EDIZIONE PROVVISORIA

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Premettere i seguenti:

Art. 01.
(Introduzione della flat tax al 15 per cento)

  1. L'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», in materia di oneri deducibili, è sostituito dal seguente:

  «Art. 10. – (Deduzioni fiscali e salvaguardia del criterio di progressività). – 1. Le deduzioni fiscali sul reddito familiare si applicano con l'aliquota fissa del 15 per cento al fine di determinare una naturale progressività dell'imposta e della relativa aliquota effettiva.

  2. Le deduzioni fiscali sul reddito familiare ammontano a 3.000 euro in base ai seguenti criteri:

   a) da 0 a 35.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione tutti i membri del nucleo familiare;

   b) da 35.000 a 50.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione fiscale solo i carichi familiari;

   c) a partire da 50.000 euro di reddito familiare si applica l'aliquota del 15 per cento».

  3. All'articolo 11 del testo unico, e successive modificazioni, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni indicate nell'articolo 10, comma 2, l'aliquota fissa del 15 per cento»;

   b) il comma 3 è abrogato.

  4. Al comma 1 dell'articolo 77 del testo unico, e successive modificazioni, in materia di aliquota dell'imposta, le parole: «del 24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 15 per cento».

  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo cessano di avere applicazione le norme del testo unico incompatibili con le disposizioni di cui alla medesima legge.

  6. Gli articoli 12 ,13 ,15, 16, 16-bis, 17, 21, 24-bis e 78 del testo unico, e successive modificazioni, sono abrogati.

  7. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito, le deduzioni e le detrazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 16-bis del testo unico, e successive modificazioni, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 02.
(Nuove disposizioni in materia di patto fiscale)

  1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti ai sensi dei commi 14 e 15.

  2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, definita ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

  3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:

   a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

   b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

   c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo;

   d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

  4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.

  5. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

  6. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

  7. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

  8. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.

  9. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

  10. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

  14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.

  15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2020 e le modalità di versamento da effettuare secondo i seguenti criteri:

   a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;

   b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;

   c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.

  A garanzia della rateizzazione di cui al presente comma il contribuente può sottoporre all'Agenzia delle entrate o una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituiti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (TUB) sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.

  16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

  17. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate secondo i criteri e le modalità da stabilire ai sensi dei commi 14 e 15:

   a) all'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per loro presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;

   b) per la definizione agevolata delle imposte indirette, imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture e private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data;

   c) per la definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;

   d) per la definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, province e comuni e città metropolitane;

   e) per la regolarizzazione delle scritture contabili;

   f) per la definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;

   g) per la definizione delle liti fiscali pendenti dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.

Art. 03.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 01 valutati in 50.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dell'articolo 02 nonché attraverso:

   a) le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 30.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

   b) le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1° gennaio 2020 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

  2. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare a decorrere dall'anno 2020 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi di euro all'anno, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione della presente legge.
01. 01. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, aggiungere le seguenti: nonché al fine di tutelare il benessere fisico e psicofisico della popolazione, dei pazienti contagiati e degli operatori sanitari, assicurare le attività di prevenzione e la cura di esaurimento psicofisico e di distacco emotivo e del disturbo acuto da stress e post traumatico da stress,.

  Conseguentemente al comma 7, primo periodo sostituire le parole da: in numero non superiore, fino alla fine del comma con le seguenti: nonché al personale sanitario di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, regolarmente iscritto all'Ordine di cui alla medesima legge, ciascuno rispettivamente in numero non superiore ad uno ogni due unità ciascuna per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto ai soggetti di cui al presente comma un compenso lordo orari di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
1. 9. Di Lauro, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Nesci, Sportiello, Lapia, Lorefice, Sarli, Menga.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: I piani di assistenza territoriale contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, aggiungere le seguenti: come l'attivazione presso ogni ospedale COVID di un laboratorio di analisi dedicato alla relativa attività di monitoraggio,;

   b) al terzo periodo, sostituire le parole: esclusivamente conoscitivi con le seguenti: della verifica dell'attuazione dei piani di assistenza territoriali;

   c) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Tali piani devono comprendere la programmazione delle Unità Operative Complesse, da attivare successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e da individuarsi presso le strutture sanitarie nelle quali sia già attivo un reparto accreditato per la specialità medica relativa alle medesime Unità Operative Complesse.
1. 11. Maraia, Nesci, Sportiello, Lapia, Buompane, Caso.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: a cura dei Dipartimenti di Prevenzione inserire le seguenti: ed in particolare utilizzando sia le aree mediche che le aree mediche veterinarie ognuna per quanto di stretta competenza,;

   b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In presenza di focolai di trasmissione del virus, familiare o di comunità, ove si registri la contemporanea presenza di animali domestici, l'evoluzione della malattia (zoonosi) è monitorata anche tramite l'esecuzione dei tamponi e degli screening sierologici sui predetti animali.
1. 42. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: , infermieri di famiglia o di comunità;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole da: «Per la durata dell'emergenza» fino a «2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021»;

   c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, alle professioni sanitarie e a coloro che si trovano in situazioni di disabilità, compresi i caregiver familiari o di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e di abusi, con particolare riferimento ai minori, alle donne, e alle famiglie, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, le Aziende sanitarie e gli altri Enti del Servizio sanitario nazionale organizzano l'attività degli psicologi in un'unica rete aziendale di tipo dipartimentale, anche ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006. In tale ambito vengono assicurate azioni di supporto psicologico agli operatori sanitari coinvolti nel contrasto all'epidemia da SARS-COV-2;

   d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: incrementano e indirizzano aggiungere le seguenti: a livello domiciliare le azioni e prestazioni assistenziali terapeutiche, riabilitative comprese quelle di logopedia, psicologiche, psicoterapeutiche, diagnostiche, ostetriche e mediche specialistiche così come previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», garantendo adeguato supporto sanitario e sociosanitario;

   e) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un Atto di intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, coordina la sperimentazione di strutture di prossimità per la promozione e la prevenzione della salute, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie più fragili, ispirate al principio della piena integrazione sociosanitaria, con il coinvolgimento di tutte le istituzioni presenti sul territorio unitamente al volontariato locale e ad enti del terzo settore no profit. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le logiche di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quali il budget di salute individuale e di comunità. La sperimentazione di cui al presente comma si inquadra all'interno dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del decreto ministeriale 10 luglio 2007 «Progetti attuativi del Piano sanitario nazionale – Linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano» (Gazzetta Ufficiale, 10 ottobre 2007, n. 236). Per le finalità del presente comma sono stanziati fondi a valere sull'importo complessivo di cui al comma 11, primo periodo, per un importo pari a 30.000.000 euro.

  4-ter. Concorrono, secondo le modalità organizzative delle regioni, al rafforzamento dell'assistenza domiciliare di cui ai commi 3, 4 e 4-bis anche i servizi e le prestazioni offerti dalle residenze sanitarie per anziani, dalle fondazioni (ex Ipab) o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) o da altri soggetti del Terzo settore, con l'obbiettivo di mantenere la persona nei suoi contesti di vita;

   f) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: servizi offerti dalle cure primarie aggiungere le seguenti: ed integrandosi con gli Ambiti territoriali previsti dalla legge n. 328 del 2000; e dopo le parole di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: nonché per favorire il coordinamento dei servizi infermieristici distrettuali;

   g) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: al comma 10 aggiungere le seguenti: anche promuovendo specifiche aggregazioni funzionati territoriali (AFT) disciplinati con decreto del Ministro della salute entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con riferimento all'assistenza dei soggetti di cui al comma 4, il personale infermieristico dei servizi socio-sanitari territoriali, nonché gli infermieri di famiglia o di comunità che afferiscono ai servizi di cure primarie dell'azienda sanitaria locale o dei distretti, possono svolgere la loro attività all'interno delle UCCP già previste dalla legge n. 189 del 2012 secondo modelli organizzativi regionali;

   h) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: è consentito anche ai medici aggiungere le seguenti: ed ai professionisti e dopo la parola: specialisti aggiungere le seguenti: e psicologi;

   i) al comma 7, dopo le parole: le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere le seguenti: possono assumere con rapporto di lavoro subordinato ovvero;

   j) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali, anche al fine di rafforzare i servizi di integrazione socio-sanitaria di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021 possono procedere al reclutamento di assistenti sociali in numero non superiore ad 1 unità ogni 100.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di spesa di cui al comma 10.

  7-ter. Al fine di garantire un pieno recupero funzionale della persona dopo la fase acuta dell'infezione da SARS-COV-2, in particolare a coloro che presentano deficit neurologici, motori, cardiorespiratori anche dimessi dai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché seguiti a domicilio, a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo a professionisti del profilo di fisioterapista, di logopedista e di terapista occupazionale, regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionale, in numero non superiore ad un operatore sanitario ogni due USCA per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto un compenso lordo orario di 30 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 14.256.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 del comma 5;

   k) al comma 10, sostituire le parole da: commi 4, 5, 6, 7 e 8 fino a: commi 4, 5 e 8 con le seguenti: commi 4, 5, 6, 7, 7-ter e 8 a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5, 7-ter e 8.
1. 83. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: , infermieri di famiglia o di comunità di cui al comma 5 del presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: dell'infermiere di famiglia o di comunità, aggiungere le seguenti: con un ruolo di governo nell'ambito dei servizi infermieristici distrettuali.
*1. 10. Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: , infermieri di famiglia o di comunità di cui al comma 5 del presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: dell'infermiere di famiglia o di comunità, aggiungere le seguenti: con un ruolo di governo nell'ambito dei servizi infermieristici distrettuali.
*1. 26. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: , infermieri di famiglia o di comunità di cui al comma 5 del presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: dell'infermiere di famiglia o di comunità, aggiungere le seguenti: con un ruolo di governo nell'ambito dei servizi infermieristici distrettuali.
*1. 52. Novelli, Bagnasco, Versace, Mugnai, Bond, Mandelli, Bergamini.

  Al comma 1, sostituire il periodo: I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi con il seguente: I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute, anche attraverso le funzioni dell'Istituto Superiore di Sanità, e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi.
1. 66. Orfini.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: i predetti piani sono recepiti nei programmi con le seguenti: i predetti piani sono adottati in sostituzione dei programmi.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ultimo periodo è soppresso.
1. 41. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: e le altre strutture residenziali, anche garantendo con le seguenti: , le altre strutture residenziali e quelle semiresidenziali, pubbliche e private, accreditate e non, di qualsiasi natura e tipologia, effettuando il tampone naso-faringeo per tutti gli operatori e gli utenti, anche attraverso modalità definite dalle unità di crisi, se costituite, e garantendo anche.
1. 33. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di una uniforme integrazione delle residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali all'interno della rete di assistenza territoriale il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, provvede entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a formulare linee di indirizzo sui requisiti strutturali, il sistema di finanziamento e l'offerta di servizi di dette strutture per garantire un'assistenza sociosanitaria multidimensionale residenziale, semiresidenziale e domiciliare che coniughi il massimo livello di qualità e flessibilità nelle proposte per i bisogni di assistenza e cura adeguate alle attuali esigenze degli utenti.
1. 100. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di promuovere e armonizzare, sulla base delle evidenze tecnico-scientifiche le attività di assistenza territoriale, incluse le attività di prevenzione e promozione della salute estesa ai determinanti ambientali e sociali di salute secondo l'approccio «one-health» le attività di sorveglianza e di monitoraggio epidemiologici, nonché le attività di supporto alle Regioni e alle province di cui al comma 1, una quota pari all'1,4 per cento dell'incremento totale, per l'anno 2020, del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui al quarto periodo del comma 11 del presente articolo, è destinata ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria dell'ISS destinata alle spese correnti per il proprio funzionamento. A partire dal 2021 per garantire all'istituto la medesima dotazione ordinaria, l'incremento previsto dal presente comma sarà a valere sulle risorse complessivamente a disposizione del Ministero della salute.
1. 65. Orfini, Fioramonti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con l'obiettivo di implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-COV-2, le regioni assicurano, per i pazienti sospetti, asintomatici o paucisintomatici, fino a diagnosi certa, l'obbligo di isolamento fiduciario e l'effettuazione di tampone tra il quinto ed il settimo giorno dalla presenza dei sintomi o dal contatto con un soggetto accertato COVID-19. Qualora il paziente abbia avuto contatti con un caso sospetto, le regioni assicurano l'osservanza di un periodo di quarantena, sotto il controllo del medico di medicina generale e con l'ausilio della telemedicina. Per il paziente positivo asintomatico o paucisintomatico le regioni è assicurata la continuità assistenziale del medico dell'USCA.
1. 13. Nappi, Nesci, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Ianaro, Sportiello, Menga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le Regioni adottano, anche in collaborazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, linee guida sanitarie per il trattamento delle persone non autosufficienti e/o con disabilità intellettiva non collaboranti in caso di analisi sanitaria e in caso di contagio, in considerazione della complessità di applicazione delle procedure comportamentali di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
1. 46. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'ambito dei piani di assistenza territoriale di cui al comma 1, tra le specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei dipartimenti di prevenzione, le regioni assicurano che i laboratori privati autorizzati trasmettano i referti positivi al COVID-19 al dipartimento di prevenzione territoriale competente il quale provvederà a comunicarli al centro regionale di raccolta dati per la trasmissione al Ministero della salute, finalità epidemiologiche e statistiche.
1. 12. Nappi, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti territoriali possono altresì stipulare apposite convenzioni, previa intesa intercorsa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, al fine di assegnare i beni confiscati di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, alle medesime, per la creazione di presidi medici di prima emergenza e di centri di cura ed assistenza.
1. 50. Amitrano, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Sarli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole: Le aziende sanitarie, aggiungere la seguente: anche;

   b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le Regioni e le Province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-bis. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 256, comma 4, ultimo periodo, e la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-bis. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;

   all'articolo 265, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui al precedente periodo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «cento».
1. 38. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole: Le aziende sanitarie, aggiungere la seguente: anche.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le regioni e le province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

   b) al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-bis. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, tenuto conto delle maggiori entrate di cui al presente comma e delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare totale delle risorse disponibili e la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-bis. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;

   c) all'articolo 265, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

  4-bis. Quale ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto, la misura dell'accisa di cui all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è elevata al 75 per cento a decorrere dal 2020.
1. 54. Muroni, Fassina, Fioramonti, Fusacchia, Lattanzio, Quartapelle Procopio, Palazzotto, Ubaldo Pagano, Gribaudo, Trano, Brescia, Lorefice, Sportiello, Menga, D'Arrando, Lapia, Gallinella, Gagnarli, Zolezzi, Nesci, Sarli, Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Corneli, Currò, Trizzino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole: Le aziende sanitarie, aggiungere la seguente: anche;

   b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In aggiunta a quanto previsto dai commi precedenti, le regioni e le province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-bis. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 256, comma 4, ultimo periodo, e la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-bis. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;

   all'articolo 265, comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: Ai fini dell'ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui al precedente periodo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».
*1. 36. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole: Le aziende sanitarie, aggiungere la seguente: anche;

   b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In aggiunta a quanto previsto dai commi precedenti, le regioni e le province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-bis. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 256, comma 4, ultimo periodo, e la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-bis. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;

   all'articolo 265, comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: Ai fini dell'ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui al precedente periodo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».
*1. 75. Ubaldo Pagano.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole: Le aziende sanitarie, aggiungere la seguente: anche;

   b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le Regioni e le Province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 1, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-bis. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 256, comma 4, ultimo periodo, e la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-bis. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;

   b) all'articolo 265, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui al precedente periodo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».
**1. 8. Brescia, Lorefice, Sportiello, Menga, D'Arrando, Lapia, Gallinella, Gagnarli, Zolezzi, Nesci, Sarli, Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Corneli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole: Le aziende sanitarie, aggiungere la seguente: anche;

   b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le Regioni e le Province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 1, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-bis. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 256, comma 4, ultimo periodo, e la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-bis. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;

   b) all'articolo 265, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui al precedente periodo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».
**1. 25. Pella, Saccani Jotti, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole: Le aziende sanitarie, aggiungere la seguente: anche;

   b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le Regioni e le Province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 1, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-bis. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 256, comma 4, ultimo periodo, e la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-bis. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;

   b) all'articolo 265, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui al precedente periodo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».
**1. 94. Fioramonti.

  Al comma 3, sostituire le parole: assistenza domiciliare integrata o equivalenti con le seguenti: assistenza domiciliare integrata, avvalendosi di personale dipendente e collaborazioni esterne mediante accreditamento istituzionale o acquisti di servizi.
*1. 31. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 3, sostituire le parole: assistenza domiciliare integrata o equivalenti con le seguenti: assistenza domiciliare integrata, avvalendosi di personale dipendente e collaborazioni esterne mediante accreditamento istituzionale o acquisti di servizi.
*1. 72. Ubaldo Pagano.

  Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: Per rendere rapidamente disponibili ulteriori e capillari servizi di assistenza domiciliare, le autorizzazioni all'esercizio e gli accreditamenti rilasciati alle strutture sanitarie pubbliche e private per l'erogazione di prestazioni infermieristiche o fisioterapiche in regime ambulatoriale consentono anche l'erogazione di dette prestazioni in regime domiciliare, senza che ciò comporti un incremento di costi per il Servizio sanitario nazionale.
1. 58. Bruno Bossio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai pazienti guariti che, abbiano avuto un periodo di ricovero in terapia intensiva o subintensiva, a causa del contagio da COVID-19, le aziende sanitarie, tramite i distretti, garantiscono l'esenzione totale delle spese relative a visite specialistiche, esami strumentali, esami di laboratorio, prestazioni terapeutiche e di riabilitazione effettuate in ambulatorio, nonché esami di diagnostica strumentale prescritti dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta, nei periodo successivo al ricovero per individuare eventuali complicanze dovute alla malattia da virus SARS-COV-2. A tal fine, la malattia viene equiparata alle malattie croniche invalidanti di cui al decreto del Ministero della sanità del 28 maggio 1999, n. 329, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 21 maggio 2001, n. 236, con particolare riferimento all'allegato 1, numero 49.
1. 64. Mandelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Allo scopo di ridurre gli accessi ai pronto soccorso, i medici di medicina generale, con i medici di continuità assistenziale e i medici delle USCA, organizzano due percorsi alternativi «COVID» e «NO-COVID» all'interno dei quali i pazienti sono rispettivamente indirizzati a seconda della patologia manifesta. I pazienti effettuano un triage telefonico con il proprio medico che li indirizza verso il percorso più adatto. All'interno degli ambulatori COVID il personale, dotato di idonee precauzioni, effettua le indagini diagnostiche necessarie e stabilisce se allertare il 118. Per i casi in cui i pazienti COVID siano impossibilitati a recarsi in ambulatorio, si attivano le USCA che svolgono, nella massima sicurezza protettiva, le medesime attività.
1. 19. Nappi, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Nesci, Ianaro, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Leda Volpi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I laureati in psicologia in possesso del giudizio di idoneità pratico valutativo sono da ritenersi abilitati all'esercizio della professione.
1. 77. Schirò, Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: emergenza in corso aggiungere le seguenti: qualora non lo abbiano già fatto,.
1. 21. Provenza, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni, Trizzino.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: emergenza in corso aggiungere le seguenti: assicurano la presenza di almeno una struttura erogante prestazioni di diagnostica di laboratorio, sia di prelievo che di analisi, ogni 10 chilometri, indipendentemente dal criterio della soglia minima di attività annue, nonché.
1. 40. Trizzino, D'Uva.

  Al comma 4, dopo le parole: sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per inserire le seguenti: garantire un approccio integrato tra le prestazioni sanitarie e le terapie tecnologiche, con particolare riferimento alla ventilazione meccanica e l'ossigenoterapia, nonché per.
*1. 30. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 4, dopo le parole: sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per inserire le seguenti: garantire un approccio integrato tra le prestazioni sanitarie e le terapie tecnologiche, con particolare riferimento alla ventilazione meccanica e l'ossigenoterapia, nonché per.
*1. 74. Ubaldo Pagano.

  Al comma 4 sostituire la parola: , disabili, con le seguenti: con disabilità, avuto riguardo degli eventuali Progetti di Assistenza Individuale (PA), nonché di soggetti.
**1. 32. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 4 sostituire la parola: , disabili, con le seguenti: con disabilità, avuto riguardo degli eventuali Progetti di Assistenza Individuale (PA), nonché di soggetti.
**1. 49. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 4 sostituire la parola: , disabili, con le seguenti: con disabilità, avuto riguardo degli eventuali Progetti di Assistenza Individuale (PA), nonché di soggetti.
**1. 91. Bologna, De Toma, Rachele Silvestri, Rospi, Zennaro, Nitti, Vizzini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo le parole: terapia del dolore, aggiungere le seguenti: con bisogni indifferibili quali le gestanti e puerpere, anche COVID positive;

   b) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: COVID-19, aggiungere le seguenti: o bisognosi di prestazioni indifferibili quali le gestanti e puerpere, e dopo le parole: 50.000 abitanti aggiungere le seguenti: e con ostetriche che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private accreditate in numero non superiore a 3 unità ostetriche ogni 50.000 abitanti;

   c) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: 50.000 abitanti aggiungere le seguenti: e di ostetriche in numero non superiore a 3 unità ogni 50.000 abitanti;

   d) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al fine di rafforzare i servizi alla maternità territoriali con l'introduzione e il potenziamento di modelli organizzativi integrali, territorio-ospedale-territorio, che prevedano la gestione del percorso nascita a basso rischio gestito dall'ostetrica di famiglia e di comunità che, in rete con gli altri specialisti coinvolti, possa garantire la continuità dell'intero percorso nascita (preconcezionale, prenatale, postnatale) e tutti gli interventi di educazione, promozione alla salute, sostegno alla genitorialità anche attraverso il programma home visiting ostetrico, il consultorio familiare e l'unità di offerta da valorizzare e da ricondurre alle mutate necessità della fase generativa della famiglia. Il consultorio familiare rappresenta uno dei nodi fondamentali della rete per l'assistenza materno neonatale e pediatrica adolescenziale perseguendo inoltre azioni incisive di protezione, promozione e mantenimento dell'allattamento secondo il modello OMS Unicef. Le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale possono procedere al reclutamento di ostetriche attraverso assunzioni a tempo indeterminato, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale. Il numero di ostetriche reclutabili è definito dal contingente ripristino della dotazione organica di personale ostetrico necessaria per il raggiungimento di indicatori di sicurezza e appropriatezza assistenziale.

  9-ter. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 15-decies dopo le parole: «i medici» sono aggiunte le seguenti: «e le ostetriche nei casi previsti dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,»:

    2) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15-decies dopo le parole: «ai medici specialisti» sono aggiunte le seguenti: «ed ai professionisti sanitari nei casi previsti dalla legge»;

    3) al comma 2 dell'articolo 15-decies alla parola: «sanitari» è premessa la seguente: «professionisti».

  9-quater. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, entro il 15 settembre 2020 approva i modelli di ricettari ostetrici standardizzati e di ricetta ostetrica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutte le ostetriche del servizio sanitario nazionale abilitate dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.»;

    2) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «ai medici» sono aggiunte le seguenti: «ed alle ostetriche»;

   b) dopo le parole: «al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «e 2-bis»:

   c) dopo le parole: «dei medici» sono aggiunte le seguenti: «e delle ostetriche».
1. 57. Carnevali.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo le parole: di terapia del dolore, aggiungere le seguenti: con bisogni indifferibili quali le gestanti e puerpere anche COVID positive;

   b) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l'introduzione altresì delle infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-COV-2 identificati COVID-19, con le seguenti: Al fine di rafforzare i servizi infermieristici e ostetrici, con l'introduzione altresì dell'infermiere e dell'ostetrica di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-COV-2 identificati COVID-19, o bisognosi di prestazioni indifferibili quali le gestanti e puerpere;

   c) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: ogni 50.000 abitanti aggiungere le seguenti: e con ostetriche che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a due unità ostetriche ogni 50.000 abitanti;

   d) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: agli infermieri, aggiungere le seguenti: e alle ostetriche;

   e) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: 8 unità ogni 50.000 abitanti aggiungere le seguenti: e di ostetriche un numero non superiore a 2 unità ogni 50.000 abitanti.
1. 61. Mandelli, Saccani Jotti.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché adottano provvedimenti per l'accreditamento dei servizi domiciliari entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
1. 20. Trizzino, Nesci, Lapia, Sportiello, Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa per l'assistenza domiciliare integrata nei limiti indicati al comma 10.
*1. 29. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa per l'assistenza domiciliare integrata nei limiti indicati al comma 10.
*1. 73. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV-2 e della malattia COVID-19, anche attraverso la logistica degli interventi territoriali e domiciliari, è riconosciuto un contributo in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e dei Dipartimenti di Salute Mentale per l'assunzione di medici, infermieri, psicologi ed educatori, nonché di presidi sanitari. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
1. 47. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le regioni, per rafforzare la presa in carico domiciliare dei pazienti di cui al comma precedente, ai quali anche a causa dell'emergenza epidemiologica devono essere garantiti a domicilio tutti quei servizi e presidi essenziali per il supporto vitale e per una migliore qualità di vita, implementano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare anche tramite l'integrazione e il coordinamento tra le prestazioni tecnologiche, quali la ventilazione meccanica, l'ossigenoterapia, la nutrizione artificiale e le prestazioni sanitarie proprie dell'assistenza domiciliare integrata.
1. 27. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 12, comma 3 primo periodo della legge n. 60 del 2019 dopo le parole: «corso triennale di formazione specifica in medicina generale,» aggiungere le seguenti: «gli specialisti in Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza e discipline equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni, o in specializzazioni affini ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni, i titolari di incarichi provvisori».
1. 78. Rizzo Nervo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di potenziare i servizi di assistenza domiciliare integrata di cui al comma precedente, all'articolo 8-ter, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: «L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta» sono aggiunte le seguenti: «per i percorsi di cure domiciliari ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e».
1. 28. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di agevolare le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, il Ministro della salute e le regioni promuovono il coinvolgimento delle aziende termali nella definizione di programmi tesi ad offrire azioni terapeutiche e assistenziali per i disturbi delle vie respiratorie attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali.
1. 63. Bond, Baldini.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: utilizzare forme di lavoro autonomo sopprimere la seguente: , anche.
1. 18. Mammì, Sportiello, Nappi, Nesci, Ianaro, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato con le seguenti: sono autorizzate a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti.
1. 92. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.

  Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: , con contratto di dipendenza o a rapporto convenzionale,.
1. 44. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale a partire dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di governo per assicurare l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente.
1. 55. Fassina, Stumpo, Pezzopane.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: è consentito anche ai con le seguenti: è necessario, in una visione integrata, il coinvolgimento dei.
1. 17. Provenza, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezioni da SARS-COV-2 tra i laboratori dotati di requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica.

  6-ter. Ai fini del comma 6-bis le regioni, sulla base delle indicazioni tecniche del Ministero della salute, individuano un laboratorio di riferimento regionale che opera in collegamento con l'istituto Superiore di sanità e individua, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio regionale in possesso dei requisiti prescritti.

  6-quater. Agli adempimenti di cui ai commi 6-bis e 6-ter, le regioni provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.
1. 51. Spena, Novelli, Bagnasco, Calabria.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al termine dell'emergenza, al fine di implementare l'assistenza territoriale ed evitare accessi impropri alla rete ospedaliera, le Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono convertite in Unità complesse di cure primarie al fine di consolidare la struttura di assistenza territoriale della medicina generale, della medicina specialistica, e la continuità assistenziale per la gestione territoriale e domiciliare dei pazienti che non necessitano di ricovero ospedaliero.
1. 96. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di realizzare il monitoraggio di cui al comma 6 è istituita presso il Ministero della salute una piattaforma informatica in cui confluiscono i dati relativi alle unità del personale medico e sanitario impiegato, per le finalità di cui al presente articolo, nelle strutture dei presidi ospedalieri, all'interno delle Unità speciali di continuità assistenziale e per i servizi di Assistenza domiciliare integrata.
1. 69. Leda Volpi, Nappi, Nesci, Ianaro, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Lorefice, Sarli, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In conseguenza delle nuove esigenze conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19, e per garantire un maggior controllo e tutela dell'ambiente, degli animali e del sistema antropico, gli enti locali possono prevedere un maggiore supporto e ulteriori modalità di ricorso alle Guardie Particolari Giurate delle Associazioni Nazionali Ambientaliste e Protezionistiche.
1. 68. Paolo Russo, Gelmini.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti, di garantire la continuità assistenziale in area materno infantile, per le donne e gestanti/puerpere portatrici di bisogni non differibili, da soddisfare anche a domicilio con home visiting e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali e ospedalieri, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale e di ostetrica, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore a un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore per l'assistente sociale e di 36 ore per l'ostetrica. Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali e alle ostetriche un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
1. 62. Mandelli, Saccani Jotti.

  Al comma 7, sostituire le parole da: regolarmente iscritti all'albo professionale, fino alla fine del comma con le seguenti: regolarmente iscritti all'albo professionale, nonché al personale sanitario di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, regolarmente iscritto all'Ordine di cui alla medesima legge, ciascuno in numero non superiore ad uno ogni due Unità ciascuna per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto ai soggetti di cui al presente comma un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
1. 16. Di Lauro, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Sarli, Romaniello, Giordano, Lapia, Iovino, Nesci, Lorefice, Menga.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: regolarmente iscritti all'albo professionale aggiungere le seguenti: e a sociologi,.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo periodo, dopo le parole: in numero non superiore ad un assistente sociale aggiungere le seguenti: e ad un sociologo;

   b) nell'ultimo periodo del medesimo comma, dopo le parole: è riconosciuto agli assistenti sociali aggiungere le seguenti: e ai sociologi.
1. 97. Frate, Vizzini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 24 ore con le seguenti: 35 ore;

   b) al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 1 unità ogni 100.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10.

   c) al comma 10, dopo le parole: e a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5 aggiungere le seguenti: , 7;

   d) al comma 11, settimo periodo, sostituire le parole: Per le finalità di cui al comma 5, con le seguenti: per le finalità di cui ai commi 5 e 7.
1. 76. Ubaldo Pagano.

  Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: di 24 ore con le seguenti: di 35 ore;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di assistenti sociali, in numero non superiore ad 1 unità ogni 100.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 1, comma 10, sostituire le parole: per l'attuazione dei commi 4, 5, e 8 con le seguenti: per l'attuazione dei commi 4, 5, 7, e 8;

   b) all'articolo 1, comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: di 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro con le seguenti: di 20.790.000 euro per un totale di 414.430.000 euro;

   c) all'articolo 1, comma 11, sostituire il settimo periodo con il seguente: Per le finalità di cui ai commi 5 e 7 a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 534.600.000 euro.
1. 3. Noja.

  Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di assistenti sociali, in numero non superiore ad 1 unità ogni 100.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 1, comma 10, sostituire le parole: per l'attuazione dei commi 4, 5 e 8 con le seguenti: per l'attuazione dei commi 4, 5, 7 e 8;

   b) all'articolo 1, comma 11, sostituire il settimo periodo con il seguente: Per le finalità di cui ai commi 5 e 7, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 494.256.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento.
1. 2. Noja.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

  7-bis. Per gestire al meglio le azioni di sanità pubblica di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le Regioni si dotano di piattaforme informatiche di telemedicina/salute connessa con capacità di monitoraggio, tele visita, APP collegate specializzate per patologia (digital therapeutics), integrate con il fascicolo sanitario elettronico (FSE) in modalità SaaS (Software as a Service) per minimizzarne l'impatto gestionale. Tali piattaforme saranno utilizzate nell'immediato per la gestione del tele rilevamento dei parametri vitali dei pazienti affetti da COVID-19 e in isolamento domiciliare e del loro monitoraggio remoto, per poi essere, a emergenza cessata, indirizzate a sanare la cesura tra Aziende Ospedaliere e medicina di territorio, in particolar modo nella gestione del post-acuzie per i pazienti fragili con particolare attenzione al monitoraggio remoto delle condizioni di salute dei cittadini afflitti da deficit fisici e/o mentali. Particolare attenzione va poi rivolta alla formazione di tutto il personale medico (Clinico, infermieristico, assistenziale) in merito alle tematiche delle tecnologie mediche di salute connessa. A tale formazione specifica deve essere destinato almeno il 10 per cento degli stanziamenti specifici di cui al comma 11.

  7-ter. L'attuazione dell'infrastrutturazione di cui al comma 7-bis con apposita norma del Ministero della salute rientrerà nel computo dei parametri LEA (livelli essenziali di assistenza); il raggiungimento, Regione per Regione, degli obiettivi che verranno indicati, sarà requisito essenziale per la parametrizzazione della ripartizione dei fondi erogati.

  7-quater. Per l'attuazione del comma 7-bis è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 251.326.796 euro.
1. 48. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con decorrenza dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2022, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti da destinare al profilo di medici di comunità, per un monte ore settimanale massimo di 30 ore. Per le attività svolte è riconosciuto ai medici di comunità un compenso lordo orario di 80 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

  11-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis si provvede attraverso il maggiore gettito derivante dall'attuazione della disposizione di cui al successivo comma. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano accedono alle maggiori risorse sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2020.

  11-ter. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola «venticinque» è sostituita dalla parola «cento».
1. 37. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuali e collettivi nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di garantire le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, alle professioni sanitarie e a coloro che si trovano in situazioni di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e di abusi, con particolare riferimento ai minori, alle donne, e alle famiglie, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, le Aziende sanitarie e gli altri Enti del Servizio sanitario nazionale organizzano l'attività degli psicologi in unica rete aziendale di tipo dipartimentale, anche per garantire le attività previste dai LEA. In ogni Azienda sanitaria è istituita l'équipe psicosociale per le emergenze e di primo intervento psicologico (EPE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006, con una autonoma dotazione organica composta da cinque psicologi, i quali operano in stretta collaborazione con tutte le strutture aziendali deputate all'emergenza e con le istituzioni regionali e nazionali preposte alla gestione delle emergenze; partecipano alle attività delle Unità speciali di continuità assistenziale.
1. 35. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone dovute alla pandemia da COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo psicologo di cui alla legge n. 56 del 1989, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad uno psicologo ogni Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 14.000.000 euro per l'anno 2020, e a 28.000.000 euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265.
1. 79. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane, Lattanzio, Sarli, Nesci.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di psicologo clinico, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad uno psicologo ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto agli psicologi un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
1. 43. Romaniello.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'impiego delle risorse professionali, le Aziende Sanitarie che hanno istituito il Servizio Sociale Professionale di cui all'articolo 7 della legge n. 251 del 2000 possono assumere il dirigente sociale di tale servizio a tempo indeterminato avvalendosi in analogia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.
1. 81. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, dopo l'ultimo capoverso sono aggiunte le seguenti parole: «Il presente comma si interpreta nel senso che la medesima disciplina si applica altresì, ove previsto dalle leggi regionali, al direttore socio-sanitario».
1. 80. Carnevali, Pizzetti, Siani, Rizzo Nervo, Schirò, Pini.
(Inammissibile)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 primo periodo sostituire le parole: famiglia o di comunità con le seguenti: di comunità e cure primarie.

   b) al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

   c) al comma dopo le parole: profilo di assistente sociale aggiungere le seguenti: di assistente sanitario e di operatore socio-sanitario e sostituire le parole: un assistente sociale con la seguente: uno.

   d) al comma 8:

    1) sopprimere le parole: così come implementate nei piani regionali,;

    2) dopo le parole: provvedono all'attivazione aggiungere le seguenti: presso i distretti o i dipartimenti di cure primarie Unità speciali di continuità assistenziale e;

    3) dopo le parole: di centrali operative regionali aggiungere le seguenti: così come implementate nei piani regionali,.

    4) sostituire le parole: tutti i servizi con le seguenti: l'unità di coordinamento per la continuità assistenziale (USCA);

   e) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la rubrica dell'articolo: «Unità speciali di continuità assistenziale» è sostituita dalla seguente: «Unità speciali di coordinamento per la continuità assistenziale e la presa in carico – USCA»;

    2) al comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «garantire l'attività assistenziale ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «e al fine di facilitare i rapporti e il coordinamento di questi con gli altri professionisti»;

   b) dopo le parole: «una unità speciale ogni 50.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «articolata in una unità responsabile del coordinamento tra professionisti sanitari, assistenti sanitari e altri operatori socio-sanitari e da un'unità speciale»;

   c) le parole: «per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «per la gestione clinica dei pazienti affetti da COVID-19»;

   d) dopo le parole: «di ricovero ospedaliero. L'unità speciale» sono aggiunte le seguenti: «di coordinamento per la continuità assistenziale e la presa in carico che è parte integrante dei dipartimenti di cure primarie o dei distretti, si relaziona attraverso la messa in rete, con i dipartimenti di prevenzione, con il servizio di pronto soccorso e le strutture ospedaliere, le strutture residenziali, semiresidenziali. Il ruolo di coordinamento viene affidato ad un medico di distretto o afferente al dipartimento di cure primarie o analoga struttura con competenze di medicina clinica generale. Oltre al medico di distretto fanno parte dello staff di coordinamento, infermieri, assistenti sociali e psicologi. Ogni unità di coordinamento dovrà coordinare i servizi domiciliari integrati, i servizi cure palliative, un servizio ambulatoriale di cure primarie con attività medica e infermieristica di base, il servizio di continuità assistenziale e l'unità speciale per la gestione clinica dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Tutti i servizi di cui al paragrafo precedente, devono prevedere un punto di accoglienza unico in comune a cui spetta, attraverso triage, l'accoglienza dell'unità di coordinamento, valutare l'appropriatezza delle richieste in cooperazione con l'unità di coordinamento. Possono far parte della accoglienza, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici dipendenti con competenze cliniche di medicina generale, medici specialisti ambulatoriali o dipendenti, infermieri, assistenti sociali, assistenti sanitari e operatori socio-sanitari. L'unità speciale responsabile della gestione clinica»;

   e) al secondo periodo, dopo le parole: «nella sede di continuità assistenziale prescelta» sono aggiunte le seguenti: «e da un numero di infermieri dipendenti pari ad 8 ogni 50.000 abitanti»;

   f) al terzo periodo, dopo le parole: «Possono far parte» le parole: «dell'unità speciale» sono sostituite con le seguenti: «dell'unità speciale responsabile della gestione clinica: i medici di medicina generale, i medici di continuità assistenziale, i dirigenti medici delle Aziende Sanitarie Locali con competenze di medicina clinica generale, gli specialisti ambulatoriali convenzionati interni o dipendenti, i medici specializzandi,»;

   g) al terzo periodo, dopo la parola: «residuale» sono aggiunte le parole: «e limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

    3) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «all'unità speciale di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «con l'accoglienza dell'unità di coordinamento per la continuità assistenziale e la presa in carico,»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «di adeguato supporto informatico in rete per relazionarsi con gli altri professionisti coinvolti e per registrare le attività svolte, di opportuna apparecchiatura diagnostica per un corretto monitoraggio dei pazienti, che non necessitano di ricovero ospedaliero,»;

    4) il comma 4 è abrogato;

    5) dopo l'articolo 4-bis, è inserito il seguente:

«Art. 4-ter.
(Istituzione del servizio ambulatoriale di cure primarie per la cronicità)

  1. Al fine di garantire l'attività assistenziale di base ordinaria, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono il servizio ambulatoriale di cure primarie per la cronicità con attività medica di base e infermieristica rivolti ai pazienti cronici (comprese le cure palliative). Fino al persistere dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del SARS-COV-2, tali ambulatori saranno utilizzati come ambulatori COVID-19 afferenti alle Unità speciali di coordinamento per la continuità assistenziale. Ogni ambulatorio è rivolto ad una popolazione di circa 10.000 abitanti, consentendo altresì un bacino di utenza di circa la metà nel caso di particolari situazioni oro-geografiche ed infrastrutturali, per la gestione ambulatoriale dei pazienti affetti o potenzialmente affetti da COVID-19 e deambulabili che non necessitano di ricovero ospedaliero o di attivazione USCA. Possono far parte degli ambulatori COVID-19 i medici di medicina generale titolari di convenzione con il SSN, i dirigenti medici delle aziende sanitarie con competenze di medicina clinica generale, specialisti ambulatoriali, i medici di continuità assistenziale o supplenti che svolgono attività nel territorio di afferenza. In maniera residuale possono operare presso il predetto ambulatorio anche i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e i medici specializzandi. L'ambulatorio è attivo 5 giorni su sette dalle ore 8.00 anche fino alle ore 20.00, e ai medici per le attività svolte se nell'ambito dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del SARS-COV-2 è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.

  2. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2, il contributo a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni, di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, viene in parte ridestinato alla istituzione degli ambulatori COVID-19 dotati di tutti i dispositivi previsti dal comma 1.

  3. Negli ambulatori COVID-19 possono operare medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale, medici dipendenti del SSN e sono destinati ad assistere, sorvegliare e monitorare i pazienti affetti da certa o sospetta COVID-19».

   f) al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b) dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni per la disciplina dei rapporti coi medici di medicina generale, è elargibile solo a quei medici di medicina generale organizzati in medicine di gruppo o all'interno di unità complesse di cure primarie nonché ai medici che si trovino ad operare in zone disagiate o rurali.
1. 22. Sportiello, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Nappi, Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Al comma 8 sostituire le parole: così come implementate nei piani regionali con le seguenti: nell'ambito dei piani regionali attivati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1. 15. Provenza, Sportiello, Nappi, Mammì, Nesci, Ianaro, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto col Ministero della salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito l'Istituto superiore di sanità e il Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la Conferenza Unificata, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di un protocollo uniforme di tipo informatico anche mediante strumenti di telemedicina, in materia di gestione terapeutica, del rischio clinico e di presa in carico dei pazienti o di sospetti casi di SARS-COV-2, nonché dei pazienti con malattie croniche e delle persone con disabilità.
1. 98. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per le finalità di cui al comma 8, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto col Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito l'Istituto superiore di sanità e il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di gestione terapeutica, del rischio clinico e di presa in carico dei pazienti o di sospetti casi di SARS-COV-2, nonché dei pazienti con malattie croniche e delle persone con disabilità che prevedano:

    1) modalità di esecuzione della quarantena e dell'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza;

    2) identificazione del momento appropriato per il ricovero ospedaliero anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle piattaforme informatiche e degli strumenti diagnostici adeguati per tali finalità;

    3) ulteriori strumentazioni di tipo informatico per un corretto compendio dei piani terapeutici individualizzati.
1. 14. Provenza, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, Menga.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. In ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché al fine di aumentare in generale l'efficienza del sistema sanitario privilegiando, per ragioni di sanità pubblica, la permanenza degli assistiti a domicilio, è promosso l'uso della ricetta medica dematerializzata. Il personale sanitario, sotto la propria responsabilità, previo consenso informato del paziente e in conformità a Linee di indirizzo nazionali adottate in materia dal Consiglio Superiore di Sanità, può erogare le prestazioni sanitarie attraverso telemedicina, definita come un atto medico a distanza che utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per mettere in contatto il paziente e il professionista della salute. Il contatto deve consentire interagire con il paziente e deve avvenire in tempo reale o differito. Durante la televisita, un operatore sanitario fisicamente prossimo al paziente ha facoltà di assistere il medico. L'atto sanitario di diagnosi che scaturisce dalla televisita può dar luogo alla prescrizione di farmaci o di cure.
1. 1. Noja, Carnevali.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

  «6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere in sede di contrattazione integrativa l'attribuzione di un premio per l'attività eccezionale prestata nel corso della fase emergenziale, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il premio spetta al personale dell'area del comparto e della dirigenza, con contratto di lavoro di natura subordinata appartenente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario regionale, nonché ai medici in formazione specialistica; ai titolari di incarico libero professionale, anche nella forma della collaborazione coordinata. Il premio di cui al presente comma, con la deroga di cui al periodo precedente, può essere attribuito anche al personale non dirigenziale delle strutture regionali direttamente impegnate nella gestione dell'emergenza. Tale premio, attribuibile una tantum e sulla base di appositi criteri individuati dalla contrattazione integrativa, non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con le altre tipologie di emolumento previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attribuiscono l'indennità infettivologica di cui all'articolo 86, commi 6 e 9, del CCNL del personale del comparto sanità 2016-18 anche al personale il cui profilo o ruolo non è immediatamente riconducibile ai profili previsti dalle citate disposizioni contrattuali. I sostituti d'imposta riconoscono tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese successivo a quello di approvazione della presente legge e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, per il personale del comparto sanità e della dirigenza sanitaria, attingendo all'incremento delle risorse del fabbisogno sanitario indistinto corrente di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, e, per il personale delle strutture regionali, a carico dei bilanci regionali».
1. 4. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli, Binelli, Baldini.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:

  9-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

  «6-bis. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere in sede di contrattazione integrativa l'attribuzione di un premio per l'attività eccezionale prestata nel corso della fase emergenziale, dichiarata con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il premio spetta al personale dell'area del comparto e della dirigenza, con contratto di lavoro di natura subordinata appartenente alle Aziende e agli Enti del Servizio sanitario regionale, nonché ai medici in formazione specialistica, ai titolari di incarico libero professionale, anche nella forma della collaborazione coordinata, il premio di cui al presente comma, con la deroga di cui al periodo precedente, può essere attribuito anche al personale non dirigenziale delle strutture regionali direttamente impegnate nella gestione dell'emergenza. Tale premio, attribuibile una tantum e sulla base di appositi criteri individuati dalla contrattazione integrativa, non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con le altre tipologie di emolumento previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attribuiscono l'indennità infettivologica di cui all'articolo 86, commi 6 e 9, del CCNL del personale del comparto sanità 2016-18 anche al personale il cui profilo o ruolo non è immediatamente riconducibile ai profili previsti dalle citate disposizioni contrattuali, I sostituti d'imposta riconoscono tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese successivo a quello di approvazione della presente legge e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, per il personale del comparto sanità e della dirigenza sanitaria, in base alle anticipazioni del finanziamento sanitario corrente di cui all'articolo 117 del presente decreto, e, per il personale delle strutture regionali, a carico dei bilanci regionali».
1. 86. Madia, Pizzetti, Carnevali.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il rimborso alle Regioni delle anticipazioni effettuate fra gli anni 2016 e 2019 ai sensi del comma 586, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per un importo di 400 milioni di euro. Le risorse sono ripartite fra le regioni interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di conversione, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1. 5. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il rimborso alle Regioni delle anticipazioni effettuate fra gli anni 2016 e 2019 ai sensi del comma 586, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per un importo di 400 milioni di euro. Le risorse sono ripartite fra le regioni interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di conversione, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1. 60. Fassina.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il rimborso alle Regioni delle anticipazioni effettuate fra gli anni 2016 e 2019 ai sensi del comma 586, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per un importo di 400 milioni di euro. Le risorse sono ripartite fra le regioni interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di conversione, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1. 85. Pizzetti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Le Regioni che hanno anticipato gli indennizzi da disporre, ai sensi del comma 586, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare delle anticipazioni ove le stesse fossero state effettuate sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Nel momento in cui lo Stato procede al finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti.
**1. 7. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Le regioni che hanno anticipato gli indennizzi da disporre, ai sensi del comma 586, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare delle anticipazioni ove le stesse fossero state effettuate sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Nel momento in cui lo Stato procede al finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti.
**1. 59. Fassina.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Le regioni che hanno anticipato gli indennizzi da disporre, ai sensi del comma 586, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare delle anticipazioni ove le stesse fossero state effettuate sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Nel momento in cui lo Stato procede al finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti.
**1. 84. Pizzetti.

  Dopo il comma 10 inserire il seguente:

  10-bis. I tamponi e i test sierologici COVID-19, possono essere effettuati presso le strutture sanitarie accreditate al SSN, le quali trasmettono i risultati alle aziende sanitari locali competenti per territorio, anche allo scopo di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici.
1. 53. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di garantire le prestazioni psicologiche di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste dai LEA di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione all'incremento del disagio psicologico determinato dall'emergenza COVID-19, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa per il reclutamento, a tempo indeterminato, di dirigenti Psicologi del 30 per cento della medesima spesa al 31 dicembre 2019, con l'introduzione altresì dello Psicologo di famiglia.
1. 56. Stumpo, Fassina.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:

  10-bis. Almeno il 50 per cento dei fondi destinati alle regioni per il contrasto alla diffusione dell'infezione da COVID-19 e delle risorse aggiuntive al Fondo Sanitario assegnate fino alla conclusione dello stato di emergenza vengono ripartiti proporzionalmente tra le regioni stesse, tenendo conto, su base regionale, della media mensile dei casi accertati e del numero delle persone ricoverate in strutture sanitarie e in terapia intensiva, affette da COVID-19.
1. 6. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A decorrere dall'anno 2020, in deroga alla normativa vigente, le risorse per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard sono ripartite tra le regioni sulla base della popolazione residente.
1. 45. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 11, quinto periodo, sostituire le parole da: sulla base delle quote e fino a: 1.184.362.779 euro con le seguenti: per un importo pari a 1.184.362.779 euro, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 e con l'applicazione di un meccanismo di correzione finalizzato al dimezzamento del divario, tra le Regioni, in termini di finanziamento pro capite rispetto al dato medio nazionale.
1. 93. De Luca.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Le Aziende del Servizio sanitario nazionale, comprese quelle delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali o al Commissariamento, utilizzano, ad esaurimento, nel numero delle ore d'incarico svolte, a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i medici addetti, alla stessa data, alle attività di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di medicina dei servizi, nell'ambito dei rapporti convenzionali stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Al fine di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico determinatasi nelle Aziende del servizio sanitario nazionale, le Regioni, comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali o al Commissariamento, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa ricognizione ed accertamento del reale ed indifferibile fabbisogno del personale medico atto a garantire i livelli essenziali di assistenza, individuano, con appositi provvedimenti, anche in deroga ai piani triennali di fabbisogno, le aree di attività della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, che, ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei servizi territoriali, ospedalieri e della prevenzione, necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego, con inquadramento del predetto personale nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine, i medici in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, operanti negli ambiti della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, i quali, alla stessa data, risultino titolari d'incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, a carattere continuativo, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

  11-ter. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici di legge, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Agli stessi medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, è data facoltà, all'atto dell'immissione in servizio, di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM).

  11-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 11-bis e 11-ter si provvede, in parte, con l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, in parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo sanitario nazionale, in parte mediante corrispondente riduzione del fondo perequativo, di cui all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
1. 23. Sapia, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

  11-bis. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali o al Commissariamento, al fine di migliorare la qualità del servizio e di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico specialistico, determinatasi nelle aziende del Servizio sanitario nazionale, individuano le aree di attività specialistica, sia territoriale che ospedaliera, che necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego. A tal fine, i medici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, titolari d'incarico a tempo indeterminato, con rapporto orario non inferiore a trenta ore settimanali, che risultino in servizio nelle strutture del Servizio sanitario nazionale da almeno cinque anni continuativi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che svolgano esclusivamente attività ambulatoriale, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

  11-ter. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici di legge, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici specialisti ambulatoriali inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 Marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Ai medici specialisti ambulatoriali transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale è data facoltà di optare per il mantenimento, nel rapporto d'impiego, della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM), con l'esercizio dell'opzione all'atto dell'inquadramento nei ruoli dirigenziali.

  11-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 11-bis e 11-ter si provvede, in parte, con l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, in parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo Sanitario Nazionale, in parte mediante corrispondente riduzione del fondo perequativo, di cui all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
1. 24. Sapia, Nesci, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Lapia, Mammì, Ianaro, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Al fine di incentivare il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie, sia individuali che sociali, nel corso delle successive fasi dell'emergenza COVID-19, in particolare nel periodo estivo, nonché di incentivare il sostegno agli interventi di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture di depurazione delle acque, di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059, è assegnato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 100 milioni di euro annui, da destinare ad investimenti nelle suddette opere di potenziamento ed adeguamento, a valere sul Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni 2020-2023.

  11-ter. Al fine di incrementare l'ammodernamento delle infrastrutture di captazione e distribuzione della risorsa idrica, incentivando il rispetto di prescrizioni igienico-sanitarie, sia individuali che sociali, nel corso delle successive fasi dell'emergenza COVID-19, l'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) assegna alle Regioni di cui al comma 11-bis un contributo pari a 100 milioni di euro, da utilizzare nel periodo tra giugno e dicembre 2020.
1. 34. Maraia, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Sarli, Buompane, Caso.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Il personale medico non già in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale ed impegnato nei servizi territoriali delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale nonché i professionisti incaricati nell'ambito di tutti gli altri incarichi previsti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, accedono a domanda al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale in sovrannumero senza borsa di studio.

  11-ter. Il corsista incaricato nei servizi di cui al comma precedente, salvo diversa e motivata richiesta dell'interessato, frequenta le attività didattiche pratiche di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 nell'ambito delle strutture facenti parte dell'Azienda Sanitaria ove lo stesso sia incaricato. Le attività didattiche teoriche previste dall'articolo 26 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 sono garantite anche tramite modalità FAD sincrona e asincrona.

  11-quater. Le ore di attività professionale prestata nell'ambito degli incarichi delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale e negli altri incarichi nei settori della Medicina Generale, risultano utili al computo delle ore di tirocinio formativo pratico di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368.
1. 67. Grillo, Tuzi, Martinciglio, Amitrano, Scanu.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria territoriale previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.
*1. 71. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria territoriale previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.
*1. 90. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria territoriale previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.
*1. 70. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Viene prevista l'esenzione dalla partecipazione agli oneri per prestazioni diagnostiche e terapeutiche (ticket), così come previsto dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a tutti quei soggetti colpiti da COVID-19 che dovranno sottoporsi ad esami, terapie o protocolli di recupero per patologie sopravvenute e connesse al contagio da COVID.
1. 39. Mantovani, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

  11-bis. All'ottavo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, per come modificato dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, le parole: «, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente. Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale» sono soppresse.
1. 99. Melicchio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di emergenza sanitaria territoriale)

  1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo le parole «Il personale convenzionato è costituito dai medici di medicina generale» sono inserite le seguenti: «dai medici di emergenza sanitaria territoriale».

  2. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 dopo le parole «medici di medicina generale» sono inserite le seguenti: «, i medici di emergenza sanitaria territoriale».

  3. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera h-ter) sono inserite le seguenti:

   h-quater) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico dell'emergenza sanitaria territoriale secondo graduatorie per titoli predisposta annualmente a livello regionale, prevedendo un percorso formativo ed un core curriculum specifico e consentendo l'accesso ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza, fermo restando che il medesimo accesso sia consentito in coerenza con le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, con l'Atto d'intesa 11 aprile 1996 tra Stato e regioni di applicazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria e con l'Accordo tra Ministero della salute e regioni sulle Linee guida su formazione e aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza del 22 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2003;

   h-quinquies) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico operante all'interno degli istituti penitenziari per i medici di medicina generale, prevedendo un percorso formativo integrativo con un core curriculum nazionale specifico.

Art. 1-ter.
(Ulteriori disposizioni in materia di emergenza sanitaria territoriale)

  1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il personale medico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale. Concorrono a determinare il requisito di anzianità lavorativa, di cui al precedente paragrafo, periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, nei servìzi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale con contratti a tempo determinato, ovvero in altri servizi del Sistema sanitario nazionale (SSN) nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile. Il personale medico di cui sopra accede alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale. Le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici, di cui ai precedenti paragrafi, avvengono in una fase immediatamente successiva alla conclusione dell'assegnazione delle zone carenti agli aventi diritto. Nei casi di cui al presente comma è comunque requisito essenziale il possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale.

  2. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ha maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale è ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni. L'ammissione di tali medici avviene ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui al predetto all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni. Per tali medici sono estesi al 2025 gli effetti dell'articolo 12 comma 2 della legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza».

  3. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2, le regioni e le province autonome:

   a) si adoperano affinché il 50 per cento dei volontari in servizio presso le cooperative che operano nel Servizio di Emergenza – Urgenza Territoriale 118, in ragione dell'alto rischio biologico contingente, venga contrattualizzato e riceva le tutele previste dalla legge, ivi includendo l'indennità di rischio biologico;

   b) prorogano tutti i contratti del personale Servizio di Emergenza – Urgenza Territoriale 118 a tempo determinato in scadenza;

   c) reclutano ulteriori unità di personale sanitario da dedicare al Servizio di Emergenza – Urgenza Territoriale 118, mediante lo scorrimento delle graduatorie già in essere.
1. 014. Sapia, Nesci, Lapia, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di erogazione delle prestazioni assistenziali e di assistenza territoriale)

  1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3-quinquies, comma 1, lettera a), dopo le parole: «pediatri di libera scelta,» sono inserite le seguenti: «infermieri di famiglia,»;

   b) all'articolo 3-quinquies, comma 1, lettera b), dopo le parole: «medici di medicina generale» sono inserite le seguenti: «, degli infermieri di famiglia»;

   c) all'articolo 3-quinquies, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «f-bis) attività o servizi di infermieristica di famiglia»;

   d) all'articolo 3-sexies, comma 2, dopo le parole: «uno dei pediatri di libera scelta» sono inserite le seguenti: «, uno degli infermieri di famiglia»;

   e) all'articolo 8, comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: «dei pediatri di libera scelta,» sono inserite le seguenti: «degli infermieri di famiglia,».

  2. All'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei medici, delle altre professionalità convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, degli infermieri» sono inserite le seguenti: «di famiglia»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. In riferimento all'assistenza domiciliare di cui al comma 1, all'infermiere di famiglia sono attribuite le seguenti competenze:

   a) identificare e valutare lo stato di salute ed i bisogni degli individui e delle famiglie nel loro contesto culturale e di comunità;

   b) pianificare ed erogare assistenza alle famiglie che necessitano di interventi specifici;

   c) promuovere la salute dei soggetti, delle famiglie e delle comunità;

   d) sostenere ed incoraggiare gli individui e le famiglie nella partecipazione alle decisioni relative alla loro salute;

   e) applicare la conoscenza di diverse strategie di insegnamento e di apprendimento con i soggetti, con le famiglie e con le comunità;

   f) partecipare alle attività di prevenzione;

   g) provvedere a un costante aggiornamento e allo sviluppo professionale attraverso la formazione continua;

   h) pianificare e realizzare interventi informativi ed educativi rivolti ai singoli, alle famiglie e alle comunità, atti a promuovere modificazioni degli stili di vita e una migliore aderenza ai piani terapeutici e riabilitativi, utilizzando e valutando diversi metodi di comunicazione;

   i) partecipare alla ricerca, recuperando dati epidemiologici e clinici in relazione a specifici obiettivi conoscitivi e assistenziali».
1. 015. Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole «Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta» sono inserite le seguenti: «, non costituito in forma di rapporto pubblico impiego ai sensi del comma 1-ter,»;

   b) al comma 1, lettera h), le parole «medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «medico di medicina generale in rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale»;

   c) al comma 1, lettera h-bis), le parole «pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «pediatra di libera scelta in rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale»;

   d) al comma 1, lettera h-ter), le parole «specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «specialista ambulatoriale in rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale»;

   e) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

  «1-ter. Le aziende sanitarie locali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 della legge 833 del 23 dicembre 1978, possono procedere all'assunzione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali attraverso concorso pubblico regionale. Il requisito della specializzazione è attuato per i medici di medicina generale, dall'attestato o dal diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ovvero di titolo equipollente. I vincitori sono inquadrati nel ruolo sanitario secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 nell'ambito dell'organizzazione distrettuale. Il numero di posti disponibili è determinato annualmente dalle regioni, acquisita la quantificazione dei fabbisogni dalle aziende sanitarie locali, in conformità al rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali di cui alle precedenti lettere h), h-bis) e h-ter) e dei contratti collettivi, il quale deve essere soddisfatto complessivamente dai medici convenzionati e dipendenti. I contratti collettivi disciplinano i principi, i sistemi incentivanti e le forme organizzative applicabili ai medici dipendenti in conformità, per quanto compatibili con il rapporto di dipendenza, alle previsioni di cui al comma 1-ter. Si applicano anche ai medici dipendenti le disposizioni in materia di libertà di scelta e di revoca del medico, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1.

  1-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con propri decreti provvedono a integrare le tabelle relative alle discipline affini ed equipollenti, per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del SSN nel campo della medicina clinica generale.».

  2. All'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole «attraverso personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso personale in rapporto di dipendenza o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale»;

   b) al comma 2, secondo periodo, le parole «sulla base della convenzione nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base degli accordi collettivi nazionali o contratti collettivi nazionali per la dirigenza medica»;

   c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «Per i medici di medicina generale» è inserita la seguente: «convenzionati,»;

   d) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «figure professionali.» sono inserite le seguenti: «I medici di medicina generale inquadrati nel ruolo di dirigenti garantiscono al contempo le funzioni di assistenza primaria e continuità assistenziale».
1. 016. Nesci, Sapia, Lapia, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Consolidamento delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e domiciliari)

  1. Al fine di rafforzare il sostegno sanitario e socio-assistenziale ai malati cronici, agli acuti non ospedalizzati nonché alle persone disabili non autosufficienti, gli immunodepressi in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni incrementano le prestazioni di cui al capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni sono autorizzate ad avviare un piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo le quote percentuali definite nella tabella di cui alla tabella A, B e C dell'allegato 1.

  3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «Venticinque» è sostituita con: «ottanta».

  4. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente:

   a) il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022;

   b) la tabella A, B e C di cui all'allegato 1 è modificata inserendo una colonna riferita al presente articolo, con l'indicazione degli importi corrispondenti alle quote d'accesso regionali al fabbisogno sanitario, come rilevate nell'anno 2019.
1. 012. Currò, Brescia, Lorefice, Sportiello, Menga, D'Arrando, Lapia, Gallinella, Gagnarli, Zolezzi, Nesci, Sarli, Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Corneli, Giuliodori, Maglione.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologico presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità)

  1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socioeducativo, socio-occupazionale o socioassistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

  2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

   a) garantire la sicurezza e il benessere psicofisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;

   b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non, impiegato presso le medesime strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

   c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;

   d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è tenuto ad attenersi;

   e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

  3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
1. 018. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Defiscalizzazione remunerazione comparto sanitario)

  1. Per l'anno 2020 è disposta la completa e automatica defiscalizzazione delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del COVID-19.

  2. Per l'anno 2020 è altresì disposta la completa e automatica defiscalizzazione dei premi aziendali per i lavoratori che operano nel comparto sanitario.

  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 126, comma 4, nonché mediante utilizzo, sino al limite massimo di 3 miliardi di euro per l'anno 2020, delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 06. Paolo Russo, Gelmini, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità medica)

  1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

  2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.

  3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma bis, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.

  4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al primo comma bis, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
1. 07. Sisto, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Spena, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per personale convenzionato in Servizio emergenza sanitaria territoriale 118)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario convenzionato dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nel Servizio di emergenza-urgenza sanitaria territoriale nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa di personale, ivi incluso l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere al predetto personale un premio di importo non superiore a 600 euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del lavoratore e comunque per una spesa complessiva al lordo dei predetti contributi ed oneri a carico dell'amministrazione non superiore al doppio dell'ammontare di cui al comma 2 indicato nella tabella A allegata al presente decreto per singola regione e provincia autonoma, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.».
1. 017. De Girolamo, Nesci, Lapia, Sportiello, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità medica)

  1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

  2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.

  3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma bis, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.

  4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al primo comma bis, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo fino al 70 per cento del risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
1. 08. Sisto, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Spena, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità medica)

  1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

  2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.

  3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma bis, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.

  4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al primo comma bis, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo fino al 50 per cento del risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
1. 09. Sisto, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Spena, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni a tutela dei medici di Medicina Generale)

  1. Le regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti ai sensi dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto dove il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati come dei sintomi riferiti dal paziente per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

  2. I dispositivi di protezione individuale sono forniti dalle Aziende Sanitarie/Regioni o Province Autonome, anche ai medici convenzionati con dotazioni standard per i compiti ordinari da ACN e dotazioni straordinarie se riferiti ai compiti determinati su specifiche azioni assistenziali che espongano il medico al contatto diretto con soggetti contagiati o a forte sospetto di contagio COVID-19.

  3. Tale articolo non comporta spese in aumento a carico del bilancio dello Stato in considerazione di somme definite da precedenti finanziarie sia per le componenti di aumento contrattuale sia per le dotazioni strumentali e accantonate dalle Regioni.
1. 01. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riparto delle risorse del SSN)

  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2020, per le regioni del Mezzogiorno.
1. 02. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale)

  1. All'articolo 20, comma 11-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «è stabilito alla data del 31 dicembre 2019,» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito alla data del 31 dicembre 2020, fatti salvi i diritti maturati al 31 dicembre 2017.».

  Conseguentemente, al Capo II, dopo le parole: MISURE URGENTI aggiungere le seguenti: IN MATERIA SANITARIA E.
1. 03. Fassina, Stumpo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di edilizia sanitaria e flussi informativi delle informazioni cliniche e sanitarie delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza territoriale)

  1. Il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, viene esteso anche ai fini del riordino dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla realizzazione delle unità complesse di cure primarie, di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, alla razionalizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale, ed alla realizzazione delle strutture di cure intermedie di cui al decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015, n. 70, nonché della realizzazione di strutture di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie, di strutture residenziali extraospedaliere per malati cronici non autosufficienti, per disabili e per malati terminali, di cui agli articoli dal 29 al 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017. Le risorse per gli interventi di cui al periodo precedente sono destinate prioritariamente agli interventi diretti ad assicurare le realizzazioni di attività e di strutture, con riferimento alle predette fattispecie assistenziali, di cui le regioni attestino la carenza.

  2. Nell'ambito dell'ammodernamento tecnologico di cui al comma 1, vengono istituiti i flussi informativi istituzionali dedicati alle informazioni cliniche e sanitarie relative alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza territoriale, rispettivamente, dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici specialisti ambulatoriali, ed aventi quali terminale le regioni e, tramite queste ultime, il Ministero della salute. Il Ministero della salute definisce il tracciato record dei predetti flussi informativi da adottare a livello nazionale. Le regioni, previa intesa col Ministero della salute, dotano i medici di un applicativo software comune in ambito regionale, la cui base di dati sia strutturata secondo i tracciati record e i flussi informativi nazionali, in guisa da garantire la completa compatibilità e l'interscambio dei dati con gli altri sistemi regionali e nazionale. In ogni caso tutte le informazioni sulla storia clinica dei pazienti già raccolte nelle banche dati nelle disponibilità di tali tipologie di medici vengono conferite nei predetti flussi informativi sanitari. Per le finalità di cui al presente comma, viene destinata una somma sino a 10 milioni di euro a valere sul contributo di cui al comma 449 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
1. 013. Mammì, Nesci, Sapia, Lapia, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Menga.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di sorveglianza sanitaria)

  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 le lettere a) e b) sono soppresse.
1. 04. Silvestroni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure anticontagio e a sostegno della bigenitorialità)

  1. Al fine della tutela della salute pubblica dal rischio di contagio epidemiologico da COVID-19, del diritto sia del minore che dei genitore al rispetto del principio di bigenitorialità di cui al combinato disposto degli articoli 147 e 337-ter del codice civile, anche in considerazione dei principi di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché al fine di tutelare il diritto al lavoro di entrambi i genitori, su ricorso di uno di essi nelle competenti sedi giudiziarie il regime di collocamento dei figli minori in affidamento condiviso viene suddiviso in uguali periodi consecutivi alternati della durata di due settimane ciascuno, salvo oggettive e non superabili condizioni ostative, fino alla fine dell'emergenza sanitaria o comunque fino alla riapertura a tempo pieno delle scuole o asili nido o plessi scolastici comunque denominati, quali che siano i tempi della frequentazione precedentemente stabiliti.

  2. La domanda diretta alla ripartizione dei tempi di permanenza di cui al comma 1 si propone con ricorso al tribunale competente che decide entro 15 giorni dal deposito.

  3. Il presidente o un magistrato da lui delegato provvede nel merito con decreto motivato non impugnabile con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione delle parti che deve essere calendarizzata entro i successivi 15 giorni.

  4. All'udienza, verificata l'integrità del contraddittorio, il giudice conferma, modifica o revoca la misura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 337-ter del codice civile.

  5. I procedimenti disciplinati dalla presente norma rientrano tra quelli di cui al comma 3 dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 anche per gli effetti di cui al comma 7 lettera g) medesimo articolo 83.
1. 05. Rotta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Sul Fondo sanitario nazionale sono accantonati, ulteriori 20 milioni per il finanziamento annuale dei corsi di formazione in medicina generale, attraverso il rimborso alle regioni delle spese sostenute per le borse di studio, nonché per l'organizzazione dei corsi stessi.
1. 010. Carnevali, Rizzo Nervo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta su finanziamenti per le imprese del settore autoscuole e studi di consulenza automobilistica)

  1. Alle imprese di cui all'articolo 1, appartenenti al settore autoscuole e studi di consulenza automobilistica, viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura pari al 100 per cento dei finanziamenti concessi.

  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 potrà essere fruito dall'anno successivo a quello di concessione del finanziamento a condizione che venga mantenuto per il medesimo anno un livello occupazionale non inferiore all'80 per cento.
1. 011. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 2.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, premettere le seguenti parole: Nelle more della modifica del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, riguardante gli standard dell'assistenza ospedaliera, d'intesa con la Conferenza Stato regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

   b) comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per il funzionamento dei predetti posti letto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2021, provvedono, nell'ambito dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1, ad effettuare la revisione dei fabbisogni di personale e delle relative dotazioni organiche anche avvalendosi delle risorse di cui alla colonna 6 della tabella di riparto di cui all'Allegato C;

   c) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, tra i laboratori dotati di requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica;

  4-ter. Ai fini del comma 4-bis le regioni, sulla base delle indicazioni tecniche del Ministero della salute, individuano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio regionale in possesso dei requisiti prescritti;

  4-quater. Agli adempimenti di cui ai commi 4-bis e 4-ter le regioni provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente;

   d) al comma 5, sostituire la parola: assumere con la seguente: utilizzare e dopo le parole: operatore tecnico aggiungere le seguenti: anche attraverso nuove assunzioni;

   e) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le regioni e le province autonome possono, in ragione dei maggiori costi sostenuti per far fronte all'emergenza da COVID-19, rinegoziare gli accordi esistenti con gli enti e le associazioni del Terzo settore che operano per il trasporto secondario per i pazienti COVID-19 per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non effetti da COVID-19 e domiciliare;

   f) al comma 6, lettera a), dopo le parole: da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e, con oneri a carico dei bilanci regionali, del personale delle Centrali uniche di risposta del numero unico europeo dell'emergenza regionale (112 NUE);

   g) al comma 7, dopo le parole: legislazione vigente in materia aggiungere le seguenti: ivi incluso l'ammontare complessivo previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; dopo le parole: in materia di spesa di personale aggiungere le seguenti: ivi incluso l'ammontare complessivo previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75; nonché all'ultimo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e 2.
2. 33. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in aree di assistenza ad alta intensità di cure, aggiungere le seguenti: esclusivamente in strutture sanitarie accreditate per le discipline di cui all'articolo 1, e in via prioritaria negli ospedali individuati come strutture COVID, al fine di perseguire le finalità legate all'emergenza in corso;

   b) al comma 2, dopo le parole: area semi-intensiva, aggiungere le seguenti: presso le strutture sanitarie accreditate per la disciplina di cui all'articolo 1 e individuate come centri COVID che hanno garantito assistenza ai pazienti COVID nella prima fase dell'emergenza;

   c) al comma 3, dopo le parole: in aree attrezzabili aggiungere le seguenti: nei pressi degli ospedali pubblici accreditati per la disciplina di cui al periodo del presente articolo e che abbiano garantito assistenza ai pazienti COVID nella prima fase dell'emergenza;

   d) al comma 12, dopo le parole: in qualità di commissario delegato, aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelle regioni interessate da un attuale commissariamento o da un piano triennale di fuoriuscita dal commissariamento, così come previsto sulle base delle vigenti normative.
2. 12. Maraia, Nesci, Lapia, Sportiello, Massimo Enrico Baroni, Sarli, Buompane, Caso.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: domanda di assistenza inserire le seguenti: correlata alle emergenze epidemiologiche, nonché;

   b) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: a fini esclusivamente conoscitivi;

   c) al secondo periodo, dopo le parole: dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, inserire le seguenti: sono pubblicati sul sito internet del Ministero della salute;

   d) al terzo periodo, dopo la parola: dotazione inserire la seguente: ulteriore.
2. 14. Lorefice, Sarli, Nesci, D'Arrando, Mammì, Ianaro, Sapia, Lapia, Sportiello, Nappi, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: Per ciascuna regione, sopprimere le parole: e provincia autonoma.
*2. 45. Marco Di Maio.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: Per ciascuna regione, sopprimere le parole: e provincia autonoma.
*2. 47. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione dell'evoluzione normativa derivante dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, e per rispondere al mutato quadro epidemiologico e demografico, il personale dipendente del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili di assistenti sociali e di operatori socio sanitario è inserito nel ruolo socio sanitario costituito a modifica e integrazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.
2. 40. Tasso.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le regioni, ai fini della realizzazione dei posti letto aggiuntivi di terapia intensiva, di area semi intensiva e di alta complessità possono avvalersi degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici/privati e degli ospedali religiosi equiparati e accreditati anche al fine della ottimizzazione delle risorse disponibili.
2. 22. Castiello, Cantalamessa, Bellachioma.

  Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per il funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, le regioni e le province autonome assicurano il mantenimento di una quota di personale medico e infermieristico, altrimenti impegnato per altri tipi di assistenza, prontamente impiegabile per rafforzare la dotazione degli organici di terapia intensiva o semintensiva; a tal fine organizzano corsi a cadenza periodica e di aggiornamento sul campo in terapia intensiva finalizzati a mantenere nel tempo le competenze intensivologiche di base del personale dedito di norma ad altre attività. Le regioni e le province autonome, per l'operatività dei posti letto di terapia intensiva o semintensiva, predispongono un piano per l'assunzione di personale medico, infermieristico e tecnico necessario a fronteggiare l'emergenza epidemiologica.
2. 13. Lorefice, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Mammì, Nesci, Ianaro, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le regioni e le province autonome, all'interno dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1, possono individuare strutture ospedaliere interamente dedicate all'assistenza di pazienti affetti da Covid-19 e incrementare la dotazione di posti letto in area medica, in misura tale da compensare almeno le riqualificazioni disposte in esecuzione del comma 2, anche in eccedenza rispetto alle dotazioni standard previste dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento approvato con decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70. Tale ulteriore dotazione potrà essere utilizzata per il perdurare dell'epidemia di COVID-19 e, in futuro, in caso di nuove epidemie. L'incremento di posti letto destinati a tale finalità non può, in ogni caso, superare lo standard di 0,2 per mille abitanti.

  Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'attuazione dei commi 1, 2, inserire le seguenti: 2-bis.
2. 16. Molinari, Panizzut, Boldi, Foscolo, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo capoverso, dopo la parola: «medici», aggiungere la seguente: «e sanitari»;

   b) al primo e al secondo capoverso dopo le parole: «dirigenti medici» aggiungere le seguenti: «e dirigenti/sanitari».
2. 32. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Qualora la riqualificazione ospedaliera di cui ai commi 1 e 2 si dimostri insufficiente a fronteggiare l'emergenza pandemica, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono attivare, in relazione alle effettive esigenze del territorio, strutture movimentabili con un numero di posti letto di terapia intensiva e di personale da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate ed inserite nel Piano di riorganizzazione di cui al presente articolo.
2. 11. Provenza, Sportiello, Nappi, Mammì, Nesci, Ianaro, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 4, dopo le parole: in attesa di diagnosi, aggiungere le seguenti: i soggetti cronici, con disabilità, avuto riguardo degli eventuali piani di assistenza individualizzata, nonché di soggetti, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
*2. 20. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 4, dopo le parole: in attesa di diagnosi, aggiungere le seguenti: i soggetti cronici, con disabilità, avuto riguardo degli eventuali piani di assistenza individualizzata, nonché di soggetti, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
*2. 24. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 4, dopo le parole: in attesa di diagnosi, aggiungere le seguenti: i soggetti cronici, con disabilità, avuto riguardo degli eventuali piani di assistenza individualizzata, nonché di soggetti, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
*2. 36. Bologna, De Toma, Rachele Silvestri, Rospi, Zennaro, Nitti, Vizzini.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al tal fine il Ministero della salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta un protocollo di monitoraggio sull'intero territorio nazionale concernente:

   a) percorsi assistenziali di accesso alle strutture sanitarie, inclusi i pronto soccorso, differenziati a seconda che siano o meno pazienti sospetti o affetti da SARS-COV-2;

   b) specifici percorsi assistenziali di accesso nelle aziende ospedaliere per i pazienti con patologie croniche, onco-ematologiche, cardiologiche, neurologiche e pneumologiche, differenziati a seconda che siano o meno pazienti sospetti o affetti da SARS-COV-2;

   c) specifici percorsi assistenziali di accesso negli ambulatori territoriali sia per le cure primarie sia per la medicina specialistica ambulatoriale a seconda che siano o meno pazienti sospetti o affetti da SARS-COV-2.
2. 42. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di sostenere il potenziamento e la qualificazione dell'offerta sanitaria e socio-sanitaria, gravemente messa in difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, i piani di riorganizzazione di cui al comma 1, devono altresì prevedere interventi strutturali nelle aree di degenza e nei reparti sanitari e delle Rsa, volti a ridurre i rischi di diffusione dell'infezione, attraverso opportuni interventi di separazione degli spazi e sugli impianti trattamento dell'aria (immissione ed estrazione) che permettano il trattamento dell'aria in massima sicurezza.

  4-ter. Per gli interventi di cui al comma 4-bis, e in coerenza con il comma 13 del presente articolo, è consentito concedere premi di cubatura in deroga agli attuali indici del PRGC, pur invariato il numero complessivo dei posti letto a livello regionale.
2. 26. Ruffino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

   «m) di sanificazione degli ambienti e parti comuni dell'edificio in condominio e degli strumenti di lavoro, ove esistenti, nonché di fornitura di dispositivi di protezione individuale e collettiva da virus COVID-19, ivi compresi i dispositivi di sterilizzazione e sanificazione anche a raggi UVC e ozono a diffusione bioindotta.».
2. 29. Trancassini, Osnato, Zucconi,Bignami, Baldini.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19, aggiungere le seguenti: nonché per le esigenze di coordinamento delle attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali di cui all'articolo 1, comma 8, del presente decreto-legge.
2. 10. Provenza, Nappi, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza forniti dagli operatori socio sanitari presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le regioni possono assumere in via diretta gli operatori socio sanitari che abbiano prestato servizio, per almeno tre anni consecutivi, presso strutture del Servizio sanitario nazionale in qualità di dipendenti di cooperative sociali o di lavoro affidatarie in outsourcing dei servizi di supporto assistenziale. L'intervento non prevede ulteriori oneri per la finanza pubblica.
2. 31. Pastorino, Fornaro, Orlando, Nesci, Paita.

  Al comma 6, lettera a), dopo le parole: da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e, con oneri a carico dei bilanci regionali, del personale delle Centrali uniche di risposta del numero unico europeo dell'emergenza regionale (112 NUE),.
2. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava,Tomasi.

  Al comma 6, lettera a), dopo le parole: da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni, di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: e, con oneri a carico dei bilanci regionali qualora non già a carico dei fondi del S.S.R., del personale delle Centrali Uniche di Risposta del Numero Unico Europeo dell'Emergenza Regionale (112 NUE).

  Conseguentemente, all'articolo 73, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «del comparto sanità» sono aggiunte le seguenti: «e al personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale (112 NUE) compatibilmente con le esigenze organizzative delle centrali stesse.».
2. 34. Madia, Pizzetti, Pezzopane.

  Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2020 le remunerazioni delle prestazioni di lavoro straordinario di cui al precedente periodo non concorrono alla formazione del reddito complessivo e sono soggette ad una aliquota di tassazione unica pari al 10 per cento.».

  Conseguentemente all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 750 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
2. 38. Cecconi, Tasso.

  Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa, per riconoscere al predetto personale un premio di importo non superiore a 1.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei predetti contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, non superiore al doppio dell'ammontare di cui al comma 2, indicato nella tabella A allegata al presente decreto per singola regione e provincia autonoma, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.».
2. 39. Cecconi, Tasso.

  Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'indennità da rischio biologico per la dirigenza medica e sanitaria nella misura prevista per il personale del Comparto,.
2. 19. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

  Conseguentemente, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per io sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
2. 17. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al trattamento accessorio del personale del servizio sanitario nazionale, nonché del personale della dirigenza sanitaria e dei professionisti sanitari dell'area delle funzioni centrali dipendenti delle aziende del servizio sanitario nazionale e degli enti con funzioni sanitarie delle funzioni centrali, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

  6-ter. Agli oneri stimati derivanti dal comma 6-bis pari a 200 milioni di euro nel 2020, 500 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2. 27. Bagnasco, Bond.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al personale medico, sanitario e tecnico, compresi i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché agli operatori socio-sanitari dipendenti del settore sanitario pubblico, direttamente impegnati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è riconosciuta una mensilità aggiuntiva per l'anno 2020.

  6-ter. Il beneficio di cui al precedente comma, è aggiuntivo alle ulteriori misure di favore previste, e non concorre alla formazione del reddito complessivo, nonché ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

  6-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di erogazione della mensilità aggiuntiva di cui al comma 6-bis.

  6-quinquies. All'onere recato dalla disposizione di cui al comma 6-bis si provvede mediante riduzione, per l'anno 2020, delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. 28. Bagnasco, Gelmini, Bond, Versace, Mandelli, Novelli, Mugnai, Brambilla, Bartolozzi.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo e per le finalità di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, e all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, ivi incluso l'ammontare complessivo previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente decreto. All'onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte, ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, ivi incluso l'ammontare complessivo previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, da ripartirsi, a decorrere dall'anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente decreto.
2. 30. Stumpo, Fassina.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Le regioni e le province autonome aumentano le ore disponibili per la Specialistica ambulatoriale veterinaria, in misura correlata alle necessità determinate dall'andamento epidemiologico, al fine di eseguire tamponi e screening sierologici sugli animali domestici la cui presenza è stata registrata, nell'ambito dei processi di monitoraggio e sorveglianza della trasmissione del virus SARS-COV-2 di cui all'articolo 1, comma 1, in focolai di trasmissione del virus familiari o di comunità.
2. 23. Gemmato,Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
*2. 37. Cecconi, Tasso.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
*2. 43. Ubaldo Pagano, Lacarra, Bruno Bossio, Pezzopane.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020, i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono prorogare, a domanda, il rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale anche oltre il settantesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per la cessazione del rapporto medesimo.
2. 18. Patelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:

  12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Governo può delegare l'esercizio dei poteri del Commissario di cui al comma 11, a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a ciascun presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato.

  L'incarico di commissario delegato per l'attuazione del piano di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario.
2. 9. Provenza, Ianaro, Sportiello, Mammì, Nesci, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 13, ultimo periodo, sostituire la parola: denunzia con le seguenti: segnalazione certificata.
2. 8. Perantoni, Ianaro, Nesci, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Lorefice, Sarli, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le opere edilizie per l'adeguamento delle strutture esistenti alle necessità dell'emergenza COVID-19 sono realizzate assicurando la conformità degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2015, n. 127.
2. 5. Nappi, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Menga.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. In attuazione dall'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la verifica della compatibilità con i saldi di finanza pubblica e il corretto trattamento statistico e contabile delle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo, realizzate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività e delle strutture del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 15. Mancini.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano anche per l'ampliamento del poliambulatorio del nuovo polo sanitario di Venaria, dell'ASL To3, allo scopo di rafforzare le strutture del Servizio sanitario nazionale di competenza della Regione Piemonte, anche in ordine alle emergenze pandemiche come quella da COVID-19. Per le finalità del presente comma, in aggiunta alle risorse previste dai commi 9 e 10 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dal comma 13-bis, pari a euro 15 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
2. 21. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sostituire il comma 14 con il seguente:

  14. La proprietà delle opere realizzate dal commissario, anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, è della regione nella quale sono realizzate, con la finalità di assicurarne la disponibilità alle aziende sanitarie territoriali che ne abbiano effettiva necessità.
2. 6. Provenza, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Al fine di garantire la celere realizzazione del nuovo Ospedale post-COVID-19 di Piacenza nella macroarea sita in via Farnesiana (area n. 6), il Sindaco del comune di Piacenza è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali. Il commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'opera e dei relativi collegamenti a servizi e infrastrutture.

  15-ter. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetto attuatore, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle.opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Per le opere che comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

  15-quater. Per la realizzazione delle opere e degli interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. L'eventuale valutazione ambientale delle opere rientra nella competenza della regione Emilia Romagna. Il commissario straordinario pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al presente comma.
2. 2. Murelli, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo ,Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di riordino della rete ospedaliera previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, dello statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.
*2. 4. Sutto, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di riordino della rete ospedaliera previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, dello statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.
*2. 44. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, quantitativi, di processo e di esito, relativi all'assistenza ospedaliera, da possedersi in capo alle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, effettivamente in carico al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle reali e configurate esigenze epidemiologiche di morbilità, comorbilità e vulnerabilità sociale e sanitaria, in capo alle singole regioni, ivi comprese quelle soggette al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali o al commissariamento, ed al fine di garantire compiutamente il diritto alla fruizione dei livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano rideterminano lo standard dei posti letto ospedalieri, pubblici e privati accreditati, effettivamente in carico al Servizio sanitario nazionale, ad un livello non superiore a n. 5 posti letto per mille abitanti, di cui n. 4 posti letto per mille destinati agli acuti e n. 1 posti letto per mille abitanti riservati alla riabilitazione ed alla lungodegenza post acuzie, adeguando, in via contestuale, le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo, quale riferimento, un tasso di ospedalizzazione pari a 180 per mille abitanti, di cui il 25% riferito ai ricoveri diurni.

  15-ter. La dotazione complessiva, in ambito regionale, dei posti letto ospedalieri, determinata secondo i parametri di cui al punto 1) del presente comma, dovrà comportare l'assegnazione dei posti letto medesimi, rispettivamente, nella misura del 75 per cento alle strutture ospedaliere pubbliche e del 25 per cento alle strutture ospedaliere private accreditate, in possesso di articolazioni ad elevata complessità assistenziale, con le quali, tenuto conto della programmazione sanitaria di ciascuna regione, gli enti del servizio sanitario regionale potranno stipulare accordi contrattuali, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni.

  15-quater.Tenuto conto che gli erogatori privati accreditati ex articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, agiscono in funzione integrativa e complementare al Servizio Sanitario Nazionale, il numero delle strutture ospedaliere private accreditate, dotate di articolazioni assistenziali ad elevata complessità, con le quali potranno essere stipulati accordi contrattuali ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere determinato, in ciascuna Regione o Provincia autonoma, in misura non superiore al 20 per cento delle strutture ospedaliere pubbliche.
2. 7. Sapia, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Lapia, Mammì, Menga.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Al fine di rafforzare le strutture sanitarie delle aree territoriali più disagiate, indispensabili per garantire protezioni adeguate di fronte all'emergenza COVID-19, sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2020 per la riqualificazione e il rafforzamento dell'Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone (Isernia) quale presidio sanitario di riferimento per circa trentacinque comuni delle regioni Molise e Abruzzo.

  Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5. sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.
2. 25. Tartaglione.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  15-bis. Gli specialisti che seguono pazienti con malattia croniche invalidanti od oncologiche o che comportano un deficit del sistema immunitario o che comunque implichino l'impiego di farmaci salvavita allegano al piano terapeutico individuale di ciascun paziente un vademecum personalizzato sugli indirizzi da seguire in caso di una nuova emergenza pandemica. Le indicazioni dovranno contenere nel dettaglio le indicazioni relative alle cure, alla somministrazione dei farmaci, alle visite di follow-up e ai percorsi da seguire in sicurezza all'interno delle strutture sanitarie.
2. 46. Vanessa Cattoi, Comaroli, Boldi, Loss, Binelli, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art.2-bis.
(Misure urgenti in favore delle strutture sanitarie, per personale medico e infermieristico)

  1. L'articolo 23 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 è sostituito con il seguente:

«Art. 23.
(Misure urgenti in favore delle strutture sanitarie, per personale medico e infermieristico)

  1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni interessate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono procedere ad assunzioni straordinarie di personale medico, infermieristico e sanitario, anche in deroga ai tetti di spesa e ai limiti imposti dalla normativa vigente.

  2. Al fine di permettere alle strutture sanitarie di cui al comma 1, di dotarsi di nuovi strumenti, attrezzature e strutture idonee a garantire le cure e l'assistenza dei soggetti contagiati e di continuare la normale attività di cura e assistenza della restante popolazione, è autorizzata in favore delle medesime Regioni la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i presidenti delle regioni competenti, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione delle risorse finanziarie.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa indicati dal presente comma.
2. 01. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Investimenti in materia sanitaria)

  1. Le risorse di cui al comma 81, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono incrementate di 2 miliardi di euro. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per 60 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024, per 85 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 e per 155 milioni di euro per l'anno 2034.
*2. 02. Pizzetti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Investimenti in materia sanitaria)

  1. Le risorse di cui al comma 81, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono incrementate di 2 miliardi di euro. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per 60 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024, per 85 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 e per 155 milioni di euro per l'anno 2034.
*2. 012. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Produzione di sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati)

  1. Al fine di rafforzare l'offerta assistenziale ospedaliera e territoriale necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, le regioni e le province autonome, nell'ambito dei piani di riorganizzazione e di potenziamento della rete assistenziale e dei programmi operativi richiamati dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, predispongono specifiche azioni organizzative atte a garantire adeguati livelli di produzione di sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati, i livelli essenziali di assistenza in medicina trasfusionale e lo sviluppo di attività innovative.

  2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. 04. Rizzo Nervo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 20 comma 11-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75).

  1. All'articolo 20 comma 11-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ,apportare le seguenti modifiche:

   a) la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020»;

   b) dopo le parole: «dirigenziale e no», aggiungere le seguenti: «nonché le professioni sanitarie e sociosanitarie di cui alla legge n. 3 del 2018».
2. 05. Siani,Carnevali,Pini,Rizzo Nervo, Schirò.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 20 comma 11-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

  1. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
2. 06. Ubaldo Pagano, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Attribuzione incarichi di direzione di struttura complessa)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 7-bis, l'alinea e le lettere a), b) e c) sono sostituiti dalle seguenti:

  «7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano le procedure per la individuazione dei soggetti cui attribuire gli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso di selezione pubblica cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della salute, sentita la conferenza stato regioni e delle province autonome, e dei seguenti principi:

   a) la procedura selettiva viene effettuata da una commissione esaminatrice composta da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati all'esterno delle aziende operanti nel territorio della regione o della provincia autonoma di riferimento tramite sorteggio pubblico da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa, anche universitari, appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente con la maggiore anzianità di servizio nel ruolo. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente;

   b) la commissione esaminatrice riceve dall'azienda il profilo professionale e delle competenze richieste del dirigente da selezionare, fermo restando i criteri di valutazione dei titoli e di attribuzione dei relativi punteggi, così come definiti dal Ministero della salute. Sulla base di una valutazione dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi certificati dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato, la commissione redige una graduatoria provvisoria di merito. I candidati in graduatoria vengono sottoposti ad una prova pratica atta a verificare le competenze richieste in base al profilo, provvedendo quindi ad esitare una graduatoria finale di merito, nella quale non sono inseriti quei candidati risultati inidonei alla prova pratica. Nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi, decadere, o cessare in via anticipata per qualunque motivo dal proprio incarico, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico nel rispetto dell'ordine della graduatoria redatta dalla commissione in esito alla procedura di selezione.

   c) La procedura di selezione di cui al comma 7-bis. viene adottata per l'individuazione dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria. In tal caso, la commissione esaminatrice di cui alla precedente lettera b) deve essere composta almeno due titolari di direzione di struttura complessa universitaria, sorteggiati dall'elenco nazionale di cui alla precedente lettera a)».

   b) al comma 7-bis, alla lettera d), le parole: «il profilo professionale del dirigente da incaricare, i» sono sostituite dalle seguenti: «il profilo professionale del dirigente da incaricare viene pubblicato sul sito internet dell'azienda prima della nomina della commissione. I»

   c) dopo il comma 7-quinquies, sono inseriti i seguenti:

  «7-sexies. Le controversie relative alle procedure di pubblica selezione di cui al comma 7-bis sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  7-septies. I direttori di struttura complessa che non abbiano conseguito almeno il 75 per cento degli obiettivi assegnati alla unità operativa da essi diretta, non possono essere ammessi alle procedure selettore di cui al comma 7-bis.».
2. 09. Sportiello,Nesci,Ianaro,Mammì,Sapia,Lapia, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Personale medici veterinari specialisti ambulatoriali)

  1. Per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19 e garantire l'erogazione dei L.E.A. di competenza dei servizi veterinari del Servizio sanitario nazionale, valorizzando al contempo l'esperienza e la professionalità acquisita dai medici veterinari specialisti ambulatoriali titolari di incarico a tempo indeterminato presso le aziende sanitarie e gli istituti zooprofilattici, le regioni provvedono immediatamente a realizzare il completamento dell'orario lavorativo settimanale (38 ore) dei medici veterinari a rapporto convenzionale che alla data del 31 dicembre 2019 svolgano da almeno 5 anni, attività ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, Veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi).
2. 010. Bucalo,Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art.2-bis.
(Concorsi per l'accesso al primo livello dirigenziale medico)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24
(Concorso per il primo livello dirigenziale medico – Requisiti specifici di ammissione, organizzazione della selezione e graduatoria di merito)

  1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

   a) laurea in medicina e chirurgia;

   b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

   c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

  2. L'organizzazione delle selezioni è posta in capo alle singole regioni e provincie autonome, che, con cadenza periodica almeno annuale, effettuano una ricognizione dei ruoli dirigenziali carenti nelle aziende sanitarie, in modo da mettere a concorso le posizioni scoperte attraverso selezioni a graduatoria unica regionale, o provinciale nel caso delle provincie autonome.

  3. Presso ogni regione e provincia autonoma, con cadenza biennale, vengono istituite le commissioni di valutazione incaricate di espletare le procedure di selezione, differenziate per branca specialistica. Le Commissioni sono composte ciascuna da 5 componenti, più due supplenti, individuati con decreto del Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge attraverso modalità che prevedano il sorteggio dei commissari all'interno di appositi albi nazionali. Ciascuna commissione è supportata da un dirigente amministrativo con funzioni di segretario. Assiste ai lavori delle Commissioni un garante dei cittadini, designato a livello regionale dalle associazioni dei pazienti.

  4. La regione predispone ed espleta le procedure per il reclutamento dei dirigenti medici sulla base di una periodica ricognizione effettuata ed in coerenza con la programmazione e pianificazione del fabbisogno di risorse umane.

  5. La Commissione di valutazione procede alla valutazione dei titoli, attribuendo i punteggi di cui al successivo articolo 27, ed espleta una prova pratica, quest'ultima atta esclusivamente ad accertare l'idoneità ai ruoli messi a concorso ed a validare le competenze possedute dai candidati.

  6. Alla fine della procedura di selezione, sulla base dei punteggi attribuiti viene stilata una graduatoria di merito unica su base regionale, della durata di tre anni, alla quale le aziende sanitarie attingono anche in base alle competenze richieste dal bando di concorso ed alle competenze validate dalla commissione di valutazione.»

   b) l'articolo 26 è abrogato.

   c) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27
(Punteggio)

  1. La Commissione di valutazione attribuisce un punteggio massimo di 100 punti, così ripartiti:

   a) valutazione dei titoli di studio ed accademici, acquisiti in Italia ed all'estero, per un punteggio massimo di 20, ripartito come di seguito:

    1) Laurea: sino a 5 punti in funzione del voto di laurea;

    2) Diploma di specializzazione nella disciplina o nella disciplina equipollente: sino a 5 punti in funzione del voto di diploma;

    3) Dottorato di ricerca con o senza documentata attività assistenziale: sino a 5 punti;

    4) Masters universitari e corsi di alta formazione: sino a 5 punti

   b) valutazione dei titoli di carriera per un punteggio massimo di 50, attribuito secondo i seguenti criteri:

    1) Punteggio di 1,2 per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso il Servizio sanitario nazionale, nel ruolo di dirigente del Servizio sanitario nazionale con contratto a tempo determinato o indeterminato;

    2) Punteggio di 0,5 per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso il Servizio sanitario nazionale, nel ruolo di co.co.co., co.co.pro., o con contratto libero-professionale;

    3) Punteggio di 0,3 per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso strutture convenzionate col Servizio sanitario nazionale, con contratto a tempo determinato o indeterminato, o con contratto libero-professionale;

   c) valutazione delle pubblicazioni, per un punteggio massimo di 15, attribuito secondo i seguenti criteri:

    1) punteggio di 1 per ogni pubblicazione di articolo scientifico su riviste internazionali sottoposte a peer-review ed indicizzate;

    2) punteggio di 0,5 per ogni pubblicazione di articolo scientifico su riviste nazionali sottoposte a peer-review ed indicizzate;

    3) punteggio di 0,2 per abstract di contributo orale o poster a congresso scientifico internazionale;

    4) punteggio di 0,1 per abstract di contributo orale o a congresso scientifico nazionale.

   d) valutazione di periodi di lavoro trascorsi all'estero, per un punteggio massimo di 15 punteggio, attribuiti secondo i seguenti criteri:

    1) punteggio di 1 per anno lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso strutture assistenziali. I periodi trascorsi all'estero dovranno essere certificati, legalmente tradotti e apostillati per avere validità.

  2. Ciascun candidato può avanzare ricorso avverso all'esito delle valutazioni e delle verifiche delle competenze, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito.»
2. 011. Nappi, Nesci, Ianaro, Sportiello, Mammì, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure straordinarie per la realizzazione di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno)

  1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di intesa con i presidenti delle regioni interessate, possono essere nominati uno più commissari straordinari per la realizzazione, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126, comma 4, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232, del 2016, di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. La durata dell'incarico di ogni commissario straordinario è di un anno e a titolo gratuito.

  3. Entro 30 giorni dalla nomina, il commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi necessari.

  4. Per la realizzazione dei complesso ospedalieri di cui al comma 1, il commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.

  5. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la realizzazione degli obiettivi connessi alla realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, al commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione del suddetto complesso ospedaliero.
2. 013. Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Scoma.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis
(Modifiche all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli incarichi di cui al presente articolo hanno durata di due anni e sono conferiti attraverso procedure comparative previa selezione, per titoli e colloquio orale.

   Le procedure di selezione di cui al precedente periodo, ed all'art. 2-bis, comma 1, lettera b), fino al 31 dicembre 2020, sono semplificate prevedendo una durata della pubblicazione del bando non superiore a sette giorni e la valutazione dei titoli ed il colloquio da parte del Direttore della UOC di assegnazione dei vincitori.

   Tre mesi prima dello scadere dell'incarico il collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, valuta il dirigente con riferimento alle attività professionali svolte, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, In caso di esito positivo della valutazione, il dirigente medico e sanitario è inquadrato a tempo indeterminato nei ruoli dell'azienda o dell'ente del Servizio sanitario nazionale che ha conferito l'incarico.

   Per i medici specializzandi tale inquadramento è subordinato al conseguimento del titolo di specialista.».

   b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi sono trasformati in contratto a tempo indeterminato una volta acquisito il titolo di specialista.».
2. 08. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 3.

  Al comma 1, capoverso comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:

  5. Gli incarichi di cui al presente articolo, laddove ritenuti coerenti col percorso formativo della scuola di specializzazione di appartenenza, possono essere conferiti a mezzo di pubblica selezione, anche per soli titoli, anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi.
3. 9. Menga, Nappi, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, capoverso comma 5, apportare le seguenti modifiche:

   a) sostituire il primo periodo con il seguente: Gli incarichi di cui al presente articolo possono avere la durata di due anni e possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso di specializzazione.

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incarichi prorogabili fino al 31 dicembre possono essere trasformati in contratti a tempo indeterminato una volta acquisito il titolo di specialista.
3. 7. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

  Al comma 1, capoverso comma 5, apportare le seguenti modifiche:

   a) al secondo periodo, sopprimere le parole: previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e;

   b) sopprimere il terzo periodo;

   c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incarichi sono trasformati in contratto a tempo indeterminato una volta acquisito il titolo di specialista.
3. 2. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, capoverso comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma possono essere conferiti anche presso le strutture sanitarie non incluse nella rete formativa.
3. 1. Lapia, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, dal 2020 i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2020,2021,2022. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

  1-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzato l'ulteriore investimento di 138 milioni nel 2020; 276 milioni nel 2021; 419,7 nel 2022; 425,4 nel 2023; 431,1 nel 2024; 287,4 nel 2025; 143,7 nel 2026.
3. 3. Bellucci, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza anche in riferimento alla figura del direttore scientifico.

  1-ter. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione, quantificati in euro 50.000 per l'anno 2021 ed euro 200.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. 8. Lorenzin, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

  5-bis. Per le finalità di cui al comma 1 e fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 o della sua eventuale proroga, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale che abbiano alle loro dipendenze operatori delle professioni sanitarie eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali e collocati in aspettativa obbligatoria possono, in deroga all'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e alle norme regionali di recepimento, sospendere tale aspettativa per il rientro in servizio.

  5-ter. La sospensione dell'aspettativa ai sensi del comma 1 è consentita esclusivamente su richiesta degli interessati e il servizio è svolto a titolo gratuito. Resta ferma la corresponsione dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali qualora abbiano optato in tale senso all'inizio del mandato elettivo ai sensi del comma 1, dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Modifiche all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.
3. 5. Serracchiani, Ceccanti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per rendere omogenea sul territorio nazionale la formazione specialistica dei medici, si rende necessario che i medici specializzandi che operano nei Policlinici o in strutture convenzionate con le università, sono abilitati al lavoro in corsia ed allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche della propria specialità, previa valutazione positiva del direttore di scuola di specializzazione o dipartimento e/o delle UOC dove svolgono la loro attività assistenziale. Gli stessi possono svolgere la loro attività, anche quella di guardia, senza necessariamente la presenza fisica del loro tutor, che deve restare sempre e in ogni caso reperibile per ogni necessità o altra richiesta dello specializzando.
3. 4. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I termini di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, previsti per gli edifici in condominio nonché per gli adempimenti obbligatori previsti dall'articolo 1130, comma 1, numero 10, e dall'articolo 1129, comma 9, del codice civile, ivi compreso l'esame finale dei corsi di aggiornamento sono interrotti, nel caso di emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza medesima.
3. 6. Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018 n. 145)

  1. All'articolo 1, commi 547, 548 e 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, dopo le parole: «medici veterinari», ovunque esse ricorrano, aggiungere le seguenti: «, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».

  2. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge n. 145 del 2018, al primo e ultimo capoverso, dopo le parole: «di formazione» è soppressa la parola: «medica» e dopo le parole: «del personale della dirigenza medica e veterinaria» sono aggiunte le parole: «e sanitaria».
*3. 01. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018 n. 145)

  1. All'articolo 1, commi 547, 548 e 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, dopo le parole: «medici veterinari», ovunque esse ricorrano, aggiungere le seguenti: «, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».

  2. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge n. 145 del 2018, al primo e ultimo capoverso, dopo le parole: «di formazione» è soppressa la parola: «medica» e dopo le parole: «del personale della dirigenza medica e veterinaria» sono aggiunte le parole: «e sanitaria».
*3. 09. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri, biologi e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.
3. 02. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Estensione della tutela infortunistica Inail ai medici medicina generale, ai pediatri di Ubera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, caratterizzata da particolare contagiosità a causa della virulenza dell'agente patogeno, e delle modalità di svolgimento del lavoro dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e dei medici di continuità assistenziale che, per la loro peculiarità, comportano l'esposizione dei suddetti soggetti al rischio di un contagio da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro, le prestazioni INAIL sono erogate anche ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Servizio sanitario regionale competente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario dello stesso.
3. 03. Navarra.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Estensione della tutela infortunistica Inail ai medici medicina generale, ai pediatri di Ubera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, caratterizzata da particolare contagiosità a causa della virulenza dell'agente patogeno, e delle modalità di svolgimento del lavoro dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti della continuità assistenziale che, per la loro peculiarità, comportano l'esposizione dei suddetti soggetti al rischio di un contagio da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro, le prestazioni INAIL sono erogate anche ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti della continuità assistenziale.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Servizio sanitario regionale competente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario dello stesso.
3. 04. Topo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Rientro personale sanitario iscritto all'AIRE)

  1. In deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e al fine di contrastare e contenere il contagio del virus COVID-19 nonché la scarsità di organico nelle strutture ospedaliere e territoriali del SSN è autorizzato per gli 2020, 2021, 2022, il reclutamento volontario presso il Servizio Sanitario Nazionale di personale sanitario, medico e infermieristico, di nazionalità italiana e residente all'estero in possesso di titoli e professione sanitaria conseguiti in Italia o nell'Unione europea e regolati dalle rispettive direttive comunitarie. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che possono procedere al reclutamento triennale di tali professionisti.
3. 05. Ungaro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di collocamento a riposo dei professori ordinari in medicina)

  1. Al fine di preservare le esperienze acquisite e rafforzare il sistema sanitario nazionale fronteggiando l'emergenza da COVID-19, assicurando l'espletamento dei compiti assegnati ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, su domanda dell'interessato, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per sopraggiunti limiti di età dei professori ordinari in medicina.

  2. Il personale di cui al presente articolo, collocato a riposo dall'8 aprile 2019 sino all'8 aprile 2020, può esercitare la facoltà di cui al comma 1 con istanza da presentare alla rispettiva amministrazione, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2020. Tale personale è riammesso nei ruoli nella posizione da ultimo ricoperta, salvo che alla data di presentazione della suddetta istanza la posizione sia già da altri rivestita. In tale evenienza è data facoltà di concorrere ai posti non ancora assegnati, i cui termini per la partecipazione sono riaperti limitatamente al periodo residuo di richiamo in servizio per effetto del presente articolo 11 periodo trascorso tra la data di collocamento a riposo e la ripresa delle funzioni è aggiunto, a domanda, al compimento del settantaduesimo anno d'età.

  3. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia alla data del 15 giugno 2025.
3. 07. Nobili, Carelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il medico non specializzato, assunto a tempo determinato in Reparti del Servizio sanitario nazionale interessati dall'emergenza COVID-19, e che maturato esperienza diretta nella gestione dei pazienti ammalati di SARS-COV2 durante l'emergenza sanitaria, può accedere ai concorsi inerenti posti in organico per Strutture di Medicina Interna, Medicina d'emergenza/Urgenza, Malattie Infettive, una volta maturato un periodo di cinque anni di servizio effettivo e certificato dall'azienda sanitaria dove ha svolto l'attività, con valore equipollente alla Specializzazione ed il titolo di Specialista equiparato.
3. 08. Anna Lisa Baroni, Bagnasco, Bond.

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a pazienti COVID-19 aggiungere le seguenti: proporzionato agli impegni assunti e sulla base di una valutazione strutturale e operativa.
4. 2. Ianaro, Nesci, Sportiello, Mammì, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

  Le regioni soggette a piani di rientro possono derogare dai vincoli previsti dalla vigente normativa in sede di stipula di accordi e contratti, ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, con gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nella loro qualità di Istituti di altissima specializzazione e di rilievo nazionale per l'acquisto di prestazioni da erogare in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quella di residenza.
*4. 18. Tartaglione, Gelmini, Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

  Le regioni soggette a piani di rientro possono derogare dai vincoli previsti dalla vigente normativa in sede di stipula di accordi e contratti, ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, con gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nella loro qualità di Istituti di altissima specializzazione e di rilievo nazionale per l'acquisto di prestazioni da erogare in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quella di residenza.
*4. 19. Paolo Russo, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Attesa la rilevanza nazionale e di alta specializzazione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, le regioni sottoposte ai piani di rientro e programmi operativi, nella stipula dei contratti e accordi di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 302, e successive modifiche e integrazioni, possono derogare ai limiti dei volumi previsti dalla normativa vigente anche per le prestazioni in mobilità interregionale al fine di garantire la salvaguardia del diritto alla libera scelta del cittadino.
4. 9. Occhionero.

  Al comma 2, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. 14. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. 13. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:

  «4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato, gli enti del Servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020. Sono da intendersi erogatori le Case di Riposo per anziani in regime di convenzione con gli enti del servizio sanitario nazionale».
4. 15. Giacometto.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In sede di redazione del decreto di cui al precedente periodo il Ministero della salute individua le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario, di cui al comma 1, facendo esclusivo riferimento alle attività svolte e ai costi effettivamente sostenuti, delimitando il perimetro delle voci di spesa ammissibili, che devono essere individuate con precisione e con esclusivo riferimento all'attuazione delle misure di prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 dei pazienti, del personale dipendente, dei collaboratori e dei visitatori, prevedendo un sistema di rendicontazione specifico e puntuale. Lo schema di decreto di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.
4. 4. Provenza, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Mammì, Lapia, Sapia, Ianaro, Lorefice, Sarli, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 4 sostituire le parole: a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati con le seguenti: previa attività di controllo sulla documentazione amministrativo-contabile inerente le prestazioni sanitarie rese ai sensi del presente articolo, nonché puntuale e distinta rendicontazione delle stesse prestazioni attraverso la trasmissione di report analitio.
4. 3. Testamento, Lapia, Nesci, Sportiello, Menga, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Al comma 4, aggiungere le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la parola: acconto con la seguente: indennizzo;

   b) sopprimere le parole da: e salvo conguaglio fino a: degli erogatori privati.
4. 1. Nobili.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: corrispondono agli erogatori privati aggiungere le seguenti: qualora si siano realizzate le condizioni di emergenza epidemiologica,;

   b) sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 70 per cento.
4. 5. Provenza, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Massimo Enrico Baroni, Testamento.

  Sopprimere il comma 5.
4. 6. Provenza, Ianaro, Sportiello, Mammì, Nesci, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni, Testamento.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Realizzate le finalità di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i finanziamenti assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma, nella misura di cui alla tabella A allegata al predetto decreto, possono essere destinati al rimborso delle maggiori spese sostenute dalle strutture private accreditate per assicurare l'erogazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto delle prescrizioni adottate in pendenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
4. 16. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

   g) la partecipazione a reti di telemonitoraggio del paziente dimesso e a programmi di sorveglianza epidemiologica, attraverso la rilevazione e la tracciatura dei parametri clinici del paziente, d'intesa con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le strutture ospedaliere e le aziende sanitarie locali.

  6-ter. Ai fini dell'attuazione delle attività previste dal comma 6-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*4. 7. Trizzino, Lapia, Nesci, Ianaro, Menga.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

   g) la partecipazione a reti di telemonitoraggio del paziente dimesso e a programmi di sorveglianza epidemiologica, attraverso la rilevazione e la tracciatura dei parametri clinici del paziente, d'intesa con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le strutture ospedaliere e le aziende sanitarie locali.

  6-ter. Ai fini dell'attuazione delle attività previste dal comma 6-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*4. 10. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

   g) la partecipazione a reti di telemonitoraggio del paziente dimesso e a programmi di sorveglianza epidemiologica, attraverso la rilevazione e la tracciatura dei parametri clinici del paziente, d'intesa con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le strutture ospedaliere e le aziende sanitarie locali.

  6-ter. Ai fini dell'attuazione delle attività previste dal comma 6-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*4. 11. Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

  6-bis) la partecipazione a reti di telemonitoraggio del paziente dimesso e a programmi di sorveglianza epidemiologica, attraverso la rilevazione e la tracciatura dei parametri clinici del paziente, d'intesa con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le strutture ospedaliere e le aziende sanitarie locali.

  6-ter) ai fini dell'attuazione dette attività previste dal comma 6-bis) è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. 17. Lorenzin.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  «6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, in accordo con il Centro Nazionale Sangue, prevedono che i Centri trasfusionali effettuino gratuitamente la ricerca di anticorpi in occasione delle donazioni di sangue e comunicando immediatamente i risultati agli interessati. I donatori che risulteranno positivi per anticorpi devono essere sottoposti a tampone presso la struttura sanitaria dove è avvenuto il prelievo».
4. 12. Mulè, Bagnasco, Novelli, Bond.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)

  1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

   a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali erogano entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

   b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

   c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera d);

   d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

   e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione»;

   f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: «fatta eccezione per» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni è»;

   h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: «70 milioni.» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali»;

   i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

  Conseguentemente all'articolo 176, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 sostituire le seguenti: in 1.632,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 688,8 milioni di euro per l'anno 2021.
*4. 02. Bond, Baldini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)

  1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

   a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali erogano entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

   b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

   c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera d);

   d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

   e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione»;

   f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: «fatta eccezione per» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni è»;

   h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: «70 milioni.» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali»;

   i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

  Conseguentemente all'articolo 176, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 sostituire le seguenti: in 1.632,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 688,8 milioni di euro per l'anno 2021.
*4. 011. Paolo Russo, Maria Tripodi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)

  1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

   a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali erogano entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

   b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

   c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera d);

   d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

   e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione»;

   f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: «fatta eccezione per» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni è»;

   h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: «70 milioni.» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali»;

   i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

  Conseguentemente all'articolo 176, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 sostituire le seguenti: in 1.632,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 688,8 milioni di euro per l'anno 2021.
*4. 012. Marco Di Maio, Moretto, Gadda, De Filippo, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)

  1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

   a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

   b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe cosi definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

   c) ai fini del l'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera d);

   d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

   e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.»;

   f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: «fatta eccezione per» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni è»;

   h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: «70 milioni.» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali»;

   i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
**4. 05. Lucchini, Lazzarini, Andreuzza, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)

  1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

   a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

   b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe cosi definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

   c) ai fini del l'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera d);

   d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

   e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.»;

   f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: «fatta eccezione per» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni è»;

   h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: «70 milioni.» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali»;

   i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
**4. 010. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per il potenziamento del sistema riabilitativo termale)

  1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

   a) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

   b) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera c);

   c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera b) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

  Conseguentemente per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 7 milioni di euro, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 793 milioni di euro per l'anno 2020.
4. 01. Lorenzin, Carnevali, Rizzo Nervo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per il potenziamento del sistema riabilitativo termale)

  1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

   a) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite restano in vigore fino ad un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

   b) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

   c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera b) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

  Conseguentemente all'articolo 276, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021.
*4. 03. Novelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per il potenziamento del sistema riabilitativo termale)

  1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

   a) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite restano in vigore fino ad un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

   b) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

   c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera b) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

  Conseguentemente all'articolo 276, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021.
*4. 04. Manzo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per il potenziamento del sistema riabilitativo termale)

  1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

   a) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite restano in vigore fino ad un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

   b) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

   c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera b) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

  Conseguentemente all'articolo 276, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021.

  nno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021.
*4. 09. Lorefice, D'Arrando, Nesci, Lapia, Sarli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per il potenziamento del sistema riabilitativo termale)

  1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

   a) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite restano in vigore fino ad un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

   b) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

   c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera b) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

  Conseguentemente all'articolo 276, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021.
*4. 013. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sospensione dei piani di rientro dai disavanzi del servizio sanitario)

  1. Fino al termine dei periodo di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 o alla scadenza delle eventuali proroghe, al fine di rimuovere ogni vincolo o parametro restrittivo che non consenta efficaci azioni di contrasto al COVID-19 e consentire, in modo paritario, a tutte le regioni di agire come soggetti attuatori dell'emergenza, sono sospesi nelle regioni interessate i Piani di rientro dai disavanzi del servizio sanitario. Nelle regioni Commissariate per il disavanzo sanitario, ove il Commissario ad acta non coincide con il Presidente, è parimenti sospeso il piano di rientro con la prosecuzione del Commissariamento in funzione ed a supporto dell'emergenza COVID-19.
4. 06. Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE))

  1. Alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.
(Assistenza sanitaria e ospedaliera in favore dei cittadini italiani residenti all'estero AIRE)

  1. I cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero possono usufruire, a titolo gratuito, dell'assistenza sanitaria e ospedaliera del Servizio sanitario nazionale italiano per un periodo massimo di due anni dall'avvenuta iscrizione alla suddetta Anagrafe.

  2. Al fine di usufruire dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, gli stessi cittadini di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) lo stato di emigrato certificato dall'ufficio consolare italiano competente per territorio; b) essere stati residenti da almeno due anni nel territorio italiano prima della data di avvenuta iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero».
4. 07. Siragusa, Nesci, Lapia, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75)

  1. Al comma 2, lettera b) dell'articolo 20, del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020».
4. 08. Trizzino, Nesci, Sportiello, Lapia, Ianaro, Menga.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Incremento delle borse di studio degli specializzandi)

  1. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, dal 2020 i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 7.000 unità per l'anno 2020 e di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2021, 2022. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l'ulteriore investimento di 175 milioni per il 2020,300 milioni per il 2021, 432 milioni per il 2022, 437 milioni per il 2023, 442 milioni per il 2024, 260 milioni per il 2025, 130 milioni per il 2026.

  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede ai sensi dell'articolo 265, nonché, per l'importo di 70 milioni di euro per il 2020, 295 milioni di euro per il 2021, 322,8 milioni di euro per il 2022, 327,8 milioni di euro per il 2023, 332,8 milioni di euro per il 2024, 260 milioni per il 2025 e 130 milioni per il 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 2. Toccalini, Cavandoli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Incremento delle borse di studio degli specializzandi)

  1. Al fine di aumentare il numero dei contatti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzato un incremento della spesa pari a 155 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024. A tal fine è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.
5. 8. Tuzi, Grillo, Menga, Martinciglio, Nesci, Lapia, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Gallo, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Valente.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 7.000 unità per il 2020 e di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022. A tal fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l'ulteriore investimento di 193,2 milioni nel 2020; 331,2 milioni nel 2021; 477,2 nel 2022; 482,9 nel 2023; 488,6 nel 2024; 287,4 nel 2025; 143,7 nel 2026.

  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede per l'anno 2020 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5, articolo 265 del presente decreto. Per gli anni dal 2021 al 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
5. 14. Saccani Jotti, Aprea, Gelmini, Paolo Russo, Calabria, Carfagna, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, dal 2020 i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l'ulteriore investimento di 138 milioni nel 2020; 276 milioni nel 2021; 419,7 nel 2022; 425,4 nel 2023; 431,1 nel 2024; 287,4 nel 2025; 143,7 nel 2026.

  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede per l'anno 2020 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5, articolo 265 del presente decreto. Per gli anni dal 2021 al 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
5. 16. Calabria, Saccani Jotti, Aprea, Gelmini, Paolo Russo, Carfagna, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Al fine aumentare di 7.000 unità per il 2020 e di 5.000 dall'anno 2021 i contratti annuali di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzato l'ulteriore investimento di 193,2 milioni nel 2020; 331,2 milioni nel 2021; 477,2 milioni nel 2022; 620,9 milioni nel 2023; 764,6 milioni di euro a partire dal 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 2 e 3.

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 2, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 770 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 1.
5. 15. Saccani Jotti, Aprea, Gelmini, Paolo Russo, Calabria, Carfagna, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Al fine aumentare di 5.000 l'anno i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzato l'ulteriore investimento di 138 milioni nel 2020; 276 milioni nel 2021; 419,7 nel 2022; 563,4 nel 2023, e 707 milioni di euro a partire dal 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 2 e 3.

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 2, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 710 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 1.
5. 17. Bagnasco, Saccani Jotti, Novelli, Aprea, Gelmini, Paolo Russo, Calabria, Carfagna, Versace, Mugnai, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 210 milioni di euro e le parole: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 218,4 milioni di euro e dopo le parole: fabbisogno sanitario nazionale sostituire la parola: standard con la seguente: reali.
5. 4. Nobili.

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni con le seguenti: 205 milioni e le parole: 109,2 milioni con le seguenti: 210 milioni.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e, per la quota pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 100,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede rispettivamente, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, per gli anni 2022, 2023, 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. 3. Toccalini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 205 milioni di euro e sostituire le parole: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 209,2 milioni di euro;

   b) al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
5. 11. Tiramani, Boldi, Alessandro Pagano, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 109, con le seguenti: 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 143,4.
5. 7. Lapia, Ianaro, Nesci, Mammì, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Menga.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 105 milioni con le seguenti: 125 milioni;

   b) sostituire le parole: 109,2 milioni con le seguenti: 130,2 milioni.
5. 18. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Lorenzin.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 124,5 milioni di euro;

   b) sostituire le parole: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 129,5 milioni di euro.
5. 13. Gemmato, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di potenziare la dotazione di risorse umane da utilizzare nel contesto dell'assistenza territoriale in coerenza con le misure di cui all'articolo 1, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, nonché del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, la cui denominazione viene cambiata in medicina generale, di comunità e delle cure primarie. Conseguentemente, sono apportate le seguenti modifiche al comma 1, articolo 21, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:

   a) le parole «del diploma di» sono sostituite da «di un titolo che attesti una»;

   b) dopo le parole: «medicina generale» sono inserite le seguenti: «comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015,ovvero del diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie»;

   c) nell'allegato E al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole: «formazione specifica» sono inserite le parole: «diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015», e diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie.

  1-ter. Le scuole di specializzazione di nuova istituzione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie nonché in Medicina d'emergenza-urgenza e in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore istituite su proposta delle Università per far fronte alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le strutture del Servizio Sanitario Nazionale facenti capo alle reti formative integrate in cui si articolano le predette scuole, in deroga all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono accreditate provvisoriamente, per la durata di un anno accademico.

  1-quater. Il 20 per cento delle risorse di cui al precedente comma 1 sono destinate al finanziamento di contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, da assegnare alle Scuole di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie, di anestesia e rianimazione e medicina d'urgenza di cui al precedente comma 3.

  1-quinquies. Le Università hanno obbligo di ampliare la propria capacità formativa attraverso un ampliamento della rete formativa, che avviene attraverso la stipula di convenzioni con tutte le aziende ospedaliere del territorio della Regione di afferenza che rispettino i requisiti di all'allegato 2 del decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 402.
5. 5. Lapia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza e fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, nonché del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, la cui denominazione viene cambiata in medicina generale, di comunità e delle cure primarie. Conseguentemente, sono apportate le seguenti modifiche al comma 1, articolo 21, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:

   le parole: «del diploma di» sono sostituite dalle seguenti: «di un titolo che attesti una»;

   dopo le parole: «medicina generale» sono inserite le seguenti: «comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, ovvero del diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie.»;

   nell'allegato E al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole: «formazione specifica» sono inserite le seguenti: «diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015», e diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie.

  1-ter. Al fine di garantire l'erogazione dei nuovi corsi di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, le Università si avvalgono dei medici di medicina generale e dei medici in possesso dei diplomi di cui al precedente comma 2, ricorrendo alla docenza a contratto, di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 402.

  1-quater. Le scuole di specializzazione di nuova istituzione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie nonché in Medicina d'emergenza-urgenza e in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore istituite su proposta delle Università per far fronte alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le strutture del Servizio Sanitario Nazionale facenti capo alle reti formative integrate in cui si articolano le predette scuole, in deroga all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono accreditate provvisoriamente, per la durata di un anno accademico.

  1-quinquies. Al fine di potenziare la dotazione di risorse umane da utilizzare nel contesto dell'assistenza territoriale in coerenza con le misure di cui all'articolo 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 20,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinata al finanziamento dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, da assegnare alle Scuole di Specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie, in Medicina d'emergenza-urgenza e in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, di cui al precedente comma 4. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  1-sexies. Al fine di consentire l'ampliamento del potenziale formativo delle scuole di specializzazione, le Università sono autorizzate con decorso immediato ad ampliare le reti formative, attraverso la stipula di convenzioni con le aziende sanitarie di riferimento per collegare in rete formativa tutte le strutture che rispettino gli standard e i requisiti di cui al decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 402.
5. 6. Lapia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In relazione alle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è incrementato di ulteriori 5.000 borse di studio per ciascun anno, tenuto conto dell'obiettivo di garantire progressivamente l'accesso alla formazione specialistica a tutti i medici chirurghi abilitati, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.

  1-ter. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno, acquisito il parere del Ministro della salute, determina con proprio decreto il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata, tenuto conto dei requisiti di idoneità verificati dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 125 milioni di euro per l'anno 2020, 125 milioni di euro per l'anno 2021 e 125 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In previsione dell'aumento del numero di borse di studio degli specializzandi, di cui al comma 1, al fine di garantire loro l'acquisizione delle capacità professionali e delle competenze previste dagli ordinamenti didattici delle singole scuole, in un'ottica di integrazione delle attività formative e assistenziali, nonché al fine di compensare alle carenze di personale sanitario in determinate aree del paese, è introdotta la possibilità di svolgere l'attività di formazione medico specialistica, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999,n. 36, anche presso le strutture sanitarie del territorio ove ha sede la scuola di specializzazione.

  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad ampliare la rete formativa delle specializzazioni mediche e sanitarie, nel rispetto dei requisiti nazionali d'accreditamento delle scuole di specializzazione, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, cui in ogni caso compete la formazione teorica.

  1-quater. Allo scopo di potenziare l'assistenza sanitaria territoriale è disposto l'aumento di un terzo del numero dei contratti di formazione specifica in medicina generale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione per il triennio 2020-2023 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Incremento del numero di borse di studio dei medici.
5. 9. Menga, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di attivare nuove borse di studio destinate ai laureati ammessi e iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione in ambito ospedaliero dell'area sanitaria per professioni non mediche ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68 e successive modificazioni, a partire dall'anno accademico 2020-2021 e per l'intera durata del corso, è istituito un Fondo alimentato dai maggiori introiti derivanti dall'inserimento all'articolo 13, comma 2-ter, della Parte I, dell'allegato A-Tariffa del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, della seguente nota: «1. Nel caso di conti deposito, conti deposito titoli, buoni fruttiferi postali e polizze d'investimento l'imposta è calcolata sul valore medio di giacenza risultante dagli estratti».

  1-ter. Ai laureati di cui al comma 2 viene applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni. Il trattamento economico è ridotto in proporzione al minore numero di ore di tirocinio.
5. 10. Melicchio, Nesci, Lapia, Sportiello, Menga, Massimo Enrico Baroni, Gallo, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Testamento, Tuzi, Valente.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rendere strutturali ulteriori 2.000 contratti di formazione specialistica in medicina di cui al comma all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è autorizzata una spesa aggiuntiva pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
5. 19. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo)

  1. L'articolo 102, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è sostituito dal seguente: «Gli studenti che conseguono la laurea in medicina e chirurgia durante il periodo dell'emergenza COVID-19 o durante analoghi periodi di emergenza sanitaria, il cui tirocinio non è svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, si abilitano all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della sola laurea, che consente l'immediata iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; l'abilitazione e l'iscrizione sono confermate in difetto di valutazione negativa dell'attività prestata, decorsi tre mesi dall'inizio del servizio».
5. 01. Benigni, Silli, Pedrazzini, Gagliardi, Sorte.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Contribuzione figurativa)

  1. Al personale a qualsiasi titolo impiegato nell'ambito di strutture sanitarie coinvolte nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconosciuto, ai fini pensionistici, un periodo di contribuzione figurativa aggiuntivo pari alla durata del servizio effettivo prestato durante lo stato di emergenza.

Art. 5-ter.
(Contribuzione Medici della continuità assistenziale)

  1. Al personale medico non dipendente che presta servizio nell'ambito della cosiddetta continuità assistenziale sono riconosciuti, per l'attività effettivamente prestata in tale ambito, tutti gli istituti retributivi, contributivi e benefici pensionistici tipici del rapporto di lavoro subordinato.
5. 02. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento economico dei farmacisti specializzandi)

  1. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, si applica, per l'intera durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 03. Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Con riguardo alle disposizioni in materia di personale del servizio sanitario, le norme regionali intervenute in materia di risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, che comportino il superamento dei limiti posti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ed emanate in relazione a oggettivi fabbisogni di personale del servizio sanitario regionale, sono fatte salve a condizione che in fase di attuazione la Regione garantisca il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla vigente normativa nazionale in materia.
5. 04. Milanato, Marin, Cortelazzo.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Durata massima dei corsi di specializzazione)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:

  «3-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 30 giugno 2020, la durata dei corsi di formazione specialistica viene equiparata a quella indicata, per ciascuno di tali corsi, nell'allegato C. Per i corsi di formazione specialistica per i quali l'allegato C e la normativa europea vigente in materia non prevedono una durata minima, la durata del corso è stabilita in tre anni.

  3-quinquies. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-quater, si applica a decorrere dall'anno accademico 2020/2021. Gli specializzandi in corso nell'anno accademico 2019/2020, eccettuati coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2020/2021, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, possono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente, con le modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-quater, il quale determina altresì il regime applicabile in caso di mancata opzione.».
5. 05. Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

  1. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, dagli esercenti le professioni sanitarie attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.
5. 06. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Attivazione e potenziamento della formazione dei medici specialisti mediante attivazione del sistema di formazione lavoro utile al potenziamento del SSN nella risposta pandemica al COVID-19 mediante modifiche e aggiornamenti al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)

  1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 24, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.»;

   b) all'articolo 26 dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  «4-bis. In applicazione dell'articolo 28 comma 5 della direttiva 36/2005/CE, al fine del rilascio del diploma di cui all'articolo 24, presso l'Ordine dei Medici del Capoluogo di Regione, su delibera del relativo Consiglio Direttivo, è nominata una commissione di esperti finalizzata all'analisi, verifica e convalida della formazione complementare e dell'esperienza professionale documentata dal medico richiedente in sostituzione della formazione di cui al presente articolo. La commissione stabilisce in che misura si possa tener conto della formazione complementare e dell'esperienza professionale già maturata dal richiedente in sostituzione della formazione di cui al presente articolo e ne dà comunicazione al competente servizio della Regione ove il medico frequenti o intenda frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale, al fine di ridurre la durata del corso di rispettiva frequenza.

  4-ter. La commissione che ritenga già completamente soddisfatti i requisiti previsti dal percorso formativo e professionale del richiedente, rispetto le previsioni formative di cui al presente articolo, comunica la decisione di rilasciare il titolo di formazione specifica in medicina generale al Ministero della salute che provvederà all'emissione del relativo attestato. In ogni caso il richiedente deve aver acquisito un'esperienza in medicina generale di non meno di sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale o strutture sanitarie che erogano cure primarie.»;

   c) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole «31 dicembre 1994» sono aggiunte le seguenti: «ed i medici che abbiano esercitato per almeno 3 anni, anche non continuativi, con incarichi conferiti ai sensi dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale»;

   d) all'articolo 35 il comma 4 è sostituito con il seguente:

  «4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità, può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità recettiva delle singole scuole, di personale medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale.»;

   d) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Art. 36.

  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministero della salute sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti princìpi:

   a) sia disponibile a livello nazionale un portale permanente nel quale siano costantemente aggiornate e consultabili le capacità ricettive delle singole scuole di specializzazione ed i relativi posti assegnati ed assegnabili;

   b) le prove di ammissione siano svolte contemporaneamente per ogni disciplina specialistica e definiscano oltre che l'idoneità del candidato, il punteggio utile all'inserimento e posizionamento dello stesso nella graduatoria nazionale permanente di disciplina, stilata per ogni ciascuna branca specialistica, nella quale i candidati si posizionano in funzione del punteggio ottenuto all'ultima prova sostenuta in ordine temporale nella specifica disciplina;

   c) le prove siano sostenute dai candidati con strumenti telematici presso centri informatizzati a tale scopo allestiti dalle Università sedi di scuola di specializzazione e accessibili per più sessioni annuali, prevedendo che i candidati possano concorrere per tutte le discipline medico specialistiche di interesse in ciascuna sessione;

   d) i contenuti delle prove siano definiti a livello nazionale e la calendarizzazione delle stesse sia predisposta con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzata;

   e) i punteggi delle prove siano attribuiti secondo parametri oggettivi;

   f) appositi punteggi siano assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi;

   g) all'esito delle prove i candidati siano collocati nella graduatoria permanente di disciplina specialistica e da questa successivamente assegnati a fino a completamento dei posti disponibili, e per tutta la durata dell'anno, alle sedi prescelte in ordine di scorrimento. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 35 del presente decreto e all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

   h) sia prevista l'immediata pubblicazione di eventuali posti divenuti vacanti nell'ambito delle scuole, prevedendo che gli stessi siano prioritariamente utilizzabili dai medici già in formazione nella medesima branca specialistica, a seguito di domanda per trasferimento, e successivamente dai medici utilmente collocati in graduatoria permanente nazionale;

   i) sia prevista la cancellazione da tutte le graduatorie nazionali permanenti per il medico che abbia accettato l'ammissione ad una scuola di formazione medico specialistica, prevedendo che l'eventuale riammissione possa avvenire non prima di dodici mesi e a seguito di ripetizione della relativa prova di ammissione;

   j) sia prevista la valutazione da parte dei consigli didattici delle scuole, nel rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 36/2005/CE, dell'esperienza professionale e della eventuale altra formazione già maturata dal medico in formazione specialistica, utile alla riduzione della durata del corso di formazione specialistica in ragione di obiettivi didattico formativi già raggiunti dal candidato.

  2. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università.

  3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.»;

   f) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 37.

  1. All'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula un contratto convenzionale di formazione-lavoro per l'acquisizione del titolo di medico specialista. Il contratto di natura convenzionale regola il rapporto di natura autonoma di formazione lavoro tra il professionista ed il sistema formativo in cui è inserito. Il contratto è finalizzato all'acquisizione delle capacità professionali inerenti all'acquisizione del titolo di specialista e alla graduale compartecipazione agli obiettivi clinico – assistenziali – organizzativi delle strutture ove viene svolta la formazione. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro dipendente con gli enti predetti.

  2. Il contratto è stipulato con l'università, ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la Regione nel cui territorio hanno sede le strutture sanitarie facenti parte della rete formativa della scuola stessa. Il contratto ha una durata pari a quella del corso di specializzazione. Il rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa, comunque, alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, lettera h), del presente articolo e dall'articolo 40. La convenzione è conforme ad Accordi quadro stipulati tra la Conferenza dei rettori delle università italiane, le Regioni e le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative sulla base dello schema-tipo di cui al comma 3.

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative, è predisposto lo schema-tipo della convenzione nazionale per i contratti di formazione medico specialistica di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti principi, fatti salvi i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Un ione europea:

   a) disciplinare la frequenza a tempo pieno o a tempo parziale dei medici in formazione specialistica alle attività didattiche assicurate dalle università, e lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, sotto la supervisione del tutor individuato tra i medici specialisti delle Unità operative presso cui lo specializzando opera;

   b) assicurare l'integrazione delle attività formative e assistenziali, prevedendo che nel rispetto di quanto previsto dagli ordinamenti didattici, sia certificato alla fine di ogni semestre, congiuntamente dalla scuola di specializzazione e dai tutor delle Unità operative presso cui lo specializzando ha svolto le attività pratiche, il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando nelle diverse attività caratterizzanti la branca specialistica;

   c) prevedere la compartecipazione del medico in formazione specialistica agli obiettivi clinico – assistenziali – organizzativi delle strutture ove viene svolta la formazione, nei limiti del grado di autonomia certificato ai sensi della lettera b), prevedendo in ogni caso che le attività del medico in formazione specialistica siano svolte a integrazione e potenziamento di quelle già erogate dal personale delle strutture e contestualizzate nei presidi ospedalieri e territoriali che garantiscano costante fisica presenza di personale medico SSN della relativa disciplina specialistica con funzioni di tutoraggio, supervisione ed intervento diretto, non potendosi intendere in nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica come pienamente sostitutiva di quella del personale di ruolo del SSN;

   d) disciplinare la progressiva ripartizione del finanziamento mediante proporzionale suddivisione dello stesso tra quota statale, relativa agli aspetti esclusivamente formativi, e quota regionale, relativa al contributo garantito dal medico in formazione specialistica rispetto gli obiettivi clinico-assistenziali-organizzativi delle strutture nelle quali opera;

   e) disciplinare gli istituti della mobilità e trasferimento, gestione della maternità e dell'assistenza a familiari diversamente abili e prevedere le tutele assicurative e le aliquote previdenziali dei medici in formazione definite dall'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici ivi comprese le coperture collettive per Malattie e Infortuni professionali garantite tramite INAIL oltre che le conseguenze di infortuni e malattie extra professionali e di lungo periodo, nonché per la responsabilità professionale e la tutela legale;

   f) disciplinare il riconoscimento dei periodi di formazione esterni alla rete formativa ivi comprese le esperienze formative in strutture estere e la mobilità tra le diverse reti formative;

   g) prevedere quali cause di risoluzione anticipata della convenzione:

    1) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;

    2) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;

    3) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;

    4) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione;

    5) disciplinare la possibilità per i medici iscritti ai corsi di formazione specialistica alla data di entrata in vigore del presente decreto di optare per la convenzione di cui al comma 1.

  4. Gli accordi stipulati, ai sensi del comma 2, tenendo conto delle specifiche esigenze del territorio, disciplinano, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, i contenuti delle convenzioni stipulate dai medici in formazione specialistica ed in particolare:

   a) lo svolgimento delle attività pratiche all'interno della rete delle strutture sanitarie del territorio;

   b) la rotazione degli specializzandi nelle diverse strutture sanitarie al fine di consentire l'acquisizione di tutti gli obiettivi formativi previsti dai regolamenti didattici di ateneo;

   c) lo svolgimento delle attività dello specializzando, con progressiva attribuzione di autonomia e responsabilità, nei limiti del grado di autonomia raggiunto alla fine di ogni anno

   accademico, attestato congiuntamente dalla scuola di specializzazione e dai tutor delle Unità operative complesse presso cui lo specializzando ha svolto le attività pratiche.

  5. In caso di anticipata risoluzione della convenzione il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.

  6. Le eventuali controversie sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria.

  7. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e degli Accordi convenzionali di cui al comma 2, da adottare entro 60 giorni dall'emanazione del decreto predetto, i medici stipulano i contratti di formazione specialistica previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente.»;

   g) all'articolo 40 il comma 1 è sostituito con il seguente:

  «1. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria. Fatte salve le disposizioni già esistenti per l'ammissione ai pubblici concorsi dei medici in formazione specialistica, il medico in formazione può frequentare a richiesta il corso di formazione medico specialistica a tempo parziale assicurando una frequenza non inferiore al 50 per cento rispetto al tempo pieno e comunque senza che la durata complessiva della formazione sia abbreviata rispetto a quella a tempo pieno. La scelta della formazione a tempo parziale fa decadere ogni preclusione ed incompatibilità presente in caso di formazione a tempo pieno: ai medici che optano per tale tipologia di corso è consentito lo svolgimento di ogni altra attività lavorativa, purché compatibile con i periodi di formazione stabiliti dal Consiglio Didattico della Scuola. In caso di formazione a tempo parziale, la borsa di studio è corrisposta in misura proporzionalmente ridotta, tale da garantire al tirocinante la medesima somma corrisposta in caso di corsi a tempo pieno.»;

   h) all'articolo 40 il comma 2 è sostituito con il seguente:

  «2. Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego o rapporto convenzionale a tempo indeterminato con il servizio sanitario nazionale è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni o in tempo parziale, se dipendente, ovvero prevedendo sospensione totale o parziale dell'attività convenzionale se convenzionato, per tutta la durata della formazione. Il periodo di aspettativa o di sospensione dell'attività convenzionale è utile ai finì della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.»;

   i) all'articolo 41 il comma 2 è sostituito con il seguente:

  «2. A decorrere dall'anno 2020, ai contratti di formazione specialistica si applicano le aliquote di contribuzione previdenziale stabilite dall'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici che definisce tra l'altro le garanzie di tutela di infortuni, malattia, tutela della maternità dei medici iscritti ai percorsi di formazione specialistica. Relativamente alla copertura assicurativa per infortunio e malattia professionale dei medici in formazione specialistica si applicano le aliquote e tutele previste da INAIL.».
5. 07. Grillo, Tuzi, Nesci, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Lorefice, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Martinciglio, Amitrano, Scanu.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. A decorrere dell'anno accademico 2021/2022, è istituita la Scuola di specializzazione in «Medicina e Cure Palliative» per i laureati in medicina e chirurgia.

  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della Scuola di specializzazione istituita ai sensi del presente articolo.

  3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori della Scuola di specializzazione in Pediatria.

  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 8 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sull'articolo 265.
5. 08. Trizzino, Nesci, Sarli, Sportiello, Lapia, Ianaro, Menga, Massimo Enrico Baroni, Faro, Carnevali, Siani.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Formazione manageriale in sanità)

  1. Fatti salvi gli attestati di formazione già conseguiti o in corso di conseguimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, lettera b), dopo le parole «nel settore privato» sono inserite le seguenti: «, ovvero l'avere svolto negli ambiti di sanità pubblica o organizzazione e management sanitario, per almeno sette anni, servizio nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in posizioni dirigenziali, ovvero attività di ricerca in Enti di ricerca o Università, fermo restando l'elevato livello della formazione di cui alla successiva lettera c)»;

   b) al comma 4, lettera c), il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero, in alternativa, di diploma di master universitario di secondo livello o dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario che assicurino l'elevato livello della formazione previsto dallo specifico accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al successivo periodo. I corsi di formazione di cui al precedente periodo sono organizzati, con periodicità almeno biennale, dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali o dell'istituto Superiore di Sanità, e in collaborazione con le Università, avendo cura che l'offerta formativa sia orientata anche alla gestione sanitaria di catastrofi, epidemie e pandemie.»;

   c) al comma 7-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La Commissione, in riferimento ai requisiti di cui al comma 4, lettera b) attribuisce un punteggio complessivo massimo non superiore a 40 punti, valutando, in riferimento alla comprovata esperienza dirigenziale, esclusivamente le esperienze maturate dal candidato negli ultimi sette anni, e tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a)»;

   d) al comma 7-sexies, la parola «40» è sostituita dalla seguente: «60».

  2. Fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti, o in corso di conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, all'articolo 16- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti con i seguenti:

  «1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue, anche dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al successivo comma 2. Il requisito di cui al presente comma è riconosciuto anche ai soggetti in possesso di diploma di master universitario di secondo livello o di dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario, anche ai fini di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, fatti salvi i criteri stabiliti dall'accordo di cui al successivo comma 2.

  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano a livello regionale o interregionale, avvalendosi delle Università e, ove necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter in ossequio a specifici standard tali da assicurare un elevato livello di formazione, i corsi per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'istituto superiore di sanità organizza, anche in collaborazione con le Università, i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa che vengono attivati a livello nazionale,

  3. Con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri generali dei corsi di cui al comma 2 con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, anche in relazione alla gestione sanitaria di catastrofi, epidemie e pandemie, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti.».
5. 09. Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, Sapia, Lapia, Mammì, Massimo Enrico Baroni.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazione identificazioni SIM)

  1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

  «7-bis. L'identificazione di cui al comma 7 può avvenire anche in modalità da remoto, attraverso strumenti di riconoscimento telematici. La corrispondenza dell'identità dichiarata dal cliente con il documento dallo stesso fornito è successivamente verificata dell'operatore di telecomunicazioni o di soggetti da questo incaricati, prima dell'attivazione della scheda elettronica (S.I.M.).

  7-ter. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo Internet of Things, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.».
6. 01. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole: anche relativi alla salute degli assistiti aggiungere le seguenti: all'analisi dei dati della mortalità e dell'incidenza delle patologie di maggiore impatto;

   b) sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare;

   c) dopo le parole: fabbisogno di salute della popolazione aggiungere le seguenti: anche in materia di prevenzione e gestione delle patologie croniche.
7. 5. Nappi, Ianaro, Nesci, Mammì, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: salute degli assistiti, aggiungere le seguenti: e alla dispensazione e utilizzo dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), c) ed e) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 dei parafarmaci registrati come dispositivi medici e dopo le parole: Servizio sanitario nazionale inserire le seguenti: e nelle banche dati delle associazioni di categoria alimentate dai dati forniti dalle farmacie;

   b) al comma 2, dopo le parole: Garante per la protezione dei dati personali, aggiungere le seguenti: e con apposito protocollo d'intesa con l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie.
*7. 11. Trizzino, Nesci, Lapia, Sportiello, Ianaro, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: salute degli assistiti, aggiungere le seguenti: e alla dispensazione e utilizzo dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), c) ed e) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 dei parafarmaci registrati come dispositivi medici e dopo le parole: Servizio sanitario nazionale inserire le seguenti: e nelle banche dati delle associazioni di categoria alimentate dai dati forniti dalle farmacie;

   b) al comma 2, dopo le parole: Garante per la protezione dei dati personali, aggiungere le seguenti: e con apposito protocollo d'intesa con l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie.
*7. 15. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo le parole: raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e, una volta completato, del Fascicolo sanitario elettronico.
7. 6. Ianaro, Nesci, Mammì, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 1. Vitiello.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 3. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 4. D'Alessandro.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 8. Roberto Rossini, Parisse, Cecconi, Elisa Tripodi, Nesci, D'Arrando, Sportiello, Lapia, Lorefice, Sarli, Olgiati, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 17. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 19. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 22. De Menech, Rotta, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 23. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 24. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 25. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 26. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 29. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, allo scopo di garantire interventi di identificazione precoce del disagio psicologico derivante dall'impatto dei fattori di stress associati all'emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero della salute adotta misure predittive volte all'identificazione precoce del rischio di disagio psicologico e di comportamenti disadattivi nella popolazione dell'età adulta, dell'infanzia e adolescenza anche attraverso l'individuazione di specifiche procedure di valutazione globale del funzionamento cognitivo, emotivo e comportamentale e dell'uso di strumenti di valutazione diagnostica di specifica competenza psicologico-clinica per la definizione dei livelli di rischio associati a differenti livelli di intervento.
7. 7. D'Arrando, Di Lauro, Giordano, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 2, dopo le parole: protezione dei dati personali aggiungere le seguenti: , in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,.
*7. 14. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Gava, Tomasi.

  Al comma 2, dopo le parole: protezione dei dati personali aggiungere le seguenti: , in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,.
*7. 18. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2, dopo le parole: protezione dei dati personali aggiungere le seguenti: , in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,.
*7. 30. Bologna, De Toma, Rachele Silvestri, Rospi, Zennaro, Nitti, Vizzini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Regioni e le province autonome sono tenute ad istituire in modo permanente, l'equipe per il supporto psico-sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006, concernente criteri di massima sugli interventi psico-sociali nelle catastrofi.
7. 10. Troiano, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), c) ed e) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei parafarmaci registrati come dispositivi medici. Con apposito protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, da sottoscriversi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono dettate le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati di cui al presente comma.
*7. 9. Trizzino, Nesci, Lapia, Sportiello, Ianaro, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), c) ed e) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei parafarmaci registrati come dispositivi medici. Con apposito protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, da sottoscriversi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono dettate le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati di cui al presente comma.
*7. 16. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), c) ed e) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei parafarmaci registrati come dispositivi medici. Con apposito protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, da sottoscriversi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono dettate le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati di cui al presente comma.
*7. 21. Lorenzin, Pini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 6 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Per lo studio ed il contrasto di specifiche patologie, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, possono essere adottate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché dalle Regioni, misure finanziarie in favore di progetti promossi dalla Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale FORST, di cui all'atto di intesa 17 ottobre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano. Tali progetti, realizzati anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica, di educazione sanitaria e di divulgazione, anche con obiettivi di interesse sanitario generale, ivi inclusi la prevenzione ed il controllo dei rischi epidemiologici e la formazione professionale, anche a distanza, degli operatori. Le eventuali risorse pubbliche, destinate ai progetti e rivenienti da fondi comunitari e nazionali, sono concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o altre forme agevolative di finanziamento, ai soggetti beneficiari come individuati dalla Fondazione FORST tramite specifiche procedure di selezione. In materia, restano ferme le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».
7. 13. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Ministro della Salute, con proprio decreto, è autorizzato a modificare il decreto ministeriale 15 dicembre 1990 sul sistema informativo delle malattie infettive e diffusive provvedendo a inserire tra le malattie di cui alla classe terza dell'allegato, la polmonite a genesi infettiva.
7. 31. Zolezzi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni sanitarie per le regioni svantaggiate)

  1. In via sperimentale, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, per gli anni 2020 e 2021, nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita, al fine di garantire il diritto alla salute come diritto esigibile costituzionalmente garantito, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riconosciuto ai cittadini residenti nelle medesime regioni, un assegno di importo fino a 600 euro annui, per i soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000; e fino a 480 euro annui, per i soggetti con un valore ISEE non superiore a 40.000.

   Gli importi di cui al comma 1, sono utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche debitamente certificate e fino a concorrenza delle medesime.

  2. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti i criteri di individuazione delle regioni beneficiarie e le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma.

  3. All'onere di cui al comma 1, nei limiti di 200 milioni per il 2020 e di 600 milioni di euro per il 2021 si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 241, nonché a valere sulle risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, secondo quanto disposto dall'articolo 242.

  Conseguentemente, all'articolo 242, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  «2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo del riconoscimento ai cittadini meno abbienti, residenti nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita di un assegno di importo fino a 600 euro annui, utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche».
7. 03. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni sanitarie per le regioni svantaggiate)

  1. In via sperimentale, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, per gli anni 2020 e 2021, nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita, al fine di garantire il diritto alla salute come diritto esigibile costituzionalmente garantito, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riconosciuto ai cittadini residenti nelle medesime regioni, un assegno di importo fino a 600 euro annui, per i soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000; e fino a 480 euro annui, per i soggetti con un valore ISEE non superiore a 40.000.

   Gli importi di cui al comma 1, sono utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche debitamente certificate e fino a concorrenza delle medesime.

  2. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti i criteri di individuazione delle regioni beneficiarie e le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma.

  3. All'onere di cui al comma 1, nei limiti di 200 milioni per il 2020 e di 600 milioni di euro per il 2021 si provvede quanto a 200 milioni per il 2020 a valere sul Fondo esigenze indifferibili come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, e quanto a 600 milioni per il 2021 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2018.
7. 02. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

ART. 8.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. A far data dal 1° ottobre 2020 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a distribuire, nell'ambito dei tetti della spesa farmaceutica programmata, attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.

  5-ter. Sulla base degli accordi di cui al comma 6 e previa prescrizione del medico di medicina generale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali per il trattamento, anche in regime domiciliare, dei pazienti affetti da COVID-19.

  5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter a carico delle risorse delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*8. 1. Trizzino, Nesci, Lapia, Ianaro, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. A far data dal 1° ottobre 2020 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a distribuire, nell'ambito dei tetti della spesa farmaceutica programmata, attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.

  5-ter. Sulla base degli accordi di cui al comma 6 e previa prescrizione del medico di medicina generale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali per il trattamento, anche in regime domiciliare, dei pazienti affetti da COVID-19.

  5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter a carico delle risorse delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*8. 2. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. A far data dal 1° ottobre 2020 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a distribuire, nell'ambito dei tetti della spesa farmaceutica programmata, attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.

  5-ter. Sulla base degli accordi di cui al comma 6 e previa prescrizione del medico di medicina generale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali per il trattamento, anche in regime domiciliare, dei pazienti affetti da COVID-19.

  5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter a carico delle risorse delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*8. 3. Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. In attuazione di quanto previsto al comma 1, limitatamente all'indirizzo il più possibile esteso della distribuzione per conto, al fine di contenere gli accessi alle strutture ospedaliere e garantire il diritto alla cura e continuità terapeutica dei pazienti, fino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome , senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito , con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali destinati alla cura delle patologie croniche non oncologiche e alla prevenzione secondaria cardiovascolare, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.

  5-ter. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una determina dell'Agenzia italiana del farmaco individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, ivi inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza prescrittiva e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici.
8. 4. De Filippo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 193 del 2006. Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Laddove esista un medicinale autorizzato per uso umano con la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive rispetto al medicinale veterinario autorizzato per la cura di una patologia di un animale non destinato alla produzione di alimenti, qualora il medicinale per uso umano abbia un costo inferiore, il medico veterinario può prescrivere il medicinale a uso umano.»
8. 01. Prestipino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Ulteriori sostegni per malattie rare)

   Oltre a quanto prescritto nell'articolo precedente, al fine di sostenere i cittadini affetti da malattie rare, si stabilisce che le Regioni dispongano, nel presente periodo di emergenza sanitaria, prestazioni di controllo in modalità di telemedicina, proroga della validità dei piani terapeutici e delle prescrizioni di assistenza integrativa e di assistenza protesica, certificazioni per necessità di tutela dei lavoratori con particolari fragilità (codice V07) cure domiciliari; ove possibile, terapie infusionali domiciliari ad alto costo; spazi «covid-free» nei presidi della rete regionale malattie rare; svolgimento delle attività di screening neonatale esteso.
8. 02. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 219 del 2006 in materia di sperimentazione clinica)

  1. Al comma 4-bis dell'articolo 54, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, dopo le parole «da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I» sono inserite le parole: «fase II».
8. 03. Carnevali.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Autorizzazione temporanea all'esercizio professionale nelle farmacie)

  1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, testo unico delle leggi sanitarie, e successive modificazioni, ai laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche è consentito l'esercizio professionale presso le farmacie anche in assenza dell'abilitazione professionale obbligatoria.
8. 04. Zanichelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Autorizzazione temporanea all'esercizio professionale nelle farmacie)

  1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, testo unico delle leggi sanitarie, e successive modificazioni, è permesso ai laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche l'esercizio professionale presso le farmacie pur in assenza dell'abilitazione professionale obbligatoria.
8. 05. Menga, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
*9. 1. Sportiello, Ianaro, Nesci, Mammì, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Sopprimerlo.
*9. 4. Tomasi, Ceccanti, Corneli, Dori, Ferri, Paolo Russo.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo sostituire le parole: per ulteriori 90 giorni, con le seguenti: fino al 31 dicembre 2020, con possibilità da parte delle regioni di procedere con tali modalità anche dopo il termine suddetto;

   b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le regioni adottano procedure semplificate e il rinnovo automatico dei nuovi piani terapeutici sancendo che le prescrizioni possono essere rinnovate anche tramite il medico di famiglia, utilizzando la «ricetta dematerializzata» con la consegna dei dispositivi monouso e dei presidi, direttamente al domicilio del paziente con modalità aderenti alla prevenzione del rischio contagio. La consegna della fornitura periodica dei prodotti di cui al punto precedente viene effettuata presso il domicilio del paziente con modalità aderenti alla prevenzione del contagio. Le regioni sono autorizzate a prevedere accordi quadro con uno o più fornitori.
9. 3. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I progetti riabilitativi, i progetti di vita indipendente, i piani assistenziali in favore di persone non autosufficienti, i progetti individuali per le persone con disabilità di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed i progetti per il «durante noi, dopo di noi» di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 in scadenza durante lo stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori sei mesi, salvo che non vi siano maggiori necessità valutate su richiesta dell'interessato.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroga piani terapeutici, progetti riabilitativi progetti di vita indipendente, piani assistenziali, progetti individuali e progetti per il durante noi, dopo di noi.
9. 2. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Norme in materia di licenza obbligatoria per i vaccini destinati al trattamento del COVID-19)

  1. Per i vaccini destinati al trattamento del COVID-19, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 «Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273», in conformità anche all'Accordo TRIPs adottato a Marrakech 15 aprile 1994 relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, l'Italia si avvale del diritto di imporre la licenza obbligatoria per qualsiasi vaccino per il trattamento del COVID-19.
9. 01. Grillo, Tuzi, D'Arrando, Nesci, Lapia, Sportiello, Lorefice, Sarli, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modificazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281)

  1. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché piani di controllo sul rispetto delle norme igienico-sanitarie, in collaborazione con l'azienda sanitaria locale competente per territorio»;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. I comuni favoriscono l'accesso ai canili comunali delle associazioni protezioniste dedicate alla tutela del benessere degli animali.».
9. 02. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 10.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 5, comma 6, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «73 milioni di euro».
10. 7. Mancini.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 5-sexies, prima del comma 1, è inserito il seguente:

  «01. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, implementando adeguatamente le dotazioni organiche, tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica.».
10. 8. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 12, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità» sono aggiunte le seguenti: «, i Ricercatori Universitari Medici delle Aziende ospedaliere Universitarie».
10. 3. Grillo, Nesci, Sportiello, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Sarli, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

  «2-bis. Ai medesimi fini e fino a completa correzione delle carenze di specialisti di area sanitaria sul territorio nazionale può essere trattenuto in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, e per non oltre un biennio dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, il personale di ruolo medico e del settore sanitario delle scuole di medicina. Tale deroga è limitata a: professori ordinari che possiedano le mediane necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN); professori associati che abbiano conseguito l'abilitazione al ruolo di professori ordinari. Nel periodo di ulteriore mantenimento in servizio non sono previsti scatti stipendiali.»
10. 17. Paolo Russo, Fasano.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 22-bis, comma 1, le parole: «di medici, personale infermieristico» sono sostituite dalle seguenti: «degli operatori delle professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3»; la rubrica è sostituita dalla seguente: «Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli operatori delle professioni sanitarie, di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, e socio-sanitarie»;
10. 2. Menga, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Mammì, Nesci, Ianaro, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni, Villani.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: degli esercenti le professioni sanitarie aggiungere le seguenti: , della professione di assistente sociale.

  Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 22-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato dagli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
10. 14. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: professioni sanitarie, aggiungere le seguenti: , sociosanitarie.
10. 18. Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 22-bis, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

  2-bis. Sono considerati vittime del dovere ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, i rappresentanti delle Forze di polizia e delle polizie locali, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale della protezione civile, i volontari e qualsiasi altro soggetto che, nello svolgimento di documentate attività funzionali al contenimento dell'epidemia da COVID-19 e alla cura dei pazienti affetti dal virus stesso, abbia contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali sia conseguito il decesso e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.

  2-ter. Nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, del personale della protezione civile, dei volontari e di qualsiasi altro soggetto che abbia svolto documentate attività funzionali al contenimento dell'epidemia da COVID-19 e alla cura dei pazienti affetti dal virus stesso trovano applicazione, a domanda, gli istituti dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, dei rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, in relazione agli eventi dannosi verificatisi nell'ambito dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

  2-quater. Per le finalità di cui ai commi 2-bis e 2-ter è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 9. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 25, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

  4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale esercente l'attività di medico specialista ambulatoriale interno, odontoiatra, medico veterinario ed altre professionalità sanitarie – biologi, chimici, psicologi – ambulatoriali, le cui attività professionali sono disciplinate da ACN 30 luglio 2015 e ACN 29 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.
10. 11. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   b-bis) all'articolo 47, comma 2, le parole: «fino alla data del 30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 30 giugno» e le parole: «non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile,» sono sostituite dalle seguenti: «è equiparata a giornate di assenza per causa di malattia ed è giustificata per tutta la durata della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1,».
10. 15. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 48 sono apportate le seguenti modificazioni:

    al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e per persone con disabilità» sono inserite le seguenti: «nonché dell'attività riabilitativa ambulatoriale»;

    al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e socioassistenziali» sono inserite le seguenti: «nonché dell'attività riabilitativa ambulatoriale»;

    al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dell'attività riabilitativa ambulatoriale».
10. 6. D'Arrando, Sut, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 102, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

  4-bis. In relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, i candidati delle prossime sessioni degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di veterinario, psicologo, farmacista e biologo che abbiano già conseguito la valutazione sui tirocini professionalizzanti, sono abilitati all'esercizio della rispettiva professione;

  4-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza dei rettori e i rispettivi ordini professionali, vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma 4-bis.
10. 10. Foscolo, Latini, Vanessa Cattoi, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 106, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:

  «8-ter. Il decorso del termine di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 10), del codice civile, è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020».
*10. 1. Moretto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 106, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:

  «8-ter. Il decorso del termine di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 10), del codice civile, è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020».
*10. 12. Pittalis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 106, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:

  «8-ter. Il decorso del termine di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 10), del codice civile, è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020».
*10. 13. Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 106, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:

  «8-ter. Il decorso del termine di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 10), del codice civile, è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020».
*10. 16. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono aggiunte le seguenti: «previo esaurimento di tutte le graduatorie vigenti in ordine cronologico per la stessa categoria professionale».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
10. 5. Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni, Villani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le amministrazioni possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che possegga i requisiti di cui al comma 1, previo esaurimento di tutte le graduatorie vigenti in ordine cronologico per la stessa categoria professionale».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
10. 4. Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni, Villani.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifica alla legge 26 febbraio 1999 n. 42)

  1. All'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole: «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
10. 01. Tasso.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in materia di sanificazione degli ambienti scolastici)

  1. L'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito dal seguente: «Un relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, i servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati, le istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, e le fondazioni ITS di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie e istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
10. 02. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Completamento dotazione organica dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà – INMP)

  1. Al fine di assicurare il più ampio contrasto della diffusione del COVID-19, anche attraverso azioni rivolte a fasce di popolazione fragili, italiane e straniere, e allo scopo di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), è autorizzato, per il triennio 2020-2022 in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, a bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, al fine di assumere, a tempo indeterminato, un contingente complessivo di 37 unità di personale, di cui 9 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 3 dirigenti amministrativi, 12 unità di categoria D posizione economica base, 3 unità di categoria C posizione economica base, 9 unità di categoria BS posizione economica base, con riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia in servizio presso l'Istituto stesso con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione lavoro, da almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque.

  2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 300.683 per l'anno 2020, in euro 816.015 per l'anno 2021, in euro 1.598.796 per l'anno 2022 e in euro 2.166.927 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, valutati in 145.831 euro per fanno 2020, a 395.767 euro per fanno 2021 e 775.416 euro per fanno 2022 e 1.050.960 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
10. 03. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Personale sanitario)

  1. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa personale, ivi incluso l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere al predetto personale un premio di importo non superiore a 1.000 euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva al lordo dei predetti contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.
*10. 04. Novelli, Bagnasco, Gelmini, Versace, Mugnai, Bond, Mandelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Personale sanitario)

  1. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa personale, ivi incluso l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere al predetto personale un premio di importo non superiore a 1.000 euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva al lordo dei predetti contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.
*10. 06. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Personale sanitario)

  1. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa personale, ivi incluso l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere al predetto personale un premio di importo non superiore a 1.000 euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva al lordo dei predetti contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.
*10. 08. Mammì, Ianaro, Sportiello, Nesci, Nappi, D'Arrando, Sapia, Lorefice, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Villani.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

  All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
10. 05. Donno, Vianello, Faro, Alemanno, Masi, Palmisano, Galizia, Manzo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

  1. All'articolo 20, comma 11-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «è stabilito alla data del 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito alla data 31 dicembre 2020 fatti salvi i diritti maturati al 31 dicembre 2017».
10. 07. Nesci, Lorefice, Sarli, Sapia, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lapia, Menga, Villani, Manzo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Tutela della salute dall'esposizione alle emissioni dei prodotti del tabacco da fumo e non da fumo e dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina)

  1. Ai prodotti del tabacco, da fumo e da inalazione senza combustione, nonché alle sigarette elettroniche e ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

  2. È vietata la propaganda pubblicitaria diretta e indiretta dei prodotti del tabacco da fumo e non da fumo, nazionale od estero, nonché delle sigarette elettroniche e dei relativi liquidi di ricarica con o senza nicotina. È altresì vietata qualsiasi forma di contributo pubblico o privato ad un evento, un'attività o una persona che abbia lo scopo o l'effetto, diretto od indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco del tabacco da fumo e non da fumo, nonché una sigaretta elettronica o un liquido di ricarica con o senza nicotina.

  3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000. I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione delle patologie correlate all'uso dei prodotti del tabacco, nonché all'utilizzo di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina.
10. 09. Grillo, Tuzi, Nesci, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Lorefice, Sarli, Menga, Massimo Enrico Baroni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. Le mascherine filtranti di cui al comma 2 non possono essere vendute nelle farmacie e parafarmacie.

  2-ter. Le mascherine filtranti di cui al comma 2, se vendute in esercizi commerciali con scaffali, non possono essere messe nell'area dove si vendono prodotti sanitari e medicali, ma in aree dove sono posizionati i prodotti di tipologia “fai da te” e hobbistica o ferramenta.

  2-quater. Le mascherine filtranti di cui al comma 2 devono riportare, chiaramente impresso o stampato sulla confezione, con caratteri leggibili e di grandi dimensioni, in modo da essere più visibili rispetto ad eventuali altre scritte ivi presenti, le seguenti diciture, anche non posizionate tutte insieme: “ATTENZIONE: NON SONO PRESIDI SANITARI – NON SONO MASCHERINE CHIRURGICHE – NON BLOCCANO COMPLETAMENTE IL PASSAGGIO DEI VIRUS”, declinate al singolare se trattasi di confezioni singole. Nel caso la mascherina venga venduta o distribuita sfusa, ovverosia non sia confezionata singolarmente, tale messaggio deve essere impresso su un foglio di carta che deve essere consegnato – da parte del venditore – all'acquirente con ogni singola mascherina. Per le mascherine già presenti in commercio al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, il venditore dovrà provvedere autonomamente alla stampa e consegna di tale foglio.

  2-quinquies. Il comma 2-quater si applica anche alle mascherine filtranti prodotte e offerte gratuitamente da chiunque.».
10. 010. Sarli, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, Sapia, Lapia, Menga.

ART. 11.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a), le parole: riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale sono sostituite dalle seguenti: nonché, su iniziativa dello stesso, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale;

   alla lettera c), le parole: sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello stesso sono sostituite dalle seguenti: nonché, su iniziativa dell'assistito, al di fuori degli stessi e con i dati medici in possesso dell'assistito.
11. 5. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    1) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. Al fine di uniformare e accelerare l'implementazione del Fascicolo sanitario elettronico, l'assistito può attivare il Fascicolo elettronico sanitario presso il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS), presso gli sportelli delle strutture appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dedicati al cittadino, nei contesti di eventi dedicati alla diffusione della conoscenza del Fascicolo elettronico sanitario. L'attivazione può altresì avvenire direttamente on-line nei seguenti casi: tramite il portale dedicato al Fascicolo elettronico sanitario della regione di appartenenza; nel corso delle richieste di scelta o cambio del MMG; nella richiesta di Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

  2-ter. Al fine di semplificare le procedure, l'attivazione on-line del Fascicolo elettronico sanitario dovrà terminare telematicamente attivando misure per aumentare il grado di sicurezza e attendibilità della propria identità digitale, senza prevedere ulteriori passaggi di abilitazione presso gli sportelli dedicati della regione di appartenenza.».

    2) sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

  «3-bis. Al fine di promuovere la piena alimentazione del Fascicolo elettronico sanitario, previa intesa negli accordi collettivi nazionali (Acn) dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale il Fascicolo elettronico sanitario è alimentato con il profilo sanitario sintetico (patient summary) dei propri assistiti».
11. 2. Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Menga.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c), dopo le parole: in possesso dello stesso aggiungere le seguenti: ovvero con dati e informazioni sanitarie relative alle attività di cura svolte anche all'estero;

   b) alla lettera l), capoverso comma 15-nonies, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) le regioni e le province autonome definiscono modalità e linee guida per la formulazione di quesiti di ricerca e per lo svolgimento di attività di consultazione e analisi da parte di università, aziende sanitarie ospedaliere pubbliche o private accreditate, aziende sanitarie locali (ASL), IRCSS che operano nel campo della ricerca scientifica e della tutela della salute, al fine di garantirne opportuno impiego a beneficio della collettività e della salute pubblica.
11. 4. Lorenzin, Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

   La misura viene estesa ai farmacisti per la gestione delle ricette elettroniche tramite l'applicativo interconnesso con i sistemi dei medici di base, sempre nelle more della salvaguardia della salute che prevede di evitare file ed assembramenti; i cittadini disabili ed anziani e non digitalmente evoluti ritireranno direttamente il farmaco in qualsiasi farmacia o effettueranno prestazioni mediche senza interfacciarsi con il medico curante.
11. 3. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.

  Al comma 1, lettera g), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché agli assistiti risultanti nel Sistema informativo trapianti (SIT);.
11. 1. Provenza, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nappi, Nesci, Ianaro, Sportiello, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche)

  1. Al fine di promuovere le sperimentazioni cliniche in Italia, essenziali per far fronte all'immediata emergenza da COVID-19 e a simili future emergenze epidemiologiche, all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: «, l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore» sono sostituite dalle seguenti: «e al Comitato Etico, rispetto allo studio proposto, gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il Comitato Etico, in qualunque fase dello studio pervenga la dichiarazione, deve valutare la stessa a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica».
*11. 01. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche)

  1. Al fine di promuovere le sperimentazioni cliniche in Italia, essenziali per far fronte all'immediata emergenza da COVID-19 e a simili future emergenze epidemiologiche, all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: «, l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore» sono sostituite dalle seguenti: «e al Comitato Etico, rispetto allo studio proposto, gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il Comitato Etico, in qualunque fase dello studio pervenga la dichiarazione, deve valutare la stessa a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica».
*11. 02. Lorenzin, Pini, Carnevali.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Nell'ambito dei percorsi diagnostico-terapeutici, le prestazioni che, sulla base della valutazione dello specialista in base al decreto di cui al comma 2, possono essere erogate in regime di telemedicina, sono equiparate, ai fini della rimborsabilità, alle prestazioni erogate in modalità convenzionale.

  2. Il Ministro della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza delle regioni, adotta il decreto con la tipologia di visite che possono essere effettuate in regime di Telemedicina ai fini della rimborsabilità di cui al comma 1. Il decreto è aggiornato su base semestrale alla luce di un monitoraggio costante condotto dal Ministero della salute e relativo all'impatto della norma introdotta.
11. 03. Fusacchia, Ianaro, Noja, Ungaro, Sensi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e attestati, al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base»)

  1. Alla Sezione B della tabella di cui al decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base», sono aggiunti i seguenti titoli:

   Assistenti di prevenzione che svolgono l'attività successivamente al 1999 presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf) e presso i Posti di ispezione frontalieri
11. 04. Conte.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Istituzione della figura professionale del Responsabile di database per la Salute)

  1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e della digitalizzazione, sentita la Conferenza delle regioni, è istituita la figura professionale dei Responsabile di database per la Salute (Big Data Manager) nelle ASL.

  2. Ogni ASL deve dotarsi di un Responsabile di database per la Salute, assunto con contratto di lavoro subordinato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

  3. Il Ministero della salute, sentito il Ministro dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione, determina i requisiti e i criteri per l'assunzione dei Big Data Manager da parte delle regioni.

  4. Le funzioni del Responsabile di database per la Salute nelle ASL sono le seguenti:

   a) monitoraggio e coordinamento della raccolta dei dati del paziente;

   b) applicazione delle linee guida per l'attuazione dell'agenda digitale sanitaria;

   c) istituzione, coordinamento e promozione delle attività digitali della ASL, quali il fascicolo sanitario elettronico del paziente e l'istituzione di strumenti per l'analisi predittiva;

   d) monitoraggio, gestione e miglioramento delle infrastrutture digitali e delle piattaforme informatiche delle ASL.

  5. Il Ministro della salute, sentito il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con propri provvedimenti, può individuare ulteriori ambiti di intervento oltre a quelli indicati al comma 4.

  6. Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione provvede alla formazione e al coordinamento dei Responsabile di database per la Salute, in merito alla gestione dati sanitari, della privacy e per l'uso di sistemi di intelligenza artificiale finalizzata al miglioramento degli outcome economici, clinici e di ricerca.

  7. Per perseguire le finalità di cui al comma 4 e assicurare un'azione convergente delle figure assunte, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministero della salute provvedono alla stesura di linee guida per l'attuazione dell'agenda digitale sanitaria.

  8. Per le finalità di cui al comma 4, sono stanziate risorse pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022; per le finalità di cui al comma 6 è stanziata la somma di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da destinare al Ministero per l'innovazione e il digitale.

  9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
11. 05. Invidia, Nesci, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Ianaro, Lorefice, Sarli, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per fronteggiare la carenza dei medici specialisti del Servizio sanitario nazionale nella risposta all'emergenza pandemica da COVID)

  1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e consolidare la risposta dei sistemi di emergenza-urgenza all'emergenza pandemica COVID, è consentito l'accesso alle procedure concorsuali indette per la disciplina di «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» al personale medico che, anche privo di qualunque diploma di formazione medico specialistica, abbia maturato presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio Sanitario Nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero svolto un numero di ore di attività con incarichi di natura convenzionale equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

  2. Il personale medico privo di diploma di formazione medico specialistica che non risulti già iscritto a scuole di specializzazione, inquadrato in ruolo in esito ai concorsi di cui al precedente comma 1, è contestualmente inserito con deroga alle disposizioni di cui al comma 5 articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, anche in sovrannumero, nel percorso di formazione specialistica in una delle scuole di specializzazione territorialmente disponibili rispetto all'azienda sanitaria di incarico, tra quelle equipollenti o affini a «Medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza», con oneri a carico della regione o provincia autonoma di pertinenza. L'ingresso nella scuola di specializzazione avviene a tempo parziale, con priorità in una di quelle per le quali l'azienda sanitaria d'inquadramento abbia espresso preferenza derivante dalle proprie necessità organizzative.

  3. Per il personale medico di cui al precedente comma 2:

   a) i consigli didattici delle scuole di specializzazione di relativa iscrizione provvedono entro 30 giorni ad esaminare il curriculum formativo e professionale del medico in relazione agli obiettivi didattici e formativi previsti dall'ordinamento della scuola adattando il percorso del professionista rispetto le competenze ancora da acquisire e tenendo conto degli obiettivi didattici e formativi nonché delle abilità professionali già acquisite ed acquisibili dal medico nel corso del proprio incarico professionale;

   b) sulla base delle valutazioni di cui alla precedente lettera a), le Aziende sanitarie e le direzioni delle Scuole di specializzazione definiscono, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 30 ottobre 2014 n. 161, la ripartizione dell'orario di lavoro tra attività assistenziale e formativa del professionista.

  4. Al fine di soddisfare le esigenze formative in materia sanitaria in relazione ai fabbisogni programmati di personale e nelle more della revisione della specializzazione dei percorsi formativi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facoltà di ampliare la rete formativa delle specializzazioni mediche e sanitarie, nel rispetto dei requisiti nazionali d'accreditamento delle scuole di specializzazione, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, cui in ogni caso compete la formazione teorica.

  5. Nell'ambito della rete, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono assegnare a laureati in medicina e chirurgia, con risorse proprie e nel rispetto della programmazione nazionale, in sovrannumero rispetto ai contratti finanziati dallo Stato e previa procedura concorsuale, contratti di formazione specialistica, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, così come novellato dal comma 3, presso le strutture del servizio sanitario regionale, per una durata complessiva pari a quella del corso di formazione specialistica, tali da assicurare una qualità delle competenze acquisite equivalente a quella prevista a livello nazionale.
11. 06. Grillo, Tuzi, Nesci, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Lorefice, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Villani, Amitrano, Martinciglio, Scanu.

ART. 12.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Agenzia per l'Italia digitale e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione.
12. 1. Giarrizzo, Alaimo, Sabrina De Carlo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396)

  1. Al Titolo IX, recante «delle registrazioni degli atti di morte», del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 72, comma 1, dopo la parola: «avvenuta» sono aggiunte le seguenti: «o del luogo di residenza della persona deceduta,»;

   b) all'articolo 72, comma 3, dopo le parole: «all'ufficiale dello stato civile» sono aggiunte le seguenti: «del luogo di residenza della persona deceduta o del luogo dove è avvenuto il decesso»;

   c) all'articolo 76, comma 1, dopo le parole: «L'ufficiale di stato civile» sono inserite le seguenti: «o il medico necroscopo o altro delegato sanitario».
12. 01. Ubaldo Pagano.

ART. 13.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: epidemiologici e ambientali aggiungere le seguenti: nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinioni;

   b) al comma 5, dopo le parole: per finalità scientifiche aggiungere le seguenti: nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinioni e dopo le parole: del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 aggiungere le seguenti: in deroga alle previsioni di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 5.
13. 5. D'Ettore.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sopprimere le parole: sono individuati in una o più specifiche direttive del presidente dell'lSTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e.

   b) sopprimere il comma 3.
13. 4. Gribaudo, Rotta.

  Al comma 1, dopo le parole: del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiungere le seguenti: , ed in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,.
*13. 1. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, dopo le parole: del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiungere le seguenti: , ed in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,.
*13. 2. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo le parole: del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiungere le seguenti: , ed in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,.
*13. 6. Rachele Silvestri, Bologna, De Toma.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità e urgenza di disporre di indagini tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo nazionale, sui fenomeni sociali e di opinione e sulle scelte dei consumatori, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza economico-sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, le suddette ricerche, trattando i dati nella medesima forma anonima e aggregata e nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, sono da intendersi ricomprese nelle attività con finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, di cui all'articolo 2, lettera cc), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e all'articolo 89 del citato Regolamento.

  5-ter. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5 e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, sono soppresse ove ricorrano le parole: «ovvero per il compimento di ricerche di mercato; e/o che compiono ricerche di mercato; e/o al compimento di ricerche di mercato».
13. 3. D'Ettore.
(Inammissibile
limitatamente al comma 5-
ter)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)

  1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.
*13. 01. Fassina, Stumpo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)

  1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.
*13. 02. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)

  1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.
*13. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)

  1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.
*13. 05. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)

  1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.
*13. 06. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di accessibilità dei dati relativi alla situazione epidemiologica)

  1. I dati relativi all'andamento della situazione epidemiologica e ai monitoraggio del rischio sanitario di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, elaborati secondo i principi di cui all'allegato 10 dello stesso decreto e i criteri stabiliti dal decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico, sono pubblicati sul portale «dati.gov.it», a fini di ricerca e analisi, in formato aperto e disaggregato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
13. 04. Magi, Fusacchia.

ART. 14.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: del Ragioniere generale dello Stato con le seguenti: del Ministro dell'economia e delle finanze;

   b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che deve essere reso entro dieci giorni dalla data di trasmissione;

   c) sostituire il secondo periodo con i seguenti: Eventuali girofondi tra la contabilità speciale di cui al comma 1 e il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile possono essere disposti unicamente con i decreti di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo forniscono altresì una ricostruzione analitica delle risorse della contabilità speciale di cui al comma 1.
14. 1. Ceccanti, De Maria, Fiano, Miceli, Pollastrini, Raciti, Viscomi, Corneli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al solo fine di contenere gli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19 per gli operatori del settore, i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili pertinenziali siti in aree private o manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 ottobre 2021.

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato il comma 246.
14. 01. Lacarra, Nardi, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Zardini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione degli edifici scolastici nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)

  1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione, riparazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Sindaci dei comuni interessati operano in qualità di Commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
14. 02. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al fine di assicurare la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'unione europea e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
14. 06. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifica all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

  1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole «conformità edilizia e urbanistica» sono sostituite dalle seguenti: «consistenza edilizia».
14. 05. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

  2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

  2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della legge, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS».
14. 04. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: «fino a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 600 unità» e le parole: «e 8.300 milioni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e 24.900 milioni per l'anno 2020».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14. 03. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-ter dell'articolo 2-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere realizzati secondo quanto previsto dal successivo articolo 3 comma 1, lettera d). Nel computo delle distanze definite dall'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 comma 1, punto 2), vanno esclusi i balconi e gli aggetti aperti su almeno due lati di profondità non superiore a 2,25 metri, e comunque tra i balconi di edifici antistanti deve essere garantita una distanza minima di 7,0 metri»;

   b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono anche ricompresi nella ristrutturazione edilizia tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione con premialità volumetrica concessa ai sensi di leggi statali o regionali di intesa con lo Stato, di tipo ordinario o straordinario, finalizzata alla riqualificazione edilizia del patrimonio edilizio esistente, al suo efficientamento energetico, alla sua messa in sicurezza statica e funzionale, nonché alla sua riqualificazione ecologica, estetica ed architettonica, anche in funzione delle nuove esigenze abitative derivanti dalla situazione di emergenza COVID-19, in termini di maggiore salubrità, ecosostenibilità e connessione telematica degli ambienti abitativi e lavorativi. Tali interventi di demolizione e ricostruzione con premialità volumetrica possono essere realizzati con spostamenti di volumi all'interno dell'area di pertinenza nel rispetto delle distanze ed altezze massime prescritte dagli strumenti urbanistici o in mancanza secondo le previsioni del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 in materia di distanze ed altezze massime ed in ogni caso la superficie coperta risultante dell'intervento costruttivo non deve superare quella preesistente».
14. 07. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 15.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 108 milioni e dopo le parole: anno 2020 aggiungere le seguenti: , di 99 milioni di euro per il 2021 e di 104 milioni di euro per il 2022;

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di sostenere attraverso il Servizio civile universale interventi di sostegno a situazioni di particolare disagio socio sanitario, il Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio civile universale è tenuto, nei tempi più brevi, a pubblicare un Avviso per il deposito di Programmi da parte degli enti iscritti all'Albo del SCU che prevedano l'impiego di 1.000 operatori volontari nelle aree di intervento «Disabili» e «Persone affette da dipendenze, quali la tossicodipendenza, l'etilismo, il tabagismo, la ludopatia», di cui alla Circolare 9 Dicembre 2019 «Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale. Criteri e modalità di valutazione». Al fine di massimizzare l'impatto dell'intervento i Programmi devono avere una dimensione nazionale. Il termine massimo dei tempi di valutazione dei Programmi, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2010, n. 142, in centottanta giorni, è ridotto a quarantacinque giorni. I fondi per tale avviso sono tratti dai capitoli di spesa del Ministero competente e confluiscono nel fondo nazionale di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

  1-ter. Al fine di sostenere attraverso il Servizio Civile Universale interventi di sostegno alla attuazione del diritto all'istruzione dei bambini e dei giovani, il Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale è tenuto, nei tempi più brevi, a pubblicare un Avviso per il deposito di Programmi da parte degli Enti iscritti all'Albo del SCU che prevedano l'impiego di 1.000 operatori volontari nelle aree di intervento «Lotta all'evasione e all'abbandono scolastico e all'analfabetismo di ritorno» e «Attività di tutoraggio scolastico» di cui alla Circolare 9 Dicembre 2019 «Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale. Criteri e modalità di valutazione». Al fine di massimizzare l'impatto dell'intervento i Programmi devono avere una dimensione nazionale. Il termine massimo dei tempi di valutazione dei Programmi, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio n. 142, in centottanta giorni, è ridotto a quarantacinque giorni. I fondi per tale Avviso sono tratti dai capitoli di spesa del Ministero competente e confluiscono nel fondo nazionale di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

   c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «comunque denominati» sono aggiunte le seguenti: «, eccetto quella dei quattro rappresentanti degli operatori volontari che comporta il solo rimborso spese».
15. 4. Bonomo, Ceccanti, Boldrini, Carnevali, Lepri, Bruno Bossio, Corneli, Lattanzio.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 108 milioni; e dopo le parole: anno 2020 aggiungere le seguenti: , di 99 milioni di euro per il 2021 e di 104 milioni di euro per il 2022.
15. 5. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  All'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 100 milioni; e dopo le parole: anno 2020 aggiungere le seguenti: , di 90 milioni di euro a decorrere dal 2021.

  Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.
15. 7. Muroni, Fassina.

  All'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 100 milioni;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

   «g-bis) attività di supporto in ambito socio sanitario, scolastico, della formazione di lunga durata e dell'integrazione sociale.»;

   b) all'articolo 24, comma 3, lettera a), dopo le parole: «Il contingente complessivo» sono aggiunte le seguenti: «, non inferiore a 50.000 unità per ciascun anno,».

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni con le seguenti: 720 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni.
15. 6. Navarra.

  Al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
15. 2. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

  Al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
15. 1. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

  Al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
15. 3. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
*16. 5. Bignami, Prisco, Delmastro Delle Vedove.

  Sopprimerlo.
*16. 6. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

  1. L'articolo 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso.
16. 2. Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: I posti disponibili nelle strutture del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, possono essere utilizzati per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. L'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è soppresso».
16. 9. Magi, Bruno Bossio, Sarli, Boldrini, Fusacchia.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la parola: superiore con la seguente: inferiore;

   b) dopo le parole: 31 gennaio 2020 aggiungere le seguenti: e comunque fino alla scadenza del progetta di accoglienza nel medesimo Sistema di protezione;

   c) dopo le parole: richiedenti protezione internazionale aggiungere le seguenti: e dei titolari di permesso di soggiorno per casi speciali e per motivi umanitari, a parità di servizio,.
16. 10. Magi, Bruno Bossio, Sarli, Boldrini.

  Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la parola: accoglienza con la seguente: inserimento;

   b) dopo le parole: richiedenti la protezione internazionale, aggiungere le seguenti: titolari di permesso di soggiorno per casi speciali e per motivi umanitari, con parità di servizi di accoglienza;

   c) sopprimere le parole: in materia di servizi per l'accoglienza.
16. 1. Migliore.

  Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: richiedenti la protezione internazionale aggiungere le seguenti: titolari di permesso di soggiorno per casi speciali e per motivi umanitari, a parità di servizio;

   b) dopo le parole: richiedenti la protezione internazionale aggiungere le seguenti: titolari di permesso di soggiorno per casi speciali e per motivi umanitari, con parità di servizi di accoglienza;

   c) dopo le parole: e successive modificazioni sopprimere le seguenti: in materia di servizi per l'accoglienza.
16. 8. Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: richiedenti protezione internazionale aggiungere le seguenti: e titolari di permesso di soggiorno per casi speciali, protezione speciale e motivi umanitari, a parità di servizio.
16. 7. Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Fassina.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

  1. L'autorità competente a determinare la permanenza nelle strutture in base ai posti disponibili è il Prefetto, sentiti il dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l'ente locale titolare della struttura.
16. 4. Perantoni, Baldino, Sabrina De Carlo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Proroga dei permessi di soggiorno)

  1. Le misure relative alla proroga e alla conversione dei permessi di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi, di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2020.
16. 01. Magi, Bruno Bossio, Sarli, Boldrini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020 tutti i certificati, attestati, premessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 del 2020.
16. 03. Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Fassina.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 103, comma 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di permessi di soggiorno, sono prorogate al 31 dicembre 2020.
16. 02. Quartapelle Procopio, Carnevali.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire le procedure relative all'identificazione e al rilascio dei documenti necessari per l'effettivo rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno o ingresso siano irregolari, al comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al quinto periodo, dopo le parole: «centottanta giorni» è introdotto il seguente periodo: «Tale termine può essere prorogato per ulteriori periodi fino ad un massimo di altri dodici mesi qualora si siano verificati ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi ai fini dell'effettivo allontanamento dal territorio nazionale»;

   b) al sesto periodo dopo le parole: «trenta giorni» è aggiunto il seguente periodo: «Tale termine può essere prorogato per ulteriori periodi fino ad un massimo di altri dodici mesi qualora si siano verificati ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi ai fini dell'effettivo allontanamento dal territorio nazionale».
16. 05. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Al fine di garantire la mobilità dei lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto e di agevolare le operazioni di controllo delle autorità preposte, il Ministero dell'interno promuove protocolli di intesa con gli Stati confinanti o limitrofi, la cui attuazione è demandata alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle province confinanti con Stati esteri.
16. 04. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Estensione dei benefici previsti per le vittime del dovere ai medici, agli operatori sanitari agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori di strutture sanitarie e socio-sanitarie deceduti in conseguenza del contagio da COVID-19)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 563 sono aggiunti i seguenti:

  «563-bis. Sono altresì considerate vittime del dovere, i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, i farmacisti, gli operatori socio-sanitari e gli altri lavoratori di strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, un'invalidità permanente o una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto, o come concausa, del contagio da COVID-19.

  563-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 563-bis, pari a 35 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5».
16. 06. Gelmini, Paolo Russo, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza)

  1. Al fine di assicurare la tutela e la prevenzione della violenza di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per centri per il recupero degli uomini autori di violenza», con uno stanziamento di 10 milioni per l'anno 2020 e di 5 milioni per l'anno 2021; il fondo è destinato al finanziamento, all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per gli uomini autori di violenza e per il sostegno alle vittime di violenza domestica e di genere.

  2. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

   a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e favorire il recupero degli uomini autori di violenza nei confronti delle donne offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;

   b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza e strutture dalle medesime finalità, comunque denominate, già esistenti in ogni regione al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;

   c) delle necessità di uniformazione delle modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività, alla standardizzazione delle modalità di azione dei soggetti che gestiscono le strutture di accoglienza e delle metodologie di contatto e accoglienza delle vittime di violenza;

   d) dell'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale specificamente indirizzati agli operatori dei centri di cui al presente articolo nonché al potenziamento degli stessi laddove già istituiti, coerentemente con le necessità di personale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere; la formazione degli operatori predetti promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza nei confronti delle vittime, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico.

  3. I centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e per il sostegno alle vittime di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:

   a) enti locali, in forma singola o associata;

   b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza nei confronti delle donne, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza contro le donne e recupero dei soggetti maltrattanti con personale specificamente formato;

   c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

  4. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora volgano funzioni di servizi specialistici.

  5. Ai fini dell'accesso alla ripartizione delle risorse, il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di accreditamento attraverso la ricognizione ed eventuale integrazione dei requisiti minimi necessari per accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla legge del 15 ottobre 2013, n. 119, sentite le associazioni di cui al comma 3, lettera b).

  6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.

  7. Sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo.

  8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a dieci milioni di euro per l'anno 2020 e a cinque milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265 comma 5.
16. 07. Fregolent.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 marzo 2020. n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. Al comma 1, le parole: «3 milioni» sono sostituite con le seguenti: «9 milioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella suddivisione delle maggiori risorse, si individua quale obiettivo principale il riequilibrio territoriale».

  2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
16. 08. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Carnevali.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroga sospensione esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo)

  1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «1° settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
17. 01. Fassina, Muroni, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di aviazione civile non commerciale)

  1. In considerazione dello stato di emergenza nazionale, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, al fine di consentire la ripresa dei voli di tutti i mezzi di aviazione civile non commerciale con peso massimo al decollo fino a 2.000 kg è riconosciuto all'Aero Club d'Italia (AeCI), per l'anno 2020, un contributo di 500.000 euro a copertura dei costi da sostenersi per le obbligatorie operazioni di revisione di motori e di velivoli di proprietà ovvero in uso o in esercenza impiegati in attività istituzionale o didattica, in officine certificate ai sensi della normativa vigente. I fondi disponibili dovranno essere impiegati dando la priorità:

   1) a velivoli (aerei, elicotteri e autogiro AG e VDS) inseriti al 1° febbraio 2020, in disciplinari di scuote di volo;

   2) in funzione del peso al decollo del velivolo iniziando da quelli di peso minore;

   3) velivoli di proprietà di aeroclub e associazioni aggregate ad AeCI;

   4) data di immatricolazione dei velivoli dando la precedenza a quelli di più recente immatricolazione.

  Il contributo non può essere erogato a velivoli non immatricolati in Italia. AeCI dovrà rendicontare entro il 30 marzo 2021 l'impiego dei fondi assegnati.

  2. È prorogata fino al 31 ottobre 2020 la validità degli attestati di istruttore VDS e di istruttore VDS avanzato di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133, e delle visite mediche VDS di cui all'articolo 12 del medesimo decreto, in scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020.

  3. I termini per il pagamento dei canoni di concessione per l'occupazione di aree demaniali e le relative tariffe, di cui al regolamento Enac del 18 novembre 2014 ovvero al competente decreto dell'Agenzia del demanio del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, dovuti dagli aeroclub federati sono sospesi fino al 31 dicembre 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascun ente.

  4. All'articolo 2-duodecies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono soppressi i commi 2 e 3.

  5. Al comma 11, dell'articolo 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), numero 2), le parole: «euro 1,25 al kg» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,10 al kg»;

   b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) elicotteri:

    1) elicotteri con peso massimo al decollo fino a 2.000 kg: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso;

    2) elicotteri con peso massimo al decollo superiore: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento»;

   c) alla lettera e), parole: «euro 450» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100» e conseguentemente la rubrica del Capo VI è sostituita con la seguente: «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, LAVORO E AVIAZIONE CIVILE NON COMMERCIALE»;

   d) alla lettera g) è soppresso il numero 1).

  6. Per consentire, il rapido ripristino dell'ordinaria attività dell'ente, anche a seguito delle perduranti condizioni di incertezza economico-finanziaria dell'AeCI e degli Aeroclub federati, aggravate dalla crisi sanitaria, e per scongiurare la crisi del ente, nonché il pregiudizio alla sicurezza del volo, e per assicurare la ripresa delle aziende del comparto, delle attività sportive e quelle di formazione dei piloti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Commissario straordinario per la gestione delle attività nel settore dell'aviazione civile non commerciale dell'Aero Club d'Italia (AeCI) in deroga alle previsioni dell'articolo 48 dello Statuto di AeCI.

  7. Il Commissario straordinario esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria degli organi statutari e provvede al riordino dell'ordinamento, delle dotazioni organiche, e dello statuto dell'ente, e procede entro il 30 novembre 2021 alle nuove elezioni delle cariche sociali, al fine di ripristinare la gestione ordinaria.

  8. Sono candidabili alla carica di Commissario di cui al presente articolo, coloro che vantano un'esperienza professionale almeno decennale nel settore dell'aviazione civile ovvero militare con particolare riguardo ad esperienze specifiche nel settore dell'aviazione non commerciale. Non sono candidabili coloro che negli ultimi cinque anni hanno già ricoperto la carica di Presidente dell'Ente ovvero di commissario di AeCI.

  9. Per l'esercizio delle sue funzioni il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione di un massimo di quattro esperti.

  10. Il Commissario Straordinario e i quattro esperti devono essere scelti tra soggetti:

   a) in possesso di comprovata esperienza nel settore aeronautico;

   b) che non abbiano già ricoperto la carica di Presidente ovvero di Commissario straordinario dell'ente;

   c) in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità compatibili con le previsioni dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  11. Al Commissario straordinario e al quattro esperti non spetta alcun compenso, fatte salve le spese debitamente documentate per l'esercizio delle funzioni affidategli.
17. 02. De Lorenzis, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

ART. 18.

  All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  «2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore a 150 euro effettuate nell'anno 2020”»;

   b) sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia di donazioni.

  Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.
18. 3. Mandelli, Saccani Jotti, Versace, Novelli, Dall'Osso.

  All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  «2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore a 150 euro effettuate nell'anno 2020”»;

   b) sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia di donazioni.

  Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 775 milioni di euro per l'anno 2020.
18. 2. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  «2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore a 150 euro effettuate nell'anno 2020”»;

   b) sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia di donazioni.

  Agli oneri derivanti, stimati in euro 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
18. 5. De Maria.

  All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  «2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore a 150 euro effettuate nell'anno 2020”»;

   b) sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia di donazioni.

  Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
*18. 1. Marco Di Maio, Noja.

  All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  «2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore a 150 euro effettuate nell'anno 2020”»;

   b) sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia di donazioni.

  Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
*18. 4. Versace.

  All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. Per l'anno 2020, allo scopo di incentivare le donazioni di apparecchiature medico/sanitarie alle strutture ospedaliere, è previsto che l'acquisto, da parte del donante, dei beni oggetto delle predette donazioni sia esente da IVA».
18. 6. Aprile.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo a sostegno delle donne vittime di violenza)

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e del rallentamento dei servizi a essa collegate, per l'anno 2020 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro al fine di garantire i percorsi di sostegno in favore delle donne vittime di violenza.

  2. La richiesta di accesso al fondo, da presentare con procedura telematica all'INPS, dovrà essere corredata dalla certificazione del percorso in atto e può essere presentata più volte, fino a un massimo di 10.000 euro.

  3. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 01. Boldrini, Martinciglio, Annibali, Aprile, Ascari, Baldini, Barbuto, Barzotti, Benedetti, Berlinghieri, Bologna, Bonomo, Bruno Bossio, Cancelleri, Carinelli, Carnevali, Casa, Cenni, Ciampi, De Lorenzo, Deiana, Di Giorgi, Ehm, Fitzgerald Nissoli, Frate, Giordano, Gribaudo, Muroni, Noja, Occhionero, Papiro, Pezzopane, Pini, Quartapelle Procopio, Emanuela Rossini, Sarli, Schirò, Serracchiani, Suriano, Elisa Tripodi, Villani, Termini.

ART. 19.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 70 ufficiali medici aggiungere le seguenti: e psicologi-psicoterapeuti.
19. 4. Delmastro Delle Vedove, Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonché quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora iscritti all'ultimo o penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione universitaria, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
19. 7. Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Pezzopane.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I medici militari in servizio effettivo permanente che abbiano svolto attività presso le Forze armate per almeno quattro anni e che siano stati altresì impiegati in missioni internazionali per un periodo complessivo non inferiore a 180 giorni possono svolgere attività di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
19. 6. Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In ragione della eccezionalità e della limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza.
19. 8. Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di garantire l'assistenza psicologica al personale delle Forze armate, impegnato nel contenimento della diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa, è istituito un Fondo con una dotazione di euro 500 mila per gli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

  Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 799.500 milioni di euro per l'anno 2020, di 89.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
19. 3. Roberto Rossini, Frusone, Aresta, Chiazzese, Corda, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Giarrizzo, Iorio, Rizzo, Giovanni Russo, Scerra, Di Lauro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per le finalità di cui all'articolo 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, Agenzia industrie difesa, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e allo scopo di conseguire la complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione e di sostenibilità finanziaria, come previsto dai piani industriali di cui al comma 1-bis, dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate e nel limite delle risorse finanziarie a legislazione vigente, ad assumere, per lo Stabilimento militare chimico farmaceutico di Firenze, a tempo indeterminato n. 4 unità di personale, di cui n. 1 funzionario di fascia A3 appartenente al settore Tecnico-Scientifico-Tecnologico, n. 2 assistenti di fascia A2 nel settore Sanitario-Scientifico-Informatico, n. 1 assistente di fascia A2 nel settore Tecnico-Scientifico-Tecnologico, che abbiano prestato servizio presso lo Stabilimento militare chimico farmaceutico di Firenze con contratto a tempo determinato, negli ultimi cinque anni, oppure che risultino in servizio, con contratto a tempo determinato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
19. 1. Ermellino, Aresta, Chiazzese, Corda, Del Monaco, D'Uva, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Scerra.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di potenziare il sistema sanitario militare, per la costruzione di una nave ospedale è autorizzata la spesa complessiva di 600 milioni di euro, ripartita in 300 milioni per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
19. 2. Trizzino, Faro.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Al fine di rafforzare l'offerta formativa sanitaria necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, le amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale assumono a tempo indeterminato il personale medico, tecnico professionale e infermieristico dirigenziale e no, che abbia maturato al 31 dicembre 2021, alle dipendenze delle medesime amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, negli ultimo otto anni, e il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
19. 01. Aprile, Giannone.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità militare)

  1. La Sanità militare eroga annualmente borse di studio al fine di incrementare il numero di medici specialisti disponibili presso le proprie strutture e soddisfare le esigenze di tutela della salute del personale militare. A tale scopo, le Forze armate possono stipulare convenzioni con le università e con le relative scuole di specializzazione per le proprie strutture cliniche e ambulatoriali.

  2. Ciascuna università comunica al Ministero dell'istruzione il numero dei contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità militare, che sono messi a concorso ai sensi della normativa vigente e assegnati in base a una distinta graduatoria nazionale.

  3. Il percorso dì formazione medica specialistica di cui al presente articolo è equipollente a quello previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e si svolge presso la struttura militare, per la parte pratica e presso le strutture della scuola di specializzazione per la parte teorica, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra gli enti militari, le università e le relative scuole di specializzazione.
19. 03. Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 20.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e al fine di equiparare il trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate con il personale delle Forze di polizia, sono soppressi i limiti annuali di ore di lavoro straordinario retribuito.
20. 1. Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Proroga dei termini per il perfezionamento dei processi negoziali)

  1. In riferimento allo stato emergenziale, deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, i termini indicati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 441 inerenti il perfezionamento dei provvedimenti negoziali, riferiti all'anno 2020, sono prorogati al 31 ottobre 2020.

  2. La previsione di cui al comma 1 non comporta nessun onere aggiuntivo al bilancio dello Stato.
20. 01. Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Ai militari delle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, alla data del 31 marzo 2020, e fino al termine dello stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è corrisposto un premio d'impiego nella misura forfettaria di un importo mensile pari a euro 1.000, che non concorre alla formazione del reddito. Resta fermo il trattamento economico già in godimento a carico del Ministero della difesa.

  2. Il premio d'impiego di cui al comma 1 è attribuito alle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie impiegate presso ospedali nel territorio nazionale, Role 1, 2, 3 e Field Hospital nei teatri operativi all'estero, salvo copertura finanziaria.
20. 02. Maria Tripodi.

ART. 21.

  Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 704 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

  «1-bis. Con il decreto del Ministero della difesa di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità di riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione, il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, il procedimento si sia concluso con la dichiarazione di estinzione del reato o della pena, o il procedimento si sia concluso con la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La domanda di riammissione deve essere presentata entro trecentosessantacinque giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio».

   0b) all'articolo 2204-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale, che siano stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente emanate a partire dal 2010 in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione, il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, il procedimento si sia concluso con la dichiarazione di estinzione del reato o della pena, o il procedimento si sia concluso con la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, possono presentare la domanda di riammissione di cui all'articolo 704 comma 1-bis, entro trecentosessantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero della difesa, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio».
21. 5. Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 2204-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole «dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti correttivi al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94».
21. 4. Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 2204-ter» comma 1, con il seguente:

Art. 2204-ter.
(Prolungamento della ferma del personale in ferma prefissata)

  1. Il personale militare di complemento e i volontari in ferma prefissata il cui congedo è previsto negli anni 2020, 2021 e 2022 possono essere ammessi, su richiesta degli interessati e nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di un anno.
21. 2. Delmastro Delle Vedove, Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2204-ter», sostituire le parole: su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati con le seguenti: su loro esclusiva richiesta.
21. 3. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) In deroga all'articolo 894, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative e tecnico-sanitarie, si applica il comma 1, articolo 210, dello stesso decreto legislativo.

   a-ter) Ai medici e alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative e tecnico-sanitarie militari, si applica l'articolo 1654, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
21. 6. Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera b) sostituire il capoverso «Art. 2197-ter. con il seguente:

Art. 2197-ter.1
(Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli)

  1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207, è autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito Italiano, n. 15 della Marina militare e n. 5 dell'Aeronautica militare.

  2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti:

   a) laurea professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative e tecnico-sanitarie e relativa abilitazione professionale;

   b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna di rigore;

  3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.
21. 8. Maria Tripodi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2197-ter.1.», comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale in:

    1) Infermieristica;

    2) Tecnico di Radiologia Medica;

    3) Fisioterapista;

    4) Tecnico Ortopedico;

    5) Tecnico di laboratorio Biomedico;

    6) Ortottista ed Assistente di Oftalmologia.
21. 1. Ermellino, Aresta, Chiazzese, Corda, Del Monaco, D'Uva, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Scerra.

ART. 22.

  Al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: 31 luglio 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 9.404.210 con le seguenti: euro 19.443.840; e le parole: 5.154.191 con le seguenti: euro 10.656.6381 e le parole: euro 4.250.019 con le seguenti: 8.787.202;

   b) all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 789.960.370 milioni.
22. 1. D'Ambrosio, Macina, Corneli, Baldino, Sabrina De Carlo, Alaimo, Maurizio Cattoi, Berti, Bilotti, Brescia, Dieni, Forciniti, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Al fine di garantire la sicurezza del personale delle Forze armate e di assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, al personale di cui agli articoli 19, 21 e 22 è prevista l'assegnazione diretta di veicoli da trasporto leggero in uso alle Forze armate.
22. 01. Perego Di Cremnago.

ART. 23.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, ad integrazione degli stanziamenti già previsti per fronteggiare le nuove esigenze determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di guanti di protezione antitaglio e antipuntura per il personale delle forze di polizia. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2024, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 2. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, anche nelle nuove condizioni determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'aggiornamento e all'addestramento del personale in servizio di ordine pubblico. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 1. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, anche alla luce dell'emergenza epidemiologica determinata dall'insorgenza del SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri da sostenere per procedere all'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato entro il 31 dicembre 2020, nonché per l'organizzazione di specifici corsi di formazione loro destinati. L'amministrazione della pubblica sicurezza, entro 36 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 2008. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 3. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il medesimo fine di cui al presente comma, nell'ambito delle procedure di stabilizzazione del personale precario di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale volontario dei vigili del fuoco ritenuto non operativo all'esito delle prove di idoneità fisica è ritenuto idoneo per i corrispondenti ruoli tecnico-amministrativi, fermi restando gli altri requisiti richiesti per tali ruoli.
23. 13. Rotta, Fassina.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al personale appartenente alle Forze di Polizia a ordinamento civile, a ordinamento militare e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduti a seguito di contagio da COVID-19, vengono riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di «vittime del dovere».
23. 11. Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In ragione dell'emergenza COVID-19, che ha provocato ritardi sia nell'emanazione di nuovi concorsi, sia nel completamento di quelli in atto, al fine di garantire la copertura delle vacanze nel ruolo degli ispettori della polizia di Stato nel più breve tempo possibile, i posti del primo concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono ampliati fino a totale scorrimento della graduatoria.
23. 14. Pezzopane.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La suddetta polizza assicurativa cessa la sua funzione con la fine dell'emergenza da COVID-19 ed è rinnovabile non oltre l'anno 2021, nel rispetto delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica e di spending review.
23. 9. Ianaro.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Le prestazioni di pronto soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subìto da soggetti appartenenti alle forze di polizia a al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al pronto soccorso. Le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, non sono assoggettate alla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al primo periodo. È all'uopo prevista l'istituzione di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute con uno stanziamento pari a 3 milioni a decorrere dall'anno 2020. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 8. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è estesa agli operatori dei vigili del fuoco e della polizia penitenziaria.

  Conseguentemente, all'articolo 1, terzo comma, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono sostituite dalle seguenti: ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali e all'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della polizia penitenziaria.
23. 12. Miceli.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis della legge 24 aprile, 2017, n. 50.
23. 15. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per gli anni 2020 e 2021, al fine di corrispondere alle esigenze funzionali delle prefetture – uffici territoriali del Governo, il personale idoneo della graduatoria finale del concorso per allievi vice ispettori del corpo forestale dello Stato, approvata con decreto del capo del corpo forestale dello Stato del 24 luglio 2014, è assorbito, a domanda, e previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui alle lettere d), h), i), l) e m) del comma 1 dell'articolo 2 del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale n. 94, del 29 novembre 2011, e nei limiti della dotazione organica, nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.
23. 10. Maurizio Cattoi, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Iovino, Terzoni, Grimaldi, Barbuto, Tucci, Nesci, Angiola.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia condominiale)

  1. In deroga al comma 10 dell'articolo 1130 del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 30 luglio 2019, è posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe.

  2. È consentito il regolare svolgimento delle assemblee condominiali straordinarie solo se l'oggetto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione e la gestione delle attività relative ai lavori sottoposti ad agevolazione fiscale di cui all'articolo 119, la revisione della contabilità, promuovere una lite o resistere ad una domanda giudiziale ovvero per i fini di cui all'articolo 71-quater delle disposizioni di attuazione del codice civile.

  3. Le assemblee di cui al comma 2, potranno essere tenute in ampi spazi, all'aperto o al chiuso, tra cui palestre, sale cinematografiche o piccoli teatri, idonei a garantire il distanziamento sociale di almeno un metro di distanza tra i partecipanti e tutte le norme di sicurezza previste dal Ministero delle salute per la prevenzione da COVID-19. L'amministratore è esonerato da ogni responsabilità civile o penale nel caso in cui condòmini non rispettassero le disposizioni di sicurezza previste. Il presidente nominato dall'assemblea può, se ne ravvisa la necessità, rivolgersi alla forza pubblica per chiedere l'allontanamento del condòmino che dovesse violare le predette disposizioni sul distanziamento sociale a tutela degli altri partecipanti all'assemblea.

  4. Nel caso in cui il mandato dell'amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro tre mesi dalla stessa data, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10, del codice civile, questi si intende rinnovato a tutti gli effetti di legge per ugual periodo salva revoca e avrà diritto agli ulteriori compensi nella misura stabilita all'atto della nomina.

  5. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno riscosse a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile.

  6. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7 dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modificazione relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: le parole: «far transitare» sono sostituite dalle seguenti parole: «riscuotere e pagare» e le parole: «su uno specifico conto corrente» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente».

  7. È rinviato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe il termine per gli adempimenti adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, lettera b), del decreto del Ministero dell'interno 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto n. 246 del 16 maggio 1987.

  8. Il presente articolo non comparta oneri a carico dello Stato.
*23. 03. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia condominiale)

  1. In deroga al comma 10 dell'articolo 1130 del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 30 luglio 2019, è posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe.

  2. È consentito il regolare svolgimento delle assemblee condominiali straordinarie solo se l'oggetto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione e la gestione delle attività relative ai lavori sottoposti ad agevolazione fiscale di cui all'articolo 119, la revisione della contabilità, promuovere una lite o resistere ad una domanda giudiziale ovvero per i fini di cui all'articolo 71-quater delle disposizioni di attuazione del codice civile.

  3. Le assemblee di cui al comma 2, potranno essere tenute in ampi spazi, all'aperto o al chiuso, tra cui palestre, sale cinematografiche o piccoli teatri, idonei a garantire il distanziamento sociale di almeno un metro di distanza tra i partecipanti e tutte le norme di sicurezza previste dal Ministero delle salute per la prevenzione da COVID-19. L'amministratore è esonerato da ogni responsabilità civile o penale nel caso in cui condòmini non rispettassero le disposizioni di sicurezza previste. Il presidente nominato dall'assemblea può, se ne ravvisa la necessità, rivolgersi alla forza pubblica per chiedere l'allontanamento del condòmino che dovesse violare le predette disposizioni sul distanziamento sociale a tutela degli altri partecipanti all'assemblea.

  4. Nel caso in cui il mandato dell'amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro tre mesi dalla stessa data, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10, del codice civile, questi si intende rinnovato a tutti gli effetti di legge per ugual periodo salva revoca e avrà diritto agli ulteriori compensi nella misura stabilita all'atto della nomina.

  5. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno riscosse a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile.

  6. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7 dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modificazione relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: le parole: «far transitare» sono sostituite dalle seguenti parole: «riscuotere e pagare» e le parole: «su uno specifico conto corrente» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente».

  7. È rinviato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe il termine per gli adempimenti adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, lettera b), del decreto del Ministero dell'interno 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto n. 246 del 16 maggio 1987.

  8. Il presente articolo non comparta oneri a carico dello Stato.
*23. 095. Morrone, Tateo.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia condominiale)

  1. In deroga al comma 10 dell'articolo 1130 del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019, è posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe.

  2. È consentito il regolare svolgimento delle assemblee condominiali straordinarie solo se l'oggetto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione e la gestione delle attività relative ai lavori sottoposti ad agevolazione fiscale di cui all'articolo 119, la revisione della contabilità, la costituzione in giudizio del condominio ovvero per i fini di cui all'articolo 71-quater delle disposizioni di attuazione del codice civile.

  3. Le assemblee di cui al comma 2, potranno essere tenute in ampi spazi, all'aperto o al chiuso, tra cui palestre, sale cinematografiche o piccoli teatri, idonei a garantire il distanziamento sociale di almeno un metro di distanza tra i partecipanti e tutte le norme di sicurezza previste dal Ministero della salute per la prevenzione da COVID-19. L'amministratore è esonerato da ogni responsabilità civile o penale nel caso in cui condòmini non rispettassero le disposizioni di sicurezza previste. Il presidente nominato dall'assemblea può, se ne ravvisa la necessità, rivolgersi alla Forza pubblica per chiedere l'allontanamento del condomino che dovesse violare le predette disposizioni sul distanziamento sociale a tutela degli altri partecipanti all'assemblea.

  4. Nel caso in cui il mandato dell'amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro tre mesi dalla stessa data, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10, del codice civile, questi si intende rinnovato con pieni poteri fino a quando non sarà esplicitamente revocato dall'assemblea e avrà diritto ai compensi approvati all'atto della nomina.

  5. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali corrispondenti alle rate della gestione ordinaria e riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno riscosse a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile.

  6. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7 dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modificazione relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: le parole «far transitare» sono sostituite dalle parole: «riscuotere e pagare» e le parole: «su uno specifico conto corrente» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente».

  7. È rinviato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, lettera b), del decreto del Ministero dell'interno 25 gennaio 2019, recante modifiche al decreto n. 246 del 16 maggio 1987.
23. 01. Rampelli.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)

  1. Al fine di tutelare della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro annui, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo in forma di «voucher» una tantum di importo pari a 50 euro, per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.

  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1.

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 267.
*23. 02. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)

  1. Al fine di tutelare della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro annui, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo in forma di «voucher» una tantum di importo pari a 50 euro, per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.

  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1.

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 267.
*23. 014. Ubaldo Pagano, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)

  1. Al fine di tutelare della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro annui, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo in forma di «voucher» una tantum di importo pari a 50 euro, per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.

  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1.

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 267.
*23. 021. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Sostegno alla ricerca sulle interazioni tra COVID-19 e fattori ambientali)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a sostenere la ricerca da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale in merito alle eventuali interazioni fra la diffusione del virus COVID-19 e i fattori ambientali inquinanti.

  2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce le procedure e i criteri per la selezione degli operatori del Servizio sanitario nazionale che, con il proprio progetto di ricerca, accedono alle risorse del fondo di cui al comma 1. Una quota pari a 5 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione di uno studio epidemiologico da parte dell'azienda ospedaliera di Alessandria, tenuto conto del carattere di eccellenza dell'attività di ricerca da questa svolta nel campo delle patologie ambientali.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 058. Molinari, Panizzut, Boldi, Foscolo, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Buoni alimentari per gli assistiti affetti da celiachia)

  1. Al fine di consolidare il processo di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e fronteggiare le esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni adottano le misure necessarie per consentire che l'acquisto dei prodotti per soggetti affetti da celiachia, nelle farmacie e presso gli esercizi commerciali, possa avvenire tramite utilizzo della tessera sanitaria, garantendo che il relativo sistema informatico sia connesso al fascicolo sanitario elettronico. L'acquisto tramite tessera sanitaria può avvenire sull'intero territorio nazionale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
23. 059. Murelli, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

  1. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo la parola: «medici» sono inserite le seguenti: «e sanitari»;

   b) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «dirigenti medici», sono inserite le seguenti: «, e dirigenti sanitari,».
23. 060. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 11-bis, dopo le parole: «per il personale medico,» è aggiunta la seguente: «sanitario».
23. 061. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)

  1. Sono vietati il commercio di animali selvatici e le esibizioni degli stessi in qualunque modalità e a qualunque titolo, ivi compresi le fiere, le mostre e i mercati, nonché gli spettacoli con uno o più animali selvatici anche se riprodotti in cattività.

  2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è vietata la riproduzione degli animali selvatici detenuti da privati, allevamenti, attività circensi e spettacoli viaggianti.

  3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito il Registro nazionale delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, con il fine di regolare le varie articolazioni delle suddette attività, tra cui il transito transfrontaliero e la cessione a qualunque titolo degli animali selvatici, nonché la ricollocazione degli animali in strutture autorizzate senza contatto con il pubblico.

  4. Il decreto di cui al comma 3 disciplina altresì le modalità di sostegno alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti senza animali, al fine di incentivare l'assunzione nelle stesse di lavoratori che provengano da attività circensi e spettacoli viaggianti che prevedono l'utilizzo di animali.

  5. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano le norme del Titolo IX-bis del codice penale.
23. 05. Fassina.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)

  1. Sono vietati il commercio di animali selvatici e le esibizioni degli stessi in qualunque maniera e a qualunque titolo anche in fiere, mostre, mercati nonché gli spettacoli con uno più animali selvatici anche se riprodotti in cattività. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono vietati la riproduzione degli animali selvatici detenuti da privati, allevamenti, attività circensi e spettacoli viaggianti.

  2. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, istituisce e regola con proprio decreto il Registro nazionale delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, il transito transfrontaliero, la cessione a qualunque titolo degli animali selvatici nonché il sostegno alle attività circensi senza animali e agli spettacoli viaggianti senza animali che assumono risorse umane impiegate da attività circensi con animali e spettacoli viaggianti con animali nonché la ricollocazione degli animali in strutture autorizzate senza contatto con il pubblico.

  3. A chi viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le previsioni del Titolo IX-bis del codice penale.

  Conseguentemente, all'articolo 183, comma 12, dopo le parole: e 10, aggiungere le seguenti: e 11-bis.
23. 010. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)

  1. Sono vietati la detenzione, l'allevamento, la cessione a qualunque titolo e l'utilizzo di animali selvatici come richiamo per l'attività venatoria nonché l'allevamento, l'introduzione dall'estero, l'immissione, il prelievo e l'abbattimento di fauna selvatica non riprodotta in natura.

  2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono disciplinate le misure volte alla cura e al sostentamento degli animali eventualmente presenti negli allevamenti, nel rispetto del loro benessere, fino al termine naturale della loro vita e l'eventuale cessione degli animali a strutture autorizzate senza contatto con il pubblico.

  3. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme del Titolo IX-bis del codice penale.
*23. 07. Fassina.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)

  1. Sono vietati la detenzione, l'allevamento, la cessione a qualunque titolo e l'utilizzo di animali selvatici come richiamo per l'attività venatoria nonché l'allevamento, l'introduzione dall'estero, l'immissione, il prelievo e l'abbattimento di fauna selvatica non riprodotta in natura.

  2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono disciplinate le misure volte alla cura e al sostentamento degli animali eventualmente presenti negli allevamenti, nel rispetto del loro benessere, fino al termine naturale della loro vita e l'eventuale cessione degli animali a strutture autorizzate senza contatto con il pubblico.

  3. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme del Titolo IX-bis del codice penale.
*23. 012. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)

  1. Sono vietati l'allevamento, la cattura e l'uccisione di animali di qualsiasi specie per la principale finalità di ricavarne pelliccia.

  2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è disciplinata l'eventuale cessione degli animali a strutture autorizzate senza contatto con il pubblico.

  3. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme del Titolo IX-bis del codice penale.
23. 04. Fassina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)

  1. Sono vietati l'allevamento, la cattura e l'uccisione di animali di qualsiasi specie per la principale finalità di ricavarne pelliccia.

  2. Con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, stabilisce i criteri per la dismissione e collocazione degli animali e l'eventuale cessione degli animali a strutture autorizzate senza contatto con il pubblico.

  3. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, alle violazioni delle misure di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
23. 013. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)

  1. All'articolo 12, comma 6, delle legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo dopo la conclusione degli accertamenti sanitari. A tale scopo gli animali uccisi devono essere presi in carico, sul luogo dell'abbattimento, dall'azienda sanitaria competente per territorio che accerta la salubrità e commestibilità delle carni presso un mattatoio autorizzato secondo le disposizioni emesse dalle regioni e dalle province autonome. Le spese per l'espletamento degli accertamenti sanitari sono a carico di colui che rivendica la proprietà degli animali uccisi.».
*23. 08. Fassina.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)

  1. All'articolo 12, comma 6, delle legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo dopo la conclusione degli accertamenti sanitari. A tale scopo gli animali uccisi devono essere presi in carico, sul luogo dell'abbattimento, dall'azienda sanitaria competente per territorio che accerta la salubrità e commestibilità delle carni presso un mattatoio autorizzato secondo le disposizioni emesse dalle regioni e dalle province autonome. Le spese per l'espletamento degli accertamenti sanitari sono a carico di colui che rivendica la proprietà degli animali uccisi.».
*23. 011. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo)

  1. Per l'anno 2020, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può incrementare fino al 20 per cento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, i contributi alle iniziative di sviluppo e di emergenza umanitaria da realizzare nei Paesi in via di sviluppo, approvati in favore dei soggetti di cui all'articolo 23 della legge 11 agosto 2014, n. 125, prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Può inoltre autorizzare variazioni non onerose effettuate tra le voci di spesa delle iniziative approvate, fino al 30 per cento di ciascuna voce. Gli incrementi e le variazioni, destinati ad assicurare la prosecuzione delle iniziative e il contenimento della diffusione del virus, ivi inclusa la sicurezza, la protezione sanitaria del personale impiegato all'estero e l'aumento dei costi stipendiali, previdenziali e assicurativi relativi al medesimo personale, sono deliberati dal direttore dell'Agenzia, ove necessario di concerto con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e sono portati a conoscenza del comitato di cui all'articolo 21 della medesima legge.
23. 09. Tabacci.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure urgenti in materia di monitoraggio della spesa farmaceutica)

  1. La quota di cui al quarto periodo del comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non può, per il primo anno di applicazione, essere superiore di quattro volte l'importo relativo al ripiano dell'anno precedente, come corrisposto ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  2. Per consentire un adeguato monitoraggio da parte dell'Agenzia italiana del farmaco dall'effetto delle disposizioni di cui al comma 1, al comma 577 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020».

  3. Le aziende il cui ripiano ecceda il tetto determinato dal comma 1 destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano.
23. 015. Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(No-tax area per il Mezzogiorno)

  1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e 2020, alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

  2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:

   a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;

   b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva economica.

  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.

  4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 241, nonché a valere sulle risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, secondo quanto disposto dall'articolo 242.

  Conseguentemente, all'articolo 242, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo del riconoscimento dell'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
23. 018. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(No-tax area per il Mezzogiorno)

  1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e 2020 alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

  2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:

   a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;

   b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva dell'attività economica.

  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle Regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.

  4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:

   a) quanto a 5.000 milioni di euro annui per l'anno 2020, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 luglio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni per l'anno 2020. Entro la data del 15 gennaio 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per il 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali;

   b) quanto a 1.000 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 28 dicembre 2018, n. 145.
23. 019. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Estensione categoria vittime del dovere)

  1. Al fine di riconoscere l'impegno profuso e il sacrificio sostenuto nel contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale medico e sanitario, appartenente alle aree di contrattazione pubblica ovvero convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, impegnato in strutture pubbliche e private, e che sia deceduto o che abbia subito un'invalidità permanente nell'attività di contrasto al COVID-19, è esteso l'ambito di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.

  2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23. 022. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale ed applicazione della normativa di contrasto alla propagazione del SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nella polizia di Stato, nell'arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 1 commi 381 e 389 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  2. A tale scopo si dispone lo stanziamento di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

  3. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017 anche in favore dei candidati che non hanno compiuto 30 anni alla data di scadenza del bando.

  4. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 2 novembre 2017.

  5. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto 12 aprile 2019.

  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020 di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020 di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
23. 055. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Piano straordinario di assunzioni nell'ambito delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per la copertura del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287 dell'articolo 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorsi destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del benefìcio economico.
23. 016. Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. I 455 allievi agenti di polizia di Stato, del concorso pubblico 1.148 allievi agenti di polizia di Stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale n. 40 del 26 maggio 2017, risultati idonei nelle prove di selezione per la verifica del possesso dei requisiti fisici, psichici e attitudinali, sono ammessi al corso di formazione. Per la copertura delle assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2020 si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria di cui al presente comma, fino ad esaurimento della stessa.
23. 017. Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Potenziamento organico della Polizia di Stato)

  1. Al fine di assicurare la piena operatività e funzionalità della polizia di Stato, è disposto il potenziamento di organico attraverso l'ammissione al corso di formazione professionale dei soggetti risultati idonei al servizio di polizia di cui al concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del capo della polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'arruolamento dei soggetti idonei negli organici della polizia di Stato mediante ammissione agli appositi centri di formazione e di specializzazione professionale presenti sul territorio.
23. 027. Iovino, Grimaldi, Baldino, Maurizio Cattoi, Sabrina De Carlo.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Arruolamento straordinario degli allievi agenti della polizia di Stato e degli allievi della guardia di finanza)

  1. Per consentire lo svolgimento da parte delle forze di Polizia dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione da COVID-19 e di garantirne il potenziamento dell'organico per le operazioni di controllo e presidio del territorio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato bandito con decreto del capo della polizia del 18 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 40 e dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione dei 380 allievi della guardia di finanza bandito con decreto del generale della guardia di finanza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2018 – 4a serie speciale – n. 38.

  2. Al reclutamento degli allievi di cui al comma 1 si provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante procedure semplificate di formazione.

  3. Le procedure di cui al comma 2 si applicano anche per il reclutamento degli allievi agenti della polizia di Stato risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla legge n. 12 del 2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.

  4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 023. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo forestale dello Stato in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del personale impiegato, si provvede allo scorrimento degli idonei della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie concorsi n. 94 del 29 novembre 2011.
23. 024. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Stabilizzazione del personale volontario discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata, nel limite di spesa di cui al comma 3, l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal mese di settembre 2020 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, in deroga alle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020, del personale volontario discontinuo dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, che alla data del 31 dicembre 2019:

   a) sia iscritto da almeno tre anni negli elenchi vigenti presso i comandi provinciali;

   b) abbia effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.

  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i criteri e i termini delle assunzioni di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti altresì i criteri di verifica dell'idoneità psico-fisica, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Al personale volontario in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, ai fini dell'assunzione per lo svolgimento delle funzioni di addetto antincendio anche ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato, a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente per territorio, l'attestato di idoneità per addetto antincendio in attività a rischio elevato.

  3. Alle procedure assunzionali di cui al presente articolo si provvede nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e di 165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  4. All'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.» sono sostituite dalle seguenti: «di 45 milioni di euro nell'anno 2021.».

  Conseguentemente, all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 720 milioni di euro per l'anno 2020.
23. 026. Cabras, Sabrina De Carlo, Fassina.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Trasferimenti nella polizia di Stato)

  1. È disposto il trasferimento, a domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle unità di personale già appartenenti al Corpo forestale dello Stato e assorbite nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato, in sovrannumero. Il servizio prestato dal 1° gennaio 2017 presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è equiparato a tutti gli effetti di legge ai fini giuridici, economici, contrattuali e previdenziali, a quello svolto nel Corpo forestale dello Stato. All'atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, tale personale è confermato in una sede di servizio collocata nello stesso ambito territoriale provinciale alla data del 19 marzo 2020.

  2. È disposto il trasferimento, a domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle unità di personale già appartenenti al Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 è transitato in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 12 primo periodo del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nei corrispondenti ruoli della polizia di Stato, in sovrannumero. Il servizio prestato dal 1° gennaio 2017 presso le amministrazioni statali in attuazione dell'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è equiparato a tutti gli effetti di legge ai fini giuridici, economici, contrattuali e previdenziali, a quello svolto nel Corpo forestale dello Stato. All'atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, tale personale è confermato in una sede di servizio collocata nello stesso ambito territoriale provinciale alla data del 1° marzo 2020.
23. 028. Maurizio Cattoi, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Iovino, Terzoni, Grimaldi, Tucci, Barbuto, Alberto Manca, Scutellà, Saitta, Perantoni, Giarrizzo, Luciano Cantone, Davide Aiello, Serritella, Corda, Torto, Di Stasio, Pallini, Rizzone, Carabetta, Dori, Galizia, Giuliodori, Cataldi, Piera Aiello, Ascari, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Salafia, Sarti, Vianello, Angiola.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Fondo di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia, anche locale, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari del personale delle Forze di polizia, anche locale, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnati nelle azioni di contenimento, di contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19.

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, sono individuate i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro, con le seguenti: 790.000 milioni di euro.
23. 025. Corda, Sabrina De Carlo.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per il riordino dei ruoli delle forze di polizia)

  1. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 030. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Valorizzazione della specificità funzionale e di ruolo del personale delle forze armate, dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

  2. Le risorse allocate al fondo sono destinate al miglioramento dei trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.

  3. All'onere derivante dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 150 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, per l'anno 2021 per l'importo di 200 milioni mediante corrispondente riduzione di 100 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'importo di 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto per l'anno 2022 di 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23. 031. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa)

  1. Una quota pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.400 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.
23. 032. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza)

  1. Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza.
23. 068. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per la fruizione del congedo parentale obbligatorio e del congedo facoltativo)

  1. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata anche per gli anni 2017,2018,2019 e 2020 e si applica anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001»;

   b) al secondo periodo, le parole: «e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per gli anni 2019 e 2020»;

   c) al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020».

  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 400 mila per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 034. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per la fruizione del congedo per trasferimento)

  1. All'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, dopo la parola: «personale» sono aggiunte le seguenti: «compreso quello conseguente all'avanzamento nella qualifica o nel ruolo».

  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 300 mila per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 035. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di telecamere idonee alla registrazione dell'attività operativa delle forze dell'ordine)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisizione di telecamere idonee a registrare l'attività operativa delle forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, controllo del territorio e delle disposizioni concernenti il distanziamento sociale nonché vigilanza di siti sensibili.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 036. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Camere di sicurezza detentive conformi ai requisiti imposti dalla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2)

  1. Al fine di agevolare l'attività di contrasto e repressione del crimine condotta dalle forze di polizia, tenendo conto delle nuove esigenze di prevenzione epidemiologica determinate dall'insorgenza del SARS- CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione entro il 31 dicembre 2020 di camere di sicurezza detentive e la loro regolarizzazione ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvedi mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 040. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)

  1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di giubbotti antiproiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti antiproiettile sotto camicia.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 037. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)

  1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 di caschi «u-bot» da destinare al personale delle forze dell'ordine fino alla concorrenza della cifra.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 041. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione del sistema di bordo «Mercurio»)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto e all'installazione di 600 apparecchiature costituenti il sistema di bordo «Mercurio» su autovetture della polizia di Stato.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 3 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 048. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovo armamento destinato alle forze di polizia)

  1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto di pistole mitragliatrici fino alla concorrenza della cifra.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 042. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, dotazioni e vestiario designati alle forze di polizia)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria dell'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari all'efficienza generale dell'amministrazione e per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 049. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuove fondine per il personale delle forze di polizia)

  1. Al fine di accrescerne la capacità e velocità di reazione alle eventuali minacce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di nuove fondine da destinare al personale di tutte le forze di polizia, prevedendone la differenziazione di tipologia in relazione all'utilizzo in servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio e di polizia giudiziaria.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 2, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 290, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 029. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovo vestiario destinato alle forze di polizia)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di vestiario necessario per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 050. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovo vestiario destinato al personale delle forze di polizia che espleta il servizio in abiti civili)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa e il benessere delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato al ristoro degli oneri sostenuti dal personale delle Forze di Polizia che espleta il servizio in abiti civili per acquistare capi di vestiario idonei alla funzione svolta.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 043. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse aggiuntive per l'addestramento del personale delle forze di polizia)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi alla manutenzione, all'utilizzo dei poligoni di tiro e all'acquisto delle munizioni necessarie al regolare svolgimento delle sessioni di addestramento al tiro.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 044. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per l'efficienza psicofisica del personale delle forze di polizia)

  1. Al fine di sostenerne il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza psicofisica, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale delle Forze di polizia, con una dotazione iniziale nel 2020 pari a 1 milione di euro, con la finalità di erogare contributi economici volti a facilitare l'accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e altri luoghi di pratica sportiva, per contribuire altresì al loro rilancio. Le modalità di erogazione sono stabilite con apposito decreto del Ministro competente, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 2, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 045. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Aggiornamento della formazione antiterroristica)

  1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'istituzione e svolgimento entro il 31 dicembre 2020 di uno specifico corso antiterrorismo, destinato agli appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio, la cui organizzazione e disciplina sono demandate ad appositi decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 038. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di riviste professionali e l'accesso a banche dati, codici e prontuari in favore del personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di consentire l'abbonamento a riviste giuridiche e l'acquisto di banche dati, codici e prontuari necessari all'aggiornamento normativo e giurisprudenziale del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale di vigili del fuoco, imposto anche dalle nuove esigenze determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 290, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 047. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovo materiale di cancelleria destinato alle Forze di polizia)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 degli articoli di cancelleria necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia e ripianare altresì i consumi straordinari di materiale determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 052. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Fondo per il controllo periodico delle dotazioni delle forze di polizia)

  1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020, destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'attività di controllo periodico dell'efficienza e adeguatezza nonché l'eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni delle forze di polizia, da attuarsi attraverso l'istituzione di un'apposita commissione paritetica entro il 31 dicembre 2020.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 039. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Potenziamento del fondo di premialità)

  1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 063. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Indennità per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di docenza ed addestramento)

  1. Dopo il comma 6 dell'articolo 60 della legge n. 121 del 1981, è aggiunto il seguente:

  «7. Al personale chiamato a svolgere attività di docenza e formativa nelle giornate di aggiornamento e addestramento professionale disciplinate dall'Accordo nazionale quadro è riconosciuta una specifica indennità di insegnamento. La medesima indennità è riconosciuta per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza durante l'orario di servizio. La misura dell'indennità viene determinata in 10 euro l'ora e a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi.».

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione a decorrere, dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 046. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per la corresponsione dell'indennità ferroviaria, autostradale e postale alle forze di polizia)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2020 è istituito un Fondo per la corresponsione delle indennità ferroviaria, autostradale e postale spettanti al personale delle forze di polizia, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il fondo viene finanziato dal Dipartimento della pubblica sicurezza attraverso gli emolumenti all'uopo corrisposti dalle società concessionarie dei servizi ferroviari, autostradali e postali.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 051. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per il godimento del beneficio della mensa obbligatoria di servizio da parte del personale delle forze di polizia)

  1. L'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 18 maggio 1989, n. 203, si interpreta nel senso che il beneficio della mensa obbligatoria è riconosciuto a tutto il personale comunque alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego. Per la copertura finanziaria degli oneri connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 600 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 600 mila euro per l'anno 2022.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 600 mila per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 053. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle forze di polizia)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle forze di polizia.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 054. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di sistemi di videosorveglianza)

  1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai comuni un contributo, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente articolo.

  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 056. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Contribuito ai comuni per la prevenzione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge marittime)

  1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, anche in violazione delle norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente articolo.

  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 057. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Contribuito ai comuni per la prevenzione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge lacustri)

  1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai comuni sui quali insistono i grandi laghi nazionali un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, anche in violazione delle norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente articolo.

  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto
23. 062. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 24.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Disposizioni in materia di IRAP)

  1. Per i periodi di imposta in corso ai 31 dicembre 2019 e 2020 è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni in favore dei soggetti di cui al comma 2.

  2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è attribuito a tutti i soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive come individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997 indipendentemente dal valore della produzione realizzato ad accezione delle pubbliche amministrazioni.

  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di garantire l'integrale ristoro delle minori entrate nei confronti delle Regioni e delle Città Metropolitane in applicazione di quanto previsto dal presente articolo.

  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

  5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  6. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 5, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo. A tale fondo affluiscono altresì le risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge entro il limite massimo di 10 miliardi di euro.

  7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede:

   a) per 3.952 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265;

   b) per 12.500 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle maggiori entrate rinvenienti dai commi 5 e 6;

   c) per 15.000 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse mobilitate dal Meccanismo europeo di stabilità (MES).
24. 10. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Carfagna, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore, Sandra Savino.

  Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

  1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.

  2. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è ridotta del 50 per cento. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto relativo alla medesima imposta, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Ai fini del calcolo della seconda rata dell'acconto, l'imposta relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 va assunta nella misura del 50 per cento di quella dovuta per tale periodo, ferma restando la possibilità di avvalersi, per detta rata, del metodo previsionale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154.

  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
24. 14. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Non è dovuto il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e ai due periodi di imposta successivi.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, sostituire le parole: 3.952 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 7.000 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021;

   b) all'articolo 265 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 24, comma 1, pari a 6.048 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021, si provvede attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 6.048 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
24. 18. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta con le seguenti: il predetto importo della prima rata di acconto, non versato per effetto delle precedenti disposizioni, concorre in ogni caso alla determinazione dell'imposta dovuta per il medesimo periodo di imposta.
*24. 2. Vanessa Cattoi, Comaroli, Garavaglia, Gava, Bellachioma, Frassini, Tomasi, Cestari.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta con le seguenti: il predetto importo della prima rata di acconto, non versato per effetto delle precedenti disposizioni, concorre in ogni caso alla determinazione dell'imposta dovuta per il medesimo periodo di imposta.
*24. 16. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta con le seguenti: il predetto importo della prima rata di acconto, non versato per effetto delle precedenti disposizioni, concorre in ogni caso alla determinazione dell'imposta dovuta per il medesimo periodo di imposta.
*24. 25. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Al comma 2, dopo le parole: 162-bis aggiungere le seguenti: comma 1, lettera a) e b).
**24. 3. Frassini, Vanessa Cattoi, Comaroli, Garavaglia, Gava, Bellachioma, Tomasi, Cestari.

  Al comma 2, dopo le parole: 162-bis aggiungere le seguenti: comma 1, lettera a) e b).
**24. 15. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

  Al comma 2, dopo le parole: 162-bis aggiungere le seguenti: comma 1, lettera a) e b).
**24. 24. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Al comma 2, sopprimere le parole: , con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  «2-bis. Non è dovuto, altresì, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il versamento del saldo risultante dalle dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Resta invariata la scadenza per l'eventuale seconda, ovvero unica rata di acconto, del 30 novembre 2020.»;

   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  «5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine d provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».;

   c) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP e dell'IRPEF.
24. 4. Di Muro, Vanessa Cattoi, Cavandoli.

  Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: nonché agli enti privati non commerciali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
24. 19. Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite di cui al precedente periodo non opera per le imprese operanti nel comparto TMA (tessile, moda, abbigliamento, calzaturiero e pelletteria).

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
24. 11. Gelmini, Perego Di Cremnago, Fiorini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i soggetti che nel trimestre aprile-giugno 2020 hanno incrementato l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto al medesimo trimestre dell'anno 2019, il beneficio di cui al comma 1 si applica a condizione che si dimostri, mediante apposita autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, che il risparmio d'imposta venga destinato, a pena di decadenza dal beneficio, a sostenere i costi del personale, gli investimenti o il capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di comunicazione e il modello di autocertificazione dei dati da parte dei beneficiari nonché le modalità per il recupero delle somme dovute e non versate.
24. 8. Fragomeli, Bordo, Mura.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il comma 1 si applica, inoltre, a condizione che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

  2-ter. Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, pur senza soddisfare la condizione di cui al comma 2-bis, hanno applicato il comma 1, gli importi di cui al medesimo comma sono versati all'atto del versamento della seconda rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le maggiori entrate derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, come accertate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota pari al 75 per cento innalzano il limite di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 82 del presente decreto e, per la rimanente quota del 25 per cento, incrementano il Fondo di cui all'articolo 29, comma 1, come rideterminato dalla presente legge;

   b) all'articolo 82, comma 10, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui dal predetto monitoraggio risultino, anche in via prospettica, risorse inutilizzate, si provvede, tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ad integrare le quote di cui al comma 1 del presente articolo.
24. 20. Fassina, Pastorino, Fratoianni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i soggetti per i quali non trovano applicazione le disposizioni del comma 1, il termine di versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito della società relativo ai periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 è posticipato al 30 settembre 2020. Per i medesimi soggetti è altresì posticipato a tale data il versamento delle prime rate dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito della società relative al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
24. 12. Polidori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2020 e 2021 per le società sportive professionistiche, con esclusione di quelle che partecipano al campionato di calcio di Serie A.
24. 9. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lacunari.
24. 22. Benedetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 si applica quanto previsto dal comma 1, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente tali importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi. Il comma 1 si applica in ogni caso ai soggetti di cui al comma 2, indipendentemente dai ricavi e compensi conseguiti, che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da taluno dei predetti eventi il cui stato di emergenza era ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono destinate a rafforzare le misure di cui all'articolo 25 secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
24. 17. Orlando.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Non concorre alla quantificazione dei ricavi di cui al comma 2, l'ammontare delle accise corrisposte sui prodotti energetici di cui al comma 2 dell'articolo 21 dei decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
24. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
24. 5. Gadda, Scoma, Marco Di Maio.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

   Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti due fondi, il primo con una dotazione di 233 milioni finalizzato a ristorare il mancato gettito derivante dal presente articolo a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome che non partecipano ai meccanismi di finanziamento da parte dello Stato del Fondo Sanitario Nazionale, il secondo con una dotazione di 265 milioni a favore delle Regioni che partecipano ai meccanismi di finanziamento da parte dello Stato del Fondo Sanitario Nazionale per il ristoro del mancato gettito derivante dal presente articolo in relazione alla quota di IRAP non destinata alla sanità.
24. 6. Gava, Vanessa Cattoi.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Pur non conseguendo ricavi ai sensi dell'articolo 85 del testo unico dell'imposta sui redditi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni) gli enti non commerciali possono fruire delle disposizioni di cui al comma 1. Pertanto ove tali soggetti nel periodo di imposta 2019 chiudono con un debito IRAP inferiore agli acconti dovuti per tale annualità, agli stessi è data possibilità di utilizzo del relativo credito per eccedenza IRAP in compensazione anche in deroga all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
*24. 7. Mancini.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Pur non conseguendo ricavi ai sensi dell'articolo 85 del Testo unico dell'imposta sui redditi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni) gli enti non commerciali possono fruire delle disposizioni di cui al comma 1. Pertanto ove tali soggetti nel periodo di imposta 2019 chiudono con un debito IRAP inferiore agli acconti dovuti per tale annualità, agli stessi è data possibilità di utilizzo del relativo credito per eccedenza IRAP in compensazione anche in deroga all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
*24. 21. Cenni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, per le imprese che nell'anno 2020 hanno subito la sospensione/chiusura dell'attività ovvero che hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo semestre del 2020 per almeno il 50 per cento rispetto allo stesso periodo d'imposta del periodo precedente, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che hanno dovuto fare ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dal decreto-legge n. 18 del 2020 convertito nella legge n. 27 del 2020 e dal decreto-legge n. 34 del 2020, non è dovuto il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la totalità del personale dipendente in forza e di nuova assunzione. Lo sgravio ha durata 12 mesi con decorrenza dal mese di agosto 2020. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modifiche».
24. 23. Dal Moro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. La medesima disciplina prevista per l'articolo precedente si applica per l'imposta regionale sulle Società (IRES).
24. 13. Varchi, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

Art. 24-bis.
(Abolizione dell'IRAP per le Cooperative Sociali)

  1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: «c-bis.1) le cooperative sociali».
24. 01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Metodo previsionale acconti giugno)

  1. Al comma 1, dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «e dell'imposta regionale sulle attività produttive» sono eliminate e le parole: «ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta per cento».
24. 02. Buratti, Rotta, Topo.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per le imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto IRES relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

  4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «7 per cento».
24. 03. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. Per le guide e accompagnatori turistici non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle addizionali di cui all'articolo 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima e della seconda rata degli acconti dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle addizionali relative al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista al comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 2001, n. 435.

  2. Per i soggetti di cui al comma precedente non è altresì dovuto, per l'anno 2020, il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria.
24. 04. Lattanzio.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure fiscali in favore del rafforzamento della struttura patrimoniale del sistema produttivo italiano)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, alla disciplina in materia di aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 287, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e alle disposizioni ivi citate, si apportano le seguenti modifiche:

   a) l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 2,3 per cento;

   b) ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato può essere utilizzata sotto forma di credito d'imposta, applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
24. 05. Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di versamento dell'IRPEF)

  1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», per i lavoratori residenti nel territorio italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, i versamenti del saldo, della prima rata e della seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché quello relativo all'imposta regionale sulle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono effettuati, per quanto riguarda il saldo e il primo acconto, entro il 13 dicembre 2020 e, per quanto riguarda il secondo acconto, entro il 31 dicembre 2020.

  2. Le sanzioni applicabili ai versamenti effettuati secondo il metodo previsionale sono escluse per i versamenti di cui al comma 1.
24. 06. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU per i fabbricati non utilizzabili a causa dei provvedimenti di sospensione delle attività economiche)

  1. Per il periodo d'imposta 2020, la base imponibile dell'Imposta Municipale Unica è ridotta del 50 per cento in favore degli immobili adibiti ad attività di ristorazione rientranti nelle categorie catastali C/1 e D/8, nonché degli alberghi rientranti nella categoria catastale D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento a causa della crisi epidemiologica di COVID-19.

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.590 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
24. 07. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Sospensione del versamento dell'imposta municipale unica per gli immobili produttivi)

  1. In relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e D/8, nonché agli opifici e agli alberghi rientranti nelle categorie catastali D/1 e D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, i soggetti passivi dell'imposta municipale unica possessori dei predetti immobili effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2020 in un'unica rata da liquidarsi entro il 16 dicembre 2020.
24. 08. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Estensione del regime forfettario)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 54 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il limite dei ricavi per l'accesso e l'applicazione del regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 e 89 della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, è fissato in euro 100.000 e l'imposta sostitutiva applicata sul reddito imponibile nel caso di ricavi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro è pari al 20 per cento.
24. 09. Donno, Buompane, Manzo.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Zona franca urbana Sisma Centro Italia a seguito dell'emergenza COVID-19)

  1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   b) al comma 4, le parole «i tre» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto» e le parole: «e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 2025»;

   c) al comma 6, le parole: «dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» nonché all'ulteriore spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021.

  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 e a 24 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
24. 010. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è aggiunto il seguente:

  «4.1. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, nei limiti delle risorse disponibili.».
24. 011. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)

  1. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
24. 012. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e in 23,9 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021».
24. 013. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-19 nei territori interessati dal terremoto 2016-2017 a seguito all'emergenza COVID-19)

  1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è sostituito dal seguente:

  «2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 dicembre 2020 con le modalità e nei termini Fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'articolo 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, hanno diritto: (a) per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48, comma 11, decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte; (b) per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, comma 13, decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021, Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».
24. 015. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Rinnovo Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia a seguito dell'emergenza COVID-19)

  1. Nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche c dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016. n. 229, nonché nei comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1 e che hanno subito una riduzione del fatturato del 25 per cento nei mesi di marzo e aprile del 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati comuni, delle seguenti agevolazioni:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza dell'importo di 800.000 euro riferito al reddito del periodo di imposta dell'anno 2020, e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per i periodi di imposta relativi agli anni 2021, 2022 e 2023;

   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di 800.000 euro riferito al reddito dell'anno 2020, e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023;

   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

  3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2020, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016. n. 229.

  4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.

  5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

  6. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. All'onere derivante dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

  7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

  8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dei Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
24. 018. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 24 seguente:

Art. 24-bis.
(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma 2016-2017 a seguito all'emergenza COVID-19)

  1. Nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma, nell'ambito delle risorse disponibili della contabilità speciale di cui al medesimo decreto-legge.

  2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nelle aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.

  3. Con decreto del Presidente del Consigli dei ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma.
24. 019. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Proroga sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione)

  1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dal 1° gennaio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come finanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».
24. 014. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Fondo a sostegno della catena delle forniture)

  1. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Fondo a sostegno della catena delle forniture», con dotazione iniziale pari a 99 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di liquidità da utilizzare esclusivamente per i pagamenti ai fornitori e per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente. L'erogazione è effettuata in tranche, tramite anticipo bancario vincolato al pagamento dei fornitori e del personale dipendente, previa presentazione di un piano dei pagamenti trimestrale che certifichi i pagamenti che l'azienda si appresta ad effettuare. Alla presentazione del successivo piano trimestrale la banca provvede ad anticipare la tranche successiva.

  2. Per i finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo è consentito un periodo di preammortamento di due anni dall'erogazione.

  3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi di cui al comma 2, definisce i documenti per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
24. 016. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Credito d'imposta per pagamenti verso i fornitori)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei pagamenti effettuati nell'anno 2020 verso fornitori in relazione ad obbligazioni contrattuali onorate nei tempi stabiliti dagli accordi commerciali, fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

  2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
24. 017. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in tema di deducibilità degli interessi passivi)

  1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per i due periodi d'imposta successivi, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, non si applicano i limiti e le condizioni alla deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265.
24. 020. Ruocco.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni concernenti il potenziamento delle risorse umane del servizio nazionale di protezione civile)

  1. Al fine di fare fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse all'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza del capo dipartimento 630 del 3 febbraio 2020 (Ocdpc 630) e seguenti, nonché per garantire la continuità delle attività connesse alle dichiarazioni di stato di emergenza già insistenti sul territorio nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile e le Strutture Regionali di Protezione Civile possono procedere a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, e non rinnovabile, per il reclutamento di personale tecnico ed amministrativo da impiegare nelle proprie strutture e comunque di supporto all'emergenza, nel limite massimo del 10 per cento della propria dotazione organica.

  2. Per le medesime finalità, in deroga al limite del 10 per cento di cui al comma 1, e comunque nel limite massimo del 30 per cento, i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere anche con risorse proprie eventualmente disponibili, in deroga ai vincoli assunzionali e di spesa del personale.

  3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze di cui al presente provvedimento. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2, mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

  4. Qualora nelle graduatorie di cui al comma 3 non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione sulla base di soli titoli e di criteri di pubblicità trasparenza e imparzialità con pubblicazione del bando di selezione per un massimo di 7 giorni.

  5. Al personale dirigenziale e al personale titolare di posizione organizzativa, direttamente impegnato nella gestione dell'emergenza, per l'intera durata dello stato di emergenza, è riconosciuto un incremento della indennità di posizione pari al 50 per cento di quella in godimento.

  6. Al personale non dirigenziale e che non sia titolare di posizione organizzativa, viene garantito l'integrale pagamento del lavoro straordinario effettivamente svolto per attività connesse alla gestione dell'emergenza, anche oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

  7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1,5 e 6 si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
24. 021. Gava.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. Il termine del 30 giugno di cui all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, con effetto per l'anno d'imposta 2019, è prorogato al 30 novembre.

  2. Il termine di versamento di cui al secondo periodo dell'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, con effetto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è fissato all'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

  3. Per l'anno d'imposta 2020 non sono dovuti i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche previsti dalla legge 23 marzo 1977 n. 97.

  4. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 non sono dovuti i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche previsti dalla legge 23 marzo 1977 n. 97 e successive modificazioni.
24. 022. Librandi, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure in materia di compensazione)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

  3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Imposta Regionale Attività Produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendersi immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini di decadenza per l'accertamento in base alle norme vigenti.

  4. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.

  5. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di 3.500.000 euro di cui al comma 1 possono essere portati in compensazione nei periodi di Imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.

  6. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al precedente comma 1 utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.
24. 023. Tateo, Sasso, Bellachioma.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Sospensione e proroga dei versamenti delle imposte sui redditi Irpef e Ires)

  1. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2019, il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'impasto sul reddito delle persone fisiche e dell'importo delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in un'unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
24. 024. Gusmeroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Pagamento debiti PA e misure di vantaggio per le imprese)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al termine del 31 dicembre 2022 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con il presente articolo, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debitrici, possono essere indennizzati, rimborsati, ovvero liquidati ai soggetti debitori con trasferimento del corrispondente importo con le modalità cui al comma 2.

  2. Per le finalità di cui al precedente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati al trasferimento dei rimborsi, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.), possono liquidare le dovute spettanze attivando strumenti volti alla compensazione del credito, giroconto del debito, cessione del corrispondente credito a coloro che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione europea, la garanzia di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) su esposizioni assunte o da assumere dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del trasferimento del credito di cui al comma precedente, alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19» e che hanno maturato crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

  4. Le modalità di attuazione delle disposizioni per acquisire il rimborso del credito, ovvero trasformarlo in giroconto di debito sono definite con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministro dello sviluppo economico.

  5. Presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituita un'apposita sezione del fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata all'attivazione di garanzie dirette ad agevolare i soggetti beneficiari del trasferimento del credito, ovvero alla cessione dei corrispondente stesso credito verso altri fornitori oppure soggetti privati, con la facoltà di successiva e ulteriore cessione del credito.

  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

   b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24. 025. Alessandro Pagano, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Potenti, Tarantino, Andreuzza, Dara, Colla, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

  «6-bis. Con riferimento sia ai contratti pubblici che ai contratti stipulati tra privati, il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi 1 e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».
24. 026. Moretto.

ART. 25.

  Sostituirlo il seguente:

Art. 25.
(Indennità mensile per i lavoratori autonomi)

  1. Al fine di sostenere la ripresa dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19» è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 17 marzo 2020 n. 18, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 è riconosciuta una indennità mensile di euro 1.500,00 mensili.
25. 110. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo le parole: e di reddito agrario, inserire le seguenti: alle scuole paritarie private di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
25. 94. Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo le parole: titolari di partita IVA, aggiungere le seguenti: nonché ai lavoratori e autonomi soci di società di persone.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole da: imposte sui redditi fino alla fine del comma, con le seguenti: ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

   al comma 15 sostituire le parole: 6.192 milioni con le seguenti: 6.792 milioni;

   all'articolo 78, sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Ai fini del riconoscimento anche per il mese di aprile 2020 dell'indennità per il sostegno al reddito dei professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «850 milioni»;

   b) al comma 2 la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

   all'articolo 78, comma 4, sostituire la parola: 650 con la seguente: 350;

   all'articolo 84, sopprimere il comma 2.
25. 172. Gribaudo, Zardini, Serracchiani, Viscomi, Lepri, Carla Cantone, Mura, Raciti, Orfini, Bonomo, Gavino Manca, Pezzopane.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti le parole: , e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

   al comma 5, premettere le seguenti parole: Per i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.;

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

   a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a sessantacinquemila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   b) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a sessantacinquemila euro e non superiori ai centotrentamila euro;

   al comma 15 sostituire le parole 6.192 milioni con le seguenti: 5.692 milioni.
25. 54. D'Alessandro, Fregolent.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

  Conseguentemente:

   al comma 2 sostituire le parole: dagli articoli 27, e con le seguenti: dall'articolo e sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

   all'articolo 78, comma 1, sostituire le parole: i mesi di aprile e maggio con le seguenti: il mese di aprile;

   all'articolo 84, sopprimere il comma 2.
25. 150. Fassina, Tabacci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti le parole: , e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sopprimere le parole e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

   al comma 15 sostituire le parole 6.192 milioni con le seguenti 7.342 milioni.
25. 56. D'Alessandro, Fregolent.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

  Conseguentemente al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
25. 75. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per i soggetti che risultano su stato di famiglia anagrafica e fiscalmente a carico di altro contribuente familiare.
25. 51. Rostan.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto anche alle imprese del settore educativo private fino al 31 marzo 2021.
25. 26. Toccafondi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, soggetti la cui attività risulti cessata in data anteriore al 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai lavoratori dipendenti.
25. 8. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, sostituire le parole da: dagli articoli 27 fino alla fine del comma, con le seguenti: dall'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. In deroga ai successivi commi 4 e 5 del presente articolo e secondo le modalità di cui al comma 8, ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 non titolari di pensione e con fatturato annuo relativo al 2019 non superiore a 200.000 euro è riconosciuto, un contributo a fondo perduto una tantum pari a 1000 euro.

   al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2020.
25. 66. Berardini, Masi, Sut, Alemanno, Carabetta, Fantinati, Giarrizzo, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas, Sabrina De Carlo, De Girolamo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, spetta in quota parte rispetto a quanto già percepito per effetto delle indennità indicate.
25. 35. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi. Lo stesso contributo non spetta altresì ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano un reddito superiore ai 35.000 euro con riferimento all'anno di imposta 2018.
25. 97. Lapia.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti, cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per la copertura dei costi aggiuntivi ulteriori, sono destinati ulteriori 600 milioni di euro, a valere sulle risorse previste dalla lettera c), comma 7 dell'articolo 265.

  Conseguentemente:

   al comma 1 dell'articolo 78 sostituire le parole: per i mesi di aprile e maggio con le seguenti: per il mese di aprile;

   sopprimere il comma 2 dell'articolo 84.
25. 117. Baratto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 2, dopo le parole: articolo 74 inserire la parola: e e sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 48, comma 5, e gli articoli 176, 186, 187, 199, 189, 212, 213 e 229.
25. 113. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2 sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

  15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.092 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265, quanto a 810 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto e per i restanti 90 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 29. Potenti, Cavandoli, Centemero, Bitonci, Gusmeroli, Comaroli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Minardo.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

   Conseguentemente, agli oneri della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*25. 67. Ruocco.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

   Conseguentemente, agli oneri della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*25. 198. Trano.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma.
**25. 103. Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma.
**25. 100. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 2, sostituire le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma con le seguenti: nonché ai lavoratori dipendenti.

  Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Il contributo a fondo perduto, di cui al presente articolo, richiesto dai contribuenti che hanno ricevuto le indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, viene erogato al netto delle indennità già percepite.
25. 73. Raduzzi, Sodano, Faro, Buompane, Manzo.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente:

   2-bis. Il contributo a fondo perduto, di cui al presente articolo, richiesto dai contribuenti che hanno ricevuto le indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, viene erogato al netto delle indennità già percepite.
25. 82. Raduzzi, Sodano, Faro.

  Al comma 2, sostituire le parole: ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità con le seguenti: ai contribuenti già percettori delle indennità e sostituire le parole: nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti con le seguenti: nonché ai fruitori delle predette misure che siano lavoratori dipendenti o professionisti.

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

  15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.992 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265, e per i restanti 800 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5 del medesimo articolo 265.
25. 30. Potenti, Murelli, Cavandoli, Caffaratto, Eva Lorenzoni, Covolo, Moschioni, Legnaioli, Bisa, Tateo, Cestari, Tomasi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ai lavoratori dipendenti e.
25. 65. Varrica.

  Al comma 2 sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

  Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole 6.192 milioni con le seguenti: 7.342 milioni.
*25. 77. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2 sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

  Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole: 6.192 milioni con le seguenti: 7.342 milioni.
*25. 95. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2 sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

  Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole 6.192 milioni con le seguenti: 7.342 milioni.
*25. 104. Mandelli, Saccani Jotti, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

  Conseguentemente sostituire il comma 15 con il seguente:

  «15. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

   a) quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;

   b) quanto a 808 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».
25. 134. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Minardo.

  Apportarle seguenti modifiche:

   a) al comma 2 sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

   b) dopo il comma 2, inserire inseguente:

  «2-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103»;

   c) al comma 3, sopprimere la parola: esclusivamente;

   d) dopo il comma 15, inserire il seguente:

  «15-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
25. 59. Covolo, Minardo.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 1. Fasano, Casino.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 13. Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 20. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli, Minardo.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 87. Buompane, Caso, Maraia.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 88. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 109. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 115. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 118. Elvira Savino.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 183. Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Topo.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 197. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  «4-bis. Ai soggetti esercenti attività professionale il contributo spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato di due terzi rispetto al secondo semestre del periodo d'imposta precedente».
**25. 99. Miceli.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  «4-bis. Ai soggetti esercenti attività professionale il contributo spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato di due terzi rispetto al secondo semestre del periodo d'imposta precedente».
**25. 142. Topo.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  «4-bis. Ai soggetti esercenti attività professionale il contributo spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato di due terzi rispetto al secondo semestre del periodo d'imposta precedente».
**25. 156. Pittalis.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e 10 febbraio 1996, n. 103.

  Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:

  «2-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto, altresì, ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che non hanno diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a motivo dei criteri e limiti stabiliti dal decreto interministeriale 28 marzo 2020, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
25. 24. Ungaro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Conseguentemente:

   al comma 3 sostituire le parole: non superiori a 5 milioni di euro con le seguenti: non superiori a 7,5 milioni di euro;

   al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a) le parole: 20 per cento sostituire con le seguenti: venticinque per cento e le parole: quattrocentomila euro sostituire con le seguenti: un milione di euro;

   alla lettera b) le parole: quattrocentomila euro sostituire con le seguenti: un milione di euro e le parole: fino a un milione di euro sostituire con le seguenti: fino a cinque milioni di euro;

   alla lettera c) le parole: un milione di euro sostituire con le seguenti: cinque milioni di euro e le parole e fino a cinque milioni di euro sostituire con le seguenti: e fino a sette milioni e cinquecentomila euro.
*25. 27. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Minardo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Conseguentemente:

   al comma 3 sostituire le parole: non superiori a 5 milioni di euro con le seguenti: non superiori a 7,5 milioni di euro;

   al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: venticinque per cento e le parole: quattrocentomila euro sostituire con le seguenti: un milione di euro;

   alla lettera b) sostituire le parole: quattrocentomila euro con le seguenti: un milione di euro e le parole: fino a un milione di euro con le seguenti: fino a cinque milioni di euro;

   alla lettera c) sostituire le parole: un milione di euro con le seguenti: cinque milioni di euro e le parole e fino a cinque milioni di euro con le seguenti: e fino a sette milioni e cinquecentomila euro.
*25. 93. Fasano, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Conseguentemente:

   al comma 3 sostituire le parole: non superiori a 5 milioni di euro con le seguenti: non superiori a 7,5 milioni di euro;

   al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: venticinque per cento e le parole: quattrocentomila euro sostituire con le seguenti: un milione di euro;

   alla lettera b) sostituire le parole: quattrocentomila euro con le seguenti: un milione di euro e le parole: fino a un milione di euro con le seguenti: fino a cinque milioni di euro;

   alla lettera c) sostituire le parole: un milione di euro con le seguenti: cinque milioni di euro e le parole e fino a cinque milioni di euro con le seguenti: e fino a sette milioni e cinquecentomila euro.
*25. 122. Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Conseguentemente:

   al comma 3 sostituire le parole: non superiori a 5 milioni di euro con le seguenti: non superiori a 7,5 milioni di euro;

   al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: venticinque per cento e le parole: quattrocentomila euro sostituire con le seguenti: un milione di euro;

   alla lettera b) sostituire le parole: quattrocentomila euro con le seguenti: un milione di euro e le parole: fino a un milione di euro con le seguenti: fino a cinque milioni di euro;

   alla lettera c) sostituire le parole: un milione di euro con le seguenti: cinque milioni di euro e le parole e fino a cinque milioni di euro con le seguenti: e fino a sette milioni e cinquecentomila euro.
*25. 199. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , in via esclusiva.
25. 157. Mulè.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione di chi svolge attività in maniera abusiva.
25. 96. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265 comma 5 è ridotto di 800 milioni di euro.
25. 173. Pentangelo.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che non hanno diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a motivo dei criteri e limiti stabiliti dal Decreto Interministeriale 28 marzo 2020, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

   Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 265, comma 5.
25. 57. Ungaro.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. In deroga al comma 2, il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che non hanno diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a motivo dei criteri e limiti stabiliti dal Decreto Interministeriale 28 marzo 2020, emanato dal Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
25. 23. Ungaro.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. L'indennità di cui al comma 1 spetta ai lavoratori autonomi che determinano il reddito all'articolo 53 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o all'articolo 1, comma 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 43. D'Alessandro.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Il contributo spetta, nei limiti massimi di spesa di cui al comma 15, ai titolari di reddito di impresa nonché ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, titolari di reddito di lavoro autonomo e di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

  Conseguentemente al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto le previsioni di cui al presente comma.
25. 178. Padoan, Cenni.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti che abbiano conseguito i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
25. 200. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Al comma 3, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».
25. 112. Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

  Al comma 3, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
25. 40. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Al comma 3 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
25. 185. Ubaldo Pagano.

  Al comma 3 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 7,5 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 5, lettera c), sostituire le parole: cinque milioni di euro con le seguenti: sette milioni e cinquecento mila euro.
*25. 28. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.

  Al comma 3 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 7,5 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 5, lettera c), sostituire le parole: cinque milioni di euro con le seguenti: sette milioni e cinquecento mila euro.
*25. 92. D'Ettore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, Squeri.

  Al comma 3 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 7,5 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 5, lettera c), sostituire le parole: cinque milioni di euro con le seguenti: sette milioni e cinquecento mila euro.
*25. 120. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 7,5 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 5, lettera c), sostituire le parole: cinque milioni di euro con le seguenti: sette milioni e cinquecento mila euro.
*25. 201. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Al comma 3 dopo le parole: in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: e alle imprese turistiche che svolgono attività di agenzia di viaggio o di tour operator e per le imprese del comparto degli eventi organizzati con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 200 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e aggiungere in fine il seguente periodo: Ai campeggi e ai villaggi turistici spetta il contributo di cui al presente articolo indipendentemente dal limite del volume del ricavi registrati nel periodo di imposta precedente e dalla condizione del calo di fatturato di cui al comma 4.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   «4-bis. Per le imprese del settore turismo, eventi e arti, la condizione di cui al primo periodo del comma 4 si intende sempre presunta».

   al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) 40 per cento per i soggetti, con attività primaria agenzia di viaggio o tour operator con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori quattro milioni di euro per il periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
25. 186. Bonomo, Nardi, Benamati, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane, Rossi, Buratti.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, le agenzie di viaggi e tour operator il predetto contributo spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi di cui al precedente comma.

  Conseguentemente:

   al comma 4 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, le agenzie di viaggi e tour operator il predetto contributo spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore complessivamente ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019;

   dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  «5-bis. Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, le agenzie di viaggio e i tour operator le percentuali di cui al comma precedente sono elevate al trentacinque per cento indifferentemente dall'ammontare del fatturato e dei corrispettivi prodotti nell'esercizio precedente».
*25. 53. Marco Di Maio, Gadda.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, le agenzie di viaggi e tour operator il predetto contributo spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi di cui al precedente comma.

  Conseguentemente:

   al comma 4 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, le agenzie di viaggi e tour operator il predetto contributo spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore complessivamente ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019;

   dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  «5-bis. Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, le agenzie di viaggio e i tour operator le percentuali di cui al comma precedente sono elevate al trentacinque per cento indifferentemente dall'ammontare del fatturato e dei corrispettivi prodotti nell'esercizio precedente».
*25. 180. Buratti, Rotta, Topo.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, le agenzie di viaggi e tour operator il predetto contributo spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi di cui al precedente comma.

  Conseguentemente:

   al comma 4 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, le agenzie di viaggi e tour operator il predetto contributo spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore complessivamente ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019;

   dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  «5-bis. Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, le agenzie di viaggio e i tour operator le percentuali di cui al comma precedente sono elevate al trentacinque per cento indifferentemente dall'ammontare del fatturato e dei corrispettivi prodotti nell'esercizio precedente».
25. 188. Lattanzio.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività stagionali il predetto contributo spetta indipendentemente dal volume di fatturato di ricavi di cui al precedente comma.

  Conseguentemente:

   al comma 4 dopo il secondo periodo è aggiungere il seguente: Per le attività stagionali il predetto contributo spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di maggio e giugno 2020 sia inferiore complessivamente ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di maggio e giugno 2019;

   dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  «5-bis. Per le attività stagionali le percentuali di cui al comma precedente sono elevate al venticinque per cento indifferentemente dall'ammontare del fatturato e dei corrispettivi prodotti nell'esercizio precedente».
*25. 119. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività stagionali il predetto contributo spetta indipendentemente dal volume di fatturato di ricavi di cui al precedente comma.

  Conseguentemente:

   al comma 4 dopo il secondo periodo è aggiungere il seguente: Per le attività stagionali il predetto contributo spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di maggio e giugno 2020 sia inferiore complessivamente ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di maggio e giugno 2019;

   dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  «5-bis. Per le attività stagionali le percentuali di cui al comma precedente sono elevate al venticinque per cento indifferentemente dall'ammontare del fatturato e dei corrispettivi prodotti nell'esercizio precedente».
*25. 177. Buratti, Rotta, Topo.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai campeggi e ai villaggi turistici spetta il contributo di cui al presente articolo indipendentemente dal limite del volume dei ricavi registrati nel periodo di imposta precedente e dalla condizione del calo di fatturato di cui al comma 4.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
25. 128. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, i ricavi di cui al precedente periodo si intendono assunti al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.
25. 116. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti economici di cui al presente comma, alle attività di catering e banqueting.
25. 126. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta alle agenzie di viaggi e turismo ed ai tour operator indipendentemente dai ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  «4-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle agenzie di viaggi e turismo ed ai tour operator a condizione che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto settembre ottobre, 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi del 2019»;

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  «5-bis. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato dalle agenzie di viaggio e turismo e dai tour operator applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 e l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019 come segue:

   a) trenta per cento per i soggetti con ricavi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   c) venti per cento per i soggetti con ricavi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
25. 216. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta alle agenzie di viaggi e turismo ed ai tour operator indipendentemente dai ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  «4-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle agenzie di viaggi e turismo ed ai tour operator a condizione che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi del 2019»;

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  «5-bis. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato dalle agenzie di viaggio e turismo e dai tour operator applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 e l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019 come segue:

   a) venti per cento per i soggetti con ricavi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   b) quindici per cento per i soggetti con ricavi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   c) dieci per cento per i soggetti con ricavi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
25. 141. Mura.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Il contributo di cui al comma 3 spetta altresì alle Agenzie Viaggi e tour operator con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi con le seguenti: Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi contabilizzate in base al criterio della competenza;

   dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  «5-bis. Per i soggetti di cui al comma 3-bis l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nel medesimo periodo del 2019 come segue:

   a) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

   al comma 15 aggiungere in fine il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-bis e 5-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
25. 39. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per le imprese turistiche che aggregano più strutture ricettive, il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 8 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del rifinanziamento previsto all'articolo 265, comma 5.
25. 149. Fassina.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta altresì alla filiera del settore dello spettacolo che, a causa delle misure di contenimento della diffusione epidemiologica «COVID-19», non potrà operare nei mesi di giugno, luglio e agosto 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni e le attività culturali ed il turismo sono stabilite le modalità di individuazione degli operatori da ristorare, la ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori selezionati e dell'eventuale accesso ad altri benefici di legge.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire 1e parole: 800 milioni con le seguenti: 720 e le parole: 90 milioni con le seguenti: 10 milioni.
25. 61. Toccafondi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta altresì alla filiera del settore dello spettacolo che, a causa delle misure di contenimento della diffusione epidemiologica «COVID-19», non potrà operare nei mesi di giugno, luglio e agosto 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni e le attività culturali ed il turismo sono stabilite le modalità di individuazione degli operatori da ristorare, la ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori selezionati e dell'eventuale accesso ad altri benefìci di legge.
25. 25. Toccafondi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il contributo di cui al presente articolo spetta ai soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
25. 74. Giovanni Russo.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Non concorrono alla quantificazione dei ricavi di cui al comma 3, l'ammontare delle accise corrisposte sui prodotti energetici di cui al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
25. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo bimestre sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo bimestre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
25. 9. Gusmeroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di un ventiquattresimo della somma dei ricavi prodotti nel periodo d'imposta per gli anni 2018 e 2019. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
25. 190. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 4, sopprimere il primo ed il secondo periodo:

  Conseguentemente sopprimere il comma 5 e dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  «5-bis. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 non abbiano iniziato ad operare, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo, è parametrizzato al volume degli investimenti compresi dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2020 in beni strumentali, acquisizione di aziende e o quote societarie nonché costi relativi ad investimenti dimostrabili in modalità percentuale agli investimenti dimostrati.

  5-ter. Con decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del comma 5-bis».
25. 130. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 4, sostituire i primi due periodi con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare, in media, del fatturato e dei corrispettivi relativo all'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare, in media, del fatturato e dei corrispettivi relativo all'anno 2019.
25. 218. Martinciglio.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019.

  Conseguentemente:

   al comma 5, sostituire l'alinea con il seguente: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 come segue:;

   sostituire il comma 6 con i seguenti:

  «6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche ovvero, qualora più favorevole, per un importo pari al 10 per cento della somma corrispondente alla media mensile del fatturato o dei corrispettivi riferiti al periodo che va dalla data di inizio attività fino alla data del 23 febbraio 2020. Resta ferma la facoltà per il soggetto richiedente di optare per la scelta più vantaggiosa. Per tutti i settori economici interessati da una chiusura totale dell'attività, qualora la chiusura si protragga oltre il mese di aprile 2020, il contributo a fondo perduto come riconosciuto in base al presente comma, spetta in proporzione, in ragione mensile, per ogni mese ulteriore di chiusura dell'attività».

  6-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:

   al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;

   dopo il comma 13, inserire il seguente: «13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 90 per cento del loro ammontare»;

  6-ter. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

   al comma 731, le parole: «nell'8,60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel 13 per cento»;

   al comma 732, dopo le parole: «all'83 per cento» aggiungere le seguenti: fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.
*25. 10. Toccalini, Ribolla, Comencini.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019.

  Conseguentemente:

   al comma 5, sostituire l'alinea con il seguente: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 come segue:;

   sostituire il comma 6 con i seguenti:

  «6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche ovvero, qualora più favorevole, per un importo pari al 10 per cento della somma corrispondente alla media mensile del fatturato o dei corrispettivi riferiti al periodo che va dalla data di inizio attività fino alla data del 23 febbraio 2020. Resta ferma la facoltà per il soggetto richiedente di optare per la scelta più vantaggiosa. Per tutti i settori economici interessati da una chiusura totale dell'attività, qualora la chiusura si protragga oltre il mese di aprile 2020, il contributo a fondo perduto come riconosciuto in base al presente comma, spetta in proporzione, in ragione mensile, per ogni mese ulteriore di chiusura dell'attività».

  6-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:

   al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;

   dopo il comma 13, inserire il seguente: «13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 90 per cento del loro ammontare»;

  6-ter. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

   al comma 731, le parole: «nell'8,60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel 13 per cento»;

   al comma 732, dopo le parole: «all'83 per cento» aggiungere le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021».
*25. 68. Ruggiero.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del Catturato c dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.

  Conseguentemente al comma 5, sostituire l'alinea periodo con il seguente: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue;

   sostituire il comma 15 con il seguente: La misura viene corrisposta entro il limite massimo di spesa di 6.192 milioni di euro per l'anno 2020 eventualmente riducendo in proporzione l'entità per singolo beneficiario nel caso in cui le richieste superino il suddetto limite. Per i relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.
**25. 21. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del Catturato c dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.

  Conseguentemente al comma 5, sostituire l'alinea periodo con il seguente: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue;

   sostituire il comma 15 con il seguente: La misura viene corrisposta entro il limite massimo di spesa di 6.192 milioni di euro per l'anno 2020 eventualmente riducendo in proporzione l'entità per singolo beneficiario nel caso in cui le richieste superino il suddetto limite. Per i relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.
**25. 108. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta per un solo mese del quadrimestre marzo, aprile, maggio e giugno a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di uno di questi quattro mesi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.

  Conseguentemente al comma 5, sostituire l'alinea con il seguente: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di un solo mese del quadrimestre marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019 come segue.
25. 145. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020.

  Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2019.
*25. 22. Gadda, Scoma, Marco Di Maio.

  Al quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020.

  Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2019.
*25. 152. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020.

  Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2019.
*25. 154. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 4 sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.

  Conseguentemente al comma 5 dopo le parole: del mese di aprile 2019 aggiungere le seguenti: o che venga calcolata una percentuale alla differenza tra l'ammontate del fatturato e dei corrispettivi calcolando una media del fatturato e dei corrispettivi tra i mesi di gennaio e aprile del 2019 e 2020, come segue.
25. 153. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 4 sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, ovvero delle provvigioni maturande o prodotte, del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, ovvero delle provvigioni prodotte, del mese di aprile 2019.
25. 64. Zanichelli.

  Al comma 4 sostituire le parole: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 con le parole: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2020; le parole: corrispettivi del mese di aprile 2019 con le parole: dei corrispettivi del primo semestre 2019.
*25. 15. Migliore.

  Al comma 4 sostituire le parole: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 con le parole: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2020; le parole: corrispettivi del mese di aprile 2019 con le parole: dei corrispettivi del primo semestre 2019.
*25. 106. Miceli.

  Al comma 4 sostituire le parole: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 con le parole: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2020; le parole: corrispettivi del mese di aprile 2019 con le parole: dei corrispettivi del primo semestre 2019.
*25. 137. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

  Al comma 4 sostituire le parole: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 con le parole: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2020; le parole: corrispettivi del mese di aprile 2019 con le parole: dei corrispettivi del primo semestre 2019.
*25. 195. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 4 sostituire, ove ricorrano, le parole: del mese di aprile con le parole: dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile.
25. 44. D'Alessandro.

  Ai commi 4 e 5 sostituire le parole: aprile con le seguenti: marzo, aprile e maggio.
25. 89. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 4, sostituire le parole: del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: del trimestre aprile-giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo trimestre dell'anno 2019.

  Conseguentemente:

   al comma 5 sostituire le parole: alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: a un terzo della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del trimestre aprile-giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo trimestre dell'anno 2019;

   all'articolo 26, comma 1, lettera b), sostituire le parole: in misura non inferiore al 33 per cento, con le seguenti: in misura non inferiore al 20 per cento.
25. 31. Fragomeli, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo.

  Al comma 4, sostituire le parole: del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: del trimestre aprile-giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo trimestre dell'anno 2019.

  Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: a un terzo della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del trimestre aprile-giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo trimestre dell'anno 2019, al comma 15, sostituire le parole: valutati in 6.192 milioni con le seguenti: valutati in 6.392 milioni;

   sopprimere l'articolo 43;

   sopprimere l'articolo 44.
25. 114. Mazzetti, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

  Al comma 4, sostituire le parole: del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, con le seguenti: dei mesi di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile 2019.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, sostituire le parole: tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, con le seguenti: tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2019;

   b) sostituire il comma 15 con il seguente: 15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10.569 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

    1) quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;

    2) quanto a 532 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

    3) quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

    4) quanto a 1.305 milioni di ero, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

    5) quanto a 99 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

    6) quanto a 128 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

    7) quanto a 813 milioni di euro, si procede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
25. 19. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 4 dopo le parole: aprile 2020 aggiungere le seguenti: ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano attività legate alla stagionalità invernale, e dopo le parole: aprile 2019 aggiungere le seguenti: ovvero di marzo 2019 qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano attività legate alla stagionalità invernale.
25. 160. Bond, Baldini, Bergamini.

  Al comma 4 sostituire le parole: due terzi con le seguenti: un terzo.
*25. 107. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 4 sostituire le parole: due terzi con le seguenti: un terzo.
*25. 217. Frate, Vizzini.

  Ai commi 4 e 5, sostituire le parole: del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: della media del fatturato e dei corrispettivi delle dodici mensilità precedenti.
25. 45. Librandi.

  Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta anche ai soggetti esercenti attività d'impresa con codice ATECO 476100 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e marzo 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e 2020.
25. 175. Cenni, Ciampi.

  Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le aziende che hanno la propria attività o la sede locale sopra 1600 mslm in Appennino o 1.000 mslm sulle Alpi il calcolo verrà effettuato sui mesi di gennaio febbraio e marzo 2019 e per lo stesso periodo nel 2020.
25. 132. Bergamini, Bond, Porchietto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente;

  Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633.
*25. 16. Moretto.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente;

  Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633.
*25. 36. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente;

  Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633.
*25. 121. Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Caiata, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente;

  Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633.
*25. 131. Fiorini, Moretto, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente;

  Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633.
*25. 164. Gelmini, Mandelli.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente;

  Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633.
*25. 179. Buratti, Rotta, Topo.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente;

  Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633.
*25. 202. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per le agenzie di viaggio e i tour operator si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente.
25. 34. Maggioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Al comma 4 sostituire il terzo periodo con il seguente: Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19 nonché alle imprese alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
25. 203. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

  Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: dal 1° gennaio 2019 aggiungere le seguenti: , ai commercianti ambulanti, anche stagionali.
25. 90. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 4, dopo le parole: i cui stati di emergenza sono ancora in atto, ovvero già deliberati dalle Regioni competenti,.
25. 148. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Per i soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il mese di aprile 2019, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo mese di attività. L'ammontare è determinato nelle stesse percentuali indicate ai commi 3 e 4.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. II contributo a fondo perduto spetta agli esercenti di cui al primo comma del presente articolo per ciascuna delle attività ricomprese sotto la medesima ragione sociale;

   al comma 13, dopo le parole: in questi casi, aggiungere le seguenti: qualora la cessazione dell'attività sia dipesa da cause non collegabili alla crisi conseguente alla pandemia,.
25. 98. Marino.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui sopra è estesa anche alle società neocostituite che, a causa dell'emergenza COVID-19, non hanno potuto intraprendere la propria attività e deve essere parametrata a investimenti e costi dimostrabili.
25. 105. Varchi, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: in caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda avvenuto successivamente al mese di aprile 2019, si terrà conto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 dell'azienda cedente.
*25. 37. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: in caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda avvenuto successivamente al mese di aprile 2019, si terrà conto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 dell'azienda cedente.
*25. 84. Faro, Manzo.

  Al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: in caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda avvenuto successivamente al mese di aprile 2019, si terrà conto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 dell'azienda cedente.
*25. 123. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

  Al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: in caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda avvenuto successivamente al mese di aprile 2019, si terrà conto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 dell'azienda cedente.
*25. 191. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: in caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda avvenuto successivamente al mese di aprile 2019, si terrà conto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 dell'azienda cedente.
*25. 212. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: Per le imprese del settore turismo, la condizione di cui al primo periodo del comma 4 si intende sempre presunta.
**25. 38. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: Per le imprese del settore turismo, la condizione di cui al primo periodo del comma 4 si intende sempre presunta.
**25. 161. Bond, Baldini.

  Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

  4-bis. Limitatamente alle aziende del settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo, il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2020, o dell'eventuale ulteriore periodo di inattività totale imposto attraverso l'emanazione ulteriori provvedimenti governativi nazionali, regionali e locali, diretti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi relativi all'anno 2019. Per la corretta determinazione dei predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.;

  Conseguentemente:

   dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Limitatamente alle attività del settore indicato nel precedente comma 4-bis, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale fissa pari al venti per cento della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo, aprile maggio e giugno 2020 o dell'eventuale ulteriore periodo di inattività totale imposto attraverso l'emanazione di provvedimenti governativi nazionali, regionali e locali, che si renderanno necessari a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi relativi all'anno 2019. Per le aziende di nuova costituzione, già attive alla data del 23 febbraio 2020, l'ammontare del contributo a fondo perduto in percentuale fissa pari al venti per cento, è determinato sulla base della differenza tra le previsioni di fatturato aziendale per l'anno 2020 e l'ammontare del fatturato che si produrrà, per il medesimo periodo, nell'anno 2021, salvo eventuale compensazione;

   al comma 15 aggiungere infine il seguente periodo: ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-bis e 5-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
25. 33. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il contributo di cui al comma 4, per le aziende agricole, della pesca e dell'acquacoltura, è calcolato sulla media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi che vanno da gennaio ad aprile 2020.
*25. 52. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il contributo di cui al comma 4, per le aziende agricole, della pesca e dell'acquacoltura, è calcolato sulla media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi che vanno da gennaio ad aprile 2020.
*25. 155. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente;

  4-bis. Sono estranee dall'ammontare del fatturato di cui al comma 4 e non concorrono a formare tale ammontare le somme chieste in pagamento ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 97 del 1° aprile 2020 del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione.
25. 60. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. L'ammontare del contributo al fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

   a) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   c) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   d) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 41. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

   a) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   c) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   d) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 50 milioni di euro nell'anno 2020.
25. 91. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

   a) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   c) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   d) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*25. 48. Moretto.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

   a) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   c) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   d) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*25. 129. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

   a) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   c) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   d) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*25. 204. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Al comma 5, alinea, sostituire le parole: del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: del primo semestre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2019.
25. 196. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 5, alinea, sostituire le parole: dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019.
25. 187. Dal Moro.

  Al comma 5, alinea sostituire le parole: del mese di aprile 2019 con le seguenti: dell'anno 2019 diviso per 12.
25. 140. Buratti.

  Al comma 5, alinea, dopo le parole: aprile 2019 aggiungere le seguenti: ovvero per tutte le imprese le cui attività siano iniziate successivamente al 1° gennaio 2019 in base alla riduzione di fatturato rispetto al fatturato medio mensile.
25. 181. De Toma, Rachele Silvestri.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, lettera a), le parole: venti per cento sono sostituite dalle seguenti: quaranta per cento;

   b) al comma 5, lettera b), le parole: quindici per cento sono sostituite dalle seguenti: trenta per cento;

   c) al comma 5, lettera c), le parole: dieci per cento sono sostituite dalle seguenti: venti per cento;

   d) al comma 6, le parole: mille euro sono sostituite dalle seguenti: duemila euro e le parole: duemila euro sono sostituite dalle seguenti: quattromila euro;

   e) al comma 15, le parole: valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 sono sostituite dalle seguenti: valutati in 12.384 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 6.192 milioni di euro tramite il rinvio dell'entrata in vigore del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, così come convertito in legge con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, al 1° gennaio 2021.
25. 147. Gelmini, Occhiuto.

  Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

   a) alla lettera a) le parole: aventi per cento sono sostituite dalle seguenti: quaranta per cento;

   b) alla lettera b), le parole: quindici per cento sono sostituite dalle seguenti: trenta per cento;

   c) alla lettera c), le parole: dieci per cento sono sostituite dalle seguenti: venti per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 15, inserire il seguente:

  «15-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico,».
25. 58. Binelli.

  Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

   a) alla lettera a), sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: trenta per cento;

   b) alla lettera b), sostituire le parole: quindici per cento con le seguenti: venticinque per cento;

   c) alla lettera c), sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venti per cento.
25. 78. Zangrillo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.

  Al comma 5, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

   c-bis) in ogni caso, quaranta per cento per le imprese esercenti servizi nell'ambito turistico e ricettivo.
25. 192. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguenti: il contributo a fondo perduto spetta, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi dichiarati di cui al precedente comma 3, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella misura del venti per cento ai soggetti la cui attività è stata sospesa dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e confermata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020.
25. 136. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività interessate ad una diminuzione superiore all'80 per cento del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2019, il contributo determinato ai sensi del presente comma viene parametrato ai giorni di effettiva chiusura imposti dal 12 marzo al 18 maggio 2020.
*25. 127. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività interessate ad una diminuzione superiore all'80 per cento del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2019, il contributo determinato ai sensi del presente comma viene parametrato ai giorni di effettiva chiusura imposti dal 12 marzo al 18 maggio 2020.
*25. 158. Milanato, Sandra Savino, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore, Gallinella.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività interessate ad una diminuzione superiore all'80 per cento del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2019, il contributo determinato ai sensi del presente comma viene parametrato ai giorni di effettiva chiusura imposti dal 12 marzo al 18 maggio 2020.
**25. 135. Patassini.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività interessate ad una diminuzione superiore all'80 per cento del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2019, il contributo determinato ai sensi del presente comma viene parametrato ai giorni di effettiva chiusura imposti dal 12 marzo al 18 maggio 2020.
**25. 171. Squeri.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Ai fini dell'erogazione del contributo a fondo perduto, per i soggetti di cui al comma 1, ove non possibile avere come riferimento l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, l'importo di riferimento è calcolato sulla media ponderata dei ricavi o dei compensi per i soli mesi di apertura.
25. 7. Minardo, Bellachioma, Alessandro Pagano.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 6. Rosato

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 32. Bellachioma, Gusmeroli.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 50. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 124. Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Prisco.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 168. Pentangelo.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 194. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 210. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Per le strutture turistico ricettive nonché per le agenzie di viaggio e tour operator il contributo di cui al comma 5 spetta per i mesi da aprile ad ottobre, a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, calcolato mensilmente, dei mesi da aprile ad ottobre 2020 sia inferiore complessivamente ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da aprile ad ottobre 2019.
25. 80. Rampelli, Ferro.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per le strutture turistico ricettive nonché per le agenzie di viaggio e tour operator a cui risulta la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, calcolato mensilmente, dei mesi da aprile a dicembre 2020, inferiore complessivamente ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da aprile ad 2019 spetta un credito d'imposta nella misura del 40 per cento per ogni mese in cui risulta la differenza.

  5-ter. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta dell'anno 2020 ovvero con rate utilizzabili nelle dichiarazioni dei redditi dei 5 anni successivi.
25. 79. Rampelli, Ferro.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente.
*25. 5. Rosato.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente.
*25. 49. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per le imprese rientranti nella filiera del turismo, quali:

   a) imprese artigiane;

   b) agenzie di viaggi e tour operator con sede legale in Italia e ad esclusione di quelle operanti su piattaforme OTA;

   c) strutture recettive alberghiere ed extra alberghiere, ivi compresi i bed and breakfast a conduzione familiare;

   d) aziende di trasporto su gomma per gli spostamenti turistici, le aziende o i lavoratori autonomi noleggio auto con conducente, nonché le aziende che si occupano di cabotaggio ai sensi dell'articolo 224 del Codice della navigazione;

   e) aziende di ristorazione, di catering, stabilimenti balneari esercenti nelle località italiane dove, durante l'alta stagione turistica, il numero medio dei visitatori annui supera il numero dei residenti;

   f) agenzie di animazione e spettacolo;

   g) tutte le aziende rientranti nell'indotto alberghiero, indipendentemente dal Codice ATECO:

    il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 30 di aprile 2019, nella misura di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5.

  5-ter. Il contributo di cui al comma 4, per le aziende agricole, della pesca e dell'acquacoltura, è calcolato sulla media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi che vanno da gennaio ad aprile 2020.
25. 83. Faro, Grimaldi, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu, Iorio, Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra, Flati.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per le imprese rientranti nella filiera del turismo, quali:

   a) imprese artigiane;

   b) agenzie di viaggi e tour operator con sede legale in Italia e ad esclusione di quelle operanti su piattaforme OTA;

   c) strutture recettive alberghiere ed extra alberghiere, ivi compresi i bed and breakfast a conduzione familiare;

   d) aziende di trasporto su gomma per gli spostamenti turistici, le aziende o i lavoratori autonomi noleggio auto con conducente, nonché le aziende che si occupano di cabotaggio ai sensi dell'art. 224 del Codice della navigazione;

   e) aziende di ristorazione, di catering, gli stabilimenti balneari esercenti nelle località italiane dove, durante l'alta stagione turistica, il numero medio dei visitatori annui supera il numero dei residenti;

   f) agenzie di animazione e spettacolo;

   g) tutte le aziende rientranti nell'indotto alberghiero, indipendentemente dal Codice ATECO;

   il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 30 di aprile 2019, nella misura di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5. All'onere derivante dal presente comma si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1.
25. 85. Faro, Grimaldi, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu, Iorio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per le imprese il cui fatturato è strettamente legato al flusso turistico domestico e/o internazionale, il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato medio annuo riferito all'anno 2019 e l'ammontare del fatturato medio riferito al periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 aprile 2020. Le imprese che possono accedere a tale modalità di calcolo sono:

   a) agenzie di viaggi e tour operator con sede legale in Italia e ad esclusione di quelle operanti su piattaforme OTA;

   b) strutture recettive alberghiere ed extra alberghiere, ivi compresi i bed and breakfast a conduzione familiare;

   c) aziende di trasporto su gomma per gli spostamenti turistici, le aziende o i lavoratori autonomi noleggio auto con conducente, nonché le aziende che si occupano di cabotaggio ai sensi dell'art. 224 del Codice della navigazione;

   d) aziende di ristorazione, di catering, gli stabilimenti balneari esercenti nelle località italiane dove, durante l'alta stagione turistica, il numero medio dei visitatori annui supera il numero dei residenti;

   e) agenzie di animazione e spettacolo;

   f) imprese che gestiscono parchi divertimento e zoologici;

   g) tutte le aziende rientranti nell'indotto alberghiero, indipendentemente dal Codice ATECO.

   All'onere derivante dal presente comma si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1.
25. 86. Faro, Grimaldi, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu, Iorio.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Per le imprese turistico ricettive localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 5.

  Conseguentemente è ridotto di 200 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 265 comma 5.
25. 169. Pentangelo.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Per le imprese turistico ricettive localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 5.
*25. 42. Topo.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Per le imprese turistico ricettive localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 5.
*25. 47. Moretto.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Per le imprese turistico ricettive localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 5.
*25. 125. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Per le imprese turistico ricettive localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 5.
*25. 193. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Per le imprese turistico ricettive localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 5.
*25. 211. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per le imprese turistico ricettive, artigiane, del commercio, i pubblici esercizi e ogni altra impresa connessa alla presenza turistica localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta e l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 5 in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

  15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
25. 151. Palazzotto, Fassina.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Per i soggetti operanti nelle aree sciistiche o a forte stagionalità invernale l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi da confrontare è quello del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019.
25. 133. Bond.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore dell'allestimento fieristico e congressuale, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato nella misura del 20 per cento della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2019, nei modi previsti dal comma 5.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.
25. 4. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per i soli soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus ovvero negli autoservizi pubblici non di linea, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019. In tal caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020, nei modi previsti dal comma precedente.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.
25. 76. Luciano Cantone.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per i soli soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus nonché negli autoservizi pubblici non di linea, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019. In tal caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019, nei modi previsti dal comma precedente, nelle modalità e percentuali previste dal comma 5 del presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.
25. 101. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al Fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per i soli soggetti esercenti attività d'impresa operanti negli autoservizi pubblici non di linea, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019. In tal caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019, nei modi previsti dal comma precedente.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.
25. 17. Maccanti, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di sostentare il settore del trasporto persone, per 1 soli esercenti attività d'impresa negli autoservizi pubblici non di linea, il contributo a fondo perduto spetta alle aziende il cui fatturato dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore dei due terzi rispetto Io stesso periodo del 2019. Lo stesso contributo viene elargito come aiuto per ognuno dei mesi successivi fino ad arrivare al 31 marzo 2021 sulla base autocertificativa resa mensilmente da parte dell'impresa. Qualora in uno o più dei mesi successivi il fatturato dell'impresa superasse la soglia indicata, e/o quindi l'impresa stessa non producesse autocertificazione, il contributo verrebbe interrotto per la mensilità, pur mantenendo la valenza dell'impianto per le mensilità successive con le medesime modalità.
25. 159. Zanettin.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019. In tal caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019, nei modi previsti dal comma 5.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.
25. 205. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto di persone, per i soli soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019. In tal caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019, nei modi previsti dal comma precedente.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.
25. 18. Belotti, Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea di cui, all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 comma 1 lettera a), b), c), d), al decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, alla legge 11 agosto 2003 n. 218, e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e riconosciuto un contributo, a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 25 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato e o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Analogamente andrebbe riconosciuto alle imprese neocostituite, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, un contributo pari al 23 per cento del fatturato presunto, ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.
25. 146. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, alle imprese del settore marittimo, che abbiano chiuso l'esercizio 2019 in disavanzo o con unità naviganti in fase di disarmo.

  Conseguentemente, al comma 15, sostituire le parole: 6.192 milioni di euro con le seguenti: 20.000 milioni di euro.
25. 81. Varchi, Silvestroni, Trancassini.

  Dopo il comma 5, è inserita il seguente:

  5-bis. In deroga ai precedenti commi 4 e 5, per le imprese agricole il contributo è concesso alle condizioni stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
*25. 72. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 5, è inserita il seguente:

  5-bis. In deroga ai precedenti commi 4 e 5, per le imprese agricole il contributo è concesso alle condizioni stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
*25. 189. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per le imprese del settore ittico il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da gennaio ad aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi calcolato sulla base di una media del fatturato relativo ai mesi da gennaio ad aprile 2019. Al fine di determinare correttamente gli importi di cui al periodo precedente si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o prestazione dei servizi.
25. 182. Benedetti.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai soggetti esercenti produzione e commercio del settore wedding, articoli da regalo, bomboniere e confetti, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per il 2020 del 25 per cento del fatturato 2019, desumibile dalla fatturazione elettronica.
25. 209. Tasso.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai soggetti esercenti produzione e commercio del settore wedding, articoli da regalo, bomboniere e confetti, è riconosciuto un credito d'imposta del 10 per cento per gli affitti corrisposti durante il periodo del lockdown e 50 per cento per il restante periodo dell'anno e fino al 31 dicembre 2020.
25. 208. Tasso.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai soggetti esercenti produzione e commercio del settore wedding, articoli da regalo, bomboniere e confetti, è riconosciuto un credito d'imposta del 100 per spese di adozione nuovi protocolli sanitari.
25. 207. Tasso.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai soggetti esercenti produzione e commercio del settore wedding, articoli da regalo, bomboniere e confetti, è riconosciuto un credito d'imposta del 100 per cento degli oneri fissi per bollette di acqua, energia elettrica, gas e telefonia.
25. 206. Tasso.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo a fondo perduto ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 maggio 2019, si farà riferimento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto all'ammontare medio dei fatturato e dei corrispettivi mensili del 2019 ragguagliato ai mesi di apertura dell'attività. Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo a fondo perduto ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020 vale quanto definito nel comma 6.
25. 11. Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto anche in favore degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5, per «fatturato», «corrispettivi», «ricavi» e «compensi» si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.
25. 12. Gadda, Moretto, Marco Di Maio, De Filippo, Noja, Carnevali.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto anche in favore degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5, per «fatturato», «corrispettivi», «ricavi» e «compensi» si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate.
25. 55. Gadda, Moretto, Marco Di Maio, De Filippo, Noja.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per i soggetti di cui al comma 5, lettera a), l'ammontare può essere in alternativa determinato applicando il doppio della spesa salariale annua del beneficiario compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di contributo ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 6.500 euro.
25. 165. Pastorino.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori del Cluster TMA le percentuali di cui al comma 5 lettere a), b) e c) si applicano in modo doppio in favore dei datori di lavoro che non attuano le procedure di licenziamento di cui all'articolo 80 del presente decreto-legge alla scadenza del termine ivi previsto.
25. 162. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Occhiuto, Mandelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5. Al fine di abbattere i costi legati all'RC auto e di riqualificare le differenze economiche territorialmente sussistenti, su base discriminatoria territoriale, sono eguagliate nonché compensate le suddette differenze con finanziamenti a fondo perduto.
25. 144. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di garantire la massima salvaguardia dei livelli occupazionali nelle regioni del Mezzogiorno, le percentuali di cui al comma 5, lettere a), b) e c) si applicano in modo doppio in favore dei datori di lavoro operanti nelle regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) che non attuano le procedure di licenziamento di cui all'articolo 80 del presente decreta legge alla scadenza del termine ivi previsto.
25. 139. Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Tartaglione, Torromino, Maria Tripodi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per le imprese dello spettacolo che non usufruiscono di contributi spettanti dal Fondo Unico per lo Spettacolo, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale del trenta per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal mese di Marzo 2020 al mese di dicembre 2020 e rammentare del fatturato e dei corrispettivi del periodo intercorrente tra marzo 2019 e dicembre 2019.
25. 102. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, per i soggetti esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.09.05 e 82.30.30, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di riferimento è determinato dalla media ponderata dei ricavi o compensi mensili registrati nell'anno 2019.
25. 14. Di Muro, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Ribolla.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:

  6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, meeting e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per centro della riduzione del fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

  15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*25. 63. Nobili.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:

  6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, meeting e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per centro della riduzione del fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

  15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*25. 111. Trancassini, Galantino, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:

  6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, meeting e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per centro della riduzione del fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

  15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*25. 167. D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:

  6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, meeting e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per centro della riduzione del fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

  15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*25. 170. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:

  6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, meeting e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per centro della riduzione del fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

  15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*25. 184. Lacarra.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Se il fatturato complessivo dell'anno 2020 non avrà subito una riduzione pari almeno al 20 per cento rispetto a quello del 2019, il contributo percepito dovrà essere restituito, senza applicazione di interessi e sanzioni.
25. 143. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. I contributi erogati da enti locali e regioni a sostegno di attività colpite dall'emergenza COVID-19 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 446.
*25. 69. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. I contributi erogati da enti locali e regioni a sostegno di attività colpite dall'emergenza COVID-19 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 446.
*25. 166. Pastorino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. I contributi erogati da enti locali e regioni a sostegno di attività colpite dall'emergenza COVID-19 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 446.
*25. 174. Orfini, Mollicone, Nobili.

  Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in ogni caso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza.
25. 163. Gelmini, Mandelli.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma:

  14-bis. ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103. In luogo del contributo, nel ricorrere delle stesse condizioni, e nei medesimi importi, spetta un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta 2019.
25. 2. Fasano, Casino.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Sospensione split payment)

  1. Le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 per l'anno 2020 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.
*25. 01. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Sospensione split payment)

  1. Le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 per l'anno 2020 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.
*25. 017. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Garanzia per il pagamento split payment)

  1. Il finanziamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 può essere destinato per sostenere un'anticipazione di liquidità a favore delle attività imprenditoriali ai fini richiesta di rimborso Iva in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**25. 02. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Garanzia per il pagamento split payment)

  1. Il finanziamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 può essere destinato per sostenere un'anticipazione di liquidità a favore delle attività imprenditoriali ai fini richiesta di rimborso Iva in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**25. 016. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Garanzia per il pagamento split payment)

  1. I crediti certificati vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione del prestito previsto dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23. La garanzia copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 2 lettera d) fino ad un importo massimo garantito di euro 2.500.000.
*25. 03. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Garanzia per il pagamento split payment)

  1. I crediti certificati vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione del prestito previsto dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23. La garanzia copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 2 lettera d) fino ad un importo massimo garantito di euro 2.500.000.
*25. 018. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Liquidità Imprese)

  1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

  2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogate tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze.
25. 04. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

  2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogate tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.
25. 019. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Istituzione del fondo di solidarietà per l'accesso al credito delle micro e piccole imprese attraverso clonazioni)

  1. Al fine di sostenere e garantire l'accesso al credito e garantire lo sviluppo delle imprese e la tutela del Made in Italy all'estero, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso Unioncamere il Fondo di solidarietà e sostegno ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

  2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è costituito dalle donazioni di qualsiasi soggetto pubblico o privato.

  3. Il Fondo viene utilizzato da Unioncamere tramite le Camere di Commercio per l'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese sino al massimo del 50 per cento dell'importo richiesto, per interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento, sviluppo, consolidamento e per le connesse necessità di scorte.

  4. Entro 30 giorni dalla data di istituzione del Fondo, l'Unioncamere adotta un apposito regolamento per il suo funzionamento, per la gestione della dotazione finanziaria dello stesso e per gli strumenti atti alla sua operatività, che viene approvato dal Ministero dello sviluppo economico.

  5. Tali risorse sono destinate ai progetti e alle iniziative presentate da soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci e che abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.

  6. Unioncamere, in qualità di soggetto attuatore, presenta annualmente una relazione al Ministero dello sviluppo economico circa l'andamento ed i risultati del Fondo e, a valere su una quota parte delle risorse, realizza iniziative promozionali e di marketing finalizzate alla pubblicizzazione e alla valorizzazione delle attività realizzate, allo scopo di incrementare le adesioni all'iniziativa, la raccolta e la dotazione finanziaria del fondo.
25. 05. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Contributo straordinario per le imprese del settore organizzazione feste e cerimonie)

  1. In caso di annullamento di matrimoni, cerimonie ed eventi dovute alle misure adottate al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19, i prestatori dei servizi ed i fornitori dei beni restituiscono senz'altro al cliente l'importo versato a titolo di acconto e/o caparra; è sempre esclusa la restituzione del doppio della caparra laddove l'annullamento avvenga per decisione del fornitore o prestatore di servizi.

  2. Agli operatori professionali del settore organizzazione feste e cerimonie, ivi compresi i prestatori di servizi di ristorazione catering, i fornitori di beni utilizzati nell'ambito dell'evento ed i proprietari delle location, è riconosciuto un contributo pari al 100 per cento degli acconti e delle caparre restituite.

  3. Il contributo di cui al presente articolo è cumulabile con quello previsto dall'articolo 25; tuttavia, dell'importo della caparra o dell'acconto restituito si tiene conto ai fini della determinazione del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020.

  4. Il contributo di cui all'articolo 25, per le imprese di cui alla presente disposizione, è riconosciuto, sussistendone i presupposti, a partire dal mese di aprile e sino al mese di dicembre 2020.
25. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere seguente:

Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività stagionali estive)

  1. Al fine di sostenere i soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 25 del presente decreto, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  2. Ai fini del presente articolo, si considerano soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva, i soggetti di cui al comma 1 per i quali l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019 sia superiore ai due terzi dell'ammontare totale del fatturato e dei corrispettivi dell'intero anno 2019.

  3. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il ristoro dei danni causati all'emergenza epidemiologica «COVID-19» ai soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva. Il Fondo ha una dotazione per l'anno 2020 pari a 900 milioni di euro.

  5. La consistenza del contributo di cui al presente articolo, nonché le modalità di accesso e di erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate, sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, entro 15 giorni dall'entrate in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico. Il decreto di cui al presente comma deve prevedere che il contributo sia determinato in rapporto alla diminuzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2020 rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo bimestre dell'anno 2019 e in modo che la spesa non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 4.

  6. Il contributo di cui al presente articolo è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 25 commi da 7 a 14 in quanto compatibili.

  Conseguentemente:

   l'articolo 42 è soppresso;

   l'articolo 43 è soppresso;

   l'articolo 44 è soppresso;

   l'articolo 48, i commi da 1 a 3 sono soppressi.
25. 07. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività stagionali estive)

  1. Al fine di sostenere i soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 25 del presente decreto, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  2. Ai fini del presente articolo, si considerano soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva, i soggetti di cui al comma 1 per i quali l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019 sia superiore ai due terzi dell'ammontare totale del fatturato e dei corrispettivi dell'intero anno 2019.

  3. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di maggio 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di maggio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il ristoro dei danni causati all'emergenza epidemiologica «COVID-19» ai soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva. Il Fondo ha una dotazione per l'anno 2020 pari a 1.000 milioni di euro.

  5. La consistenza del contributo di cui al presente articolo, nonché le modalità di accesso e di erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate, sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, entro 15 giorni dall'entrate in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto di cui al presente comma deve prevedere che il contributo sia determinato in rapporto alla diminuzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di maggio 2020 rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo mese dell'anno 2019 e in modo che la spesa non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 4.

  6. Il contributo di cui al presente articolo è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 25 commi da 7 a 14 in quanto compatibili.

  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede tramite un contributo straordinario cui sono soggette le società assicuratrici nella misura di 30 euro per ogni contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli destinati al trasporto di persone della categoria M1 in essere al 10 aprile 2020, con l'esclusione degli autocarri e dei natanti. Il contributo straordinario è corrisposto dalle società assicuratrici entro il 31 maggio 2020.
25. 011. Novelli.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Sostegno a favore delle imprese ed ai lavoratori autonomi della provincia di Bergamo danneggiati in conseguenza della pandemia)

  1. Alle imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno dei comuni della provincia di Bergamo, che nel periodo dell'emergenza hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2019, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 1.000.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili, ove previste, attinenti ai periodi di riferimento.

  2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2020, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza, che è all'uopo integrata, per la somma di euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  3. L'ammontare del contributo previsto dalla presente disposizione non può in ogni caso essere inferiore rispetto a quanto spettante in applicazione dell'articolo 25 del presente decreto-legge, è in ogni caso esclusa la cumulabilità tra le due misure.
25. 08. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle imprese di interesse turistico, agenzie viaggi, società di eventi, congressi, imprese di spettacolo, fiere, alberghi, ristorazioni, che hanno chiuso il bilancio del 2019 con un fatturato inferiore ai 3 milioni e 200 mila euro e che nel primo semestre del 2020 hanno subito una riduzione del fatturato pari al 50 per cento è concesso un credito d'imposta, da utilizzarsi nei 5 anni successivi e pari alla misura del 20 per cento della differenza tra il fatturato realizzato nel primo semestre dell'anno 2020 quello realizzato nel primo semestre dell'anno 2019. Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente per attività di marketing e comunicazione, investimenti pubblicitari e promozionali, investimenti in nuove tecnologie digitali, in corsi di formazione del personale.
25. 09. Dal Moro.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. Nei contratti bancari e negli atti amministrativi che prevedono accesso al credito con garanzia pubblica o a finanziamenti agevolati o indennizzi a fondo perduto per le imprese danneggiate dal blocco delle attività dovute all'emergenza sanitaria COVID-19 sono nulle le clausole e le norme che prevedono l'esclusione delle imprese che operano nella raccolta di gioco pubblico a mezzo degli apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del Tulps dalle agevolazioni sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge di conversione.
25. 010. D'Attis, Fiorini, Mulè, Ruggieri, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività stagionali estive)

  1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio di cui si individua apposito dettaglio dei codici di riferimento delle relative attività economiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2021. Ai soggetti in questione non si applica il regime «de minimis».

  Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5 inserire il seguente:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
25. 012. Milanato, Sandra Savino, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore, Gallinella.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/132, per la durata in vigore di detto regolamento europeo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, l'importo del contributo a valere sui fondi europei per l'annualità 2019/2020, viene innalzato, in fase di rendicontazione, alla percentuale massima del 60 per cento delle spese sostenute per realizzare il progetto, fino all'occorrenza del contributo massimo ritenuto ammissibile dalle autorità competenti.
25. 013. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto su versamenti Iva)

  1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello stato.

  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 sia inferiore di almeno il 25 per cento rispetto al fatturato dello stesso periodo 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti requisiti si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi nell'anno in corso, come riepilogate nelle rispettive liquidazioni periodiche. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° giugno 2019. Laddove a seguito della presentazione della dichiarazione Iva per il 2020 risulti che l'ammontare del fatturato nell'anno 2020 non è inferiore rispetto a quello dell'anno 2019, l'importo trattenuto a fondo perduto, in base alla presente norma, dovrà essere restituito in cinque rate mensili di pari importo, la prima con scadenza al 16 marzo 2021.

  4. Il contribuente è definitivamente esonerato dal versamento del 50 per cento dell'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto sul fatturato, a tutto il 31 dicembre 2020, fino al limite dell'importo complessivo di euro 100.000.

  5. I controlli per la corretta applicazione del contributo per l'anno 2020, verranno effettuati a partire dal 1° aprile 2021. Il contribuente è comunque tenuto, durante il 2020, a verificare di non aver saturato il limite dei 100.000 euro, al fine di evitare indebite trattenute rispetto agli obblighi di versamento dell'imposta.

  6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  7. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 10.000 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10.000 milioni per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
25. 014. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo di garanzia a favore degli enti non commerciali)

  1. Fino al 31 dicembre 2020, l'erogazione della garanzia di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 è disposta anche in favore degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1. lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  2. Per le finalità di cui al comma precedente, per «ricavi» si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate come risultanti dal relativo bilancio o rendiconto approvato, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, dall'organo statutariamente competente o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

  3. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.
25. 027. Gadda, Moretto, Marco Di Maio, De Filippo, Noja, Carnevali.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifiche all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 in materia di attrazione degli investimenti e per le reimpatrio delle attività precedentemente delocalizzata)

  1. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica dell'articolo è così sostituita: «(Promozione straordinaria del Made in Italy, misure per l'attrazione degli investimenti e per le reimpatrio delle attività precedentemente delocalizzate)»;

   b) al comma 1 dopo le parole: «investimenti esteri in Italia», sono inserite le seguenti: «, nonché per favorire il rimpatrio delle imprese che hanno delocalizzato»;

   c) al comma 2 dopo la lettera 1) è aggiunta la seguente: «1-bis) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di ricollocamento degli investimenti in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori italiani la cui attività risulta precedentemente delocalizzata»;

   d) al comma 3-bis, sostituire le parole: «e dell'attrazione degli investimenti all'estero», con le seguenti: «dell'attrazione investimenti dall'estero e delle attività poste in essere per favorire il rientro delle imprese che hanno precedentemente delocalizzato»;

  2. Alle imprese italiane precedentemente delocalizzate in Paesi europei si applicano, per quanto compatitili, le medesime procedure finalizzate alla stipula di accordi preventivi di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le disposizioni del presente comma si applicano nelle modalità stabilite da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
25. 023. Porchietto, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 87 del 2018, concernenti l'adozione di ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva)

  1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

  «Art. 7-bis. – (Ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva). – 1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 e fermi restando i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea, prima che l'impresa proceda alla delocalizzazione in Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, il Ministro dello sviluppo economico avvia un tavolo di concertazione con l'impresa medesima, le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con i rappresentanti dei lavoratori, anche su loro istanza motivata, al fine di individuare soluzioni alternative alla delocalizzazione, dando priorità al mantenimento dei livelli occupazionali e delle strutture produttive.

  2. Qualora, in sede di tavolo di concertazione, sia accertato che la delocalizzazione non avviene a fini di miglioramento dei processi produttivi, ma in ragione dei benefici derivanti dal minore costo del lavoro o dalle minori tutele riconosciute ai lavoratori dello Stato di nuovo insediamento, il Ministro dello sviluppo economico, ove ne ricorrano i presupposti, può sospendere la delocalizzazione per un massimo di sei mesi, al fine di verificare se tali comportamenti configurino una violazione del principio di libera concorrenza stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  3. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 27, nell'ambito delle attività previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) può assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, nonché di know-how produttivo e di proprietà di marchi, brevetti, modelli o disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP ed eventualmente da società controllate dallo Stato o da enti pubblici.

  4. Le partecipazioni nelle società individuate ai sensi del comma 3 sono consentite per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che esse risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.

  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i limiti e le modalità di attuazione del comma 1. Lo schema di decreto è inviato alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni.

  7. L'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è abrogato».
25. 020. Porchietto, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure di contrasto alla dispersione del patrimonio industriale e produttivo regionale)

  1. Al fine di salvaguardare il proprio patrimonio produttivo, le regioni possono assumere partecipazioni in società o imprese ritenute di rilevante interesse regionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricaduta per il sistema economico-produttivo regionale, con particolare riferimento alle imprese ritenute rilevanti nel settore del Made in Italy manifatturiero, agroalimentare e della moda, alle PMI innovative o alle imprese che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali o che siano in possesso di know how ritenuto strategico.

  2. Le partecipazioni nelle società o imprese di cui al comma 1 sono ammesse previa adozione da parte della regione di specifiche disposizioni di attuazione che ne indichino gli obiettivi, le procedure e i limiti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che non risultino compromessi l'equilibrio patrimoniale ed economico e che siano presenti adeguate prospettive di redditività o di crescita. L'assunzione di partecipazioni può avvenire anche per il tramite di società partecipate dalla regione medesima.

  3. L'intervento della regione può riguardare, altresì, la gestione temporanea, in tutto o in parte, del patrimonio produttivo materiale o immateriale delle società o imprese di cui al comma 1.

  4. L'intervento della regione può essere richiesto, previa presentazione all'organo competente, individuato dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 2, di una specifica documentazione che ne giustifichi la necessità, formulata dalle rappresentanze, anche aziendali, dei lavoratori ovvero dalle organizzazioni imprenditoriali o dagli enti locali interessati.

  5. Per le finalità di cui al comma 2, le regioni, con proprie disposizioni, possono costituire specifici fondi, anche rotativi, volti a favorire l'acquisizione delle imprese di cui al comma 1 da parte dai lavoratori nelle stesse occupati o la loro partecipazione diretta al capitale e alla gestione. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato d'importanza minore (de minimis), sulla base di un piano industriale di rilancio, vidimato da un ente terzo con specifica competenza nel settore di operatività dell'impresa oggetto di ristrutturazione aziendale.
25. 021. Porchietto, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Strumenti finanziari regionali)

  1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.
25. 022. Gava, Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo ristoro in favore delle imprese e delle attività economiche e professionali costrette alla chiusura in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di sostenere le imprese, di qualunque forma e dimensione, nonché ogni attività economica e professionale che in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti adottati dall'Autorità sia stato costretto a fermarsi in ragione del periodo di chiusura e dei relativi guadagni è riconosciuto un contributo a fondo perduto ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 25 del presente decreto, pari all'80 per cento dei ricavi mancati nel periodo di chiusura.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del successivo comma 3.

  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  2. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 3, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 1 cui affluiscono altresì le risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge entro il limite massimo di 10 miliardi di euro.

  3. I contributi corrisposti in virtù del presente articolo si sommano sempre e comunque ai prestiti concessi ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020.

  4. Qualunque soggetto acceda ai contributi di cui al presente articolo può rinunciare in ogni momento ai prestiti concessi ai sensi della presente legge, senza pagamento di penali.
25. 024. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)

  1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 6, comma 3, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che applicano, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità ordinaria può essere determinato secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza; In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili»;

   b) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative può essere determinato, in ogni caso, secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione e di coordinamento dell'opzione per la determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 66 dei testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, con la tenuta della contabilità ordinaria e con le disposizioni in materia di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo è versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
25. 025. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Regime di neutralità fiscale)

  1. Gli articoli da 170 a 181 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, alle operazioni straordinarie che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività di lavoro autonomo svolta in forma individuale, associata o di società semplice o delle operazioni inverse.

  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo.
25. 026. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Misura a favore dei nuovi imprenditori denominata «riparti Italia»)

  1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese in Italia, con delibera CIPE di cui al comma 18, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è attivata la misura «riparti Italia».

  2. La misura è rivolta a tutti i soggetti che presentino i seguenti requisiti: a) siano residenti in Italia al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro 120 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 5 se residenti all'estero; b) non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o beneficiari nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità.

  3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le modalità stabilite da apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 17 e 18.

  4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.

  6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 17, dai soggetti di cui al comma 2 che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro trenta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) società, ivi incluse le società cooperative. La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 8, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta.

  7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 100,000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 100.000 euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti de minimis.

  8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono così articolati: a) 50 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura; b) 50 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 15. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro 8 anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di preammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 10.

  9. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in società cooperative, possono essere concesse, nei limiti delle risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti de minimis.

  10. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia: a) di un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento; b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 16 per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla quale è trasferita quota parte delle risorse di cui al comma 17. Il decreto di cui al periodo precedente definisce altresì i criteri e le modalità di accesso alla Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI.

  11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.

  12. Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.

  13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 è condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al comma 6. i soggetti beneficiari della misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di impresa. In caso di società di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte.

  14. Per le Società di cui al comma 6, per gli anni 2020, 2021 e 2022, SACE S.p.a concede garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 3 miliardi di euro.

  15. Le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al comma 16. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita convenzione che Invitalia è autorizzata a stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

  16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme,

  17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione del presente articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 3.000 milioni di euro, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi fino a: 1.000 milioni di euro per l'anno 2020; 1.000 milioni di euro per l'anno 2021; 1.000 milioni di euro per l'anno 2022.

  18. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 17, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 10 lettera a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 10 lettera b). Le risorse destinate alle misure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 10, lettera a) sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

  19. Nel sito internet di Invitalia sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per regione, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale.
25. 028. Corneli, Sabrina De Carlo.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto reso disponibile nel cassetto fiscale)

  1. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25, su opzione dell'impresa beneficiaria, è erogato nella forma di credito d'imposta nella misura del 150 per cento con data di primo utilizzo in compensazione al 1° gennaio 2023.

  2. In caso di opzione di cui al comma 1, il contributo tramite credito d'imposta è erogato nel cassetto fiscale dell'impresa.

  3. Per l'utilizzo dei contributi di cui al presente articolo si applicano le seguenti misure:

   a) è istituita la piattaforma informatica di pagamenti tra aziende organizzata e gestita dalla Agenzia delle entrate;

   b) è istituito il Fondo della piattaforma informatica di pagamenti tra aziende;

   c) Agenzia delle entrate rende disponibili gli importi di cui al comma 1 nei cassetti fiscali delle imprese contribuenti che hanno manifestato l'opzione di cui al comma 1;

   d) attraverso la piattaforma informatica dei pagamenti tra aziende i crediti fiscali vengono movimentati dai contribuenti solo ed esclusivamente verso cassetti fiscali di terzi, a compensazione di fatture elettroniche di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, tra titolari di partita IVA;

   e) ad ogni movimentazione di cui alla lettera d) è applicata una commissione dello 0,50 per cento;

   f) il Fondo destina i proventi delle commissioni di cui alla lettera e) per le diverse finalità nel seguente ordine: al completo reintegro del maggior importo erogato tramite esercizio dell'opzione di cui al comma 1; all'erogazione di nuovi contributi a fondo perduto nelle medesime modalità di cui al presente articolo.
25. 029. Grimaldi, Zanichelli, Giuliodori, Manzo.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo per spese funebri sostenute a seguito dell'emergenza COVID-19)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per far fronte alle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone a causa della pandemia da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto, secondo modalità compatibili con la normativa europea.

  2. La concessione della garanzia di cui al precedente comma è individuata dai dati risultanti dagli elenchi trasmessi e convalidati dalle aziende sanitarie locali, dall'assessorato regionale alla sanità ovvero dal Dipartimento della protezione civile competente per territorio, identificando quale causa terminale del decesso la patologia COVID-19.

  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1).

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
25. 030. Frassini, Belotti, Invernizzi, Guidesi, Ribolla, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto sul tema gender diversity in azienda)

  1. Per dare piena attuazione ai princìpi di pari opportunità, nonché per valorizzare i talenti femminili, facilitare la conciliazione fra vita privata e vita professionale e rimuovere gli ostacoli che frenano il percorso di carriera delle donne, i soggetti esercenti attività d'impresa che organizzano, per il proprio personale dirigente, corsi di formazione finalizzati ad approfondire il tema della gender diversity, anche attraverso l'adozione di strumenti volti a misurare l'efficacia delle politiche di diversità e inclusione di un'azienda, possono accedere a un contributo a fondo perduto pari al 100 per cento delle spese sostenute e documentate.

  2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un fondo, con una dotazione pari a 25 milioni per gli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministero per le pari opportunità sono stabilite modalità e condizioni per l'accesso a tale contributo.

  3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
25. 031. Fregolent.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Esenzioni tributi locali per le attività produttive)

  1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, C/2, C/3, D3 e D4 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente.

  2. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  «5-bis. Per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, i comuni possono deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'imposta, in relazione alla sospensione delle rispettive attività. Le ulteriori riduzioni sono stabilite nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra i singoli comuni secondo gli stanziamenti previsti con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza Città Stato ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione alla popolazione e al reddito medio pro-capite comunale. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2020 per il ristoro ai comuni delle maggiori riduzioni previste ai periodi precedenti. De erogare a ciascun comune entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento di cui al secondo periodo. Non si applica il secondo periodo del comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»

  3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede gli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nel limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficia economico.
25. 032. Turri, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Potenti, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 26.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio del 4,5 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La previsione di cui al precedente periodo si applica limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai due periodi d'imposta successivi.

  2. Ai fini di cui al precedente comma, nel caso di società appartenenti a un gruppo di imprese, si fa riferimento alla somma dei ricavi delle società del gruppo, così come definite nell'articolo 10 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, senza tener conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.

  3. Ai soggetti ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, versati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2021, spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento del conferimento, calcolato su un ammontare complessivo annuale non superiore a euro 1.500,000.

  4. Il credito d'imposta di cui al precedente comma spetta a condizione che la partecipazione rinveniente dai conferimenti sia posseduta fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di versamento dei conferimenti. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

  5. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di versamento del conferimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, nonché a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di versamento del conferimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai finì dell'imposta regionale sulle attività produttive.

  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 3.

  7. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
26. 21. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino a cinquanta milioni con le seguenti: fino a duecentocinquanta milioni.

  Conseguentemente:

   sopprimere la lettera b);

   al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2022;

   al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento;

   al comma 5, sostituire le parole: euro 2.000.000 con le seguenti: euro 5.000.000 e sopprimere l'ultimo periodo.

   al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 1.700 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
26. 8. Mor.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: superiore a cinque milioni di euro con le seguenti: superiore a un milione di euro.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).

  Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, stimati in 200 milioni di euro, si fa fronte mediante le risorse previste dalla lettera c), comma 7 dell'articolo 265.
*26. 22. Baratto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: superiore a cinque milioni di euro con le seguenti: superiore a un milione di euro.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).

  Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, stimati in 200 milioni di euro, si fa fronte mediante le risorse previste dalla lettera c), comma 7 dell'articolo 265.
*26. 36. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Serracchiani, Mura.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: cinque milioni con le seguenti: un milione.

  Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: di medie dimensioni.
26. 12. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per le società esercenti l'attività di commercio al dettaglio, ingrosso e di ristorazione in genere, non si tiene conto dell'ammontare dei ricavi.
26. 19. Caiata, Osnato, Trancassini.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) l'attività d'impresa sia stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale, come attestato da dichiarazione autocertificata del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445».

  Conseguentemente:

   al comma 2, sopprimere la lettera d);

   al comma 4, sopprimere le parole: in denaro;

   al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: in denaro.
*26. 2. Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Frassini, Gava, Bellachioma, Tomasi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) l'attività d'impresa sia stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale, come attestato da dichiarazione autocertificata del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445».

  Conseguentemente:

   al comma 2, sopprimere la lettera d);

   al comma 4, sopprimere le parole: in denaro;

   al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: in denaro.
*26. 6. Ungaro.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) l'attività d'impresa sia stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale, come attestato da dichiarazione autocertificata del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445».

  Conseguentemente:

   al comma 2, sopprimere la lettera d);

   al comma 4, sopprimere le parole: in denaro;

   al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: in denaro.
*26. 20. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) l'attività d'impresa sia stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale, come attestato da dichiarazione autocertificata del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445».

  Conseguentemente:

   al comma 2, sopprimere la lettera d);

   al comma 4, sopprimere le parole: in denaro;

   al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: in denaro.
*26. 37. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non inferiore al 33 per cento aggiungere le seguenti: e, per l'accesso alla misura di cui al comma 4, non inferiore al 20 per cento.

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera g), sostituire le parole: 250 persone con le seguenti: 499 persone;

   al comma 12, sostituire le parole: obbligazioni o titoli di debito con le seguenti: strumenti finanziari di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile, obbligazioni o titoli di debito;

   dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  «12-bis. Qualora non si realizzi la condizione prevista dal comma 1, lettera c), secondo periodo, ai fini dell'accesso alle misure di cui al comma 12, si applicano i limiti di cui all'articolo 2412, comma 1, del codice civile»;

   dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  «13-bis. In considerazione della funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata, il Gestore si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore secondo le condizioni e le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 16».
**26. 4. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non inferiore al 33 per cento aggiungere le seguenti: e, per l'accesso alla misura di cui al comma 4, non inferiore al 20 per cento.

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera g), sostituire le parole: 250 persone con le seguenti: 499 persone;

   al comma 12, sostituire le parole: obbligazioni o titoli di debito con le seguenti: strumenti finanziari di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile, obbligazioni o titoli di debito;

   dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  «12-bis. Qualora non si realizzi la condizione prevista dal comma 1, lettera c), secondo periodo, ai fini dell'accesso alle misure di cui al comma 12, si applicano i limiti di cui all'articolo 2412, comma 1, del codice civile»;

   dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  «13-bis. In considerazione della funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata, il Gestore si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore secondo le condizioni e le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 16».
**26. 35. Buratti, Mura.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non inferiore al 33 per cento aggiungere le seguenti: e, per l'accesso alla misura di cui al comma 4, non inferiore al 20 per cento.

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera g), sostituire le parole: 250 persone con le seguenti: 499 persone;

   al comma 12, sostituire le parole: obbligazioni o titoli di debito con le seguenti: strumenti finanziari di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile, obbligazioni o titoli di debito;

   dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  «12-bis. Qualora non si realizzi la condizione prevista dai comma 1, lettera c, secondo periodo, ai fini dell'accesso alle misure di cui al comma 12, si applicano i limiti di cui all'articolo 2412, comma 1, del codice civile».
26. 29. Porchietto.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non inferiore al 33 per cento con le seguenti: non inferiore ai 20 per cento.
26. 9. Currò.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: È possibile effettuare l'aumento di capitale sociale anche tramite la destinazione delle riserve di patrimonio netto iscritte in bilancio al 31.12.2019.
26. 27. Torromino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i venditori di energia elettrica e gas naturale, i ricavi di cui al precedente periodo si intendono i ricavi annuali assunti, così come da ultimo bilancio depositato alla data di approvazione della presente legge, al netto del prezzo corrisposto al fornitore della materia prima e al netto di imposte, tasse e componenti versate a terzi soggetti quali distributori e trasportatori di energia elettrica e gas naturale».
*26. 26. Patassini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i venditori di energia elettrica e gas naturale, i ricavi di cui al precedente periodo si intendono i ricavi annuali assunti, così come da ultimo bilancio depositato alla data di approvazione della presente legge, al netto del prezzo corrisposto al fornitore della materia prima e al netto di imposte, tasse e componenti versate a terzi soggetti quali distributori e trasportatori di energia elettrica e gas naturale».
*26. 32. Squeri.

  Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: 250 persone con le seguenti: 500 persone.
26. 18. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: 250 persone con le seguenti: 499 persone.
26. 44. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già in essere alla data di emanazione del presente decreto.
26. 34. Cenni, Padoan.

  Al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.
*26. 16. Polverini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.
*26. 24. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.
*26. 39. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto al comma 1, nel caso di piccole imprese, così come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/ 361/CE del 6 maggio 2003, la misura del credito di imposta è elevata al 30 per cento.
**26. 17. Porchietto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto al comma 1, nel caso di piccole imprese, così come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/ 361/CE del 6 maggio 2003, la misura del credito di imposta è elevata al 30 per cento.
**26. 25. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto al comma 1, nel caso di piccole imprese, così come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la misura del credito di imposta è elevata al 30 per cento.
**26. 38. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Al comma 5, sostituire il quinto periodo con il seguente: Le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate, beneficiano del credito d'imposta a condizione che il conferimento non costituisca oggetto di ulteriore conferimento.
26. 7. Noja, Ungaro, Mor.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:

  «10-bis. Nei confronti delle società di cui al comma 1, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, fino a 10 milioni euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato, relativamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e per i due successivi, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al 30 per cento del nuovo capitale proprio, conferito secondo le disposizioni dei commi da 4 a 6».
*26. 15. Polidori, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:

  «10-bis. Nei confronti delle società di cui al comma 1, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, fino a 10 milioni euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato, relativamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e per i due successivi, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al 30 per cento del nuovo capitale proprio, conferito secondo le disposizioni dei commi da 4 a 6».
*26. 23. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:

  «10-bis. Nei confronti delle società di cui al comma 1, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, fino a 10 milioni euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato, relativamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e per i due successivi, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al 30 per cento del nuovo capitale proprio, conferito secondo le disposizioni dei commi da 4 a 6».
*26. 40. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

  «13-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, “il Gestore” si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico, costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

  13-ter. Per provvedere agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-bis è istituita un'apposita sezione del Fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».
26. 5. Murelli.

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:

  «13-bis. In considerazione della funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata, il Gestore si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore secondo le condizioni e le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 16».
26. 28. Porchietto.

  Al comma 14, primo periodo, le parole: 6 anni sono sostituite dalle seguenti: 30 anni.
26. 42. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

  19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, una quota della dotazione del Fondo di cui al comma 19, pari a euro 200 milioni, è conferita in una apposita sezione del Fondo medesimo, la cui gestione è affidata alle società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985 n. 49. Tali risorse saranno destinate a supporto del rafforzamento patrimoniale delle società cooperative che rispondono ai requisiti dettati per le PMI, così come disposto ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui al comma 16, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità degli interventi.
*26. 31. Pastorino.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

  19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, una quota della dotazione del Fondo di cui al comma 19, pari a euro 200 milioni, è conferita in una apposita sezione del Fondo medesimo, la cui gestione è affidata alle società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985 n. 49. Tali risorse saranno destinate a supporto del rafforzamento patrimoniale delle società cooperative che rispondono ai requisiti dettati per le PMI, così come disposto ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui al comma 16, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità degli interventi.
*26. 47. Tabacci, Fassina, Pastorino, Fusacchia.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  «19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, “il Gestore” si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico, costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».
26. 46. Tabacci, Fassina.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. Al fine di promuovere sviluppo delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, anche di grandi dimensioni, a valere sul fondo di cui al comma 19 sono attribuiti ad ISMEA 300 milioni di euro per la realizzazione di interventi finanziari secondo le condizioni e le modalità stabilite nell'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni. Al medesimo comma 132 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'intervento di ISMEA è ammesso anche a fronte di operazioni di ammodernamento e di ampliamento aziendale dei soggetti di cui al primo periodo, ivi compreso l'acquisizione di terreni precedentemente gestiti in affitto o in concessione.».
26. 33. Paolo Russo, Occhiuto, Torromino.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  «19-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, anche di grandi dimensioni, a valere sul fondo di cui al comma 19, sono attribuiti ad ISMEA 400 milioni di euro per la realizzazione di interventi finanziari secondo le condizioni e le modalità stabilite nell'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni».
26. 3. Gadda, Scoma, Moretto, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

  «19-bis. Al fine di promuovere un rafforzamento patrimoniale delle imprese cooperative, in considerazione della loro funzione sociale, una quota della dotazione del Fondo di cui al precedente comma 19, della somma pari a euro 200 milioni, è conferita in una apposita sezione del Fondo medesimo destinata alle società finanziarie con i requisiti previsti ai commi 1 e 2 degli articoli 16 e 14 della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modificazioni e integrazioni.».
26. 10. D'Uva.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

  19-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società sportive, dilettantistiche e professionistiche, che, in deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1, presentano un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo di imposta 2019, superiore a 500.000 euro. Gli stessi soggetti possono iscrivere in apposito conto nei primi due bilanci successivamente tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare (in dieci rate annuali) l'ammontare delle perdite registrate nel corso dell'esercizio 2019/2020, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata.
26. 14. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile la condizione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si considera rispettata anche ove l'ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo d'imposta 2019, sia superiore a 500.000 euro e fino a 15.000.000 di euro facendo riferimento, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei citati ricavi della singola società. Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile la condizione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo è riferita, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della singola società. Ai fini del presente comma si fa riferimento al valore dei ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia. Per la concessione del credito di imposta integrato dalle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni euro, che costituisce tetto di spesa da ripartire.

  21-ter. In deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5, per i conferimenti a favore di società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile, possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la cifra: 800 con la seguente: 780.
26. 30. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile:

   1) La condizione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si considera rispettata anche ove l'ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019, sia superiore a 500.000 euro e fino a 15.000.000 di euro facendo riferimento, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei citati ricavi della singola società;

   2) Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile la condizione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo è riferita, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 della singola società. Ai fini del presente comma si fa riferimento al valore dei ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia. Per la concessione del creditori di imposta integrato dalle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa da ripartire.

  21-ter. In deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5, per i conferimenti a favore di società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile, possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
26. 1. Nobili.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile:

   1) la condizione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si considera rispettata anche ove l'ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo d'imposta 2019, sia superiore a 500.000 euro e fino a 15.000.000 di euro facendo riferimento, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei citati ricavi della singola società;

   2) la condizione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è riferita, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 della singola società. Ai fini del presente comma si fa riferimento al valore dei ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia. Per la concessione del credito di imposta integrato dalle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa da ripartire.

  21-ter. In deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5 del presente articolo, per i conferimenti a favore di società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile, possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
26. 11. Valente, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Casa, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Manzo.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)

  1. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi; gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.

  2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce B I 1-bis «costi a recuperabilità differita».

  3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.

  4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9-8-2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.

  5. I «costi a recuperabilità differita» devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.

  6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.

  7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.

  8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

  9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.

  10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.
26. 013. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure di sostegno alle imprese che hanno subito perdite da svalutazione a merce di magazzino)

  1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria, abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, è riconosciuta, a domanda, una percentuale pari al 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto, nel limite massimo di euro 5.000.

  2. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

  3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

  4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico uh fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

  5. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto.

  6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
26. 020. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)

  1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.

  2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:

   a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

   b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019 – gennaio 2020.

  3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.

  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
26. 010. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

  1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soppresse le seguenti disposizioni:

   a) comma 1, lettera b);

   b) comma 8;

   c) comma 8-bis;

   d) comma 14, lettere a) e b).

  2. Al medesimo articolo 54-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il limite pari a 5.000 euro di cui al comma 1, lettera a), è elevato ad euro 10.000;

   b) il limite pari a 2.500 euro di cui al comma 1, lettera c), è elevato ad euro 5.000.

  3. Al medesimo articolo 54-bis, al comma 20, le parole: «280 ore» sono sostituite dalle seguenti: «1.120 ore».

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
26. 09. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Le spese per la partecipazione a fiere e congressi sostenute nel secondo semestre dell'anno 2020 possono essere riportate in bilancio tra le passività per i cinque anni successivi.

  2. L'Istituto per il Commercio con l'estero finanzia prioritariamente la partecipazione di imprese italiane ad eventi fieristici che si svolgono all'estero ed alla promozione della partecipazione di imprese italiane per eventi che si svolgono in Italia.

  3. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la proprietà o la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.

  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 600 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'articolo 265.
26. 03. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Per aumenti di capitale di società di capitali, cooperative e di persone di importo fino a 500.000 euro sottoscritti e versati da persone fisiche mediante nuovi conferimenti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si presume un rendimento del 40 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi d'imposta successivi.

  2. In alternativa all'esclusione da imposizione fiscale di cui al comma 1 le persone fisiche che effettuano i suddetti conferimenti possono, per gli anni 2020, 2021, detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 15 per cento della somma investita nel capitale sociale. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in