ter, 648-ter1 del codice penale;».
127. 016. Corda, Sabrina De Carlo.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Sospensione del versamento della prima dell'IMU)
1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, è sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.
127. 017. Bergamini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Proroga dei termini di versamento in scadenza nel mese di giugno 2020)
1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dalla dichiarazione IVA, che scadono al 30 giugno 2020, sono effettuati in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.
127. 018. Battilocchio, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
1. I soggetti indicati al primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, non operano la ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 27 del citato decreto, e successive modificazioni, sui compensi derivanti dalle attività di lavoro autonomo esercitate abitualmente; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti, di cui al primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare del redditi stessi.
127. 020. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; il comma 3 è sostituito dal seguente:
«Sono differiti al 31 gennaio 2021 i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera e), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché i termini di versamento del 31 marzo 2020 e del 31 luglio 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I versamenti delle rate di cui al periodo precedente possono essere effettuati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato».
127. 021. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Riduzione costo del lavoro)
1. All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) le parole: «ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dall'età».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 3.300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede rispettivamente, per un importo pari 1.300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
127. 023. Piastra, Murelli, Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Claudio Borghi.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente
Art. 127-bis.
(Moratoria sui versamenti fiscali)
1. Per le imprese con un volume di ricavi non superiori a 100.000 euro che abbiano subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, una riduzione complessiva del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 50 per cento, non è dovuta alcuna imposta per l'anno d'imposta 2020.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dei commi 3 e 4.
3. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite con le seguenti: «90 per cento».
b) dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 731, le parole: «nell'8,60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel 13 per cento».
b) al comma 732, dopo le parole: «all'83 per cento» aggiungere le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021».
127. 024. Ruggiero.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Proroga dei termini di versamento per IRPEF e IRES)
1. Ai fini IRPEF e IRES sono sospesi i termini per il versamento del saldo per l'anno 2019 e dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per tutti i soggetti passivi obbligati al versamento entro il 30 giugno.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020.
3. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.
127. 025. Ruggiero, Faro.
Dopo l'articolo 127 aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Proroga versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: «sono prorogati al 20 marzo 2020» con le seguenti: «sono prorogati al 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
127. 026. Vanessa Cattoi, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 127 aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
1. All'articolo 61, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 apportare le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea le parole: “30 aprile 2020” sono sostituite da: “30 giugno 2020”; b) al comma 1, lettera a), le parole: “24 e 29” sono sostituite dalle seguenti: “24, 25, 25-bis e 25-ter”»;
b) al comma 4, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;
c) il comma 5 è abrogato.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata dei bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
127. 027. Vanessa Cattoi, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Donina, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 128.
Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:
Art. 128-bis.
(Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni)
1. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ivi comprese le aree fabbricabili e gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.
2. La rivalutazione può essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ove non ancora approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero in quello dell'esercizio successivo, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
3. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.
128. 01. Acquaroli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:
Art. 128-bis.
(Incentivi per il rientro in Italia di lavoratori residenti all'estero)
1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi è altresì escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai soggetti che, in possesso di titolo di diploma di maturità di natura tecnica o scientifica non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di lavoro subordinato in ambito tecnico o scientifico in aziende private o pubbliche per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, sono individuati i diplomi richiesti e le attività lavorative svolte all'estero utili per usufruire dell'agevolazione.».
128. 02. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:
Art. 128-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)
1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero.
128. 03. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:
Art. 128-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)
1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio.
128. 04. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 128, è aggiunto il seguente:
Art. 128-bis.
(Misure in materia di recupero fiscale delle minusvalenze)
1. All'articolo 68, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «non oltre il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre l'ottavo».
128. 05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:
Art. 128-bis.
(Misure in materia di recupero fiscale delle minusvalenze)
1. All'articolo 68, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67» sono soppresse.
128. 07. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:
Art. 128-bis.
(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)
1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l'acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio o che abbiano tali immobili quali oggetto dell'ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
128. 06. Mazzetti, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
ART. 129.
Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:
Art. 129-bis.
(Incentivi agli utenti di reti di teleriscaldamento a biomassa nei comuni montani)
1. Alla tabella A – Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il numero 1-ter è aggiunto il seguente: «1-quater) fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa legnosa;».
2. All'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere la voce: «legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12.».
129. 01. Plangger
Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:
Art. 129-bis.
(Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani)
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti ed impianti in comuni già metanizzati o da metanizzare, appartenenti alla zona climatica F) prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi costi-benefici per i consumatori. A tal fine l'Autorità ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti.».
129. 02. Plangger.
Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:
Art. 129-bis.
(Misure urgenti in materia di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili in forma mutualistica)
1. Al fine di valorizzare l'attività di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili in forma mutualistica, i giudizi promossi da consorzi, società consortili e cooperative pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della presente disposizione relativi all'applicazione dell'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere definiti su istanza del contribuente entro il 31 dicembre 2020, senza interessi, indennità di mora o sanzioni, a condizione che risulti corrisposto dai soggetti indicati il 15 per cento della maggiore imposta. Al medesimo fine, all'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: «504», sono aggiunte le seguenti: «si intende nel senso che» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si intende riferita anche alla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta dalle società cooperative indicate e da queste trasferita a trader per essere riacquisita e ceduta ai soci nel medesimo anno solare, per consumo in locali e luoghi diversi dalle abitazioni».
129. 03. Plangger.
Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:
Art. 129-bis.
(Disposizioni in materia di accisa per il comune di Campione d'Italia)
1. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposto ad accisa con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'Allegato I al testo unico, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura ridotta di euro 201,50 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni, in materia di riduzione di costo del gasolio, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e all'articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
2. L'energia elettrica consumata nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'Allegato I al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:
a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003. Le medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta autorizzazione e restano in vigore per sei anni.
129. 05. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:
Art. 129-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato.».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
129. 08. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:
Art. 129-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato.».
*129. 07. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:
Art. 129-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato.».
*129. 010. Gadda, Scoma, Moretto.
ART. 130.
Dopo la lettera b) del comma 1, aggiungere la seguente:
b-bis) Per gli esercenti depositi ad uso agricolo di capacità non superiore a 25 metri cubi e per apparecchi di distribuzione automatica di carburanti ad uso agricolo collegati a serbatoi di capacità non superiore a 10 metti cubi che contengono carburante denaturato di cui al punto 5 della Tabella A al presente decreto, gli adempimenti previsti al comma 2 lettera a) e c) e comma 4 dal presente articolo, si considerano assolti dal rispetto degli adempimenti previsti dal decreto 14 dicembre 2001 n. 454.
130. 1. Gadda, Scoma.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre»;
b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 440,31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
quanto a 320,31 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265;
quanto a 120 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».
130. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: entro il 30 settembre con le seguenti: entro il 31 dicembre.
130. 3. Piastra, Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
d) alle imprese di noleggio autobus con conducente.
130. 4. Di Stasio, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Faro.
Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:
Art. 130-bis.
(Disposizioni in materia di accise sulla birra)
1. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:
a) a decorrere dal 1° luglio 2020: euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2021 ; euro 2,55 per ettolitro e per grado-Plato;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede assensi dell'articolo 265.
*130. 04. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:
Art. 130-bis.
(Disposizioni in materia di accise sulla birra)
1. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:
a) a decorrere dal 1° luglio 2020: euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2021 ; euro 2,55 per ettolitro e per grado-Plato;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede assensi dell'articolo 265.
*130. 06. Cattaneo.
Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:
Art. 130-bis.
(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)
1. A decorrere dal 1° maggio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
2. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari 4.084.000 euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
130. 05. Liuni, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:
Art. 130-bis.
(Ritenuta d'acconto sui contributi pubblici)
1. Per l'anno 2020 è sospesa l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4 per cento di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui contributi destinati a far fronte alle conseguenze dell'emergenza COVID-19 erogati dagli Enti di cui all'elenco Istat delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche.
130. 01. Trano.
Dopo l'articolo 130 aggiungere il seguente
Art. 130-bis.
(Modifiche all'articolo 20 del decreto-legge n. 23 del 2020)
1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «all'ottanta per cento» sono sostituite dalle parole: «al sessanta per cento».
2. All'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Solo per l'anno 2020, in caso di errore nel calcolo degli acconti di imposta indicati al comma 1 secondo il metodo previsionale, la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è ridotta al 10 per cento dell'importo non versato».
130. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:
Art. 130-bis.
(Differimento entrata in vigore dei nuovi criteri di determinazione della TARI e dalla TARI corrispettivo)
1. È differita al 2022 l'applicazione dei nuovi criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con Deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019.
130. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
ART. 132.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, il comma 630 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: «630. A decorrere dal 1o gennaio 2021 all'articolo 24-ter, comma 2 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'alinea, le parole “di categoria euro 2 o inferiore” sono sostituite dalle seguenti “di categoria euro 4 o inferiore.”».
*132. 1. Gava, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, il comma 630 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: «630. A decorrere dal 1o gennaio 2021 all'articolo 24-ter, comma 2 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'alinea, le parole “di categoria euro 2 o inferiore” sono sostituite dalle seguenti “di categoria euro 4 o inferiore.”».
*132. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, il comma 630 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: «630. A decorrere dal 1o gennaio 2021 all'articolo 24-ter, comma 2 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'alinea, le parole “di categoria euro 2 o inferiore” sono sostituite dalle seguenti “di categoria euro 4 o inferiore.”».
*132. 5. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis, alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il numero 1, aggiungere il seguente:
1-bis) servizio noleggio con conducente.
All'onere derivante dalla presente, pari a sei milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
**132. 3. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis, alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il numero 1, aggiungere il seguente:
1-bis) servizio noleggio con conducente.
All'onere derivante dalla presente, pari a sei milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
**132. 7. Rachele Silvestri, De Toma.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-ter del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso agli esercenti l'attività di autotrasporto merci mediante l'impiego di veicoli di massa inferiore a 7,5 tonnellate.
*132. 4. Rizzetto, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-ter del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso agli esercenti l'attività di autotrasporto merci mediante l'impiego di veicoli di massa inferiore a 7,5 tonnellate.
*132. 6. Rachele Silvestri, De Toma.
Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:
Art. 132-bis.
(Esenzione dall'accisa e dall'Iva per la produzione di dispositivi medici, Dpi e prodotti per la sanificazione donati)
1. Le imprese produttrici di dispositivi medici, di protezione individuale e di prodotti per la sanificazione utilizzati per l'emergenza da COVID-19 che donano tali dispositivi agli enti, alle strutture, alle forze dell'ordine e ai corpi volontari impegnati a fronteggiare l'emergenza, sono esonerate dal versamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto relative ai beni e alle materie prime necessarie per la loro produzione.
132. 01. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli
Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:
Art. 132-bis.
(Versamento delle royalties spettanti alla regione Basilicata)
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE.
132. 02. Casino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:
Art. 132-bis.
(Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Dopo il numero 1-quinquies) della tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «1-sexies) beni originati da operazione di recupero o riciclo.».
Conseguentemente all'articolo 265, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 5, sostituire le parole «800 milioni» con le seguenti «700 milioni»;
b) al comma 6, sostituire le parole «200 milioni» con le parole «50 milioni».
132. 03. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:
Art. 132-bis.
(Accisa agevolata per il servizio noleggio con conducente)
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 1, aggiungere il seguente:
«1-bis) servizio noleggio con conducente».
2. All'onere derivante dal presente articolo pari a sei milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.
132. 04. Brunetta.
Dopo l'articolo 132 aggiungere il seguente:
Art. 132-bis.
(Misure a sostegno degli operatori del settore energia elettrica e gas)
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alle seguenti finalità:
a) contenimento degli oneri generali di sistema al fine della riduzione dell'onerosità dei costi applicati ai clienti finali;
b) compensazione, nei rapporti tra gli operatori della filiera energetica, delle reali insolvenze subite;
3. Alla luce delle ripercussioni negative prodotte dall'emergenza COVID-19 nel settore della vendita di energia elettrica e gas, il rating finanziario delle società operanti in tale settore, posseduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non può essere modificato fino al 31 dicembre 2020.
4. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
132. 05. Manzo.
Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:
Art. 132-bis.
1. All'allegato II, punto 4 («Requisiti e prestazioni del contratto servizio energia») del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Un contratto servizio energia ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivanti e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche».
132. 06. Sangregorio.
ART. 133.
Sopprimerlo.
133. 5. Zolezzi.
Sopprimere la lettera a).
133. 11. Muroni, Fioramonti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 133.
(Abrogazione della plastic tax e della sugar tax)
1. I commi da 634 a 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
2. I commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 731 milioni di euro nel 2021 e, 759 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
133. 14. Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Porchietto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 133.
(Soppressione dell'imposta sul consumo di manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 634 a 658 sono abrogati;
b) i commi da 671 a 676 sono abrogati.
133. 10. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) i commi dal 634 al 658 sono soppressi.
Conseguentemente, al comma 2 sono, in fine, aggiunte le seguenti parole: Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a), quantificati in 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata «reddito di cittadinanza», di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
133. 3. Gava, Lucchini, Valbusa, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bazzaro, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), le parole: dal 1° gennaio 2021 sono sostituite dalle seguenti: dal 1° gennaio 2022.
133. 15. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dal 1° gennaio 2021 con le seguenti: dal 1° luglio 2022.
133. 4. Gava, Lucchini, Valbusa, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Cavandoli.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) i commi da 661 a 676 sono abrogati.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
133. 2. Cestari, Garavaglia, Bubisutti, Patassini, Golinelli, Viviani, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Lucchini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 676 è sostituito dal seguente:
«676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 675 sono sospese per un anno a decorrere dal termine dell'emergenza sanitaria come individuato dalla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 153 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
133. 1. Bubisutti, Patassini, Golinelli, Viviani, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Lucchini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1° gennaio 2021 con le seguenti: 1° gennaio 2023;
b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° gennaio 2021 con le seguenti: 1° gennaio 2023;
c) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 199,1 milioni di euro per l'anno 2020, 849,4 milioni di euro per l'anno 2021, 688,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 199,1 milioni di euro per l'anno 2020, 120,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 265;
b) quanto a 729 milioni di euro per l'anno 2021 e 688,9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata “reddito di cittadinanza”, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata dei bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
133. 12. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:
Art. 133-bis.
(Disposizioni in materia di sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra)
1. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 5 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione secondo le modalità ivi previste entro il 30 maggio 2020.
2. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla restituzione di quote di emissione ai sensi del medesimo decreto entro il 30 ottobre 2020.
3. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 10-ter, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione ai sensi del medesimo decreto entro il 31 luglio 2020.
133. 02. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:
Art. 133-bis.
1. Fatte salve le misure già adottate dalle regioni per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti costituiti da dispositivi di protezione individuale (DPI), utilizzati all'interno di attività economiche-produttive e di servizio come presidi di prevenzione dal contagio, quali mascherine e guanti, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore della sanità.
2. La presente disposizione trova applicazione fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque per i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
133. 03. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:
Art. 133-bis.
(Differimento delle disposizioni in materia di accisa sulla birra artigianale)
1. In deroga alle normative vigenti, e fino al 31 gennaio 2020, ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri, l'accisa ridotta di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è applicata al momento della fatturazione della vendita del prodotto.
133. 04. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:
Art. 133-bis.
(Sospensione delle accise su vino con marchio di tutela)
1. Il versamento delle accise di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, su vino IGT, IGP, DOC e DOCG è sospeso fino al 31 dicembre 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
133. 05. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:
Art. 133-bis.
(Sospensione delle accise su birra e vino prodotti in Italia)
1. Il versamento delle accise di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, su birra e vino, prodotti in impianti di lavorazione e produzione situati in Italia, è sospeso fino al 31 dicembre 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
133. 06. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:
Art. 133-bis.
(Credito d'imposta per la sostenibilità ambientale del commercio e della distribuzione dei fusti di birra)
1. Al fine di sostenere il settore Horeca e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione di bevande e alimenti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura dell'11,36 per cento nel periodo di imposta 2020 e del 3,34 per cento nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra riciclabili, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, che sono restituiti all'azienda di distribuzione a fini di sanificazione e riutilizzo.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*133. 07. Cattaneo.
Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:
Art. 133-bis.
(Credito d'imposta per la sostenibilità ambientale del commercio e della distribuzione dei fusti di birra)
1. Al fine di sostenere il settore Horeca e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione di bevande e alimenti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura dell'11,36 per cento nel periodo di imposta 2020 e del 3,34 per cento nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra riciclabili, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, che sono restituiti all'azienda di distribuzione a fini di sanificazione e riutilizzo.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*133. 01. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina, Gallinella, Gagnarli.
Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:
Art. 133-bis.
(Credito d'imposta per la sostenibilità ambientale del commercio e della distribuzione dei fusti di birra)
1. Al fine di sostenere il settore Horeca e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione di bevande e alimenti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura dell'11,36 per cento nel periodo di imposta 2020 e del 3,34 per cento nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra riciclabili, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, che sono restituiti all'azienda di distribuzione a fini di sanificazione e riutilizzo.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*133. 08. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bazzaro, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:
Art. 133-bis.
(Misure per l'acquisto di autoveicoli)
1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, non si applicano le misure disincentivanti per l'acquisto di autoveicoli a norma dell'articolo 1, commi da 1042 a 1045, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. L'imposta non è dovuta dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione in nome e per conto dell'acquirente, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta non è dovuta per chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo nuovo di categoria M1, ivi compreso chi immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.
3. L'imposta non è applicata ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
133. 010. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:
Art. 133-bis.
(Disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione sui veicoli)
1. Al fine di sostenere le famiglie e le imprese colpite dagli effetti negativi conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2020-2022, non è dovuta l'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'acquisto di veicoli, il passaggio di proprietà ovvero nel caso di prima immatricolazione al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Non sono dovute le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa nel periodo a decorre dallo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.
3. È altresì sospeso il pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione per le cessioni di mezzi di trasporto usati, auto private diesel di categoria inferiore o uguale a Euro 5, veicoli commerciali diesel di categoria inferiore o uguale ad Euro 4 da chiunque effettuati, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
133. 011. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
ART. 134.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Abrogazione dello split payment)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 17-ter è abrogato;
b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.
2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*134. 01. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Abrogazione dello split payment)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 17-ter è abrogato;
b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.
2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*134. 011. Bond, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Abrogazione dello split payment)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 17-ter è abrogato;
b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.
2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*134. 014. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo l'articolo 134 aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Abrogazione dello split payment)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 17-ter è abrogato;
b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.
2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*134. 03. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Abrogazione del reverse charge in edilizia)
1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**134. 02. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Abrogazione del reverse charge in edilizia)
1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**134. 04. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Abrogazione del reverse charge in edilizia)
1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**134. 012. Biancofiore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Abrogazione del reverse charge in edilizia)
1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**134. 013. Caretta, Ciaburro, Trancassini.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Modifiche alla disciplina della nuova IMU)
1. Al fine di garantire ai Comuni il medesimo gettito in occasione del passaggio tra l'abolita Imposta Unica Comunale alla nuova IMU, all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «di cui al comma 754» sono soppresse.
134. 05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)
1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
134. 06. Calabria, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Semplificazione in materia di compensazioni)
1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, della legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.
134. 07. Brunetta, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Incremento del limite per l'apposizione del visto di conformità)
1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
134. 08. Brambilla, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Modifica al trattamento fiscale dei canoni d'affitto non riscossi)
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «ad uso abitativo» sono soppresse.
2. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
134. 016. Caretta, Ciaburro.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Modifica al trattamento fiscale dei canoni di affitto non riscossi)
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
2. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.
134. 09. Caon, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Metodo previsionale acconti giugno)
1. All'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, comma 1, sostituire le parole «all'ottanta per cento» con le seguenti: «al cinquanta per cento».
134. 010. Cannizzaro, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, D'Ettore.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Agevolazioni fiscali per impattati)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), si applicano a decorrere dall'anno 2020 ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dal decreto legislativo n. 147 del 2015, articolo 16».
b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano a partire dall'anno 2020 ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».
134. 015. Navarra.
ART. 135.
Dodo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 13, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono soppresse le seguenti parole: «è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed».
135. 2. D'Orso, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 36, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, al procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.».
135. 4. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. In deroga al criterio previsto dall'articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle competenti somme del contributo unificato tributario per l'anno 2020 avviene per ciascuna Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del personale amministrativo in servizio esclusivo presso le Segreterie delle Commissioni tributarie territoriali e la Segreteria generale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nell'anno 2020; è liquidata con 3 acconti trimestrali 2020 ed un saldo corrisposto entro il 1° semestre 2021 dal Dipartimento delle finanze. Per tutti i magistrati tributari le competenti somme del contributo unificato tributario vanno, invece, ripartite come maggiorazione proporzionale fissa del compenso variabile liquidato per l'attività giurisdizionale e giudiziaria svolta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; per attività giurisdizionale si intende ad ogni effetto anche l'emanazione di ordinanze e decreti presidenziali che sono valutati a tal fine rispettivamente nella misura di un mezzo ed un terzo rispetto alla valutazione della sentenza; come attività giudiziaria si intende ad ogni effetto la pubblicazione nel portale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dei propri massimari di giurisprudenza entro la data di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2021, che saranno valutati esclusivamente per la competente quota di ripartizione ai magistrati formalmente ed ininterrottamente componenti dell'ufficio del massimario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. La maggiorazione proporzionale fissa del compenso variabile per l'attività giurisdizionale e giudiziaria è liquidata con 3 acconti trimestrali 2020 ed un saldo corrisposto entro il 1° semestre 2021 dal Segretario generale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e vistata dal Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
135. 3. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3, sostituire le parole: per l'anno con le seguenti: per gli anni 2019 e le parole: in servizio nell'anno con le seguenti: in servizio, rispettivamente, nell'anno 2019 e.
135. 1. Martinciglio.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
Art. 135-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)
1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Le misure di cui al comma 2 si applicano alle imprese che pur avendo esposizioni creditizie deteriorate procedono regolarmente all'adempimento di concordati preventivi, di cui all'articolo 61 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e successive modificazioni, a piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), della medesima legge fallimentare e agli accordi di ristrutturazione del debito di cui all'articolo 182-bis della medesima legge fallimentare».
Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 7, è inserito il seguente: 7-bis. All'onere derivante dall'alticcio 135-bis, comma 4, valutato in 800 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
135. 07. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
Art. 135-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)
1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sostituire le parole: «danneggiate dall'epidemia di COVID-19» con le seguenti: «, stante la crisi economica generata dall'epidemia di COVID-19»;
b) al comma 3 sopprimere le parole: «in via temporanea» e «diretta»;
c) sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 7, inserire il seguente: 7-bis. All'onere derivante dall'articolo 135-bis, valutato in 800 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
135. 09. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
Art. 135-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia tributaria)
1. All'articolo 83, secondo comma, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono sospesi per la stessa durata indicata all'articolo 67 i termini per la proposizione e il deposito dei ricorsi e degli appelli innanzi le commissioni tributarie, nonché delle istanze di riassunzione; sono altresì sospesi per la medesima durata i termini per presentare istanza di accertamento con adesione, nonché i termini relativi al procedimenti di accertamento con adesione e ai procedimenti di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 in corso alla data del 9 marzo 2020, nonché ogni altro termine relativo al contenzioso tributario e agli istituti deflativi del contenzioso medesimo.».
135. 012. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
Art. 135-bis.
(Ulteriori modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
4. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, inserire il seguente comma: «2-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si intendono sempre cumulabili con il periodo di sospensione dei termini di cui al precedente comma 2 nonché con qualunque periodo di sospensione dei termini aventi natura giudiziale o amministrativa, ivi inclusa la sospensione dei termini disciplinata dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742».
135. 08. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
Art. 135-bis.
(Definizione agevolata delle liti fiscali)
1. Le liti fiscali di ogni genere pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, alla Corte di cassazione o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che, al momento della data di presentazione della domanda di definizione della lite, ne ha la legittimazione, con il pagamento delle seguenti somme:
a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 200 euro;
b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
2) il 30 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
3) il 20 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 30 settembre 2020, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 1° ottobre 2020 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si precisa che:
a) per lite pendente, si intende quella in cui è parte l'Agenzia delle entrate avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 31 dicembre 2019, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;
b) per lite autonoma, si intende quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati;
d) sono espressamente escluse le liti pendenti aventi ad oggetto cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, comunicazione preventiva di ipoteca e qualsiasi atto emesso dall'Agente della riscossione.
e) sono altresì escluse dalla definizione agevolata le liti relative ad accertamenti aventi rilevanza anche ai fini penali, ad eccezione di quelli per i quali sia intervenuta sentenza di assoluzione definitiva entro la data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.
4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento, se dovuto ai sensi del presente articolo, ed è presentata, entro il 30 settembre 2020, una distinta domanda di definizione telematica, secondo le modalità stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Agenzia delle entrate previsti al comma 1, lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 31 dicembre 2020, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 2020, salvo rinuncia da parte del contribuente, i termini per la proposizione di appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
7. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. L'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.
8. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
9. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.
135. 01. Bucalo, Trancassini.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
Art. 135-bis.
(Introduzione di misure premiali condizionate all'affidabilità fiscale del contribuente)
1. L'Agenzia delle entrate elabora un meccanismo premiale, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti e della lotta all'evasione fiscale, attribuendo un determinato punteggio a ciascun contribuente a seconda del comportamento fiscale virtuoso tenuto nei precedenti sei anni fiscali.
2. A seconda di quanto stabilito nel comma 1, l'Agenzia delle entrate assegna un punteggio di affidabilità fiscale (così detta patente fiscale) che garantisce, in caso di violazioni relative alle dichiarazioni dei redditi, nonché ai connessi obblighi di versamento, nei sei anni fiscali successivi al periodo di imposta di riferimento, un bonus fiscale che, proporzionalmente al punteggio ottenuto, azzera aggio, riduce interessi di mora e dimezza sia le spese di notifica sia i termini di accertamento previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. L'Agenzia delle entrate predispone determinate linee guida per il riconoscimento dell'affidabilità fiscale del contribuente, tra cui: la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi, il pagamento delle imposte sui redditi nei termini previsti dalle relative disposizioni tributarie, ovvero l'assenza di irregolarità tributarie rilevate in avvisi di accertamento o di liquidazione o in processi verbali di contestazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la SOGEI, predispone un portale internet per tramite del quale ogni contribuente, previa identificazione personale di sicurezza, potrà verificare il suo punteggio di affidabilità fiscale suddiviso in tre fasce: da 0 a 4 punti «contribuente non censito o non affidabile», da 5 a 7 punti contribuente soggetto a normale monitoraggio, da 8 a 10 punti «contribuente affidabile».
5. È istituita dall'anno 2020, ogni 13 novembre, la «Giornata nazionale del Contribuente». In occasione della Giornata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni pubbliche adottano iniziative incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla materia dell'equa tassazione, dell'affidabilità fiscale e dell'educazione finanziaria.
6. Il Governo, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel periodo immediatamente precedente la sessione di bilancio relaziona alle Camere sullo stato dell'affidabilità fiscale e dell'obbedienza media del contribuente nazionale.
135. 02. Ungaro.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
Art. 135-bis.
(Disposizioni in materia di imposta di registro per gli atti giudiziari)
1. All'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo la parola: «registrazione» sono aggiunte le seguenti: «la parte soccombente in giudizio»:
2) dopo le parole: «le parti contraenti» sono soppresse le seguenti: «le parti in causa,».
135. 03. D'Orso, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
Art. 135-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1122-bis del codice civile)
1. In ogni grado del giudizio riguardante l'installazione di impianti domestici per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'articolo 1122-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile, devono applicarsi le norme degli articoli 702-bis, ter e quater del codice di procedura civile per consentire che la decisione sia emessa in camera di consiglio in forma semplificata nella prima udienza di comparizione delle parti, da fissare non oltre sessanta giorni dal deposito del ricorso.
2. In caso di necessità di accertamenti tecnici, il giudice potrà disporre consulenza tecnica ai sensi dell'articolo 195 del codice di procedura civile con deposito della relazione non oltre trenta giorni dall'incarico. La decisione deve essere emessa non oltre 30 giorni dal deposito della relazione tecnica.
135. 04. Cassese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
Art. 135-bis.
(Disposizioni in materia di personale marittimo)
1. Al fine di garantire, per il personale marittimo, i corsi di aggiornamento sul rischio biologico da COVID-19 previsti dal Ministero della salute (Primo Soccorso Elementare, Medical Care e Basic Life Support), sono stanziati 50 milioni di euro per il 2020, a valere sui Fondi del Ministero della salute.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dell'attività professionale, è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese effettuate dall'armatore o dal marittimo per i corsi di cui al comma 1 oltre che per l'acquisto e l'analisi dei tamponi per la diagnosi del COVID-19 da effettuare al personale marittimo e a tutte le persone che transitino a bordo delle unità naviganti.
135. 05. Varchi, Silvestroni, Trancassini.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
Art. 135-bis.
(Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 25 agosto 2016, n. 197)
1. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 è soppresso.
135. 06. Donno.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
Art. 135-bis.
(Modifiche al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° gennaio 2021 e, comunque, solo ai contratti stipulati a decorrere dalla medesima data».
135. 010. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 136.
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 100, dopo le parole: «da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato,» sono inserite le seguenti: «nonché da enti dotati di personalità giuridica aventi sede legale in Italia»;
b) il comma 101, ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: «Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma.»;
c) il comma 112, primo periodo, è sostituito dal seguente: «Ciascuna persona fisica ovvero ente dotato di personalità giuridica avente di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».
136. 1. Centemero.
Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 112 è sostituito dal seguente:
«112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e, in ogni anno fiscale, può costituire un solo piano di risparmio ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, o di non aver costituito nell'anno fiscale in corso un altro piano ai sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».
136. 2. Mor.
Al comma 2, prima della lettera a), aggiungere la seguente lettera:
0a) al comma 88, dopo le parole: «e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono aggiunte le seguenti: «e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011».
136. 3. Dal Moro.
Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:
Art. 136-bis.
(Rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)
1. Il comma 1 dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
«1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che include tutti i costi posti a suo carico, escluse le imposte e gli importi corrisposti a soggetti diversi dal finanziatore, indipendenti dalla durata del contratto e addebitati al consumatore in conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale agli interessi non maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento dei finanziamento sottoscritto tra le parti.».
2. La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le relative disposizioni attuative di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipulati anteriormente alla suddetta data.
*136. 01. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:
Art. 136-bis.
(Rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)
1. Il comma 1 dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
«1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che include tutti i costi posti a suo carico, escluse le imposte e gli importi corrisposti a soggetti diversi dal finanziatore, indipendenti dalla durata del contratto e addebitati al consumatore in conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale agli interessi non maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento dei finanziamento sottoscritto tra le parti.».
2. La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le relative disposizioni attuative di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipulati anteriormente alla suddetta data.
*136. 08. Buratti.
Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:
Art. 136-bis.
(Rivalutazione dei beni d'impresa)
1. Gli importi relativi alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, da versare ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della medesima legge, sono calcolati sul saldo attivo di rivalutazione al netto delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al primo e secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Le perdite utilizzate, ai sensi del presente comma, non saranno ulteriormente riportabili, né saranno deducibili o altrimenti fruibili le eccedenze del rendimento nozionale utilizzate ai medesimi fini.
*136. 02. Buratti, Mura.
Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:
Art. 136-bis.
(Rivalutazione dei beni d'impresa)
1. Gli importi relativi alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, da versare ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della medesima legge, sono calcolati sul saldo attivo di rivalutazione al netto delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al primo e secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Le perdite utilizzate, ai sensi del presente comma, non saranno ulteriormente riportabili, né saranno deducibili o altrimenti fruibili le eccedenze del rendimento nozionale utilizzate ai medesimi fini.
*136. 05. Porchietto.
Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:
Art. 136-bis.
(Rivalutazione dei beni d'impresa)
1. Gli importi relativi alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, da versare ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della medesima legge, sono calcolati sul saldo attivo di rivalutazione al netto delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al primo e secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Le perdite utilizzate, ai sensi del presente comma, non saranno ulteriormente riportabili, né saranno deducibili o altrimenti fruibili le eccedenze del rendimento nozionale utilizzate ai medesimi fini.
*136. 010. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:
Art. 136-bis.
(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)
1. Le cooperative agricole e i loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni mobili ed immobili fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza assolvere le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, nei limiti del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite residue, comunque fino al 30 per cento di quelle complessive, si considerano a tutti gli effetti di legge credito di imposta. Conseguentemente, detto credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito di imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le perdite utilizzate ai sensi dei due precedenti periodi non possono essere più utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84.
**136. 03. Buratti, Mura.
Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:
Art. 136-bis.
(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)
1. Le cooperative agricole e i loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni mobili ed immobili fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza assolvere le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, nei limiti del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite residue, comunque fino al 30 per cento di quelle complessive, si considerano a tutti gli effetti di legge credito di imposta. Conseguentemente, detto credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito di imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le perdite utilizzate ai sensi dei due precedenti periodi non possono essere più utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84.
**136. 07. Porchietto.
Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:
Art. 136-bis.
(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)
1. Le cooperative agricole e i loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni mobili ed immobili fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza assolvere le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, nei limiti del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite residue, comunque fino al 30 per cento di quelle complessive, si considerano a tutti gli effetti di legge credito di imposta. Conseguentemente, detto credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito di imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le perdite utilizzate ai sensi dei due precedenti periodi non possono essere più utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84.
**136. 011. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:
Art. 136-bis.
(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)
1. Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni mobili ed immobili fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nei limiti del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite residue, comunque fino al 30 per cento di quelle complessive, si considerano a tutti gli effetti di legge, credito d'imposta. Detto credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le perdite utilizzate ai sensi dei due precedenti periodi non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 170 milioni.
136. 09. Marco Di Maio, Gadda, Scoma.
Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:
Art. 136-bis.
(Proroga dei termini per la presentazione delle domande di accesso al Fir indennizzo risparmiatori)
1. All'articolo 1, comma 237 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «18 giugno 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 ottobre 2020».
136. 04. De Menech.
Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:
Art. 136-bis.
(Disposizioni in materia di imposte dirette per il comune di Campione d'Italia)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 573 le parole: «alla data del 20 ottobre 2019» sono soppresse e alla fine del periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «dieci»;
al comma 574 le parole: «alla data del 20 ottobre 2019» sono soppresse e alla fine del periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «dieci»;
al comma 575 la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «dieci»;
è aggiunto il comma 576-bis: «In deroga al comma 576, per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nei limiti dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli.»;
il comma 577 è sostituito dal seguente: «In vista del rilancio economico del comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del predetto comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile.»;
è aggiunto il comma 577-bis: «Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577, il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni di cui al predetto comma, in misura pari ai costi sostenuti nei limiti dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli.»;
è aggiunto il comma 578-bis: «L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 576-bis e 577-bis è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final — “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.»
2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «comma 1» sono sostituite delle seguenti parole: «commi 1 e 2» e le parole: «come modificato dal comma 631 del presente articolo,» sono soppresse.
136. 06. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:
Art. 136-bis.
(Disposizioni in tema di proroga di termini in materia condominiale)
1. Quando il mandato dell'amministratore è scaduto od in scadenza, entro tre mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'incarico è rinnovato per altri dodici mesi, in deroga all'articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo.
2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1130, primo comma, numero 10), del codice civile, il solo termine previsto per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019, è differito a 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio contabile.
3. L'amministratore invia ai condomini il rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso ed il preventivo delle spese necessarie per l'esercizio corrente, con le relative ripartizioni tra condomini ai sensi dell'articolo 1135, primo comma, n. 2), dello stesso codice.
4. Lo stato di ripartizione allegato al preventivo di cui al precedente comma, è efficace nei confronti dei condomini ed allo stesso si applica la previsione di cui all'articolo 63 di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, qualora il preventivo medesimo preveda una spesa non superiore a quella deliberata per l'esercizio precedente a quello corrente.
136. 012. Cassinelli, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Marin, Giacometto, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Milanato, Pittalis, Saccani Jotti, Mazzetti, Baratto, Aprea, Polidori, Rossello, Orsini, Dall'Osso, Pentangelo, Cristina, Cappellacci, Ruffino, Zangrillo, Vietina, Novelli, Bagnasco, Nevi, Torromino, Sisto, Versace, Siracusano, Casciello, Mulè, Rotondi, Labriola, Porchietto, Casino.
ART. 137.
Sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 31 dicembre 2020; sull'Importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente, La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 dicembre 2020.
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: Sui valori di acquisto delle partecipazioni non' negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 10 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 10 per cento.
137. 1. Tomasi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 30 settembre 2020, con le parole: 31 dicembre 2020.
137. 3. Barelli, D'Attis, Cosimo Sibilia, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1 luglio 2020»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020».
137. 2. Perantoni.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, dopo le parole: «stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza» sono inserite le seguenti: «oltreché dei professionisti abilitati ai sensi delle rispettive leggi,».
137. 8. Spena.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. La contabilizzazione della rivalutazione di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si interpreta nel senso che non rientra nei casi di utilizzo fiscalmente rilevante della relativa riserva l'annullamento per effetto di differenze da fusione, non diano luogo a distribuzioni, rimborsi o conguagli in denaro. A tal fine, l'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che le norme ivi contenute si applicano a qualunque tipo di fusione, anche nel caso di fusione inversa, vale a dire quando la società incorporante è la società partecipata, e il comma 5 del medesimo articolo 172 è applicabile alle riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse, anche per fusione inversa, siano esse incorporate o incorporanti.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004. n. 282.
137. 9. Acquaroli.
Apportare le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 3, inserire il seguente:
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 698, le parole: «10 per cento» sono sostituite con le parole: «7 per cento», al comma 699 le parole: «12 per cento» sono sostituite con le parole: «8 per cento» e le parole: «10 per cento» sono sostituite con le parole: «7 per cento».
2) in rubrica, dopo le parole: nei mercati regolamentati inserire le seguenti: . Disposizioni in materia di beni d'impresa.
137. 4. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:
Art. 137-bis.
(Norma di interpretazione autentica sulla contabilizzazione delle, rivalutazioni)
1. In via straordinaria, per le operazioni effettuate entro il 31 marzo 2020, l'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nei senso che le norme ivi contenute si applicano a qualunque tipo di fusione, anche nel caso di fusione inversa, vale a dire quando la società incorporante è la società partecipata.
2. Il comma 5 dell'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, si interpreta nel senso che tale comma è applicabile alle riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse, anche per fusione inversa, siano esse incorporate o incorporanti.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la contabilizzazione della rivalutazione di cui all'articolo 13, comma 1 della legge n. 342 del 2000, si interpreta nel senso che non rientra nei casi di utilizzo fiscalmente rilevante della relativa riserva l'annullamento per effetto di differenze da fusione, laddove non diano luogo a distribuzioni, rimborsi o conguagli in denaro.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dai 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10. comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004.
137. 01. Acquaroli.
Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:
Art. 137-bis.
(Modifiche all'articolo 50 – Proroga del termine di presentazione della istanza di indennizzo al FIR – Fondo indennizzo risparmiatori)
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge n. 160 del 2019, per il deposito delle istanze di indennizzo al Fir, da ultimo prorogato dall'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogato dal 18 giugno 2020 al 18 ottobre 2020.
137. 02. Gregorio Fontana.
Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:
Art. 137-bis.
(Sospensione dei limiti di deduzione degli interessi passivi)
1. Per il periodo di imposta in corso al 1° marzo 2020, i limiti alla deducibilità degli interessi passivi contenuti nell'articolo 96, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano se, nel periodo d'imposta, l'eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto articolo 96 supera il valore di tre milioni di euro.
137. 03. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
ART. 138.
Aggiungere il seguente comma:
1-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 741, punto 3) della lettera c), dell'articolo 1, dopo le parole: «24 giugno 2018» sono aggiunte le seguenti: «come integrato dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80»;
b) è soppresso il secondo periodo del comma 749.
138. 1. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. il metodo di calcolo della TARI secondo la deliberazione ARERA n. 443/2019 verrà applicato dall'esercizio 2021, viste le notevoli criticità e il periodo emergenziale. Pertanto il Pef per l'esercizio 2020 sarà calcolato con il metodo previsto nell'esercizio 2019.
1-ter. per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla TARI provvede lo Stato con apposito fondo pari ad euro 400 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 15 per cento.
138. 6. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'entrata in vigore del metodo tariffario rifiuti di cui alla deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 è differita al 30 aprile 2021.
138. 7. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'imposta di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, riscossa dalle strutture alberghiere dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 non è riversata ai comuni di competenza. A valere sulle disponibilità di cui all'articolo 265 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'integrale compensazione ai comuni dell'imposta di soggiorno riscossa e non riversata.
138. 8. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data di adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e fino al 30 settembre 2020, le attività agrituristiche sono esonerate, a richiesta dell'interessato e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020, dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
138. 2. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di sostenere il rilancio del settore birrario e agevolare nuove investimenti occupazionali, a decorrere dall'esercizio d'imposta in corso al 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa nel medesimo settore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la produzione e il trasporto della birra.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 760 milioni e sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 50 milioni.
138. 3. Marco Di Maio.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dalla data del 15 settembre 2020 l'aliquota sull'accisa di birra di cui all'allegato 1 annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata in euro 2,89 per ettolitro e per grado-Plato.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 730 milioni e sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 20 milioni.
138. 4. Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:
Art. 138-bis.
(Proroga del termine di approvazione del bilancio consolidato)
1. All'articolo 107, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020.».
138. 01. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:
Art. 138-bis.
(Disposizioni inerenti gettito IMU)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, la quota pari allo 0,76 per cento del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, riservata allo Stato come stabilito dall'articolo 1, commi 744 e 753, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli anni 2020 e 2021 è versata direttamente al comune in cui è situato l'immobile.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:
quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
quanto a 532 milioni di euro per il 2020 e 2.200 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
quanto a 1.305 milioni per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
quanto a 363 milioni per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
138. 02. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:
Art. 138-bis.
1. L'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nelle parti in cui fa riferimento alle rendite proposte nel corso del 2019 ed alle rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, articolo 1, della medesima legge, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le rendite proposte successivamente al 2019, anche per effetto di procedimenti contenziosi, che hanno effetto dal 1° gennaio 2020, nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 della citata legge n. 2015 del 2017.
138. 03. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:
Art. 138-bis.
(Agevolazioni sui prelievi riguardanti i rifiuti solidi urbani)
1. Alle utenze non domestiche che sono state oggetto di chiusura a seguito delle misure di emergenza a contrasto del contagio da virus COVID-19 per un periodo non inferiore a 30 giorni, si applica una riduzione del prelievo relativo al servizio rifiuti pari al 20 per cento della tariffa applicata nel 2019 dai rispettivi comuni. I comuni applicano la stessa agevolazione ai nuclei familiari in particolare stato di bisogno per effetto dell'emergenza. Le condizioni per usufruire delle agevolazioni, tra cui l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per il servizio rifiuti nel 2019 da parte di ciascun beneficiario di cui al presente articolo, sono attestate dai beneficiari stessi mediante dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i termini e le modalità definite da ciascun comune. L'applicazione dell'agevolazione di cui al presente articolo costituisce adempimento alle prescrizioni di cui alla delibera n. 158 del 5 maggio 2020 dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ferma restando la possibilità di applicazione dei bonus sociali nazionali previsti dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché la facoltà dei comuni di applicare ulteriori benefici collegati all'emergenza, in base al comma 660, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A parziale ristoro del mancato gettito derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo è assegnato ai comuni un contributo di complessivi 400 milioni di euro, il cui riparto avviene secondo le modalità di cui all'articolo 106, comma 1, secondo periodo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
138. 04. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:
Art. 138-bis.
(Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) – sospensione sanzioni amministrative)
1. Sono sospese per il 2020 le sanzioni amministrative pecuniarie da ventisei euro a centosessanta euro previste dall'articolo 258, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di comunicazione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, così come modificato dall'articolo 113 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
138. 05. Fasano, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:
Art. 138-bis.
(Sospensione dei pagamenti della tassa sui rifiuti)
1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere a piccole e medie Imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa la cui attività sia stata sospesa ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
2. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
138. 06. Caparvi, Gusmeroli, Paternoster, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Ribolla.
Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:
A