BOZZA NON CORRETTA

COMMISSIONI RIUNITE
VI (Finanze)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (C. 2461).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere i seguenti:

Art. 01.
(Introduzione della flat tax al 15 per cento)

  1. L'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», in materia di oneri deducibili, è sostituito dal seguente:

   «Art. 10. – (Deduzioni fiscali e salvaguardia del criterio di progressività). – 1. Le deduzioni fiscali sul reddito familiare si applicano con l'aliquota fissa del 15 per cento al fine di determinare una naturale progressività dell'imposta e della relativa aliquota effettiva.».

  2. Le deduzioni fiscali sui reddito familiare ammontano a 3.000 euro in base ai seguenti criteri:

   a) da 0 a 35.00 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione tutti I membri del nucleo familiare;

   b) da 35.000 a 50.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione fiscale solo i carichi familiari;

   c) a partire da 50.000 euro di reddito familiare si applica l'aliquota del 15 per cento.

  3. All'articolo 11 del testo unico, e successive modificazioni, In materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni indicate nell'articolo 10, comma 2, l'aliquota fissa del 15 per cento»;

   b) il comma 3 è abrogato.

  4. Al comma 1 dell'articolo 77 del testo unico, e successive modificazioni, in materia di aliquota dell'imposta, le parole: «del 24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 15 per cento».
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo cessano di avere applicazione le norme del testo unico Incompatibili con le disposizioni di cui alla medesima legge.
  6. Gli articoli 12 ,13 .15, 16, 16-bis, 17, 21, 24-bis e 78 del testo unico, e successive modificazioni, sono abrogati.
  7. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito, le deduzioni e le detrazioni di cui agli articoli 10, 11,12, 13, 15, 16 e 16-bis del testo unico, e successive modificazioni, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 02.
(Nuove disposizioni in materia di patto fiscale)

  1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti ai sensi dei commi 14 e 15.
  2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli Imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, definita ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:

   a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

   b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164,569 euro;

   c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo;

   d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

  4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ila comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.
  5. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli Importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
  6. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
  7. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
  8. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati, di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
  9. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
  10. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti a) comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
  15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2020 e le modalità di versamento da effettuare secondo i seguenti criteri:

   a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;

   b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;

   c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.

   A garanzia della rateizzazione di cui al presente comma il contribuente può sottoporre all'Agenzia delle Entrate o una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituiti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.

  16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
  17. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate secondo i criteri e le modalità da stabilire ai sensi dei commi 14 e 15:

   a) all'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per loro presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;

   b) per la definizione agevolata delle imposte indirette, imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture e private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data;

   c) per la definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;

   d) per la definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, province e comuni e città metropolitane;

   e) per la regolarizzazione delle scritture contabili;

   f) per la definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;

   g) per la definizione delle liti fiscali pendenti dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.

Art. 03.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 01 valutati in 50.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dell'articolo 02 nonché attraverso:

   a) le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nei rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 30.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

   b) le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1 gennaio 2020 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrati di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 15 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2020. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali;

  2. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare a decorrere dall'anno 2020 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi di euro all'anno, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione della presente legge.
01. 03. Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. Per la concessione di finanziamenti concessi alle imprese in attuazione delle norme del presente decreto-legge e del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, ai richiedenti è richiesta esclusivamente l'autocertificazione fino ad un importo massimo di 500.000 euro
  2. Le rate di ammortamento dei finanziamenti di cui al comma 1 sono corrisposte in dodici anni.
  3. La garanzia dello Stato per i finanziamenti di cui al comma 1 è prestata per il 100 per cento dell'importo concesso fino ad un importo massimo di 500.000 euro.
01. 02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. Per la concessione di finanziamenti concessi alle imprese in attuazione delle norme del presente decreto-legge e del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, ai richiedenti è richiesta esclusivamente l'autocertificazione fino ad un massimo di 100.000 euro
  2. Le rate di ammortamento dei finanziamenti di cui al comma 1 sono corrisposte in dieci anni.
  3. La garanzia dello Stato per i finanziamenti di cui al comma 1 è prestata per il 100 per cento dell'importo concesso fino ad un massimo di 100.000 euro.
01. 01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. Al fine di assicurare la necessaria alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996. n. 662 e ai lavoratori autonomi o liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

   b) al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:

   «d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

    1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

    2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia e per i lavoratori autonomi o liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

    3) 70 per cento le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

   Le suddette percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.»;

   c) dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

   «14-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come derogate dall'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso a tale Fondo, possono in alternativa accedere direttamente alle garanzie di cui al comma 1, anche nel caso di finanziamenti erogati nell'ambito della disciplina del credito al consumo, secondo la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo:

   a) il lavoratore autonomo o titolare di partita IVA interessato all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;

   b) la domanda è corredata della dichiarazione con la quale il lavoratore autonomo o titolare di partita IVA autocertifica ai sensi dell'articolo 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

   c) il soggetto finanziatore, verificati i presupposti per il rilascio del finanziamento e ad esito positivo della delibera di erogazione, trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. che emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

   d) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A;

   e) SACE S.p.A., si riserva di valutare nei 24 mesi successivi l'effettivo utilizzo degli importi garantiti nell'ambito dell'attività imprenditoriale dichiarata dal lavoratore autonomo o titolare di partita IVA oltre che la sussistenza dei requisiti e la verifica del processo deliberativo del soggetto finanziatore.».
1. 254. Barelli, D'Attis, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1 sostituire le parole: con sede in Italia, con le seguenti: con sede legale e fiscale in Italia, compresa l'eventuale capogruppo o holding di controllo, e attive da almeno 12 mesi alla data del 29 febbraio 2020.
1. 103. Pastorino, Bersani, Fratoianni.

  Al comma 1, sostituire le parole: con sede in Italia, con le seguenti: con sede legale e fiscale in Italia, compresa l'eventuale capogruppo o holding di controllo.
1. 92. Fassina, Pastorino, Bersani, Fratoianni.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: con sede con le seguenti: che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa.

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le società controllate o che detengono partecipazioni di controllo, che hanno il domicilio fiscale e/o la sede legale nel territorio degli Stati che rientrano nella lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, ai sensi delle Conclusioni del Consiglio (2020/C 64/03)».
1. 3. Berti, Galizia, Bruno, Di Lauro, Giordano, Grillo, Ianaro, Papiro, Penna, Scerra, Spadoni, Torto, Leda Volpi.

  Al comma 1 dopo le parole: con sede in Italia, aggiungere le seguenti: e attive da almeno 12 mesi alla data del 29 febbraio 2020.
1. 94. Fratoianni, Pastorino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: diverse dalle banche aggiungere le seguenti: imprese di assicurazione e dopo le parole: suddette imprese aggiungere le seguenti: nonché in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito;

   b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: della legge 23 dicembre 1996, n. 662 aggiungere le seguenti: e 2.000 milioni sono destinati in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito.;

   c) al comma 2, alinea, dopo le parole: Le garanzie di cui al comma 1, aggiungere le seguenti parole: escluse quelle in favore delle imprese di assicurazione del ramo credito;

   d) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Le garanzie di cui al comma 1 relative alle imprese di assicurazione dei ramo credito, sono disciplinate con un decreto di cui al comma 10.»;

   e) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: gli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia aggiungere le seguenti: nonché alle imprese di assicurazione del ramo credito;

   f) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: Con, aggiungere le seguenti: uno o più sostituire la parola: decreto con la parola: decreti, dopo la parola: decreti aggiungere le seguenti: di natura non regolamentare e sostituire la parola: essere con la parola: sono;

   g) al comma 14, primo periodo, dopo le parole: garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle disciplinate al successivo comma 15 in favore delle imprese di assicurazione del ramo credito;

   h) dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

   «14-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito di cui ai commi 2-bis e 5 con una dotazione iniziale di 2.000 milioni di euro, nonché alimentato con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.».
1. 1. Marattin, Ungaro, Mor, Moretto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire ovunque ricorrono le parole: Sace S.p.A. con le seguenti: lo Stato;

   b) sopprimere il comma 5;

   c) al comma 6, alinea, sostituire le parole: da Sace S.p.A. con le seguenti: allo Stato;

   d) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da Sace S.p.A. con le seguenti: dallo Stato;

   e) al comma 6 sopprimere le lettere b) e c);

   f) al comma 7 sopprimere le parole: adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.;

   g) sopprimere il comma 9.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 3.
1. 78. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le garanzie di cui al periodo precedente sono concesse anche per i finanziamenti realizzati tramite l'emissione di obbligazioni.
1. 18. Pittalis, Martino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ivi inclusi con le seguenti: ivi incluse le start-up innovative cui agli articoli 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

   b) al comma 2, lettera e), numero 1), dopo le parole: di piccole e medie imprese aggiungere le seguenti: e di start-up innovative.
1. 31. Guidesi, Minardo, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA aggiungere le seguenti: e le Associazioni e Fondazioni senza fini di lucro, controllate da enti pubblici, che svolgono attività commerciale operanti nei settori della cultura e dello spettacolo.
1. 24. Verini, Serracchiani, Quartapelle Procopio, Morgoni, Ubaldo Pagano, Pezzopane, De Luca.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: lavoratori autonomi aggiungere le seguenti: , gli intermediari assicurativi iscritti al Registro Unico degli intermediari.
1. 29. Cantalamessa, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: lavoratori autonomi aggiungere le seguenti: , gli agenti di assicurazione, subagenti.
1. 142. D'Ettore, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

  Al comma 1, dopo le parole: liberi professionisti aggiungere le seguenti: esercenti l'attività in forma individuale o associata.
1. 4. Moretto, Mor, Ungaro, Marattin, Bendinelli.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: liberi professionisti aggiungere le seguenti: esercenti l'attività in forma individuale o associata.
*1. 5. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: liberi professionisti aggiungere le seguenti: esercenti l'attività in forma individuale o associata.
*1. 6. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: liberi professionisti aggiungere le seguenti: esercenti l'attività in forma individuale o associata.
*1. 7. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: liberi professionisti aggiungere le seguenti: esercenti l'attività in forma individuale o associata.
*1. 8. Acquaroli.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: liberi professionisti aggiungere le seguenti: esercenti l'attività in forma individuale o associata.
*1. 9. Dal Moro.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: liberi professionisti aggiungere le seguenti: esercenti l'attività in forma individuale o associata.
*1. 10. Gavino Manca.

  Al comma 1 dopo le parole: liberi professionisti titolari di partita IVA aggiungere le seguenti: nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti,.

  Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, lettera m), dopo le parole: arti o professioni aggiungere le seguenti: nonché associazioni professionali e società tra professionisti.
1. 96. Berardini, De Girolamo, Serritella.

  Al comma 1 dopo le parole: di partita IVA aggiungere le seguenti: nonché i soggetti di cui al successivo articolo 14, comma 1, limitatamente all'attività economica dagli stessi esercitati.
1. 88. Butti, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono abrogate.
1. 99. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: che abbiano pienamente utilizzato le loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con le seguenti: fermo restando che tali soggetti, con l'eccezione delle medie imprese, devono aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*1. 16. Acquaroli.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: che abbiano pienamente utilizzato le loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con le seguenti: fermo restando che tali soggetti, con l'eccezione delle medie imprese, devono aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*1. 34. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: che abbiano pienamente utilizzato le loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con le seguenti: fermo restando che tali soggetti, con l'eccezione delle medie imprese, devono aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*1. 51. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: nonché agli enti del terzo settore, compresi quelli del libro primo del Codice civile, agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle IPAB non trasformate.

  Conseguentemente all'articolo 13, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

   «p-bis) Il Fondo concede, anche in deroga ai criteri di cui al comma 2, garanzie sui prestiti accordati dagli istituti di credito e dagli enti di microcredito agli enti del Terzo settore, compresi quelli del libro primo del Codice civile, agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle Ipab non trasformate, anche sulla base della capacità di reperire risorse tramite tesseramento, autofinanziamento e raccolta fondi, rimborsabili in sei anni.»;

   b) al comma 8, al termine del comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il medesimo beneficio è accordato agli operatori di microcredito su finanziamenti concessi agli enti di Terzo settore, compresi quelli del libro primo del Codice civile, agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle Ipab non trasformate.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   «1. Le misure previste agli articoli 22, 56, 57, 64, 65 si applicano anche agli enti del Terzo settore, compresi quelli del libro primo del Codice civile, agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle IPAB non trasformate.».
1. 33. Lepri, Carnevali, Serracchiani, Gribaudo, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agli enti del terzo settore, compresi quelli del libro primo del Codice civile, agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle IPAB non trasformate.
1. 14. Ubaldo Pagano.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: Fino a quando le procedure operative non consentiranno l'accesso al fondo di cui articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, potranno richiedere direttamente la garanzia SACE, che sarà disponibile per queste imprese indipendentemente dalla loro forma giuridica;

   b) al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni;

   c) al comma 2, lettera c), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: Per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, che dichiarano i redditi catastali, per dichiarazione fiscale si intende la dichiarazione IVA;

   d) al comma 2, lettera c), punto 2), dopo le parole: se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio aggiungere le seguenti: o dalle denunce contributive INPS (DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole;

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, lettera g) dopo le parole: 31 gennaio 2020, aggiungere il seguente periodo: Restano escluse dalle anzidette previsioni le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni, e aggiungere in fine seguente periodo: Eccetto le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.
1. 47. Gadda, Moretto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa e le Associazioni e le Fondazioni a prevalente partecipazione pubblica operanti nei settori della cultura e dello spettacolo.
1. 27. Verini, Serracchiani, Quartapelle Procopio, Morgoni, Ubaldo Pagano, Pezzopane, De Luca.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti: nonché agli enti non commerciali e agli enti disciplinati dai capi II e III, del titolo II del libro primo del codice civile, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d'impresa.
*1. 11. Lupi, Gadda.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti: nonché agli enti non commerciali e agli enti disciplinati dai capi II e III, del titolo II del libro primo del codice civile, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d'impresa.
*1. 36. Gadda, Lupi, Moretto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alle Associazioni e le Fondazioni a prevalente partecipazione pubblica operanti nei settori della cultura e dello spettacolo.
1. 12. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Ciampi, Orfini, Pezzopane.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino a quando le procedure operative non consentiranno l'accesso al fondo di cui articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, potranno richiedere direttamente la garanzia SACE, che sarà disponibile per queste imprese indipendentemente dalla loro forma giuridica.
*1. 41. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino a quando le procedure operative non consentiranno l'accesso al fondo di cui articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, potranno richiedere direttamente la garanzia SACE, che sarà disponibile per queste imprese indipendentemente dalla loro forma giuridica.
*1. 45. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino a quando le procedure operative non consentiranno l'accesso al fondo di cui articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, potranno richiedere direttamente la garanzia SACE, che sarà disponibile per queste imprese indipendentemente dalla loro forma giuridica.
*1. 55. Nevi, Novelli, Bagnasco.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono ammessi alla garanzia SACE s.p.a. anche i finanziamenti realizzati per il tramite di piattaforme di social lending o di crowdfunding autorizzate ai sensi della legge, le quali a tali fini stipuleranno entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo un'apposita convenzione con SACE.
1. 2. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto.
*1. 39. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto.
*1. 57. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto.
*1. 73. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto.
*1. 75. Moretto, Marattin, Ungaro, Mor, Bendinelli.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo 3, comma 4, dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.
1. 71. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Cavandoli.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Le norme del presente articolo si applicano anche alle imprese che sono in ristrutturazione ex Articolo 67 o 182-bis del Regio Decreto n. 267 del 1942 o comunque classificate tra gli NPE (Non performing exposure bancarie) purché abbiano regolarmente prodotto nei 3 mesi precedenti il 1° marzo 2020.
1. 43. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Sono ammessi alla garanzia SACE s.p.a. di cui al presente comma anche:

   a) le società di factoring;

   b) gli OICR Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio comunque autorizzati a erogare finanziamenti.
1. 53. Mor.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   1-bis. Al fine di sostenere il settore turistico-termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nel settore turistico e termale ed alberghiero collegato al medesimo settore che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
   1-ter. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1-bis, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
   1-quater. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 1-ter non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
   1-quinquies. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
   1-sexies. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate affari. 1, comma 701 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
   1-septies. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
   1-octies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
   1-novies. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 1-sexies.
   1-decies. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1-bis abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.
   1-undecies. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dai commi da 1-bis a 1-decies, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014.
*1. 114. Angiola.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   1-bis. Al fine di sostenere il settore turistico-termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nel settore turistico e termale ed alberghiero collegato al medesimo settore che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 , ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
   1-ter. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1-bis, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
   1-quater. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 1-ter non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
   1-quinquies. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
   1-sexies. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate affari. 1, comma 701 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
   1-septies. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
   1-octies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
   1-novies. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 1-sexies.
   1-decies. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1-bis abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.
   1-undecies. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dai commi da 1-bis a 1-decies, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014.
*1. 111. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   1-bis. Al fine di sostenere il settore turistico-termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nel settore turistico e termale ed alberghiero collegato al medesimo settore che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 , ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
   1-ter. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1-bis, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
   1-quater. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 1-ter non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
   1-quinquies. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
   1-sexies. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate affari. 1, comma 701 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
   1-septies. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
   1-octies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
   1-novies. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 1-sexies.
   1-decies. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1-bis abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.
   1-undecies. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dai commi da 1-bis a 1-decies, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014.
*1. 260. Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   1-bis. Al fine di sostenere il settore turistico-termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nel settore turistico e termale ed alberghiero collegato al medesimo settore che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 , ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
   1-ter. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1-bis, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
   1-quater. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 1-ter non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
   1-quinquies. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
   1-sexies. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate affari. 1, comma 701 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
   1-septies. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
   1-octies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
   1-novies. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 1-sexies.
   1-decies. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1-bis abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.
   1-undecies. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dai commi da 1-bis a 1-decies, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014.
*1. 119. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   1-bis. Al fine di evitare che il prestito garantito dallo Stato rischi di favorire le organizzazioni criminali di cui agli articoli 416 e 416-bis, nonché per scongiurare la consumazione dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 513, 629, 644, 648-bis, 648-ter, 648-ter 1 del codice penale è richiesta, come requisito di accesso al credito, la presentazione di autocertificazione attestante che chi si occupa di ruoli rilevanti nelle imprese che si candidano a percepire i finanziamenti non abbia riportato condanne né sia indagato per reati contro la pubblica amministrazione, per reati tributari, o non sia coinvolto in processi di criminalità organizzata, nonché proposto per l'irrogazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Organi di controllo)

  1. Al fine di consentire una maggiore efficacia, in relazione ai reati di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del presente decreto, sono individuati quali organi di controllo il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, la Direzione Nazionale antimafia e Antiterrorismo e il Prefetto. Agli organi di controllo sono attribuite le funzioni indicate nei commi successivi.
  2. Il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza effettua ispezioni e controlli, approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF, secondo quanto disposto dall'articolo 40 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo il Nucleo speciale di polizia valutaria ha accesso:

   a) ai contenuti della sezione anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'art. 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge del 4 agosto 2006, n. 248;

   b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese.

  3. Alla Direzione Nazionale antimafia e Antiterrorismo che collabora con l'autorità giudiziaria spetta il compito di agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego del denaro e di reati ad essi presupposti da parte di organizzazioni criminali.
  4. Al Prefetto spetta il compito di effettuare i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153.
  5. Si applica il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come modificato dalla legge del 27 dicembre 2019, n. 160.
1. 319. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.
(Inammissibile
per estraneità di materia limitatamente alla parte consequenziale)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   1-bis. Non sono ammesse alle misure di cui al comma 1:

   a) le imprese per cui sussistono, nei confronti del titolare, del legale rappresentante o i membri degli organi di gestione o di controllo della società, le cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure sono state disposte misure patrimoniali o procedimenti di prevenzione, ai sensi del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;

   b) le imprese, cui risultano, nei confronti del titolare, del legale rappresentante o i membri degli organi di gestione o di controllo della società, condanne di primo grado per i delitti di cui agli articoli 316-bis, 317-ter, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 356, 357, 640-bis, 642, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché procedimenti penali pendenti tra quelli previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

   c) le imprese, cui risultano nei confronti del titolare, del legale rappresentante o i membri degli organi di gestione o di controllo della società, condanne di primo grado per i delitti previsti dal titolo VI-bis – «Delitti contro l'ambiente» – del codice penale;

   d) le imprese che hanno sede legale, residenza o domicilio in uno degli Stati a regime fiscale agevolato, previsti dall'articolo 1 del decreto dei Ministero delle finanze del 21 novembre 2001, modificato dal decreto del Ministero delle finanze del 30 marzo 2015, articolo 1, in attuazione dell'articolo 127-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1. 85. Ascari, Dori.

  Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  1-bis. Non sono ammesse alle misure di cui al comma 1:

   a) le imprese per cui sussistono, nei confronti del titolare, del legale rappresentante o dei membri degli organi di gestione o di controllo della società, le cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, oppure sono state disposte misure patrimoniali o procedimenti di prevenzione, ai sensi del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;

   b) le imprese cui risultano, nei confronti del titolare, del legale rappresentante o dei membri degli organi di gestione o di controllo della società, condanne di primo grado per i delitti di cui agli articolo 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 356, 357, 640-bis, 642, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché procedimenti penali pendenti tra quelli previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74;

   c) le imprese cui risultano nel confronti del titolare, del legale rappresentante o dei membri degli organi di gestione o di controllo della società, condanne di primo grado per i delitti previsti dal titolo VI-bis – «Delitti contro l'ambiente» del codice penale.
1. 116. Miceli, Braga, Zan, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dal beneficio di cui al presente articolo sono escluse le imprese che hanno fissato la propria sede legale nei Paesi inclusi nella lista aggiornata UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali.
1. 106. Fratoianni, Pastorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dal beneficio di cui al presente articolo sono escluse le imprese che hanno fissato la propria sede legale in uno degli Stati a regime fiscale agevolato, previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze del 21 novembre 2001, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze del 18 novembre 2015 in materia di individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cosiddette «black list»).
1. 108. Pastorino, Bersani, Fratoianni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di incrementare il riequilibrio territoriale ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede nelle regioni del mezzogiorno, i finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi per le medesime imprese fino al 31 dicembre 2021 a valere sulle risorse eventualmente non programmate nel Piano sviluppo e coesione, che sono assegnate con delibera del Cipe su proposta del Ministro per il sud.
1. 124. Topo, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 30 anni.
*1. 268. Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 30 anni.
*1. 315. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 20 anni;

   b) al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) per il rilascio della garanzia di cui al presente articolo non sono previste commissioni o costi;

   c) al comma 2, sopprimere la lettera h);

   d) al comma 6, lettera a), dopo le parole: la domanda di finanziamento garantita dallo Stato aggiungere le seguenti: , la quale non necessita di nessun'altra documentazione aggiuntiva per essere accolta e processata dai soggetti finanziatori;

   e) al comma 14, sostituire le parole: 1.000 milioni di euro con le seguenti: 5.000 milioni di euro, dopo le parole: Al relativo onere inserire le seguenti: di 1.000 milioni di euro, e dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Al restante onere di 4.000 di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 159. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 20 anni.
*1. 286. Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 20 anni.
*1. 314. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 20 anni.
*1. 144. Squeri.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 20 anni.
*1. 265. Guidesi, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 20 anni.
*1. 295. Tartaglione, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 20 anni.
*1. 288. Benamati, Buratti, Topo, Mura, Pezzopane.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 15 anni;

   b) al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) per il rilascio della garanzia di cui al presente articolo non sono previste commissioni o costi;

   c) al comma 2, sopprimere la lettera h);

   d) al comma 6, lettera a), dopo le parole: la domanda di finanziamento garantita dallo Stato aggiungere le seguenti: , la quale non necessita di nessun'altra documentazione aggiuntiva per essere accolta e processata dai soggetti finanziatori;

   e) al comma 14, sostituire le parole: 1.000 milioni di euro con le seguenti: 4.500 milioni di euro, dopo le parole: Al relativo onere inserire le seguenti: di 1.000 milioni di euro e dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Al restante onere di 3.500 di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 154. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

  1. Alla lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 15 anni.
  2. Alla lettera b), dopo le parole e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, aggiungere le seguenti: , con esclusione di quelle classificate o classificabili tra i cosiddetti Utp.
1. 163. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 15 anni.

  Conseguentemente all'articolo 13, comma 3, lettera m), sostituire le parole: 72 mesi con le parole: 15 anni.
1. 281. Amitrano, Villani.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni, con le seguenti: 15 anni.
*1. 310. Conte, Pastorino.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni, con le seguenti: 15 anni.
*1. 298. Rachele Silvestri, De Toma.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni, con le seguenti: 15 anni.
*1. 284. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni, con le seguenti: 15 anni.
*1. 312. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 12 anni.
**1. 263. Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Bruno Bossio, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Gribaudo, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 12 anni.
**1. 290. Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 12 anni.
**1. 90. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 10 anni;

   b) al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) per il rilascio della garanzia di cui al presente articolo non sono previste commissioni o costi;

   c) al comma 2, sopprimere la lettera h);

   d) al comma 6, lettera a), dopo le parole: la domanda di finanziamento garantita dallo Stato aggiungere le seguenti: , la quale non necessita di nessun'altra documentazione aggiuntiva per essere accolta e processata dai soletti finanziatori;

   e) al comma 14, sostituire le parole: 1.000 milioni di euro con le seguenti: 3.000 milioni di euro, dopo le parole: Al relativo onere inserire le seguenti: di 1.000 milioni di euro e dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Al restante onere di 2.000 di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,.
1. 156. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.
*1. 146. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.
*1. 148. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.
*1. 153. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.
*1. 161. Mor, Ungaro, Moretto.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.
*1. 165. Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.
*1. 293. Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.
*1. 300. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.
*1. 311. Zardini, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.
*1. 309. Pastorino, Bersani, Epifani.

  Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) sostituire le parole: «6 anni» con le seguenti: «8 anni»;

   b) sopprimere le lettere e) e h).
1. 313. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 alla lettera a), dopo la parola: «avvalersi», inserire le seguenti: «, ove applicabile in relazione alla tipologia di finanziamento»;

   b) sostituire la lettera m), con la seguente: m) il soggetto finanziatore deve dimostrare alternativamente, in relazione alla tipologia di finanziamento, che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia: i) l'ammontare complessivo delle esposizioni e degli affidamenti nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del finanziato; ii) il debitore usufruisce di un maggiore termine per il pagamento, non inferiore a 6 mesi, rispetto a quanto originariamente previsto da contratto o dal finanziamento.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

  14-bis. Nel caso di operazioni di anticipo su crediti ovvero cessione di crediti, la garanzia di cui al presente articolo copre altresì le concessioni al debitore ceduto di dilazioni dei termini di pagamento dei crediti rilasciate da banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su richiesta dei debitori ceduti a condizione che vi sia il riconoscimento incondizionato dell'ammontare del credito. Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nei limiti temporali di cui al comma 2, lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   alla lettera c), dopo le parole: «operazione finanziaria», inserire le seguenti: «, ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti da parte di banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia.».
*1. 145. Nevi, Fiorini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 alla lettera a), dopo la parola: «avvalersi», inserire le seguenti: «, ove applicabile in relazione alla tipologia di finanziamento»;

   b) sostituire la lettera m), con la seguente: m) il soggetto finanziatore deve dimostrare alternativamente, in relazione alla tipologia di finanziamento, che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia: i) l'ammontare complessivo delle esposizioni e degli affidamenti nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del finanziato; ii) il debitore usufruisce di un maggiore termine per il pagamento, non inferiore a 6 mesi, rispetto a quanto originariamente previsto da contratto o dal finanziamento.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

  14-bis. Nel caso di operazioni di anticipo su crediti ovvero cessione di crediti, la garanzia di cui al presente articolo copre altresì le concessioni al debitore ceduto di dilazioni dei termini di pagamento dei crediti rilasciate da banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su richiesta dei debitori ceduti a condizione che vi sia il riconoscimento incondizionato dell'ammontare del credito. Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nei limiti temporali di cui al comma 2, lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   alla lettera c), dopo le parole: «operazione finanziaria», inserire le seguenti: «, ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti da parte di banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia.».
*1. 150. Fiorini.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 alla lettera a), dopo la parola: «avvalersi», inserire le seguenti: «, ove applicabile in relazione alla tipologia di finanziamento»;

   b) sostituire la lettera m), con la seguente: m) il soggetto finanziatore deve dimostrare alternativamente, in relazione alla tipologia di finanziamento, che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia: i) l'ammontare complessivo delle esposizioni e degli affidamenti nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del finanziato; ii) il debitore usufruisce di un maggiore termine per il pagamento, non inferiore a 6 mesi, rispetto a quanto originariamente previsto da contratto o dal finanziamento.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

  14-bis. Nel caso di operazioni di anticipo su crediti ovvero cessione di crediti, la garanzia di cui al presente articolo copre altresì le concessioni al debitore ceduto di dilazioni dei termini di pagamento dei crediti rilasciate da banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su richiesta dei debitori ceduti a condizione che vi sia il riconoscimento incondizionato dell'ammontare del credito. Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nei limiti temporali di cui al comma 2, lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   alla lettera c), dopo le parole: «operazione finanziaria», inserire le seguenti: «, ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti da parte di banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia.».
*1. 151. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 alla lettera a), dopo la parola: «avvalersi», inserire le seguenti: «, ove applicabile in relazione alla tipologia di finanziamento»;

   b) sostituire la lettera m), con la seguente: m) il soggetto finanziatore deve dimostrare alternativamente, in relazione alla tipologia di finanziamento, che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia: i) l'ammontare complessivo delle esposizioni e degli affidamenti nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del finanziato; ii) il debitore usufruisce di un maggiore termine per il pagamento, non inferiore a 6 mesi, rispetto a quanto originariamente previsto da contratto o dal finanziamento.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

  14-bis. Nel caso di operazioni di anticipo su crediti ovvero cessione di crediti, la garanzia di cui al presente articolo copre altresì le concessioni al debitore ceduto di dilazioni dei termini di pagamento dei crediti rilasciate da banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su richiesta dei debitori ceduti a condizione che vi sia il riconoscimento incondizionato dell'ammontare del credito. Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nei limiti temporali di cui al comma 2, lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   alla lettera c), dopo le parole: «operazione finanziaria», inserire le seguenti: «, ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti da parte di banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia.».
*1. 316. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: di avvalersi, inserire le seguenti: , ove applicabile in relazione alla tipologia di finanziamento,.
1. 272. Gabriele Lorenzoni, Donno.

  Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: 24 mesi con le parole: 36 mesi.

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 3, lettera m), sostituire le parole: non prima di 24 mesi con le seguenti: non prima di 36 mesi.
1. 279. Amitrano, Villani.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: i finanziamenti possono avere una durata massima di dieci anni per le imprese che hanno sede legale e operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016.
1. 275. Prisco, Trancassini, Acquaroli, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) la durata della garanzia dei finanziamenti di cui alla lettera a) è estesa fino 9 anni su richiesta dell'impresa beneficiaria che è regolare nel pagamento del prestito nei primi tre anni.
1. 317. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 2 sopprimere la lettera b).
*1. 169. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2 sopprimere la lettera b).
*1. 266. Rachele Silvestri, De Toma.

  Al comma 2 sopprimere la lettera b).
*1. 271. Pittalis, Martino.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*1. 304. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria di «impresa in difficoltà» di cui ai commi a), b), c), ed e) dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 49, comma 1, lettera g), le parole: «Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651 del 2014». Sono sostituite con le seguenti: «Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” di cui ai soli commi a), b), c), ed e) dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651 del 2014. Non sono in ogni caso, ai fini della presente norma, considerate “inadempienze probabili o deteriorate” le criticità che siano esclusivamente legate a “Piani di risanamento”, comunque denominati, in tegola con i rimborsi».

   b) all'articolo 56, comma 4, dopo le parole: «ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi» sono inserite le seguenti: «Non sono in ogni caso, ai fini della presente norma, considerate “inadempienze probabili o deteriorate” le criticità che siano esclusivamente legate a “Piani di risanamento”, comunque denominati, in tegola con i rimborsi».
1. 177. Martina, Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera b), aggiungete il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni»;

   alla lettera c), numero 1) aggiungere il seguente periodo: «Per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, che dichiarano i redditi catastali, per dichiarazione fiscale si intende la dichiarazione IVA»;

   alla lettera c), numero 2) dopo la frase: «se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio», aggiungere la seguente: «o dalle denunce contributive INPS (DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole».
1. 280. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come «sofferenze». Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
*1. 175. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come «sofferenze». Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
*1. 302. Mor, Marattin, Ungaro, Moretto.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come «sofferenze». Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
*1. 283. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come «sofferenze». Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
*1. 267. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come «sofferenze». Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato per più di tre mesi successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
1. 262. Mura, Topo, Buratti, Pezzopane.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 30 settembre 2019.
*1. 307. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 30 settembre 2019.
*1. 269. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) alla data del 29 febbraio l'impresa beneficiaria non risultava iscritta nella centrale rischi di Banca d'Italia né nelle altre banche dati di segnalazione del rischio di credito.
1. 264. Navarra, Nardi.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014, a meno che l'impresa risulti in concordato in continuità omologato e modifichi entro il 31 dicembre 2020 il relativo piano concordatario.
1. 273. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Tartaglione.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni classificate come «inadempienze probabili» oppure «sofferenze» ai sensi della disciplina bancaria.
1. 305. Sut.

  Al comma 2, lettera b) le parole: al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014, e, dopo le parole: alla data del 29 febbraio 2020 sono aggiunte le seguenti: l'impresa beneficiaria.
1. 285. Patassini, Boniardi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, lettera b) sopprimere le seguenti parole: non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e sostituire la parola: e con: che.
*1. 276. Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2, lettera b) sopprimere le seguenti parole: non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e sostituire la parola: e con: che.
*1. 277. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Al comma 2, lettera b) sopprimere le seguenti parole: non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e sostituire la parola: e con: che.
*1. 270. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b) sopprimere le parole: «e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea»;

   b) alla lettera d) al numero 1 sostituire le parole: «90 per cento dell'importo» con le seguenti: «100 per cento dell'importo».
**1. 274. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b) sopprimere le parole: «e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea»;

   b) alla lettera d) al numero 1 sostituire le parole: «90 per cento dell'importo» con le seguenti: «100 per cento dell'importo».
**1. 259. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «alla data del 29 febbraio 2020» con le seguenti: «alla data del 31 gennaio 2020».
*1. 186. Acquaroli.

  Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «alla data del 29 febbraio 2020» con le seguenti: «alla data del 31 gennaio 2020».
*1. 184. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «alla data del 29 febbraio 2020» con le seguenti: «alla data del 31 gennaio 2020».
*1. 167. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle imprese che sono in regola con i piani di ristrutturazione omologati, ai sensi degli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la legge fallimentare, con i concordati in continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, ovvero con piani di attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera d) della medesima legge fallimentare, prima della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.
1. 182. Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Gribaudo, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere il seguente periodo: ad esclusione delle imprese che, prima della dichiarazione dello stato di emergenza, risultavano essere già in regola con i piani di ristrutturazione omologati, ai sensi dell'articolo 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la legge fallimentare, con concordati in continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, ovvero con plani di attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera d), legge fallimentare.
1. 282. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione di quelle classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» ai sensi di Banca d'Italia purché alla data di approvazione del presente decreto le imprese beneficiarie non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come «sofferenze» ai sensi della disciplina bancaria;.
1. 179. Topo.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: normativa europea aggiungere le seguenti: requisiti di cui al primo periodo della presente lettera b) non si applicano se l'impresa beneficiaria si qualifica come start-up innovativa ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 o come PMI innovativa ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.
1. 173. Mor.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.
*1. 171. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.
*1. 188. Nevi, Novelli, Bagnasco.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.
*1. 278. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.
*1. 308. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'Impresa, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato dal punto 1) della lettera e) del comma 18 dell'articolo 2 Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, parametro indispensabile per la definizione di «impresa in difficoltà», vengono inclusi, nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.
1. 287. Rachele Silvestri, De Toma.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) l'importo del prestito assistito da garanzia superiore a 100.000,00 euro non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

    1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante da autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

    2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dall'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come attestato dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

   Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato, attestando la sussistenza dei requisiti a tal fine necessari anche mediante autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;.
1. 306. Ungaro.

  Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

   a) sostituire il numero 1) con il seguente: «1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata»;

   b) al numero 2) sostituire le parole: «dell'impresa relativi al 2019» con le parole: «del soggetto beneficiario relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019».
*1. 13. Ungaro, Mor, Moretto.

  Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

   a) sostituire il numero 1) con il seguente: «1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata»;

   b) al numero 2) sostituire le parole: «dell'impresa relativi al 2019» con le parole: «del soggetto beneficiario relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019».
*1. 190. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

   a) sostituire il numero 1) con il seguente: «1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata»;

   b) al numero 2) sostituire le parole: «dell'impresa relativi al 2019» con le parole: «del soggetto beneficiario relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019».
*1. 196. Acquaroli.

  Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

   a) sostituire il numero 1) con il seguente: «1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata»;

   b) al numero 2) sostituire le parole: «dell'impresa relativi al 2019» con le parole: «del soggetto beneficiario relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019».
*1. 198. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

    «1) 25 per cento del fatturato 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;».
1. 17. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 1) della lettera c), sostituire le parole: «del fatturato annuo» con le seguenti: «dei ricavi o compensi» e le parole: «dichiarazione fiscale» con le seguenti: «dichiarazione dei redditi»;

   b) al numero 1) della lettera d), sostituire le parole: «valore del fatturato fino» con le seguenti: «ricavi o compensi inferiori»;

   c) al numero 2) della lettera d), sostituire le parole: «valore del fatturato» con le seguenti: «ricavi o compensi»;

   d) al numero 3) della lettera d), comma 2, sostituire le parole: «valore del fatturato superiore» con le seguenti: «ricavi o compensi superiori».

  Conseguentemente:

    1) al medesimo articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 3, sostituire le parole: «al valore del fatturato» con le seguenti: «ai ricavi o compensi»;

   b) al comma 4, sostituire le parole: «del fatturato» con le seguenti: «dei ricavi o compensi»;

   c) al comma 6, sostituire le parole: «valore del fatturato inferiore» con le seguenti: «ricavi o compensi inferiori»;

   d) al comma 7, sostituire le parole: «o fatturato» con le seguenti: «ovvero ricavi o compensi»;

    2) all'articolo 13, lettera m), comma 1, sostituire le parole: «dichiarazione fiscale» con le seguenti: «dichiarazione dei redditi» e sostituire la parola: «ricavi» con le seguenti: «ricavi o compensi».
1. 289. Fiorini.

  Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

    1) alla lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

    2) alla lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

    3) alla lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

    4) alla lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

  Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «valore del fatturato», aggiungere le seguenti: «o del valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali,».
*1. 205. Baratto, Gelmini, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

    1) alla lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

    2) alla lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

    3) alla lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

    4) alla lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

  Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «valore del fatturato», aggiungere le seguenti: «o del valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali,».
*1. 261. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

    1) alla lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

    2) alla lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

    3) alla lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

    4) alla lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

  Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «valore del fatturato», aggiungere le seguenti: «o del valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali,».
*1. 296. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

    1) alla lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

    2) alla lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

    3) alla lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

    4) alla lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019»;

  Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «valore del fatturato», aggiungere le seguenti: «o del valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali,».
*1. 297. Mura, Topo.

  Al comma 2, lettera c), numero 1), dopo le parole: 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa e il doppio dei costi annuali del personale, aggiungere le seguenti: ovvero abbiano sostenuto investimenti documentabili.
1. 133. Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, che dichiarano i redditi catastali, per dichiarazione fiscale si intende la dichiarazione IVA.
*1. 15. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, che dichiarano i redditi catastali, per dichiarazione fiscale si intende la dichiarazione IVA.
*1. 19. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Al comma 2, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, che dichiarano i redditi catastali, per dichiarazione fiscale si intende la dichiarazione IVA.
*1. 193. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, che dichiarano i redditi catastali, per dichiarazione fiscale si intende la dichiarazione IVA.
*1. 200. Nevi, Novelli, Bagnasco.

  Al comma 2, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: per le imprese costituite dalla seconda metà del 2018, che non abbiano ancora potuto avere bilanci di esercizio completi o per le quali dichiarazione fiscale del 2018 non mette le imprese neocostituite nelle condizioni di dichiarare ricavi, il 50 per cento del fatturato realizzato nel 2019;

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, lettera c) numero 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: per le imprese costituite dalla seconda metà del 2018, che non abbiano ancora potuto avere bilanci di esercizio completi o per le quali dichiarazione fiscale del 2018 non mette le imprese neocostituite nelle condizioni di dichiarare ricavi, il 50 per cento del fatturato realizzato nel 2019;
1. 211. Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 2, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: per le imprese costituite nell'ultimo trimestre 2019 e nel 2020, il 50 per cento del fatturato realizzato nel 2019 o dei costi di costituzione, di impianto e di avviamento sostenuti nell'anno 2020, con riferimento alle start up agricole e per le imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, lettera c) numero 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: per le imprese costituite nell'ultimo trimestre 2019 e nel 2020, il 50 per cento del fatturato realizzato nel 2019 o dei costi di costituzione, di impianto e di avviamento sostenuti nell'anno 2020, con riferimento alle start up agricole e per le imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
1. 301. Occhiuto.

  Al comma 2, lettera c), numero 2) dopo le parole: se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio, aggiungere la seguente: o dalle denunce contributive INPS (DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole.
*1. 21. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Al comma 2, lettera c), numero 2) dopo le parole: se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio, aggiungere la seguente: o dalle denunce contributive INPS (DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole.
*1. 194. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, lettera c), numero 2) dopo le parole: se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio, aggiungere la seguente: o dalle denunce contributive INPS (DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole.
*1. 203. Nevi, Novelli, Bagnasco.

  Al comma 2, lettera c), numero 2) dopo le parole: se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio, aggiungere la seguente: o dalle denunce contributive INPS (DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole.
*1. 303. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole da: 31 dicembre con le seguenti: 31 dicembre 2016, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi quattro anni di attività, come documentato e attestato dal legale rappresentante dell'impresa.
1. 299. Mor.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) Per le imprese colpite dall'emergenza COVID-19 che hanno sede nel territorio dei comuni già fortemente penalizzati da calamità naturali occorse in data successiva al 1° gennaio 2015, l'importo del prestito assistito da garanzia d cui alla lettera c) del presente comma, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale precedente la calamità e all'anno fiscale 2019. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle garanzie dirette richieste ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c).
1. 216. Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Patassini, Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Basini, De Angelis, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) Al fine di garantire maggiore liquidità alle realtà produttive colpite dall'emergenza COVID-19 e già fortemente penalizzate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, per le imprese che hanno sede nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, l'importo del prestito assistito da garanzia di cui alla lettera c) del presente comma, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale 2015 e all'anno fiscale 2019. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle garanzie dirette richieste ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c).
1. 217. Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Patassini, Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Basini, De Angelis, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

  01) 100 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore di fatturato fino a 3,2 milioni di euro, per un finanziamento massimo di 800.000 euro pari al 25 per cento di fatturato.
1. 25. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 2, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

    01) 100 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore di fatturato non superiore a 3 milioni e 200 mila euro.
1. 219. Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Gribaudo, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

  Al comma 2, lettera d), numero 1)sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento.
1. 228. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, lettera d), numero 1), sostituire le parole: valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, con le seguenti: valore del fatturato da 3.200.000 euro fino a 1,5 miliardi di euro.
1. 222. Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Gribaudo, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera d), punto 3), dopo le parole: 70 per cento , inserire le seguenti: dell'importo del finanziamento;

   b) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

    1) al primo periodo, sostituire la parola: «inferiore» con le seguenti: «fino a»;

    2) alla lettera a), sostituire le parole: «all'erogazione» con le seguenti: «alla concessione», conseguentemente, sostituire la parola: «erogare» con la parola: «concedere»;

    3) alla lettera b), sostituire la parola: «erogazione» con la seguente: «concessione», sostituire le parole: «del processo deliberativo di erogazione» con le seguenti: «della delibera di concessione», dopo la parola: «garanzia» aggiungere: «così concessa»;

    4) alla lettera c), sostituire le parole: «al rilascio» con le seguenti: «all'erogazione»;

   c) dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti:

   «14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, l'impresa che presenta a banche, intermediari finanziari autorizzati iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ad altri soggetti abilitati alla concessione di credito, una richiesta di concessione di nuovi finanziamenti, in qualsiasi forma effettuati, rilascia una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara:

   a) che al 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

   b) di essere in stato di temporanea difficoltà come conseguenza della diffusione dell'epidemia COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa ovvero di poterlo divenire con il perdurare dell'emergenza correlata all'epidemia COVID-19;

   c) nel caso in cui l'impresa opera in forma societaria o collettiva, che alla data di pubblicazione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono già stati istituiti gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili prescritti dagli articoli 2086, comma secondo, nonché dagli articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475, comma primo, del codice civile, corredando in questo caso la dichiarazione con il parere favorevole dell'organo di controllo societario, ove esistente, o del revisore contabile o della società di revisione;

   d) che i finanziamenti concessi, coperti da garanzia ai sensi presente articolo, verranno destinati a sostenere i costi indicati dall'articolo 1, lettera n) del presente decreto.

   14-ter. Le richieste di nuovi finanziamenti in qualsiasi forma effettuati ai sensi del presente articolo sono accompagnate da copia del bilancio o del progetto di bilancio del 2019, integrato da una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata con gli elenchi delle esposizioni già in essere con il ceto bancario e dei debiti scaduti da oltre 90 giorni. Le informazioni di cui al precedente periodo devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'Impresa richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati aziendali forniti sono veritieri e completi e che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nella medesima dichiarazione il titolare o il legale rappresentante indica espressamente la data a partire dalla quale l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e conferma altresì che alla medesima data sussisteva una situazione di continuità aziendale.
   14-quater. Al fine di assicurare un tempestivo accesso ai nuovi finanziamenti di cui al presente articolo, nello svolgimento della fase istruttoria propedeutica alla deliberazione di erogazione degli stessi, le banche e gli altri soggetti indicati al comma 15 sono esonerati da verifiche sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente articolo o nelle disposizioni attuative emesse da SACE. Ove l'attestazione sia resa da un imprenditore, l'autodichiarazione attesta altresì le condizioni di sussistenza della continuità aziendale. Delle false dichiarazioni e dei loro effetti, anche nei confronti di terzi, risponde esclusivamente il dichiarante.».
*1. 23. Pastorino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera d), punto 3), dopo le parole: 70 per cento , inserire le seguenti: dell'importo del finanziamento;

   b) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

    1) al primo periodo, sostituire la parola: «inferiore» con le seguenti: «fino a»;

    2) alla lettera a), sostituire le parole: «all'erogazione» con le seguenti: «alla concessione», conseguentemente, sostituire la parola: «erogare» con la parola: «concedere»;

    3) alla lettera b), sostituire la parola: «erogazione» con la seguente: «concessione», sostituire le parole: «del processo deliberativo di erogazione» con le seguenti: «della delibera di concessione», dopo la parola: «garanzia» aggiungere: «così concessa»;

    4) alla lettera c), sostituire le parole: «al rilascio» con le seguenti: «all'erogazione»;

   c) dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti:

   «14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, l'impresa che presenta a banche, intermediari finanziari autorizzati iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ad altri soggetti abilitati alla concessione di credito, una richiesta di concessione di nuovi finanziamenti, in qualsiasi forma effettuati, rilascia una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara:

   a) che al 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

   b) di essere in stato di temporanea difficoltà come conseguenza della diffusione dell'epidemia COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa ovvero di poterlo divenire con il perdurare dell'emergenza correlata all'epidemia COVID-19;

   c) nel caso in cui l'impresa opera in forma societaria o collettiva, che alla data di pubblicazione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono già stati istituiti gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili prescritti dagli articoli 2086, comma secondo, nonché dagli articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475, comma primo, del codice civile, corredando in questo caso la dichiarazione con il parere favorevole dell'organo di controllo societario, ove esistente, o del revisore contabile o della società di revisione;

   d) che i finanziamenti concessi, coperti da garanzia ai sensi presente articolo, verranno destinati a sostenere i costi indicati dall'articolo 1, lettera n) del presente decreto.

   14-ter. Le richieste di nuovi finanziamenti in qualsiasi forma effettuati ai sensi del presente articolo sono accompagnate da copia del bilancio o del progetto di bilancio del 2019, integrato da una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata con gli elenchi delle esposizioni già in essere con il ceto bancario e dei debiti scaduti da oltre 90 giorni. Le informazioni di cui al precedente periodo devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'Impresa richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati aziendali forniti sono veritieri e completi e che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nella medesima dichiarazione il titolare o il legale rappresentante indica espressamente la data a partire dalla quale l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e conferma altresì che alla medesima data sussisteva una situazione di continuità aziendale.
   14-quater. Al fine di assicurare un tempestivo accesso ai nuovi finanziamenti di cui al presente articolo, nello svolgimento della fase istruttoria propedeutica alla deliberazione di erogazione degli stessi, le banche e gli altri soggetti indicati al comma 15 sono esonerati da verifiche sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente articolo o nelle disposizioni attuative emesse da SACE. Ove l'attestazione sia resa da un imprenditore, l'autodichiarazione attesta altresì le condizioni di sussistenza della continuità aziendale. Delle false dichiarazioni e dei loro effetti, anche nei confronti di terzi, risponde esclusivamente il dichiarante.».
*1. 26. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera d), punto 3), dopo le parole: 70 per cento , inserire le seguenti: dell'importo del finanziamento;

   b) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

    1) al primo periodo, sostituire la parola: «inferiore» con le seguenti: «fino a»;

    2) alla lettera a), sostituire le parole: «all'erogazione» con le seguenti: «alla concessione», conseguentemente, sostituire la parola: «erogare» con la parola: «concedere»;

    3) alla lettera b), sostituire la parola: «erogazione» con la seguente: «concessione», sostituire le parole: «del processo deliberativo di erogazione» con le seguenti: «della delibera di concessione», dopo la parola: «garanzia» aggiungere: «così concessa»;

    4) alla lettera c), sostituire le parole: «al rilascio» con le seguenti: «all'erogazione»;

   c) dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti:

   «14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, l'impresa che presenta a banche, intermediari finanziari autorizzati iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ad altri soggetti abilitati alla concessione di credito, una richiesta di concessione di nuovi finanziamenti, in qualsiasi forma effettuati, rilascia una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara:

   a) che al 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

   b) di essere in stato di temporanea difficoltà come conseguenza della diffusione dell'epidemia COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa ovvero di poterlo divenire con il perdurare dell'emergenza correlata all'epidemia COVID-19;

   c) nel caso in cui l'impresa opera in forma societaria o collettiva, che alla data di pubblicazione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono già stati istituiti gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili prescritti dagli articoli 2086, comma secondo, nonché dagli articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475, comma primo, del codice civile, corredando in questo caso la dichiarazione con il parere favorevole dell'organo di controllo societario, ove esistente, o del revisore contabile o della società di revisione;

   d) che i finanziamenti concessi, coperti da garanzia ai sensi presente articolo, verranno destinati a sostenere i costi indicati dall'articolo 1, lettera n) del presente decreto.

   14-ter. Le richieste di nuovi finanziamenti in qualsiasi forma effettuati ai sensi del presente articolo sono accompagnate da copia del bilancio o del progetto di bilancio del 2019, integrato da una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata con gli elenchi delle esposizioni già in essere con il ceto bancario e dei debiti scaduti da oltre 90 giorni. Le informazioni di cui al precedente periodo devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'Impresa richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati aziendali forniti sono veritieri e completi e che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nella medesima dichiarazione il titolare o il legale rappresentante indica espressamente la data a partire dalla quale l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e conferma altresì che alla medesima data sussisteva una situazione di continuità aziendale.
   14-quater. Al fine di assicurare un tempestivo accesso ai nuovi finanziamenti di cui al presente articolo, nello svolgimento della fase istruttoria propedeutica alla deliberazione di erogazione degli stessi, le banche e gli altri soggetti indicati al comma 15 sono esonerati da verifiche sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente articolo o nelle disposizioni attuative emesse da SACE. Ove l'attestazione sia resa da un imprenditore, l'autodichiarazione attesta altresì le condizioni di sussistenza della continuità aziendale. Delle false dichiarazioni e dei loro effetti, anche nei confronti di terzi, risponde esclusivamente il dichiarante.».
*1. 28. Ubaldo Pagano.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera d), punto 3), dopo le parole: 70 per cento , inserire le seguenti: dell'importo del finanziamento;

   b) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

    1) al primo periodo, sostituire la parola: «inferiore» con le seguenti: «fino a»;

    2) alla lettera a), sostituire le parole: «all'erogazione» con le seguenti: «alla concessione», conseguentemente, sostituire la parola: «erogare» con la parola: «concedere»;

    3) alla lettera b), sostituire la parola: «erogazione» con la seguente: «concessione», sostituire le parole: «del processo deliberativo di erogazione» con le seguenti: «della delibera di concessione», dopo la parola: «garanzia» aggiungere: «così concessa»;

    4) alla lettera c), sostituire le parole: «al rilascio» con le seguenti: «all'erogazione»;

   c) dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti:

   «14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, l'impresa che presenta a banche, intermediari finanziari autorizzati iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ad altri soggetti abilitati alla concessione di credito, una richiesta di concessione di nuovi finanziamenti, in qualsiasi forma effettuati, rilascia una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara:

   a) che al 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

   b) di essere in stato di temporanea difficoltà come conseguenza della diffusione dell'epidemia COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa ovvero di poterlo divenire con il perdurare dell'emergenza correlata all'epidemia COVID-19;

   c) nel caso in cui l'impresa opera in forma societaria o collettiva, che alla data di pubblicazione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono già stati istituiti gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili prescritti dagli articoli 2086, comma secondo, nonché dagli articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475, comma primo, del codice civile, corredando in questo caso la dichiarazione con il parere favorevole dell'organo di controllo societario, ove esistente, o del revisore contabile o della società di revisione;

   d) che i finanziamenti concessi, coperti da garanzia ai sensi presente articolo, verranno destinati a sostenere i costi indicati dall'articolo 1, lettera n) del presente decreto.

   14-ter. Le richieste di nuovi finanziamenti in qualsiasi forma effettuati ai sensi del presente articolo sono accompagnate da copia del bilancio o del progetto di bilancio del 2019, integrato da una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata con gli elenchi delle esposizioni già in essere con il ceto bancario e dei debiti scaduti da oltre 90 giorni. Le informazioni di cui al precedente periodo devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'Impresa richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati aziendali forniti sono veritieri e completi e che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nella medesima dichiarazione il titolare o il legale rappresentante indica espressamente la data a partire dalla quale l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e conferma altresì che alla medesima data sussisteva una situazione di continuità aziendale.
   14-quater. Al fine di assicurare un tempestivo accesso ai nuovi finanziamenti di cui al presente articolo, nello svolgimento della fase istruttoria propedeutica alla deliberazione di erogazione degli stessi, le banche e gli altri soggetti indicati al comma 15 sono esonerati da verifiche sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente articolo o nelle disposizioni attuative emesse da SACE. Ove l'attestazione sia resa da un imprenditore, l'autodichiarazione attesta altresì le condizioni di sussistenza della continuità aziendale. Delle false dichiarazioni e dei loro effetti, anche nei confronti di terzi, risponde esclusivamente il dichiarante.».
*1. 224. Melilli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera d), punto 3), dopo le parole: 70 per cento , inserire le seguenti: dell'importo del finanziamento;

   b) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

    1) al primo periodo, sostituire la parola: «inferiore» con le seguenti: «fino a»;

    2) alla lettera a), sostituire le parole: «all'erogazione» con le seguenti: «alla concessione», conseguentemente, sostituire la parola: «erogare» con la parola: «concedere»;

    3) alla lettera b), sostituire la parola: «erogazione» con la seguente: «concessione», sostituire le parole: «del processo deliberativo di erogazione» con le seguenti: «della delibera di concessione», dopo la parola: «garanzia» aggiungere: «così concessa»;

    4) alla lettera c), sostituire le parole: «al rilascio» con le seguenti: «all'erogazione»;

   c) dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti:

   «14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, l'impresa che presenta a banche, intermediari finanziari autorizzati iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ad altri soggetti abilitati alla concessione di credito, una richiesta di concessione di nuovi finanziamenti, in qualsiasi forma effettuati, rilascia una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara:

   a) che al 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

   b) di essere in stato di temporanea difficoltà come conseguenza della diffusione dell'epidemia COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa ovvero di poterlo divenire con il perdurare dell'emergenza correlata all'epidemia COVID-19;

   c) nel caso in cui l'impresa opera in forma societaria o collettiva, che alla data di pubblicazione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono già stati istituiti gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili prescritti dagli articoli 2086, comma secondo, nonché dagli articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475, comma primo, del codice civile, corredando in questo caso la dichiarazione con il parere favorevole dell'organo di controllo societario, ove esistente, o del revisore contabile o della società di revisione;

   d) che i finanziamenti concessi, coperti da garanzia ai sensi presente articolo, verranno destinati a sostenere i costi indicati dall'articolo 1, lettera n) del presente decreto.

   14-ter. Le richieste di nuovi finanziamenti in qualsiasi forma effettuati ai sensi del presente articolo sono accompagnate da copia del bilancio o del progetto di bilancio del 2019, integrato da una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata con gli elenchi delle esposizioni già in essere con il ceto bancario e dei debiti scaduti da oltre 90 giorni. Le informazioni di cui al precedente periodo devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'Impresa richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati aziendali forniti sono veritieri e completi e che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nella medesima dichiarazione il titolare o il legale rappresentante indica espressamente la data a partire dalla quale l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e conferma altresì che alla medesima data sussisteva una situazione di continuità aziendale.
   14-quater. Al fine di assicurare un tempestivo accesso ai nuovi finanziamenti di cui al presente articolo, nello svolgimento della fase istruttoria propedeutica alla deliberazione di erogazione degli stessi, le banche e gli altri soggetti indicati al comma 15 sono esonerati da verifiche sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente articolo o nelle disposizioni attuative emesse da SACE. Ove l'attestazione sia resa da un imprenditore, l'autodichiarazione attesta altresì le condizioni di sussistenza della continuità aziendale. Delle false dichiarazioni e dei loro effetti, anche nei confronti di terzi, risponde esclusivamente il dichiarante.».
*1. 130. Buratti, Mancini, Mura.

  Al comma 2, lettera e) apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il numero 1) con il seguente: per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, dopo il primo anno gratuito, 25 punti base durante il secondo, terzo, quarto e quinto anno, 50 punti base durante il sesto, settimo, ottavo e nono anno, 100 punti base al decimo sino al dodicesimo anno;

   b) sostituire il numero 2) con il seguente: per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo, terzo, quarto, 100 punti base durante il quinto, sesto, settimo, ottavo e nono anno, 200 punti base al decimo anno sino al dodicesimo anno.
1. 30. Mor, Moretto, Ungaro, Marattin.

  Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il numero 1) con il seguente: per i finanziamenti alle imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, dopo il primo anno gratuito, 25 punti base durante il secondo, terzo, quarto e quinto anno, 50 punti base durante il sesto, settimo, ottavo e nono anno, 100 punti base al decimo sino al dodicesimo anno;

   b) sopprimere il numero 2.
1. 191. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Al comma 2, lettera e), ai numeri 1) e 2) dopo le parole: piccole e medie imprese aggiungere le seguenti parole: fino a 499 dipendenti.
*1. 32. Ubaldo Pagano.

  Al comma 2, lettera e), ai numeri 1) e 2) dopo le parole: piccole e medie imprese aggiungere le seguenti parole: fino a 499 dipendenti.
*1. 37. Buratti, Mancini, Mura.

  Al comma 2, lettera e), ai numeri 1) e 2) dopo le parole: piccole e medie imprese aggiungere le seguenti parole: fino a 499 dipendenti.
*1. 187. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2, lettera e), ai numeri 1) e 2) dopo le parole: piccole e medie imprese aggiungere le seguenti parole: fino a 499 dipendenti.
*1. 189. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Al comma 2, lettera e), ai numeri 1) e 2) dopo le parole: piccole e medie imprese aggiungere le seguenti parole: fino a 499 dipendenti.
*1. 320. Melilli.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere il seguente:

  2-bis. L'applicazione del tasso di interesse sul finanziamento richiesto decorre dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto di credito finanziatore.
1. 35. D'Uva, Sut.

  Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

   a) dopo la lettera f) aggiungere la seguente: f-bis) la garanzia è concessa quando alla domanda di finanziamento sia contestualmente presentato da parte dell'impresa l'elenco dei nominativi dei soci, degli amministratori, dei componenti del consiglio di amministrazione, dei direttori generali, dei componenti del collegio dei sindaci;

   b) dopo la lettera i) aggiungere la seguente: i-bis) l'impresa che beneficia della garanzia, allo scopo di facilitare l'esercizio di controllo di legalità da parte delle istituzioni predisposte attraverso un sistema di tracciamento, si impegna ad aprire un nuovo conto corrente destinato alla ricezione del finanziamento, a cui è associato un codice che garantisce la tracciabilità delle transazioni;
1. 38. Lattanzio.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I nuovi finanziamenti potranno essere utilizzati anche per l'estinzione di precedenti esposizioni debitorie di natura finanziaria, nell'ambito di un piano funzionale al mantenimento o al recupero dell'equilibrio economico e finanziario e alla ripresa della normale operatività aziendale, a condizione che alla data del 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà, come previsto alla precedente lettera b) ai fini del rilascio della garanzia di cui al comma 1 del presente articolo.
1. 40. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, lettera g), inserire, in fine, il seguente periodo: non sono in ogni caso ammessi finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario.
1. 42. Pastorino.

  Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente lettera:

   h) Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia, al netto delle commissioni, deve essere pari a zero;

  Conseguentemente, al comma 10, antepone le seguenti parole: Salvo quanto disposto al comma 2, lettera h),.
1. 192. Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:

   h) Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti deve essere pari al costo di rifinanziamento applicato dalla Banca Centrale Europea alle tipologie di soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.
1. 49. Fassina, Pastorino.

  Al comma 2, lettera h), premettere le seguenti parole: in relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse per la parte garantita del credito, nel caso di garanzia diretta o di un premio complessivo di garanzia, nonché nel caso di riassicurazione, non superiore al tasso di rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.
1. 195. Adelizzi, Donno.

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: al recupero dei costi aggiungere le seguenti: e comunque non superiori allo 0,5 per cento dell'importo della garanzia prestata.
1. 199. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 2, lettera h), primo periodo, aggiunge, in fine, le seguenti parole: e comunque non possono essere applicate commissioni superiori al tetto massimo degli interessi applicati al BTP a 10 anni per la parte coperta da garanzia Medio Credito Centrale e/o Sace e del BTP a 10 anni, maggiorato di un premio massimo del 3 per cento, per la parte non coperta da garanzie pubbliche.
1. 231. Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Gribaudo, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

  Al comma 2, lettera h), secondo periodo, sostituire le parole: come documentato e attestato dal rappresentante legale ovunque ricorrano, con le seguenti: come confermato con dichiarazione del rappresentante legale.
*1. 50. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Al comma 2, lettera h), secondo periodo, sostituire le parole: come documentato e attestato dal rappresentante legale ovunque ricorrano, con le seguenti: come confermato con dichiarazione del rappresentante legale.
*1. 52. Benamati, Buratti, Topo.

  Al comma 2, lettera h), secondo periodo, sostituire le parole: come documentato e attestato dal rappresentante legale ovunque ricorrano, con le seguenti: come confermato con dichiarazione del rappresentante legale.
*1. 54. Ungaro.

  Al comma 2, lettera h), secondo periodo, sostituire le parole: come documentato e attestato dal rappresentante legale ovunque ricorrano, con le seguenti: come confermato con dichiarazione del rappresentante legale.
*1. 197. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   h-bis) L'importo del finanziamento è accreditato esclusivamente su uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, su cui devono essere registrati tutti i movimenti finanziari di cui alla lettera n), effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'operatività del conto dedicato è condizionata all'indicazione nella causale del pagamento dell'oggetto: «sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020». Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 4 della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dall'articolo 7 della legge 17 dicembre 2010 n. 217.
1. 44. Miceli, Braga, Zan.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) Al fine di garantire tracciabilità dei flussi finanziari, l'impresa che beneficia della garanzia accende un conto bancario dedicato sul quale sono versati i finanziamenti di cui al comma 1. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sul conto correnti dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
1. 46. Pastorino.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei finanziamenti di cui al comma 1 sono regolati ai sensi dell'articolo 3, legge 13 agosto 2010 , n. 136.
1. 48. Pastorino.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'articolo 3, legge 13 agosto 2010 , n. 136.
1. 56. Pastorino.

  Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) L'impresa che beneficia della garanzia assume l'Impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia soggetta alla direzione e coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.
1. 59. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia soggetta alla direzione e coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.
*1. 60. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia soggetta alla direzione e coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.
*1. 62. Martino, Gelmini, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) ogni impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni, adotti un approccio prudente e lungimirante nello stabilire le politiche di remunerazione variabile delle componenti interne manageriali nei corso del 2020; le imprese beneficiarie della garanzia che presentano un fatturato annuo pari o superiore a 100 milioni di euro si impegnano a non accantonare le riserve non obbligatorie nel corso del 2020;
1. 64. Raduzzi.

  Al comma 2, lettera i) dopo le parole: l'impresa, aggiungere le seguenti: , con fatturato non superiore a 3,2 milioni di euro,.
1. 235. Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Gribaudo, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

  Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: nel corso del 2020, con le parole: fino alla completa liberazione della garanzia.
1. 63. Fassina, Pastorino, Epifani, Bersani.

  Al comma 2 lettera i) sostituire la parola: 2020 con la seguente: 2021.
1. 61. Zardini.

  Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La liquidità acquisita con il nuovo finanziamento non potrà essere nemmeno utilizzata per rimborsare il beneficiario se persona fisica, ed i soci, se trattasi di beneficiari organizzati in forma collettiva, di finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, o versamenti in conto capitale.
1. 68. Pastorino.

  Al comma 2, lettera i) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Allo stesso modo si impegna a non distribuire, per lo stesso periodo, premi e stock options a dirigenti, amministratori e membri di organi di controllo.
1. 70. Fratoianni, Pastorino.

  Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

   i-bis) le imprese che beneficiano della garanzia si impegnano a non delocalizzare la produzione nel periodo di erogazione del finanziamento;.
1. 65. Pastorino, Bersani, Epifani.

  Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

   i-bis) le imprese beneficiarie della garanzia con più di 250 occupati, che abbiano un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro ovvero un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro, presentano un piano industriale a cui vincolare nuovi investimenti, la tenuta occupazionale e l'impegno a non delocalizzare la produzione nel periodo di erogazione del finanziamento, secondo quanto disposto dagli artt. 5-8, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87;.
1. 66. Pastorino, Bersani.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a contenere la remunerazione complessiva del management e di ogni dipendente o consulente entro 20 volte la media delle retribuzioni dei dipendenti con la qualifica di operaio o con il minore livello retributivo presente in azienda, fino alla completa liberazione della garanzia.
1. 67. Fassina, Pastorino.

  Al comma 2, sopprimere la lettera l).
*1. 86. Boschi, Marattin, Migliore.

  Al comma 2, sopprimere la lettera l).
*1. 87. Murelli, Durigon, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, sopprimere la lettera l).
*1. 201. D'Attis, Gelmini, Barelli, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2, sopprimere la lettera l).
*1. 202. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Al comma 2, sopprimere la lettera l).
*1. 244. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) l'impresa che beneficia della garanzia, entro 18 mesi dall'erogazione del finanziamento, non può attuare riduzioni di personale, né interventi di assetto occupazionale, in mancanza di accordo con le Organizzazioni Sindacali. In caso di controversia, la competente Direzione Territoriale del lavoro convoca le suddette parti interessate, e a seguito di esito negativo del tentativo di accordo, emette le proprie indicazioni operative per l'azienda.
1. 89. Pallini.

  Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a fornire alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che ne facciano richiesta, una relazione informativa in merito alla situazione occupazionale, unitamente agli eventuali consultazione ed esame congiunto da esperirsi, sempre su richiesta sindacale, entro i tre giorni successivi a quello delle comunicazione preventiva, anche in via telematica;.
1. 206. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Al comma 2, sostituire a lettera l) con la seguente:

   l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a garantire i livelli occupazionali esistenti alla data del 23 febbraio 2020, o a gestire eventuali modifiche solo attraverso accordi sindacali;.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo la lettera n) aggiungere, la seguente:

   o) l'impresa che beneficia del finanziamento coperto dalla garanzia si impegna a non delocalizzare al di fuori del territorio italiano nessun componente della propria attività produttiva fino alla completa restituzione del finanziamento ricevuto.
1. 84. Lattanzio.

  Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) l'impresa che occupa oltre 100 dipendenti e beneficia delle garanzie di cui al comma 1, assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;.
*1. 72. Gribaudo.

  Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) l'impresa che occupa oltre 100 dipendenti e beneficia delle garanzie di cui al comma 1, assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;.
*1. 77. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) l'impresa che occupa oltre 100 dipendenti e beneficia delle garanzie di cui al comma 1, assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;.
*1. 204. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo.

  Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) l'impresa con più di 15 dipendenti che beneficia della garanzia assume l'impegno, fermo restando quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 in materia di licenziamenti collettivi, ad inviare anche in via telematica alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale un'informativa sulla gestione dei livelli occupazionali.
1. 240. Buratti, Benamati.

  Al comma 2, lettera l) dopo la parola: impresa aggiungere le seguenti: che non si qualifica come start-up innovativa ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 o come PMI innovativa ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, e.
1. 74. Mor.

  Al comma 2, lettera l) dopo le parole: l'impresa, aggiungere le seguenti: , con più di 15 dipendenti,.
1. 237. Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Gribaudo, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Soverini, Topo, Vazio.

  Al comma 2, lettera l), dopo la parola: assume aggiungere le seguenti: ove possibile.
1. 207. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Al comma 2, lettera l), sostituire la parola: gestire con la seguente: salvaguardare e, dopo la parola: sindacali aggiungere le seguenti: con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
1. 81. Zardini.

  Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: attraverso accordi sindacali.
1. 246. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2, lettera l), aggiungere in fine, le seguenti parole: sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
1. 91. Fassina, Pastorino, Epifani, Bersani.

  Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sino al 31 dicembre 2020, mediante dichiarazione resa al soggetto finanziatore titolare o legale rappresentante.
1. 248. Fiorini.

  Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

   l-bis) previa acquisizione di apposita dichiarazione da parte dei soggetti indicati all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 con la quale si attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;.
1. 79. Pastorino, Bersani.

  Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

   l-bis) in applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 i destinatari degli obblighi di comunicazione o segnalazione alla Unità di informazione finanziaria devono valutare comportamenti e caratteristiche delle operatività sintomatiche di rischi di infiltrazione criminale, assicurando la condivisione delle informazioni, in linea con le previsioni dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 231 del 2007;.
1. 82. Pastorino, Bersani.

  Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:

   m) il soggetto finanziatore non può utilizzare il finanziamento rilasciato sulla base delle garanzie di cui al comma 1 per estinguere in tutto o in parte le esposizioni nei confronti del soggetto finanziato, detenute alla data di entrata in vigore del presente Decreto.
1. 93. Fassina, Pastorino.

  Al comma 2, lettera m), dopo la parola: superiore, aggiungere le seguenti: del 50 per cento.
1. 97. Fassina, Pastorino.

  Al comma 2, lettera m), dopo le parole: risulta superiore, aggiungere le seguenti: dell'importo pari alla quota garantita del finanziamento concesso rispetto.
1. 208. Buompane, Donno.

  Al comma 2, lettera m) aggiungere in fine, le seguenti parole: , e che inoltre, nei 12 mesi successivi procede al rinnovo automatico degli affidamenti in essere al 29 febbraio 2020, salvo esplicita rinuncia dell'impresa affidataria;.
1. 95. Pastorino, Fratoianni.

  Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Il soggetto finanziatore deve altresì dimostrare di avere dilazionato, per l'intero periodo di emergenza e per i sei mesi successivi alla conclusione dello stesso, il rimborso delle esposizioni non rateali.
1. 98. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

  Al comma 2, dopo la lettera m), inserire la seguente:

   m-bis) in applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i destinatari degli obblighi di comunicazione o segnalazione all'Unità di informazione finanziaria devono valutare comportamenti e caratteristiche delle operatività sintomatiche di rischi di infiltrazione criminale. L'Unità di informazione finanziaria comunica tempestivamente alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo i dati e le informazioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 231 del 2007 ai fini dell'esercizio dei poteri di impulso investigativo e coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, assicurando altresì la condivisione delle informazioni in linea con le previsioni dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
1. 102. Miceli, Braga, Zan, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera n) sostituire le parole: costi del personale con le seguenti: , in via prioritaria, i costi del personale e il pagamento dei fornitori nei tempi previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e, in via sussidiaria.
1. 112. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, lettera n), dopo le parole: costi del personale, inserire le seguenti: dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda.

  Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

   p-bis) quanto previsto alle lettere c) e d) si applica anche nel caso di finanziamenti concessi per il pagamento di canoni di locazione o di affitto azienda o di ramo d'azienda.
*1. 115. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, lettera n), dopo le parole: costi del personale, inserire le seguenti: dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda.

  Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

   p-bis) quanto previsto alle lettere c) e d) si applica anche nel caso di finanziamenti concessi per il pagamento di canoni di locazione o di affitto azienda o di ramo d'azienda.
*1. 252. Squeri.

  Al comma 2, lettera n), dopo le parole: costi del personale aggiungere le seguenti: dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda.
**1. 113. Raduzzi, Zanichelli.

  Al comma 2, lettera n), dopo le parole: costi del personale aggiungere le seguenti: dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda.
**1. 250. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, lettera n), dopo la parola imprenditoriali aggiungere le seguenti parole: e qualsiasi ulteriore onere funzionale alla prosecuzione dell'attività aziendale.
1. 209. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Al comma 2 lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che le medesime imprese si impegnino a non delocalizzare le produzioni o parti di esse.
1. 104. Zardini, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e a qualsiasi ulteriore onere funzionale alla prosecuzione dell'attività aziendale.
1. 109. Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, lettera n), sono aggiunte in fine le seguenti parole: nonché in misura non superiore al 30 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale, ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1. 210. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2, lettera n), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il finanziamento può essere destinato altresì all'acquisizione di partecipazioni funzionali allo sviluppo delle attività e al perseguimento dell'oggetto sociale dell'impresa.
1. 212. Pittalis, Martino.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente lettera:

   n-bis) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere erogato in un nuovo conto corrente dedicato ed aperto appositamente dal soggetto finanziato.
1. 105. Berardini, Torto, Sut, De Girolamo, Serritella.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) il finanziamento coperto della garanzia può essere destinato per sostenere un'anticipazione di liquidità a favore delle attività imprenditoriali ai fini richiesta di rimborso Iva in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1. 107. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) il finanziamento coperto della garanzia può essere destinato per sostenere un'anticipazione di liquidità a favore delle attività imprenditoriali ai fini richiesta di rimborso Iva in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1. 214. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

   n-bis) le disposizioni di cui agli articoli 216 e 217 del codice penale non si applicano alle operazioni di finanziamento e garanzia effettuate ai sensi del presente decreto.
1. 117. Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) nelle more dell'autorizzazione del Medio Credito Centrale o di Sace, le banche e i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono anticipare fino al 30 per cento gli importi del totale del finanziamento richiesto per il pagamento di debiti privilegiati con surroga della banca e del soggetto autorizzato all'esercizio del credito nei diritti dei dipendenti ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile. L'anticipo concesso viene estinto con l'erogazione del finanziamento assistito da garanzia Medio Credito Centrale e/o Sace.
1. 118. Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Gribaudo, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) le banche e i soggetti autorizzati all'esercizio del credito deliberano sulla richiesta di erogazione dei nuovi finanziamenti nel termine di 15 giorni dalla presentazione della richiesta, se l'impresa richiedente non è già cliente della banca o del soggetto autorizzato all'esercizio del credito, ovvero nel termine di 10 giorni, se l'impresa richiedente è già cliente della banca o del soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Medio Credito Centrale o Sace deliberano la garanzia entro 5 giorni dalla richiesta della banca o del soggetto abilitato all'esercizio del credito. Medio Credito Centrale e Sace, al fine di accelerare i propri processi decisionali, possono avvalersi dei servizi di analisi creditizia di banche e di soggetti autorizzati all'esercizio del credito che non siano in una situazione di conflitto di interesse rispetto alle richieste di finanziamento presentate dalle imprese. La mancata approvazione della richiesta del finanziamento o della garanzia deve essere motivata.
1. 120. Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Gribaudo, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) i crediti certificati vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione del prestito previsto dal presente articolo. La garanzia copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 2 lettera d), fino ad un importo massimo garantito di euro 2.500.000.
*1. 213. De Toma, Rachele Silvestri, Fioramonti.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) i crediti certificati vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione del prestito previsto dal presente articolo. La garanzia copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 2 lettera d), fino ad un importo massimo garantito di euro 2.500.000.
*1. 318. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2 dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) qualora i soci della società destinataria del finanziamento provvedano a depositare, presso il soggetto erogante, a titolo di garanzia, un ammontare pari all'importo del finanziamento non coperto dalla garanzia di cui al comma 1, l'importo del prestito di cui alla lettera c), numero 1) elevato al 50 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019 e l'importo di cui al numero 2) è elevato al triplo dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019 o dei costi del personale attesi per i primi due anni di attività, qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018. È fatto divieto al soggetto erogante richiedere ulteriori garanzie.
1. 253. Mor.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) relativamente ai finanziamenti di importo superiore a centomila euro, il soggetto finanziatore deve:

    1) acquisire dall'impresa i dati identificativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera n) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 relativi all'impresa beneficiaria, ai soci titolari di partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c) del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai componenti degli organi sociali ed agli altri soggetti indicati all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

    2) trasmettere i dati di cui al punto precedente alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo che provvederà ad analizzarli, nell'esercizio dei compiti di coordinamento e impulso di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, nella base dati SIDNA, fornendo al Prefetto competente gli elementi cognitivi, non più coperti da segreto, valutabili ai fini dell'informazione antimafia a carattere interdittivo ai sensi degli articoli 89-bis e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

    3) acquisire dall'impresa la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativa al titolare effettivo del finanziamento se diverso dal richiedente, ovvero la persona fisica o l'entità diversa dalla persona fisica in favore della quale è destinato il credito, ovvero la persona fisica o l'entità diversa dalla persona fisica che avrà la disponibilità della provvista;

    4) acquisire dall'impresa la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativa all'eventuale esistenza di rapporti di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei finanziamenti di cui al presente articolo devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

   dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Agli adempimenti previsti dal comma 2, lettera o), n. 2, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

   Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 215. Trano, Aprile.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Le imprese che effettuano aumenti di capitale, entro 12 mesi dalla crisi emergenziale COVID-19, potranno ottenere dalle banche un finanziamento di durata complessiva di 10 anni e di importo pari a 5 volte l'aumento di capitale stesso, garantito al 100 per cento da SACE Spa e senza ulteriori oneri e costi aggiuntivi a carico dell'imprese richiedenti.
*1. 220. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Le imprese che effettuano aumenti di capitale, entro 12 mesi dalla crisi emergenziale COVID-19, potranno ottenere dalle banche un finanziamento di durata complessiva di 10 anni e di importo pari a 5 volte l'aumento di capitale stesso, garantito al 100 per cento da SACE Spa e senza ulteriori oneri e costi aggiuntivi a carico dell'imprese richiedenti.
*1. 291. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'impresa che beneficia della garanzia, se parte di un gruppo di imprese con ricavi consolidati nel periodo d'imposta 2018 o 2019 superiori a 750 milioni di euro, assume l'impegno di rendere pubblica entro il 31 dicembre 2020 la rendicontazione paese per paese del gruppo di appartenenza relativa al periodo d'imposta 2018 e 2019; assume altresì l'impegno di rendere pubblica la rendicontazione paese per paese del gruppo di appartenenza relativa a ogni periodo d'imposta coperto anche in parte da garanzie entro la fine dell'anno successivo. Le rendicontazioni devono contenere tutte le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto 23 febbraio 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 218. Berti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Salvo quanto stabilito al precedente comma 1, limitatamente alle imprese con almeno 250 dipendenti, fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro è fatto obbligo di adottare un piano industriale al quale vincolare nuovi investimenti, tenuta dei livelli occupazionali, impegno a non delocalizzare la produzione durante l'intero periodo di copertura della garanzia.
1. 294. Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In considerazione del reale stato di necessità del settore turistico ricettivo collegato all'emergenza epidemiologica da «COVID-19», per le strutture ricettive la condizione di durata massima del finanziamento di cui alla lettera a) del comma 2 è estesa a 12 anni e il limite massimo dell'importo del prestito assistito da garanzia è commisurato al maggiore tra: il 50 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale e il parametro di cui al comma 2, lettera c).
1. 292. Topo, Pezzopane.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano, fatti salvi i finanziamenti assistiti dallo Stato a seguito di calamità naturali intervenute negli ultimi 5 anni. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.
1. 221. Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Corneli, Grippa, Berardini, Gallinella.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al valore del fatturato in Italia con le seguenti: al valore del fatturato delle imprese con sede in Italia prodotto anche all'estero.
1. 225. Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini del presente decreto per «Gruppo Economico» si intende l'insieme delle società facenti capo al medesimo titolare effettivo, così come individuato alla data del 29 febbraio 2020.
1. 223. Fratoianni, Pastorino.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e del personale in Italia, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo.
*1. 121. Marattin, Ungaro, Moretto, Mor.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e del personale in Italia, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo.
*1. 122. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e del personale in Italia, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo.
*1. 123. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 4, sostituire le parole: si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi di personale del gruppo con le seguenti: si fa riferimento al valore su del fatturato e dei costi di personale del gruppo generati in Italia.
1. 226. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Il beneficiario del finanziamento garantito che, terminato il periodo di preammortamento, si renda inadempiente al rimborso di 3 rate consecutive, prima della scadenza della rata successiva potrà richiedere la modifica del piano di ammortamento del finanziamento all'ente finanziario erogatore che, tuttavia, potrà concederla solo con il consenso della SACE, ente garante.
  5-ter. Nel caso di inadempimento del beneficiario con mancata richiesta di modifica del piano di ammortamento, come indicato al precedente comma 5-bis, e quindi in caso di escussione della garanzia, SACE è tenuta a darne immediata comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, che può disporre di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Presidente del Consiglio la conversione del credito in equity.
1. 230. Pastorino, Bersani, Fassina.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In caso di escussione della garanzia, SACE S.p.A. è tenuta a darne immediata comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, che può disporre di concerto con il Presidente del Consiglio ed il Ministro delle attività produttive la conversione in Equity del credito.
1. 227. Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Alla banca e agli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito sarà concesso, previo assenso di SACE S.p.A. che non potrà essere da questi irragionevolmente negato, cedere o trasferire, in tutto o in parte, il credito vantato nei confronti dell'impresa nascente dall'operazione garantita con i privilegi, le garanzie reali e personali e con gli altri accessori che lo assistono, ivi compresa la garanzia prestata da SACE S.p.A.
1. 125. Sut.

  Al comma 6, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   b-bis) il silenzio del soggetto finanziatore protratto oltre il settimo giorno lavorativo dalla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui alla precedente lettera a) equivale, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, ad un esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore il quale procede alla trasmissione della richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.a. ai sensi della precedente lettera b);.
1. 126. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

  6-bis. Per i finanziamenti di cui al comma 6 il pagamento degli interessi e di ogni altro onere accessorio, incluse le commissioni ricevute per le medesime garanzie è a carico dello Stato.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 250 milioni euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
1. 128. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 6, lettera a) dopo le parole: garantito dallo Stato aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

   Il soggetto finanziatore deve rendere conoscibile dal proprio sito web, l'elenco analitico della documentazione richiesta per la valutazione. La domanda, con allegata la documentazione richiesta, deve essere inviata a mezzo posta elettronica certificata. Il finanziamento, ove ne sussistano le condizioni, deve essere erogato entro 30 giorni dalla domanda.
1. 232. Paolini, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Turri.

  Al comma 7, alinea, sostituire le parole: decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico con le seguenti: decisione assunta con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
*1. 129. Ungaro.

  Al comma 7, alinea, sostituire le parole: decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico con le seguenti: decisione assunta con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
*1. 131. Benamati, Buratti, Topo, Pezzopane.

  Al comma 7, alinea, sostituire le parole: decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico con le seguenti: decisione assunta con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
*1. 234. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 7, alinea, dopo la parola: ruolo inserire le seguenti: e il piano industriale.
1. 134. Zardini.

  Al comma 7 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla riconversione ecologica delle produzioni e all'economia circolare.
*1. 132. Zardini, Pezzopane.

  Al comma 7 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla riconversione ecologica delle produzioni e all'economia circolare.
*1. 233. Muroni, Pastorino, Epifani.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. La procedura di concessione del finanziamento di cui al precedente comma deve concludersi entro il termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di invio della richiesta da parte del soggetto interessato all'erogazione del finanziamento.
1. 135. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le banche finanziatrici sono autorizzate ad erogare nuovi finanziamenti anche sulla base della provvista ricevuta da fondi di investimento esteri attraverso la struttura così detta fronting.
1. 136. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le imprese forniscono annualmente un rendiconto ai soggetti finanziatori sull'utilizzo delle risorse erogate, redatto da un professionista terzo che non ha un rapporto stabile e continuativo con l'impresa.
1. 137. Ungaro, Mor, Moretto.

  Sostituire il comma 10, con il seguente:

  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 10 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere disciplinati ulteriori criteri per la definizione dei tassi di interesse e dei piani di ammortamento, ulteriori modalità attuative e operative ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9.
1. 139. D'Uva, Sut.

  Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

  10-bis. Ai fini del rilascio delle garanzie di cui al comma 1, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, formata ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, il titolare o legale rappresentante dell'impresa attesta che:

   a) l'attività di impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima e che prima dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sussisteva una situazione di continuità aziendale:

   b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 e del Regolamento (UE) n. 138 del 2014 del 16 dicembre 2014, e che alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;

   c) i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;

   d) l'impresa, alla data del 31 gennaio 2020, non aveva debiti tributari o previdenziali scaduti da oltre sei mesi e non oggetto di contenzioso ancora pendente per un ammontare totale superiore ad un decimo dei ricavi da oltre sei mesi e non oggetto di contenzioso ancora pendente per un ammontare totale superiore ad un decimo dei ricavi relativi all'esercizio 2019;

   e) nei confronti del titolare o legale rappresentante, dei membri degli organi di gestione o controllo della società non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e non sono state disposte misure patrimoniali ai sensi del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

   f) nei confronti del titolare o del legale rappresentante e dei membri degli organi di gestione o controllo della società non risultano condanne di primo grado per i delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 356, 357, 640-bis, 642, 644, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice di procedura penale nonché per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

   g) il titolare o il legale rappresentante e i membri degli organi di gestione o controllo della società non hanno riportato sentenza di condanna, anche non definitiva, ovvero comunque a delitti non colposi puniti con la reclusione non inferiore a tre anni;

   h) il titolare o il legale rappresentante e i membri degli organi di gestione o controllo della società non sono sottoposti a procedimento di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2019, n. 159;

   i) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;

   l) è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati.

  10-ter. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 2, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette a S.A.C.E. S.p.A. e alla Guardia di Finanza.
  10-quater. L'operatività sul conto dedicato è condizionata all'indicazione nella causale del pagamento della locuzione: «sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2010». Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi da 1 a 4, 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
  10-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:

   a) eventuali speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle norme relative, e procedure per il monitoraggio finalizzato alla prevenzione e repressione delle infiltrazioni, assicurando la condivisione delle informazioni, in possesso dei soggetti coinvolti;

   b) gli ambiti economici da sottoporre a prioritaria verifica, sulla base di specifici indicatori parametrati alle diverse realtà locali.

  10-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.
  10-septies. All'articolo 316-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) Le parole: «o dalle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «, dalle Comunità Europee o da soggetti da essi controllati»;

   b) Le parole da: «sovvenzioni» sino alla parola: «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste»;

   c) Le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei».

  10-octies. All'articolo 316-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «o erogati» sono sostituite dalle seguenti: «, erogati o garantiti»;

   b) le parole: «o dalle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «, dalle Comunità Europee o da soggetti da essi controllati»;

   c) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente «sei»;

   d) le parole: «della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è aumentata di un terzo»;

   e) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 25.000 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dalla metà al doppio dell'importo dell'indebita percezione da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

  10-nonies. All'articolo 541, comma 3-quinquies del codice di procedura penale, dopo le parole: «delitti tentati o consumati di cui agli articoli» sono inserite le seguenti parole: «316-bis, 316-ter» e, dopo le parole: «635-quater» sono inserite le seguenti: «640-bis».

   Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per i casi di gravi abusi relativi alle misure di finanziamento e irretrattabilità delle garanzie statali e per il contrasto alle frodi comunitarie).
1. 147. Verini, Pellicani.

  Dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti commi:

  10-bis. Ai fini del rilascio delle garanzie di cui al comma 1, ma senza che costituiscano elemento determinante per l'erogazione del finanziamento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà formata ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, il titolare o legale rappresentante dell'impresa attesta che:

   a) l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima e che prima dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sussisteva una situazione di continuità aziendale;

   b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non Rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 dei 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014, e che alla data dei 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;

   c) dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;

   d) l'impresa, alla data del 31 gennaio 2020, non aveva debiti tributari o previdenziali scaduti da oltre sei mesi e non oggetto di contenzioso ancora pendente per un ammontare totale superiore ad un decimo dei ricavi relativi all'esercizio 2019;

   e) nei confronti del titolare o legale rappresentante, dei membri degli organi di gestione o controllo della società non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e non sono state disposte misure patrimoniali ai sensi del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

   f) nei confronti del titolare o del legale rappresentante e dei membri degli organi di gestione o controllo della società non risultano condanne di primo grado per delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 356, 357, 640-bis, 642, 644, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, nonché procedimenti penali pendenti tra quelli previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

   g) il titolare o il legale rappresentante e i membri degli organi di gestione o controllo della società non hanno riportato sentenza di condanna, anche non definitiva, ovvero comunque a delitti non colposi puniti con la reclusione non inferiore a tre anni;

   h) il titolare o il legale rappresentante e i membri degli organi di gestione o controllo della società non sono sottoposti a procedimento di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2019, n. 159;

   i) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23r il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;

  10-ter. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 2 il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette a SACE S.p.A. e alla Guardia di Finanza.
  10-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati:

   a) eventuali speciali misure amministrative di semplificazione per i! rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle norme relative e procedure per il monitoraggio finalizzato alla prevenzione e repressione delle infiltrazioni, assicurando la condivisione delle informazioni in possesso dei soggetti coinvolti;

   b) gli ambiti economici da sottoporre a prioritaria verifica sulla base di specifici indicatori parametrati alle diverse realtà locali.

  10-quinquies. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che svolgono, anche informa associata, un'attività professionale autonoma.
1. 152. Ungaro.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Ai fini del rilascio delle garanzie di cui al comma 1, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà formata ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, il titolare o legale rappresentante dell'impresa attesta che:

    1. l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima e che prima dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sussisteva una situazione di continuità aziendale;

    2. al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e che alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;

    3. i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;

    4. l'impresa, alla data del 31 gennaio 2020, non aveva debiti tributari o previdenziali scaduti da oltre sei mesi e non oggetto di contenzioso ancora pendente per un ammontare totale superiore ad un decimo dei ricavi relativi all'esercizio 2019;

  5. nei confronti del titolare o legale rappresentante, dei membri degli organi di gestione o controllo della società non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e non sono state disposte misure patrimoniali ai sensi del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

    6. nei confronti del titolare o del legale rappresentante e dei membri degli organi di gestione o controllo della società non risultano condanne di primo grado per delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 356, 357, 640-bis, 642, 644, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, nonché procedimenti penali pendenti tra quelli previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

    7. il titolare o il legale rappresentante e i membri degli organi di gestione o controllo della società non hanno riportato sentenza di condanna, anche non definitiva, ovvero comunque a delitti non colposi puniti con la reclusione non inferiore a tre anni;

    8. il titolare o il legale rappresentante e i membri degli organi di gestione o controllo della società non sono sottoposti a procedimento di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2019, n. 159;

    9. ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;

    10. è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati.

  10-ter. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 10-bis il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette a SACE S.p.A. e alla Guardia di finanza.
  10-quater. L'operatività sul conto dedicato è condizionata all'indicazione nella causale del pagamento della locuzione: «sostegno ai sensi del decreto-legge numero 23 del 2020». Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi da 1 a 4, e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
  10-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati:

   a) eventuali speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle norme relative e procedure per il monitoraggio finalizzato alla prevenzione e repressione delle infiltrazioni, assicurando la condivisione delle informazioni in possesso dei soggetti coinvolti;

   b) gli ambiti economici da sottoporre a prioritaria verifica sulla base di specifici indicatori parametrati alle diverse realtà locali.

  10-sexies. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.
1. 236. Berardini, Torto, Baldino, De Girolamo, Serritella.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis) Ai fini del rilascio delle garanzie di cui al comma 1, previa acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà formato ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 28 dicembre 2000 n. 445, il titolare o legale rappresentante dell'impresa attesta che:

    1. L'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza epidemiologica COVID-19;

    2. L'impresa, alla data del 31 gennaio 2020, non aveva debiti tributari o previdenziali scaduti da oltre sei mesi e non oggetto di contenzioso ancora pendente per un ammontare totale superiore ad un decimo dei ricavi relativi all'esercizio 2019;

    3. Nei confronti del titolare o legale rappresentante, dei membri degli organi di gestione o di controllo della società non sussistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e non sono state disposte misure patrimoniali ai sensi del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

    4. Nei confronti titolare o del legale rappresentante e dei membri degli organi di gestione o di controllo della società non risultano condanne di primo grado per i delitti di cui agli articolo 316-bis, 317-ter, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 356, 357, 640-bis, 642, 644, 648-bis, 648-ter.1 e dei delitti di cui al Titolo VI – Delitti contro l'ambiente del Codice penale, nonché procedimenti penali pendenti tra quelli previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74.

    5. Il titolare o il legale rappresentante e i membri degli organi di gestione o di controllo della società non sono sottoposti a procedimento di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2019 n. 159.

    6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzate in Italia.

  10-ter. Il soggetto finanziatore, ricevuta l'autocertificazione di cui al comma 10-bis, la trasmette immediatamente a SACE S.p.A. per le attività di rilascio delle garanzie come previste dai commi 5, 6 e 7 del presente articolo e alla Guardia di Finanza.
  10-quater. Al fine di accrescere la tempestività e l'efficacia dell'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio di cui al decreto legislativo 231 del 2007 nell'ambito delle erogazioni dei finanziamenti coperti da garanzia dello Stato ai sensi del presente articolo la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con 1'Associazione bancaria italiana appositi protocolli tecnici, volti a garantire la tempestività dello scambio di informazioni.
1. 140. Miceli, Braga, Zan.

  Dopo il comma 12 è inserito il seguente:

  12-bis. Sulle garanzie rilasciate da SACE S.p.A. ai sensi del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis dei decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015, n. 33.
*1. 238. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Sulle garanzie rilasciate da SACE S.p.A. ai sensi del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
*1. 155. Acquaroli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Sulle garanzie rilasciate da SACE S.p.A. ai sensi del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
*1. 157. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra

  Al comma 13 dopo le parole: per effetto delle garanzie stesse, aggiungere il seguente periodo: La garanzia è sempre concessa previo consenso dell'impresa interessata e non può contenere condizioni o clausole meno vantaggiose per il beneficiario rispetto a quelle previste dai finanziamento originariamente contratto con la banca e con altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia.
1. 162. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

  13-bis. Per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 dei Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in deroga a quanto previsto dall'articolo n. 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, devono acquisire la comunicazione antimafia del soggetto richiedente.
  13-ter. L'acquisizione della comunicazione antimafia è prerequisito necessario all'erogazione del finanziamento e, in deroga a quanto stabilito dal comma 4, articolo n. 88 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i termini previsti sono ridotti a 7 giorni. Decorso il termine ridotto di 7 giorni si applica quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo n. 88 decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.
1. 160. Davide Aiello, Grimaldi, Nesci, Ascari, Caso, Migliorino, Baldino.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

  13-bis. Al comma 204 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti beneficiari possono trasferire il credito all'interno del consolidato fiscale ovvero cederlo ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito.
  13-ter. Le modalità di attuazione della cessione del credito di cui al comma 13-bis sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
1. 242. Nardi, Sensi, Pezzopane.

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:

  13-bis. Le garanzie di cui al comma 1 coprono le dilazioni, non Inferiori a 6 mesi, dei termini di pagamento del crediti commerciali, concesse alle imprese debitrici da banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su crediti ceduti ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020. Alle operazioni di dilazione di cui al presente comma non si applicano le previsioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e m). Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, la garanzia si estende automaticamente per la durata dei piano di rientro nel limite di 6 anni complessivi. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse per la parte garantita del credito, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e II CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.
1. 241. Faro, Donno.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Le garanzie di cui al comma 1 coprono le dilazioni, non Inferiori a 6 mesi, dei termini di pagamento dei crediti commerciali, concesse alle imprese debitrici da banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su crediti ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020. Alle operazioni di dilazione di cui al presente comma non si applicano le previsioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e m). Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, la garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nel limite di 6 anni complessivi.
*1. 164. Mor, Marattin, Ungaro, Moretto.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Le garanzie di cui al comma 1 coprono le dilazioni, non Inferiori a 6 mesi, dei termini di pagamento dei crediti commerciali, concesse alle imprese debitrici da banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su crediti ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020. Alle operazioni di dilazione di cui al presente comma non si applicano le previsioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e m). Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, la garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nel limite di 6 anni complessivi.
*1. 166. Cattaneo, Gelmini, Martino, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Le garanzie di cui al comma 1 coprono le dilazioni, non Inferiori a 6 mesi, dei termini di pagamento dei crediti commerciali, concesse alle imprese debitrici da banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su crediti ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020. Alle operazioni di dilazione di cui al presente comma non si applicano le previsioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e m). Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, la garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nel limite di 6 anni complessivi.
*1. 239. Faro, Donno.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

  13-bis. Il beneficio di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
1. 158. Lotti, Gavino Manca, Pezzopane.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Al fine di sostenere il settore turistico-termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nel settore turistico e termale ed alberghiero collegato al medesimo settore che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
  14-ter. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1-bis, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
  14-quater. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 1-ter non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
  14-quinquies. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale 0 accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
  14-sexies. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  14-septies. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
  14-octies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
  14-novies. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 1-sexies.
  14-decies. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1-bis abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.
  14-undecies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 14-bis a 14-decies, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 176. Lucchini, Lazzarini, Andreuzza, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Al fine di sostenere gli operatori delle categorie infra specificate e favorire soluzioni condivise fra tali operatori e i relativi creditori, in alternativa anche parziale al finanziamento di cui al comma 1, alle imprese che vantano crediti per canoni di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda, e relative spese, verso soggetti operanti nei settori del commercio al dettaglio o all'ingrosso, delle attività para-commerciali, di somministrazione e artigianali alimentari e non alimentari, dei pubblici esercizi, dello sport e del tempo libero, dell'intrattenimento e dello spettacolo, è consentito cedere pro soluto a banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia un importo dei suddetti crediti il cui valore nominale corrisponda al massimo al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa nell'esercizio precedente.
  14-ter. L'incasso dei suddetti crediti ceduti pro soluto è garantito da SACE, in favore di banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, ai sensi del precedente comma 2, alle condizioni e nel termini ivi previsti, fermo restando che:

   a) la cessione pro soluto di cui al presente comma può essere effettuata dalle imprese beneficiarie anche in più blocchi o fasi, purché entro il 31 dicembre 2020, per crediti (i) nascenti da contratti di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda stipulati entro il 23 febbraio 2020, (ii) aventi una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e (iii) un valore nominale complessivamente non superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa beneficiaria nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3;

   b) il debitore ceduto deve (i) essere in possesso, alle date ivi indicate, dei medesimi requisiti previsti per l'impresa beneficiaria dalla lettera b) del precedente comma 2, e (ii) non essere assoggettato, alla data della cessione, a procedure di fallimento, di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per effetto di istanze o ricorsi presentati e/o di provvedimenti emanati al di fuori del periodo di improcedibilità di cui al successivo articolo 10;

   c) la cessione pro soluto dei crediti deve essere stata accettata dai debitore ceduto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1264 del codice civile;

   d) la cessione pro soluto dei crediti non comporta, in deroga all'articolo 1263 del Codice civile, il trasferimento delle eventuali garanzie, personali o reali, accessorie al credito ceduto e/o al rapporto sottostante;

   e) la garanzia copre la percentuale dell'importo nominale dei crediti ceduti pro soluto, determinata in relazione alle caratteristiche di cui ai numeri 1), 2) e 3} della lettera d) del precedente comma 2, valutate, ai sensi del precedente comma 4, avendo riguardo all'impresa dei debitore ceduto, anziché con riguardo alle caratteristiche dell'impresa beneficiaria cedente il credito;

   f) il controvalore della cessione pro soluto è pari al valore nominale del crediti ceduti, fermi i limiti di cui alla precedente lettera a), al netto degli interessi che sarebbero stati applicati dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per concedere all'impresa beneficiaria i finanziamenti di cui al comma 1, con riferimento a una durata del prestito corrispondente alla durata media dei crediti ceduti intendendosi per durata quella compresa fra la data di erogazione del relativo controvalore in favore dell'impresa beneficiaria cedente il credito e la data di scadenza di pagamento del credito ceduto indicata in fattura;

   g) gli interessi di sconto di cui alla precedente lettera f) includono le commissioni di garanzia che saranno corrisposte a SACE dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia cessionaria dei crediti, nelle proporzioni previste dalla lettera e) dei precedente comma 2.

  14-quater. È possibile beneficiare sia della suddetta cessione dei crediti pro soluto che dei finanziamenti di cui al comma 1, a condizione che l'importo cumulativo richiesto da una singola impresa beneficiaria non sia superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dalla stessa nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3. Per quanto compatibili e non in contrasto le disposizioni sui finanziamenti di cui ai commi da 1 a 14 si applicano alla presente cessione pro soluto dei crediti.
  14-quinquies. L'adempimento degli impegni e delle previsioni di cui al presente articolo è applicabile fatti salvi gli obblighi di legge pro tempore vigenti e nel limiti in cui non comporti la violazione di obblighi assunti con atti aventi data certa non successivi al 31 dicembre 2019.
*1. 183. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Zucconi.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Al fine di sostenere gli operatori delle categorie infra specificate e favorire soluzioni condivise fra tali operatori e i relativi creditori, in alternativa anche parziale al finanziamento di cui al comma 1, alle imprese che vantano crediti per canoni di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda, e relative spese, verso soggetti operanti nei settori del commercio al dettaglio o all'ingrosso, delle attività para-commerciali, di somministrazione e artigianali alimentari e non alimentari, dei pubblici esercizi, dello sport e del tempo libero, dell'intrattenimento e dello spettacolo, è consentito cedere pro soluto a banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia un importo dei suddetti crediti il cui valore nominale corrisponda al massimo al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa nell'esercizio precedente.
  14-ter. L'incasso dei suddetti crediti ceduti pro soluto è garantito da SACE, in favore di banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, ai sensi del precedente comma 2, alle condizioni e nel termini ivi previsti, fermo restando che:

   a) la cessione pro soluto di cui al presente comma può essere effettuata dalle imprese beneficiarie anche in più blocchi o fasi, purché entro il 31 dicembre 2020, per crediti (i) nascenti da contratti di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda stipulati entro il 23 febbraio 2020, (ii) aventi una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e (iii) un valore nominale complessivamente non superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa beneficiaria nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3;

   b) il debitore ceduto deve (i) essere in possesso, alle date ivi indicate, dei medesimi requisiti previsti per l'impresa beneficiaria dalla lettera b) del precedente comma 2, e (ii) non essere assoggettato, alla data della cessione, a procedure di fallimento, di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per effetto di istanze o ricorsi presentati e/o di provvedimenti emanati al di fuori del periodo di improcedibilità di cui al successivo articolo 10;

   c) la cessione pro soluto dei crediti deve essere stata accettata dai debitore ceduto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1264 del codice civile;

   d) la cessione pro soluto dei crediti non comporta, in deroga all'articolo 1263 del Codice civile, il trasferimento delle eventuali garanzie, personali o reali, accessorie al credito ceduto e/o al rapporto sottostante;

   e) la garanzia copre la percentuale dell'importo nominale dei crediti ceduti pro soluto, determinata in relazione alle caratteristiche di cui ai numeri 1), 2) e 3} della lettera d) del precedente comma 2, valutate, ai sensi del precedente comma 4, avendo riguardo all'impresa dei debitore ceduto, anziché con riguardo alle caratteristiche dell'impresa beneficiaria cedente il credito;

   f) il controvalore della cessione pro soluto è pari al valore nominale del crediti ceduti, fermi i limiti di cui alla precedente lettera a), al netto degli interessi che sarebbero stati applicati dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per concedere all'impresa beneficiaria i finanziamenti di cui al comma 1, con riferimento a una durata del prestito corrispondente alla durata media dei crediti ceduti intendendosi per durata quella compresa fra la data di erogazione del relativo controvalore in favore dell'impresa beneficiaria cedente il credito e la data di scadenza di pagamento del credito ceduto indicata in fattura;

   g) gli interessi di sconto di cui alla precedente lettera f) includono le commissioni di garanzia che saranno corrisposte a SACE dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia cessionaria dei crediti, nelle proporzioni previste dalla lettera e) dei precedente comma 2.

  14-quater. È possibile beneficiare sia della suddetta cessione dei crediti pro soluto che dei finanziamenti di cui al comma 1, a condizione che l'importo cumulativo richiesto da una singola impresa beneficiaria non sia superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dalla stessa nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3. Per quanto compatibili e non in contrasto le disposizioni sui finanziamenti di cui ai commi da 1 a 14 si applicano alla presente cessione pro soluto dei crediti.
  14-quinquies. L'adempimento degli impegni e delle previsioni di cui al presente articolo è applicabile fatti salvi gli obblighi di legge pro tempore vigenti e nel limiti in cui non comporti la violazione di obblighi assunti con atti aventi data certa non successivi al 31 dicembre 2019.
*1. 251. Squeri, Zucconi.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Per le imprese commerciali che esercitino l'attività nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, che, a seguito degli eventi calamitosi, abbiano trasferito la loro sede in locali di metratura inferiore e che conseguentemente subiranno ulteriori danni a seguito dei protocolli di distanziamento sociale previsti per le riaperture nelle fasi successive all'emergenza sanitaria da COVID-19, è costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero delle Attività produttive, un fondo con dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2020.
  14-ter. Le modalità e i criteri di ripartizione del fondo tra le imprese di cui al comma 14-bis, sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  14-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 14-bis e 14-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
1. 172. Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Patassini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Tutti i crediti di impresa con scadenza dal 29 febbraio 2020 rimasti insoluti possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con notifica al debitore, a società di factor, con liquidazione a pronti di una percentuale pari al 90 per cento del valore nominale dei crediti ceduti.
  14-ter. Tutti i crediti di impresa maturati dal giorno di ripresa delle attività produttive possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con comunicazione al debitore, a società di factor.
1. 185. Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Nel caso in cui, entro 18 mesi dall'erogazione dei finanziamenti previsti dal presente articolo, l'impresa finanziata venga dichiarata fallita e depositi domanda di concordato preventivo anche ai sensi dell'articolo 161 comma 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o stipuli un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto, purché lo stesso venga successivamente omologato, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) i finanziamenti erogati ai sensi del presente articolo sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del citato regio decreto n. 267 del 1942.

   b) i pagamenti e le garanzie concessi in esecuzione di tali finanziamenti sono esentati dalla revocatoria fallimentare, dalla revocatoria ordinaria e dai reati di bancarotta ai sensi dell'articolo 217-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942.

  14-ter. Nel caso in cui, entro 18 mesi dall'erogazione dei finanziamenti previsti dal presente articolo, l'impresa finanziata rediga un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67 comma 3 lettera d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i pagamenti e le garanzie concessi in esecuzione di tali finanziamenti sono esentati dalla revocatoria fallimentare, dalla revocatoria ordinaria e dai reati di bancarotta ai sensi dell'articolo n. 217-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942. Nell'erogazione dei finanziamenti previsti dal presente comma e dal comma 14-bis la banca è esentata da responsabilità per abusiva concessione del credito salvo il caso di dolo o di colpa grave.
1. 258. Cassinelli.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

  14-bis. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999, hanno accesso alle garanzie di cui al comma 1 del presente articolo alle medesime condizioni previste dal comma 2, in quanto siano a esse applicabili. La misura della garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi: a) volume lordo dell'attività commerciale dell'esercizio 2019; b) volume lordo delle erogazioni effettuate per collaborazioni sportive nel 2019; c) volume dei proventi da attività sportiva, ove documentabile. A tali garanzie si applicano il comma 2, lettera d), numero 1), il comma 2, lettera e), n. 1, nonché tutte le altre disposizioni del presente articolo, in quanto siano applicabili alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, a eccezione dei commi 4, 7 e 8; agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente comma, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 170. Lotti, Rossi, Prestipino, Pezzopane.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. La Banca d'Italia nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza bancaria e finanziaria e della sua competenza in materia di protezione dei consumatori, implementa l'attività di controllo e di ispezione presso gli Istituti di credito, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni relative alle modalità attuative e operative di erogazione del finanziamento contenute all'articolo 1 del presente decreto e di quelle ulteriori stabilite con il decreto del Ministero dell'economia e finanze di cui al comma 10.
1. 174. D'Uva, Sut.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni mafiose, è obbligatorio l'utilizzo del «conto corrente dedicato» di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
1. 180. Davide Aiello, Salafia, Caso, Lattanzio, Migliorino, Nesci, Piera Aiello, Ascari, Baldino.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, sono sospese le segnalazioni al sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti, affidato alla Banca d'Italia, denominato «Centrale dei Rischi».
1. 181. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Gli atti posti in essere dal debitore e dal creditore relativi e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto non sono rilevanti ai fini del reato e al concorso di bancarotta fraudolenza preferenziale di cui agli articoli agli articolo 216 e dell'articolo 224 della legge fallimentare. Per gli atti di cui al presente decreto non sono altresì soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 218 e dell'articolo 275 della legge fallimentare.
1. 245. Paolini, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Turri, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Sono esclusi da imposta sostitutiva dell'imposta sui reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali i premi corrisposti dal datore di lavoro al proprio personale operante nei servizi di igiene ambientale e gestione rifiuti.
1. 247. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, D'Attis.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti urbani, SACE S.p.A. acquisisce i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per servizi, certificati mediante l'apposita piattaforma elettronica. SACE S.p.A. liquida entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta da parte dell'impresa l'ammontare dei crediti trasferiti.
1. 249. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

  14-bis. Le garanzie di cui al comma 1 coprono altresì le dilazioni, non inferiori a 6 mesi, dei termini di pagamento dei crediti commerciali concesse alle imprese debitrici da banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su crediti ceduti ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52 dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020. Alle operazioni di dilazione di cui al presente comma non si applicano le previsioni di cui al comma 2, lettere a) e m). Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nel limite di 6 anni complessivi.
*1. 255. Fiorini.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

  14-bis. Le garanzie di cui al comma 1 coprono altresì le dilazioni, non inferiori a 6 mesi, dei termini di pagamento dei crediti commerciali concesse alle imprese debitrici da banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su crediti ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 dalla data di entrata in vigore della presente Legge e sino al 31 dicembre 2020. Alle operazioni di dilazione di cui al presente comma non si applicano le previsioni di cui al comma 2, lettere a) e m). Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nel limite di 6 anni complessivi.
*1. 256. Nevi, Fiorini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

  14-bis. La garanzia di cui al comma 1, può essere utilizzata dalle imprese che non superano la soglia di cui al comma 6, precedente per aumenti di capitale secondo le modalità previste dall'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991 n. 317. In questo caso la percentuale di garanzia di cui al comma 2 lettera d) sale al 100 per cento.
1. 257. Baldini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 4 è sostituito con il seguente:

   «4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 anche le imprese le cui esposizioni debitorie siano, al momento della data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.».
1. 01. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese attraverso la cessione dei crediti a SACE S.p.a.)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alte imprese che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. acquisisce, ai sensi dell'art. 37 della L. 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria), i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008. n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b) ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.
  2. Sace S.p.a. liquida entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta da parte dell'impresa, l'ammontare dei crediti trasferiti.
1. 02. Rachele Silvestri, De Toma, Fioramonti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Costi istruttoria dei finanziamenti)

   Al fine di evitare qualsiasi danno speculativo sulle richieste di finanziamento messe a disposizione dal provvedimento, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è individuato un tasso predeterminato per le spese di istruttoria e per tutte le spese finalizzate alla liquidazione del finanziamento richiesto.
1. 03. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Anticipo prestazioni d'opera)

  1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, le stazioni appaltanti, fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dichiarato ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c) e 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono riconoscere, secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un'anticipazione pari al 20 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione previsto dal medesimo articolo 35, comma 18. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
1. 04. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Rivalutazione beni di impresa)

  1. Gli importi relativi alte imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, da versare ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della medesima legge, sono calcolati sul saldo attivo di rivalutazione al netto delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al primo e secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 dei predetto testo unico. Le perdite utilizzate, ai sensi del presente comma, non saranno ulteriormente riportabili, né saranno deducibili o altrimenti fruibili le eccedenze del rendimento nozionale utilizzate ai medesimi fini.
1. 05. De Toma, Rachele Silvestri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Rivalutazione dei beni strumentali per la ricapitalizzazione delle imprese)

  1. Alle società cooperative è riconosciuta la possibilità di rivalutare gli immobili da utilizzare esclusivamente per l'incremento del patrimonio sotto forma di incremento delle riserve indivisibili o riduzione di perdite pregresse.
1. 06. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Cassa Depositi e Prestiti)

  1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogate tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze.
*1. 07. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Cassa Depositi e Prestiti)

  1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogate tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze.
*1. 021. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Cassa Depositi e Prestiti)

  1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogate tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze.
*1. 025. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Aumento stanziamento Bando MISE «Smart & Start» e contributo a fondo perduto)

  1. Lo stanziamento di fondi per la realizzazione del bando «smart&Start» per l'anno 2020 è fissato in € 180 milioni.
  2. La quota di fondo perduro viene determinata nella percentuale pari al 50 per cento.
1. 08. Currò.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in materia di cartolarizzazione dei crediti)

  1. Al fine di sostenere le imprese del settore della grande distribuzione organizzata, inclusa la vendita al dettaglio, per favorire soluzioni condivise con i creditori, in alternativa alle misure previste al comma 1 dell'alticcio 1, alle imprese che vantano crediti per canoni di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda, e relative spese, verso soggetti operanti nei settori del commercio della vendita al dettaglio o all'ingrosso, delle attività paracommerciali, di somministrazione e artigianali alimentari e non alimentari, dei pubblici esercizi, dello sport e del tempo libero, dell'intrattenimento e dello spettacolo, è consentita la cessione del credito pro soluto a banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio dell'attività finanziaria e creditizia in Italia, ai sensi degli articoli 106-114 capo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per un importo, il cui valore nominale corrisponde entro il 25 per cento del fatturato realizzato dall'Impresa nell'esercizio precedente.
  2. L'incasso dei suddetti crediti ceduti pro soluto è garantito da SACE, in favore di banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, ai sensi del precedente comma 1, alle condizioni e nei termini ivi previsti, fermo restando che:

   a) la cessione pro soluto di cui al presente comma, può essere effettuata dalle imprese beneficiarie anche in più blocchi o fasi, purché entro il 31 dicembre 2020, per crediti nascenti da contratti di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda stipulati entro il 23 febbraio 2020, aventi una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e un valore nominale complessivamente non superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa beneficiaria nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3;

   b) il debitore ceduto deve essere in possesso, alle date indicate dalle precedente lettera a), dei medesimi requisiti previsti per l'impresa beneficiaria dalla lettera b) del precedente comma 2, e non essere assoggettato, alla data della cessione, a procedure di fallimento, di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per effetto di istanze o ricorsi presentati o di provvedimenti emanati al di fuori del periodo di improcedibilità di cui all'articolo 10 del presente decreto;

   c) la cessione pro soluto dei crediti deve essere stata accettata dal debitore ceduto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1264 del codice civile;

   d) la cessione pro soluto dei crediti non comporta, in deroga all'articolo 1263 del codice civile, il trasferimento delle eventuali garanzie, personali o reali, accessorie al credito ceduto e al rapporto sottostante;

   e) la garanzia copre la percentuale dell'Importo nominale dei crediti ceduti pro soluto, determinata in relazione alle caratteristiche di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera d) del precedente comma 2, valutate, ai sensi del precedente comma 4, avendo riguardo all'impresa del debitore ceduto, anziché con riguardo alle caratteristiche dell'impresa beneficiaria cedente il credito;

   f) il controvalore della cessione pro soluto è pari al valore nominale dei crediti ceduti, fermi i limiti di cui alla precedente lettera a), al netto degli interessi che sarebbero stati applicati dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per concedere all'impresa beneficiaria i finanziamenti di cui al comma 1, con riferimento a una durata dei prestito corrispondente alla durata media dei crediti ceduti intendendosi per durata quella compresa fra la data di erogazione del relativo controvalore in favore dell'impresa beneficiaria cedente il credito e la data di scadenza di pagamento del credito ceduto indicata in fattura;

   g) gli interessi di sconto di cui alla precedente lettera f) includono le commissioni di garanzia che saranno corrisposte a SACE dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia cessionaria dei crediti, nelle proporzioni previste dalla lettera e) del precedente comma 2.

  3. È consentito beneficiare sia della suddetta cessione dei crediti pro soluto che dei finanziamenti di cui al comma 1, a condizione che l'importo cumulativo richiesto da un singola impresa beneficiaria non sia superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dalla stessa nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3. Per quanto compatibili e non in contrasto, per i finanziamenti previsti dal presente articolo, si applica la cessione pro soluto dei crediti.
  4. L'adempimento degli impegni e delle previsioni di cui al presente articolo è applicabile fatti salvi gli obblighi di legge pro tempore vigenti e nei limiti in cui non comporti la violazione di obblighi assunti con atti aventi data certa non successivi al 31 dicembre 2019.
1. 09. Giuliodori.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sospensione split payment)

  1. Le disposizioni di cui articolo 17-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2020 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.
*1. 010. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sospensione split payment)

  1. Le disposizioni di cui articolo 17-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2020 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.
*1. 019. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini..

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sospensione split payment)

  1. Le disposizioni di cui articolo 17-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2020 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.
*1. 026. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità di associazioni sportive e culturali)

  Le misure di cui all'articolo 1 sono destinate altresì a:

   a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;

   b) soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

   c) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso, ivi comprese le parrocchie.
1. 011. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 219, 220, 221, 222, 223 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 sono prorogate per gli anni 2021 e 2022.
  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione per l'anno 2021, 200 milioni per l'anno 2022, 312 milioni per l'anno 2023 e 236 milioni per gli anni dal 2024 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;.
1. 012. Marino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 56, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020)

  All'articolo 56, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 dei 24 aprile 2020, aggiungere la seguente lettera:

   «d) per le transazioni in contenzioso bancario a rimborso rateale e in corso alla data del 31 gennaio 2020 gli effetti sono sospesi alla data del 30 settembre 2020 alle medesime condizioni.».
1. 013. Pentangelo

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure temporanee per il sostegno dell'economia locale)

  1. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le Regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è, altresì, sospeso l'impegno a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con le modalità di cui al comma 780 della citata legge.
  2. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al precedente comma, dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo 1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura «COVID 2020-2022», al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a spese correlate all'emergenza sanitaria al rilancio dell'economia locale attraverso iniziate rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni.
  3. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020,2021 e 2022 dovranno essere rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma precedente, in quote costanti, sugli esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro.
1. 014. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure temporanee per il sostegno delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata)

  1. Le aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, anche se destinatarie delle misure di sostegno economico e finanziario di cui all'articolo 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e al Decreto interministeriale 4 novembre 2016, possono accedere a forme di finanziamento agevolato con procedure semplificate di accesso, a valere sui fondi già stanziati per le misure di sostegno, al fine di garantire la copertura delle temporanee carenze di liquidità generate direttamente o indirettamente dalla diffusione dell'epidemia COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le forme di finanziamento agevolato e le procedure semplificate di accesso di cui al comma 1.
1. 015. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di sostegno per il settore dei trasporti e della logistica)

  1. Ai fini del presente articolo 1'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
  2. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei trasporti e della logistica a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, alle imprese del settore sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo.
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
1. 016. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 493, sono aggiunte infine le seguenti parole: «La società Cassa Depositi e Prestiti può anticipare al 2020 la dotazione finanziaria del 2021»;

   b) al comma 496 le parole: «può essere incrementata» sono sostituite con le seguenti: «è incrementata»;

   c) al comma 497 le parole: «può essere incrementata» sono sostituite con le seguenti: «è incrementata».
1. 017. Grimaldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misura a favore dei nuovi imprenditori denominata «riparti Italia»)

  1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese in Italia, con delibera CIPE di cui al comma 18, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è attivata la misura «riparti Italia».
  2. La misura è rivolta a tutti i soggetti che presentino i seguenti requisiti: a) siano residenti in Italia al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro 120 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 5 se residenti all'estero; b) non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o beneficiari nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità.
  3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le modalità stabilite da apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 17 e 18.
  4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.
  6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 17, dai soggetti di cui al comma 2 che siano già costituiti ali momento della presentazione o si costituiscano, entro trenta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'Istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) società, Ivi incluse le società cooperative. La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 8, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta.
  7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 100.000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 100.000 euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti de minimis.
  8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono così articolati: a) 50 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura; b) 50 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 15. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro 8 anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui I primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 10.
  9. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, I beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in società cooperative, possono essere concesse, nei limiti delle risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all'alticcio 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti de minimis.
  10. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia: a) di un contributo in conto Interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento; b) di una garanzia nella misura stabilita dai decreto di cui al comma 16 per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla quale è trasferita quota parte delle risorse di cui al comma 17. Il decreto di cui al periodo precedente definisce altresì i criteri e le modalità di accesso alla Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI.
  11.1 finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.
  12. Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.
  13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 è condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al comma 6.1 soggetti beneficiari della misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di impresa. In caso di società di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, In ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte.
  14. Per le Società di cui al comma 6, per gli anni 2020,2021 e 2022, SACE S.p.a. concede garanzie, In conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 3 miliardi di euro.
  15. Le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al comma 16. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita convenzione che Invitalia è autorizzata a stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI),
  16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
  17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione del presente articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 3.000 milioni di euro, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi fino a: 1.000 milioni di euro per l'anno 2020; 1.000 milioni di euro per l'anno 2021; 1.000 milioni di euro per l'anno 2022.
  18. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 17, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 10 lettera a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 10 lettera b). Le risorse destinate alle misure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 10, lettera a) sono accreditate su un apposito conto corrente Infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.
  19. Nel sito internet di Invitalia sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per regione, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale.
1. 022. Corneli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione delle procedure di liquidazione)

  1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura, colpite dall'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui al comma 1 dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, riferiti agli anni 2017-2018-2019 per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio.
  2. La presenza all'interno della graduatoria dei soggetti ammessi, adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Ministero, da diritto al beneficiario di ricevere senza indugio la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario. A tal fine, il Ministero provvede a definire tempestivamente, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del sistema bancario, le modalità per assicurare la fruizione di detti aiuti da parte dei soggetti beneficiari.
  3. Entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, sono altresì concluse le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020.
  4. Tutte le somme che, in seguito ai controlli effettuati successivamente all'erogazione, non risultano certifìcabili secondo le disposizioni comuni previste per i fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) sono coperte mediante il corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n° 18.
1. 023. Gadda, Moretto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo a sostegno della catena dette forniture)

  1. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, è istituito un fondo denominato «Fondo a sostegno della catena della forniture», presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione iniziale pari a 99 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di liquidità da utilizzare esclusivamente per i pagamenti ai fornitori e per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente. L'erogazione è effettuata in tranches, tramite anticipo bancario vincolato al pagamento dei fornitori e del personale dipendente, previa presentazione di un piano del pagamenti trimestrale che certifichi i pagamenti che l'azienda si appresta ad effettuare. Alla presentazione del successivo piano trimestrale la banca provvede ad 1 anticipare la tranche successiva.
  2. Per i finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo, è consentito un periodo di preammortamento 1 di due anni dall'erogazione.
  3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce i documenti per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 027. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), dopo: Paese, aggiungere ivi compresa la promozione della cultura nazionale.
2. 6. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Paesi strategici per l'Italia. aggiungere il seguente periodo: A tal fine SACE S.p.A. attiva un raccordo con il sistema delle Camere di Commercio Italiane all'Estero finalizzato a sviluppare una piattaforma per la fiera virtuale per lo sviluppo e la ricerca di contatti commerciali e la presentazione dei prodotti, a sviluppare servizi di Export Manager, a sviluppare la promozione del turismo di qualità in Italia e a sviluppare la promozione di investimenti esteri in Italia.
2. 1. Fitzgerald Nissoli, Barelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Paesi strategici per l'Italia aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono da considerarsi strategici ai fini dell'internazionalizzazione il settore del turismo, le fiere, i congressi e gli eventi rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati e la formazione.
2. 2. Soverini, De Maria.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Paesi strategici per l'Italia, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerarsi strategici anche il settore del turismo, le fiere, i congressi e gli eventi rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati e la formazione.
2. 3. Melilli, Buratti, Topo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: m) di sanificazione degli ambienti e parti comuni dell'edificio in condominio e degli strumenti di lavoro, ove esistenti, nonché di fornitura di dispositivi di protezione individuale e collettiva da virus COVID-19, ivi compresi i dispositivi di sterilizzazione e sanificazione anche a raggi UVC e ozono a diffusione bioindotta.
2. 4. Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.
2. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di cedibilità dei crediti di natura commerciale)

  1. Ai fini del contenimento dell'eccezionale esigenza di liquidità delle piccole e medie imprese dovuta all'emergenza COVID-19, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino ai 31 dicembre 2022 è sempre ammessa la cessione del credito ai sensi dell'articolo 1260, comma primo del codice civile.
  2. La disposizione del comma 1 si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile in deroga alle clausole difformi apposte dalle parti.
  3. Le operazioni di factoring pro soluto relativi a crediti verso imprese accedono alla garanzia di cui all'articolo 1, in ogni caso nella percentuale indicata dal comma 2, lettera d), n. 1.
  4. Il comma 3 si applica a condizione che i crediti siano maturati nei confronti di imprese per le quali sussistono nell'esercizio precedente almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale dello stato patrimoniale non inferiore a 20 milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non inferiori a 40 milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'ultimo esercizio non inferiore a 250.
  5. Le perdite su crediti derivanti dalla cessione non sono considerate deducibili a norma dell'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. 01. Aprile, Trano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi a sostegno del settore turistico)

  1. Al fine assicurare adeguati livelli di liquidità per favorire la ripresa economica, alle imprese del settore turistico che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, come individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è concesso un incentivo per l'anno 2020 in misura pari ai costi sostenuti nel secondo semestre 2019, ad accezione dei costi del personale.
  2. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso, quanto al 40 per cento, come contributo a fondo perduto e quanto al 60 per cento come prestito a tasso zero, garantito dallo Stato, da restituire in otto rate semestrali a partire dal 31 marzo 2021.
  3. Il prestito di cui al comma 2 è concesso direttamente dal Ministero dello sviluppo economico all'impresa che ne fa richiesta. La richiesta vale quale titolo di debito in favore del concedente.
  4. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da emanarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.
2. 02. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Credito d'imposta per asili nido privati)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di asili nido privati autorizzati è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo e aprile 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale B/5.
  2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. 03. Ciprini, Villani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riduzione degli acconti 2020 delle imposte sui redditi e dell'IRAP)

  1. Per il periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti esercenti attività di asili nido privati autorizzati effettuano i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate, ciascuna nella misura del 30 per cento.
2. 04. Ciprini, Villani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Esenzione fiscale straordinaria in favore dei soggetti esercenti attività di asili nido privati autorizzati)

  1. I soggetti esercenti attività di asili nido privati autorizzati con sede nel territorio dello Stato, sono esentati dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020.
  2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 sono esentati dal versamento di tributi, imposte, tasse e addizionali di pertinenza degli enti territoriali, nonché delle tariffe applicate per servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, riferiti al periodo di chiusura forzata di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e successive modificazioni.
  3. Con apposito decreto, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro il 15 maggio 2020, si provvede alla regolazione finanziaria degli effetti dell'esenzione dal versamento di cui al comma 2, relativamente agli enti territoriali interessati, nel rispetto dei limiti di spesa complessivamente fissati.
2. 05. Ciprini, Villani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per il sostegno degli esercenti attività di asili nido autorizzati)

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo nazionale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito dei soggetti esercenti attività di asili nido autorizzati derivante dall'emergenza COVID-19 e per assicurarne la ripresa e la continuità dell'attività.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.
  3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. 06. Ciprini, Villani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi a sostegno del settore turistico)

  1. Al fine assicurare adeguati livelli di liquidità per favorire la ripresa economica, alle imprese del settore turistico che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo a sostegno del turismo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto, secondo modalità compatibili con la normativa europea.
  2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative del comma 1 e i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 07. Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Credito d'imposta per rilocalizzazione dei settori strategici nazionali)

  1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in Italia per la rilocalizzazione dall'estero o la realizzazione realmente ex novo, che tuttavia non deve rappresentare in alcuna forma una mera prosecuzione od ampliamento di attività già svolte precedentemente in Italia, di unità produttive in settori strategici per l'economia italiana spetta, a decorrere dal periodo d'imposta 2020 e sino al 2025, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento degli investimenti sostenuti in beni materiali ed immateriali nei medesimi periodi d'imposta.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta esclusivamente ad imprese residenti ed unicamente nel caso di un incremento occupazionale a tempo pieno ed indeterminato, del 10 per cento per ogni anno in cui verranno effettuati gli investimenti.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo complessivo di euro 30 milioni di euro per ciascun beneficiario e per l'intero periodo, a condizione che siano sostenute spese complessive per investimenti nazionali almeno pari a 1.000.000 di euro.
  4. I settori strategici di cui al comma 1 sono:

   settore sanitario e biomedicale;

   settore delle tecnologie della comunicazione;

   settore farmaceutico;

   settore delle tecnologie facilitative per la produzione di beni e di servizi:

   settore dell'energia;

   settore del tessile innovativo;

   settore dell'informatica;

   settore dell'industria alimentare.

  5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, seppur in carenza di tale indicazione spetti ugualmente, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive o di altre imposte dirette, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a partire dal medesimo esercizio in cui sono state sostenuti gli investimenti. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di 60.000 euro. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma, seppur possano decidere di procedere ad una certificazione separata da parte di un revisore terzo degli investimenti di cui al comma 1.
  6. Le imprese che, nell'arco temporale di cui al comma 1 e per i successivi due anni, trasferiscano all'estero, sotto qualsiasi forma giuridica o contrattuale, le attività beneficiate dal presente credito d'imposta, dovranno restituire integralmente i benefici ottenuti e subiranno una sanzione amministrativa pari al 50 per cento degli stessi, fatte salve più gravi fattispecie penali.
  7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte con un definanziamento di pari importo dei fondi stanziati per il Reddito di Cittadinanza.
2. 08. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Credito d'imposta per ricerca e sviluppo)

  1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta esclusivamente ad imprese residenti.
  3. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro.
  5. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

   a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

   b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

   c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

   d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriati o per finalità commerciali. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

  6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

   a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 5;

   b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

   c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese o liberi professionisti, comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

   d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

  7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, seppur in carenza di tale indicazione spetti ugualmente, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive o di altre imposte dirette, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni a partire dai medesimo esercizio in cui sono state sostenute le spese. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  8. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di 10.000 euro. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma, seppur possano decidere di procedere ad una certificazione separata delle sole attività di ricerca e sviluppo da parte di un revisore legale terzo.
  9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte con un definanziamento di pari importo dei fondi stanziati per il Reddito di Cittadinanza.
2. 09. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Compensazione crediti d'imposta)

  1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi ed all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
2. 010. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Sostegno finanziario alle imprese – cessione di crediti società di persone)

  1. All'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, capoverso «Articolo 44-bis», dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In caso di cessione dei crediti effettuata da società di persone rilevano le perdite attribuite ai soci partecipanti nella misura del 20 per cento del valore nominale dei crediti comunque ceduti. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.».
2. 011. Bruno Bossio, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Gli atti dei rimborsi dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi e per gli effetti del presente decreto sono esenti della azione revocatoria di cui all'articolo 67 della legge Fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e non sono soggetti all'azione di cui agli articoli 2901, 2902 e 2903 del codice civile.
2. 012. Paolini, Bitonci, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Turri, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga contratti a tempo determinato)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle start up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è data facoltà di prorogare, anche a più riprese, purché entro una durata massima di un anno dalla relativa scadenza, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato il cui termine scada durante il periodo emergenziale di cui all'articolo 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ovvero che, nel medesimo periodo, abbiano avuto vigenza per un tempo pari o superiore al 50 per cento della durata contrattualmente pattuita.
  2. Le proroghe di cui al precedente comma 1 non sono conteggiate ai fini del computo dei limiti alla durata massima del rapporto a tempo determinato ed al numero massimo di proroghe, da qualsivoglia fonte previsti e disciplinati, e sono altresì neutralizzati ai fini dei computo dei periodi di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  3. La durata del patto di prova ex articolo 2096 del codice civile, sottoscritto dai soggetti di cui al precedente comma 1, è sospesa di diritto per tutta la durata del periodo emergenziale di cui all'arte 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, anche in deroga al disposto dell'articolo 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
2. 013. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure a sostegno degli Istituti Tecnici Superiori e del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e professionale)

  1. All'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le attività di cui al comma 1 sono estese anche alla formazione tecnica professionalizzante delle Fondazioni ITS per ulteriori 200.000,00 euro, che saranno ripartiti tra le Fondazioni ITS con decreto del Ministero dell'istruzione».
  2. All'articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dai Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS” con una dotazione pari a 1 milione di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri di riparto. Anche per gli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 126».
  3. All'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1 è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro.
   2-bis. L'importo di 2 milioni di euro di cui all'incremento del precedente comma 1-bis è destinato a consentire alle Fondazioni ITS di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e per la formazione dei formatori. Le suddette somme verranno equamente ripartite tra tutte le Fondazioni ITS.

  4. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente:

Art. 120-bis.
(Conservazione validità anno formativo)

  1. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2020, n. 13, e di quelli emanati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché al percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713. La eventuale diminuzione dei numero di ore di formazioni erogate e frequentate da ciascun allievo non comporta una decurtazione del finanziamento in base a UCS. Parimenti per l'abbandono del percorso da parte di uno o più allievi nell'ambito dell'emergenza COVID-19 si derogherà al ricalcolo UCS del finanziamento spettante alle Fondazioni ITS.
  2. Per tutti i percorsi ITS è riconosciuta la rimodulazione del calendario senza penalizzazioni nel finanziamento anche in deroga al sistema UCS. Per quelli avviati nel corso dell'anno 2018, viene riconosciuto il valore complessivo del percorso anche con minori esiti formativi positivi; l'accesso all'esame finale ITS è in ogni caso assicurato in analogia a quanto disposto a livello nazionale per gli studenti dell'ultimo anno dell'istruzione secondaria di secondo grado. In caso di necessità, soprattutto in relazione alle difficoltà riguardanti lo stage e le attività laboratoriali, ciascuna Fondazione ha la facoltà di chiedere la proroga del termine di conclusione del corso sia per i percorsi il cui termine era fissato nel 2020 sia per i percorsi che dovevano concludersi nel 2021.
  3. In deroga alle normative previste, a causa della ridotta possibilità di svolgere attività di orientamento, il nuovo biennio formativo potrà iniziare anche dopo il 30 ottobre 2020.

   4. Con decreto del Ministro dell'istruzione da emanarsi entro 60 giorni, è disposta una moratoria nei criteri di valutazione per i percorsi avviati negli anni 2018 e 2019.
2. 014. Caparvi, Belotti, Colmellere, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di internazionalizzazione del sistema Paese)

  1. All'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

   d-bis) potenziamento degli investimenti nelle manifestazioni fieristiche attraverso progetti di digitalizzazione dell'esposizione volti anche ad incrementare le presenze di buyers qualificati agli eventi in programmazione;

   d-ter) semplificazione dell'accesso ai mercati internazionali attraverso l'istituzione di programmi gratuiti per l'accompagnamento delle imprese nei percorsi di acquisizione delle certificazioni di prodotto;

   d-quater) potenziamento di nuovi canali di vendita on-line per la progettazione da remoto al fine di raggiungere un numero sempre maggiore di mercati stranieri su cui distribuire prodotti made in Italy.
2. 015. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 3.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le lettere a) e b) dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, sono sostituite dalle seguenti:

   «a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle Imprese italiane nonché delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE);

   b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché mediante le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE);».
3. 1. Billi, Andreuzza.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alle garanzie concesse ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente decreto si applica il regime fiscale di cui all'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. 2. Pittalis, Martino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis). All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera m-bis) SACE S.P.A.
3. 3. Miceli, Braga, Zan.

  Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

  3-bis. I termini di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 previsti per gli edifici in condominio, nonché per gli adempimenti obbligatori previsti dall'articolo 1130, comma primo, numero 10, e dall'articolo 1129, comma nono del codice civile, ivi compreso l'esame finale dei corsi di aggiornamento sono interrotti, nel caso di emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza medesima.
3. 5. Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

  3-bis. La Commissione di vigilanza di cui all'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, svolge anche le funzioni di vigilanza e controllo sui programmi generali adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e da Sace S.p.A. In particolare, sull'attuazione dei programmi di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese, di stabilizzazione e rilancio dell'economia e di sostegno alla liquidità delle imprese, adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e da Sace S.p.A., anche ai sensi delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, le stesse sono tenute a riferire trimestralmente alla medesima Commissione di cui al periodo precedente. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. Le spese per il funzionamento della Commissione, determinate in modo congruo rispetto alle nuove funzioni assegnate, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.
3. 7. Giacomoni.

  Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

  3-bis. La Commissione di vigilanza di cui all'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, svolge anche le funzioni di vigilanza e controllo sul l'attuazione dei programmi di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese, di stabilizzazione e rilancio dell'economia e di sostegno alla liquidità delle imprese, adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e da Sace S.p.A. in relazione alle misure previste dagli articoli 1 e 2 del presente decreto-legge. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. Le spese per il funzionamento della Commissione, determinate in modo congruo rispetto alle nuove funzioni assegnate, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.
3. 6. Giacomoni.

  Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

  3-bis. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 72, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell'ENIT per la promozione del Paese in chiave turistica e attrattiva attraverso la valorizzazione dell'offerta esperienziale dei territori legata alla loro storia, cultura e tradizioni».
3. 8. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese agricole)

  1. Le misure di sostegno di cui agli articoli 1 e 2, in quanto compatibili si applicano anche alle garanzie prestate da ISMEA, in favore delle imprese agricole e della pesca, ivi comprese le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per le finalità di cui al presente comma è vincolata e gestita da ISMEA quota parte non inferiore al 10 per cento delle risorse individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 1. SACE S.p.A. provvede alla imputazione delle risorse, in base al fabbisogno finanziario indicato da ISMEA, derivante dalla gestione delle garanzie.
  2. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali riferisce al Comitato di cui al comma 9-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come introdotto dalla letterali) del comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto, sulle esigenze del settore agricolo e della pesca e sulla relativa pianificazione.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo. Il medesimo decreto regola i rapporti in regime convenzionale tra ISMEA e SACE S.p.A.
3. 01. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione della Commissione parlamentare di vigilanza e controllo sulla Cassa depositi e prestiti)

  1. È istituita la Commissione parlamentare di vigilanza e controllo sulla Cassa depositi e prestiti, composta da quattro deputati e quattro senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti della Commissione.
  2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da un segretario, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per elezione. Per ti elezione, rispettivamente, dei vicepresidenti e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del terzo periodo.
  3. La Commissione ha funzioni di vigilanza e controllo sui programmi generali adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dalle società del Gruppo, con particolare riferimento all'attuazione dei programmi di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese, di stabilizzazione e rilancio dell'economia e di sostegno alla liquidità delle imprese, adottati ai sensi della legge.
  4. La Commissione ha funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione ordinaria e sulla gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., di cui all'articolo 5, commi 7 e 81 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con particolare riferimento ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico.
  5. Ferme restando le attribuzioni di cui ai commi 3 e 4, la Commissione:

   a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni;

   b) esprime un parere sulle attività svolte annualmente da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell'anno;

   c) trasmette una relazione annuale al Parlamento sulla propria attività.

  6. Spetta alla Commissione l'approvazione dei rendiconti consuntivi di Cassa depositi e prestiti S.p.A., che saranno presentati in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento, entro l'anno successivo a quello cui essi si riferiscono.
  7. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
  8. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. Le spese per il funzionamento della Commissione, determinate in modo congruo rispetto alle nuove funzioni assegnate, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.
  9. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione è costituita dai membri già eletti da Camera e Senato ai sensi della normativa vigente, avvalendosi della collaborazione esterna degli altri componenti laici che, al momento dell'entrata in vigore del presente articolo, risultano far parte della stessa.
  10. L'articolo 3 del testo unico di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 è abrogato. Conseguentemente, è abrogata ogni altra disposizione relativa alla commissione istituita con la disposizione di cui al periodo precedente.
3. 02. Giacomoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione del Fondo straordinario per il sostegno al Sistema Fieristico Nazionale quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano)

  1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno agli gli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la proprietà o la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.
  2. Il Fondo è finanziato, per 800 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetto sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli operatori di cui al comma 1, stabiliti i criteri per la concessione di contributi e le modalità di erogazione degli stessi definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi, prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione delle regioni competenti territorialmente, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa.
3. 013. Moretto, Bendinelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno al Sistema Fieristico Nazionale quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano)

  1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la gestione dei quartieri fieristici presso quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.
  2. All'onere pari a 800 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'obbiettivo di medio termine (OMT) presentato dall'Unione europea.
3. 03. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizione temporanea in tema di segnalazione alle Centrali rischi)

  1. I finanziamenti concessi dal 9 aprile 2020 e per tutta la durata del 2020 non sono registrabili dalle Centrali rischi.
3. 04. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sostegno alle imprese a fronte della diminuzione del fatturato nel periodo di blocco della produzione)

  1. Alle imprese di ogni dimensione che abbiano avuto nel periodo di blocco della loro attività, disposto in forza di legge dai 13 marzo 2020 fino alla effettiva riapertura della attività, una diminuzione del proprio fatturato rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento dell'ammontare della diminuzione di fatturato comprovata documentazione. Il credito di imposta così determinato verrà applicato per il 10 per cento nella dichiarazione dell'anno 2021, per il 10 per cento nell'anno 2022 e per restante 10 per cento nell'anno 2023.
3. 05. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni per facilitare l'accesso al credito delle imprese mediante i Confidi)

  1. Al fine di combattere più efficacemente i fenomeni di usura, al comma 4-quater dell'articolo 155 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunta, dopo la lettera c), la seguente lettera: «d) l'erogazione, utilizzando le risorse a propria disposizione, di finanziamenti diretti a favore di quelle imprese che, malgrado l'offerta di prestazione della garanzia prevista dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non reperiscano istituzioni finanziarie disponibili ad erogare il richiesto finanziamento».
3. 06. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incremento del contingente di personale a contratto della rete estera MAECI)

  1. Al fine di garantire sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese nonché il rilancio dell'economia, anche in ossequio alle finalità di cui agli articoli 2 e 3, a decorrere dall'anno 2020, al primo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.020 unità».
  2. Ai fini dell'incremento del contingente, come rideterminato dal comma 1, è autorizzata la spesa pari a euro 4.500.000 per l'anno 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 43.
3. 07. Fitzgerald Nissoli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di fondazioni bancarie)

  1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera: «1-bis) “Attività istituzionale”: l'attività svolta dalle Fondazioni per scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico, con esclusione delle attività di cui all'articolo 7-bis.»;

   b) all'articolo 2:

    1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le attività di cui all'articolo 7-bis»;

    2) al comma 2, dopo le parole: «indirizzano la propria attività», è aggiunta al seguente: «istituzionale», e le parole: «destinazione delle risorse e» sono sostituite con le seguenti: «destinazione delle risorse utilizzate per l'attività istituzionale,»;

   c) all'articolo 3, è aggiunto in fine il seguente comma: «4-bis. Le attività di cui all'articolo 1-bis non soggiacciono alle limitazioni ed ai divieti previsti dal presente articolo.»;

   d) all'articolo 5:

    1) al comma 1, dopo le parole: «degli scopi statutari», sono aggiunge le seguenti: «e delle attività di cui all'articolo 1-bis» e dopo le parole: «una redditività adeguata» sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto delle attività di cui all'articolo 7-bis,»;

    2) al comma 2, sono aggiunte, in fine le seguenti: «; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis»;

   e) all'articolo 6:

    1) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e negli enti e società di cui all'articolo 1-bis»;

    2) al comma 4, le parole: «né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25» sono soppresse;

   f) all'articolo 7, al comma 1, dopo le parole: «in particolare con lo sviluppo del territorio», sono aggiunte le seguenti: «, salva in ogni caso la possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 1-bis» e, al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis»;

   g) dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

   «Art. 7-bis.(Operazioni di rilevante interesse nazionale)1. Le Fondazioni investono in enti e società dichiarati di rilevante interesse nazionale da parte del Governo della Repubblica, agendo di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza.
   2. La gestione, ivi inclusi gli eventuali finanziamenti e capitalizzazioni, e la dismissione delle partecipazioni di cui al comma precedente è fatta di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza.
   3. Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere fatte sia sui mercati regolamentati nazionali ed esteri sia al di fuori da detti mercati, anche mediante veicoli societari appositamente costituiti, organismi collettivi di investimento e contratti derivati non speculativi.
   4. In caso di urgenza o opportunità l'Autorità di vigilanza può emanare istruzioni vincolanti alle Fondazioni per le attività di cui ai commi precedenti e per la dismissione di attività finanziarie detenute le quali rendano più difficoltosa o impediscano l'applicazione del presente articolo.
   5. Sono nulle le eventuali operazioni di cui al presente articolo fatte non di concerto con Autorità di vigilanza.
   6. L'Autorità di vigilanza dispone di illimitati poteri di accesso e controllo per vigilare sulle operazioni di cui al presente articolo.
   7. La redditività minima di cui al cui all'articolo 10, comma 3, tiene conto, per le singole Fondazioni, delle attività di cui al presente articolo.
   8. Le previsioni del presente articolo prevalgono, in caso di conflitto, su qualsiasi norma di questo decreto o degli statuti delle Fondazioni nonché su quanto previsto in qualsiasi accordo, protocollo, atto di indirizzo e simili.»;

   h) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) l'ammontare di reddito necessario per le attività di cui all'articolo 7-bis;»;

   i) all'articolo 9, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità di vigilanza può dettare norme contabili specifiche relative ai risultati delle attività di cui all'articolo 7-bis, sentite le Fondazioni interessate.»;

   j) all'articolo 10, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il rispetto di quanto previsto al comma 7-bis.» e, al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «k-ter) agisce e vigila ai sensi dell'articolo 7-bis e delle altre disposizioni di questo decreto.»;

   k) all'articolo 11, comma 1, le parole: «, che regolano l'» sono sostituite dalla seguente: «nell'» il comma 9 è sostituito dal seguente: «l'Autorità di vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di presidenza, amministrazione e di controllo, e, se del caso, annullare o sospendere le loro decisioni, e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto, delle regole di buon governo, e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della fondazione ed il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7-bis.»;

   l) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

   «Art. 25. – (Incrementi ai Fondi di dotazione). – Al fine di favorire le operazioni di cui all'articolo 7-bis, lo Stato o gli enti e le società da esso indicati possono fare conferimenti gratuiti al fondo di dotazione o equivalente delle Fondazioni senza per ciò acquisire alcun diritto patrimoniale, di gestione o controllo.».
3. 08. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli istituti bancari concedono alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Parimenti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile attraverso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all'affidamento pari ad un dodicesimo del fatturato riferito all'ultimo bilancio depositato.
  2. Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non ritenersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprile 2020 per le quali vi è stato il mancato pagamento.
  3. Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.
  4. Al fine della classificazione da parte degli istituti di credito dei requisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per le società non affidate, la autocertificazione è sostituita dalla presentazione dell'ultimo bilancio depositato nonché della regolarità contributiva. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità.
3. 09. Osnato, Lollobrigida, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sospensione contributo straordinario Regioni a statuto speciale)

  1. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome sospendono, per il biennio 2020-2021, il contributo finalizzato alla sostenibilità del debito pubblico nazionale previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
  2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per l'erogazione dei servizi essenziali e per garantire sostegno alle imprese in termini di accesso al credito.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. 010. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sospensione contributo straordinario Regioni Statuto speciale)

  1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi essenziali e misure di sostegno alle imprese in termini di accesso al credito durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospeso per il biennio 2020-2021, previa relativa stipula degli accordi bilaterali dello Stato con ciascuna Autonomia, il contributo straordinario versato dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome, attuato con le procedure previste dall'articolo 27 della legge del 5 maggio 2009, n. 42.
3. 012. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sospensione del contributo straordinario Regione Friuli Venezia Giulia)

  1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi essenziali e misure di sostegno alle imprese in termini di accesso al credito durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo straordinario di cui al comma 875-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sospeso per il biennio 2020-2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. 011. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Ai fini dell'erogazione delle misure finanziarie di aiuto alle imprese e professionisti e conseguenti agli effetti dell'emergenza COVID-19 e di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 si prevede:

   1) le informazioni richieste ad imprese e professionisti per attestare la sussistenza dei requisiti per l'accesso a tutte le misure economico-finanziario attivate a loro supporto per l'emergenza COVID-19 possono sempre essere rilasciate con dichiarazione propria del richiedente o dei legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente, ai sensi e nei modi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

   2) ferme le conseguenze penali derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni, in caso di utilizzo di dichiarazioni rivelatesi false, è sempre applicata la sanzione di cui all'articolo 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Qualora sia accertata la oggettiva idoneità probatoria delle false dichiarazioni rispetto alla erogazione delle misure l'importo della sanzione pecuniaria amministrativa è raddoppiata;

   3) ai finanziamenti attivati a supporto privato per l'emergenza COVID-19 e garantiti anche in parte dallo Stato od altri organi pubblici si applicano gli articoli 640-bis e 316-bis, ed in caso di condanna penale la pena è aumentata di un terzo.
3. 014. Bitonci, Potenti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Turri, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche Fir)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 496, dopo le parole: «comma 499» sono aggiunte le seguenti: «l'azionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda potrà richiedere presso la banca dove fa capo l'IBAN indicato per l'accredito dell'indennizzo la liquidazione sino all'importo di 50.000 euro con addebito al FIR. Dovrà esibire: ID Codice identificativo, numero protocollo e mail di CONSAP attestante che la domanda è stata inviata correttamente. Al completamento dell'esame, per le domande respinte dalla Commissione tecnica, l'Agenzia delle entrate procederà all'emissione di cartella esattoriale per il recupero dell'importo»;

   b) al comma 497, dopo le parole: «comma 499» sono aggiunte le seguenti: «l'obbligazionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda, potrà richiedere presso la banca dove fa capo l'IBAN indicato per l'accredito dell'Indennizzo la liquidazione sino all'importo di 50.000 euro con addebito al FIR. Dovrà esibire: ID Codice identificativo, numero protocollo e mail di CONSAP attestante che la domanda è stata inviata correttamente. Al completamento dell'esame, per le domande respinte dalla Commissione tecnica, l'Agenzia delle entrate procederà all'emissione di cartella esattoriale per il recupero dell'importo».
3. 016. Rotta.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche Fir)

  1. Al comma 501-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti i seguenti periodi: «La Commissione tecnica di cui al comma 501, anche avvalendosi della società di cui al presente comma 501-bis, può effettuare i riscontri necessari a verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 502-bis dichiarati nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tal fine delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall'Agenzia delle entrate, ivi comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. L'attività posta in essere dall'Agenzia delle entrate è svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta».
3. 017. Rotta.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche Fir)

  1. All'articolo 1, comma 1, dell'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera b), aggiunta la seguente:

   b-bis) al comma 502-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I cittadini residenti nel territorio della Repubblica, attestano, tramite dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:

    1) la consistenza del patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018 ovvero l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita;

    2) che dal 1° gennaio 2007 non hanno avuto, nelle banche in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo o loro controllate, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo e vigilanza, di gestione del rischio e revisione interna previsti dall'articolo 1, comma 505, della legge n. 145 del 2018, nonché di non essere parente o affine di primo e di secondo grado di tali soggetti esclusi;

    3) di non essere controparte qualificata né cliente professionale previsti dall'articolo 1, comma 495, della legge n. 145 del 2018;

   La Commissione, a seguito della delibera con la quale riconosce l'indennizzo, procede al pagamento in base ai soli dati comunicati ai sensi del presente comma e non è responsabile per erronei pagamenti dovuti a errori e omissioni imputabili ad altri soggetti.
   Successivamente, i dati dichiarati dal beneficiario ex articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 unitamente a quelli relativi all'Importo pagato vengono trasmessi all'Agenzia delle entrate per i relativi controlli finalizzati all'eventuale recupero di competenza per le somme non dovute.
   Per i risparmiatori che non possono accedere alla procedura di cui al presente comma, a seguito della verifica dell'Agenzia delle entrate, per il superamento delle condizioni di patrimonio mobiliare o reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la Commissione tecnica assegna un termine per consentire di assolvere le formalità previste dal comma 501».
3. 015. Rotta.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungere le seguenti: e dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

   b) dopo le parole: in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari aggiungere le seguenti: e, rispettivamente, come definita dalle disposizioni della Consob relative alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e degli accessori.
*4. 1. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungere le seguenti: e dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

   b) dopo le parole: in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari aggiungere le seguenti: e, rispettivamente, come definita dalle disposizioni della Consob relative alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e degli accessori.
*4. 5. Ungaro, Mor.

  Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,», aggiungere le seguenti: «nonché in relazione ai contratti di garanzia accessori a quelli di credito e all'operatività in titoli e assicurativa».
**4. 2. Buratti, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,», aggiungere le seguenti: «nonché in relazione ai contratti di garanzia accessori a quelli di credito e all'operatività in titoli e assicurativa».
**4. 7. Raduzzi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: strumenti informativi o telematici, i contratti aggiungere le seguenti: e ogni altro atto, e dopo le parole: copia cartacea del contratto al cliente aggiungere le seguenti: , su richiesta;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le stesse modalità si applicano anche per i contratti ed ogni altro atto conclusi con la medesima tipologia di clientela, disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
*4. 3. Ungaro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: strumenti informativi o telematici, i contratti aggiungere le seguenti: e ogni altro atto, e dopo le parole: copia cartacea del contratto al cliente aggiungere le seguenti: , su richiesta;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le stesse modalità si applicano anche per i contratti ed ogni altro atto conclusi con la medesima tipologia di clientela, disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
*4. 4. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: strumenti informativi o telematici, i contratti aggiungere le seguenti: e ogni altro atto, e dopo le parole: copia cartacea del contratto al cliente aggiungere le seguenti: , su richiesta;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le stesse modalità si applicano anche per i contratti ed ogni altro atto conclusi con la medesima tipologia di clientela, disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
*4. 6. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Ai fini dell'articolo 23 e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.
  1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.
4. 9. Buratti, Pezzopane.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di semplificare le modalità di erogazione di soluzioni di firma elettronica avanzata per la formazione del documento informatico, ferme restando le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, rappresentano, alternativamente, strumenti idonei ai fini della verifica dell'identità dell'utente:

   a) i processi di autenticazione informatica basati su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017 già attribuite, dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata, al medesimo utente identificato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

   b) i processi di autenticazione informatica basati su credenziali già rilasciate all'utente nell'ambito del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 almeno del secondo livello di sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014;

   c) i processi di autenticazione informatica basati su credenziali oggetto di notifica conclusa con esito positivo ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014 di livello almeno «significativo».

  1-ter. I soggetti di cui all'articolo 55, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 conservano per almeno venti anni le evidenze informatiche del processo di autenticazione in base al quale è stata attribuita la firma elettronica avanzata.
4. 12. Buratti, Topo, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche ai fini dell'articolo 23 e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile, relativamente ai contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.
*4. 8. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche ai fini dell'articolo 23 e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile, relativamente ai contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.
*4. 13. Buratti, Mancini, Mura, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche ai fini dell'articolo 23 e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile, relativamente ai contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.
*4. 14. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le comunicazioni rese da contraenti, assicurati, danneggiati o beneficiari inoltrate alle imprese di assicurazione a mezzo di comunicazioni digitali semplici sono valide ed equiparate alle diverse modalità di comunicazione indicate nei contratti. Le imprese di assicurazione considerano validamente conclusi i contratti di assicurazione firmati con firma autografa dal contraente e trasmessi con comunicazione digitale semplice.
4. 11. Moretto, Ungaro, Mor, Bendinelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli accordi con i quali le parti di contratti di mutuo o altri finanziamenti conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto concordano la sospensione e il differimento del pagamento delle rate in scadenza, il differimento della restituzione del finanziamento se previsto in unica soluzione, la proroga del contratto o la rinuncia alla facoltà di revoca da parte del soggetto finanziatore, sono esenti dall'imposta di bollo.
4. 15. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124 si interpreta nel senso che le misure di identificazione in via indiretta o da remoto del cliente già adottate dagli operatori di telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di migrazione di SIM card già attivate, basate su sistemi di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente, la genuinità della ripresa, il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali effettuate sotto la responsabilità del medesimo operatore sono ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti dell'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
4. 16. Zanichelli, Grimaldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Delega al Governo in materia di semplificazione)

  1. Allo scopo di predisporre condizioni utili a determinare una rapida e consistente ripresa economica al termine dell'emergenza epidemiologica in corso, consentendo alle imprese una destinazione efficiente di energie e risorse, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati a realizzare una radicale opera di riordino e snellimento della macchina pubblica, attuando una drastica semplificazione delle procedure amministrative legate a fisco, edilizia, autorizzazioni di inizio attività d'impresa, contratti pubblici, nonché in materia di lavoro e previdenza.
4. 01. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Inserimento di nuove attività nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190)

  1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le lettere a) e b) sono soppresse;

    2) dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

   «i-bis) servizi funerari e cimiteriali;

   i-ter) ristorazione, gestione mense e catering;

   i-quater) servizi ambientali, ivi comprese le attività di raccolta, trasporto, nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento, bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.».
4. 02. Caso, Baldino, Piera Aiello, Davide Aiello, Ascari, Lattanzio, Migliorino, Nesci, Salafia, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di imprese culturali)

  1. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non possono effettuare le proprie prestazioni a causa delle misure straordinarie di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero di quelle previste da altri provvedimenti normativi o amministrativi di urgenza, anche regionali o locali, aventi ad oggetto il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Nei casi in cui non sia possibile addivenire, in tutto o in parte, ad una temporanea modifica dei contratti, per tutta la durata della sospensione dell'esecuzione delle prestazioni ed anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti riconoscono alle imprese culturali e creative un'indennità pari agli oneri gravanti nel periodo di sospensione dovuto alle cause di cui al precedente periodo in misura non inferiore all'80 per cento del corrispettivo contrattualmente previsto. Le presenti disposizioni per quanto compatibili si applicano anche ai contratti di concessione, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in corso con le imprese culturali e creative.»
4. 03. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Tutela del lavoro nel settore dei trasporti e continuità delle imprese)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «settore del turismo», sono aggiunte le seguenti: «incluso il trasporto di persone effettuato con navi minori via mare e per acque interne»;

   b) all'articolo 92, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Per il solo anno 2020, il canone annuo riguardante le concessioni di beni del demanio marittimo ubicati al di fuori delle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale è versato entro la data del 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi. Ai fini della relativa quantificazione ed indipendentemente dalle finalità della concessione, l'autorità concedente applica una riduzione del canone nella misura percentuale corrispondente alla percentuale di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi che le imprese concessionarie hanno subito nel 2020 rispetto al fatturato o ai corrispettivi conseguiti nell'anno 2019, a causa della impossibilità di usare in modo remunerativo i beni demaniali per effetto della emergenza epidemiologica da COVID-19.
   2-ter. La riduzione del canone stabilita per il solo anno 2020 al comma 2-bis si applica con le stesse modalità anche alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate dalle autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione.»
4. 04. Andrea Romano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Tutela del lavoro nel settore dei trasporti e continuità delle imprese)

  1. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Per il solo anno 2020, il canone annuo riguardante le concessioni di beni del demanio marittimo ubicati al di fuori delle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale è versato entro la data del 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi. Ai fini della relativa quantificazione ed indipendentemente dalle finalità della concessione, l'autorità concedente applica d'ufficio e senza formalità di istruttoria la riduzione del canone nella misura del settanta per cento, costituendo l'emergenza epidemiologica da COVID-19 circostanza di eccezionale gravità.
   2-ter. La riduzione del canone stabilita per il solo anno 2020 al comma 2-bis si applica con le stesse modalità anche alte concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate dalle autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione.»
4. 05. Termini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Target annuali di PFU)

  1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia COVID-19 e le misure adottate per contenerla, in quanto incidenti su attività commerciali e spostamenti delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, come disposti ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, pari a quelli immessi sul mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente, per l'anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati si misura computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.
4. 06. Ilaria Fontana, Deiana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Pastorino, Muroni.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. In deroga all'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tutti i contratti ad esecuzione periodica e continuativa derivanti da appalti di servizi e forniture con la Pubblica Amministrazione, per i quali, a causa dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono stati sospesi i servizi e le forniture, sono prorogati per sei mesi al fine di recuperare i periodi di inattività dovuti all'emergenza sanitaria.
4. 07. Cantalamessa, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Mancata esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte causa di forza maggiore)

  1. Al fine di impedire il rischio del contenzioso giuridico, con annesso l'onere probatorio dell'impossibilità di adempiere, nel periodo di emergenza COVID-19, le aziende nei confronti delle quali sono state assunte misure limitative e restrittive, a livello nazionale e regionale, della libertà di impresa per motivi di profilassi sanitaria e che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, hanno stipulato contratti ad esecuzione differita, continuata o periodica, non sono tenute a corrispondere alcun indennizzo da risarcimento del danno, perdita o mancato guadagno, causa di forza maggiore, per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
4. 08. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Mollicone.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Differimento dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi)

  1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il presente decreto entra in vigore il 1o settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2»;

   b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15, opera a decorrere dal 15 febbraio 2022 per le medie imprese e dal 15 agosto 2022 per le piccole imprese, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 18 maggio 2005.».
*5. 1. Ungaro, Marattin, Moretto, Mor.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Differimento dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi)

  1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il presente decreto entra in vigore il 1o settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2»;

   b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15, opera a decorrere dal 15 febbraio 2022 per le medie imprese e dal 15 agosto 2022 per le piccole imprese, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 18 maggio 2005.».
*5. 2. Gelmini, Angelucci, Della Frera, Polidori, Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Porchietto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Differimento dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi)

  1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il presente decreto entra in vigore il 1o settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2»;

   b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15, opera a decorrere dal 15 febbraio 2022 per le medie imprese e dal 15 agosto 2022 per le piccole imprese, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 18 maggio 2005.».
*5. 3. Benamati, Topo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Differimento dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi)

  1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2»;

   b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15, opera a decorrere dal 15 febbraio 2022 per le medie imprese e dal 15 agosto 2022 per le piccole imprese, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 18 maggio 2005».
5. 5. Soverini, De Maria.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Differimento dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. Il presente decreto entra in vigore il 1o settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis e al comma 2.
   1-bis. Le disposizioni contenute nel Capo II del Titolo IV, nel Capo IX del titolo V, fatta eccezione per l'articolo 268, comma 2, e per l'articolo 271, nel Capo X dei titolo V e nell'articolo 345 entrano in vigore il 1o settembre 2020.».
5. 4. Perantoni.

  Al comma 1, capoverso «1», aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta eccezione per gli articoli 2, comma 1, lettera c), 27, commi 2 e 3, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, commi 1, 2 e 3, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 282, 283 del presente decreto che entrano in vigore il 15 agosto 2020.
5. 6. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

  Al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole: 1o settembre 2021 con le seguenti: 1o settembre 2022.
*5. 8. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole: 1o settembre 2021 con le seguenti: 1o settembre 2022.
*5. 10. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole: 1o settembre 2021 con le seguenti: 1o settembre 2022.
*5. 11. Rachele Silvestri, De Toma.

  Al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole: 1o settembre 2021 con le seguenti: 31 luglio 2022.
5. 7. Melilli, Buratti, Topo.

  Al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole: 1o settembre 2021 con le seguenti: 1o luglio 2022.
5. 12. Fiorini.

  Al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole: 1o settembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
5. 9. Conte, Pastorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza», non si applica alle start-up innovative ed agli spin-off universitari.
5. 13. Viscomi, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle start-up innovative ed agli spin off universitari.
5. 14. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: «379» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022».
*5. 01. Squeri.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: «379» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022».
*5. 02. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: «379» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022».
*5. 08. Mor.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: «379» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022».
*5. 09. Nardi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Differimento applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)

  1. All'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «A partire dal 1o gennaio 2020» sono sostituite con le seguenti: «A partire dal 1o gennaio 2021».
5. 03. Moretto, Bendinelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore di plastic tax e sugar tax)

  1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 651, le parole: «entro il mese di maggio dell'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «entro il mese di maggio dell'anno 2021»;

   b) all'articolo 1, comma 675, le parole: «entro il mese di agosto dell'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «entro il mese di agosto dell'anno 2021».
5. 04. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti per la continuità delle imprese e la tutela del lavoro nel settore della nautica)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo 92, è aggiunto il seguente:

Art. 92-bis.
(Misure urgenti per la continuità delle imprese e la tutela del lavoro nel settore nautico)

  1. Al fine di non togliere efficacia alle misure di sostegno alle imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento» sono sostituite dalle seguenti: «maggiorabile rispettivamente fino al duecento per cento e fino al cento per cento».
  2. Al fine di dare adeguato sostegno economico ad imprese, lavoratori e famiglie, allo stato gravemente danneggiati dal crollo dei ricavi dovuto agli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e di evitare conseguentemente il crollo dell'intero comparto della nautica, la durata delle concessioni dei beni del demanio marittimo e della navigazione interna per il mantenimento di porti turistici, approdi turistici e punti di ormeggio, vigenti alla data del 31 dicembre 2019 e in scadenza entro il 31 dicembre 2020, è prorogata sino al 31 dicembre 2023.
5. 05. Bergamini, Ripani, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga della durata delle concessioni balneari)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 682 sono aggiunti i seguenti:

   «682-bis. Al fine di garantire la continuità nella tutela e nella custodia delle coste italiane affidate in concessione, i provvedimenti di anticipata occupazione di cui all'articolo 38 del regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327, rilasciati per la stagione balneare 2019 sono validi ed efficaci sino al 30 ottobre 2023, a condizione che il titolare del provvedimento di anticipata occupazione abbia depositato entro il 31 dicembre 2018 una istanza di rinnovo o di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e che il relativo procedimento amministrativo non si sia concluso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
   682-ter. Le subconcessioni di cui all'articolo 45-bis del regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327, vigenti alla data del 31 dicembre 2019, sono valide ed efficaci sino al 31 dicembre 2023, salvo diversa volontà del concessionario.».
5. 06. Bergamini, Ripani, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Procedure di rinnovo delle concessioni e locazioni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato)

  1. Al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19 ed i livelli occupazionali, all'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «nei Capi III e IV» sono aggiunte le seguenti: «e salvo in ogni caso l'affidamento diretto se ricorrono motivi imperativi di interesse generale»;

   b) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «interessati alla concessione» sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo il rinnovo diretto se ricorrono motivi imperativi di interesse generale. Costituisce, tra gli altri, motivo imperativo di interesse generale la salvaguardia del patrimonio culturale e in genere dell'interesse storico-culturale, nel quale per sua natura rientra il profilo storico identitario, quand'anche su supporto commerciale. L'agenzia del demanio provvede alla verifica della ricorrenza dello specifico motivo imperativo di interesse generale di cui al periodo precedente di intesa con il comune in cui il bene immobile è ubicato, nell'ambito del procedimento di affidamento o di rinnovo delle concessioni e delle locazioni.».
5. 07. Pellicani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure in favore delle imprese in crisi a causa del virus COVID-19)

  1. I termini di adempimento delle obbligazioni di pagamento relative a crediti commerciali non scaduti da oltre 60 giorni alla data di entrata in vigore del presente decreto e che alla data del 30 giugno 2020 hanno costituito oggetto di anticipazione da parte di una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 o di altro soggetto abilitato alla concessione di credito in Italia sono prorogati di novanta giorni.
  2. Sino al 31 dicembre 2020 l'imprenditore, in forma individuale o collettiva, può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa l'emissione di garanzie, prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del predetto regio decreto, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino alla scadenza del sesto mese successivo alla domanda, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla continuità aziendale nel corso dei predetto periodo temporale e alla migliore soddisfazione dei creditori in caso di apertura di una procedura concorsuale nei termine di cui al comma 5. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.
  3. L'attestazione deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale. L'attestazione deve altresì indicare che tali finanziamenti si rendono necessari per superare lo stato di difficoltà economico-finanziaria prodottosi successivamente all'adozione delle misure di contrasto e contenimento dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.
  4. Il tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.
  5. La prededuzione di cui al presente articolo opera a condizione che la procedura concorsuale sia aperta entro ventiquattro mesi dall'autorizzazione. In caso di procedure successive si ha riguardo, ai fini del presente comma, alla procedura apertasi per prima.
  6. I finanziamenti e le relative operazioni accessorie autorizzati a norma del presente articolo non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 non si applicano ai finanziamenti e alle relative operazioni accessorie autorizzati a norma del presente articolo.
  7. Il professionista che nell'attestazione di cui al presente articolo espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti è punito a norma dell'articolo 236-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  8. Sino al 31 dicembre 2020, il debitore persona fisica meritevole, che si trovi in stato di sovraindebitamento prodottosi successivamente all'adozione delle misure di contrasto e contenimento dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e non sia in grado di offrire ai creditori utilità rilevanti, dirette o indirette, valutate secondo la percentuale di cui al presente comma e i criteri del comma del periodo seguente può accedere all'esdebitazione, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro due anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al quindici per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. La valutazione di rilevanza di cui al presente comma è condotta dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. Ai fini della valutazione di rilevanza non si tiene conto dell'unico immobile di proprietà dei debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, a condizione che sia adibito ad uso abitativo e che lo stesso debitore vi risieda anagraficamente.
  9. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'Organismo di composizione della crisi (OCC) di cui al decreto ministeriale n. 202 del 24 settembre 2014 al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

   a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

   b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

   c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

   d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

   Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:

   a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

   b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

   c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

   d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

   Il deposito della domanda comporta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata a carico del debitore. I compensi dell'OCC sono ridotti della metà, il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la sussistenza dei presupposti di cui ai commi precedenti e la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede, con decreto da adottarsi entro dieci giorni l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione, su base annuale, relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14-terdecies della legge n. 3 del 2012. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di cinque giorni. Decorsi dieci giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. L'OCC, nell'anno successivo al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 6 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

  10. L'articolo 1467 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 1467. — (Contratto con prestazioni corrispettive. – Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione ha diritto di chiedere la rinegoziazione del contratto. La richiesta deve essere fatta senza ingiustificato ritardo e deve indicare i motivi sui quali è basata. La richiesta di rinegoziazione non dà, di per sé, alla parte svantaggiata il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto. Il caso di mancato accordo entro un termine ragionevole, ciascuna delle parti può rivolgersi al giudice, Il giudice, se accerta che la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa a norma del presente articolo, può: risolvere il contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458, ovvero modificare il contratto al fine di ripristinare l'originario equilibrio.

   Le disposizioni del primo comma non si applicano se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.».

  11. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 178, il quarto comma è sostituito dal seguente: «I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale.»;

   b) all'articolo 182-bis, al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui al comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al comma 1, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.»;

   c) all'articolo 186-bis, al secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) Il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando la moratoria non ecceda un anno dall'omologazione i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto di voto. Qualora la moratoria sia prevista per oltre un anno i medesimi creditori hanno diritto di voto per l'intero credito vantato.».

  12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo si applicano ai contratti e alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 010. Orlando, Pezzopane.

ART. 6.

  Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, le parole: per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data sono sostituite con le seguenti: qualora le perdite dipendano dalla situazione correlata all'epidemia da COVID-19 e si siano verificate nel corso dell'esercizio chiuso entro la predetta data;

   b) all'ultimo periodo, dopo le parole: per lo stesso periodo aggiungere le seguenti: e negli stessi casi.
*6. 1. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, le parole: per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data sono sostituite con le seguenti: qualora le perdite dipendano dalla situazione correlata all'epidemia da COVID-19 e si siano verificate nel corso dell'esercizio chiuso entro la predetta data;

   b) all'ultimo periodo, dopo le parole: per lo stesso periodo aggiungere le seguenti: e negli stessi casi.
*6. 8. Acquaroli.

  Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, le parole: per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data sono sostituite con le seguenti: qualora le perdite dipendano dalla situazione correlata all'epidemia da COVID-19 e si siano verificate nel corso dell'esercizio chiuso entro la predetta data;

   b) all'ultimo periodo, dopo le parole: per lo stesso periodo aggiungere le seguenti: e negli stessi casi.
*6. 9. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, le parole: per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data sono sostituite con le seguenti: qualora le perdite dipendano dalla situazione correlata all'epidemia da COVID-19 e si siano verificate nel corso dell'esercizio chiuso entro la predetta data;

   b) all'ultimo periodo, dopo le parole: per lo stesso periodo aggiungere le seguenti: e negli stessi casi.
*6. 10. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: entro la data prevista dal codice civile per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per il periodo di cui al comma 1, non si applica il dovere di cui all'articolo 2086, comma 2, del codice civile.

  Conseguentemente, nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e gestione dell'impresa.
6. 2. Soverini, De Maria.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per il periodo di cui al comma 1, non si applica il dovere di cui all'articolo 2086, comma 2, del codice civile.

  Conseguentemente, nella rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e gestione dell'Impresa.
6. 3. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1 sostituire le parole: fino alla data del 31 dicembre 2020, con le seguenti: entro la data prevista dal codice civile per l'approvazione del bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2020.
6. 4. Melilli, Buratti, Topo.

  All'articolo 6 sopprimere le parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e e le parole: per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data.
6. 5. Giuliano, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  All'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Per il periodo di cui al comma 1, non si applica il dovere di cui all'articolo 2086, comma 2, del codice civile, di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.».

  Conseguentemente, nella rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e gestione dell'impresa.
*6. 6. Cavandoli.

  All'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Per il periodo di cui al comma 1, non si applica il dovere di cui all'articolo 2086, comma 2, del codice civile, di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.».

  Conseguentemente, nella rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e gestione dell'impresa.
*6. 7. Martino, Gelmini, Angelucci, Della Frera, Polidori, Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Giacomoni, Cattaneo, Porchietto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i bilanci di esercizio da approvare entro la data del 31 dicembre 2020, i costi sostenuti relativi alla gestione d'impresa possono essere capitalizzati ed ammortizzati secondo i principi dell'OIC 24 immobilizzazioni immateriali, in un lasso di tempo non superiore alla vita utile del bene ovvero, in caso di accesso al finanziamento ottenuto con le garanzie dello Stato per gli interventi legati al COVID-19, per la stessa durata dei finanziamento ottenuto con le garanzie dello Stato per gli interventi di cui all'articolo 1.
6. 11. De Toma, Rachele Silvestri.

  Aggiungere il seguente capoverso: Per le imprese colpite da un calo di fatturato e limitatamente all'anno 2020 è prevista la possibilità di ammortizzare, per una durata pari alla durata del finanziamento, i costi fissi sostenuti nel periodo dell'emergenza sanitaria relativi alle spese di affitto, ammortamenti, utenze, servizi amministrativi, consulenze e costi del personale non sottoposto alla CIG.
6. 12. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In via eccezionale, solo per la chiusura dei bilanci di esercizio 2020, i costi fissi di gestione sostenuti dalle imprese, possono essere capitalizzati ed ammortizzati sulla base del principio contabile OIC 24 per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nello stesso periodo temporale del finanziamento ottenuto con le garanzie dello Stato per gli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 lettera d).
6. 13. Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

   1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

   a) al termine del comma 698, aggiungere le parole: "Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D2 e per gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva e dell'attività termale, l'imposta sostitutiva è determinata nella misura dello 0,50 per cento";

   b) al termine del comma 699, aggiungere le parole: "Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D2 e per gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva e dell'attività termale, l'imposta sostitutiva è determinata nella misura dell'1 per cento".

   2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
6. 01. Squeri.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

   1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
   2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
   3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o dall'altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e dalle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
   4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
   5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta, regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
   6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
   7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
   8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società e denti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 5.
   9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.
   10. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
6. 02. Squeri.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

   a) al termine del comma 698, aggiungere le parole: "Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D2 e per gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva e dell'attività termale, l'imposta sostitutiva è determinata nella misura dello 0,50 per cento";

   b) al termine del comma 699, aggiungere le parole: "Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D2 e per gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva e dell'attività termale, l'imposta sostitutiva è determinata nella misura dell'1 per cento"».
*6. 03. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

   a) al termine del comma 698, aggiungere le parole: "Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D2 e per gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva e dell'attività termale, l'imposta sostitutiva è determinata nella misura dello 0,50 per cento";

   b) al termine del comma 699, aggiungere le parole: "Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D2 e per gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva e dell'attività termale, l'imposta sostitutiva è determinata nella misura dell'1 per cento"».
*6. 04. Nardi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

   1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
   2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
   3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
   4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
   5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
   6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
   7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
   8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, supplicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarle ai sensi dell'alticcio 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 5.
   9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.».
**6. 05. Nardi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

   1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
   2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
   3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
   4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
   5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
   6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
   7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
   8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, supplicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarle ai sensi dell'alticcio 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 5.
   9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.».
**6. 06. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

ART. 7.

  Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.
(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

  1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile e dei princìpi contabili può comunque essere operata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dagli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui al punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, ivi comprese quelle derivanti dai rischi e delle incertezze derivanti dall'epidemia COVID-19.
  2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata tenendo conto delle informazioni relative al presupposto della continuità aziendale fornite nelle politiche contabili di cui al punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, ivi comprese quelle derivanti dai rischi e dalle incertezze derivanti dall'epidemia COVID-19.
*7. 1. Buratti, Pezzopane.

  Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.
(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

  1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile e dei princìpi contabili può comunque essere operata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dagli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui al punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, ivi comprese quelle derivanti dai rischi e delle incertezze derivanti dall'epidemia COVID-19.
  2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata tenendo conto delle informazioni relative al presupposto della continuità aziendale fornite nelle politiche contabili di cui al punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, ivi comprese quelle derivanti dai rischi e dalle incertezze derivanti dall'epidemia COVID-19.
*7. 2. D'Alessandro.

  All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) sopprimere le parole nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore;

    2) aggiungere, infine, il seguente periodo: Per le imprese non soggette alla vigilanza di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che nella redazione dei bilanci adottano i principi contabili internazionali, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano con riferimento al mantenimento del requisito della continuità aziendale di cui allo IAS 1.

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e non ancora approvati e alle eventuali situazioni patrimoniali intermedie riferite a data non successiva al 31 dicembre 2020.
7. 3. Giuliano, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Sopprimere il comma 2.
*7. 4. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Sopprimere il comma 2.
*7. 5. Acquaroli.

  Sopprimere il comma 2.
*7. 6. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Sopprimere il comma 2.
*7. 7. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

  3. I soggetti che nell'esercizio in corso al 31 marzo 2020 hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici, di cui al primo comma, lettera a), n. 1 dell'articolo 2425 del codice civile, superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 marzo 2020, nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo riguardo agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se l'esercizio in corso al 31 marzo 2020 è il primo, la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.
  4. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3:

   a) devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli oneri pluriennali dell'attivo in venti rate annuali di pari importo;

   b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore all'ammontare non ancora ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 3;

   c) fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del comma 3, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di esercizio quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove detti ammontari fossero posti a diretto decremento dei medesimo.

  5. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 presuppone il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di competenza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del bilancio di esercizio in corso al 31 marzo 2020.
**7. 8. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

  2-bis. I soggetti che nell'esercizio in corso al 31 marzo 2020 hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici, di cui al primo comma, lettera a), n. 1 dell'articolo 2425 del codice civile, superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 marzo 2020, nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo riguardo agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se l'esercizio in corso al 31 marzo 2020 è il primo, la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.
  2-ter. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3:

   a) devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli oneri pluriennali dell'attivo in venti rate annuali di pari importo;

   b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore all'ammontare non ancora ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 3;

   c) fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del comma 3, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di esercizio quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove detti ammontari fossero posti a diretto decremento dei medesimo.

  2-quater. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 presuppone il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di competenza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del bilancio di esercizio in corso al 31 marzo 2020.
**7. 9. Ungaro, Mor, Moretto.

  Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

  2-bis. I soggetti che nell'esercizio in corso al 31 marzo 2020 hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici, di cui al primo comma, lettera a), n. 1 dell'articolo 2425 del codice civile, superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 marzo 2020, nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo riguardo agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se l'esercizio in corso al 31 marzo 2020 è il primo, la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.
  2-ter. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3:

   a) devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli oneri pluriennali dell'attivo in venti rate annuali di pari importo;

   b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore all'ammontare non ancora ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 3;

   c) fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del comma 3, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di esercizio quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove detti ammontari fossero posti a diretto decremento dei medesimo.

  2-quater. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 presuppone il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di competenza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del bilancio di esercizio in corso al 31 marzo 2020.
**7. 11. Garavaglia, Guidesi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 107 del decreto legislativo 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020».
7. 10. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere in fine il seguente periodo: «È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.».
*7. 12. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere in fine il seguente periodo: «È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.».
*7. 13. Pastorino, Bersani.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere in fine il seguente periodo: «È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.».
*7. 14. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere in fine il seguente periodo: «È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.».
*7. 15. Benamati, Buratti, Pezzopane.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere in fine il seguente periodo: «È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.».
*7. 16. Marco Di Maio, Moretto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)

  1. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.
  2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce B/1-bis «costi a recuperabilità differita».
  3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.
  4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.
  5. I «costi a recuperabilità differita» devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.
  6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.
  7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.
  8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legate dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.
  10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.
*7. 01. Pastorino, Bersani.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)

  1. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.
  2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce B/1-bis «costi a recuperabilità differita».
  3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.
  4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.
  5. I «costi a recuperabilità differita» devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.
  6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.
  7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.
  8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legate dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.
  10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.
*7. 04. Bellucci, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)

  1. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.
  2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce B/1-bis «costi a recuperabilità differita».
  3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.
  4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.
  5. I «costi a recuperabilità differita» devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.
  6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.
  7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.
  8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legate dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.
  10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.
*7. 06. Benamati, Buratti, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)

  1. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.
  2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce B/1-bis «costi a recuperabilità differita».
  3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.
  4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.
  5. I «costi a recuperabilità differita» devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.
  6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.
  7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.
  8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legate dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.
  10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.
*7. 07. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Svolgimento delle assemblee nelle società cooperative)

  1. All'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020»;

   b) al comma 2, dopo le parole «società cooperative» aggiungere le seguenti «le società di mutuo soccorso»;

   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

   «2-bis. Con le medesime modalità di cui al comma 2 possono essere convocate e svolte le riunioni dell'organo amministrativo, del comitato esecutivo, dell'organo di controllo, dell'organismo di vigilanza e di ogni altro comitato interno della società.».
7. 02. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Indennità straordinaria agli enti locali dissestati)

  1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti causate dalla diffusione del COVID-19 ai comuni capoluogo di provincia, che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento disciplinato col decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007 e successive modificazioni, sono attribuiti, in via straordinaria, risorse indennitarie, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Le medesime risorse di cui al comma 1 sono attribuite in maniera proporzionale alla popolazione residente, anche ai comuni non capoluogo di provincia, inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento disciplinato col decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007 e successive modificazioni.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 03. Tucci.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Strumenti finanziari regionali nei settori produttivi)

  1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria dei sistemi produttivi conseguente all'emergenza da COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle regioni di strumenti finanziari che operano nella forma di organismi strumentali fuori bilancio per risultare maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi, è considerato conforme alle previsioni del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011.
7. 05. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Gava, Moschioni, Panizzut, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cestari.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Azzeramento dette commissioni per operazioni di anticipo fatture)

  1. L'Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane S.p.A. e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono e applicano, entro il 31 maggio 2020, le regole generali per assicurare la gratuità delle operazioni di anticipo sulle fatture relative agli anni 2020 e 2021.
8. 01. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Bonus vacanza)

  1. Allo scopo di incentivare la ripresa del turismo, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le spese documentate sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto sul territorio dello Stato di servizi erogati da imprese turistico-ricettive, per le spese di viaggio, per ingressi a musei e monumenti, e per l'acquisto di servizi turistici spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a 50.000 euro.
8. 02. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità di amministratori e sindaci di società)

   Sono esenti da responsabilità gli amministratori e i sindaci per i danni e le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della Pandemia da COVID-19, quando abbiano adempiuto i doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
*8. 03. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità di amministratori e sindaci di società)

   Sono esenti da responsabilità gli amministratori e i sindaci per i danni e le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della Pandemia da COVID-19, quando abbiano adempiuto i doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
*8. 08. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità di amministratori e sindaci di società)

   Sono esenti da responsabilità gli amministratori e i sindaci per i danni e le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della Pandemia da COVID-19, quando abbiano adempiuto i doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
*8. 09. Dal Moro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità di amministratori e sindaci di società)

   Sono esenti da responsabilità gli amministratori e i sindaci per i danni e le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della Pandemia da COVID-19, quando abbiano adempiuto i doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
*8. 010. Acquaroli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità di amministratori e sindaci di società)

   Sono esenti da responsabilità gli amministratori e i sindaci per i danni e le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della Pandemia da COVID-19, quando abbiano adempiuto i doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
*8. 011. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente articolo:

Art. 8-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di IMU)

  1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, C2, D/1, D/7 e D/8 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone, sia in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.
8. 04. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di 730 senza sostituto)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, limitatamente agli anni 2020 e 2021, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, secondo le modalità di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
8. 05. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istituzione Fondo per rilancio turismo e riqualificazione ambientale dei comuni costieri e montani).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un apposito fondo con dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, finalizzato all'erogazione di contributi per la progettazione e realizzazione degli interventi relativi al rilancio del turismo e alla riqualificazione ambientale dei comuni costieri e montani, nel rispetto delle peculiarità territoriali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse attribuendo priorità ai progetti presentati dagli enti con popolazione residente fino a 50.000 abitanti, ovvero per enti locali consorziati tra di loro, con una popolazione non superiore a 50.000 abitanti. I finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento degli interventi effettuati, con priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell'articolo 23 del codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
8. 06. Tucci.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di assicurazioni Responsabilità Civile Auto)

  1. La validità delle assicurazioni Responsabilità Civile Auto attive alla data del 23 febbraio 2020 è prorogata di un dodicesimo a partire dalla data della scadenza naturale originariamente prevista, senza costo alcuno per gli assicurati.
8. 07. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

ART. 9.

  Apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione e di piani attestati di risanamento;

    2) al comma 1, dopo la parola: omologati, inserire le seguenti: , nonché degli atti e pagamenti posti in essere in esecuzione di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni (legge fallimentare), in corso di regolare esecuzione ai sensi del comma 2-bis.

    3) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si considera in corso di regolare esecuzione quando un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, attesta che gli atti e pagamenti previsti dal piano, alla data del 31 gennaio 2020, erano in corso di regolare adempimento e che alla medesima data la situazione finanziaria dei debitore era coerente con quanto previsto nel piano stesso. L'attestazione è comunicata a mezzo di Posta Elettronica Certificata a cura del debitore, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai creditori degli atti e pagamenti oggetto di sospensione ai sensi del comma 1».
9. 1. Perantoni, Ascari, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Sostituire il primo comma con il seguente:

  1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione omologati, degli accordi e dei piani del consumatore di cui alla legge 3 del 2012, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.
9. 2. Paolini, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Turri, Cavandoli, Covolo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi;

   b) al comma 2 le parole: Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione sono sostituite dalle seguenti: Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione;

   c) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

   «5-bis. Il debitore che, entro la data dei 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui agli articoli 161, sesto comma, o 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il Tribunale, verificata la completezza e regolarità della documentazione, dichiara la improcedibilità del ricorso presentato ai sensi degli articoli 161, sesto comma, o 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
   5-ter. Il disposto di cui all'articolo 161, decimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applica ai ricorsi ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, depositati entro il 31 dicembre 2020».
9. 3. Giuliano, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Nell'ambito dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati in esecuzione alla data del 23 febbraio 2020, tutti i termini di adempimento e di pagamento, sia intermedi che finali, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 sono prorogati di 12 mesi, a discrezione della società concordante o ristrutturata. Parimenti si intendono prorogati di 12 mesi i termini di adempimento finali scadenti oltre tale ultima data.
9. 4. Baldini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati e dei piani attestati di cui all'articolo 67 del regio decreto n. 267 del 1942, pubblicati nel registro delle imprese e in corso di regolare esecuzione, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 possono essere prorogati di sei mesi, previa comunicazione del debitore a tutti i suoi creditori.
9. 5. Raduzzi.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo la parola: omologati inserire le seguenti: e dei piani attestati di cui all'articolo 67 del regio decreto 267 del 1942, pubblicati nel registro delle imprese e in corso di regolare esecuzione;

   b) dopo le parole: dicembre 2021 aggiungere le seguenti: possono essere;

   c) dopo le parole: sei mesi aggiungere le seguenti: tutti i suoi creditori.
*9. 6. Buratti, Pezzopane.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo la parola: omologati inserire le seguenti: e dei piani attestati di cui all'articolo 67 del regio decreto 267 del 1942, pubblicati nel registro delle imprese e in corso di regolare esecuzione;

   b) dopo le parole: dicembre 2021 aggiungere le seguenti: possono essere;

   c) dopo le parole: sei mesi aggiungere le seguenti: tutti i suoi creditori.
*9. 7. Ungaro, Marattin, Moretto, Mor.

  Al comma 1, sostituire le parole: 23 febbraio con le seguenti: 30 settembre.
9. 8. Pittalis, Martino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nei casi di cui al primo comma, per gli adempimenti che si riferiscono a piani rateali di pagamento, le rate aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, sono sospese senza alcuna formalità. Le rate sospese, compresi gli elementi accessori, sono versate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito.
9. 9. Giuliano, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 2, sostituire le parole: pendenti alla data del 23 febbraio 2020 con le seguenti: pendenti alla data del 9 marzo 2020.
9. 10. D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le aziende considerate a rischio di insolvenza che hanno aderito a concordati preventivi e accordi di ristrutturazione omologati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono accedere ai finanziamenti garantiti di cui agli articoli 1 e 13.
9. 11. Moretto, Ungaro, Marattin, Mor, Bendinelli.

  Inserire il seguente comma:

  6. L'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dal decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, è soppresso.
9. 12. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Indennizzi per interruzione degli appalti pubblici di servizi)

  1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 riconoscono ai prestatori di servizi a carattere continuativo o periodico, interrotti o sospesi a causa delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un equo indennizzo, in misura pari al 15 per cento del corrispettivo di appalto che sarebbe maturato nel periodo di interruzione o sospensione, rapportato alla media del corrispettivo maturato nel trimestre precedente.
9. 01. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di sovraindebitamento)

   1. All'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, il comma 2 è sostituito con il seguente:
   “2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. La sospensione è sempre disposta qualora il sovraindebitamento sia causato da forza maggiore e trattasi di abitazione principale.”.
   2. All'articolo 13 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4-ter è sostituito con il seguente:

   “4-ter. L'organismo di composizione della crisi vigila sull'esatto adempimento dell'accordo o del piano del consumatore, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione all'accordo o al piano omologato. Quando l'esecuzione dell'accordo o dei piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore questi può chiederne la modifica secondo quanto previsto dal successivo comma 4-quater.”.

   b) dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente:

   “4-quater. Il debitore, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, nell'ipotesi di cui al comma 4-ter propone istanza contenente la proposta modificata al giudice, indicando le ragioni ad esso non imputabili che rendono impossibile l'esecuzione dell'accordo o del piano omologati. Il Giudice, qualora ritenga che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, fissa immediatamente l'udienza in cui si discute della proposta di modifica e, ricorrendo motivi di urgenza, può medio tempore sospendere l'esecuzione dell'accordo o del piano. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato ai creditori almeno 15 giorni prima della data dell'udienza. Nel caso in cui l'istanza è rivolta solo ad uno slittamento dei termini dell'adempimento dell'accordo o del piano il Giudice, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, valutata la sussistenza di concreti e giustificati motivi nonché la fattibilità dell'accordo e del piano come modificati, vi provvede senza fissare l'udienza rimodulando i termini dell'adempimento. In questo ultimo caso è possibile proporre istanza di sospensione dell'esecuzione dell'accordo e del piano.”».
*9. 02. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di sovraindebitamento)

   1. All'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, il comma 2 è sostituito con il seguente:
   “2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. La sospensione è sempre disposta qualora il sovraindebitamento sia causato da forza maggiore e trattasi di abitazione principale.”.
   2. All'articolo 13 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4-ter è sostituito con il seguente:

   “4-ter. L'organismo di composizione della crisi vigila sull'esatto adempimento dell'accordo o del piano del consumatore, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione all'accordo o al piano omologato. Quando l'esecuzione dell'accordo o dei piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore questi può chiederne la modifica secondo quanto previsto dal successivo comma 4-quater.”.

   b) dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente:

   “4-quater. Il debitore, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, nell'ipotesi di cui al comma 4-ter propone istanza contenente la proposta modificata al giudice, indicando le ragioni ad esso non imputabili che rendono impossibile l'esecuzione dell'accordo o del piano omologati. Il Giudice, qualora ritenga che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, fissa immediatamente l'udienza in cui si discute della proposta di modifica e, ricorrendo motivi di urgenza, può medio tempore sospendere l'esecuzione dell'accordo o del piano. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato ai creditori almeno 15 giorni prima della data dell'udienza. Nel caso in cui l'istanza è rivolta solo ad uno slittamento dei termini dell'adempimento dell'accordo o del piano il Giudice, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, valutata la sussistenza di concreti e giustificati motivi nonché la fattibilità dell'accordo e del piano come modificati, vi provvede senza fissare l'udienza rimodulando i termini dell'adempimento. In questo ultimo caso è possibile proporre istanza di sospensione dell'esecuzione dell'accordo e del piano.”».
*9. 03. Acquaroli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di sovraindebitamento)

   1. All'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, il comma 2 è sostituito con il seguente:
   “2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. La sospensione è sempre disposta qualora il sovraindebitamento sia causato da forza maggiore e trattasi di abitazione principale.”.
   2. All'articolo 13 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4-ter è sostituito con il seguente:

   “4-ter. L'organismo di composizione della crisi vigila sull'esatto adempimento dell'accordo o del piano del consumatore, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione all'accordo o al piano omologato. Quando l'esecuzione dell'accordo o dei piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore questi può chiederne la modifica secondo quanto previsto dal successivo comma 4-quater.”.

   b) dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente:

   “4-quater. Il debitore, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, nell'ipotesi di cui al comma 4-ter propone istanza contenente la proposta modificata al giudice, indicando le ragioni ad esso non imputabili che rendono impossibile l'esecuzione dell'accordo o del piano omologati. Il Giudice, qualora ritenga che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, fissa immediatamente l'udienza in cui si discute della proposta di modifica e, ricorrendo motivi di urgenza, può medio tempore sospendere l'esecuzione dell'accordo o del piano. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato ai creditori almeno 15 giorni prima della data dell'udienza. Nel caso in cui l'istanza è rivolta solo ad uno slittamento dei termini dell'adempimento dell'accordo o del piano il Giudice, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, valutata la sussistenza di concreti e giustificati motivi nonché la fattibilità dell'accordo e del piano come modificati, vi provvede senza fissare l'udienza rimodulando i termini dell'adempimento. In questo ultimo caso è possibile proporre istanza di sospensione dell'esecuzione dell'accordo e del piano.”».
*9. 04. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di aiuti all'ammasso per prodotti DOP e IGP)

  1. Al fine di affrontare la crisi sociale ed economica provocata dalla pandemia del COVID-19 e favorire la ripresa delle attività aziendali che hanno subito la drastica riduzione delle attività produttive ed in particolare per garantire il corretto funzionamento dei sistemi d'intervento pubblico e la trasparenza del mercato, sono riconosciuti specifici contributi a sostegno dell'ammasso privato di prodotti agroalimentari italiani, riconosciuti come DOP e IGP ai sensi del Reg. CE n. 1151 del 2012, per un totale di 40 milioni di euro per l'anno 2020 ed in deroga alle norme comunitarie vigenti.
  2. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede a individuare, con apposito Decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 1 che disciplinano i prodotti ammessi all'aiuto, le condizioni e i requisiti minimi che le aziende devono presentare, i quantitativi ammessi, il periodo temporale per il quale il contributo è riconosciuto, l'importo del contributo, determinato in funzione delle risorse.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Ispe di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
9. 05. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina, Pezzopane.

ART. 10.

  Al comma 1 sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.
*10. 1. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1 sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.
*10. 2. Perantoni, Ascari, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2020 con le seguenti: 30 settembre 2020.
10. 3. Benamati, Topo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 2 con il seguente:

   «2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

    1) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia COVID-19;

    2) alle istanze di fallimento da chiunque formulate ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

    3) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

   b) sostituire il comma 3 con il seguente:

   «3. Quando, dopo la dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»
10. 4. Bazoli, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Soverini, Zan, Pezzopane.

  Al comma 2, dopo le parole: presentata dal, aggiungere le seguenti: debitore o dal.
*10. 5. Marattin, Ungaro, Moretto, Mor.

  Al comma 2, dopo le parole: presentata dal, aggiungere le seguenti: debitore o dal.
*10. 6. Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, dopo le parole: presentata dal, aggiungere le seguenti: debitore o dal.
*10. 7. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Al comma 2, dopo le parole: presentata dal, aggiungere le seguenti: debitore o dal.
*10. 8. Giacomoni, Martino, Gelmini, Angelucci, Della Frera, Polidori, Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Porchietto.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ipotesi di cui al precedente periodo non si applica ai casi di cui al fallimento in proprio di cui all'articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
10. 9. Cassinelli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   3-bis. A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 1° settembre 2021, il fallimento o l'insolvenza delle imprese di cui al comma 1 non sono dichiarati quando lo stato di insolvenza sia dipeso dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.
10. 10. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le start-up innovative e gli spin-off universitari che siano impossibilitati a proseguire il loro progetto di impresa a causa degli effetti dell'emergenza COVID-19, possono avviare una procedura semplificata di liquidazione della società senza che sia imputabile in capo agli amministratori alcuna responsabilità giuridica e patrimoniale, fatte salve le condotte fraudolente disciplinate dalla legge vigente.
*10. 11. Viscomi, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le start-up innovative e gli spin-off universitari che siano impossibilitati a proseguire il loro progetto di impresa a causa degli effetti dell'emergenza COVID-19, possono avviare una procedura semplificata di liquidazione della società senza che sia imputabile in capo agli amministratori alcuna responsabilità giuridica e patrimoniale, fatte salve le condotte fraudolente disciplinate dalla legge vigente.
*10.19. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  4. Se lo stato di insolvenza è oggettivamente riconducibile alle conseguenze finanziarie o economiche della malattia «COVID- 19» dichiarata pandemica dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020, l'imprenditore non è soggetto alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.
10. 12. Potenti, Bitonci, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Turri, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  4. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 non si applicano in riferimento ai pagamenti ed operazioni compiute per tutto il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.
10. 13. Potenti, Bitonci, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Turri, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 1° settembre 2021, il fallimento o l'insolvenza delle imprese di cui al comma 1 non sono dichiarati quando lo stato di insolvenza sia dipeso dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.
*10. 14. Acquaroli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 1° settembre 2021, il fallimento o l'insolvenza delle imprese di cui al comma 1 non sono dichiarati quando lo stato di insolvenza sia dipeso dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.
*10. 17. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 1° settembre 2021, il fallimento o l'insolvenza delle imprese di cui al comma 1 non sono dichiarati quando lo stato di insolvenza sia dipeso dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.
*10. 18. Dal Moro, Pezzopane, Bonomo.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 1° settembre 2021, il fallimento o l'insolvenza delle imprese di cui al comma 1 non sono dichiarati quando lo stato di insolvenza sia dipeso dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.
*10. 20. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 69-bis e 147, secondo comma, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
10. 15. Giacomoni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle decisioni emesse a seguito dei procedimenti di risoluzione delle controversie di cui al presente articolo, è riconosciuta l'efficacia di arbitrato irrituale ai sensi dell'articolo 808 del codice di procedura civile».
10. 16. Lacarra, Ubaldo Pagano, Pezzopane.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4. Decorso il periodo di improcedibilità di cui al comma 1, la parte che vi abbia interesse e che abbia depositato il ricorso dichiarato improcedibile in data antecedente l'8 aprile 2020, può depositare entro i successivi trenta giorni istanza di prosecuzione del procedimento, altrimenti questo si estingue. In caso di prosecuzione restano salvi le attività compiute, le notifiche già perfezionatesi, nonché i provvedimenti emanati fino al decreto che abbia dichiarata l'improcedibilità a norma del presente articolo.
10. 21. Giacomoni.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di stato d'insolvenza)

  1. Alla dichiarazione di cui all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 non si fa luogo quando lo stato d'insolvenza sia determinato da forza maggiore.
10. 01. Zanettin.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente;

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

  La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza COVID-19.
  A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.
  Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
*10. 02. Squeri.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente;

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

  La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza COVID-19.
  A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.
  Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
*10. 03. Squeri.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente;

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

  La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza COVID-19.
  A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.
  Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
*10. 010. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni temporanee per la gestione delle strutture turistico-ricettive)

  1. In deroga alle normative regionali connesse alle comunicazioni dei periodi di apertura e chiusura delle attività in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le strutture turistico-ricettive, extralberghiere e all'aria aperta possono decidere e conseguentemente comunicare periodi diversi di apertura o chiusura rispetto a quelli in precedenza comunicati per consentire una regolare gestione delle attività tenuto conto il periodo di emergenza sanitaria.
  2. Le regioni si impegnano ad individuare le modalità e i mezzi di comunicazione necessari per consentire le comunicazioni di cui al comma 1.
10. 04. Sut.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di rapporti di lavoro subordinato nelle procedure concorsuali)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole «del settore privato,» sono inserite le parole: «anche se sottoposti a procedure concorsuali» nonché, dopo le parole «in costanza di rapporto di lavoro,» sono inserite le parole «anche se sospeso».
  2. Nei contratti di lavoro la cui esecuzione è sospesa ai sensi dell'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con diritto del lavoratore con rapporto a tempo indeterminato all'indennità di mancato preavviso. In questo caso, la cessazione del rapporto di lavoro costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano 1 requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.
  3. L'articolo 47, comma 5-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, introdotto dall'art. 368, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in deroga alla previsione di cui all'articolo 389 dei decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale in presenza dei presupposti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 e dall'articolo 2 comma 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il Fondo di garanzia interviene in favore dei lavoratori che vantano crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro e crediti per trattamento di fine rapporto accertati con sentenza, con decreto ingiuntivo 0 con il decreto di esecutività di cui all'articolo 411, comma 3, del codice di procedura civile del verbale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, anche nel caso di improcedibilità dei ricorsi di cui all'articolo 10, comma 1, o nell'ipotesi di presentazione da parte del debitore dell'istanza prevista dall'articolo 9 comma 2.
*10. 05. Zardini, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di rapporti di lavoro subordinato nelle procedure concorsuali)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole «del settore privato,» sono inserite le parole: «anche se sottoposti a procedure concorsuali» nonché, dopo le parole «in costanza di rapporto di lavoro,» sono inserite le parole «anche se sospeso».
  2. Nei contratti di lavoro la cui esecuzione è sospesa ai sensi dell'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con diritto del lavoratore con rapporto a tempo indeterminato all'indennità di mancato preavviso. In questo caso, la cessazione del rapporto di lavoro costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano 1 requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.
  3. L'articolo 47, comma 5-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, introdotto dall'art. 368, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in deroga alla previsione di cui all'articolo 389 dei decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale in presenza dei presupposti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 e dall'articolo 2 comma 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il Fondo di garanzia interviene in favore dei lavoratori che vantano crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro e crediti per trattamento di fine rapporto accertati con sentenza, con decreto ingiuntivo 0 con il decreto di esecutività di cui all'articolo 411, comma 3, del codice di procedura civile del verbale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, anche nel caso di improcedibilità dei ricorsi di cui all'articolo 10, comma 1, o nell'ipotesi di presentazione da parte del debitore dell'istanza prevista dall'articolo 9 comma 2.
*10. 07. Carla Cantone, Serracchiani, Viscomi, Mura, Gribaudo, Lepri, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti:

Art. 10-bis.
(Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

  1. All'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   c) al primo comma, la parola: «ed» è sostituita dalle seguenti: «, nonché, qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile,»;

   d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui al primo comma costituisce giusta causa di revoca dei curatore.».

  2. All'articolo 168, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».
  3. All'articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto ai fallimento.».
  4. All'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto al fallimento.».
  5. All'articolo 182-quinquies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   c) al quinto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.»;

   d) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede 1 diritti degli altri creditori».

  6. L'articolo 182-septies del regio decreto 15 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente:

«Art. 182-septies.
(Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa)

   La disciplina di cui all'articolo 132-bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.
   Ai fini di cui al comma precedente occorre che:

   a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

   b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;

   c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

   d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;

   e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

   Per creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al comma precedente.
   In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
   5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-bis, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari».

  7. Dopo l'articolo 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il seguente:

«Art. 182-octies.
(Convenzione di moratoria)

   La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.
   Ai fini di cui al comma precedente occorre che:

   a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;

   b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti Inseriti in più di una categoria;

   c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;

   d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alta lettera c).

   In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti, l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
   La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al secondo comma ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.
   Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale, il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni. Nei termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.».

Art. 10-ter.
(Modifiche urgenti alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)

  1. All'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione dei quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo.
   1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
   1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.».

  2. All'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il giudice omologa altresì l'accordo proposto dal debitore che non è consumatore anche in mancanza di consenso da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza 0 assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria».

Art. 10-quater.
(Impossibilità temporanea di usufruire della prestazione contrattuale)

  1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 1463 e 1464 del codice civile e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e per tutto il periodo di efficacia delle misure previste dal decreto medesimo e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita inerenti all'esercizio dell'impresa il corrispettivo pecuniario dovuto dai soggetti di cui al comma 2 è ridotto del quaranta per cento, salvo che risulti provato che, nonostante l'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del predetto decreto, i medesimi soggetti hanno potuto usufruire dei beni o dei servizi oggetto della prestazione della controparte. Sono fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica all'imprenditore rientrante nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e a chi svolge attività professionale autonoma, anche in forma associata.
  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro, quale che ne sia la tipologia e ai contratti aleatori, per loro natura o per volontà delle parti.
10. 06. Bazoli, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Soverini, Zan, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

  La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza COVID-19.
  A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.
  Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
10. 09. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

ART. 11.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1 sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 31 agosto 2020;

   b) sostituire il comma 3 con il seguente:

   «3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, rispetto alle quali, ove già effettuate, si procede alla cancellazione».
11. 1. Marattin, Ferri.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
*11. 2. Potenti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Turri, Bitonci, Cavandoli, Covolo.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
*11. 3. Furgiuele, Di Muro, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il medesimo periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 non si computa ai fini del termine di sessanta giorni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 386 del 1990, che rimane sospeso anche se decorso anteriormente.
11. 4. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 30 settembre 2020.
11. 5. Berardini, Torto, Sut, Segneri, De Girolamo, Serritella.

  Sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 2020», con le seguenti: «31 luglio 2020» e dopo la parola: «cambiali» aggiungere le seguenti: «, ricevute bancarie»;

    2) al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Con riferimento allo stesso periodo è sospesa anche la validità delle informazioni acquisite a seguito dell'attività informativa ed investigativa svolta dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) ed iscritte presso la banca dati della stessa».
11. 6. Conte, Pastorino.

  Al comma 1 sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020.
*11. 7. Buompane.

  Al comma 1 sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020.
*11. 8. Fiorini.

  Al comma 1, dopo le parole: altri titoli di credito aggiungere le seguenti: ad esclusione degli assegni.
11. 9. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sospensione dei pagamenti utenze commerciali)

  1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 settembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, in tutto il territorio nazionale per la categoria delle attività commerciali sospese a seguito dei decreti del Presidente del Consiglio del 11 marzo, 22 marzo e 10 aprile 2020.
  2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.
11. 01. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sospensione segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari per imprese e professionisti)

  1. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie determinate dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, per un periodo di sei mesi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per le imprese e i professionisti con sede in Italia, sono sospese le segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari relative ad impegni finanziari assunti prima di tale data.
*11. 02. Squeri.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sospensione segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari per imprese e professionisti)

  1. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie determinate dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, per un periodo di sei mesi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per le imprese e i professionisti con sede in Italia, sono sospese le segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari relative ad impegni finanziari assunti prima di tale data.
*11. 06. Benamati, Buratti, Topo, Mura, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sospensione segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari per imprese e professionisti)

  1. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie determinate dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, per un periodo di sei mesi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per le imprese e i professionisti con sede in Italia, sono sospese le segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari relative ad impegni finanziari assunti prima di tale data.
*11. 07. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Furgiuele, Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sospensione segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari per imprese e professionisti)

  1. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie determinate dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, per un periodo di sei mesi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per le imprese e i professionisti con sede in Italia, sono sospese le segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari relative ad impegni finanziari assunti prima di tale data.
*11. 012. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di cancellazione dei dati da sistemi di informazioni creditizie pubblici e privati)

   1. Le iscrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le comunicazioni di cui all'articolo 9-bis, comma 2 della medesima legge, effettuate nel periodo intercorrente tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono rimosse dall'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, istituito dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché da tutti i sistemi di informazioni creditizie pubblici e privati.

   Le predette iscrizioni e comunicazioni e i relativi dati e informazioni sono rimossi entro e non oltre 3 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
11. 03. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

   1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, inserire il seguente comma: «2-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intendono sempre cumulabili con il periodo di sospensione dei termini di cui al precedente comma 2 nonché con qualunque periodo di sospensione dei termini aventi natura giudiziale o amministrativa, ivi inclusa la sospensione dei termini disciplinata dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742».
11. 04. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Moratoria e credito creditizio)

   1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4, inserire il seguente:
   4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti.».
11. 08. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Proroga dei termini per finanziamenti di start-up e PMI innovative)

   1. Le start-up innovative cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, che abbiano in essere esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono avvalersi, previa comunicazione di cui al seguente comma 2, delle seguenti misure di sostegno in relazione all'epidemia da COVID-19:

   a) le aperture di credito a revoca non possono essere revocate o cancellate, in tutto o in parte, sia per la parte utilizzata che per quella accordata, per 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2;

   b) i prestiti non rateali con scadenza entro il 30 settembre 2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2;

   c) il pagamento delle rate, sia in linea capitale che interessi, dei mutui e degli altri finanziamenti (inclusi i canoni di leasing) a rimborso rateale è sospeso per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 e le rate oggetto di sospensione sono dilazionate alla fine del piano di ammortamento in corso, salvo diverso accordo tra le parti. Il creditore, per il medesimo termine massimo di 12 mesi, non potrà attivare alcun diverso rimedio contrattuale che gli consenta di richiedere anticipatamente il pagamento di tutto o parte dell'importo dovuto.

   2. La comunicazione prevista dal comma 2 deve avere le caratteristiche indicate all'articolo 56, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.
   3. Alle operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 56, commi 6 e seguenti, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.».
11. 09. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Sospensione termini per la realizzazione dei progetti già ammessi alla misura “Resto al sud”)

  1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per un periodo di 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono sospesi i termini per la realizzazione dei progetti già ammessi ai benefici, di cui all'articolo 4, comma 1, dei decreto 9 novembre 2017, n. 174 del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.».
11. 010. Bellachioma, Cantalamessa, Castiello, D'Eramo, Furgiuele, Sasso, Tateo, De Martini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Sospensione rate dei finanziamenti bancari per i beneficiari della misura “Resto al sud”)

  1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per un periodo di 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono sospesi i pagamenti delle rate dei finanziamenti bancari di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del medesimo decreto.».
11. 011. Bellachioma, Cantalamessa, Castiello, D'Eramo, Furgiuele, Sasso, Tateo, De Martini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 12

  Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Art. 12.
(Fondo solidarietà mutui «prima casa», cosiddetto «Fondo Gasparrini»)

  1. L'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 54.

   1. Sino alla fine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge n. 244 del 2007:

   a) l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 10 per cento del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. Per lavoratori autonomi ai sensi del presente articolo si intendono i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020;

   b) per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e può presentare domanda anche il proprietario di un bene immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile non superiore a 500.000 euro.

   2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 è sostituito dal seguente:
   “478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dai comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 100 per cento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.”.
   3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell'articolo 26 del decreto-legge n. 9 del 2020.
   4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244 del 2007 sono assegnati 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da riversare sul conto di tesoreria di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 132 del 2010.
   5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede sino alla fine della durata dell'emergenza a valere sull'articolo 127 e mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

  2. Per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.
12. 1. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Rosso, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  «1. Per lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, e gli imprenditori individuali. Tra i liberi professionisti, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono ricompresi anche i liberi professionisti di cui all'articolo 27, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».
12. 2. Ungaro, Marattin, Moretto, Mor.

  Al comma 1, dopo le parole: del 2020, aggiungere le seguenti: nonché gli imprenditori individuali.
12. 3. Buratti.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 27, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020 aggiungere le seguenti: nonché le ditte individuali e gli artigiani.
12. 4. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, dopo le parole: del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, aggiungere, in fine, le seguenti: i soci e gli amministratori di società di persone e di capitali e i soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile.
*12. 5. Nardi.

  Al comma 1, dopo le parole: del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, aggiungere, in fine, le seguenti: i soci e gli amministratori di società di persone e di capitali e i soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile.
*12. 7. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, dopo le parole: del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, aggiungere, in fine, le seguenti: i soci e gli amministratori di società di persone e di capitali e i soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile.
*12. 8. Squeri.

  Al comma 1, dopo le parole: del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, aggiungere, in fine, le seguenti: i soci e gli amministratori di società di persone e di capitali e i soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile.
*12. 16. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo le parole: del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, aggiungere, in fine, le seguenti: nonché i titolari di ditte individuali, i soci e gli amministratori di società di persone e di capitali e i soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile.
12. 6. Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i soci e gli amministratori di società di persone e di capitali e i soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile. Sono ricompresi tra i liberi professionisti di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche i liberi professionisti di cui all'articolo 27, comma 1, del medesimo decreto.
12. 9. Masi.

  Al comma 1, dopo le parole: del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020 aggiungere le seguenti: nonché degli imprenditori individuali.
12. 10. Raduzzi.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono ricompresi tra i liberi professionisti di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), anche i liberi professionisti di cui all'articolo 27, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
*12. 11. Squeri.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono ricompresi tra i liberi professionisti di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), anche i liberi professionisti di cui all'articolo 27, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
*12. 17. Benamati, Buratti, Topo, Mura, Pezzopane.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono ricompresi tra i liberi professionisti di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), anche i liberi professionisti di cui all'articolo 27, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
*12. 33. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  «1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.”.
  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis sono assegnati al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
12. 12. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello che esercita una professione non organizzata in ordini e collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
*12. 13. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello che esercita una professione non organizzata in ordini e collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
*12. 14. Raciti, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello che esercita una professione non organizzata in ordini e collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
*12. 18. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Pezzopane.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 sono estese ai beneficiari di mutui per la ristrutturazione della prima casa».
12. 15. Gallinella.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 anche al fine di contenere i benefici ivi previsti nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3.
  2-quater. Per le finalità del comma 1, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. All'onere di cui al presente articolo si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
12. 19. Mancini.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c-bis) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, la parola: “50” è sostituita dalla seguente: “80” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e messa in sicurezza sismica”;

   b) al terzo periodo, le parole: “10 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “20 milioni di euro” e le parole: “20 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “40 milioni di euro”.

  2-ter. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis non coperti nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia per la prima casa di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono posti a carico del fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1 del presente decreto.».
12. 20. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 54, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   «a-bis). i benefici del Fondo sono estesi ai contratti di finanziamento o di mutuo fino a 25.000 euro, stipulati con le banche diversi da quelli finalizzati all'acquisto della prima casa di abitazione, che prevedono il rimborso mediante un piano rateale, nonché ai finanziamenti e/o mutui erogati dagli altri intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, rientranti nelle fattispecie di “credito al consumo”, rimborsati con un piano rateale, anche mediante la cessione del quinto dello stipendio.».
12. 21. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

   «a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
12. 22. Mancini, Pezzopane.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al capoverso «comma 478», le parole: «interessi compensativi nella misura pari al 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «interessi compensativi nella misura pari al 100 per cento».
12. 23. Buratti, Topo.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Alla lettera c-bis) del comma 48 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, la parola «50» è sostituita dalla parola «80», e dopo le parole «interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica» aggiungere «e messa in sicurezza sismica»;

   b) al terzo periodo, le parole «10 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «20 milioni di euro», e le parole «20 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «40 milioni di euro».
12. 24. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, lettera c), dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.”.
  2-ter. Al Fondo di garanzia di cui al presente articolo sono destinate risorse aggiuntive pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, e 600 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».
12. 25. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «c) Fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e in deroga al regolamento recante norme di attuazione del Fondo, di cui al decreto ministeriale n. 132 del 21 giugno 2010, l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai soggetti titolari di un mutuo di importo erogato non superiore a 400 mila euro, in ammortamento da almeno un anno;»;

   b) al comma 2, le parole «50» sono sostituite con le parole: «85»;

   c) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di individuare forme e modalità semplificate per l'ammissione ai benefici del Fondo».
12. 26. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. L'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso anche a coloro che stanno pagando un mutuo per la ristrutturazione della prima casa.
12. 27. Barzotti, Villani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai contratti di mutuo per l'acquisto di immobili ad uso commerciale.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
12. 28. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La sospensione del pagamento delle rate dei mutui è comprensiva di quota capitale e interessi.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
12. 29. Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, vengono apportate le seguenti modifiche:

   a) alla lettera c), alla fine del terzo periodo, aggiungere il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo dei finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.».

  2-ter. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 400 milioni di euro nell'anno 2020, 600 milioni per l'anno 2021 e 2022.
12. 30. Giacomoni, Cattaneo, Gelmini, Giacometto, Porchietto, Baratto, Martino, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica anche alle esposizioni deteriorate relative ai mutui per l'acquisto della prima casa per i lavoratori le cui attività professionali, nel periodo compreso fra il 17 marzo 2020 e il 30 settembre 2020, siano state temporaneamente sospese o risultino definitivamente interrotte a causa della crisi epidemiologica da COVID-19.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, nel limite massimo pari a 400 milioni di euro, si provvede, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 2-ter, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.
12. 31. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, vengono apportate le seguenti modifiche:

   a) alla lettera c-bis) dopo il primo periodo, sostituire la parola: «50» con «80»;

   b) alla lettera c-bis) al primo periodo, dopo le parole: «interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica» aggiungere: «e messa in sicurezza sismica»;

   c) alla lettera c-bis) al terzo periodo, sostituire: «10 milioni di euro» con: «20 milioni di euro» e sostituire: «20 milioni di euro» con: «40 milioni di euro».
12. 32. Cattaneo, Giacomoni, Gelmini, Giacometto, Porchietto, Baratto, Martino, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. I crediti certificati alla data dell'8 aprile 2020 come certi, liquidi ed esigibili, in essere nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, sono comunicati da queste alla Cassa depositi e prestiti che provvede direttamente al loro pagamento nella misura del 50 per cento, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12. 01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: «dall'epidemia di COVID-19 le imprese come definite al comma 5» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti no-profit comprese le associazioni, fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48 primo comma e delle scuole paritarie».
12. 02. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Anticipazione PAC)

  1. All'articolo 78 del decreto-legge n. 18 del 2020, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
   “4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 nonché del valore del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui articolo 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondente a detti titoli, agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III dei regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.
   4-ter. L'organismo pagatore AGEA è autorizzato al pagamento dei saldi di tutte le domande per superficie del primo e secondo pilastro per le annualità precedenti al 2020 anche per le domande estratte a campione per le quali non sia ancora definito un esito del controllo in loco o di condizionalità, rimandandone la chiusura in fase successiva al pagamento;”».
12. 03. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Sospensione dei mutui per le strutture turistico-ricettive)

  1. Per le strutture turistico-ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione dei mutui di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) è prorogata al 31 marzo 2021.
12. 04. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Fondo per le emergenze del settore del turismo organizzato)

  1. Al fine di sostenere il settore del Turismo Organizzato a seguito della Dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per le emergenze del settore del turismo organizzato per l'assegnazione di un contributo a fondo perduto.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse alle imprese del turismo organizzato, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento dei COVID-19, all'adozione delle misure restrittive adottate da numerosi Paesi esteri e dei costi sostenuti dalle imprese per i rimpatri.
  3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.
12. 05. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Agenzie di rating)

  1. Gli istituti bancari e di credito, ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento previsti ai sensi della presente legge, non tengono conto dei giudizi delle agenzie di rating espressi fino almeno a maggio 2020 e comunque fino alla fine della situazione di emergenza.
12. 06. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Zanettin.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure a favore di lavoratori autonomi e titolari di impresa)

  1. Ai lavoratori autonomi e commercianti titolari di impresa, autorizzati dalla normativa vigente a poter svolgere la loro attività imprenditoriale, qualora costretti a interrompere la medesima, in conseguenza di positività da COVID-19 diagnosticata al titolare, è riconosciuta in conseguenza della chiusura dell'attività, e comunque fino ad un massimo di tre mensilità, l'indennità mensile prevista dagli articoli 27 e seguenti di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
12. 07. Novelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Merito di credito)

  1. Gli istituti bancari e di credito, ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento previsti ai sensi della presente legge, non tengono conto della valutazione del merito di credito sino alla data del 31 dicembre 2020, né considerano tra i crediti deteriorati le eventuali future insolvenze derivanti dai crediti concessi ai sensi della presente legge.
  2. In virtù di quanto previsto dal comma 1, in caso di successivo fallimento dell'impresa, non operano le disposizioni vigenti in materia di revocatoria fallimentare, nonché le disposizioni vigenti in materia penale e fallimentare di bancarotta con riferimento alle fattispecie di coinvolgimento a titolo di concorso degli istituti di credito nei reati fallimentari dell'imprenditore nei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, di bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza o per ritardata richiesta di fallimento, nonché nelle ipotesi di ricorso abusivo al credito ovvero di concessione abusiva del credito ai sensi dell'articolo 217 della legge fallimentare.
12. 08. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Zanettin.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Superammortamento in materia di bonus edilizia per emergente per immobili a destinazione produttiva o commerciale)

  1. All'articolo 1 della legge 232 del 2016, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti per i cui si è attivato l'iter di cui al comma 1-bis e 1-ter del presente articolo, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 come indicato al comma 1-bis del presente articolo. Per la fruizione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante come definito ai commi 1-bis e seguenti del presente articolo; accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, nei limiti di 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rileva un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12. 09. Fiorini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Interventi Cassa depositi e prestiti in materia di adeguamento antisismico sugli immobili)

  1. Dall'anno 2020, la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-septies del decreto- legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90 del 2013. Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.
12. 010. Fiorini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Bonus edilizia per emergente per immobili a destinazione produttiva o commerciale)

  1. All'articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo, in deroga all'importo suindicato, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile. Qualora si provveda all'applicazione sull'immobile di sistemi di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza del medesimo immobile, la detrazione di cui al presente comma nonché ai commi da 1-ter a 1-quinquies, spetta in misura maggiore e pari al 90 per cento.».
  2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, nei limiti di 400 milioni annuì, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12. 011. Fiorini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Credito d'imposta per fabbricati strumentali e residenziali in locazione)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65.

   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività economiche o commerciali, arti o professioni è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, corrisposto in relazione ai mesi aprile e maggio 2020, di immobili strumentali siti in Italia e rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, concessi in locazione o compresi in aziende oggetto di affitto.
   2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   3. I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta cui al presente articolo ne danno comunicazione al proprietario dell'immobile.
   4. I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta di cui al presente articolo non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di (i) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone, (ii) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto, ovvero (iii) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della legge del 27 luglio 1978, n. 392.
   5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito anche alle persone fisiche non imprenditori o esercenti arti e professionisti che occupano a titolo di abitazione principale o residenza un immobile in locazione a condizione che abbiano dichiarato ai fini IRPEF nel periodo d'imposta 2019 un reddito imponibile complessivo inferiore a euro 15.000 e questo reddito si sia ridotto di almeno 1/3 nel periodo d'imposta 2020 per cause imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il credito d'imposta non si applica nel caso in cui la classificazione catastale dell'immobile in locazione rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
   6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 26, nonché sino ad un limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
12. 012. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Istituzione del fondo di sostegno alle imprese per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali)

  1. Al fine di sostenere le imprese per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è costituito un Fondo per le emergenze con una dotazione complessiva di 800 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse alle imprese di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12. 013. Fiorini, Porchietto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Fondo interventi emergenza mobilità ciclo-pedonale)

  1. Al fine di garantire la ripresa dall'emergenza COVID-19 e predisporre misure essenziali nelle aree urbane per muoversi in sicurezza, in modo sostenibile ed efficiente è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «Fondo interventi emergenza mobilità ciclo-pedonale» con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020 destinato a interventi infrastrutturali leggeri d'emergenza dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti per favorire la mobilità.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo.
12. 014. De Lorenzis.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al Fondo per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. All'articolo 78, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura» sono inserite le seguenti: «, anche mediante lo strumento del credito di imposta».
12. 015. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche ed estensione, dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui «prima casa»)

  1. All'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire le parole: «Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge,» con le seguenti: «Per un periodo di 21 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.»;

   b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) i benefici del Fondo sono estesi a tutti i contratti di finanziamento o di mutuo che prevedono il rimborso mediante un piano rateale già concordato e approvato dalla banca o dall'istituto di credito. I versamenti di rimborso, senza applicazione di sanzioni e interessi, possono avvenire mediante rateizzazione per l'intero importo residuo del mutuo fino per un massimo di dieci anni successivi.».

  2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12. 016. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui «prima casa»)

  1. All'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) l'ammissione ai benefìci del Fondo è altresì estesa ai percettori di trattamenti pensionistici diretti, indiretti o di reversibilità le cui singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale risultano pagate alla data di emanazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
12. 017. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Potenti, Tarantino.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Sospensione pagamento delle rate di prestiti e finanziamenti e del conteggio delle linee di credito relative agli anticipi su contratto e fattura)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, sono sospesi i pagamenti delle rate di prestiti personali e dei finanziamenti, rientranti nella fattispecie di «credito al consumo», rimborsati con un piano rateale, anche mediante la cessione del quinto dello stipendio, stipulati con le banche o con le società finanziarie e di intermediazione di credito al consumo, di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 è, altresì, sospeso il conteggio sui finanziamenti relativi agli anticipi su contratti e agli anticipi su fattura.
12. 018. Masi, Sut.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di estensione del credito d'imposta per il canone di locazione delle strutture commerciali)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica dell'articolo le parole «botteghe e negozi» sono sostituite dalle seguenti: «gli immobili adibiti ad attività commerciali»;

   b) al comma 1, le parole «, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «, anche sotto forma di affitto di ramo d'azienda, relativo a ciascun mese di sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, nonché un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare del canone di locazione, anche sotto forma di affitto di ramo d'agenda, relativo ai due mesi successivi alla cessazione dell'efficacia dei suddetti provvedimenti, in relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti, nelle categorie catastali C/1, C/2, e D/8»;

   c) al comma 2, dopo le parole «decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dal mese successivo al pagamento del canone di locazione».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 570 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12. 019. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali)

  1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, come individuate ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che siano state disdette, in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.
  2. Si applicano le disposizioni del medesimo articolo 49 del decreto-legge n. 34 del 2019. La misura è riconosciuta nei limiti delle somme stanziate per l'anno 2020.
12. 020. Fiorini, Gelmini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure di sospensione del pagamento delle rate relative al contratto di mutuo per la prima casa)

  1. L'ammissione ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge n. 244 del 2007 è estesa alle persone fisiche non percettrici di alcun reddito da lavoro, non titolari di alcuna forma di prestazione pensionistica, non iscritte ad alcuna forma previdenziale obbligatoria e non beneficiarie di altre indennità di sostegno al reddito.
  2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 possono chiedere la sospensione del pagamento delle rate relative al contratto di mutuo riferito all'acquisto di unità immobiliare adibita a propria abitazione principale con riferimento ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
  3. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.
  4. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
12. 021. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Cessione credito d'imposta ecobonus e sismabonus ad istituti di credito ed intermediari finanziari)

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14,

    1) al comma 2-sexies, il secondo periodo è soppresso;

    2) al comma 3.1, l'ultimo periodo è soppresso;

   b) all'articolo 16:

    1) al comma 1-quinquies, il quarto periodo è soppresso;

    2) al comma 1-septies, l'ultimo periodo è soppresso;

    3) al comma 1-octies, l'ultimo periodo è soppresso.
12. 022. Bitonci, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di detraibilità dell'Iva sugli acquisti dei beni oggetto di erogazione liberali)

  1. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, dopo il comma 3 si inserisce il seguente:

   «3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della disposizione di cui all'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
12. 023. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci, Nevi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Sospensione del versamento dell'imposta municipale unica per gli immobili produttivi)

  1. In relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e D/8, nonché agli opifici e agli alberghi rientranti nelle categorie catastali D/1 E D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, i soggetti passivi dell'imposta municipale unica possessori dei predetti immobili effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2020 in un'unica rata da liquidarsi il giorno 16 dicembre 2020.
12. 024. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Riduzione del 50 per cento della base imponibile Imu per i fabbricati non utilizzabili a causa dei provvedimenti di sospensione delle attività economiche)

  1. Per il periodo d'imposta 2020, la base imponibile dell'Imposta municipale unica è ridotta del 50 per cento in favore degli immobili adibiti ad attività di ristorazione rientranti nelle categorie catastali C/1 e D/8, nonché degli alberghi rientranti nella categoria catastale D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento a causa della crisi epidemiologica di COVID-19.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.590 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12. 025. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di posticipo del versamento delle rate Ires)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i versamenti del saldo, della prima rata e della seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono effettuati, per quanto riguarda il saldo e il primo acconto, entro il 30 settembre 2020 e, per quanto riguarda il secondo acconto, entro il 16 dicembre 2020. Le sanzioni applicabili ai versamenti effettuati secondo il metodo previsionale, sono escluse per il versamento del primo acconto e sono ridotte alla metà per il versamento del secondo acconto.
   2-ter. In materia di rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono posti nella facoltà di eseguire la rivalutazione di cui all'articolo 1, comma 696, della sopramenzionata legge 27 dicembre 2019, n. 160 nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021. Resta ferma, in tal caso, la scadenza del versamento della prima rata delle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre due con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Resta, parimenti, fermo il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
12. 026. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Prestito vitalizio ipotecario)

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,dopo la lettera c-bis), è inserita la seguente:

   «c-ter) Al fine di favorire l'accesso al credito da parte della popolazione ultrasessantenne, finalizzato a soddisfare le esigenze di integrazione del reddito e di assicurare il mantenimento del diritto di proprietà sulla prima casa nella terza età, nell'ambito del Fondo per la prima casa è istituita una sezione dedicata alla concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile. La garanzia è concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione sono assegnati, a valere sulle medesime disponibilità finanziarie del Fondo, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La dotazione della sezione è, altresì, alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitate erogato versata, una tantum e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della sezione, nonché i criteri e le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia, la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato, le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo, nonché per la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo.».
12. 027. Buratti, Pezzopane, Del Barba.

ART. 13.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) sono ammissibili alla garanzia del fondo i finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le piattaforme di social lending e/o di crowdfunding autorizzate ai sensi della normativa italiana ovvero comunitaria, anche nelle more dell'emanazione del decreto di cui articolo 18 comma 6 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34.
13. 1. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, il seguente periodo:

   «Sono ammissibili alla garanzia del fondo i finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, ivi inclusi, a titolo esemplificativa e non esaustivo, le piattaforme di social lending e/o di crowdfunding autorizzate ai sensi della normativa italiana ovvero comunitario, anche nelle more dell'emanazione del decreto di cui articolo 18 comma 6 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34.»;

   al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: concessioni di credito, aggiungere le seguenti: ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le piattaforme di social lending e/o di crowdfounding autorizzate ai sensi della normativa italiana ovvero comunitaria, anche nelle more dell'emanazione del decreto di cui articolo 18 comma 6 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34.;

   al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

   q) sono ammesse alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI le società factoring in relazione alle operazioni dalle stesse effettuate;

   al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

   r) la garanzia resta valida ed efficace anche a seguito della cartolarizzazione, ai sensi delle previsioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, dei finanziamenti garantiti.
13. 2. Mor.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non superiore a 499, aggiungere le seguenti: anche qualora il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.
*13. 4. Braga, Buratti, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non superiore a 499, aggiungere le seguenti: anche qualora il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.
*13. 5. Topo, Mancini, Buratti, Mura, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non superiore a 499, aggiungere le seguenti: anche qualora il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.
*13. 6. Angiola.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non superiore a 499, aggiungere le seguenti: anche qualora il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.
*13. 7. Pella, Porchietto.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non superiore a 499, aggiungere le seguenti: anche qualora il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.
*13. 8. Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ai professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020.
13. 9. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine: sono altresì ammesse alla garanzia le attività finanziarie e assicurative cui fa riferimento il codice Ateco K;.
13. 10. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) l'importo minimo garantito per singola impresa è pari a 10.000,00 euro per le imprese che non superino 40.000,00 euro, né in riferimento al 25 per cento del fatturato totale nel 2019, né in riferimento al doppio della spesa salariale annua calcolata con i criteri di cui al punto 2) della lettera c) del presente comma, nonché per le imprese le cui attività che sono state avviate dopo il 31 dicembre 2018 ed in ogni caso prima del 23 febbraio 2020 e che non possono certificare con autodichiarazione i redditi prodotti nel 2019;.
13. 11. Pastorino.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria con le seguenti: 100 per cento per prestiti fino a un massimo di 800.000 euro.
13. 34. Currò.

  All'articolo 13, comma 1, alla lettera c), dopo le parole: operazione finanziaria inserire le seguenti: , ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione dei crediti in Italia.
*13. 25. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  All'articolo 13, comma 1, alla lettera c), dopo le parole: operazione finanziaria inserire le seguenti: , ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione dei crediti in Italia.
*13. 24. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  All'articolo 13, comma 1, alla lettera c), dopo le parole: operazione finanziaria inserire le seguenti: , ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione dei crediti in Italia.
*13. 23. Moretto, Mor, Marattin, Ungaro, Bendinelli.

  All'articolo 13, comma 1, alla lettera c), dopo le parole: operazione finanziaria inserire le seguenti: , ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione dei crediti in Italia.
*13. 19. Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Squeri, Carrara, Polidori, Della Frera.

  Al comma 1, lettera c), le parole: 72 mesi sono sostituite dalle seguenti: 240 mesi.

  Conseguentemente, alla lettera m), le parole: 72 mesi sono sostituite dalle seguenti: 240 mesi.
13. 30. Guidesi, Boniardi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera c), le parole: 72 sono sostituite dalle parole: 240 mesi, con l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione del finanziamento.
*13. 39. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, lettera c), le parole: 72 sono sostituite dalle parole: 240 mesi, con l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione del finanziamento.
*13. 43. Nardi.

  Al comma 1, lettera c), le parole: 72 sono sostituite dalle parole: 240 mesi, con l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione del finanziamento.
*13. 47. Squeri.

  Al comma 1, lettera c), le parole: 72 sono sostituite dalle parole: 240 mesi, con l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione del finanziamento.
*13. 12. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: fino a 72 mesi con le seguenti: fino a 240 mesi.
**13. 40. Squeri.

  Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: fino a 72 mesi con le seguenti: fino a 240 mesi.
**13. 14. Benamati, Buratti, Topo, Mura, Pezzopane.

  Alla lettera c), comma 1, le parole: 72 mesi sono sostituite con le parole: 180 mesi.
13. 41. Rachele Silvestri, De Toma.

  All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1° gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
*13. 46. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1° gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
*13. 15. Acquaroli.

  All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1° gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
*13. 31. Moretto, Mor, Ungaro, Bendinelli.

  All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1° gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
*13. 16. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1° gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
*13. 45. Buratti, Benamati, Pezzopane.

  All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1° gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
*13. 35. Bellucci, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1° gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
*13. 28. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera c), sostituire la parola: alternativamente, con le seguenti: il maggiore tra i seguenti;

   b) al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: tali finanziamenti, inserire le seguenti: , siano destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante relativi all'attività imprenditoriale e.
13. 13. Buratti.

  All'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: 2019 sino alla fine del periodo con le seguenti: [...] 2017, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi quattro anni di attività.
13. 17. Mor.

  Al comma 1, lettera c), n. 1, dopo le parole: a partire dal 1° gennaio 2019, aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
13. 37. Fratoianni, Pastorino.

  Al comma 1, lettera c), n. 2, dopo le parole: beneficiario nel 2019, aggiungere le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

  Conseguentemente, alla lettera m), eliminare le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
*13. 44. Nardi, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera c), n. 2, dopo le parole: beneficiario nel 2019, aggiungere le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

  Conseguentemente, alla lettera m), eliminare le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
*13. 42. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, lettera c), n. 2, dopo le parole: beneficiario nel 2019, aggiungere le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

  Conseguentemente, alla lettera m), eliminare le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
*13. 22. Squeri.

  Al comma 1, lettera c), n. 2, dopo le parole: beneficiario nel 2019, aggiungere le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

  Conseguentemente, alla lettera m), eliminare le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
*13. 32. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera c), n. 2, dopo le parole: beneficiario nel 2019, aggiungere le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

  Conseguentemente, alla lettera m), eliminare le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
*13. 18. Mor.

  Al comma 1, lettera c), punto 2), primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, il valore della produzione 2019.
**13. 38. Porchietto, Gelmini, Cattaneo, Giacomoni, Baratto, Martino, Angelucci, Giacometto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera c), punto 2), primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, il valore della produzione 2019.
**13. 20. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, lettera c), punto 2), primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, il valore della produzione 2019.
**13. 26. Mura, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera c), punto 2), primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, il valore della produzione 2019.
**13. 27. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero del fatturato come risultante dal bilancio depositato relativo al 2018,.
13. 21. Colletti.

  Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c), numero 3), dopo le parole: di piccole e medie imprese sono aggiunte le seguenti: e di start-up innovative;

   b) alla lettera m), primo periodo, dopo le parole: di piccole e medie imprese sono aggiunte le seguenti: , di start-up innovative.
13. 29. Guidesi, Minardo, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera c), numero 3) sostituire le parole: tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 con le seguenti: tale fabbisogno è attestato mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente dichiari, sotto la propria responsabilità, la veridicità e la completezza dei dati e la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
13. 36. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   c-bis) ogni operatore finanziario e del credito è tenuto a garantire che almeno il 10 per cento dei propri impieghi già garantiti dal Fondo di Garanzia e di quelli perfezionati nell'esercizio 2020, sia reso operativo in favore di programmi di investimento e/o di rinegoziazione del debito proposti da start-up innovative e da spin-off universitari, senza vincoli di spesa e fino ad un massimo, per ciascuna operazione, di euro 850.000,00. Nel caso in cui il beneficiario si trovi ancora nella fase di prototipazione e di setup del progetto e non abbia, conseguentemente, ancora prodotto ricavi, ii piano di investimento dovrà essere dimensionato fino ad un massimo, per ciascuna operazione, di euro 500.000,00, salvo che per operazioni che prevedano anche la rinegoziazione del debito per le quali resta fissato il massimale di euro 850.000,00. Tali programmi saranno presentati mediante autocertificazione del beneficiario resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e di importo di cui alla presente lettera, la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di Garanzia, al 100 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europa (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. Le operazioni di rinegoziazione del debito e/o di nuova liquidità possono essere perfezionate anche su finanziamenti già garantiti dal Fondo di Garanzia. Gli operatori finanziari e del credito sono obbligate ad istruire le operazioni senza valutazione del merito creditizio fino alla concorrenza della riserva del 10 per cento precedentemente specificata e senza la richiesta di ulteriori garanzie. In caso di eventuali futuri default delle aziende beneficiarie delle operazioni di cui al presente punto, gli operatori finanziari e del credito non dovranno iscrivere i crediti nella sezione NPL.
13. 48. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), le misure previste dall'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) si applicano anche per le operazioni finanziarie con durata fino a 120 mesi.
13. 49. Paxia, Sut, Berardini.

  Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) le imprese possono avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
13. 50. Rachele Silvestri, De Toma.

  Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

   c-bis) per le imprese culturali e creative, di cui all'articolo 1, comma 57, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui attività risulti, per effetto delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sospesa oltre la data del 3 maggio 2020, la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo, al 100 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria. L'importo delle predette operazioni finanziarie può eccedere i limiti fissati alla precedente lettera c), ai sensi del paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea 2020/C91 I/01, fino a concorrenza dei dieci dodicesimi del fatturato totale del beneficiario nel 2019; il predetto fatturato è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
13. 51. Bonomo, Pezzopane.

  Al comma 1, lettere d), e) ed m), sostituire la parola: riassicurazione ovunque ricorra con la seguente: controgaranzia.
13. 325. Sut.

  All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera d) dopo le parole: o da altro fondo di garanzia inserire le seguenti: o dalle società cooperative di cui all'articolo 112, comma 7, terzo periodo del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   b) al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'articolo 112, comma 7, terzo periodo, lettera b) le parole: «quindici milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «trenta milioni di euro» e alla lettera c) le parole: «20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro».
13. 52. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia
limitatamente alla lettera
b))

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: o da altro fondo di garanzia inserire le seguenti: o di cui all'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   b) al comma 9, primo periodo, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: e all'articolo 112, comma 7, terzo periodo, lettera b), le parole: «quindici milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «trenta milioni di euro» e alla lettera c) le parole: «20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro».
*13. 53. Mancini, Pezzopane.
(Inammissibile
limitatamente alla lettera
b))

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: o da altro fondo di garanzia inserire le seguenti: o di cui all'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   b) al comma 9, primo periodo, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: e all'articolo 112, comma 7, terzo periodo, lettera b), le parole: «quindici milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «trenta milioni di euro» e alla lettera c) le parole: «20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro».
*13. 60. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.
(Inammissibile
limitatamente alla lettera
b))

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: o da altro fondo di garanzia inserire le seguenti: o di cui all'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   b) al comma 9, primo periodo, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: e all'articolo 112, comma 7, terzo periodo, lettera b), le parole: «quindici milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «trenta milioni di euro» e alla lettera c) le parole: «20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro».
*13. 54. Osnato, Trancassini, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
limitatamente alla lettera
b))

  Al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nel caso in cui il credito aggiunto sia erogato in misura inferiore al 50 per cento, ma comunque in misura superiore al 10 per cento, i finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 40 per cento e per la riassicurazione nella misura del 45 per cento. Per i finanziamenti che non superano l'importo di 25.000 euro è in ogni caso esclusa l'applicazione della presente lettera, restando i medesimi ammissibili alla garanzia del Fondo soltanto ai sensi della successiva lettera m);.
13. 61. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  All'articolo 13, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito da Confidi o da altro fondo garanzia. Sono vietate le compensazioni con affidamenti già in essere.
13. 71. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.
13. 58. Librandi.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento con le seguenti: per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento.

  Conseguentemente, alla medesima lettera e) sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 30 per cento.
13. 67. Zanettin.

  Al comma 1 lettera e) le parole: non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento sono sostituite con le seguenti: non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e dopo le parole: 10 per cento sono aggiunte le seguenti: per la garanzia diretta e il 20 per cento per la riassicurazione.
*13. 76. Verini.

  Al comma 1 lettera e) le parole: non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento sono sostituite con le seguenti: non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e dopo le parole: 10 per cento sono aggiunte le seguenti: per la garanzia diretta e il 20 per cento per la riassicurazione.
*13. 68. Verini.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;.
13. 75. Pastorino.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;, con le seguenti: i finanziamenti a fronte di rinegoziazione del debito, vengono in ogni caso erogati al di fuori o oltre l'importo massimo garantito per singola impresa, ai sensi della lettera b) del presente comma;.
13. 74. Pastorino.

  All'articolo 13, comma 1, lettera e):

   a) le parole: pari ad almeno il 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari ad almeno il 50 per cento;

   b) alla fine sono aggiunti i seguenti periodi: Nel caso in cui il credito aggiunto sia erogato in misura inferiore al 50 per cento, ma comunque in misura superiore al 10 per cento, i finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 40 per cento e per la riassicurazione nella misura del 45 per cento. Per i finanziamenti che non superano l'importo di 25.000 euro è in ogni caso esclusa l'applicazione della presente lettera, restando i medesimi ammissibili alla garanzia del Fondo soltanto ai sensi della successiva lettera m);.
*13. 69. Acquaroli.

  All'articolo 13, comma 1, lettera e):

   a) le parole: pari ad almeno il 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari ad almeno il 50 per cento;

   b) alla fine sono aggiunti i seguenti periodi: Nel caso in cui il credito aggiunto sia erogato in misura inferiore al 50 per cento, ma comunque in misura superiore al 10 per cento, i finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 40 per cento e per la riassicurazione nella misura del 45 per cento. Per i finanziamenti che non superano l'importo di 25.000 euro è in ogni caso esclusa l'applicazione della presente lettera, restando i medesimi ammissibili alla garanzia del Fondo soltanto ai sensi della successiva lettera m);.
*13. 59. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: pari almeno il 10 per cento con le seguenti: non inferiore al 15 per cento.
13. 63. Sut.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: il 10 per cento fino alla fine della lettera con le seguenti: il 30 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 200.000 euro, al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 500.000 euro, al 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia superiore a 500.000 euro.
*13. 77. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: il 10 per cento fino alla fine della lettera con le seguenti: il 30 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 200.000 euro, al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 500.000 euro, al 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia superiore a 500.000 euro.
*13. 65. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: pari ad almeno il 10 per cento con le seguenti: pari ad almeno il 50 per cento.
13. 64. Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Gribaudo, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

  Al comma 1, lettera e) apportare le seguenti modifiche:

   le parole: pari ad almeno il 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari ad almeno il 50 per cento;

   aggiungere in fine i seguenti periodi: Nel caso in cui il credito aggiunto sia erogato in misura inferiore al 50 per cento, ma comunque in misura superiore al 10 per cento, i finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 40 per cento e per la riassicurazione nella misura del 45 per cento. Per i finanziamenti che non superano l'importo di 25.000 euro è in ogni caso esclusa l'applicazione della presente lettera, restando i medesimi ammissibili alla garanzia del Fondo soltanto ai sensi della successiva lettera m);.
*13. 73. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera e) apportare le seguenti modifiche:

   le parole: pari ad almeno il 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari ad almeno il 50 per cento;

   aggiungere in fine i seguenti periodi: Nel caso in cui il credito aggiunto sia erogato in misura inferiore al 50 per cento, ma comunque in misura superiore al 10 per cento, i finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 40 per cento e per la riassicurazione nella misura del 45 per cento. Per i finanziamenti che non superano l'importo di 25.000 euro è in ogni caso esclusa l'applicazione della presente lettera, restando i medesimi ammissibili alla garanzia del Fondo soltanto ai sensi della successiva lettera m);.
*13. 86. Ungaro.

  Al comma 1, lettera e) apportare le seguenti modifiche:

   le parole: pari ad almeno il 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari ad almeno il 50 per cento;

   aggiungere in fine i seguenti periodi: Nel caso in cui il credito aggiunto sia erogato in misura inferiore al 50 per cento, ma comunque in misura superiore al 10 per cento, i finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 40 per cento e per la riassicurazione nella misura del 45 per cento. Per i finanziamenti che non superano l'importo di 25.000 euro è in ogni caso esclusa l'applicazione della presente lettera, restando i medesimi ammissibili alla garanzia del Fondo soltanto ai sensi della successiva lettera m);.
*13. 56. Nardi, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: il 10 per cento fino alla fine della lettera con le seguenti: il 30 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 200.000 euro, al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 500.000 euro, al 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia superiore a 500.000 euro.
13. 70. Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.
13. 72. Zanettin.

  Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: 10 con la seguente: 30.
13. 62. Colletti.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti parole: 15 per cento.
13. 80. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Al comma 1 lettera e), dopo le parole: oggetto di rinegoziazione inserire il seguente periodo: in tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso d'interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;.
*13. 66. Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1 lettera e), dopo le parole: oggetto di rinegoziazione inserire il seguente periodo: in tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso d'interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;.
*13. 55. Mura, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1 lettera e), dopo le parole: oggetto di rinegoziazione inserire il seguente periodo: in tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso d'interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;.
*13. 57. Moretto, Bendinelli.

  Al comma 1 lettera e), dopo le parole: oggetto di rinegoziazione inserire il seguente periodo: in tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso d'interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;.
*13. 84. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1 lettera e), dopo le parole: oggetto di rinegoziazione inserire il seguente periodo: in tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso d'interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;.
*13. 79. Cattaneo, Giacomoni, Gelmini, Giacometto, Porchietto, Baratto, Martino, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera e), inserire, in fine le seguenti parole: i finanziamenti a fronte di rinegoziazione del debito, vengono in ogni caso erogati al di fuori o oltre l'importo massimo garantito per singola impresa, ai sensi della lettera b) del presente comma;.
13. 78. Pastorino.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero l'allungamento della durata residua del prestito di almeno 3 anni e anche fino a 30 anni, In caso di operazioni di allungamento di finanziamenti che abbiano le caratteristiche indicate al periodo precedente, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;.
*13. 83. Mura, Topo, Buratti.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero l'allungamento della durata residua del prestito di almeno 3 anni e anche fino a 30 anni, In caso di operazioni di allungamento di finanziamenti che abbiano le caratteristiche indicate al periodo precedente, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;.
*13. 85. Angelucci, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero l'allungamento della durata residua del prestito di almeno 3 anni e anche fino a 30 anni, In caso di operazioni di allungamento di finanziamenti che abbiano le caratteristiche indicate al periodo precedente, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;.
*13. 81. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera e) aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora l'importo di tale debito sia inferiore al 50 per cento del suo ammontare iniziale la percentuale di credito aggiuntivo è elevata al 20 per cento;.
**13. 88. Benamati, Buratti, Topo, Mura.

  Al comma 1, lettera e) aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora l'importo di tale debito sia inferiore al 50 per cento del suo ammontare iniziale la percentuale di credito aggiuntivo è elevata al 20 per cento;.
**13. 82. Squeri.

  Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) è altresì ammessa la rinegoziazione della durata di finanziamenti agevolati ammessi a speciali sezioni del fondo di garanzia, anche qualora la stessa sia concessa in percentuali diverse da quanto previsto nel presente comma, per un numero di anni massimo pari alla durata residua dei finanziamenti. Il credito aggiuntivo erogato ai sensi del precedente paragrafo del comma viene riconosciuto alla banca finanziatrice a ristoro degli eventuali minori interessi percepiti, nel caso in cui al momento della rinegoziazione del finanziamento il tasso contrattuale risulti inferiore a quanto originariamente pattuito.
13. 87. Porchietto, Magi.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo: gli impegni o l'erogazione, ovvero le condizioni pattuite, derivanti dai relativi contratti di apertura di credito o affidamento alla data del 29 febbraio 2020, rimangono invariati alle stesse condizioni fino al 31 dicembre 2020.
13. 89. Boniardi, Covolo, Cavandoli, Bitonci, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga alla normativa vigente, il prolungamento della garanzia di cui al periodo precedente non preclude in ogni caso l'apertura di nuovi interventi in garanzia del Fondo prima dell'estinzione del debito sospeso;.
13. 90. Topo, Buratti.

  Al comma 1, lettera g), sostituire il quarto periodo con il seguente: La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 dicembre 2019. La garanzia è concessa anche alle imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
*13. 101. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera g), sostituire il quarto periodo con il seguente: La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 dicembre 2019. La garanzia è concessa anche alle imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
*13. 98. Ungaro, Moretto, Mor, Marattin.

  Al comma 1, lettera g), sostituire il quarto periodo con il seguente: La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 dicembre 2019. La garanzia è concessa anche alle imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
*13. 108. Porchietto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Al comma 1, lettera g), sostituire il quarto periodo con il seguente: La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 dicembre 2019. La garanzia è concessa anche alle imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
*13. 93. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera g), sostituire il quarto periodo con il seguente: La garanzia è concessa anche alle imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate e non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione.
13. 121. Manzo, Donno.

  Al comma 1, lettera g), sostituire il quarto periodo: La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come «inadempienze probabili» o scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020 con il seguente: La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come «inadempienze probabili», «scadute o sconfinanti deteriorate» o «sofferenze» ai sensi del paragrafo 2, parte 8 della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 dicembre 2018.
13. 122. Berardini, Gabriele Lorenzoni, Torto, Segneri, De Girolamo, Serritella.

  Al comma 1, lettera g), quarto periodo, sostituire le parole: purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020., con le seguenti: purché alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto le imprese beneficiarie non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.
13. 99. Topo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera g), sostituire le parole: alla data del 31 gennaio 2020, con le seguenti: alla data del 31 gennaio 2018 e le parole: alla data del 31 dicembre 2019, con le seguenti: alla data del 31 dicembre 2018;

    2) alla lettera m), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In favore di tali soggetti beneficiari, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente e gratuitamente e senza valutazione. Il soggetto finanziatore, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, è obbligato ad erogare il finanziamento, senza attendere alcuna conferma da parte del gestore del Fondo medesimo;

    3) alla lettera n), al primo periodo, sopprimere le parole: di cui alla lettera c);

   b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: è innalzato a euro 500 milioni aggiungere le seguenti: e il periodo di pre-ammortamento esteso a 24 mesi;

   c) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Al fine di assicurare un tempestivo accesso ai finanziamenti, il soggetto finanziatore è esonerato da verifiche sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive previste nel presente articolo o nelle disposizioni attuative del Fondo Centrale di Garanzia. Delle false dichiarazioni e dei loro effetti, anche nei confronti di terzi, risponde esclusivamente il dichiarante.
*13. 123. Pastorino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera g), sostituire le parole: alla data del 31 gennaio 2020, con le seguenti: alla data del 31 gennaio 2018 e le parole: alla data del 31 dicembre 2019, con le seguenti: alla data del 31 dicembre 2018;

    2) alla lettera m), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In favore di tali soggetti beneficiari, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente e gratuitamente e senza valutazione. Il soggetto finanziatore, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, è obbligato ad erogare il finanziamento, senza attendere alcuna conferma da parte del gestore del Fondo medesimo;

    3) alla lettera n), al primo periodo, sopprimere le parole: di cui alla lettera c);

   b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: è innalzato a euro 500 milioni aggiungere le seguenti: e il periodo di pre-ammortamento esteso a 24 mesi;

   c) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Al fine di assicurare un tempestivo accesso ai finanziamenti, il soggetto finanziatore è esonerato da verifiche sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive previste nel presente articolo o nelle disposizioni attuative del Fondo Centrale di Garanzia. Delle false dichiarazioni e dei loro effetti, anche nei confronti di terzi, risponde esclusivamente il dichiarante.
*13. 110. Ubaldo Pagano.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera g), sostituire le parole: alla data del 31 gennaio 2020, con le seguenti: alla data del 31 gennaio 2018 e le parole: alla data del 31 dicembre 2019, con le seguenti: alla data del 31 dicembre 2018;

    2) alla lettera m), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In favore di tali soggetti beneficiari, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente e gratuitamente e senza valutazione. Il soggetto finanziatore, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, è obbligato ad erogare il finanziamento, senza attendere alcuna conferma da parte del gestore del Fondo medesimo;

    3) alla lettera n), al primo periodo, sopprimere le parole: di cui alla lettera c);

   b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: è innalzato a euro 500 milioni aggiungere le seguenti: e il periodo di pre-ammortamento esteso a 24 mesi;

   c) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Al fine di assicurare un tempestivo accesso ai finanziamenti, il soggetto finanziatore è esonerato da verifiche sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive previste nel presente articolo o nelle disposizioni attuative del Fondo Centrale di Garanzia. Delle false dichiarazioni e dei loro effetti, anche nei confronti di terzi, risponde esclusivamente il dichiarante.
*13. 95. Buratti, Mancini, Mura.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera g), sostituire le parole: alla data del 31 gennaio 2020, con le seguenti: alla data del 31 gennaio 2018 e le parole: alla data del 31 dicembre 2019, con le seguenti: alla data del 31 dicembre 2018;

    2) alla lettera m), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In favore di tali soggetti beneficiari, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente e gratuitamente e senza valutazione. Il soggetto finanziatore, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, è obbligato ad erogare il finanziamento, senza attendere alcuna conferma da parte del gestore del Fondo medesimo;

    3) alla lettera n), al primo periodo, sopprimere le parole: di cui alla lettera c);

   b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: è innalzato a euro 500 milioni aggiungere le seguenti: e il periodo di pre-ammortamento esteso a 24 mesi;

   c) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Al fine di assicurare un tempestivo accesso ai finanziamenti, il soggetto finanziatore è esonerato da verifiche sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive previste nel presente articolo o nelle disposizioni attuative del Fondo Centrale di Garanzia. Delle false dichiarazioni e dei loro effetti, anche nei confronti di terzi, risponde esclusivamente il dichiarante.
*13. 92. Melilli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera g), sostituire le parole: alla data del 31 gennaio 2020, con le seguenti: alla data del 31 gennaio 2018 e le parole: alla data del 31 dicembre 2019, con le seguenti: alla data del 31 dicembre 2018;

    2) alla lettera m), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In favore di tali soggetti beneficiari, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente e gratuitamente e senza valutazione. Il soggetto finanziatore, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, è obbligato ad erogare il finanziamento, senza attendere alcuna conferma da parte del gestore del Fondo medesimo;

    3) alla lettera n), al primo periodo, sopprimere le parole: di cui alla lettera c);

   b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: è innalzato a euro 500 milioni aggiungere le seguenti: e il periodo di pre-ammortamento esteso a 24 mesi;

   c) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Al fine di assicurare un tempestivo accesso ai finanziamenti, il soggetto finanziatore è esonerato da verifiche sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive previste nel presente articolo o nelle disposizioni attuative del Fondo Centrale di Garanzia. Delle false dichiarazioni e dei loro effetti, anche nei confronti di terzi, risponde esclusivamente il dichiarante.
*13. 91. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 3, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al quarto periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2018;

   b) al quinto periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
**13. 115. Tarantino, Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Di Muro, Furgiuele.

  Al comma 3, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al quarto periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2018;

   b) al quinto periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
**13. 106. Giacometto, Gelmini, Cattaneo, Giacomoni, Porchietto, Baratto, Martino, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 3, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al quarto periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2018;

   b) al quinto periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
**13. 113. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 3, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al quarto periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2018;

   b) al quinto periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
**13. 94. Topo, Mura, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera g), le parole: del 31 gennaio 2020 sono sostituite dalle seguenti: del 31 dicembre 2019;
13. 105. Sut.

  Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: 31 gennaio 2020 con le parole: 1° gennaio 2020.
13. 104. Raduzzi, Sut.

  Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

  1) al quarto periodo, dopo le parole: 31 gennaio 2020 inserire le seguenti: ovvero, per le «inadempienze probabili», non sia relativa ad esposizioni ristrutturate successivamente al 31 gennaio 2019 ed in corso di regolare adempimento;
  2) al quinto periodo:

   a) sostituire la parola: presentato con le seguenti: posto in essere atti o pagamenti in esecuzione di;

   b) sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13. 114. Perantoni, Sut.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera g) dopo le parole: 31 gennaio 2020, aggiungere il seguente periodo: restano escluse dalle anzidette previsioni le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni;

   b) alla fine dell'articolo 13, comma 1, lettera g) dopo le parole: della disciplina bancaria aggiungere il seguente periodo: eccetto le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.
*13. 120. Nevi, Novelli, Bagnasco.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera g) dopo le parole: 31 gennaio 2020, aggiungere il seguente periodo: restano escluse dalle anzidette previsioni le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni;

   b) alla fine dell'articolo 13, comma 1, lettera g) dopo le parole: della disciplina bancaria aggiungere il seguente periodo: eccetto le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.
*13. 118. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera g) dopo le parole: 31 gennaio 2020, aggiungere il seguente periodo: restano escluse dalle anzidette previsioni le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni;

   b) alla fine dell'articolo 13, comma 1, lettera g) dopo le parole: della disciplina bancaria aggiungere il seguente periodo: eccetto le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.
*13. 111. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, lettera g), quarto periodo, dopo le parole: alla data del 31 gennaio 2020, aggiungere il seguente periodo: Restano escluse dalle anzidette previsioni le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera g), ultimo periodo, dopo le parole: ai sensi della disciplina bancaria aggiungere le seguenti: , eccetto le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.
13. 103. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 1, lettera g), le parole: in data successiva al 31 dicembre 2019, sono soppresse.
*13. 100. Ubaldo Pagano, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera g), le parole: in data successiva al 31 dicembre 2019, sono soppresse.
*13. 97. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera g), quinto periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: in data successiva al 31 dicembre 2019 sono sostituite dalle seguenti: in data successiva al 31 dicembre 2013;

   b) le parole: le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate sono sostituite dalle seguenti: abbiano adempiuto agli impegni assunti.
13. 119. Trano, Aprile, Trano.

  Al comma 1, lettera g), quinto periodo, le parole: in data successiva al 31 dicembre 2019, sono sostituite dalle seguenti: entro la data di entrata in vigore del presente decreto,.
13. 117. Fornaro, Pastorino.

  Al comma 1 lettera g), sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
13. 96. Boschi, Marattin, Moretto, Mor, Ungaro.

  Al comma 1, lettera g), quinto periodo, sono soppresse le seguenti parole: purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 6, lettere a) e c) del Regolamento 575/2013.
13. 116. Pittalis, Martino.

  Al comma 1, lettera g), dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: Nei casi di cessione del credito che abbia ad oggetto il finanziamento, assistito dalla garanzia diretta del Fondo, erogato a favore dei beneficiari di cui al quarto e quinto periodo della presenta lettera, la cessione comporta il trasferimento al cessionario della garanzia rilasciata dal Fondo; in tali casi la garanzia può essere attivata anche dal soggetto cessionario.
*13. 125. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera g), dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: Nei casi di cessione del credito che abbia ad oggetto il finanziamento, assistito dalla garanzia diretta del Fondo, erogato a favore dei beneficiari di cui al quarto e quinto periodo della presenta lettera, la cessione comporta il trasferimento al cessionario della garanzia rilasciata dal Fondo; in tali casi la garanzia può essere attivata anche dal soggetto cessionario.
*13. 102. Benamati, Buratti, Topo.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.
**13. 124. Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.
**13. 109. Soverini, De Maria, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.
**13. 107. Melilli, Buratti, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera g) aggiungere in fine il seguente periodo: la causa di esclusione di cui al periodo precedente non opera per tutti i casi in cui sia prevista da parte del Fondo la garanzia al 100 per cento del finanziamento;.
13. 112. Melilli, Buratti, Topo.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
13. 3. Fratoianni, Pastorino.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: turistico-alberghiero, inserire le seguenti: e termale.
*13. 126. Lazzarini, Lucchini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: turistico-alberghiero, inserire le seguenti: e termale.
*13. 127. Moretto, Bendinelli.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: turistico-alberghiero, inserire le seguenti: e termale.
*13. 128. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: turistico-alberghiero, inserire le seguenti: e termale.
*13. 129. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Mollicone.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: turistico-alberghiero, inserire le seguenti: e termale.
*13. 130. Trano, Aprile, Trano.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: turistico-alberghiero, inserire le seguenti: e termale.
*13. 393. Angiola.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: turistico-alberghiero, inserire le seguenti: e termali.
13. 193. Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: è di importo superiore a 500.000.
13. 192. Raduzzi, Sut.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

   i-bis) per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mutui e i finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., a partire dal termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono rinegoziati per consentire un ammortamento a lungo termine ovvero con durata non inferiore a 25 anni;

   i-ter) per le finalità di cui alla lettera i-bis), il Ministro dell'economia e delle finanze stipula un'apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, e istituisce un apposito plafond presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la concessione della garanzia fideiussoria all'atto della rinegoziazione del debito.
13. 131. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: imprese danneggiate con le seguenti: soggetti beneficiari danneggiati.
*13. 132. Acquaroli.

  Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: imprese danneggiate con le seguenti: soggetti beneficiari danneggiati.
*13. 196. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: imprese danneggiate con le seguenti: soggetti beneficiari danneggiati.
*13. 195. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: imprese danneggiate con le seguenti: soggetti beneficiari danneggiati.
*13. 194. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire la parola: ammissibili con la seguente: ammessi;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso aggiungere le seguenti: fin dal momento della erogazione;

   c) al quinto periodo, dopo le parole: senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo aggiungere le seguenti: , esito che in ogni caso non potrà inficiare la validità e l'operatività della garanzia.
13. 173. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito aggiungere le seguenti: fra cui le piattaforme di social lending e/o di crowdfunding autorizzate ai sensi della normativa italiana ovvero comunitaria, anche nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 18 comma 6 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34.
13. 245. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) al primo periodo, le parole: in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la citi attività d'impresa è stata danneggiata sono sostituite dalle parole: in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese quelle individuali, e di soggetti esercenti arti o professioni, sia informa individuale che informa associata, la cui attività è stata danneggiata;
  2) al primo periodo, dopo le parole: 25 per cento dell'ammontare dei ricavi, sono aggiunte le seguenti: o dei compensi;
  3) al primo periodo, le parole: dall'ultima dichiarazione fiscale presentata sono sostituite con le parole: dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
*13. 242. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) al primo periodo, le parole: in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la citi attività d'impresa è stata danneggiata sono sostituite dalle parole: in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese quelle individuali, e di soggetti esercenti arti o professioni, sia informa individuale che informa associata, la cui attività è stata danneggiata;
  2) al primo periodo, dopo le parole: 25 per cento dell'ammontare dei ricavi, sono aggiunte le seguenti: o dei compensi;
  3) al primo periodo, le parole: dall'ultima dichiarazione fiscale presentata sono sostituite con le parole: dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
*13. 135. Centemero, Mor, Moretto, Ungaro.

  Al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) al primo periodo, le parole: in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la citi attività d'impresa è stata danneggiata sono sostituite dalle parole: in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese quelle individuali, e di soggetti esercenti arti o professioni, sia informa individuale che informa associata, la cui attività è stata danneggiata;
  2) al primo periodo, dopo le parole: 25 per cento dell'ammontare dei ricavi, sono aggiunte le seguenti: o dei compensi;
  3) al primo periodo, le parole: dall'ultima dichiarazione fiscale presentata sono sostituite con le parole: dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
*13. 155. Gavino Manca.

  Al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) al primo periodo, le parole: in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la citi attività d'impresa è stata danneggiata sono sostituite dalle parole: in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese quelle individuali, e di soggetti esercenti arti o professioni, sia informa individuale che informa associata, la cui attività è stata danneggiata;
  2) al primo periodo, dopo le parole: 25 per cento dell'ammontare dei ricavi, sono aggiunte le seguenti: o dei compensi;
  3) al primo periodo, le parole: dall'ultima dichiarazione fiscale presentata sono sostituite con le parole: dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
*13. 159. Acquaroli.

  Al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) al primo periodo, le parole: in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la citi attività d'impresa è stata danneggiata sono sostituite dalle parole: in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese quelle individuali, e di soggetti esercenti arti o professioni, sia informa individuale che informa associata, la cui attività è stata danneggiata;
  2) al primo periodo, dopo le parole: 25 per cento dell'ammontare dei ricavi, sono aggiunte le seguenti: o dei compensi;
  3) al primo periodo, le parole: dall'ultima dichiarazione fiscale presentata sono sostituite con le parole: dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
*13. 191. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) al primo periodo, le parole: in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la citi attività d'impresa è stata danneggiata sono sostituite dalle parole: in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese quelle individuali, e di soggetti esercenti arti o professioni, sia informa individuale che informa associata, la cui attività è stata danneggiata;
  2) al primo periodo, dopo le parole: 25 per cento dell'ammontare dei ricavi, sono aggiunte le seguenti: o dei compensi;
  3) al primo periodo, le parole: dall'ultima dichiarazione fiscale presentata sono sostituite con le parole: dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
*13. 203. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) al primo periodo, le parole: in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la citi attività d'impresa è stata danneggiata sono sostituite dalle parole: in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese quelle individuali, e di soggetti esercenti arti o professioni, sia informa individuale che informa associata, la cui attività è stata danneggiata;
  2) al primo periodo, dopo le parole: 25 per cento dell'ammontare dei ricavi, sono aggiunte le seguenti: o dei compensi;
  3) al primo periodo, le parole: dall'ultima dichiarazione fiscale presentata sono sostituite con le parole: dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
*13. 200. Dal Moro.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: piccole e medie imprese aggiungere le seguenti: nonché di enti del terzo settore anche non iscritti al registro delle imprese.
13. 219. Masi, Zanichelli, Sut.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: di piccole e medie imprese aggiungere le seguenti: , di intermediari assicurativi iscritti al Registro Unico degli intermediari.
13. 149. Cantalamessa, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera m), sopprimere le seguenti parole: d'impresa.
13. 199. Scanu.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: persone fisiche esercenti attività di impresa aggiungere le seguenti: , anche nell'ambito delle attività finanziarie e assicurative di cui al Codice Ateco K,.
*13. 205. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: persone fisiche esercenti attività di impresa aggiungere le seguenti: , anche nell'ambito delle attività finanziarie e assicurative di cui al Codice Ateco K,.
*13. 246. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1 lettera m), primo periodo, dopo le parole: arti o professioni aggiungere le seguenti: nonché del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli altri soggetti che svolgono attività economica come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE e dopo le parole: dalla data della domanda di garanzia ovvero... sono aggiunte le seguenti: per i soggetti del Terzo Settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli altri soggetti che svolgono attività economica che non sono tenuti al deposito del bilancio o alla dichiarazione fiscale, mediante autocertificazione dell'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'articolo 47;

   al comma 1 lettera n) dopo le parole: a valere su risorse proprie e prima delle parole: sino alla copertura del 100 per cento sono inserite le parole: ovvero con un'ulteriore garanzia concessa da altri fondi di garanzia a prezzo di mercato e senza concessione di aiuto di stato ai sensi delle vigenti normative comunitarie.;

   al comma 1, lettera n) dopo le parole: enti di riferimento e prima delle parole: possono conferire risorse sono inserite le parole: ivi compresi gli enti e le società di cui lo Stato, le Regioni e le Province Autonome si avvalgono per la gestione di fondi pubblici;

   dopo il comma 6, è inserito il seguente comma aggiuntivo:

  6-bis. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale del 6 marzo 2017 «Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia», con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulle garanzie rilasciate a valere su Fondi pubblici di garanzia nel rispetto dei limiti massimi consentiti dalla disciplina dell'Unione europea.
13. 160. Comaroli, Cavandoli.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: arti o professioni, aggiungere le seguenti: nonché del Terzo settore, iscritti al registro unico nazionale di cui agli articoli 45 e 101, comma 2, decreto legislativo n. 117 del 2017, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli altri soggetti che svolgono attività economica come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE;

   b) dopo le parole: dalla data della domanda di garanzia ovvero, aggiungere le seguenti: per i soggetti del Terzo settore, iscritti al registro unico nazionale di cui agli articoli 45 e 101, comma 2, decreto legislativo n. 117 del 2017, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli altri soggetti che svolgono attività economica che non sono tenuti al deposito del bilancio o alla dichiarazione fiscale, mediante autocertificazione dell'ultimo bilancio approvato, ovvero.
13. 233. Pastorino, Muroni, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: impresa arti e professioni, aggiungere le seguenti: e di associazioni senza fini di lucro;

    2) dopo le parole: costituiti oltre il 1° gennaio 2019, aggiungere le seguenti: o esentati dal deposito di bilancio o dichiarazione fiscale, compresa quella relativa all'imposta sul valore aggiunto.
13. 228. Fratoianni, Pastorino.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: arti e professioni, aggiungere le seguenti: ed enti che perseguono finalità solidaristiche o sociali senza scopo di lucro.
13. 226. Muroni, Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: arti o professioni aggiungere le seguenti: , inclusi agenti, sub-agenti e mediatori di assicurazioni.
*13. 248. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: arti o professioni aggiungere le seguenti: , inclusi agenti, sub-agenti e mediatori di assicurazioni.
*13. 239. Squeri, D'Ettore.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: arti o professioni, aggiungere le seguenti: agenti di assicurazione, sub agenti e broker,.
13. 183. Rotta, Buratti, Pezzopane, Morgoni, Fioramonti.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: arti o professioni, aggiungere le seguenti: nonché associazioni di professionisti.
13. 229. Conte, Pastorino.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: 24 mesi fino alla fine della lettera con le seguenti: trentasei mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 dei decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro. Si ha un nuovo l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria, con tasso di Rendistato con durata residua da 4 e 7 anni e 6 anni e 6 mesi, maggiorato di 25 punti base e, comunque, non superiore a 200 punti base annuo. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
13. 197. Raduzzi, Sut.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 72 mesi con le seguenti: 30 anni;

   b) sostituire le parole: non superiore al 25 per cento con le seguenti: non superiore al 50 per cento;

   c) sostituire le parole: non superiore a 25.000,00 euro con le seguenti: non superiore a 75.000,00 euro.
13. 177. Foti, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Acquaroli.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire la parola: 72 con la seguente: 360.
*13. 142. Nardi.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire la parola: 72 con la seguente: 360.
*13. 215. Squeri.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire la parola: 72 con la seguente: 360.
*13. 217. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: 72 mesi sono sostituite dalle seguenti: 240 mesi;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo inserire le seguenti: , e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della domanda e senza la richiesta di documentazioni aggiuntive.
13. 186. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire la parola: 72 con la seguente: 240.
13. 216. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: 72 mesi con le seguenti: 180 mesi;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo inserire le seguenti: , e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della domanda e senza la richiesta di documentazioni aggiuntive.
13. 172. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole da: non prima di 24 mesi fino alla fine del periodo con le seguenti: e degli interessi non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 800.000,00 euro.
13. 148. Boschi, Marattin, Ungaro, Moretto, Mor.

  Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: 72 mesi con le seguenti: 120 mesi e le parole: 25.000 euro con le seguenti: 100.000 euro;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo inserire le seguenti: , e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della domanda e senza la richiesta di documentazioni aggiuntive.
13. 187. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire la parola: 72 mesi, con la seguente: 120 mesi.
*13. 169. Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire la parola: 72 mesi, con la seguente: 120 mesi.
*13. 231. Pastorino.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire la parola: 72 mesi, con la seguente: 120 mesi.
*13. 143. Lacarra.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: abbiano una durata fino a 72 mesi fino alla fine del periodo con le seguenti: abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore ad euro 15.000. Per i prestiti di importo superiore ai 15.000 euro, essi non possono eccedere il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.
13. 151. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera m) primo periodo sostituire le parole da: non superiore al 25 per cento fino a: decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, con le seguenti: non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi realizzati nell'anno 2019 dal soggetto beneficiario come risultante dall'ultimo bilancio depositato dell'anno 2019 o dalla dichiarazione fiscale presentata per l'anno 2019 alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione dei ricavi prodotti nel 2019 del soggetto beneficiario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e ciò anche per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019.
13. 184. Pellicani.

  Al comma 1, lettera m) primo periodo, sostituire le parole: non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia con le seguenti: non superiore al maggiore tra i parametri del 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario e del doppio dei costi del personale sostenuti, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia.
13. 152. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera m), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dei ricavi con le seguenti: del fatturato.
13. 202. Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi aggiungere le seguenti: , ovvero del fatturato nel caso di attività agricole a tassazione catastale.
*13. 171. Martina, Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi aggiungere le seguenti: , ovvero del fatturato nel caso di attività agricole a tassazione catastale.
*13. 144. Gadda, Moretto.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi aggiungere le seguenti: , ovvero del fatturato nel caso di attività agricole a tassazione catastale.
*13. 240. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi aggiungere le seguenti: , ovvero del fatturato nel caso di attività agricole a tassazione catastale.
*13. 230. Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1 lettera m) primo periodo, sostituire le parole: come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, con le seguenti: mediante, come anche per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, apposita autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,.
13. 201. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale con le seguenti: da autocertificazione riferita all'ultimo bilancio depositato o all'ultima dichiarazione fiscale;

   b) al primo periodo, sostituire le parole: dopo il 1° gennaio 2019 con le seguenti: dopo il 1° gennaio 2018;

   c) al secondo periodo, sostituire le parole: ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato con le seguenti: . Il nuovo finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito.
*13. 170. Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale con le seguenti: da autocertificazione riferita all'ultimo bilancio depositato o all'ultima dichiarazione fiscale;

   b) al primo periodo, sostituire le parole: dopo il 1° gennaio 2019 con le seguenti: dopo il 1° gennaio 2018;

   c) al secondo periodo, sostituire le parole: ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato con le seguenti: . Il nuovo finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito.
*13. 207. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale con le seguenti: da autocertificazione riferita all'ultimo bilancio depositato o all'ultima dichiarazione fiscale;

   b) al primo periodo, sostituire le parole: dopo il 1° gennaio 2019 con le seguenti: dopo il 1° gennaio 2018;

   c) al secondo periodo, sostituire le parole: ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato con le seguenti: . Il nuovo finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito.
*13. 204. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale con le seguenti: da autocertificazione riferita all'ultimo bilancio depositato o all'ultima dichiarazione fiscale;

   b) al primo periodo, sostituire le parole: dopo il 1° gennaio 2019 con le seguenti: dopo il 1° gennaio 2018;

   c) al secondo periodo, sostituire le parole: ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato con le seguenti: . Il nuovo finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito.
*13. 0135. Moretto, Bendinelli.

  Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole da: domanda di garanzia fino a: decreto del Presidente della Repubblica 28

   dicembre 2000 n. 445 con le seguenti: ovvero, con riferimento all'esercizio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

   b) sostituire il quarto periodo con il seguente: In relazione alle predette operazioni il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse e delle commissioni, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto esclusivamente della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, rilevato alla data di erogazione dell'operazione finanziaria, maggiorato dello 0,20 per cento.
**13. 136. Ungaro, Moretto, Mor, Marattin.

  Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole da: domanda di garanzia fino a: decreto del Presidente della Repubblica 28

   dicembre 2000 n. 445 con le seguenti: ovvero, con riferimento all'esercizio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

   b) sostituire il quarto periodo con il seguente: In relazione alle predette operazioni il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse e delle commissioni, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto esclusivamente della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, rilevato alla data di erogazione dell'operazione finanziaria, maggiorato dello 0,20 per cento.
**13. 154. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole da: domanda di garanzia fino a: decreto del Presidente della Repubblica 28

   dicembre 2000 n. 445 con le seguenti: ovvero, con riferimento all'esercizio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

   b) sostituire il quarto periodo con il seguente: In relazione alle predette operazioni il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse e delle commissioni, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto esclusivamente della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, rilevato alla data di erogazione dell'operazione finanziaria, maggiorato dello 0,20 per cento.
**13. 147. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole da: domanda di garanzia fino a: decreto del Presidente della Repubblica 28

   dicembre 2000 n. 445 con le seguenti: ovvero, con riferimento all'esercizio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

   b) sostituire il quarto periodo con il seguente: In relazione alle predette operazioni il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse e delle commissioni, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto esclusivamente della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, rilevato alla data di erogazione dell'operazione finanziaria, maggiorato dello 0,20 per cento.
**13. 190. Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, aggiungere le seguenti: ovvero come risultante dalla media dei bilanci depositati degli ultimi tre anni.
13. 223. Gabriele Lorenzoni.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: costituiti dopo il 1° gennaio 2019, con le seguenti: costituiti dopo il 1° gennaio 2018.
*13. 134. Benamati, Buratti, Topo, Mura.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: costituiti dopo il 1° gennaio 2019, con le seguenti: costituiti dopo il 1° gennaio 2018.
*13. 153. Minardo, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: costituiti dopo il 1° gennaio 2019, con le seguenti: costituiti dopo il 1° gennaio 2018.
*13. 141. Moretto, Bendinelli.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: costituiti dopo il 1° gennaio 2019, con le seguenti: costituiti dopo il 1° gennaio 2018.
*13. 241. Squeri.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: costituiti oltre il 1° gennaio 2019, aggiungere le seguenti: o esentati dal deposito di bilancio o dichiarazione fiscale, compresa quella relativa all'imposta sul valore aggiunto.
13. 225. Fratoianni, Pastorino.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: costituiti oltre il 1° gennaio 2019, aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
13. 227. Fratoianni, Pastorino.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sopprimere le parole: da altra idonea documentazione e dopo le parole: non superiore a 25.000,00 euro., aggiungere le seguenti: Il finanziatore non può richiedere autocertificazioni relative ai ricavi 2019, qualora il relativo bilancio o dichiarazione fiscale non siano stati ancora presentati.
13. 198. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo.

  Al comma 1, lettera m), prima delle parole: non superiore a 25.000,00 euro, inserire le seguenti: non inferiore ai 15.000,00 euro e.
13. 234. Pastorino.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro., con le seguenti: 100.000,00 euro.
*13. 138. Moretto, Bendinelli.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro., con le seguenti: 100.000,00 euro.
*13. 161. Zardini, Benamati, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro., con le seguenti: 100.000,00 euro.
*13. 137. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro., con le seguenti: 100.000,00 euro.
*13. 220. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro., con le seguenti: 100.000,00 euro.
*13. 185. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro., con le seguenti: 100.000,00 euro.
*13. 180. Lollobrigida, Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro., con le seguenti: 80.000,00 euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
13. 181. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro, con le seguenti: 50.000,00 euro.
*13. 145. Benamati, Buratti, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro, con le seguenti: 50.000,00 euro.
*13. 150. Saltamartini, Bitonci, Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro, con le seguenti: 50.000,00 euro.
*13. 139. Topo, Buratti, Mura, Rotta, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro, con le seguenti: 50.000,00 euro.
*13. 140. Moretto, Bendinelli.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro, con le seguenti: 50.000,00 euro.
*13. 175. Ungaro.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro, con le seguenti: 40.000,00 euro.
13. 232. Pastorino.

  Alla lettera m) del comma 1, le parole: non superiore a 25.000,00 euro, sono sostituite dalle seguenti: non inferiore a 5.000,00 euro e superiore a 25.000,00 euro.
*13. 247. Fiorini.

  Alla lettera m) del comma 1, le parole: non superiore a 25.000,00 euro, sono sostituite dalle seguenti: non inferiore a 5.000,00 euro e superiore a 25.000,00 euro.
*13. 174. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le imprese costituite prima del 1° gennaio 2019, fa fede la relativa dichiarazione redditi o la dichiarazione IVA.
13. 244. Cassinelli, Anna Lisa Baroni.

  Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le imprese costituite dalla seconda metà del 2018, che non abbiano ancora potuto esibire bilanci di esercizio completi o per le quali dichiarazione fiscale del 2018 non mette le imprese neocostituite nelle condizioni di dichiarare ricavi, fa fede la dichiarazione IVA.
13. 243. Cassinelli, Anna Lisa Baroni.

  Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono altresì ammissibili alla garanzia del fondo, come disciplinata dal presente articolo, i soggetti beneficiari che abbiano intrapreso formalmente l'attività dopo il 1° gennaio 2019, ma costituiti prima di tale data, previa presentazione di autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o di altra idonea documentazione, e comunque, non superiore a 25.000,00 euro.
13. 214. Buompane, Donno, Manzo, Faro, Grimaldi.

  Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: È facoltà, per i soli soggetti beneficiari aventi sede legale nei comuni del cratere sismico del Centro Italia, come identificato dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, fare riferimento al bilancio relativo all'anno 2015.
13. 224. Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Corneli, Grippa, Berardini, Gallinella.

  Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel caso in cui i soggetti beneficiari abbiano sede nei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016 con riferimento all'ammontare dei ricavi di cui al periodo precedente è possibile in alternativa considerare quelli risultanti dall'ultimo bilancio depositato prima degli eventi sismici del 2016.
13. 158. Verini, Pezzopane, Morgoni, Melilli.

  Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Ai fini della valutazione e concessione del credito di cui al precedente periodo non rileva il merito creditizio.
13. 208. Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel caso di professionisti associati, non superiore a 3, l'importo massimo di finanziamento di cui al precedente periodo è elevato a 60.000,00 euro e viene concesso sulla base del numero dei professionisti associati e dei ricavi prodotti da ciascuno di essi, secondo i seguenti parametri:

   a) fatturato fino a euro 170.000: contributo massimo euro 25.000;

   b) fatturato fino a euro 80.000: contributo massimo euro 20.000;

   c) fatturato fino a 50.000: contributo massimo 12.500.
13. 249. Giacomoni.

  Al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il soggetto finanziatore non può utilizzare il finanziamento coperto da garanzia per estinguere in tutto o in parte le esposizioni nei confronti del soggetto finanziato, detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge»;

    2) sostituire il quarto periodo con il seguente: «In relazione alle predette operazioni, le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti da garanzia deve essere pari al costo di rifinanziamento applicato dalla Banca centrale europea alle tipologie di soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto-legge».
13. 237. Fassina, Pastorino.

  Al comma 1, lettera m), sostituire il secondo periodo con il seguente: Per i finanziamenti di cui al periodo precedente la garanzia è concessa esclusivamente per la quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.
13. 212. Lovecchio, Donno.

  Al comma 1, lettera m), sostituire il secondo periodo con il seguente: Il soggetto finanziatore non può utilizzare il finanziamento coperto da garanzia per estinguere in tutto o in parte le esposizioni nei confronti del soggetto finanziato, detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
13. 236. Fassina, Pastorino.

  Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera m), secondo periodo sopprimere le parole: «ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato»;

    2) alla lettera n), sopprimere le parole: «ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato».
13. 157. Verini.

  Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

   al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato»;

   dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il finanziamento coperto da garanzia deve essere destinato a sostenere costi relativi al personale, pagamenti dovuti a fornitori commerciali e investimenti».
*13. 206. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

   al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato»;

   dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il finanziamento coperto da garanzia deve essere destinato a sostenere costi relativi al personale, pagamenti dovuti a fornitori commerciali e investimenti».
*13. 209. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

   al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato»;

   dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il finanziamento coperto da garanzia deve essere destinato a sostenere costi relativi al personale, pagamenti dovuti a fornitori commerciali e investimenti».
*13. 162. Acquaroli.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: un premio complessivo di garanzia, fino a: maggiorato dello 0,20 per cento, con le seguenti: un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione che tenga conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria, di gestione dell'operazione finanziaria e di rischio operativo.
13. 210. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), sostituire il quarto periodo con il seguente: In relazione alle predette operazioni, le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti da garanzia deve essere pari al costo di rifinanziamento applicato dalla Banca centrale europea alle tipologie di soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto-legge.
13. 238. Fassina, Pastorino.

  Al comma 1, lettera m), quarto periodo, sostituire le parole: e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento, con le seguenti: e, comunque, non superiore a quello corrispondente al tasso Euribor 6 mesi rilevato alla data della concessione del finanziamento maggiorato dello 0,20 per cento.
13. 213. Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera m), quarto periodo, sostituire le parole: e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento., con le seguenti: , senza alcuna commissione e, comunque, non superiore al tasso del 0,50 per cento.
13. 182. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera m), quarto periodo, sostituire le parole: al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento, con le seguenti: all'1,5 per cento.
13. 211. Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: maggiorato dello 0,20 per cento.
13. 133. Raduzzi.

  Al comma 1, lettera m), sostituire il quinto periodo con il seguente: In favore di tanti soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo subordinatamente all'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. In caso di esito negativo, il soggetto finanziatore è tenuto a motivare in forma scritta e in modo circostanziato quali siano state le motivazioni di carattere economico e finanziario del diniego.
13. 250. D'Ettore, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

  Al comma 1, lettera m), quinto periodo, dopo le parole: In favore di tanti soggetti beneficiari, aggiungere le seguenti: indipendentemente dalla tipologia di classificazione delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore e dalle segnalazioni a sofferenza al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi tenuto presso la Banca d'Italia, denominato «Centrale dei rischi», di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2012, n. 663 – Centrale dei rischi,.
13. 222. Gabriele Lorenzoni, Berardini.

  Al comma 1, lettera m), quinto periodo, dopo le parole: del possesso dei requisiti, aggiungere le seguenti: senza alcuna ulteriore valutazione del merito creditizio da parte del soggetto erogante,.
*13. 146. Benamati, Buratti, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera m), quinto periodo, dopo le parole: del possesso dei requisiti, aggiungere le seguenti: senza alcuna ulteriore valutazione del merito creditizio da parte del soggetto erogante,.
*13. 221. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera m), quinto periodo, dopo le parole: del possesso dei requisiti, aggiungere le seguenti: senza alcuna ulteriore valutazione del merito creditizio da parte del soggetto erogante,.
*13. 218. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Al comma 1, lettera m), quinto periodo, dopo le parole: del possesso dei requisiti, aggiungere le seguenti: senza alcuna ulteriore valutazione del merito creditizio da parte del soggetto erogante,.
*13. 176. Marattin, Ungaro, Moretto, Mor.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I finanziamenti di cui alla presente disposizione possono essere erogati anche da Poste italiane S.p.a.
13. 251. Giacomoni, Spena, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese titolari di un Conto Bancoposta.
13. 252. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il soggetto garante si assume la responsabilità di aver verificato adeguatamente i parametri finanziari ed economici dell'operazione proposta, così come indicati dalla vigente normativa di riferimento.
13. 254. Sut.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In presenza di dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesti che il calo dei ricavi registrato nei mesi di marzo e aprile 2020 è stato superiore ad almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, i finanziamenti di cui alla presente lettera, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sono concessi per un ammontare comunque non inferiore a 10 mila euro.
13. 257. Squeri.

  Al comma 1, lettera m), quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese è esteso anche ai soggetti che svolgono attività economica rientrante nel codice Ateco 662203 della sezione K previsto per la categoria dei subagenti di assicurazione nonché ai collaboratori iscritti alla sezione E del Registro degli Intermediari di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005.
13. 156. Raciti.

  Al comma 1, alla lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La garanzia del fondo è concessa in favore di beneficiari finali che al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 20651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 indipendentemente dalla tipologia di classificazione delle esposizioni del beneficiario nei confronti del soggetto finanziatore. Per dichiarare il possesso del requisiti richiesti il beneficiario potrà utilizzare anche un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
13. 256. Berardini, Torto, Sut, Segneri, Serritella.

  Al comma 1, alla lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il finanziamento di cui alla presente lettera il finanziatore è esentato dalla verifica del merito creditizio di cui all'articolo 124-bis del Testo Unico bancario. La garanzia del fondo è concessa in favore di beneficiari finali che al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 20651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 indipendentemente dalla tipologia di classificazione delle esposizioni del beneficiario nei confronti del soggetto finanziatore. Per dichiarare il possesso dei requisiti richiesti il beneficiario potrà utilizzare anche un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
13. 255. Berardini, Torto, Sut, De Girolamo, Serritella.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:

   m-bis) la Nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:

   «3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000, ovvero, indipendentemente dalla giacenza media, se il conto corrente è stato aperto per l'accredito di un finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m, del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23. Se il cliente è diverso da persona fisica, l'imposta non è dovuta qualora il conto corrente sia stato aperto per l'accredito di un finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23»;

   m-ter) alle note 1 e 2 all'articolo 10 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sugli assegni circolari emessi al fine di erogare i finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, l'imposta non è dovuta».
*13. 263. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile
per estraneità di materia limitatamente alla parte in cui dispone che l'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno)

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:

   m-bis) la Nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:

   «3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000, ovvero, indipendentemente dalla giacenza media, se il conto corrente è stato aperto per l'accredito di un finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m, del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23. Se il cliente è diverso da persona fisica, l'imposta non è dovuta qualora il conto corrente sia stato aperto per l'accredito di un finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23»;

   m-ter) alle note 1 e 2 all'articolo 10 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sugli assegni circolari emessi al fine di erogare i finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, l'imposta non è dovuta».
*13. 253. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia limitatamente alla parte in cui dispone che l'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno)

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:

   m-bis) la Nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:

   «3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000, ovvero, indipendentemente dalla giacenza media, se il conto corrente è stato aperto per l'accredito di un finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m, del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23. Se il cliente è diverso da persona fisica, l'imposta non è dovuta qualora il conto corrente sia stato aperto per l'accredito di un finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23»;

   m-ter) alle note 1 e 2 all'articolo 10 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sugli assegni circolari emessi al fine di erogare i finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, l'imposta non è dovuta».
*13. 235. Pastorino.
(Inammissibile
per estraneità di materia limitatamente alla parte in cui dispone che l'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno)

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) la Nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:

   «3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza (annuo) risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000 oppure, indipendentemente dalla giacenza media, se il conto corrente è stato aperto per l'accredito di un finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23. Se il cliente è diverso da persona fisica, l'imposta non è dovuta se il conto corrente è stato aperto per l'accredito di un finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23.».
**13. 265. Ubaldo Pagano, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) la Nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:

   «3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza (annuo) risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000 oppure, indipendentemente dalla giacenza media, se il conto corrente è stato aperto per l'accredito di un finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23. Se il cliente è diverso da persona fisica, l'imposta non è dovuta se il conto corrente è stato aperto per l'accredito di un finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23.».
**13. 260. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) Alle note 1 e 2 all'articolo 10 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sugli assegni circolari emessi al fine di erogare i finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, l'imposta non è dovuta».
*13. 266. Ubaldo Pagano, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) Alle note 1 e 2 all'articolo 10 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sugli assegni circolari emessi al fine di erogare i finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, l'imposta non è dovuta».
*13. 261. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono altresì ammissibili alla garanzia del fondo, come indicato alla lettera m), i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, comunque, non superiore a 100.000,00 euro. In relazione alle predette operazioni viene attivato un conto corrente dedicato sul quale confluiscono i finanziamenti e le relative movimentazioni. Tali conti correnti sono esenti dall'imposta di bollo. I finanziamenti vengono erogati in favore di soggetti con stabilimenti in Italia non rientranti tra le aziende in difficoltà secondo la normativa europea e non a sofferenza sul sistema bancario italiano. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 3 commi da 1 a 4, e 6, della legge sull'antiriciclaggio n. 136 del 2010. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
13. 259. Masi, Berardini.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono altresì ammissibili alla garanzia del fondo, come indicato dalla lettera m), i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alfa concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.
13. 258. Paxia, Sut, Berardini.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) per i finanziamenti superiori a 25.000 euro si applica un tasso massimo di riferimento parametrato all'ERIBOR a 3 o 6 mesi per i finanziamenti a tasso variabile e sull'EURIRS per i finanziamenti a tasso fisso, senza valutazione del merito creditizio.
13. 262. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) per le operazioni finanziarie con importo garantito fino a euro 800.000 per impresa, la garanzia del Fondo è concessa, sulla base dell'applicazione del modulo economico-finanziario del vigente modello di valutazione delle imprese di cui alla precedente lettera g), nella misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria stessa, a condizione che le operazioni garantite siano nuovi finanziamenti come definiti alla precedente lettera m) e abbiano durata fino a 10 anni. Per l'importo massimo del finanziamento si fa riferimento a quanto previsto dalla precedente lettera m).
*13. 189. Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) per le operazioni finanziarie con importo garantito fino a euro 800.000 per impresa, la garanzia del Fondo è concessa, sulla base dell'applicazione del modulo economico-finanziario del vigente modello di valutazione delle imprese di cui alla precedente lettera g), nella misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria stessa, a condizione che le operazioni garantite siano nuovi finanziamenti come definiti alla precedente lettera m) e abbiano durata fino a 10 anni. Per l'importo massimo del finanziamento si fa riferimento a quanto previsto dalla precedente lettera m).
*13. 267. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) per le operazioni finanziarie con Importo garantito fino a euro 800.000 per impresa, la garanzia del Fondo è concessa, sulla base dell'applicazione integrale del vigente modello di valutazione delle imprese di cui alla precedente lettera g), nella misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria stessa, a condizione che le operazioni garantite abbiano le stesse caratteristiche previste alla precedente lettera m).
**13. 264. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) per le operazioni finanziarie con Importo garantito fino a euro 800.000 per impresa, la garanzia del Fondo è concessa, sulla base dell'applicazione integrale del vigente modello di valutazione delle imprese di cui alla precedente lettera g), nella misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria stessa, a condizione che le operazioni garantite abbiano le stesse caratteristiche previste alla precedente lettera m).
**13. 188. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Al comma 1, lettera n), primo periodo, dopo le parole: la garanzia di cui alla lettera c), inserire le parole: è innalzata fino al 100 per cento o.
13. 166. Benamati, Buratti, Topo, Mura.

  Al comma 1, lettera n), dopo il primo periodo inserire il seguente: Parimenti può essere concessa da un confidi una garanzia pari al 100 per cento dell'importo del finanziamento, di cui il 90 per cento coperto dalla riassicurazione del Fondo centrale di garanzia PMI.
13. 165. Benamati, Buratti, Topo, Mura.

  Al comma 1, lettera n), dopo il secondo periodo inserire il seguente: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
13. 167. Benamati, Buratti, Topo, Mura.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: filiere d'impresa, aggiungere le seguenti: e reti d'impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
13. 164. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1, sostituire la lettera n) con le seguenti:

   n) in favore dei soggetti beneficiari la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore ai 50 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Le regioni, i comuni, gli enti locali, le camere di commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa. Non operano ai fini della presente disposizione le disposizioni vigenti in materia di revocatoria fallimentare, nonché le disposizioni vigenti in materia penale e fallimentare di bancarotta con riferimento alle fattispecie di coinvolgimento a titolo di concorso degli istituti di credito nei reati fallimentari dell'imprenditore nei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, di bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza o per ritardata richiesta di fallimento, nonché nelle ipotesi di ricorso abusivo al credito ovvero di concessione abusiva del credito ai sensi dell'articolo 217 della legge fallimentare. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione della lettera n-bis);

   n-bis) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

    2) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;

   n-ter) le risorse rinvenienti dall'attuazione della lettera n-bis), opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione della lettera n) cui affluiscono altresì le risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge entro il limite massimo di 10 miliardi euro.
13. 268. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Carrara, Polidori, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia limitatamente ai capoversi lettera
n-bis) e n-ter)

  Apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: «con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro» e dopo le parole: «La predetta garanzia non può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario, aggiungere le seguenti: e non superiore a 800.000 euro»;

   b) al comma 4, dopo le parole: «ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica,» aggiungere le seguenti: «ovvero a valere su risorse proprie assicurate da fondi di natura pubblica».
13. 280. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Alla lettera n) del comma 1 sopprimere le parole: con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro.
13. 287. Rachele Silvestri, De Toma.

  Al comma 1, lettera n), primo periodo, dopo le parole: di ricavi, inserire le parole: o compensi e dopo le parole: attività di impresa, inserire le parole: , arte o professione.
13. 163. Acquaroli.

  Al comma 1, lettera n), primo periodo, dopo le parole: di ricavi, inserire le seguenti: o compensi e dopo le parole: attività di impresa, sono inserite le seguenti: , arte o professione.
*13. 271. Ungaro, Mor, Moretto.

  Al comma 1, lettera n), primo periodo, dopo le parole: di ricavi, inserire le seguenti: o compensi e dopo le parole: attività di impresa, sono inserite le seguenti: , arte o professione.
*13. 284. Dal Moro.

  Al comma 1, lettera n), primo periodo, dopo le parole: di ricavi, inserire le seguenti: o compensi e dopo le parole: attività di impresa, sono inserite le seguenti: , arte o professione.
*13. 288. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera n), primo periodo, dopo le parole: di ricavi, inserire le seguenti: o compensi e dopo le parole: attività di impresa, sono inserite le seguenti: , arte o professione.
*13. 289. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, lettera n), primo periodo, dopo le parole: di ricavi, inserire le seguenti: o compensi e dopo le parole: attività di impresa, sono inserite le seguenti: , arte o professione.
*13. 300. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Al comma 1, lettera n), primo periodo, dopo le parole: la garanzia di cui alla lettera c), inserire le seguenti: è innalzata fino al 100 per cento.
13. 290. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera n), primo periodo, dopo le parole: la garanzia di cui alla lettera c), inserire le seguenti: è innalzata fino al 100 per cento o.
*13. 270. Moretto, Bendinelli.

  Al comma 1, lettera n), primo periodo, dopo le parole: la garanzia di cui alla lettera c), inserire le seguenti: è innalzata fino al 100 per cento o.
*13. 297. Squeri.

  Al comma 1, lettera n), primo periodo, dopo le parole: a valere su risorse proprie aggiungere le seguenti: ovvero con un'ulteriore garanzia concessa da altri fondi di garanzia a prezzo di mercato e senza concessione di aiuto di Stato ai sensi delle vigenti normative comunitarie.
13. 278. Rotta, Buratti, Topo, Nardi.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: del finanziamento concesso aggiungere le seguenti: , per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, la soglia dei 3.200.000 euro è calcolata sul valore della produzione 2019.
*13. 272. Mura, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: del finanziamento concesso aggiungere le seguenti: , per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, la soglia dei 3.200.000 euro è calcolata sul valore della produzione 2019.
*13. 269. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: del finanziamento concesso aggiungere le seguenti: , per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, la soglia dei 3.200.000 euro è calcolata sul valore della produzione 2019.
*13. 281. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: del finanziamento concesso aggiungere le seguenti: , per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, la soglia dei 3.200.000 euro è calcolata sul valore della produzione 2019.
*13. 296. Giacomoni, Gelmini, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto, Martino, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera n), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Parimenti può essere concessa da un confidi una garanzia pari al 100 per cento dell'importo del finanziamento, di cui il 90 per cento coperto dalla riassicurazione del Fondo centrale di garanzia PMI.
**13. 291. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera n), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Parimenti può essere concessa da un confidi una garanzia pari al 100 per cento dell'importo del finanziamento, di cui il 90 per cento coperto dalla riassicurazione del Fondo centrale di garanzia PMI.
**13. 298. Raduzzi.

  Al comma 1, lettera n), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Parimenti può essere concessa da un confidi una garanzia pari al 100 per cento dell'importo del finanziamento, di cui il 90 per cento coperto dalla riassicurazione del Fondo centrale di garanzia PMI.
**13. 301. Squeri.

  Al comma 1, lettera n), sostituire il secondo periodo con il seguente: La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi o dei compensi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui emerga anche il rispetto del requisito del tetto massimo di ricavi o compensi non superiore a 3.200.000 euro.
*13. 168. Acquaroli.

  Al comma 1, lettera n), sostituire il secondo periodo con il seguente: La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi o dei compensi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui emerga anche il rispetto del requisito del tetto massimo di ricavi o compensi non superiore a 3.200.000 euro.
*13. 273. Mor, Ungaro, Moretto.

  Al comma 1, lettera n), sostituire il secondo periodo con il seguente: La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi o dei compensi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui emerga anche il rispetto del requisito del tetto massimo di ricavi o compensi non superiore a 3.200.000 euro.
*13. 276. Nardi.

  Al comma 1, lettera n), sostituire il secondo periodo con il seguente: La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi o dei compensi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui emerga anche il rispetto del requisito del tetto massimo di ricavi o compensi non superiore a 3.200.000 euro.
*13. 293. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, lettera n), sostituire il secondo periodo con il seguente: La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi o dei compensi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui emerga anche il rispetto del requisito del tetto massimo di ricavi o compensi non superiore a 3.200.000 euro.
*13. 294. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, alla lettera n), sostituire il secondo periodo con il seguente: La presente garanzia può essere rilasciata alla banca anche da un confidi iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, nella misura del cento per cento del finanziamento, con obbligo di riassicurazione al Fondo centrale di garanzia per il 90 per cento. A tal fine i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità previste dall'articolo 1 comma 134, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e dall'articolo 36, legge 17 dicembre 2012, n. 221.
13. 283. Del Barba, Ungaro.

  Al comma 1, lettera n), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
*13. 274. Moretto, Bendinelli.

  Al comma 1, lettera n), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
*13. 277. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera n), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
*13. 292. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera n), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
*13. 302. Squeri.

  Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.
13. 285. Pastorino, Bersani.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: gli enti di riferimento aggiungere le seguenti: ivi compresi gli enti e le società di cui lo Stato, le regioni e le province autonome si avvalgono per la gestione di fondi pubblici.
13. 279. Rotta, Buratti, Topo.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: filiere d'impresa aggiungere le seguenti: e reti d'impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
*13. 275. Dara, Andreuzza, Binelli, Colla, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: filiere d'impresa aggiungere le seguenti: e reti d'impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
*13. 282. Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Della Frera.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: filiere d'impresa aggiungere le seguenti: e reti d'impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
*13. 295. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Al comma 1, lettera n), dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Nei finanziamenti di cui al periodo precedente la garanzia è estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. In relazione alle predette operazioni, solo per la parte garantita del credito, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.
13. 286. Faro, Donno.

  Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
13. 299. Raduzzi.

  Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:

   n-bis) al fine di rafforzare il supporto all'emergenza COVID-19 prestato dalle cooperative e dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 3 gennaio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.
*13. 303. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:

   n-bis) al fine di rafforzare il supporto all'emergenza COVID-19 prestato dalle cooperative e dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 3 gennaio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.
*13. 304. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera p).
13. 306. Fratoianni, Pastorino.

  Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

   p) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre tre mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque in data successiva al 31 gennaio 2020 e antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente la garanzia è concessa nella misura del 33 per cento. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse per la parte garantita del credito, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento;
13. 305. Gubitosa, Donno.

  Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

   p-bis) quanto previsto alle lettere c) e d) si applica anche nel caso di finanziamenti concessi per il pagamento di canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda.
13. 307. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

   p-bis) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.
13. 308. Sut.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

   p-bis) per i finanziamenti di importo superiore ai 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.
13. 309. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere, la seguente:

   p-bis) la garanzia del Fondo è concessa anche agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-quinquies), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché agli intermediari del credito di cui all'articolo 121, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
13. 310. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli, Alemanno.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere le seguenti:

   p-bis) la garanzia del Fondo può essere richiesta con copertura al cento per cento ed è concessa a titolo gratuito in favore di imprese che vantino verso gli enti di pubblica amministrazione crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, nonché crediti fiscali, tributari, contributivi e previdenziali, per operazioni finanziarie di importo massimo garantito per singola impresa non superiore al credito vantato dall'impresa medesima. La certificazione dei predetti crediti, che può essere rilasciata anche in data antecedente a quella di approvazione del bilancio di esercizio ed alla certificazione del medesimo bilancio, concerne:

    1) i crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

    2) i crediti fiscali, tributari, contributivi e previdenziali, secondo le prescrizioni indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

   p-ter) in deroga all'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, fino al 31 dicembre 2020 e per tutto il periodo delle crisi emergenziale da COVID-19, il Documento unico di regolarità contributiva è rilasciato anche per un periodo contributivo limitato, con obbligo di indicazione, da parte dell'Impresa, delle date di inizio e fine periodo, del numero di addetti impiegati nel periodo indicato, della generalità degli addetti, del loro inquadramento contrattuale e contributivo, nonché della stima del numero di giorni e del monte ore lavorative da essi complessivamente svolti nel medesimo periodo. Il pagamento degli oneri contributivi relativi al periodo indicato sono corrisposti dall'impresa anticipatamente rispetto alla data di inizio periodo, con integrale versamento dell'importo, così come scaturito dalle buste paga preventive redatte tramite simulazione e fatto salvo l'onere di integrazione e conguaglio a fine periodo. Il Documento unico di regolarità contributiva relativo a un determinato periodo è rilasciato indipendente dalla situazione di adempienza o inadempienza contributiva dell'impresa nei periodi estranei a quello indicato e non assolve in alcun modo agli obblighi dell'impresa rispetto a tali periodi, che restano vigenti a tutti gli effetti di legge;

   p-quater) entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, gli istituti bancari e Poste Italiane S.p.a. provvedono a rendere disponibili ai propri correntisti che ne facciano richiesta scritta con autocertificazione ai sensi dell'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, moduli di assegni bancari e postali liberi, presso tutte le proprie sedi e presso tutti i propri sportelli, applicando l'imposta di bollo e le prescrizioni ai sensi del citato decreto legislativo. Fino al 31 dicembre 2020 e per tutto il periodo delle crisi emergenziale da COVID-19, al fine di offrire la massima tutela delle garanzie del credito d'impresa in periodo di crisi ed emergenziale, ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante;

   p-quinquies) in via transitoria per gli esercizi 2020 e 2021, il regime forfetario agevolato di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è esteso a tutte le categorie di imprese che, indipendentemente dalla loro tipologia, con riferimento all'esercizio precedente, presentino contemporaneamente i seguenti requisiti:

    1) che abbiano conseguito fatturato annuo non superiore a 1 milione di euro;

    2) che abbiano sostenuto spese per collaboratori o per lavoratori dipendenti non superiori ai 200.000 euro lordi;

    3) che il titolare ove si tratti di ditta individuale, ovvero i soci ove si tratti di società di persone, ovvero il legale rappresentante ove si tratti di società di capitale, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente ovvero redditi assimilati, ciascuno di importo non superiore a 30.000 euro;

   p-sexies) per tutte le imprese, anche non ricadenti nei requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera p-quinquies), tutti gli oneri fiscali, tributari, contabili ed amministrativi sono unificati e ricondotti, in via transitoria per gli esercizi 2020 e 2021, a due scadenze annue che dovranno essere individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 luglio 2020. Le imprese possono fruire della rateazione a tasso zero;

   p-septies) al fine di rimuovere per le imprese ogni ostacolo alla piena fruibilità della liquidità derivante dai flussi di cassa relativi allo svolgimento della propria attività d'impresa, l'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sospeso in via transitoria per la restante parte dell'esercizio 2020 e per tutto l'esercizio 2021;

   p-octies) le disposizioni in materia di sostegno al lavoro di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono estese anche a coloro che alla data del 23 febbraio 2020 svolgevano tirocini come definiti e inquadrati nelle linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

   p-novies) tutti i finanziamenti bancari concessi alle imprese fino al 31 dicembre 2020 e per tutto il periodo delle crisi emergenziale da COVID-19 sono impignorabili e in ogni caso inaggredibili dagli istituti di credito e da terzi. Per gli istituti di credito che intendano utilizzare le somme finanziate per coprire situazioni debitorie pregresse dell'impresa richiedente il finanziamento, mediante modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, è prevista una sanzione pari all'ammontare della somma sottratta al soggetto richiedente moltiplicata per dieci. Tale somma dovrà essere ritrasferita al richiedente. Fino al 31 dicembre 2020 e per tutto il periodo delle crisi emergenziale da COVID-19, le condizioni stipulate tra banca e correntista, in essere al momento di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere modificate unilateralmente.
13. 311. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Al comma 1 dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

   p-bis) qualora i soci della società destinataria del finanziamento provvedano a depositare, presso il soggetto erogante, a titolo di garanzia, un ammontare pari all'Importo del finanziamento non coperto dalla garanzia di cui al presente comma, l'importo del prestito di cui alla lettera c), numero 1), elevato al triplo, ovvero il doppio dei costi salariali nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019; l'importo di cui al numero 2 della lettera c) è elevato al 50 per cento e l'importo di cui al numero 3) della citata lettera c) è elevato al doppio. È fatto divieto al soggetto erogante richiedere ulteriori garanzie.
13. 312. Mor.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

   p-bis) per le operazioni finanziarie di garanzia avvenute mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo, ovvero al cento per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti concessi dalle banche o dagli intermediari finanziari non potranno essere impiegati a riduzione degli affidamenti e delle erogazioni già concessi dagli istituti stessi.
13. 313. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   p-bis) la garanzia di cui alle precedesti lettere c) e n) può essere utilizzata dall'impresa, a sua scelta, per operazioni di aumento del capitale sociale secondo le modalità previste dall'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991 n. 317. In questo caso la percentuale di garanzia di cui alle lettere c) e n) è pari al cento per cento, senza necessità di intervento di Confidi.
13. 314. Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

   p-bis) ogni operatore finanziario e del credito è tenuto a garantire che almeno il 10 per cento dei propri impieghi già garantiti dal Fondo di garanzia e di quelli perfezionati nell'esercizio 2020, sia reso operativo in favore di programmi di investimento ovvero di rinegoziazione del debito proposti da start-up innovative e da spin-off universitari, senza vincoli di spesa e fino ad un massimo, per ciascuna operazione, di euro 850.000. Nel caso in cui il beneficiario si trovi ancora nella fase di prototipazione e di setup del progetto e non abbia, conseguentemente, ancora prodotto ricavi, il piano di investimento dovrà essere dimensionato fino ad un massimo, per ciascuna operazione, di euro 500.000, salvo che per operazioni che prevedano anche al rinegoziazione del debito per le quali resta fissato il massimale di euro 850.000. Tali programmi saranno presentati mediante autocertificazione del beneficiario resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e di importo di cui alla presente lettera, la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al cento per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a settantadue mesi. Le operazioni di rinegoziazione del debito ovvero di nuova liquidità possono essere perfezionate anche su finanziamenti già garantiti dal Fondo di garanzia. Gli operatori finanziari e del credito sono obbligate ad istruire le operazioni senza valutazione del merito creditizio fino alla concorrenza della riserva del 10 per cento precedentemente specificata e senza la richiesta di ulteriori garanzie. In caso di eventuali futuri default delle aziende beneficiarie delle operazioni di cui al presente punto, gli operatori finanziari e del credito non dovranno iscrivere i crediti nella sezione NPL.
13. 315. Viscomi, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini.

  Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

   p-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti per le operazioni di sconto o anticipazioni su crediti documentati in fattura, anche con riguardo ad imprese di rilevanti dimensioni.
13. 397. Aprile, Trano.

  Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

   p-bis) le garanzie del Fondo di cui al presente articolo sono concesse, anche in deroga ai criteri di cui al comma 2, anche sui prestiti accordati dagli istituti di credito e dagli enti di microcredito agli enti del Terzo settore, compresi quelli del Libro primo del codice civile, agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle Ipab non trasformate, anche sulla base della capacità di reperire risorse tramite tesseramento, autofinanziamento e raccolta fondi, rimborsabili in dieci anni.

  Conseguentemente al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il beneficio del presente comma è altresì riconosciuto agli operatori di microcredito su finanziamenti concessi agli enti di Terzo settore, compresi quelli del Libro primo del codice civile, agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle Ipab non trasformate.
13. 316. Ubaldo Pagano, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

   p-bis) la garanzia di cui alla lettera c) è concessa in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa nel settore tessile, alimentare e della ristorazione la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che abbiano stimato rimanenze finali ai sensi dell'articolo 2426 del codice civile e dell'articolo 92, comma 1 e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a settantadue mesi e un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario; come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445, e comunque, non superiore a 50.000 euro.
13. 317. Caparvi, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Sulle garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
*13. 318. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Sulle garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
*13. 320. Acquaroli.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Sulle garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
*13. 323. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento in garanzia diretta, i nuovi finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone esercenti attività d'impresa, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a trecentosessanta mesi e un importo non superiore a 800.000 euro.
**13. 319. Nardi, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento in garanzia diretta, i nuovi finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone esercenti attività d'impresa, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a trecentosessanta mesi e un importo non superiore a 800.000 euro.
**13. 321. Squeri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento in garanzia diretta, i nuovi finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone esercenti attività d'impresa, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a trecentosessanta mesi e un importo non superiore a 800.000 euro.
**13. 324. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al cento per cento in garanzia diretta, i nuovi finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone esercenti attività d'impresa, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a duecentoquaranta mesi e un importo non superiore a 800.000 euro.
13. 322. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 le parole: «35.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «50.000,00» ed è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di cui al presente comma presentate da un soggetto garante autorizzato sono ammissibili alla garanzia del Fondo per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano una durata massima di sessanta mesi».
*13. 326. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 le parole: «35.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «50.000,00» ed è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di cui al presente comma presentate da un soggetto garante autorizzato sono ammissibili alla garanzia del Fondo per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano una durata massima di sessanta mesi».
*13. 328. Verini, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ferme le condizioni di cui al presente articolo, sono ammissibili alla garanzia diretta del predetto Fondo le attività economiche rientranti nella sezione MECO 2007 «K».
13. 327. Topo.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. I confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione dei fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19. Con le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i confidi richiedenti sono ammessi a gestire per la finalità sopra indicata una quota complessiva non inferiore al 30 per cento della dotazione prevista dal comma 3. Alternativamente, per la medesima finalità, tale quota può derivare da risorse a valere su fondi strutturali. I relativi finanziamenti sono assistiti dalla garanzia della Cassa depositi e prestiti Spa e questa può ricevere la garanzia dello Stato ai sensi del comma 1».
*13. 330. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. I confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione dei fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19. Con le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i confidi richiedenti sono ammessi a gestire per la finalità sopra indicata una quota complessiva non inferiore al 30 per cento della dotazione prevista dal comma 3. Alternativamente, per la medesima finalità, tale quota può derivare da risorse a valere su fondi strutturali. I relativi finanziamenti sono assistiti dalla garanzia della Cassa depositi e prestiti Spa e questa può ricevere la garanzia dello Stato ai sensi del comma 1».
*13. 331. Benamati, Buratti, Topo, Mura.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. I confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione dei fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19. Con le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i confidi richiedenti sono ammessi a gestire per la finalità sopra indicata una quota complessiva non inferiore al 30 per cento della dotazione prevista dal comma 3. Alternativamente, per la medesima finalità, tale quota può derivare da risorse a valere su fondi strutturali. I relativi finanziamenti sono assistiti dalla garanzia della Cassa depositi e prestiti Spa e questa può ricevere la garanzia dello Stato ai sensi del comma 1».
*13. 333. Squeri.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. I confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione dei fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19. Con le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i confidi richiedenti sono ammessi a gestire per la finalità sopra indicata una quota complessiva non inferiore al 30 per cento della dotazione prevista dal comma 3. Alternativamente, per la medesima finalità, tale quota può derivare da risorse a valere su fondi strutturali. I relativi finanziamenti sono assistiti dalla garanzia della Cassa depositi e prestiti Spa e questa può ricevere la garanzia dello Stato ai sensi del comma 1».
*13. 334. Nardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   3-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 che siano registrati nei registri speciali delle startup e piccole e medie imprese innovative come definite rispettivamente all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono sospesi sino al mese di dicembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta e all'imposta sul valore aggiunto. Altresì, ai suddetti soggetti, si applicano le precisioni del comma 2 prorogate sino al mese di dicembre 2020.
13. 332. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   3-bis. All'articolo 30-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «fino a 20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 50.000 abitanti».
13. 335. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo le parole: a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, aggiungere le seguenti: ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica;

   aggiungere, in fine, le seguenti parole: o privata.
*13. 336. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo le parole: a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, aggiungere le seguenti: ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica;

   aggiungere, in fine, le seguenti parole: o privata.
*13. 338. Trancassini, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo le parole: a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, aggiungere le seguenti: ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica;

   aggiungere, in fine, le seguenti parole: o privata.
*13. 339. Moretto, Bendinelli.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo le parole: a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, aggiungere le seguenti: ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica;

   aggiungere, in fine, le seguenti parole: o privata.
*13. 340. Ubaldo Pagano, Pezzopane.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo le parole: a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, aggiungere le seguenti: ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica;

   aggiungere, in fine, le seguenti parole: o privata.
*13. 341. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo le parole: a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, aggiungere le seguenti: ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica;

   aggiungere, in fine, le seguenti parole: o privata.
*13. 395. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Le CCIAA e le regioni al fine di favorire l'accesso al credito delle PMI sono invitate a costituire fondi per la concessione di contributi alle PMI sotto forma di voucher in conto commissione di garanzie su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo centrale di garanzia ai sensi della legge n. 662 del 1996 al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati. Le CCIAA e le regioni, nell'ambito delle proprie autonomie, potranno determinare l'ammontare del voucher sia in percentuale, fino a totale concorrenza della commissione di garanzia del Confidi, che in valore assoluto, senza in alcun caso individuare nell'ammontare nel voucher il costo massimo delle commissione applicabile dal Confidi, la cui determinazione rimane di esclusiva competenza del Confidi stesso.
13. 337. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e le regioni, al fine di favorite l'accesso al credito delle PMI, possono costituire fondi per la concessione di contributi alle PMI sotto forma di voucher in conto commissione di garanzie su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo centrale di garanzia ai sensi della legge n. 662 del 1996, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati. Le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e le regioni, nell'ambito delle proprie autonomie, potranno determinare l'ammontare dei voucher sia in percentuale, fino a totale concorrenza della commissione di garanzia del Confidi che in valore assoluto, senza in alcun caso individuare nell'ammontare del voucher il costo massimo della commissione applicabile dal Confidi, la cui determinazione rimane di esclusiva competenza del Confidi stesso.
13. 342. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Le camere di commercio e le regioni al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, possono costituire fondi per la concessione di contributi alle PMI sotto forma di voucher in conto commissione di garanzie su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo centrale di garanzia ai sensi della legge n. 662 del 1996 al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati. Le camere di commercio e le regioni, nell'ambito delle proprie autonomie, potranno determinare l'ammontare del voucher sia in percentuale, fino a totale concorrenza della commissione di garanzia del Confidi, che in valere assoluto..
13. 343. Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:

  5. Per le operazioni finanziarie concesse ai sensi del presente articolo, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 83, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, devono acquisire la comunicazione antimafia del soggetto richiedente.
  5-bis. L'acquisizione della comunicazione antimafia è prerequisito necessario all'erogazione del finanziamento e, in deroga a quanto stabilito dal comma 4, dell'articolo 88 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i termini previsti sono ridotti a sette giorni. Decorso il termine ridotto di sette giorni si applica quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo 88 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

  Conseguentemente dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Banca dati)

  1. È istituita presso il Ministero dello sviluppo economico una banca dati nazionale contenente tutta la documentazione istruttoria presentata dai beneficiari dei finanziamenti previsti all'articolo 1 e all'articolo 13 del presente decreto. Le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito trasmettono, secondo le modalità stabilite con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione afferente ciascun soggetto richiedente.
  2. Alla banca dati è consentito l'accesso al Presidente della Commissione di cui alla legge 7 agosto 2018, n. 99, per le finalità previste dalla legge stessa e ai soggetti di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le finalità del medesimo decreto.
  3. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13. 344. Davide Aiello, Grimaldi, Nesci, Ascari, Caso, Migliorino, Baldino.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, aggiungere le seguenti: o ad altri strumenti finanziari atti a fronteggiare l'emergenza COVID-19 promossi da regioni e comuni, anche per il tramite delle proprie società finanziarie regionali.
13. 345. Cantalamessa, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 5, dopo le parole: documentazione medesima inserire le seguenti: previa allegazione di dichiarazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente dichiari, sotto la propria responsabilità, che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del predetto decreto legislativo.

  Conseguentemente all'articolo 483 del codice penale, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: Se le false attestazioni sono finalizzate a conseguire finanziamenti assistiti dalla garanzia dello stato, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 1 è aumentata di un terzo.
13. 346. Paolini, Cantalamessa, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Turri.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 una quota del Fondo di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro è destinata alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero ad imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata al fine di garantire la copertura delle temporanee carenze di liquidità direttamente connesse alla diffusione dell'epidemia COVID-19.
13. 347. Verini, Pellicani.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Fino alla durata del presente provvedimento, per le imprese di cui sopra beneficiarie della riassicurazione ai sensi del comma 1, qualora da ulteriori verifiche e approfondimenti oppure da successivamente documentazione pervenuta, il soggetto richiedente accerti la sussistenza di un elevato rischio antiriciclaggio con successivo di una segnalazione di operazione sospetta a carico del beneficiario finale, è disposta a favore della banca, in accordo con il confidi garante del finanziamento, la possibilità di revoca del finanziamento con agevolazione del fondo centrale.
13. 348. Sut.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:

  5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti non commerciali e agli enti disciplinati dai capi II e III del titolo II del libro primo del codice civile, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d'impresa.
*13. 351. Gadda, Lupi, Moretto.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:

  5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti non commerciali e agli enti disciplinati dai capi II e III del titolo II del libro primo del codice civile, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d'impresa.
*13. 350. Lupi, Gadda.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale del 6 marzo 2017, recante «Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia», con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulle garanzie rilasciate a valere su Fondi pubblici di garanzia nel rispetto dei limiti massimi consentiti dalla disciplina dell'Unione europea.
13. 352. Rotta, Buratti, Topo, Nardi.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:

  7-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 derivanti dalle comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e di cui all'articolo 54-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I termini dei versamenti di cui al periodo precedente decorrono dal 1° giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
13. 353. Moretto, Marattin, Ungaro, Mor, Bendinelli.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle imprese già finanziate o a nuovi soggetti non utilmente valutabili sulla base dei bilanci approvati, senza valutazione del merito del credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 della dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dai commi 1 e 2, lettere a), b), c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
13. 354. Zanichelli, Sut.

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

  8-bis. Il Fondo centrale di Garanzia PMI concede anche assicurazione ai crediti richiesti entro il 31 dicembre 2020 e concessi dagli istituti di credito e dagli enti di microcredito di cui all'articolo 111 della legge n. 385 del 1993 a favore degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, degli enti non commerciali e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generate non in regime d'impresa.
  8-ter. Per gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, gli enti non commerciali e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, il requisito del 25 per cento del fatturato, si intende riferiti al totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, risultanti dall'ultimo bilancio o rendiconto approvato secondo le disposizioni di legge vigente e, in mancanza, secondo le disposizioni statutarie dell'ente.
  8-quater. Le garanzie di cui al comma 8-bis sono rilasciate alle seguenti condizioni:

   a) la garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per i beneficiari di avvalersi di un preammortamento della durata di 24 mesi;

   b) al 31 dicembre 2019 l'ente beneficiario non rientrava nelle categorie degli enti in difficoltà e al 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;

   c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al 50 per cento per gli enti con entrate inferiori a 550.000 euro, o del 25 per cento per gli enti con entrate superiori a 500.000 euro, delle entrate sulla base del rendiconto o bilancio relativo all'anno 2019 o, in mancanza dell'anno 2018;

   d) la garanzia copre:

    1) il 100 per cento per importi inferiori a 40.0000 euro;

    2) il 90 per cento per importi superiori a 40.000 euro;

   e) le commissioni annuali dovute dai beneficiari per il rilascio della garanzia sono 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quindi e sesto anno;

   f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile;

   g) le commissioni devono essere limitare al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe richiesto dal soggetto erogante per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

  8-quinquies. All'articolo 111 della legge n. 385 del 1993 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) Per richieste inviate sino al 31 dicembre 2020, siano destinati agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, agli enti non commerciali e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, in ragione della capacità reperire risorse tramite il tesseramento, l'autofinanziamento, le attività diverse, la raccolta fondi, rimborsabili in 6 anni».
13. 355. Lorenzin, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:

   9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «25.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «40.000,00»;

   b) dopo le parole: «società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis cc» sono aggiunte le seguenti: «o le società a responsabilità limitata con capitale sociale pari o inferiore a euro 10.000».

  9-bis. Al decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «società a responsabilità limitata semplificata» sono aggiunte le seguenti: «le società a responsabilità limitata con capitale sociale pari o inferiore a euro 10.000»;

   b) all'articolo 1, comma 2, la lettera a) è soppressa;

   c) all'articolo 1, comma 2, lettera d), le parole: «anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed», sono soppresse e dopo le parole: «livello di indebitamento» è aggiunta la parola: «finanziario»;

   d) all'articolo 3, comma 1, le parole: «durante il periodo di rimborso» sono sostituite dalle seguenti: «durante i primi tre anni del periodo di rimborso»;

   e) all'articolo 4, comma 1, il periodo: «I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario» è sostituito dal seguente: «I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 40.000 per ciascun beneficiario»;

   f) all'articolo 4, comma 2 il periodo: «L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro» è sostituito dal seguente: «L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 40.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 50.000 euro»;

   g) all'articolo 4, comma 4, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni» e le parole «ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni» sono soppresse.
13. 356. Emiliozzi.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:

  9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «25.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «40.000,00»;

   b) dopo le parole: «società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis cc» sono aggiunte le seguenti: «o le società a responsabilità limitata con capitale sociale pari o inferiore a euro 10.000».

  9-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, alle nuove disposizioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13. 357. Emiliozzi, Sut.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le disposizioni attuative, finalizzate a sostenere l'accesso al microcredito per l'avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per l'inserimento nel mercato del lavoro, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, al fine di stabilire che:

   a) rientrano anche le società cooperative, tra i beneficiari nell'attività di microcredito, anche di s.r.l. ordinaria il cui capitale non superi la soglia massima di capitale sociale prevista per le s.r.l. semplificate;

   b) s'intendono escluse dai finanziamenti previsti, le imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 euro, limitatamente alle sole esposizioni verso gli intermediari finanziari;

   c) si sospendano fino al 30 settembre 2020, i termini per l'esclusione dei finanziamenti per i lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;

   d) s'intensifichi la frequenza nei primi tre anni di ammortamento del prestito, nell'ambito dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio da parte dell'operatore di microcredito, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso;

   e) siano erogati dai tutor iscritti nell'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi ausiliari non finanziari di cui all'articolo 13, comma 1-bis, della legge n. 225 del 2016 i servizi di assistenza e monitoraggio;

   f) i finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 40.000 per ciascun beneficiario, nell'ambito delle misure previste dell'ammontare massimo, delle caratteristiche e dei finanziamenti e canali;

   g) l'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 40.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 50.000 euro;

   h) la durata massima del finanziamento non può essere superiore a dieci anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.
13. 358. Zanichelli.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:

  9-bis. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del testo unico bancario, possono erogare credito alle microimprese così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, recepita dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto del 18 aprile 2005. Al fine di ridurre la concentrazione del rischio, i finanziamenti complessivamente concessi dagli operatori di finanza mutualistica e solidale alla medesima microimpresa non possono essere superiori al 10 per cento del proprio patrimonio netto complessivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, alle nuove disposizioni.
13. 359. Zanichelli, Martinciglio, Cancelleri, Grimaldi.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) al comma 1, dopo le parole «società cooperativa» sono aggiunte le seguenti: «di s.r.l. ordinaria il cui capitale non superi la soglia massima di capitale sociale prevista per le s.r.l. Semplificate,»;

    2) al comma 2, lettera d) le parole «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;

    3) al comma 2, lettera d), dopo la parola «100.000» sono aggiunte le seguenti: «limitato alle sole esposizioni verso gli intermediari finanziari»;

    4) la previsione di cui all'articolo 1 comma 2 lettera a) è sospesa fino al 30 settembre 2020;

   b) all'articolo 3:

    1) al comma 1, dopo le parole: «in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso» sono aggiunte le seguenti: «intensificandone la frequenza nei primi tre anni di ammortamento del prestito,»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I servizi sono erogati dai tutor iscritti nell'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi ausiliari non finanziari di cui all'articolo 13, comma 1-bis della legge n. 225 del 2016.»;

   c) all'articolo 4:

    1) al comma 1, le parole: «I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario» sono sostituite dalle seguenti: «I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 40.000 per ciascun beneficiario»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 40.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 50.000 euro»;

    3) al comma 4, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
13. 360. Zanichelli, Sut.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui al comma 1 i finanziamenti fino a 5.000 euro, non assistiti da garanzia reale, con garanzia diretta e percentuale di copertura pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi ad un solo soggetto di un nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari propri o del nucleo familiare, con particolare riguardo all'approvvigionamento di beni, prodotti e servizi di prima necessità e per l'acquisto di generi alimentari. L'Ente nazionale per il microcredito coordina gli interventi e l'affiancamento dei servizi ausiliari e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto 17 ottobre 2014, n. 176. Si applica il comma 6 del medesimo articolo 5 del decreto n. 176 del 2014.
13. 361. Melilli, Mancini, Mura, Pezzopane.

  Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

  9-bis. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti fino a 5000 euro, non assistiti da garanzia reale, con garanzia diretta e percentuale di copertura pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi ad un solo soggetto di un nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari propri o del nucleo familiare, con particolare riguardo all'approvvigionamento di beni per il consumo alimentare. L'Ente nazionale per il microcredito coordina gli interventi e l'affiancamento dei servizi ausiliari e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, comma 5 del decreto 17 ottobre 2014, n. 176. Si applica il comma 6 del medesimo articolo 5 del decreto n. 176 del 2014.
13. 363. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti fino a 5.000 euro, non assistiti da garanzia reale, con garanzia diretta e percentuale di copertura pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi ad un solo soggetto per nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari, ovvero per l'approvvigionamento di beni per il consumo alimentare, propri o del nucleo familiare. L'Ente nazionale per il microcredito coordina gli interventi e l'affiancamento dei servizi ausiliari, istruttori e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, commi 5 e 6, del decreto 17 ottobre 2014, n. 176.
13. 362. Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Sopprimere il comma 11.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

   Art. 13-bis.
   (Estensione Fondo di garanzia imprese della pesca)

  1. Per facilitare l'accesso al credito delle imprese di pesca, all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «e alle imprese agricole» sono sostituite dalle seguenti: «, alle imprese agricole e della pesca»;

   b) al secondo periodo le parole: «e delle imprese agricole» sono sostituite dalle seguenti: «, delle imprese agricole e della pesca».
13. 364. Moretto, Bendinelli.

  Al comma 11 sostituire le parole: imprese agricole e della pesca con le seguenti: imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacultura, del settore ippico, dei consorzi di bonifica, dei birrifici artigianali.
13. 368. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina, Pezzopane.

  Al comma 11, sostituire le parole: 100 milioni, con le seguenti: 300 milioni.

  Conseguentemente sostituire il comma 13 con il seguente:

  13. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede:

   a) mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12;

   b) per 249 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

   c) per 200 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
13. 366. Nevi, Novelli, Bagnasco.

  Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 300 milioni.
*13. 369. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 300 milioni.
*13. 367. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro;

   b) dopo il comma, aggiungere il seguente:

  11-bis. A favore delle imprese agricole che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, interessate dell'emergenza COVID-19 è concesso un prestito di gestione della durata di diciotto mesi e con un periodo di preammortamento della durata almeno pari a dodici mesi con la garanzia pari al 100 per cento concessa da ISMEA utilizzando le risorse previste dal comma 11 nella misura massima del 50 per cento dello stanziamento. L'ammontare del credito va determinato sulla base dei costi di produzione sostenuti nell'anno precedente alla richiesta e comunque non può eccedere 50.000 euro. A conclusione del pagamento dell'ultima rata del prestito di conduzione l'impresa agricola beneficiaria più richiederne il rinnovo ma non oltre il secondo.

  Conseguentemente, al comma 13, sostituire le parole: 249 milioni, con le seguenti: 299 milioni.
13. 365. Gadda, Moretto.

  Apportare le seguenti modifiche:

   al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Possono beneficiare delle garanzie di cui al presente comma anche i Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;

   dopo il comma 13 inserire i seguenti:

  13-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» sono inserite le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione».
  13-ter. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, che ha imposto la sospensione delle gare ippiche sull'intero territorio nazionale, e della conseguente necessità di intervento a supporto della filiera ippico nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, fino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e comunque non oltre al 31 dicembre 2020, limitatamente al periodo di mancato e/o ridotto svolgimento delle corse ippiche, ad erogare, nel rispetto della Comunicazione C(2020)1863 della Commissione europea, un contributo mensile ai proprietari dei cavalli, agli allevatori, agli allenatori, quantificato forfettariamente per cavallo attivo nel biennio 2018-2019. La ripartizione fra gli aventi diritto che saranno individuati terrà conto delle percentuali di ripartizioni previste dai vigenti regolamenti delle discipline di corsa, Un contributo forfettario potrà essere dato anche ai fantini e ai driver, se in attività, secondo il livello dei premi percepiti nel medesimo biennio e se non beneficiano di altre forme di sostegno. I contributi assegnati ai sensi del presente comma sono sottoposti al medesimo regime fiscale vigente per l'assegnazione dei premi. L'individuazione dei cavalli in attività ai sensi del primo periodo, la determinazione concreta dei contributi da erogare ai singoli aventi diritto e le ulteriori modalità di attribuzione del contributo, anche tramite l'utilizzo dello strumento di cui al comma 2, sono stabilite con decreto del competente direttore generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  13-quater. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento, mediante l'utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesorieri, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della comunicazione della Commissione «Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 I/01)», attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.
  13-quinquies. All'onere derivante dal comma 13-ter del presente articolo, non inferiore ad euro 6 milioni di euro per ciascun mese di inattività, o pro-quota, a partire dal mese di marzo 2020, e per il periodo di sospensione delle gare ippiche nazionali, e comunque non oltre al 31 dicembre 2020, per un massimo quindi di 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, in ragione di mese, delle risorse già appostate alla Missione 9 – Agricoltura, programma 9.6 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, azione 5 – Interventi a favore del settore ippico, Capitoli 2295 e 2298 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2020. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 376. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile limitatamente
ai commi 13-
ter e 13-quinquies)

  Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 della legge fallimentare non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in operazioni di finanziamento effettuate ai sensi del presente articolo, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.
13. 380. Bitonci, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

  11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle imprese ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di spesa di 300 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
*13. 370. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

  11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle imprese ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di spesa di 300 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
*13. 381. D'Attis, Barelli, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

  11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle imprese ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di spesa di 300 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
*13. 387. Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

  11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai consorzi di bonifica, alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 nonché alle cooperative forestali di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34.
13. 378. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre. 1996, n. 662, si applicano anche alle garanzie in favore di soggetti che svolgono attività afferenti ai codici ATECO 66.12.00 e 66.19.22, di cui alla sezione K della classificazione ATECO 2007.
13. 382. Melilli, Buratti, Topo, Pezzopane.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

  11-bis. Il beneficio di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il beneficio è cumulatile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
13. 371. Lotti.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:

  11-bis. Le garanzie di cui al presente articolo rilasciate dal Fondo centrale di garanzia delle piccole e medie imprese si applicano anche alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 201, ed alle cooperative forestali di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, a prescindere dal codice di classificazione di attività economica di cui sono in possesso.
13. 372. Gadda, Moretto.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «il mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «i mesi di marzo e aprile 2020»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Agli armatori singoli anche non imbarcati, titolari di partita iva, non titolari di pensione e non iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, è riconosciuta un'indennità, per i mesi di marzo e aprile 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
13. 373. Galizia, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

   11-bis. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335» sono aggiunte le seguenti: «e ai pescatori autonomi di cui alla legge n. 250 del 13 marzo 1958, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari»;

   b) le parole: «il mese d marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «i mesi di marzo e aprile 2020»;

   c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai pescatori autonomi».
13. 374. Galizia, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

  11-bis. Al fine di agevolare le operazioni finanziarie a lungo termine, per i giovani imprenditori agricoli che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età al momento della stipula del finanziamento, ovvero per le società agricole la cui maggioranza assoluta di quote di partecipazione è rappresentata da soci con il medesimo requisito anagrafico alla data della stipula del finanziamento, che beneficiano di finanziamenti per operazioni creditizie di durata superiore o uguale a 120 mesi, è sospesa fino al 31 dicembre 2020 la corresponsione della contribuzione obbligatoria di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 14 febbraio 2006.
  11-ter. All'onere di cui al comma 11-bis si provvede mediante le risorse di cui al comma 11.
13. 375. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. In relazione all'ammissibilità alla garanzia pubblica per le operazioni di cui ai commi da 1 a 11, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse calcolato ai sensi del comma 1, lettera m), del presente articolo.
13. 377. Sodano, Donno.

  Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

  11-bis. Nei contratti bancari e negli atti amministrativi che prevedono accesso al credito con garanzia pubblica o a finanziamenti agevolati o indennizzi a fondo perdete per le imprese danneggiate dal blocco delle attività dovute all'emergenza sanitaria COVID-19 sono nulle le clausole e le norme che prevedono l'esclusione delle imprese che operano nella raccolta di gioco pubblico a mezzo degli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico di cui al regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalle agevolazioni sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto.
13. 379. D'Attis, Fiorini.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:

  11-bis. In deroga al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 settembre 2015, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che svolgono attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione, identificate secondo la classificazione ATECO 2007 con i codici attività che iniziano con il valore 66.2.
13. 383. Fiorini.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di ridurre gli impatti dell'emergenza da COVID-19 sulle imprese interessate al fermo biologico di pesca, sono adottate le seguenti misure:

   a) per l'anno 2020 le giornate di fermo delle attività per l'emergenza sanitaria sono considerate nel computo delle giornate di fermo biologico della pesca;

   b) in sede di attuazione del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio le imprese provvedono a determinare un plafond di giornate di pesca annuali consentite, la cui gestione avviene in base alla responsabile autodeterminazione aziendale, preventivamente e puntualmente comunicata;

   c) in sede di attuazione del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio i divieti di pesca, ivi compresi quelli settimanali, tengano conto dei tempi di trasferimento delle imbarcazioni al di fuori delle aree di divieto o del GSA di riferimento.
13. 384. Nevi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito il «Fondo», è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione di garanzie fino all'80 per cento, a titolo gratuito, per finanziamenti erogati alle imprese operanti nel settore agroalimentare e della pesca da banche e intermediari finanziari, nei limiti di 2,5 milioni di euro per beneficiario. A tal fine il Fondo è autorizzato ad operare, sulla base di apposita convenzione, con confidi costituiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promossi congiuntamente da una o più associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciute secondo la normativa vigente, iscritti all'elenco degli intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia. Al fine di aumentare l'operatività del fondo, la relativa dotazione finanziaria può essere incrementata con risorse provenienti dall'Unione europea o dai confidi convenzionati, anche attraverso appositi accantonamenti nei rispettivi patrimoni.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di accesso.
13. 385. Nevi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Per far fronte ai danni diretti ed indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca sono adottate le seguenti misure:

   a) sono completate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le procedure di versamento dei contributi riferiti agli anni 2017-2018-2019 in merito alle giornate del fermo pesca biologico e di poter usufruire dei contributi delle giornate di sospensione delle attività di pesca a causa del COVID-19 in ottemperanza del Programma Operativo Nazionale Pesca – FONDO FEAMP 2014/2020 – Arresto temporaneo delle attività di pesca – articolo 33 del Regolamento (UE) n. 508/2014 – per l'annualità 2020;

   b) con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite modalità e procedure finalizzate a garantire a Regioni e gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG) all'applicazione le misure straordinarie dell'attuale FEAMP Regolamento (UE) N. 508/2014 con fondi disponibili nell'immediato a supporto delle imprese di pesca e della filiera ittica, come da NOTE Emergenza Coronavirus della Commissione europea sotto il EU Temporary State, in particolare in merito agli articoli del Regolamento (UE) N. 508/2014: 26, 30, 32, 35, 40, 48, 57, 60, 68, 69, e il titolo sulle misure ai Piani di Produzione e Mercati.
13. 388. Nevi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Per le finalità di cui al presente articolo e per le operazioni finanziarie di garanzia avvenute mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo, le operazioni attuative ed istruttorie delle banche o degli intermediari finanziari sono determinate con procedure semplificate e uniformi tra i vari istituti. I beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito al credito da parte della banca concedente, la quale non potrà rivalersi per la riduzione degli affidamenti e delle erogazioni già concessi dagli istituti stessi.
  11-ter. Il Ministero della dell'economia e finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta delle linee guida per la gestione e la semplificazione degli adempimenti di cui al comma 11-bis.
13. 389. Di Muro, Bitonci, Cavandoli, Furgiuele, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 12, è inserito il seguente:

  12-bis. Accedono alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche le imprese del comparto florovivaistico.
13. 390. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 12, inserire il seguente:

  12-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo per iniziative straordinarie realizzate dalle Camere di commercio italiane all'estero con una dotazione di 8 milioni di euro, relativo ad azioni integrative a quelle di cui ai precedenti comma, per garantire servizi reali di informazione per l'emergenza dei COVID-19; attività di business matching, di assistenza e di supporto on line alle piccole e medie imprese; per azioni di formazione con l'utilizzo di tecnologie digitali;

   b) al comma 13 dopo le parole: articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 aggiungere le seguenti: e per 8 milioni a valere sul Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
13. 391. Ungaro, Carè.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di estendere i benefici di cui a presente articolo, la lettera b) del comma 1, paragrafo B1 recante «Requisiti generali» della Parte II delle Disposizioni Operative di cui all'Allegato dei decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 è soppressa.
13. 392. Mor.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, l'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0 per cento».
13. 396. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Le garanzie di cui al comma 1 coprono anche le dilazioni, non inferiori a 6 mesi, dei termini di pagamento del crediti commerciali, concesse alle Imprese debitrici da banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1 ° settembre 1993 e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su crediti ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020. Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, la garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nel limite di 6 anni complessivi. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di Interesse per la parte garantita del credito, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e 11 CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.
13. 398. Flati, Faro, Donno.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

   1. Nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale, con dotazione di 300 milioni di euro, preposta alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati alle imprese turistiche e turistico ricettive, ivi inclusi i pubblici esercizi di cui alla legge n. 287/1991.
   2. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito, secondo criteri e modalità dettate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistiche e turistico ricettive, ivi incluse quelle rappresentative dei pubblici esercizi.
   3. Il Consiglio di gestione del Fondo è integrato nella sua composizione con un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative di cui al comma precedente.
   4. Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificità economico-finanziaria delle imprese di cui al primo comma.»
*13. 0108. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

   1. Nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale, con dotazione di 300 milioni di euro, preposta alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati alle imprese turistiche e turistico ricettive, ivi inclusi i pubblici esercizi di cui alla legge n. 287/1991.
   2. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito, secondo criteri e modalità dettate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistiche e turistico ricettive, ivi incluse quelle rappresentative dei pubblici esercizi.
   3. Il Consiglio di gestione del Fondo è integrato nella sua composizione con un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative di cui al comma precedente.
   4. Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificità economico-finanziaria delle imprese di cui al primo comma.»
*13. 01. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

   1. Nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale, con dotazione di 300 milioni di euro, preposta alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati alle imprese turistiche e turistico ricettive, ivi inclusi i pubblici esercizi di cui alla legge n. 287/1991.
   2. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito, secondo criteri e modalità dettate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistiche e turistico ricettive, ivi incluse quelle rappresentative dei pubblici esercizi.
   3. Il Consiglio di gestione del Fondo è integrato nella sua composizione con un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative di cui al comma precedente.
   4. Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificità economico-finanziaria delle imprese di cui al primo comma.»
*13. 0147. Mor.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

   1. Nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale, con dotazione di 300 milioni di euro, preposta alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati alle imprese turistico ricettive.
   2. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito, secondo criteri e modalità dettate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
   3. il Consiglio di gestione del Fondo è integrato nella sua composizione con un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
   4. Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificità economico-finanziaria delle imprese turistico ricettive.»
**13. 0144. Nardi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

   1. Nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale, con dotazione di 300 milioni di euro, preposta alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati alle imprese turistico ricettive.
   2. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito, secondo criteri e modalità dettate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
   3. il Consiglio di gestione del Fondo è integrato nella sua composizione con un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
   4. Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificità economico-finanziaria delle imprese turistico ricettive.»
**13. 0145. Moretto, Mor, Bendinelli.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

   1. Nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale, con dotazione di 300 milioni di euro, preposta alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati alle imprese turistico ricettive.
   2. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito, secondo criteri e modalità dettate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
   3. il Consiglio di gestione del Fondo è integrato nella sua composizione con un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
   4. Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificità economico-finanziaria delle imprese turistico ricettive.»
**13. 044. Squeri.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Microcredito)

   1. All'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111.»
13. 0116. Mancini, Buratti, Mura, Rotta, Topo.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106. I confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del presente decreto, assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea, possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione, corrispondenti ad importi già richiesti e svincolati, per erogare credito fino ad un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei confidi per un importo non superiore al 10 per cento».

  2. La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022, possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996 n. 108;

   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel rispetto delle modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  3. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  4. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, le parole: «35.000,00» sono sostituite con le seguenti: «50.000,00».
  5. All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di firma a terzi o a società partecipate, ivi comprese quelle costituite per la gestione e disposizione, in via strumentale, degli stessi».
  6. Le operazioni finanziarie di cui al presente articolo sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una percentuale di copertura fino al 31 dicembre 2020 per la garanzia diretta nella misura pari al 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria.
*13. 09. Ubaldo Pagano, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106. I confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del presente decreto, assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea, possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione, corrispondenti ad importi già richiesti e svincolati, per erogare credito fino ad un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei confidi per un importo non superiore al 10 per cento».

  2. La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022, possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996 n. 108;

   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel rispetto delle modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  3. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  4. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, le parole: «35.000,00» sono sostituite con le seguenti: «50.000,00».
  5. All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di firma a terzi o a società partecipate, ivi comprese quelle costituite per la gestione e disposizione, in via strumentale, degli stessi».
  6. Le operazioni finanziarie di cui al presente articolo sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una percentuale di copertura fino al 31 dicembre 2020 per la garanzia diretta nella misura pari al 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria.
*13. 0109. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106. I confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del presente decreto, assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea, possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione, corrispondenti ad importi già richiesti e svincolati, per erogare credito fino ad un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei confidi per un importo non superiore al 10 per cento».

  2. La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022, possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996 n. 108;

   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel rispetto delle modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  3. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  4. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, le parole: «35.000,00» sono sostituite con le seguenti: «50.000,00».
  5. All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di firma a terzi o a società partecipate, ivi comprese quelle costituite per la gestione e disposizione, in via strumentale, degli stessi».
  6. Le operazioni finanziarie di cui al presente articolo sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una percentuale di copertura fino al 31 dicembre 2020 per la garanzia diretta nella misura pari al 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria.
*13. 0111. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106. I confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del presente decreto, assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea, possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione, corrispondenti ad importi già richiesti e svincolati, per erogare credito fino ad un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei confidi per un importo non superiore al 10 per cento».

  2. La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022, possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996 n. 108;

   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel rispetto delle modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  3. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  4. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, le parole: «35.000,00» sono sostituite con le seguenti: «50.000,00».
  5. All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di firma a terzi o a società partecipate, ivi comprese quelle costituite per la gestione e disposizione, in via strumentale, degli stessi».
  6. Le operazioni finanziarie di cui al presente articolo sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una percentuale di copertura fino al 31 dicembre 2020 per la garanzia diretta nella misura pari al 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria.
*13. 0141. Moretto, Bendinelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, sostituire il comma 6 con il seguente:

   «6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.2. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento».

  2. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 comma 2 lettera a) della legge 7 marzo 1996 n. 108 concesso ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022 possono essere utilizzati dai medesimi Confidi: a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15 comma 2 lettera a) della legge 7 marzo 1996 n. 108; b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; nelle stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1 comma 54 della legge n. 147/2013.
  3. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 2 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  4. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 sostituire le parole: «35.000,00» con le, parole: «50.000,00».
13. 060. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di confidi)

  1. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.»

  2. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «dei fidi», ovunque ricorrano, sono soppresse;

   b) al primo comma, secondo periodo, le parole: «il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario», sono sostituite dalle seguenti: «l'accesso al credito esile altre forme di finanziamento, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge».
*13. 024. Squeri.

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di confidi)

  1. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.»

  2. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «dei fidi», ovunque ricorrano, sono soppresse;

   b) al primo comma, secondo periodo, le parole: «il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario», sono sostituite dalle seguenti: «l'accesso al credito esile altre forme di finanziamento, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge».
*13. 0127. Benamati, Buratti, Topo, Mura.

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di confidi)

  1. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.»

  2. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «dei fidi», ovunque ricorrano, sono soppresse;

   b) al primo comma, secondo periodo, le parole: «il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario», sono sostituite dalle seguenti: «l'accesso al credito esile altre forme di finanziamento, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge».
*13. 0159. Nardi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)

   1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “in via residuale” sono sostituite dalle seguenti: “in via non prevalente”.»
**13. 0119. Rotta, Mancini, Buratti, Mura, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)

   1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “in via residuale” sono sostituite dalle seguenti: “in via non prevalente”.»
**13. 0128. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)

   1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “in via residuale” sono sostituite dalle seguenti: “in via non prevalente”.»
**13. 0158. Nardi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)

   1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “in via residuale” sono sostituite dalle seguenti: “in via non prevalente”.»
**13. 039. Nevi, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)

   1. Al fine di assicurare maggiore liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, all'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “in via residuale” sono sostituite dalle seguenti parole: “in via non prevalente”.».
13. 0164. Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Traslazione a patrimonio dei fondi rischi detenuti dai Confidi)

   1. Al fine di preservare la stabilità economica e patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i Confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi di garanzia di terzi in gestione, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto anche a fini di vigilanza dei relativi Confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei Confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria».
*13. 08. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Traslazione a patrimonio dei fondi rischi detenuti dai Confidi)

   1. Al fine di preservare la stabilità economica e patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i Confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi di garanzia di terzi in gestione, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto anche a fini di vigilanza dei relativi Confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei Confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria».
*13. 025. Squeri.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Traslazione a patrimonio dei fondi rischi detenuti dai Confidi)

   1. Al fine di preservare la stabilità economica e patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i Confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi di garanzia di terzi in gestione, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto anche a fini di vigilanza dei relativi Confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei Confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria».
*13. 0123. Rotta.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Traslazione a patrimonio dei fondi rischi detenuti dai Confidi)

   1. Al fine di preservare la stabilità economica e patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i Confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi di garanzia di terzi in gestione, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto anche a fini di vigilanza dei relativi Confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei Confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria».
*13. 0130. Benamati, Topo.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Traslazione a patrimonio dei fondi rischi detenuti dai Confidi)

   1. Al fine di preservare la stabilità economica e patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i Confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi di garanzia di terzi in gestione, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto anche a fini di vigilanza dei relativi Confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei Confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria».
*13. 0131. Benamati, Buratti, Topo, Mura.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Traslazione a patrimonio dei fondi rischi detenuti dai Confidi)

   1. Al fine di preservare la stabilità economica e patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i Confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi di garanzia di terzi in gestione, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto anche a fini di vigilanza dei relativi Confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei Confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria».
*13. 0140. Moretto, Bendinelli.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Traslazione a patrimonio dei fondi rischi detenuti dai Confidi)

   1. Al fine di preservare la stabilità economica e patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i Confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi di garanzia di terzi in gestione, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto anche a fini di vigilanza dei relativi Confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei Confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria».
*13. 0156. Nardi.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Traslazione a patrimonio dei fondi rischi detenuti dai Confidi)

   1. Al fine di preservare la stabilità economica e patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i Confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi di garanzia di terzi in gestione, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto anche a fini di vigilanza dei relativi Confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei Confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria».
*13. 0157. Nardi.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Traslazione a patrimonio dei fondi rischi detenuti dai Confidi)

   1. Al fine di preservare la stabilità economica e patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i Confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi di garanzia di terzi in gestione, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto anche a fini di vigilanza dei relativi Confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei Confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria».
*13. 03. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Traslazione a patrimonio dei fondi rischi detenuti dai Confidi)

   1. Al fine di preservare la stabilità economica e patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i Confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi di garanzia di terzi in gestione, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto anche a fini di vigilanza dei relativi Confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei Confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria».
*13. 0110. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Traslazione a patrimonio dei fondi rischi detenuti dai Confidi)

   1. Al fine di preservare la stabilità economica e patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i Confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi di garanzia di terzi in gestione, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto anche a fini di vigilanza dei relativi Confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei Confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria».
*13. 050. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Gestione di fondi Confidi vigilati)

  1. I Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.
  2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.
**13. 0120. Rotta, Mancini, Buratti, Mura, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Gestione di fondi Confidi vigilati)

  1. I Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.
  2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.
**13. 0129. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Gestione di fondi Confidi vigilati)

  1. I Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.
  2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.
**13. 0142. Moretto, Bendinelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Gestione di fondi Confidi vigilati)

  1. I Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.
  2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.
**13. 040. Nevi, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Gestione di fondi Confidi vigilati)

   1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID- 19, i Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.
   2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'unione europea.».
13. 0165. Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Sostegno all'accesso al credito per le micro piccole e medie imprese)

   1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 dei decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse concesse e le risorse residue rispetto alla dotazione iniziale di cui all'articolo 1 comma 54 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dall'articolo 1 comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le stesse finalità previste dalla prima assegnazione e per l'erogazione di credito a micro, piccole e medie imprese fino a un importo massimo di 50.000 euro per singola operazione finanziaria.
   2. Le risorse di cui al comma 1 sono incrementate mediante il versamento di nuove risorse per 200 milioni di euro e possono essere ulteriormente incrementate da contributi da parte delle amministrazioni statali, Regioni, Camere di commercio, Cassa Depositi e Prestiti e con risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea.
   3. Le garanzie rilasciate dai confidi su risorse proprie ad integrazione della garanzia rilasciata sulle risorse pubbliche di cui al comma 1 e le operazioni di erogazione di credito ai sensi del comma 1 sono ammissibili alla controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
   4. Il termine per le attività di cui al comma 1 è esteso con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo alla data del decreto di concessione o alla data di completo esaurimento del fondo rischi.
   5. All'articolo 1 comma 54 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dall'articolo 1 comma 221 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: “che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese” sono abrogate.»
13. 049. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Estensione per le BCC di aderire a un sistema di tutela istituzionale)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare suite modalità di scioglimento dello stesso.»

  2. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-bis sono aggiunte, dopo le parole: «anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente», le seguenti: «o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del presente decreto a cui aderisce l'emittente»; e dopo le parole: «della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo», le seguenti: «bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale»;

   b) al comma 4-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g) del codice civile.»;

   c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto, infine, il seguente:

   «4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3».

  3. Al decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, all'articolo 37-bis, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Le banche di credito cooperativo non aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del Gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento n. 575 del 2013. Tali sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per azioni o di società cooperativa in caso di sistemi a valenza provinciale. Nel primo caso, il soggetto gestore è autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria e il capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale. Nel secondo caso, il soggetto gestore è affiancato da una società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto per almeno il 60 per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale.»;

  4. Al decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, all'articolo 37, dopo il comma 2, inserire il seguente:

   «2-bis. Una quota fino a un massimo del dieci per cento degli utili netti annuali può essere corrisposta al sistema di tutela istituzionale a cui la banca di credito cooperativo aderisce.»

  5. Al decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37-ter, è aggiunto il seguente:

«Art. 37-ter.1.
(Trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi in sistemi di tutela istituzionale)

   1. La Banca d'Italia autorizza la trasformazione in sistemi di tutela istituzionale dei Gruppi Bancari Cooperativi già autorizzati e operativi purché la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto gestore del sistema, siano adottati meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di determinazione della garanzia incrociata vigenti all'epoca della trasformazione e siano rispettati gli stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle banche aderenti al sistema.
   2. I sistemi di tutela istituzionale nascenti dalla trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi mantengono i medesimi processi di classificazione, monitoraggio e controllo dei rischi delle banche aderenti. Esse affidano all'ente gestore l'esercizio delle funzioni aziendali di controllo sulla base di appositi contratti di esternalizzazione.
   3. L'ente gestore esercita poteri di intervento proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, incluso il potere di nominare, opporsi alla nomina e revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti.
   4. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità del sistema di tutela istituzionale, economie di scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e le politiche di gestione e assunzione dei rischi cui debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse banche aderenti comuni standard organizzativi, ivi compresi quelli inerenti al sistema informativo e fornisce indirizzi vincolanti in ordine agli assetti di governo societario, ai modelli operativi e alle tipologie di prodotti che esse possono offrire. Le banche aderenti al sistema di tutela istituzionale che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'ente gestore è sulla base delle metodologie da quest'ultimo definite; b) comunicano tali piani all'ente gestore; nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento dell'ente gestore, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. L'ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure organizzative a presidio dei conflitti d'interesse.
   5. Le decisioni di rilievo strategico quali fusioni, scissioni, investimenti partecipativi e immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze, vanno preventivamente comunicate all'ente gestore che, nel caso di nocumento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche aderenti, può motivatamente negarne l'attuazione.
   6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio del poteri di revoca e opposizione alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti di cui al comma 2, alle previsioni attinenti agli indirizzi del comma 4 e alle comunicazioni del comma 5».
*13. 07. Zennaro, Rospi, Nitti.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Estensione per le BCC di aderire a un sistema di tutela istituzionale)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare suite modalità di scioglimento dello stesso.»

  2. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-bis sono aggiunte, dopo le parole: «anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente», le seguenti: «o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del presente decreto a cui aderisce l'emittente»; e dopo le parole: «della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo», le seguenti: «bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale»;

   b) al comma 4-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g) del codice civile.»;

   c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto, infine, il seguente:

   «4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3».

  3. Al decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, all'articolo 37-bis, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Le banche di credito cooperativo non aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del Gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento n. 575 del 2013. Tali sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per azioni o di società cooperativa in caso di sistemi a valenza provinciale. Nel primo caso, il soggetto gestore è autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria e il capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale. Nel secondo caso, il soggetto gestore è affiancato da una società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto per almeno il 60 per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale.»;

  4. Al decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, all'articolo 37, dopo il comma 2, inserire il seguente:

   «2-bis. Una quota fino a un massimo del dieci per cento degli utili netti annuali può essere corrisposta al sistema di tutela istituzionale a cui la banca di credito cooperativo aderisce.»

  5. Al decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37-ter, è aggiunto il seguente:

«Art. 37-ter.1.
(Trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi in sistemi di tutela istituzionale)

   1. La Banca d'Italia autorizza la trasformazione in sistemi di tutela istituzionale dei Gruppi Bancari Cooperativi già autorizzati e operativi purché la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto gestore del sistema, siano adottati meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di determinazione della garanzia incrociata vigenti all'epoca della trasformazione e siano rispettati gli stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle banche aderenti al sistema.
   2. I sistemi di tutela istituzionale nascenti dalla trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi mantengono i medesimi processi di classificazione, monitoraggio e controllo dei rischi delle banche aderenti. Esse affidano all'ente gestore l'esercizio delle funzioni aziendali di controllo sulla base di appositi contratti di esternalizzazione.
   3. L'ente gestore esercita poteri di intervento proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, incluso il potere di nominare, opporsi alla nomina e revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti.
   4. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità del sistema di tutela istituzionale, economie di scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e le politiche di gestione e assunzione dei rischi cui debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse banche aderenti comuni standard organizzativi, ivi compresi quelli inerenti al sistema informativo e fornisce indirizzi vincolanti in ordine agli assetti di governo societario, ai modelli operativi e alle tipologie di prodotti che esse possono offrire. Le banche aderenti al sistema di tutela istituzionale che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'ente gestore è sulla base delle metodologie da quest'ultimo definite; b) comunicano tali piani all'ente gestore; nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento dell'ente gestore, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. L'ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure organizzative a presidio dei conflitti d'interesse.
   5. Le decisioni di rilievo strategico quali fusioni, scissioni, investimenti partecipativi e immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze, vanno preventivamente comunicate all'ente gestore che, nel caso di nocumento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche aderenti, può motivatamente negarne l'attuazione.
   6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio del poteri di revoca e opposizione alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti di cui al comma 2, alle previsioni attinenti agli indirizzi del comma 4 e alle comunicazioni del comma 5».
*13. 0173. Raduzzi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(PIR complementari «Anti COVID-19» – Piani di investimento per la ripresa)

  1. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese colpite dalla crisi connessa all'emergenza sanitaria ed economica derivante dalla diffusione del COVID-19, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, la Banca d'Italia, la Consob, l'Assogestioni e l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) sono definite le linee di indirizzo per implementare una nuova tipologia di piani di risparmio complementari, denominati «PIR Anti-Covid o Piani di investimento per la ripresa», di seguito PIR, che, attraverso un contenitore chiuso, con investimenti in fondi chiusi e aperti, fondi di capitale e di debito, investimenti diretti in strumenti di capitale e di debito liquidi e illiquidi, possa raccogliere i risparmi degli investitori istituzionali, di quelli professionali e dei contribuenti italiani orientandoli verso le piccole e medie imprese, con la possibilità di ricomprendere nella componente qualificante del 70 per cento anche titoli governativi di stati aderenti all'Unione europea, preferibilmente indicizzati al prodotto interno lordo, nonché verso titoli di Stato italiani di lunga durata, tra cui i nuovi BTP Italia legati alla crescita del prodotto interno lordo di cui al comma successivo.
  2. I PIR illiquidi sono da intendersi come aggiuntivi ai PIR liquidi e con una durata almeno decennale. L'ammontare delle somme da investire in tale strumento si sommano agli investimenti nei PIR liquidi e possono arrivare fino a 150.000 euro annui per codice fiscale, per un totale complessivo di 1.500.000 euro per codice fiscale, mentre per casse di previdenza e fondi pensione l'importo sarà determinativo nell'ambito di una percentuale del patrimonio da loro amministrato. Per le somme investite è prevista una deducibilità fiscale oltre all'esenzione integrale di ogni forma di tassazione, dall'esenzione sui capital gain, all'imposta di successione.
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 possono essere, altresì, definite le linee di indirizzo per l'emissione di un nuovo Btp Italia Covid 19 legato alla crescita del prodotto interno lordo e integralmente dedicato a finanziare le spese del sistema sanitario, per la salvaguardia del lavoro e a sostegno dell'economia nazionale. Per stimolare i contribuenti a sottoscriverli si prevedono le stesse agevolazioni fiscali previste per PIR Anti-Covid o Piani di investimento per la ripresa di cui al comma 1.
13. 06. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione del fondo di solidarietà per l'accesso al credito delle micro e piccole imprese attraverso donazioni)

  1. Al fine di sostenere e garantire l'accesso al credito e garantire lo sviluppo delle imprese e la tutela del Made in Italy all'estero, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso Unioncamere il Fondo di solidarietà e sostegno ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.
  2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è costituito dalle donazioni di qualsiasi soggetto pubblico o privato.
  3. Il Fondo viene utilizzato da Unioncamere tramite le Camere di Commercio per l'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese sino al massimo del 50 per cento dell'importo richiesto, per interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento, sviluppo, consolidamento e per le connesse necessità di scorte.
  4. Entro 30 giorni dalla data di istituzione del Fondo, l'Unioncamere adotta un apposito regolamento per il suo funzionamento, per la gestione della dotazione finanziaria dello stesso e per gli strumenti atti alla sua operatività, che viene approvato dal Ministero dello sviluppo economico.
  5. Tali risorse sono destinate ai progetti e alle iniziative presentate da soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci e che abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.
  6. Unioncamere, in qualità di soggetto attuatore, presenta annualmente una relazione al Ministero dello sviluppo economico circa l'andamento ed i risultati del Fondo e, a valere su una quota parte delle risorse, realizza iniziative promozionali e di marketing finalizzate alla pubblicizzazione e alla valorizzazione delle attività realizzate, allo scopo di incrementare le adesioni all'iniziativa, la raccolta e la dotazione finanziaria del fondo.
13. 010. Rachele Silvestri, De Toma, Frate.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per riduzione di fatturato)

   1. Alle strutture turistico-ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per ciascun mese dell'anno 2020, nella misura del 50 per cento del calo del fatturato rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.
   2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
13. 013. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per le strutture turistico-ricettive)

   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai titolari delle strutture turistico-ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta, per l'anno 2020, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di sospensione dell'attività, di immobili rientranti nella categoria catastale D/2.
   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il pagamento del canone di locazione è differito al 2021.
   3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
13. 020. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per le strutture turistico-ricettive)

   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai titolari delle strutture turistico-ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta, per l'anno 2020, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di sospensione dell'attività, di immobili rientranti nella categoria catastale D/2.
   2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
13. 019. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo di garanzie per gli operatori del settore turistico ricettivo)

  1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e del turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato italiano è previsto un fondo di garanzie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 05. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

   1. Per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator le disposizioni di cui all'articolo 56 sono prorogate al 31 marzo 2021.
   2. Fino al 31 marzo 2020, per i finanziamenti può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza.».
13. 083. Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Misure di sostegno per i titolari agenzie di viaggio e turismo e tour operator)

   1. In favore dei titolari di agenzie di viaggio e turismo e tour operator è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di sei mesi. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   2. Il contributo di cui al presente articolo è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.».
13. 084. Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Fondo per l'emergenza turismo)

   1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i tour operator, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato “Fondo emergenza turismo”, volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un'indennità. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2020, 2 miliardi euro per l'anno 2021 e 1 miliardo di euro per l'anno 2022.
   2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sopra menzionati ed il limite dell'indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
   3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021, mediante prelievo in percentuale da operare sull'imposta di soggiorno, di assicurazione di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera e sulle transazioni relative a prenotazioni online effettuate mediante OTA. Per gli anni 2021-2022 si provvede mediante riduzione del Fondo per l'incentivazione pagamenti elettronici di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
13. 0118. Gelmini, Porchietto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Carfagna, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Indennizzo per le imprese di distribuzione delle forniture per il settore turistico-ricettivo e della ristorazione)

   1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese di distribuzione delle forniture per il comparto turistico-ricettivo e della ristorazione con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è concesso, per ciascun mese del periodo d'imposta 2020 in cui presentano una riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi di almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente mese del precedente periodo d'imposta, un indennizzo pari al 50 per cento della riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate in ciascuno dei mesi di riferimento rispetto alle stesse relative ai corrispondenti mesi dell'anno precedente.
   2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 possono accedere al contributo in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera b), del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione europea n. 2020/C 911/01 del 20 marzo 2020 recante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
   3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definite le modalità di concessione e di erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1.
   4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
13. 0166. Minardo, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Finanziamenti al settore ristorazione)

  1. Per le imprese aventi codice Ateco, invece di quanto previsto all'articolo 13, comma 1, lettera c), numeri 1 e 2, si applicano i seguenti coefficienti:

    1) il triplo della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa) aumentata dei costi di locazione per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

    2) il 40 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

  2. Il 40 per cento del finanziamento di cui al comma 1 è erogato dalla Banca dopo sei mesi dall'erogazione della prima tranche di finanziamenti solo in caso di effettiva riapertura dell'attività e di dimostrato pagamento idei personale e degli oneri sociali.
13. 0172. Colletti.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Credito d'imposta a sostegno dei liberi professionisti)

   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai liberi professionisti iscritti a forme di previdenza obbligatorie è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, per l'immobile utilizzate esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale.».
13. 062. Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per immobili a destinazione speciale)

   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti arte o professione, interessati dai provvedimenti restrittivi attuati per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di marzo e aprile 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali D/1 e D/8.
   2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.».
13. 012. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Estensione del credito d'imposta per la quotazione gli incentivi fiscali a tutte le società italiane volta a favorire la dotazione di liquidità attraverso l'Equity)

  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta spettante in relazione ai costi di consulenza finalizzati all'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di equity crowdfunding iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.
13. 021. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per botteghe, negozi, uffici, magazzini e capannoni)

   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti arte o professione, interessati dai provvedimenti restrittivi attuati per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di marzo e aprile 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali C/2, C/3, C/4, D/7, D/8, A/10 e nel caso di uso promiscuo A2-A5.
   2. Le disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al mese di aprile.».
13. 071. Lucaselli, Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Bonus per botteghe, negozi e centri commerciali)

   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un bonus nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di marzo e aprile 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali C/1 e D/8.
   2. Il bonus di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.».
13. 086. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per canone di locazione)

   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione degli immobili, relativo ai mesi da marzo a maggio 2020.
   2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 65, commi da 2-bis a 3, del decreto-legge 17 febbraio 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».
13. 076. Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per locali adibiti ad attività sportiva)

   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, interessati dai provvedimenti restrittivi attuati per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, per il periodo di imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili rientranti nelle categorie catastali C/4 e D/6.
   2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
13. 077. Rampelli, Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Credito d'imposta a sostegno del rilancio delle iniziative sportive)

   1. Allo scopo di rilanciare le iniziative in ambito sportivo e di qualificare maggiormente l'offerta, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 60 per cento delle spese di investimento, nel limite complessivo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di funzione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.».
13. 090. Rampelli, Mollicone, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Credito d'imposta a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

   1. Allo scopo di incentivare la liquidità delle associazioni e società sportive dilettantistiche è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 60 per cento delle spese di sponsorizzazione, nel limite complessivo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.».
13. 092. Rampelli, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Fondo a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

   1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo denominato “Fondo per lo sport dilettantistico”, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla erogazione di contributi aggiuntivi alle associazioni e società sportive dilettantistiche.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le associazioni e società sportive dilettantistiche in proporzione alla perdita di fatturato rispetto all'anno 2019.
   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.».
13. 091. Rampelli, Mollicone, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Special Purpose Acquisition Company (SPAC)

  1. Al fine di favorire l'intervento delle Special Purpose Acquisition Company (SPAC) nelle procedure di ammissione alla quotazione delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, è riconosciuto un credito d'imposta, fino all'importo massimo di 500.000 euro, nella misura del 50 per cento dei costi connessi alla procedura di richiesta di ammissione alla quotazione dei titoli rappresentativi del capitale sociale della società risultante dalla fusione sostenuti dalla SPAC fino al 31 dicembre 2021.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. A questo fine esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale ne è concluso l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.
  4. Con regolamento della CONSOB, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione, da parte delle piccole e medie imprese, di strumenti finanziari aventi le caratteristiche previste dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori e di semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 022. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo ristoro in favore delle imprese e delle attività economiche e professionali costrette alla chiusura in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di sostenere le imprese, di qualunque forma e dimensione, nonché ogni attività economica e professionale che in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti adottati dall'Autorità sia stato costretto a fermarsi in ragione del periodo di chiusura e dei relativi guadagni è riconosciuto un contributo a fondo perduto in conto capitale per l'anno in corso, pari all'80 per cento dei ricavi mancati nel periodo di chiusura.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del successivo comma 3.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

  4. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 3, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 1 cui affluiscono altresì le risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge entro il limite massimo di 10 miliardi di euro.
  5. I contributi corrisposti in virtù del presente articolo si sommano sempre e comunque ai prestiti concessi ai sensi della presente legge.
  6. Qualunque soggetto acceda ai contributi di cui al presente articolo può rinunciare in ogni momento ai prestiti concessi ai sensi della presente legge, senza pagamento di penali.
13. 023. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Nevi, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Contributi a fondo perduto in favore delle imprese e delle attività economiche e professionali costrette alla chiusura in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di sostenere le imprese, di qualunque forma e dimensione, nonché ogni attività economica e professionale che in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti adottati dall'Autorità sia stato costretto a fermarsi in ragione del periodo di chiusura e dei relativi guadagni è riconosciuto, per l'anno 2020, un contributo a fondo perduto in conto capitale per l'anno in corso, pari al 20 per cento del fatturato nell'ultimo bilancio depositato e o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata e al 50 per cento di fatturato registrato nel mese di chiusura.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 2 miliardi di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
  3. Con decreto dei Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati i criteri e le modalità attuative del presente articolo.
13. 032. Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Agevolazioni per piccole e medie imprese e professionisti)

  1. Alle piccole e medie imprese e ai professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è concessa, per ciascun mese del periodo d'imposta 2020 in cui presentano una riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi di almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente mese del precedente periodo d'imposta, un'agevolazione pari al 50 per cento della riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate in ciascuno dei mesi di riferimento rispetto alle stesse relative ai corrispondenti mesi dell'anno precedente.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa nella misura del 50 per cento sotto forma di contributo a fondo perduto da parte del Ministero dello sviluppo economico e nella misura del restante 50 per cento attraverso un finanziamento a tasso agevolato, di durata pari a 20 anni.
  3. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 2 sono concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia) o da società da essa controllata, a valere su un plafond di provvista costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Tali finanziamenti a tasso agevolato sono erogati ad un tasso di interesse annuo non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. Tali finanziamenti sono assistiti, in misura pari al 100 per cento, dalla copertura del Fondo di garanzia per le PMI.
  4. Ai sensi del presente articolo per piccole e medie imprese si intendono quelle definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE; per professionisti si intendono quelli organizzati in ordini e collegi e quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
  5. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 possono accedere all'agevolazione in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità ed in base all'articolo 107, paragrafo 2 lettera b) e paragrafo 3 lettera b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione europea n. 2020/C 91 I/01 del 20 marzo 2020 recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  6. I criteri, le procedure, le modalità di concessione, di calcolo e di erogazione del contributo di cui ai commi da 1 a 3, sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
*13. 026. Squeri.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Agevolazioni per piccole e medie imprese e professionisti)

  1. Alle piccole e medie imprese e ai professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è concessa, per ciascun mese del periodo d'imposta 2020 in cui presentano una riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi di almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente mese del precedente periodo d'imposta, un'agevolazione pari al 50 per cento della riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate in ciascuno dei mesi di riferimento rispetto alle stesse relative ai corrispondenti mesi dell'anno precedente.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa nella misura del 50 per cento sotto forma di contributo a fondo perduto da parte del Ministero dello sviluppo economico e nella misura del restante 50 per cento attraverso un finanziamento a tasso agevolato, di durata pari a 20 anni.
  3. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 2 sono concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia) o da società da essa controllata, a valere su un plafond di provvista costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Tali finanziamenti a tasso agevolato sono erogati ad un tasso di interesse annuo non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. Tali finanziamenti sono assistiti, in misura pari al 100 per cento, dalla copertura del Fondo di garanzia per le PMI.
  4. Ai sensi del presente articolo per piccole e medie imprese si intendono quelle definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE; per professionisti si intendono quelli organizzati in ordini e collegi e quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
  5. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 possono accedere all'agevolazione in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità ed in base all'articolo 107, paragrafo 2 lettera b) e paragrafo 3 lettera b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione europea n. 2020/C 91 I/01 del 20 marzo 2020 recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  6. I criteri, le procedure, le modalità di concessione, di calcolo e di erogazione del contributo di cui ai commi da 1 a 3, sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
*13. 0103. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Erogazione della liquidità alle imprese)

  1. I finanziamenti per il sostegno alla liquidità delle imprese concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 13 sono erogati con le seguenti modalità:

   a) per i professionisti, i lavoratori autonomi, le partite iva, le micro e piccole imprese entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge;

   b) per le medie imprese entro quattordici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge;

   c) per le grandi imprese entro ventuno giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
13. 027. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Semplificazione delle procedure per l'erogazione della liquidità alle imprese)

  1. Alla luce dell'emergenza sanitaria ed economica derivante dalla diffusione sull'intero territorio nazionale del COVID-19, i soggetti che intendono accedere alle garanzie di cui alla presente legge possono sempre chiedere l'acceso al finanziamento mediante apposita autocertificazione ai sensi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, ferma restando la rigorosa procedura di controllo e accertamento successivo sulla liquidità erogata nei confronti di ciascun beneficiario.
  2. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, entro trenta giorni dalla legge di conversione del presento decreto sono disciplinati i criteri e le modalità di accertamento successivo di cui al comma 1.
13. 028. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19. Disposizioni in materia di crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione)

  1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997. n. 241, è aggiunto il seguente:

   «2-quater. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debitrici possono essere compensati con i debiti relativi alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 del presente articolo».

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000. n. 388. è inserito il seguente:

   «1-bis. Il limite massimo di compensazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione compensabili ai sensi dell'articolo 17, comma 2-quater, del decreto legislativo 9 luglio 1997. n. 241».

  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura informatica per la registrazione e l'attestazione dell'esigibilità del credito per la compensazione di cui al presente articolo in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013. n. 64.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
13. 0117. Gelmini, Giacomoni, Baldelli, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche alla disciplina della digital tax e disposizioni urgenti per sostenere la liquidità delle imprese)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

  2. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 1, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate a sostenere la liquidità dei soggetti che accedono alle garanzie di cui alla presente legge.
13. 031. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Abrogazione della sugar tax)

  1. I commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 sono abrogati.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 59 milioni di euro nel 2020 e 350 milioni di euro nel 2021 e nel 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
13. 035. Prestigiacomo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Nevi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Abrogazione della plastic tax)

  1. I commi da 634 a 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 sono abrogati.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 140 milioni di euro nel 2020, 500 milioni di euro nel 2021 e 450 milioni di euro nel 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea, dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
13. 036. Prestigiacomo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Nevi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure temporanee di supporto al capitale circolante delle imprese mediante dilazioni di pagamento dei crediti commerciali ceduti ex legge n. 52/91)

  1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le imprese i cui debiti d'impresa siano stati ceduti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche, intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia possono avvalersi, dietro comunicazione, di una dilazione di pagamento pari a 180 giorni per i debiti ceduti entro la data di pubblicazione del presente decreto e in scadenza tra il 29 febbraio e il 31 dicembre 2020.
  3. Su richiesta del cessionario con indicazione dell'importo massimo garantito, le dilazioni di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 37 comma 6 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, nella misura del 100 per cento dell'importo in conto capitale. Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro e comunque non oltre 12 mesi ulteriori.
  4. La comunicazione di cui al comma 2 è corredata dalla dichiarazione con la quale l'impresa debitrice riconosce incondizionatamente il debito rappresentato dalle fatture cedute e autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
  5. La cessione dei crediti oggetto di dilazione ai sensi del comma 2 non è revocabile ai sensi dell'articolo 67 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, dell'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e degli articoli 6 e 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
  6. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data della comunicazione, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
  7. Le misure di cui ai commi da 2 a 5 si applicano anche ai crediti commerciali acquistati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto ed in scadenza entro il 31 dicembre 2020, a condizione che le esposizioni dell'impresa cedente e dell'impresa debitrice non siano, alla data della comunicazione di cui al comma 2, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
13. 037. Nevi, Fiorini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni temporanee di supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di smobilizzo del capitale circolante)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere le attività imprenditoriali danneggiate, sono introdotte le seguenti disposizioni per favorire la cessione dei crediti commerciali e finanziare il capitale circolante delle imprese:

   a) Le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 non sono revocabili ai sensi dell'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall'articolo 67, comma 1, n. 1) del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il pagamento può essere fatto nei termini di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

   b) In deroga alla normativa vigente, nei rapporti con Enti appartenenti al settore della pubblica amministrazione le cessioni dei crediti effettuate ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono efficaci ed opponibili al debitore ceduto anche se stipulate mediante scrittura privata e notificate a mezzo PEC.

   c) In deroga alla normativa vigente, posto che in ogni caso l'amministrazione pubblica cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, il rifiuto della cessione da parte della pubblica amministrazione è opponibile al cedente e al cessionario entro sette giorni dalla notifica della cessione e solo se espresso e motivato da circostante inerenti il credito o l'applicazione delle normative di verifica della regolarità contributiva e fiscale.

   d) Le clausole contrattuali che proibiscono o impongono una condizione, o altra restrizione, alle cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 derivanti dal medesimo contratto da cui è sorto il credito o qualsiasi altro contratto tra le stesse parti non hanno effetto e non sono opponibili al terzo cessionario.
13. 038. Nevi, Fiorini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo di sostegno alla pianificazione del passaggio generazionale delle imprese-Fondo SCORING)

  1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, denominato, «Fondo Scoring», con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato a sostenere integralmente le spese di consulenza delle micro, piccole, medie e grandi imprese per la pianificazione del passaggio generazionale delle imprese di cui al presente comma.
  2. Le spese di cui al comma 1 sono certificate dalla Camera di Commercio del relativo ambito territoriale.
  3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
  2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
13. 042. Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure urgenti per il settore bancario del Mezzogiorno)

  1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
  2. In considerazione del gravissimo deterioramento della situazione economico/finanziaria, determinata dall'epidemia da COVID-19, su taluni territori dell'Italia meridionale nonché sulle attività della Banca Popolare di Bari società cooperativa per azioni in amministrazione straordinaria, è autorizzata l'acquisizione da parte del Ministero delle economie e delle finanze di partecipazione di maggioranza al capitale sociale di detta Banca, anche quale misura di ristoro per i soci.
  3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale, anche in più fasi e anche per successivi aumenti di capitale, nonché ad acquistare azioni già emesse, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.
  4. Per le finalità del presente articolo è istituito un fondo con una dotazione di 900 milioni di euro, la cui copertura è assicurata, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, iscritte nel capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Entro 5 anni dall'acquisizione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze valuta la possibilità e l'opportunità della dismissione, integrale o parziale, della partecipazione pubblica a condizioni di mercato.
  6. Il decreto-legge 16 dicembre 2019 n. 142, convertito in legge 7 febbraio 2020 n. 5 è abrogato.
13. 051. D'Attis, Barelli, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Ristoro degli operatori dell'energia elettrica e del gas dalla misure di sospensione dei distacchi, dei solleciti, nonché delle rateizzazioni stabilite da ARERA in favore delle utenze)

  1. A ristoro delle minori entrate dei soggetti operanti nel settore della vendita dell'energia elettrico e del gas a seguito della sospensione dei distacchi e dei solleciti stabiliti della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 12 marzo 2020, n. 60/2020/R/com e successive modificazioni e al fine di mantenere l'equilibrio economico degli operatori sono adottate le seguenti misure:

   a) sono sospesi fino al 30 settembre 2020 per i suddetti soggetti i termini dei pagamenti fiscali in relazione alle somme non introitate. All'indicazione del minor volume di affari si procede mediante autocertificazione resa dai titolari delle imprese ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

   b) è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo rotativo destinato alla concessione di contributi a copertura dei costi dovuti dai soggetti individuati ai sensi del presente comma agli altri soggetti operanti nel settore, nonché a copertura del posticipo delle entrate derivante dall'applicazione delle deliberazioni ARERA per il rinvio del pagamento degli oneri tariffari nel settore dell'energia elettrica del gas. A tal fine l'Autorità con propria delibera, stabilisce le modalità di accesso dei venditori di energia al Fondo. Il contributo di cui alla presente, sul quale può essere prevista anche un'anticipazione, è concesso nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2020 ed è rimborsato secondo modalità stabilite dall'Autorità medesima decorrere dal mese di ottobre 2020.

  2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 052. Nevi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di liquidazione delle spese di giustizia)

  1. Lo Stato provvederà entro dieci giorni al saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile, nonché di tutti i crediti vantati dagli ausiliari del magistrato, come individuati all'articolo 3, lettera n) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, le Città Metropolitane e gli altri Enti locali, devono provvedere all'immediata liquidazione dei crediti maturati dai Professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da sentenze, da contratti e/o da accordi stragiudiziali.
  2. Per tutti i liberi professionisti, iscritti in albi o registri, viene disposto la sospensione dei versamenti da effettuare a titolo di tasse e imposte ancora da versare per l'anno 2019 e per quelle che dovranno essere versate per l'anno 2020. Tali somme saranno versate in numero 120 rate mensili a decorrere dal 1° ottobre 2021 senza aggiunta di interessi. Cassa Depositi e Prestiti provvederà al pagamento di quanto dovuto dai medesimi Professionisti a titolo di canone di locazioni ed utenze relativi agli studi professionali per il periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020, salvo prorogarsi della situazione emergenziale, con obbligo di restituzione da parte del Professionista beneficiario in n. 60 rate con cadenza mensile a decorrere dal mese di gennaio 2021. Qualora il Professionista decidesse di non avvalersi di tale possibilità sarà comunque al medesimo garantito il credito d'imposta già previsto dal presente decreto. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
13. 055. Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Credito al consumo)

  1. La garanzia diretta del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni può essere concessa a finanziamenti con piano di rimborso rateale, non finalizzati all'acquisto della prima casa di abitazione, erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione, consolidamento o estinzione di finanziamenti e/o mutui chirografari e/o aperture di credito in conto corrente erogati o concessi a favore dei soggetti indicati al comma 4 da banche o altri intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di importo originario compreso tra 3.000 e 75.000 euro, a condizione che il nuovo finanziamento preveda il pagamento della prima rata a decorrere dal sesto mese successivo a quello dell'erogazione del nuovo finanziamento.
  2. Le operazioni sono ammesse alla predetta garanzia, istituita con apposita sezione speciale del Fondo di cui di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, senza valutazione da parte del Gestore del Fondo.
  3. La garanzia di cui al comma 1 è prevista nella misura del 50 per cento, incrementata all'80 per cento nel caso in cui il nuovo finanziamento preveda credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito residuo. Nel caso di rinegoziazione, consolidamento o estinzione di finanziamenti e/o mutui chirografari, il nuovo finanziamento, su richiesta del cliente, può avere una durata superiore di almeno un quarto rispetto al periodo di ammortamento residuo del finanziamento originario.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai finanziamenti e/o mutui chirografari e/o aperture di credito in conto corrente erogati o concessi a favore dei soggetti che nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020, si trovano in una delle seguenti condizioni:

   a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

   b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;

   c) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;

   d) riduzione, per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti, del proprio fatturato, superiore al 33 per cento del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, da autocertificare ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in conseguenza della chiusura o della restrizione dell'attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

  5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sono stabilite le norme di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 13 comma 13.
13. 056. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine sia perequativo di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che deflattivo per limitare l'insorgere di controversie giudiziali, ai soggetti esercenti attività d'impresa di natura commerciale, artigianale e produttiva in genere, nonché ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, è riconosciuta la facoltà, previo avviso scritto da inviarsi a parte locatrice tramite raccomandata A.R. e/o PEC, di non corrispondere i pagamenti dei canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 afferenti tutti gli immobili rientranti nelle categorie catastali A10, C e D. Nel caso in cui il pagamento di tali canoni sia in tutto o in parte già avvenuto, ai succitati soggetti è altresì concessa la facoltà di compensare i relativi effettuati pagamenti con quanto parimenti dovuto per successivi canoni di locazione.
  2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano esclusivamente ai soggetti ivi indicati che accusino, se del caso autocertificandolo, un calo del proprio fatturato nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 globalmente superiore ad almeno il 10 per cento rispetto al fatturato conseguito nel precedente quadrimestre di novembre, dicembre, gennaio e febbraio 2020 e ciò in diretta conseguenza della chiusura, sospensione o, comunque, della restrizione della loro attività in forza di misure adottate dalle autorità competenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19.
  3. In ossequio a quanto previsto al comma 1, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 ai locatori degli immobili rientranti nelle categorie catastali A10, C e D i cui conduttori si sono avvalsi delle superiori facoltà, si applica l'esenzione integrale dell'imposizione locale per pari periodo sia, in sede di successiva dichiarazione dei redditi, l'esenzione delle imposte sul reddito in ragione del periodo e nella misura in cui non è stato percepito il canone dal proprio conduttore.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le necessarie disposizioni di attuazione del comma 3 di questo articolo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì adottate misure monetarie a titolo di ristoro con contributi erogati dallo Stato in favore dei locatori.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine diprovvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
13. 057. Della Frera, Occhiuto, Prestigiacomo, Martino, D'Ettore, Spena, Squeri, Barelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il sostegno delle micro e piccole imprese per ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e per la rinegoziazione dei debiti bancari)

  1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle micro e piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, che abbiano subito danni diretti o indiretti per effetto dell'epidemia COVID-19, sono concessi mutui a tasso zero, dell'importo massimo di 150.000 euro e della durata non superiore a dieci anni, finalizzati a far fronte a ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 29 febbraio 2020.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.
  3. Per l'erogazione dei mutui di cui al comma 1 il Ministero dello Sviluppo Economico può avvalersi, in convenzione, di una o più banche o intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, a cui riservare plafond di risorse secondo, i criteri definiti con il decreto di cui al comma 5.
  4. Le Regioni, le Camere di Commercio, le Associazioni di rappresentanza delle imprese e loro enti di riferimento, possono conferire risorse al fondo di cui al comma 2, anche attraverso la creazione di specifiche sezioni settoriali e/o territoriali.
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di 500 milioni di euro annui per l'anno 2020 e 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
13. 058. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il sostegno delle mi ero e piccole imprese per ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e per la rinegoziazione dei debiti bancari)

  1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle micro e piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, che abbiano subito danni diretti o indiretti per effetto dell'epidemia COVID-19, sono concessi mutui a tasso zero, dell'importo massimo di 150,000 euro e della durata non superiore a dieci anni, finalizzati a far fronte a ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 29 febbraio 2020.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.
  3. Per l'erogazione dei mutui di cui al comma 1 il Ministero dello Sviluppo Economico può avvalersi, in convenzione, di una o più banche o intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, a cui riservare plafond di risorse secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 5.
  4. Le Regioni, le Camere di Commercio, le Associazioni di rappresentanza delle imprese e loro enti di riferimento, possono conferire risorse al fondo di cui al comma 2, anche attraverso la creazione di specifiche sezioni settoriali e/o territoriali.
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui.
13. 0125. Trancassini, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Ampliamento degli interventi a sostegno della liquidità di micro e piccole imprese)

  1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dall'articolo 1 comma 221 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 200 milioni di euro.
  2. Le risorse già concesse ai Confidi e le risorse di nuova concessione, sia a valere sulle risorse residue rispetto alla dotazione iniziale di cui all'articolo 1 comma 54 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sia concesse ai sensi del presente comma, sono utilizzate:

   a) per le finalità di cui all'articolo 1 comma 54 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

   b) per l'erogazione di credito diretto, fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese.

  3. Le operazioni di cui alla lettera a) del comma 2, limitatamente alla garanzia personale rilasciata dal Confidi a valere sul proprio patrimonio integrativa a quella rilasciata sulle risorse pubbliche; le operazioni di cui alla lettera b) del medesimo comma 2 sono ammissibili alla controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, estende con proprio decreto il termine per le attività di cui al presente comma al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo alla data del decreto di concessione o alla data di completo esaurimento del fondo rischi.
  4. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dall'articolo 1 comma 221 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: «che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese» sono eliminate.
  5. Le operazioni finanziarie di cui al presente articolo sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura fino al 31 dicembre 2020 per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
13. 059. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura)

  1. Per la durata di nove mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono sospese le rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando di nove mesi il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono a carico del Fondo gli interessi maturati nel corso della sospensione di cui al presente comma. Sono, altresì, sospese le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Queste ultime sono rimborsate dai soggetti garantiti, beneficiari del Fondo, al termine del piano di ammortamento, con pagamenti da versarsi direttamente sui conti di giacenza dei Fondi di garanzia in gestione alle fondazioni e associazioni riconosciute di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
  2. Al fine di garantire un sostegno alla liquidità delle famiglie, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e sino ad un anno dalla sua cessazione, fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui al medesimo articolo è concesso altresì alle vittime del delitto di usura, che risultino parti offese nel relativo procedimento penale, non rientranti nelle categorie individuate ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 14, con impegno di spesa pari alla misura massima del 20 per cento delle entrate di cassa.
  3. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, vengono destinati al fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 risultante alla data del 30 giugno 2020.
13. 063. Francesco Silvestri, Davide Aiello, Caso, Lattanzio, Migliorino, Nesci, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifica disciplina di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura)

  1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 come disciplinato dall'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60 recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo al 100 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, i soggetti che fino al 31 dicembre 2020 siano stati esclusi dalla concessione delle garanzie previste dal Fondo Centrale di Garanzia PMI, con deroga alla vigente disciplina di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a causa della mancanza dei requisiti di merito creditizio in seguito a istruttoria bancaria, e alla date del 23 febbraio 2020 abbiano guadagnato l'omologazione dell'accordo previsto dall'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012 n. 3».
  2. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: «Nei casi previsti dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 2-ter».
13. 075. Ruggiero, Macina.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Rivalutazione beni d'impresa)

  1. All'articolo 55, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Gli importi relativi alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, da versare ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della medesima legge, sono calcolati sul saldo attivo di rivalutazione al netto delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al primo e secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Le perdite utilizzate, ai sensi del presente comma, non saranno ulteriormente riportabili, né saranno deducibili o altrimenti fruibili le eccedenze del rendimento nozionale utilizzate ai medesimi fini».
13. 064. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di erogazione del cinque per mille)

  1. Al fine di provvedere entro il 1° giugno 2020 all'erogazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo relativo all'anno 2018 e di almeno il 50 per cento dell'ammontare del contributo relativo all'anno 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 sono definite le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.
13. 065. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per le imprese danneggiate dall'emergenza creditrici di commi in stato di dissesto)

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 159, comma 2, lettera c), dopo le parole: «servizi indispensabili», sono aggiunte le seguenti: «, comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;

   b) all'articolo 250, comma 2, dopo le parole: «servizi locali indispensabili», sono inserite le seguenti: «comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;

   c) all'articolo 257, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «lavoro subordinato», sono inserite le seguenti: «e per i debiti relativi alle prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328».
13. 067. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Aumento di capitale diretto)

  1. Dopo l'articolo 2443 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 è aggiunto il seguente:

Art. 2443-bis.
(Aumento di capitale diretto)

  1. Quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento diretto nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.
13. 068. D'Attis, Barelli, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Provvedimento straordinario di integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo inquilini morosi incolpevoli)

  1. Allo scopo di sostenere i soggetti che si trovano nella condizione temporanea di non poter corrispondere i canoni di locazione ad uso abitativo, a causa della consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, la dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro con apposito capitolo di spesa per l'anno 2020.
  2. Nel rispetto delle procedure e dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, i soggetti interessati, al fine di evitare azioni di sfratto, possono richiedere al Fondo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo comma, un contributo nella misura del settanta per cento dell'importo complessivo del canone e delle spese accessorie, per una durata massima di 6 mensilità, da erogare direttamente al proprietario dell'alloggio.
  3. Il beneficio di cui al presente articolo può essere richiesto anche dai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, nonché dai soci titolari di assegnazioni in godimento da parte delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa.
13. 070. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo indennizzi C19)

  1. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), viene istituito il Fondo indennizzi COVID-19, di seguito denominato «Fondo C19», gestito da Consap Spa, con dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, anche ottenuti attraverso finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, ivi incluse le società costituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130. Il Fondo C19 eroga contributi a fondo perduto destinati al ripristino pagamenti filiera produttiva industriale-commerciale in favore di soggetti con stabilimenti in Italia, che rientrino nella categoria di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa sia stata classificata dal gestore del Fondo come settore danneggiato dall'emergenza COVID-19. In favore di tali soggetti beneficiari, l'intervento del Fondo C19 è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione preventiva, ed eroga il finanziamento, subordinatamente alla verifica della formale del possesso dei requisiti, anche mediante autodichiarazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Il gestore del fondo provvede ad individuare i settori economici che necessitano prioritariamente dei contributi.
  2. Per l'utilizzo del Fondo si applicano le seguenti misure:

   a) il contributo è erogato attraverso appositi conti di pagamento dedicati B2B e movimentati solo ed esclusivamente per pagamenti di debiti commerciali all'interno del circuito di tali conti di pagamento;

   b) i conti di pagamento B2B possono essere utilizzati esclusivamente per pagamenti commerciali B2B;

   c) ad ogni movimentazione dei conti è applicata una commissione a favore del Fondo C19 dello 0,75 per cento;

   d) il Fondo C19 destina i proventi delle commissioni di cui alla lettera c) all'erogazione di nuovi contributi.
13. 082. Donno, Sut.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga delle concessioni demaniali)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 683 sono aggiunti i seguenti:

   «683-bis. La durata di cui al comma precedente è aumentata a quaranta anni per coloro che, nell'ultimo biennio hanno direttamente utilizzato la concessione e a cinquanta anni se il reddito del concessionario è, per sé e per il proprio nucleo familiare, esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione.
   683-ter. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro venti giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime».
13. 087. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 95 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2020»; /

   b) al comma 2, le parole; «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021» e le parole: «dal mese di giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di gennaio 2021»
13. 088. Rampelli, Mollicone, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Rimborso di titoli di acquisto di abbonamenti o corsi sportivi)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, in quanto compatibili, a chiunque abbia acquistato abbonamenti o singoli corsi presso i centri sportivi e le palestre, sia pubblici che privati.
13. 089. Rampelli, Mollicone, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Agevolazioni per le imprese di costruzioni)

  1. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali in essere, il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data, lo stato di avanzamento dei lavori entro dieci giorni; nei successivi cinque giorni, viene emesso il certificato di pagamento. Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro 10 giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.
  2. Alla ditta esecutrice di lavori sono sempre riconosciuti, anche in caso di assenza di sospensione, i maggiori oneri, diretti e indiretti, riconducibili all'emergenza sanitaria in atto, ivi compresi i costi connessi all'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento. Nel caso in cui il quadro economico risulti insufficiente a coprire i maggiori oneri, le imprese accedono ai meccanismi di sostegno e di garanzia di cui agli articoli 55, 56 e 57 del decreto-legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dell'articolo 13 del presente decreto.
  3. Fino al 31 dicembre 2023 non si applica il limite del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavoro, servizi o forniture, di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento a terzi dell'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto o concessione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali in essere.
13. 096. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per garantire la liquidità delle aziende termali)

  1. Al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 aprile 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.
13. 097. Lucchini, Lazzarini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Bonus cultura)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e dare supporto alla filiera del libro, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità è assegnato, nel rispetto del limite massimo di spesa di 200 milioni di euro, un buono di 50 euro ciascuno, utilizzabile per l'acquisto di libri. Le somme assegnate con il buono non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attribuzione e di utilizzo del buono.
13. 072. Varchi, Maschio, Mollicone, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo biblioteche di pubblica lettura)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità a sostegno delle biblioteche di pubblica lettura per un piano straordinario di acquisti di libri, con particolare attenzione alle librerie del territorio, il Fondo di cui all'articolo 22, comma 7-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 è incrementato di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
13. 073. Varchi, Maschio, Mollicone, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo a sostegno delle scuole private e paritarie)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il fondo denominato «Fondo per la parità scolastica», con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla erogazione di contributi aggiuntivi alle scuole private e alle scuole pubbliche paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 legge n. 62/2000, per l'anno scolastico 2019/2020, a tutela del servizio pubblico che erogano.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole in proporzione al numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
13. 074. Rampelli, Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione della Carta dello studente)

  1. Al fine di sostenere la formazione degli studenti per mezzo di contenuti digitali e per agevolare la didattica a distanza, è istituita, per l'anno 2021 e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, la Carta dello studente. La Carta, dell'importo nominale di euro 200, può essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di personal computer, tablet e notebook, nonché altro dispositivo utile per l'insegnamento a distanza. La somma di cui alla Carta dello studente non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
  2. Il contributo è riconosciuto a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, residenti nel territorio dello Stato e appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro.
  3. Il produttore ed il distributore del bene acquistato per mezzo della Carta di cui al comma 1, sono tenuti ad apportare allo stesso uno sconto, equamente distribuito tra le parti, pari al 20 per cento del prezzo di vendita finale.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 5, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
  5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2021. Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 0100. Capitanio, Colmellere, Cavandoli, Basini, Belotti, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Digital Art Bonus)

  1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore degli spettacoli dal vivo di musica popolare contemporanea a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nel perseguire il rispetto delle stesse, per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti nella realizzazione di concerti e festival musicali attraverso gli strumenti di condivisione digitale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro.
  2. Con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di condivisione digitale ammesse e le relative caratteristiche tecniche necessarie per accedere al contributo di cui al comma 1.
  3. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati, entro il 31 maggio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 20.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 35.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno.
  4. Entro il 5 giugno 2020, il Ministero dell'interno da comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, co. 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 0101. Cavandoli, Colmellere, Gusmeroli, Tarantino, Basini, Belotti, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. Al comma 357 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «nel 2020» sono sostitute dalle seguenti: «a partire dal 2020» e le parole «160 milioni» dalle seguenti «240 milioni».

    2). Al comma 357 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo le parole: «anche in formato digitale» inserire le seguenti: «ebook reader, personal computer, notebook, stampanti»;

    3). Agli oneri di cui al presente articolo pari a 80 milioni di euro per il 2020 e 240 a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
13. 099. Capitanio, Colmellere, Cavandoli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il sostegno della stampa)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione.
  2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.
  3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 0102. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Di Muro.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

  1. La dotazione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
13. 0121. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Piano innovazione formazione digitale)

  1. Al fine di facilitare l'accesso ai servizi digitalizzati e l'utilizzo degli strumenti tecnologici per alleviare le conseguenze dell'isolamento sociale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato Regioni e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani presenta un piano per istituire corsi base per l'utilizzo del computer e delle nuove tecnologie rivolto ai cittadini oltre i sessantacinque anni di età.
13. 0107. Latini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione Fondo per indennizzo trasporto pubblico scolastico)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, sanzioni e penali in ragione delle minori corse effettuate e delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020.
  2. Per compensare le decurtazioni di corrispettivo, negozialmente previste ed eventualmente applicate dai committenti ai gestori di servizi di trasporto scolastico per minori percorrenze, ai medesimi gestori è attribuita la facoltà di ottenere ristoro dei costi fissi ugualmente sostenuti per il mantenimento del servizio, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2 e con le modalità definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Per il fine di cui al comma 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
*13. 041. Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione Fondo per indennizzo trasporto pubblico scolastico)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, sanzioni e penali in ragione delle minori corse effettuate e delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020.
  2. Per compensare le decurtazioni di corrispettivo, negozialmente previste ed eventualmente applicate dai committenti ai gestori di servizi di trasporto scolastico per minori percorrenze, ai medesimi gestori è attribuita la facoltà di ottenere ristoro dei costi fissi ugualmente sostenuti per il mantenimento del servizio, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2 e con le modalità definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Per il fine di cui al comma 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
*13. 0113. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Anticipazione crediti certificati)

  1. All'articolo 37 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 – convertito con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014 n. 89 – sono apportate le seguenti modificazioni;

   a) al comma 1 e 2 le parole «di parte corrente» sono soppresse;

   b) al comma 1, lettera a), le parole: «entro il 31 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti «sessanta giorni dalla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza»;

   c) dopo il comma 4, aggiungere ii seguente:

   «4-bis, Il Fondo di garanzia per i Debiti P.A. è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2020».
13. 0112. Buratti.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sospensione dei dazi doganali)

  1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da «COVID-19», fino al 31 maggio 2020, sono sospesi i pagamenti dei dazi doganali all'importazione.
13. 078. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo speciale per le città nei cui territorio ricade un sito patrimonio mondiale dell'Unesco)

  1. Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le città italiane, nel cui territorio ricade un sito patrimonio mondiale dell'Unesco, è stanziato un fondo speciale di 500 milioni di euro da destinare alle imprese turistico-ricettive e alle piccole e medie imprese attive nel settore della ristorazione ricadenti all'interno comunale.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 04. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sospensione dei mutui)

  1. Fino alla fine dello stato d'emergenza è sospeso il pagamento dei mutui e di ogni altra forma finanziamento, indipendentemente dalla loro causa e dal loro importo, dalla qualità del mutuatario o beneficiario purché residente nel territorio dello Stato.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno emanate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo.
  3. Gli enti finanziatori non possono imputare alcun costo, diretto o indiretto, in capo al soggetto beneficiario della sospensione ai sensi del presente articolo.
13. 0114. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Divieto di utilizzo delle garanzie statali per rifinanziamento di vecchie esposizioni)

  1. In ogni caso è fatto divieto agli istituti di credito, che concedono finanziamenti mediante le garanzie di Stato di cui agli articoli 1 e 13, di fare uso delle predette garanzie per il rifinanziamento di vecchie esposizioni bancarie o credi deteriorati ovvero di fornire nuovi finanziamenti per scopi diversi dal sostenimento sopravvenuto a causa dell'emergenza da COVID-19 di spese di costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegato in stabilimenti produttivi o attività imprenditoriali localizzati in Italia.
13. 0122. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Contributi a fondo perduto per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

  1. Al fine di favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e incentivare studi e sperimentazioni utili per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 100.000 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio esclusivo delle start-up innovative previste dall'articolo 25, comma 2, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle PMI innovative previste dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015, n. 33, che si trovano di fronte a una carenza o indisponibilità di liquidità e che siano attive nei settori: scienze mediche e della salute, scienze biomedicali e farmaceutiche, telemedicina, data analytics, intelligenza artificiale, digital health, bioingegneria, biotecnologie e dispositivi medici e sanitari, volti a fronteggiare la diffusione del COVID-19, ivi incluso, a solo titolo esemplificativo, diagnostica, terapeutica, sviluppo di vaccini. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto di quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C n. 1863/2020, come di seguito specificato.
  2. Ciascun richiedente riceve un contributo fino ad un massimo di 800.000,00 euro, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Il contributo verrà erogato alle imprese di cui al comma 1 che non erano imprese in difficoltà (ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) al 31 dicembre 2019.
  3. In presenza dei requisiti indicati dai commi che precedono le start-up innovative e PMI innovative saranno ammesse al contributo in ragione della priorità temporale delle richieste di erogazione, fino all'esaurimento della dotazione prevista dal comma 1.
  4. Il contributo a fondo perduto è concesso sulla base di un budget previsionale predisposto dai soggetti richiedenti al momento della presentazione dell'istanza, Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, sono forniti ulteriori dettagli inerenti al processo di gestione complessiva della misura, l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione del contributo (ivi incluso in merito al contenuto del budget previsionale) e sono pubblicati gli schemi per la presentazione delle domande, delle richieste di erogazione, nonché l'articolazione dei criteri di valutazione in parametri e le modalità di corresponsione del contributo.
  5. L'istruttoria si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta. Il contributo verrà erogato entro cinque giorni dalla conclusione dell'istruttoria, e in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
  6. i soggetti beneficiari della misura sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, sviluppo, innovazione e/o produzione di tecnologie, processi, dispositivi e/o strumenti per trattare, testare, monitorare, contenere, prevenire e/o fronteggiare l'epidemia da COVID-19, disponibili per l'implementazione in tempi compatibili con l'emergenza.
  7. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 100.000 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 239.
13. 0195. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:

Art. 13-bis.
(Benefìci fiscali ai lavoratori dei comparti essenziali)

  1. Al fine di garantire la continuità delle attività individuate come essenziali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, allegato 3, all'articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: «100» è sostituita dalla seguente;

   b) dopo il comma il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

  3-bis. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 51, comma 1, e all'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 le somme, i sussidi, e il valore normale dei beni e dei servizi, riconosciuti a titolo di erogazione liberale per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 ai soggetti percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, presenti presso le proprie sedi di lavoro nei mesi di marzo e aprile 2020, senza limitazione alcuna di importo o valore, non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Le predette somme, i sussidi, e il valore normale dei beni e dei servizi erogati non sono soggetti a ritenute contributive, previdenziali e assistenziali.
  3-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 0137. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cestari.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Contributi a fondo perduto per il pagamento delle utenze domestiche}

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 100.000 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla concessione di contributi a fondo perduto a beneficio di imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa che si trovano di fronte a una carenza o indisponibilità di liquidità, le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto di quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C.n. 1863/2020, come di seguito specificato.
  2. Ciascun richiedente riceve un contributo fino ad un massimo di 800.000,00 euro, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, il contributo verrà erogato alle imprese di cui al comma 1 che non erano imprese in difficoltà (ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) al 31 dicembre 2019.
  3. In presenza dei requisiti indicati dai commi che precedono le imprese e le persone fisiche esercenti attività di impresa saranno ammesse al contributo in ragione della priorità temporale delle richieste di erogazione, fino all'esaurimento della dotazione prevista dal comma 1.
  4. Il contributo a fondo perduto è concesso sulla base di un budget previsionale predisposto dai soggetti richiedenti al momento della presentazione dell'istanza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, sono individuati i beneficiari dei contributi di cui al comma 1 e forniti ulteriori dettagli inerenti al processo di gestione complessiva della misura, l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione del contributo (ivi incluso in merito al contenuto del budget previsionale) e sono pubblicati gli schemi per la presentazione delle domande, delle richieste di erogazione, nonché l'articolazione dei criteri di valutazione in parametri e le modalità di corresponsione del contributo.
  5. L'istruttoria si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta. Il contributo verrà erogato entro cinque giorni dalla conclusione dell'istruttoria, e in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
  6. I soggetti beneficiari della misura sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente per sostenere i pagamenti delle utenze domestiche.
  7. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 100.000 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 0139. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 55, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso Art. 44-bis:

    1) all'alinea, primo periodo, le parole: «fruito tramite» sono sostituite dalle seguenti: «trasformato in»;

    2) all'alinea, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito.»;

    3) le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «data di efficacia giuridica»;

    4) alle lettere a) e b) la parola: «trasformabili» è sostituita dalla seguente: «trasformate»;

   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione del redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.
  1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano, prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo, L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo è esercitata dalla società partecipata, nonché dai soci, qualora abbiano trasformato attività per imposte anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo.
  1-quater. In caso di cessione dei crediti di cui al comma 1 effettuata da società di persone, rilevano le perdite fiscali e le eccedenze di rendimento nozionale attribuite ai soci e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società nella medesima proporzione di attribuzione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per I soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo è esercitata dai soci che abbiano trasformato attività per imposte anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo.

   c) al comma 2, le parole: «Essi possono essere utilizzati» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati»;

   d) al comma 3:

    1) al secondo periodo, dopo le parole: «deve essere esercitata» sono aggiunte le seguenti «tramite la comunicazione di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016»;

    2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguente: «Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo»;

   e) al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo, inoltre, possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti».
13. 0143. Buratti, Mancini, Bruno Bossio.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 567 del Codice di procedura civile è sempre prorogato fino a 6 mesi su istanza del debitore che rappresenti al Giudice quale giustificato motivo, le oggettive difficoltà riconducibili agli effetti della malattia COVID-19, di cui allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.
  2. Su istanza del debitore, il termine di proroga si applica anche all'ipotesi di Istanza di assegnazione di cui all'articolo 505 Cpc ed alle ipotesi di cui all'art. 529 del Codice di procedura civile
  3. Se oggetto dell'espropriazione è l'immobile adibito a prima casa di abitazione del debitore esecutato o diritti reali di godimento su esso gravanti, il termine è sempre di 6 mesi.
  4. Dopo l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 530 Codice di procedura civile le operazioni di vendita possono essere sospese fino a 6 mesi su istanza del debitore che rappresenti oggettive e documentate difficoltà riconducibili ai motivi di cui al comma 1.
13. 0150. Minardo, Potenti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Turri, Cavandoli, Covolo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifica alla legge n. 160 del 2019 in materia di ampliamento della misura del credito d'imposta per ricerca e sviluppo riconosciuto alle attività di design e di ideazione estetica)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 198 dopo le parole: «a quello in corso al 31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti: «e per i quattro periodi d'imposta successivi»;

   b) comma 203 al primo periodo dopo le parole: «nel limite massimo di 3 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «o di 6 milioni di euro nei casi di attivazione di strumenti preventivi di compliance fiscale»;

   c) al comma 203 al terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 25 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro o di 4,5 milioni di euro nei casi di attivazione di strumenti preventivi di compliance fiscale, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi».

  2. In considerazione dell'emergenza economica in atto, al fine di consentire la possibilità di fruire del credito d'imposta di cui ai commi da 198 a 207 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificati dal comma 1 del presente articolo, già nelle liquidazioni di giugno 2020 i soggetti economici ivi individuati in presenza di attività di innovazione ritenute agevolabili accedono alle misure ivi previste anche in assenza dei decreti previsti dai commi 200 e 204, mediante autocertificazione della rigorosa e puntuale aderenza degli investimenti effettuati ai criteri e ai limiti indicati dalla norma.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
13. 0160. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione di un fondo straordinario per il rinnovo del parco dei veicoli commerciali)

  1. Al fine di incentivare il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali con massa complessiva fino a 3,5 t, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo triennale denominato «Fondo per il rinnovo dei veicoli commerciali» con una dotazione complessiva pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  2. Il fondo è destinato a finanziare un incentivo all'acquisto di veicoli commerciali nuovi, con massa complessiva fino a 3,5 t, a fronte della rottamazione di veicoli della medesima categoria appartenenti a classi di inquinamento Euro 4 o antecedenti.
  3. L'incentivo di cui al comma 2 è concesso all'acquisto di un qualunque veicolo commerciale della categoria N1 in corrispondenza della classe di appartenenza, disciplinate all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

  Kg

  Contributo (euro)

  >1760

  3.000

  1306 - 1760

  2.000

  <1306

  1.000

  4. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e del trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dell'incentivo secondo i criteri di cui al presente comma.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2020, n. 289.
13. 0161. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione di un fondo straordinario per il rinnovo dei parco dei veicoli industriali)

  1. Al fine di incentivare il rinnovo del parco circolante dei veicoli industriali con massa complessiva maggiore di 3,5 t, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è istituito un fondo triennale denominato «Fondo per il rinnovo dei veicoli industriali» con una dotazione complessiva pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  2. Il fondo è destinato a finanziare un incentivo all'acquisto di veicoli industriali nuovi, con massa complessiva maggiore di 3,5 t, con alimentazione alternativa, come definito all'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, ovvero diesel Euro VI d, a fronte della rottamazione di veicoli della medesima categoria appartenenti a classi di inquinamento Euro IV o antecedenti.
  3. Con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dell'Incentivo secondo i criteri di cui al precedente comma.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 450 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2020, n. 289.
13. 0162. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Accesso delle imprese alla finanza alternativa)

  1. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che concedano finanziamenti a piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero che sottoscrivano titoli di debito delle medesime imprese.
  2. Al comma 6-bis, primo periodo, dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: «emessi da piccole medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «, nonché in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che realizzino, ai sensi della medesima legge 30 aprile 1999, n. 130, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni emesse da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo».
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell'operazione degli investitori istituzionali o professionali nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura degli interventi.
  4. Al fine di favorire l'accesso al credito sotto qualsiasi forma da parte delle imprese, la garanzia del Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche in favore delle istituzioni finanziarie nazionale e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi alle suddette imprese.
*13. 0163. Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Squeri, Polidori, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Accesso delle imprese alla finanza alternativa)

  1. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che concedano finanziamenti a piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero che sottoscrivano titoli di debito delle medesime imprese.
  2. Al comma 6-bis, primo periodo, dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: «emessi da piccole medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «, nonché in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che realizzino, ai sensi della medesima legge 30 aprile 1999, n. 130, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni emesse da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo».
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell'operazione degli investitori istituzionali o professionali nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura degli interventi.
  4. Al fine di favorire l'accesso al credito sotto qualsiasi forma da parte delle imprese, la garanzia del Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche in favore delle istituzioni finanziarie nazionale e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi alle suddette imprese.
*13. 0169. Centemero, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Semplificazione delle procedure di liquidazione)

  1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura, colpite dall'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui al comma 1 dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, riferiti agli anni 2017-2018-2019 per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio.
  2. La presenza all'interno della graduatoria dei soggetti ammessi, adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Ministero, da diritto al beneficiario di ricevere senza indugio la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario. A tal fine, il Ministero provvede a definire tempestivamente, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del sistema bancario, le modalità per assicurare la fruizione di detti aiuti da parte dei soggetti beneficiari.
  3. Entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, sono altresì concluse le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020.
  4. Tutte le somme che, in seguito ai controlli effettuati successivamente all'erogazione, non risultano certificabili secondo le disposizioni comuni previste per i fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) sono coperte mediante il corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.
13. 0177. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in favore del settore agricolo e della pesca)

  1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso 4-bis, le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15 maggio».

   b) al comma 3-ter, l'ultimo periodo è sostituito dai seguente: «Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.».

   c) dopo il comma 3-novies sono aggiunti i seguenti:

   «3-decies. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, al comma 10 è aggiunto infine il seguente periodo: A decorrere dal 1 gennaio 2021, e comunque non prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate:
   3-undecies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, il Governo è delegato a definire, nel breve periodo, una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.
   3-duodecies, Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, le parole: “entro il termine di tre mesi”, sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di sei mesi”. Tali disposizioni si applicano a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
   3-terdecies, Al fine di favorire l'emersione di prestazioni da lavoro dipendente in agricoltura non denunciate, alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica un'imposta sostituiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.
   3-quaterdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di applicazione del comma.
   3-quinquiesdecies. Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'articolo 3, comma 3, è sostituito dal seguente: “3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino”.
   3-sexiesdecies. Al fine di tutelare i prodotti di cui al Regolamento UE 1151/2012, con particolare riferimento alla fase di commercializzazione e vendita al consumo, sono vietate le pratiche commerciali svalorizzanti dei prodotti DOP, IGP, STG agricoli e alimentari. È in particolare vietato:

    1) il posizionamento di vendita di prodotti DOP e IGP nella gamma “primo prezzo”, ovvero nelle linee commerciali “low cost”;

    2) porre in vendita prodotti DOP e IGP a un prezzo “normalmente praticato” inferiore a quelli medi di mercato dei prodotti non DOP e IGP ma paragonabili per merceologia, formato di vendita e caratteristiche, facendo anche riferimento ai prezzi rilevati dalle principali Camere di Commercio italiane per tanti prodotti;

    3) prevedere per le DOP e IGP “da ricorrenza” o che comunque hanno campagne di vendita molto limitate nell'arco dell'anno, una regolamentazione delle promozioni basata sul prezzo, limitandone sia la durata in termini relativi e assoluti sia l'entità a livello di percentuale di riduzione del prezzo. 3-septiesdecies. Con decreto non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definitive le modalità attuative del comma 3-sexiesdecies».

   d) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

   «10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. Con lo stesso decreto sono definite la durata temporale e le modalità della deroga».
13. 0174. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 78 del decreto-legge n. 18 del 2020)

  1 All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni della legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   “4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 nonché del valore del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il dima e l'ambiente di cui art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondente a detti titoli, agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione”».
13. 045. Nevi, Novelli, Bagnasco.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 78 comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 Aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, è in ogni caso garantita, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la liquidazione degli aiuti PAC, dei contributi PSR e dei premi di filiera relativi alla campagna 2019».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo di sui all'articolo 126, comma 4 del citato decreto-legge.
13. 017. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure a sostegno del comparto vitivinicolo)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese che operano nel comparto vitivinicolo, la dotazione finanziaria destinata alla programmazione nazionale di sostegno al settore relativa alla campagna 2019/2020, è incrementata di 10 milioni di euro a favore dell'attivazione dello strumento di «vendemmia verde» su tutto il territorio nazionale.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle attività produttive, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano, può disporre l'utilizzo delle eccedenze di vino e di distillati di vino e vinacce per la produzione di igienizzanti e disinfettati a base alcolica destinati ad uso sanitario, domestico e personale.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 0175. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure di rilancio del comparto vitivinicolo)

  1. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 10 è sostituito dai seguenti:

   «10. La resa massima di uva a ettaro delle unità vietate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate, tenuto conto delle specificità territoriali.
   10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definite le aree vietate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. Con lo stesso decreto sono definite la durata temporale e le modalità della deroga. Per l'anno 2020 Consorzi di Tutela possono approvare la riduzione delle rese per ettaro con approvazione del Consiglio di Amministrazione, in deroga alle disposizioni vigenti».

  2. Al fine di favorire la vendita telematica dei prodotti viti vinicoli, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disposizioni volte a semplificare la vendita diretta Online, autorizzando i consorzi o le associazioni di produttori delle strade del Vinosa svolgere il ruolo di sostituto fiscale che gli assodati possono utilizzare per la vendita, per la spedizione, per la creazione di depositi fiscali virtuali nei vari Paesi e per l'assolvimento delle accise.
  3. Al fine di smaltire le eccedenze di vini comuni e per garantire una adeguata produzione di alcol etilico e disinfettanti a base alcolica, è stanziato l'importo di 30 milioni per l'anno 2020, da destinare ai produttori e detentori di vino da tavola di produzione nazionale che cedono il proprio prodotto, detenuto alla data dell'8 aprile 2020, a distillerie riconosciute nel territorio nazionale. Il relativo contributo erogato a favore dei produttori e detentori di vino per la cessione dei loro prodotti è fissato a 1,5 euro/grado/ettolitro. Il pagamento del contributo è condizionato alla dimostrazione del pagamento di un prezzo di acquisto da parte delle distillerie almeno pari all'importo dell'aiuto. All'onere di cui alla presente legge pari nel limite 30 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 II Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto di natura non regolamentare, le relative disposizioni attuative.
13. 046. Spena.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure di ristoro del settore vitivinicolo di qualità)

  1. In favore delle aziende di produzione dei vini DOCG, DOC, IGT e IGP, nonché dei produttori associati nell'ambito delle strade del vino di cui 27 luglio 1999, n. 268 è costituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo di 50 milioni di euro destinato:

   a) al ristoro delle perdite di fatturato superiori al 30 per cento rilevato rispetto al fatturato del periodo gennaio-aprile dell'anno precedente o per le aziende di nuove costituzione, il 50 per cento degli oneri di costituzione;

   b) al sostegno diretto alle spese di commercializzazione e penetrazione commerciale;

   c) al sostegno diretto alle spese di realizzazione di spazi di vendita, in specifici corner, nell'ambito della grande distribuzione organizzata (GDO), sia da parte dei singoli produttori, sia delle aziende associate in consorzi;

  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono emanate le disposizioni applicative del comma 1
  3. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono applicazione dell'articolo 107, parte 2, lettera b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), riguardante la compatibilità degli aiuti di stato in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disposizioni volte a semplificare la vendita diretta online, autorizzando i consorzi dei produttori dei vini di cui al comma 1 o le associazioni di produttori delle strade del Vino, a svolgere gli adempimenti fiscali per conto degli associati.
13. 054. Occhiuto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Smaltimento delle eccedenze di prodotti agroalimentari tipici)

  1. Al fine di consentire lo smaltimento delle eccedenze di prodotti DOP, IGP, STG agricoli e alimentari di cui al Regolamento UE 1151/2012, è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a favorire la commercializzazione di tali prodotti presso gli esercizi commerciali alimentari al dettaglio di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con particolare riferimento alla vendita dei prodotti agroalimentari tipici regionali negli esercizi operanti nei medesimi territori, secondo modalità che ne preservino l'immagine, mediante posizionamento in specifici corner. La misura si attua attraverso accordi di commercializzazione tra le associazioni dei produttori e quelle dei commercianti, nei quali deve essere prevista la messa in vendita dei prodotti ad un prezzo al consumatore finale ridotto fino ad un massimo del 30 per cento dei prezzi abitualmente praticati, come rilevati dalle principali Camere di Commercio. La misura si sostanzia:

   a) nella concessione di un credito d'imposta ai produttori pari al 50 per cento della differenza tra il prezzo abituale di vendita e il prezzo di cessione stabilito dagli accordi;

   b) nella concessione di un credito d'imposta agli esercizi commerciali per l'allestimento dei corners, nell'ambito dei quali deve essere evidenziato che si tratta di una vendita straordinaria legata all'emergenza sanitaria in atto;

  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di applicative delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Una quota parte delle risorse del fondo, pari a 5 milioni di euro, è destinata per l'anno 2020 alla realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di promuovere il consumo dei prodotti di cui al comma 1.
  4. Sono vietate e costituiscono pratica commerciale sleale, le pratiche commerciali svalorizzanti quali il posizionamento di vendita dei prodotti di cui al comma 1 nella gamma «primo prezzo», ovvero nelle linee commerciali «low cost». Tali pratiche sono punite ai sensi del comma 2-quater dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  5. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono applicazione dell'articolo 107, parte 2, lettera b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), riguardante la compatibilità degli aiuti di stato in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 047. Spena.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure in favore degli agriturismi)

  1. Alle imprese agricole autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica e risultanti regolarmente inserite e attive sul Repertorio nazionale dell'agriturismo istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 giugno 2014, è concesso un contributo straordinario per ogni mancata presenza determinata dalla differenza tra le presenze effettive del periodo gennaio-giugno 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020. Le mancate presenze sono quantificate sulla base delle comunicazioni effettuate alle competenti Questure ai sensi della normativa sulla sicurezza pubblica. E altresì concesso un contributo straordinario per mancata presenza alle altre aziende agrituristiche che non offrono servizio di alloggio. In quest'ultimo caso, per il calcolo della mancata presenza, si adotta la percentuale di riduzione media a livello regionale rilevata per le strutture con alloggio. Il contributo di cui al presente comma può essere finalizzato allo sviluppo di azioni di multifunzionalità nel settore dell'ospitalità agroturistica, con riferimento allo sviluppo di modalità di fruizione alternative dei servizi scolastici. Il contributo di cui al presente articolo, sul quale può essere prevista anche un'anticipazione, è concesso nel limite di spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2020, sulla base di criteri e modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, come temporaneamente modificate dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo 2020 .
  2. A valere sulle risorse del presente comma, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è assegnata la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di campagne promozionali in favore del sistema agrituristico nazionale al fine di favorire l'accesso dei consumatori alle strutture sia in termini di produzioni agroalimentari che di fruizione degli spazi.
  3. All'onere di cui al comma 1, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono II relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 048. Spena, Nevi, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure a sostegno del canale di distribuizione alimentare Horeca)

  1 Alle imprese operanti nel canale distribuzione alimentare Horeca al servizio dei settori dell'ospitalità, della ristorazione e del catering del settore florovivaistico che hanno dovuto ridurre o interrompere interrotto produttiva e commerciale a seguito dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni è concesso un contributo straordinario calcolato in proporzione al minor volume di affari realizzato rispetto agli stessi periodi temporali dell'anno precedente. All'indicazione del minor volume di affari si procede mediante autocertificazione resa dai titolari delle imprese ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000. Il contributo di cui al presente comma, sul quale può essere prevista anche un'anticipazione, è concesso nel limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020, sulla base di criteri e modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», come temporaneamente modificate dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo 2020. Al relativo onere, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 053. Nevi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure a tutela delle imprese del comparto agricolo)

  1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura, per il periodo di validità della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19, trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi commi.
  2. Per prestazioni agricole di lavoro accessorio in agricoltura si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  4. È vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore all'arco temporale di trenta giorni successivi.
  6. Il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal committente con le modalità previste dall'articolo 1, commi 910-913, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
  7. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  8. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
  9. II committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro. In sede di prima applicazione, tale versamento avverrà entro il 16 del quarto mese successivo alla prestazione.
  10. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  11. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
13. 0149. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure a sostegno del reddito delle imprese che operano nel comparto lattiero-caseario)

  1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese che operano nel comparto lattiero- caseario, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i soggetti che a vario titolo acquistano e trasformano latte su territorio nazionale sono obbligati ad acquistare ed utilizzare latte proveniente dagli allevatori italiani. Solamente qualora la quantità di latte non risultasse sufficiente per il fabbisogno dei consumatori italiani, acquirenti e trasformatori del latte saranno autorizzati ad acquistare o utilizzare latte proveniente da Paesi della Unione europea.
  2. I contravventori di quanto stabilito nel comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 100.000,00.
  3. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza, dell'accertamento delle violazioni d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato e dell'erogazione delle sanzioni di cui al comma 2, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  4. Gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con, decreto del Ragioniere Generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento dell'emergenza nel settore agroalimentare e per compensare la riduzione della produzione nell'ambito lattiero-caseario
  5. All'articolo 3, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte bovino dall'estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e del prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario».
13. 0151. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Accordo di filiera per l'agroalimentare made in Italy)

  1. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo 5 milioni di euro per il finanziamento per la sottoscrizione di accordi e impegni comuni fra gli operatori della filiera agroalimentare per la tutela e la promozione sul mercato interno di prodotti agroalimentari «made in Italy» di alto valore qualitativo.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 0152. Loss, Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sostegno al comparto suinicolo)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese che operano nel comparto suinicolo, le risorse del Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 sono incrementate di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 0153. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure a sostegno del settore florovivaistico)

  1. Per far fronte al danno di mancato reddito dovuto all'impossibilità di vendita dei prodotti deperibili derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese floricole e florovivaistiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione di 1 miliardo di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. .
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 0155. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 78, commi da 4-bis a 4-quinquies, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che abbiano subito danni diretti o indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a 15 anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma) pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13. 0170. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di filiera agroindustriale della canapa)

  1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «b) i semilavorati e altri prodotti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali e commerciali di diversi settori, compreso quello energetico».

   b) all'articolo 2, comma 3, le parole da: «esclusivamente» ad: «aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «per la produzione e la vendita».

   c) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «7-bis. I semilavorati e gli altri prodotti, di cui all'articolo 2, non rientrano nel campo di applicazione delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
13. 0171. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Incentivo all'organizzazione di eventi promozionali presso le aziende agricole)

  1. Al fine di fronteggiare le ricadute della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul sistema agricolo e sul suo rapporto con il turismo internazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale per rilanciare, attraverso eventi promozionali ed informativi, le produzioni agroalimentari, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle spese sostenute dalle imprese agricole, organizzate in forma singola o associata, per la progettazione e l'organizzazione di eventi ed incontri promozionali ed informativi, anche di piccola entità, rivolti a turisti ed aventi ad oggetto le produzioni agricole aziendali.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 0179. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Campagne promozionali internazionali settori agricoli in crisi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il «Fondo nazionale Campagne promozionali internazionali settori agricoli in crisi» al fine sostenere, attraverso campagne promozionali internazionali i settori agricoli in crisi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a potenziare le attività di informazione e di promozione sui mercati esteri dei prodotti agricoli presso i consumatori e a migliorare la qualità dei medesimi prodotti in un'ottica di sistema Paese che punti sul modello Italia caratterizzato da elementi di salubrità dei cibi, dieta mediterranea, paesaggio, ruralità.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annuì per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

   n. 289.
13. 0180. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Finanziamenti garantiti dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura)

  1. A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito ed incentivare e sostenere politiche di investimento nel settore agricolo da parte di giovani, l'ISMEA, limitatamente all'anno 2020 e nell'ambito delle disposizioni transitorie e straordinarie previste dal comma 1 del precedente articolo 13, stanzia quota parte delle risorse finanziarie di cui al comma 11 del medesimo articolo a garanzia delle finalità del presente articolo.
  2. Ai fini di cui al precedente comma 1:

   a) all'articolo 13 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 4-quater è aggiunto il seguente periodo: «In caso di esito infruttuoso della predetta procedura competitiva, i terreni possono essere concessi in godimento gratuito, per un periodo non superiore a 15 anni, alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, selezionate attraverso un bando pubblico, per la realizzazione di investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Si applicano agli investimenti, ove richiesto, le agevolazioni di cui al capo 111 del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. Il presente comma si applica anche ai terreni di cui agli articoli 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»; di conseguenza le parole «ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata» sono soppresse;

    2) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente: «4-septies. Tutte le imposte per il processo verbale notarile di cui al comma 4-bis e per l'iscrizione dell'ipoteca legale di cui al comma 4-quater si intendono dovute in misura fissa», conseguentemente al comma 4-bis le parole «L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile è dovuta in misura fissa» sono soppresse.

   b) all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.»

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte nel limite delle risorse disponibili all'articolo 13, comma 11.
13. 069. Fornaro, Pastorino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura)

  1. All'articolo 13, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-bis, l'ultimo periodo è soppresso;

   b) al comma 4-quater, primo periodo, le parole: «ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata», sono soppresse;

   c) al comma 4-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito infruttuoso della predetta procedura competitiva, i terreni possono essere concessi in godimento gratuito, per un periodo non superiore a 15 anni, alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, selezionate attraverso un bando pubblico, per la realizzazione di investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Si applicano agli investimenti, ove richiesto, le agevolazioni di cui al capo III del titolo I dei decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. Il presente comma si applica anche ai terreni di cui agli articoli 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»;

   d) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente: «4-septies. Tutte le imposte per il processo verbale notarile di cui al comma 4-bis e per l'iscrizione dell'ipoteca legale di cui al comma 4-quater si intendono dovute in misura fissa».

  2. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.».

  3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovante in agricoltura».
13. 095. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli)

  1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del virus da COVID-19, all'articolo 10 dei decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino ai 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni».
  2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
13. 0136. Guidesi, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Cestari.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGEA, nonché tutti gli altri organismi pagatori regionali, sono autorizzati al pagamento, nella misura massima del 60 per cento, di tutti i premi connessi alle misure a superficie, ivi compresi quelli relativi alle annualità 2017-2018-2019, anche in deroga agli eventuali codici ostativi eventualmente riscontrati nell'elaborazione di ogni singola richiesta.
13. 0115. Deidda, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Credito di imposta per le spese sostenute dalle imprese agricole)

  1. Allo scopo di sostenere la continuità dell'attività agricola nella fase legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese agricole è riconosciuto, per il periodo di imposta 2020, un credito nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il ricorso a prestazioni, da parte di soggetti terzi abilitati, relative all'espletamento degli adempimenti periodici di tipo contabile, fiscale e previdenziale, nonché degli adempimenti relativi all'impiego di servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 0138. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cestari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Estensione Fondo di garanzia imprese della pesca)

  1. Per facilitare l'accesso al credito delle imprese di pesca, all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «e alle imprese agricole» sono sostituite dalle seguenti: «, alle imprese agricole e della pesca»;

   b) al secondo periodo le parole: «e delle imprese agricole» sono sostituite seguenti: «, delle imprese agricole e della pesca».

  Conseguentemente, all'articolo 13, sopprimere il comma 11.
13. 085. Galizia, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Incremento Fondo per la competitività delle filiere agricole)

  1. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata per gli anni 2020, 2021 e 2022 con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.
  2. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ottanta».
13. 093. Grimaldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, in quanto compatibili, ai pescatori autonomi, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 126, comma 4.
13. 015. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, prevede la liquidazione del fondo della misura sociale straordinaria di cui, all'articolo 1, comma 121, della legge n. 205 del 2017 e all'articolo 1, comma 673, della legge n. 145 del 2018, riguardante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio del triennio 2018-2020.
13. 016. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Limitatamente all'anno 2020, ai soggetti fino a 40 anni che renderanno prestazioni di lavoro a favore di imprese del settore agricolo è prevista la corresponsione di un voucher da utilizzare entro un anno dall'emissione per la prenotazione di un viaggio o di un pacchetto turistico nel territorio italiano nel limite massimo di 500 euro.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 126, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
13. 018. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sostegno alla partecipazione di buyers stranieri ad eventi fieristici nazionali)

  1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare l'internazionalizzazione del sistema Made in Italy agroalimentare con particolare riferimento alla partecipazione di buyers stranieri ad eventi e manifestazioni fieristiche settoriali e diffusi sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale è istituito il Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon fieristici con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
  2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 200 euro per buyers, a copertura parziale della spesa sostenuta per la partecipazione agli eventi e alle manifestazioni di cui al comma precedente.
  3. Con decreto del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 0176. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Incentivi alla partecipazione di eventi e manifestazioni fieristiche)

  1. Le imprese agricole singole o associate, iscritte al Registro delle imprese, che partecipano ad eventi e fiere al di fuori del territorio nazionale per promuovere i prodotti agricoli e dell'agroalimentare italiano, possono beneficiare di un rimborso relativamente alle spese sostenute e documentate per le predette attività fino al prossimo 31 dicembre 2021, fino ad un massimo complessivo di 2.000 euro;
  2. Il rimborso di cui al comma 1, avviene attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute. Il credito d'imposta è rateizzato in tre rate annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
13. 0178. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Credito d'imposta formazione manager internazionalizzazione)

  1. Alle imprese agricole, singole e associate, che sostengono spese in attività di formazione finalizzate ad accrescere le proprie conoscenze e competenze sui temi dell'internazionalizzazione, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è concesso un credito d'imposta secondo le modalità richiamate nei successivi commi.
  2. Il credito d'imposta di cui al primo comma, è attribuito nella misura del 40 per cento, fino ad un importo massimo di euro 1.000, delle spese sostenute e documentate da ciascun beneficiario per le attività di formazione di cui al comma 3.
  3. Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze degli imprenditori agricoli riguardanti percorsi di internazionalizzazione d'impresa che includano attività e competenze in ambito organizzativo, legale, fiscale e contrattuale necessarie ad analizzare e individuare nuovi mercati e clienti stranieri.
  4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 2 ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
13. 0154. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure di sostegno al settore fieristico)

  1. Le imprese operanti nel settore fieristico internazionale, nazionale e regionale che hanno dovuto interrompere l'attività produttiva, organizzativa e commerciale a seguito dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e successive integrazioni e modificazioni è concesso un contributo straordinario calcolato in proporzione al minor volume di affari realizzato rispetto agli stessi periodi temporali dell'anno precedente. La misura si applica altresì alle spese derivante dall'annullamento o dalla posposizione delle manifestazioni. All'indicazione del minor volume di affari o delle spese di annullamento o posposizione si procede mediante autocertificazione resa dai titolari delle imprese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il contributo di cui al presente comma, sul quale può essere prevista anche un'anticipazione, è concesso nel limite di spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2020, sulla base di criteri e modalità definite con decreto di natura non regolamentare dello Sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», come temporaneamente modificate dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo 2020 .
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 043. Fiorini, Marrocco, Perego Di Cremnago.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Integrazione del Fondo di garanzia delle opere idriche)

  1. All'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole «Cassa conguaglio per il settore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA»;

   b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. In considerazione dell'emergenza COVID-19, nelle more dell'insediamento del Comitato di valutazione del rischio istituito presso la CSEA e in sede di prima attuazione, fino al 31 dicembre 2021, si applicano le modalità semplificate di gestione del Fondo stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con provvedimenti urgenti adottati ai sensi e nei limiti fissati al comma 3.
   3-ter. Il Fondo di cui al comma 1, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, è integrato di un importo pari a cinquanta milioni di euro all'anno. Le opere ammesse a garanzia possono beneficiare, attraverso CSEA, del sostegno e dei finanziamenti di altre istituzioni pubbliche europee.»;

   c) al comma 4, le parole «il provvedimento di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «i provvedimenti di cui ai commi 3 e 3-bis».

  2. È autorizzata la spesa di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 di cui al comma 3-ter dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e il relativo importo è versato dal Ministero dell'economia e finanze a CSEA, per cinquanta milioni di euro in unica soluzione ed entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i restanti 50 milioni entro il 31 dicembre 2020.
13. 094. Daga.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure di sostegno dei lavoratori autonomi)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai lavoratori autonomi, che esercitano arti e professioni e i cui redditi sono determinati ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
13. 079. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga moratoria finanziamenti)

  1. I termini di scadenza di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 31 dicembre 2020.
13. 0146. Ungaro, Mor, Moretto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Ulteriori misure di sostegno finanziario)

  1. All'articolo 56, comma 2, alinea, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «le imprese come definite al comma 5» sono inserite le seguenti: «gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale oggetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e organismi di investimento collettivo del risparmio colpite dall'epidemia di COVID-19».
13. 0124. Rixi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Moratoria dei debiti)

   1. All'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguente: «28 febbraio 2021».
*13. 034. Squeri.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Moratoria dei debiti)

   1. All'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguente: «28 febbraio 2021».
*13. 0105. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Moratoria dei debiti)

   1. All'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguente: «28 febbraio 2021».
*13. 0134. Tarantino, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Moratoria dei debiti)

   1. All'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguente: «28 febbraio 2021».
*13. 0133. Benamati, Buratti, Topo, Mura, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono prorogate al 28 febbraio 2021.
13. 014. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
13. 081. Torto, Donno.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. Al comma 2 dell'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 28 febbraio 2021 è sospeso sino al 28 febbraio 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, con automatico allungamento del contratto di provvista unitamente agli elementi accessori, senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti, con esclusione di interessi aggiuntivi ed alle stesse condizioni del contratto originario; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale».
13. 0106. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione include anche le rate scadute e non pagate nei 90 giorni precedenti al 17 marzo 2020».
*13. 080. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione include anche le rate scadute e non pagate nei 90 giorni precedenti al 17 marzo 2020».
*13. 0148. Ungaro, Marattin, Moretto, Mor.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione include anche le rate scadute e non pagate nei 90 giorni precedenti al 17 marzo 2020».
*13. 0126. Benamati, Buratti, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti».
**13. 098. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti».
**13. 0104. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti».
**13. 033. Squeri.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti».
**13. 0132. Benamati, Buratti, Topo, Mura, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis
(Sostegno alle imprese labour intensive)

  1. All'articolo 56, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le imprese che nell'esercizio precedente hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie».
13. 066. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis

  1. Al fine di assicurare la compensazione finanziaria, nel limite massimo di dotazione del fondo di cui al presente articolo, di quanto eventualmente corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell'applicazione di eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri, determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
13. 011. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis
(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servigio privati)

  1. L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: Articolo 62-bis(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servizio privati) – 1. Al fine di garantire la continuità del servizio nel tempo, i termini relativi allo svolgimento delle attività di cui al decreto ministeriale n. 203 del 1° dicembre 2015 «Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone», al decreto dirigenziale 17 aprile 2012 «Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune» e successive modificazioni e integrazioni, del decreto dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016, recante «Impianti aerei e terrestri». Prescrizioni tecniche riguardanti le funi e del citato decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativo alle scadenze revisionali di ascensori e scale mobili, sono prorogati di dodici mesi ferma restando la dichiarazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.
13. 029. Porchietto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Il fondo di cui all'articolo 49 comma 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è rifinanziato nella misura del 100 per cento.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'obbiettivo medio termine (OMT) presentato all'Unione europea.
13. 0168. Nardi, Pezzopane.

ART. 14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

  1. Sostituire il comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 con:

   «12. Presso l'istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi. Ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica e ai programmi di valorizzazione di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, e al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 predisposti dagli Enti del Terzo Settore per iniziative di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
   12-bis. Il fondo può prestare garanzia totale, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo del 23 luglio 1999 n. 242 e ai programmi di valorizzazione predisposti dagli Enti del Terzo Settore per iniziative di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
   12-ter. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi al tasso massimo dell'1,5 per cento, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, e per i programmi di valorizzazione di cui al precedente comma 2 secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'istituto per il Credito Sportivo. Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'istituto per il Credito Sportivo è autorizzato a concedere garanzia anche fino al 100 per cento del mutuo erogato.

   Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

   12-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 180 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12.».
14. 1. Osnato, Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 200 milioni;

   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   «2-bis. In applicazione del presente articolo, ai soggetti di cui all'articolo 95, comma 1 dei decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il Credito Sportivo eroga un finanziamento con rimborso a 60 mesi e con pre-ammortamento di un anno. La domanda per l'ottenimento del finanziamento da parte dei soggetti di cui al comma 1, deve essere determinata ed evasa dall'istituto del Credito Sportivo o da altro istituto bancario entro 30 giorni dal ricevimento formale. L'entità finanziabile è stabilita:

   a) per un importo massimo relativo all'80 per cento delle somme non incassate dall'associazione o società sportiva per l'inattività sportiva-gestionale risultante dalle scritture contabili e dall'auto certificazione redatta a norma di legge da parte del soggetto interessato;

   b) per un ulteriore importo relativo alla riduzione del fatturato preventivato e inerente al periodo successivo alla riapertura e ripresa dell'attività risultante dalle scritture contabili dell'anno precedente e dall'autocertificazione redatta a norma di legge da soggetto interessato.».

   c) sostituire il comma 3 con il seguente:

   «Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 205 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12. Quanto a 175 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
14. 4. Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, D'Attis.

  Apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro;

   b) al comma 2, le parole: 5 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 15 milioni di euro;

   c) dopo il comma 2 inserire il seguente:

   «2-bis. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono destinate ai finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, per una quota del quaranta per cento alle erogazioni di importo fino a 25,000 euro, e, per una quota del sessanta per cento, a quelle di importo superiore a 25.000 euro e fino ad un importo di 300.000 euro.»;

   d) al comma 3, sostituire le parole: 35 milioni di euro con le seguenti: 105 milioni di euro ed alla fine aggiungere il seguente periodo: Agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 43.
14. 3. Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, Fiorini.

  Al comma 1 sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti: e a 70 milioni, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 2. Lotti, Rossi, Prestipino.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Ai finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, che superano l'importo di 100.000 euro, si applica un tasso di interesse non superiore all'1 per cento.
14. 6. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. La possibilità per le regioni, i comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, di conferire risorse al Fondo centrale di garanzia PMI ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa, prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera n), del presente provvedimento, è estesa al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
14. 5. Belotti, Guidesi, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Ribolla.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo straordinario affitto per l'emergenza COVID-19 in favore degli operatori del settore sportivo dilettantistico, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, al fine di consentire il pagamento dei canoni di locazione a privati, durante l'emergenza sanitaria fino a sua cessata evidenza.
14. 7. Bucalo, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le misure temporanee di cui all'articolo 1, nonché, se compatibili, le altre misure previste dal presente decreto. I benefici di cui agli articoli 1 e 14 non sono tra loro cumulabili.
*14. 8. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Pezzopane.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le misure temporanee di cui all'articolo 1, nonché, se compatibili, le altre misure previste dal presente decreto. I benefici di cui agli articoli 1 e 14 non sono tra loro cumulabili.
*14. 9. Gastaldi, Belotti, Basini, Colmellere, Furgiuele, Fogliani, Patelli, Latini, Racchella, Sasso, Tarantino, Paternoster, Dara, Piastra, Pettazzi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le misure temporanee di cui all'articolo 1, nonché, se compatibili, le altre misure previste dal presente decreto. I benefici di cui agli articoli 1 e 14 non sono tra loro cumulabili.
*14. 11. Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. I termini di scadenza previsti delle concessioni relative all'affidamento di impianti sportivi di cui al comma 1 sono posticipati di 6 mesi, anche in deroga delle previsioni contenute nel codice dei contratti pubblici.».
14. 10. Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, D'Attis.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di sostenere gli interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi e a condizione che tali interventi siano realizzati entro la fine del 2020 è previsto che:

   a) il limite complessivo entro il quale è riconosciuto per l'anno 2020 il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è innalzato da 13,2 milioni di euro a 50 milioni di euro;

   b) la misura del credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 177 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è innalzata all'80 per cento.

  Conseguentemente, alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti: e per le disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 36,8 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 12. Lotti, Rossi, Prestipino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire il soddisfacimento di tutte le domande di indennità formulate ai sensi dell'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che siano rimaste insoddisfatte al momento di entrata in vigore della presente legge, le risorse ordinariamente trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di un importo corrispondente a quello necessario.

  Conseguentemente, alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti: e per le disposizioni di cui al comma 3-bis, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 13. Lotti, Rossi, Prestipino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e garantire un riassorbimento dei debiti, alle concessioni d'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, in essere alla data di approvazione del presente decreto legge, è concessa una proroga fino al 30 aprile 2021.
14. 14. Lotti, Rossi, Prestipino, Pezzopane.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le misure temporanee di cui all'articolo 1, nonché, se compatibili, le altre misure previste dal presente decreto. I benefici di cui agli articoli 1 e 14 non sono tra loro cumulabili.
14. 15. Zanettin, Bond.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Dopo l'articolo 95 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è inserito il seguente:

«Art. 95-bis.
(Credito imposta per canoni impianti sportivi)

   1. Ai locali utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 95, comma 1, si applica il credito d'imposta nella misura prevista all'articolo 65 comma 1 del presente decreto a favore dei proprietari degli immobili con categoria catastale C4 e D6 in relazione alla riduzione del canone accordato al conduttore per il mese di marzo 2020.
   2. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020, provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
14. 16. Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, D'Attis.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Dopo l'articolo 95 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è inserito il seguente:

«Art. 95-bis.
(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali dei premi dell'associazione obbligatoria e dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi per lo sport)

  1. Ai soggetti di cui all'articolo 95, comma 1, ai quali è applicato quanto previsto dagli articoli 61 e 62, la prevista sospensione dei versamenti, premi e termini è da intendersi al 31 agosto 2020. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 settembre 2020 o mediante 8 rate a partire dal 31 settembre 2020.
  2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
14. 17. Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, D'Attis.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Dopo l'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è inserito il seguente:

«Art. 96-bis.
(Fondo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche)

   1. Al fine di sostenere l'attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nei registro tenuto presso il CONI, delle federazioni sportive nazionale e delle altre istituzioni sportive riconosciute dal CONI impossibilitate ad operare nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
   2. I criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
   3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
14. 18. Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, D'Attis.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Alla società Sport e salute di cui 629 e successivi, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnati 50 milioni di euro da erogare alle federazioni sportive nazionali in favore e dalla ripresa degli allenamenti in vista delle prossime olimpiadi Tokyo 2021, nonché per la copertura dei costi relativi al ripristino degli impianti e della logistica. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 19. Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, D'Attis.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   «3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con le modalità ivi previste, anche ai titoli di accesso relativi alle attività e ad eventi sportivi organizzati da associazioni, società sportive, federazioni sportive e dagli altri enti sportivi riconosciuti e dai gestori degli impianti sportivi.».
14. 20. Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, D'Attis.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli)

  All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «decurtazioni di corrispettivo, né» sono soppresse le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti «31 luglio 2020».
14. 01. Elisa Tripodi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondi europei ed erogazione di finanziamenti o fondo perduto)

  1. Le risorse ancora disponibili della programmazione 2014-2020 del fondi europei FESR e FES possono essere destinate all'erogazione di finanziamenti a fondo perduto a copertura degli interessi derivanti dai finanziamenti previste dal presente decreto.
14. 02. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti alle aziende vitivinicole ed olivicole)

  1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle imprese del settore vitivinicolo ed olivicolo particolarmente danneggiate dalle misure adottate per il contenimento del contagio da COVID-19, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041,
  2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, a valere sui finanziamenti comunitari delle Politiche di coesione 2014/2020 non impegnati e non spesi.
  3. Il Fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti al settore vitivinicolo ed olivicolo».
  4. Le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 sono stabilite entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali non avente natura regolamentare; il Ministero fissa le modalità di accesso nell'ottica della massima semplificazione e, in ragione dell'emergenza in corso, senza la previsione di analisi sulla situazione contabile dell'impresa richiedente.
14. 03. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Microcredito per lo Sport nel sociale)

  1. I finanziamenti di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni possono essere assistiti, oltre che dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da un contributo in conto interessi, qualora concessi a soggetti beneficiari, aventi i requisiti di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa in ambito sportivo, ovvero di nuove iniziative aventi ad oggetto progetti finalizzati alla integrazione e allo sviluppo della socialità, mediante la disciplina sportiva, delle fasce più vulnerabili della popolazione.
  2. Il contributo in conto interessi di cui al comma 1 è concesso, secondo criteri, modalità, termini e condizioni stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo, a valere su un apposito comparto, denominato «Sostegno al microcredito per lo sport nel sociale», del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, cui è assegnata una dotazione finanziaria di euro 10 milioni, per l'annualità 2020.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per l'anno 2020.
14. 04. Fiorini, Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, D'Attis, Martino, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Indennizzo per le imprese e gli esercenti arti e professioni dei settori particolarmente colpiti)

  1. Alle imprese e agli esercenti arti e professioni che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è concesso, per ciascun mese del periodo d'imposta 2020 in cui presentano una riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi di almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente mese del precedente periodo d'imposta, un indennizzo pari al 50 per cento della riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate in ciascuno dei mesi di riferimento rispetto alle stesse relative ai corrispondenti mesi dell'anno precedente.
  2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 possono accedere al contributo in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità ed in base all'articolo 107, parte 2 lettera b) e parte 3 lettera b) del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea n. 2020/C 911/01 del 20 marzo 2020 recante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  3. I criteri, le procedure, le modalità di concessione, di calcolo e di erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
14. 05. Squeri.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo emergenze settore radiotelevisivo privato)

  1. Al fine di garantire la liquidità necessaria allo svolgimento dell'attività delle imprese radiotelevisive private anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è costituito un Fondo per le emergenze con una dotazione complessiva di 250 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse alle imprese che svolgono attività radiotelevisiva privata finanziata prevalentemente o esclusivamente dalla pubblicità ai sensi del decreto legislativo del 31 luglio 2005 n. 177 e successive modificazioni e integrazioni.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 06. Zanella.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al fine di sostenere il settore delle autoscuole fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sul costo dei corsi di teoria e pratica per il conseguimento delle patenti di guida categoria A, Al, A2, B e C1.
  2. All'onere di cui al presente articolo quantificato in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dai minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 07. Novelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Credito di imposta su affitto locali)

  1. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti è riconosciuto per l'anno 2020, un credito di imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al periodo di sospensione della propria attività imposto dalle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19, di immobili adibiti a studio professionale, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.
  2. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sul risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiarie dell'importo del beneficio economico.
14. 013. Mazzetti, Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Credito di imposta su affitto locali)

  1. Ai soggetti esercenti attività di autoscuola, scuola nautica e centri di revisione auto di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è riconosciuto per l'anno 2020, un credito di Imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al periodo di sospensione delle attività imposto dalle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19, di immobili rientranti nella categoria catastale A 10, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.
  2. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sul risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 08. Ripani, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure a sostegno di autoscuole e scuole nautiche)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che svolgono attività di autoscuola e scuola nautica, per le medesime imprese è sospeso fino al 30 settembre 2020 il versamento delle rate relative a contratti di leasing e mutui stipulati per l'acquisto di veicoli e imbarcazioni impiegate per lo svolgimento delle lezioni pratiche.
  2. Alle imprese di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta per le spese sostenute per rassicurazione sulla responsabilità civile per veicoli e imbarcazioni, impiegati per lo svolgimento dell'attività di impresa, nei periodi di sospensione dell'attività imposta dall'emergenza COVID-19, e comunque nel limite complessivo di spesa massima pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. All'onere di cui al presente articolo pari ad euro 50 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nel limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 09. Ripani, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di revocatoria fallimentare)

   Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, gli atti stipulati secondo termini e condizioni di mercato, previa attestazione di un revisore legale, funzionali alla continuazione dell'attività d'impresa durante l'emergenza legata al COVID-19.
14. 010. Pittalis, Martino.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Indennità collaboratori sportivi)

  1. All'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 1 dopo le parole: «Sport e Salute S.p.A.,» sono aggiunte le seguenti: «per un importo di 1.000 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020», e la parola: «50» è sostituita dalla seguente: «300»;

    2) al comma 2 la parola: «50» è sostituita dalla seguente: «300»;

    3) al comma 5 dopo le parole: «126» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
14. 011. Marin.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche)

  1. Al fine di sostenere l'attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto presso il CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle altre istituzioni sportive riconosciute dal CONI impossibilitate ad operare nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020,
  2. I criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 012. Marin, Barelli.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni per il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario dei contratti tra concessionari, subconcessionari, affidatari e gestori finali aventi ad oggetto lo svelamento delle attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio autostradali)

  1. Al fine di ripristinare l'equilibrio economico finanziario dei contratti aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti, e di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio autostradali, le società concessionarie autostradali e sub-concessionarie autostradali, pubbliche e private, garantiscono agli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti, e di somministrazione di alimenti e bevande una sospensione del regime economico dei contratti di concessione e sub-concessione per il periodo compreso fra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020.
  2. Con l'obiettivo di mitigare le perdite generate dalle aree di servizio autostradali, che attraverso l'apertura H 24 garantiscono un servizio pubblico nonostante le significative riduzioni di traffico e con modalità di servizio fortemente limitate dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19, le concessionarie e subconcessionarie autostradali propongono agli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande un regime economico speciale, in sostituzione di quello contrattualmente previsto per il periodo di cui al comma 1, secondo i seguenti principi:

   a) azzeramento di ogni corrispettivo fisso e variabile per il periodo compreso fra il 1° marzo 2020 ed il 4 maggio 2020 o sino alla diversa data a decorrete dalla quale saranno definitivamente cessate le restrizioni alla libertà di circolazione delle persone che incidono più significativamente sul traffico autostradale e sulla erogazione di beni e servizi nella rete autostradale;

   b) azzeramento di ogni corrispettivo, comunque denominato, espresso in misura fissa o minima garantita per il periodo compreso fra il 1 ° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020;

   c) dalla data di cessazione totale delle limitazioni alla libertà di circolazione delle persone, come specificato al precedente punto a) e fino a che resteranno comunque applicabili le misure di distanziamento sociale e le ulteriori restrizioni sulle modalità di svolgimento dei servizi, quali, a titolo esemplificativo, il divieto di consumo sul posto ed il contingentamento degli ingressi, le società concessionarie e subconcessionarie autostradali potranno applicare unicamente corrispettivi espressi in misura percentuale sui fatturati realizzati dagli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande; la percentuale applicabile sarà determinata riducendo i corrispettivi espressi in misura percentuale previsti dai contratti vigenti proporzionalmente alla riduzione dei fatturati realizzati dai servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande nell'anno 2020 rispetto ai fatturati generati nell'anno 2019; nel caso di contratti che prevedano unicamente corrispettivi espressi in cifra fissa, l'aliquota percentuale, su cui applicare la riduzione, sarà determinata sulla base dell'incidenza che i corrispettivi fissi hanno avuto sui fatturati realizzati nel 2019 dagli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande;

   d) rimborso degli oneri gestionali e degli investimenti specificamente riferibili al contenimento del contagio da COVID-19;

   e) proroga di tutti i contratti aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio autostradali di almeno 12 mesi e, in ogni caso, per il tempo necessario a garantire la remunerazione degli investimenti.

  3. In tutti i casi in cui gli affidatari delle attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande si avvalgano di soggetti terzi per la gestione delle predette attività, le società concessionarie e sub-concessionarie autostradali applicano il regime economico speciale di cui al comma 2 agli affidatari delle attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande dietro l'impegno degli affidatari stessi, in ogni caso salvaguardando l'economicità degli affidamenti, a garantire che i contratti a titolo oneroso con i loro gestori vengano riequilibrati secondo i principi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo e che, con riferimento ai contratti a titolo gratuito, sia attuata un'equa ripartizione con i gestori degli effettivi benefici economici derivanti dal predetto regime economico speciale.
  4. Le procedure competitive, in corso o da avviare, finalizzate all'assegnazione delle attività ometto del presente articolo sono sospese sino al 31 dicembre 2020.
14. 014. Squeri.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie)

  1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato «Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie» con una dotazione pari a 500 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità per l'accesso e il riparto delle risorse di cui al precedente periodo tra le istituzioni scolastiche ed educative.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 015. Aprea, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Spena, Ruffino, Marin, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Credito d'imposta per le locazioni dei luoghi della cultura)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dopo la parola: «d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «teatrale e culturale»; e le parole: «60 per cento» sono sostituite dalla seguente: «totale».

   b) alla fine del comma 1, aggiungere: «A/9, B/6, D/3».
14. 016. Mollicone, Frassinetti, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Credito d'imposta per le locazioni dei centri sportivi pubblici e privati)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la parola «d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «e sportiva pubblica e privata»;

   b) sostituire le parole: «60 per cento» con la seguente: «totale» e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti: «C/4, D/6».
14. 017. Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Le attività di commercio all'ingrosso di qualsiasi superficie, così come definite all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 31 marzo 1998, 114, limitatamente agli esercizi di vendita organizzati con formula a libero servizio, con prodotti esposti sugli scaffali, possono estendere i propri servizi al consumatore finale attraverso l'introduzione della formula del commercio al dettaglio, così come definito all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 31 marzo 1998, 114, nel rispetto delle misure introdotte in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
14. 018. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Sostegno all'accesso al credito per il settore dello sport)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre agli interventi di garanzia, di carattere straordinario, a sostegno della liquidità previsti, fino al 31 dicembre 2020, dall'articolo 14, comma 1, del presente decreto-legge, rilascia, altresì, in via stabile, garanzie su finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da banche e intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito per sostenere programmi di investimento delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242. A tale fine, la dotazione dell'apposito comparto, di cui dall'articolo 14, del presente decreto è incrementata di euro 50 milioni per l'annualità 2020. I criteri per l'accesso alla garanzia dell'apposito comparto del Fondo, nonché le modalità, le condizioni e i termini per la sua concessione ed escussione, sono definiti con provvedimento regolamentare emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
  2. Sui finanziamenti di cui al comma 1 può essere altresì concesso un contributo in conto interessi a valere sull'apposito comparto, di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto-legge del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il contributo è concesso ed erogato secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'istituto per il Credito Sportivo. A tale fine, la dotazione finanziaria del citato comparto del predetto Fondo è incrementata di euro 50 milioni per l'annualità 2020.
14. 019. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Microcredito per lo sport nel sociale)

  1. I finanziamenti di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni possono essere assistiti, oltre che dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da un contributo in conto interessi, qualora concessi a soggetti beneficiari, aventi i requisiti di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa in ambito sportivo, ovvero di nuove iniziative aventi ad oggetto progetti finalizzati alla integrazione e allo sviluppo della socialità, mediante la disciplina sportiva, delle fasce più vulnerabili della popolazione. I servizi ausiliari di cui alla lettera c) del comma 1 del richiamato articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono prestati da soggetti iscritti in una sezione speciale dell'elenco nazionale obbligatorio di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.
  2. Il contributo in conto interessi di cui al comma 1 è concesso, secondo criteri, modalità, termini e condizioni stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo, a valere su un apposito comparto, denominato «Sostegno al microcredito per lo sport nel sociale», del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, cui è assegnata una dotazione finanziaria di euro 50 milioni per l'annualità 2020.
14. 020. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per l'innovazione nello Sport)

  1. Al fine di sostenere rinnovazione nel settore sportivo, presso Sport e Salute S.p.A., è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per l'innovazione nello Sport», cui è assegnata una dotazione finanziaria di euro 100 milioni.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per l'innovazione nello Sport promuove l'istituzione e può sottoscrivere quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni e integrazioni, dedicati a investimenti in nuove iniziative economiche che propongono soluzioni particolarmente innovative in ambito sportivo, con elevato grado di replicabilità e potenziali ricadute sull'intero sistema dello Sport. I fondi di venture capital operano secondo criteri commerciali, secondo criteri, modalità, limiti e condizioni stabiliti con il decreto di cui al comma 5 e devono prevedere una partecipazione di investitori privati per almeno il 30 per cento del valore del singolo fondo.
  3. Per sostenere nuove iniziative economiche caratterizzate da elevato contenuto tecnologico in ambito sportivo o da una forte integrazione tra la pratica sportiva e l'ambito sociale, Sport e Salute S.p.A. promuove e sostiene progetti di raccolta fondi, anche mediante il ricorso a strumenti di finanza innovativa, quali il «crowfunding» e la sottoscrizione di «mini bond».
  4. Il Fondo per rinnovazione nello Sport finanzia altresì interventi finalizzati alla crescita delle competenze in materia di innovazione nel settore dello Sport. A tal fine, possono essere concessi, a valere sul predetto Fondo, contributi a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242.
  5. I criteri, le modalità, i limiti e le condizioni di intervento del Fondo per l'innovazione dello Sport sono stabiliti con decreto del Ministro per le politiche giovanili e dello sport, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
  6. Per la gestione degli interventi del Fondo di cui al comma 1, Sport e Salute S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società «in house», ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri di gestione del Fondo sono posti a carico delle risorse del medesimo Fondo.
  7. In relazione agli investimenti effettuati nelle iniziative economiche di cui ai commi 2 e 3, l'aliquota della detrazione di cui all'articolo 29, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata, per gli anni 2021 e 2022 del 40 per cento.
14. 021. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Nelle more della riforma della determinazione del calcolo del canone delle concessioni, demaniali con finalità turistico-ricreative, da effettuare entro il 30 settembre 2021, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b) punto 1.3), dopo le parole «difficile rimozione» sono aggiunte le seguenti «e pertinenze»;

   b) alla lettera b) i punti 2) e 2.1) sono soppressi.
14. 022. Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il comma 733 è sostituito dal seguente:

   «733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 30 settembre 2020. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732, entro il 30 settembre 2021; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, nonché dei relativi effetti, avviati o emessi dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva originato dal mancato pagamento dei canoni».
14. 023. Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

   1. Al comma 733 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

   b) la parola «dovuto» è sostituita dalle seguenti: «dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732»;

   c) le parole «termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre 2021»;

   d) dopo le parole: «decadenza dal beneficio.» sono aggiunte le parole: «la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, nonché dei relativi effetti, avviati o emessi dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone»;

   e) dopo le parole «mancato versamento del canone» sono aggiunte le seguenti: «L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva originato dal mancato pagamento dei canoni».
14. 024. Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Il comma 732 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è sostituito dal seguente:

   «732. Nelle more del riordino della materia, da effettuare entro il 30 settembre 2021, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

   a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;

   b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

   La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate».
14. 025. Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

   1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 732, le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;

   b) al comma 732 dopo le parole «i procedimenti giudiziari» aggiungere le seguenti: «o amministrativi»;

   c) al comma 732 le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

   d) al comma 732 lettera a) la parola «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;

   e) al comma 732 lettera b) la parola «dovute» è sostituita dalle seguenti «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;

   f) al comma 732 dopo la lettera b) aggiungere «La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate».
14. 026. Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. L'articolo 95 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 95.

  1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, non è dovuto il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
14. 027. Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Estensione della validità del voucher agli abbonamenti sportivi)

  1. Dopo l'articolo 88-bis del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, è aggiunto il seguente: Art. 88-ter. – 1. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2,comma 1, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento sportivo.
  2. I soggetti abbonati presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando relativa documentazione. Il, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione.
14. 028. Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Revisione piano economico finanziario impianti sportivi pubblici)

  1. La pandemia di COVID-19 rientra fra i «fatti» previsti all'articolo 165, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. Con riferimento alle concessioni degli impianti sportivi pubblici si dispone che il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio dei piano economico finanziario, ivi compresa la pandemia di COVID-19 di cui al precedente comma, può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione potrà prevedere modificazioni al contratto originario di concessione e stabilire nuovi termini di scadenza della concessione medesima, nel limite massimo di un terzo dei termini inizialmente convenuti, e la rimodulazione nella corresponsione del canone. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.
14. 029. Pastorino.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Anticipazione di liquidità agli enti per il pagamento dei debiti commerciali)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese ad alta intensità lavorativa, con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è rifinanziato con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Per l'immediata operatività del presente stanziamento, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un apposito addendum secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 1, comma 11, del medesimo decreto, al fine di assicurare il prioritario pagamento dei debiti nei confronti delle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
  2. Ai medesimi fini, all'articolo 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 7-sexies, le parole «30 aprile» sono sostituite con le seguenti: «31 luglio»;

   b) al comma 7-septies, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con preferenza per le imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie»;

   c) al comma 7-octies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le anticipazioni di liquidità utilizzate per il pagamento alle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, sono in ogni caso rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021.».
*14. 030. Pastorino.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Anticipazione di liquidità agli enti per il pagamento dei debiti commerciali)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese ad alta intensità lavorativa, con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è rifinanziato con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Per l'immediata operatività del presente stanziamento, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un apposito addendum secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 1, comma 11, del medesimo decreto, al fine di assicurare il prioritario pagamento dei debiti nei confronti delle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
  2. Ai medesimi fini, all'articolo 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 7-sexies, le parole «30 aprile» sono sostituite con le seguenti: «31 luglio»;

   b) al comma 7-septies, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con preferenza per le imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie»;

   c) al comma 7-octies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le anticipazioni di liquidità utilizzate per il pagamento alle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, sono in ogni caso rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021.».
*14. 038. Bellucci, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modificazioni alle misure di indennità collaboratori sportivi)

  1. All'articolo 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «50 milioni» sono sostituite con le seguenti: «300 milioni», ovunque ricorrano.
14. 031. Pastorino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Salvo che trovi applicazione il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è escluso l'accesso ai finanziamenti garantiti ai sensi della presente legge, in caso di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativa 18 aprile 2016, n. 50, emessa nei confronti dei seguenti soggetti: del titolare se si tratta di impresa individuale; di un socio, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. La presente disposizione non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
  2. Salvo che differenti disposizioni di legge prescrivano il rilascio della documentazione antimafia, anche quale condizione risolutiva dell'aiuto, l'assenza di condanna per i reati di cui al precedente comma è attestata mediante apposita autocertificazione resa, dai soggetti indicati al comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. In caso di dichiarazioni false o non veritiere, i finanziamenti sono revocati fatta salva l'efficacia della garanzia.
  3. L'erogazione dei finanziamenti garantiti ai sensi della presente legge, per importi superiori a 25.000 euro, deve avvenire su conti correnti che consentano la tracciabilità e la movimentazione dei flussi finanziari. Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
14. 032. Baldino, Piera Aiello, Davide Aiello, Ascari, Caso, Lattanzio, Migliorino, Nesci, Salafia, Alaimo, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, Giuliano, Saitta, Sarti, Scutellà.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure per garantire la liquidità delle imprese turistico ricettive)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese turistico ricettive che hanno sottoscritto contratti di locazione di immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8, A/11 e D/2, in essere alla data del 30 aprile 2020, è riconosciuto un contributo pari al 70 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione per i mesi di aprile e maggio 2020, nel limite di 3000 euro per beneficiario.
  2. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un Fondo per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Le modalità operative per accedere al beneficio di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da adottare di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  3. Sulla base delle domande pervenute, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 4, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede al rigetto delle domande presentate.
  4. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 600 milioni per l'anno 2020.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede per una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020; per una quota pari a 550 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
14. 033. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione corrisposto, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 C/4, D/2, D/3, D/6 e D/8 utilizzati per lo svolgimento delle attività oggetto dei provvedimenti restrittivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Nel caso di affitto dei predetti immobili mediante affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei medesimi immobili, il credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta nella misura del 60 per cento dell'ammontare complessivo del canone di affitto di azienda».
14. 034. Gallinella.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Sospensione del contributo per il licenziamento)

   L'applicazione dell'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sospesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 alle interruzioni del rapporto a tempo indeterminato nel settore della pesca professionale.
14. 035. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Estensione CISOA agricola)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, si applicano ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e quelli ad essi assimilati.
14. 036. Martinciglio, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga Programma Nazionale Triennale Pesca e Acquacoltura)

  1. Al fine di assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatorio nazionale del settore ittico, maggiormente richieste dall'emergenza sanitaria, è disposta la proroga al 31 dicembre 2022 – senza soluzione di continuità tra le annualità – del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 1, comma 5-decies del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011, già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517 legge 27 dicembre 2019, n. 160.
14. 037. Martinciglio, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Registro aiuti di Stato)

  1. Nel periodo indicato dalla Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» è sospesa l'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
14. 039. Galizia, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazione delle procedure di liquidazione)

  1. All'articolo 78, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sopprimere il comma 3-novies.
14. 040. Galizia, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato)

  L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 62-bis.
(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato)

   1. Al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico mediante impianti a fune, ascensori e scale mobili, ravvisata la difficoltà di svolgimento delle verifiche da parte dei concessionari dei servizi e di rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza, nonché delle previste operazioni di approvvigionamento dei materiali, di reclutamento dei tecnici specialistici e delle maestranze, i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività previste dagli articoli 3, dell'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, n. 23; dall'allegato tecnico A, punto 2 del decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, e dal decreto del direttore della direzione generale per il trasporto pubblico locale 17 aprile 2012, che cadono nell'anno 2020, sono prorogate di un anno, ferma restando la dichiarazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico, da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza.
   2. I termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività previste dal decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 8 maggio 2016, n. 144, recante “Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone”, relative ai criteri di dismissione per età massima delle funi tenditrici, alle sostituzioni delle teste fuse e allo scorrimento delle funi portanti, sono prorogati di un anno, ferma restando la dichiarazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza.
   3. Gli adempimenti di cui agli articoli 7.2 dell'allegato al d.d. n. 86/2017, comma 5 e 6, del decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 9 marzo 2015 e 6.4, quarto capoverso, del decreto del ministro dei trasporti 18 settembre 1975, da effettuare nel 2020, sono prorogati di un anno, qualora l'Autorità di sorveglianza non abbia partecipato all'ispezione annuale effettuata dal direttore o dal responsabile dell'esercizio o dall'assistente tecnico se previsto, da comunicare all'Autorità di sorveglianza almeno venti giorni prima dell'effettuazione dell'ispezione stessa.
   4. Le scadenze per l'inizio e l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di realizzazione di impianti per i quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 11 luglio 1980, sono prorogate di un anno.».
14. 041. Elisa Tripodi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazione liberale)

  1. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Ai fini dell'imposta sui valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della disposizione di cui all'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
14. 042. Buratti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure fiscali a sostegno del mantenimento del valore del marchi d'impresa)

  1. L'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, a 96 si interpreta nel senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di ruling di cui all'articolo 1, comma 39, legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto in possesso di tutti i requisiti sostanziali come accertati dall'Amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa fino alla data del 31 giugno 2021.
  2. La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indiretto con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell'istanza di ruling di cui all'articolo 32-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
14. 043. Buratti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure a sostegno dei parchi permanenti)

  1. Ai parchi permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 337, ubicati sull'intero territorio italiano, che nonostante la sospensione dell'attività continuino a sostenere spese per la cura della flora e della fauna e che nei periodo dal 17 marzo 2020 fino al 4 maggio 2020 abbiano subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2017-2019 da ripartire su base mensile, è riconosciuta, a domanda, una somma del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000.
  2. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo rotativo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione dei fondo rotativo il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.
  4. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, da distribuire non oltre il 31 maggio 2020, sono stabiliti dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, il quale provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.
14. 044. Deiana.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione degli edifici scolastici nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)

  1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione, riparazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni del centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i sindaci dei comuni interessati operano in qualità di Commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
14. 045. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 le parole «fino a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 600 unità» e le parole: «e 8,300 milioni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e 24,900 milioni per l'anno 2020».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14. 046. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.
   2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
   2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della legge, saranno stabilite le modalità di funzionamento e Governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS.».
14. 047. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifica all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole «conformità edilizia e urbanistica» sono sostituite dalle seguenti: «consistenza edilizia».
14. 048. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al fine di assicurare la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
14. 049. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente articolo 56-bis:

«Art. 56-bis.

  1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 56, comma 2, si applicano altresì alle operazioni finanziarie che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Nel caso di impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al precedente articolo 56, comma 2, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si tiene comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale detrattivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
  2. Le previsioni di cui all'articolo 56 trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive».
14. 050. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente:

«Art. 65-bis.
(Credito d'imposta per fabbricati strumentali e residenziali in locazione)

  Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività economiche o commerciali, arti o professioni è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, corrisposto in relazione ai mesi aprile e maggio 2020, di immobili strumentali siti in Italia e rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, concessi in locazione o compresi in aziende oggetto di affitto.
   2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   3. I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta cui al presente articolo ne danno comunicazione al proprietario dell'immobile.
   4. I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta di cui al presente articolo non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di (i) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone, (ii) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto, ovvero (iii) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della legge del 27 luglio 1978, n. 392.
   5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito anche alle persone fisiche non imprenditori o esercenti arti e professionisti che occupano a titolo di abitazione principale o residenza un immobile in locazione a condizione che abbiano dichiarato ai fini Irpef nel periodo d'imposta 2019 un reddito imponibile complessivo inferiore a euro 20.000 e questo reddito si sia ridotto di almeno 1/3 nel periodo d'imposta 2020 per cause imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il credito d'imposta non si applica nel caso in cui la classificazione catastale dell'immobile in locazione rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9.».
14. 051. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente:

«Art. 65-bis.
(Esenzione da IMU e riduzione dei canoni di locazione per fabbricati strumentali e residenziali)

   1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione, percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'Imu del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.
   2. Ai conduttori degli immobili indicati nel comma 1 del presente articolo e agli affittuari di aziende che li comprendano spetta una riduzione del canone per la locazione di detti immobili o l'affitto di dette aziende per l'anno 2020 in misura pari all'Imu esentata al locatore ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione agli stessi immobili o alle porzioni di immobili oggetto di locazione o comprese nell'affitto, ai sensi del comma 1 del presente articolo. I relativi contratti di locazione o affitto di azienda sono integrati di conseguenza ai sensi dell'articolo 1339 del Codice Civile. La riduzione del canone si applica in ragione d'anno in proporzione ai canoni dovuti dal locatore e corrisposti al proprietario e viene imputata convenzionalmente ai canoni dovuti per primi in ordine temporale dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero se successivo dalla data di efficacia del contratto di locazione. Il proprietario comunica al conduttore e agli affittuari l'importo attribuibile in diminuzione del canone di locazione.
   3. La presente disposizione non si applica ai fabbricati relativi alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
   4. I conduttori e gli affittuari che beneficiano delle riduzioni di canone di cui al presente articolo 65-bis non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di (i) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone, (ii) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto, ovvero (iii) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della legge del 27 luglio 1978, n. 392.
   5. L'esenzione dall'imposta municipale propria (Imu) di cui al comma 1 si applica anche agli immobili residenziali non rientranti nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 oggetto di locazione a persone fisiche che abbiano stabilito negli stessi immobili la loro abitazione principale qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente a causa della emergenza epidemiologica. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'Imu del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione. Ai conduttori e affittuari si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4.».
14. 052. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Potenziamento della disciplina di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni)

  1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può avere rilevanza solo civilistica e contabile, a partire dal bilancio di esercizio in cui viene eseguita, qualora la società non eserciti la relativa opzione e non provveda al versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 699. La riserva di rivalutazione è distribuibile alle condizioni previste dall'articolo 13, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
  2. Le aliquote dell'imposta sostitutiva di cui al comma 699 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono ridotte alla misura del 6 per cento per i beni ammortizzabili e del 5 per cento per i beni non ammortizzabili.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche all'esercizio successivo a quello cui si applica la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
14. 053. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Riduzione temporanea dei vincoli di deducibilità degli interessi passivi)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 2 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 non è applicabile per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020.
  2. Gli interessi passivi deducibili ai sensi della presente disposizione sono pari a quelli maturati nel corso del periodo d'imposta e in eccesso rispetto agli interessi passivi considerati non deducibili nel periodo d'imposta precedente per effetto dell'applicazione del medesimo articolo 96, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti esercenti attività che non sono state sospese per effetto del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
14. 054. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Valorizzazione edilizia e rigenerazione urbana)

  1. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole, «ristrutturazione immobiliare» sono inserite le seguenti: «nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296» e dopo la parola «provvedano» sono inserite le seguenti parole «anche tramite imprese appaltatrici.».
14. 055. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. In relazione alla pubblicità esterna, l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993, la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993 ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997 non trovano applicazione per assenza del presupposto impositivo per tutto il periodo in cui sono state e saranno in vigore limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche e comunque per una durata di almeno sei mesi. Parimenti, per lo stesso periodo, sempre in relazione alla pubblicità esterna, non trovano applicazione per carenza della correlata utilità il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i canoni di locazione o concessione di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 507 del 1993 ed i canoni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
  2. Sono sospesi i versamenti che scadono nei sei mesi successivi al periodo di cui al precedente comma 1 relativi alle medesime entrate, come rideterminate ai sensi del successivo comma 4. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese successivo a quello in cui termina il periodo di sospensione.
  3. I contratti afferenti l'esercizio dell'attività di pubblicità esterna in corso nel periodo di vigenza delle limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche, ed intercorrenti con gli enti locali territoriali o le società a partecipazione pubblica, possono essere rinegoziati, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di assicurarne la sostenibilità per i soggetti obbligati ai pagamenti a fronte dell'impatto economico imprevisto e imprevedibile dovuto all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
  4. Sino al 31 dicembre 2020 è sospesa la facoltà per i comuni di deliberare le maggiorazioni ai sensi del comma 917, articolo 1, legge 28 dicembre 2018, n. 145. L'adeguamento delle tariffe dell'imposta comunale di pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al presente decreto dovrà essere effettuato entro il termine di approvazione del bilancio comunale di previsione. Qualora le maggiorazioni ai sensi del comma 917, articolo 1, legge 28 dicembre 2018, n. 145 siano già state deliberate o parzialmente incassate, potranno essere compensate con i versamenti da effettuarsi nell'anno 2021 per i medesimi impianti e/o occupazioni.
14. 056. Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo al comma 1-ter, dopo «ivi contemplati» sono inserite le seguenti parole: «nonché ai soggetti che gestiscono impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano e veicoli pubblicitari, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico».
14. 057. Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Indennizzo per le imprese e gli esercenti arti e professioni dei settori particolarmente colpiti)

  1. Alle imprese e agli esercenti arti e professioni che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è concesso, per ciascun mese del periodo d'imposta 2020 in cui presentano una riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi di almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente mese del precedente periodo d'imposta, un indennizzo pari al 50 per cento della riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate in ciascuno dei mesi di riferimento rispetto alle stesse relative ai corrispondenti mesi dell'anno precedente.
  2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 possono accedere al contributo in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera b) del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea n. 2020/C 91 I/01 del 20 marzo 2020 recante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  3. I criteri, le procedure, le modalità di concessione, di calcolo e di erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni data di entrata in vigore della disposizione.
14. 058. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, dopo il comma 185 aggiungere:

   «185-bis. Alle imprese che, a decorrere dal 1° giugno 2020 effettuino investimenti in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, che si siano concluse e sia stato effettuato il pagamento integrale entro il 31 dicembre 2020 , è riconosciuto un credito d'imposta del 40 per cento dell'investimento globale effettuato, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 500 mila euro.».
14. 059. Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondi europei ed erogazione di finanziamenti a fondo perduto)

   1. Le risorse ancora disponibili della programmazione 2014-2020 dei fondi europei FESR e FES possono essere destinate all'erogazione di finanziamenti a fondo perduto a copertura degli interessi derivanti dai finanziamenti previsti dal presente Decreto.
14. 060. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Incentivi per la ripresa produttiva delle Micro imprese)

   1. Al fine assicurare adeguati livelli di liquidità per favorire la ripresa produttiva è riconosciuto alle micro imprese, così come individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 maggio 2005, un incentivo per l'anno 2020 in misura pari ai costi sostenuti nel semestre giugno-dicembre 2019, ad accezione dei costi del personale.
   2. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso quanto al 20 per cento come contributo a fondo perduto e quanto all'80 per cento come prestito a tasso zero, garantito dalla Stato, da restituire in 8 rate semestrali a partire dal 31 gennaio 2021.
   3. Il prestito di cui al comma 2 è concesso direttamente dal Ministero dello sviluppo economico all'impresa che ne fa richiesta. La richiesta vale quale titolo di debito in favore del concedente.
   4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione.
   5. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1 miliardo di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione:

   a) del programma operativo nazionale complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 quanto a 800 milioni di euro;

   b) del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2004, n. 307 quanto a 25 milioni di euro;

   c) del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009 quanto a 25 milioni di euro;

   d) Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1 della legge n. 196 del 2009 quanto a 150 milioni di euro.
14. 061. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Frassini, Andreuzza, Colla, Galli, Guidesi, Patassini.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Credito d'imposta per le spese relative a servizi professionali)

   1. È riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese per consulenze e servizi professionali sostenute da privati, imprese, esercenti, artigiani e professionisti per la consulenza, la gestione e la realizzazione di procedure inerenti l'accesso ai finanziamenti e ai benefici fiscali e previdenziali e la riorganizzazione necessaria a garantire la salute e sicurezza di ambienti e luoghi di lavoro, in ragione della crisi epidemica da COVID-19, fino a un massimo di euro 1.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2020.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
14. 062. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico)

  1. Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze ricadenti entro il 30 aprile 2021 delle revisioni generali, quinquennali e speciali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità, sono prorogate di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati ai provvedimenti adottati ed all'esito delle verifiche e prove espletate, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.
  2. Non è da considerarsi obbligatoria la partecipazione, prevista nel 2020, dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e prove periodiche da effettuare da parte dei direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.
  3. Sono prorogate di dodici mesi le scadenze per l'inizio e l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di realizzazione di impianti per i quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti.
  4. Le procedure applicative dei commi di cui sopra sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.
14. 063. De Menech, Bonomo, Lotti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Limiti di distanza tra fabbricati)

  1. Il comma 1-ter, dell'articolo 2-bis, dei decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, è abrogato.
14. 064. Losacco.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Ristrutturazione ricostruttiva funzionale)

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, il terzo periodo è sostituito dai seguenti:

   «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli di “ristrutturazione ricostruttiva funzionale”, finalizzati alla riqualificazione edilizia del patrimonio edilizio esistente, al suo efficientamento energetico, alla sua messa in sicurezza statica e funzionale, nonché alla sua riqualificazione ecologica, estetica ed architettonica, anche in funzione delle nuove esigenze abitative derivanti dalla situazione di emergenza COVID-19, in termini di maggiore salubrità, eco-sostenibilità e connessione telematica degli ambienti abitativi e lavorativi. Tali interventi consistono in tutti i casi di demolizione e ricostruzione, anche in sopraelevazione e con altezza massima mai superiore a quella dell'edificio circostante più alto, con la stessa volumetria di quella preesistente ovvero con le premialità e con gli incentivi volumetrici o di superficie previsti per le anzidette finalità dalle leggi nazionali, regionali e, comunque, dagli strumenti urbanistici comunali. Sono fatte salve a tal fine le previsioni regionali di premialità volumetriche non superiori al 35 per cento massimo della volumetria legittima o legittimata preesistente, adottate in attuazione dell'intesa raggiunta in Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali del 1° aprile 2009 (in Gazzetta Ufficiale, S. G., n. 98 del 29 aprile 2009). Tali interventi sono volti al ripristino e alla riqualificazione di edifici, o di parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, anche con differente sagoma, nell'ambito della stessa area di sedime ovvero anche al di fuori di essa, ma pur sempre nell'ambito del medesimo lotto di pertinenza, purché sia sempre possibile accertarne la preesistente consistenza e nei rispetto delle distanze originarie ovvero da collocare a una distanza compresa tra quella preesistente e quella minima prevista dallo strumento urbanistico generale vigente. Qualora l'intervento si debba realizzare ai di fuori del singolo lotto di pertinenza e con una maggiore dotazione di standard urbanistici conseguente alle concrete esigenze di urbanizzazione, ferma la necessità di un piano urbanistico attuativo nel caso di trasferimento tra aree diverse, si farà ricorso al permesso di costruire convenzionato di cui al successivo articolo 28-bis, di competenza della giunta comunale se non comporta variazioni allo strumento urbanistico generale. In questo caso, ove il progetto sia munito di un elaborato plano-volumetrico, si potrà derogare per ragioni particolari ai limiti di altezza e di distanze dai fabbricati, anche nelle more dell'emanazione delle leggi regionali e della provincia di Trento e Bolzano di cui al precedente articolo 2-bis.».
14. 065. Losacco.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per investimenti salva imprese)

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con l'obiettivo di sostenere le imprese che risultavano in bonis ai 31 dicembre 2019 e che hanno avuto problemi di fatturato e di liquidità esclusivamente legati al COVID-19.
  2. Il fondo può essere incrementato con le risorse derivanti dagli investimenti in piani individuali di risparmio (PIR) e mediante strumenti attivabili da CDP.
  3. La gestione del fondo è affidata ad una SGR appositamente istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. Il fondo è rivolto alla sottoscrizione di quote di capitale sociale di aziende momentaneamente in difficoltà, ferma restando la governance privata, che realizzino una o più delle seguenti operazioni:

   a) Creazione di holding finanziarie o operative;

   b) Fusioni;

   c) Ristrutturazioni aziendali e trasformazioni;

   d) Internalizzazione di pezzi di produzione attualmente all'estero (reshoring);

   e) Programmi di investimento in innovazione e ricerca.

  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico sono emanate le modalità attuative di cui al presente articolo.
14. 066. Buratti, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Per le aree Sisma già colpite da una grave crisi economica si propone l'istituzione di un fondo a titolo di «defibrillatore finanziario» in grado di sostenere le fasi della ricostruzione migliorando il regime di aiuti a favore del tessuto socio-economico attraverso la riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei Programmi Operativi delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; la variazione del tasso di cofinanziamento rispetto a quello definito in sede di prima adozione del Programma, nel rispetto degli articolo 120 e 136 del Regolamento UE 1303/2013, dovrà essere concordata con la Commissione europea destinando le risorse così liberate (almeno 900 milioni di euro) al contributo di solidarietà di 200 milioni di euro già autorizzato in sede di revisione dell'Accordo di Partenariato e incluso nell'adeguamento tecnico del QFP 2014-2020.
14. 067. Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Al comma 3-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, sulla base del progetto definitivo,» sono soppresse.
  2. All'ultimo periodo del comma 3-bis.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2».
14. 068. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Rimborso delle rette scolastiche)

  1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado — a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio del diffondersi del virus COVID-19 — alle famiglie è riconosciuto il rimborso delle rette già versate, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.
  2. Nel caso di pagamenti a cadenza periodica ovvero di pagamenti anticipati in un'unica soluzione già effettuati, ai nuclei familiari interessati è corrisposto, in proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di sospensione:

   a) il rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie;

   b) il rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia privati, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000, e per un importo massimo non superiore a 500 euro su base mensile;

   c) il rimborso integrale di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado statali, comunali e paritarie, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000;

   d) il rimborso di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado private, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000, e per un importo massimo non superiore a 300 euro su base mensile.

  3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti e le modalità per l'accesso ai rimborsi di cui al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione degli importi da corrispondere ai singoli nuclei familiari beneficiari.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 200 milioni per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
14. 069. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per il rilancio del turismo)

  1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica a seguito dei danni subiti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare quelle imprese ed operatori che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività a causa dell'emergenza da coronavirus, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato: «Fondo per il rilancio del turismo», volto a garantire ai soggetti di cui al presente comma misure indennitarie straordinarie. Il Fondo ha ma dotazione complessiva di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il fondo di cui al comma 1, nonché le modalità ed i limiti di ripartizione ed assegnazione delle risorse agli operatori, anche mediante assegnazioni a fondo perduto, di cui al precedente comma, sono istituiti e disciplinati con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La disciplina di dettaglio di cui al presente comma deve basarsi sulla ragionevole necessità di risorse per l'intero comparto a seguito degli ingenti danni economici causati dalla crisi da COVID-19, considerando non solo il turismo afferente alla stagione estiva, ma anche il turismo montano.
  3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
14. 070. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per l'emergenza turismo)

  1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i tour operator, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato «Fondo emergenza turismo», volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un'indennità. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 miliardi per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sopra menzionati ed il limite dell'indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021, mediante prelievo in percentuale da operare sull'imposta di soggiorno, di assicurazione di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera e sulle transazioni relative a prenotazioni online effettuate mediante OTA.
14. 087. Gelmini, Porchietto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Carfagna, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nella rubrica le parole: «contributi alle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «contributi alle imprese e agli enti non commerciali»;

   b) al comma 1, dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle attività degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e degli enti disciplinati dai capi II e III del titolo II del libro primo del codice civile»;

   c) al comma 1, dopo le parole: «alle imprese» sono aggiunte le seguenti: «nonché agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché agli enti disciplinati dai Capi II e III del titolo II del libro primo del codice civile».
14. 071. Lupi, Gadda.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Anticipazioni PAC)

  1. All'articolo. 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   “4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui a presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 nonché del valore del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondente a detti titoli, agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al Titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.”».
14. 072. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure per garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale)

  1. Al fine di garantire gli attuali assetti di mobilità e la stabilità aziendale dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale autorizzati, le Amministrazioni, su istanza degli operatori interessati, hanno facoltà di proroga delle autorizzazioni in scadenza fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza e comunque non oltre un biennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14. 073. De Luca.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter è abrogato;

   b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «fatte salve le sole», sono aggiunte le seguenti: «volumetrie premiali previste da norme di legge statali o regionali e le».
14. 074. Lacarra, Losacco.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Ulteriore supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica)

  1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da «COVID-19», in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, è consentita la cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende per investimenti effettuati mediante la fruizione delle agevolazioni previste dal credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015), credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017), credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali — ZES (articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017), così come prorogati dall'articolo 1, commi 218, 316 e 319 della legge n. 160 del 2019 (Bilancio 2020), credito d'imposta per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012 (ex decreto-legge n. 74 del 2012, convertito in legge n. 122 del 2012).
14. 075. Navarra, Nardi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche in materia di rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)

  1. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online sono tenuti alla riduzione delle commissioni applicate al proprietario della struttura ricettiva per le prenotazioni annullate per sopravvenuta impossibilità della prestazione. Per le prenotazioni effettuate fino al 30 aprile di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici da svolgersi nei mesi da gennaio 2020 e fino alla conclusione dello stato di emergenza dichiarata con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al periodo precedente applicano la commissione nel limite massimo del 2 per cento e procedono al rimborso dell'eccedenza a richiesta del proprietario con cui è stato stipulato il contratto di intermediazione immobiliare. Per i contratti che prevedono viaggi soggiorni e pacchetti turistici da svolgersi dai mese di maggio 2020, sottoscritti tramite i soggetti intermediari di cui al primo periodo, qualora non sia previsto nel contratto originario il rimborso per formula di affitto senza possibilità di cancellazione, è facoltà dei soggetti intermediari emettere un voucher a favore dei clienti da utilizzare entro un anno dall'emissione su altre strutture ricettive offerte dall'intermediario.
14. 076. Mura, Topo, Mancini, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Liquidità da fondi pensione)

  1. Per ragioni attinenti all'emergenza COVID-19 alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare, il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14. 077. Rotta.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Sistema Informatico Agricolo Nazionale)

  1. All'articolo 78, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea le parole: «dopo il comma 4 è aggiunto il seguente», sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti»;

   b) dopo il capoverso comma «4-bis», è aggiunto il seguente:

   «4-ter. L'organismo pagatore AGEA è autorizzato al pagamento dei saldi di tutte le domande per superficie del primo e secondo pilastro per le annualità precedenti al 2020 anche per le domande estratte a campione per le quali non sia ancora definito un esito del controllo in loco o di condizionalità, rimandandone la chiusura in fase successiva al pagamento.».
14. 078. Pezzopane.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Risarcimento del danno alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne)

  1. Al fine di salvare dal rischio di default dovuto agli effetti dell'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19 le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne e che, nei periodo dal 1° febbraio 2020 ai 31 luglio 2020, abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento rispetto al fatturato o ai corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è riconosciuto a tali imprese un risarcimento del danno attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta pari al venticinque per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nell'anno 2019.
  2. Il Ministero della economia e delle finanze comunica il riconoscimento del credito d'imposta entro sessanta giorni dai ricevimento dell'istanza che l'impresa presenta entro il 31 agosto 2020, previo accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dal comma 1 del presente articolo. A tal fine:

   a) l'impresa indica nell'istanza la ragione sociale, la sede legale, la partita IVA, il codice fiscale, il numero REA, il fatturato o i corrispettivi ottenuti nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020, il fatturata o i corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019 e il fatturato o i corrispettivi ottenuti nell'anno 2019;

   b) l'impresa allega all'istanza copia, conforme all'originale, della licenza di navigazione di cui all'articolo 153 del codice della navigazione o della licenza delle navi e dei galleggianti di cui all'articolo 68 del regolamento per la navigazione interna;

   c) il Ministero della economia e delle finanze accerta la effettiva diminuzione del fatturato o dei corrispettivi dell'impresa nel termini di cui al comma 1 del presente articolo.
14. 079. Andrea Romano.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Anticipazione di liquidità agli enti per il pagamento dei debiti commerciali)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese ad alta intensità lavorativa, con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è rifinanziato con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Per l'immediata operatività del presente stanziamento, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 1, comma 11, del decreto di cui al comma 1, al fine di assicurare il prioritario pagamento dei debiti nei confronti delle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
  3. Ai medesimi fini, all'articolo 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 7-sexies le parole: «30 aprile» sono sostituite con le seguenti: «31 luglio»;

   b) al comma 7-septies, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e con preferenza per le imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie»;

   c) al comma 7-octies è aggiunto infine il seguente periodo: «Le anticipazioni di liquidità utilizzate per il pagamento alle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, sono in ogni caso rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021».
*14. 080. Del Barba, Ungaro.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Anticipazione di liquidità agli enti per il pagamento dei debiti commerciali)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese ad alta intensità lavorativa, con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è rifinanziato con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Per l'immediata operatività del presente stanziamento, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 1, comma 11, del decreto di cui al comma 1, al fine di assicurare il prioritario pagamento dei debiti nei confronti delle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
  3. Ai medesimi fini, all'articolo 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 7-sexies le parole: «30 aprile» sono sostituite con le seguenti: «31 luglio»;

   b) al comma 7-septies, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e con preferenza per le imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie»;

   c) al comma 7-octies è aggiunto infine il seguente periodo: «Le anticipazioni di liquidità utilizzate per il pagamento alle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, sono in ogni caso rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021».
*14. 085. Buratti, Benamati, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Anticipazione di liquidità agli enti per il pagamento dei debiti commerciali)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese ad alta intensità lavorativa, con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è rifinanziato con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Per l'immediata operatività del presente stanziamento, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 1, comma 11, del decreto di cui al comma 1, al fine di assicurare il prioritario pagamento dei debiti nei confronti delle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
  3. Ai medesimi fini, all'articolo 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 7-sexies le parole: «30 aprile» sono sostituite con le seguenti: «31 luglio»;

   b) al comma 7-septies, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e con preferenza per le imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie»;

   c) al comma 7-octies è aggiunto infine il seguente periodo: «Le anticipazioni di liquidità utilizzate per il pagamento alle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, sono in ogni caso rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021».
*14. 099. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nella rubrica le parole: «contributi alle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «contributi alle imprese e agli enti non commerciali»;

   b) al comma 1, dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle attività degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e degli enti disciplinati dai Capi II e III del Titolo II del libro primo del codice civile»;

   c) al comma 1, dopo le parole: «alle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché agli enti disciplinati dai Capi II e III del Titolo II del libro primo del codice civile».
14. 081. Gadda, Lupi, Moretto.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazione delle procedure di liquidazione)

  1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3-novies è abrogato.
14. 082. Gadda, Moretto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Rimodulazione degli impegni finanziari degli enti territoriali)

  1. Entro il termine perentorio del 31 luglio 2020, per gli anni 2020 e 2021, comuni e province già impegnati nelle procedure di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che abbiano già ricevuto la delibera di approvazione di cui all'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 22 marzo 2020, possono ridurre le erogazioni previste all'interno del piano di riequilibrio pluriennale finanziate attraverso entrate di parte corrente, di una quota pari al massimo al 50 per cento del relativo importo per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Le quote così individuate possono essere corrisposte estendendo di un anno la durata del piano di riequilibrio pluriennale, corrispondendo nello stesso le somme individuate in riduzione per gli anni 2020 e 2021. Gli Enti interessati possono avvalersi di tale procedura, attesa la positiva valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente circa l'estensione di un anno del piano di riequilibrio e previa deliberazione consigliare. Gli Enti interessati, entro il termine perentorio del 31 luglio 2020, trasmettono comunicazione al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, indicando altresì gli importi, i rispettivi anni di competenza nonché le modalità di successiva corresponsione delle predette riduzioni.
14. 083. Topo, Buratti.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 3, comma 1, lettera d), terzo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia il periodo che va da: «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi» a «accertarne la preesistente consistenza» è sostituito dal seguente: «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli di “ristrutturazione ricostruttiva funzionale”, finalizzati alla riqualificazione edilizia del patrimonio edilizio esistente, al suo efficientamento energetico, alla sua messa in sicurezza statica e funzionale, nonché alla sua riqualificazione ecologica, estetica ed architettonica, anche in funzione delle nuove esigenze abitative derivanti dalla situazione di emergenza COVID-19, in termini di maggiore salubrità, eco-sostenibilità e connessione telematica degli ambienti abitativi e lavorativi.

   Tali interventi consistono in tutti i casi di demolizione e ricostruzione, anche in sopraelevazione e con altezza massima mai superiore a quella dell'edificio circostante più alto, con la stessa volumetria di quella preesistente ovvero con le premialità e con gli incentivi volumetrici o di superficie previsti per le anzidette finalità dalle leggi nazionali, regionali e, comunque, dagli strumenti urbanistici comunali. Sono fatte salve a tal fine le previsioni regionali di premialità volumetriche non superiori al 35 per cento massimo della volumetria legittima o legittimata preesistente, adottate in attuazione dell'Intesa raggiunta in Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali del 1° aprile 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 98 del 29 aprile 2009.

   Tali interventi sono volti al ripristino e alla riqualificazione di edifici, o di parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, anche con differente sagoma, nell'ambito della stessa area di sedime ovvero anche al di fuori di essa, ma pur sempre nell'ambito del medesimo lotto di pertinenza, purché sia sempre possibile accertarne la preesistente consistenza e nel rispetto delle distanze originarie ovvero da collocare a una distanza compresa tra quella preesistente e quella minima prevista dallo strumento urbanistico generale vigente.

   Qualora l'intervento si debba realizzare al di fuori del singolo lotto di pertinenza e con una maggiore dotazione di standard urbanistici conseguente alle concrete esigenze di urbanizzazione, ferma la necessità di un piano urbanistico attuativo nel caso di trasferimento tra aree diverse, si farà ricorso al permesso di costruire convenzionato di cui al successivo articolo 28-bis, di competenza della giunta comunale se non comporta variazioni allo strumento urbanistico generale. In questo caso, ove il progetto sia munito di un elaborato planovolumetrico, si potrà derogare per ragioni particolari ai limiti di altezza e di distanze dai fabbricati, anche nelle more dell'emanazione delle leggi regionali e della provincia di Trento e Bolzano di cui al precedente articolo 2-bis.».
14. 084. Tateo, Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Registro aiuti di Stato)

  1. Nel periodo indicato dalla Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» è sospesa l'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
14. 086. Gadda, Moretto.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpretano nel senso che la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito siano prescritte solo ove si vogliano mantenere, nella ricostruzione, le distanze legittimamente preesistenti.
14. 088. Ubaldo Pagano, Lacarra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

   «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli di ristrutturazione ricostruttiva funzionale, finalizzati alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, al suo efficientamento energetico, alla sua messa in sicurezza statica e funzionale, nonché alla sua riqualificazione ecologica, estetica ed architettonica, anche in funzione delle nuove esigenze abitative derivanti dalla situazione di emergenza COVID-19, in termini di maggiore salubrità, eco-sostenibilità e connessione telematica degli ambienti abitativi e lavorativi.

   Tali interventi consistono in tutti i casi di demolizione e ricostruzione, anche in sopraelevazione e con altezza massima mai superiore a quella dell'edificio circostante più alto, con la stessa volumetria di quella preesistente ovvero con le premialità e con gli incentivi volumetrici o di superficie previsti per le anzidette finalità dalle leggi nazionali, regionali e, comunque, dagli strumenti urbanistici comunali. Sono fatte salve a tal fine le previsioni regionali di premialità volumetriche non superiori al 35 per cento massimo della volumetria legittima o legittimata preesistente, adottate in attuazione dell'Intesa raggiunta in Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali del 1° aprile 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 98 del 29 aprile 2009.

   Tali interventi sono volti al ripristino e alla riqualificazione di edifici, o di parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, anche con differente sagoma, nell'ambito della stessa area di sedime ovvero anche al di fuori di essa, ma pur sempre nell'ambito del medesimo lotto di pertinenza, purché sia sempre possibile accertarne la preesistente consistenza e nel rispetto delle distanze originarie ovvero da collocare a una distanza compresa tra quella preesistente e quella minima prevista dallo strumento urbanistico generale vigente.

   Qualora l'intervento si debba realizzare al di fuori del singolo lotto di pertinenza e con una maggiore dotazione di standard urbanistici conseguente alle concrete esigenze di urbanizzazione, ferma la necessità di un piano urbanistico attuativo nel caso di trasferimento tra aree diverse, si farà ricorso al permesso di costruire convenzionato di cui al successivo articolo 28-bis, di competenza della giunta comunale se non comporta variazioni allo strumento urbanistico generale. In questo caso, ove il progetto sia munito di un elaborato planivolumetrico, si potrà derogare per ragioni particolari ai limiti di altezza e di distanze dai fabbricati, anche nelle more dell'emanazione delle leggi regionali e della provincia di Trento e Bolzano di cui al precedente articolo 2-bis».
14. 089. Ubaldo Pagano, Lacarra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la lettera b) del comma 1 è abrogata.
14. 090. Ubaldo Pagano, Lacarra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure a sostegno dei lavoratori stagionali)

  1. Al fine di limitare gli effetti negativi prodotti dalla crisi epidemiologica da COVID-19 sul settore del turismo presso lo stato di previsione del ministero dei lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare ad iniziative volte al sostegno al reddito dei lavoratori stagionali del settore turismo.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, individua le iniziative di cui al comma 1
  3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 091. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Carfagna, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Incentivazione al credito)

  1. Al fine di agevolare l'erogazione di nuovi finanziamenti da parte di banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, in favore di tali soggetti è riconosciuta la deducibilità degli interessi maturati in relazione ai nuovi finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 1, 13 e 14 nella misura del 30 per cento ai fini dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
14. 092. Marattin, Ungaro, Moretto, Mor.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione», sono inserite le seguenti: «nonché gli enti dei terzo settore di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,».
14. 093. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 2-bis, comma 1-ter, del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono inserite le seguenti parole: «fatta eccezione per gli interventi eseguiti in applicazione delle normative regionali emanate sulla base dell'intesa raggiunta dalla Conferenza Unificata Stato Regioni Enti Locali del 1° aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 98 del 29 aprile 2009».
14. 094. Ubaldo Pagano, Lacarra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27)

   Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo 71-bis è inserito il seguente:

   «71-ter. Le misure previste agli articoli 22, 56, 57, 64, 65 si applicano anche agli enti del Terzo settore, compresi quelli del libro primo del Codice civile, agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle IPAB non trasformate».
14. 095. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
14. 096. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 19, comma 3, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della cassa depositi e prestiti ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria».
14. 097. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. In conseguenza dell'emergenza da COVID-19 e nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1 comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2010, n. 2, i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili pertinenziali siti in aree private ovvero manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2022.
14. 098. Lacarra, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in essere, aventi scadenza ai 31 dicembre 2020, se non già riassegnate secondo le disposizioni stabilite dalle regioni ai sensi della previgente intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, sono rinnovate fino al 31 dicembre 2022, previa la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti, ivi compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva.
14. 0100. Lacarra.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2020, il 10 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni, viene destinato al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c).
  2. È riconosciuto un contributo in favore delle emittenti televisive commerciali collocatesi dal centunesimo posto in poi nella graduatoria formata per l'anno 2020 ai fini della ripartizione del Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. A tal fine è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è ripartito con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, tra le emittenti di cui al primo periodo, proporzionalmente al numero di dipendenti occupati alla data del 23 febbraio 2020.
14. 0101. Lacarra, Losacco.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche ai piani individuali di risparmio di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 101, è sostituito dal seguente:

   «Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 300.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 100.000 euro e di 300.000 euro di cui al primo periodo del presente comma.

   b) al comma 107 è inserito, in fine, il seguente paragrafo: “Per il periodo d'imposta sino al 31 dicembre 2020, dall'imposta lorda sul reddito complessivo delle persone fisiche si detrae un importo pari al 20 per cento dell'importo versato in piani di risparmio a lungo termine. L'ammontare, in tutto o in parte, qualora non fosse detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione nei periodi d'imposta successivi. Il credito di imposta può essere ceduto, anche in parte, dai beneficiari a soggetti passivi dell'imposta sulle persone fisiche o dell'imposta sulle società che, a loro volta, potranno cederlo ad altri soggetti alla medesima imposta. I crediti d'imposta potranno essere utilizzati in compensazione e non potranno in ogni caso essere ceduti a banche o altri soggetti finanziari né essere chiesti a rimborso.”»

  Conseguentemente è premesso il seguente Capo: «Capo II-bis. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISPARMIO GESTITO».
14. 0102. Mancini, Buratti, Mura, Rotta, Topo, Nardi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche ai piani individuali di risparmio di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 101, è sostituito dal seguente:

   «Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 300.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 100.000 euro e di 300.000 euro di cui al primo periodo del presente comma.;

   b) al comma 107 è inserito, in fine, il seguente paragrafo: “Per il periodo d'imposta sino al 31 dicembre 2020, dall'imposta lorda sul reddito complessivo delle persone fisiche si detrae un importo pari al 20 per cento dell'importo versato in piani di risparmio a lungo termine. L'ammontare, in tutto o in parte, qualora non fosse detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione nei periodi d'imposta successivi il credito di imposta può essere ceduto, anche in parte, dai beneficiari a soggetti passivi dell'imposta sulle persone fisiche o dell'imposta sulle società che, a loro volta, potranno cederlo ad altri soggetti alla medesima imposta. I crediti d'imposta potranno essere utilizzati in compensazione e non potranno in ogni caso essere ceduti a banche o altri soggetti finanziari né essere chiesti a rimborso”.

Art. 14-ter.
(Piani Individuali di Risparmio Alternativi)

  1. Nell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   “2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevato al 20 per cento.
   2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 252, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:

   a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;

   b) cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;

   c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi”.

  2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 101, ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: “Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all'anno e a 500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma,”;

   b) il comma 112, primo periodo, è sostituito dal seguente: “Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e di un solo piano di risparmio cui al comma 2-bis del medesimo articolo 13-bis; ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare.”».

  Conseguentemente è premesso il seguente Capo: «Capo II-bis. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISPARMIO GESTITO».
14. 0106. Mancini, Buratti, Mura, Rotta, Topo, Nardi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Piani Individuali di Risparmio Alternativi)

  1. Nell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

   «2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati a in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo mica delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 927, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FISE Mid Cap della Borsa italiana a in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevato al 20 per cento.
   2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:

    1) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;

    2) cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;

    3) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.

   2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 101, ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: “Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma.”;

   b) il comma 112, primo periodo, è sostituito dal seguente: “Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e di un solo piano di risparmio cui al comma 2-bis del medesimo articolo 13-bis; ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare.”».
14. 0103. Mancini, Buratti, Mura, Rotta, Topo, Nardi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 91 del decreto-legge 17-marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 24 è aggiunto in fine il seguente comma:

   «2-bis. Le stazioni appaltanti emettono lo stato di avanzamento dei lavori o delle prestazioni svolte alla data di entrata in vigore della presente legge entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla base di autodichiarazione dell'operatore economico che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno il 50 per cento della rata minima prevista dal contratto ed emettono nei successivi 5 giorni il certificato di pagamento a seguito della trasmissione della fattura inviata dall'operatore economico, in deroga ai termini e alle modalità di pagamento previsti nel contratto.».
14. 0104. Braga, Buratti.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  Al comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la lettera b) è abrogata.
14. 0105. Ubaldo Pagano, Lacarra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondi europei ed erogazione di finanziamenti a fondo perduto)

   1. Le risorse ancora disponibili della programmazione 2014-2020 dei fondi europei FESR e FES possono essere destinate abrogazione di finanziamenti a fondo perduto a copertura degli interessi derivanti dai finanziamenti previste dal presente decreto.
14. 0107. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Prosecuzione della Zona Franca Urbana per il Sisma Centro Italia)

   1. In considerazione dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia all'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 4, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i 9 anni successivi»;

   c) al comma 6 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2026, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse allo scopo destinate annualmente dalla legge di Bilancio».
14. 0108. Morgoni, Pezzopane, Verini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Credito d'imposta per le spese relativa a servizi professionali)

   1. È riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese per consulenze e servizi professionali sostenute da privati, imprese, esercenti, artigiani e professionisti per la consulenza, la gestione e la realizzazione di procedure inerenti l'accesso ai finanziamenti e ai benefici fiscali e previdenziali e la riorganizzazione necessaria a garantire la salute e sicurezza di ambienti e luoghi di lavoro, in ragione della crisi epidemica da COVID-19, fino a un massimo di euro 2.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali della missione» Fondi da ripartire «dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
14. 0109. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Credito d'imposta per le spese relativa a servizi professionali)

   1. È riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese per consulenze e servizi professionali sostenute da privati, imprese, esercenti, artigiani e professionisti per la consulenza, la gestione e la realizzazione di procedure inerenti l'accesso ai finanziamenti e ai benefici fiscali e previdenziali e la riorganizzazione necessaria a garantire la salute e sicurezza di ambienti e luoghi di lavoro, in ragione della crisi epidemica da COVID-19, fino a un massimo di euro 1.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2020.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
14. 0120. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazione liberale)

  1. All'articolo 66, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3-bis:

   3-bis. Ai fini dell'imposta sui valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei precedenti commi le 2 si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della disposizione di cui all'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
14. 0110. Zardini, Benamati.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure fiscali a sostegno del mantenimento del valore dei marchi d'impresa)

   1. L'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si interpreta nei senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di ruling di cui all'articolo 1, comma 39, legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto in possesso di tutti i requisiti sostanziali come accertati dall'amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa fino alla data del 31 giugno 2021.
   2. La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indiretto con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell'istanza di ruling di cui all'articolo 31-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
14. 0111. Zardini, Benamati, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Inter Rail Italia)

   1. Al fine di promuovere ed incentivare il settore culturale e didattico-museale, agli studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione è riconosciuta la possibilità di beneficiare della gratuità del viaggio sull'intera rete ferroviaria italiana per un mese a scelta, nel corso del triennio 2020/2022, e dell'accesso gratuito per la visita di esposizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale;
   2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dell'incentivo di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
14. 0112. Garavaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16)

   Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130»;

   b) dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

Art. 3-bis.
(Piano degli interventi)

   1. Il Piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, predisposto dalla Società, individua gli obiettivi per lo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici invernali e dei XIV Giochi paraolimpici invernali «Milano Cortina 2026» nonché le azioni e gli interventi per ciascuno dei territori delle regioni e province autonome coinvolte e costituisce il quadro di riferimento per l'insieme delle opere, delle infrastrutture, degli impianti e delle attività previste nel dossier di candidatura.
   2. Il Piano degli interventi, di cui al precedente comma 1, pur nella sua configurazione unitaria, è approvato, per le partì di rispettiva competenza, da ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
   3. Al fine di contribuire alle condizioni per uno sviluppo sostenibile, il Piano degli interventi è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, condotta da ciascuna delle regioni e Province interessate, prendendo in considerazione le azioni e gli interventi ricadenti sul territorio di propria competenza, il parere motivato VAS è espresso da ciascuna delle Autorità competenti per la VAS delle legioni e delle province autonome.
   4. A tal fine si intendono:

   «Proponente»: la società, di cui all'articolo 3, che elabora la documentazione di Piano, di VAS e di VIncA.

   «Autorità procedente»: le autorità individuate all'interno delle regioni e delle province autonome che approvano il Piano degli interventi.

   «Autorità competente per la VAS»: le autorità individuate all'interno delle legioni e delle province autonome che esprimono il parere motivato VAS.

   «Autorità competente per la VIncA»: le autorità individuate all'interno delle Ragioni e delle Provincie autonome che esprimono la Valutazione di Incidenza.

  5. È istituita, presso la Società, una Cabina di regia composta da un rappresentante della Società, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, della regione Lombardia, della regione Veneto, della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di Bolzano. La Cabina di regia assicura l'unitarietà, il coordinamento e la celerità dell'azione amministrativa in relazione agli adempimenti connessi ai precedenti commi 1, 2 e 3. Dall'istituzione e dal funzionamento della cabina di regia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. Le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano adeguate forme di partecipazione degli enti territoriali, dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico.
  7. Per il controllo di eventuali impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle opere e dallo svolgimento della manifestazione olimpica e paraolimpica invernale 2026 è istituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio Ambientale, composto da quattro membri di cui un rappresentante della «Regione Lombardia, uno del la regione Veneto, uno dei la provincia autonoma di Bolzano e uno della provincia autonoma di Trento».

Art. 3-ter.
(Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza)

  1. Il presente articolo, in deroga da quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale (VIA) limitatamente alle opere di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto delle disposizioni della Direttiva 2011/92/UE così come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE.
  2. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa statale e dell'Unione europea in materia ambientale.
  3. Qualora le singole opere di cui al comma 1 siano da assoggettare a procedura di Verifica di Assoggettabilità nonché a Valutazione di Impatto Ambientale, l'autorità competente è la regione o la provincia autonoma territorialmente interessata.
  4. Sono fatte salve le procedure già avviate secondo le leggi e le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà del proponente di ritirare l'istanza presentata e ripresentarla ai sensi del presente articolo. 5. Sono fatti salvi i coordinamenti procedurali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 152 del 2006 e le disposizioni regionali vigenti in tal senso in materia.
  6. La valutazione di incidenza (VIncA) è effettuata, ove necessaria, dall'autorità competente nel territorio interessato dalla singola opera, secondo la normativa vigente nel territorio stesso. L'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE «HABITAT» articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR), sancita il 28.11.2019 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2019, n. 303 sarà applicata una volta recepita e nei termini di cui al recepimento da parte della Regione.
  7. Ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientale, il proponente presenta all'autorità competente apposita Istanza, in conformità alle modalità previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorità competente, con il procedimento e le modalità previste dal medesimo articolo 19 si pronuncia disponendo l'assoggettamento alla procedura di VIA o l'esclusione dalla procedura di VIA eventualmente condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è adottato dal dirigente responsabile della struttura della regione o della Provincia autonoma competente per la VIA.
  8. Ai fini della valutazione di impatto ambientale del progetto il proponente presenta all'autorità competente istanza con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 152 del 2006 dando specifico avviso al pubblico e garantendo la partecipazione al procedimento secondo le modalità previste dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo. Tutti i termini temporali indicati nel citato articolo 24 sono da intendersi ridotti della metà.
  9. L'autorità competente può esprimersi previa acquisizione di parere da parte di Commissioni o Comitati già istituiti presso la regione quali organismi tecnico-istruttori per le ordinarie procedure di VIA regionali. 10. La valutazione degli impatti ambientali è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  11. Il provvedimento di VIA è adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per la VIA con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 152 del 2006 entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza e concorre all'approvazione del progetto nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 3-quinquies.
  12. In caso di provvedimento di VIA negativo il progetto non può essere approvato.
  13. Non sono dovuti contributi, oneri o tariffe per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.

Art. 3-quater.
(Terre e rocce da scavo)

  1. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, l'Autorità di cui all'articolo 2 comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017 «Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164» è la regione o la provincia autonoma territorialmente competente.

Art. 3-quinquies.
(Disposizioni per la puntuale realizzazione di infrastrutture e impianti)

  1. La Società, ove necessario, declina in singoli interventi funzionali le opere di cui all'articolo 3 comma 2.
  2. L'approvazione dei progetti delle opere di cui al comma precedente è disposta dalla Società, la quale convoca una o più conferenze di servizi per l'acquisizione dei necessari pareri, nulla osta ed autorizzazioni. Alle stesse partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona.
  3. All'esito della conferenza di servizi la Società assume la determinazione conclusiva in riferimento al singolo progetto, con cui dichiara altresì la pubblica utilità. L'approvazione dei progetti determina la variazione di strumenti urbanistici e piani territoriali, con apposizione di vincolo espropriativo, qualora necessario.
  4. La determinazione conclusiva di approvazione del progetto da parte della Società costituisce inoltre espressione del parere dello Stato e della regione ai fini della formalizzazione dell'intesa Stato-Regione, quando necessaria, circa la localizzazione dell'opera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.
  5. La Società opera in deroga a:

   a) articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990;

   b) articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in caso di valutazione di impatto ambientale regionale;

   c) articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994;

   d) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, relativamente alla realizzazione degli impianti di risalita.

  6. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, non è dovuto il parere previsto dall'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
  7. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei princìpi generali dell'ordinamento nazionale, la Società esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione delle opere ricomprese nel piano degli interventi di cui all'art. 3 comma 2, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio del Ministri, sentiti residenti delle regioni Lombardia e Veneto e gli enti territoriali interessati. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.
  8. La regione territorialmente interessata, in riferimento alle opere di cui all'articolo 3 comma 2, esercita, in via esclusiva e in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 42 del 2004, le competenze amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l'esecuzione degli interventi su beni culturali.
  9. Ai fini della realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 comma 2, la Società e gli ulteriori soggetti attuatori sono autorizzati a:

   a) operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62,74 e 79 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

   b) ridurre fino a un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97,183,188 e 189 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

   c) ridurre fino a 10 giorni in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2007 il termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo 50 del 2016;

   d) verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016 eventualmente richiesti dai documenti di gara e dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo, n. 50 del 2016 solo relativamente al concorrente individuato quale aggiudicatario della gara, indipendentemente dalla tipologia di procedura di affidamento;

   e) avvalersi dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo, n. 50 del 2016 e della documentazione antimafia dell'articolo 84 del decreto legislativo, n. 159 del 2011 ove applicabile, fermo restando che laddove in esito alle verifiche emergesse la sussistenza di cause di esclusione ai sensi delle suddette norme si provvedere alla revoca dei provvedimenti di aggiudicazione e di esecuzione anticipata;

   f) procedere, dopo l'accertamento dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva, anche in assenza di comunicazione antimafia e di informazione antimafia di cui all'art. 84 commi 2 e 3 del decreto legislativo, n. 59 del 2011 senza attendere i termini di cui rispettivamente agli articoli 88 comma 4-bis e 92 comma 3 del suddetto decreto Legislativo, nel rispetto del termine in deroga di cui alla precedente lettera a);

   g) fare ricorso, per gli appalti pubblici di lavori, servizi e di forniture, all'articolo 63 del decreto legislativo 50 del 2016 anche in deroga ai casi e alle circostanze ivi indicati; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;

   h) applicare l'articolo 133 comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino al 31 dicembre 2026 o comunque sino alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, relativi alla realizzazione delle opere;

   i) ridurre i livelli di progettazione di cui all'articolo 23 decreto legislativo n. 50 del 2016.

  10. La Società e gli ulteriori soggetti attuatori, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure espropriata e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata necessari alla realizzazione delle opere di cui all'art. 3 comma 2. In tal caso possono essere autorizzati dalla Società a derogare agli articoli 15, commi 2,3 e 8, 20, 21, 22 e 22-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, limitatamente ai termini ivi indicati, che sono dimezzati.
  11. A tutte le controversie relative agli atti adottati dalla Società si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, nonché alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, comma 20, legge n. 160 del 2019, ivi compresi gli affidamenti a terzi esterni a supporto delle attività che devono essere espletate dai Soggetti Attuatori.
  12. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Villaggio Olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie e qualora, entro il 31 luglio 2021, non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area identificata dal masterplan previsto dall'Accordo di Programma quale sede dei Villaggio Olimpico di Milano, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato autonomo, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di ingiustificata inerzia da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio dell'area stessa per fini di interesse pubblico.
  13. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia con le connesse infrastrutture e urbanizzazioni, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stata approvata la variante al PII Montecity Rogoredo, come previsto dall'atto integrativo all'Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree, sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area identificata dal suddetto atto integrativo quale sede del Pala Italia Santa Giulia e delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato anche in variante al PII vigente esclusivamente per gli aspetti riguardanti la realizzazione delle opere sopra indicate, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di inerzia ingiustificata da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio delle aree stesse per fini di interesse pubblico.
  14. ANAS e le regioni Veneto e Lombardia possono avvalersi delle società costituite rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, nonché per i compiti e i poteri di cui all'articolo 14 e all'articolo 176, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, relativamente a strade e autostrade ubicate in Veneto e in Lombardia e dalle stesse regioni specificamente individuate.
14. 0113. Belotti, Bianchi, Boniardi, Bordonali, Capitanio, Cecchetti, Centemero, Colla, Comaroli, Andrea Crippa, Dara, Donina, Ferrari, Formentini, Frassini, Galli, Garavaglia, Giorgetti, Gobbato, Grimoldi, Guidesi, Iezzi, Invernizzi, Locatelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Maggioni, Molteni, Morelli, Parolo, Ribolla, Tarantino, Toccalini, Raffaele Volpi, Zoffili, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Stoccaggio privato a sostegno dell'agroalimentare italiano colpito dall'emergenza sanitaria del COVID-19)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a favorire la competitività del settore agroalimentare italiano, attraverso lo stoccaggio privato.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto, fra l'altro, dei settori agroalimentari che maggiormente hanno risentito della crisi sanitaria del COVID-19.
  3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
14. 0114. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Loss, Lolini, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Concessione di un contributo a fondo perduto)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per Vanno 2020, alle imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, che operano nei settori rientranti nei codici ateco 56,96.02.01,96.02.02,96,02.03 e 93.13, e la cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, come risultante da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, è concesso un contributo a fondo perduto.
  2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto in misura pari alla riduzione di fatturato registrata nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta dei contributo, entro il limite massimo del 30 per cento per ciascun beneficiario.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, denominato «Fondo emergenza COVID-19» con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi.
  5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1,500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per io sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
14. 0118. Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Di Muro, Furgiuele, Galli, Guidesi, Locatelli, Murelli, Patassini, Pettazzi, Raffaelli, Ribolla, Stefani.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Articolo 14-bis.
(Misure di sostegno finanziario)

  1. Al fine di sostenere le attività economiche danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le misure di sostegno finanziario di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle categorie di imprese rientranti nei codici ateco 96.02.01, 96.02,02, 96,02.03.
  2. Per le categorie di cui al comma 1, le misure di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese sino al 30 aprile 2021.
  3. La dotazione della sezione speciale istituita dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.500 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 dei decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 0115. Stefani, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Di Muro, Furgiuele, Galli, Guidesi, Locatelli, Murelli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Ribolla.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure di sostegno finanziario)

  1. Al fine di sostenere le attività economiche danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le misure di sostegno finanziario di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle categorie di imprese rientranti nel codice ateco 56.
  2. Per le categorie di cui al comma 1, le misure di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese sino al 31 dicembre 2020.
  3. La dotazione della sezione speciale istituita dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.000 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo dei beneficio economico.
14. 0116. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Di Muro, Furgiuele, Galli, Guidesi, Locatelli, Murelli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Ribolla, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

   1. Le imprese di pubblico esercizio che, per effetto delle esigenze di salute connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19, occupano nuovi o maggiori spazi ed aree pubbliche sono esonerate fino al 31 dicembre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche riferita ai nuovi o maggiori spazi occupati. Per il medesimo periodo le citate imprese sono esonerate dalla presentazione di autorizzazioni ai fini dell'occupazione dei nuovi o maggiori spazi, fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva al Comune da formulare con almeno 7 giorni di anticipo ai fini delle relative verifiche. In assenza di risposta da parte del comune, l'occupazione di cui al presente comma si considera assentita.
14. 0117. Garavaglia, Guidesi, Bitonci, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Raffaelli, Morrone, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Sospensione dell'introduzione dell'imposta sul consumo delle «bevande edulcorate»)

   1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 661-676 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recanti l'introduzione della nuova imposta sul consumo delle bevande analcoliche, come definite al comma 662, di seguito denominate «bevande edulcorate», è sospesa per un anno a decorrere dal termine dell'emergenza sanitaria come individuato dalla Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.
   2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 240 milioni di euro per il 2020, 20 milioni di euro per il 2021 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
14. 0119. Patassini, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Bonus sportivo)

  1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato «Fondo per riscrizione alle attività sportive» con una dotazione pari a 5 milioni di euro da iscrivere presso il Ministero delle politiche giovanili e dello sport, destinati a rimborsare alle famiglie le spese per l'iscrizione alle attività sportive dei figli di età minore ai dodici anni. Con decreto del Ministro delle politiche giovanili e dello sport, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.
  2. Per le disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 0121. Lotti, Rossi, Prestipino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Autocertificazione)

   1. Le richieste di nuovi finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche, intermediari finanziari autorizzati iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e ad altri soggetti abilitati alla concessione di credito, ai sensi del presente decreto – fatta eccezione per i finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), nonché di quelli di cui all'articolo 14 del presente decreto devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:

   a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima e che prima dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sussisteva una situazione di continuità aziendale;

   b) che al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e che alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;

   c) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;

   d) che, con riferimento ai finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;

   e) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;

   f) che il titolare e legale rappresentante istante, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

   g) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

  2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al precedente comma 1, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette alla Guardia di Finanza e, con riferimento ai finanziamenti richiesti ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, anche a SACE S.p.A.
  3. L'operatività sul conto dedicato – di cui al precedente comma 1, numero 5) – è condizionata all'indicazione nella causale del pagamento della locuzione: «sostegno ai sensi del decreto-legge numero 23 del 2020». Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi da 1 a 4, e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati:

   i. eventuali speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle norme relative e procedure per il monitoraggio finalizzato alla prevenzione e repressione delle infiltrazioni, assicurando la condivisione delle informazioni in possesso dei soggetti coinvolti;

   ii. gli ambiti economici da sottoporre a prioritaria verifica sulla base di specifici indicatori parametrati alle diverse realtà locali.

   5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.
14. 0122. Rotta, Buratti, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari Made in Italy)

  1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo comma, dopo la lettera i-decies), è inserita la seguente: «i-undecies) le spese sostenute per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP, STG e biologici, fino all'importo di euro 400.»
  2. Le disposizioni di cui al primo comma, si applicano per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020-2021.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
14. 0123. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti per assicurare liquidità alle imprese e continuità alle attività di gestione dei rifiuti)

  1. Fino al 31 marzo 2021, si attuano le seguenti disposizioni:

   a) i produttori e i nuovi produttori di rifiuti urbani, sentite le Regioni e le autorità d'ambito ove costituite, che certificano l'indisponibilità di impianti a ricevere rifiuti nel territorio di riferimento, conferiscono i rifiuti in impianti di destinazione autorizzati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti posti sui territorio nazionale anche oltre il limite dell'ambito o confine regionale, in deroga del principio di autosufficienza ma nel rispetto del principio di prossimità tra gli impianti di destinazione disponibili;

   b) le singole legioni, in deroga ai titoli abilitativi esistenti, possono autorizzare gli impianti di stoccaggio, di recupero e smaltimento definitivo di rifiuti urbani e speciali a ricevere rifiuti per cui sono autorizzati, in misura superiore a quella consentita dall'autorizzazione dell'impianto e nei limiti della durata dell'emergenza. Le legioni possono autorizzare gli impianti di recupero e smaltimento finale a ricevere rifiuti diversi da quelli autorizzati nei limiti degli stessi capitoli e famiglie BER dell'Allegato D del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   c) i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria sono considerati indifferenziati e pertanto sono conferiti e raccolti insieme. Il successivo trattamento seguirà le regole previste dal decreto del Presidente della Repubblica 254 del 2003 per i rifiuti sanitari a rischio infettivo;

   d) la raccolta dei rifiuti proveniente da soggetti infetti da COVID-19 può avvenire in deroga alle autorizzazioni in appositi scarniti li collocati, all'interno di aree recintate nella disponibilità dei gestori competenti, che devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate e comunicate alla Regione, alla Provincia, alla ASL, all'ARPA e all'Autorità d'ambito territorialmente competenti;

   e) i rifiuti da COVID-19 destinati a trattamento termico o a discarica dovranno essere conservati in appositi contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'Istituto Superiore di Sanità e possono essere conferiti a recupero o smaltimento senza alcun trattamento preliminare decorsi dieci giorni dalla raccolta;

   f) il conferimento dei rifiuti ai singoli impianti è comunicato giornalmente, il giorno prima per il giorno successivo, di concerto tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti prevedendo apposita comunicazione all'Autorità d'ambito ove esistente, all'ASL, all'ARPA e alla Regione territorialmente competente;

   g) nel caso di indisponibilità degli impianti, le regioni, sentite le Autorità d'ambito, dispongono, al 1'occorrenza, la redistribuzione dei flussi di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza, al fine di assicurare il conferimento e la corretta gestione dei rifiuti in oggetto;

   h) al fine di assicurare le condizioni igieniche essenziali per gli operatori ecologici e altri addetti raccoglitori e separatori di rifiuti nello svolgimento delle proprie mansioni, è assicurata la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali essenziali, quali mascherine per la protezione delle vie respiratorie e i guanti per la protezione da rischi chimici e biologici.

   2. Fino al 30 settembre 2020 è consentito l'uso di registri di carico e scarico dei rifiuti e di formulari di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non vidimati, previo invio di apposita comunicazione alla Camera di commercio competente per territorio con i riferimenti dell'impresa e dei registri o formulari in uso.
   3. Fino al 30 settembre 2020 si applicano le seguenti tempistiche di annotazione sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

   a) per i produttori, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

   b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro trenta giorni lavorativi dal compimento del trasporto;

   c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

   d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

   4. Al fine di consentire la continuità dei servizi essenziali da parte di aziende che operano nel settore dei servizi di pubblica utilità nel campo delle bonifiche, di recupero di materia da rifiuto e di produzione di energia elettrica da biomassa, è assicurato il recupero di liquidità immediata attraverso il riconoscimento dei crediti maturati da parte delle imprese verso la Pubblica Amministrazione per mezzo di un canale di prestito a tasso zero erogato dagli istituti di credito a fronte delle garanzie dei contratti in essere con le pubbliche amministrazioni. A tal fine:

   a) gli istituti di credito garantiscono l'immediata erogazione del prestito, inclusa la possibilità di compensazione dei crediti certificati ed accumulati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per le spese correnti e gli investimenti;

   b) i soggetti interessati all'erogazione di un finanziamento devono presentare specifica istanza entro il 31 agosto 2020, correlata della dimostrazione del contratto in essere e del bilancio in positivo dell'azienda, come forma di garanzia; il diniego, anche parziale, da parte dell'istituto di credito deve essere puntualmente motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
14. 0124. Gava, Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 15.
(Golden Power)

  1. Per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto in deroga delle vigenti disposizioni in materia si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi.
  2. L'acquisizione di partecipazioni in imprese di cui al presente articolo che hanno sede in Italia da parte di soggetti riconducibili ad altro Stato membro UE o extra UE è sottoposta alla disciplina di seguito prevista.
  3. È soggetta ad autorizzazione preventiva e al parere favorevole delle imprese di seguito definite l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nei settori dell'energia e delle infrastrutture, di banche e di assicurazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.
  4. Sono altresì soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o dei capitale raggiunge o supera il 15 per cento, il 20 per cento, il 30 per cento o 50 per cento anche tenuto conto delle azioni o quote già possedute.
  5. Nel caso di banche, la proposta della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 19 del Testo Unico Bancario alla Banca Centrale Europea (BCE) deve essere preliminarmente autorizzata dal Ministero dell'economa e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento congiunto, nel caso di assicurazioni l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento congiunto sentito il parere dell'IVASS, in tutti gli altri casi è rilasciata con provvedimento congiunto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico.
  6. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulle società di cui al comma 2 inerenti le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.
  7. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal presente articolo sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta dagli altri azionisti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
  8. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro il termine di 180 giorni dall'acquisizione.
  9. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o da strumenti derivati per le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.
  10. Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni previste dal presente articolo spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni».
15. 1. Barelli, D'Attis, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, capoverso 3, apportare le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole: «del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019» aggiungere le seguenti: «Con riferimento alla lettera d) di cui al paragrafo precedente è da intendersi una specifica attenzione alle informazioni sensibili e dati personali in possesso delle piattaforme digitali utilizzate nella fase di emergenza per la gestione della didattica a distanza»;

   b) al medesimo comma 1, capoverso 3-bis, lettera a), dopo le parole: «che abbiano per effetto modifiche della titolarità, dei controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;» aggiungere le seguenti: «con riferimento alla lettera d) di cui al paragrafo precedente è da intendersi una specifica attenzione alle informazioni sensibili e dati personali in possesso delle piattaforme digitali utilizzate nella fase di emergenza per la gestione della didattica a distanza.»;

   c) al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alla lettera d) di cui al paragrafo precedente è da intendersi una specifica attenzione alle informazioni sensibili e dati personali in possesso delle piattaforme digitali utilizzate nella fase di emergenza per la gestione della didattica a distanza».
15. 2. Lattanzio.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, lettera a), dopo le parole: il cambiamento della loro destinazione aggiungere le seguenti: a favore di un soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea.
*15. 3. Porchietto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Angelucci, Della Frera, Polidori, Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Cattaneo.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, lettera a), dopo le parole: il cambiamento della loro destinazione aggiungere le seguenti: a favore di un soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea.
*15. 4. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e in società di rilevante interesse nazionale)»;

   b) al comma 1 le parole: «e delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle comunicazioni e in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, con particolare riferimento alle imprese ritenute rilevanti nel settore del Made in Italy manifatturiero, agroalimentare e della moda, nonché alle imprese operanti nell'ambito della realizzazione o della gestione delle opere infrastrutturali, anche con riferimento al possesso di know how ritenuto strategico.»;

   c) al comma 7, dopo la lettera b-bis) aggiungere le seguenti: «b-ter) con riferimento alle imprese di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, fatturato livelli occupazionali, know how, l'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria e organizzativa dell'acquirente, che deve essere idoneo a garantire, nel rispetto dei limiti posti dalle normative comunitarie, i livelli occupazionali, il gettito fiscale nonché ricadute non negative per il sistema economico-produttivo del Paese;».

  1-ter. All'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 il secondo e terzo periodo del comma 8-bis richiamato sono sostituiti dal seguente: «Ai fini della qualificazione di società o impresa di interesse nazionale, oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56».

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «al comma 2-bis le parole: “per società ad elevato valore corrente di mercato e” sono sostituite dalle seguenti: “per società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, con particolare riferimento alle imprese ritenute rilevanti nel settore del Made in Italy manifatturiero, agroalimentare e della moda, nonché alle imprese operanti nell'ambito della realizzazione o della gestione delle opere infrastrutturali, anche con riferimento al possesso di know how ritenuto strategico o”».
15. 5. Porchietto, Fiorini.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

  3-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo aventi vigenza fino al 31 dicembre 2020 non si applicano alle operazioni, e ai conseguenti atti e delibera, che siano stati comunicati al pubblico e/o alle autorità competenti ai sensi di legge prima del 23 febbraio 2020.
15. 6. Melilli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.
(Misure urgenti per la salvaguardia delle imprese nazionali)

   1. Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) può assumere partecipazioni in società o imprese di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo della nazione, nonché di proprietà di marchi, brevetti, modelli o disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale, anche con riferimento alle piccole e medie imprese innovative, nell'ambito delle attività previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per il tempo strettamente necessario all'assicurazione della conservazione, della migliore collocazione sul mercato e a espressa condizione di stabilità finanziaria, economica e patrimoniale e che siano caratterizzate da adeguate prospettive di crescita. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da Cassa depositi e Prestiti e da altre società controllate dallo Stato o da enti pubblici.
   2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo rotativo presso il Ministero dello sviluppo economico con dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
   3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i limiti e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, nonché le modalità operative del Fondò di cui al comma 3. Lo schema di decreto è inviato alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni.
   4. L'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è abrogato.
   5. Le regioni possono assumere, anche per il tramite di società da esse partecipate, partecipazioni in società ritenute di rilevante interesse regionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricaduta per il sistema economico-produttivo regionale, anche con riferimento alle piccole e medie imprese innovative o che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali.
   6. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 6 sono ammesse, previa adozione da parte della regione di specifiche disposizioni di attuazione che indicano gli obiettivi, le procedure e i limiti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che le società risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita».
15. 01. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.
(Addizionale comunale trasporto aereo e voli onerati)

  1. Al fine garantire una più efficace continuità territoriale aerea, l'addizionale comunale introdotta dall'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003, così come successivamente modificata e aggiornata dalle vigenti normative nazionali, non può essere imposta sui voli assoggettati ad oneri di servizio pubblico».
15. 02. Marino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.
(Applicazione alle Imprese produttrici, importatrici e distributrici di dispositivi medicali e medico-chirurgici e di dispositivi di protezione individuale della disciplina di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

  1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in un'ottica di salvaguardia dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della sanità pubblica, con particolare riferimento al valicarsi di possibili emergenze epidemiologiche, anche in considerazione della necessità rendere la fornitura dei prodotti tempestiva ed efficace ed in ragione della continuità degli approvvigionamenti, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 e relativo a società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), ed e) del regolamento (UE) 2019/452 ivi inclusi, nel settore sanitario, le imprese produttrici, importatrici e distributrici di dispositivi medicali, di dispositivi medico chirurgici e di dispositivi di protezione individuale si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2 non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore».
15. 03. Sut.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Registro aiuti di Stato)

  1. Nel periodo indicato dalla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» è sospesa, per il periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, l'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
15. 04. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

   1. Allo scopo di permettere la valutazione degli effetti sulla sicurezza nazionale determinati dall'eventuale adozione di nuove tecnologie suscettibili di applicazioni nel campo del potenziamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettroniche, l'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso. Sono altresì revocati gli atti discendenti già emanati.
16. 01. Garavaglia, Comaroli, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

   Allo scopo di permettere la valutazione degli effetti sulla sicurezza nazionale determinati dall'eventuale adozione di nuove tecnologie suscettibili di applicazioni nel campo del potenziamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettroniche, l'efficacia dell'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sospesa fino al 31 dicembre 2020 insieme a quella degli atti discendenti già emanati.
16. 02. Garavaglia, Comaroli, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Ricorso a volontari di comprovata competenza al fine di garantire la continuità delle strutture ritenute strategiche per l'interesse nazionale)

   1. Si autorizza ogni articolazione della Pubblica Amministrazione, comprese le province Autonome di Trento e Bolzano, qualora si trovino in organico non sufficiente a coprire le esigenze causate dalla situazione emergenziale dovuta alla pandemia «COVID-19», a fare ricorso a specifiche professionalità, compresi i lavoratori in pensione che non abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età, e a qualsiasi altro soggetto in possesso di comprovata competenza al fine di preservare le strutture ritenute strategiche per l'interesse nazionale.
   2. Ai fini di affrontare esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio a causa di contagio o quarantena da «COVID-19», il Ministero della difesa, è autorizzato con proprio decreto, a ricorrere a personale volontario, senza assegno, attualmente in congedo in posizione amministrativa di riserva, ausiliaria o di complemento di tutte le Forze Armate.
   3. Il presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
16. 03. Ferrari, Potenti, Cavandoli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 17.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 può svolgersi con modalità a distanza.
*17. 1. Mura, Rotta, Topo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 può svolgersi con modalità a distanza.
*17. 2. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Barelli, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  1-bis. Fino al 31 dicembre 2020 per i settori agroalimentare, tessile e siderurgico le disposizioni del presente articolo e di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità di tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività sul territorio nazionale.
17. 3. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il Capo III è inserito il seguente:

Capo III-BIS
DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SBLOCCO DELLE OPERE PUBBLICHE

Art. 17-bis.
(Sblocco delle opere pubbliche)

  1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici in seguito alla crisi conseguente all'epidemia da COVID-19 e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more dell'attuazione di una radicale semplificazione della disciplina dei contratti pubblici e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della disciplina penale ed antimafia, non trova applicazione il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
17. 01. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Articolo 17-bis.
(Misure di contrasto alla dispersione del patrimonio industriale e produttivo regionale)

  1. Al fine di salvaguardare il proprio patrimonio produttivo, le regioni possono assumere partecipazioni in società o imprese ritenute di rilevante interesse regionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricaduta per il sistema economico-produttivo regionale, con particolare riferimento alle imprese ritenute rilevanti nel settore del Made in Italy manifatturiero, agroalimentare e della moda, alle PMI innovative o alle imprese che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali o che siano in possesso di know how ritenuto strategico.
  2. Le partecipazioni nelle società o imprese di cui al comma 1 sono ammesse previa adozione da parte della regione di specifiche disposizioni di attuazione che ne indichino gli obiettivi, le procedure e i limiti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che non risultino compromessi l'equilibrio patrimoniale ed economico e che siano presenti adeguate prospettive di redditività o di crescita. L'assunzione di partecipazioni può avvenire anche per il tramite di società partecipate dalla regione medesima.
  3. L'intervento della regione può riguardare, altresì, la gestione temporanea, in tutto o in parte, del patrimonio produttivo materiale o immateriale delle società o imprese di cui al comma 1.
  4. L'intervento della legione può essere richiesto, previa presentazione all'organo competente, individuato dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 2, di una specifica documentazione che ne giustifichi la necessità, formulata dalle rappresentanze, anche aziendali, dei lavoratori ovvero dalle organizzazioni imprenditoriali o dagli enti locali interessati.
  5. Per le finalità di cui al comma 2, le regioni, con proprie disposizioni, possono costituire specifici fondi, anche rotativi, volti a favorire l'acquisizione delle imprese di cui al comma 1 da parte dai lavoratori nelle stesse occupati o la loro partecipazione diretta al capitale e alla gestione. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato d'importanza minore (de minimis), sulla base di un piano industriale di rilancio, vidimato da un ente terzo con specifica competenza nel settore di operatività dell'impresa oggetto di ristrutturazione aziendale.
17. 02. Porchietto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Istituzione della figura del Consigliere per la tutela della proprietà intellettuale, del Made in Italy e dei marchi)

  1. Al fine di contrastare la contraffazione e rafforzare la tutela del Made in Italy è istituita in via sperimentale, per le annualità 2021 e 2022, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la figura professionale del Consigliere per la tutela dei marchi, del Made in Italy e della proprietà intellettuale.
  2. Il Consigliere è individuato tra gli esperti nel settore della tutela dei marchi e della proprietà intellettuale già in servizio presso la Pubblica Amministrazione e opera all'interno delle sedi diplomatiche degli Stati individuati dal Ministero fra quelli con i maggiori volumi di scambi e pericoli di contraffazione.
  3. Il Consigliere gode delle garanzie diplomatiche previste dai trattati internazionali durante l'esercizio delle proprie funzioni.
  4. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 900.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
*17. 03. Fiorini, Zanella, Porchietto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli, Perego Di Cremnago.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Istituzione della figura del Consigliere per la tutela della proprietà intellettuale, del Made in Italy e dei marchi)

  1. Al fine di contrastare la contraffazione e rafforzare la tutela del Made in Italy è istituita in via sperimentale, per le annualità 2021 e 2022, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la figura professionale del Consigliere per la tutela dei marchi, del Made in Italy e della proprietà intellettuale.
  2. Il Consigliere è individuato tra gli esperti nel settore della tutela dei marchi e della proprietà intellettuale già in servizio presso la Pubblica Amministrazione e opera all'interno delle sedi diplomatiche degli Stati individuati dal Ministero fra quelli con i maggiori volumi di scambi e pericoli di contraffazione.
  3. Il Consigliere gode delle garanzie diplomatiche previste dai trattati internazionali durante l'esercizio delle proprie funzioni.
  4. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 900.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
*17. 05. Nardi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Istituzione della figura del Consigliere per la tutela della proprietà intellettuale, del Made in Italy e dei marchi)

  1. Al fine di contrastare la contraffazione e rafforzare la tutela del Made in Italy è istituita in via sperimentale, per le annualità 2021 e 2022, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la figura professionale del Consigliere per la tutela dei marchi, del Made in Italy e della proprietà intellettuale.
  2. Il Consigliere è individuato tra gli esperti nel settore della tutela dei marchi e della proprietà intellettuale già in servizio presso la Pubblica Amministrazione e opera all'interno delle sedi diplomatiche degli Stati individuati dal Ministero fra quelli con i maggiori volumi di scambi e pericoli di contraffazione.
  3. Il Consigliere gode delle garanzie diplomatiche previste dai trattati internazionali durante l'esercizio delle proprie funzioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: – 900.000;
   2022: – 900.000;
17. 04. Zucconi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure fiscali a sostegno del mantenimento del valore dei marchi d'impresa)

  1. L'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si interpreta nel senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di ruling di cui all'articolo 1, comma 39, legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto in possesso di tutti i requisiti sostanziali come accertati dall'Amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa fino alla data del 31 giugno 2021.
  2. La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indiretto con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell'istanza di ruling di cui all'articolo 31-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
17. 06. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Articolo 17-bis.
(Estensione dell'applicazione dei patent box ai marchi funzionalmente equivalenti che fanno parte del Made in Italy, ai brevetti e alle opere di ingegno)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo periodo del comma 39, è sostituito dal seguente: «I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di software protetto da copyright; da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare»;

   b) il comma 44, è sostituito dal seguente: «44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42».

  2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogata. Il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020,1 soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.
  4. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021 e 80 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
17. 07. Fiorini, Gelmini, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Innalzamento del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili. Regime di applicabilità per l'anno 2020)

  1. Al comma 1, ultimo periodo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «fino a 700.000 euro» sono sostituite dalle parole: «fino a 1 milione di euro».
  2. Al fine di incrementare la liquidità delle imprese favorendo le compensazioni fiscali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2020 la disposizione di cui al comma 1, ultimo periodo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dal comma 1 del presente articolo, si applica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ivi previsto.
17. 08. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci, Nevi.

ART. 18

  Premettere il seguente articolo:

Art. 018.
(Sospensione pagamenti, tributi, imposte e tasse in scadenza nel periodo di chiusura)

  1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva delle imprese e dei liberi professionisti che abbiano subito danni diretti e indiretti dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tutti i pagamenti, i versamenti di tributi, imposte e tasse in scadenza nel periodo di chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus sono sospesi fino a novanta giorni dalla data di cessazione della chiusura o restrizione.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
018. 01. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 018.

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 giugno 2020, per l'anno 2020 le aliquote dell'imposta sulle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta municipale propria, del tributo per i servizi indivisibili – Tasi, delle addizionali regionali e comunali, della tassa sui rifiuti — Tari, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Tosap, sono ridotte in maniera lineare del 50 per cento per i soggetti che autocertifichino, anche con modalità telematica, una riduzione del reddito per l'anno 2020 rispetto a quello conseguito nell'anno 2019 del 25 per cento. Non si da luogo alla restituzione delle somme già versate. Lo Stato entro il 20 dicembre 2020 trasferisce alle regioni ed ai comuni i minori introiti.

  Conseguentemente, il Capo IV è denominato: Misure per la riduzione della pressione fiscale e misure di natura contabile.
018. 02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

  1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 10 per cento per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, di maggio e di giugno 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

   b) al comma 2, sostituire le parole: e di maggio 2020 con le seguenti: di maggio e di giugno 2020;

   c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, di quelli in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2020, sono prorogati al 16 gennaio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente, si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.;

   d) al comma 3, sostituire le parole da: e nel mese di aprile fino a e di maggio 2020, con le seguenti: nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, di maggio 2020 e di giugno,;

   e) al comma 4, sostituire le parole: e di maggio 2020 con le seguenti: di maggio e di giugno 2020;

   f) al comma 6, sostituire le parole: e maggio 2020 con le seguenti: di maggio e di giugno 2020;

   g) al comma 7, sostituire le parole da: entro il 30 giugno 2020 fino a di giugno 2020 con le seguenti: entro il 16 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 gennaio 2021.
*18. 12. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Rizzetto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

  1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 10 per cento per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, di maggio e di giugno 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

   b) al comma 2, sostituire le parole: e di maggio 2020 con le seguenti: di maggio e di giugno 2020;

   c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, di quelli in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2020, sono prorogati al 16 gennaio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente, si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.;

   d) al comma 3, sostituire le parole da: e nel mese di aprile fino a e di maggio 2020, con le seguenti: nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, di maggio 2020 e di giugno,;

   e) al comma 4, sostituire le parole: e di maggio 2020 con le seguenti: di maggio e di giugno 2020;

   f) al comma 6, sostituire le parole: e maggio 2020 con le seguenti: di maggio e di giugno 2020;

   g) al comma 7, sostituire le parole da: entro il 30 giugno 2020 fino a di giugno 2020 con le seguenti: entro il 16 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 gennaio 2021.
*18. 18. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

  1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi»:

   a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

   b) all'imposta sul valore aggiunto.

  2) al comma 2, le parole: «e di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di maggio e giugno 2020»;
  3) al comma 7, le parole: «a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal mese di gennaio 2021».
18. 140. Fiorini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di almeno il 33 per cento con le seguenti: di almeno il 10 per cento.
*18. 14. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Rizzetto.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di almeno il 33 per cento con le seguenti: di almeno il 10 per cento.
*18. 17. Rizzetto, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: e nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;

   al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;

   al comma 4, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 è altresì sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.;

   f) al comma 6, sostituire le parole: per i mesi di aprile e maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, e sostituire le parole: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta con le seguenti: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta:

   g) al comma 7, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 con le seguenti: entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di agosto 2020;

   h) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020.;

   i) dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. All'articolo 62, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020».
*18. 22. Pastorino.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: e nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;

   al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;

   al comma 4, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 è altresì sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.;

   f) al comma 6, sostituire le parole: per i mesi di aprile e maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, e sostituire le parole: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta con le seguenti: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta:

   g) al comma 7, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 con le seguenti: entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di agosto 2020;

   h) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020.;

   i) dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. All'articolo 62, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020».
*18. 141. Baratto, Giacometto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: e nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;

   al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;

   al comma 4, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 è altresì sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.;

   f) al comma 6, sostituire le parole: per i mesi di aprile e maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, e sostituire le parole: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta con le seguenti: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta:

   g) al comma 7, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 con le seguenti: entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di agosto 2020;

   h) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020.;

   i) dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. All'articolo 62, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020».
*18. 23. Lollobrigida, Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: e nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;

   al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;

   al comma 4, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 è altresì sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.;

   f) al comma 6, sostituire le parole: per i mesi di aprile e maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, e sostituire le parole: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta con le seguenti: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta:

   g) al comma 7, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 con le seguenti: entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di agosto 2020;

   h) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020.;

   i) dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. All'articolo 62, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020».
*18. 147. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  All'articolo 18 apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 11, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020 con le seguenti: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da aprile, a dicembre 2020;

   b) al comma 2, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020 con le seguenti: per i mesi da aprile a dicembre 2020;

   c) al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020 con le seguenti: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da aprile a dicembre 2020;

   d) al comma 4, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020 con le seguenti: per i mesi da aprile a dicembre 2020;

   e) dopo il comma 4 inserire il seguente:

  4-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 è altresì sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020;

   f) al comma 6, sostituire le parole: per i mesi di aprile e maggio 2020 con le seguenti: per i mesi da aprile a dicembre 2020 e sostituire le parole: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta con le seguenti: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese da marzo 2020 a dicembre 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;

   g) al comma 7, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 con le seguenti: entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;

   h) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 181 è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021;

   i) dopo il comma 8 inserire il seguente:

  8-bis. All'articolo 62, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021».
18. 144. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo.

  Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stessa mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturata medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo,.
*18. 11. Mura, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo.

  Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'Imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stessa mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturata medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo,.
*18. 10. Galli, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo.

  Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'Imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stessa mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturata medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo,.
*18. 8. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo.

  Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'Imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stessa mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturata medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo,.
*18. 24. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo.

  Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'Imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stessa mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturata medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo,.
*18. 146. Giacomoni, Gelmini, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  All'articolo 18 apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1 alinea, sostituire le parole da: nel mese di marzo 2020 fino a per i mesi di aprile e maggio con le seguenti: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta sono sospesi, fino alla data del 30/09/2020,;

   b) al comma 2, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: fino alla data del 30/09/2020;

   c) al comma 3 sostituire le parole da: nel mese di marzo 2020 fino a per i mesi di aprile e di maggio 2020 con le seguenti: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta sono sospesi, fino alla data del 30/09/2020,;

   d) al comma 4 sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: fino alla data del 30/09/2020;

   e) al comma 7 apportare le seguenti modifiche:

    1) sostituire le parole: 30 giugno 2020 con le seguenti: 31 ottobre 2020;

    2) sostituire le parole: 5 rate mensili con le seguenti: 12 rate mensili;

    3) sostituire le parole: di giugno 2020 con le seguenti: di ottobre 2020.
18. 163. Rachele Silvestri, De Toma.

  Ai commi 1 e 3 sostituire le parole da: e nel mese di aprile 2020 fino a: e di maggio 2020 con le seguenti: , nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta e nel mese di giugno 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, sono sospesi, per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020.

  Conseguentemente:

   ai commi 2 e 4 sostituire le parole: e di maggio 2020 con le seguenti: , maggio, giugno e luglio 2020;

   al comma 6 sostituire le parole: per i mesi di aprile e maggio 2020 con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 e le parole da: e nel mese di aprile 2020 fino a: del precedente periodo di imposta con le seguenti: , nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta e nel mese di giugno 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta;

   al comma 7 sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 con le seguenti: entro il 31 agosto 2020 e le parole: mese di giugno 2020. con le seguenti: mese di agosto 2020.;

   al comma 8 dopo le parole: aprile 2020 aggiungere le seguenti: maggio, giugno e luglio 2020 e, di conseguenza, all'articolo 61, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sostituire le parole: 31 maggio 2020 con le seguenti: 31 agosto 2020 e le parole: mese di maggio 2020 con le seguenti: mese di agosto 2020,.
18. 6. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 1 alinea, sostituire le parole: sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: sono sospesi per i mesi da aprile fino ad ottobre 2020.
18. 13. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, alinea, ovunque ricorrano le parole: sono sospesi, con le seguenti: sono scontati, ovvero sono estinti dalla propria posizione debitoria;

  Conseguentemente:

   al comma 6, sostituire le parole: La sospensione dei versamenti, con le seguenti: La cancellazione dei versamenti,;

   sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. I versamenti estinti automaticamente ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi agli enti impositori i quali provvedono a validare, ovvero sanare la posizione debitoria dei soggetti richiedenti, senza obblighi di restituzione.;

   sopprimere il comma 8;

   sostituire la rubrica con la seguente: Estinzione dei versamenti tributari e contributivi;

   aggiungere il seguente comma:

  9-bis. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 9. Guidesi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, alinea, e ovunque ricorrano nell'articolo sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020 con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

  Conseguentemente:

   al comma 7, le parole: entro il 30 giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 gennaio 2021, conseguentemente, sostituire le parole: 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 con le seguenti: 20 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.;

   dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   c) al comma 4, le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021», conseguentemente sostituire le parole: «5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» con le seguenti: «20 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;

   d) al comma 5, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021», conseguentemente sostituire le parole: «5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020» con le parole: «20 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020».

  8-ter. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   d) al comma 5, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» con le seguenti: «entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 20 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;

   e) al comma 6, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020» con le seguenti: «31 gennaio 2021»;

   f) al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» con le seguenti: «entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 20 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020».
18. 4. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, alinea, e ovunque ricorrano nell'articolo sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020 con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

  Conseguentemente:

   al comma 7, le parole: entro il 30 giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 gennaio 2021, conseguentemente, sostituire le parole: 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 con le seguenti: 15 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.;

   dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   c) al comma 4, le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021», conseguentemente sostituire le parole: «5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» con le seguenti: «15 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;

   d) al comma 5, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021», conseguentemente sostituire le parole: «5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020» con le parole: «15 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020».

  8-ter. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   d) al comma 5, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» con le seguenti: «entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 15 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;

   e) al comma 6, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020» con le seguenti: «31 gennaio 2021»;

   f) al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» con le seguenti: «entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 15 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020».
18. 28. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, alinea, e ovunque ricorrano nell'articolo sostituire le parole: di aprile e di maggio con le seguenti: da aprile a settembre.

  Conseguentemente:

   sostituire 11 comma 7 con il seguente:

  7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di ottobre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
18. 5. Moretto, Mor, Ungaro, Marattin, Bendinelli.

  Al comma 1, alinea, e ovunque ricorrano nell'articolo sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020.

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: giugno 2020 con le seguenti: giugno 2021.
18. 16. Mollicone, Frassinetti, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, all'alinea, al comma 2, al comma 3 ed al comma 4 le parole: di aprile e di maggio sono sostituite con le seguenti: da aprile a dicembre.

  Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, le parole: entro il 30 giugno 2020 sono sostituite con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020 e le parole da: di 5 rate fino a: giugno 2020 sono sostituite con le seguenti: di 10 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020;

   dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per l'anno 2020 in alternativa alla sospensione e rateizzazione prevista dai commi da 1 a 8, i contribuenti che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione possono optare per il pagamento delle imposte dovute mediante compensazione, fino all'importo del credito vantato, previo invio all'Agenzia delle entrate per posta certificata di autocertificazione del credito vantato.
18. 152. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea:

  1. le parole: di aprile e di maggio 2020 sono sostituite dalle seguenti: da aprile 2020 a settembre 2020;
  2. nella lettera a) le parole: di cui agli articoli 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , nonché, relativi alle imposte dirette e indirette;
  3. dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   b-bis) alle entrate di competenza degli enti locali.;

   b) al comma 2, le parole: di aprile e di maggio 2020 sono sostituite dalle seguenti: da aprile 2020 a settembre 2020;

   e) al comma 3:

  1. le parole: di aprile e di maggio 2020 sono sostituite dalle seguenti: da aprile 2020 a settembre 2020;
  2. nella lettera a) le parole: di cui agli articoli 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette;
  3. dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   b-bis) alle entrate di competenza degli enti locali.;

   d) al comma 4, le parole: di aprile e di maggio 2020 sono sostituite dalle seguenti: da aprile 2020 a settembre 2020;

   e) al comma 6:

  1. le parole: di aprile e di maggio 2020 sono sostituite dalle seguenti: da aprile 2020 a settembre 2020;
  2. dopo le parole: periodo d'imposta precedente, sono aggiunte le seguenti: ai soggetti di cui all'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nonché,;

   f) al comma 7:

  1. le parole: 30 giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2020;
  2. le parole: 5 rate mensili sono sostituite dalle seguenti: 24 rate mensili e
  3. le parole: giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: settembre 2020;

   g) al comma 8, secondo periodo:

  1. le parole: resta disciplinata dall'articolo 61, comma 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono sostituite dalle seguenti: avviene secondo le modalità previste dal precedente comma 7,;
  2. conseguentemente sono abrogati i commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
*18. 19. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea:

  1. le parole: di aprile e di maggio 2020 sono sostituite dalle seguenti: da aprile 2020 a settembre 2020;
  2. nella lettera a) le parole: di cui agli articoli 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , nonché, relativi alle imposte dirette e indirette;
  3. dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   b-bis) alle entrate di competenza degli enti locali.;

   b) al comma 2, le parole: di aprile e di maggio 2020 sono sostituite dalle seguenti: da aprile 2020 a settembre 2020;

   e) al comma 3:

  1. le parole: di aprile e di maggio 2020 sono sostituite dalle seguenti: da aprile 2020 a settembre 2020;
  2. nella lettera a) le parole: di cui agli articoli 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette;
  3. dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   b-bis) alle entrate di competenza degli enti locali.;

   d) al comma 4, le parole: di aprile e di maggio 2020 sono sostituite dalle seguenti: da aprile 2020 a settembre 2020;

   e) al comma 6:

  1. le parole: di aprile e di maggio 2020 sono sostituite dalle seguenti: da aprile 2020 a settembre 2020;
  2. dopo le parole: periodo d'imposta precedente, sono aggiunte le seguenti: ai soggetti di cui all'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nonché,;

   f) al comma 7:

  1. le parole: 30 giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2020;
  2. le parole: 5 rate mensili sono sostituite dalle seguenti: 24 rate mensili e
  3. le parole: giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: settembre 2020;

   g) al comma 8, secondo periodo:

  1. le parole: resta disciplinata dall'articolo 61, comma 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono sostituite dalle seguenti: avviene secondo le modalità previste dal precedente comma 7,;
  2. conseguentemente sono abrogati i commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
*18. 145. Squeri.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) nel comma 1, alla lettera a) le parole: 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

   c) nel comma 3, alla lettera a) le parole: 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;

   d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  4-bis. Per i soggetti di cui al comma 3, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contribuiti previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

   e) al comma 5:

    1) nel primo periodo, le parole: da 1 a 4 sono sostituite dalle seguenti: da 1 a 4-bis;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-bis sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, fermo restando che la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all'Imposta sul valore aggiunto è subordinata alla verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 3 e ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 e per i mesi da giugno a settembre 2020.;

   f) al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi da giugno a settembre 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti di cui al periodo precedente che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta.;

   g) al comma 7, le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;

   h) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

  7-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
  Aggiungere in fine il seguente comma:
  9-bis. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 20. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 23 e 24 con le seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;

   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

   al comma 3, alla lettera a) le parole: 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  4-bis. Per i soggetti di cui al comma 3, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

   al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) nel primo periodo, le parole: da 1 a 411 sono sostituite dalle seguenti: da 1 a 4-bis;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-bis sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, fermo restando che la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto è subordinata alla verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 3 e ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 e per i mesi da giugno a settembre 2020.;

   al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi da giugno a settembre 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti di cui al periodo precedente che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta.;

   al comma 7, le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;

   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
*18. 1. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 23 e 24 con le seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;

   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

   al comma 3, alla lettera a) le parole: 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  4-bis. Per i soggetti di cui al comma 3, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

   al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) nel primo periodo, le parole: da 1 a 411 sono sostituite dalle seguenti: da 1 a 4-bis;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-bis sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, fermo restando che la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto è subordinata alla verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 3 e ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 e per i mesi da giugno a settembre 2020.;

   al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi da giugno a settembre 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti di cui al periodo precedente che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta.;

   al comma 7, le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;

   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
*18. 2. Nardi, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 23 e 24 con le seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;

   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

   al comma 3, alla lettera a) le parole: 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  4-bis. Per i soggetti di cui al comma 3, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

   al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) nel primo periodo, le parole: da 1 a 411 sono sostituite dalle seguenti: da 1 a 4-bis;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-bis sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, fermo restando che la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto è subordinata alla verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 3 e ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 e per i mesi da giugno a settembre 2020.;

   al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi da giugno a settembre 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti di cui al periodo precedente che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta.;

   al comma 7, le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;

   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
*18. 3. Gavino Manca, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 23 e 24 con le seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;

   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

   al comma 3, alla lettera a) le parole: 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  4-bis. Per i soggetti di cui al comma 3, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

   al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) nel primo periodo, le parole: da 1 a 411 sono sostituite dalle seguenti: da 1 a 4-bis;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-bis sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, fermo restando che la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto è subordinata alla verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 3 e ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 e per i mesi da giugno a settembre 2020.;

   al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi da giugno a settembre 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti di cui al periodo precedente che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta.;

   al comma 7, le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;

   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
*18. 7. Acquaroli.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 23 e 24 con le seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;

   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

   al comma 3, alla lettera a) le parole: 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  4-bis. Per i soggetti di cui al comma 3, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

   al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) nel primo periodo, le parole: da 1 a 411 sono sostituite dalle seguenti: da 1 a 4-bis;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-bis sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, fermo restando che la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto è subordinata alla verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 3 e ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 e per i mesi da giugno a settembre 2020.;

   al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi da giugno a settembre 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti di cui al periodo precedente che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta.;

   al comma 7, le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;

   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
*18. 148. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali degli artigiani e commercianti in quota fissa sulla base del reddito minimale applicato sull'anno 2020, e dei soggetti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rispettano la condizione di riduzione del fatturato prevista al comma 1.
**18. 26. Marco Di Maio.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali degli artigiani e commercianti in quota fissa sulla base del reddito minimale applicato sull'anno 2020, e dei soggetti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rispettano la condizione di riduzione del fatturato prevista al comma 1.
**18. 29. Moretto, Bendinelli.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali degli artigiani e commercianti in quota fissa sulla base del reddito minimale applicato sull'anno 2020, e dei soggetti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rispettano la condizione di riduzione del fatturato prevista al comma 1.
**18. 25. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Rizzetto.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali degli artigiani e commercianti in quota fissa sulla base del reddito minimale applicato sull'anno 2020, e dei soggetti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rispettano la condizione di riduzione del fatturato prevista al comma 1.
**18. 27. Rizzetto, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2 dopo le parole: maggio 2020 aggiungere le seguenti: e fino al mese di settembre 2020.
18. 151. Barzotti, Villani.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributi sono inserite le seguenti: e dei termini relativi agli avvisi bonari.
*18. 15. Topo, Mura, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributi sono inserite le seguenti: e dei termini relativi agli avvisi bonari.
*18. 31. Moretto, Bendinelli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributi sono inserite le seguenti: e dei termini relativi agli avvisi bonari.
*18. 33. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributi sono inserite le seguenti: e dei termini relativi agli avvisi bonari.
*18. 143. Martino, Gelmini, Cattaneo, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributi sono inserite le seguenti: e dei termini relativi agli avvisi bonari.
*18. 34. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si dà luogo alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributivi sono inserite le seguenti: e della verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
**18. 21. Mura, Topo, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si dà luogo alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributivi sono inserite le seguenti: e della verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
**18. 30. Covolo, Cavandoli, Bitonci, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si dà luogo alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributivi sono inserite le seguenti: e della verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
**18. 32. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si dà luogo alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributivi sono inserite le seguenti: e della verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
**18. 142. Cattaneo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, a qualunque titolo effettuati da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e da società a prevalente partecipazione pubblica, a favore dei soggetti beneficiari residenti nei comuni dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, non si da luogo alla verifica preventiva di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributivi sono inserite le seguenti: e della verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
18. 149. Rachele Silvestri, De Toma.

  Al comma 2, aggiungere il seguente comma:

  2-bis. Sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i termini relativi ai versamenti dei premi per la polizza assicurativa obbligatoria dovuta dai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. I pagamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
18. 150. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, lettera g) sopprimere l'ultimo periodo.
18. 153. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Per i soggetti al comma 1 che siano registrati nei registri speciali delle startup e Pmi innovative come definite rispettivamente: all'articolo 25 del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono sospesi sino al mese di settembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

   a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

   b) all'imposta sul valore aggiunto.

   Altresì ai suddetti soggetti, si applicano le previsioni del comma 2 prorogate sino al mese di settembre 2020.
18. 35. Currò.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro ovvero superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che hanno subito, rispettivamente, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento ovvero di almeno il 50 per cento nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta è sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.
*18. 37. Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro ovvero superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che hanno subito, rispettivamente, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento ovvero di almeno il 50 per cento nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta è sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.
*18. 36. Trancassini, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro ovvero superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che hanno subito, rispettivamente, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento ovvero di almeno il 50 per cento nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta è sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.
*18. 154. Giacometto, Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 5, dopo le parole: successiva al 31 marzo 2019 inserire le seguenti: o che hanno generato volumi di affari dopo il 31 marzo 2019.

  Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

  5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, nel limite massimo pari a 500 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.
18. 38. Gallinella.

  Al comma 5, sostituire le parole: 31 marzo 2019 con le seguenti: 1 gennaio 2019

  Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

  5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, nel limite massimo pari a 500 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.
18. 39. Gallinella.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, al comma 1, dopo le parole: «regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”», inserire le seguenti: «del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale».
18. 40. Guidesi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Al comma 6, sostituire le parole: e Piacenza con le seguenti: , Piacenza, Alessandria ed Asti.
18. 155. Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per i soggetti di cm i commi 1, 3 e 6 del presente articolo, che rientrano nel regime trimestrale di liquidazione e versamento all'imposta sul valore aggiunto, sono sospesi i termini dei versamenti in autoliquidazione, rispettivamente previsti nei suddetti commi 1, 3 e 6, per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali rispettivamente indicate nei suddetti commi 1, 3 e 6 nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.
*18. 41. Squeri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per i soggetti di cm i commi 1, 3 e 6 del presente articolo, che rientrano nel regime trimestrale di liquidazione e versamento all'imposta sul valore aggiunto, sono sospesi i termini dei versamenti in autoliquidazione, rispettivamente previsti nei suddetti commi 1, 3 e 6, per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali rispettivamente indicate nei suddetti commi 1, 3 e 6 nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.
*18. 42. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per i soggetti di cm i commi 1, 3 e 6 del presente articolo, che rientrano nel regime trimestrale di liquidazione e versamento all'imposta sul valore aggiunto, sono sospesi i termini dei versamenti in autoliquidazione, rispettivamente previsti nei suddetti commi 1, 3 e 6, per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali rispettivamente indicate nei suddetti commi 1, 3 e 6 nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.
*18. 45. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. La sospensione dei versamenti si applica, altresì, a tutti i tributi locali dovuti in ragione dell'esercizio dell'attività d'impresa e di lavoro autonomo, in scadenza dal 15 maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020. Le somme dovute potranno essere versate in unica soluzione entro il 16 gennaio 2021 ovvero in 12 rate mensili a decorre dal 16 gennaio 2021.
*18. 44. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Rizzetto.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. La sospensione dei versamenti si applica, altresì, a tutti i tributi locali dovuti in ragione dell'esercizio dell'attività d'impresa e di lavoro autonomo, in scadenza dal 15 maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020. Le somme dovute potranno essere versate in unica soluzione entro il 16 gennaio 2021 ovvero in 12 rate mensili a decorre dal 16 gennaio 2021.
*18. 43. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di ottobre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato.

  Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per i soggetti che hanno la residenza, il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato è sospeso il versamento IMU del mese di giugno che potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro la scadenza del versamento IMU del mese di dicembre 2020.
**18. 47. Pastorino.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di ottobre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato.

  Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per i soggetti che hanno la residenza, il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato è sospeso il versamento IMU del mese di giugno che potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro la scadenza del versamento IMU del mese di dicembre 2020.
**18. 46. Dal Moro, Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis, Martina.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:

  7. I versamenti sospesi e non effettuati in ragione dell'emergenza sanitaria sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate a decorrere dal 1° gennaio 2021. Non si da luogo al recupero delle somme già versate.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
18. 48. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 7 sostituire le parole: 30 giugno 2020 con le seguenti: 1° settembre 2020 e le parole: cinque rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili;

   b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. La rateizzazione di cui al comma 1 non è considerata ai fini del computo con eventuali altre rateazioni in corso.
18. 49. Barzotti, Villani.

  Al comma 7, sostituire le parole: 5 rate mensili con le seguenti: 7 rate mensili.

  Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Per i soggetti aventi diritto alle sospensioni dei versamenti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in base alle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1, 2 e 5, e dell'articolo 62, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le somme sospese sono versate senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
*18. 51. Martino, Polidori, Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Della Frera.

  Al comma 7, sostituire le parole: 5 rate mensili con le seguenti: 7 rate mensili.

  Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Per i soggetti aventi diritto alle sospensioni dei versamenti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in base alle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1, 2 e 5, e dell'articolo 62, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le somme sospese sono versate senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
*18. 52. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Al comma 7, sostituire le parole: 5 rate mensili con le seguenti: 7 rate mensili.

  Conseguentemente all'articolo 19, comma 1, sostituire le parole: 5 rate mensili con le seguenti: 7 rate mensili.
18. 50. Ungaro, Marattin, Moretto, Mor.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità agli imprenditori colpiti dall'epidemia COVID-19 e vittime di racket all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
  7-ter. Per i soggetti cui è stato riconosciuto il diritto all'elargizione ai sensi della presente legge, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e proroghe disposte dal presente articolo avviene contestualmente alla corresponsione dell'elargizione. I medesimi soggetti versano le somme oggetto di sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi e con la possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
18. 53. Verini, Pellicani, Pezzopane, Bonomo.

  Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 1, sono prorogate al 30 settembre 2020.
18. 90. Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: I versamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020.
18. 55. Melilli, Buratti, Topo.

  Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: Per il settore «gestione di fiere ed eventi», i termini di sospensione previsti dal presente comma sono spostati al 31 dicembre 2020.
18. 57. Soverini, De Maria.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3681 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività di intermediazione dello sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, nel limite massimo pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  8-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 8-ter, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.
18. 162. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Fino al 31 maggio 2020 sono sospesi gli obblighi di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 217 e successive modificazioni.
18. 91. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. I termini per il versamento del Prelievo Erariale Unico con scadenza entro il 30 aprile 2020 e il 30 giugno 2020 sono prorogati al 31 dicembre 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 31 dicembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 31 dicembre 2021. Al minor gettito per l'anno 2020 derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione valutata in 500 per l'anno 2020 del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 56. D'Attis, Fiorini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. A partire dal terzo periodo contabile e fino al sesto periodo contabile dell'esercizio 2020, il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio è effettuato, da tutti i soggetti della filiera, sulla base dei contatori degli apparecchi da intrattenimento rilevati dalla rete telematica pubblica in dodici rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, versate nell'ultimo giorno del mese seguente al termine di ciascun periodo contabile. Il primo versamento è effettuato il 31 luglio 2020.
18. 86. D'Attis, Fiorini.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. È riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'adeguamento degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 alle previsioni di cui all'articolo 1 comma 732 della legge 28 dicembre 2019, n. 160. La misura si applica nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 87. D'Attis, Fiorini.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 9 aprile al 31 maggio 2020, derivanti da comunicazioni di irregolarità emesse a seguito delle attività di controllo automatizzato ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
18. 88. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, D'Attis.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, agenzie incoming e tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.
18. 89. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. La sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria si applica a tutte le imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, alle attività di ristorazione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, per le quali la sospensione vige fino al 31 dicembre 2020. I pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.
  Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61; comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 85. Baldini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospesi per le imprese del settore vitivinicolo e della pesca dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
18. 164. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cestari.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per i quali la sospensione dei versamenti contributivi attiene l'intero debito, comprensivo tanto della quota a carico del lavoratore che di quella del datore di lavoro, maturate ed operate sino al 31 maggio 2020.
18. 94. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, previsti dalle leggi regionali in materia, nonché ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso all'utilizzo delle stesse acque.
*18. 58. Moretto, Bendinelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, previsti dalle leggi regionali in materia, nonché ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso all'utilizzo delle stesse acque.
*18. 65. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Mollicone.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, previsti dalle leggi regionali in materia, nonché ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso all'utilizzo delle stesse acque.
*18. 101. Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, previsti dalle leggi regionali in materia, nonché ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso all'utilizzo delle stesse acque.
*18. 83. Angiola.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, previsti dalle leggi regionali in materia, nonché ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso all'utilizzo delle stesse acque.
*18.92. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Gli enti locali, al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'indizione di una procedura ad evidenza pubblica, possono prorogare per un periodo non superiore a 12 mesi i contratti in essere alla data del 28 febbraio 2020 con i concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in scadenza entro il 31 dicembre 2020.
18. 59. Topo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per le produzioni teatrali, è istituito un Fondo pari a 50 milioni di euro, affinché nel periodo di epidemia da COVID-19, le produzioni possano riprendere in situazioni di sicurezza.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 123. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per le piccole e medie imprese italiane di produzione audiovisiva, nonché di noleggio, filmakers e per tutte le professionalità che danno un contributo all'organizzazione cinematografica, è istituito un Fondo pari a 100 milioni di euro, affinché nel periodo di epidemia da COVID-19, le produzioni audiovisive possano riprendere ad operare in situazioni di sicurezza.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 124. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.
(Detrazione delle spese sostenute per la frequenza, durante la stagione estiva 2020, in Italia, per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale)

   1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, dall'imposta lorda si detraggono interamente le spese per persona sostenute per l'acquisto di biglietti per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale, durante la stagione estiva 2020, in Italia, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.
   2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, bisogna essere in possesso del titolo d'acquisto rilasciato dall'esercente.
   3. Il lavoratore dipendente può chiedere, che la detrazione di cui al comma 1, venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 125. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. I contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni attraverso bandi o avvisi pubblici per essere utilizzati, entro l'anno 2020, da organismi privati che svolgono attività di spettacolo di carattere culturale indicate nella Tabella C del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere utilizzati dai beneficiari entro il primo trimestre del 2021.
18. 126. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti da persone fisiche o da enti e società di qualsiasi tipo a far data dal 1° marzo 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi di imposta di riferimento e percepiti in periodi di imposta successivi si applica, per le persone fisiche anche se esercenti attività di impresa, l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis del decreto medesimo, e la tassazione ordinaria per gli altri soggetti.
*18. 79. Foti, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti da persone fisiche o da enti e società di qualsiasi tipo a far data dal 1° marzo 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi di imposta di riferimento e percepiti in periodi di imposta successivi si applica, per le persone fisiche anche se esercenti attività di impresa, l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis del decreto medesimo, e la tassazione ordinaria per gli altri soggetti.
*18. 69. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Raffaelli, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.
**18. 62. Ungaro, Marattin, Moretto, Mor.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.
**18. 68. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.
**18. 80. Lollobrigida, Foti, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione delle modifiche introdotte dall'articolo 53 comma 5-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
*18. 74. Raciti, Pezzopane.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione delle modifiche introdotte dall'articolo 53 comma 5-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
*18. 63. Ungaro.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dalla medesima data».
**18. 139. Squeri.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dalla medesima data».
**18. 64. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dalla medesima data».
**18. 93. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dalla medesima data».
**18. 84. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per gli anni 2020 e 2021, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore di organismi privati che svolgono attività di spettacolo e che negli ultimi tre anni abbiano ricevuto contributi dallo Stato, dalle regioni e dai comuni, attraverso bandi o avvisi pubblici.

  Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 127. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse. Al comma 2, dell'articolo 3-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole: «Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono soppresse.
18. 67. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*18. 70. Paternoster, Tarantino, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*18. 78. Lollobrigida, Foti, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*18. 115. Fiorini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 56, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attività indicate nella Tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.» Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
18. 119. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Dopo l'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è aggiunto il seguente: «Articolo 56-bis. – (Misure a sostegno della liquidità delle imprese di intermediazione immobiliare)1. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono sospesi sino al 30 novembre 2020 i versamenti relativi all'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo n. 507 del 1993.
  2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020».
18. 107. Polidori.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Dopo l'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è aggiunto il seguente: «Articolo 56-bis. – (Misure a sostegno della liquidità delle imprese di intermediazione immobiliare)1. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché per quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni per i contratti di locazione di cui all'articolo 4 decreto-legge n. 50 del 2017 o intervengano nel pagamento degli stessi, sono sospesi sino al 30 novembre 2020 i versamenti relativi all'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011.
  2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020».
18. 108. Polidori.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è aggiunta la seguente lettera «u) soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare».
18. 110. Polidori.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 62 della legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «in relazione agli adempimenti sospesi a norma del periodo precedente, sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati. Sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020.»

   b) al comma 6, dopo le parole «Gli adempimenti» sono aggiunte le seguenti «ed i versamenti».
*18. 71. Gerardi, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 62 della legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «in relazione agli adempimenti sospesi a norma del periodo precedente, sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati. Sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020.»

   b) al comma 6, dopo le parole «Gli adempimenti» sono aggiunte le seguenti «ed i versamenti».
*18. 77. Foti, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 62 della legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «in relazione agli adempimenti sospesi a norma del periodo precedente, sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati. Sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020.»

   b) al comma 6, dopo le parole «Gli adempimenti» sono aggiunte le seguenti «ed i versamenti».
*18. 114. Fiorini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire il primo comma con il seguente: «1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa ed agli enti non commerciali è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili.».
18. 75. Lollobrigida, Foti, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Dopo l'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è aggiunto il seguente:

«Art. 62-ter.
(Sospensione dei versamenti delle ritenute relative alle locazioni brevi)

   1. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché per quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni per i contratti di locazione di cui all'articolo 4 decreto-legge n. 50 del 2017 o intervengano nel pagamento degli stessi, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 novembre 2020 i versamenti di cui al comma 5 del predetto articolo 4 decreto-legge n. 50 del 2017.
   2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020».
18. 109. Polidori.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti da persone fisiche o da enti e società di qualsiasi tipo a far data dal 1° marzo 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi di imposta di riferimento e percepiti in periodi di imposta successivi si applica, per le persone fisiche anche se esercenti attività di impresa, l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis) del decreto medesimo, e la tassazione ordinaria per gli altri soggetti. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 129. Fiorini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni della legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo comma inserire il seguente:

   «1-bis. I locatori degli immobili di cui al comma 1 che non percepiscono il canone di locazione non lo dichiarano come reddito in forza del comma 1 e godono di un credito di imposta pari al 3 per cento del canone non riscosso da utilizzarsi in dichiarazione dei redditi annuale. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 356 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
18. 128. Fiorini.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 130. Fiorini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis, All'articolo 65 della legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo comma inserire il seguente:

   «1-bis. I locatori degli immobili di cui al comma 1 che non percepiscono il canone di locazione non lo dichiarano come reddito in forza del comma 1 e godono di un credito di imposta pari al 100 per cento del canone non riscosso da utilizzarsi in dichiarazione dei redditi annuale».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
18. 72. Raffaelli, Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il primo comma inserire il seguente:

   «1-bis. I locatori degli immobili di cui al comma 1 che non percepiscono il canone di locazione non lo dichiarano come reddito in forza del comma 1 e godono di un credito di imposta pari al 100 per cento del canone non riscosso da utilizzarsi in dichiarazione dei redditi annuale».
18. 76. Foti, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «attività d'impresa» sono inserite le seguenti: «e ai liberi professionisti aventi partita Iva ed iscritti nei rispettivi ordini professionali»;

   b) le parole «al mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al periodo di sospensione pubblica dell'attività professionale»;

   c) dopo le parole: «categoria catastale C/1» sono inserite le seguenti: «per i soggetti esercenti attività di impresa e nella categoria catastale A per i liberi professionisti».
18. 73. Foti, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo le parole: «categoria catastale C/1.», aggiungere le seguenti parole: «Ai soggetti esercenti attività svolta in immobili rientranti nella categoria catastale D/3 e altri luoghi della cultura è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione o di leasing, relativo al mese di marzo 2020.». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 80 milioni euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 116. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «ad uso abitativo» sono soppresse. Al comma 2, dell'articolo 3-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole «Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono soppresse. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 131. Fiorini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «ad uso abitativo» sono soppresse. Al comma 2, dell'articolo 3-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole «Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono soppresse.
18. 81. Foti, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «stipulati nell'anno 2019,» sono soppresse.
18. 82. Lollobrigida, Foti, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento ai pagamenti superiori a cinquemila euro effettuati, a qualunque titolo, nel periodo di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica non sono tenute a verificare, prima del pagamento, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
18. 100. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. La sospensione o la proroga dalle scadenze relative al meccanismo di finanziamento dei servizi di gestione rifiuti non incide subordinano pagamento dei canoni e delle fatture all'impresa che svolge il servizio. A tal fine, per il regolare pagamento del servizio essenziale e non interrompibile di gestione dei rifiuti urbani, è garantita la copertura dei costi dei servizi attraverso la concessione ai comuni di una deroga che consenta loro di prelevare da altri capitoli di bilancio, anche quelli di cui al Titolo II, la quota in grado di compensare il mancato gettito tariffario finalizzato alla copertura di questi servizi essenziali.
18. 95. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, D'Attis.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Sono sospesi fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verificazione periodica dei misuratori fiscali, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
18. 97. Buompane.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, derivanti dagli avvisi bonari della liquidazione automatizzata di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché gli avvisi del controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
18. 102. Costanzo.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 del 2010, dopo la lettera c), è inserita la seguente nuova lettera: «d) alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché a quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509».
18. 103. Pellicani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Dopo l'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è aggiunto il seguente:

   «Art. 62-ter. – (Proroga del versamento a saldo per esercenti imprese, arti e professioni). – 1. Per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni, il termine del 30 giugno 2020 per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per l'anno 2019 è prorogato al 30 novembre 2020».
18. 104. Polidori.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Dopo l'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è aggiunto il seguente:

   «Art. 62-ter. – (Riduzione tassazione per esercenti imprese, arti e professioni) – 1. Per l'anno 2020, le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute dai soggetti esercenti imprese, arti e professioni sono dovute nella misura del cinquanta per cento.
   2. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
18. 105. Polidori.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente

  9-bis. Dopo l'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è aggiunto il seguente:

   «Art. 62-ter. – (Esonero dai versamenti in acconto per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni) – 1. I soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni sono esonerati dai versamenti in acconto, per l'anno 2020, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive».
18. 106. Polidori.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

   9-bis. Al fine di consentire il sollecito riavvio delle attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle misure di distanziamento sociale previste per tali attività dai protocolli di sicurezza vigenti, per l'anno 2020 i comuni, con proprie deliberazioni riducono in misura non inferiore all'80 per cento, il Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap) limitatamente a tali attività, ampliando altresì la possibilità di occupazione di spazi, in particolare nelle aree pedonali e ad alta densità commerciale e turistica, ivi compresi gli spazi abitualmente destinati alla sosta automobilistica. La misura non deve costituire ostacolo alle altre attività commerciali. A tal fine i comuni, o per loro tramite, le circoscrizioni, sono tenuti a vagliare le richieste delle associazioni di settore, contemperando le rispettive esigenze, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione.
18. 111. Spena.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

   9-bis. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole. Alle minori entrate pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 112. Nevi, Novelli, Bagnasco.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «in misura pari al venticinque per cento dell'accisa» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa»;
18. 113. Nevi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 90 del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito nella legge legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: “attività nello spettacolo” aggiungere le seguenti: “e per le erogazioni a favore tutti gli altri soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo FUS”».

   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 117. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo le parole: «professionistiche e dilettantistiche», aggiungere le seguenti: «e per gli enti di pubblico spettacolo».

  Conseguentemente la rubrica dell'articolo è così modificata: (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo e dello spettacolo).

   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 118. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per l'anno 2020, per i redditi fino a 15.000 euro, i compensi derivanti da diritto d'autore non sono soggetti a tassazione.

   Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 120. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al comma 1-bis, articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale o altri immobili strumentali, l'ammontare complessivo, in deroga al citato importo di 96.000 euro, è calcolato sui valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile».
18. 132. Mazzetti, Fiorini, Giacometto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. L'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993, la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993 ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997 non trovano applicazione per assenza del presupposto impositivo per tutto il periodo in cui sono state e saranno in vigore limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche imposte dall'Autorità a seguito della diffusione del virus COVID-19. Agli oneri derivati dal presente comma si provvede a valere ai sensi dell'articolo 43.
18. 135. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Per i mesi di maggio è sospeso l'invio degli avvisi di cui al comma 3 dell'articolo 36 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 660 e di cui al comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica.
18. 134. Cassinelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Nell'ambito delle procedure di accertamento tributario e contributivo relative all'anno d'imposta 2020, nel caso di versamento tardivo da parte del contribuente, non si applicano sanzioni e interessi, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
18. 138. Martinciglio.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini del ravvedimento previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 scadenti tra marzo e giugno 2020, sono sospesi per 120 giorni decorrenti dalla data di scadenza del relativo termine. Il contribuente potrà quindi esercitare il ravvedimento operoso nel nuovo termine, applicando alle somme da versare l'ulteriore sanzione dell'1 per cento.
18. 156. Cassinelli.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono prorogati di 150 giorni i termini dei versamenti, relativi agli atti di accertamento e riscossione di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. La proroga di cui al periodo precedente è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'imposta. Ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Sospensione di versamenti tributari e contributivi, nonché disposizioni in materia di accertamento e riscossione.
18. 158. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Non si dà luogo ad interessi e sanzioni per l'adempimento tardivo dei versamenti, che scadono entro il 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti, avvisi ed ingiunzioni previsti dall'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Sospensione di versamenti tributari e contributivi, nonché disposizioni in materia di accertamento e riscossione.
18. 160. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. 1. È istituito un «Fondo per la liquidità degli operatori dello spettacolo» per le piccole e medie imprese operanti nel settore, con dotazione di circa 800 milioni di euro per l'anno 2020, la cui erogazione è assicurata tramite accredito su conto corrente.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico saranno stabiliti criteri e modalità per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 800 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 121. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. È istituito il «Fondo per la cultura» pari a 1000 milioni di euro per il 2020, per garantire liquidità, tramite prestiti agevolati e contributi a fondo perduto da parte dello Stato per interventi di promozione di investimenti nei settori delle imprese culturali.

   Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1000 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 122. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 dei decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dalla dichiarazione IVA, che scadono nel periodo dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 sono prorogati al 30 settembre 2020.
  9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 9-bis.
*18. 98. Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 dei decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dalla dichiarazione IVA, che scadono nel periodo dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 sono prorogati al 30 settembre 2020.
  9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 9-bis.
*18. 137. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 dei decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dalla dichiarazione IVA, che scadono nel periodo dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 sono prorogati al 30 settembre 2020.
  9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 9-bis.
*18. 60. Lollobrigida, Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 dei decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dalla dichiarazione IVA, che scadono nel periodo dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 sono prorogati al 30 settembre 2020.
  9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 9-bis.
*18. 157. Martino, Porchietto, Giacometto, Baratto, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dalla dichiarazione IVA, che scadono nel periodo dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 sono prorogati al 30 settembre 2020.
  9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 9-bis.
**18. 99. Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dalla dichiarazione IVA, che scadono nel periodo dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 sono prorogati al 30 settembre 2020.
  9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 9-bis.
**18. 61. Trancassini, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dalla dichiarazione IVA, che scadono nel periodo dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 sono prorogati al 30 settembre 2020.
  9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 9-bis.
**18. 161. Giacometto, Baratto, Martino, Porchietto, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

  9-bis. È disposta la completa e automatica defiscalizzazione dei premi aziendali per i lavoratori e le imprese che operano nel settore della gestione dei rifiuti.
  9-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 9-is„ valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
18. 133. Mazzetti.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche, duramente colpite nel corso dell'emergenza legata al COVID-19, viene estesa ai Comuni dell'Italia centromeridionale sottoposti, attraverso ordinanze regionali, ad ulteriori provvedimenti restrittivi sulla base di ragioni igienico-sanitarie, di durata superiore a quindici giorni, nonché a tutte alle aree industriali ASI comprese negli stessi comuni o incluse nei comuni limitrofi, e fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione delle seguenti misure, attualmente previste dalle normative a disciplina delle Zone Franche Urbane: esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'imposta municipale propria, esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
  9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, nel limite massimo pari a 1.000 milioni di euro si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2020, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Entro la data del 15 gennaio 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le Misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2020, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle! Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
18. 136. Maraia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9 aggiungere, i seguenti:

  9-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: «1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 30 giugno 2020».
  9-ter. Agli oneri derivanti, dall'attuazione del precedente comma, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  9-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 9-ter anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.
18. 96. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «stipulati nell'anno 2019,» sono soppresse.
  9-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 66. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Aggiungere in fine i seguenti commi:

  9-bis. Relativamente ai piani di rateizzazione dei carichi previsti dalla normativa vigente, e relativamente alle procedure agevolate di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di cui all'articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i termini di versamento delle rate che scadono durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 sono differiti alla data di scadenza dell'ultima rata dei relativi piani. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo, pari 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  9-ter. Il comma 3, dell'articolo 68, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Sospensione di versamenti tributari e contributivi, nonché disposizioni in materia di accertamento e riscossione.
18. 159. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:

Art. 18-bis.
(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)

  1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
  2. All'articolo 34, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «700.000 euro» sono sostituite dalle parole: «euro 1.000.000».
  2. Dopo l'articolo 18-bis è aggiunto il seguente:

Art. 18-ter.
(Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:

   a) nel comma 1, al primo periodo le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020»;

   b) al comma 6, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

   c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto> che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.»

  3. Dopo l'articolo 18-ter è aggiunto il seguente:

«Art. 18-quater.
(Sospensione dei termini dei versamenti relativi agli istituti deflativi del contenzioso)

   1. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
   2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.».

  4. Dopo l'articolo 18-quater è aggiunto il seguente:

Art. 18-quinquies.
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni emesse dagli agenti della riscossione, dalle società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del medesimo decreto legislativo e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 32 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44».

   «2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.».

  5. Dopo l'articolo 18-quinquies è aggiunto il seguente:

Art. 18-sexies.
(Sospensione dei termini relativi alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio)

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «Sono differiti al 31 gennaio 2021 i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera e), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché i termini di versamento del 31 marzo 2020 e del 31 luglio 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I versamenti delle rate di cui al periodo precedente possono essere effettuati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

  6. Dopo l'articolo 18-sexies è aggiunto il seguente:

Art. 18-septies.
(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

  1. All'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1».

  7. Dopo l'articolo 18-septies è aggiunto il seguente:

Art. 18-octies.
(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza
COVID-19)

  1. In considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza pandemica da COVID-19, per il periodo di imposta in corso all'8 marzo 2020 non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  2. Il periodo di imposta in corso all'8 marzo 2020 può essere considerato un «periodo di non normale svolgimento dell'attività» ai fini della disapplicazione delle disposizioni in materia indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente, resta fermo il riconoscimento dei benefici premiali di cui al comma 11 del citato articolo 9-bis, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al successivo comma 12.
18. 059. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. All'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1973 n. 602 alla fine del secondo periodo, sono abrogate le parole: «effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento».
  2. All'articolo 28-quinquies comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1973 n. 602 dopo le parole di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto sono aggiunte le seguenti parole: «delle liquidazioni periodiche ed annuali, degli avvisi emessi ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».
  3. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1973 n. 602 sono aggiunte nel titolo dopo le parole: «...del contenzioso tributario.» le parole: «delle liquidazioni periodiche ed annuali, degli avvisi emessi ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)».
18. 01. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Compensazioni)

  1. I soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nel limite di 5 milioni di euro, i crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dei sostituti di imposta e dell'IVA
  2. I contribuenti IVA, che vantano crediti tributari in attesa di rimborso e regolarmente liquidati dalla Agenzia delle entrate possono utilizzare i predetti crediti tributari in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nel limite di 5 milioni di euro come sopra modificato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate.
18. 02. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Per l'anno finanziario 2020, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente, all'atto di presentazione della dichiarazione dei redditi, può effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le medesime modalità previste per l'anno finanziario 2016 dal comma 985 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016.
18. 04. Nitti, Rospi, Zennaro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali)

  1. Per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre nei settore turistico e nel servizio pubblico di linea e non di linea sono sospesi per l'anno 2020 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria.

   I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

   All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.
*18. 05. De Toma, Rachele Silvestri, Giannone.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali)

  1. Per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre nei settore turistico e nel servizio pubblico di linea e non di linea sono sospesi per l'anno 2020 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria.

   I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

   All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.
*18. 0104. Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali)

  1. Per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre nei settore turistico e nel servizio pubblico di linea e non di linea sono sospesi per l'anno 2020 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria.

   I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

   All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.
*18. 0184. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602)

  1. Dopo l'articolo 28-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 28-sexies.
(Cessione di crediti certificati a fornitori a seguito di accordo transattivo e versamento in compensazioni di crediti, in qualità di co-obbligato, con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, delle liquidazioni periodiche ed annuali, degli avvisi emessi ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

   1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere ceduti e compensati in qualità di co-obbligati, solo su specifica richiesta del creditore nei confronti di fornitori, dietro sottoscrizione di scrittura privata registrata, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15. dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992. n. 546. di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto, delle liquidazioni periodiche ed annuali, degli avvisi emessi ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009. n. 2, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997. n. 241. trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17. del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.

  2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 30 giugno 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
18. 06. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione degli anticipi delle imposte di giugno e di novembre e postergazione temporale della disciplina in materia di rivalutazione dei beni d'impresa)

  1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i versamenti del saldo, della prima rata e della seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono effettuati, per quanto riguarda il saldo e il primo acconto, entro il 30 settembre 2020 e, per quanto riguarda il secondo acconto, entro il 16 dicembre 2020. Le sanzioni applicabili ai versamenti effettuati secondo il metodo previsionale, sono escluse per il versamento del primo acconto e sono ridotte alla metà per il versamento del secondo acconto.
  2. In materia di rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono posti nella facoltà di eseguire la rivalutazione di cui all'articolo 1, comma 696, della sopramenzionata legge 27 dicembre 2019, n. 160 nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021. Resta ferma, in tal caso, la scadenza del versamento della prima rata delle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre due con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Resta, parimenti, fermo il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
18. 09. Buratti.
(Inammissibile
per estraneità di materia
limitatamente al capoverso comma 2)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei versamenti degli avvisi bonari)

  1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti dalle comunicazioni di irregolarità non in corso di rateizzazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
18. 010. Ferro, Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. È riconosciuto uno sgravio fiscale e contributivo nella misura del 100 per cento su tutto il personale in servizio, in favore di imprese commerciali che hanno registrato a far data dal mese di marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020 cali di fatturato rispetto all'esercizio precedente.
18. 011. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Le lettere a) e a-ter) del comma 6 dell'articolo 17 e l'articolo 17-ter del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 sono abrogati.

   La presente disposizione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
18. 012. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

   All'articolo 21 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
   «3-bis. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano ai contratti in scadenza o scaduti dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per i quali sono sempre ammessi proroga o rinnovo. Per i contratti della durata complessiva superiore a mesi diciotto la proroga non può essere superiore a mesi sei».
18. 013. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. L'articolo 4 del decreto-legge 20 ottobre 201, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 è abrogato.
18. 014. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione contributo Autorità Regolazione Trasporti)

  1. Gli adempimenti e i versamenti cui sono tenute le imprese ai sensi della Delibera n. 172 del 2019 del 5 dicembre 2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2019, sono sospesi fino al 31 ottobre 2020.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono approvate speciali modalità di calcolo del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020, che tengano conto degli effetti sulle attività delle imprese dell'emergenza COVID-19, nonché le opportune misure per garantire la copertura delle esigenze finanziarie dell'Autorità.
18. 0215. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Estensione disapplicazione tassa ancoraggio)

  1. All'articolo 92, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: «13,6 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «86,2 milioni di euro per l'anno 2020».
*18. 016. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Estensione disapplicazione tassa ancoraggio)

  1. All'articolo 92, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: «13,6 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «86,2 milioni di euro per l'anno 2020».
*18. 039. Squeri.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Estensione disapplicazione tassa ancoraggio)

  1. All'articolo 92, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: «13,6 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «86,2 milioni di euro per l'anno 2020».
*18. 0126. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla disciplina sulle operazioni tax free shopping)

  1. All'articolo 38-quater, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 80».
**18. 096. Squeri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla disciplina sulle operazioni tax free shopping)

  1. All'articolo 38-quater, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 80».
**18. 017. De Toma, Rachele Silvestri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla disciplina sulle operazioni tax free shopping)

  1. All'articolo 38-quater, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 80».
**18. 0138. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. All'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo la lettera p) è aggiunta la lettera:

   p-bis) soggetti che allestiscono le strutture espositive nell'ambito di eventi, fieristici o manifestazioni, quali titolari del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive, nonché delle scenografie, comprese le tecnologie.
18. 046. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a) le parole: «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis» e dopo le parole: «29 settembre 1973, n. 600,» sono aggiunte le seguenti parole: «e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché relativi alle imposte dirette e indirette,»;

    2) alla lettera c), le parole: «nel mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2020»;

    3) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   c-bis) i termini relativi alle entrate di competenza degli enti locali, in scadenza dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2020;

   b) al comma 4:

    1) le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

    2) le parole: «5 rate» sono sostituite dalle seguenti: «24 rate»;

    3) le parole: «dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di settembre 2020».

   Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 025. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a) le parole: «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis» e dopo le parole: «29 settembre 1973, n. 600,» sono aggiunte le seguenti parole: «e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché relativi alte imposte dirette e indirette,»;

    2) nella lettera c), le parole: «nel mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2020»;

    3) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) i termini relativi alle entrate di competenza degli enti locali, in scadenza dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2020»;

   b) al comma 4:

    1) le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

    2) le parole: «5 rate» sono sostituite dalle seguenti: «24 rate»;

    3) le parole: «dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di settembre 2020».
*18. 018. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a) le parole: «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis» e dopo le parole: «29 settembre 1973, n. 600,» sono aggiunte le seguenti parole: «e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché relativi alte imposte dirette e indirette,»;

    2) nella lettera c), le parole: «nel mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2020»;

    3) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) i termini relativi alle entrate di competenza degli enti locali, in scadenza dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2020»;

   b) al comma 4:

    1) le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

    2) le parole: «5 rate» sono sostituite dalle seguenti: «24 rate»;

    3) le parole: «dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di settembre 2020».
*18. 0133. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a) le parole: «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis» e dopo le parole: «29 settembre 1973, n. 600,» sono aggiunte le seguenti parole: «e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché relativi alte imposte dirette e indirette,»;

    2) nella lettera c), le parole: «nel mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2020»;

    3) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) i termini relativi alle entrate di competenza degli enti locali, in scadenza dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2020»;

   b) al comma 4:

    1) le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

    2) le parole: «5 rate» sono sostituite dalle seguenti: «24 rate»;

    3) le parole: «dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di settembre 2020».
*18. 069. Squeri.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 61, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 apportare le seguenti modifiche:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite da: «30 giugno 2020»; b) al comma 1, lettera a), le parole: «24 e 29» sono sostituite dalle seguenti: «24, 25, 25-bis e 25-ter»;

   b) al comma 4, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;

   c) il comma 5 è abrogato.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 0176. Vanessa Cattoi, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Donina, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2:

    1) le parole «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020»;

    2) alla lettera a) le parole «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti «23, 24, 25 e 25-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette»;

    3) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) relativi alle entrate di competenza degli enti locali»;

   b) al comma 5, primo periodo:

    1) le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

    2) le parole: «5 rate» sono sostituite dalle seguenti: «24 rate»;

    3) le parole: «dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di settembre 2020».
**18. 019. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2:

    1) le parole «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020»;

    2) alla lettera a) le parole «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti «23, 24, 25 e 25-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette»;

    3) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) relativi alle entrate di competenza degli enti locali»;

   b) al comma 5, primo periodo:

    1) le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

    2) le parole: «5 rate» sono sostituite dalle seguenti: «24 rate»;

    3) le parole: «dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di settembre 2020».
**18. 065. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2:

    1) le parole «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020»;

    2) alla lettera a) le parole «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti «23, 24, 25 e 25-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette»;

    3) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) relativi alle entrate di competenza degli enti locali»;

   b) al comma 5, primo periodo:

    1) le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

    2) le parole: «5 rate» sono sostituite dalle seguenti: «24 rate»;

    3) le parole: «dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di settembre 2020».
**18. 0132. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2:

    1) le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020»;

    2) alla lettera a) le parole: «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette»;

    3) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) relativi alle entrate di competenza degli enti locali»;

   b) al comma 5, primo periodo:

    1) le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

    2) le parole: «5 rate» sono sostituite dalle seguenti: «24 rate»;

    3) le parole: «dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di settembre 2020».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 026. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.

  All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Per l'anno 2020, allo scopo di incentivare le donazioni di apparecchiature medico/sanitarie alle strutture ospedaliere, è previsto che l'acquisto, da parte del donante, dei beni oggetto delle predette donazioni sia esente da IVA».
18. 020. Aprile, Trano

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di sostegno per i comuni del centro-sud destinatari di provvedimenti restrittivi regionali)

  1. Le misure in materia di sospensione e proroga dei termini, previste dal decreto- legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», per i comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono estese ai comuni dell'Italia centro-meridionale, sottoposti, attraverso ordinanze regionali, ad ulteriori provvedimenti restrittivi sulla base di ragioni igienico-sanitarie, di durata superiore a quindici giorni.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo pari a 1.000 milioni di euro si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2020, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Entro la data del 15 gennaio 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2020, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
18. 021. Maraia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese)

  1. Con riferimento ai tributi sospesi ai sensi dei precedenti articoli 61,62 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data del termine finale di sospensione, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica mondiale che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nei mese di marzo o nel mese di aprile, pari o superiore al 25 per cento, rispetto ai corrispondenti periodi del periodo d'imposta precedente, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, consentono il versamento delle stesse somme cumulate, in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2020 sono dovute nella misura del 30 per cento. Sulle somme sospese ai sensi del presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme oggetto di comunicazione i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, ovvero, resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.
  2. Le somme di cui al precedente comma includono anche gli avvisi di Irregolarità emessi dall'Agenzia delle entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e dell'articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché delle somme e degli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.
  3. La Procedura speciale si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap, e IVA i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Rientrano nella procedura, anche le somme dovute per le liquidazioni periodiche IVA, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2019.
*18. 023. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese)

  1. Con riferimento ai tributi sospesi ai sensi dei precedenti articoli 61,62 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data del termine finale di sospensione, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica mondiale che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nei mese di marzo o nel mese di aprile, pari o superiore al 25 per cento, rispetto ai corrispondenti periodi del periodo d'imposta precedente, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, consentono il versamento delle stesse somme cumulate, in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2020 sono dovute nella misura del 30 per cento. Sulle somme sospese ai sensi del presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme oggetto di comunicazione i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, ovvero, resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.
  2. Le somme di cui al precedente comma includono anche gli avvisi di Irregolarità emessi dall'Agenzia delle entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e dell'articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché delle somme e degli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.
  3. La Procedura speciale si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap, e IVA i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Rientrano nella procedura, anche le somme dovute per le liquidazioni periodiche IVA, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2019.
*18. 074. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 67, comma 1, primo periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dopo le parole: «da parte degli uffici degli enti impostori» sono aggiunte le seguenti: «anche con riferimento ai termini di scadenza di adempimenti e versamenti connessi alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e alle attività di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».
  2. Agli oneri derivanti dai presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 024. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 67, comma 1, primo periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dopo le parole: «da parte degli uffici degli enti impositori» sono aggiunte le seguenti: «anche con riferimento ai termini di scadenza di adempimenti e versamenti connessi alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e alle attività di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».
*18. 071. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 67, comma 1, primo periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dopo le parole: «da parte degli uffici degli enti impositori» sono aggiunte le seguenti: «anche con riferimento ai termini di scadenza di adempimenti e versamenti connessi alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e alle attività di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».
*18. 0134. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Detrazione d'imposta ai fini IRPEF delle spese sostenute durante uno o più periodi di vacanza trascorsi in Italia)

  1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, è prevista una detrazione, ai fini della determinazione dell'imposta sulle persone fisiche, per spese documentate e sostenute in occasione di uno o più periodi di vacanza svolti all'interno del territorio nazionale con pernottamento presso strutture turistiche ricettive. La detrazione spetta anche per le spese sostenute in favore dei familiari fiscalmente a carico di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Per periodo di vacanza deve intendersi un arco temporale che comporti almeno tre pernottamenti consecutivi, anche in strutture diverse e in luoghi diversi. Le spese documentate oggetto di detrazione devono risultare sostenute nel medesimo arco temporale. Oggetto di detrazione sono le spese di vitto, di alloggio e per la fruizione di servizi turistici, ivi incluse quelle presso pubblici esercizi, sostenute nei luoghi di svolgimento delle vacanze.
  3. La percentuale di detrazione di cui al precedente comma è fissata nella misura del trenta per cento fino ad un valore massimo di millecinquecento euro per ciascun periodo di vacanza. L'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della stessa dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, nei limiti di capienza del fondo di cui al seguente comma.
  4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, un Fondo per la detrazione delle spese connesse a periodi di vacanza trascorsi in Italia. Il Fondo ha una dotazione annuale pari a 2 miliardi di euro.
18. 041. Squeri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito di imposta sul costo del magazzino per il settore della moda)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, nei settori tessile, abbigliamento, calzature, pelletterie, accessori ed articoli sportivi, per l'anno 2020, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1° giugno 2019 al 12 marzo 2020.
  2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, par. 2, lettera b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai finì delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
  3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduto ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
18. 044. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta sul costo di magazzino)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1° giugno 2019 al 12 marzo 2020.
  2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, par. 2 lettera b) e par. 3 lettera b) del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 91 1/011863 del 20 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sul redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
  3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduta ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
*18. 027. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta sul costo di magazzino)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1° giugno 2019 al 12 marzo 2020.
  2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, par. 2 lettera b) e par. 3 lettera b) del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 91 1/011863 del 20 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sul redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
  3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduta ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
*18. 064. Squeri.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta sul costo di magazzino)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1° giugno 2019 al 12 marzo 2020.
  2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, par. 2 lettera b) e par. 3 lettera b) del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 91 1/011863 del 20 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sul redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
  3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduta ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
*18. 0131. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 17 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001)

  1. All'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1 le parole: «entro il 20 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 luglio» e le parole: «entro l'ultimo giorno», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 16»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018».
18. 028. Galli, Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini di versamento delle somme dovute a controllo formale o

   automatico)

  1. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 9 aprile al 31 maggio 2020, derivanti dalle comunicazioni di irregolarità della dichiarazione di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dagli importi degli avvisi di accertamento esecutivo di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 68, dovuti prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione. Per il medesimo periodo sono altresì sospese le somme dovute a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. Non si procede al rimborso di quanto dovuto.
  2. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
*18. 0222. Giacometto, Angelucci, Della Frera, Polidori, Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Porchietto.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini di versamento delle somme dovute a controllo formale o

   automatico)

  1. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 9 aprile al 31 maggio 2020, derivanti dalle comunicazioni di irregolarità della dichiarazione di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dagli importi degli avvisi di accertamento esecutivo di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 68, dovuti prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione. Per il medesimo periodo sono altresì sospese le somme dovute a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. Non si procede al rimborso di quanto dovuto.
  2. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
*18. 030. Benamati, Topo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Anticipazione della integrale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali)

  1. Il comma 773 dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è sostituito dal seguente:

   «773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».
**18. 031. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Anticipazione della integrale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali)

  1. Il comma 773 dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è sostituito dal seguente:

   «773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello In corso al 31 dicembre 2019».
**18. 076. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Anticipazione della integrale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali)

  1. Il comma 773 dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è sostituito dal seguente:

   «773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello In corso al 31 dicembre 2019».
**18. 0100. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Anticipazione della integrale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali)

  1. Il comma 773 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è sostituito dal seguente:

   «773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».
**18. 0142. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17)

  1. All'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis: la parola: «2020» ovunque essa ricorra è sostituita dalla seguente: «2021».

   b) al comma 5, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».
*18. 0144. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17)

  1. All'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis: la parola: «2020» ovunque essa ricorra è sostituita dalla seguente: «2021».

   b) al comma 5, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».
*18. 032. Covolo, Donina, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17)

  1. All'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis: la parola: «2020» ovunque essa ricorra è sostituita dalla seguente: «2021».

   b) al comma 5, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».
*18. 0102. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Interruzione TOSAP e COSAP)

  1. Nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 31 luglio 2020 è interrotta la riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  2. Al fine di compensare i Comuni per la perdita di gettito derivante dall'interruzione di cui al comma 1 è istituto un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le modalità e gli importi da destinare ai Comuni per le finalità di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetto sull'indebitamento netto delle PA di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
18. 033. Marattin, Ungaro, Moretto, Mor, Paita, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Interruzione dei versamenti IMU e TARI)

  1. In considerazione delle misure di confinamento adottate per fare fronte alla grave emergenza epidemiologica da Covid-10, per i mesi di marzo e aprile 2020 il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuto.
  2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituto un fondo con una dotazione di 3.500 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate all'attribuzione ai Comuni, per l'anno 2020, di un contributo a titolo di compensazione per il minor gettito derivate dall'interruzione di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le modalità e gli importi da destinare ai Comuni per le finalità di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetto sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
18. 034. Mor, Gadda, Marattin, Ungaro, Moretto.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Cancellazione IRAP)

  1. Gli articoli da 1 a 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
18. 035. Boschi, Ungaro, Marattin, Moretto, Mor.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disapplicazione temporanea della disciplina delle società di comodo)

  1. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 gennaio 2020 e per quello successivo, le società e gli enti indicati al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono esclusi dall'applicazione della disciplina delle società non operative di cui al citato articolo 30, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
*18. 036. Moretto, Bendinelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disapplicazione temporanea della disciplina delle società di comodo)

  1. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 gennaio 2020 e per quello successivo, le società e gli enti indicati al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono esclusi dall'applicazione della disciplina delle società non operative di cui al citato articolo 30, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
*18. 0179. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disapplicazione temporanea della disciplina delle società di comodo)

  1. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 gennaio 2020 e per quello successivo, le società e gli enti indicati al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono esclusi dall'applicazione della disciplina delle società non operative di cui al citato articolo 30, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
*18. 0149. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni per servizio di ristoro tramite distributori automatici)

  1. Un relazione ai contratti di concessione aventi come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici pubblici, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio delle singole concessioni in considerazione delle perdite di fatturato causate dalla chiusura o dall'applicazione del lavoro agile nei medesimi istituti, università e uffici pubblici per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. La rideterminazione di cui al comma 1 è disposta a partire dal 15 febbraio 2020 per tutto il periodo di efficacia delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica.
18. 037. Ferri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riduzione tassazione per esercenti imprese, arti e professioni)

  1. Per l'anno 2020, le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute dai soggetti esercenti imprese, arti e professioni sono dovute nella misura del cinquanta per cento.
18. 038. Ferri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione contributo Autorità Regolazione Trasporti)

  1. Gli adempimenti e i versamenti cui sono tenute le imprese ai sensi della delibera n. 172 del 2019 del 5 dicembre 2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2019, sono sospesi fino al 31 ottobre 2020.
  2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono approvate speciali modalità di calcolo del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020, che tengano conto degli effetti sulle attività delle imprese dell'emergenza COVID-19, nonché le opportune misure per garantire la copertura delle esigenze finanziarie dell'Autorità.
*18. 040. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione contributo Autorità Regolazione Trasporti)

  1. Gli adempimenti e i versamenti cui sono tenute le imprese ai sensi della delibera n. 172 del 2019 del 5 dicembre 2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2019, sono sospesi fino al 31 ottobre 2020.
  2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono approvate speciali modalità di calcolo del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020, che tengano conto degli effetti sulle attività delle imprese dell'emergenza Covid-19, nonché le opportune misure per garantire la copertura delle esigenze finanziarie dell'Autorità.
*18. 0125. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Aliquota contributiva agevolata per lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata)

  1 Al fine di assicurare la necessaria liquidità, ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta, a richiesta, la facoltà di effettuare i versamenti previdenziali con un'aliquota agevolata pari al 10 per cento del reddito percepito, per le scadenze relative all'anno 2020 ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce le modalità attuative del presente articolo.
18. 042. Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. È riconosciuta una riduzione straordinaria del 40 per cento dell'aliquota contributiva IVS a carico dell'azienda su tutto il personale in servizio, in favore delle imprese che a far data dal mese di aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2021 mantengano l'80 per cento dei livelli occupazionali in forza alla data del 1° febbraio 2020, esclusi gli apprendisti; restando immutata l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
18. 045. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(IVA al 10 per cento per ingressi in discoteca e sale da ballo)

  1. All'allegato B) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto il punto 6-bis: «Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo anche quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio».

  Conseguentemente è soppresso il punto 1 dell'allegato A.
18. 047. De Toma, Rachele Silvestri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(ISI Imposta sugli intrattenimenti)

  1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e

   contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la categoria dei locali di Intrattenimento, spettacolo e ballo, l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni sono soppresse.
18. 048. De Toma, Rachele Silvestri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito di imposta per botteghe e negozi)

  1. All'art. 65 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 20 n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

   sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti conduttori degli immobili rientranti nella categoria catastale C1, C2, C3, A10, D2, D3, D8 nonché immobili adibiti ad attività alberghiere ed extralberghiere, possono avvalersi della facoltà di non provvedere al pagamento del canone di locazione o affitto di azienda o ramo di azienda, nella misura del 60 per cento dell'ammontare, relativo al mese di marzo e sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri di cui al 31 Gennaio 2020, a fronte del riconoscimento di un credito di imposta di pari importo in favore del locatore».

  2.1 Per il mancato pagamento del canone di locazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978 n. 392 in materia di inadempimento del conduttore.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:

  «Credito di Imposta per locazioni ed affitti delle attività commerciali».
18. 049. De Toma, Rachele Silvestri, Frate.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi per gli investimenti nel capitale delle imprese innovative)

  1. Per l'anno 2020 e per l'anno 2021, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 60 per cento.
  2. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative o di PMI innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2020 e per l'anno 2021, dal 30 per cento al 100 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.
18. 050. Zennaro, Rospi, Nitti.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'orticolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore dell'Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego-Plastic Tax)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 651, le parole: «dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2023»;

   b) il comma 652 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2023».
18. 051. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure a sostegno del settore del trasporto aereo)

  1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, a partire dal 1° giugno 2020, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 è sospesa per tre mesi.
*18. 052. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure a sostegno del settore del trasporto aereo)

  1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, a partire dal 1° giugno 2020, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 è sospesa per tre mesi.
*18. 0105. Mazzetti, Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure a sostegno del settore del trasporto aereo)

  1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, a partire dal 1° giugno 2020, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 è sospesa per tre mesi.
*18. 0147. Rotelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente articolo:

Art. 18-bis.
(imposta di soggiorno)

  1. I versamenti relativi all'anno 2020 dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cui sono tenuti i gestori delle strutture ricettive o dell'immobile destinato alle locazioni brevi, sono sospesi sino alla data del 31 dicembre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 053. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

Art. 18-bis.
(Sgravio dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti domiciliati e residenti fuori delia Comunità europea)

  1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 38-quater, del decreto dei Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, prima delle parole: «Le cessioni a soggetti domiciliari o residenti fuori dall'Unione europea» sono premesse le seguenti: «A partire dal 1° gennaio 2020»;

   b) al primo periodo sostituire le parole «a lire 300 mila» con le seguenti «70 euro».

  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0160. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea)

  1. All'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 100».
18. 054. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Agevolazioni contributive a beneficio delle imprese agricole)

  1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
18. 055. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito di imposta per la perdita di ricavi)

  1. A decorrere dal mese di luglio 2020 alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato nel 10 semestre 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, pari ad almeno il 30 per cento di quello relativo al 1° semestre 2019, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ex articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nella stessa misura percentuale di contrazione del fatturato, per il versamento di tributi e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti nel corso dell'anno 2020, comprese le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta.
  2. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap, può anche formare oggetto di cessione nei confronti di banche e altre istituzioni finanziarie, ovvero può essere chiesto a rimborso.
  3. L'ammontare del credito d'imposta oggetto di cessione o di richiesta di rimborso deve risultare da un apposito modello, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, attestante i requisiti da cui il credito emerge e le modalità di determinazione del credito sulla base delle somme dovute ai sensi del comma 1, recante l'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti a ciò abilitati.
18. 056. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 65, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo le parole: «canone di locazione» sono aggiunte le seguenti: «anche in caso di affitto di azienda o di ramo d'azienda,».
18. 057. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri locatari a fronte di una corrispondente riduzione del canone di locazione mensile».
18. 058. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Per l'anno finanziario 2020, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente, all'atto di presentazione della dichiarazione dei redditi, può effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le medesime modalità previste per l'anno finanziario 2016 dal comma 985 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016.
18. 060. Nitti, Rospi, Zennaro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(IMU sugli immobili turistico-ricettivi)

  1. Per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

   a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

   b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

   c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

  2.1 pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.
  3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.
18. 061. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di sostegno per il rilancio del settore turistico)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono fatti salvi gli effetti delle aggiudicazioni e degli affidamenti intervenuti alla data del 24 febbraio 2020 con riguardo ai viaggi di istruzione, iniziative di scambi o gemellaggio, visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con possibilità per gli Istituti Scolastici committenti di riprogrammarli modificandone date e destinazioni, entro il 31 dicembre 2020.
18. 0161. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione del meccanismo split payment)

  1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa è sospesa l'applicazione del meccanismo dello split payment.
18. 062. Buratti.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

  1. Ai fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 settembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutto il territorio nazionale.
  2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini sono stati sospesi ai sensi dei comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura dell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito con legge 4 giugno 1938 n. 880 avviene senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.
*18. 0165. Saltamartini, Boniardi, Gusmeroli, Minardo, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

  1. Ai fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 settembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutto il territorio nazionale.
  2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini sono stati sospesi ai sensi dei comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura dell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica.
  3. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito con legge 4 giugno 1938 n. 880 avviene senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.
*18. 063. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

  1. Ai fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 settembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutto il territorio nazionale.
  2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini sono stati sospesi ai sensi dei comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura dell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica.
  3. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito con legge 4 giugno 1938 n. 880 avviene senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.
*18. 0181. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure per la liquidità delle imprese agricole)

  1. A decorrere dal mese di luglio 2020 alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato nel 1° semestre 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, pari ad almeno il 30 per cento di quello relativo al 1° semestre 2019, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ex articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella stessa misura percentuale di contrazione del fatturato, per il versamento di tributi e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti nel corso dell'anno 2020, comprese le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta.
  2. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap, può anche formare oggetto di cessione nei confronti di banche e altre istituzioni finanziarie, ovvero può essere chiesto a rimborso.
  3. L'ammontare del credito d'imposta oggetto di cessione o di richiesta di rimborso deve risultare da un apposito modello, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, attestante i requisiti da cui il credito emerge e le modalità di determinazione del credito sulla base delle somme dovute ai sensi del comma 1, recante l'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti a ciò abilitati.
  4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 066. Nevi, Novelli, Bagnasco.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei versamenti tributari relativi bevande alcoliche)

  1. Al fine di garantire alle aziende produttrici di bevande alcoliche la liquidità necessaria a superare le difficoltà conseguenti all'emergenza sanitaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 luglio 2020 o all'eventuale proroga dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i versamenti relativi all'accisa sui prodotti immessi in consumo, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  2. Fino al 31 dicembre 2020 i titolari del deposito fiscale di bevande alcoliche che si trovino in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica possono presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo.
18. 089. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei versamenti tributari relativi alle bevande alcoliche)

  1. Al fine di garantire alla aziende produttrici di bevande alcoliche la liquidità necessaria a superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 agosto 2020, sono sospesi i versamenti relativi all'accisa sui prodotti immessi in consumo, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  2. Gli importi dovuti ai sensi del comma 1 sono versati a partire dalla scadenza dei versamenti relativi al prodotto immesso in consumo nel mese di settembre 2020. Entro tale data, il titolare del deposito fiscale può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel periodo di sospensione dei versamenti di cui al comma 1, fino ad un massimo di sei rate.
  3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane è dei monopoli, sono definite le modalità di attuazione del comma 2.
*18. 0272. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei versamenti tributari relativi alle bevande alcoliche)

  1. Al fine di garantire alla aziende produttrici di bevande alcoliche la liquidità necessaria a superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 agosto 2020, sono sospesi i versamenti relativi all'accisa sui prodotti immessi in consumo, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  2. Gli importi dovuti ai sensi del comma 1 sono versati a partire dalla scadenza dei versamenti relativi al prodotto immesso in consumo nel mese di settembre 2020. Entro tale data, il titolare del deposito fiscale può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel periodo di sospensione dei versamenti di cui al comma 1, fino ad un massimo di sei rate.
  3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane è dei monopoli, sono definite le modalità di attuazione del comma 2.
*18. 067. Nevi, Polidori, Fiorini, Ruffino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei versamenti tributari relativi alle bevande alcoliche)

  1. Al fine di garantire alla aziende produttrici di bevande alcoliche la liquidità necessaria a superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 agosto 2020, sono sospesi i versamenti relativi all'accisa sui prodotti immessi in consumo, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  2. Gli importi dovuti ai sensi del comma 1 sono versati a partire dalla scadenza dei versamenti relativi al prodotto immesso in consumo nel mese di settembre 2020. Entro tale data, il titolare del deposito fiscale può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel periodo di sospensione dei versamenti di cui al comma 1, fino ad un massimo di sei rate.
  3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane è dei monopoli, sono definite le modalità di attuazione del comma 2.
*18. 0123. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

  1. A decorrere dal 1° maggio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
  2. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari 4.084.000 euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**18. 0271. Dal Moro, Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis, Martina.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

  1. A decorrere dal 1° maggio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
  2. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari 4.084.000 euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**18. 068. Nevi, Polidori, Fiorini, Ruffino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

  1. A decorrere dal 1° maggio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
  2. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari 4.084.000 euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**18. 0124. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

  1. A decorrere dal 1° maggio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
  2. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari 4.084.000 euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**18. 0275. Liuni, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cestari.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sostegno ai comuni per l'emergenza COVID-19)

  2. In ragione delle maggiori spese sostenute per contenere il diffondersi dell'epidemia da COVID-19 qualunque stanziamento in favore dei comuni è ripartito tenendo in considerazione anche l'estensione territoriale.
18. 070. Verini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Procedura speciale per un ulteriore rateizzazione delle somme sospese)

  1. Con riferimento ai tributi sospesi ai sensi dei precedenti articoli 61, 62 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data del termine finale di sospensione, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica mondiale che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nel mese di marzo o nel mese di aprile, pari o superiore al 25 per cento, rispetto ai corrispondenti periodi del periodo d'imposta precedente, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 , consentono il versamento delle stesse somme cumulate, in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2020 sono dovute nella misura del 30 per cento. Sulle somme sospese ai sensi del presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme oggetto di comunicazione i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, ovvero, resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.
  2. Le somme di cui al precedente comma includono anche gli avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e dell'articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché delle somme e degli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.
  3. La Procedura speciale si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap, e IVA i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Rientrano nella procedura, anche le somme dovute per le liquidazioni periodiche IVA, ivi Comprese le comprese le somme dovute a titolo di accordo fino al 31 dicembre 2019.
18. 0137. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020» e le parole: «effettuati in unica soluzione entro il» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal»;

   b) al comma 3, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I versamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine del periodo di sospensione».
*18. 0135. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020» e le parole: «effettuati in unica soluzione entro il» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal»;

   b) al comma 3, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I versamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine del periodo di sospensione».
*18. 072. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 68, comma 1, quarto periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con riferimento ai termini di scadenza di adempimenti e versamenti connessi alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e alle attività di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».
**18. 0136. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 68, comma 1, quarto periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con riferimento ai termini di scadenza di adempimenti e versamenti connessi alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e alle attività di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».
**18. 073. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini relativi alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio)

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Sono differiti al 31 gennaio 2021 i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera e), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,nonché i termini di versamento del 31 marzo 2020 e del 31 luglio 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I versamenti delle rate di cui al periodo precedente possono essere effettuati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato».
18. 077. Gavino Manca.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ampliamento della platea dei contribuenti e condizioni di favore per rimborsi o utilizzo in compensazione di crediti d'imposta sul valore aggiunto relativi a periodi inferiori all'anno)

  1. Al fine di consentire una maggiore disponibilità di liquidità per le imprese e gli esercenti arti o professioni e favorire la ripresa economica, gli stessi soggetti, indipendentemente dai limiti, requisiti e condizioni richiamati dall'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 possono, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, richiedere i rimborsi d'imposta sul valore aggiunto relativi a periodi inferiori all'anno o, in alternativa, effettuare la compensazione dei medesimi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2. Ai fini del precedente comma non trovano applicazione il limite di valore di cui all'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e i limiti, le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
*18. 075. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ampliamento della platea dei contribuenti e condizioni di favore per rimborsi o utilizzo in compensazione di crediti d'imposta sul valore aggiunto relativi a periodi inferiori all'anno)

  1. Al fine di consentire una maggiore disponibilità di liquidità per le imprese e gli esercenti arti o professioni e favorire la ripresa economica, gli stessi soggetti, indipendentemente dai limiti, requisiti e condizioni richiamati dall'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 possono, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, richiedere i rimborsi d'imposta sul valore aggiunto relativi a periodi inferiori all'anno o, in alternativa, effettuare la compensazione dei medesimi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2. Ai fini del precedente comma non trovano applicazione il limite di valore di cui all'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e i limiti, le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
*18. 0101. Squeri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ampliamento della platea dei contribuenti e condizioni di favore per rimborsi o utilizzo in compensazione di crediti d'imposta sul valore aggiunto relativi a periodi inferiori all'anno)

  1. Al fine di consentire una maggiore disponibilità di liquidità per le imprese e gli esercenti arti o professioni e favorire la ripresa economica, gli stessi soggetti, indipendentemente dai limiti, requisiti e condizioni richiamati dall'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 possono, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, richiedere i rimborsi d'imposta sul valore aggiunto relativi a periodi inferiori all'anno o, in alternativa, effettuare la compensazione dei medesimi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2. Ai fini del precedente comma non trovano applicazione il limite di valore di cui all'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e i limiti, le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
*18. 0143. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure fiscali in favore del rafforzamento della struttura patrimoniale del sistema produttivo italiano)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, alla disciplina in materia di aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 287, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e alle disposizioni ivi citate, si apportano le seguenti modifiche:

   a) l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nazionale del nuovo capitale proprio è fissata al 4,5 per cento;

   b) ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la parte del rendimento nazionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato può essere utilizzata sotto forma di credito d'imposta, applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
18. 078. Zardini, Benamati.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Aggiungere il seguente articolo:

Art. 18-bis.
(Proroga plastic tax)

  1. Al comma 651 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro il mese di maggio dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non prima del mese di novembre 2023»,
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
18. 079. Lucchini, Gava, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione della disciplina in materia di maggiorazioni alla tariffa base dell'imposta di pubblicità)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 è sospesa la facoltà per i comuni di deliberare le maggiorazioni di cui all'articolo 1, comma 917, della legge 28 dicembre 2018, n. 145.
  2. Ciascun comune, entro il termine di approvazione del bilancio comunale di previsione, effettua l'adeguamento delle tariffe dell'Imposta Comunale di Pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la cui abrogazione ai sensi dell'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, limitatamente all'anno 2020 non ha effetto ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.
  3. Qualora le maggiorazioni di cui al comma 1 siano già state deliberate o parzialmente incassate, ciascun Comune potrà compensarle con i versamenti da effettuarsi nell'anno 2021 per i medesimi impianti ovvero per le medesime occupazioni.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo di 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 4, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.
18. 080. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione canoni demaniali marittimi)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il pagamento del canone demaniale marittimo per le strutture turistiche balneari.
  2. I pagamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate bimestrali di pari importo a decorrere dal mese di marzo 2021.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo pari a 500 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 3, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.
18. 081. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incremento sgravi fiscali dal 30 al 50 per cento per startup e PMI innovative)

  1. Per gli anni 2020 e 2021, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 50 per cento.
18. 085. Currò.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, le attività di ristorazione, trasporto di passeggeri, trasporto pubblico locale, trasporto scolastico, autolinee nazionali e internazionali, autolinee commerciali e servizi di trasporto turistico che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché gli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020.
  2. Per i medesimi soggetti di cui al comma 1 è sospeso il versamento di tributi, imposte, tasse e addizionali di pertinenza degli enti territoriali, nonché delle tariffe applicate per servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, riferiti al periodo di chiusura forzata di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e successive modificazioni.
  3. Con apposito decreto, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro il 15 giugno 2020, si provvede alla regolazione finanziaria degli effetti dell'esenzione dal versamento di cui al comma 2, relativamente agli enti territoriali interessati, nel rispetto dei limiti di spesa complessivamente fissati ai sensi del comma 4 del presente articolo.
  4. Per i medesimi soggetti di cui al comma 1, è sospeso fino a dodici mesi il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
18. 083. Buompane.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Certificati di compensazione fiscale)

  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i certificati di compensazione fiscale, che incorporano il diritto, con decorrenza biennale dalla data di emissione, alla compensazione per obbligazioni finanziarie verso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  2. Entro il limite annualmente stabilito dalla legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, per ogni anno finanziario, a stabilire l'importo dell'accantonamento da destinare alla concessione di certificati di compensazione fiscale. Con la legge di bilancio sono altresì stabiliti, in ragione d'anno, le finalizzazioni, i destinatari, le quote e i termini di durata del beneficio, nonché l'importo massimo concedibile nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis».
  3. I certificati di compensazione fiscale non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. Con decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, la struttura incaricata di provvedere all'assegnazione e all'efficiente compensazione, per le obbligazioni finanziarie verso le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, dei certificati di compensazione fiscale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. I certificati di compensazione fiscale sono assegnati come percentuale, determinata per legge, su somme dovute, a qualsiasi titolo, anche come contributo, agevolazione, sussidio per non abbienti o riduzione del costo del lavoro, a favore di individui, imprese e professionisti.
  6. I destinatari dei certificati di compensazione fiscale possono impiegare tali certificati esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per la corresponsione di somme dovute, a qualsiasi titolo, alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  7. I certificati di compensazione fiscale sono al portatore.
  8. Nelle transazioni tra privati è consentito il libero uso dei certificati di compensazione fiscale come strumento di pagamento fiduciario, nei limiti riconosciuti all'autonomia privata.
  9. I certificati di compensazione fiscale sono emessi in forma dematerializzata e sono incorporati su una scheda elettronica ricaricabile dotata di un codice identificativo che ne consente l'uso per compensazioni da qualsiasi applicazione digitale.
  10. I certificati di compensazione fiscale in forma dematerializzata sono emessi attraverso l'uso delle tecnologie basate su registri distribuiti e degli smart contract di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
  11. La gestione informatica e telematica dei certificati di compensazione fiscale dematerializzati è affidata alla struttura di cui al comma 4.
  12. Ai fini contabili i certificati di compensazione fiscale, all'atto dell'emissione, sono considerati crediti d'imposta non pagabili, ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea, e rilevano ai fini della contabilità di Stato esclusivamente alla data di compensazione e per la quota di effettivo utilizzo.
18. 084. Cabras.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure fiscali a sostegno delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 198, dopo le parole: «31 dicembre 2019» inserire le seguenti parole: «e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 199, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Possono altresì accedere al credito d'imposta le imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201 nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.»;

   c) al comma 203, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «Per le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura del cinquanta per cento della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.»;

   d) al comma 204, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205»;

   e) al comma 206, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «Il precedente periodo non si applica alle imprese che ricevono risposta favorevole da parte dell'Agenzia delle entrate all'istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dai requisiti d'investimento di cui al comma 1 del menzionato articolo 2, ed avente ad oggetto l'ammissibilità delle attività e l'eleggibilità dei costi ai fini del credito d'imposta. L'Agenzia delle entrate acquisisce il parere del Ministero dello Sviluppo economico in relazione ai quesiti che comportano accertamenti di natura tecnica. Alle istanze di interpello di cui ai precedenti periodi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con esclusione del disposto di cui al comma 2, secondo periodo».
18. 086. Currò.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Compensazioni tributarie)

  1. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «superiori a 5.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti «superiori a 30.000 euro annui».
  2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole «superiori a 5.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti «superiori a 30.000 euro annui».
  3. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre n. 157, le parole: «31 dicembre 2019», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
18. 087. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Finanziamento virtuale per adempimenti fiscali delle imprese del settore turismo)

  1. Alle imprese del settore turismo, aventi sede in Italia, è riconosciuto a richiesta un finanziamento virtuale pari al 15 per cento del fatturato registrato nell'anno 2019, nel limite complessivo di spesa 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'importo di cui al primo periodo è utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti di imposte, tasse e contributi da corrispondersi nell'anno 2020, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Il finanziamento virtuale di cui al comma 1 è riportato nel cassetto fiscale di ciascun soggetto avente diritto e il suo importo è decurtato ad ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 1.
  3. Sulla base dell'importo residuo al 1° gennaio 2021 nel cassetto fiscale, si calcola il finanziamento di cui ha usufruito ciascun avente diritto, detraendo dall'importo del finanziamento virtuale iniziale l'importo residuo. L'importo risultante dalla sottrazione di cui al primo periodo, decurtato di un ulteriore venti per cento, che non concorre a formare base imponibile delle imposte sul reddito né dell'Irap, è restituito allo stato con pagamenti rateali senza interessi.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare, di concerto con il ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità attuative del presente articolo individuando le categorie di imprese che possono accedere ai finanziamenti e prevedendo che le restituzioni di cui al comma 3 siano effettuate con un numero minimo di rate non inferiore a cinque.
  5. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 500 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
18. 088. Zucconi, Osnato, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Estensione riconoscimento fiscale figure professionali)

  1. Per i tecnici che esercitano le competenze professionali relative alla rilevazione e valutazione dei danni da: avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie alle produzioni vegetali, avversità atmosferiche ad impianti e strutture, così come i danni da epizoozie alle produzioni zootecniche ovvero ai professionisti iscritti all'Ordine dei dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, del Collegio del Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati, si applicano le regole fiscali in vigore per la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, vigenti.
18. 090. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esonero contributivo per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola)

  1. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto, con i medesimi limiti anagrafici e modalità, anche con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, per un periodo massimo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
18. 091. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Al fine di mitigare gli effetti negativi sul settore del trasporto ferroviario di merci derivanti dal diffondersi del contagio da COVID-19 e di ridurre i tempi di erogazione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 297, legge 30 dicembre 2018, n. 145, le disposizioni attuative della legge 23 dicembre 2014 n. 190, articolo 1, comma 294 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche all'annualità 2020;
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasferisce al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale le risorse stanziate per l'anno 2020;
  3. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale eroga, sotto la propria responsabilità, alle imprese ferroviarie merci che ne abbiano fatto domanda, in ragione dei servizi effettuati, i contributi secondo le modalità attuative già in essere e nei limiti dell'importo pari a 1,50 euro treno/km relativamente alla componente residuale con le seguenti modalità:

   a) per i traffici effettuati dall'1° gennaio 2020 al 31 marzo 2020 entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse disposte dal comma 2 del presente articolo;

   b) per i traffici effettuati dall'1° aprile 2020 al 30 giugno 2020, entro il 31 luglio 2020;

   c) per i traffici effettuati dall'1° luglio 2020 al 30 settembre 2020, entro il 30 ottobre 2020;

  4. All'articolo 1, comma 297, secondo periodo della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «per le annualità 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle parole «per le annualità 2021 e 2022».
18. 092. Serritella, De Girolamo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  18-bis. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 67, comma 11 primo e secondo periodo, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle parole «31 agosto»;

   b) all'articolo 67, comma 3, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle parole «31 agosto»;

   c) all'articolo 68, comma 1, le parole «31 maggio 2020» sono sostituite dalle parole «31 agosto 2020»;

   d) all'articolo 681 comma 3, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle parole «31 agosto 2020».
18. 093. Buompane.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione imposte sugli immobili turistico ricettivi)

  1. Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D/2, C/1, A/10 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva, sono sospesi i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

   a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

   b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

   c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

  2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 50% del valore normale per l'anno 2020.
  3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo pari a 900 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 4, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.
18. 094. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero)

  1. Per le imprese turistico-ricettive, le aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:

   a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

   b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

  2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo pari a 300 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 3, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.
18. 095. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla disciplina sull'agevolazione per la promozione dell'economia locale)

  1. All'articolo 30-ter, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 abitanti».
*18. 097. Squeri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla disciplina sull'agevolazione per la promozione dell'economia locale)

  1. All'articolo 30-ter, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 abitanti».
*18. 0139. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga dell'entrata in vigore della lotteria degli scontrini)

  1. All'articolo 1, comma 540, primo periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».
**18. 043. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga dell'entrata in vigore della lotteria degli scontrini)

  1. All'articolo 1, comma 540, primo periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».
**18. 098. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga dell'entrata in vigore della lotteria degli scontrini)

  1. All'articolo 1, comma 540, primo periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».
**18. 0140. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale)

  1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, è prevista la facoltà, per gli operatori economici, di considerare il periodo d'imposta 2020 quale «periodo di non normale svolgimento dell'attività» ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
*18. 022. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale)

  1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, è prevista la facoltà, per gli operatori economici, di considerare il periodo d'imposta 2020 quale «periodo di non normale svolgimento dell'attività» ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
*18. 099. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale)

  1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, è prevista la facoltà, per gli operatori economici, di considerare il periodo d'imposta 2020 quale «periodo di non normale svolgimento dell'attività» ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
*18. 0141. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di sospensione dei termini)

  1. All'articolo 112, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché» sono soppresse.
18. 0103. Bartolozzi, Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Detassazione fondi pensione casse ordinistiche)

  1. Al fine di agevolare la destinazione di risorse da impiegare a scopo assistenziale, in deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'anno di imposta 2020 i rendimenti dei fondi degli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono assoggettati a tassazione nella misura del 15 per cento.
  2. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro, 1000 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 20191 n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 0106. Mazzetti, Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi a carico di enti associativi)

  1. Per i soggetti di cui al successivo comma 2, già esonerati dalla normativa vigente dalla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, o già autorizzati alla stessa con modalità semplificate mediante apposito modello EAS, dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali come le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, dei corrispettivi percepiti, sono sospesi fino al 31 maggio 2020 tutti gli adempimenti e versamenti fiscali.
  2. La sospensione di cui al precedente comma 1 si applica ai seguenti enti associativi:

   a) enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;

   b) associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro ai quali si applica il regime speciale Iva ed imposte dirette ex legge n. 398 del 1991;

   c) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995;

   d) patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;

   e) Onlus di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997;

   f) enti destinatari di una specifica disciplina fiscale;

   g) associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;

   h) associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;

   i) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello;

   l) associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000;

   m) associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

   o) movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;

   p) associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;

   q) Anci, comprese le articolazioni territoriali;

   r) associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

   s) associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa;

   t) federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.
18. 0107. Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del 5 per mille relativi agli anni 2018 e 2019)

  1. Limitatamente all'anno 2020, al fine di far fronte alle difficoltà legate all'emergenza COVID-19, la quota di spettanza del 5 per mille 2018 sarà erogata a tutti i soggetti beneficiari, come indicati dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, nel mese di aprile 2020.
  2. In conseguenza dell'emergenza COVID-19, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, nella ripartizione delle risorse del 5 per mille 2019 non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
18. 0108. Muroni, Fassina, Pastorino, Bersani, Fornaro, Palazzotto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione pagamento imposta sul valore aggiunto per patenti B)

  1. Fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i termini relativi ai pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli della categoria B.
18. 0110. Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 65, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «canone di locazione», sono aggiunte le seguenti: «anche in caso di affitto di azienda o di ramo d'azienda,».
18. 0111. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri locatari a fronte di una corrispondente riduzione del canone di locazione mensile.».
18. 0112. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 0115. Aprea, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Spena, Ruffino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU per i luoghi della cultura e dello sport non utilizzabili a causa dei provvedimenti di sospensione delle attività economiche)

  1. Per il periodo d'imposta 2020, la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento in favore degli immobili adibiti ad attività di promozione dello spettacolo e della cultura sportiva rientranti nelle categorie catastali A/9, B/6, C/4, C/5, D/3, D/6 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche.
18. 0116. Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:

   a) nel comma 1, al primo periodo le parole «31 maggio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020»;

   b) al comma 6, le parole «30 giugno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

   c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.».
18. 0118. Nardi, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure per il sostegno delle Agenzie di Viaggio)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, la disciplina di cui l'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applica anche agli acquisti effettuati presso le Agenzie di viaggio all'interno dell'Unione Europea.
18. 0119. Capitanio, Frassini, Andreuzza, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra, Di Muro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione degli oneri generali di sistema)

  1. Le autorità di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono esenzioni del pagamento degli oneri generali di sistema delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia fino al 31 dicembre 2021, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo e dando precedenza all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al secondo comma.
  2. È istituito e disciplinato nelle sue modalità di ripartizione con gli oneri derivanti dal primo comma, con decreto del Ministero dello sviluppo economico in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo denominato: «Fondo straordinario per la sospensione delle utenze», volto a fornire una copertura agli eventuali oneri sopravvenuti in seguito all'attuazione del primo comma. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
18. 0120. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riduzione dei contributi previdenziali a favore degli Enti del Terzo Settore)

  1. Agli enti del Terzo Settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale e semiresidenziale comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del 1° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applica, sino al 1° giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti.
18. 0121. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esenzione da IMU e riduzione dei canoni di locazione per fabbricati strumentali e residenziali)

  Al decreto-legge 17 marzo 20201 n. 18, dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente articolo 65-bis:
  1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, qualora il proprietario abbia subìto una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.
  2. Ai conduttori degli immobili indicati nel comma 1 del presente articolo e agli affittuari di aziende che li comprendano spetta una riduzione del canone per la locazione di detti immobili o l'affitto di dette aziende per l'anno 2020 in misura pari all'IMU esentata al locatore ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione agli stessi immobili o alle porzioni di immobili oggetto di locazione o comprese nell'affitto, ai sensi del comma 1 del presente articolo. I relativi contratti di locazione o affitto di azienda sono integrati di conseguenza ai sensi dell'articolo 1339 del Codice Civile. La riduzione del canone si applica in ragione d'anno in proporzione ai canoni dovuti dal locatore e corrisposti al proprietario e viene imputata convenzionalmente ai canoni dovuti per primi in ordine temporale dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero se successivo dalla data di efficacia del contratto di locazione. Il proprietario comunica al conduttore e agli affittuari l'importo attribuibile in diminuzione del canone di locazione.
  3. La presente disposizione non si applica ai fabbricati relativi alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
  4. I conduttori e gli affittuari che beneficiano delle riduzioni di canone di cui al presente articolo 65-bis non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di (i) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone, (ii) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto, ovvero (iii) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della legge del 27 luglio 1978, n. 392.
  5. L'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1 si applica anche agli immobili residenziali non rientranti nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 oggetto di locazione a persone fisiche che abbiano stabilito negli stessi immobili la loro abitazione principale qualora il proprietario abbia subìto una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente a causa della emergenza epidemiologica. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione. Ai conduttori e affittuari si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede sino ad un limite massimo di 800 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 0122. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. Nell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;

    2) dopo le parole: «canone di locazione» sono aggiunte le seguenti: «anche in caso di affitto di azienda o di ramo d'azienda,»;

    3) le parole: «relativo al mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai mesi da marzo e dicembre 2020»;

    4) le parole: «nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, D/2, D/3 e D/8»;

   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

   «1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri locatari a fronte di una corrispondente riduzione del canone di locazione mensile».

   c) al comma 2, le parole: «non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ed» sono soppresse.
18. 0127. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
   6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
   6-ter. Nei rapporti contrattuali, aventi ad oggetto la detenzione, la concessione in uso e la locazione di immobili ad uso commerciale e professionale, posti in essere anche in dipendenza di contratti di affitto di azienda o di ramo di azienda, di vendita con patto di riservato dominio, nonché di concessione per utilizzo di spazi all'interno dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari, si presume, l'esclusione della responsabilità del debitore in caso di mancato, ritardato o inesatto adempimento anche secondo quanto previsto dal precedente comma 6-bis.
   6-quater. Nei casi previsti dai precedenti commi 6-bis e 6-ter, il pagamento delle somme di denaro dovute è comunque effettuato, anche in forma dilazionata, entro i 12 mesi successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza. Nel periodo in cui sono sospese le erogazioni delle somme dovute è contestualmente sospesa la escussione delle eventuali garanzie contrattualmente previste per il mancato pagamento delle suddette somme.
   6-quinquies. In base alla presunzione di cui al comma 6-ter, le somme eventualmente non percepite, derivanti dai contratti di cui al medesimo comma, non concorrono a formare il reddito complessivo del locatore nel periodo d'imposta di riferimento. Gli stessi redditi, percepiti entro i 12 mesi successivi alla cassazione dello stato di emergenza, sono assoggettati, nel periodo d'imposta di riferimento, a tassazione separata con applicazione di aliquota de 10 per cento».
18. 0128. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dell'avvio delle procedure di sfratto per le locazioni commerciali)

  1. All'articolo 103, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Relativamente gli immobili ad uso non abitativo, sono sospesi fino al 1° settembre 2020 i procedimenti di intimazione di sfratto per morosità di cui all'articolo 658 del codice di procedura civile, in relazione ai canoni non pagati nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2020 e di agosto 2020».
18. 0129. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Detrazione d'imposta ai fini IRPEF delle spese sostenute durante uno o più periodi di vacanza trascorsi in Italia)

  1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, è prevista una detrazione, ai fini della determinazione dell'imposta sulle persone fisiche, per spese documentate e sostenute in occasione di uno o più periodi di vacanza svolti all'interno del territorio nazionale con pernottamento presso strutture turistiche ricettive. La detrazione spetta anche per le spese sostenute in favore dei familiari fiscalmente a carico di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Per periodo di vacanza deve intendersi un arco temporale che comporti almeno tre pernottamenti consecutivi, anche in strutture diverse e in luoghi diversi. Le spese documentate oggetto di detrazione devono risultare sostenute nel medesimo arco temporale. Oggetto di detrazione sono le spese di vitto, di alloggio e per la fruizione di servizi turistici, ivi incluse quelle presso pubblici esercizi, sostenute nei luoghi di svolgimento delle vacanze.
  3. La percentuale di detrazione di cui al precedente comma è fissata nella misura del trenta per cento fino ad un valore massimo di millecinquecento euro per ciascun periodo di vacanza; l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della stessa dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, nei limiti di capienza del fondo di cui al seguente comma.
  4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, un Fondo per la detrazione delle spese connesse a periodi di vacanza trascorsi in Italia. Il Fondo ha una dotazione annuale pari a 2 miliardi di euro.
18. 0130. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa di complessivi 50 milioni di euro, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione del settore, garantire la prosecuzione delle attività delle imprese, la continuità dei contratti con le pubbliche amministrazioni e garantire una piena ripresa dei consumi dopo la pandemia da COVID-19.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.
  3. Le Amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
18. 0145. Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di sostegno alle imprese per il tramite di Enti Locali)

  1. Agli Enti Locali previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, a causa dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, abbiano, nel bilancio di previsione del corrente esercizio, deficienze di liquidità, qualora ricorressero, entro il 15 dicembre 2020, all'anticipazione di tesoreria al fine di adottare misure di sostegno per le imprese, quali la sospensione o l'esenzione dal versamento, totale o parziale, dei tributi locali, non si applicano interessi sulla quota richiesta a titolo di anticipazione.
  2. Nei casi di cui al comma precedente, non si applica l'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e qualsiasi altra disposizione con essa contrastante.
18. 0146. Montaruli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18,aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Criteri di applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2020)

  1. Per le imprese e gli esercenti arti e professioni che, nel periodo d'imposta 2020, nell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis della legge 21 giugno 2017 n. 96, ottengono un punteggio non superiore a sei, il relativo esito non sarà utilizzato da parte dell'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza, ai sensi del comma 14, dello stesso articolo 9-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96, nel definire per le imprese e gli esercenti arti e professioni le specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.
  2. Per le imprese o gli esercenti arte o professione che, nel periodo d'imposta 2020, nell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis della legge 21 giugno 2017 n. 96, ottengono un punteggio superiore a sei, gli indicatori sono ordinariamente applicabili, compresa la spettanza degli eventuali benefici premiali di cui al comma 11 del predetto articolo 9-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96.
18. 0148. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Istituzione di una zona economica speciale nei comuni della provincia di Piacenza maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni situati nella provincia di Piacenza, maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
  3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.
  4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0150. Murelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Istituzione di una zona economica speciale nei territori delle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei territori delle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni interessate, sono individuati i territori delle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al comma 1.
  3. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0151. Frassini, Belotti, Bianchi, Boniardi, Bordonali, Capitanio, Cecchetti, Centemero, Colla, Comaroli, Andrea Crippa, Dara, Donina, Ferrari, Formentini, Galli, Garavaglia, Giorgetti, Gobbato, Grimoldi, Guidesi, Iezzi, Invernizzi, Locatelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Maggioni, Molteni, Morelli, Parolo, Ribolla, Tarantino, Toccalini, Raffaele Volpi, Zoffili, Benvenuto, Boldi, Caffaratto, Gastaldi, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Molinari, Patelli, Pettazzi, Tiramani, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Binelli, Gerardi, Alessandro Pagano.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

Art. 18-bis.
(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree della Regione Veneto maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

   1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nelle aree della regione Veneto maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
   2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
   3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputata al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.
   4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0152. Lorenzo Fontana, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Istituzione di una zona economica speciale nelle province maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

   1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni situati nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
   2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
   3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.
   4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0153. Frassini, Ribolla, Belotti, Bianchi, Boniardi, Bordonali, Capitanio, Cecchetti, Centemero, Colla, Comaroli, Andrea Crippa, Dara, Donina, Ferrari, Formentini, Galli, Garavaglia, Giorgetti, Gobbato, Grimoldi, Guidesi, Iezzi, Invernizzi, Locatelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Maggioni, Molteni, Morelli, Parolo, Tarantino, Toccalini, Raffaele Volpi, Zoffili, Andreuzza, Binelli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di sostegno alle imprese con sede, anche solo operativa, nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

   1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono adottate apposite misure di sostegno alle imprese, finalizzate alla rapida ripartenza di un'area che da sempre ha una forte vocazione allo sviluppo, attraverso il superamento delle attuali difficoltà legate alla carenza di liquidità e agli ostacoli burocratici.
   2. Le misure di sostegno di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
   3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta della regione Lombardia e delle province interessate, sono individuate le misure di sostegno di cui al comma 1 tra cui anche la previsione di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto alle agevolazioni previste, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento, e la durata di vigenza delle misure di cui al comma 1.
   5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0154. Frassini, Ribolla, Belotti, Bianchi, Boniardi, Bordonali, Capitanio, Cecchetti, Centemero, Colla, Comaroli, Andrea Crippa, Dara, Donina, Ferrari, Formentini, Galli, Garavaglia, Giorgetti, Gobbato, Grimoldi, Guidesi, Iezzi, Invernizzi, Locatelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Maggioni, Molteni, Morelli, Parolo, Tarantino, Toccalini, Raffaele Volpi, Zoffili, Andreuzza, Binelli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esenzione dal pagamento dell'IMU sugli immobili turistico ricettivi e termali)

   1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e 0/8 non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

   a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

   b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

   c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

   2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.
   3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.
   4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 830 milioni di euro per l'anno 2020, 580 milioni di euro per l'anno 2021 e 330 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0155. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esenzione dal pagamento della TARI per le imprese turistico ricettive e termali)

   1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data di adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e fino al 30 settembre 2020, le imprese turistico-ricettive e termali sono esonerate, a richiesta dell'interessato e nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020, dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
   2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0156. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esenzione tassa sui rifiuti per le imprese interessate dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

   1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuto il pagamento della tassa sui rifiuti di cui al comma 639, legge 27 dicembre 2013 n. 147 dalle imprese detentrici a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani che siano state interessate dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
   2. Sono escluse dalle previsioni di cui al comma 1 le imprese di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
   3. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di un miliardo di euro destinato a compensare il minor gettito delle entrate locali determinato dall'esenzione della tassa sui rifiuti per l'anno 2020.
   4. La ripartizione delle disponibilità del fondo a favore degli enti locali avviene sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
   5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in mille milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 0157. Saltamartini, Caparvi, Gusmeroli, Eva Lorenzoni, Paternoster, Ribolla, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esenzione per l'anno 2021 della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i soggetti interessati dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

   1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non sono dovute la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il conseguente canone di occupazione di suolo pubblico per tutti i soggetti interessati dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
   2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di un miliardo di euro destinato a compensare il minor gettito delle entrate locali determinato dall'esenzione per l'anno 2021 della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e del conseguente canone di occupazione di suolo pubblico.
   3. La ripartizione delle disponibilità del fondo a favore degli enti locali avviene sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
   4. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in mille milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 0158. Saltamartini, Caparvi, Gusmeroli, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esenzione dal pagamento della TARI, TOSAP E COSAP per le attività di commercio al dettaglio su area pubblico)

   1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID- 19, a decorrere dalla data di adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e fino al 30 settembre 2020, le attività di commercio al dettaglio su area pubblica di cui agli articoli da 27 a 30 del Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 114 sono esonerate, a richiesta dell'interessato e nel limite di spesa di 1 miliardo di euro per l'anno 2020, dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui all'articolo 38, terzo comma, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
   2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0159. Cecchetti, Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi per nuove assunzioni nel settore dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici)

   1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e favorire la ripresa del settore dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono tali attività con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, sino al 31 dicembre 2020, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0162. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori delle aree a vocazione turistica stagionale)

   1. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico stagionale, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono un'attività in aree a vocazione turistica stagionale con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, sino al 31 dicembre 2020, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinata. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0163. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei canoni demaniali per le imprese balneari e dell'applicazione dell'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97)

   1. Al fine di avviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more dell'adozione del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da adottare entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è sospeso, come anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, ivi inclusi i porti turistici, il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di 24 mesi.
   2. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa, per un periodo di 24 mesi, l'applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina di cui all'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97.
   3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0164. Andreuzza, Belotti, Gava, Raffaelli, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei pagamenti delle utenze per imprese turistico-ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, aziende termali, bed and breakfast e affittacamere)

   1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutte le imprese turistico-ricettive, aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, bed and breakfast e affittacamere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello stato.
18. 0166. Cecchetti, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)

   1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0167. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Preclusione alla compensazione dei crediti di imposta in presenza di debito su ruoli definitivi)

   1. Per l'anno 2020, non trova applicazione la preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
*18. 0168. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Preclusione alla compensazione dei crediti di imposta in presenza di debito su ruoli definitivi)

   1. Per l'anno 2020, non trova applicazione la preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
*18. 0229. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini dei versamenti relativi agli istituti deflativi del contenzioso)

   1. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativa 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
   2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
   3. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 20191 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economica.
18. 0170. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni emesse dagli agenti della riscossione, dalle società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del medesimo decreto legislativo, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44».

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.».

  2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 0171. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Differimento termini di pagamento delle rate, relative alla cosiddetta. «Rottamazione-ter» ed al cosiddetto. «Saldo e stralcio»)

  1. All'articolo 68, comma 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, aggiungere, in fine le seguenti parole: «I contribuenti che hanno aderito ai piani di rientro previsti dalle disposizioni richiamate al presente comma potranno comunque regolarizzare la loro posizione debitoria derivante dall'applicazione di quanto disposto dallo stesso, versando le relative rate sospese unitamente alle altre già previste per l'anno in corso e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020».
18. 0109. Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini relativi alla rottamazione-ter, e al saldo e stralcio)

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Sono differiti al 31 gennaio 2021 i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera e), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché i termini di versamento del 31 marzo 2020 e del 31 luglio 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I versamenti delle rate di cui al periodo precedente possono essere effettuati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

  2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 0172. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

  1. All'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1».
18. 0173. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

  1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

   a) indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

   b) società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

   c) società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

  2. Resta ferma la possibilità per i contribuenti di applicare in via facoltativa gli indici sintetici di affidabilità fiscale al fine di vedersi riconosciuti i benefici di cui all'articolo 9-bis, comma 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
18. 029. Benamati, Topo.

  Dopo articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

  1. In considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza pandemica da COVID-19, per il periodo di imposta in corso all'8 marzo 2020 non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  2. Il periodo di imposta in corso all'8 marzo 2020 può essere considerato un periodo di non normale svolgimento dell'attività ai fini della disapplicazione delle disposizioni in materia indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente, resta fermo il riconoscimento dei benefici premiali di cui al comma 11 del citato articolo 9-bis, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al successivo comma 12.
18. 0174. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: «sono prorogati al 20 marzo 2020» con le seguenti: «sono prorogati al 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0175. Vanessa Cattoi, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Mini-IRES sperimentale)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrino nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.
  2. Ai fini del comma 1:

   a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

   b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

  3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.
  4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
  5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.
  6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
  7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
  9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 0177. Vanessa Cattoi, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Criteri di applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2020)

  1. Per le imprese e gli esercenti arti e professioni che, nel periodo d'imposta 2020, nell'applicazione degli sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis della legge 21 giugno 2017 n. 96, ottengono un punteggio non superiore a sei, il relativo esito non sarà utilizzato da parte dell'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza, ai sensi del comma 14, dello stesso articolo 9-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96, nel definire per le imprese e gli esercenti arti e professioni le specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.
  2. Per le imprese o gli esercenti arte o professione che, nel periodo d'imposta 2020, nell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis della legge 21 giugno 2017 n. 96, ottengono un punteggio superiore a sei, gli indicatori sono ordinariamente applicabili, compresa la spettanza degli eventuali benefici premiali di cui al comma 11 del predetto articolo 9-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96.
18. 0178. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

   a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

   b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

   c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successi ve modifiche ed integrazioni.

  2 I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.
  3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.
  4. Agli oneri di cui al presente pari a 830 milioni di euro per l'anno 2020, 580 milioni di euro per l'anno 2021 e 331 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 0117. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

   a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

   b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

   c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

  2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadente del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.
  3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.
18. 0180. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga affidamento accertamento e riscossione tributi degli enti locali)

  1. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Salvo diversa pattuizione fra l'ente locale e gli affidatari dei servizi di accertamento e riscossione, e salvo che non sia stata già indetta una gara per l'affidamento del servizio alla data del 28 febbraio 2020, i contratti stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, camma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in corso alla medesima data, e con scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati di un anno dalla loro scadenza».
18. 0209. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esenzioni per il pagamento della Tari)

  1. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Per il solo periodo d'Imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, i comuni possono deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'Imposta, in relazione alla sospensione delle rispettive attività. Le ulteriori riduzioni sono stabilite nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra i singoli comuni secondo gli stanziamenti previsti con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza Città Stato ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione alla popolazione e al reddito medio pro-capite comunale. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2020 per il ristoro ai Comuni delle maggiori riduzioni previste ai periodi precedenti. De erogare a ciascun comune entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento di cui al secondo periodo. Non si applica il secondo periodo del comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0182. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esenzioni per il pagamento della Tosap)

  1. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. Per Il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella determinazione della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i comuni e le province possono deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il 30 giugno 2020, riduzioni ed esenzioni nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'imposta, in relazione alla sospensione delle rispettive attività. Le riduzioni e le esenzioni sono stabilite nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra i singoli comuni e le province secondo gli stanziamenti previsti con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza Città Stato ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione alla popolazione e al reddito medio pro-capite. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2020 per il ristoro ai Comuni e alle Province delle minori entrate previste ai periodi precedenti, da erogare a ciascun comune entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento di cui al secondo periodo.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0183. Tarantino, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Ribolla.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione del versamento dell'imposta municipale propria per teatri, cinema, luoghi dello spettacolo, centri sportivi)

  1. In relazione agli immobili adibiti alla promozione della cultura e dell'attività sportiva rientranti nelle categorie catastali A/9, B/6, C/4, C/5, 0/3, D/6, i soggetti passivi dell'imposta municipale propria possessori dei predetti immobili effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2020 in un'unica rata da liquidarsi entro il giorno 16 giugno 2021.
18. 0185. Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti a favore dei parchi permanenti)

  1 . Con riferimento ai soggetti titolari di parchi permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 337, che siano titolari di mutui o di finanziamenti sotto varie forme, può essere concessa su richiesta la sospensione delle rate per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
  2. Le modalità di accesso sono disciplinate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
  3. Il periodo di sospensione non potrà superare i dodici mesi dalla presentazione della domanda, in coerenza con le disposizioni previste dall'Autorità di Vigilanza bancaria europea.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo pari a 300 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 4, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.
18. 082. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7 sostituire le parole: 30 giugno 2020, con le seguenti: 30 settembre 2020;

   b) al comma 7 sostituire le parole: mese di giugno 2020, con le seguenti: mese di settembre 2020;

   c) dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, al primo periodo le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020»;

   b) al comma 5, sostituire le parole: «in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020», con le seguenti: «in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;

   c) al comma 6, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

   d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

  6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
  2. All'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i successivi sei mesi dalla fine del periodo di sospensione.
  3. All'articolo 68, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «31 maggio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

   b) al comma 3, le parole: «31 maggio», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
18. 0186. Buratti, Mancini, Mura, Nardi, Rotta, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche in materia di rateazione della riscossione)

  1. All'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «settantadue rate mensili», sono sostituite dalle seguenti: «centootto rate mensili»;

   b) al comma 1-bis, le parole: «settantadue mesi», sono sostituite dalle seguenti: «centootto mesi»;

   c) il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente:

  1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a cento ottanta rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

   a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

   b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma, tenendo in considerazione che fenomeni economico finanziari contingenti di carattere straordinario, anche a livello di settore economico di appartenenza del contribuente, non possono costituire un limite all'accesso.

  2. Al decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2013, n. 262, recante rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, all'articolo 3, comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) le parole: 20 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento;

   b) alla lettera b) le parole: «10 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento» e le parole: «compreso tra 0,50 ed 1», sono sostituite dalle seguenti: «compreso tra 0,10 ed 1».
18. 0187. Buratti, Mancini, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato)

  1. Al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19 ed i livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite dalla autorità concedente.
  2. Al fine di fronteggiare la situazione di particolare crisi in cui versano le imprese veneziane in quanto già gravemente colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019,il canone dovuto per le concessioni e le locazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, nella città di Venezia è rideterminato nella misura del 50 per cento con riguardo ai mesi di novembre e dicembre 2019 e di gennaio e febbraio 2020. Il conseguente credito derivante alle imprese per effetto del pagamento del canone pieno è portato in detrazione sul canone da corrispondersi per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020.
18. 0188. Pellicani.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione delle verifiche sulla regolarità contributiva (DURC) relativamente alla concessione di contributi alle imprese, al fine di favorirne la liquidità)

  1. Al fine di favorire il superamento della crisi di liquidità delle imprese legata all'emergenza COVID-19, per i contributi, sovvenzioni sussidi, ausili e agevolazioni finanziarie, comunque denominati, riconosciuti alle imprese da disposizioni statali o regionali, sono sospese le verifiche di cui al decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 e successivi decreti attuativi, in riferimento ai pagamenti disposti fino al 31 dicembre 2020.
18. 0189. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riduzione tassazione per esercenti imprese, arti e professioni)

  1. Per l'anno 2020, le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute dai soggetti esercenti imprese, arti e professioni sono dovute nella misura del cinquanta per cento.
18. 0190. Lollobrigida, Foti, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Slittamento dei termini di versamento IMU)

  1. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta municipale propria al comune per l'anno in corso in tre rate, scadenti la prima il 16 settembre, la seconda il 16 dicembre e la terza il 16 marzo 2021. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 marzo 2021.
18. 0191. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. I versamenti relativi all'anno 2020 dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cui sono tenuti i gestori delle strutture ricettive o dell'immobile destinato alle locazioni brevi, ivi compresi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 201 7, n. 50, sono sospesi sino alla data del 31 dicembre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 0192. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Trancassini, Bignami, Baldini, Acquaroli, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga del versamento a saldo per esercenti imprese, orti e professioni)

  1. Per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni, il termine del 30 giugno 2020 per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per l'anno 2019 è prorogato al 30 novembre 2020.
18. 0193. Foti, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Acquaroli, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei pagamenti SIAE)

  1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si disciplinano le modalità di esenzione per tutte le attività produttive, con particolare riguardo per quelle di attività di ristorazione, dal pagamento dei compensi SIAE relativi alla musica di sottofondo, nonché emittenze di qualsiasi tipo per l'anno 2020.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
18. 0195. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori ed al versamento dei carichi affidati all'ente di riscossione)

  1. All'articolo 67, primo e terzo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «31 maggio 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  2. All'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sopprimere il quarto comma.
  3. All'articolo 68 del predetto decreto, sostituire il primo comma con il seguente:
  1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se non ancora divenuti titolo esecutivo a norma dei citati articoli 29 e 30 e anche se non ancora affidati in carico agli agenti della riscossione, nonché dalle comunicazioni inviate per la liquidazione automatica a norma dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dalle comunicazioni derivanti dal controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono altresì sospesi i termini, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei versamenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e agli articoli 17-bis, comma 6, e 48-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
  4. All'articolo 68 del predetto decreto, al terzo comma, le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
18. 0196. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

  1. Il canone di locazione relativo ai contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% rispetto al canone dell'anno precedente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.
  3. L'assoggettamento al regime della cedolare secca dei canoni di locazione di cui al comma 1 può essere richiesto esclusivamente con riferimento ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
18. 0197. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei pagamenti delle rate relative a piani di finanziamento a rimborso rateale)

   Il pagamento delle rate relative a piani di finanziamento a rimborso rateale in scadenza prima del 30 settembre 2020, è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
18. 0198. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esenzione dal pagamento di TOSAP e COSAP)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, i soggetti passivi di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ad esclusione dell'occupante di fatto, anche abusivo, sono esentati dal pagamento dei tributi o dei canoni dovuti ai Comuni o alle Province per le occupazioni di natura permanente di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo, ad esclusione dei passi carrabili disciplinati dal medesimo articolo. I medesimi soggetti di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 sono altresì esentati dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, i soggetti passivi di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ad esclusione dell'occupante di fatto, anche abusivo, sono esentati dal pagamento dei tributi o dei canoni dovuti ai comuni o alle province per le occupazioni di natura temporanea di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, ad esclusione dei soggetti di cui al comma 6.
  3. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è disposta anche in deroga ai disposti di cui all'articolo 251 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
18. 0199. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Al fine di far fronte agli effetti economici negativi derivanti dalla diffusione del COVID-19, per l'intera annualità 2020, non è dovuta la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per le imprese interessate dalle misure di interruzione dell'attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto.
  2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di corresponsione del contributo statale, in favore degli Enti Locali interessati, a compensazione integrale del minor gettito accertato per la medesima annualità.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, c. 255, della legge n. 145/2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi del trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

   2020:

   CP: – 10.000.000;

   CS: –10.000.000.

   2021:

   CP: – 10.000.000;

   CS: – 10.000.000.

   2022:

   CP: – 10.000.000;

   CS: – 10.000.000.
18. 0200. Deidda, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Estensione delle agevolazioni contributive per territori montani particolarmente svantaggiati a tutti i datori di lavoro agricolo)

  1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
18. 0201. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alle norme di determinazione del canone annuo per concessioni relative a pertinenze demaniali marittime)

  1. All'articolo 1, comma 251 legge 296/06. All'articolo 1, comma 251, della legge 296/2006, lettera b), capoverso 1.3, dopo le parole: «difficile rimozione» aggiungere le seguenti: «e pertinenze».
  2. Al comma 251 dell'articolo 1, della legge 296/06 i capoversi 2 e 2.1 sono abrogati.
18. 0202. Marco Di Maio.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla disciplina del calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 732, le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;

   b) al comma 732 dopo le parole: «i procedimenti giudiziari» aggiungere le seguenti: «o amministrativi»;

   c) al comma 732 le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

   d) al comma 732 lettera a) dopo «somme» la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;

   e) al comma 732 lettera b) dopo «somme» la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;

   f) al comma 732 dopo la lettera b) aggiungere: «La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate».
18. 0203. Marco Di Maio.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla disciplina del calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

   b) al comma 733 dopo «importo» la parola: «dovuto» è sostituita dalle seguenti: «dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732»;

   c) al comma 733 le parole: «termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».

   d) al comma 733 dopo le parole: «decadenza dal beneficio» aggiungere le parole: «la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, nonché' dei relativi effetti; avviati o emessi dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione; la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone».

   e) al comma 733 dopo le parole: «mancato versamento del canone» aggiungere le parole: «L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura anche esecutiva originato dal mancato pagamento dei canoni».
18. 0204. Marco Di Maio.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione procedimenti amministrativi relativi alle concessioni demaniali marittime)

  1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:

   «1. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi».

  2. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.
18. 0205. Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Moratoria leasing per le grandi imprese)

  1. le disposizioni di cui all'articolo 56, lettera c) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 56, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, sono estese anche alle grandi imprese.
18. 0206. Ungaro, Marattin, Moretto, Mor.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esenzione da IMU e riduzione dei canoni di locazione per fabbricati strumentali e residenziali)

  1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.
  2. Ai conduttori degli immobili indicati nel comma 1 del presente articolo e agli affittuari di aziende che li comprendano spetta una riduzione del canone per la locazione di detti immobili o l'affitto di dette aziende per l'anno 2020 in misura pari all'IMU esentata al locatore ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione agli stessi immobili o alle porzioni di immobili oggetto di locazione o comprese nell'affitto, ai sensi del comma 1 del presente articolo. I relativi contratti di locazione o affitto di azienda sono integrati di conseguenza ai sensi dell'articolo 1339 del Codice Civile. La riduzione del canone si applica in ragione d'anno in proporzione ai canoni dovuti dal locatore e corrisposti al proprietario e viene imputata convenzionalmente ai canoni dovuti per primi in ordine temporale dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero se successivo dalla data di efficacia del contratto di locazione. Il proprietario comunica al conduttore e agli affittuari l'importo attribuibile in diminuzione del canone di locazione.
  3. La presente disposizione non si applica ai fabbricati relativi alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marza 2020.
  4. I conduttori e gli affittuari che beneficiano delle riduzioni di canone di cui al presente articolo 65-bis non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di (i) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone, (ii) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto, ovvero (iii) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della legge del 27 luglio 1978, n. 392.
  5. L'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1 si applica anche agli immobili residenziali non rientranti nei gruppi catastali A/11 A/8 e A/9 oggetto di locazione a persone fisiche che abbiano stabilito negli stessi immobili la loro abitazione principale qualora il proprietario abbia subìto una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente a causa della emergenza epidemiologica. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione. Ai conduttori e affittuari si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4.
18. 0207. Mor.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta per enti accertamento e riscossione tributi degli enti locali)

  1. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Per l'anno 2020 ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è riconosciuto un credito d'imposta fino al 60 per cento dei crediti vantati nei confronti degli enti locali, nel limite massimo di 100.000 euro per beneficiario, e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 30 marzo 2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima della medesima data. Il credito d'imposta è ripartito in 5 quote annuali di pari importo.
   5-ter. Per l'attuazione del comma 5-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021.
   5-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta di cui al comma 5-bis ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
   5-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi da 5-bis a 5-quater, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
18. 0208. Tarantino, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Utilizzo crediti verso P.A.)

  1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza previsto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni possono cedere i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 30 marzo 2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima della medesima data, per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili utilizzati per l'attività di impresa e le relative utenze, dei corrispettivi per la Tari e l'Imu relativi all'anno 2020.
  2. In deroga alla normativa vigente, le cessioni di crediti di cui al comma 1 devono essere stipulate mediante scrittura privata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici, che non possono opporsi.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 0210. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Potenti, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esenzioni tributi focali per le attività produttive)

  1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, C/2, C/3, D3 e D4 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente.
  2. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. Per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, i comuni possono deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'imposta, in relazione alla sospensione delle rispettive attività. Le ulteriori riduzioni sono stabilite nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra i singoli comuni secondo gli stanziamenti previsti con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e di intesa con la Conferenza Città Stato ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione alla popolazione e al reddito medio pro-capite comunale. È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2020 per il ristoro ai Comuni delle maggiori riduzioni previste ai periodi precedenti. De erogare a ciascun comune entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento di cui al secondo periodo. Non si applica il secondo periodo del comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede gli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 0211. Turri, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Potenti, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di agevolazioni per scuole paritarie)

  1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.
  2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   i-bis) gli immobili con destinazione mista, relativamente alla frazione di unità immobiliare destinata esclusivamente allo svolgimento di attività didattiche con modalità non commerciali ai sensi dell'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

  3. All'articolo 1, comma 8, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, alle scuole paritarie è riconosciuta l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, qualora la scuola paritaria, di qualsiasi ordine e grado, svolga le attività didattiche con modalità non commerciali, secondo i seguenti criteri, riportati nello statuto o atto costitutivo, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

   a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

   b) obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale;

   c) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge;

   d) svolgimento dell'attività dietro il versamento di corrispettivi tali da consentire il pareggio di bilancio dell'ente, qualora il corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria sia inferiore al costo medio per studente pubblicato periodicamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

  4. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo. Le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
  6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1,4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 0212. Colmellere, Latini, Belotti, Lorenzo Fontana, Lucchini, Ribolla, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia limitatamente ai commi da 2 a 5)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione di versamenti tributari e contributivi per le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne)

  1. Per le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne che, nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, sono sospesi sino al 31 dicembre 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

   a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

   b) all'imposta sul valore aggiunto.

  2. Sono altresì sospesi sino al 31 dicembre 2020 i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi e fatta salva l'eventuale esistenza di crediti d'imposta, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2021.
  4. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi delle imprese che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica della sussistenza del presupposto della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei termini di cui al comma 1.
18. 0213. Andrea Romano.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure in favore del settore della pesca in acque marittime, interne e lagunari e dell'acquacoltura)

  1. In favore delle imprese di pesca delle acque marine, interne e lagunari nonché dell'acquacoltura, gravemente danneggiate dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato «Fondo per il sostegno al settore della pesca in acque marittime, interne e lagunari e dell'acquacoltura», con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1.
  3. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 0214. Minardo, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Interventi fiscali e contributivi per la pesca professionale)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, nonché dei pescatori che operano nelle acque interne e lagunari, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono riconosciuti nel limite del 90 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014. n. 190.
18. 0216. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cestari.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Bonus per i pescatori)

  1. Ai lavoratori imbarcati del settore della pesca e dell'acquacoltura, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, inclusi quelli titolari di partita IVA, non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che nel 2019 hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro e hanno svolto almeno 30 giornate effettive di attività di lavoro, è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 pari a 30 euro al giorno. Sono esclusi i soggetti che percepiscono altre indennità e percettori di forme pensionistiche.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 0218. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cestari.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Causa di forza maggiore)

  1. Per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sussiste la causa di forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini o condizioni previste da norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi.
18. 0219. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)

  1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
18. 0220. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

  1. All'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1.
18. 0223. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

  1. In considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza pandemica da COVID-19, per il periodo di imposta in corso all'8 marzo 2020 non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  2. Il periodo di imposta in corso all'8 marzo 2020 può essere considerato un «periodo di non normale svolgimento dell'attività» ai fini della disapplicazione delle disposizioni in materia indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente, resta fermò il riconoscimento dei benefici premiali di cui al comma 11 del citato articolo 9-bis, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al successivo comma 12.
18. 0224. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, al primo periodo le parole: 31 maggio 2020 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2020;

   b) al comma 6, le parole: 30 giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2020;

   c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

  6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
18. 0225. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini dei versamenti relativi agli istituti deflativi del contenzioso)

  1. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
18. 0226. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni emesse dagli agenti della riscossione, dalle società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 521 comma 5, lettera b), del medesimo decreto legislativo e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
  2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
18. 0227. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini relativi alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio)

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   Sono differiti al 31 gennaio 2021 i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera e), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché i termini di versamento del 31 marzo 2020 e del 31 luglio 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I versamenti delle rate di cui al periodo precedente possono essere effettuati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
18. 0228. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Abrogazione della disciplina delle ritenute in materia di appalti)

  1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è abrogato.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 127 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede: quanto a 97 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 20 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanto a 10 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 127 milioni a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 0230. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore della disciplina delle ritenute in materia di appalti)

  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito; con modificazioni, dalla legge I 9 dicembre 2019, n. 157, le parole: «dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021 e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2021».
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 127 milioni per l'anno 2020, si provvede: quanto a 97 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 20 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanto a 10 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 0231. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo a sostegno della rideterminazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche)

  1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sugli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, per l'anno 2020 e 2021 gli enti locali che amplino di almeno il 50 per cento la superficie degli spazi e aree pubbliche oggetto di occupazione senza corrispettivamente elevare l'importo del relativo canone (COSAP) per gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi hanno diritto ad un contributo premiale assegnato con le modalità di cui al comma 2.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione di un miliardo di euro. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabilite le modalità di attribuzione del contributo di cui al comma 1 e i criteri di ripartizione del fondo.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad un miliardo di euro si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020 e 2021, del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 0232. Bitonci, Saltamartini, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego-Plastic Tax)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 651, le parole: «dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2022»;

   b) il comma 652 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2022».
18. 0233. Gava, Lucchini, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Innalzamento del limite annuo per l'utilizzo dei crediti d'imposta)

  1. A decorrere dall'anno 2020, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, successivamente aumentato a euro 700.000 dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è fissato a euro 1 milione.
  2. All'onere pari a euro 1.350 milioni per l'anno 2020, 350 milioni per l'anno 2021 e 300 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
18. 0234. Librandi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione del pagamento delle tariffe per le imprese autorizzate ad esercitare operazioni portuali)

  1. In considerazione dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2020 le imprese della filiera logistica privata delle merci, i concessionari portuali e di servizi di interesse generale, i trasporti marittimi, chiamati al versamento del contributo al funzionamento in virtù della Determinazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, ai sensi della legge n. 84 del 1994 e successive modificazioni, sono esonerati dall'obbligo di corresponsione del contributo.
  2. L'autorità di regolazione dei trasporti, tenendo conto dell'emergenza epidemiologica e della sospensione di cui al comma 1, per l'anno 2020 è tenuta ad una riduzione del proprio bilancio in corso.
18. 0235. Paita, Nobili.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1:

    1) dopo le parole: «attività d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «ed alle associazioni non riconosciute» di cui al capo III del codice civile;

    2) le parole «relativo al mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai mesi da marzo a dicembre 2020.»;

    3) le parole «nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, D/2, D/3 e D/8»;

   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

   «1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri locatari a fronte di una riduzione del canone di locazione mensile almeno pari al credito di imposta ceduto.»;

   c) al comma 2, le parole «non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ed» sono soppresse.
18. 0236. De Maria, Soverini, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 18,aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1:

    1) dopo le parole: «attività d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «ed alle associazioni non riconosciute»;

    2) le parole «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;

    3) dopo le parole: «canone di locazione» sono aggiunte le seguenti: «anche in caso di affitto di azienda o di ramo d'azienda,»;

    4) le parole «relativo al mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai mesi da marzo a dicembre 2020»;

    5) le parole «nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, D8» nonché di immobili strumentali «all'esercizio dell'attività turistico ricettiva e dell'ospitalità»;

   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

   «1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri locatari a fronte di una corrispondente riduzione del canone di locazione mensile».

   c) al comma 2, le parole: «non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed» sono soppresse;

   d) dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

   «2-bis. I mancati pagamenti dei canoni di locazione per i locali ove è ubicata la sede legale o operativa o altra unità locale delle imprese di cui al comma 1, esclusivamente relativi ai mesi di chiusura o di sospensione dell'attività, non può essere considerato motivazione sufficiente per intimare al conduttore lo sfratto per morosità di cui all'articolo 657 del codice di procedura civile, fatta salva la possibilità del locatore, differita al 1° gennaio 2021, di chiedere l'ingiunzione di pagamento per i suddetti canoni».
18. 0237. Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Per gli Immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

   a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

   b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

   c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

  2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.
  3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.
18. 0238. Nardi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44)

  1. Al fine di evitare che gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 aggravino ulteriormente la situazione delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, all'articolo 20, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

   «7-quater. La decorrenza dei termini per la riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e delle proroghe previste dal presente articolo riprende contestualmente all'attività di corresponsione dell'elargizione. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili.».

  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 0239. Cavandoli, Tateo, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

  1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 70 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

   a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

   b) all'imposta sul valore aggiunto.

  2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  4. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
  5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5.200 milioni per l'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 1.500 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

   b) quanto a 3.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   c) quanto a 700 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0240. Alessandro Pagano, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito di imposta sui versamenti fiscali e previdenziali)

  1. Ai contribuenti i quali, non avvalendosi delle sospensioni dei versamenti previste dal presente decreto-legge, nonché dagli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, effettuino tutti versamenti sospesi, è riconosciuto, nel limite di spesa complessivo di 5.000 milioni di euro per l'anno 2021, un credito di imposta pari al 10 per cento dei versamenti tributari e contributivi effettuati nell'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 1.500 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

   b) quanto a 3.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   c) quanto a 500 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0241. Eva Lorenzoni, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ampliamento occupazione di spazi e aree pubbliche)

  1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sugli esercizi commerciali e i pubblici esercizi è riconosciuto ai Comuni, per l'anno 2020, la facoltà di concedere spazi aggiuntivi.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0242. Garavaglia, Guidesi, Bitonci, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Raffaelli, Morrone, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di tributi locali)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono disposte le seguenti misure:

   a) per il 2020, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, Capo II, ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono, su richiesta, essere sostenuti per l'80 per cento da contributo statale tramite l'accesso al fondo di cui al comma 2;

   b) per il 2021, il canone per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico di cui all'articolo 1, comma 819, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può, su richiesta, essere sostenuto per l'80 per cento, da contributo statale tramite l'accesso al fondo di cui al comma 2;

   c) Per gli anni 2020 e 2021 le occupazioni di cui alle lettere a) e b), possono essere concesse fino a un massimo di due volte la superficie Intera.

  2. Per l'attuazione della presente disposizione, è istituito un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 250 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
  3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), l'Associazione Nazionale Piccoli Comuni D'Italia A.N.P.C.I. e l'Unione delle Province d'Italia, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0243. Piastra, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esonero di versamenti tributari e contributivi)

  1. In seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla persistente grave crisi di mercato, coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nei codici ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, sono esonerati dal versamenti in autoliquidazione relativi:

   a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

   b) all'imposta sul valore aggiunto;

   c) ai contributi previdenziali e assistenziali.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

   a) quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddette monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

   b) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
18. 0244. Stefani, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Di Muro, Furgiuele, Galli, Guidesi, Locatelli, Murelli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Ribolla.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. In relazione alla pubblicità esterna, l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo e la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 non trovano applicazione per assenza del presupposto impositivo per il medesimo periodo in cui siano in vigore limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche e comunque per una durata di almeno sei mesi. Parimenti, per lo stesso periodo, sempre in relazione alla pubblicità esterna, non trovano applicazione per carenza della correlata utilità il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i canoni di locazione o concessione di cui all'articolo 9, comma 7, del 15 novembre 1993, n. 507 ed i canoni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  2. Sono sospesi i versamenti che scadono nei sei mesi successivi al periodo di cui alla lettera a) relativi alle medesime entrate, come rideterminate ai sensi del comma 4. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese successiva a quello in cui termina il periodo di sospensione.
  3. I contratti afferenti l'esercizio dell'attività di pubblicità esterna in corso nel periodo di vigenza delle limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche, ed intercorrenti con gli enti locali territoriali o le società a partecipazione pubblica, possono essere rinegoziati, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurarne la sostenibilità per i soggetti obbligati ai pagamenti a fronte dell'impatto economico imprevisto e imprevedibile dovuto all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
  4. Sino al 31 dicembre 2020 è sospesa la facoltà per i comuni di deliberare le maggiorazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 917, della legge 28 dicembre 2018, n. 145. L'adeguamento delle tariffe dell'Imposta Comunale di Pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al presente decreto dovrà essere effettuato entro il termine di approvazione del bilancio comunale di previsione. Qualora le maggiorazioni ai sensi del comma 917, articolo 1, legge 28 dicembre 2018, n. 145 siano già state deliberate o parzialmente incassate, potranno essere compensate con i versamenti da effettuarsi nell'anno 2021 per i medesimi impianti e/o occupazioni.
  5. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, al comma 1-ter, dopo le parole: «ivi contemplati» sono inserite le seguenti: «nonché ai soggetti che gestiscono impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano e veicoli pubblicitari, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico».
  6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo il comma 185 aggiungere il seguente:
  185-bis. Alle imprese che, a decorrere dal r giugno 2020 effettuino investimenti in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno del centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, che si siano concluse e sia stato effettuato il pagamento integrale entro il 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta del 40 per cento dell'investimento globale effettuato, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 500 mila euro.
18. 0245. Mura, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa di complessivi 50 milioni di euro, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione del settore, garantire la prosecuzione delle attività delle imprese, la continuità dei contratti con le pubbliche Amministrazioni e garantire una piena ripresa dei consumi dopo la pandemia da COVID-19.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
18. 0246. Mura, Topo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

   Per l'anno 2020 è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali, sia marittime che di altra natura, dovuti a qualunque titolo, per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi.
18. 0247. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

   Al fine di promuovete l'occupazione e la ripresa economica, ai datori di lavoro privati che assumono, nel corso dell'anno 2020, lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero totale dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico dei datori di lavoro, con la causale «esonero COVID-19». L'esonero è ridotto al 50% se i lavoratori sono assunti a tempo determinato.
18. 0248. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

   Tutte le certificazioni e i collaudi delle imbarcazioni impiegate per la pesca professionale e l'acquacoltura, rilasciati da amministrazioni statali ed enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.
18. 0249. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  Tutti gli adempimenti, comprese le visite mediche, dei pescatori esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lagunari, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.
18. 0250. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Ai lavoratori imbarcati a tempo determinato e/o per campagna di pesca o sbarcati per malattia o infortunio del settore pesca, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che nel 2019 hanno svolto almeno 30 giornate effettive di attività di lavoro è riconosciuta un'indennità pari a 800 euro per i mesi di marzo, aprile, maggio 2020 per ciascun mese.
  2. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
18. 0251. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  Al fine di assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatorio nazionale del settore ittico, maggiormente richieste dall'emergenza sanitaria, è disposta l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 – senza soluzione di continuità tra le annualità – del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011, già prorogato al 31.12.2020 dall'articolo 1, comma 517 legge 27.12.2019, n. 160.
18. 0252. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  In conseguenza della riduzione della mortalità da pesca per effetto degli impatti derivati al settore dall'emergenza COVID-19, i piani di gestione nazionali degli stock ittici sono sospesi fino al 31 dicembre 2020.
18. 0253. Martina, Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta per il calo di fatturato)

  1. A decorrere dal mese di luglio 2020 alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato nel 1° semestre 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, pari ad almeno il 30 per cento di quello relativo al 1° semestre 2019, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ex articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nella stessa misura percentuale di contrazione del fatturato, per il versamento di tributi e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti nel corso dell'anno 2020, comprese le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta.
  2. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap, può anche formare oggetto di cessione nei confronti di banche e altre istituzioni finanziarie, ovvero può essere chiesto a rimborso.
  3. L'ammontare del credito d'imposta oggetto di cessione o di richiesta di rimborso deve risultare da un apposito modello, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, attestante i requisiti da cui il credito emerge e le modalità di determinazione del credito sulla base delle somme dovute ai sensi del comma i, recante l'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti a ciò abilitati.
18. 0194. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta per calo di fatturato)

  A decorrere dal mese di luglio 2020 alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato nel 1° semestre 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, pari ad almeno il 30 per cento di quello relativo al 1° semestre 2019, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ex articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nella stessa misura percentuale di contrazione del fatturato, per il versamento di tributi e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti nel corso dell'anno 2020, comprese le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta.
  Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap, può anche formare oggetto di cessione nei confronti di banche e altre istituzioni finanziarie, ovvero può essere chiesto a rimborso.
  L'ammontare del credito d'imposta oggetto di cessione o di richiesta di rimborso deve risultare da un apposito modello, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, attestante i requisiti da cui il credito emerge e le modalità di determinazione del credito sulla base delle somme dovute ai sensi del comma 1, recante l'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti a ciò abilitati.
18. 07. Schullian, Gebhard, Plangger.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 la misura di cui all'articolo 28, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dovrà essere estesa anche ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, iscritti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
18. 0254. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Ai lavoratori imbarcati a bordo di unità esercenti la pesca marittima con contratto a tempo determinato e ai lavoratori dell'acquacoltura, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, inclusi quelli titolari di partita IVA, che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro è riconosciuta un'indennità è riconosciuta un'indennità pari a 800 euro mensili per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Sono esclusi i soggetti che percepiscono altre indennità e percettori di forme pensionistiche.
  2. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
18. 0255. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. All'articolo 78 del decreto-legge n. 18 del 2020, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 nonché del valore del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui articolo 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307 /2013 corrispondente a detti titoli, agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1307 /2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.
18. 0256. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Compensazioni tributarie)

  1. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: «superiori a 5.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a 30.000 euro annui»;
  2. Al punto 7, lettera a), comma 1, articolo 10, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «superiori a 5.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a 30.000 euro annui».
  3. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre n. 157, è sostituito dal seguente:

   3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
18. 0257. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(ISEE)

  1. Per l'anno 2020, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 1591 nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 0258. Pezzopane, Morgoni, Verini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Rinegoziazione mutui enti locali)

  1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti spa ai comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 trasferiti al ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. Possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione i mutui che alla data del 1 gennaio 2020 presentino le seguenti caratteristiche:

   a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;

   b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;

   c) scadenza dei prestiti successivi al 31 dicembre 2022;

   d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;

   e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;

   f) Senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari.

  2. La rinegoziazione avrà effetto dalla annualità in cui riprende Il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici del 2016.
18. 0259. Pezzopane, Morgoni, Verini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione degli acconti di giugno e novembre e postergazione della rivalutazione dei beni d'impresa)

  1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i versamenti del saldo, della prima rata e della seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono effettuati, per quanto riguarda il saldo e il primo acconto, entro il 30 settembre 2020 e, per quanto riguarda il secondo acconto, entro il 16 dicembre 2020. Le sanzioni applicabili ai versamenti effettuati secondo il metodo previsionale, sono escluse per il versamento del primo acconto e sono ridette alla metà per il versamento del secondo acconto.
  2. In materia di rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono posti nella facoltà di eseguire la rivalutazione di cui all'articolo 1, comma 696, della sopramenzionata legge 27 dicembre 2019, n. 160 nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021. Resta ferma, in tal caso, la scadenza del versamento della prima rata delle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre due con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Resta, parimenti, fermo il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, salvo I maggiori valori iscritti in bilancio relativi ai beni immobili che si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello della rivalutazione.
18. 0260. Zardini, Benamati.
(Inammissibile
per estraneità di materia limitatamente al capoverso comma 2)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei pagamenti dei costi fissi delle utenze per gli impianti sportivi)

  1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino all'8 marzo 2021, dei termini di pagamento dei costi fissi delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per gli impianti sportivi situati su tutto il territorio nazionale.
  2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.
18. 0261. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini di pagamento)

  1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione, dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni di tutto il territorio nazionale. I pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione in dieci anni con rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.
18. 0262. Gusmeroli, Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Indennità pescatori autonomi)

  1. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, iscritti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 0263. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Zoffili, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione degli adempimenti o versamenti fiscali e contributivi)

  1. All'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: esercenti attività d'impresa, arte o professione aggiungere le seguenti: nonché piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015, n. 33, e start-up innovative di cui alla Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;

   b) le parole: con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono soppresse.
18. 0264. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

  1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

   a) indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

   b) società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

   c) società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

  2. Resta ferma la possibilità per i contribuenti di applicare in via facoltativa gli Indici sintetici di affidabilità fiscale al fine di vedersi riconosciuti i benefici di cui all'articolo 9-bis, comma 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
18. 0265. Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure per professionisti socio assistenziali iscritti alle casse previdenziali private)

  1. Gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari e la stabilità di ciascuna gestione, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono prevedere, a sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti, l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali e di welfare ulteriori rispetto a quelle già previste per l'anno 2020. Le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti provvedono mediante utilizzo dei rendimenti netti cumulati fino a cinque anni del patrimonio delle singole gestioni, fino a un massimo del 5 per cento dei suddetti rendimenti.
18. 0266. Garavaglia, Boldi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure per professionisti iscritti alle casse previdenziali private)

  1. Le indennità erogate dalle Casse Previdenziali di appartenenza, ovvero dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 ai professionisti ivi iscritti al fine di sostenere gli stessi nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non sono soggette a ritenuta d'acconto.
  2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 43.
18. 0267. Boldi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione provvedimenti esecutivi proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga articolo 111, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera non possono essere dati in pegno o essere pignorati ovvero essere sequestrati secondo la norma del Codice di procedura civile fino al 31 dicembre 2020.
  2. Decorso il termine di cui al comma 1, i pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione in cinque anni con rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.
18. 0268. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini di versamento delle somme dovute a controllo formale o automatico)

  1. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 9 aprile al 31 maggio 2020, derivanti dalle comunicazioni di irregolarità della dichiarazione di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dagli importi degli avvisi di accertamento esecutivo di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 68, dovuti prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione. Per il medesimo periodo sono altresì sospese le somme dovute a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. Non si procede al rimborso di quanto dovuto.
  2. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
18. 0269. Gerardi, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e di premi di assicurazione obbligatoria Start-up e PMI innovative)

  1. All'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

   «a-bis). Piccole e medie imprese Innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché start-up innovative di cui alla Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221».
18. 0270. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sostegno ai comuni per l'emergenza COVID-19)

  1. In ragione delle maggiori spese sostenute per contenere il diffondersi dell'epidemia da COVID-19 qualunque stanziamento in favore dei comuni è ripartito tenendo in considerazione anche l'estensione territoriale.
18. 0273. Verini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1, All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
   “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
   6-ter. Nei rapporti contrattuali, aventi ad oggetto la detenzione, la concessione in uso e la locazione di immobili ad uso commerciale e professionale, posti in essere anche in dipendenza di contratti di affitto di azienda o di ramo di azienda, di vendita con patto di riservato dominio, nonché di concessione per utilizzo di spazi all'interno dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari, si presume, l'esclusione della responsabilità del debitore in caso di mancato, ritardato o inesatto adempimento anche secondo quanto previsto dal precedente comma 6-bis.
   6-quater. Nei casi previsti dai precedenti commi 6-bis e 6-ter, il pagamento delle somme di denaro dovute è comunque effettuato, anche in forma dilazionata, entro i 12 mesi successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza. Nel periodo in cui sono sospese le erogazioni delle somme dovute è contestualmente sospesa la escussione delle eventuali garanzie contrattualmente previste per il mancato pagamento delle suddette somme.
   6-quinquies. In base alla presunzione di cui al comma 6-ter, le somme eventualmente non percepite, derivanti dai contratti di cui al medesimo comma, non concorrono a formare il reddito complessivo del locatore nel periodo d'imposta di riferimento. Gli stessi redditi, percepiti entro i 12 mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, sono assoggettati, nel periodo d'imposta di riferimento, a tassazione separata con applicazione di aliquota del 10 per cento”».
18. 0113. Squeri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. All'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al comma 1, sono sostituite tutte le parole: «30 aprile 2020» con le seguenti «30 settembre 2020».

  Conseguentemente:

   al comma 4, sono sostituite le parole: «entro il 31 maggio 2020» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2020» e sono sostituite le parole: «dal mese di maggio 2020» con le seguenti: «dal mese di dicembre 2020».

  Conseguentemente:

   al comma 5, sono sostituite le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «30 settembre 2020» e sono sostituite le parole entro: «il 30 giugno 2020» con le seguenti: «il 31 dicembre 2020».

  Conseguentemente:

   sono sostituite le parole: «giugno 2020» con le seguenti: «dicembre 2020».
18. 03. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Dopo articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020»;

   b) al comma 6, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

   c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020».
18. 0169. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dell'avvio delle procedure di sfratto per le locazioni commerciali)

  1. All'articolo 103, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Relativamente gli immobili ad uso non abitativo, sono sospesi fino al 1° settembre 2020 i procedimenti di intimazione di sfratto per morosità di cui all'articolo 658 codice di procedura civile, in relazione ai canoni non pagati nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2020 e il mese di agosto 2020».
18. 0114. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

  1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

   a) indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

   b) società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

   c) società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

  2. Resta ferma la possibilità per i contribuenti di applicare in via facoltativa gli indici sintetici di affidabilità fiscale al fine di vedersi riconosciuti i benefici di cui all'articolo 9-bis, comma 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
18. 0221. Cattaneo, Della Frera, Polidori, Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Angelucci, Porchietto.

ART. 19.

  Al comma 1 sostituire le parole: 31 maggio 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 con le seguenti: entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.
19. 11. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 2020 con le seguenti: 30 settembre 2020 e sopprimere le parole: , a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

  Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma 1, sopprimere le parole: e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dai mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
*19. 2. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 2020 con le seguenti: 30 settembre 2020 e sopprimere le parole: , a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

  Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma 1, sopprimere le parole: e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dai mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
*19. 7. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 2020 con le seguenti: 30 settembre 2020 e sopprimere le parole: , a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

  Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma 1, sopprimere le parole: e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dai mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
*19. 13. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Al comma 1 sostituire le parole: 31 maggio 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020 e sostituire le parole: entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 con le seguenti: entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020.
**19. 3. Trancassini, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 1 sostituire le parole: 31 maggio 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020 e sostituire le parole: entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 con le seguenti: entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020.
**19. 9. Pastorino.

  Al comma 1 sostituire le parole: 31 maggio 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020 e sostituire le parole: entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 con le seguenti: entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020.
**19. 12. Porchietto, Giacometto, Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1 sostituire le parole: 31 maggio 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020 e sostituire le parole: entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 con le seguenti: entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020.
**19. 14. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato con le seguenti: , a condizione che nel mese precedente abbiano sostenuto spese per postazioni di lavoro dipendente ed assimilato non superiori a 1.400 euro.
*19. 1. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato con le seguenti: , a condizione che nel mese precedente abbiano sostenuto spese per postazioni di lavoro dipendente ed assimilato non superiori a 1.400 euro.
*19. 4. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato con le seguenti: , a condizione che nel mese precedente abbiano sostenuto spese per postazioni di lavoro dipendente ed assimilato non superiori a 1.400 euro.
*19. 10. Squeri.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato con le seguenti: , a condizione che nel mese precedente abbiano sostenuto spese per postazioni di lavoro dipendente ed assimilato non superiori a 1.400 euro.
*19. 15. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto sono estinte, ovvero non corrisposte né risultanti alla posizione debitoria dei soggetti richiedenti.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 200 milioni di euro l'anno per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
19. 5. Guidesi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 luglio 2020 con le seguenti: 30 settembre 2020, le parole: 5 rate mensili con le seguenti: 24 rate mensili e le parole luglio 2020 con le seguenti: settembre 2020.
*19. 6. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 luglio 2020 con le seguenti: 30 settembre 2020, le parole: 5 rate mensili con le seguenti: 24 rate mensili e le parole luglio 2020 con le seguenti: settembre 2020.
*19. 16. Squeri.

  Il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Il comma 7 dell'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente comma:

   «7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 642 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere il seguente periodo: "ovvero che le imprese hanno l'obbligo di impiegare in forza di disposizioni normative o per ragioni di sicurezza alimentare";

   b) al comma 666, aggiungere il seguente periodo: "Sono altresì esclusi dall'imposta di cui al comma 1 le bevande edulcorate con un contenuto minimo di frutta pari o superiore al 50 per cento"».
19. 17. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Abilitazione consulenti finanziari con modalità a distanza)

   1. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 può svolgersi con modalità a distanza».
*19. 011. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Abilitazione consulenti finanziari con modalità a distanza)

   1. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 può svolgersi con modalità a distanza».
*19. 01. Zennaro, Rospi, Nitti.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure di riduzione del cuneo fiscale per le Partite IVA)

   1. Per i professionisti a partita IVA non rientrati nel regime fiscale forfettario, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano le detrazioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
   2. Per i professionisti a partita IVA rientranti nel regime fiscale forfettario, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, la percentuale stabilita dall'allegato 4 di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è diminuita di 10 punti percentuali».
19. 02. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Proroga sospensione canoni demaniali e tasse doganali portuali)

   1. All'articolo 92, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: “30 aprile 2020” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2020” e le parole: “13,6 milioni” sono sostituite dalle parole: “68 milioni”.
   2. All'articolo 92, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: “31 luglio 2020” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2020” e le parole: “da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole: “da effettuare in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di dicembre 2022”.
   3. All'articolo 92, comma 3, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: “30 aprile 2020” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2020” e le parole: “di ulteriori trenta giorni” sono sostituite dalle parole: “sino al 31 dicembre 2022 e possono essere assolti mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di dicembre 2022”».
19. 03. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Nuove disposizioni in materia di attività degli uffici degli enti impostori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione)

   1. All'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 4 è sostituito dal seguente:
   «4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impostori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al 31 dicembre 2020».
   2. In virtù di quanto previsto dal comma 1, entro il 31 gennaio 2021, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per la presentazione delle comunicazioni relative ai versamenti da parte dei contribuenti da effettuare secondo i seguenti criteri:

   a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;

   b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;

   c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.

   3. A garanzia della rateizzazione di cui al comma 2, il contribuente può sottoporre all'Agenzia delle entrate o una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituiti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.
19. 04. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Esenzione IVA su cessione dispositivi di protezione individuale)

   1. All'elenco delle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente: «28) Sino al 31 dicembre 2020 le operazioni di cessione di beni annoverabili tra i dispositivi di protezione individuale, quali mascherine protettive, guanti, disinfettanti ed ogni altro dispositivo necessario a fini di prevenzione o protezione dal contagio da COVID-19 successivamente individuato con Decreto del Ministro della salute.»
19. 05. Cubeddu.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e sospensione dei termini relativi ai cosiddetti «avvisi bonari»)

  1. Al comma 1 dell'articolo 68, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 maggio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

   b) dopo il periodo: «nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122» inserire il seguente periodo: «sono altresì sospesi dall'8 marzo 2020, al 30 giugno 2020, i termini relativi ad avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità, rettifiche da controllo formale».
19. 06. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga durata di contratti e convenzioni)

   1. In deroga alle normative in materia di contratti pubblici, sono prorogati di un anno i contratti e le convenzioni in essere alta data del 28 febbraio 2020, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, salvo che gli enti locali, abbiano provveduto all'indizione della gara per l'affidamento del servizio entro la data del 28 febbraio 2020 o comunque in relazione ad accordi diversi intercorsi dal 1° marzo 2020, al 31 dicembre 2020 tra il concessionario e l'ente locale, aventi ad oggetto la volontà congiunta delle parti la non applicazione della proroga contrattuale, che in ogni caso non potrà superare la durata di un anno.
19. 07. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Premio lavoratori dipendenti)

   1. All'articolo 68, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire le parole: «per il mese di marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «per il mese di marzo, aprile e maggio 2020».
   2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva» e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
19. 08. Vanessa Cattoi, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Donina, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Regime forfettario sperimentale)

   1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'Imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.
   2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

   a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

   b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma del ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

   3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.
   4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
   5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
   6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile, 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
   7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

   b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
19. 09. Bitonci, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)

   1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

   a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

   b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

   c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

   2. i ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
   3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
   4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

   b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
19. 010. Vanessa Cattoi, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Sospensione adempimenti in materia di contratti pubblici)

   1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per tutta la durata del periodo emergenziale sono sospesi gli oneri e gli adempimenti che fanno capo agli operatori economici relativi alla registrazione in forma di atto pubblico dei contratti di affidamento di lavori, forniture e servizi, al rimborso delle spese di pubblicità sui quotidiani dei bandi e avvisi di gara sui quotidiani di cui si fa carico fa stazione appaltante. È altresì sospesa la richiesta da parte delle stazioni appaltanti di cauzioni provvisorie a garanzia delle offerta, fermo restando l'obbligo di cauzione definitiva e di polizza assicurativa previste nelle forme e modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché di ogni altro contributo e rimborso connesso allo svolgimento di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici.
19. 012. Buratti.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Sospensione canoni concessioni demaniali per finalità di pesca e acquacoltura)

   1. Per l'anno 2020 è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali, sia marittime sia di altra natura, dovuti a qualunque titolo, per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi.
   2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione dei prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
   3. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 2, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.
   4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per il 2020 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19. 013. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari, Tomasi.

ART. 20.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Esonero dai versamenti in acconto per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni)

  1. I soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni sono esonerati dai versamenti in acconto, per l'anno 2020, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
*20. 1. Ferri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Esonero dai versamenti in acconto per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni)

  1. I soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni sono esonerati dai versamenti in acconto, per l'anno 2020, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
*20. 2. Foti, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Acquaroli.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al sessanta per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Solo per l'anno 2020, in caso di errore nel calcolo degli acconti di imposta indicati al comma 1 secondo il metodo previsionale, la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è ridotta al 10 per cento dell'importo non versato.
20. 22. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al sessanta per cento.
*20. 17. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al sessanta per cento.
*20. 11. Scanu.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La misura dell'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle società e all'imposta regionale sulle attività produttive è diminuita dal 100 per cento al 60 per cento e sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di acconti.
**20. 4. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La misura dell'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle società e all'imposta regionale sulle attività produttive è diminuita dal 100 per cento al 60 per cento e sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di acconti.
**20. 32. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.
*20. 8. Trancassini, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.
*20. 9. Marco Di Maio, Ungaro, Mor.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.
*20. 10. Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.
*20. 12. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.
*20. 13. Fassina, Pastorino.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.
*20. 14. Baratto, Giacometto, Martino, Porchietto, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.
*20. 15. Squeri.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.
*20. 16. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al quaranta per cento.
**20. 7. Benamati, Topo.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al quaranta per cento.
**20. 6. Polidori, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Squeri, Della Frera.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.
  1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
  1-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex-lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.
  1-quinquies. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.
  1-sexies. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma 1-bis possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.
  1-septies. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al comma 1-bis utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione.
*20. 3. Lacarra, Pezzopane.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.
  1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
  1-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex-lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.
  1-quinquies. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.
  1-sexies. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma 1-bis possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.
  1-septies. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al comma 1-bis utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione.
*20. 5. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.
  1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
  1-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex-lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.
  1-quinquies. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.
  1-sexies. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma 1-bis possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.
  1-septies. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al comma 1-bis utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione.
*20. 19. D'Attis, Barelli, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.
  1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
  1-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex-lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.
  1-quinquies. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.
  1-sexies. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma 1-bis possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.
  1-septies. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al comma 1-bis utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione.
*20. 20. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.
  1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
  1-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex-lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.
  1-quinquies. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.
  1-sexies. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma 1-bis possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.
  1-septies. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al comma 1-bis utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione.
*20. 21. Melilli, Pezzopane.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.
  1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
  1-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex-lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.
  1-quinquies. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.
  1-sexies. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma 1-bis possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.
  1-septies. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al comma 1-bis utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione.
*20. 33. Gerardi, Covolo, Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato in euro 1.500.000 per ciascun anno solare.
  1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
  1-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.
  1-quinquies. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.
  1-sexies. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 1.500.000 di cui al comma 1-bis possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.
  1-septies. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al comma 1-bis utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione.
20. 18. Melilli.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.
  1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
  1-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.
  1-quinquies. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.
  1-sexies. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma 1-bis possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione.
20. 23. Epifani, Bersani, Pastorino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. In caso di omesso o di insufficiente versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) entro il 16 giugno 2020 ai sensi del comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano i commi 774 e 775 del medesimo articolo, se il versamento è effettuato entro il 16 settembre 2020.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: e al comma 1-bis.
20. 24. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le imprese del settore «gestione di fiere ed eventi» la sospensione dell'acconto IRES ed IRAP dovuto per il 2020, indipendentemente dalla modalità di calcolo, con conseguente pagamento delle imposte dovute per l'anno 2020, avviene mediante unico versamento a saldo a giugno del 2021 rateizzabile secondo le modalità ordinarie.
20. 25. Soverini, De Maria.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le imprese del settore «gestione di fiere ed eventi» è sospeso il versamento dell'acconto IRES ed IRAP dovuto per l'anno 2020, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato. Il pagamento delle imposte dovute per l'anno 2020 è effettuato senza sanzione e interessi mediante versamento unico a saldo nel mese di giugno 2021 ovvero rateizzarle secondo le modalità ordinarie.
20. 28. Melilli, Buratti, Topo.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Il versamento della prima rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020, è effettuato nei termini di versamento della seconda rata di acconto.
*20. 26. Moretto, Mor, Bendinelli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Il versamento della prima rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020, è effettuato nei termini di versamento della seconda rata di acconto.
*20. 31. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Il versamento della prima rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020, è effettuato nei termini di versamento della seconda rata di acconto.
*20. 29. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è effettuato entro il 30 settembre 2020.
  2-ter. Fermo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre i versamenti di acconto della prima rata sono dovuti entro il 30 settembre 2020, mentre il versamento della seconda rata sono dovuti entro il 30 novembre 2020.
20. 30. Di Muro, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Potenti, Tarantino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In materia di rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono posti nella facoltà di eseguire la rivalutazione di cui all'articolo 1, comma 696, della sopramenzionata legge 27 dicembre 2019, n. 160 nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021. Resta ferma, in tal caso, la scadenza del versamento della prima rata delle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre due con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Resta, parimenti, fermo il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, salvo i maggiori valori iscritti in bilancio relativi ai beni immobili che si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello della rivalutazione.
20. 27. Moretto, Mor, Bendinelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Periodo di non normale svolgimento dell'attività)

  1. Ai fini della disapplicazione delle disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19, il periodo d'imposta 2020 si considera periodo di non normale svolgimento dell'attività. Tuttavia, resta comunque possibile l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità ai fini dell'ottenimento dei benefici premiali di cui al comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
  2. Per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
20. 01. Fiorini.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Pagamento debiti PA e misure di vantaggio per le imprese)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al termine del 31 dicembre 2022 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con il presente articolo, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debitrici, possono essere indennizzati, rimborsati, ovvero liquidati ai soggetti debitori con trasferimento del corrispondente importo con le modalità cui al comma 2.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati al trasferimento dei rimborsi, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.), possono liquidare le dovute spettanze attivando strumenti volti alla compensazione del credito, giroconto del debito, cessione del corrispondente credito a coloro che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione europea, la garanzia di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) su esposizioni assunte o da assumere dalle banche e da altri soggetti abilitati al l'esercizio del trasferimento del credito di cui al comma precedente, alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19» e che hanno maturato crediti nei confronti della pubblica amministrazione.
  4. Le modalità di attuazione delle disposizioni per acquisire il rimborso del credito, ovvero trasformarlo in giroconto di debito sono definite con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico.
  5. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituita un'apposita sezione del fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata all'attivazione di garanzie dirette ad agevolare i soggetti beneficiari del trasferimento del credito, ovvero alla cessione del corrispondente stesso credito verso altri fornitori oppure soggetti privati, con la facoltà di successiva e ulteriore cessione del credito.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

   b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20. 03. Alessandro Pagano, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Potenti, Tarantino, Andreuzza, Dara, Colla, Patassini.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti per fronteggiare l'emergenza COVID-19)

  1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «41-quinquies) mascherine chirurgiche, facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3), soluzioni/gel a base alcolica, camici monouso, grembiuli monouso, guanti monouso, occhiali di protezione (occhiali a mascherina/visiera); 41-sexies) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio».
20. 04. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti per le persone nelle condizioni di non autosufficienza)

  1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri: «41-quinquies) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera b), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presìdi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate); 41-sexies) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito; 41-septies) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio».
20. 05. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti di prima necessità per l'infanzia)

  1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per autoveicoli e girelli destinati all'infanzia».
20. 06. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure in materia di compensazione)

  1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, i contribuenti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, aventi sede in Italia, possono utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, i crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dei sostituti di imposta e dell'IVA e, per quest'ultima, anche in relazione a periodi inferiori all'anno, fino all'importo di euro 5 milioni, ovvero oltre i limiti previsti dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 35, comma 6-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
  2. I contribuenti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, che vantano crediti tributari in attesa di rimborso e regolarmente liquidati dalla Agenzia delle entrate, in deroga al limite temporale previsto dall'articolo 2, comma 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono utilizzare in compensazione i predetti crediti tributari, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa dichiarazione integrativa da presentare all'Agenzia delle entrate.
20. 07. Latini, Paolini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Esenzione Irpef per compensi di attività sportive)

  1. All'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: «periodo d'imposta a 10.000 euro» con le seguenti: «periodo d'imposta a 15.000 euro».
20. 08. Rampelli, Mollicone, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 21.

  Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

Art. 21.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. I debiti, diversi da quelli relativi a risorse proprie dell'Unione europea, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

   a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

   b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

  2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

   a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2020;

   b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 dicembre 2020 e il 31 maggio 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2021.

  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
  5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 settembre 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.
  6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  7. Entro il 30 settembre 2020 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
  9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

   c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

   d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

  11. Entro il 30 novembre 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

   a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

   b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

   c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

  13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

   a) alla data del 30 settembre 2020 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

  14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

   a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

   b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.
  16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
  17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

   b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

   c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

   d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

  18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  20. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e 24, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
  21. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

   a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;

   b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017.
21. 1. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Rimessione in termini per i versamenti)

  1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati sino alla fine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. La proroga di cui al comma 1 è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020,
  3. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di trentasei rate mensili di pari importo dalla data del diciottesimo mese successivo alla fine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità applicative del presente comma.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse rinvenienti dall'articolo 43 del presente decreto.
21. 2. Prestigiacomo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometti, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, sostituire le parole: 16 aprile 2020 con le seguenti: fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzioni.
21. 4. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 16 aprile 2020 con le seguenti: 30 aprile 2020.
21. 3. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per le imprese del settore «gestione di fiere ed eventi», i versamenti di cui al presente comma sono considerati tempestivi se effettuati entro il 31 dicembre 2020.
*21. 5. Soverini, De Maria.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per le imprese del settore «gestione di fiere ed eventi», i versamenti di cui al presente comma sono considerati tempestivi se effettuati entro il 31 dicembre 2020.
*21. 7. Melilli, Buratti, Topo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «30 giugno 2020» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
21. 6. Ribolla, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alle micro imprese e lavoratori autonomi, che pur avendo i requisiti economico e finanziario, non usufruiscono gli ammortizzatori sociali e le forme di sostegno al reddito di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020 n. 27, è riconosciuto, quale incentivo all'occupazione e la permanenza sul mercato:

   a) la possibilità di ridurre il versamento dei contributi previdenziali di 10 punti percentuali dell'aliquota contributiva per la durata di 12 mesi;

   b) per i soggetti interessati, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori per la durata di 12 mesi.
21. 9. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i contribuenti in regola con le scadenze fiscali e previdenziali che non usufruiscono della dilazione prevista dall'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e della presente norma è riconosciuto un credito di imposta del 10 per cento sui versamenti fiscali e previdenziali effettuati nell'anno 2020.
21. 8. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Scorporo IVA sulla somministrazione di alimenti e bevande)

  1. Il comma 6-bis dell'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è soppresso.
21. 01. De Toma, Rachele Silvestri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Credito di imposta per premi assicurativi)

  1. Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 ai soggetti esercenti attività d'impresa, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza da «Coronavirus», è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare della polizza assicurativa multirischi, riferito ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, stipulata per immobili rientranti nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) D3 e D8 (discoteche).
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo per interventi strutturali di politica economico di cui articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
21. 02. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Anticipo Trattamento di fine rapporto)

  1. In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° aprile 2020 al 30 giugno 2023, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 commi da 26 a 35 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21. 03. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere i seguenti:

Art. 21-bis.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente di riscossione relativi a soggetti in stato di difficoltà economica)

  1. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e da quelli relativi a risorse proprie dell'Unione europea, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2019, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 5 o dal comma 6.
  2. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2019, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 5 o dal comma 6, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, previe apposite delibere delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
  4. Ai fini del comma 1 e del comma 2, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000.
  5. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 4, i debiti di cui al comma 1 e al comma 2 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando:

   a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

    1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;

    2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;

    3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;

   b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

  6. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 4, ai fini dei commi 1 e 2, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 7 la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui ai commi 1, 2 e 3 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 5, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma 5. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 302 è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3.
  7. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 302 rendendo, entro il 31 dicembre 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 4 o al comma 6 del presente articolo e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 8.
  8. Il versamento delle somme di cui al comma 5, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2021, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 20 per cento con scadenza il 31 maggio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 ottobre 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 dicembre 2021.
  9. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 8, si applicano, a decorrere dal 1° marzo 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  10. Entro il 28 febbraio 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 7, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 4 e 6 o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 3 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 1 e al comma 2 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 1 e 2.
  10. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 10, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 7, ove definibili ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 21 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciotto rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 31 marzo 2021; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 maggio, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021.
  11. I debiti relativi ai carichi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui ai commi 1 e 2.
  12. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione di cui al comma 4 del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato sino al 31 dicembre 2025.
  13. All'esito del controllo previsto dal comma 12, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto, anche nei casi di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a venti giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
  14. Nell'ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 13, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 1, al comma 2 ed al comma 3 e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico delle somme indicate nei provvedimenti di riscossione oggetto della dichiarazione di cui al comma 7, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.
  15. Per tutto quanto non previsto dai commi da 1 a 14 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Art. 21-ter.
(Rimessione in termini per i versamenti)

  1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.
21. 04. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere i seguenti:

Art. 21-bis.
(Disposizioni concernenti la definizione agevolata di imposte, atti di accertamento e riscossione e contenzioso tributario, per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell'epidemia di COVID-19)

  1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti ai sensi dei commi 14 e 15.
  2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, definita ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:

   a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

   b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

   c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo;

   d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

  4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.
  5. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
  6. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
  7. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
  8. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 dei decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
  9. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
  10. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai finì del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
  15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2020 e le modalità di versamento da effettuare secondo i seguenti criteri:

   a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;

   b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;

   c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.

  16. A garanzia della rateizzazione di cui al comma 15 il contribuente può sottoporre all'Agenzia delle entrate o una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituiti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (TUB) sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.
  17. I contribuenti che hanno presentato successivamente ai 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
  18. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate secondo i criteri e le modalità da stabilire ai sensi dei commi 14 e 15:

   a) all'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per loro presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;

   b) per la definizione agevolata delle imposte indirette, imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture e private autenticate e le scritture private registrate entro la data dei 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data;

   c) per la definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;

   d) per la definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, province e comuni e città metropolitane;

   e) per la regolarizzazione delle scritture contabili;

   f) per la definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;

   g) per la definizione delle liti fiscali pendenti dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.

Art. 21-ter.
(Incremento del fondo per la riduzione della riduzione della pressione fiscale)

  1. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dell'articolo 21-bis, opportunamente accertate, affluiscono nell'ambito di un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.
21. 05. Martino, Gelmini, Cattaneo, Perego Di Cremnago, Carrara, Baratto, Nevi, Battilocchio, Pittalis, D'Ettore, Pettarin, Spena, Zangrillo, Rosso, Anna Lisa Baroni, Porchietto, Rossello, Pentangelo, Napoli, Ruffino, Casino, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni per il pagamento della tassa di circolazione automobilistica)

  1. Presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo con la dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2020 da destinare al finanziamento di misure finalizzate ad agevolare il pagamento della tassa di circolazione automobilistica per i mesi di aprile e maggio adottate dalle regioni. Tali misure agevolative potranno prevedere riduzioni sugli importi da versare fino ad un massimo del 10 per cento per ciascun mese.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
  3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità attuative del presente articolo.
21. 06. Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riduzione dei versamenti d'accordo delle accise sul gas naturale e l'energia elettrica)

  1. A partire da quella relativa al mese di maggio 2020, le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono calcolate sulla base dell'80 per cento dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio, se a debito, è effettuato entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica o alternativamente a scelta del soggetto obbligato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica o alternativamente a scelta del soggetto obbligato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro il 16 e l'ultimo giorno di ciascun mese da marzo a dicembre 2021 rispettivamente per l'energia elettrica ed il gas naturale. Il conguaglio a credito è compensabile con i versamenti dovuti nei modi ordinari.
*21. 07. Squeri.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riduzione dei versamenti d'accordo delle accise sul gas naturale e l'energia elettrica)

  1. A partire da quella relativa al mese di maggio 2020, le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono calcolate sulla base dell'80 per cento dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio, se a debito, è effettuato entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica o alternativamente a scelta del soggetto obbligato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica o alternativamente a scelta del soggetto obbligato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro il 16 e l'ultimo giorno di ciascun mese da marzo a dicembre 2021 rispettivamente per l'energia elettrica ed il gas naturale. Il conguaglio a credito è compensabile con i versamenti dovuti nei modi ordinari.
*21. 011. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

  1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.
  3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 luglio 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.
  4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.
  5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni; dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
  9. Ai soli fini del presente articolo:

   a) la data del 31 luglio 2019 di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituita dalla seguenti: «31 luglio 2020»;

   b) la parola: «2017» ovunque ricorra nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituita dalla seguente: «2018».

  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
21. 08. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 12 giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda»;

   b) al comma 8, le parole: «Entro il 31 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020».
21. 09. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

   (Disposizioni in materia di Fondo indennizzo risparmiatori (FIR))

  1. Ai commi 495 e 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «può essere incrementata» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata».
21. 012. Durigon, Covolo, Bitonci, Paternoster, Racchella, Turri, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 96)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» sono inserite le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione».
21. 013. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di split payment per le cessioni dei prodotti della filiera ittica verso Pubbliche Amministrazioni o società da esse controllate)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 17-ter, comma 1-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, al fine di incentivare la commercializzazione attraverso strutture di mercato organizzate, alle cessioni di prodotti ittici effettuate nei confronti di mercati ittici gestiti da amministrazioni pubbliche o da società da esse controllate».
21. 014. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cestari, Tomasi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 22.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Rimodulazione detrazioni per ristrutturazione ed acquisto beni durevoli)

  1. L'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per gli interventi antisismici, per l'efficientamento energetico degli immobili, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, a decorrere, dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 è ripartita in quattro anni, fatte salve le quote già versate.
22. 01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni INAIL)

  1. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In considerazione dell'emergenza in atto, la certificazione di infezione da coronavirus da parte dell'INAIL è volta a consentire la sollecita erogazione delle prestazioni assicurativa al lavoratore e non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico del datore di lavoro, salvo che non sia dimostrata l'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori emanate dalle Autorità preposte».
22. 02. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Proroga termini maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi)

  1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, sostituire le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «31 ottobre 2020».
*22. 03. Squeri.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Proroga termini maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi)

  1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, sostituire le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «31 ottobre 2020».
*22. 04. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Cold Ironing)

  1. All'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle stesse forniture non si applicano gli oneri generali di sistema, data la natura addizionale dei suddetti prelievi».
22. 05. Orlando.

ART. 23.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre 2020.
23. 1. Buratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

   «a) i commi 3 e 8 sono abrogati;

   b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   “7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2021. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”».
23. 2. Marattin, Gadda, Moretto, Mor.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

   «a) i commi 3 e 8 sono abrogati;

   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   “4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2021”».
23. 3. Ungaro, Marattin, Gadda, Moretto, Mor.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese attraverso la cessione dei credito a SACE S.p.a.)

   1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. acquisisce, ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter. lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.
   2. Sace S.p.a. liquida entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata dall'impresa i crediti di cui al comma 1.
*23. 05. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese attraverso la cessione dei credito a SACE S.p.a.)

   1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. acquisisce, ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter. lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.
   2. Sace S.p.a. liquida entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata dall'impresa i crediti di cui al comma 1.
*23. 01. Buratti, Rotta, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Rottamazione-quater delle cartelle)

   1. Al fine di sostenere la liquidità di famiglie, imprese e lavoratori e agevolare il rilancio economico del Paese a seguito della pandemia da COVID-19 i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti senza l'applicazione di sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

   a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

   b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

   2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

   a) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2020;

   b) nel numero massimo di 120 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal 30 novembre 2020.

   3. In caso di pagamento rateale, ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
   4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
   5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 settembre 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2.
   6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
   7. Entro il 30 settembre 2020 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
   8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
   9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
   10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

   c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

   d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

   g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

   11. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
   12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

   a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

   b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

   c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

   13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

   a) alla data del 30 novembre 2020 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate;

   b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

   14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente al debiti per i quali fa definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero, ferma restando la possibilità di attivare la rateizzazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tal fine, per temporanea situazione di obiettiva difficoltà si intende l'avere sofferto nell'ultimo periodo d'imposta una riduzione del fatturato o dei redditi pari ad almeno il 25 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente.
   15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.
   16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
   17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti;

   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 dei regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

   b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

   c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

   d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

   18. Per le sanzioni amministrative per violazioni dei codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
   19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
   20. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21 e 23, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco del debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e del codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
   21. L'integrale pagamento delle residue somme dovute al 30 settembre 2020 ai sensi della definizione agevolate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in un massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 novembre 2020, sulle quali sono dovuti, dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 settembre 2020, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b).
   22. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 30 novembre 2020, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
   23. Le disposizioni del comma 15 si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, delle rate differite ai sensi del comma 21.
   24. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

   a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;

   b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017;

   c) dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine.
23. 02. Ungaro, Marattin, Moretto, Mor.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Proroga autorizzazioni amministrative)

   1. Il termine di validità di tutte le autorizzazioni edilizie e urbanistiche, ambientali e paesaggistiche e quelle relative all'esercizio di attività economiche, delle convenzioni urbanistiche, delle Autorizzazioni Ambientali Integrate (AIA) e delle Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA), in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge o scadute dopo il 1° gennaio 2020, prorogato di tre anni.
23. 03. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

   1. All'articolo 104, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al primo periodo, le parole: «31 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2020».
23. 04. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Rivalutazione delle quote societarie)

   1. Ai soggetti che hanno usufruito delle disposizioni previste ai commi 1053 e 1054 della legge n. 145 del 2018 è concessa facoltà di procedere ad un adeguamento del valore delle partecipazioni.
   2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, entro 4 mesi, a emanare uno o più decreti individuando le modalità e le tempistiche per dare attuazione alle disposizioni del seguente articolo, con i seguenti criteri direttivi:

   a) possibilità di interrompere il pagamento, riparametrando il valore alle rate corrisposte;

   b) possibilità di annullare l'intera operazione di rivalutazione con rimborso dei pagamenti già effettuati, annullando;

   c) possibilità di sospensione dei pagamenti per un massimo 24 mesi.
23. 06. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Proroga del sistema UNIEMENS in agricoltura)

   1. Al comma 4-bis, articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021».
23. 07. Gadda, Moretto.

ART. 24.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I termini previsti dall'articolo 15 commi 1, lettera b) e i-sexies), e 1-ter) e dall'articolo 16-bis, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono altresì sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020.
24. 1. Gadda, Ungaro, Moretto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Sono altresì sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini previsti dall'articolo 15, comma 1, lettere b) e i-sexies), e comma 1-ter, nonché i termini di cui all'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
24. 4. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche alle farmacie che nel trimestre febbraio-aprile dell'anno 2020 hanno fatto registrare un calo del fatturato, ai fini IVA, superiore al 33 per cento rispetto allo stesso trimestre dell'anno 2019.

  Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 24 è così modificata: Termini agevolazioni prima casa e crediti d'imposta per affitti.
24. 2. Lorenzin, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il beneficio dell'accesso al fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, previsti dall'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è esteso, per l'anno 2020, ai contratti di finanziamento stipulati con gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che prevedono il rimborso mediante un piano rateale, nonché ai finanziamenti e/o mutui erogati dagli altri, rientranti nelle fattispecie di «credito al consumo», rimborsati con un piano rateale, anche mediante la cessione del quinto dello stipendio. La misura si applica, con le modalità ivi previste, limitatamente ai soggetti con ISEE inferiore a 35.000 euro e, nel rispetto di tale limite, ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del citato decreto-legge n. 18 del 2020.
24. 3. Spena.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Consolidamento debiti delle attività d'impresa, arte o professione danneggiate dagli eventi sismici)

  1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa all'interno dei comuni di cui al decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, allegato 1, 2 e 2-bis, sono differiti al 31 dicembre 2020 i termini di versamento del 28 febbraio 2020, 31 maggio 2020, 31 luglio 2020 e 30 novembre 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e i termini di versamento del 31 marzo 2020 e 31 luglio 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. A partire dal 1° gennaio 2021, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa all'interno dei comuni di cui al decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, allegato 1, 2 e 2-bis, il pagamento degli importi oggetto di differimento di cui al comma 1 del presente articolo e delle somme residue di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a) e b), comma 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 5, ed all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, potranno essere rateizzati in un massimo di 72 rate mensili.
  3. I piani di ammortamento conseguenti a seguito dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, e seguenti del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono differiti al 1° gennaio 2021 per i pagamenti relativi ai finanziamenti concessi per i tributi 2017 e al 1° gennaio 2022 per quelli concessi per i tributi 2018.
24. 01. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure di sostegno al diritto allo studio universitario)

  Le regioni, di concerto con il Ministero dell'università, nell'ambito delle misure per il diritto allo studio universitario attivano entra il mese di giugno 2020 con apposito bando l'accesso con procedura semplificata a contributi per il sostegno degli studenti fuori sede nel pagamento delle locazioni in corso. Il contributo sarà concesso a studenti universitari regolarmente iscritti, con ISEE entro euro 30.000 e a parziale copertura del 70 per cento dei canoni di locazione corrisposti e da corrispondere a partire dal mese di marzo 2020 per contratti di locazione ancora in corso di validità e che proseguiranno almeno fino al termina dell'anno accademico 2020-2021.
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
24. 02. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Rimborso in favore degli studenti dei costi abbonamento treni e autobus urbani ed extra urbani)

  Le regioni disciplinano con apposito regolamento, di concerto con le Aziende di Trasporto Pubblico Locale, gli Enti Locali e Trenitalia, le procedure di rimborso in favore degli studenti delle Scuole Medie Superiori e degli Studenti Universitari del costo degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale urbano ed extra urbano e per il trasporto ferroviario relativo al periodo marzo-settembre 2020.
  Alle regioni, per le finalità del presente articolo, sono trasferite risorse aggiuntive con apposito decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
24. 03. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Detrazione delle rette scolastiche)

  1. Dopo l'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente:

«Art. 65-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

   1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a 5.000 euro ad alunno.
   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».

  2. Dopo l'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente:

«Art. 102-bis.
(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)

   1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario una tantum a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private 1 di ogni ordine e grado, facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione ex articolo 1, legge n. 62 del 2000, pari ad euro 270 milioni.
   2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».
24. 04. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Fondo per la riduzione del costo del carburante nelle aree di confine)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2020, un Fondo per la riduzione del costo dei carburanti nelle aree di confine.
  2. Il Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, è utilizzato al fine di abbattere il prezzo finale dei carburanti applicato dalle stazioni di servizio con sede nelle province confinanti con Stati esteri.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono determinate le modalità di funzionamento e di ripartizione del Fondo, in modo che fa maggiore spesa non sia superiore alla dotazione di cui al comma 2. All'onere recato, stimato in 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
24. 05. Novelli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Proroga termini in materia di scambio di quote di emissione gas ad effetto serra)

  1. All'articolo 113, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente comma:

   «1-bis. Per l'anno 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre 2020 i termini fissati nei seguenti articoli del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30: articolo 4, comma 3; articolo 15, comma 3, lettera e); articolo 32, commi 3 e 4; articolo 34, comma 2; articolo 36, commi 5, 6 e 10-ter. Per le imprese del settore agroalimentare, sono comunque ridotte del 50 per cento le quote da restituire nell'anno 2020, come indicate nei provvedimenti di autorizzazione rilasciati ai sensi del decreto legislativo n. 30 del 2013 o del decreto legislativo n. 216 del 2006.».
24. 06. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Proroga di un anno dell'appartenenza delle startup al registro dedicato)

  1. All'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, al comma 11-ter, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 25 comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) è costituita da non più di sessanta mesi e, qualora, i sessanta mesi scadono nel 2020, siano prorogati di ulteriori dodici mesi;».

  2. All'articolo 57, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 3-ter, è sostituito dal seguente:

   «3-ter. All'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il periodo: “Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione,” è sostituito dal seguente: “Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine,”».
24. 08. Currò.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Differimento di termini in materia di super ammortamento e iper-ammortamento)

  1. Il termine del 30 giugno 2020 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'effettuazione degli investimenti ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede entro il limite massimo di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
24. 024. Gelmini, Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Differimento di termini in materia di super ammortamento e iper-ammortamento)

  1. Il termine del 30 giugno 2020 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'effettuazione degli investimenti ai fini dei riconoscimento della maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021.
*24. 09. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Differimento di termini in materia di super ammortamento e iper-ammortamento)

  1. Il termine del 30 giugno 2020 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'effettuazione degli investimenti ai fini dei riconoscimento della maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021.
*24. 020. Ungaro.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Detrazioni di imposta per interventi di manutenzione del verde)

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche le parole «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede ai sensi del successivo articolo 43.
**24. 010. Luca De Carlo, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Detrazioni di imposta per interventi di manutenzione del verde)

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche le parole «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede ai sensi del successivo articolo 43.
**24. 022. Gadda, Moretto.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Detrazioni di imposta per interventi di manutenzione del verde)

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche le parole «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede ai sensi del successivo articolo 43.
**24. 023. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Della Frera.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure di sostegno finanziario per le imprese turistiche che abbiano investito in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle operazioni finanziarie che abbiano quali beneficiari le imprese del settore turistico, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dai diffondersi del COVID-19. Ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si tiene comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo.
  2. Le previsioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trovano altresì applicazione anche alle imprese del settore turistico il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
  3. in considerazione delle gravi conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno compromessi in particolar modo il settore turistico-alberghiero, con riferimento alle imprese del settore turistico di cui ai commi 1 e 2 i termini di scadenza di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 31 dicembre 2021.
24. 019. Mor.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle operazioni finanziarie che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Nel caso di impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 56, comma 2, dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si tiene comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
  2. Le previsioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
*24. 027. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle operazioni finanziarie che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Nel caso di impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 56, comma 2, dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si tiene comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
  2. Le previsioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
*24. 013. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure fiscali a sostegno del mantenimento dei marchi d'impresa)

  1. L'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si interpreta nel senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di ruling di cui all'articolo 1, comma 39, 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto in possesso di tutti i requisiti come accertati dall'Amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa fino alla data del 31 giugno 2021.
  2. La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indiretto con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell'istanza di ruling di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
**24. 014. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure fiscali a sostegno del mantenimento dei marchi d'impresa)

  1. L'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si interpreta nel senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di ruling di cui all'articolo 1, comma 39, 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto in possesso di tutti i requisiti come accertati dall'Amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa fino alla data del 31 giugno 2021.
  2. La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indiretto con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell'istanza di ruling di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
**24. 021. Mor, Ungaro.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)

  1. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a vincolo ministeriale ex decreto legislativo n. 42 del 2004».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
24. 015. Potenti, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)

  1. Per tutto l'anno 2020 sono esentati dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a vincolo ministeriale ex decreto legislativo n. 42 del 2004.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
24. 016. Potenti, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Sostegno in materia di locazione di immobili)

  1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito a partire dalla stessa data, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito dei suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
24. 028. Raffaelli, Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Sostegno in materia di locazioni)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatari di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D, è riconosciuta la facoltà di corrispondere il canone di locazione relativo ai mesi da marzo a settembre 2020 nella misura del 50 per cento.
  2. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riferito all'anno in corso fino al 31 dicembre 2020. La deduzione di cui al presente comma spetta ai locatori nella misura del 100 per cento del canone di locazione previsto dal contratto per ciascuna mensilità percepita in forma ridotta ai sensi del comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 505 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
24. 029. Gerardi, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifica credito imposta canone locazione)

  1. Al comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «60 per cento» sono sostituite da: «80 per cento»;

   b) le parole «relativo al mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «relativo ai mesi da marzo ad agosto 2020»;

   c) le parole «categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «categorie catastali C/1 e A/10».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
24. 011. Baldini.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Agevolazioni alloggi sociali)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 741, il punto 3) della lettera c) è sostituito dal seguente:

    «3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 e dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, ivi compresi gli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616»;

   b) l'ultimo periodo del comma 749 è soppresso.

  2. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 400 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
24. 07. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Sospensione IMU-TARI per italiani all'estero iscritti all'AIRE)

   Le imposte IMU e TARI gravante sui proprietari di immobile in Italia – non locato o dato in comodato d'uso – iscritte all'AIRE non sono dovute nell'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a compensare il mancato gettito ai comuni mediante proprio provvedimento.
24. 018. Ungaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Nuove disposizioni in materia di cedolare secca sugli affitti commerciali)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 59 è sostituito dal seguente:

   «Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, applicata nell'anno 2020 si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa di 3.000 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
24. 025. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Imposte sugli immobili destinati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale)

  1. Per gli immobili destinati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di cui risulti accertata la chiusura a seguito dell'emanazione dei provvedimenti connessi all'emergenza derivante dalla diffusione sul territorio nazionale del virus COVID-19, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e dei 16 dicembre 2020 a titolo di:

   a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

   b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

   c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

  2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.
  3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.
  4. All'onere derivante dal presente articolo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

   a) quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;

   b) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   c) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

   d) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

   e) quanto a 700 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
24. 026. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Vietina, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Promozione del Made in Italy e tutela del turismo)

  1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del Made in Italy attraverso l'acquisto di beni tipici, all'articolo 33-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1 primo periodo le parole «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti «70 euro».
  2. La modifica di cui al precedente comma 1, si applica dal 1° luglio 2020.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1° settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento del titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
*24. 012. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Promozione del Made in Italy e tutela del turismo)

  1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del Made in Italy attraverso l'acquisto di beni tipici, all'articolo 33-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1 primo periodo le parole «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti «70 euro».
  2. La modifica di cui al precedente comma 1, si applica dal 1° luglio 2020.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1° settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento del titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
*24. 017. Angiola.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 25.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola: «2019» aggiungere le seguenti: «e successivi» e sopprimere le parole da: al fine fino a: sanitaria.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
25. 1. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Deducibilità formazione professionale)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per i lavoratori autonomi intesi come persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni a cui si applica il regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 692, della legge n. 160 del 2019 o il regime de minimi introdotto dalla legge n. 244 del 2007, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso le proprie attività, per gli anni di imposta 2020-2022 tali lavoratori potranno dedurre integralmente le spese di formazione e aggiornamento professionale, entro il limite annuo di 5.000 euro, inclusi i costi per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, nonché le quote di iscrizioni ad associazioni professionali, iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico secondo la legge n. 4 del 2013, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità anche rilasciate dalle associazioni professionali iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico secondo la legge n. 4 del 2013.
25. 01. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Obblighi formativi)

  1. Per l'anno 2020, a causa degli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, non si applica quanto disposto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2018.
25. 02. Fiorini.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Compensi spettanti per assistenza fiscale)

  1. Nell'ambito del programma «Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro giorni dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da adeguarli agli incrementi di spesa di cui al comma 1.
25. 03. Fiorini.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Norme in materia di atti pubblici)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'intervento delle parti all'atto pubblico può avvenire anche a distanza mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo dove si trova il notaio, in tali casi il notaio dovrà nell'atto fare espressa menzione:

   a) dei mezzi di telecomunicazione utilizzati per l'identificazione delle parti ed eventualmente dei fidefacenti e per garantire la loro partecipazione attiva all'atto;

   b) dell'ora di inizio e della fine dell'atto.

  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino a quando è in vigore lo stato di emergenza su una parte del territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'emergenza COVID-19.
25. 04. Pastorino.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

  1. Per il periodo decorrente dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1.000 al mese.
25. 05. Bonomo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Credito d'imposta per l'aumento qualitativo della sicurezza informatica delle PMI)

  1. Per tutelare le piccole e medie imprese così come i CAF che i professionisti abilitati dai rischi derivanti da attacchi informatici, ora in larga diffusione, a fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a servizi di consulenza, formazione ed adeguamento tecnico strutturale in cybersecurity e business continuity, al fine di aiutare le imprese a strutturare misure di prevenzione e contrasto al crimine nell'ambito della sicurezza informatica.
  3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2020, 2021, 2022.
25. 06. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di adempimenti contabili, amministrativi e fiscali in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo, in forma di voucher, di importo non superiore ad euro 10.000 finalizzato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per l'espletamento degli adempimenti periodici di natura contabile e fiscale, per gli adempimenti inerenti ai lavoratori dipendenti nonché per quelli relativi a servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti a ciò abilitati e sulla base di un rapporto contrattuale già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato, a fronte della presentazione del documento fiscale relativo allo specifico servizio ricevuto e della documentazione che ne attesti il regolare pagamento, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, come temporaneamente modificate dal quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo 2020.
  3. Per l'attuazione del presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
25. 07. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

ART. 26.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al trimestre solare dell'anno di riferimento, in cui l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nell'anno sia superiore a 250 euro. Il pagamento è effettuato comunque entro i termini previsti per il versamento dell'imposta relativa all'ultimo trimestre dell'anno solare di riferimento».
26. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Tutti gli atti, i documenti e le istanze necessari per richiedere o avere accesso alle risorse previste da Stato, regioni, provincia e comuni, al fine di fronteggiare le esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.
26. 2. Sut.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Sospensione Isa)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus per l'anno d'imposta 2020 sono esclusi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.
26. 01. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Sospensione Isa trasporto persone)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus per l'anno d'imposta 2020 sono esclusi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale le imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici ATECO: 493210/493220/503000/493901/493909/493100/50.30.00.
26. 03. Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Voucher polizze RCA)

  1. Le società assicuratrici, per ogni contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con l'esclusione dei natanti, in essere al 10 aprile 2020, erogano, su richiesta dell'assicurato, un voucher pari ad una mensilità del premio pagato da utilizzare per il rinnovo della polizza.
26. 02. Novelli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Semplificazione dello svolgimento delle attività produttive sospese)

  1. Ai fini di semplificare le procedure di accesso ai locali aziendali delle attività produttive sospese, del personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, di cui all'articolo 2, comma 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, è consentita sotto propria responsabilità, l'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
26. 04. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Ulteriori misure fiscali)

  1. L'articolo 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.084,000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pariglie previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
26. 05. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Imposta di bolla su conti correnti bancari)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non e dovuta l'imposta di bollo per tutte le tipologie di conti correnti bancari, vincolati ovvero non vincolati, per i conti correnti postali e per i libretti di risparmio di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa, parte 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
26. 035. Guidesi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di imposta di bollo)

  1. Per la durata dello stato di emergenza come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ovvero per quella eventualmente stabilita da successiva delibera, i contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e i contratti di credito al consumo previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che siano stipulati in forza di previsioni normative recanti benefici connessi all'emergenza COVID-19, sono esenti da imposta di bollo di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della Tariffa Parte Prima Allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
26. 06. Buratti, Mancini, Mura, Ubaldo Pagano, Rotta, Topo.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure per la salvaguardia degli operatori della filiera energetica)

  1. Per affrontare le criticità derivanti da crediti insoluti che le società venditrici di energia elettrica e gas naturale subiscono a causa di clienti finali morosi o per le sospensioni dei distacchi in seguito ai provvedimenti legati alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di assicurare il funzionamento e l'efficienza della filiera energetica nazionale, a salvaguardia dell'equilibrio del mercato e della concorrenza, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede a ridurre o azzerare, a compensazione nei vari rapporti tra gli operatori della filiera energetica delle reali insolvenze subite, le quote fisse relative alle voci individuate come «oneri generali» riferiti alle bollette emesse dai venditori finali e risultate insolute nel periodo dal 2 marzo al 30 giugno 2020.
  2. L'ARERA, entro giorni decorrenti dalla data del 2 marzo 2020, con propri provvedimenti definisce, ai sensi del comma 1, le modalità di monitoraggio dei tassi di morosità dei clienti e dei flussi di incasso ovvero di pagamento nelle filiere e stabilisce le modalità per accedere ad un piano di rateizzazione, della durata di ventiquattro mesi, senza il pagamento di interessi, per gli insoluti imputabili al mancato pagamento di fatture ovvero di bollette riferite al periodo di efficacia delle predette misure di contenimento.
  3. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo l'ARERA dispone t'utilizzo del «Conto emergenza COVID-19», istituito presso CSEA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
26. 09. Raciti.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure per la diffusione in ambito rurale dello spettro elettromagnetico)

  1. All'articolo 2, comma 3, dell'allegato 10, annesso al decreto legislativo n. 259 del 2003, dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:

   «d-bis) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000 ove il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo dei collegamenti (radio e fissi) attivati a ciascun utente finale, i contributi per l'utilizzo delle frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio previsti dalla tabella dell'articolo 5 del presente allegato sono sostituiti dal pagamento dei contributi di seguito indicati per ciascun collegamento monodirezionale:

    1) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;

    2) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;

    3) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;

    4) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz)».

  2. Nel caso di collegamenti fissi bidirezionali, l'ammontare del contributo, di cui alla tabella riportata all'articolo 5 dell'allegato 10 annesso al decreto legislativo n. 259 del 2003, è calcolato secondo i criteri di trasparenza, non discriminatori ed obiettivi che tengano conto degli interessi democratici, sociali, linguistici e culturali connessi con l'uso della frequenza della richiamata 2002/21/CE, con un coefficiente di 0,25.
26. 010. Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

  1. Ai fini del presente articolo, per stazione di ricarica di veicoli elettrici si intende un'area, pubblica o privata, collocata lungo infrastrutture viarie, su cui sono realizzati più punti di ricarica e che garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti.
  2. La realizzazione di punti di ricarica di veicoli elettrici, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico, è attività libera, non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto:

   a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione incendi;

   b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle feti elettriche;

   c) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.

  3. La realizzazione di un punto o di una stazione di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico adiacente alla strada è sottoposta esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale devono essere allegati una relazione illustrativa del progetto, il progetto di dettaglio e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa al comune, con la quale il proponente attesta il rispetto:

   a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione incendi;

   b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche;

   c) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.

  4. Salvo motivato diniego del comune, la richiesta di cui al comma 3 si intende automaticamente assentita decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione.
  5. Per le stazioni di ricarica elettrica messe in esercizio entro il 31 dicembre 2022, i comuni possono prevedere l'esenzione dal canone di occupazione di suolo pubblico e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica per cinque anni dalla data di messa in esercizio. Per il periodo successivo, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle stazioni di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli in ricarica, che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
  6. Ogni punto di ricarica dovrà prevedere la possibilità per l'utente di pagare, tramite almeno due metodi di pagamento alternativi: app o sito web del fornitore o di terze parte, carta RFID, carta di credito, di debito o prepagate o ulteriori sistemi che consentano il pagamento immediato. Deve essere garantita all'utente la conoscenza del costo della ricarica prima del collegamento e la possibilità di effettuare il pagamento senza dover stipulare specifici contratti con il fornitore.
  7. I punti di ricarica che prevedono la possibilità di prenotazione da parte degli utenti devono dotarsi di apposita segnaletica, o indicazione a display o tramite app, che indichi un'attuale prenotazione dello stallo agli altri utenti.
  8. Il soggetto che realizza un nuovo punto o una nuova stazione di ricarica di cui al comma 1 è tenuto, entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio, a pubblicare l'identificazione geografica sulla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 257 del 2016.
  9. I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e modificato dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sono abrogati.
  10. Il decreto del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti del 3 agosto 2017, recante «individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici», è abrogato.
26. 011. Benamati.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Semplificazioni fiscali in materia di microcogenerazione)

  1. All'articolo 55, comma 5, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Per gli impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alfa determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dai medesimo impianto di generazione combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
26. 012. Benamati.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure di semplificazione nel settore della ricerca e della coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili».

   b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si estendono alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis».
26. 013. Benamati.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure per i Certificati Bianchi)

  1. Il comma 1 dell'articolo 14, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 è sostituito dal seguente:

   «Il GSE, coadiuvato da ENEA, esegue i necessari controlli per la verifica della corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti che hanno ottenuto certificati bianchi. Allo scopo, verifica a campione la regolare esecuzione delle iniziative, la loro conformità al progetto approvato ed in aderenza alle linee guida in vigore alla presentazione del progetto, la completezza e regolarità della documentazione da conservare così come prescritto nelle schede tecniche, incluse le eventuali varianti approvate. Possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e ispezioni nel sito di realizzazione del progetto, durante la realizzazione del progetto stesso o comunque durante la sua vita utile, periodo nel quale il soggetto titolare del progetto ha l'obbligo di produrre la documentazione da conservare durante tutta la vita tecnica e mantenere attivo il progetto di efficienza energetica, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal riconoscimento dei certificati».
26. 014. Benamati.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Teleriscaldamento)

  1. All'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, successivamente la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinati, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E e F».
26. 015. Benamati.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Bilancio di massa e riconversioni biometano)

  1. All'articolo 8 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, negli impianti di produzione di energia elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è correlato esclusivamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di alimentazione per la produzione della quota di biogas destinata alla produzione di energia elettrica incentivata e che, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione, può comunque essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6».
26. 016. Benamati.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Spalmaincentivi volontario)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «energia elettrica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le procedure competitive delle oste ovvero dei registri»;

   b) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In caso di interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento esclusivamente rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, partecipanti all'asta o al registro»;

   c) al comma 6, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) agli impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 1 del 2 gennaio 2009, che adottino una modalità flessibile di gestione della produzione di energia elettrica finalizzata all'Integrazione nei sistema elettrico della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili».
26. 017. Benamati.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Repowering degli impianti eolici)

  1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure volte a contrastare i cambiamenti climatici e delle politiche nazionali volte a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale integrato Clima ed Energia, all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Fino del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui articolo 6, gli interventi di modifica ad impianti eolici esistenti, anche se consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento. Inoltre, non sono considerati sostanziali gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

   a) a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'Impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato dei raggio del nuovo rotore;

   b) per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore k*h1*d2/d1, dove k =1,15».

   b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

   «3-bis. Per “sito dell'impianto eolico” si intende:

   a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10° utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

   b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

   3-ter. Per riduzione minima del numero di aerogeneratori si intende:

   a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);

   b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:

    1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;

    2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

    3) d2: diametro nuovi rotori;

    4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».
26. 018. Benamati.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Procedimento Autorizzazione Unica Idroelettrico)

  1. Al fine di consentire in tempi certi la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, in applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il «Regolamento sul procedimento unico ai sensi del decreto legislativo 387 del 2003 per il rilascio dell'autorizzazione per fa costruzione e l'esercizio di impianti idroelettrici con potenza nominate media annua fino a 3.000 kW». Nel procedimento unico saranno comprese anche le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale e alla concessione di derivazione d'acqua.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno applicare i contenuti del Regolamento, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del medesimo regolamento; i procedimenti in corso al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento sono conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.
26. 019. Benamati.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Provvedimenti urgenti per garantire una maggiore concorrenza e partecipazione alle procedure di allocazione degli incentivi)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

   «9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale; produttiva o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. Le soglie di cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica ai assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono per questa tipologia di impianti alzate a 10 MW purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito. Il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'articolo comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, trasmette all'autorità competente una relazione che evidenziano luce dei parametri di cui all'Allegato 3 della direttiva 2011/92, la insussistenza dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale. Trascorsi trenta giorni dai deposito di tale relazione senza che vi siano determinazioni negative, il progetto si intenderà escluso sulla base di quanto riportato nella relazione dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale. Le regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il contenuto della relazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste entro quindici giorni e una sola volta».

  2. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

   «5-bis. Dovrà essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie. Tali vantaggi saranno assicurati secondo i seguenti principi di ampia partecipazione:

   a) è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;

   b) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfetario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto;

   c) i vantaggi garantiti alla produzione degli impianti installati a seguito della rimozione dell'amianto sono cumulabili con gli incentivi garantiti alla soia sostituzione dell'amianto;

   d) i benefici sono garantiti a tutti gli impianti fotovoltaici installati a seguito di rimozione amianto a prescindere dalla potenza.

   5-ter. Qualora nei corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una certa soglia di potenza, con decreto ai sensi del comma 5 potrà essere valutato di spostare parte degli incentivi non assegnati alle altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda».

  3. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo nonché su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni».
26. 020. Benamati.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure per rimuovere ostacoli all'ammodernamento degli impianti esistenti)

  1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Nel caso di impianti fotovoltaici esistenti, che godono di incentivi, se il soggetto responsabile procede alla sostituzione integrale dei moduli, i controlli di cui al comma 3 si svolgono solo ed esclusivamente sui materiali, autorizzazioni e dichiarazioni effettuati con riferimento alla nuova configurazione d'impianto. Resta fermo che la nuova configurazione di impianto deve essere coerente con i requisiti previsti dalla tariffa incentivante a cui accede l'impianto, che la potenza incentivata non potrà essere incrementata e che le disposizioni di carattere ambientale relative allo smaltimento dei moduli dovranno essere rispettate».
26. 021. Benamati.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Semplificazione delle autorizzazioni per gli impianti fotovoltaici esistenti)

  1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche in deroga a quanto sopra, non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, tutti gli interventi di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, a prescindere dal fatto che godano o meno di incentivi, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, anche prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica dei layout impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate in termini di pannelli e di strutture, non comportino un incremento dell'area occupata, intesa come superficie catastale rispetto a quella dell'impianto originario, né una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata – nei limiti di una tolleranza dell'1 per cento –, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, intesa come superficie catastale, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola comunicazione di inizio lavori asseverata».
  2. All'Allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) impianti industriali non termici per fa produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW, fatta eccezione per quei casi in cui sia superata la soglia di 1 MW o incrementata la potenza a seguito degli interventi di modifica non sostanziale di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».
26. 022. Benamati.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 27.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano sino al termine del periodo di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 o alla scadenza delle eventuali proroghe.
  2-ter. Nel periodo di vigenza di cui al comma 2-bis, nell'ambito delle cessioni gratuite di farmaci per i programmi ad uso compassionevole di cui al presente articolo, il Comitato Etico esamina prioritariamente le autorizzazioni relative al trattamento della sindrome da SARS-CoV-2.
  2-quater. Alle cessioni gratuite di farmaci di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, della legge 19 agosto 2016, n. 166.
27. 1. Lapia.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto sugli apparecchi di respirazione e dispositivi di protezione individuale)

  1. Alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto il seguente:

    «1-sexies) Apparecchi respiratori di rianimazione, altri apparecchi di terapia respiratoria e i dispositivi di protezione individuale».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
27. 05. Comaroli, Garavaglia, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA su strumenti sanitari per la cura e il contrasto COVID-19)

  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies è aggiunto il seguente:

    «1-sexies) ventilatori polmonari, caschi CPAP, pompe infusionali, dispositivi per intubazione oro-tracheale, nonché ogni altro dispositivo di protezione individuale che risulti necessario in relazione alle patologie legate al COVID-19.».
27. 01. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Somministrazione delle vaccinazioni antinfluenzali in farmacia)

  1. Al fine di contenere gli accessi ospedalieri e di alleggerire il carico degli ambulatori medici, le vaccinazioni antinfluenzali possono essere somministrate da medici ed infermieri, previa autorizzazione delle competenti aziende sanitarie locali, anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della privacy.
  2. Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative allo svolgimento del servizio di somministrazione delle vaccinazioni nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali.
  3. Al fine di garantire l'approvvigionamento dei vaccini da parte delle farmacie aperte al pubblico, le regioni si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
27. 02. Mandelli, Saccani Jotti, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

  1. Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 50 per cento, per un importo non superiore a 50.000 euro.
  2. Per le erogazioni liberali in denaro a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al presente comma sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
27. 03. Rampelli, Mollicone, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche all'articolo 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 99 dei decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3:

    1) dopo le parole: «da parte delle aziende, agenzie,» sono inserite le seguenti: «regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,»;

    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la separata rendicontazione pubblicata da ciascuna amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità»;

   b) al comma 5, dopo le parole: «per la quale è» sono inserite le seguenti «anche».
27. 04. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In deroga ai prìncipi, alle disposizioni e ai vincoli eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti, regolamenti e statuti, gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono autorizzati ad effettuare le erogazioni liberali di cui al comma 1»;

   b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le erogazioni in natura di cui al presente articolo costituiscono cessioni di cui all'articolo 10, primo comma, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
27. 06. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In deroga ai principi, alle disposizioni e ai vincoli eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti, regolamenti e statuti, gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono autorizzati ad effettuare le erogazioni liberali di cui al comma 1.»;

   b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le erogazioni in natura di cui al presente articolo costituiscono cessioni di cui all'articolo 10, primo comma, n. 13), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
27. 09. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazione liberale)

  1. Al fine di sostenere le imprese italiane che cedano a titolo di erogazione liberale dispositivi di protezione personale e dispositivi medicali utili nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Ai fini dell'imposta sui valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
27. 07. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Applicazione dei regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per erogazioni liberali in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le erogazioni in natura di cui all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, costituiscono operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non rilevano ai fini delle limitazioni della detrazione di cui agli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1, e 19-bis.2, del medesimo decreto.
27. 012. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Gava, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Locatelli, Panizzut, Boldi, Foscolo, Tiramani.

  Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Cessioni di beni e prestazioni di servizi gratuite)

  1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 13) aggiungere il seguente:

    «13-bis) Le cessioni di beni di cui all'articolo 2, comma 1, e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3 per le quali il cessionario o committente si obbliga a trasferire, a titolo gratuito, la proprietà dei beni nel termine di trenta giorni dall'acquisto o la fruizione diretta delle prestazioni di servizi, in favore di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS. Per le operazioni suddette, al cedente o prestatore di servizi non si applica il limite alla detrazione di cui all'articolo 19, in deroga al principio generale secondo cui la norma diventa applicabile dal giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, le disposizioni del presente numero producono gli effetti a far data dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020».
27. 010. Gavino Manca.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per servizi di consulenza e ricerca finanziaria)

  1. All'articolo 10, comma 1, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole: «le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari comunque regolate» sono inserite le seguenti: «, le prestazioni di consulenza in materia di investimenti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di ricerca in materia di investimenti, di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato UE 2017/565 e successive modifiche e integrazioni».
27. 011. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

  1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, sono distribuiti agli assistiti dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale in regime di distribuzione per conto con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a), e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal virus SARS-COV-2.
27. 08. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

ART. 28

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

   «1-quinquies. Non sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, né all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle società e all'imposta regionale sulle attività produttive, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del presente decreto legislativo, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle obbligazioni e ai titoli similari emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
28. 1. Melilli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. In deroga a altre disposizioni di legge, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati relativi a finanziamenti concessi in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono interamente deducibili nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di lavoro autonomo del soggetto beneficiario per l'intera durata dei finanziamenti medesimi.
28. 2. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Ai soggetti privati in difficoltà economica, che a causa dell'emergenza sanitaria in atto dimostrino di aver subito una riduzione del loro reddito mensile, gli istituti di credito e le società di credito al consumo provvedono, su richiesta dell'interessato, e per la durata dello stato di emergenza sanitaria, alla sospensione del pagamento delle rate del prestito personale o ad allungare la durata del piano di ammortamento.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità di compensazione a favore degli istituti di credito e delle società di credito al consumo che aderiscono alle misure di cui al comma 1.
28. 01. Labriola.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche al testo unico sulle Società Pubbliche di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016)

  1. In considerazione degli effetti creati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
*28. 02. Angiola.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche al testo unico sulle Società Pubbliche di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016)

  1. In considerazione degli effetti creati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
*28. 08. Pella, Porchietto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche al testo unico sulle Società Pubbliche di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016)

  1. In considerazione degli effetti creati dall'emergenza epidemiologica da COVID- 19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
*28. 011. Pastorino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche al testo unico sulle Società Pubbliche di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016)

  1. In considerazione degli effetti creati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
*28. 013. Topo, Mancini, Buratti, Mura.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

  1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1973, n. 602, le parole «effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento» sono soppresse.
  2. All'articolo 28-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1973, n. 602, dopo le parole «di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto» sono inserite le seguenti: «delle liquidazioni periodiche ed annuali, degli avvisi emessi ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».
  3. Dopo l'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:

Art. 28-sexies.
(Cessione di crediti certificati a fornitori a seguito di accordo transattivo e versamento in compensazioni di crediti, in qualità di co-obbligato, con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi dei contenzioso tributario, delle liquidazioni periodiche ed annuali, degli avvisi emessi ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 54- bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

  1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere ceduti e compensate in qualità di co-obbligati, solo su specifica richiesta del creditore, nei confronti di fornitori, dietro sottoscrizione di scrittura privata registrata, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto, delle liquidazioni periodiche ed annuali degli avvisi emessi ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.
  2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabiliti, entro il 30 giugno 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
28. 03. Buratti, Rotta, Topo.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Incentivi agli utenti di reti di teleriscaldamento a biomassa nei comuni montani)

  1. All'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la voce: «legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12» è soppressa.
28. 04. Plangger.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Incentivi agli utenti di reti di teleriscaldamento a biomassa nei comuni montani)

  1. Alla tabella A, Parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il numero 1-ter) è inserito il seguente:

   «1-quater. Fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa legnosa.».
28. 05. Plangger.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifica al Codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

  1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La stazione appaltante che ha contratti in essere con l'operatore economico, entro 15 giorni dalla comunicazione avanzata dall'impresa, provvederà alla liquidazione straordinaria del 20 per cento del valore residuo contrattuale in favore della stessa.».
28. 06. Aprile.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 28, è aggiunto il seguente:

Art. 28-bis.
(Aiuto alla crescita economica)

  1. Al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e di favorire l'impiego di risorse utili agli investimenti, è incrementata l'aliquota di calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; pertanto, all'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «all'1,3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 6 per cento».
28. 07. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. I soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
28. 09. Siracusano.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-449/17)

  1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è differita al 1° gennaio 2021.
28. 010. Novelli.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni d'urgenza in materia di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico)

  1. Dopo il comma 4-sexies dell'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è inserito il seguente:

   «4-septies. Al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni comunali anche in ragione delle disposizioni di cui al comma 4-bis del presente articolo, la dotazione del Fondo per il concorso finanziano dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, istituito dall'articolo 1, comma 301, legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2020 per coprire i maggiori oneri sostenuti dalle amministrazioni comunali nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
28. 012. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

ART. 29.

  Al comma 3, sostituire le parole: la proroga del termine di cui all'articolo 73, comma 1, con le seguenti: il periodo di sospensione dei termini di cui all'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,.
*29. 4. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Al comma 3, sostituire le parole: la proroga del termine di cui all'articolo 73, comma 1, con le seguenti: il periodo di sospensione dei termini di cui all'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,.
*29. 3. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 3, sostituire le parole: la proroga del termine di cui all'articolo 73, comma 1, con le seguenti: il periodo di sospensione dei termini di cui all'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,.
*29. 1. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

  3-bis. La sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, commi 2 e 21, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende cumulabile in ogni caso con il termine di sospensione previsto dalla procedura di accertamento con adesione.
**29. 8. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

  3-bis. La sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, commi 2 e 21, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende cumulabile in ogni caso con il termine di sospensione previsto dalla procedura di accertamento con adesione.
**29. 2. Della Frera, Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Polidori.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il comma 4 dell'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso.
29. 5. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il comma 4 dell'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

   «4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori sono prorogati al 31 dicembre 2020».
29. 6. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per le Commissioni Tributarie regionali e provinciali, per l'anno 2019, in deroga all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle somme di cui al comma 11 del medesimo articolo 37 avviene tra tutti gli uffici giudiziari, anche in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, sulla base delle dimensioni di ciascun ufficio e del numero di giudici in servizio presso di esso.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: tributario inserire le seguenti: e giudici tributari.
29. 7. Martinciglio, D'Orso.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno)

  1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.
*29. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno)

  1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.
*29. 03. Squeri.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno)

  1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.
*29. 06. Masi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno)

  1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.
*29. 08. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno)

  1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.
*29. 011. Nardi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Esonero da responsabilità per eventuale contagio)

  1. L'impresa che si attiene ai contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché agli specifici protocolli di settore, è esonerata da ogni responsabilità connessa ad eventuali contagi contratti da lavoratori, clienti o altre persone all'interno delle aree aziendali.
**29. 02. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Esonero da responsabilità per eventuale contagio)

  1. L'impresa che si attiene ai contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché agli specifici protocolli di settore, è esonerata da ogni responsabilità connessa ad eventuali contagi contratti da lavoratori, clienti o altre persone all'interno delle aree aziendali.
**29. 07. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Esonero da responsabilità per eventuale contagio)

  1. L'impresa che si attiene ai contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché agli specifici protocolli di settore, è esonerata da ogni responsabilità connessa ad eventuali contagi contratti da lavoratori, clienti o altre persone all'interno delle aree aziendali.
**29. 010. Nardi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di tributi comunali)

  1. I debiti di natura tributaria di competenze degli enti locali, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2019, ovvero in riscossione diretta da parte degli enti locali, sia nella fase accertativa che nella riscossione coattiva, relativi a qualunque tipologia di entrata tributaria, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica mediante il versamento di una somma determinata con apposito regolamento comunale deliberato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
  2. Il regolamento comunale di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio, determina le modalità e i termini per usufruire della definizione agevolata, con particolare riferimento:

   a) alla data entro cui presentare domanda di definizione agevolata;

   b) alla indicazione della scadenza della rata unica o delle ulteriori rate in caso di dilazione;

   c) ai criteri di determinazione della grave e comprovata situazione di difficoltà economica;

   d) all'importo delle somme ridotte, oltre al totale delle sanzioni e degli interessi maturati, calcolate proporzionalmente ai criteri di cui alla lettera c).

  3. Il regolamento di cui al comma 1 deve essere approvato entro il 31 dicembre 2020 e non potrà comunque prevedere una scadenza di pagamento delle rate anteriore al periodo di sospensione delle attività di riscossione e accertativa di cui all'articolo 67 del presente decreto-legge.
  4. Per i debiti affidati all'agente della riscossione, la definizione agevolata, in ogni caso preventivamente approvata con regolamento comunale, seguirà le medesime disposizioni fissate dall'articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, ove compatibili con la tipologia di entrate.
29. 04. Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Obbligo di notificazione a mezzo PEC alle PA)

  1. Al fine di contenere l'accesso agli uffici giudiziari ed in conformità all'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2009, così come già disposto agli articoli 6 e 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui alla legge n. 2 del 2009 (articolo 16 e 16-bis) si fa obbligo a tutte le P.A. di pubblicare, entro il 7 aprile 2020, presso i pubblici registri l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui poter effettuare tutte le notificazioni. La mancata pubblicazione della PEC consentirà la notifica alla PA inadempiente mediante notificazione da effettuarsi all'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario competente.
29. 05. Ferro, Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Speditezza nell'esecuzione dei riparti nelle procedure esecutive immobiliari e rinnovazione degli avvisi di vendita immobiliare)

  1. In deroga alla sospensione di cui all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per quanto riguarda le procedure esecutive immobiliari pendenti alla data del 23 marzo 2020:

   a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il professionista delegato alle operazioni di vendita, ove nominato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 591-bis del codice di procedura civile, provvede alla presentazione di un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione, anche parziale, delle medesime nonché alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione;

   b) non più tardi di quindici giorni dalla ricezione del progetto di ripartizione predisposto dal professionista delegato, ove nominato, ovvero non più tardi di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il giudice dell'esecuzione, nel caso in cui non abbia disposto la delega delle operazioni di vendita ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile, provvede a formare un progetto di distribuzione, anche parziale, delle somme disponibili, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi i creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, del codice di procedura civile ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica, Il progetto di distribuzione parziale non può essere inferiore al 75 per cento delle somme da ripartire.

  2. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, lettera b), possono formulare eventuali osservazioni.
  3. Decorso tale termine, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, ove nominato, ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512 del codice di procedura civile.
  4. Ove il progetto di distribuzione, anche parziale, preveda la ripartizione delle somme disponibili in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, del codice di procedura civile ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, si applica l'articolo 596, comma 3, del codice di procedura civile.
  5. Con riferimento ai tentativi di vendita immobiliare fissati nel periodo di sospensione straordinaria dei termini processuali di cui all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, gli stessi dovranno essere rinnovati, alle stesse condizioni, al termine del periodo di sospensione.
  6. Della rinnovazione del tentativo di vendita di cui al comma 5 verrà dato avviso al pubblico secondo le modalità previste dall'articolo 490 del codice di procedura civile, con esclusione delle forme di pubblicità straordinaria previste all'ultimo comma del predetto articolo.
29. 012. Cavandoli, Centemero, Bitonci, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Speditezza nell'esecuzione dei riparti nelle procedure esecutive immobiliari)

  1. In deroga alla sospensione di cui all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per quanto riguarda le procedure esecutive immobiliari pendenti alla data del 23 marzo 2020:

   a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il professionista delegato alle operazioni di vendita, ove nominato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 591-bis del codice di procedura civile, provvede alla presentazione di un prospetto delle somme disponibili, e un progetto di ripartizione, anche parziale, delle medesime nonché alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione;

   b) non più tardi di quindici giorni dalla ricezione del progetto di ripartizione predisposto dal professionista delegato, ove nominato, ovvero non più tardi di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il giudice dell'esecuzione, nel caso in cui non abbia disposto la delega delle operazioni di vendita ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile, provvede a formare un progetto di distribuzione, anche parziale, delle somme disponibili, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi i creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, del codice di procedura civile ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica. Il progetto di distribuzione parziale non può essere inferiore al 75 per cento delle somme da ripartire.

  2. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, lettera b), possono formulare eventuali osservazioni.
  3. Decorso tale termine, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, ove nominato, ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512 del codice di procedura civile.
  4. Ove il progetto di distribuzione, anche parziale, preveda la ripartizione delle somme disponibili in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, del codice di procedura civile ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, si applica l'articolo 596, comma 3, del codice di procedura civile.
29. 09. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

ART. 30.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «di sanificazione degli ambienti» aggiungere le seguenti: «, dei mezzi».
30. 56. Grippa, Zanichelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

  1. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituto seguente:

«Art. 64.
(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione nel luoghi di lavoro)

   1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, quali misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, e documentate fino ad un massimo di 35.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 75 milioni di euro per l'anno 2020.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

   a) per una quota pari a 50 milioni ai sensi dell'articolo 126.

   b) per una quota pari a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo economico».
*30. 1. Bordo, Pezzopane.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

  1. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituto seguente:

«Art. 64.
(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione nel luoghi di lavoro)

   1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, quali misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, e documentate fino ad un massimo di 35.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 75 milioni di euro per l'anno 2020.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

   a) per una quota pari a 50 milioni ai sensi dell'articolo 126.

   b) per una quota pari a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo economico».
*30. 2. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

  1. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituto seguente:

«Art. 64.
(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione nel luoghi di lavoro)

   1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, quali misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, e documentate fino ad un massimo di 35.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 75 milioni di euro per l'anno 2020.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

   a) per una quota pari a 50 milioni ai sensi dell'articolo 126.

   b) per una quota pari a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo economico».
*30. 3. Migliore, Ungaro, Mor.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

  1. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituto seguente:

«Art. 64.
(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione nel luoghi di lavoro)

   1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, quali misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, e documentate fino ad un massimo di 35.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 75 milioni di euro per l'anno 2020.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

   a) per una quota pari a 50 milioni ai sensi dell'articolo 126.

   b) per una quota pari a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo economico».
*30. 4. D'Attis, Barelli, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

  1. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituto seguente:

«Art. 64.
(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione nel luoghi di lavoro)

   1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, quali misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, e documentate fino ad un massimo di 35.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 75 milioni di euro per l'anno 2020.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

   a) per una quota pari a 50 milioni ai sensi dell'articolo 126.

   b) per una quota pari a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo economico».
*30. 5. Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito dal seguente:

   «1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti biologici, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 80 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro nonché delle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, sostenute e documentate fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi da ripartire” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
30. 6. Baldini.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascuna sede operativa e unità locale, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
30. 7. Moretto, Mor, Bendinelli.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'imprese, arte o professione, ivi compresa l'attività di spettacolo dal vivo, l'attività cinematografica, l'attività teatrale, l'attività sportiva, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascuna sede operativa e unità locale, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ed agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza personale, quali l'acquisto del body scanner e degli strumenti di rilevazione della temperatura corporea, le spese per attività di consulenza, la formazione dei dipendenti ove necessaria e le spese per la sanificazione di strumenti di lavoro di soggetti terzi o dati in dotazione, comodato o concessione a soggetti terzi.
30. 8. Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: nei luoghi di lavoro aggiungere le seguenti: e la messa in sicurezza di questi ultimi sotto il profilo igienico-sanitario;

   b) dopo le parole: di dispositivi di protezione individuale aggiungere le seguenti: , di apparecchiature in grado di garantire la pulizia, la disinfezione e la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro;

   c) dopo le parole: di sicurezza interpersonale aggiungere le seguenti: nonché per la certificazione di conformità dei locali commerciali/alle misure igienico-sanitarie prescritte.
30. 9. Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, dopo le parole: nei luoghi di lavoro, inserire le seguenti: ivi compresi quelli dove si svolgono servizi di interesse pubblico.
30. 21. Ilaria Fontana.

  Al comma 1, dopo le parole: nei limiti di spesa complessivi ivi previsti aggiungere le seguenti: incrementate di 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'onere di cui al comma 1 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
30. 28. Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale con le seguenti: per l'acquisto dei dispositivi medici, di protezione individuale per la sterilizzazione di attrezzature e di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, nonché per lo smaltimento dei rifiuti speciali durante l'emergenza.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 64, comma 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «50 milioni» sono sostituite con le seguenti: «100 milioni».
30. 15. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, dopo le parole: per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale aggiungere le seguenti: , di apparecchiature in grado di garantire la pulizia, la disinfezione e la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
*30. 16. Lollobrigida, Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, dopo le parole: per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale aggiungere le seguenti: , di apparecchiature in grado di garantire la pulizia, la disinfezione e la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
*30. 26. Fassina, Pastorino.

  Al comma 1, dopo le parole: per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale aggiungere le seguenti: , di apparecchiature in grado di garantire la pulizia, la disinfezione e la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
*30. 27. Cattaneo, Martino, Baratto, Giacometto, Porchietto, Giacomoni, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, dopo le parole: per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale aggiungere le seguenti: , di apparecchiature in grado di garantire la pulizia, la disinfezione e la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
*30. 33. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la parola: lavoratori aggiungere le seguenti: e tutti coloro che fanno ingresso nei locali aziendali.
**30. 20. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, dopo la parola: lavoratori aggiungere le seguenti: e tutti coloro che fanno ingresso nei locali aziendali.
**30. 32. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la parola: lavoratori aggiungere le seguenti: e tutti coloro che soggiornano nei locali aziendali.
*30. 11. Moretto, Mor, Bendinelli.

  Al comma 1, dopo la parola: lavoratori aggiungere le seguenti: e tutti coloro che soggiornano nei locali aziendali.
*30. 17. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, dopo la parola: lavoratori aggiungere le seguenti: e tutti coloro che soggiornano nei locali aziendali.
*30. 22. Masi.

  Al comma 1, dopo la parola: lavoratori aggiungere le seguenti: e tutti coloro che soggiornano nei locali aziendali.
*30. 25. Squeri.

  Al comma 1, dopo la parola: lavoratori aggiungere le seguenti: e tutti coloro che soggiornano nei locali aziendali.
*30. 57. Nardi, Pezzopane.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: inclusi gli strumenti per la rilevazione della temperatura corporea.
**30. 12. Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Polidori, Della Frera.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: inclusi gli strumenti per la rilevazione della temperatura corporea.
**30. 13. Tarantino, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla, Gava, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: inclusi gli strumenti per la rilevazione della temperatura corporea.
**30. 14. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: inclusi gli strumenti per la rilevazione della temperatura corporea.
**30. 29. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quali l'acquisto di body scanner e degli strumenti di rilevazione della temperatura corporea, le spese per attività di consulenza, la formazione dei dipendenti ove necessaria e le spese per la sanificazione di strumenti di lavoro di soggetti terzi o dati in dotazione/comodato/concessione a soggetti terzi.
30. 37. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: webcam, webaround portable e programmi di video conferenza.
30. 23. Cavandoli, Covolo, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per l'acquisto di tamponi e test sierologici per la rilevazione di contagio da COVID-19 effettuati da personale sanitario indicato dal datore di lavoro.
30. 24. Invidia, Sut, Zanichelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per la sistemazione in sicurezza ai fini della prevenzione COVID-19, di locali adeguati, ostelli, ed altre strutture atte al pernottamento e alla ricettività di lavoratori stagionali del settore agricolo per i periodi di raccolta, e per l'adeguamento di strutture agrituristiche e fattorie didattiche allo scopo di fornire servizi utili alla riapertura in sicurezza di scuola e servizi per l'infanzia.
30. 10. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per le spese di sanificazione dei condomini.
30. 30. Labriola.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si dispone l'ampliamento della platea dei beneficiari della suddetta agevolazione anche agli enti e alle organizzazioni del terzo settore.
30. 31. Fusacchia.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
*30. 34. Moretto, Bendinelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
*30. 38. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
*30. 42. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 trova applicazione, per le spese sostenute nell'anno 2020, in misura incrementata di un ulteriore 50 per cento in caso di acquisto di dispositivi non monouso certificati a norma Uni EN 14683:2019.
30. 44. Ilaria Fontana.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Allo scopo di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto altresì un credito d'imposta pari al 30 per cento per le spese documentate per l'acquisto di strumenti di sanificazione nella misura massima di 800 euro per ogni beneficiario nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
30. 43. Trizzino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di incentivare l'apertura di asili nido aziendali volti a favorire l'armonizzazione tra lavoro e genitorialità, il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute per il periodo d'imposta 2020 per l'allestimento e l'acquisto di attrezzature idonee alla predisposizione dei servizi educativi aziendali per l'infanzia, per l'acquisto di dispositivi di sicurezza idonei a proteggere i bambini e gli educatori, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per il salario del personale in servizio presso i medesimi servizi educativi.
*30. 19. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di incentivare l'apertura di asili nido aziendali volti a favorire l'armonizzazione tra lavoro e genitorialità, il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute per il periodo d'imposta 2020 per l'allestimento e l'acquisto di attrezzature idonee alla predisposizione dei servizi educativi aziendali per l'infanzia, per l'acquisto di dispositivi di sicurezza idonei a proteggere i bambini e gli educatori, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per il salario del personale in servizio presso i medesimi servizi educativi.
*30. 58. Vanessa Cattoi, Murelli, Cavandoli, Covolo, Andreuzza, Panizzut, Boldi, Giaccone, Eva Lorenzoni, Centemero, Tiramani, Paternoster.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Allo scopo di incentivare la pulizia e la disinfezione degli ambienti di lavoro, quali misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.».
**30. 35. Moretto, Mor, Bendinelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Allo scopo di incentivare la pulizia e la disinfezione degli ambienti di lavoro, quali misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.».
**30. 39. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Allo scopo di incentivare la pulizia e la disinfezione degli ambienti di lavoro, quali misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.».
**30. 41. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 64, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole «50 per cento» sono sostituite con le parole «100 per cento», le parole «20.000 euro» sono sostituite dalle parole «40.000 euro» e le parole «50 milioni» sono sostituite dalle parole «100 milioni».
  1-ter. L'articolo 64, comma 3, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito dal seguente: «3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede; a) per una quota pari a 50 milioni ai sensi dell'articolo 126; b) per una quota pari a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.».
30. 46. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la parola «20.000» è sostituita dalla seguente: «60.000».
30. 51. Colletti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al comma 1, articolo. 64, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole «20.000 euro» sono sostituite con le parole: «50.000 euro»;

   b) le parole «50 milioni di euro» sono sostituite con le parole: «100 milioni di euro»;

  1-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, si provvede:

   a) per 20 milioni, mediante corrispondente riduzione per il 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze;

   b) per 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
30. 53. Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al comma 1, le parole «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni».
30. 40. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di servizi, software o l'impiego di piattaforme digitali finalizzate allo svolgimento delle riunioni e delle assemblee ai sensi degli articoli 73, comma 4, e 106 del medesimo decreto.
*30. 18. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di servizi, software o l'impiego di piattaforme digitali finalizzate allo svolgimento delle riunioni e delle assemblee ai sensi degli articoli 73, comma 4, e 106 del medesimo decreto.
*30. 36. Benamati, Buratti, Pezzopane.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di servizi, software o l'impiego di piattaforme digitali finalizzate allo svolgimento delle riunioni e delle assemblee ai sensi degli articoli 73, comma 4, e 106 del medesimo decreto.
*30. 45. Pastorino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di servizi, software o l'impiego di piattaforme digitali finalizzate allo svolgimento delle riunioni e delle assemblee ai sensi degli articoli 73, comma 4, e 106 del medesimo decreto.
*30. 47. Bellucci, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Nei cantieri temporanei o mobili, di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di opere e lavori pubblici in corso di esecuzione a far data dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, di cui alla delibera dei Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, gli oneri di sicurezza a carico delle imprese esecutrici ed i relativi costi, di cui all'allegato XV, numero 4.1, di cui al medesimo decreto legislativo, nonché i relativi maggiori corrispettivi per le prestazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, determinati ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, sono rinvenuti nella voce «Imprevisti» del Quadro Economico di progetto. Qualora non fosse possibile inserire detti oneri nella voce «Imprevisti» si provvede alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso di opere pubbliche e lavori pubblici in fase di progettazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli oneri di cui al primo periodo sono inseriti nel Quadro Economico di progetto. Per i lavori privati in corso di esecuzione, gli oneri di cui al primo periodo sono definiti, quantificati e integrati nel relativo contratto.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni in materia di oneri per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
30. 48. Deiana.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
30. 49. Fiorini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'importo di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale è incrementato di 50 milioni di euro.
30. 50. Ilaria Fontana.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60 per cento del canone concordato con il locatore, sia per affitti di immobili che per affitti di rami d'azienda, in favore di imprese commerciali che hanno registrato a far data dal mese di marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020 cali di fatturato rispetto all'esercizio precedente. Si applica il comma 2-bis dell'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020.
30. 52. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È riconosciuto un credito di imposta nella misura dell'80 per cento del canone di locazione ad uso abitativo risultante da contratto regolarmente registrato, riferito ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 ai proprietari di immobili che non abbiano percepito il canone di locazione pur restando in essere il contratto stesso. Si applica il comma 2-bis dell'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020.
30. 54. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. II credito di imposte disciplinato dall'articolo 65, commi 1 e 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, è esteso fino al mese di luglio 2020.
30. 55. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

  1. Al fine di estendere il riconoscimento del credito d'imposta per il pagamento dell'affitto, di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche ai mesi di aprile e maggio 2020 e a tutti gli immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, al comma 1 del medesimo articolo, le parole: «dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammontare dei canoni di locazione, relativi ai mesi da marzo a maggio 2020, di immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa».
30. 014. Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta per botteghe, negozi e studi professionali»;

    2) al comma 1:

   a) dopo le parole: «attività d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «arti, o professioni»;

   b) le parole: «del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività.»;

   c) è aggiunto infine il seguente periodo: «Il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Art. 30-ter.
(Credito d'imposta per riduzione canone di locazione)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili o aziende che riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordata per ciascun mese.
  2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
30. 021. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per canoni di affitto immobili strumentali aziende vitivinicole e olivicole)

  1. Dopo l'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato il seguente:

«Art. 65-bis.
(Credito d'imposta per canoni di affitto di immobili strumentali delle aziende vitivinicole e olivicole)

   1. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 65 si applica altresì per l'ammontare dell'intera annualità del 2020 ai terreni e fabbricati, appartamenti a qualsiasi categoria catastale ed anche aventi destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività delle imprese vitivinicole e olivicole.
   2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Art. 30-ter.
(Credito d'imposta per le accise pagate dalle aziende vitivinicole e olivicole in relazione alle utenze di energia elettrica e gas)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese di produzione del settore vitivinicolo ed olivicolo è riconosciuto, per gli anni 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare delle accise pagate da dette imprese nelle forniture di gas naturale ed energia elettrica.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito al fine delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
30. 022. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per immobili strumentali per natura)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «esercenti attività d'impresa» sono sostituite con le seguenti: «che, in qualità di locatari, sono titolari di un contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo»;

   b) al comma 1, le parole: «relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite con le seguenti: «relativo ai mesi di marzo ed aprile 2020, di immobili strumentali per natura, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni»;

   c) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Il credito d'imposta si applica anche alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, purché vi sia stata una riduzione del fatturato pari almeno il 50 per cento per ciascuno dei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi della precedente annualità».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 1.500 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 024. Fiorini, Spena.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Estensione del credito d'imposta per negozi dei centri commerciali)

  1. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «dei canoni di locazione e gli affitti di rami d'azienda, relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, di Immobili rientranti nella categoria catastale C/1 e D/8».
30. 050. Buratti, Topo.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta attività commerciali)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «al mese di marzo» sono sostituite con le seguenti: «ai mesi di marzo e aprile» sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, a condizione che siano destinati all'esercizio nei confronti del pubblico di attività di prestazione di servizi e/o para-commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e/o di vendita di beni al dettaglio, anche se censiti nella categoria catastale D/8»;

   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 è riconosciuto anche in relazione ai canoni relativi a contratti di affitto di azienda o di rami di azienda che, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 35, comma 10-quater, del decreto-legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assimilati alle locazioni di fabbricati ai fini dell'applicazione delle imposte indirette. In ogni caso, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile, il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 è riconosciuto quando la parte prevalente dei canoni è destinata alla remunerazione dell'uso di immobili inclusi nelle categorie catastali di cui al precedente comma 1.
   1-ter. In accordo tra le parti contraenti, il credito d'imposta può essere attribuito al locatore ed imputato, esclusivamente al valore nominale, in conto pagamento del canone, al momento della corresponsione del canone stesso».

   c) Al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «senza limiti di importo, anche nell'ipotesi di cui al comma 1-ter».

  2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 059. Centemero, Saltamartini, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per botteghe e negozi, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire le parole: «al mese di marzo» con le seguenti: «ai mesi di marzo, aprile e maggio»;

   b) al comma 1, dopo le parole: «nella categoria catastale C/1» aggiungere le seguenti: «, C/2 e C/3».
*30. 064. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per botteghe e negozi, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire le parole: «al mese di marzo» con le seguenti: «ai mesi di marzo, aprile e maggio»;

   b) al comma 1, dopo le parole: «nella categoria catastale C/1» aggiungere le seguenti: «, C/2 e C/3».
*30. 068. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al credito d'imposta sugli affitti degli immobili strumentali all'attività d'impresa)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «immobili strumentali all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applica ai soggetti che, con riferimento al periodo d'imposta 2019 hanno svolto esclusivamente un'attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020».
**30. 065. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al credito d'imposta sugli affitti degli immobili strumentali all'attività d'impresa)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «immobili strumentali all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applica ai soggetti che, con riferimento al periodo d'imposta 2019 hanno svolto esclusivamente un'attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020».
**30. 067. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Estensione del credito di imposta per locazione agli immobili adibiti ad attività commerciale)

  1. All'articolo 65, dei decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica dell'articolo le parole: «botteghe e negozi» sono sostituite dalle seguenti: «gli immobili adibiti ad attività commerciali»;

   b) al comma 1, le parole: «, relativo al mese di marzo 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «, anche sotto forma di affitto di ramo d'azienda, relativo a ciascun mese di sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, nonché un credito d'imposta nella misura dei 30 per cento dell'ammontare del canone di locazione, anche sotto forma di affitto di ramo d'azienda, relativo ai due mesi successivi alla cessazione dell'efficacia dei suddetti provvedimenti,»;

   c) al comma 1, le parole: «di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti «in relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1 C/2 e D/8»;

   d) al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono aggiunte le seguenti: «o decorrere dal mese successivo al pagamento del canone di locazione».
30. 010. Buratti, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Potenziamento del credito d'imposta per botteghe e negozi)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) alla rubrica dell'articolo le parole: «botteghe e negozi» sono sostituite dalle seguenti: «gli immobili adibiti ad attività commerciali»;

   b) al comma 1, le parole: «, relativo al mese di marzo 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «, anche sotto forma di affitto di ramo d'azienda, relativo a ciascun mese di sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, nonché un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare del canone di locazione, anche sotto for ma di affitto di ramo d'azienda, relativo ai due mesi successivi alla cessazione dell'efficacia dei suddetti provvedimenti,»;

   c) al comma 1, le parole: «di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e D/8».
30. 0156. Zardini, Benamati.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Estensione del credito d'imposta locazioni agli studenti fuori sede)

  1. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche alle locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 per contratti stipulati a favore di studenti fuori sede.
30. 073. Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo le parole: «attività d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «arti, o professioni» le parole: «del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività»;

   b) al medesimo comma è aggiunto infine il seguente periodo: «Il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

   c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta per botteghe, negozi, e studi professionali».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, dei decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
30. 075. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica è sostituita dalla seguente «Credito d'imposta per botteghe, negozi e studi professionali»;

   b) al comma 1:

    1) dopo le parole: «attività d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «arti, o professioni»;

    2) le parole: «del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività.»;

    3) è aggiunto infine il seguente periodo: «Il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
*30. 078. Dal Moro, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica è sostituita dalla seguente «Credito d'imposta per botteghe, negozi e studi professionali»;

   b) al comma 1:

    1) dopo le parole: «attività d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «arti, o professioni»;

    2) le parole: «del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività.»;

    3) è aggiunto infine il seguente periodo: «Il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
*30. 0114. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica è sostituita dalla seguente «Credito d'imposta per botteghe, negozi e studi professionali»;

   b) al comma 1:

    1) dopo le parole: «attività d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «arti, o professioni»;

    2) le parole: «del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività.»;

    3) è aggiunto infine il seguente periodo: «Il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
*30. 0118. Gavino Manca, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica è sostituita dalla seguente «Credito d'imposta per botteghe, negozi e studi professionali»;

   b) al comma 1:

    1) dopo le parole: «attività d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «arti, o professioni»;

    2) le parole: «del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività.»;

    3) è aggiunto infine il seguente periodo: «Il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
*30. 0122. Nardi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta attività commerciali)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri locatari a fronte di una corrispondente riduzione del canone di locazione mensile».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
30. 080. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per botteghe e negozi)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65.
(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività economiche o commerciali, arti o professioni è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, corrisposto in relazione ai mesi aprile e maggio 2020, di immobili strumentali siti in Italia e rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, concessi in locazione o compresi in aziende oggetto di affitto.
   2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   3. I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta cui al presente articolo ne danno comunicazione al proprietario dell'immobile.
   4. I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta di cui al presente articolo non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di (I) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone, (ii) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto, ovvero (iii) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della legge del 27 luglio 1978, n. 392.
   5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito anche alle persone fisiche non imprenditori o esercenti arti e professionisti che occupano a titolo di abitazione principale o residenza un immobile in locazione a condizione che abbiano dichiarato ai fini IRPEF nel periodo d'imposta 2019 un reddito imponibile complessivo inferiore a euro 20.000 e questo reddito si sia ridotto di almeno 1/3 nel periodo d'imposta 2020 per cause imputabili all'emergenza epidemiologica dal COVID-19. Il credito d'imposta non si applica nel caso in cui la classificazione catastale dell'immobile in locazione rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9».
30. 085. Rotta.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Esenzione da IMU e riduzione dei canoni di locazione per fabbricati strumentali e residenziali)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente:

«Art. 65.
(Esenzione da IMU e riduzione dei canoni di locazione per fabbricati strumentali e residenziali)

   1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.
   2. Ai conduttori degli immobili indicati nel comma 1 del presente articolo e agli affittuari di aziende che li comprendano spetta una riduzione del canone per la locazione di detti immobili o l'affitto di dette aziende per l'anno 2020 in misura pari all'IMU esentata al locatore ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione agli stessi immobili o alle porzioni di immobili oggetto di locazione o comprese nell'affitto, ai sensi del comma 1 del presente articolo. I relativi contratti di locazione o affitto di azienda sono integrati di conseguenza ai sensi dell'articolo 1339 del Codice Civile. La riduzione del canone si applica in ragione d'anno in proporzione ai canoni dovuti dal locatore e corrisposti al proprietario e viene imputata convenzionalmente ai canoni dovuti per primi in ordine temporale dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero se successivo dalla data di efficacia del contratto di locazione. Il proprietario comunica al conduttore e agli affittuari l'importo attribuibile in diminuzione del canone di locazione.
   3. La presente disposizione non si applica ai fabbricati relativi alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
   4. I conduttori e gli affittuari che beneficiano delle riduzioni di canone di cui al presente articolo non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di (i) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone, (ii) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto, ovvero (iii) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della legge del 27 luglio 1978, n. 392.
   5. L'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1 si applica anche agli immobili residenziali non rientranti nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 oggetto di locazione a persone fisiche che abbiano stabilito negli stessi immobili la loro abitazione principale qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente a causa della emergenza epidemiologica. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per I suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione. Ai conduttori e affittuari si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4».
30. 086. Rotta, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Dopo l'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 65-bis.
(Credito d'imposta per scuole di danza)

   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione della danza privata è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento.
   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».
30. 033. Mollicone, Frassinetti, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito di imposta per spese di riavvio delle attività professionali)

  1. Al fine di sostenere la ripresa dell'attività delle professioni intellettuali in seguito alla sospensione per effetto delle misure di contenimento del contagio dell'epidemia da COVID-19, e garantire un flusso di cassa utile a soddisfare il fabbisogno finanziario per la restituzione degli eventuali prestiti contratti per far fronte a tutti i costi comunque sostenuti nel periodo all'emergenza, ai soggetti esercenti attività libero professionali per le quali è necessaria l'iscrizione ad albi ed ordini è garantito un credito di imposta pari all'80 per cento di tali costi, purché siano inerenti all'attività.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è irrilevante ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sui redditi e per l'imposta regionale sulle attività produttive ed è ripartito in sei quote annuali di pari importo a valersi sulle imposte il cui termine di pagamento sia in scadenza a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. In caso di incapienza, il credito di imposta non utilizzato può essere portato in compensazione di altre imposte, contributi previdenziali e di ogni altra somma dovuta a Stato, regioni ed enti previdenziali.
30. 017. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Incentivi fiscali per la stipula di accordi di riduzione del canone di locazione)

  1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione del presente decreto, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto un accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata COVID-19 ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali, professionali ed industriali può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento.
  2. In caso di stipula di accordi finalizzati alla riduzione, anche temporanea, del canone di locazione, è riconosciuta una riduzione del 25 per cento dell'imposta municipale sugli immobili dovuta in relazione ai fabbricati a qualsiasi destinazione e di qualsiasi categoria.
  3. Le parti, nella stipula degli accordi di cui al comma 2, potranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività, che controfirmano l'accordo attestandone la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978, n. 392 ed al presente decreto-legge; l'attestazione è condizione per la sola applicazione dei benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2.
  4. Ai fini della validità, gli accordi di cui al comma 2 dovranno essere stipulati in forma scritta e dovranno essere oggetto di registrazione in forma telematica; la registrazione costituisce condizione necessaria per usufruire dei benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2 ed è esente dal pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo.
  5. Nel caso in cui le parti non fossero abilitate alla registrazione telematica, è ammessa la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria ed esclusivamente a mezzo PEC, di copia dell'accordo stesso in formato PDF firmato digitalmente da entrambe le parti ovvero – se sprovviste di strumenti per l'apposizione di firma digitale – con riproduzione del contenuto dell'accordo all'interno del corpo del messaggio PEC.
  6. I benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2 non sono applicabili ai contratti stipulati dopo la data del 31 gennaio 2020, nonché ai contratti stipulati tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, in corso di validità alla data del 1° gennaio 2020, non scaduti, che le parti abbiano interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale prevista.
  7. Le minori entrate dei comuni in conseguenza di quanto previsto dal comma 2, è compensato con un corrispondente incremento del trasferimento dovuto dallo Stato in relazione al Fondo istituito con l'articolo 1, comma 380, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
30. 018. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per riduzione canone di locazione)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili o aziende che riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordato per ciascun mese.
  2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
30. 076. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per riduzione canone di locazione)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili o aziende che riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordata per ciascun mese.
  2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 dei decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
30. 079. Dal Moro.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per riduzione canone di locazione)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili o aziende che riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordata per ciascun mese.
  2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
*30. 0113. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per riduzione canone di locazione)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili o aziende che riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordata per ciascun mese.
  2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
*30. 0123. Nardi.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Al fine di attutire gli effetti negativi delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai liberi professionisti titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020 è riconosciuta la facoltà di non provvedere al pagamento del canone di locazione dell'immobile dove è esercitata l'attività professionale, nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile, relativo al mese di marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, a fronte del riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo in favore del locatore.
  2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Per il mancato pagamento del canone di locazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 in materia di inadempimento del conduttore.
30. 0107. Lacarra.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta sulle locazioni)

  1. Al fine di attutire gli effetti negativi delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle società di charter nautico titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020 è riconosciuta la facoltà di non provvedere al pagamento del canone di locazione ovvero i contratti di ormeggio dove è esercitata l'attività, nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile, relativo al mese di marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, a fronte del riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo in favore del locatore.
  2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Per il mancato pagamento del canone di locazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 in materia di inadempimento del conduttore.
30. 0117. Gavino Manca, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta in favore dei locatori che hanno concesso una riduzione del canone)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori che per i singoli mesi di marzo, aprile e maggio 2020 abbiano concesso ai propri conduttori una riduzione del canone di locazione almeno pari al 30 per cento è riconosciuto un credito d'imposta di pari importo fino ad un massimo di 300 euro per ciascuno dei predetti mesi.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
30. 023. Fiorini.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per canone locazione ad uso impresa e studi professionali)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di sostenere i titolari di attività economiche, il credito d'imposta sui contratti regolari di locazione di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è riconosciuto ai soggetti proprietari di immobili, fabbricati e locali che abbiano concesso in locazione al conduttore, le unità immobiliari ad uso di attività d'impresa, ad uso di vendita di beni e di servizi al pubblico e ad uso di studi professionali, al fine di garantire al conduttore una riduzione immediata del canone di affitto pari al credito d'imposta che spetterebbe al proprietario per l'intera durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
30. 040. Amitrano, Villani.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

  1. Il canone di locazione relativo al nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.
  2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 066. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

  1. Ai soggetti esercenti attività di impresa con domicilio fiscale nella propria regione di residenza alla data del 31 dicembre 2019 e in possesso di un contratto di locazione per uso non abitativo regolarmente registrato, che abbiano avuto, a far data dal 9 marzo 2020 e fino alla conclusione del periodo emergenziale un fatturato medio giornaliero inferiore di oltre il 50 per cento rispetto alla media giornaliera annua, verrà erogato un contributo a fondo perduto per il pagamento dei canoni di locazione dei mesi di marzo, aprile e maggio nella misura del 40 per cento dell'importo del canone mensile.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 063. Minardo, Raffaelli, Cavandoli, Covolo, Alessandro Pagano, Paternoster.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia d'immobili commerciali dati in locazione)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
   6-ter. Nei rapporti contrattuali, aventi ad oggetto la detenzione, la concessione in uso e la locazione di immobili ad uso commerciale e professionale, posti in essere anche in dipendenza di contratti di affitto di azienda o di ramo di azienda, di vendita con patto di riservato dominio, nonché di concessione per utilizzo di spazi all'interno dei mercati all'ingrasso e dei centri agroalimentari, si presume, l'esclusione della responsabilità del debitore in caso di mancato, ritardato o inesatto adempimento anche secondo quanto previsto dal precedente comma 6-bis.
   6-quater. Nei casi previsti dal precedenti commi 6-bis e 6-ter, il pagamento delle somme di denaro dovute è comunque effettuato, anche informa dilazionata, entro i 12 mesi successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza. Nel periodo in cui sono sospese le erogazioni delle somme dovute è contestualmente sospesa la escussione delle eventuali garanzie contrattualmente previste per il mancato pagamento delle suddette somme.
   6-quinquies. In base alla presunzione di cui al comma 6-ter, le somme eventualmente non percepite, derivanti dai contratti di cui al medesimo comma, non concorrono a formare il reddito complessivo del locatore nel periodo d'imposta di riferimento. Gli stessi redditi, percepiti entro i 12 mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, sono assoggettati, nel periodo d'imposta di riferimento, a tassazione separata con applicazione di aliquota del 10 per cento».
30. 070. Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Sospensione dell'avvio delle procedure di sfratto per le locazioni commerciali)

  1. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Relativamente gli immobili ad uso non abitativo, sono sospesi fino al 1° settembri 2020 i procedimenti di intimazione di sfratto per morosità di cui all'articolo 658 codice di protezione civile in relazione ai canoni non pagati nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2020 e il mese di agosto 2020».
30. 074. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

  30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Possono usufruire delle credito di imposta di cui al comma 1 del presente articolo, per gli immobili scolastici, gli enti no profit comprese le associazioni, le fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le cooperative sociali, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48 comma 1, e delle scuole paritarie».
30. 06. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Dopo l'articolo, 30 aggiungere il seguente articolo:

Art. 30-bis.
(Credito di imposta a favore degli Enti del Terzo Settore)

  1. Alle organizzazioni del Terzo Settore come definite dall'articolo 61, comma 2, lettera r) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in ragione del ruolo di utilità sociale svolto dalle stesse, si riconosce un credito di imposta rapportato alla base imponibile sociale del personale assunto a tempo indeterminato in riduzione dei costi di contribuzione a carico datoriale o dei tributi IRES o IRAP, con opzione di scelta in capo alle organizzazioni interessate.
30. 037. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Estensione agli enti non commerciali delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio)

  1. Al comma 1 dell'articolo 147 e al comma 4 dell'articolo 151, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la detrazione di cui all'articolo 16-bis».
30. 054. Buratti.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Contributo in favore delle ONLUS per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione)

  1. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che hanno regolarmente svolto la propria attività statutaria durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, è riconosciuto un contributo nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate nell'anno 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale fino ad un massimo di 1000 euro per ciascun ente, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede nei limiti delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
30. 044. Alaimo.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Fondo a sostegno delle RSA e centri diurni)

  1. Al fine di recuperare le somme relative all'acquisto di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, nonché di sopperire alle minori entrate derivanti dai mancati ricoveri delle residenze socio-sanitarie per anziani e per disabili psichici e dalla chiusura temporanea dei centri diurni, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo a sostegno degli operatori delle RSA – residenze socio-sanitarie per anziani e disabili psichici, degli istituti socio-sanitari e dei centri diurni.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, è prevista a favore del Fondo di cui al comma precedente una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa europea, allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza connessa all'infezione epidemiologica COVID-19.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione di entrata in vigore della legge del presente decreto, sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2 e i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
30. 045. Comaroli, Garavaglia, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure fiscali in favore degli enti non commerciali)

  1. Al comma 3 dell'articolo 143, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «l-bis) I proventi conseguiti nello svolgimento di attività commerciali svolte in attuazione degli scopi istituzionali e quelle direttamente connesse. La disposizione di cui alla presente lettera si applica a condizione che nell'atto costitutivo o statuto dell'ente non commerciale sia previsto il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge».
30. 055. Buratti.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e agli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
*30. 083. Lupi, Gadda.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e agli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
*30. 0104. Gadda, Lupi, Moretto.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere al fine di ridurre i rischi del contagio da COVID-19 e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico ai fini del superamento dell'emergenza economica)

  1. Al fine di consentire l'adeguamento delle strutture ricettive finalizzato per ridurre i rischi di contagio del COVID-19, e l'adeguamento della qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche nell'ottica del superamento dell'emergenza economica, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2018 è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per il successivo, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 1.600.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma successivo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 3 del presente articolo, secondo le modalità ivi previste.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al comma 2 comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il credito di imposta è altresì riconosciuto nel caso di acquisto di complessi edilizi residenziali da parte dei soggetti, o dei gruppi societari, di cui al precedente comma 1 per la successiva trasformazione in strutture ricettive, nonché per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, e per tutte le spese di adeguamento delle strutture finalizzate alla riduzione del rischio di diffusione del contagio da COVID-19, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, con riferimento, in particolare, a:

   a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;

   b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

   c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

   d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;

   e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

  4. L'utilizzo credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo a partire dall'anno 2021.
  5. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  6. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:

   a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;

   b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

   c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

   d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;

   e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

  7. Per le disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
30. 0158. Lotti.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere al fine di ridurre i rischi del contagio da COVID-19 e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico ai fini del superamento dell'emergenza economica)

  1. Al fine di consentire l'adeguamento delle strutture ricettive finalizzato per ridurre i rischi di contagio del COVID-19, e l'adeguamento della qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche nell'ottica del superamento dell'emergenza economica, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2018 è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 1.600.000 di euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma successivo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo. 2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 3 del presente articolo, secondo le modalità ivi previste.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al comma 2 comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il credito di imposta è altresì riconosciuto nel caso di acquisto di complessi edilizi residenziali da parte dei soggetti, o dei gruppi societari, di cui al precedente comma 1 per la successiva trasformazione in strutture ricettive, nonché per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, e per tutte le spese di adeguamento delle strutture finalizzate alla riduzione del rischio di diffusione del contagio da COVID-19, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, con riferimento, in particolare, a:

   a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;

   b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

   c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

   d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;

   e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

  4. L'utilizzo credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo a partire dall'anno 2021.
  5. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  6. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerta con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:

   a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;

   b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

   c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

   d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;

   e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
30. 077. Lotti, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Incentivi ai Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) e alla riqualificazione energetica delle strutture turistico-ricettive)

  1. Per favorire!a riqualificazione energetica e l'adeguamento igienico-sanitario delle strutture turistico-ricettive, anche mediante Dispositivi per la Protezione Collettiva (DPC) necessari per sicurezza sanitaria di tali strutture, la detrazione di cui ai commi da 344 a 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è riconosciuta nella misura del 100 per cento delle spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2022, entro un limite massimo di 200.000 euro, per interventi nelle singole unità immobiliari. Tale detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Le spese ammesse in detrazione includono sia i costi per i lavori edili necessari per l'intervento di riqualificazione energetica e di adeguamento igienico-sanitario, sia quelli per realizzare tali interventi e acquisire la certificazione di cui al comma 2.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro della salute entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie di spesa eleggibili quali Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) ad integrazione delle tipologie di spesa previste a norma dei commi da 344 a 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le modalità per la concessione, alle strutture turistico-ricettive che abbiano eseguito interventi di adeguamento igienico-sanitario, della Certificazione Sanitaria per DPC entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
30. 041. Grimaldi.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure per incentivare il turismo)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, nonché incentivare il turismo in Italia, è riconosciuto, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per tutto l'anno 2021, una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche del 19 per cento delle spese di pernottamento in strutture turistiche e alberghiere fino ad un massimo di 500 euro per ciascun beneficiario.
30. 053. Lovecchio.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Salvaguardia imprese turistiche)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

   «4.Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le imprese che alla data del 29 febbraio 2020 non abbiano ricevuto formale revoca delle relative esposizioni debitorie da parte dall'istituto di credito».
30. 072. Navarra, Nardi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU per i fabbricati non utilizzabili a causa dei provvedimenti di sospensione delle attività economiche)

  1. Per il periodo d'imposta 2020, la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è ridotta del 50 per cento in favore degli immobili adibiti ad attività di ristorazione rientranti nelle categorie catastali C/1 e D/8, nonché degli alberghi rientranti nella categoria catastale D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento a causa della crisi epidemiologica di COVID-19.
30. 0140. Zardini, Benamati, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per l'innovazione culturale e turistica)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, è riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti effettuati nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi culturali e turistici da parte di imprese e reti di imprese in collaborazione con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato.
  2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione dei beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  3. Sono considerati ammissibili al credito d'imposta:

   a) gli investimenti per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, culturali o turistici, finalizzati alla valorizzazione della cultura italiana, del patrimonio culturale e paesaggistico italiano;

   b) in attuazione di progetti elaborati in collaborazione con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato.

  4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione delle definizioni di cui al comma precedente.
  5. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 70 per cento delle spese ammissibili, assunte al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese, nel limite massimo di 250.000 euro. Il credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'Imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è cumularle con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
30. 0151. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per riduzione di fatturato delle imprese che operano nel settore turistico e termale)

  1. Ai titolari di strutture turistico ricettive, alle imprese termali, alle guide e accompagnatori turistici, ai gestori di stabilimenti balneari e parchi divertimento, ai titolari di imprese di trasporto turistico con autobus e trasporto di linea commerciale ai sensi della legge 11 agosto 2003 n. 218 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, agli intermediari di tax free e ai titolari di pubblici esercizi che subiscano, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
30. 0152. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per strutture turistico ricettive in affitto e per le attività balneari)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del sessanta per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva e dei canoni pertinenziali per le attività balneari o del sessanta per cento dell'importo pagato dal gestore della struttura turistico ricettiva a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda turistico ricettiva.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
30. 0153. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante testo unico delle imposte sui redditi)

  1. Dopo l'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.
(Detrazione delle spese sostenute per servizi ricettivi e ricreativi)

   1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese documentate e sostenute in occasione di uno o più periodi di vacanza svolti all'interno del territorio nazionale con pernottamento presso strutture turistico ricettive e termali, per un importo non superiore a 250 a persona per ciascun periodo di vacanza. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.
   2. Le spese oggetto di detrazione devono essere sostenute nel medesimo arco temporale. Oggetto di detrazione sono le spese per vitto, alloggio e per la fruizione di servizi turistici, ivi incluse quelle presso stabilimenti balneari, parchi divertimento, pubblici esercizi, sostenute nei luoghi di svolgimento delle vacanze.
   3. Si detraggono altresì per l'intero importo le spese documentate per l'acquisto di biglietti per manifestazioni, rappresentazioni musicali, teatrali e proiezioni cinematografiche ovunque svolte, mostre ed esposizioni e per l'accesso ad altri luoghi della cultura, sostenute nel periodo di svolgimento della vacanza.
   4. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.
   5. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di revisione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per gli anni 2021 e 2022, per la detrazione delle spese connesse a periodi di vacanza trascorsi in Italia, con una dotazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
   6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
30. 0154. Andreuzza, Vanessa Cattoi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Concessione di un contributo a fondo perduto per il settore del turismo)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno al comparto del turismo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, alle imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, che operano nei settori della ricettività alberghiera, extralberghiera e all'aperto, termale, dei servizi turistici quali le agenzie di viaggio e tour operator, i gestori di stabilimenti balneari e di parchi divertimento, gli intermediari di tax free e i pubblici esercizi, nonché delle professioni turistiche e del trasporto turistico con autobus e trasporto di linea commerciale ai sensi della legge 11 agosto 2003 n. 218 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, la cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, come risultante da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è concesso un contributo a fondo perduto.
  2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto per ciascun beneficiario in misura pari al 70 per cento della perdita di fatturato registrata nell'anno 2020 e nell'anno 2021 rispetto all'anno 2019, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta del contributo.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo, denominato «Fondo emergenza turismo» con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020 e 2,5 miliardi di euro per l'anno 2021.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede, quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; quanto a 2.500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
30. 0155. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Utilizzo delle perdite fiscali pregresse)

  1. Nel periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni relative alla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio in crediti d'imposta, previste dall'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio per le perdite pregresse di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ovvero al beneficio fiscale teorico connesso all'utilizzo delle predette perdite ai sensi del citato articolo 84, laddove le corrispondenti attività per imposte anticipate non siano state rilevate in bilancio.
  2. La trasformazione di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, o dei diversi organi competenti per legge, dal quale risultino le predette attività per imposte anticipate, ovvero il beneficio fiscale teorico connesso all'utilizzo delle predette perdite ai sensi del citato articolo 84, laddove le corrispondenti attività per imposte anticipate non siano state rilevate in bilancio per l'incertezza del relativo recupero, e determina l'inutilizzabilità delle corrispondenti perdite pregresse ai fini del computo in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi stabilito dal citato articolo 84.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse dei suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 01. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Operazioni esenti ai fini IVA)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 20 è aggiunto il seguente: «20-bis. Le prestazioni rese alle imprese agricole nell'ambito del sistema di consulenza aziendale in agricoltura di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».
*30. 02. Luca De Carlo, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Operazioni esenti ai fini IVA)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 20 è aggiunto il seguente: «20-bis. Le prestazioni rese alle imprese agricole nell'ambito del sistema di consulenza aziendale in agricoltura di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».
*30. 0116. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni a sostegno dei prodotti vitivinicoli italiani)

  1. Agli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo è riconosciuto un contributo economico a fondo perduto per i quantitativi di vino ceduto alle distillerie per un massimo di 1,50 euro per grado/ettolitro di prodotto ceduto. Il contributo è riconosciuto a condizione che i prodotti oggetto di cessione siano detenuti in cantina alla data del 28 febbraio 2020 e che il prezzo di acquisto minimo da parte delle distillerie sia pari all'importo del contributo.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 60 milioni di euro per il 2020. Al relativo onere si provvede ai sensi del successivo articolo 43.
  3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**30. 03. Luca De Carlo, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni a sostegno dei prodotti vitivinicoli italiani)

  1. Agli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo è riconosciuto un contributo economico a fondo perduto per i quantitativi di vino ceduto alle distillerie per un massimo di 1,50 euro per grado/ettolitro di prodotto ceduto. Il contributo è riconosciuto a condizione che i prodotti oggetto di cessione siano detenuti in cantina alla data del 28 febbraio 2020 e che il prezzo di acquisto minimo da parte delle distillerie sia pari all'importo del contributo.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 60 milioni di euro per il 2020. Al relativo onere si provvede ai sensi del successivo articolo 43.
  3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**30. 0115. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo bio-medico)

  1. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo bio-medico, a decorrere dal 2020 è riconosciuto alle Università, agli Enti pubblici di Ricerca, agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e agli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  2. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 1, individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
30. 04. Magi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo bio-medico)

  1. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo bio-medico, a decorrere dal 2020 è riconosciuto alle Università, agli Enti pubblici di Ricerca, agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e agli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  2. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 1, individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede, a partire dalla ripartizione relativa ai redditi 2016 da effettuare nel 2020, a valere sulla disponibilità complessiva annua della quota di otto per mille a diretta gestione statale di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222.
  4. All'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «a scopo di» inserire le seguenti: «incentivazione della ricerca scientifica nel campo biomedico,».
30. 05. Magi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Fondo per l'innovazione e lo smart working per le micro imprese e i lavoratori autonomi)

  1. Al fine di sostenere e garantire l'accesso al credito per favorire un rapido processo di innovazione e smart-working, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministro dello sviluppo economico il Fondo per l'Innovazione e lo Smart Working per le micro imprese e i lavoratori autonomi afferenti alla Gestione Separata INPS.
  2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 300.000.000 euro.
  3. Il Fondo viene utilizzato da Unioncamere tramite le Camere di Commercio per l'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese sino al massimo del 50 per cento dell'importo richiesto, per interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di innovazione, smart working e formazione.
  4. Entro 30 giorni dalla data di istituzione del Fondo, Unioncamere adotta un apposito regolamento per il suo funzionamento, per la gestione della dotazione finanziaria dello stesso e per gli strumenti atti alta sua operatività, che viene approvato dal Ministero dello sviluppo economico.
  5. Tali risorse sono destinate ai progetti e alle iniziative presentate da soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci e che abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.
  6. Le Regioni, a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del Fondo istituito ai sensi del comma 1, anche attraverso l'integrazione del fondo stesso e, al fine dell'ottimizzazione di risorse e di risultati, con l'impiego di Unioncamere e delle Camere di Commercio per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3.
30. 07. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche alla legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione con modificazioni del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18)

  1. All'articolo 64, comma 1:

   a) al comma 1, le parole: «nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento inerenti tutte le spese volte ad ottenere la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, ivi comprese le spese di consulenza e per l'acquisto di DPI, incluse le mascherine protettive da viso, fino a capienza d'imposta, contributiva ed assistenziale, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta nel medesimo periodo d'imposta, a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di sostenimento della spesa stessa»;

   b) al comma 2, le parole: «anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1» sono soppresse;

   c) il comma 3 è soppresso.
30. 08. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Per le detrazioni fiscali di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e al comma 1 lettera e), dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i soggetti beneficiari delle detrazioni è ammesso il ricorso, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, a una anticipazione di pari ammontare, detratti gli interessi anticipati nella misura massima del cinque per cento, erogato da istituti di credito ed intermediari finanziari e a questi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La parte eccedente la quota compensabile fiscalmente per ciascuna annualità dagli istituti erogatori costituisce credito nei confronti dello Stato che io liquiderà con gli stessi tempi e importi del credito fiscale acquisito.
30. 09. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Sospensione del versamento dell'Imposta municipale unica)

  1. In relazione agli Immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e D/8, nonché e agli alberghi rientranti nelle categorie catastali D/1 E D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, i soggetti passivi dell'imposta municipale unica possessori dei predetti immobili effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2020 in un'unica rata da liquidarsi il giorno 16 dicembre 2020.
30. 011. Buratti, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Sospensione dei versamento dell'Imposta municipale propria)

  1. In relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e D/8, nonché agli alberghi rientranti nella categorie catastale D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, i soggetti passivi dell'Imposta municipale unica possessori dei predetti immobili effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2020 in un'unica rata da liquidarsi entro il giorno 16 dicembre 2020.
30. 0157. Zardini, Benamati.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività, i contratti a tempo determinato sono stipulati in deroga alle previsioni di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo n. 81 del 2015, nonché in deroga ai limiti quantitativi previsti dai contratti collettivi di lavoro. Per il medesimo periodo sono, altresì, sospese le previsioni di cui all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012.
30. 012. Mura, Topo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Indennità collaboratori sportivi)

  1. All'articolo 96, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «e della mancata percezione di altro reddito da lavoro» sono soppresse.
30. 013. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Potenziamento della garanzia del Fondo per la Prima Casa)

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) alla lettera c), dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento».

  2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 400 milioni di euro nell'anno 2020 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
30. 015. Mura, Topo.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. All'articolo 1, comma 48, lettera c-bis), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, la parola: «50» è sostituita con la seguente: «80»;

   b) al primo periodo, dopo le parole: «interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica» sono aggiunte le seguenti: «e messa in sicurezza sismica»;

   c) al terzo periodo, le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «20 milioni di euro» e le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «40 milioni di euro».
30. 016. Mura, Topo.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica 4.0)

  1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per le attività di ricerca e sviluppo, previste dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o del contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, dalle imprese o dai professionisti beneficiari, nel limite massimo di 5 miliardi di euro annui.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione pari a 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
*30. 069. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica 4.0)

  1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per le attività di ricerca e sviluppo, previste dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o del contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, dalle imprese o dai professionisti beneficiari, nel limite massimo di 5 miliardi di euro annui.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione pari a 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
*30. 0106. Topo, Buratti, Mura, Rotta, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica 4.0)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per le attività di ricerca e sviluppo, previste dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, dalle imprese o dai professionisti beneficiari, nel limite massimo di 5 miliardi di euro annui.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
30. 0150. Guidesi, Bitonci, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica 4.0)

  1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per le attività di ricerca e sviluppo, previste dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, dalle imprese o dai professionisti beneficiari, nel limite massimo di 3 miliardi di euro annui.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 019. Nevi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Detraibilità delle spese di sanificazione degli ambienti domestici e per gli acquisti di DPI)

  1. A coloro che, al di fuori dell'esercizio di un'attività professionale o di impresa, in qualsiasi forma esercitata, sostengano spese per l'affidamento ad imprese specializzate della sanificazione di ambienti domestici e di parti comuni di edifici, nonché per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale, è concessa l'integrale detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per tali ragioni, a valere sull'anno di imposta 2020 e, in caso di parziale o totale incapienza, sull'anno di imposta 2021.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione della detrazione prevista dal comma 1.
30. 020. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Detrazione dell'imposta lorda al 100 per cento per l'acquisto di tamponi per la diagnosi del COVID-19 e l'acquisto di filtranti facciali di protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149-2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE)

  1. Allo scopo di incentivare la sicurezza dei luoghi di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, per le spese documentate sostenute dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione per l'acquisto del tampone ai propri dipendenti per la diagnosi del COVID-19 e l'acquisto di filtranti facciali di protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149-2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 100 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 025. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Allo scopo di favorire la misura di contenimento del contagio del virus COVID-19 i filtranti facciali di protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149-2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE sono rilasciati a titolo gratuito in tutte le farmacie presenti sul territorio nazionale in favore di ogni soggetto o nucleo familiare con reddito ISEE inferiore ai 30.000 euro annui.
  2. Per i soggetti con redditi ISEE superiori ai 30.000 euro annui spetta una detrazione dall'IRPEF di una percentuale della spesa sostenuta pari al 19 per cento per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori dei Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 026. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni per la sanificazione degli ambienti)

  1. Il personale delle imprese che svolgono i servizi e gli interventi cui all'articolo 114, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari e socio-sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione.
  2. Per consentire le misure di sanificazione, è prorogato fino alla durata dello stato di emergenza il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato degli stessi, a valere sulle risorse già stanziate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro.
30. 027. Labriola.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Al comma 1-bis articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Per gli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione che comportano procedure urbanistiche articolate con la sottoscrizione di convenzioni con gli Enti territoriali e la realizzazione di opere di urbanizzazione prima della edificazione dei nuovi fabbricati dopo la demolizione di quelli preesistenti, le “procedure autorizzatorie” di cui al primo periodo, si intendono le procedure autorizzatorie relative alla edificazione del nuovo fabbricato e non le procedure edificatorie relative alla sottoscrizione della convenzione con il Comune o la realizzazione delle opere di urbanizzazione».
30. 028. Labriola.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Detrazione fiscale per acquisto strumenti informatici per lo smart working o per l'insegnamento a distanza)

  1. In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, per l'anno 2020 la detrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applica alle spese effettuate dalle persone fisiche finalizzate all'acquisto degli strumenti tecnologici e dei sussidi informatici necessari a consentire il lavoro agile di cui all'articolo 18 delle legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché la didattica a distanza, prevista presente decreto per gli studenti di ogni ordine e grado. La misura è usufruibile, nel limite di importo 250 euro per ciascun avente diritto:

   a) da ciascun lavoratore sotto qualsiasi forma contrattualizzato. In tale ambito gli accordi previsti dal comma 1 dell'alticcio 18 delle legge 22 maggio 2017, n. 81, possono prevedere che il lavoro sia svolto, per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria in atto, anche esclusivamente al di fuori dei locali aziendali e che il lavoratore si doti autonomamente degli strumenti tecnologici e dei sussidi informatici, in deroga al comma 2 del medesimo articolo 18 della legge n. 81 del 2017;

   b) da ciascuno studente regolarmente iscritto nelle scuole di ogni ordine e grado o presso gli istituti universitari, le istituzioni AFAM e le scuole di specializzazione postuniversitaria.

  2. La detrazione di cui al comma 1 spetta ai contribuenti con un reddito fino a 40.000 euro annui, incrementato di 5.000 euro per ciascun avente diritto facente parte di un medesimo nucleo familiare. Per gli acquisti effettuati su piattaforme informatiche sono adottate misure, anche di inversione contabile, volte ad assicurare il regolare versamento dell'IVA. Le modalità applicative del presente comma sono disciplinate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. All'onere di cui al presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori dei Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
30. 029. Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Battelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure urgenti per sostenere il comparto automobilistico)

  1. Allo scopo di sostenere il mercato dell'automotive, per le spese documentate sostenute dai titolari di partite IVA per i contratti di acquisto, leasing e noleggio automobilistico e spetta una detrazione dall'Imposta lorda nella misura del 100 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 sino al limite massimo di 50.000 euro del costo sostenuto.
  2. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione di fruizione della misura di cui al presente articolo.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficiario economico.
30. 030. Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)

  1. Le cooperative agricole e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni mobili ed immobili fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 senza assolvere le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, nei limiti del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite residue, comunque fino al 30 per cento di quelle complessive, si considerano a tutti gli effetti di legge credito d'imposta.
  2. Il credito di cui al comma 1 può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Le perdite di cui ai commi 1 e 2 non possono essere più utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
*30. 031. Pastorino, Fornaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)

  1. Le cooperative agricole e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni mobili ed immobili fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 senza assolvere le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, nei limiti del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite residue, comunque fino al 30 per cento di quelle complessive, si considerano a tutti gli effetti di legge credito d'imposta.
  2. Il credito di cui al comma 1 può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Le perdite di cui ai commi 1 e 2 non possono essere più utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
*30. 082. Benamati, Buratti.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)

  1. Le cooperative agricole e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni mobili ed immobili fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 senza assolvere le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, nei limiti del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite residue, comunque fino al 30 per cento di quelle complessive, si considerano a tutti gli effetti di legge credito d'imposta.
  2. Il credito di cui al comma 1 può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Le perdite di cui ai commi 1 e 2 non possono essere più utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
*30. 0102. Del Barba, Ungaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)

  1. Le cooperative agricole e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni mobili ed immobili fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 senza assolvere le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, nei limiti del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite residue, comunque fino al 30 per cento di quelle complessive, si considerano a tutti gli effetti di legge credito d'imposta.
  2. Il credito di cui al comma 1 può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Le perdite di cui ai commi 1 e 2 non possono essere più utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
*30. 0142. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Ulteriori misure per la sanificazione)

  1. Le risorse del Fondo per la sanificazione degli uffici, ambienti e mezzi degli enti locali, di cui all'articolo 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono altresì utilizzate per la sanificazione di ambienti, locali e mezzi, delle Agenzie Territoriali per la Casa e gli ex Iacp, comunque denominati, nonché delle società pubbliche che si occupano di raccolta e smaltimento dei rifiuti. A tal fine il suddetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione per il 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
30. 032. Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure per le imprese culturali e creative)

   1. Alle imprese culturali e creative, ricomprese nelle categorie individuate dall'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, lettera d) ed f), che hanno subito un periodo di sospensione di attività a causa delle misure straordinarie di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ovvero di quelle previste da altri provvedimenti normativi o amministrativi di urgenza, anche regionali o locali, aventi ad oggetto il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel contesto di contratti pubblici come definiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è riconosciuta un'indennità pari agli oneri gravanti nel periodo di sospensione in misura non inferiore all'80 per cento del corrispettivo contrattualmente previsto quanto agli appalti e in misura non inferiore all'80 per cento degli incassi medi degli analoghi periodi temporali delle annualità 2018 e 2019 quanto alle concessioni.
30. 034. Mollicone, Frassinetti, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure urgenti per le imprese culturali e creative)

  1. Alle imprese culturali e creative, ricomprese nelle categorie individuate dall'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, lettera d) ed f), che hanno in essere contratti pubblici di servizi come definiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in regime di proroga, è riconosciuto – su richiesta dell'appaltatore o concessionario che dovrà pervenire alla stazione appaltante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione – un prolungamento del periodo di durata del contratto pubblico di servizi sino al 31 dicembre 2023.
  2. Laddove un contratto pubblico di servizi venga prolungato ai sensi del comma che precede, le stazioni appaltanti si asterranno dalla pubblicazione di nuove gare per la stipulazione di contratti pubblici di servizi sino alla scadenza del nuovo periodo di durata del contratto pubblico di servizi.
  3. A partire dalla data di entrata in vigore del comma 1, le stazioni appaltanti potranno accordare – su richiesta dell'appaltatore o concessionario – la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative anche in deroga agli articoli 106 e 175 dei decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero ad altre norme di carattere generale, per tenere conto della necessaria ovvero opportuna rimodulazione dei servizi affidati.
30. 035. Mollicone, Frassinetti, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende)

  1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è consentita la cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende per investimenti effettuati mediante la fruizione delle agevolazioni previste dal credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dal credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a tardata dal 24 agosto 2016 di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dal credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, così come prorogati dall'articolo 1, commi 218, 316 e 319 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 del credito d'imposta per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
30. 036. Fiorini.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Ulteriori misure per il contenimento del rischio infettivo attraverso la sterilizzazione dei rifiuti sanitari)

  1. Al fine di contenere il rischio infettivo, il fondo di cui all'articolo 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è finalizzato altresì a concorrere alte spese di acquisto di tecnologie per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata, utilizzando i criteri e i parametri previsti nella norma Uni 10384/94 parte prima, in sito, presso le strutture sanitarie pubbliche. A tale fine, sino al termine dello stato di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga all'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti sanitari trattati ai sensi del presente periodo sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
  2. Il secondo periodo dell'articolo 114, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: «Il fondo è destinato per 60 milioni di euro ai comuni, per 5 milioni di euro alle province e alle città metropolitane e per 5 milioni di euro alle regioni per destinarle alle strutture sanitarie pubbliche per le finalità di cui al presente comma».
30. 038. Zolezzi, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Detrazioni per locazioni ad uso abitativo)

  1. Al fine di fronteggiare situazioni di disagio economico per i cittadini obbligati per ragioni connesse all'epidemia da COVID-19, a trascorrere il periodo in essere fuori dall'abitazione in uso, è previsto, in via straordinaria ed unicamente per il periodo d'imposta 2020, che il 50 per cento degli oneri derivanti da canoni di locazione per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, possa essere portato in deduzione nella misura del 100 per cento nella prossima dichiarazione dei redditi. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
30. 039. Amitrano, Villani.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica negli edifici)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 si applica nella misura del 120 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, nei seguenti casi:

   a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

   b) interventi sulle parti comuni degli edifici, o su singoli edifici, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

   c) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio con impianti a pompa di calore o caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

  2. Gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguiti contestualmente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b) sulla medesima unità immobiliare o, con riferimento esclusivo alle partì comuni, sul medesimo edificio oggetto dei predetti interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), ai fini delle relative detrazioni fiscali godono della medesima aliquota del 120 per cento prevista dal comma 1.
  3. Ai fini dell'accesso alla detrazione gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi come aggiornati dal decreto di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
  4. Per gli interventi di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120 per cento delle spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d'imposta, pari all'Importo dello sconto anticipato al soggetto avente diritto alle detrazioni, ad istituti di credito e ad intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120 per cento, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
30. 049. Sut, Chiazzese, Terzoni, Vallascas.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica negli edifici)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si applica nella misura del 120 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 10 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, nei seguenti casi:

   a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per ii numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

   b) interventi sulle parti comuni degli edifici, o su singoli edifici, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

   c) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio con impianti a pompa di calore o caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

  2. Gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguiti contestualmente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b) sulla medesima unità immobiliare o, con riferimento esclusivo alle parti comuni, sul medesimo edificio oggetto dei predetti interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), ai fini delle relative detrazioni fiscali godono della medesima aliquota del 120 per cento prevista dal comma 1.
  3. Ai fini dell'accesso alla detrazione gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi come aggiornati dal decreto di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
30. 042. Sut, Chiazzese, Terzoni, Vallascas.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Incentivi alla riqualificazione energetica degli edifici)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2.1. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nella misura dell'80 per cento per le spese sostenute dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, ferme restando le riduzioni ed esclusioni previste al comma 1».

   b) Il comma 2-bis è abrogato;

   c) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

   «2-quinquies. All'esito dell'attività di controllo prevista dal decreto 11 maggio 2018 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2-quinquies l'Enea comunica tempestivamente all'Agenzia delle entrate i risultati degli accertamenti eseguiti. Qualora nei tre anni successivi all'intervento di riqualificazione energetica il risparmio medio annuo complessivo dell'edificio sia maggiore o uguale al 60 per cento rispetto al medesimo dato medio calcolato sui consumi dei cinque anni precedenti l'intervento la detrazione è riconosciuta per ulteriori due anni nella misura dell'80 per cento. Qualora il valore di cui al precedente periodo sia inferiore al 60 per cento l'Agenzia delle entrate dispone la decadenza del beneficio a decorrere dal quarto anno successivo all'intervento, ovvero al raggiungimento della detrazione nella misura del 50 per cento».
30. 046. Zolezzi, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure in materia di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione e di adozione di misure antisismiche)

  1. In deroga a quanto previsto all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge di 3 agosto 2013, n. 90 per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies del medesimo articolo la detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022 si applica nella misura del 110 per cento.
  2. Il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d'imposta, pari all'importo dello sconto anticipato al soggetto avente diritto alle detrazioni, ad istituti di credito e ad intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
30. 043. Terzoni, Deiana, Sut, Ilaria Fontana.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure fiscali per la produzione di ventilatori polmonari)

  1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo, per la produzione e commercializzazione dei dispositivi medici, ceduti o importati da soggetti passivi, intesi quali: respiratori, ventilatori polmonari e dispositivi medici, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, nonché della circolare dell'Agenzia delle entrate, 13 maggio 2011, n. 20, è applicata l'imposta sul valore aggiunto agevolata pari al 4 per cento, di cui alla Tabella A parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 98 allegato III della direttiva 2006/112/Ce.
30. 047. Grimaldi, Cancelleri.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito di imposta per l'acquisto di bici elettriche a pedalata assistita)

  1. Al fine di evitare il contagio del virus COVID-19 durante l'utilizzo dei mezzi di trasporto, per l'anno 2020, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari all'80 per cento della spesa documentata, fino ad un ammontare non superiore a 500 euro, a favore di coloro i quali acquistano una bici elettrica a pedalata assistita.
  2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  3. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
30. 048. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per applicazione del protocollo sicurezza dei lavoratori).

  1. Allo scopo di garantire l'applicazione del protocollo sulla sicurezza e tutela negli ambienti di lavoro, firmato dai sindacati e dalle imprese il 14 marzo 2020, e di incentivare la santificazione degli ambienti di lavoro e la sicurezza dei lavoratori quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti attività d'impresa, arte e professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali, nella misura del 100 per cento delle spese sostenute, per la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.
  2. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
30. 051. Buratti, Mancini, Topo.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Inversione contabile spese disinfezione e sanificazione)

  1. All'articolo 17, comma 6, lettere a-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «servizi di pulizia,» inserire le seguenti: «prestazioni di disinfezione, ovvero di prestazioni di sanificazione,».
30. 052. Caparvi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cavandoli, Covolo, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni per le attività d'impresa di intrattenimento ed esenzione IMU)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili rientranti nella categoria catastale C/4 che riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordato per ciascun mese.
  2. Per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/4, D/3 e D/6 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.
  3. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizza delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 056. Ribolla, Saltamartini, Frassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta e ulteriori misure a sostegno dello Sport)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle federazioni sportive nazionali, appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, ovvero le società sportive che stipulano con gli atleti contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché soggetti che gestiscono stadi e impianti sportivi, possono richiedere per l'anno 2020 l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione del premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.
  2. Agli stessi soggetti è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili rientrante nella categoria catastale C/4 e D6.
  3. Le spese effettuate nell'anno 2020, sostenute dalle società calcistiche aderenti al Lega Italiana Calcio Professionistico, per l'iscrizione associativa e per l'iscrizione al campionato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili nella misura pari all'80 per cento dagli oneri sostenuti.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sodale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
30. 057. Ribolla, Belotti, Frassini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per il settore sportivo)

  1. Alle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dei valore della produzione ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
30. 0133. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

  1. Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
30. 058. Di Muro, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Cavandoli, Covolo, Tarantino, Panizzut, Paternoster.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Detrazione per dispositivi di protezione individuale, prodotti per l'igienizzazione e guanti monouso)

  1. Dopo la lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:

   «c-quater). Le spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, ovvero filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149-2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea S9/686/CEE, prodotti per l'igienizzazione delle mani, nonché guanti monouso, classificati come dispositivi di protezione individuale contro i prodotti chimici e i microorganismi, con certificazione di conformità alla EN 374-1/2/3. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
30. 060. Garavaglia, Guidesi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto donativo di dispositivi di protezione individuale)

  1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla fattura dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione emessa a seguito dell'acquisto di dispositivi di protezione individuale, ovvero mascherine, guanti, detergenti e filtranti, è stabilita nella misura del 4 per cento.
  2. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 si applica a condizione che gli acquisti del beni ceduti siano effettuati a titolo di erogazione liberale ad Enti, Onlus o Associazioni senza scopo di lucro nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e per la prevenzione e il contenimento connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 30) e aggiunto il seguente:

    «30-bis) dispositivi di protezione personale individuale, mascherine, guanti, detergenti, filtranti».

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
30. 061. Gava, Locatelli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Onere deducibile per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante Testo unico delle imposte sui redditi è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «l-quinquies): i costi sostenuti da soggetti privati residenti nel territorio nazionale dei dispositivi medici e di protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149 –2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/685/CEE, prodotti per l'igienizzazione delle mani, nonché guanti monouso, classificati come dispositivi di protezione individuate contro i prodotti chimici e i microorganismi, con certificazione di conformità alla EN 374-1/2/3».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
30. 062. Gusmeroli, Garavaglia, Locatelli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per le scuole paritarie)

  1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione; relativo al mese di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.
30. 081. Frassinetti, Bucalo, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure di sostegno finanziario gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:

«Art. 56-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia COVID-19)

   1. Le disposizioni di cui al precedente comma 2, si applicano altresì alle operazioni finanziarie che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Nel caso di impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al precedente comma 2, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si tiene comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
   2. Le previsioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.».
30. 084. Rotta, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Potenziamento della disciplina di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni)

  1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può avere rilevanza solo civilistica e contabile, a partire dal bilancio di esercizio in cui viene eseguita, qualora la società non eserciti la relativa opzione e non provveda al versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 699. La riserva di rivalutazione è distribuibile alle condizioni previste dall'articolo 13, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
  2. Le aliquote dell'imposta sostitutiva di cui al comma 699 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono ridotte alla misura del 6 per cento per i beni ammortizzabili e del 5 per cento per i beni non ammortizzabili.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche all'esercizio successivo a quello cui si applica la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
30. 087. Rotta.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Rivalutazione dei beni d'impresa)

  1. Gli importi relativi alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, da versare ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della medesima legge, sono calcolati sul saldo attivo di rivalutazione al netto delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto.
  2. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al primo e secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Le perdite utilizzate, ai sensi del presente comma, non saranno ulteriormente riportabili, né saranno deducibili o altrimenti fruibili le eccedenze del rendimento nozionale utilizzate ai medesimi fini.
*30. 0103. Del Barba, Ungaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Rivalutazione dei beni d'impresa)

  1. Gli importi relativi alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, da versare ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della medesima legge, sono calcolati sul saldo attivo di rivalutazione al netto delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto.
  2. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al primo e secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Le perdite utilizzate, ai sensi del presente comma, non saranno ulteriormente riportabili, né saranno deducibili o altrimenti fruibili le eccedenze del rendimento nozionale utilizzate ai medesimi fini.
*30. 0110. Benamati, Buratti.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Rivalutazione dei beni d'impresa)

  1. Gli importi relativi alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, da versare ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della medesima legge, sono calcolati sul saldo attivo di rivalutazione al netto delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto.
  2. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al primo e secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Le perdite utilizzate, ai sensi del presente comma, non saranno ulteriormente riportabili, né saranno deducibili o altrimenti fruibili le eccedenze del rendimento nozionale utilizzate ai medesimi fini.
*30. 0141. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-bis dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-decies e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dai valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.
  2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.
  3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.
  4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'articolo 30.
  5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.
30. 088. Rotta.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Riduzione temporanea dei vincoli di deducibilità degli interessi passivi)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misurai prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 2 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non è applicabile per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020.
  2. Gli interessi passivi deducibili ai sensi della presente disposizione sono pari a quelli maturati nei corso del periodo d'imposta e in eccesso rispetto agli interessi passivi considerati non deducibili nel periodo d'imposta precedente per effetto dell'applicazione del medesimo articolo 96, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti esercenti attività che non sono state sospese per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
30. 089. Rotta.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Riduzione temporanea dei vincoli di deducibilità degli interessi passivi)

  1. All'articolo 7, comma primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «ristrutturazione immobiliare» sono inserite le seguenti: «nonché di organismi di investimento collettivo dei risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 29» e dopo la parola: «provvedano» sono aggiunte le seguenti: «anche tramite imprese appaltatrici».
30. 090. Rotta.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Sviluppo del mercato immobiliare residenziale in locazione)

  1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle locazioni e cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuate dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono in via prevalente, l'attività di locazione immobiliare ovvero di investimenti collettivi del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, può essere esercitata l'opzione per l'imposizione di cui ai numeri 8 e 8-bis, comma 1, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La presente disposizione non si applica con riferimento agli immobili in oggetto di locazione diretta o indiretta a soci o familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi. I soggetti di cui al periodo precedente che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare sono quelli il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione ovvero che abbiano ricavi rappresentati per in via prevalente da canoni di locazione. La prevalenza si presume in ogni caso laddove i canoni di locazione rappresentino almeno il 50,1 per cento del totale.
  2. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 trova applicazione il numero 127-duodevicies) della Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 ricadenti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 trova applicazione l'aliquota ordinaria prevista dall'articolo 16, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati detenuti dai soggetti di cui ai commi 1 e 3 e destinati alla locazione, la disposizione di cui all'articolo 19-bis, comma 1, lettera i), del predetto decreto è abrogata.
  3. Per i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuati a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 e destinati alla locazione immobiliare l'imposta di registro proporzionale di cui al comma 1, primo periodo della Tariffa – Parte Prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131, è applicata con aliquota ridotta dell'1 per cento. La predetta aliquota dell'1 per cento si applica altresì per i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuati a favore di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero di investimenti collettivi del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, a condizione che nell'atto di trasferimento l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni. In quest'ultimo caso ove non si realizzi la condizione del trasferimento entro il quinquennio l'imposta di registro è dovuta nella misura ordinaria e si rende applicabile una sanzione del 30 per cento. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.
30. 091. Rotta.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa)

  1. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica le parole: «prima casa» sono sostituite dalle seguenti: «casa di abitazione»;

   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Per abitazione principale si intende l'immobile adibito ad uso abitativo, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, nel quale la persona fisica, che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, abita e risiede anagraficamente dal momento della notifica del pignoramento.
   1-ter. Il giudice dell'esecuzione dispone la sospensione anche d'ufficio con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile; col medesimo decreto fissa l'udienza o detta le disposizioni per la prosecuzione del processo.
   1-quater. La sospensione non può essere disposta dopo l'assegnazione o l'aggiudicazione, salvo che sia intervenuta la decadenza dell'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile ovvero sia stata pronunciata la sospensione della vendita ai sensi del primo comma dell'articolo 586 dello stesso codice.
   1-quinquies. La sospensione non osta al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore previsti dall'articolo 495 del codice di procedura civile».
30. 071. Navarra, Nardi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Speditezza nell'esecuzione dei riparti nelle procedure esecutive immobiliari)

  1. In deroga alla sospensione di cui all'articolo 83, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per quanto riguarda le procedure esecutive immobiliari pendenti alla data del 23 marzo 2020:

   (I) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il professionista delegato alle operazioni di vendita, ove nominato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 591-bis del codice di procedura civile, provvede alla presentazione di un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione, anche parziale, delle medesime nonché alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione;

   (II) non più tardi di quindici giorni dalla ricezione del progetto di ripartizione predisposto dal professionista delegato, ove nominato, ovvero non più tardi di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il giudice dell'esecuzione, nel caso in cui non abbia disposto la delega delle operazioni di vendita ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 591-bis 5 e 591-ter del codice di procedura civile, provvede a formare un progetto di distribuzione, anche parziale, delle somme disponibili, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti 1 creditori, compresi i creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, del codice di procedura civile ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica. Il progetto di distribuzione parziale non può essere inferiore al settantacinque per cento delle somme da ripartire.

  2. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, numero (II), possono formulare eventuali osservazioni.
  3. Decorso tale termine, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, del codice di procedura civile, ove nominata, ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512 del codice di procedura civile.
  4. Ove il progetto di distribuzione, anche parziale, preveda la ripartizione delle somme disponibili in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, del codice di procedura civile ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, si applica l'articolo 596, comma 3, del Codice di procedura civile.
30. 092. Rotta.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Rinnovazione degli avvisi di vendita immobiliare)

  1. Con riferimento ai tentativi di vendita immobiliare fissati nel periodo di sospensione straordinaria dei termini processuali di cui all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, gli stessi dovranno essere rinnovati, alle stesse condizioni, al termine del periodo di sospensione.
  2. Della rinnovazione del tentativo di vendita di cui al precedente comma verrà dato avviso al pubblico secondo le modalità previste dall'articolo 490 del codice di procedura civile, con esclusione delle forme di pubblicità straordinaria previste all'ultimo comma del predetto articolo.
30. 093. Rotta.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure a sostegno del fundraising dei fondi immobiliari riservati)

  1. Il paragrafo 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015 n. 30 recante il «Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani» è modificato prevedendo una riduzione da euro 500.000 a euro 125.000 dell'importo che può essere investito da investitori non professionali in FIA italiani riservati.
30. 094. Rotta.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Valorizzazione degli immobili e attrazione di investitori specializzati attraverso misure di permeabilità tra fondi immobiliari e società di capitali)

  1. Ai conferimenti in società di pluralità di immobili effettuati da organismi di investimento collettivo immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica l'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.1 predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote rinvenienti dai conferimenti di cui al precedente periodo, si considerano, ai fini dell'articolo 19-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo.
  2. Alle assegnazioni di immobili effettuate da società commerciali, per la liquidazione anche parziale del proprio patrimonio, a organismi di investimento collettivi del risparmio immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni del comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2005, n. 296. Alle medesime assegnazioni aventi ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati effettuate da società si applica l'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le predette assegnazioni si considerano comprese, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata attesto unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990.
30. 095. Rotta.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Promozione degli investimenti esteri nel patrimonio immobiliare italiano)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 125 è sostituito dal seguente:

   «125. Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'articolo 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:

   I. una Siiq possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero;

   II. almeno una Siiq e una o più altre Siiq o Siinq o Fia immobiliare di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale del 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in Siiq/Siinq o altri Fia immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la Siiq o le Siiq o Siinq partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili.

   L'adesione al regime speciale di gruppo comporta, per la società di capitali partecipata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dai commi da 119 a 141, l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali».

   b) al comma 126, le parole: «20 per cento» sono sostitute dalle parole: «12 per cento»:

   c) al comma 141-bis, secondo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «5 per cento».

   È aggiunto, in fine, il seguente periodo: «le predette società hanno l'obbligo di quotare parte dei titoli rappresentativi del proprio capitale sociale, oltre che presso il mercato regolamentato del Paese di residenza, anche presso un mercato regolamento italiano».
30. 096. Rotta.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Aggiornamento del regime fiscale delle Società di investimento immobiliare quotate (Siiq) e dei Fondi di investimento alternativi (Fia) immobiliari)

  1. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 3, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

   «e-bis) le società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge dei 27 dicembre 2006 n. 296, nonché le società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani»

   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «5 per cento» sono sostituite con: «20 per cento».
30. 097. Rotta.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Interventi sulla disciplina della Sicaf)

  1. All'articolo 35-bis, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole: «da quello degli altri comparti» sono aggiunte le seguenti: «dal patrimonio generale della società medesima; delle obbligazioni contratte per conto del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo»;

   b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio generale».

  2. All'articolo 35-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «6-bis. Ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisce a ogni effetto un Oicr.
   6-ter. Distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto può avvenire anche in assenza di utili complessivi della società; le perdite relative ad un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto e nei limiti dell'ammontare dello stesso.
   6-quater. Qualora le attività della Sicav e della Sicaf eterogestite o del comparto, nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, non consentano di soddisfare le rispettive obbligazioni e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata si applica il comma 6-bis dell'articolo 57».

  3. Al comma 5 dell'articolo 35-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «2350, commi secondo e terzo» sono aggiunte le seguenti: «2351, comma secondo, ultimo periodo».
  4. Le note di trascrizione nei registri immobiliari degli atti relativi a beni immobili o diritti reali immobiliari compiuti in relazione al singolo comparto della Sicaf devono recare l'indicazione dello stesso.
30. 098. Rotta.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati)

  1. I gestori di fondi di investimento alternativi che, ai sensi delle applicabili previsioni di legge e di regolamento, gestiscono fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono, entro il 31 dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo, secondo le procedure di cui alle disposizioni sotto riportate, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata dei fondo medesimo sino a massimo il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso in cui: (i) il relativo regolamento di gestione già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto ministeriale 30 del 2015, fermo restando che in tal caso i gestori dovranno eventualmente avvalersi prima della proroga straordinaria di cui al presente paragrafo e poi solo in un secondo momento successivo della proroga ordinaria di cui al predetto articolo 11; (ii) la loro scadenza, così come eventualmente già prorogata ai sensi di legge e di regolamento ricorra entro il 31 dicembre 2020.
  2. I gestori esercitano i poteri di eventuale proroga di cui al punto 1, del comma 1, previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti dei fondi. Nell'ipotesi eventuale in cui i regolamenti di gestione dei fondi non prevedono l'istituto dell'assemblea dei partecipanti, i gestori sottopongono la modifica del regolamento del fondo all'approvazione dei partecipanti riuniti in un'apposita assemblea speciale del fondo all'uopo convocata. L'assemblea speciale delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote dei votanti.
  3. Al fine di favorire una maggiore partecipazione assembleare i gestori:

   a) possono chiedere agli intermediari incaricati, tra l'altro, dei servizi di gestione accentrata relativi alle quote dei fondi – per il tramite della società di gestione accentrata – la comunicazione dei dati identificativi dei titolari delle quote del fondo, che non abbiano espressamente vietato la diffusione degli stessi, sopportandone i relativi oneri;

   b) consentono ai partecipanti l'espressione del voto per corrispondenza ai sensi delle applicabili previsioni di legge e di regolamento;

   c) consentono ai partecipanti l'esercizio dei diritto di intervento e di voto a mezzo di delega conferita per iscritto e revocabile con dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno precedente l'assemblea. La delega contiene le istruzioni di voto sulla proposta di estensione e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega non può in ogni caso essere conferita a soggetti in conflitto di interessi con il gestore né al gestore, ai suoi soci, dipendenti e componenti degli organi di amministrazione o di controllo;

   d) pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre che con le modalità scelte per la pubblicazione del valore della quota, anche nel proprio sito internet e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L'avviso è diffuso senza indugio alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa. Ai fini dell'accertamento del diritto dei partecipanti all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto non sono opponibili al gestore gli atti di trasferimento delle quote perfezionatisi oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data prevista per l'assemblea.

  4. Ferme restando le ulteriori disposizioni applicabili in materia, l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene le seguenti informazioni:

   a) la proposta di modificare il regolamento del fondo per consentire di prorogare la scadenza del fondo ai sensi del comma 1;

   b) le modalità di esercizio dei diritti dei partecipanti.

  5. Successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, i gestori deliberano la modifica del regolamento di gestione stabilendo;

   a) la possibilità di prorogare il fondo, secondo quanto indicato al comma 1;

   b) che l'attività di gestione durante il periodo di proroga straordinaria ai sensi del comma 1, che precede è finalizzata al completamento dell'attività di smobilizzo degli investimenti. In tale attività sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli attivi patrimoniali, ove necessari a incrementarne il presumibile valore di realizzo e a condizione che tali interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore al termine finale di durata del fondo, come prorogato;

   c) che durante il periodo di proroga straordinaria ai sensi del comma 1, la misura della commissione di gestione su base annuale sia ridotta di almeno un terzo rispetto a quanto prevista dal relativo regolamento;

   d) l'obbligo di distribuire ai partecipanti, con cadenza almeno semestrale, la totalità dei proventi netti realizzati, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo e restando ad ogni modo inteso che il gestore non assume comunque alcuna garanzia di rendimento verso i partecipanti nel caso di mancato realizzo di tali proventi.

  6. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità al comma 1, si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio.
  7. I gestori comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le determinazioni assunte ai sensi del presente articolo.
30. 099. Rotta.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure a sostegno dei gestori alternativi di fondi immobiliari riservati)

  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 32-quater è aggiunto il seguente:

«Art. 32-quinquies.

   1. Le disposizioni di cui al comma dell'articolo 32-quater sulla riserva di attività non si applicano ai gestori Italiani che prestano esclusivamente il servizio di gestione collettiva del risparmio mediante la gestione di attività, di FIA italiani riservati: (a) comprese eventuali attività acquisite mediante la leva finanziaria, che non superano in totale la soglia di 100 milioni di euro; ovvero (b) che non superano in totale la soglia di 500 milioni di euro, a condizione che i FIA italiani riservati non ricorrano alla leva finanziaria e prevedano che il diritto dei partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia esercitabile per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun FIA.
   2. I gestori di cui al comma 1:

   a) registrano presso la Banca d'Italia;

   b) identificano sé stessi ed i FIA italiani riservati che gestiscono presso la Banca d'Italia;

   c) forniscono informazioni sulle strategie di investimento del FIA italiani riservati che gestiscono alla Banca d'Italia;

   d) forniscono periodicamente alla Banca d'Italia informazioni sui principali strumenti in cui negoziano e sulle principali esposizioni e più importanti concentrazioni dei FIA italiani riservati che gestiscono al fine di consentire un efficace monitoraggio dei rischi sistemici derivanti dalla propria attività;

   e) notificano tempestivamente alla Banca d'Italia il fatto di non soddisfare più le condizioni di cui al

   3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea».

   b) l'articolo 35-undecies è abrogato.
30. 0100. Rotta.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure fiscali in favore del rafforzamento della struttura patrimoniale del sistema produttivo italiano)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, alla disciplina in materia di aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 287, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e alle disposizioni ivi citate, si apportano le seguenti modifiche:

   a) l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nazionale del nuovo capitale proprio è fissata al 4,5 per cento;

   b) ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la parte del rendimento nazionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato può essere utilizzata sotto forma di credito d'imposta, applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
30. 0101. Mor, Ungaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito imposta su crediti nei confronti della PA oggetto di rinuncia all'incasso)

  1. È previsto un credito d'imposta pari al 60 per cento dei crediti vantati dalle imprese nei confronti degli Enti locali ed oggetto di rinuncia all'incasso da parte dell'impresa relativamente alle fatture ed ai titoli di credito scaduti precedentemente all'inizio dello stato di emergenza nazionale o non pagati entro il termine di chiusura dello stato di emergenza nazionale, che saranno oggetto di specifici accordi transattivi tra il concessionario e l'Ente locale, nel corso dell'anno 2020 ed entro il 31 maggio 2021. Il credito di imposta è utilizzabile nel quinquennio di imposta successivo e comunque fino a concorrenza con il totale dichiarato in atti ed è riconosciuto a fronte della sola sottoscrizione della transazione.
30. 0105. Topo.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Fondo emergenza emittenti locali informative)

  1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali Informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro in un Fondo Speciale COVID-19, aggiuntivo rispetto alle misure già previste dalle leggi vigenti, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e da erogare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato, previa emanazione di appositi Decreti del Direttore Generale del Ministero dello sviluppo economico – DGSCERP – Divisione V, a tutte le emittenti presenti nelle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, assegnandolo con il criterio della proporzionalità esclusivamente in base al punteggio «Area A» inerente a dipendenti e giornalisti da ciascuna conseguito nella graduatoria. Al relativo onere pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ponendo tale importo a carico del bilancio previsionale del Ministero dello sviluppo economico.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
30. 0108. Nardi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile e della moda)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria e negli altri settori individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico è attribuito un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono dettati i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1.
  3. Il metodo ed i criteri utilizzati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino applicato nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai sensi del comma 1 ai fini della media.
  4. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione in ordine alla consistenza delle rimanenze del magazzino di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
30. 0111. Benamati, Melilli, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Sostegno al ricambio del parco dei veicoli per il trasporto merci)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 185 le parole: «fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione»;

   b) al comma 188 le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento» e le parole «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;

   c) al comma 189, le parole: «40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento del costo» e le parole «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;

   d) al comma 191, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) le parole: «in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «in unica soluzione»;

    b) l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, relativamente ai soli beni strumentali rappresentati dai veicoli per il trasporto merci di categoria N1 e N2, pari a 500 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
30. 0112. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Alla tabella A, parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il numero 41-quater, aggiungere il seguente:

   «41-quinquies. Filtranti facciali di protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149-2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE».

  2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 3.000 miliardi di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo dei beneficio economico.
30. 0119. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-quater, primo periodo, le parole: «ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito infruttuoso della predetta procedura competitiva, i terreni possono essere concessi in godimento gratuito, per un periodo non superiore a 15 anni, alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, selezionate attraverso un bando pubblico, per la realizzazione di investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Si applicano agli investimenti, ove richiesto, le agevolazioni di cui al Capo III del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Il presente comma si applica anche ai terreni di cui agli articoli 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»;

   b) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente: «4-septies. Tutte le imposte per il processo verbale notarile di cui al comma 4-bis e per l'iscrizione dell'ipoteca legale di cui al comma 4-quater si intendono dovute in misura fissa»;

   c) al comma 4-bis le parole: «L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile è dovuta in misura fissa» sono soppresse.

  2. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni».

  3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
30. 0120. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina, Gadda.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni a sostegno dell'acquisto di prodotti agroalimentari italiani)

  1. Alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito è riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta pari al 30 per cento degli acquisti di materie prime agricole e prodotti agroalimentari di origine italiana nel limite massimo di spesa di 100.000 euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo.
  3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano di origine italiana le materie prime agricole e i prodotti agroalimentari nel caso in cui l'Italia sia il paese di origine o il luogo di provenienza del relativo ingrediente primario.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
30. 0121. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni a sostegno dell'acquisto di prodotti agroalimentari italiani)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione dei reddito è riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta pari al 30 per cento degli acquisti di materie prime agricole e prodotti agroalimentari di origine italiana nel limite massimo di spesa di 100.000 euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo.
  3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano di origine italiana le materie prime agricole e i prodotti agroalimentari di cui l'Italia sia il paese di origine o il luogo di provenienza del relativo ingrediente primario.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
30. 0149. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, è aggiunto il seguente:

Art. 30-bis.
(Compensazione debiti e crediti verso la Pubblica Amministrazione)

  1. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è sostituito dal seguente:

   «7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione per le somme, dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, eventualmente risultanti, secondo le modalità di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dalle certificazioni previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma dovuta sia inferiore o pari al credito vantato. Qualora, al momento in cui è sorto il debito, il debitore risultava, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, titolare di crediti di cui al periodo che precede, sui debiti iscritti a ruolo non sono dovuti interessi, sanzioni e oneri di riscossione».

  2. L'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

«Art. 28-quater.

   1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alla alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.
   2. Il creditore può procedere immediatamente alla compensazione se al momento del pagamento sia titolare di crediti di cui al periodo precedente. Ove le stesse non siano già in possesso del creditore, le amministrazioni pubbliche di cui al comma precedente interessate verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti per l'emissione della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto. Le certificazioni sono rilasciate al contribuente entro trenta giorni dalla compensazione. Qualora sussistano i requisiti per il rilascio delle certificazioni e le amministrazioni pubbliche non provvedano al rilascio delle stesse entro il termine sopra indicato, la compensazione è considerata definitivamente valida ed efficace.
   3. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro centottanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al Titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.»

  3. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012 sono modificati in conformità a quanto disposto nei commi 1 e 2.
  4. Lo Stato è tenuto a corrispondere alle Regioni, Province e Comuni le somme dovute entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quale trovano applicazione gli interessi di mora di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231. È fatta salva la facoltà delle Regioni, Province e Comuni di cedere il credito ad istituti bancari o altro istituto finanziario.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2020.
  6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000.000 di euro a decorrere dal 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e specificando il limite massimo di compensazione usufruibile dal creditore di cui al comma 1 nei limiti di spesa autorizzata.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000.000.000 di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 25, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 0124. Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Gava, Frassini, Cestari, Tomasi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per pagamenti verso i fornitori)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei pagamenti effettuati nell'anno 2020 verso fornitori in relazione ad obbligazioni contrattuali onorate nei tempi stabiliti dagli accordi commerciali, fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
30. 0125. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine)

  1. All'articolo 36-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 586, il comma 9 è soppresso.
30. 0126. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Compensazione di minusvalenze da riscatto di quote di fondi comuni di investimento)

  1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: «dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati» sono inserite le seguenti: «ovvero dai redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g)».
  2. All'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 6-quater, è inserito il seguente: «6-quinquies. La ritenuta di cui al comma 1 non è applicata sull'importo dei redditi di capitale di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sino a concorrenza delle minusvalenze realizzate dal percettore del reddito di capitale ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e risultanti da idonea certificazione prodotta dal percettore secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione».
30. 0127. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Proroga del periodo di recupero delle minusvalenze)

  1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: «non oltre il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il nono».
  2. All'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: «non oltre il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il nono».
  3. All'articolo 68, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «non oltre il quarto» sono sostituite con le seguenti: «non oltre il nono».
30. 0128. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Perdite su beni e crediti)

  1. Le perdite di beni di cui al comma 1 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, realizzate nel periodo di imposta 2020, sono deducibili interamente indipendentemente dalla sussistenza degli elementi di certezza e precisione previsti dall'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
30. 0129. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Estensione alla ricerca finanziaria del credito d'imposta previsto per la ricerca industriale)

  1. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «sviluppo e innovazione» sono inserite le seguenti: «nonché le attività di ricerca in materia di investimenti di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato UE 2017/565 e successive modifiche e integrazioni, prodotta da soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, avente ad oggetto strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana ovvero in indici equivalenti di altri mercati regolamentati così come definite ai fini dell'applicazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 2019, n. 157».
30. 0130. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione)

  1. Al fine di favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese, anche allo scopo di incentivare studi e sperimentazioni utili per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 198, dopo le parole «31 dicembre 2019» sono inserite le seguenti: «e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 203, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: «Per le attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202, il credito d'imposta è attribuito in misura doppia alla percentuale della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di start-up innovativa, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovativa, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2015, n. 33.»;

   c) al comma 204, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205.».
30. 0132. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Incentivo fiscale per investimenti di start-up e PMI innovative)

  1. Per l'anno 2020 e per l'anno 2021, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 60 per cento.
  2. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative o di PMI innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2020 e per l'anno 2021, dal 30 per cento al 100 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.
30. 0131. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto di protesi e ausili)

  1. Al fine di razionalizzare la spesa sanitaria e liberare risorse da impegnare nel contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali di fissazione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza protesica e dell'assistenza specialistica ambulatoriale e dell'aggiornamento del nomenclatore tariffario per protesi e ausili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, ai soggetti che acquistano sul mercato protesi e ausili, certificati e collaudati ai sensi della normativa vigente, ad un prezzo inferiore rispetto a quello fissato nel nomenclatore tariffario di riferimento è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento della differenza tra il prezzo di acquisto in fattura e il prezzo fissato nel nomenclatore tariffario.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma precedente è autorizzata una spesa nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata dei bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 0134. Piastra, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per copertura costi fissi di start-up e PMI innovative)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi seguenti.
  2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, nonché le imprese, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che si qualificano come start-up innovativa ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 o come PMI innovativa ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  3. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, i costi fissi rilevanti ai fini fiscali, di competenza del periodo d'imposta, il cui onere è stato effettivamente sostenuto dall'impresa. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la carretta applicazione del presente comma ed individuate le categorie di costi eleggibili.
  4. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
  5. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'impresa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, può beneficiare, in acconto, anche su base mensile, nel corso dei periodo d'imposta 2020, del credito d'imposta maturato. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto,
  6. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 4.
  7. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a descrivere le spese agevolate, nella nota integrativa relativa al bilancio relativo al periodo d'imposta nel quale le stesse sono state sostenute. Le imprese che predispongono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-ter del codice civile e che intendono beneficiare del credito potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le microimprese, riportando le informazioni richieste in calce allo stato patrimoniale.
  8. Nel caso in cui l'impresa accerti autonomamente l'indebito utilizzo in compensazione, mediante fruizioni di acconti in misura superiore al credito d'imposta effettivamente spettante determinato su base annuale ed entro 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta provveda a riversare tali maggiori importi, non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  9. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della informativa espressa nella nota integrativa nonché sulla base della ulteriore documentazione contabile fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina.
  10. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.
  11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo.
30. 0136. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Rimborso IVA per start-up e PMI innovative)

  1. All'articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, in deroga alle previsioni di cui al paragrafo precedente, possono chiedere il rimborso dell'intera eccedenza detraibile dell'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla dichiarazione annuale, anche se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti non risultano eccedenze detraibili o se non risultano dichiarazioni, poiché non dovute, in uno o entrambi gli anni precedenti.»
  2. All'articolo 38-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis)» sono aggiunte le seguenti: «nonché nelle ipotesi di cui all'articolo 30, comma 3, secondo periodo».
  3. La disposizione di cui all'articolo 38-bis, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile, si applica, a partire dalla richiesta relativa al quarto trimestre dell'anno d'imposta 2019, agli operatori economici che si qualificano quali start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 o PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, e che rientrano nei settori elencati all'articolo 61, commi 2 e 3 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007 e nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a), del predetto decreto n. 633 del 1972.
30. 0137. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Emissione di finanziamenti a tasso agevolato per start-up e PMI innovative)

  1. Al Fondo Nazionale Innovazione di CDP Venture Capital SGR S.p.a. è assegnata una dotazione straordinaria di risorse fino a 200 milioni di euro con vincolo di destinazione per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, rimborsabili in base a piani di rientro pluriennali e convertibili, a beneficio esclusivo delle start-up innovative previste dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e delle PMI innovative previste dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.
  2. Il tasso d'interesse massimo da applicare per i finanziamenti agevolati di cui al comma 1 è stabilito nella misura dell'1 per cento annuo. Gli interessi saranno dovuti a partire dal quinto anniversario della data di erogazione.
  3. La durata minima dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1 sarà di 10 anni dalla data di erogazione del finanziamento. Il rimborso del capitale sarà integralmente dovuto alla scadenza, a meno che, prima della scadenza, si verifichi un cambio del controllo della società finanziata, nel qual caso il prestatore del finanziamento potrà esercitare il diritto di ottenere il rimborso del finanziamento entro 6 mesi dall'intervenuto cambio di controllo. A tal fine per «controllo» si intende la nozione di cui all'articolo 2359, comma 1, n. 1, e comma 2, del codice civile; per «cambio di controllo» si intende l'acquisto del controllo da parte di uno o più soggetti diversi da chi esercitava il controllo al momento dell'erogazione del finanziamento.
  4. Alla scadenza dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, la società finanziata avrà la facoltà di disporre, in luogo dei rimborso, la conversione del finanziamento, in tutto o in parte, in quote di partecipazione ordinarie al capitale della società finanziata stessa, a un rapporto di cambio determinato sulla base del maggiore tra il valore del capitale della società finanziata alla data di erogazione del finanziamento agevolato e quello al momento della conversione, in ciascun caso sulla base della valutazione attribuita alla società finanziata in occasione dell'ultima operazione di raccolta di investimenti precedentemente completata.
  5. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1 potranno essere erogati anche a mezzo di sottoscrizione di obbligazioni convertibili, strumenti finanziari partecipativi o altri strumenti finanziari che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato per la sottoscrizione.
  6. Ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 possono accedere tutte le start-up innovative e le PMI innovative che a partire dal 10 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020 abbiano ricevuto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali apporti patrimoniali o finanziamenti, in qualsiasi forma erogata, che attribuiscano una partecipazione nel capitale della società finanziata o che siano convertibili in capitale della società finanziata, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la sottoscrizione di quote di capitale, azioni, strumenti finanziari partecipativi, obbligazioni convertibili, altri strumenti finanziari, nonché versamenti in conto capitale e finanziamenti convertibili.
  7. Ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 potranno accedere anche le start-up innovative e le PMI innovative che abbiano ricevuto apporti o finanziamenti della natura descritta nel comma 6 da parte di soggetti diversi da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali a condizione che: a) tra i soci della società finanziata figurino, al momento dell'erogazione, investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, ovvero b) l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1 avvenga a fronte di una preventiva istruttoria da parte del finanziatore circa la genuinità delle operazioni di investimento e l'onorabilità e affidabilità degli investitori, considerando a tal fine con particolare riguardo l'eventualità che gli investitori abbiano già effettuato nel passato operazioni di investimento quali coinvestitori di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.
  8. La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1 che ciascuna start-up innovativa e PMI innovativa potrà ottenere sarà pari a un massimo di quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa in base al comma 6 o 7.
  9. In presenza dei requisiti indicati dai commi che precedono le start-up innovative e PMI innovative saranno ammesse ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 in ragione della priorità temporale delle richieste di erogazione, fino all'esaurimento della dotazione prevista dal comma 1.
  10. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati ai commi precedenti, a) approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra CDP Venture Capital SGR S.p.a. e i soggetti abilitati a svolgere le eventuali attività istruttorie di cui al comma 7, stabilendo le modalità per assicurare che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi l'importo della dotazione straordinaria prevista dal comma 1; b) definisce i documenti e la procedura per l'erogazione dei finanziamenti agevolati e i relativi termini e condizioni.
30. 0138. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Estensione del credito d'imposta per la quotazione)

  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta spettante in relazione ai costi di consulenza finalizzati all'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ai portali di equity crowdfunding iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.
30. 0139. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta sulle spese di assortimento merci stagionali per le imprese del commercio al dettaglio)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle spese sostenute per l'assortimento di capi, accessori e prodotti stagionali dalle imprese che operano nel settore del commercio al dettaglio.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1936, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
30. 0143. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta suite perdite da svalutazione a merce di magazzino)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto per l'anno 2020, in favore delle imprese con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dei valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
30. 0144. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per attività di design e ideazione estetica)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 203, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2020, per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 25 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi».
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo valutati in 350 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
30. 0145. Saltamartini, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Incremento del credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2020, di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 0146. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure fiscali a sostegno del mantenimento del valore dei marchi d'impresa)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si interpreta nel senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di ruling di cui all'articolo 1, comma 39, legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto in possesso di tutti i requisiti sostanziali come accertati dall'Amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa fino alla data del 31 giugno 2021.
  2. La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indiretto con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell'istanza di ruling di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 38 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
30. 0147. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Detrazione per sistemazione a verde)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul settore florovivaistico, all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
30. 0148. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 31.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   sopprimere le parole: Per l'anno 2020;

   dopo le parole: dogane interne aggiungere la seguente: anche.
31. 1. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Per far fronte alle esigenze di direzione e coordinamento delle attività doganali connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, in relazione alle risorse autorizzate e disponibili per facoltà assunzionali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli assume, entro il 31 maggio 2020, 80 unità di personale da immettere nei ruoli del personale dirigente, attingendo, con priorità e secondo l'ordine di merito, dai candidati risultati già idonei a tutte le prove di concorso nell'ambito della procedura concorsuale a 69 posti di dirigente di seconda fascia, indetta con bando della medesima Agenzia n. 146312 del 16 dicembre 2011. I candidati neoassunti sono immessi immediatamente in servizio e nelle funzioni dirigenziali in deroga alle previsioni normative e del bando di concorso relative allo svolgimento dei corsi di formazione e del periodo di prova.
31. 2. Melilli, Ferri, Buratti, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Accisa agevolata per il servizio noleggio con conducente)

  1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    «1-bis) servizio noleggio con conducente».

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
31. 01. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Accise agevolata per i veicoli con massa inferiore 7,5 tonnellate)

  1. Il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso agli esercenti l'attività di autotrasporto merci mediante l'impiego di veicoli di massa inferiore a 7,5 tonnellate.
31. 02. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di personale pubblico con riferimento ad eventi sismici nell'Italia Centrale)

  1. Al fine di potenziare l'azione di ricostruzione post sisma per il personale assunto a contratto a tempo determinato ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, del decreto-legge n. 8 del 2017 e del decreto-legge n. 32 del 2019, si procede all'assunzione a tempo indeterminato presso l'amministrazione di allocazione.
  2. Il personale di cui al comma 1 dovrà essere stato già reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte ed essere stato già assunto con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione.
  3. Il commissario alla ricostruzione e le amministrazioni pubbliche, nel caso vi siano unità lavorative allocate che non abbiano svolto le procedure concorsuali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono all'emanazione delle procedure concorsuali al fine della copertura di tali ruoli.
  4. Il personale assunto di cui ai commi da 1 a 3, al termine del processo di ricostruzione o al cessare del loro utilizzo ad esso associato, viene stabilizzato all'interno delle amministrazioni pubbliche dove viene impiegato o riassorbito all'interno di altre amministrazioni pubbliche tramite bandi di mobilità dedicati.
  5. I costi di tale personale rimangono in carico al commissario alla ricostruzione fino al loro utilizzo nel processo di ricostruzione post sisma.
31. 03. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Assunzioni nella Polizia di Stato)

  1. È autorizzata l'assunzione presso la Polizia di Stato degli idonei non vincitori del concorso per viceispettori del Corpo forestale dello Stato la cui graduatoria è stata approvata con decreto del Capo del Corpo forestale del 24 luglio 2014.
  2. È disposto il trasferimento, a domanda, delle unità già appartenenti al Corpo forestale dello Stato e assorbiti nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato.
31. 04. Maurizio Cattoi, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Iovino, Terzoni, Grimaldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Canone di locazione di immobili ad uso commerciale)

  1. Al fine di agevolare gli accordi per la riduzione consensuale tra le parti del canone di locazione di immobili ad uso commerciale a causa dell'emergenza COVID-19, a partire dal 1° luglio 2020, l'Agenzia delle entrate consente, tramite la procedura telematica, di comunicare l'eventuale variazione del canone annuale originariamente pattuito per l'anno 2020.
  2. Alla comunicazione di cui al comma 1 dovrà essere allegata una fotocopia della proposta effettuata in carta semplice dal locatore e dell'accettazione da parte dei locatari.
  3. Ai locatori che consentiranno alla riduzione del canone di locazione per immobili ad uso commerciale sarà riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento della riduzione effettuata per un importo massimo di 3.000 euro.
  4. Il beneficio di cui al comma 3 sarà riconosciuto solo ai locatori che effettuano una riduzione del canone annuo relativo al 2020 di almeno il 30 per cento.
31. 05. Berardini, Rizzone, Torto, Sut, De Girolamo, Serritella.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. Al fine di ottemperare ai princìpi di efficienza, efficacia ed economicità delazione amministrativa, nonché incrementare i servizi di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza connessi anche all'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e le frodi in ambito economico-finanziario, alle assunzioni straordinarie, previste per l'anno 2020, nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con l'articolo 1, comma 287, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con l'articolo 1, comma 381, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso per 380 allievi finanzieri bandito nell'anno 2018 e fino ad esaurimento delle stesse.
31. 06. Buompane, Grimaldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure di potenziamento del Ministero della salute)

  1. Per le finalità previste dal comma 355, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, il Fondo unico di amministrazione delle aree funzionali del Ministero della salute è incrementato di 3.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. La qualifica del personale del Ministero della salute inquadrato nel profilo professionale di assistente di prevenzione e sanità e nel profilo professionale di funzionario tecnico della prevenzione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è equipollente alla laurea in tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, ai soli fini dell'esercizio professionale espletato esclusivamente nelle attività istituzionali del Ministero della salute.
  3. Il comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

   «355. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche per la salute, di assicurare un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela della salute, nell'obiettivo di perseguire le accresciute attività demandate agli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, ivi incluse quelle derivanti dalle nuove procedure europee in materia di controlli e dalle emergenza sanitaria nazionale COVID-19. Il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 150 unità appartenente all'Area II, posizione economica F1».
31. 07. Cirielli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure di potenziamento del Ministero della salute)

  1. Per le finalità previste dal comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in deroga alle limitazioni previste dal comma 2, dell'articolo 23, del decreto legislativo n. 75 del 2017, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall'emergenza sanitaria COVID-19, il fondo unico di amministrazione delle aree funzionali del Ministero della salute è incrementato di 3.500.000 di euro a decorrere dall'anno 2020. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Il personale del Ministero della salute inquadrato nel profilo professionale di assistente di prevenzione e sanità e nel profilo professionale di funzionario tecnico della prevenzione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è equipollente alla laurea in tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, ai soli fini dell'esercizio professionale espletato esclusivamente nelle attività istituzionali del Ministero della salute.
31. 09. Pagani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Proroga agevolazioni gasolio commerciale)

  1. Al fine di sostenere le imprese dell'autotrasporto nella situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «A decorrere dal 1° ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2022» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati complessivamente in 117 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
31. 08. Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Furgiuele.

ART. 32.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a pazienti COVID aggiungere le seguenti: proporzionato agli impegni assunti e sulla base di una valutazione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi.
32. 1. Ianaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La remunerazione per la specifica funzione assistenziale di cui al comma 1 è riconosciuta, con le modalità previste al comma 2 e limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, anche ai presìdi ospedalieri a gestione diretta, alle aziende ospedaliere, agli IRCSS e alle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, per i maggiori costi resi necessari all'allestimento dei reparti, alla gestione dell'emergenza COVID-19 e all'incremento tariffario per le prestazioni rese ai pazienti COVID, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020.
32. 2. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è riconosciuto un contributo in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e dei Dipartimenti di salute mentale per l'assunzione di medici, infermieri, psicologi e educatori, nonché di presìdi sanitari.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 140 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: l'incremento tariffario di cui al comma 1 aggiungere le seguenti parole: nonché l'entità massima del contributo riconoscibile e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso ai sensi del comma 1-bis.
32. 3. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Sopprimere il comma 2.
32. 4. Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2 dopo le parole: le province autonome di Trento e Bolzano aggiungere le seguenti: previa verifica della documentata impossibilità di assicurare le medesime funzioni assistenziali nelle strutture pubbliche del proprio territorio.
32. 7. Provenza.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis L'incremento tariffario di cui al comma 1 è destinato esclusivamente a remunerare le prestazioni straordinarie e gli aumenti stipendiali del personale dipendente impegnato nell'assistenza ai pazienti affetti da COVID-19 ovvero per l'assunzione dello stesso e per l'acquisto dei dispositivi medici necessari per gestire l'emergenza.
32. 5. Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 3, sostituire le parole: nel limite del 70 per cento con le seguenti: non inferiore al limite del 70 per cento.
32. 6. Gelmini, Giacomoni, Fiorini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. Allo scopo di favorire la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

   a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 31 maggio 2020 un'anticipazione pari al 70 per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

   b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

   c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla lettera d);

   d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

  3-ter. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
*32. 8. Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. Allo scopo di favorire la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

   a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 31 maggio 2020 un'anticipazione pari al 70 per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

   b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

   c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla lettera d);

   d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

  3-ter. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
*32. 9. Moretto, Bendinelli.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. Allo scopo di favorire la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

   a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 31 maggio 2020 un'anticipazione pari al 70 per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

   b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

   c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla lettera d);

   d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

  3-ter. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
*32. 10. Baratto, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. Allo scopo di favorire la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

   a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 31 maggio 2020 un'anticipazione pari al 70 per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

   b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

   c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla lettera d);

   d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

  3-ter. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
*32. 11. Angiola.

  All'articolo 32, dopo l'ultimo comma, inserire il seguente:

  4. Allo scopo di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

   a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 31 maggio 2020 un 'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

   b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

   c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della finzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera d);

   d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera c) e all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

   Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
32. 12. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 24 aprile 2020, n. 27, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID-19. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.
  3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disciplinano le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
  3-quater. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 3-bis, gli enti del Servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione dei costi da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento del dodicesimo corrisposto o comunque dovuto per l'anno 2020.
32. 13. Melilli, Pezzopane.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di dare attuazione alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2006, n. 200, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, il Dipartimento della protezione civile dispone l'immediata attivazione delle componenti di psicologia dell'emergenza di tutte le Associazioni iscritte nell'elenco nazionale e degli elenchi territoriali del volontariato della Protezione Civile ai sensi del Codice della Protezione Civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  3-ter. Le componenti di psicologia dell'emergenza di cui al comma 3-bis svolgono le attività di supporto psicologico individuale e organizzativo, anche con modalità a distanza, oltre che le attività di comunicazione del rischio e la promozione del benessere rivolte alla popolazione ed al personale sanitario.
  3-quater. Al fine di tutelare il benessere fisico e psico-fisico e assicurare le attività di prevenzione nella popolazione del disturbo acuto da stress e post traumatico da stress, le regioni sostengono, attraverso le strutture del Sistema sanitario regionale, iniziative destinate al supporto psicologico della popolazione, con particolare attenzione ai minori, attraverso servizi di consulenza di personale specializzato. In relazione alle restrizioni ed alle condizioni di isolamento, nonché nel pieno rispetto delle misure di prevenzione relative al contrasto alla diffusione del virus, le iniziative di cui al presente comma devono intendersi come servizi gestiti tramite l'utilizzo di strumenti di comunicazione digitale. Le regioni, nel caso in cui siano state già intraprese le iniziative di cui al presente comma, nonché nel caso in cui siano a conoscenza di iniziative similari sul territorio di natura privata, si impegnano a favorirne l'adeguata pubblicità tra la popolazione, al fine di incentivare il ricorso a tale tipologia di consulenza.
  3-quinquies. Al fine di evitare, o comunque attenuare, lo svilupparsi della sindrome di esaurimento psico-fisico e di distacco emotivo, nonché il rischio di incorrere in un disturbo acuto da stress e post traumatico da stress, le regioni adottano, altresì, nelle medesime modalità di cui al comma 3-quinquies, iniziative volte a garantire un supporto psicologico di tipo terapeutico a tutti i medici, operatori, nonché esercenti le professioni sanitarie impegnati direttamente nel contrastare la diffusione del virus COVID-19.
  3-sexies. È istituito un sito web e un'applicazione per dispositivi mobili, integrata con le attuali disposizioni vigenti in merito alla telemedicina, per il monitoraggio epidemiologico della popolazione, relative all'emergenza COVID-19, per la prevenzione e il contrasto del disagio mentale stress correlato da COVID-19, che preveda modalità di interazione da remoto e che preveda l'esplicita pubblicità:

   a) di una sezione che contenga l'elenco dei professionisti della salute mentale iscritti ai rispettivi albi OMCEO e degli Ordini regionali degli Psicologi che effettuino modalità di sostegno psicologico da remoto;

   b) delle componenti di psicologia dell'emergenza di tutte le associazioni iscritte nell'elenco nazionale e degli elenchi territoriali del Volontariato della Protezione Civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2006, n. 200.

  3-septies. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinati euro 20 milioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
32. 14. Di Lauro, Troiano, Massimo Enrico Baroni.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di efficientare l'assistenza territoriale in relazione all'emergenza COVID-19 e ridurre gli accessi ai pronto soccorso e alle strutture ospedaliere, nell'ambito delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano ambulatori dedicati ai pazienti sospetti o affetti da COVID-19 che non necessitano di ospedalizzazione.
  3-ter. Gli ambulatori di cui al comma 3-bis sono gestiti dai medici di medicina generale e dai medici di continuità assistenziale Unità speciali di continuità assistenziale e sono distinti dagli ambulatori ai quali accedono i pazienti che non siano affetti da COVID-19 o sospetti.
32. 15. Nappi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Il riconoscimento delle funzioni assistenziali di cui al comma 3 è consentito a condizione che gli erogatori interessati non sospendano le attività di cura ordinarie già presenti negli accordi e nei contratti di cui di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In ogni caso la remunerazione tiene conto dell'eventuale sospensione delle attività di cui al precedente periodo nonché della riprogrammazione e riconversione delle ordinarie attività assistenziali.
32. 16. Provenza.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, al fine di evitare il regresso degli utenti degli interventi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali, sino ad ora acquisiti, prestazioni in forme individuali domiciliari, adottando per ogni intervento misure atte a prevenire il contagio o, in subordine e solo ove non sia possibile rendere la prestazione in forma domiciliare, a distanza purché queste siano rese in conformità con quanto previsto all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, o resi nel rispetto delle direttive sanitarie, preferibilmente, negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, sentite le associazioni delle persone con disabilità e delle famiglie e comunque nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
32. 17. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province individuano all'interno delle aree sanitarie temporanee o all'interno di altre strutture appositamente individuate aree idonee per il personale sanitario, socio-sanitario, il personale delle Forze dell'ordine e i volontari della protezione civile in quarantena con sorveglianza attiva, qualora impossibilitati a trascorrere tale periodo presso il proprio domicilio o residenza.
32. 18. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure a sostegno del settore automotive)

  1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogata.
  2. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato; è altresì abrogato l'articolo 16, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
  3. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento» e le parole: «Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province» sono soppresse. Al minor gettito per le province si fa fronte con un incremento dei trasferimenti a valere sul fondo istituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  4. Al fine di favorire la ripresa del mercato automobilistico, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è stabilita l'esenzione totale dal pagamento della tassa automobilistica e dell'imposta provinciale di trascrizione per chiunque acquisti un veicolo di prima immatricolazione; è inoltre garantita, a chiunque acquisti un veicolo nelle predette annualità, sia esso nuovo o usato, una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 65 per cento del costo complessivamente sostenuto per l'acquisto, comprensivo dell'IVA non detraibile e di altre imposte o tasse accessorie, da ripartirsi in dieci quote annuali di pari importo.
32. 01. Benigni.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Detraibilità integrale dell'IVA per gli acquisti di veicoli)

  1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogata.
32. 02. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Abolizione superbollo)

  1. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato; è altresì abrogato l'articolo 16, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
32. 03. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Rimodulazione dell'imposta provinciale di trascrizione)

  1. All'articolo 56, comma 2, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento» e le parole «Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province» sono soppresse. Al minor gettito per le province si fa fronte con un incremento dei trasferimenti a valere sul fondo istituito con l'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
32. 04. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Incentivi per l'acquisto di veicoli a motore)

  1. Al fine di favorire la ripresa del mercato automobilistico, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è stabilita l'esenzione totale dal pagamento della tassa automobilistica e dell'imposta provinciale di trascrizione per chiunque acquisti un veicolo a motore di prima immatricolazione; è inoltre garantita, a chiunque acquisti un veicolo a motore nelle predette annualità, sia esso nuovo o usato, una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 65 per cento del costo complessivamente sostenuto per l'acquisto, comprensivo dell'IVA non detraibile e di altre imposte o tasse accessorie, da ripartirsi in dieci quote annuali di pari importo.
32. 05. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Detrazione fiscale per l'acquisto di motocicli e velocipedi)

  1. Al fine di favorire la ripresa dei mercati di riferimento e per far fronte alle limitazioni al servizio di trasporto pubblico locale necessarie per limitare il rischio di contagio da COVID-19, per gli anni 2020, 2021 e 2022, a chiunque acquisti un ciclomotore, motociclo o velocipede, è concessa una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta per l'acquisto comprensiva dell'IVA.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso altresì a chi acquista pezzi di ricambio o componenti di tali veicoli.
32. 06. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure per il rinnovo del parco dei veicoli commerciali)

  1. Al fine di incentivare il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali, con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo triennale denominato «Fondo per il rinnovo dei veicoli commerciali» con una dotazione complessiva pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare un incentivo all'acquisto di veicoli commerciali nuovi, con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, a fronte della rottamazione di veicoli della medesima categoria appartenenti a classi di inquinamento Euro 4 o antecedenti.
  3. L'incentivo di cui al comma 2 è concesso all'acquisto di un qualunque veicolo commerciale della categoria N1 in corrispondenza della classe di appartenenza, di cui all'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Massa a pieno carico (kg)

Contributo (euro)

  >1760

  3.000

  1306–1760

  2.000

  <1306

  1.000

  4. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dell'incentivo secondo i criteri di cui al comma 3.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
32. 013. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure urgenti per distribuzione dei medicinali)

  1. In considerazione della situazione di emergenza da COVID-19 e fino alla conclusione dell'emergenza stessa, per contenere gli accessi alle strutture ospedaliere, le regioni e le province autonome, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
32. 07. Mandelli, Saccani Jotti, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000 n. 323 è sostituito dal seguente:

   «Art. 12. – (Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali)1. Al fine di promuovere il termalismo nazionale e di valorizzarne il patrimonio e la cultura all'estero, anche nell'ambito dell'attuazione della mobilità sanitaria nell'Unione europea, l'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo prevede idonee iniziative quale parte integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando a tale fine anche l'apporto tecnico-organizzativo di aziende termali o di organismi consortili eventualmente costituiti con la partecipazione di istituzioni locali e nazionali, nonché di enti e associazioni pubblici e privati interessati allo sviluppo dell'economia dei territori termali. Sono altresì promossi progetti interregionali al fine di far conoscere il termalismo nazionale e la varietà delle sue offerte».
32. 08. Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Dichiarazione di successione eredi vittime da COVID-19)

  1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il termine di dodici mesi per la presentazione della dichiarazione di successione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è prorogata di ulteriori dodici mesi, o comunque, nove mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. Ove previsti, per l'intero periodo di cui al comma 1, non sono dovuti come adempimento alla dichiarazione di successione i versamenti dell'imposta ipotecaria, dell'imposta catastale, dell'imposta di bollo, della tassa ipotecaria, nonché l'imposta di successione.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti termini e modalità della dichiarazione di successione dei beneficiari, nonché le altre disposizioni di attuazione necessarie.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
32. 09. Minardo, Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni INAIL)

  1. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In considerazione dell'emergenza in atto, la certificazione di infezione da coronavirus da parte dell'INAIL è volta a consentire la sollecita erogazione delle prestazioni assicurativa al lavoratore e non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico del datore di lavoro, salvo che non sia dimostrata l'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori emanate dalle Autorità preposte».
32. 010. Cavandoli, Murelli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni INAIL)

  1. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, la certificazione di infezione da coronavirus da parte dell'INAIL è volta a consentire la sollecita erogazione delle prestazioni non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico del datore di lavoro, salvo che sia dimostrato che l'infezione derivi dall'inadempimento del datore di lavoro al rispetto degli obblighi di sicurezza».
32. 016. Murelli, Durigon, Cecchetti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Fogliani, Gava.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

  1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo agli interventi di cui al comma 51 del medesimo articolo, è prorogato di sei mesi.
  2. Per l'anno 2020, i termini per l'assegnazione dei contributi e per l'affidamento, l'avvio, l'avanzamento o il collaudo dei lavori, di cui all'articolo 1, commi da 853 a 859, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogati di quattro mesi.
  3. Per l'anno 2020, i termini in materia di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono prorogati di sei mesi.
  4. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
  5. L'entrata in vigore del metodo tariffario rifiuti di cui alla deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 è prorogata al 30 aprile 2021.
  6. Per l'anno 2020, il termine per la ratifica di cui all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato a centoventi giorni.
  7. Per l'anno 2020, è fatta concessione ai sindaci la facoltà di ampliare gli spazi per l'occupazione di suolo pubblico per le attività di ristorazione, in deroga alle normative vigenti ed ai pareri delle soprintendenze.
32. 011. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure urgenti in materia di risorse per gli enti locali)

  1. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziano 2020, possono utilizzare le predette quote dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono:

   a) utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;

   b) utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili;

   c) disporre, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'utilizzo dell'avanzo vincolato di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, limitatamente alle quote derivanti da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza;

   d) fare ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Resta fermo che le spese sostenute attraverso l'acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all'emergenza in corso.

   2.1. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel corso dell'esercizio provvisorio, previo parere dell'organo di revisione, mediante deliberazione dell'organo esecutivo».
32. 012. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Finanziamento enti locali in stato di predissesto o dissesto)

  1. In deroga all'articolo 255 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il risanamento degli enti locali in stato di predissesto ovvero di dissesto che abbiano sospeso il pagamento dei tributi locali lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'argano straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti spa a tasso agevolato ed ammortizzato in trenta anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno.
  2. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato è per l'intera somma prevista in bilancio dei tributi sospesi e non incassati nel 2020.
  3. I contribuenti beneficiari della sospensione del pagamento dei tributi locali di cui al comma 1 possono rateizzare fino ad un massimo di 120 mesi l'importo tributi sospesi con inizio del pagamento a partire dal mese di giugno 2021.
32. 017. Minardo, Alessandro Pagano, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Vanessa Cattoi, Gava, Frassini, Bellachioma, Cestari, Tomasi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure di emergenza per il settore del trasporto pubblico di persone)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, sanzioni e penali in ragione delle minori corse effettuate e delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020.
  2. Per compensare le decurtazioni di corrispettivo, negozialmente previste ed eventualmente applicate dai committenti ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico per minori percorrenze, ai medesimi gestori è attribuita la facoltà di ottenere ristoro dei costi fissi ugualmente sostenuti per il mantenimento del servizio, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 3 e con le modalità definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Per il fine di cui al comma 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per l'anno 2020.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 600 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
32. 014. Maccanti, Saltamartini, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure a favore di imprese operanti nel settore del trasporto merci e della logistica)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza agli addetti nei settori della logistica, distribuzione, rifornimento carburanti e trasporto merci in conto terzi, è riconosciuto un contributo in favore delle imprese di cui al comma 2 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI). A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 3 e comunque non superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese operanti nei seguenti settori:

   a) trasporto ferroviario di merci (codice ATECO: 49.20.00);

   b) trasporto di merci su strada (codice ATECO: 49.41.00);

   c) trasporto marittimo e costiero di merci (codice ATECO: 50.20.00); d) trasporto di merci per vie d'acqua interne (codice ATECO: 50.40.00);

   e) trasporto aereo di merci (codice ATECO: 51.21.00);

   f) magazzinaggio e custodia (codice ATECO: 52.1);

   g) attività di supporto ai trasporti (codice ATECO: 52.2);

   h) attività postali con obbligo di servizio universale (codice ATECO: 53.10.00);

   i) altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale (codice ATECO: 53.20.00);

   l) commercio al dettaglio di carburante (codice ATECO: 47.30.00);

  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  5. In deroga alle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 maggio 2020 non trovano applicazione le disposizioni in materia di periodi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente agli autoveicoli adibiti al trasporto di cose.
32. 015. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Sospensione dei pagamenti della tassa sui rifiuti)

  1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere a piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa la cui attività sia stata sospesa ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
  2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
32. 023. Caparvi, Gusmeroli, Paternoster, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Ribolla.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Rideterminazione della componente variabile della tassa sui rifiuti)

  1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, prevede, per l'anno 2020, la rideterminazione della componente variabile per il calcolo della tassa sui rifiuti di cui all'allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif.
32. 018. Ribolla, Gusmeroli, Gava, Lucchini, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Sospensione quota capitale mutui enti locali)

  1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 43.
32. 019. Eva Lorenzoni, Ribolla, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Gava, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Fondo per spese funebri sostenute a seguito dell'emergenza COVID-19)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per far fronte alle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone a causa della pandemia da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto, secondo modalità compatibili con la normativa europea.
  2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è individuata dai dati risultanti dagli elenchi trasmessi e convalidati dalle aziende sanitarie locali, dall'assessorato regionale alla sanità ovvero dal Dipartimento della protezione civile competente per territorio, identificando quale causa terminale del decesso la patologia COVID-19.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32. 024. Frassini, Belotti, Invernizzi, Guidesi, Ribolla, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Fondo speciale a favore della provincia di Bergamo)

   l. Al fine di garantire misure di sostegno per far fronte alle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persona a causa della pandemia da COVID-19 e, per far fronte ai costi di cremazione in dipendenza della morte di persone a causa della pandemia da COVID-19 nella provincia di Bergamo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e secondo modalità compatibili con la normativa europea.

  2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è individuata dai dati risultanti dagli elenchi trasmessi e convalidati dalle Aziende sanitarie locali, dall'assessorato regionale alla sanità ovvero dal Dipartimento della protezione civile competente per territorio, identificando quale causa terminale del decesso la patologia COVID-19.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32. 020. Frassini, Belotti, Invernizzi, Ribolla.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere i seguenti:

Art. 32-bis.
(Istituzione del Fondo a favore di Comuni danneggiati dall'emergenza COVID-19)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per far fronte alle spese sostenute dai comuni in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito un Fondo denominato «Fondo a favore dei comuni danneggiati dall'emergenza COVID-19» volto a garantire ai medesimi di cui al presente comma l'accesso al credito, nel limite di spesa 30 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di accesso alla garanzia di cui al comma 1.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 32-ter.
(Fondo speciale a favore dei comuni delle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte danneggiati dall'emergenza COVID-19)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per far fronte alle spese sostenute dai comuni delle regioni maggiormente danneggiate in seguito all'adozione dei provvedimenti di carattere restrittivo in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito un Fondo denominato «Fondo speciale a favore dei comuni delle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte danneggiati dall'emergenza COVID-19» volto a garantire ai medesimi di cui al presente comma l'accesso al credito, nel limite di spesa 50 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di accesso alla garanzia di cui al comma 1.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32. 022. Vanessa Cattoi, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifiche all'articolo 109 del decreto-legge n. 18 del 2020)

  1. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono

   apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica, le parole: «di urgenza» sono soppresse;

   b) al comma 1, dopo le parole: «possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti» le parole «connesse con l'emergenza in corso» sono soppresse;

   c) al comma 2, dopo le parole: «possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti» le parole: «connesse con l'emergenza in corso» sono soppresse e dopo le parole: «possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti» le parole: «connesse con l'emergenza in corso» sono soppresse.
32. 021. Vanessa Cattoi, Eva Lorenzoni, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 33

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:

  1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché quelli a base associativa, con esclusione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, delle comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ove le procedure di rinnovo non siano esperibili in piena sicurezza e nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni prese per fronteggiare l'emergenza sanitaria, possono sospendere le procedure di rinnovo ed elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.
  1-bis. Nel caso della sospensione delle procedure di rinnovo ed elettorali di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e comunque, fino alla loro ricomposizione.
33. 1. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la ripresa economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, all'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «2021» e: «2030» sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: «2023» e «2032».
33. 2. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Qualora nelle procedure di rinnovo elettorale di cui al comma 1 l'elettorato attivo e passivo sia costituito dagli esercenti le professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, la sospensione delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi di amministrazione e controllo degli enti e organismi indicati al comma 1, incluse le procedure elettorali per il rinnovo degli organi degli enti di previdenza delle professioni sanitarie di cui alla medesima legge n. 3 del 2018, nonché l'annullamento delle procedure elettorali già in corso, opera di diritto.
33. 3. Massimo Enrico Baroni, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Orari di somministrazione bevande alcoliche e superalcoliche negli esercizi di intrattenimento e svago)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 è aggiunto il seguente:

   2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, per la durata dell'emergenza epidemiologica possono somministrare bevande alcoliche e superalcoliche fino all'orario di chiusura dell'attività
33. 01. De Toma, Rachele Silvestri.

.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente

Art. 33-bis.

   1. All'articolo 88-bis, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «scuola secondaria di primo e secondo grado» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'Università».
33. 02. Marino.

  Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche all'articolo 68 dei decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. All'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   2-bis. Le modifiche puntuali della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico derivanti da approfondimenti circoscritti del quadro conoscitivo, dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio o dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico, sono approvate dal Segretario Generale dell'Autorità di Distretto con proprio decreto, tenuto conto del parere di cui al comma 4.

   2-ter. La proposta di modifica e la relativa documentazione sono depositate presso le sedi delle regioni e dei comuni territorialmente interessati e sono disponibili per la consultazione per trenta giorni dopo la pubblicazione sui siti istituzionali. Entro trenta giorni dalla pubblicazione possono essere avanzate osservazioni sulla proposta di modifica all'Autorità di Distretto ed alla regione territorialmente competente.

   2-quater. Il Segretario Generale dell'Autorità di distretto, acquisito il parere della Conferenza operativa, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 2-ter conclude il procedimento con l'eventuale emanazione dei decreto di aggiornamento del Piano che ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
33. 04. Cassese.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Proroga premio ai lavoratori dipendenti)

  1. All'articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «per il mese di marzo» sono aggiunte le seguenti: «e per il mese di aprile»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «nel mese di aprile» sono aggiunte le seguenti: «e nel mese di maggio 2020».
33. 03. Marino.

  Dopo l'articolo 33, inserire il seguente;

Art. 33-bis.
(Proroga dei termini di cui all'articolo 30, comma 14-ter, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

  1. All'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «comma 14-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 14-bis e 14-ter».
33. 05. Pastorino.

  Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Termine per la redazione del bilancio delle province in dissesto)

  1. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato
33. 06. Tucci.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche all'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   1-bis. Per le legioni, il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020.
33. 07. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Semplificazioni in materia di avanzo di amministrazione)

  1. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 118 del 2011, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 le variazioni al bilancio di previsione degli enti a cui si applica il Titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge da parte dell'organo consiliare entro novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
33. 08. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Frassini, Colla, Galli, Guidesi, Patassini, Cavandoli, Covolo, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)

  1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle regioni e delle province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.
33. 09. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Proroga rendiconto condominiale)

  1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, il termine di cui all'articolo 1130, comma 10, del codice civile è prorogato di ulteriori centoventi giorni.
33. 010. Bucalo, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Proroga crediti formativi di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 13 agosto 2014, n. 140)

  1. Gli obblighi formativi di aggiornamento previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 13 agosto 2014, n. 140, la cui scadenza è prevista entro l'8 ottobre 2020, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2020 .
33. 011. Bucalo, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga organi)

  1. All'articolo 25, comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) è costituita da non più di sessanta mesi e, qualora, i sessanta mesi scadano nel 2020, siano prorogati di ulteriori dodici mesi».

  2. All'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione,» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo il diverso termine previsto dai comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza del cinque anni dalla data di costituzione, e, per il solo 2020, prima della scadenza dei 6 anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine,».
33. 012. Mor.

ART. 34.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.
(Divieto di cumulo pensioni e redditi)

  1. I professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, se risultano titolari di trattamento pensionistico, anche se iscritti in via non esclusiva, per un importo inferiore alla indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono beneficiare alla indennità prevista all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020.
  2. La somma del trattamento pensionistico e della indennità, di cui al comma precedente, non può superare l'importo attribuibile ai sensi dall'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
34. 1. D'Alessandro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.

  1. L'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è corrisposta ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, anche se i medesimi professionisti siano titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva e non esclusiva.
34. 2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 1, dopo le parole: trattamento pensionistico aggiungere le seguenti: di anzianità o di vecchiaia.

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono cumulabili con la pensione e l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
34. 7. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano, Cavandoli.

  Al comma 1, sostituire le parole: non titolari di trattamento pensionistico con le seguenti: non titolari di pensione d'anzianità o di vecchiaia.
34. 8. Dall'Osso, Versace, Gelmini, Mugnai, Bagnasco, Giacomoni, Novelli.

  Al comma 1, dopo le parole: non titolari di trattamento pensionistico aggiungere le seguenti: da parte del medesimo Ente al quale e diretta la richiesta.
34. 9. Potenti, Ribolla, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, dopo le parole: trattamento pensionistico aggiungere le seguenti: , ad eccezione della pensione di invalidità.
34. 10. Colletti, Papiro.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e iscritti in via esclusiva.
*34. 3. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Pezzopane.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e iscritti in via esclusiva.
*34. 4. Spena.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e iscritti in via esclusiva.
*34. 5. Conte, Pastorino.

  Al comma 1, sostituire le parole: iscritti in via esclusiva con le seguenti: non aver richiesto ad altro ente la medesima indennità.
34. 6. Bucalo, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: La medesima indennità non è incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità erogato dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non sono incompatibili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
34. 11. Versace.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli Enti e le forme gestorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1984 n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, potranno rispondere all'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni adottando le misure gestionali volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di trenta anni, purché ogni posta attiva che deriverà dall'applicazione della detta deroga, sia destinata senza indugio e comunque entro il termine del 30 settembre 2020 all'esenzione, in favore degli iscritti, dagli obblighi contributivi per gli anni 2019 e 2020, con relativo rimborso delle somme già versate e con riconoscimento ai fini pensionistici delle annualità per le quali gli iscritti verranno esentati dal versamento dei relativi contributi e purché vengano previsti interventi di sostegno al reddito in favore degli iscritti, anche attraverso elargizione diretta di somme, fino alla totale concorrenza di tutte le poste attive derivanti dalla applicazione della predetta deroga. Ogni forma di sostegno al reddito erogata dai detti Enti e forme gestorie, non sarà soggetta a tassazione a carico dei beneficiari.
34. 15. Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

  1-bis. Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo di ultima istanza sono concordate con le associazioni delle Casse professionali cui può essere destinata quota parte del Fondo stesso. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria hanno facoltà di anticipare tali somme su richiesta degli interessati, previa verifica della sussistenza dei requisiti e con le percentuali ed i limiti di reddito di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
34. 13. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni attuati ve per la gestione del Fondo di ultima istanza saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso. Le Casse di previdenza di diritto privato possono integrare l'indennità riconosciuta dallo Stato nei limiti previsti, in modo da compensare integralmente dal pagamento i contributi previdenziali ed assistenziali ad essi dovuti dai professionisti iscritti per l'anno 2020.
34. 12. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 non titolari di pensione e iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano un reddito complessivo per l'anno 2019 non superiore ad euro 40.000 è comunque riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis, si provvede mediante, corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
34. 14. Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Sospensione trattenute su trattamenti pensionistici per titolari di partita IVA)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai titolari di trattamenti pensionistici di anzianità e vecchiaia titolari di partita IVA, non si applicano le trattenute lavorative di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 503, 30 dicembre 1992, relative ai mesi di marzo e aprile 2020.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 dei decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
34. 06. Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Rideterminazione dell'importo dell'assegno mensile e della pensione di inabilità per il periodo giugno-dicembre 2020)

  1. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorrere dal 1° giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2020 in euro 500.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 2.000 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
34. 01. Versace.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Indennità professionisti)

  1. Le indennità versate nei periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 dagli enti di previdenza ed assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a titolo di sostegno per i rispettivi professionisti ivi iscritti che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
34. 05. Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Anticipo 13ª mensilità trattamenti pensionistici)

  1. Al fine di aumentare la liquidità e la capacità di spesa delle famiglie l'erogazione della tredicesima mensilità dei trattamenti pensionistici erogati da Inps e dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è corrisposta in via anticipata entro il mese di maggio 2020.
34. 07. D'Ettore, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli, Cannizzaro, Mugnai.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Agevolazioni in materia di IVA in favore delle società sportive dilettantistiche)

  1. Alle società sportive dilettantistiche e alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la cui attività è stata interrotta a seguito dell'emergenza causata dall'epidemia da COVID-19, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui, all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta una detrazione forfettaria pari al 90 per cento dell'imposta, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
34. 09. Barzotti, Villani.

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

(Modifiche in materia di trattamento fiscale delle prestazioni erogate dalla previdenza svizzera (AVS e LPP))

  1. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Qualora le rendite e le somme di cui ai precedenti commi 1 e 1-bis siano corrisposte a beneficiari residenti in Italia, in assenza di intermediario finanziario italiano che agisca in qualità di sostituto d'imposta, sono tenuti all'assolvimento dell'imposta unica del 5 per cento i percettori delle predette somme, i quali sono altresì tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, nei termini e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 utilizzando i modelli approvati annualmente e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».
34. 011. Enrico Borghi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di lavoro)

  1. All'articolo 19 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 18 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Le erogazioni del datore di lavoro ad integrazione del trattamento ordinario e dell'assegno ordinario previsti dal presente articolo fino a concorrenza della retribuzione percepita in servizio, in cumulo con le indennità stesse non sono computabili ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La medesima non computabilità si applica alle erogazioni ad integrazione delle indennità di cui all'articolo 23, comma 1, del presente decreto».

  Conseguentemente, all'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, capoverso articolo 44-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) primo periodo, le parole: «fruito tramite» sono sostituite con le seguenti: «trasformato in»;

    2) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito.»;

    3) le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «data di efficacia giuridica»;

    4) alle lettere a) e b) la parola: «trasformabili» è sostituita con la seguente: «trasformate»;

   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguireste perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.
   1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano, prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo»;

   c) al comma 2 le parole: «Essi possono essere utilizzati» sono sostituite con le seguenti: «A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati»;

   d) al comma 3:

    1) secondo periodo, dopo le parole: «deve essere esercitata» sono aggiunte le seguenti: «tramite la comunicazione di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016».

    2) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo».

   e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo, inoltre, possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti».
34. 08. D'Ettore, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

  34-bis. Al comma 1, dell'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: «n. 335» sono aggiunte le seguenti: «o a ordini e casse previdenziali diverse dall'INPS».

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, dell'articolo 27 del decreto-legge n. 18 del 2020 sono soppresse le parole: e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

   b) al medesimo comma 1, dell'articolo 27 del decreto-legge n. 18 del 2020 la parola: 600 è sostituita dalla seguente: 1.000;

   c) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 18 del 2020 dopo le parole: erogata dall'INPS sono aggiunte le seguenti: e dagli ordini e casse previdenziali diverse dall'INPS;

   d) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 18 del 2020 le parole: 203,4 milioni sono sostituite con le seguenti: 600 milioni;

   e) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 18 del 2020 sono sostituite le parole: L'INPS provvede con le seguenti: L'INPS e, per quanto di competenza, le casse previdenziali dei professionisti provvedono e sono sostituite le parole: comunica con la seguente: comunicano;

   f) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 18 del 2020 la parola: comunica è sostituita con la seguente: comunicano.
34. 02. Rospi, Zennaro, Nitti.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

  34-bis. Al comma 1, dell'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «600 euro» sono sostituite con le seguenti: «1.000 euro».

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 18 del 2020 le parole: 203,4 milioni sono sostituite con le seguenti: 339 milioni.
34. 03. Rospi, Zennaro, Nitti.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. Al comma 2, dell'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto infine il seguente periodo: «L'indennità di cui comma 1, qualora non possa essere liquidata per insufficienza di fondi, può essere compensata con quanto dovuto per i contributi previdenziali dai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».
34. 04. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Ulteriore incremento dotazione Fondo di solidarietà per il settore aereo)

  1. All'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola «200» è sostituita con la seguente «400»;

   b) al comma 2, la parola «200» è sostituita con la seguente «400»;

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 400 milioni per l'anno 2020 si provvede:

   a) quanto a 200 milioni ai sensi dell'articolo 126 del presente decreto;

   b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo;

   c) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   d) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
34. 010. Spadoni, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Galizia.

ART. 35.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. A seguito dell'autorizzazione alla concessione di ammortizzatori sociali, il recupero delle somme eventualmente anticipate dal datore di lavoro può essere effettuato anche in forza del principio del silenzio assenso decorsi novanta giorni dall'inoltro della richiesta ad INPS.
35. 1. Barzotti, Villani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria durante il periodo di emergenza COVID-19)

  1. La durata dei contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sottoscritti o rinnovati tra il 9 marzo 2020 ed il 18 maggio 2020, oppure con scadenza tra il 9 marzo 2020 e il 8 marzo 2021, è prorogata senza oneri per l'assicurato per un numero massimo di 70 giorni previa dichiarazione autocertificata resa dell'assicurato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiara che il veicolo assicurato non ha circolato a causa dell'emergenza COVID-19 per un numero di giorni corrispondente ai giorni di proroga.
35. 01. Caso, Grimaldi, Buompane.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Estensione platea beneficiari del credito d'imposta per botteghe e negozi)

  1. Il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dai seguenti:

   «1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione corrisposto, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1 , C/3 C/4, D/2, D/3, D/6 e D/8 utilizzati per lo svolgimento delle attività oggetto dei provvedimenti restrittivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Nel caso di affitto dei predetti immobili mediante affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normate dei medesimi immobili, il credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta nella misura del 60 per cento dell'ammontare complessivo del canone di affitto di azienda.
   1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo pari a 500 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
   1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 1-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa».
35. 02. Gallinella, Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Copertura assicurativa rischio statico)

  1. Il comma 2-bis dell'articolo 125 del decreto-legge 17 maggio 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l'impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino al 31 luglio 2020. Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano pertanto esercitabili. Durante il periodo di sospensione previsto dal presente comma, i proprietari dei veicoli che non possono ricoverarlo su suolo privato possono stipulare un nuovo contratto assicurativo che preveda la copertura del “rischio statico” che possa fornire regolare garanzia, come previsto per legge, nel momento in cui il contratto di re auto sia stato sospeso».
35. 03. Alemanno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Abrogazione del reverse charge edilizia)

  1. Al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
35. 04. Martino, Cattaneo, Baratto, Giacometto, Porchietto, Giacomoni, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Abrogazione dello split payment)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 17-ter è abrogato;

   b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

  2. Il comma 633 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
35. 05. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Giacometto, Porchietto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Incremento del limite per l'apposizione del visto di conformità)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
*35. 06. Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Giacometto, Porchietto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Incremento del limite per l'apposizione del visto di conformità)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
*35. 056. Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Semplificazione in materia di compensazioni)

  1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157, è soppresso.
35. 07. Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Giacometto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)

  1. Al comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*35. 08. Cattaneo, Porchietto, Martino, Giacomoni, Baratto, Giacometto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)

  1. Al comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*35. 032. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)

  1. Al comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*35. 058. Fassina, Pastorino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga dell'avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e della lotteria degli scontrini)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

   b) al comma 6-ter, terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

   c) al comma 6-quater, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1 ° luglio 2021»;

   d) al comma 6-quinquies, primo periodo, le parole: «Negli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019, 2020 e 2021»;

   e) al comma 6-quinquies, ultimo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».

  2. Al comma 4 dell'articolo 32, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019 n. 157, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  3. Al primo periodo del comma 540 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2021».
**35. 09. Giacomoni, Cattaneo, Porchietto, Martino, Baratto, Giacometto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga dell'avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e della lotteria degli scontrini)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

   b) al comma 6-ter, terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

   c) al comma 6-quater, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1 ° luglio 2021»;

   d) al comma 6-quinquies, primo periodo, le parole: «Negli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019, 2020 e 2021»;

   e) al comma 6-quinquies, ultimo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».

  2. Al comma 4 dell'articolo 32, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019 n. 157, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  3. Al primo periodo del comma 540 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2021».
**35. 033. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga dell'avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e della lotteria degli scontrini)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

   b) al comma 6-ter, terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

   c) al comma 6-quater, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1 ° luglio 2021»;

   d) al comma 6-quinquies, primo periodo, le parole: «Negli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019, 2020 e 2021»;

   e) al comma 6-quinquies, ultimo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».

  2. Al comma 4 dell'articolo 32, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019 n. 157, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  3. Al primo periodo del comma 540 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2021».
**35. 053. Migliorino, Scanu.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga dell'avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e della lotteria degli scontrini)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

   b) al comma 6-ter, terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

   c) al comma 6-quater, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1 ° luglio 2021»;

   d) al comma 6-quinquies, primo periodo, le parole: «Negli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019, 2020 e 2021»;

   e) al comma 6-quinquies, ultimo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».

  2. Al comma 4 dell'articolo 32, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019 n. 157, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  3. Al primo periodo del comma 540 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2021».
**35. 059. Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga maggiore detrazione per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus verde e bonus facciate)

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14:

    1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

    2) al comma 2, lettera b-bis), primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021»;

    3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute nell'anno 2020 e 2021» e le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro per ciascun anno»;

   b) all'articolo 16:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

    2) al comma 2:

   a) primo periodo, le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020 e nell'anno 2021»;

   b) secondo periodo, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro annue», e le parole: «per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali sì è fruito della detrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi effettuati nell'anno 2019 e nel 2020 ovvero per quelli iniziati nei medesimi anni e proseguiti, nel 2020 e nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.».

  2. Al comma 12 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annue».
  3. Al comma 219 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».
*35. 010. Giacometto, Giacomoni, Cattaneo, Porchietto, Martino, Baratto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga maggiore detrazione per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus verde e bonus facciate)

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14:

    1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

    2) al comma 2, lettera b-bis), primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021»;

    3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute nell'anno 2020 e 2021» e le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro per ciascun anno»;

   b) all'articolo 16:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

    2) al comma 2:

   a) primo periodo, le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020 e nell'anno 2021»;

   b) secondo periodo, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro annue», e le parole: «per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali sì è fruito della detrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi effettuati nell'anno 2019 e nel 2020 ovvero per quelli iniziati nei medesimi anni e proseguiti, nel 2020 e nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.».

  2. Al comma 12 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annue».
  3. Al comma 219 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».
*35. 034. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Credito d'imposta per investimenti)

  1. Al comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
**35. 011. Porchietto, Giacometto, Giacomoni, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Credito d'imposta per investimenti)

  1. Al comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
**35. 035. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Credito d'imposta per immobili strumentali all'attività)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta per il canone di locazione, relativo al periodo dal 1° aprile 2020 al 30 giugno 2020, di immobili strumentali all'esercizio dell'attività.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta agli esercenti che, in relazione ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 hanno subìto una diminuzione di fatturato e di corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
  3. Il credito d'imposta di cui al camma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
*35. 012. Martino, Porchietto, Giacometto, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Credito d'imposta per immobili strumentali all'attività)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta per il canone di locazione, relativo al periodo dal 1° aprile 2020 al 30 giugno 2020, di immobili strumentali all'esercizio dell'attività.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta agli esercenti che, in relazione ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 hanno subìto una diminuzione di fatturato e di corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
  3. Il credito d'imposta di cui al camma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
*35. 036. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Credito d'imposta per immobili strumentali all'attività)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta per il canone di locazione, relativo al periodo dal 1° aprile 2020 al 30 giugno 2020, di immobili strumentali all'esercizio dell'attività.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta agli esercenti che, in relazione ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 hanno subìto una diminuzione di fatturato e di corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
  3. Il credito d'imposta di cui al camma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
*35. 067. Trancassini, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifica al trattamento fiscale dei canoni di affitto non riscossi)

  1. Al comma 1 dell'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
  2. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.
**35. 013. Giacometto, Martino, Porchietto, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifica al trattamento fiscale dei canoni di affitto non riscossi)

  1. Al comma 1 dell'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
  2. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.
**35. 030. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifica al trattamento fiscale dei canoni di affitto non riscossi)

  1. Al comma 1 dell'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
  2. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.
**35. 092. Moretto, Bendinelli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020)

  1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.
35. 014. Porchietto, Giacometto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Semplificazioni Sportello Unico Diportista)

  1. All'articolo 17 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di unità da diporto o la costituzione di diritti di garanzia sulle medesime può essere richiesta anche ai raccomandatari marittimi presso i quali è attivato lo Sportello telematico del diportista (STED), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152».
*35. 015. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Semplificazioni Sportello Unico Diportista)

  1. All'articolo 17 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di unità da diporto o la costituzione di diritti di garanzia sulle medesime può essere richiesta anche ai raccomandatari marittimi presso i quali è attivato lo Sportello telematico del diportista (STED), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152».
*35. 049. Squeri.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Semplificazioni Sportello Unico Diportista)

  1. All'articolo 17 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di unità da diporto o la costituzione di diritti di garanzia sulle medesime può essere richiesta anche ai raccomandatari marittimi presso i quali è attivato lo Sportello telematico del diportista (STED), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152».
*35. 077. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Semplificazione adempimenti Autorità marittima)

  1. Per garantire il regolare svolgimento dei traffici marittimi e la fluidità delle operazioni portuali, e favorire il contenimento dell'epidemia COVID-19, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni urgenti per la semplificazione delle modalità di presentazione all'Autorità Marittima delle diverse richieste di autorizzazione e comunicazioni relative all'interazione tra le navi e i porti, previste dalla normativa vigente.
  2. Le disposizioni per la semplificazione delle procedure di cui al comma 1 dovranno prevedere, per tutto il periodo di durata dell'emergenza COVID-19, la sospensione del pagamento dei bolli laddove previsto, con successivo versamento al termine dell'emergenza, documentazione esclusivamente in via telematica.
**35. 016. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Semplificazione adempimenti Autorità marittima)

  1. Per garantire il regolare svolgimento dei traffici marittimi e la fluidità delle operazioni portuali, e favorire il contenimento dell'epidemia COVID-19, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni urgenti per la semplificazione delle modalità di presentazione all'Autorità Marittima delle diverse richieste di autorizzazione e comunicazioni relative all'interazione tra le navi e i porti, previste dalla normativa vigente.
  2. Le disposizioni per la semplificazione delle procedure di cui al comma 1 dovranno prevedere, per tutto il periodo di durata dell'emergenza COVID-19, la sospensione del pagamento dei bolli laddove previsto, con successivo versamento al termine dell'emergenza, documentazione esclusivamente in via telematica.
**35. 048. Squeri.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Semplificazione adempimenti Autorità marittima)

  1. Per garantire il regolare svolgimento dei traffici marittimi e la fluidità delle operazioni portuali, e favorire il contenimento dell'epidemia COVID-19, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni urgenti per la semplificazione delle modalità di presentazione all'Autorità Marittima delle diverse richieste di autorizzazione e comunicazioni relative all'interazione tra le navi e i porti, previste dalla normativa vigente.
  2. Le disposizioni per la semplificazione delle procedure di cui al comma 1 dovranno prevedere, per tutto il periodo di durata dell'emergenza COVID-19, la sospensione del pagamento dei bolli laddove previsto, con successivo versamento al termine dell'emergenza, documentazione esclusivamente in via telematica.
**35. 076. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Revisioni dei veicoli)

  1. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni, le parole: “o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)”, sono sostituite dalle seguenti: “, e dei loro rimorchi”».
*35. 017. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Revisioni dei veicoli)

  1. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni, le parole: “o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)”, sono sostituite dalle seguenti: “, e dei loro rimorchi”».
*35. 046. Squeri.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Revisioni dei veicoli)

  1. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni, le parole: “o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)”, sono sostituite dalle seguenti: “, e dei loro rimorchi”».
*35. 075. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni in materia di voucher)

  1. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2022 sono introdotti, per far fronte alle esigenze di stagionalità e a picchi di produttività, i buoni lavoro cosiddetti voucher a titolo di pagamento di un contratto di lavoro accessorio. I tempi, le modalità e i settori merceologici per l'impiego dei voucher verranno definiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da un apposito decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze previa consultazione con le organizzazioni datoriali e sindacali.
35. 020. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni per gli enti locali per far fronte alle necessità dell'economia locale a causa del COVID-19)

  1. All'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Banche dei tempi e buoni locali»;

   b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Per agevolare l'economia locale, il senso di comunità, il supporto alle famiglie e lo sviluppo della solidarietà reciproca, gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci buoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale può avvenire per una percentuale, da definire in sede di approvazione del bilancio di previsione, per servizi a domanda individuale, per canoni di utilizzazione del patrimonio comunale e per ogni altro servizio a pagamento che il comune può definire nell'ambito della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali possono utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che ritengono idonea agli scopi di cui al presente comma.
   2-ter. A tutela dell'equilibrio di bilancio dell'ente locale, l'integrazione nei bilanci dei buoni locali è subordinata alla previa emanazione da parte dell'ente di un apposito regolamento che fissa il limite di disponibilità annuale per l'accettazione dei buoni. Il regolamento è soggetto al controllo della Corte dei conti, ed è trasmesso dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.
   2-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
35. 025. Cunial.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Istituzione fondo trasporto persone settore turistico)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore trasporto persone turistico, fortemente colpito dallo stato emergenziale in corso, è riconosciuto un contributo, una tantum e a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 30 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
  2. Per il fine di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
*35. 019. De Toma, Rachele Silvestri, Giannone.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Istituzione fondo trasporto persone settore turistico)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore trasporto persone turistico, fortemente colpito dallo stato emergenziale in corso, è riconosciuto un contributo, una tantum e a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 30 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
  2. Per il fine di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
*35. 079. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Contratti a tempo determinato)

  1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l'articolo 1-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 1-ter.
(Disposizioni in materia di lavoro legate all'emergenza epidemiologica legata al COVID-19)

   1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, i contratti di lavoro subordinato a termine, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, potranno essere prorogati dal datore di lavoro per ulteriori 12 mesi senza apposizioni delle causali e senza le penalità di cui al vigente articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
**35. 021. Zennaro, Rospi, Nitti.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Contratti a tempo determinato)

  1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l'articolo 1-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 1-ter.
(Disposizioni in materia di lavoro legate all'emergenza epidemiologica legata al COVID-19)

   1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, i contratti di lavoro subordinato a termine, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, potranno essere prorogati dal datore di lavoro per ulteriori 12 mesi senza apposizioni delle causali e senza le penalità di cui al vigente articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
**35. 078. Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Emergenza per il settore radiotelevisivo locale)

  1. Al fine di consentire alle emittenti radiofoniche e alle emittenti televisive in ambito locale di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro aggiuntivo rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previ decreti Direttoriali del Direttore Generale del Ministero dello sviluppo economico — DGSCERP — Divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
  2. Agli oneri derivanti dai comma 1, del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
35. 022. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Credito di imposta per le imprese radiofoniche locali e per le imprese televisive locali)

  1. Alle imprese radiofoniche locali e alle imprese televisive locati è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 relativi agli immobili ove sono ubicate proprie sedi e proprie postazioni di trasmissione.
  2. Alle stesse imprese è inoltre riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei pagamenti per utenze di energia elettrica in scadenza nel mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.
  3. Il credito di imposta di cui ai precedenti commi 1 e 2 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
35. 023. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Ulteriori misure per il settore televisivo locale)

  1. All'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal presente articolo 1, lettera b), l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24 si intende per il limite del 30 per cento e non del 20 per cento».
35. 024. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni per gli enti locali per far fronte alle necessità dell'economia locale a causa della crisi generata dal COVID-19)

  1. Per agevolare l'economia locale, il senso di comunità, i! supporto alle famiglie e lo sviluppo della solidarietà reciproca, gli enti locali, anche in forma aggregata, hanno la facoltà di emettere buoni spesa a fronte di una copertura finanziaria a favore del bilancio dell'ente, dal valore nominale indicato sul buono e convertibili alla scadenza indicata. La scadenza del buono può essere prorogata. Tale buono ha valore esclusivamente nel territorio dell'ente emittente ed è utilizzabile come mezzo di pagamento di beni e servizi, sia tra privati, negli esercizi commerciali aderenti, che verso l'ente locale emittente, ovvero per il pagamento delle tasse locali e dei servizi erogati dall'ente emittente, fino alla data di scadenza. Il buono può essere gestito anche per il tramite di piattaforme telematiche.
  2. A tutela dell'equilibrio di bilancio dell'ente locale, l'emissione dei buoni spesa è subordinata alla previa emanazione da parte dell'ente di un apposito regolamento, che fissi le regole di emissione ed uso del buoni spesa. Il regolamento è soggetto al controllo della Corte dei conti, ed è trasmesso dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
35. 026. Cunial.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Funzioni degli intermediari abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti)

  1. I professionisti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono abilitati a inoltrare, per conto dei beneficiari assistiti, la domanda telematica all'INPS per le indennità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
*35. 029. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Funzioni degli intermediari abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti)

  1. I professionisti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono abilitati a inoltrare, per conto dei beneficiari assistiti, la domanda telematica all'INPS per le indennità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
*35. 080. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Funzioni degli intermediari abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti)

  1. I professionisti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono abilitati a inoltrare, per conto dei beneficiari assistiti, la domanda telematica all'INPS per le indennità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
*35. 091. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga dell'applicazione delle misure di garanzia per i debiti commerciali)

  1. Al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».
  2. Al comma 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».
35. 031. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sospensione pagamenti dovuti alla Siae nonché del Canone speciale Rai per le imprese del settore turistico ed alberghiero)

  1. Per il periodo intercorrente tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 è prevista la sospensione dei pagamenti dei diritti di sfruttamento economico e dei relativi abbonamenti nei confronti della Siae, nonché del Canone speciale Rai per le imprese del settore turistico ed alberghiero.
  2. Il pagamento potrà essere effettuato a partire dal 1° gennaio 2021 anche mediante rateizzazione mensile fino a un massimo di 5 rate.
35. 037. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Differimento dei termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1)

  1. All'articolo 32, primo comma, del decreto-legge n. 124 del 2019, come convertito dalla legge n. 157 del 2019, prima delle parole: «le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono» inserire le seguenti: «a far data dal 1° gennaio 2021».
  2. Ai maggiori oneri pari a 40 milioni di euro per l'anno, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 aprile 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 40 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 maggio 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
35. 038. Pentangelo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Credito di imposta per i crediti inesigibili derivanti dalla crisi economica conseguente alla diffusione dell'epidemia COVID-19)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in deroga alla disciplina vigente, e in virtù del perpetuarsi della crisi economica conseguente alla diffusione dell'epidemia COVID-19, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

   a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione;

   b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

  2. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controlla ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
  3. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:

   a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;

   b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

  4. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  5. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sano comprese anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.
  6. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.
  7. Agli oneri derivati dal presente si provvede ai sensi dell'articolo 43.
35. 039. Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Bonus per vacanze in Italia)

  1. Per l'anno 2020 è riconosciuto alle persone fisiche non residenti in Italia, un bonus di 350 euro da utilizzare presso le imprese turistico ricettive come definite ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ubicate nel territorio dello Stato. Il bonus, integralmente detraibile, è riconosciuto a ciascuna persona in ingresso sul territorio dello Stato con visto turistico ed è rimborsato alle imprese sulla base di criteri e modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 400 milioni di euro per l'anni 2020.
  2. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 400 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse collocate, per i medesimi anni nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancia dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
35. 040. Tartaglione, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Defiscalizzazione automatica prodotti beverage)

  1. Per l'anno 2020, al fine di sostenere la ripresa economica delle aziende operanti nel del settore agro-alimentare e, in modo particolare, del comparto beverage è disposta la completa e automatica defiscalizzazione dei fatturati realizzati con attività di esportazione e importazione realizzata su tutto il territorio nazionale sino al termine della situazione di emergenza derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati i criteri e le modalità attuative del presente articolo.
35. 041. Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara.

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Norme Fiscali in favore di start-up innovative e spin-off universitari)

  1. Il Credito dell'imposta sul valore aggiunto di start-up innovative e spin-off universitari, anche maturato a seguito di investimenti in work for equity, è immediatamente riconosciuto e svincolabile dagli organi competenti entro il limite massimo di 10 giorni lavorativi dalla richiesta.
  2. In favore di start-up innovative e spin-off universitari è riconosciuto un credito d'imposta pari al 100 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio 2020.
  3. I costi sostenuti da parte di start-up innovative e spin-off universitari nel periodo successivo ai cinque anni dalla nascita sono capitalizzabili da intendersi come costi di impianto.
  4. I finanziamenti in essere contratti da parte di start-up innovative e spin-off universitari sono sospesi per 12 mesi dalla richiesta, sia nella rata capitale che interesse, senza alcun onere aggiuntivo per le start-up.
  5. Gli investimenti in start-up innovative e spin-off universitari, anche in work for equity, perfezionati entro il 31 dicembre 2020 godono di una detrazione fiscale pari al 55 per cento del costo dell'investimento stesso.
  6. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinate le modalità applicative del presente articolo.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con codificazione, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
35. 042. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Il comma 484 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito con il seguente:

   «484. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione».
35. 043. Ripani, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Riapertura dei termini per l'assegnazione o la cessione agevolata dei beni ai soci)

  1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2019 ed entro il 30 settembre 2020. La condizione prevista dal richiamato comma 115 che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ai fini del periodo precedente è riferita al 30 settembre 2019 e il titolo di trasferimento che consente l'iscrizione dei soci dopo il 30 settembre 2019 deve avere data certa anteriore al 1 ottobre 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente entro il 30 novembre 2020 ed entro i 30 giugno 2021.
35. 044. Spena, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Riconoscimento agli Enti Bilaterali delle agevolazioni fiscali del welfare aziendale)

  1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera f) dopo le parole: «categorie di dipendenti», sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

   b) alla lettera f), dopo le parole: «e dei servizi riconosciuti», sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

   c) alla lettera f-ter), dopo le parole: «i servizi e le prestazioni erogati», sono aggiunte le seguenti: «dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

   d) alla lettera f-ter), dopo le parole: «le somme e le prestazioni erogate», sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

   e) alla lettera f-quater) dopo le parole: «anche in forma assicurativa», sono aggiunte le seguenti: «o per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 60 milioni per l'anno 2019 e 68,8 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*35. 045. Squeri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Riconoscimento agli Enti Bilaterali delle agevolazioni fiscali del welfare aziendale)

  1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera f) dopo le parole: «categorie di dipendenti», sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

   b) alla lettera f), dopo le parole: «e dei servizi riconosciuti», sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

   c) alla lettera f-ter), dopo le parole: «i servizi e le prestazioni erogati», sono aggiunte le seguenti: «dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

   d) alla lettera f-ter), dopo le parole: «le somme e le prestazioni erogate», sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

   e) alla lettera f-quater) dopo le parole: «anche in forma assicurativa», sono aggiunte le seguenti: «o per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 60 milioni per l'anno 2019 e 68,8 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*35. 074. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Deroghe ai principi contabili nazionali emanati dall'OIC)

  1. Al fine di sostenere le società di capitali e di persone che abbiano subito perdite in conseguenza della diffusione dell'epidemia COVID-19, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società a responsabilità limitata semplificata, le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice possono derogare ai principi contabili nazionali relativi alle immobilizzazioni materiali (OIC n. 16) ed immateriali (OIC n. 24) in sede di contabilizzazione dei relativi ammortamenti per l'esercizio 2020.
35. 047. Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Destinazione gettito sanzioni)

  1. Le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazione delle norme poste a tutela della salute pubblica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono destinate all'acquisto di buoni alimentari nei Comuni.
35. 051. Zanichelli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Incremento del limite per l'apposizione del visto di conformità)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «25.000 euro».
35. 052. Scanu.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020)

  1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.
*35. 054. Scanu.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020)

  1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.
*35. 060. Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020)

  1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.
*35. 068. Lollobrigida, Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Semplificazione in materia di compensazioni)

  1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è soppresso.
35. 057. Fassina, Pastorino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)

  1. Per l'anno 2020 in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del «costo medio per studente» come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede entro il limite di spesa di 500 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
35. 061. Aprea, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Autocertificazione digitale)

  1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo considerato, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mette a disposizione un servizio di autocertificazione digitale, necessario per gli spostamenti così come da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo e successivi, al fine di garantire i processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione e migliorare i servizi ai cittadini nel corso dell'emergenza sanitaria.
  2. Il sistema si conforma al principio di necessità nel trattamento dei dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in base al quale i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi.
  3. L'Agenzia per l'Italia Digitale è autorizzata allo sviluppo della piattaforma necessaria all'erogazione del servizio.
35. 062. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Liquidità a favore dei professionisti creditori dello Stato)

  1. In relazione ai compensi in favore di difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte liquidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2008, n. 115, e divenuti definitivi entro la data del 5 marzo 2020, ogni ente previdenziale privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, su istanza di parte ed a favore dei propri iscritti, è tenuto a garantire la cessione del credito pro-soluto nella misura minima annuale di euro 15.000 per ogni iscritto.
  2. I costi che gli enti di cui al comma 1 possono applicare non possono essere superiori al 2 per cento del credito ceduto. Ai cedenti è riconosciuto un credito d'imposta pari ai costi sostenuti per la cessione del credito.
35. 063. Colletti, Suriano, Ascari, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Salvaguardia risorse stanziate in capitolo di bilancio)

  1. In deroga al comma 2 dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, per il periodo dal 2020 al 2022, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.
*35. 064. Martinciglio, Galizia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Salvaguardia risorse stanziate in capitolo di bilancio)

  1. In deroga al comma 2 dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, per il periodo dal 2020 al 2022, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.
*35. 090. Gadda, Moretto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

  1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C, D e A10 di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento qualora ai suddetti contratti sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto all'anno 2019.
35. 065. Berardini, Rizzone, Torto, Sut, De Girolamo, Serritella.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Introduzione bonus per acquisto veicoli M1)

  1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, un veicolo di categoria M1 immatricolato in Italia entro il 31 dicembre 2020, è riconosciuto:

   a) un contributo di euro 2.000 in caso di rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4;

   b) un contributo di euro 1.000 in assenza di rottamazione.

  2. Qualora il veicolo acquistato ai sensi del comma 1 ne abbia i requisiti, tale contributo è cumulabile con l'ecobonus di cui al comma 1031 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
35. 066. Silvestroni, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per i veicoli commerciali e industriali)

  1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) Al comma 188; le parole: «per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento» e le parole: «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro»;

   b) Al comma 185, le parole: «e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2025».
35. 069. Silvestroni, Montaruli, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni relative alla maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi)

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «30 giugno» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre».
35. 070. Montaruli, Silvestroni, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
  2. All'articolo 164, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 25.822,84» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50.000».
35. 071. Silvestroni, Montaruli, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sospensione applicazione malus per acquisto veicoli M1)

  1. A decorrere dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020, l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, commi da 1042 a 1047, è sospesa.
35. 072. Montaruli, Silvestroni, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'ecobonus per veicoli a basse emissioni inquinanti)

  1. Al comma 1031, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la tabella di cui alla lettera a), è sostituita dalla seguente:

  C02 g/km

  Contributo (euro)

  0-20

  6.000

  21-60

  4.000

  61-95

  2.000

   b) la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

  C02 g/km

  Contributo (euro)

  0-20

  4.000

  21-60

  2.500

  61-95

  1.000

  2. Al comma 1041 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «70 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni».
35. 073. Silvestroni, Montaruli, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Definizione agevolata delle liti fiscali)

  1. Le liti fiscali di ogni genere pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, alla Corte di Cassazione o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che, al momento della data di presentazione della domanda di definizione della lite, ne ha la legittimazione, con il pagamento delle seguenti somme:

   a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 200 euro;

   b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:

    1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

    2) il 30 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

    3) il 20 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

  2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 30 settembre 2020, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 1° ottobre 2020 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
  3. Ai fini del presente articolo si precisa che:

   a) per lite pendente, si intende quella in cui è parte l'Agenzia delle entrate avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 31 dicembre 2019, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;

   b) per lite autonoma, si intende quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

   c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati;

   d) sono espressamente escluse le liti pendenti aventi ad oggetto cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, comunicazione preventiva di ipoteca e qualsiasi atto emesso dall'Agente della riscossione.

   e) sono altresì escluse dalla definizione agevolata le liti relative ad accertamenti aventi rilevanza anche ai fini penali, ad eccezione di quelli per i quali sia intervenuta sentenza di assoluzione definitiva entro la data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

  4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento, se dovuto ai sensi del presente articolo, ed è presentata, entro il 30 settembre 2020, una distinta domanda di definizione telematica, secondo le modalità stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Agenzia delle entrate previsti al comma 1, lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
  6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 31 dicembre 2020, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 2020, salvo rinuncia da parte del contribuente, i termini per la proposizione di appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
  7. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. L'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.
  8. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
  9. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.
35. 081. Bucalo, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore delle imposte «plastic tax» e «sugar tax» di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 652 è sostituito dal seguente:

   «652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021».

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 676 è sostituito dal seguente:

   «676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021».
35. 082. Bucalo, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, terzo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
35. 083. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, terzo periodo, le parole: «anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2019, 2020, 2021 e 2022».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
35. 084. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Al comma 4-bis dell'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «e di trasporto scolastico» sono soppresse.
35. 085. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sospensione versamenti da accertamenti e liquidazioni fiscali)

  1. I versamenti a saldo relativi alle comunicazioni di cui agli articoli 36-bis, 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli atti di adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché i relativi versamenti di rateazione degli stessi sono sospesi e prorogati automaticamente per un periodo di 180 giorni dalla loro naturale scadenza se rientrante nel periodo di emergenza da COVID-19, senza applicazione di ulteriori interessi.
35. 086. Bucalo, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Agli operatori del settore sportivo dilettantistico, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno subìto una riduzione del reddito a seguito dei provvedimenti emessi in relazione alle disposizioni emanate per fronteggiare il COVID-19, è prevista la ricontrattazione del canone di locazione con il proprietario degli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, per il periodo di «emergenza COVID-19».
  2. Nel caso previsto dal comma precedente, il locatore che aderisce alla richiesta di ricontrattazione con una diminuzione superiore al 50 per cento dell'ammontare è esentato dal pagamento dell'imposta sul canone di locazione.
35. 087. Bucalo, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sospensione utenze energia elettrica, gas, acqua settore sportivo dilettantistico)

  1. Agli operatori del settore sportivo dilettantistico, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data del 10 marzo 2020 e fino a quella del 31 ottobre 2020, i termini per il pagamento delle utenze di energia elettrica, gas, acqua. Il versamento dei predetti canoni è effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, alla data del 31 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2020.
  2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 ottobre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
35. 088. Bucalo, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Potenziamento della disciplina di rivalutazione del beni di impresa e delle partecipazioni)

  1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può avere rilevanza solo civilistica e contabile, a partire dal bilancio di esercizio in cui viene eseguita, qualora la società non eserciti la relativa opzione e non provveda al versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 699. La riserva di rivalutazione è distribuibile alle condizioni previste dall'articolo 13, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
  2. Le disposizioni di cui al comma precedente anche all'esercizio successivo a quello cui si applica la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*35. 089. Mor.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Potenziamento della disciplina di rivalutazione del beni di impresa e delle partecipazioni)

  1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può avere rilevanza solo civilistica e contabile, a partire dal bilancio di esercizio in cui viene eseguita, qualora la società non eserciti la relativa opzione e non provveda al versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 699. La riserva di rivalutazione è distribuibile alle condizioni previste dall'articolo 13, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
  2. Le disposizioni di cui al comma precedente anche all'esercizio successivo a quello cui si applica la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*35. 0106. Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano , Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. Al comma 219 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute negli anni 2020 e 2021».
35. 093. Lacarra.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Le imprese produttrici di disposi ti vi medici, di protezione individuale e di prodotti per la sanificazione utilizzati per l'emergenza da COVID-19 che donano tali dispositivi agli enti, alle strutture, alle forze dell'ordine e ai corpi volontari impegnati a fronteggiare l'emergenza, sono esonerate dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto relative ai beni e alle materie prime necessarie per la loro produzione.
35. 094. Lacarra, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di ecobonus e di ecomalus)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1031 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), la tabella è sostituita dalla seguente:

  C02 g/km

  Contributo (euro)

  0-20

  6.000

  21-60

  4.000

  61-95

  12.000

    2) alla lettera b), la tabella è sostituita dalla seguente:

  C02 g/km

  Contributo (euro)

  0-20

  4.000

  21-60

  2.500

  61-95

  1.000

   b) Al comma 1041, è aggiunto infine il seguente periodo: «Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, per il periodo che intercorre tra giugno 2020 e dicembre 2021, il fondo di cui al precedente periodo è incrementato di ulteriori 630 milioni di euro».

  2. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2020, in via eccezionale, le disposizioni di cui al comma 1042 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non trovano applicazione.

  Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 665 milioni di euro, si provvede, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
35. 095. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Bonus temporaneo automotive)

  1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica già prodotto alla data dell'11 marzo 2020, è riconosciuto un contributo pari a euro 2.000 a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4. In assenza di rottamazione il contributo è pari a euro 1.000.
  2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
  3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.
  4. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
  5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.
  6. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere sia nazionale che locale.
  7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
  8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
  9. Alla copertura degli oneri, pari a 500 milioni di euro, si provvede, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
35. 096. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sostegno alla mobilità delle imprese)

  1. Alla lettera b), comma 1, dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificare come segue:

   a) le parole «35 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro, da aggiornare agli indici ISTAT con cadenza biennale»;

   b) infine, sopprimere le parole «i predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».

  2. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 e di riallineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di auto aziendali a quello dei principali Paesi europei, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alla lettera c) dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole «40 per cento» con le parole «100 per cento».
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.000 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
35. 097. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Norme fiscali in favore di start-up innovative e spin-off universitari)

  1. Il Credito dell'imposta sul valore aggiunto di start-up innovative e spin-off universitari, anche maturato a seguito di investimenti in work for equity, è immediatamente riconosciuto e svincolabile dagli organi competenti entro il limite massimo di 10 giorni lavorativi dalla richiesta.
  2. È riconosciuto un credito d'imposta pari al 100 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio 2020 da parte di start-up innovative e spin-off universitari.
  3. Tutti i costi sostenuti nel periodo successivo ai 5 anni dalla nascita da parte di start-up innovative e spin-off universitari sono capitalizzabili poiché intesi come costi di impianto.
  4. I finanziamenti in essere contratti da parte di start-up innovative e spin-off universitari sono sospesi per 12 mesi dalla richiesta, sia nella rata capitale che interesse, senza alcun onere aggiuntivo per le start-up.
  5. Tutti gli investimenti in start-up innovative e spin-off universitari, anche in work for equity, perfezionati entro il 31 Dicembre 2020 godono di in detrazione fiscale pari al 55 per cento dell'investimento stesso.
35. 098. Viscomi, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini.

  Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Contributo in conto esercizio in favore delle imprese residenti dell'industria dei prodotti dell'Industria Culturale e Creativa)

  1. Al fine di ristorare dalle perdite connesse all'emergenza COVID-19, le imprese residenti operanti nell'industria, come definita dalla Comunicazione della Commissione europea 26 settembre 2012, COM(2012) 537 accompagnata dal Documento di lavoro dei servizi della Commissione europea 26 settembre 2012, SWD(2012) 286, accedono ad un contributo in conto esercizio relativo agli esercizi al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
  2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura del 75 per cento della differenza fra le voci A e B del conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile relativo agli esercizi al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, rispetto alla media del medesimo valore relativo ai rispettivi tre esercizi precedenti.
  3. L'accesso al contributo di cui al comma 1 è riservato alle imprese che registrino una riduzione della differenza fra le voci A e B del conto economico relativo agli esercizi al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, rispetto al medesimo valore conseguito mediamente nei rispettivi tre esercizi precedenti, pari ad almeno il 15 per cento.
  4. Il contributo non potrà comunque eccedere il valore necessario al pareggio del conto economico nei limiti della perdita fiscalmente rilevante al netto degli eventuali aiuti o agevolazioni o erogazioni a qualsiasi titolo ricevuti sulla base delle disposizioni adottate dall'Italia per contrastare l'emergenza COVID-19 e fiscalmente irrilevanti.
  5. Su opzione dell'impresa beneficiaria, il contributo di cui al comma 1 è determinato con cadenza trimestrale, semestrale ovvero annuale.
  6. Nel caso di scelta della cadenza trimestrale ovvero semestrale, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 50 per cento del valore stimato spettante entro il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è erogato il saldo. Nel caso di scelta della cadenza annuale, il contributo di cui al comma 1 è calcolato definitivamente ed erogato entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
  7. La concessione del contributo di cui al comma 1 è condizionata al mantenimento, da parte delle imprese beneficiarie, di almeno il 90 per cento del personale dipendente assunto alla data in cui, per effetto dei provvedimenti delle Autorità preposte, sono state disposte le sospensioni delle attività produttive, senza tenere conto dei casi di pensionamento e dimissioni volontarie dei lavoratori.
35. 099. Zardini, Benamati.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

  1. All'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025»;

   b) al comma 1-ter, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2022, 290 milioni di euro per l'anno 2023, 560 milioni di euro per l'anno 2024, 786 milioni di euro per l'anno 2025, 1.015 milioni di euro per l'anno 2026, 1.228 milioni di euro per l'anno 2027, 735 milioni di euro per l'anno 2028, 437 milioni di euro per l'anno 2029, 180 milioni di euro per l'anno 2030 e 18 milioni di euro per l'anno 2037, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nel limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
35. 0100. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Gava.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14:

    1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

    2) al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

    3) al comma 2, lettera b-bis), primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025»;

    4) al comma 2-bis le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025»;

    5) al comma 2-quater) le parole: «al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025»;

   b) all'articolo 16:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

    2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025»;

    3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, 95 milioni di euro per l'anno 2022, 401 milioni di euro per l'anno 2023, 593 milioni di euro per l'anno 2024, 948 milioni di euro per l'anno 2025, 1.219 milioni di euro per l'anno 2026, 1.376 milioni di euro per l'anno 2027, 1.324 milioni di euro per l'anno 2028, 1.297 milioni di euro per gli anni 2029, 2030 e 2031, 962 milioni di euro per l'anno 2032, 658 milioni di euro per l'anno 2033, 397 milioni di euro per l'anno 2034 e 138 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
35. 0101. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Gava.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 25, del decreto-legge 31 magio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dallo legge 30 luglio 2010, n. 122)

  1. All'articolo 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «del 8 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «del 4 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 920 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero del nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
35. 0102. Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni inerenti la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito)

  1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la ritenuta a titolo di acconto dell'Imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di cui all'articola 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica per gli anni 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.840 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:

   a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea del beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

   b) quanto a 340 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

   c) quanto a 1.840 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
35. 0103. Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Piastra.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

  1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «in dieci quote annuali costanti», sono sostituite dalle seguenti: «in cinque quote annuali costanti».
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, 520 milioni di euro per l'anno 2022 e 380 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
35. 0104. Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

  1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «pari al 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 40 per cento».
  2. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «in dieci quote annuali costanti», sono sostituite dalle seguenti: «in tre quote annuali costanti».
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 395 milioni di euro per l'anno 2021, 830 milioni di euro per l'anno 2022 e 670 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
35. 0105. Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-bis dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-decies e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per fa maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.
  2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di Imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 sono ridotte del 70 per cento.
  3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte del 50 per cento.
  4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'articolo 30.
  5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.
35. 0107. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga e incremento detrazioni per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus mobili)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14:

    1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e le parole: «65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «120 per cento»;

    2) ai commi 1 e 2, le parole: «65 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «120 per cento»;

    3) ai commi 1 e 2-bis, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»:

    4) al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

    5) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025»;

    6) al comma 2-bis le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute negli anni 2020, 2021,2022,2023,2024 e 2025»;

    7) al comma 2-quater le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «120 per cento»;

   b) all'articolo 16:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

    2) ai commi 1, 1-bis, 1-quinquies e 1-septies, le parole: «96.000» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «150.000»;

    3) al comma 1-bis e al comma 1-ter, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025»;

    4) ai commi 1, 1-bis e 2, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;

    5) Al comma 1-quater le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento» e le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «120 per cento»;

    6) al comma 1-quinquies le parole «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «105 per cento» e le parole: «85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «120 per cento»;

    7) al comma 2, primo periodo, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025»;

    8) al comma 2, secondo periodo, le parole: «nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, 121 milioni di euro per l'anno 2022, 432 milioni di euro per l'anno 2023, 538 milioni di euro per l'anno 2024, 934 milioni di euro per l'anno 2025, 1.225 milioni di euro per l'anno 2026, 1.500 milioni di euro per l'anno 2027, 1.305 milioni di euro per l'anno 2028, 1.297 milioni di euro per gli anni 2029, 2030 e 2031, 1.248 milioni di euro per l'anno 2032, 1.016 milioni di euro per l'anno 2033, 755 milioni di euro per l'anno 2034, 495 milioni di euro per l'anno 2035 e 105 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo; come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
35. 0108. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 36.

  All'articolo 36, premettere il seguente:

Art. 036.
(Inadempimento contrattuale per causa di forza maggiore)

  1. Il debitore che non abbia potuto adempiere a causa del rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare la pandemia, è liberato ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile dalla prestazione a cui era tenuto e non può essere ritenuto inadempiente ai sensi degli articoli 1218, 1453, 1463, 1464 e 1467 del codice civile.
  2. Il giudice è tenuto ad applicare le previsioni normative di cui al presente articolo ai fini dell'esclusione, ai sensi degli articoli del codice civile indicati nel comma 1, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o mancati adempimenti.
  3. Il presente articolo costituisce norma di ordine pubblico interno, che il giudice è tenuto ad applicare nelle procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e agli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile.
036. 01. Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai commi 1 e 2 dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: 15 aprile 2020 sono sostituite dalle seguenti: 11 maggio 2020;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il periodo di sospensione di novanta giorni del termine di impugnazione previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto dall'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e suoi successivi prolungamenti, proroghe o differimenti;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1e 2 dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nel testo risultante dalle modifiche di cui al comma 1, nonché quelle di cui al comma 1-bis del presente articolo hanno efficacia dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
36. 3. Silli, Benigni, Sorte.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: Ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: 15 aprile 2020 sono sostituite dalle seguenti: 11 maggio 2020;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nel testo risultante dalle modifiche di cui al comma 1, hanno efficacia dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
36. 2. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 15 aprile 2020 con le seguenti: 11 maggio 2020;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo risultante dalle modifiche di cui al presente comma, hanno efficacia dall'entrata in vigore della legge in conversione del presente decreto.
36. 5. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, aggiungere le seguenti parole: di cui al comma 20;

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Gli incontri di mediazione, in costanza del periodo emergenziale e anche successivamente, possono svolgersi in via telematica, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tal caso l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Le parti, al fine di garantirne l'effettiva partecipazione al procedimento, devono sempre essere collegate da remoto tramite mezzi di telecomunicazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  1-ter. L'articolo 83, comma 20-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.
  1-quater. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l'esenzione dall'imposta di registro dovuta per il verbale di accordo ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 17 è aumenta alla somma di euro 100.000;

   c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione, emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, ai fini del giuramento o dell'asseverazione richiesti dalla vigente normativa, le perizie e le relazioni dei professionisti e degli ausiliari del giudice possono essere sottoscritte con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e sono depositate ressa la cancelleria del Tribunale con modalità telematica.
*36. 1. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia limitatamente al capoverso comma 1-
quater)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, aggiungere le seguenti parole: di cui al comma 20;

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Gli incontri di mediazione, in costanza del periodo emergenziale e anche successivamente, possono svolgersi in via telematica, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tal caso l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Le parti, al fine di garantirne l'effettiva partecipazione al procedimento, devono sempre essere collegate da remoto tramite mezzi di telecomunicazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  1-ter. L'articolo 83, comma 20-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.
  1-quater. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l'esenzione dall'imposta di registro dovuta per il verbale di accordo ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 17 è aumenta alla somma di euro 100.000;

   c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione, emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, ai fini del giuramento o dell'asseverazione richiesti dalla vigente normativa, le perizie e le relazioni dei professionisti e degli ausiliari del giudice possono essere sottoscritte con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e sono depositate ressa la cancelleria del Tribunale con modalità telematica.
*36. 4. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia limitatamente al capoverso comma 1-
quater)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Sino al 30 luglio 2020 tutte le udienze civili, ad eccezione di quelle in cui è obbligatoria la presenza delle parti o dei testi, sono di regola svolte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza l'ufficio del giudice comunica, ai procuratori delle parti costituite ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.
36. 11. Colletti, Suriano, Ascari, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il periodo di sospensione di novanta giorni del termine di impugnazione previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto dall'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e suoi successivi prolungamenti, proroghe differimenti.
*36. 7. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il periodo di sospensione di novanta giorni del termine di impugnazione previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto dall'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e suoi successivi prolungamenti, proroghe differimenti.
*36. 10. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il termine di sospensione di 90 giorni relativo alla procedura di accertamento con adesione previsti dal decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997 si intende cumulabile con i termini di sospensione previsti dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogati dal comma 1.
36. 18. Martinciglio, D'Orso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Si intendono sospesi per il periodo indicato al comma 1 le attività e i termini di cui agli articoli 72-bis e 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1973, n. 602.
*36. 8. Pastorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Si intendono sospesi per il periodo indicato al comma 1 le attività e i termini di cui agli articoli 72-bis e 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1973, n. 602.
*36. 9. Giacomoni,Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Si intendono sospesi per il periodo indicato al comma 1 le attività e i termini di cui agli articoli 72-bis e 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1973, n. 602.
*36. 14. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono soppressi.
36. 13. Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, al procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
*36. 15. Nevi, Novelli, Bagnasco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, al procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
*36. 16. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, al procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
*36. 17. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 83, commi da 12-bis a 12-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2020, n. 27, non si applicano alle udienze in cui si svolge attività istruttoria, per quelle in cui si tiene la discussione e per quelle in cui le parti intendono esercitare la facoltà di produzione documentale.
36. 19. Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì, nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo inclusi i termini per la notificazione dei ricorsi di ogni fase e grado, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 dell'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è fissato al 12 maggio 2020.
36. 20. Giuliano, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso, salva espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all'articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario.
36. 21. Giuliano, Piera Aiello, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I termini di sospensione previsti dal comma 3 si applicano altresì ai giudizi avanti il Tribunale superiore delle Acque Pubbliche.
36. 22. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, non si applica al progetto di ripartizione dell'attivo fallimentare di cui all'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  4-ter. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, non si applica avverso il reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori di cui all'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  4-quater. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, il Curatore fallimentare di cui all'articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ci siano sufficienti liquidità, può valutare l'opportunità di predisporre un progetto di riparto parziale. Con tale progetto, il curatore procede alla distribuzione delle somme ottenute in favore di alcuni creditori, anche solo per parte del loro credito, seguendo l'ordine di prelazione.
  4-quinquies. Ai sensi dell'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sia il reclamo ai sensi dell'articolo 36 avverso il progetto – predisposto dal curatore – di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ai sensi dell'articolo 26 contro il decreto del Giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore, che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale.
36. 23. Cavandoli, Turri, Tateo, Covolo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Sino al dicembre 2021, nelle procedure di cui all'articolo 495 del codice di procedura penale il debitore, se ricorrono motivi riconducibili alle conseguenze economiche dell'epidemia COVID-19 e previa verifica da parte del Giudice, è ammesso a versare la somma determinata a norma del terzo comma dell'articolo 495 del codice di procedura penale, con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di settantadue mesi.
  4-ter. Nelle procedure di cui all'articolo 495 del codice di procedura penale pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ove il debitore abbia omesso o ritardato il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma per i mesi di marzo, aprile o maggio 2020, è sempre ammesso a riprendere la rateazione già disposta. Anche per le procedure pendenti, ove sia già disposta una rateazione, è sempre applicabile la previsione di cui al primo comma.
36. 24. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Cavandoli, Covolo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Ai fini dello svolgimento delle attività presso i Tribunali, le Corti di Appello ed ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, all'interno dei locali devono essere forniti gratuitamente idonei presidi di sicurezza individuale e garantiti un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate.
  4-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
36. 32. Varchi, Maschio, Osnato, Acquaroli, Zucconi, Baldini.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Ai fini dello svolgimento delle attività presso i Tribunali, le Corti di Appello ed ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, all'interno dei locali devono essere forniti gratuitamente idonei presidi di sicurezza individuale e garantiti un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate.
  4-ter. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
36. 33. Varchi, Maschio, Osnato, Acquaroli, Zucconi, Baldini.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, della legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali ad eccezione di quelli ordinatori del giudice relativi a processi civili. Sono altresì sospesi i termini di decadenza o prescrizione nonché i termini per la validità degli effetti di qualsiasi atto.».
  4-ter. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, della legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 8 è soppresso.
36. 36. Colletti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

   a) il preavviso di recesso di cui al comma 8 dell'articolo 27 della legge n. 392 del 1978 è di 3 mesi, anche per i contratti in essere, se i gravi motivi sono riconducibili alla cessazione dell'attività dovuta alle conseguenze dell'emergenza virus COVID-19;

   b) le previsioni di cui all'articolo 55 della legge n. 392 del 1978 sono applicabili per un quadriennio a tutti i contratti di immobili urbani per uso diverso da quello abitativo quando la parte conduttrice esercita una attività di impresa, professionale, o di Enti del terzo settore di cui decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

   c) il termine di giorni 90 di cui al secondo comma dell'articolo 55 della legge n. 392 del 1978 è sempre prorogato nel caso di accesso a garanzie prestate al conduttore dallo Stato, Enti locali od altri soggetti pubblici o privati quale aiuto per far fronte alle conseguenze dell'emergenza virus COVID-19 e non oltre 6 mesi rispetto al prevedibile pagamento;

   d) è applicabile il termine di 12 mesi riservato ai casi eccezionali di cui all'articolo 56 della legge n. 392 del 1978 se le ragioni per le quali viene disposto il rilascio sono conseguenza del mancato pagamento del canone derivante dallo stato di emergenza del virus COVID-19;

   e) All'articolo 56 della legge n. 392 del 1978 comma 4, è aggiunto infine, il seguente periodo: «La procedura di rilascio è in ogni caso sospesa in presenza di garanzie prestate al conduttore dallo Stato, enti locali od altri soggetti pubblici o privati per far fronte alle conseguenze dell'emergenza virus COVID-19».
36. 25. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Cavandoli, Covolo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. La sospensione dei termini processuali disposta dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 non si applica ai procedimenti penali nei quali siano stati effettuati sequestri a seguito di perquisizioni: né ai procedimenti di convalida del sequestro preventivo di urgenza disposto dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria ai sensi del disposto del comma terzo dell'articolo 321 del codice di procedura penale.
36. 26. Turri, Potenti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Cavandoli, Covolo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il deposito di atti penali che non vengono depositati in udienza, può essere effettuato dai difensori anche tramite posta elettronica certificata (pec).
36. 27. Cavandoli, Covolo, Turri, Potenti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Bitonci, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Molinari.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, secondo periodo, sono aggiunti i seguenti:

  Nel rito degli appalti e negli altri riti abbreviati le brevi note sono depositate nel termine perentorio di un giorno libero prima dell'udienza.

  In tutti i casi, alla controparte è riservata facoltà di deposito di una breve replica scritta, nelle dodici ore successive alla mezzanotte del giorno di cui al periodo precedente.
36. 29. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, converto, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n .27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, lettera d) dopo le parole «trattazione delle udienze» sono aggiunte le seguenti: «avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati»;

   b) al comma 5, primo periodo, le parole «senza discussione orale» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati» e le parole: «omesso ogni avviso» sono soppresse.
36. 28. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nel periodo di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ancorché prorogato a norma del presente articolo o di altre disposizioni di legge, non si sospendono i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, nonché i termini di prescrizione del reato e in generale tutti i termini procedurali nei procedimenti nei quali siano stati effettuati sequestri a seguito di perquisizioni.
36. 30. Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Per far fronte all'emergenza e post-emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti amministrativi e penali, anche esecutivi, per violazioni delle norme edilizie, paesaggistiche e dei vincoli demaniali, relative all'area demaniale del comprensorio denominato «Falconera» nel Comune di Caorle.
36. 31. Fogliani, Andreuzza, Bazzaro, Vallotto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 83, comma 3, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza ovvero sono disposti sequestri di cui alle disposizioni del titolo terzo del libro terzo e dell'articolo 321 del codice di procedura penale».
*36. 35. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 83, comma 3, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza ovvero sono disposti sequestri di cui alle disposizioni del titolo terzo del libro terzo e dell'articolo 321 del codice di procedura penale».
*36. 37. Pittalis, Martino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «1° settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
36. 34. Ribolla, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

Art. 36-bis.
(Termini sostanziali in materia civile e penale)

  1. Per il periodo tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, la cui violazione comporta prescrizione o decadenza da qualsiasi atto, azione ed eccezione o la sanzione di inefficacia. Rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 36-ter.
(Termini in materia condominiale)

  1. Quando il mandato dell'amministratore è scaduto o in scadenza entro tre mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'incarico dell'amministratore è rinnovato per altri sei mesi, in deroga all'articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo.
  2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1130, comma 1, numero 10), del codice civile, il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 è differito a 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio contabile.
36. 03. D'Orso, Palmisano, Perantoni, Ascari, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni in tema di proroga di termini materia condominiale)

  1. Quando il mandato dell'amministratore è scaduto in scadenza entro tre mesi alla data di entrata in vigore della delle di conversione del presente decreto, l'incarico è rinnovato per altri sei mesi, in deroga all'articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo.
  2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1130, primo comma, numero 10), del codice civile, il solo termine previsto per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019, è differito a 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio contabile.
  3. L'amministratore invia ai condomini il rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso ed il preventivo delle spese necessarie per l'esercizio corrente, con le relative ripartizioni tra condomini ai sensi dell'articolo 1135, primo comma, n. 2), dello stesso codice.
  4, Lo stato di ripartizione allegato al preventivo di cui al precedente comma, è efficace nei confronti dei condomini ed allo stesso si applica la previsione di cui all'articolo 63 di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, qualora il preventivo medesimo preveda una spesa non superiore a quella deliberata per l'esercizio precedente a quello corrente.
36. 04. Perantoni, Ascari, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale e al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.
(Provvedimenti di separazione di processi in periodi di emergenza sanitaria)

   1. Quando sono in vigore, sull'intero territorio nazionale o comunque nel comune nel quale ha sede l'ufficio giudiziario che procede, norme con forza di legge che dispongano misure finalizzate al contenimento del rischio di contagio da malattie infettive, è disposta la separazione dei processi ogni qual volta la trattazione unitaria non ne consenta il rispetto o sia comunque pregiudizievole per la salute o per la sicurezza delle persone che partecipano al processo.
   2. La trattazione unitaria può essere mantenuta, rinviando il processo a data successiva al termine di efficacia delle leggi sull'emergenza sanitaria, qualora il giudice, sentite le parti, la ritenga utile alla speditezza del processo, in considerazione della data dell'eventuale rinvio, del numero degli imputati, del numero e della complessità degli adempimenti istruttori prevedibili».

   b) dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

«Art. 127-bis.
(Procedimento in camera di consiglio in periodi di emergenza sanitaria)

   1. Quando sono in vigore le norme di cui all'articolo 19-bis, l'udienza in camera di consiglio avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e si svolge nelle forme previste dal presente articolo, anche laddove negli avvisi notificati o comunicati alle parti non si sia fatta menzione dell'adozione di tali forme.
   2. L'aula d'udienza deve essere costantemente areata e avere dimensioni tali da rispettare, in caso di presenza contemporanea di 4 persone, la distanza minima prevista dalle autorità sanitarie. Nell'aula d'udienza possono trovare posto il cancelliere, l'imputato, l'interprete, un ausiliario che si occupi dei collegamenti e della registrazione. Qualsiasi altro soggetto può trovare posto in un'altra aula o in una stanza del tribunale dalla quale sia possibile il collegamento e che rispetti le condizioni previste dalle autorità sanitarie. In ciascuna aula o stanza non possono essere presenti contemporaneamente più di 4 persone. Un addetto alla sicurezza può stazionare in prossimità dell'ingresso o nello spazio normalmente destinato al pubblico.
   3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono partecipare all'udienza solo mediante collegamento audiovisivo, dall'ufficio o dallo studio professionale. A tal fine gli uffici del pubblico ministero e gli studi professionali si dotano della strumentazione necessaria. I recapiti degli studi professionali da utilizzare per i collegamenti audiovisivi sono pubblicati sull'albo professionale e menzionati negli elenchi dei difensori d'ufficio.
   4. La partecipazione al dibattimento è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 146-bis delle disposizioni attuative del presente codice.
   5. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono partecipare all'udienza dall'abitazione, se questo non comporta impossibilità o difficoltà di collegamento né modifica del recapito.
   6. Se il cancelliere o l'ausiliario del giudice che esegue la prova tecnica attesta l'impossibilità o l'inidoneità del collegamento, redige verbale delle operazioni, lo consegna al giudice e ne trasmette immediatamente copia, mediante posta elettronica certificata, al pubblico ministero e a tutti i difensori.
   7. L'inidoneità del collegamento può essere dichiarata dal giudice durante l'udienza quando si siano verificati interruzioni del collegamento o fermi dell'immagine che abbiano comportato interruzioni dell'udienza di durata superiore a 15 minuti nella prima ora o di durata superiore a 20 minuti in ciascuna delle ore successive. L'impossibilità del collegamento è dichiarata quando non si riesce ad attivarlo entro 15 minuti.
   8. A ogni effetto di legge, l'impossibilità o l'inidoneità del collegamento, attestate dal cancelliere o dall'ausiliario ai sensi del comma 7 o dichiarate dal giudice ai sensi del comma 7, sono equiparate all'assenza ingiustificata della parte collegata in caso di comprovata inidoneità della strumentazione utilizzata dalla medesima. Negli altri casi sono equiparate al legittimo impedimento a comparire.
   9. L'imputato non detenuto né sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere può partecipare all'udienza, mediante collegamento audiovisivo, nello stesso luogo nel quale si trova il difensore, se questi consente. Può partecipare al processo nell'aula d'udienza se la sua presenza è compatibile con il rispetto della distanza minima interpersonale prevista dalle autorità sanitarie e se non deve essere assistito da un interprete. Se non è possibile garantire detta distanza o se deve essere assistito da un interprete, l'imputato che si presenta in aula per partecipare personalmente al processo è collocato in una sala separata del tribunale. Il difensore attesta l'identità dell'assistito che partecipa all'udienza con lui.
   10. Le disposizioni del comma 9 si applicano anche alle parti private diverse dall'imputato.
   11. L'imputato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari può raggiungere senza scorta l'aula o il luogo nel quale si trova il difensore, dandone preventivo avviso al comando di polizia giudiziaria incaricato del controllo sull'osservanza della misura.
   12. L'imputato detenuto o sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere partecipa con le modalità di cui all'articolo 146-bis delle disposizioni attuative del presente codice.
   13. Se nell'udienza deve essere conferito un incarico peritale o deve essere esaminato un testimone, un perito, un consulente o uno dei soggetti indicati negli articoli 197 e 197-bis, si applicano il comma 3-bis e il comma 3-ter n. 1 dell'articolo 495.
   14. Le disposizioni dell'articolo 127 si applicano solo in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo».

   c) dopo l'articolo 483 è inserito il seguente:

«Art. 483-bis.

   1. Quando sono in vigore le norme di cui all'articolo 19-bis, la partecipazione al processo del giudice e delle parti e l'esame dei dichiaranti sono regolati dall'articolo 127-bis.
   2. Le norme del libro VII e VIII, del Titolo II, Capo I, si applicano in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 127-bis».

   d) all'articolo 495 dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Il giudice dispone che il conferimento di incarico al perito, l'esame dei testimoni, periti e consulenti o l'esame dei soggetti indicati negli articoli 197 e 197-bis avvenga a distanza mediante collegamento audiovisivo quando la residenza o il domicilio della persona da esaminare si trovi fuori dal circondario del tribunale.
   3-ter. Il giudice, sentite le parti, può disporre con decreto motivato che il conferimento dell'incarico o l'esame abbia luogo con le forme ordinarie in ragione:

    1) della modesta distanza tra la sede del tribunale e il luogo di residenza o di dimora del perito o della persona da esaminare;

    2) di particolari esigenze di sicurezza o di salute del perito, della persona da esaminare o della persona che il perito deve esaminare o visitare o ispezionare. Può anche disporre, con le medesime modalità, che si proceda nelle forme ordinarie quando ritenga necessaria la presenza in aula del testimone o del soggetto di cui agli articoli 197 e 197-bis del codice penale».

   e) all'articolo 548, il secondo e il terzo comma, sono sostituiti dai seguenti:

   «2. La sentenza depositata è immediatamente trasmessa per posta elettronica certificata al pubblico ministero e ai difensori delle parti private. I termini per l'impugnazione per il pubblico ministero e per i difensori decorrono dalla data di trasmissione. Quando la sentenza non è depositata nei termini di cui all'articolo 544 commi 2, 3 e 3-bis, è notificato alle parti private avviso di deposito e dalla data della notifica decorrono i termini per l'impugnazione.
   3. La sentenza depositata è trasmessa per posta elettronica certificata al procuratore generale presso la Corte d'Appello».

  2. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 142 è inserito il seguente:

«Art. 142-bis.
(Citazione di testimoni a distanza)

   1. Quando si deve procedere all'escussione dei testimoni a distanza ai sensi dell'articolo 495 comma 3-bis del codice, l'atto di citazione di cui all'articolo 142 indicherà, alla lettera e), la stanza per le testimonianze a distanza presente nel Tribunale del circondario nel quale il testimone risiede o dimora».

   b) dopo l'articolo 145-bis è inserito il seguente:

«Art. 145-ter.
(Stanza per le testimonianze a distanza)

   1. In ciascun Tribunale ed in ciascuna Corte di Appello è adibita almeno una stanza attrezzata per le testimonianze a distanza.
   2. La stanza è dotata di sistemi di collegamento audiovisivo tali da assicurare la contestuale, effettiva reciproca visibilità tra il testimone e le persone presenti nell'aula di udienza.
   3. Nella stanza è presente un ausiliario del Giudice che identifica il testimone, accerta l'assenza di sistemi di comunicazione con l'esterno ulteriori rispetto a quelli attivati con l'aula di udienza ed il rispetto del quinto comma dell'articolo 499 del codice.
   4. L'ausiliario del Giudice, inoltre, coadiuva il Giudice nelle operazioni di utilizzo della piattaforma informatica di collegamento da remoto e può sottoporre al teste la documentazione che le parti hanno previamente inviato.
   5. Il luogo da cui il testimone si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza».

   c) all'articolo 146-bis, dopo il comma 7, sono aggiunti infine i seguenti:

   «7-bis. Con le medesime modalità previste al comma precedente si procede all'escussione dei testimoni a distanza a norma dell'articolo 495 comma 3-bis del codice.
   7-ter. Il testimone, citato con le modalità di cui al quinto comma dell'articolo 468 del codice, 142 e 142-bis, si recherà presso la stanza delle testimonianze a distanza di cui all'articolo 145-ter, presente nel circondario del Tribunale o nel distretto di Corte di Appello nel quale risiede o dimora.
   7-quater. L'identità del testimone è accertata dall'ausiliario del giudice che partecipa all'udienza dalla stanza delle testimonianze da remoto.
   7-quinquies. Il cancelliere dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate e di tutte le ulteriori operazioni.
   7-sexies. Le parti hanno facoltà di sottoporre la documentazione al teste mediante invio informatico contestuale all'audiovisione oppure mediante precedente invio all'ausiliario del Giudice, presente nella stanza di cui all'articolo 145-ter».
36. 05. Grimaldi, Sut.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Limitazioni alla responsabilità civile penale e amministrativo-erariale delle strutture sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie)

  1. Durante il periodo dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ed eventuali successive modifiche o proroghe, o in dipendenza dalla stessa emergenza, la responsabilità civile, penale e amministrativo-erariale degli esercenti le professioni sanitarie e delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private, è limitata alle sole ipotesi di condotte dolose, in deroga ad ogni altra disposizione vigente ed in ragione dello straordinario periodo di emergenza e di impegno eccezionale cui sono chiamati i sanitari.
36. 01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche all'articolo 51 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 51, comma 3-quinquies, del codice di procedura penale, alle parole: «414-bis,», sono premesse le seguenti: «316-bis, 316-ter» e, dopo le parole: «635-quater» sono aggiunte le seguenti: «640-bis,».
36. 09. Berardini, Torto, Serritella.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche all'articolo 316-bis del codice penale)

  1. All'articolo 316-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «o dalle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «, dalle Comunità europee o da soggetti da essi controllati»;

    2) le parole da: «sovvenzioni» sino a: «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste».

    3) le parole: «sei mesi» e: «quattro» sono rispettivamente sostituite dalle parole: «due anni» e: «sei».
36. 07. Berardini, Torto, Serritella.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche all'articolo 316-ter del codice penale)

  1. All'articolo 316-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «o erogati» sono sostituite dalle seguenti: «, erogati o garantiti»;

    2) le parole: «o dalle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «, dalle Comunità europee o da soggetti da essi controllati»;

    3) le parole: «sei mesi» e: «tre» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «un anno» e: «sei»;

    4) le parole: «della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è aumentata di un terzo»;

    5) al secondo comma, le parole: «euro 3.999,96» sono sostituite dalle seguenti: «euro 25.000»;

    6) le parole: «euro 5.164» ed: «euro 25.882» sono sostituite dalle seguenti: «dalla metà al doppio dell'importo dell'indebita percezione».
36. 08. Berardini, Torto, Serritella.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche all'articolo 640-bis del codice penale)

  1. All'articolo 640-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la parola: «uno» è sostituita dalla parola: «due»;

    2) le parole: «o erogati» sono sostituite dalle seguenti: «erogati o garantiti»;

    3) le parole: «o delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «delle Comunità europee o da soggetti da essi controllati».
36. 06. Berardini, Torto, Serritella.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

  1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 18, comma 3, la parola: «sessantacinquesimo» è sostituita dalla seguente: «settantesimo»;

   b) all'articolo 29, comma 2, la parola: «sessantottesimo» è sostituita dalla seguente: «settantesimo».
36. 02. Costa.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Indennità per i magistrati onorari in servizio)

  1. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è corrisposta un'indennità mensile parametrata all'importo annuo di euro 66.000, rivalutata annualmente, ed al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali.
  2. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
  3. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 dei 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, sono rideterminate, rispettivamente in «3.300» e «1.800» unità.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro della giustizia.
36. 025. Morrone, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Abilitazione all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori)

  Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «nove».
36. 013. Cavandoli, Tateo, Turri, Covolo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «danneggiate dall'epidemia di COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «, stante la crisi economica generata dall'epidemia di COVID-19»;

   b) al comma 3, le parole: «in via temporanea» e «diretta» sono soppresse;

   e) il comma 4 è soppresso.

  2. All'articolo 126, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 17, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. All'onere derivante dall'articolo 56, valutato in 800 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui l'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
36. 014. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Le misure di cui al comma 2 si applicano alle imprese che pur avendo esposizioni creditizie deteriorate procedono regolarmente all'adempimento di concordati preventivi, di cui all'articolo 61 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto e agli accordi di ristrutturazione del debito di cui all'articolo 182-bis del citato regio decreto».

  2. All'articolo 126, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. All'onere derivante dall'articolo 56, comma 4, valutato in 800 milioni di euro si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
36. 015. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia tributario)

  All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sono sospesi per la stessa durata indicata all'articolo 67 i termini per la proposizione e il deposito dei ricorsi e degli appelli innanzi le commissioni tributarie, nonché delle istanze di riassunzione; sono altresì sospesi per la medesima durata i termini per presentare istanza di accertamento con adesione, nonché i termini relativi ai procedimenti di accertamento con adesione e ai procedimenti di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 in corso alla data del 9 marzo 2020, nonché ogni altro termine relativo al contenzioso tributario e agli istituti deflattivi del contenzioso medesimo».
36. 016. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di collocamento a riposo dei magistrati)

  1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, e di contenere il numero di vacanze di organico, su domanda dell'interessato da presentare entro il 15 giugno 2020, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data del 9 aprile 2020, nonché dei medici e chirurghi universitari od ospedalieri che, alla stessa data, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale.
  2. Il personale di cui al presente articolo, collocato a riposo dall'8 aprile 2019 sino all'8 aprile 2020, può esercitare la facoltà di cui al comma 1 con istanza da presentare alla rispettiva amministrazione, a pena di decadenza, entro il 15 giugno 2020. Tale personale è riammesso nei ruoli nella posizione da ultimo ricoperta, salvo che alla data di presentazione della suddetta istanza la posizione sia già da altri rivestita. In tale evenienza è data facoltà di concorrere ai posti non ancora assegnati, i cui termini per la partecipazione sono riaperti limitatamente al periodo residuo di richiamo in servizio per effetto del presente articolo. Il periodo trascorso tra la data di collocamento a riposo e la ripresa delle funzioni è aggiunto, a domanda, al compimento del settantaduesimo anno d'età.
  3. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia alla data del 15 giugno 2025.
*36. 011. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di collocamento a riposo dei magistrati)

  1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, e di contenere il numero di vacanze di organico, su domanda dell'interessato da presentare entro il 15 giugno 2020, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data del 9 aprile 2020, nonché dei medici e chirurghi universitari od ospedalieri che, alla stessa data, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale.
  2. Il personale di cui al presente articolo, collocato a riposo dall'8 aprile 2019 sino all'8 aprile 2020, può esercitare la facoltà di cui al comma 1 con istanza da presentare alla rispettiva amministrazione, a pena di decadenza, entro il 15 giugno 2020. Tale personale è riammesso nei ruoli nella posizione da ultimo ricoperta, salvo che alla data di presentazione della suddetta istanza la posizione sia già da altri rivestita. In tale evenienza è data facoltà di concorrere ai posti non ancora assegnati, i cui termini per la partecipazione sono riaperti limitatamente al periodo residuo di richiamo in servizio per effetto del presente articolo. Il periodo trascorso tra la data di collocamento a riposo e la ripresa delle funzioni è aggiunto, a domanda, al compimento del settantaduesimo anno d'età.
  3. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia alla data del 15 giugno 2025.
*36. 020. Topo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, e di contenere il numero di vacanze di organico, su domanda dell'interessato da presentare entro il 15 giugno 2020, è aumentata di tre anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data del 9 aprile 2020, nonché dei medici e chirurghi universitari od ospedalieri che, alla stessa data, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale.
36. 017. Prisco.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  Al comma 3, lettera b), dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 181 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il numero 2) è sostituito dal seguente:

    2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza, nonché oggetto di sequestri probatori.
36. 018. Giuliano, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di gestione delle crisi da sovraindebitamento)

  Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9, comma 3-bis, le parole: «della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli elementi utili a indicare l'assenza di dolo da parte del consumatore»;

   b) all'articolo 9, comma 3-bis, la lettera b) è soppressa;

   c) all'articolo 12-bis, comma 3, le parole: «ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali» sono sostituite dalle seguenti: «abbia determinato la situazione di sovraindebitamento agendo con dolo»;

   d) all'articolo 12-bis, comma 6, la parola: «nel» è sostituita dalle seguenti: «non oltre il»;

   e) all'articolo 12-bis, comma 6, è aggiunto, infine il seguente periodo: «Il termine di cui al precedente periodo non è interrotto nel caso di integrazioni o modifiche al piano del consumatore»;

   f) all'articolo 14-ter, comma 3, le parole: «della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli elementi utili a indicare l'assenza di dolo da parte del consumatore»;

   g) all'articolo 14-ter, comma 3, la lettera b) è soppressa;

   h) all'articolo 14-terdecies, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, il giudice ordina che dell'organismo di composizione della crisi proceda alla cancellazione del nominativo del debitore beneficiario dell'esdebitazione dai sistemi di informazioni creditizie, dalle centrali rischi e comunque da qualsiasi banca dati istituita presso enti pubblici depositaria di informazioni relative al merito creditizio del debitore beneficiario»;

   i) dopo l'articolo 14-terdecies è inserito il seguente:

   «Art. 14-quaterdecies. – (Debitore incapiente)1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in +grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
   2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare fiscalmente a carico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
   3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione delle crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

   a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

   b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

   c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

   d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

   4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione delle crisi, che comprende:

   a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

   b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

   c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

   d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

   5. L'organismo di composizione delle crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.
   6. I compensi dell'organismo di composizione delle crisi sono ridotti della metà.
   7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
   8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.
   9. L'organismo di composizione delle crisi, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.»;

   j) all'articolo 15, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. I creditori pubblici e privati, le banche e gli altri intermediari finanziari comunicano, nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione, gli esiti delle richieste di precisazione del credito avanzate dagli organismi di composizione della crisi autorizzati alla verifica di cui al comma precedente. Il mancato caso di mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza del diritto del creditore di contestare, durante la fase del procedimento, il credito indicato dal debitore nel piano o nell'accordo, così come risultante alla data di presentazione del ricorso ed attestato dal gestore della crisi sulla base della documentazione in possesso del debitore».
36. 019. Ungaro, Moretto, Mor.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Definizione dei procedimenti giudiziari e amministrativi concernenti il pagamento dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, alla lettera b), punto 1.3, dopo le parole: «difficile rimozione» sono aggiunte le seguenti: «e pertinenze» e i punti 2 e 2.1 sono soppressi;

   b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 732, le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle parole: «30 settembre 2021»;

    2) al comma 732 dopo le parole: «i procedimenti giudiziari» sono aggiunte le seguenti: «o amministrativi»;

    3) al comma 732 le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

    4) al comma 732 lettera a) dopo: «somme» la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»:

    5) al comma 732 lettera b) dopo: «somme» la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;

    6) al comma 732 dopo la lettera b) è aggiunta il seguente periodo: «La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate»;

    7) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

    8) al comma 733, la parola: «dovuto» è sostituita dalle seguenti: «dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732»;

    9) al comma 733, le parole: «termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;

    10) al comma 733, dopo le parole: «decadenza dal beneficio.» sono aggiunte le seguenti parole:·«la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, nonché dei relativi effetti, avviati o emessi dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone»;

    11) al comma 733, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva originato dal mancato pagamento dei canoni.».
36. 021. Raffaelli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Sospensione dei procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 484 è sostituito dal seguente:

   «484. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione».
36. 022. Raffaelli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 161 del 2019)

  1. All'articolo 1, comma 1, numero 2), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, le parole: «1° maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio 2021».
36. 023. Alessandro Pagano, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7 dell'articolo 83, è soppressa la lettera f);

   b) al comma 7-bis dell'articolo 83, le parole: «sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato,» sono sostituite dalle seguenti: «avvengono con le cautele e» e l'ultimo periodo è soppresso;

   c) all'articolo 83 i commi 12-bis, 12-quater, 12-quinquies sono soppressi.
36. 024. Morrone, Potenti, Alessandro Pagano, Paolini, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo, Turri, Cavandoli, Covolo.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Conversione del pignoramento nella vendita della nuda proprietà)

  1. In alternativa a quanto previsto all'articolo 495 del codice di procedura civile, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il debitore può chiedere di sostituire al bene pignorato il controvalore economico della nuda proprietà del bene, mediante l'intervento di un investitore, conservando i diritti di usufrutto, uso e abitazione, purché l'iniziativa non rechi pregiudizio agli interessi dei creditori, come previsto dall'articolo 2913 del codice civile.
  2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà prevedere la sostituzione del bene immobile pignorato con la somma ricavata dalla vendita della nuda proprietà, anche per un importo inferiore a quello dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo delle spese di esecuzione. L'importo offerto non potrà essere comunque inferiore al 40 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti fatti valere nella procedura esecutiva.
  3. Unitamente all'istanza, dev'essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un sesto dell'importo relativo al credito fatto valore dal creditore procedente e da i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, oltre ad una proposta irrevocabile di acquisto, autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale.
  4. In alternativa a quanto previsto al comma 3 e nei medesimi termini, è concesso al debitore chiedere l'immediata apertura di un'asta competitiva sulla nuda proprietà del bene pignorato, che si svolgerà nelle forme previste dagli articoli 534 e seguenti del codice di procedura civile e con un termine di svolgimento massimo contenuto in novanta giorni, con possibilità di tre incanti.
  5. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione o di richiesta di apertura di asta competitiva.
  6. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che l'immobile pignorato sia liberato, con l'autorizzazione alla trascrizione del diritto alla nuda proprietà in capo al terzo investitore ed ai diritti di usufrutto, uso e abitazione in capo all'esecutato.
36. 010. Currò.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Formazione Continua Ordini Professionali)

  1. Considerato che l'emergenza COVID-19 rende necessario che la formazione degli ordini professionali avvenga osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute l'anno formativo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo conseguentemente gli ordini professionali di ogni ordine e grado aggiornano i propri statuti.
  2. Dopo il comma 10 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è aggiunto il seguente:
  10-bis. Gli avvocati genitori di bambini fino al compimento del terzo anno di età, gli avvocati eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche sono esclusi dalle verifiche di cui al comma 2 del presente articolo.
  3. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «ogni cinque anni».
36. 012. Cavandoli, Tateo, Turri, Boldi, Covolo, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di Patronati)

  1. All'articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalle legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale» sono soppresse.
36. 026. Squeri.

ART. 37.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato al 15 giugno 2020.
37. 7. Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
  1-ter. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
  1-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
*37. 2. Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
  1-ter. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
  1-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
*37. 17. Squeri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il termine del 30 giugno 2020 previsto al comma 1 dell'articolo 113 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 30 ottobre 2020.
  1-ter. All'articolo 113, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi al registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011 che regola l'esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio e tutte le scadenze relative ad obblighi di comunicazione in campo ambientale disposti da norme regionali o locali».

  1-quater. All'articolo 113 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Fino al 31 luglio 2020 sono sospese le sanzioni amministrative e penali in caso di motivata mancata o parziale esecuzione degli adempimenti previsti nell'autorizzazione e nei piani di monitoraggio periodico finalizzati al monitoraggio ed al controllo dei parametri di qualità ambientale, compresi quelli relativi alle emissioni dell'impianto ed al campionamento ed analisi dei rifiuti, nonché delle sostanze e materiali da questi ottenuti. È altresì sospese sino al 31 luglio 2020 l'obbligo di vidimazione previsto dall'articolo 190, comma 6, e dall'articolo 193 comma 6 lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
37. 5. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, fino al termine del periodo emergenziale si prescinde dall'effettuazione della presa visione dei luoghi e, laddove essa sia prevista negli atti di gara, è da intendersi inapplicabile alle procedure in corso con conseguente obbligo della stazione appaltante di procedere all'immediato riavvio delle procedure che fossero state sospese, anche per altre motivazioni.
  1-ter. Le stazioni appaltanti danno corso alle procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva l'esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara.
  1-quater. Nei casi in cui le procedure di gara siano svolte con modalità non telematiche, le sedute pubbliche di gara si svolgono a distanza, in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione. Lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si svolgono in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte.
37. 3. Braga, Buratti, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, fino al termine del periodo emergenziale si prescinde dall'effettuazione della presa visione dei luoghi e, laddove essa sia prevista negli atti di gara, è da intendersi inapplicabile alle procedure in corso con conseguente obbligo della stazione appaltante di procedere all'immediato riavvio delle procedure che fossero state sospese, anche per altre motivazioni.
  1-ter. Le stazioni appaltanti danno corso alle procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva l'esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara.
  1-quater. Nei casi in cui le procedure di gara siano svolte con modalità non telematiche, le sedute pubbliche di gara si svolgono a distanza, in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione. Lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si svolgono in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte.
37. 6. Buratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per la durata di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti amministrativi relativi alle istanze di concessione di suolo pubblico, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si concludono entro il termine massimo di venti giorni dalla proposizione della domanda, limitatamente alle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, con esclusione dei soggetti che esercitano attività commerciali di somministrazione di cibi e bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione di cui alla legge 25 agosto 1991 , n. 287, su posteggi dati in concessione per 10 anni e/o di qualsiasi area purché in forma itinerante. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nello stesso termine di venti giorni, di cui al comma 1-bis, il provvedimento di diniego o concessione.
  1-ter. Per la durata di nove mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti titolari del diritto di proprietà di suolo pubblico, possono accordare, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che ne facciano richiesta, provvedimenti di concessione di suolo pubblico con le modalità di cui al comma precedente, anche in aggiunta a concessioni già ottenute, prevedendo per gli stessi un canone ridotto nella misura di due terzi rispetto a quello ordinariamente previsto.
37. 23. Francesco Silvestri, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Elisa Tripodi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

   «1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, anche in caso di sopraelevazione, la ricostruzione è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, compresa quella tra le pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti, purché sia effettuata assicurando la coincidenza dei limiti dell'area del sedime e nei limiti dell'altezza massima degli edifici circostanti».
37. 24. Tateo, Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 92, comma 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del Codice della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel periodo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'aggiornamento della carta di circolazione, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
37. 1. Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 92, comma 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del Codice della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel periodo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'aggiornamento della carta di circolazione, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
37. 11. Bruno Bossio, Benamati.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 92, comma 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del Codice della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel periodo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'aggiornamento della carta di circolazione, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
37. 16. Squeri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le pratiche delle Soprintendenze rimangono vincolate al solo silenzio assenso e i termini decorrono dal momento della presentazione della domanda.
37. 4. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'anno 2020, i termini relativi ai contributi assegnati ai comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 29 a 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e i relativi termini previsti dai decreti di attuazione del Ministro dell'interno del 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, e 30 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2020, sono prorogati come segue:

   a) il termine del 15 settembre, di cui al comma 32 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 31 dicembre 2020;

   b) il termine del 31 ottobre, di cui al primo periodo del comma 34 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 15 febbraio 2021;

   c) il termine del 15 marzo, di cui al terzo periodo del comma 34 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 30 giugno 2021.
37. 8. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Tiramani, Cavandoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'anno 2020, i termini relativi ai contributi assegnati ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, ai sensi del comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e i relativi termini previsti dal decreto di attuazione del Ministro dell'interno del 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2020, n. 11, sono prorogati come segue:

   a) il termine del 15 maggio, di cui al terzo periodo del citato comma 14-ter, è prorogato al 30 settembre 2020;

   b) il termine del 15 giugno, di cui al quarto periodo del citato comma 14-ter, è prorogato al 31 ottobre 2020;

   c) il termine del 15 ottobre, di cui al sesto periodo del citato comma 14-ter, è prorogato al 28 febbraio 2021.
37. 9. Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Tiramani, Cavandoli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere i territori colpiti dall'emergenza COVID-19 e già danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2021». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
37. 10. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le previsioni del comma 1 non si applicano alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché ai procedimenti amministrativi inerenti ai medesimi. I termini di tali procedimenti, già sospesi ai sensi del comma 1, riprendono a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
37. 12. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il comma 4 è soppresso.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dell'eliminazione del deposito della copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi nel processo amministrativo telematico.
37. 15. Dori, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 7, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il comma 4 è soppresso.
37. 14. Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La proroga della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, e le previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applicano alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché ai procedimenti amministrativi inerenti ai medesimi. I termini di tali procedimenti, già sospesi ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 103, riprendono a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
37. 20. Mazzetti, Cortelazzo, Gelmini, Giacometto, Labriola.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «per i novanta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per i 365 giorni successivi»;

   b) al comma 2, terzo periodo, le parole: «rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza», sono sostituite dalle seguenti: «rilasciati sino al 31 dicembre 2020»;

   c) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «prorogati di novanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «prorogati di 365 giorni e scadono comunque non prima di un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».
37. 19. Mazzetti, Gelmini, Giacometto, Cortelazzo, Labriola, Giacomoni, Ruffino, Casino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, in quanto compatibili, anche agli immobili del demanio militare.
37. 13. Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 5, dopo il secondo periodo,·è inserito il seguente: «L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e a tutela degli utenti del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, disciplina le condizioni in base alle quali i comuni possono usufruire delle deroghe nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma».
37. 18. Mazzetti, Giacometto, Cortelazzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Sino al 31 dicembre 2020, per i centri di raccolta dei rifiuti urbani di cui al decreto 8 aprile 2008, la durata del deposito di cui all'Allegato I, punto 7.1 del medesimo decreto è raddoppiata, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal citato decreto.
   1-ter. Sino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 208 e 213, nonché del titolo III-bis della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i titolari degli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D 15 (Deposito preliminare) e R 13 (Messa in riserva) possono aumentare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 30 per cento. La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I titolari dei suddetti impianti e delle operazioni di recupero che intendono avvalersi di tale possibilità inviano apposita comunicazione all'autorità competente, in cui vengono indicati i quantitativi aggiuntivi dei rifiuti oggetto della deroga, nonché gli adeguamenti temporanei dell'impianto che, in deroga a quanto previsto nell'autorizzazione, si rendono a tal fine necessari. Detta comunicazione ha efficacia costitutiva e non necessita di approvazione da parte dell'autorità competente».
37. 22. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In considerazione della necessità di limitare al massimo lo spostamento delle persone fisiche e comunque delle oggettive difficoltà generate dalle contingenti misure restrittive adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 e del 10 marzo 2020 volti ad arginare la diffusione del virus COVID-19, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, e del conseguente impatto, in termini di operatività, che le stesse hanno sulle imprese ed enti che erogano prestazioni di consulenza tecnica e di servizio necessarie per l'assolvimento di comunicazione ed autocontrollo previsti in materia ambientale, sono disposte le seguenti proroghe e sospensioni di termini:

   a) il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante “Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale”, per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale ed il medesimo termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, recante il “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE” per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 5 del citato regolamento dell'Unione europea sono prorogati per l'anno 2020 al 30 settembre 2020;

   b) fatto salvo quanto previsto dalla precedente lettera a), per il periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 ed il 5 aprile 2020, salvo diversa data stabilita come termine delle misure restrittive adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed arginare la diffusione del virus COVID-19, restano sospesi tutti gli ulteriori termini per l'esecuzione di autocontrolli e per tutti gli adempimenti amministrativi, ivi comprese le richieste di rinnovo o la proroga di autorizzazioni, comunque previsti a carico dei privati o dei gestori da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi in materia ambientale. I termini previsti alla scadenza della sospensione saranno conteggiati tenendo conto del periodo intercorso anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020;

   c) i termini di cui agli articoli 32, comma 3, e 34, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante l'attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e il termine di cui all'articolo 7, comma 2, della Deliberazione 16/2013 del 25 luglio 2013 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto sono prorogati, per l'anno 2020, al 30 settembre 2020».
37. 21. Mazzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) valido al 23 febbraio 2020, mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2020, per tutti i settori in cui è richiesto tale documento.
37. 25. Boniardi, Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

  Dopo l'articolo 37, inserire i seguenti:

Art. 37-bis.
(Fondo straordinario per la realizzazione di spese di investimento)

  1. Per favorire il rilancio economico in conseguenza della grave crisi dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento nel territorio della provincia di Bergamo, gravemente colpito dalla pandemia.
  2. Il Fondo di cui al comma 1, avente dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, è destinato al finanziamento di opere di realizzazione di nuove infrastrutture stradali di interesse sovracomunale, alla manutenzione straordinaria dei ponti e alla risoluzione di problematiche di dissesto idrogeologico, dando priorità al territorio dei comuni appartenenti alla Comunità Montana Valle Seriana ed alla Comunità Montana Valle Brembana.

Art. 37-ter.
(Commissario straordinario)

  1. Per la gestione del Fondo di cui all'articolo 37-bis, al fine di garantire in via d'urgenza la progettazione, l'affidamento e la cantierizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentiti il Presidente della Provincia di Bergamo, il Presidente della Comunità Montana Valle Seriana ed il Presidente della Comunità Montana Valle Brembana, è nominato un Commissario straordinario, di seguito nel presente capo: «Commissario straordinario». La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi e può essere prorogato o rinnovato per non oltre un triennio dalla prima nomina.
  2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 6. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.
  3. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici Provincia di Bergamo, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.
  4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato.
  5. Per la progettazione, l'affidamento e la cantierizzazione delle opere, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Provincia o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
  6. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate.
  7. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 37-quater.
(Misure in materia fiscale)

  1. I fabbricati strumentali insistenti sul territorio dei comuni della provincia di Bergamo sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza e sino al 31 dicembre 2022. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso ai Comuni del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.

Art. 37-quinquies.
(Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento)

  1. Alle imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno dei comuni della provincia di Bergamo, che nel periodo dell'emergenza hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016- 2019, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 500.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili, ove previste, attinenti ai periodi di riferimento.
  2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2020, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza, che è all'uopo integrata, per la somma di euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 37-sexies.
(Istituzione della zona economica speciale per il sostegno alle imprese colpite dall'evento)

  1. Nel territorio della Provincia di Bergamo è istituita una zona economica speciale.
  2. Alle imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona economica speciale di cui al comma 1, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta nella zona economica speciale di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 200.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona economica speciale;

   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona economica speciale di cui al comma 1, nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

   c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona economica speciale;

   d) riconoscimento di un credito di imposta, irrilevante ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sui redditi e per l'imposta regionale sulle attività produttive, pari al 100 per cento di ogni spesa di investimento effettuata negli anni 2020, 2021 e 2022 relativa allo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale, a valere sulle imposte eccedenti la soglia di esenzione di cui alla lettera a) del presente comma e, per il residuo, in quote costanti sulle imposte dovute per i cinque anni di imposta successivi al 31 dicembre 2022;

   e) accesso a regimi procedimentali speciali, individuati anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, finalizzati all'accelerazione dei termini ed alla riduzione degli adempimenti previsti da procedure e regimi definiti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile.

  3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per quello successivo.
  4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona economica speciale entro il 31 dicembre 2020.
  5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 37-septies.
(Contributi agli investimenti dei comuni)

  1. Per favorire la ripresa economica, ai comuni della provincia di Bergamo sono attribuite le seguenti ulteriori risorse, da destinare al finanziamento di interventi di edilizia scolastica, efficientamento energetico e adeguamento sismico di immobili pubblici, sviluppo sostenibile, sicurezza ed adeguamento delle infrastrutture stradali:

   a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000;

   b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000;

   c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 300.000;

   d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000;

   e) ai comuni con popolazione superiore ai 50.001 è assegnato un contributo pari ad euro 500.000.

  2. Ai comuni che fanno parte della Comunità Montana Valle Seriana e della comunità Montana Valle Brembana il contributo di cui al comma 1 è aumentato del 25 per cento.
  3. L'esecuzione delle opere finanziate con le risorse di cui al presente articolo deve avere inizio entro il 30 novembre 2020.
  4. Le risorse assegnate verranno erogate per il 70 per cento entro il 30 giugno 2020 e per il restante 30 per cento in seguito al collaudo delle opere.
  5. In caso di mancato avvio dei lavori nel termine stabilito al comma 3, le risorse non impiegate verranno ripartite tra i comuni adempienti, in proporzione al numero di abitanti.

Art. 37-octies.
(Esenzione dal pagamento del canone RAI)

  1. I residenti nei territori dei comuni della provincia di Bergamo, nonché i lavoratori autonomi e le imprese aventi sede operativa nei medesimi territori, sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

  Conseguentemente, dopo il Capo V, aggiungere il seguente:

Capo V-bis
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
37. 01. Benigni, Sorte.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Sospensione procedure di affidamento servizi di trasporto pubblico locale)

  1. Al fine di evitare distorsioni alla libera concorrenza conseguenti alle misure restrittive adottate in materia di limitazione della diffusione del contagio della pandemia da COVID-19, danneggiando ingiustamente le imprese maggiormente colpite da tali misure, sono sospese tutte le procedure in corso relative agli affidamenti, in qualsiasi forma, dei servizi di trasporto pubblico locale.
  2. Gli affidamenti in essere sono pertanto prorogati sino al 31 dicembre 2020.
37. 02. Silli.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Sospensione dei termini di adempimento dei piani del consumatore)

  1. I termini di adempimento del piani del consumatore, o degli accordi di composizione della crisi omologati ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, aventi le scadenze dei ratei nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono sospesi di sei mesi.
  2. La sospensione di cui al comma 1 produce effetto nei confronti dei debitori con contratto di lavoro subordinato che abbiano subito una riduzione o sospensione dell'attività lavorativa così come previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020, nonché per i debitori lavoratori autonomi, liberi professionisti o che svolgano attività di Impresa che autocertifichino, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di aver subito una riduzione del fatturato medio giornaliero dal 23 febbraio 2020 alla data dell'istanza di sospensione superiore al 33 per cento rispetto al fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019.
37. 015. Berardini, Torto, Sut, De Girolamo, Serritella.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. Per l'anno 2020, è sospesa l'esecuzione degli accordi di composizione, dei piani del consumatore e delle procedure di liquidazione di cui agli articoli 12, 12-bis e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3, pendenti presso i competenti tribunali alla data del 31 dicembre 2019.
37. 03. Zanettin.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure di semplificazione nei lavori pubblici – Deroga al decreto del Presidente della Repubblica, 5 ottobre 2010, n. 207)

  1. Al fine di semplificare la procedura di qualificazione delle imprese, fino al termine di efficacia delle misure straordinarie di contenimento dell'emergenza sanitaria relativa al COVID-19, si dispone che ai sensi dell'articolo 86, comma 5, lettera a), decreto del Presidente della Repubblica, 5 ottobre 2010, n. 207, in luogo della copia autentica del progetto approvato prevista, è consentito accettare la copia del progetto dichiarata conforme dal legale rappresentante/titolare dell'impresa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000.
37. 04. Mazzetti, Giacometto, Gelmini, Cortelazzo, Ruffino, Labriola, Casino.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno)

  1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.
37. 05. Squeri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)

  1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
37. 024. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)

  1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
37. 06. Squeri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)

  1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
37. 019. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure concernenti lo svolgimento del patrocinio forense e delle scuole forensi)

  1. Limitatamente alla sospensione dell'attività giudiziaria e del divieto di partecipazione alle udienze per i tirocinanti per lo svolgimento della pratica forense ai sensi del Regolamento del Ministero della giustizia del 17 marzo 2016, n. 70 il semestre concluso nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020 si riterrà svolto positivamente con il raggiungimento delle presenze ottenute sino alla data del 9 marzo 2020.
  2. Il termine del 31 marzo 2020 per l'introduzione dell'obbligo dei corsi di formazione come disciplinati ai sensi dell'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e del decreto del 9 febbraio 2018, n. 17, è da considerarsi sostituito dalla data del 1° ottobre 2020, al fine di consentire il corretto espletamento delle attività nonché per evitare assembramenti che possano arrecare pregiudizio alla salute dei cittadini partecipanti ai corsi medesimi.
37. 08. Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Sospensione dall'Albo degli Avvocati)

  1. Per tutto il 2020 sono sospese le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
37. 09. Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Sospensione dell'obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto)

  1. L'obbligo di vidimazione previsto dall'articolo 190, comma 6, e dall'articolo 193, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sospeso sino al 31 luglio 2020.
37. 07. Squeri.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Sospensione dell'obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto)

  1. L'obbligo di vidimazione previsto dall'articolo 190, comma 6, e dall'articolo 193, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sospeso sino al 31 luglio 2020.
37. 018. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Assegnazione di nuovi termini per il procedimento di cui all'articolo 1, commi da 501 a 502-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. All'articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «18 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020».
  2. Al comma 501-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

  «La Commissione tecnica di cui al comma 501, anche avvalendosi della società di cui al comma 501-bis, può effettuare i riscontri necessari a verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 502-bis dichiarati nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tal fine delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall'Agenzia delle entrate, ivi comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività posta in essere dall'Agenzia delle entrate è svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Per i soggetti che, a seguito delle verifiche espletate ai sensi del presente comma, non possono accedere alla procedura di cui al comma 502-bis, la Commissione tecnica assegna un nuovo termine per consentire di assolvere le formalità previste dal comma 501».
37. 010. Grimaldi, Raduzzi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei Rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

  1. Fino al 30 settembre 2020 sono sospese da parte degli intermediari partecipanti alla centrale dei rischi le segnalazioni a sofferenza al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi tenuto presso la Banca d'Italia, denominato «Centrale del rischi», di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell'economica e delle finanze dell'11 luglio 2012, n. 663, dei soggetti beneficiari della previsione di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a decorrere dalla data dalla quale il beneficio è stato accordato.
  2. Il comma 1 si applica ai Sistemi di informazioni creditizie (SIC) del quale fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.
37. 011. Berardini, Torto, Sut, Buompane, Segneri, De Girolamo, Serritella.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Anticipazione contrattuale)

  1. Al comma 2 dell'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 24, dopo le parole: «32, comma 8, del presente codice», sono aggiunte le seguenti: «, nonché sulla parte della prestazione contrattuale non ancora svolta e in caso di contratti relativi a procedure bandite prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2019, n. 160».
37. 014. Buratti.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Immediato pagamento delle prestazioni svolte)

  1. All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 24, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Le stazioni appaltanti emettono lo stato di avanzamento dei lavori o delle prestazioni svolte alla data di entrata in vigore della presente disposizione entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla base di autodichiarazione dell'operatore economico che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno il 50 per cento della rata minima prevista dal contratto ed emettono nei successivi 5 giorni il certificato di pagamento a seguito della trasmissione della fattura inviata dall'operatore economico, in deroga ai termini e alle modalità di pagamento previsti nel contratto.
37. 012. Buratti.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Accelerazione stipula del contratti)

  1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari, in deroga ad ogni vincolo derivante da norme pregresse, stipulano i contratti oggetto di procedure di affidamento concluse e per le quali sia trascorso il cosiddetto termine di cui all'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2020 è sufficiente la stipula attraverso sottoscrizione con firma digitale ed è sospeso l'obbligo di registrazione dei contratti per atto pubblico.
37. 013. Buratti.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure urgenti per la tutela dei concessionari demaniali pertinenziali)

  1. Nelle more della riforma dei canoni demaniali con finalità turistico ricreative, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020, si provvede all'abrogazione del calcolo dei canoni annui per concessioni rilasciate o. rinnovate con finalità turistico-ricreative di pertinenze demaniali nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con contestuale equiparazione delle pertinenze alle aree occupate da impianti di difficile rimozione nonché di ogni atto ad essa collegato e presupposto.
  2. Sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, tutti i procedimenti di riscossione coattiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, delle annualità di canone di cui al comma 1 dedotte in contenzioso nonché gli eventuali procedimenti amministrativi, pendenti ovvero da avviare, per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali. Sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi, a conclusione dei procedimenti amministrativi, ma non ancora eseguiti ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende ancora l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché ai beni situati nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  3. È prorogato al 31 dicembre 2020, il termine della sospensione del pagamento dei canoni di cui all'articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
  4. Sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i pagamenti delle rate della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi 732 e 733, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo pari a 600 milioni di euro, per l'anno 20201 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 5, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.
37. 016. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.
(Inammissibile
per estraneità di materia limitatamente al comma 1)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizioni di semplificazione in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. L'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.
37. 017. Bruno Bossio.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

  1. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 1.500 euro per tutta la durata dell'incarico ed è dovuto quale indennizzo per aggiornamento, assistenza sanitaria e indennità di rischio. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Il contributo è dovuto indipendentemente dalla presenza in udienza o in ufficio, anche nel periodo di sospensione feriale.
  3. Il contributo economico di cui al comma 1 è concesso con decreto del Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia con modalità che assicurino periodicità su base mensile.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria “Azione magistratura onoraria” dello Stato di previsione del Ministero della giustizia».
37. 020. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Abolizione delle misure a favore dei detenuti)

  1. Gli articoli 123 e 124 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono abrogati.
37. 021. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure per la continuità degli investimenti della Difesa)

  1. Al fine di evitare che l'emergenza da COVID-19 pregiudichi la continuità degli investimenti già programmati dall'amministrazione della difesa in funzione del mantenimento degli impegni internazionali e della efficienza dello strumento militare, le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di competenza del Ministero delle difesa avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, possono svolgersi nei termini ridotti per ragioni di urgenza previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
37. 022. De Menech, Bordo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Proroga graduatorie in scadenza)

  1. Al comma 147, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: «fino al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2021».
37. 023. Gavino Manca.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 38.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: la fornitura ai medici aggiungere le seguenti: di supporti utili allo screening della sintomatologia e al monitoraggio dei parametri e.
38. 2. Provenza.

  Al comma 5, dopo le parole: durante il video consulto aggiungere le seguenti: e di ecografi portatili da mettere a disposizione dei medici per la valutazione della compromissione respiratoria e dello studio panoramico multiorgano nei pazienti in isolamento domiciliare.
38. 1. Bagnasco.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Ministero dell'innovazione tecnologica, di concerto col Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l'Istituto Superiore di Sanità e il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di gestione terapeutica, del rischio clinico e di presa in carico dei pazienti o di sospetti casi di SARS COV2, nonché dei pazienti con malattie croniche e delle persone con disabilità che prevedano:

   1) modalità di esecuzione della quarantena e dell'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza;

   2) identificazione del momento appropriato per il ricovero ospedaliero anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle piattaforme informatiche e degli strumenti diagnostici adeguati per tali finalità;

   3) ulteriori strumentazioni di tipo informatico per un corretto compendio dei piani terapeutici individualizzati.
38. 3. Provenza.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Ai fini della tutela dei datori di lavoro dalle responsabilità indicate dal comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 24, è costituito un Fondo di 800 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri assicurativi sostenuti dalle piccole e medie imprese per la copertura di richieste danni avvenuti durante la fase emergenziale, avanzate dai propri dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono dettate le modalità applicative di cui al presente comma. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo; come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

  Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: , fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis.
38. 4. Occhiuto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono prorogare, a domanda, il rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale anche oltre il settantesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per la cessazione del rapporto medesimo.
38. 5. Patelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Allo scopo di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si prevede quanto segue:

   a) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui al successivo punto b);

   b) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera a) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
38. 6. Lazzarini, Lucchini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19 e garantire l'erogazione dei L.E.A. di competenza dei Servizi veterinari del Servizio sanitario nazionale, valorizzando al contempo l'esperienza e la professionalità acquisita dai Medici Veterinari Specialisti Ambulatoriali titolari di incarico a tempo indeterminato presso le Aziende Sanitarie e gli Istituti Zooprofilattici, le regioni provvedono immediatamente a realizzare il completamento dell'orario lavorativo settimanale (38 ore) dei Medici Veterinari a rapporto convenzionale che alla data del 31 dicembre 2019 svolgano da almeno 5 anni, attività ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, Veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi).
38. 7. Bucalo, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è soppresso.
38. 8. Bagnasco.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di garantire la tutela della salute di tutto il personale sanitario il comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.
38. 9. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Per i dirigenti medici e sanitari impegnati a contrastare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, per tutto il periodo emergenziale, il valore economico dell'attività prestata in regime di straordinario, della indennità di guardia e reperibilità, notturna e festiva, è incrementato del 100 per cento rispetto a quanto definito nel CCNL in vigore. Allo stesso personale, e nel medesimo arco temporale, viene corrisposta una indennità di rischio biologico pari a euro 2000/mese.
   3-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a complessivi 500 milioni di euro, si provvede nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato».
38. 09. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure di premialità)

  1. All'articolo 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Per i dirigenti medici e sanitari impegnati a contrastare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, per tutto il periodo emergenziale, il valore economico dell'attività prestata in regime di straordinario, della indennità di guardia e reperibilità, notturna e festiva, è incrementato del 100 per cento rispetto a quanto definito nel CCNL in vigore. Allo stesso personale, e nel medesimo arco temporale, viene corrisposta una indennità di rischio biologico pari a euro 2000/mese. Gli oneri economici, quantificabili in 500 milioni di euro, sono a carico dei bilanci aziendali».
38. 02. Bagnasco, Giannetta, Giacometto, Bond.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Aumento del posti disponibili per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

   «5-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dall'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
   5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
38. 07. Alessandro Pagano, Ribolla, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità militare)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. La Sanità militare eroga annualmente borse di studio al fine di incrementare il numero di medici specialisti disponibili presso le proprie strutture e soddisfare le esigenze di tutela della salute del personale militare. A tale scopo, le Forze armate possono stipulare convenzioni con le università e con le relative scuole di specializzazione per le proprie strutture cliniche e ambulatoriali.
   1-ter. Ciascuna università comunica al Ministero dell'istruzione il numero dei contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità militare, che sono messi a concorso ai sensi della normativa vigente e assegnati in base a una distinta graduatoria nazionale.
   1-quater. Il percorso di formazione medica specialistica di cui al presente articolo è equipollente a quello previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e si svolge presso la struttura militare, per la parte pratica di base, e presso le strutture della scuola di specializzazione, accreditate ai sensi dell'articolo 43 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, per la parte teorica, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra gli enti militari, le università e le relative scuole di specializzazione.».
38. 05. Alessandro Pagano, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Sorveglianza sanitaria)

  1. All'articolo 14 d decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera a) è soppressa;

   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. A tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro gli operatori sanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti COVID-19 positivi sono obbligati a rimanere a casa in isolamento fiduciario per 72 ore. Trascorso tale periodo, in caso di assenza di sintomi riferibili al COVID-19 e tampone negativo, rientrano al lavoro proseguendo un monitoraggio clinico e diagnostico bisettimanale; altrimenti continuano l'isolamento fiduciario fino alla quattordicesima giornata.
   1-ter. Per il personale sanitario continuano a valere le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI), così come disciplinate dal Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo 2016/425 e dagli indirizzi dettati dall'Inail in materia».

   c) al comma 2, sostituire le parole: «respiratoria o esito positivo per COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «riferibile al COVID-19 tampone positivo per Sars-CoV-2.».
38. 01. Bagnasco, Mugnai, Giacomoni, Novelli, Giacometto.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni per la sicurezza degli operatori sanitari)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. Ai lavoratori di cui al presente articolo, si applica la sospensione dell'attività e l'obbligo di isolamento fiduciario per almeno settantadue ore, e rientro in servizio solo previa effettuazione di tampone che attesti la negatività al COVID-19, nonché controlli diagnostici successivi.
   2-bis. Per il personale sanitario continuano a valere le previgenti disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei, così come disciplinate dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia, assicurando agli operatori sanitari dispositivi almeno ffp2 per assistenza dei pazienti COVID-19, e ffp3 in corso di procedure invasive.».
38. 012. Mugnai, Giacomoni, Bagnasco.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige)

  1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 secondo la disciplina dettata dal presente articolo a valere sulle risorse di cui al comma 9 e nel limite delle somme assegnate per tale scopo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso con riferimento a tutti i datori di lavoro aderenti ai fondi medesimi alla data del 23 febbraio 2020».
38. 08. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Piccolo, Sutto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Durata massima dei corsi di specializzazione)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:

   «3-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 30 giugno 2020, la durata dei corsi di formazione specialistica viene equiparata a quella indicata, per ciascuno di tali corsi, nell'allegato C. Per i corsi di formazione specialistica per i quali l'allegato C e la normativa europea vigente in materia non prevedono una durata minima, la durata del corso è stabilita in tre anni.
   3-quinquies. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-quater, si applica a decorrere dall'anno accademico 2020/2021. Gli specializzandi in corso nell'anno accademico 2019/2020, eccettuati coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2020/2021, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, possono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente, con le modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-quater, il quale determina altresì li regime applicabile in caso di mancata opzione».
38. 06. Alessandro Pagano, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. All'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma le parole: «di medici, personale infermieristico» sono sostituire dalle seguenti: «, degli esercenti le professioni sanitarie»;

   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato delle somme riscosse in violazione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena in quanto risultate positive al COVID-19».

   c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari».
38. 010. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: «di medici, personale infermieristico» sono sostituire dalle seguenti: «, degli esercenti le professioni sanitarie».

  Conseguentemente, la rubrica del predetto articolo 22-bis è sostituta dalla seguente: Iniziative di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari.
38. 011. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Prestazioni individuali domiciliari)

  1. L'articolo 48 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

   «Art. 48. – 1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dei servizi degli educatori nella scuola primaria e secondaria disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione ci vile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni e/o di concerto con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
   2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi, anche ove non direttamente resi alla persona, per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti, secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per I 'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione a fronte della presentazione della documentazione relativa allo svolgimento dei servizi e subordinatamente alla verifica. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione di una ulteriore quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, a cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività.
   3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione, in tutto o in parte, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria e secondaria, o di servizi sociosanitari e socio-assistenziali resi in convenzione, appalto o concessione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei servizi di cui al comma 1.».
38. 014. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

   (Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo la parola: «professione» sono aggiunte le seguenti: «e agli enti non commerciali».
*38. 013. Squeri.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo la parola: «professione» sono aggiunte le seguenti: «e agli enti non commerciali».
*38.017. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo)

  1. L'articolo 102, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

   «2. Gli studenti che conseguono la Laurea in Medicina e Chirurgia durante il periodo dell'emergenza COVID-19 o durante analoghi periodi di emergenza sanitaria, il cui tirocinio non è svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, si abilitano all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della sola Laurea, che consente l'immediata iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; l'abilitazione e l'iscrizione sono confermate in difetto di valutazione negativa dell'attività prestata, decorsi tre mesi dall'inizio del servizio».
38. 03. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifiche al decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75)

  1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, le parole «alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020».
38. 015. Trizzino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Contratti di formazione medica specialistica finanziati da strutture sanitarie private accreditate)

  1. Le strutture sanitarie private accreditate e stipulatrici di accordi contrattuali ai sensi degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che erogano assistenza ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, concorrono, alle condizioni stabilite dal presente articolo, al finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica. Il medico specializzando che fruisce del contratto finanziato ai sensi del presente articolo, al termine della formazione, è tenuto a prestare servizio nella struttura ospedaliera privata finanziatrice per almeno un anno.
  2. Il finanziamento del contratti di formazione medica specialistica è obbligatorio per le strutture ospedaliere private di cui al comma 1 aventi un numero di posti letto pari o superiore a 200. Il numero minimo annuo di contratti di formazione medica specialistica che ciascuna struttura privata di cui al primo periodo è tenuta a finanziare è determinato con il decreto di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, acquisito il parere del Ministro della salute e sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle strutture ospedaliere private accreditate.
  3. Il finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica è facoltativo per le strutture ospedaliere private di cui al comma 1 aventi un numero di posti letto inferiore a 200. Alle predette strutture, per ciascun contratto finanziato, è riconosciuto dalla regione o dalla provincia autonoma competente un aumento del limite massimo di remunerazione stabilito negli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in misura pari al 50 per cento dell'importo erogato dalla struttura a titolo di finanziamento del contratti di formazione medica specialistica.
  4. Ai fini del finanziamento del contratto di formazione medica specialistica, la struttura ospedaliera privata di cui al comma 1, previ accordi con le autorità accademiche, invia una comunicazione formale all'università.
  5. Le procedure amministrative per il finanziamento sono definite in accordo con l'università e devono comprendere il rilascio di un'apposita fideiussione, da parte della struttura privata accreditata, a garanzia dei pagamenti per gli anni successivi al primo.
  6. Ciascuna università comunica al Ministero dell'Istruzione il numero dei contratti di formazione medica specialistica finanziati dalle strutture ospedaliere private di cui al comma 1, che sono messi a concorso ai sensi della normativa vigente e assegnati in base a una distinta graduatoria nazionale. Una quota non inferiore al 10 per cento di tali contratti è destinata ai corsi di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza e in anestesia e rianimazione.
  7. Il percorso di formazione medica specialistica di cui al presente articolo è equipollente a quello previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e si svolge presso la struttura ospedaliera privata finanziatrice, per la parte pratica di base, e presso le strutture della scuola di specializzazione, accreditate ai sensi dell'articolo 43 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, per la parte teorica, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le strutture private finanziatrici, le università e le relative scuole di specializzazione.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
38. 04. Alessandro Pagano, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Valorizzazione del personale sanitario)

  1. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa di personale, ivi incluso l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere un premio, sino a 1.000 euro e comunque per una spesa complessiva non superiore al doppio dell'ammontare indicato nella tabella di cui all'allegato A per singola regione, al predetto personale commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.
38. 016. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. Per far fronte all'emergenza coronavirus, sono istituite ulteriori 5.000 borse di specializzazione in medicina. Il Ministero dell'università e della ricerca provvede a stabilire gli ambiti e le modalità di applicazione di tale previsione. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante una riduzione di pari valore del Fondo per il reddito di cittadinanza.
38. 018. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni sanitarie per i cittadini italiani residenti all'estero attualmente sul territorio nazionale)

  1. I limiti previsti all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 1° febbraio 1996 per i cittadini italiani residenti all'estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato, sono sospesi per tutta la durata dell'emergenza.
38. 019. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifica operatività della Sezione speciale PMI creditrici della PA e del settore edile)

  1. Ai commi 2 e 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge il 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «inadempienze probabili» (UTP) sono sostituite dalle seguenti: «“default” ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento UE n. 575/2013 e del Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 secondo quanto contenuto nel ventisettesimo aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” della Banca d'Italia, incluse le “sofferenze”, come risultanti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia» Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come «scaduti» o «sconfinamenti».
  2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «entro la data dell'11 febbraio 2019» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «entro la data del 1° marzo 2020».
38. 020. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista)

  1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale – Classe LM/13 abilita all'esercizio della professione di farmacista, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58.
  2. L'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, di cui al comma 1, è concessa a coloro i quali abbiano conseguito i titoli di laurea di cui al medesimo comma 1 nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2019 e la cessazione dello stato di emergenza determinato dalla diffusione del virus SARS-COV-2 e previo espletamento del relativo tirocinio pratico-valutativo.
  3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/13-(Farmacia e farmacia industriale), di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O.
  4. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/13-(Farmacia e farmacia industriale).
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
38. 021. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Riduzione al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie)

  1. Ai dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura stabilita dall'articolo 16, comma 2, del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, dal 1° giugno 2020 fino al 31 dicembre 2020.
  2. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30) è aggiunto il seguente:

   «30-bis) dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie».

  3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 648 milioni di euro per l'anno 2020 e in 81 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
38. 022. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.

  1. Per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività, i contratti a tempo determinato sono stipulati in deroga alle previsioni di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo n. 81 del 2015, nonché in deroga ai limiti quantitativi previsti dai contratti collettivi di lavoro. Per il medesimo periodo sono, altresì, sospese le previsioni di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012.
38. 023. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Rafforzamento dei servizi di emergenza territoriale)

  1. Al fine di rafforzare e migliorare i servizi di emergenza territoriale per contrastare la diffusione dell'epidemia in corso, in deroga all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i medici convenzionati, addetti alla emergenza sanitaria territoriale con attività dei servizi di emergenza-urgenza, che risultano titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, sono inquadrati nel contratto della dirigenza medica.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
38. 024. D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Estensione categoria vittime del dovere)

  1. Al fine di riconoscere l'Impegno profuso e il sacrificio sostenuto nel contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale medico e sanitario, appartenente alle aree di contrattazione pubblica ovvero convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, impegnato in strutture pubbliche e private, e che sia deceduto o che abbia subito un'invalidità permanente nell'attività di contrasto al COVID-19, è esteso l'ambito di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
38. 025. Locatelli, De Martini, Foscolo, Panizzut, Boldi, Cavandoli, Covolo, Piastra, Murelli, Andreuzza.

ART. 39.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, della legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è abrogato.
39. 01. Angiola.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Sorveglianza sanitaria)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, della legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera a) è soppressa;

   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis) A tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro gli operatori sanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti COVID-19 positivi sono obbligati a rimanere a casa in isolamento fiduciario per 72 ore. Trascorso tale periodo, in caso di assenza di sintomi riferibili al COVID-19 e tampone negativo, rientrano al lavoro proseguendo un monitoraggio clinico e diagnostico bisettimanale; altrimenti continuano l'isolamento fiduciario fino alla quattordicesima giornata.
   1-ter) Per il personale sanitario continuano a valere le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 e successive modifiche, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI), così come disciplinate dal Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo 2016/425 e dagli indirizzi dettati dall'Inail in materia.»;

   c) al comma 2, le parole: «respiratoria o esito positivo per COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «riferibile al COVID-19 o tampone positivo per Sars-CoV».
39. 02. Angiola.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni per la tutela dei lavoratori con disabilità grave e dei lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio)

  1. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
39. 011. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Procedure semplificate per procedimenti concorsuali)

  1. All'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis). Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può svolgersi con modalità a distanza.».
39. 09. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Potenti, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Incremento borse di studio medici specializzandi)

  1. All'articolo 102, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

  2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del suddetto Reddito di cittadinanza, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari dell'importo del benefìcio economico.
39. 04. Bagnasco, Giannetta, Bond, Giacometto, Maria Tripodi, Novelli, Paolo Russo, Calabria, Nevi, Brambilla.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Test rapidi sierologici)

  1. Per tutto il periodo emergenziale di COVID-19, nei comuni di montagna classificati ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e nel comuni di confine, i test rapidi sierologici per la ricerca di alcuni anticorpi Igm e Igg possono essere effettuati nei presidi medici territoriali e nelle farmacie.
39. 03. Plangger.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezioni da Sars Cov-2 tra i laboratori dotati di requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica.
  2. Ai fini del comma 1 le regioni, sulla base delle indicazioni tecniche del Ministero della salute, individuano un laboratorio di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio regionale in possesso dei requisiti prescritti.
  3. Agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.
39. 05. Spena, Novelli, Bagnasco, Calabria, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni a tutela dei medici di medicina generale)

   1. Le regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto dove il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati come dei sintomi riferiti dal paziente per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.
   2. I dispositivi di protezione individuale sono fomiti dalle Aziende Sanitarie/regioni o province autonome, anche ai medici convenzionati con dotazioni standard per i compiti ordinari da ACN e dotazioni straordinarie se riferiti ai compiti determinati su specifiche azioni assistenziali che espongano il medico al contatto diretto con soggetti contagiati o a forte sospetto di contagio COVID-19.

  Il presente articolo non comporta spese in aumento a carico del bilancio dello Stato in considerazione delle somme definite da precedenti finanziarie sia per le componenti di aumento contrattuale sia per le dotazioni strumentali e accantonate dalle Regioni.
39. 06. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Produzione di materiale sanitario)

  1. Al fine di garantire la produzione di un quantitativo minimo nazionale di dispositivi medici di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, nonché di dispositivi di protezione individuale ad uso sanitario, le Stazioni appaltanti riservano nell'ambito di ciascuna procedura di gara, a pena di esclusione, almeno il 25 per cento della fornitura a favore di materiale interamente realizzato e assemblato sul territorio nazionale.
39. 07. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Potenziamento e rimodulazione funzionale della Rete Nazionale delle Cure Palliative)

  1. Al fine di assicurare, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, cure e assistenza qualificate ed il controllo fino alla morte della sofferenza e dei gravi sintomi, soprattutto respiratori, a tutti i pazienti affetti da infezione SARS-COV2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un nuovo modello organizzativo emergenziale che rimodula l'offerta di cure palliative, oltre che alla tipologia di malati di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 marzo 2010, n. 38, anche a favore dei pazienti affetti da infezione SARS-COV2.
  2. Il modello organizzativo di cui al comma 1 prevede l'istituzione di una unità speciale per le cure palliative che opera su due livelli:

   a) l'Unità speciale centrale delle cure palliative, da costituirsi presso l'Unità di crisi SARS-COV2 o, ove non istituita, presso l'Assessorato competente. L'Unità speciale centrale opera in stretta dipendenza con le Unità di crisi ed in integrazione con le Unità speciali periferiche per le cure palliative di cui alla successiva lettera b) del presente comma ed ha le seguenti funzioni:

    1) fornisce all'Unità di crisi tutti gli elementi tecnici finalizzati all'analisi del bisogno, al suo monitoraggio, ai modelli di riorganizzazione e rimodulazione del sistema di offerta, in particolare per ciò che riguarda l'ampliamento della rete di posti letto residenziali hospice e la presa in carico domiciliare dei pazienti affetti da infezione SARS-COV2 e di quelli affetti da patologie complesse, croniche e condizionanti uno stato di fragilità come descritte alla lettera b), alle risorse necessarie, agli aspetti tecnologici ed a quelli relativi alla informazione e formazione del personale. Il supporto tecnico è finalizzato anche a fornire modalità operative riferite alla presa in carico domiciliare dei pazienti assistiti dalle UCP-Dom, così come definito alla lettera b) e alla consulenza specialistica da parte degli enti erogatori accreditati per le cure palliative, come indicato alla lettera b) del presente comma.

    2) definisce i modelli organizzativi e operativi di integrazione con le attività già fornite dai soggetti che operano all'interno delle Reti sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione delle specifiche indicazioni regionali;

    3) monitora le attività periferiche conseguenti al processo di riconversione funzionale emergenziale delle Reti locali di cure palliative, di cui all'Intesa della Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012;

    4) coordina e garantisce la continuità dei flussi di comunicazione e informazione con le Unità speciali periferiche delle cure palliative di cui alla successiva lettera b) del presente comma;

    5) definisce le tipologie di attività per il volontariato specificamente attivo nella Rete delle cure palliative di cui alla successiva lettera b) del presente comma;

   l'Unità speciale periferica delle cure palliative, da costituirsi presso ciascuna Rete locale di cure palliative e, qualora non istituite o funzionanti, presso ciascuna ASL. L'Unità speciale periferica opera in collaborazione e in sinergia con l'Unità centrale e con le direzioni strategiche delle ASL ed ha le seguenti funzioni:

    1) identifica, per far fronte alla emergenza in atto e sulla base di specifici standard strutturali e di esercizio nonché dei volumi pregressi di attività erogata, i soggetti accreditati nel setting domiciliare, le UCP-DOM di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 eroganti cure palliative domiciliari, idonei a garantire la cura e l'assistenza alle seguenti tipologie di pazienti affetti da SARS COV2:

   pazienti SARS COV-2 che hanno necessità di interventi continuativi al domicilio in quanto complessi, cronici e fragili da parte del medico di medicina generale o dell'équipe curante attivata;

   pazienti SARS COV2 che necessitino di un intervento palliativo al fine della vita in quanto non responsivi alle terapie farmacologiche e per i quali un intervento di supporto, non invasivo od invasivo, viene giudicato sproporzionato;

    2) definisce, in base alle indicazioni fornite dall'Unità speciale centrale delle cure palliative, i criteri di identificazione dei pazienti complessi, cronici e fragili, in dimissione dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie oppure quelli già precedentemente in carico presso le unità di cura domiciliare, segnalati alle UCP-Dom dagli specialisti di riferimento o dai medici dei servizi territoriali, con diagnosi certa e terapia impostata;

    3) provvede all'allocazione delle risorse economiche, strumentali, tecnologiche, farmaceutiche e di supporto, ampliando e potenziando l'offerta di cura alla popolazione, anche in riferimento alla tecnologia indispensabile, software e hardware, per integrare con modalità da remoto le attività delle équipe domiciliari e quelle consulenziali, di cui al punto seguente;

    4) stabilisce modalità e modelli organizzativi finalizzati a garantire l'attività consulenziale specialistica per il controllo dei sintomi difficili o refrattari e per la analgo-sedazione da parte dei nodi della rete locale delle cure palliative o, se non costituita, da parte dei soggetti accreditati per le cure palliative in ambito residenziale-hospice o domiciliare a favore di strutture sanitarie e sociosanitarie, e dei medici di medicina generale;

    5) definisce le modalità di coinvolgimento operativo e funzionale dei volontari delle Associazioni di volontariato, specificamente formati e dedicati alle cure palliative, sia nelle attività da «remoto» sia in quelle di supporto diretto, nella massima tutela della protezione personale per escludere il rischio infettivo di esposizione;

    6) svolge le attività di formazione continua e di informazione, definite a livello regionale dall'Unità speciale centrale delle cure palliative di cui alla lettera a) del presente comma, privilegiando quelle con modalità FAD o con tele-videoconferenza.

  3. L'Unità speciale periferica, in collaborazione con le Direzioni strategiche di tutte le strutture e aziende ospedaliere e degli IRCCS, già accreditate per il setting residenziale hospice o domiciliare, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione regionale, in accordo con le indicazioni dell'Unità di Crisi e dell'Unità speciale centrale delle cure palliative, svolge altresì le seguenti funzioni:

   a) identifica, per la gestione del fine vita dei pazienti SARS COV2, nuove unità logistico-strutturali ed organizzative definite RIcovero-Covid-HOspice (RIC-C-Ho), dotate di posti letto dedicati con un minimo di 15 p.l., aggregati in aree ben delimitati all'interno di strutture ospedaliere o extraospedaliere, anche attraverso meccanismi di riconversione funzionale, finalizzandoli al ricovero parificato alle modalità attualmente previste per le strutture residenzali-hospice, secondo le seguenti caratteristiche:

    1) numero di p.l. pari ad almeno 1/10.000 abitanti e comunque rivalutato sulla base dell'andamento dell'epidemia a livello regionale e provinciale;

    2) direzione dirigenziale di un medico con esperienza almeno triennale in cure palliative e coordinamento infermieristico da parte di un coordinatore infermieristico di hospice oppure di un infermiere operanti nell'ambito delle cure palliative da almeno tre anni;

    3) risorse umane e strumentali secondo standard da definirsi da parte del Ministero della Salute, in accordo con i soggetti collettivi maggiormente rappresentativi del mondo delle cure palliative a livello nazionale.

   b) predispone modalità formalizzate per garantire attività consulenziale specialistica di cure palliative, da remoto o con accesso diretto delle équipe di cure palliative, finalizzate all'applicazione dei protocolli di controllo dei sintomi e di sedo-analgesia per tutti i pazienti SARS COV2 curati e assistiti in setting non specifici di cure palliative quali quelli delle Unità organizzative situate presso le Strutture di degenza per pazienti acuti, compresi i Pronto soccorso, e presso le Strutture sociosanitarie.

  4. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per rispondere al progressivo e rapido aumento dei malati affetti da SARS-COV2 e dei loro bisogni, nonché per sostenere l'impegno delle famiglie, si ritiene indispensabile provvedere ad un rapido incremento del numero di professionisti nelle Reti Regionali di Cure Palliative e nelle Reti Locali di Cure Palliative:

   a) di almeno 500 medici, pari ad un incremento del 25 per cento rispetto alla dotazione attuale, abilitandoli ad operare nelle RLCP sia nelle strutture del Servizio sanitario regionale con la qualifica di Dirigente Medico sia nelle équipe di Cure Palliative degli enti accreditati, da reperire attraverso:

    1) Il superamento emergenziale e temporaneo, sino alla risoluzione dell'emergenza in atto, di quanto previsto dell'articolo 1, comma 522, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e della normativa attualmente vigente per l'autorizzazione dei medici ad operare nei setting assistenziali delle Reti di Cure Palliative.

    2) la immissione della quota mancante di medici sino al raggiungimento del 25 per cento complessivo attraverso arruolamento diretto dei medici provenienti:

   a) dalle Scuole di Specialità equipollenti nella Disciplina di Cure Palliative, di cui alla normativa vigente;

   b) dai medici in possesso di diploma di master di primo o secondo livello, di alta specializzazione e qualificazione in CP o comunque ad essi iscritti;

   c) dai medici diplomati dalle scuole di formazione dei MMG o ad esse iscritti;

   d) da tutti i medici formati a livello regionale sulle cure palliative, in particolare con i Programmi regionali di cui all'accordo in CSR n. 87, 10 luglio 2014;

   e) da tutti i neolaureati, percorso di formazione di base in CP di almeno 16 ore, definito a livello regionale ed effettuato in modo preferenziale con modalità di formazione a distanza, specificamente orientato al controllo dei sintomi ed alla analgo-sedazione oltre che agli aspetti etici e psicologici, distanza.

   b) di almeno 2.000 infermieri, incrementando il numero di quelli già attivi nelle RLCP purché abbiano conseguito il diploma di Master di 1° Livello in CP, ovvero abbiano partecipato ai Programmi di formazione regionale di cui all'accordo in Conferenza Stato-regioni n. 82 del 10 luglio 2014, ovvero che siano stati formati attraverso un percorso di formazione di base in CP di almeno 16 ore, definito a livello regionale ed effettuato in modo preferenziale con modalità di formazione a distanza, specificamente orientato al controllo dei sintomi ed alla analgo-sedazione oltre che agli aspetti etici e psicologici.
39. 08. Trizzino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Esenzione IVA per l'acquisto di respiratori polmonari e di dispositivi di protezione individuale)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 19) è aggiunto il seguente:

    «19-bis) le operazioni di acquisto di ventilatori, respiratori polmonari e ogni altro ausilio, apparecchio o dispositivo per il trattamento dei pazienti con insufficienza respiratoria nonché i dispositivi di protezione individuale per la protezione delle vie respiratorie, di occhi e viso, di mani e corpo».
39. 010. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga dei piani terapeutici)

  1. I piani terapeutici che prevedono la fornitura di protesi, ortesi, ausili e dispositivi volti alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilità, al potenziamento delle abilità nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le regioni stabiliscono protocolli e procedure semplificate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.
39. 012. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

ART. 40.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di costituzione di reti di laboratori di microbiologia e sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
40. 1. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo le parole: e dei programmi di uso terapeutico compassionevole aggiungere le seguenti: , compresi quelli di carattere multinazionale e degli studi clinici controllati randomizzati promossi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
40. 2. Ianaro.

  Al comma 3, dopo le parole: e dei programmi di uso terapeutico compassionevole aggiungere le seguenti: , compresi quelli di carattere multinazionale promossi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,.
40. 3. Ianaro.

  Al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: , nei casi in cui esista già una adeguata copertura assicurativa nelle strutture sanitarie coinvolte nella sperimentazione.
40. 4. Ianaro.

  Al comma 6 aggiungere, infine, il seguente periodo: Nei casi in cui gli studi sperimentali fossero esclusi in modo esplicito dalle polizze assicurative, le strutture sanitarie coinvolte nella sperimentazione prevedono procedure di risarcimento o indennizzo per i pazienti che ne abbiano diritto.
40. 5. Ianaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 54 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: «da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase 1» sono inserite le seguenti: «e fase II».
40. 10. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. L'articolo 6, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

   «1. Il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e le regioni prioritariamente promuovono il coinvolgimento e la collaborazione della Fondazione per la ricerca scientifica termale e delle aziende termali che la finanziano per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ivi inclusa la prevenzione ed il controllo dei rischi epidemiologici attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali, ed alla formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».
*40. 6. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. L'articolo 6, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

   «1. Il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e le regioni prioritariamente promuovono il coinvolgimento e la collaborazione della Fondazione per la ricerca scientifica termale e delle aziende termali che la finanziano per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ivi inclusa la prevenzione ed il controllo dei rischi epidemiologici attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali, ed alla formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».
*40. 7. Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. L'articolo 6, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

   «1. Il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e le regioni prioritariamente promuovono il coinvolgimento e la collaborazione della Fondazione per la ricerca scientifica termale e delle aziende termali che la finanziano per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ivi inclusa la prevenzione ed il controllo dei rischi epidemiologici attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali, ed alla formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».
*40. 8. Lucchini, Lazzarini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la parola: «aprile» è sostituita dalla seguente: «giugno».
40. 9. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. I casi accertati di infezione da corona virus (SARS-COV-2) in occasione di lavoro, con prognosi di più di 40 giorni di malattia, non costituiscono illecito penale per il datore di lavoro che dimostra di aver adottato sul luogo di lavoro tutte le possibili procedure di prevenzione del contagio.
40. 01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni a tutela dei disabili visivi e ciechi totali)

  1. Con decreto di natura non regolamentare da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute, definisce misure adeguate alle condizioni dei disabili visivi e ciechi totali, con particolare riferimento alla previsione di deroghe al distanziamento sociale per gli accompagnatori.
  2. Con il medesimo provvedimento previsto dal comma 1, e per le medesime finalità, sono altresì stabilite linee guida per le imprese esercenti il servizio di Trasporto Pubblico Locale, al fine di rendere accessibile ugualmente il servizio ai disabili visivi e ciechi totali.
40. 02. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del suddetto Reddito di cittadinanza, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
40. 03. Bagnasco, Maria Tripodi, Novelli, Paolo Russo, Calabria, Nevi, Giacometto, Giannetta, Bond, Brambilla.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Servizio di Consulenza e Supporto Psicologico)

  1. Presso i presidi ospedalieri è istituito un Servizio di Consulenza e Supporto Psicologico destinato al personale sanitario e socio-sanitario per tutta la durata dell'emergenza e per i 6 mesi successivi alla fine della stessa.
  2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro sette giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma l.
40. 04. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure di prevenzione a sostegno delle persone non autosufficienti)

  1. Le Regioni adottano, anche in collaborazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, linee guida sanitarie per il trattamento delle persone non autosufficienti e/o con disabilità intellettiva non collaboranti in caso di analisi sanitaria e in caso di contagio, in considerazione della complessità di applicazione delle procedure comportamentali di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020.
40. 05. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Fondo per l'esecuzione di tamponi su base volontaria)

  1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dell'attività professionale, è istituito presso il Ministero della salute un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese effettuate dalle regioni per l'acquisto e l'analisi dei tamponi per la diagnosi del COVID-19 da effettuare, su base volontaria, a personale medico, sanitario e socio-sanitario, alle forze dell'ordine e ai volontari della protezione civile.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
40. 06. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Sospensione dei Piani di rientro dai disavanzi del servizio sanitario)

  1. Fino al termine del periodo di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 o alla scadenza delle eventuali proroghe, al fine di rimuovere ogni vincolo o parametro restrittivo che non consenta efficaci azioni di contrasto al COVID-19 e permettere, in modo paritario, a tutte le regioni di agire come soggetti attuatori dell'emergenza, sono sospesi nelle regioni interessate i Piani di rientro dai disavanzi del servizio sanitario.
40. 07. Nesci.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Medici specializzandi)

  1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta».
40. 014. Madia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora la documentazione di cui al presente comma riguardi prodotti i cui requisiti filtranti e di biocompatibilità siano attestate da Istituti ed enti pubblici di ricerca italiani, trascorsi 10 giorni dall'invio della documentazione l'Istituto superiore di sanità si pronuncia solo in caso di non rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti, in caso di silenzio la produzione e la commercializzazione delle mascherine si intendono autorizzate».
40. 011. Sarli, Deiana.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Le mascherine filtranti di cui al comma 2 non possono essere vendute nelle farmacie e parafarmacie.
   2-ter. Le mascherine filtranti di cui al comma 2, se vendute in esercizi commerciali con scaffali, non possono essere messe nell'area dove si vendono prodotti sanitari e medicali, ma in aree dove sono posizionati i prodotti di tipologia “fai da te” e hobbistica o ferramenta.
   2-quater. Le mascherine filtranti di cui al comma 2 devono riportare, chiaramente impresso o stampato sulla confezione, con caratteri leggibili e di grandi dimensioni, in modo da essere più visibili rispetto ad eventuali altre scritte ivi presenti, le seguenti diciture, anche non posizionate tutte insieme: “ATTENZIONE: NON SONO PRESIDI SANITARI – NON SONO MASCHERINE CHIRURGICHE – NON BLOCCANO COMPLETAMENTE IL PASSAGGIO DEI VIRUS”, declinate al singolare se trattasi di confezioni singole. Nel caso la mascherina venga venduta o distribuita sfusa, ovverosia non sia confezionata singolarmente, tale messaggio deve essere impresso su un foglio di carta che deve essere consegnato – da parte del venditore – all'acquirente con ogni singola mascherina. Per le mascherine già presenti in commercio al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, il venditore dovrà provvedere autonomamente alla stampa e consegna di tale foglio.
   2-quinquies. Il comma 2-quater si applica anche alle mascherine filtranti prodotte e offerte gratuitamente da chiunque.».
40. 08. Sportiello, Grimaldi, Sut.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «se tali mascherine possiedono un'efficienza di filtrazione batterica, misurata come previsto dallo standard EN 14683, almeno pari al 70 per cento».
40. 09. Lorefice.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifiche all'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari» sono aggiunte le seguenti: «nonché degli operatori delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43».

  Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 22-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché degli operatori delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43.
40. 010. Menga.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni relative ai centri riabilitativi ambulatoriali)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e socio-sanitario» sono aggiunte le seguenti: «e nei Centri riabilitativi ambulatoriali»;

   b) all'articolo 48:

    «1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “e per persone con disabilità” sono inserite le seguenti: “nonché dell'attività riabilitativa ambulatoriale”;

    2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “e socioassistenziali” sono inserite le seguenti: “nonché dell'attività riabilitativa ambulatoriale”;

    3) 6 al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché dell'attività riabilitativa ambulatoriale”».
40. 012. D'Arrando, Sut.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Credito di imposta per prestazioni di lavoro agile)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro che attivano a decorrere dal 23 febbraio 2020 modalità di prestazione di lavoro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito di imposta nella misura massima di 500 euro per dipendente a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi necessari all'esecuzione del lavoro in modalità agile.
  2. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di cinque dipendenti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede si provvede entro il limite massimo di 700 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
40. 017. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Credito di imposta per prestazioni di lavoro agile)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro che attivano a decorrere dal 23 febbraio 2020 modalità di prestazione di lavoro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito di imposta nella misura massima di 500 euro per dipendente a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi necessari all'esecuzione del lavoro in modalità agile.
  2. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di cinque dipendenti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito al finì delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
40. 013. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di esecuzione di prestazioni di laboratorio per l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano un piano di coordinamento finalizzato a disciplinare l'esecuzione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate, per prestazioni di laboratorio, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in possesso dei relativi requisiti, di: a) indagini sierologiche per la ricerca anticorpale per SARS-CoV-2 in chemiluminescenza o metodiche affini; b) analisi di tamponi orofaringei per la ricerca di materiale virale del SARS-Cov-2 eseguite con metodiche di biologia molecolare.
  2. Il piano di cui al comma 1 dovrà disciplinare le modalità di accesso alle prestazioni, sia per il singolo utente che da parte dei datori di lavoro in vista della riapertura delle attività produttive, le misure da adottare per il mantenimento di distanziamento durante la fase di prelievo del materiale biologico e le modalità conservazione e trasmissione dei risultati delle determinazioni analitiche agli enti incaricati della gestione dei dati sanitari.
  3. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.
40. 015. Topo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Proroga della scadenza degli adempimenti e delle visite mediche dei pescatori professionali)

  1. Tutti gli adempimenti, comprese le visite mediche, dei pescatori esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lagunari, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.
40. 016. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari, Tomasi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 41.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e ai tirocinanti impegnati nei tirocini di inclusione sociale.
41. 1. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole pubbliche paritarie e le scuole private, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino alla data di cessazione dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche.
41. 2. Rampelli, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La percezione dell'assegno ordinario non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'accesso alla prestazione dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
41. 3. Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fruibilità Cassa Integrazione)

  1-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire la parola: «nove» con la seguente: «venticinque» e sostituire la parola: «agosto» con la parola: «dicembre»;

   b) al comma 9 sostituire la parola: «1.347,2» con la seguente: «3.000»;

   c) al comma 10 dopo la parola: «126» aggiungere le seguenti: «quanto a 1347,2 milioni di euro per l'anno 2020, quanto ad euro 1.652,8 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
41. 39. Polverini, Zangrillo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 19 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sostituire le parole: «nove settimane» con le seguenti: «diciotto settimane». Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 246 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
41. 26. Fiorini, D'Attis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2.1 datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero dall'espletamento delle procedure contrattuali previsto dai Decreti Interministeriali di costituzione o di adeguamento dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del medesimo decreto legislativo, dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando l'obbligo di comunicazione che può essere inviata anche successivamente l'avvio della sospensione o della riduzione di orario. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I datori di lavoro con attività plurilocalizzate, possono presentare un'unica domanda, con riferimento alla provincia ove ha sede legale l'impresa»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non si applica il tetto aziendale di cui ai Decreti Interministeriali di costituzione o di adeguamento nonché, per il Fondo di integrazione salariale, il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo medesimo.»;

   c) al comma 8, le parole: «alla data del» sono sostituite con le parole: «a far data dal».
41. 4. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 6, dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente comma:

   «6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono alle imprese iscritte alla data del 23 febbraio 2020 l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo.

   Le imprese non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 o che non occupino più di cinque unità lavorative potranno accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga di cui al successivo articolo 22.

   Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
41. 5. Rampelli, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto il seguente comma:

   «6-bis. Le erogazioni del datore di lavoro ad integrazione del trattamento ordinario e dell'assegno ordinario previsti dal presente articolo fino a concorrenza della retribuzione percepita in servizio, in cumulo con le indennità stesse, non sono computabili ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La medesima non computabilità si applica alle erogazioni ad integrazione delle indennità di cui al comma 1, articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020».
41. 38. Ungaro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, i contratti relativi alle anticipazioni dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, per i periodi ivi indicati, sono esenti da imposta di bollo di cui all'articolo 2, nota 2-bis della Tariffa Parte Prima Allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
41. 18. Buratti, Mancini, Topo, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro operanti nelle federazioni sportive nazionali, negli enti di promozione sportiva, nelle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per l'intera durata del periodo di chiusura degli impianti relativi alla loro attività.
41. 6. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 19 e dal comma 3 dell'articolo 22, l'accesso alle prestazioni di integrazione salariale con causale «emergenza COVID-19» è riconosciuto anche in relazione ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020 dalle imprese turistico ricettive e dalle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese dei 2019. Tale limitazione non si applica alle attività che hanno avuto inizio nel 2020.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 120 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
41. 40. Squeri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 19 e dal comma 3 dell'articolo 22, l'accesso alle prestazioni di integrazione salariale con causale «emergenza COVID-19» è riconosciuto anche in relazione ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020 dalle imprese turistico ricettive e dalle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019. Tale limitazione non si applica alle attività che hanno avuto inizio nel 2020.
*41. 41. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 19 e dal comma 3 dell'articolo 22, l'accesso alle prestazioni di integrazione salariale con causale «emergenza COVID-19» è riconosciuto anche in relazione ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020 dalle imprese turistico ricettive e dalle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019. Tale limitazione non si applica alle attività che hanno avuto inizio nel 2020.
*41. 42. Nardi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e ai lavoratori autonomi, che esercitano arti e professioni i cui redditi sono determinati in forma individuale o associata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
41. 7. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 22 del citato decreto-legge, l'accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro è obbligatorio per i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti.
41. 8. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

  All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «Le Regioni e Province autonome» sono aggiunte le seguenti: «o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali limitatamente alle imprese con sedi in più regioni»;

   b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

   2-bis. Ai lavoratori con contratto di lavoro intermittente, si applica quanto previsto dal comma 1. I lavoratori intermittenti accedono al trattamento sulla base della media delle giornate lavorate negli ultimi 12 mesi a partire dal 23 febbraio 2020.
41. 13. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo le parole: «civilmente riconosciuti» inserire le seguenti: «e le società sportive professionistiche e dilettantistiche»;

   b) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivi professionisti con un reddito annuale lordo superiore ai 50.000 euro».
41. 43. Ribolla, Belotti, Morrone, Murelli, Durigon, Cecchetti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 settembre 2020»;

   b) al comma 3 le parole: «3.293,2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4.793,2 milioni»;

  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
41. 44. Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento di cui al presente comma si applica anche ai dirigenti».
*41. 45. Squeri.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento di cui al presente comma si applica anche ai dirigenti».
*41. 46. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il trattamento può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015 o con la modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148».
41. 22. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Pezzopane.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Dopo l'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 aggiungere i seguenti:

«Art. 22-bis.

   1. I lavoratori che usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale di cui ai precedenti articoli 19, 20, 21 e 22 possono essere impiegati dai propri datori di lavoro alla riapertura di unità produttive attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, continuando ad usufruire dell'indennità percepita a titolo di assegno ordinario o di cassa integrazione in deroga, per un periodo massimo di quattro settimane, con integrazione al 100 per cento a carico del datore di lavoro.

Art. 22-ter.

   1. Per il personale già in forza e/o di nuova assunzione che, presso punti vendita della distribuzione commerciale al dettaglio e/o presso i pubblici esercizi, venga destinato, in via esclusiva o prevalente, a compiti concernenti l'erogazione del servizio a domicilio, è riconosciuto un esonero contributivo del 100 per cento a partire, rispettivamente, dal momento della comunicazione delle nuove mansioni o dal momento dell'assunzione, fino al 31 dicembre 2021».
*41. 47. Squeri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Dopo l'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 aggiungere i seguenti:

«Art. 22-bis.

   1. I lavoratori che usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale di cui ai precedenti articoli 19, 20, 21 e 22 possono essere impiegati dai propri datori di lavoro alla riapertura di unità produttive attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, continuando ad usufruire dell'indennità percepita a titolo di assegno ordinario o di cassa integrazione in deroga, per un periodo massimo di quattro settimane, con integrazione al 100 per cento a carico del datore di lavoro.

Art. 22-ter.

   1. Per il personale già in forza e/o di nuova assunzione che, presso punti vendita della distribuzione commerciale al dettaglio e/o presso i pubblici esercizi, venga destinato, in via esclusiva o prevalente, a compiti concernenti l'erogazione del servizio a domicilio, è riconosciuto un esonero contributivo del 100 per cento a partire, rispettivamente, dal momento della comunicazione delle nuove mansioni o dal momento dell'assunzione, fino al 31 dicembre 2021».
*41. 48. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di integrazioni salariali e decontribuzione a sostegno della ripartenza economica)

  Dopo l'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, inserire i seguenti:

«Art. 22-bis.

   1. I lavoratori che usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale di cui ai precedenti articoli 19, 20, 21 e 22 possono essere impiegati dai propri datori di lavoro alla riapertura di unità produttive precedentemente sospese ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, continuando ad usufruire dell'indennità percepita a titolo di assegno ordinario o di cassa integrazione in deroga, per un periodo massimo di quattro settimane, con integrazione al 100 per cento a carico del datore di lavoro.

Art. 22-ter.

   1. Per il personale già in forza e/o di nuova assunzione che, presso punti vendita della distribuzione commerciale al dettaglio e/o presso i pubblici esercizi, venga destinato, in via esclusiva o prevalente, a compiti concernenti l'erogazione del servizio a domicilio, è riconosciuto un esonero contributivo del 100 per cento a partire, rispettivamente, dal momento della comunicazione delle nuove mansioni o dal momento dell'assunzione, fino al 31 dicembre 2021».
41. 49. Durigon, Murelli, Cecchetti, Boniardi, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai lavoratori delle imprese turistico-ricettive e delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, assunti dopo il 23 febbraio 2020, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019.».
41. 9. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. L'attività di amministrazione di condomini, in analogia con quanto sancito per le altre categorie professionali, può essere svolta anche nel corso della crisi epidemiologica da COVID-19, a condizione che siano rispettate le seguenti misure di sicurezza e di distanziamento sociale, limitatamente all'attività di studio e di coordinamento dei dipendenti del condominio e dei fornitori dei servizi essenziali:

   a) l'attività di portierato, di sorveglianza, di giardinaggio e di altri dipendenti del condominio deve essere sospesa qualora non si possano garantire idonee misure sanitarie di prevenzione del contagio da COVID-19;

   b) è fatto divieto di ricevere presso lo studio dell'amministratore di condominio degli estranei o dei condomini, con la precisazione che i contributi condominiali devono essere versati sul conto corrente del condominio, con divieto di riscossione a mano.

  3-ter. In deroga a quanto sancito dall'articolo 1130, comma 1, numero 10), del codice civile, per tutta la durata dell'emergenza relativa al COVID-19, è sospeso il termine perentorio per la tenuta dell'assemblea condominiale annuale obbligatoria.

   Il termine di 180 giorni inizia nuovamente a decorrere dalla data ufficiale di fine dell'emergenza dichiarata dalle autorità nazionali, ovvero dalla data del diverso maggior termine sancito dai provvedimenti locali.

   Sono in ogni caso consentite le assemblee condominiali, nel rispetto delle norme sul distanziamento e con l'obbligo di indossare le mascherine, per deliberare in merito ad opere straordinarie incluse le opere che beneficiano del sisma bonus e dell'ecobonus.

   È consentita, per qualsiasi tipo di deliberazione, e senza alcuna limitazione, la convocazione dell'assemblea condominiale in modalità di teleconferenza. È compito dell'Amministratore nell'esercizio delle sue funzioni predisporre idoneo sistema elettronico che consenta:

    1) la corretta identificazione (anche per conoscenza diretta) di ogni singolo partecipante;

    2) la possibilità di prendere la parola ed intervenire;

    3) la possibilità di esprimere il proprio voto o di astenersi;

    4) la possibilità di registrare detti eventi;

   il segretario nominato dall'assemblea provvederà alla contestuale stesura del verbale che potrà anche essere condiviso telematicamente.

  3-quater. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019 sono posticipati di ulteriori dodici mesi rispetto alle rispettive entrate in vigore originariamente previste.
41. 27. Cataldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. L'attività di amministrazione condominiale, codice ATECO 68.32.00, può essere svolta anche nel periodo di emergenza sanitaria, a condizione che siano rispettate le misure di sicurezza e di distanziamento sociale, limitatamente all'attività di studio e di coordinamento dei dipendenti del condominio e dei fornitori dei servizi essenziali, con espresso divieto all'amministratore di recarsi al condominio, se non per comprovate esigenze di sicurezza o che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 40 del codice penale, di ricevere a studio estranei o condomini, e di riscuotere brevi manu le quote condominiali, che i condomini sono tenuti, nel periodo di emergenza sanitaria, a versare esclusivamente sul conto corrente del condominio.
  3-ter. Le attività di portierato, di sorveglianza, di giardinaggio sono sospese qualora ai lavoratori incaricati dal condominio l'amministrazione del condominio non possa assicurare idonee misure sanitarie di prevenzione del contagio da COVID-19. Sono garantite, anche nel periodo dell'emergenza sanitaria da COVID-19, le attività di pulizia e igiene degli spazi condominiali, e di sanificazione dei medesimi con le modalità e i termini previsti dall'autorità sanitaria competente o dal sindaco del Comune in cui ha sede il condominio.
  3-quater. È fatto espresso divieto di sospendere i servizi comuni e la fruizione degli spazi condominiali ai condomini morosi nel periodo dell'emergenza sanitaria.
  3-quinquies. In deroga all'articolo 1130 del codice civile, per l'intera durata del periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, è sospeso il termine perentorio per l'assemblea condominiale annuale obbligatoria; il termine di 180 giorni di cui al punto 10) dell'articolo 1130 del codice civile decorre dalla data di fine dell'emergenza, dichiarata dalle autorità nazionali, o dal diverso, successivo termine stabilito da provvedimento dell'amministrazione locale o territoriale. Per interventi indifferibili ed urgenti, l'assemblea del condominio è convocata in videoconferenza.
  3-sexies. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019 relativi all'adeguamento alle norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione sono rinviati di dodici mesi a decorrere dalle rispettive scadenze ivi previste.
41. 30. Grimaldi, Buompane.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

  3-bis. Ai fini del contrasto delle conseguenze socioeconomiche derivanti dall'applicazione delle misure di contenimento dell'emergenza pandemica in corso, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione e fino al 31 dicembre 2021, non si applicano le disposizioni del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni di cui:

   a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1-bis) e 3);

   b) all'articolo 1, comma 1, lettera b);

   c) all'articolo 3, comma 2.

  3-ter. Entro i termini temporali di cui al comma 3-bis, è sempre permesso il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui al Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga alle limitazioni previste dalla vigente normativa.
41. 20. Ungaro, Marattin, Moretto, Mor.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 ottobre 2003 n. 288, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche in riferimento alla figura del direttore scientifico.

  Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 1 e 2, valutati in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12 e per oneri derivanti dai comma 3-bis, quantificati in euro 50.000 per l'anno 2021 ed euro 200.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
41. 21. Lorenzin, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. L'indennità per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile, prevista dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 92 del 2012, è incrementata, a decorrere dalla data del 23 febbraio del 2020 e per tutta la durata dell'emergenza connessa al contenimento della pandemia da COVID-19, di un Importo pari al 50 per cento.
41. 17. Mancini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 30, comma 4-ter, e 31 comma 3-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.
41. 25. Gadda, Moretto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Al comma 3, aggiungere il seguente comma:

  3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società a partecipazione pubblica.
41. 28. Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai lavoratori stagionali non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020,60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondere riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetto sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
41. 31. Moretto, Marattin, Ungaro, Mor, Bendinelli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  4-bis. Per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività, i contratti a tempo determinato sono stipulati in deroga alle previsioni di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo n. 81 decreto-legge 2015, nonché in deroga ai limiti quantitativi previsti dal contratti collettivi di lavoro. Per il medesimo periodo sono, altresì, sospese le previsioni di cui all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012.
41. 32. Gelmini, Zangrillo, Martino, Cattaneo, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione in capo ad Ismea di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per ristrutturazione di mutui in essere, spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 1 mutui sono concessi nel limite massimo di 400.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituisce titolo preferenziale per l'erogazione dei mutui l'aver costituito l'azienda nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola e la realizzazione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.
  4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: «da non oltre sessanta mesi» sono inserite le seguenti: «e nel caso di imprese agricole, anche di nuova costituzione».
41. 33. Paolo Russo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di sostenere il reddito degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo, in forma di voucher, di importo non superiore ad euro 20.000 finalizzato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono ammessi a contributo gli imprenditori agricoli che abbiano danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile e che abbiano dovuto cessare la propria attività in ragione del contagio o dell'obbligo di quarantena, proprio o dei propri familiari. Il contributo è erogato, a fronte della presentazione di apposita documentazione, con le modalità previste dagli articoli 5 e successivi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le ulteriori modalità applicative. Per l'attuazione del presente comma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
41. 34. Paolo Russo.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

  4-bis. Per l'anno 2020 è disposta la completa e automatica defiscalizzazione delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del COVID-19.
  4-ter. Per l'anno 2020 è altresì disposta la completa e automatica defiscalizzazione dei premi aziendali per i lavoratori che operano nel comparto sanitario.
  4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 126, comma 4, nonché mediante utilizzo, sino al limite massimo di 3 miliardi di euro per l'anno 2020, delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio detto Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
41. 35. Paolo Russo, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Sospensione delle rate della cessione del quinto per i nuclei familiari maggiormente esposti agli effetti della crisi)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, con riferimento ai diritti maturati a far data dal 17 marzo 2020 e fino al 30 settembre 2020, i soggetti di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, su espressa richiesta della parte debitrice, non possono esigere il versamento delle rate relative alla cessione della quinta parte della retribuzione o di qualunque tipologia di pensione dalle persone fisiche che alla data del 23 febbraio 2020 facevano già parte di nuclei familiari, come risultanti da dichiarazioni ISEE, rientranti tra quelli individuati dall'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero nei quali vi siano persone con grave disabilità rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
41. 047. Grimaldi, Buompane.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per la tutela del lavoro della gente di mare operante su navi marittime minori e per la tutela del lavoro del personale della navigazione interna)

  1. Per la salvaguardia della occupazione della gente di mare e del personale della navigazione interna imbarcati su navi minori per il trasporto di persone rispettivamente via mare e sulle acque interne, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone rispettivamente via mare e per acque interne e che nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, nonché allo stesso personale navigante.
  2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite del sessanta per cento con riguardo ai contratti a tempo indeterminato del personale navigante e ai contratti a tempo determinato che saranno trasformati in contratti a tempo indeterminato conseguentemente al riconoscimento dei benefici. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite del trenta per cento con riguardo ai contratti di lavoro stagionale di durata minima pari a sei mesi.
41. 065. Andrea Romano.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

Art. 41-bis.
(Sostegno al reddito per i lavoratori del settore della pesca)

  1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti di imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, è garantito lo sblocco immediato dei pagamenti dovuti per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio. Le giornate di sospensione dell'attività lavorativa derivante dalle misure di contenimento del COVID-19 saranno scomputate sul prossimo periodo di fermo obbligatorio.
41. 037. Varchi, Maschio, Acquaroli, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

  1. Per il periodo decorrente dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, il valore del beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1.000 al mese.
41. 052. Buratti.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni di salvaguardia in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

  1. A decorrere dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, nella misura e secondo le modalità ivi previste, spetta ai soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2016, si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), dello stesso decreto e che, entro il 31 dicembre 2018, hanno perfezionato i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, e le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto.
41. 048. Sut.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per la tutela dei diritti delle persone anziane)

  1. Gli enti locali promuovono iniziative per la tutela dei diritti delle persone anziane nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, assicurando nei loro riguardi una corretta informazione, la produzione di materiale formativo sulla sicurezza sanitaria, la fornitura dei dispositivi di protezione individuate, nonché la divulgazione di raccomandazioni utili a prevenire il rischio di truffe e raggiri ricollegabili all'emergenza stessa. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro con delega alla famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.
  2. In sede di definizione delle iniziative di cui al comma 1, gli enti locali assicurano il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone anziane e della famiglia, nonché dei rappresentanti delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41. 093. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Detassazione lavoro straordinario)

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, non sono soggette a imposta sul reddito delle persone fisiche e alle addizionali regionali e comunali le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto presso la sede di lavoro dai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.
41. 058. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di DURC per le PMI)

  1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle pmi fino al 31 dicembre 2020.
*41. 043. Varchi, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di DURC per le PMI)

  1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle pmi fino al 31 dicembre 2020.
*41. 063. Luca De Carlo, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di DURC per le PMI)

  1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle pmi fino al 31 dicembre 2020.
*41. 0104. Gelmini, Martino, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Estensione dei benefìci previsti per le vittime del dovere ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio sanitari e agli altri lavoratori di strutture sanitarie e sociosanitarie deceduti in conseguenza del contagio da COVID-19)

  1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 563 è inserito il seguente:

   «563-bis. Sono altresì considerate vittime del dovere, i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, gli operatori socio sanitari e gli altri lavoratori di strutture sanitarie e sociosanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, un'invalidità permanente o una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto, o come concausa, del contagio da COVID-19.
   2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
41. 099. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività, i contratti a tempo determinato sono stipulati in deroga alle previsioni di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo n. 81 del 2015, nonché in deroga ai limiti quantitativi previsti dai contratti collettivi di lavoro.

   Per il medesimo periodo sono, altresì, sospese le previsioni di cui all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012.
41. 092. Cecchetti, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di contratti a tempo determinato)

  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è consentito stipulare, rinnovare e prorogare contratti a tempo determinato in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
*41. 021. Squeri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di contratti a tempo determinato)

  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è consentito stipulare, rinnovare e prorogare contratti a tempo determinato in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
*41. 059. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di contratti a tempo determinato)

  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è consentito stipulare, rinnovare e prorogare contratti a tempo determinato in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
*41. 082. Murelli, Durigon, Cecchetti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Galli, Pettazzi, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Inserimento casuale COVID-19 al decreto legislativo n. 81 del 2015)

  1. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, è inserita la seguente la lettera: «c) fino ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020».
41. 073. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure a sostegno della liquidità delle imprese)

   Al fine di fornire un supporto tempestivo alle Imprese che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno presentato domanda di integrazione salariale straordinaria, il contributo addizionale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non è dovuto limitatamente ai periodi di accesso agli strumenti di integrazione salariale riconosciuti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni.
41. 018. Mazzetti, Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)

  1. Al fine di favorire il rilancio del sistema economico e produttivo i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, hanno una durata massima di trentasei mesi. Il termine dei medesimi contratti, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo nel caso in cui la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi e, comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti, fermo restando che le proroghe possono essere stipulate esclusivamente entro il periodo temporale di cui al primo periodo.
  2. Il regime derogatorio di cui al comma 1, per il medesimo periodo temporale, si applica anche ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
41. 0100. Zangrillo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure a sostegno della liquidità delle imprese)

  1. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle imprese che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno presentato domanda di integrazione salariale straordinaria, il contributo addizionale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non è dovuto limitatamente ai periodi di accesso agli strumenti di integrazione salariale riconosciuti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni.
*41. 064. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure a sostegno della liquidità delle imprese)

  1. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle imprese che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno presentato domanda di integrazione salariale straordinaria, il contributo addizionale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non è dovuto limitatamente ai periodi di accesso agli strumenti di integrazione salariale riconosciuti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni.
*41. 080. Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Anticipazione in corso d'opera e SAL emergenza COVID-19)

  1. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali in essere, il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data, lo stato di avanzamento dei lavori entro dieci giorni; nei successivi cinque giorni, viene emesso il certificato di pagamento. Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.
  2. I termini di pagamento di cui al comma 1, secondo e terzo periodo, si applicano anche ai contratti i cui bandi ed avvisi siano pubblicamente successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti, in relazione ai quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte.
  3. Con riferimento ai lavori di cui al comma 1, le stazioni appaltanti, al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, erogano, secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un'anticipazione pari al 20 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, da computare al netto dei lavori contabilizzati ai sensi del comma 1, primo periodo, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione previsto dal medesimo articolo 35, comma 18.
  4. Il comma 3 si applica anche ai contratti i cui bandi o avvisi siano precedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e anche in deroga a specifiche clausole contrattuali che prevedano il divieto di riconoscere o erogare anticipazione o sottopongano il diritto all'anticipazione a specifiche condizioni diverse.
  5. Il beneficiario decade dall'anticipazione di cui al comma 3, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
  6. Il pagamento di cui al comma 1, primo periodo, si applica anche in caso di sospensione dei lavori.
  7. All'esecutore sono riconosciuti i maggiori oneri, diretti e indiretti, riconducibili all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19.
  8. Sono altresì corrisposti all'appaltatore tutti i maggiori costi connessi all'adeguamento e all'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in ragione delle misure richieste dalla normativa vigente per contenere la diffusione del virus COVID-19, quali, a mero titolo esemplificativo:

   a) I costi dei dispositivi di protezione individuale per le attività lavorative per cui non è possibile rispettare la distanza di sicurezza;

   b) I costi per le misure di sanificazione, anche delle attrezzature manuali usate da più lavoratori, delle cabine delle attrezzature di lavoro e dei mezzi di trasporto;

   c) I costi derivanti da una diversa organizzazione dell'attività lavorativa, anche per quanto concerne gli spostamenti con i mezzi aziendali o la necessità di porre in essere una turnazione nel lavoro come nei baraccamenti, compresi i costi per l'installazione di nuovi apprestamenti;

   d) I costi derivanti da interventi richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni.

  9. Lo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 1 comprende anche i costi di cui al comma 8, così come elaborati dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e trasmessi al direttore dei lavori.
  10. Il superamento dei termini di pagamento di cui al comma 1, salvo che il contratto non preveda dei termini più favorevoli per l'appaltatore, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.
  11. Le previsioni di cui alla presente disposizione si applicano fino al 31 dicembre 2020 o comunque, ove in data successiva, fino alla cessazione dello stato di emergenza, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
41. 068. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Voucher per attività di intrattenimento, spettacolo e ballo)

  1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la categoria dei locali di intrattenimento, spettacolo e ballo, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 17 marzo 2017 n. 25 sono sospese sino al 31 dicembre 2021.
41. 012. De Toma, Rachele Silvestri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

  1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

   dopo le parole: «delle strutture ricettive» sono inserite le seguenti: «, delle imprese turistiche e della ristorazione»;

   le parole: «di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori».
41. 01. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro accessorio)

  1. Al fine di contrastare le conseguenze socioeconomiche derivanti dall'epidemia in corso e di semplificare ed arrecare maggiore flessibilità al mercato del lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione e fino al 31 dicembre 2022, in deroga all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, alle prestazioni di lavoro accessorio si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  3. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.500 euro, rivalutati annualmente ai sensi del comma 2.
  4. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.500 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 2, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano in agricoltura:

   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  6. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno,
  7. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al presente articolo sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  8. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve specifiche ipotesi, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  9. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con il decreto di cui al comma 8, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.
  10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 8 e fatte salve le specifiche prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro. Per il settore agricolo esso è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  11. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'INAIL, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con il decreto di cui al comma 8 possono altresì essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  12. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 15, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del prestatore.
  13. Fermo restando quanto disposto dal comma 14, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 8 a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata.
  14. In considerazione delle particolari ed oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, con il decreto di cui al comma 8 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
  15. Con il decreto di cui al comma 8 è individuato altresì il concessionario del servizio e sono regolamentati i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 13 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro autorizzate da ANPAL.
  16. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 8, resta ferma la precedente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  17. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dal presente articolo, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
41. 089. Boschi, Zanettin.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale e a tempo indeterminato)

  1. Al fine di favorire il mantenimento dell'occupazione per la categoria dei locali di intrattenimento, spettacolo e ballo ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica:

   a) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di durata massima giornaliera della prestazione lavorativa;

   b) ai contratti di lavoro a tempo determinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

   c) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.
*41. 011. De Toma, Rachele Silvestri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale e a tempo indeterminato)

  1. Al fine di favorire il mantenimento dell'occupazione per la categoria dei locali di intrattenimento, spettacolo e ballo ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica:

   a) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto- legge, in materia di durata massima giornaliera della prestazione lavorativa;

   b) ai contratti di lavoro a tempo determinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

   c) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.
*41. 078. Nobili.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

  41-bis. Per l'intera durata dell'emergenza in corso e per l'intero anno successivo, le imprese agricole potranno ricorrere al contratto di prestazione occasionale al di fuori di ogni vincolo ed onere procedurale attualmente previsto dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 368, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, fermi gli obblighi di comunicazione di cui al comma 17 e l'entità minima del compenso di cui al comma 16.
41. 0107. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Bonus lavoro agile o smart working)

  1. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile durante il periodo di emergenza COVID-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 12 marzo 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, una riduzione del versamento del 50 per cento del complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). È comunque riconosciuta la contribuzione figurativa.
  2. Ai costi derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro, si provvede mediante autorizzazione di spesa per il 2020 e corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
*41. 053. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Bonus lavoro agile o smart working)

  1. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile durante il periodo di emergenza COVID-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 12 marzo 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, una riduzione del versamento del 50 per cento del complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). È comunque riconosciuta la contribuzione figurativa.
  2. Ai costi derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro, si provvede mediante autorizzazione di spesa per il 2020 e corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
*41. 090. Gribaudo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Bonus lavoro agile o smart working)

  1. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile durante il periodo di emergenza COVID-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 12 marzo 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, una riduzione del versamento del 50 per cento del complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). È comunque riconosciuta la contribuzione figurativa.
  2. Ai costi derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro, si provvede mediante autorizzazione di spesa per il 2020 e corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
*41. 0106. Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Lavoro agile e buono pasto)

  1. in caso di esecuzione della prestazione lavorativa mediante la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per ragioni riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il datore di lavoro deve riconoscere ai propri dipendenti le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986.
41. 085. Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo emergenza emittenti locali informative)

  1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro in un Fondo Speciale COVID-19, aggiuntivo rispetto alle misure già previste dalle leggi vigenti, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e da erogare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato, previa emanazione di appositi Decreti del Direttore Generale del Ministero dello sviluppo economico – DGSCERP – Divisione V, a tutte le emittenti presenti nelle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, assegnandolo con il criterio della proporzionalità esclusivamente in base al punteggio «Area A» inerente a dipendenti e giornalisti da ciascuna conseguito nella graduatoria. Al relativo onere pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mettendo tale importo a carico del bilancio previsionale del Ministero dello sviluppo economico.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
41. 066. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di caregiver familiare)

  1. A titolo di riconoscimento del lavoro socio-assistenziale è riconosciuto al caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un'indennità annuale, strettamente personale, definita bonus.
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere dell'autorità politica delegata dal Presidente del Consiglio alla Disabilità, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente testo, con proprio decreto di natura non regolamentare, stabilisce principi e modalità per l'erogazione dei bonus di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver famigliare di cui all'articolo 1 comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  5. Il bonus di cui al comma 1, non concorre alla determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
41. 045. Misiti.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Ampliamento termini per avviare attività d'impresa per i percettori del Reddito di cittadinanza)

  1. Al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, sostituire le parole: «primi 12 mesi» con: «i primi 24 mesi» e le parole: «6 mensilità» con «2 mensilità».
41. 09. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di Reddito di cittadinanza)

  1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera:

   a-bis) fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è altresì congrua l'offerta rivolta da imprese già sottoposte a provvedimenti di sospensione dell'attività ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, per lo svolgimento di attività non colmabili attraverso il ricorso al normale organico.
*41. 022. Squeri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di Reddito di cittadinanza)

  1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera:

   a-bis) fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è altresì congrua l'offerta rivolta da imprese già sottoposte a provvedimenti di sospensione dell'attività ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, per lo svolgimento di attività non colmabili attraverso il ricorso al normale organico.
*41. 060. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Luca De Carlo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di Reddito di cittadinanza)

  1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera:

   a-bis) fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è altresì congrua l'offerta rivolta da imprese già sottoposte a provvedimenti di sospensione dell'attività ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, per lo svolgimento di attività non colmabili attraverso il ricorso al normale organico.
*41. 083. Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Premialità)

  1. All'articolo 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   «3-bis. Per i dirigenti medici e sanitari impegnati a contrastare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, per tutto il periodo emergenziale, il valore economico dell'attività prestata in regime di straordinario, delle indennità di guardia e reperibilità, notturna e festiva, è incrementato del 100 per cento rispetto a quanto definito nel CCNL in vigore. Allo stesso personale, e nel medesimo arco temporale, viene corrisposta una indennità di rischio biologico pari a euro 2.000 al mese. Gli oneri economici, quantificabili in 500 milioni di euro sono a carico dei rispettivi bilanci aziendali».
41. 07. Angiola.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Accesso alle indennità straordinarie per autonomi con contratto a termine)

  1. All'articolo 19-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Ai fini della percezione alle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, è consentito, in via straordinaria, prorogare fino a settembre 2020 tutti i contratti a termine nonché di collaborazione in capo a lavoratori autonomi in scadenza al mese di aprile 2020».
41. 076. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

  41-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al mese di maggio 2020.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 16 milioni di euro con le seguenti parole: 30 milioni di euro.
41. 0108. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

  41-bis. All'articolo 25, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazione, in legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «dipendenti del settore pubblico» sono inserite le seguenti: «o titolari di un contratto di lavoro di tipo convenzionale con una Amministrazione pubblica».
41. 0109. Cirielli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Bonus Baby-Sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato per l'emergenza COVID-19)

  1. All'articolo 25, comma 3 della legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo la parola: «medici», aggiungere le parole: «dei biologi, dei chimici, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi».
41. 06. Angiola.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure di sostegno per i professionisti sanitari in attività durante il periodo di emergenza epidemiologica)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 3 e 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche a tutti gli altri professionisti sanitari che lavorano negli ospedali o nelle strutture private e private convenzionate a stretto contatto con il pubblico, esponendosi al rischio di contagio, quali biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, ostetriche, pediatri e psicologi.
41. 028. Mandelli, Saccani Jotti, Gelmini, Ripani, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

  41-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai titolari di un contratto di lavoro di tipo convenzionale con una Amministrazione pubblica.
41. 0110. Pagani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure urgenti per la tutela di lavoratori invalidi)

  1. All'articolo 26, secondo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «fino al 30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
41. 075. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modificazioni all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di indennità per i professionisti e per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un'indennità mensile, sino al 30 giugno 2020, pari a 1.000 euro»;

   b) al comma 2, le parole: «203,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «803,4 milioni».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
41. 04. Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano lavoro dipendente all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto».
41. 0111. Mulè.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di pensioni di inabilità)

   1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data titolari di assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
41. 034. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Modificazioni all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

  1. All'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un'indennità mensile, sino al 30 giugno 2020, pari a 1.000 euro»;

   b) al comma 2, le parole: «2.160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.660 milioni».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
41. 03. Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Dara, Guidesi, Pettazzi, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al comma 1, sono sostituite le parole: «per il mese di marzo 2020» con le seguenti: «per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020».

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, le parole: 600 sono sostituite dalla seguenti: 1.000;

   al comma 2, le parole: 103,8 milioni sono sostituite con le seguenti: 300 milioni.
41. 013. Rospi, Zennaro, Nitti.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai lavoratori dipendenti stagionali delle attività connesse al settore turismo».
41. 0112. Sut, Scanu, Masi, Grimaldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Bonus di emergenza per il settore pesca)

  All'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Ai lavoratori imbarcati a tempo determinato e/o per campagna di pesca o sbarcati per malattia o infortunio del settore pesca, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che nel 2019 hanno svolto almeno 30 giornate effettive di attività di lavoro è riconosciuta un'indennità pari a 800 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio 2020. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Conseguentemente, alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: e della pesca.
41. 042. Martinciglio, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di Patronati)

  All'articolo 36, comma 1, la lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, eliminare le parole: «prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale».
41. 055. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020)

  1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, sono abrogate le parole: «con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019» e sostituite con le seguenti: «iscritti entro il 9 marzo 2020».
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
41. 091. Bruno Bossio.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Indennità malattia da COVID-19)

  All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Salvo il caso di dolo o colpa grave da parte del datore di lavoro, i casi accertati di coronavirus in occasione di lavoro sono equiparati all'infortunio sul lavoro ai soli fini del trattamento economico in favore del lavoratore.».
41. 077. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Responsabilità dei datori di lavoro)

  1. All'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al secondo comma, infine, aggiungere il seguente periodo: «In considerazione dell'emergenza in atto, la certificazione di infezione da coronavirus da parte dell'INAIL è volta a consentire la sollecita erogazione delle prestazioni assicurative al lavoratore e non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico del datore di lavoro, salvo che non sia dimostrata l'inosservanza delle disposizioni basilari in materia di tutela dei lavoratori emanate dalle Autorità preposte».
*41. 074. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Responsabilità dei datori di lavoro)

  1. All'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al secondo comma, infine, aggiungere il seguente periodo: «In considerazione dell'emergenza in atto, la certificazione di infezione da coronavirus da parte dell'INAIL è volta a consentire la sollecita erogazione delle prestazioni assicurative al lavoratore e non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico del datore di lavoro, salvo che non sia dimostrata l'inosservanza delle disposizioni basilari in materia di tutela dei lavoratori emanate dalle Autorità preposte».
*41. 0113. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori in regime di diritto d'autore (LDA 633/41)».
41. 0114. Fusacchia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applicano alle ipotesi di licenziamento individuale plurimo in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.
*41. 0115. Benamati, Topo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applicano alle ipotesi di licenziamento individuale plurimo in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.
*41. 0116. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applicano alle ipotesi di licenziamento individuale plurimo in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.
*41. 0117. Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo)

  All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo comma aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione attività».
41. 025. Squeri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. All'articolo 61 comma 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: «31 maggio 2020» e: «mese di maggio 2020», rispettivamente, con le seguenti: «30 novembre 2020» e «mese di novembre 2020».
41. 0118. Fiorini, D'Attis.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per la filiera nautica da diporto)

  1. Le misure di cui all'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono estese a tutte le imprese della nautica da diporto.
41. 046. Misiti, Scagliusi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020)

  1. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, aggiungere in fine, il seguente periodo: «e E/1».

  Conseguentemente è ridotto di 50 milioni di euro il Fondo di cui all'articolo 126 comma 4, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020.
41. 016. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020)

  1. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, aggiungere, in fine, i seguenti:
  4-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalle restrizioni alla circolazione dei veicoli introdotte per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, nonché per garantire la prosecuzione del servizio di soccorso stradale meccanico sulla rete viaria ordinaria ed autostradale, è riconosciuto un contributo alle imprese che svolgono attività di soccorso stradale e di depositeria giudiziaria. A tal fine è istituito un apposito fondo con la dotazione di euro 30 milioni di euro per l'anno 2020 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le agevolazioni consistono in un contributo nella misura indicata al comma successivo.
  4-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinati i criteri di individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande di contributo nonché di erogazione dello stesso.

  Conseguentemente è ridotto di 30 milioni di euro il Fondo di cui all'articolo 126 comma 4.
41. 017. Pentangelo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

   1. L'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

Art. 96.
(Indennità collaboratori sportivi)

  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l'indennità di cui al predetto articolo è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., per un importo pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del Rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione dei fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
41. 094. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Incremento borse di studio medici specializzandi)

  1. All'articolo 102, della legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

   6-bis). Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
41. 05. Angiola.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente articolo:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di DURC)

  1. All'articolo 103, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

   «2-bis. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, conserva la sua validità fino al 31 dicembre 2020.».
41. 044. Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di corsi e concorsi per l'accesso ai ruoli delle Forze di Polizia)

  1. Per la durata dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e comunque fino a che non sarà possibile espletare in sicurezza ulteriori procedure concorsuali, ferma restando la validità delle prove concorsuali già sostenute per l'accesso ai ruoli delle Forze di Polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti e dei decreti adottati dai ministri competenti, con decreto direttoriale delle direzioni generali per il personale delle stesse amministrazioni possono essere rideterminate, anche attraverso modifiche ai bandi di concorso già emessi, le modalità, i tempi e i modi di svolgimento delle prove concorsuali, nonché l'eventuale rinvio o soppressione di esse, nel rispetto dei principi di legalità, economicità e di efficienza dell'azione amministrativa.
  2. In relazione all'attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al fine di garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa degli uffici della Polizia di Stato, nell'impossibilità di concludere il «Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato» – seconda procedura concorsuale prevista con bando del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2018, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nonché di espletare nei tempi, originariamente previsti, le ulteriori procedure concorsuali per la copertura della carenza nella dotazione organica del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato già stabilita con decreto legislativo n. 95 del 2017 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata l'immediata conclusione della procedura concorsuale per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e la contestuale pubblicazione della graduatoria finale di merito dei vincitori e degli idonei non vincitori, tenuto conto, per ciascuno dei candidati che abbiano superato, con esito positivo, la prima ed unica prova delle procedura concorsuale, del voto conseguito alla prima prova e dei titoli posseduti dai medesimi candidati, individuati tra quelli elencati all'articolo 9 del bando per il «Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore dei ruolo degli ispettori della Polizia di Stato» del 31 dicembre 2018.
  3. Per la copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 95/2017 e s.m.i., riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, non coperti con la prima delle sette procedure concorsuali previste, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, per un numero di posti, per il primo anno, del cinquanta per cento dei predetti posti disponibili e, per gli anni successivi, per ciascun anno pari alla quota derivante dalla suddivisione del residuo numero complessivo dei posti per le sei annualità, oltre a quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun anno – previste con decreto legislativo n. 95 del 2017, si provvede mediante scorrimento della graduatoria finale di merito relativa agli idonei non vincitori del «Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore dei ruolo degli ispettori della Polizia di Stato», fino ad esaurimento della stessa.
41. 035. Grimaldi, Buompane.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Arruolamento straordinario Allievi Agenti Polizia di Stato)

  1. Al fine di garantire il potenziamento di organico della Polizia di Stato e consentire l'eventuale supporto alle operazioni future di controllo e presidio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.
  2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.
41. 062. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Ferro, Deidda, Galantino, Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi, Caretta, Ciaburro, Osnato, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Potenziamento organico della Polizia di Stato)

  1. Al fine di assicurare la piena operatività e funzionalità della Polizia di Stato, è disposto il potenziamento di organico attraverso l'ammissione al corso di formazione professionale dei soggetti risultati idonei al servizio di polizia di cui al concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'arruolamento dei soggetti idonei negli organici della Polizia di Stato mediante ammissione agli appositi centri di formazione e di specializzazione professionale presenti sul territorio.
41. 033. Iovino, Grimaldi, Baldino, Maurizio Cattoi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Sicurezza nei penitenziari)

  1. Per accrescere la sicurezza dei penitenziari nella situazione di emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19, tutelare la salute psico-fisica del personale e semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gli organici della Polizia Penitenziaria sono adeguati, a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020 e previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali, mediante utilizzo della graduatoria relativa al concorso per l'assunzione degli Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria nel limite massimo di 350 unità, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico bandito con decreto 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98, del 13 dicembre 2011, il cui termine di validità delle medesima graduatoria è esteso fino al 31 dicembre 2021.
41. 036. Grimaldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

Art. 41-bis.
(Contributo caregivers familiari)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, un contributo per i mesi di marzo e aprile 2020 pari a 600 euro mensili. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
41. 032. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Servizio pubblico integrato)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.
*41. 08. De Toma, Rachele Silvestri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Servizio pubblico integrato)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.
*41. 026. Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis
(Fondo per la promozione del settore vitivinicolo ed olivicolo)

  1. Al fine di sostenere adeguatamente la ripresa dell'attività del comparto agricolo, ed in particolare del settore vitivinicolo ed olivitico, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è istituito il fondo da ripartire denominato «Fondo per il rilancio dell'attività agricola in seguito all'emergenza COVID-19», con una dotazione iniziale di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, volto al finanziamento di una campagna promozionale del comparto vino/olio in sinergia con il settore della pesca e della ricettività.
41. 015. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Credito di imposta per prestazioni di lavoro agile)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro che attivano a decorrere dal 23 febbraio 2020 modalità di prestazione di lavoro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito di imposta nella misura massima di 500 euro per dipendente a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi necessari all'esecuzione del lavoro in modalità agile.
  2. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di cinque dipendenti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
41. 014. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Acquisto dispositivi di protezione individuale)

  1-bis. Al fine di assicurare la fornitura e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e garantire migliori misure ai lavoratori e alle imprese per la sicurezza sanitaria, è dovuta una somma delle prestazioni sanitarie dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti da contratti o accordi collettivi, anche aziendali, di cui all'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento del totale delle risorse non impegnate per l'erogazione complessiva delle prestazioni garantite ai propri assistiti al netto delle spese gestionali ed a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del fondo.
  1-ter. La somma è dovuta a decorrere dall'entrata in vigore del decreto.
  1-quater. Il Ministero della salute nell'ambito delle sue prerogative in tema di vigilanza sul settore della sanità integrativa, verifica il rispetto dei criteri ed i parametri stabiliti dal comma 1-bis del presente articolo.
41. 010. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.

(Indennità per il pagamento degli affitti di botteghe e negozi per i mesi di aprile e maggio 2020)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, è corrisposta, per l'anno 2020, una indennità parametrata sull'ammontare dei canoni di locazione, relativi ai mesi di aprile e maggio 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. L'indennità non è corrisposta agli esercenti di alimentari.
  2. L'indennità di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 ed è erogata, previa domanda, dall'INPS, entro 15 giorni dalla richiesta.
  3. La misura dell'indennità è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è determinata in modo che il minor gettito non sia superiore alla dotazione di cui al comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede tramite un contributo straordinario cui sono soggette le società assicuratrici nella misura di 30 euro per ogni contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in essere al 10 aprile 2020, con l'esclusione dei natanti. Il contributo straordinario è corrisposto dalle società assicuratrici entro il 31 maggio 2020.
41. 019. Novelli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Indennità addetti ai servizi di controllo)

  1. Agli addetti ai servizi di controllo, con un contratto di lavoro anche a tempo determinato e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo e aprile pari a 600 euro mensili. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, i lavoratori di cui al presente articolo posso essere impiegati per garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici presso le strutture ospedaliere e territoriali o presso qualunque altra struttura individuata dall'autorità competente.
  3. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
  4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
41. 038. Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, mantengono almeno l'80 per cento dei livelli occupazionali in forza alla data del 1° febbraio 2020 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal 40 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
41. 039. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Limitatamente ai mesi di aprile e maggio 2020, per l'importo degli stipendi pagati dai datori di lavoro spetta una deduzione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 40 per cento per un importo non superiore a 50.000 euro.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
41. 040. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Contributo di solidarietà a sostegno delle pensioni minime e dei disabili)

  1. Al fine di contribuire all'equilibrio e all'equità del sistema previdenziale, nonché di attuare misure di sostegno per le pensioni minime e le prestazioni previdenziali delle persone disabili, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di cinque anni, è istituito un contributo di solidarietà a carico dei redditi da pensione di ammontare non inferiore a 5.000 euro netti.
  2. Il gettito derivante dal contributo di solidarietà confluisce in fondi comuni per l'equità previdenziale appositamente istituiti presso gli enti previdenziali e finalizzati a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni previdenziali di cui al comma 1.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
41. 041. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per i costi di adeguamento della sicurezza nei cantieri)

  1. Per la copertura dei costi determinati derivanti dall'applicazione delle prescrizioni di cui al protocollo sulla sicurezza nei cantieri allegato n. 7 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, è istituito il Fondo per i costi connessi con il contenimento COVID-19 sostenuti a partire dal 23 febbraio 2020, a valere su risorse del bilancio dello Stato e derivanti dai finanziamenti previsti dalla Commissione europea a ristoro dei costi derivanti per i singoli Stati membri dall'emergenza sanitaria da COVID-19. Le modalità di costituzione del fondo sono definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con Ministero delle infrastrutture e trasporti. La dotazione del Fondo è pari a 500 milioni di euro a copertura dei costi sostenuti fino al 31 luglio 2020 e potrà essere rifinanziato successivamente.
41. 054. Buratti.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Indennità lavoratori stagionali trasporti)

  Ai lavoratori dipendenti stagionali delle imprese di trasporto costiero e per vie d'acqua interne di passeggeri, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di aprile pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi
41. 057. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Integrazione alle erogazioni straordinarie ENASARCO per l'emergenza COVID-19)

  1. Ai soggetti idonei a percepire le erogazioni straordinarie Enasarco per fronteggiare l'emergenza COVID-19, per i quali Enasarco non garantisce le prestazioni per esaurimento delle risorse, è garantito il trattamento economico assistenziale previsto.
  2. Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, Enasarco comunica al Ministero dell'economia l'ammontare delle risorse mancanti.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e ad adottare le modalità di trasferimento delle risorse a favore di Enasarco.
41. 067. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Indennità lavoratori stagionali aeroportuali)

  1. Ai lavoratori dipendenti stagionali delle società di gestione aeroportuale e delle imprese di trasporto aereo, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nei periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di aprile pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
41. 079. Furgiuele, Gerardi, Zicchieri, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Alessandro Pagano.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Detassazione lavoro straordinario)

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, non sono soggette a imposta sul reddito delle persone fisiche e alle addizionali regionali e comunali le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto presso la sede di lavoro dai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.
41. 081. Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Indennità lavoratori stagionali)

  1. Ai lavoratori dipendenti stagionali di imprese operanti in qualunque settore economico il cui codice Ateco rientra tra gli esercizi chiusi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, causa emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. L'indennità di cui al comma precedente del presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
41. 087. Paternoster, De Martini, Murelli, Durigon, Cecchetti, Caffaratto, Caparvi, Raffaelli, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Furgiuele, Gerardi, Zicchieri, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Fogliani, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Turri, Zoffili, Giacometti, Coin, Bazzaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)

  1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20 del 2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.
  2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.
  3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile n. 27.
41. 088. Molteni, Bianchi, Di Muro, Locatelli, Parolo, Zoffili, Murelli, Durigon.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  4-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale e civile dei datori di lavoro è limitata, per i reati di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
  4-ter. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile alla mancata adozione dei Protocolli condivisi tra Governo e parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, ove causalmente idonea a produrre l'evento.
  4-quater. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al comma 1, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
41. 020. Porchietto, Sisto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Zangrillo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Spena, Costa.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1 Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
  2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.
  3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma bis, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.
  4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al primo comma bis, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
41. 097. Sisto, Paolo Russo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
  2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.
  3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma bis, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.
  4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al primo comma bis, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo fino al 70 per cento del risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
41. 096. Sisto, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
  2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.
  3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma bis, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.
  4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al primo comma bis, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo fino al 50 per cento del risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
41. 095. Sisto, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al personale medico, sanitario e tecnico, compresi i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché agli operatori socio-sanitari dipendenti del settore sanitario pubblico, direttamente impegnati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è riconosciuta una mensilità aggiuntiva per l'anno 2020.
  2. Il beneficio di cui al precedente comma, è aggiuntivo alle misure di favore previste dal presente decreto, e non concorre alla formazione del reddito complessivo, nonché ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di erogazione della mensilità aggiuntiva di cui al comma 4-bis.
  4. All'onere recato dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a decorrere dall'anno 2020 entro il limite massimo di un miliardo di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
41. 098. Bagnasco, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Ampliamento della flessibilità in materia di lavoro, nei settori agricolo e agroalimentare)

  1. Limitatamente alle imprese del comparto agricolo e del sistema agroalimentare, al fine di sostenere l'impatto che emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, nonché per assicurare, in particolare nel settore della distribuzione agroalimentare l'opportuno ricambio dei lavoratori, anche ai fini della tutela della loro salute, mediante ampliamento degli strumenti di flessibilità in materia di lavoro, fino al 31 dicembre 2020 i limiti in materia di ricorso al contratto di prestazione occasionale, previsti dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificati dall'articolo 2-bis dei decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono così derogati:

   a) per il prestatore il limite di cui alla lettera c) del comma 1 è innalzato a 5.000 euro;

   b) per l'utilizzatore il limite dei compensi di cui alla lettera b) del comma 1 è sospeso;

   c) i divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 14 sono sospesi.

  2. Le misure di cui al comma 1 si applicano esclusivamente alla manodopera aggiuntiva rispetto a quella presente nelle aziende individuate ai sensi del comma 1 alla data del 28 febbraio 2020. Restano ferme le limitazioni previste dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 non derogate dal comma 1.
  3. Per l'anno 2020, i soggetti titolari di Reddito di cittadinanza (RDC) di cui all'articolo 10 dei decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono essere avviati al lavoro agricolo anche nei casi in cui tale attività non sia inserita nel proprio patto per il lavoro, secondo le modalità previste dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente articolo. In caso reiterato diniego, non adeguatamente motivato, si applicano le disposizioni per l'esclusione del Reddito di cittadinanza previste per legge. L'impiego nel lavoro agricolo, secondo le modalità previste dal presente articolo non comporta la riduzione o l'esclusione dal Reddito di cittadinanza.
  4. Per l'anno 2020, gli stranieri titolari di permesso di soggiorno a seguito di richiesta di asilo, anche in attesa del riesame della relativa domanda, possono essere avviati al lavoro agricolo secondo le modalità previste dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente articolo. Il diniego all'esecuzione della prestazione, se non adeguatamente motivato, è valutato ai fini della concessione o della proroga della misura dell'asilo.
41. 0102. Spena, Gelmini, D'Attis, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

  1. Per il periodo decorrente dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro
41. 0103. Gelmini, Fiorini,, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

  1. Per il periodo decorrente dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, erogati mediante documenti di legittimazione in formato elettronico, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 500 al mese, elevato ad euro 1.000 al mese in caso di beni e servizi resi in favore dei lavoratori destinatari delle misure in tema di ammortizzatori sociali di cui al Capo I del Titolo II del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
  2. Ai sensi dell'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se il predetto valore dei beni ceduti e dei servizi prestati è superiore al limite di cui al precedente comma, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
41. 0105. Zardini, Benamati.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni per i contratti tra privati nel settore edile)

  1. Nei contratti tra privati, in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati sino ad un massimo di novanta giorni. In caso di fermo dell'attività lavorativa, a cui è costretto l'appaltatore per disposizione dell'autorità o comunque per adempiere alle misure sicurezza previste per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso e sino alla dichiarazione di cessazione, in deroga ad ogni diversa previsione contrattuale il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.
41. 072. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
41. 069. Nardi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 234 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
41. 031. Squeri.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
41. 051. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è prorogata la prestazione di NASpI fino alla data di nuova assunzione e comunque non oltre tre mesi dalla originaria scadenza.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 250 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
41. 030. Squeri.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è prorogata la prestazione di NASpI fino alla data di nuova assunzione e comunque non oltre tre mesi dalla originaria scadenza.
41. 050. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è prorogata la prestazione di NASpI fino alla data di nuova assunzione e comunque non oltre tre mesi dalla originaria scadenza.
41. 070. Nardi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Indennità lavoratori stagionali trasporti)

  1. Ai lavoratori dipendenti stagionali delle imprese di trasporto costiero e per vie d'acqua interne di passeggeri, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di aprile pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nei limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti.
41. 027. Squeri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 42.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 42.
(Disposizioni urgenti per disciplinare la nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali)

  1. Per il periodo di durata dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le funzioni di Direttore Generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali sono esercitate pro tempore da esperto di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estraneo alla pubblica amministrazione, nominato dal Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per I rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome. Il mandato del Direttore Generale pro tempore cessa alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla scadenza delle eventuali proroghe. Al Direttore Generale pro tempore è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, salva l'ipotesi di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso.
  2. Nell'assolvimento dell'incarico, Il Direttore Generale, pro tempore svolge funzioni gestionali e di supporto agli organi amministrativi dell'Agenzia, riferendo al Presidente e al Consiglio di Amministrazione, in conformità al vigente Statuto, per tutto quanto è riferito:

   a) ai compiti istituzionali di ricerca e supporto tecnico-operativo alle regioni, all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, ivi compreso il monitoraggio, l'adozione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani adottati in applicazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020 e alle successive integrazioni;

   b) al necessario supporto tecnico operativo e giuridico amministrativo alle regioni, anche per superare le eventuali criticità riscontrate e per garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettività della tutela del diritto alla salute;

   c) alla verifica che gli atti, i piani e le azioni di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, siano attuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono per l'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

   d) all'esercizio, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni svolto dall'Agenzia, delle attività Istituzionali proprie dell'Agenzia, indicate dalle presenti disposizioni, nonché alla tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti con gli erogatori pubblici e privati, nonché alle disposizioni di cui al decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 e ad ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo 18, comma 1;

   e) al supporto delle direzioni generali del Ministero e delle Regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro della salute mediante l'adozione di direttive, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale.

  3. Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.
42. 1. De Luca, Pezzopane.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ed al consiglio di amministrazione.
42. 3. De Luca.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: o alla scadenza delle eventuali proroghe aggiungere le seguenti: dello stato di emergenza.
42. 4. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

  Al comma 1, sopprimere il quinto periodo.
42. 2. Troiano.

  Al comma 2, sostituire le parole: , in coerenza con i programmi operati vi che le regioni predispongono per l'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con le seguenti: Per la gestione dell'emergenza da COVID-19, ciascuna regione e provincia autonoma è autorizzata a potenziare il sistema sanitario attraverso interventi d'urgenza, con l'obbligo di sottoporre, al termine della realizzazione degli stessi, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme impiegate. Gli interventi devono essere stati oggetto di richiesta di autorizzazione presentata al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 da parte dei soggetti attuatori delle regioni e province autonome in data antecedente al 6 aprile 2020. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, valutati i rendiconti ricevuti e il possesso dei requisiti descritti, provvede al rimborso delle spese sostenute e ritenute congrue nei limiti degli stanziamenti resisi disponibili anche con successivi provvedimenti.

  Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sopprimere l'ultimo periodo.
42. 5. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 o alla scadenza delle eventuali proroghe, il direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è individuato, tramite procedura di selezione per titoli e ad evidenza pubblica, tra coloro che siano collocati nel ruolo dei dirigenti di prima fascia nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici e che siano in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario. L'incarico di direttore generale ha durata quinquennale ed è rinnovabile per una sola volta. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con Il Ministro per la pubblica amministrazione, con proprio decreto stabilisce le modalità attuative della presente disposizione.
42. 6. Troiano.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Arruolamento straordinario Allievi Agenti Polizia di Stato)

  1. Al fine di garantire il potenziamento di organico della Polizia di Stato e consentire l'eventuale supporto alle operazioni future di controllo e presidio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.
  2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.
42. 01. Cirielli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Il comma 1-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito con il seguente:

   «Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 3, comma 1-quinquies e art. 50, comma 3, lettere b) e e) con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio carico».
42. 02. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 201,6, n. 189)

  1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino a 200 unità complessive di personale» sono sostituite con le seguenti: «per figure professionali».
42. 03. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere)

  1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al Comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b)e c), e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'1° giugno 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Comuni del cratere sismico di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Comuni, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica.
42. 04. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

   «Per la gestione dell'emergenza da COVID-19, ciascuna Regione e provincia autonoma è autorizzata a potenziare il sistema sanitario attraverso interventi d'urgenza, con l'obbligo di sottoporre, al termine della realizzazione degli stessi, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme impiegate. Gli interventi devono essere stati oggetto di richiesta di autorizzazione presentata al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 da parte dei soggetti attuatori delle regioni e province autonome in data antecedente al 6 aprile 2020. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, valutati i rendiconti ricevuti e il possesso dei requisiti descritti, provvede al rimborso delle spese sostenute e ritenute congrue, nei limiti degli stanziamenti resisi disponibili anche con successivi provvedimenti».
42. 05. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è, altresì, sospeso l'impegno a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con le modalità di cui al comma 780 della stessa norma.
  2. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al precedente comma, dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo 1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura «COVID 2020-2022», al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a spese correlate all'emergenza sanitaria al rilancio dell'economia locale attraverso iniziate rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni.
  3. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020, 2021 e 2022 dovranno essere rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma precedente, in quote costanti, sugli esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro.
42. 06. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Arruolamento straordinario Allievi agenti Polizia Penitenziaria)

  1. Al fine di rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, di incrementare l'efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi alla emergenza epidemiologica della diffusione del COVID-19, sono autorizzate assunzioni aggiuntive degli allievi agenti Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto.
42. 07. Cirielli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Potenziamento risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo.
42. 08. Cirielli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. All'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro».
42. 09. Ungaro.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Differimento versamenti fiscali sale da giuoco autorizzate)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativa regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, può essere effettuato dai concessionari del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento.
42. 010. Ungaro.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. Per l'anno 2020 e per l'anno 2021, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 60 per cento.
  2. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative o di PMI innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, le predette aliquote sono Incrementate, per l'anno 2020 e per l'anno 2021, dal 30 per cento al 100 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.
42. 011. Ungaro.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Lavoratori impatriati altamente qualificati)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. I soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015 e che alla stessa data sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

   a) un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dal figli, anche in comproprietà;

   b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità Immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

   Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dalle entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».
42. 012. Ungaro, Mancini, Quartapelle Procopio.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Agevolazioni per il controesodo)

  Il comma 1 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

  “Le medesime disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2020 anche ai soggetti che dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Resta ferma per Il periodo di imposta 2019, per i medesimi soggetti di cui al periodo precedente, l'applicazione del regime agevolativo di cui al citato articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34”».
42. 013. Ungaro, Mancini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. I finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito oggetto di garanzia ai sensi del presente decreto non possono essere destinati al ripianamento di situazioni debitorie pregresse maturate dal beneficiario nei confronti del medesimo soggetto erogatore del finanziamento anteriormente alla data del 1° febbraio 2020, pena la revoca della garanzia.
42. 014. Ungaro, Marattin, Moretto, Mor.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. All'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   «2-bis. Salvo il caso di dolo o colpa grave da parte del datore di lavoro, i casi accertati di corona virus in occasione di lavoro sono equiparati all'infortunio sul lavoro ai soli fini del trattamento economico in favore del lavoratore».
42. 015. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure a favore dei comuni delle isole minori)

  1. Per l'anno 2020, in relazione ai Comuni aderenti all'ANCIM, l'imposta municipale propria disciplinata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160 resta interamente nella disponibilità del Comune ove si trova l'immobile che ne costituisce presupposto impositivo, anche in relazione agli immobili di cui all'articolo 1, comma 744, legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'imposta incassata in tali Comuni non concorre al finanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 380 lettera b), legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  2. SOSE s.p.a. entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è tenuta a provvedere alla revisione dei fattori determinanti il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, elaborando una metodologia che consenta di non ridurre i trasferimenti a beneficio dei comuni aderenti all'ANCIM.
  3. Per sopperire alla mancata riscossione del contributo di sbarco o dell'imposta di soggiorno a causa delle misure di contenimento del COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripartito ed erogato, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i seguenti criteri: il 30% a ciascun comune insulare con un identico importo ed il restante 70% a ciascun comune, pesando la popolazione residente e l'estensione del territorio insulare.
  4. Con la specifica finalità di favorire la ripresa del turismo nei comuni aderenti all'ANCIM e per far fronte ai danni economici conseguenti all'epidemia di COVID-19, presso il Ministero dello sviluppo economico è inoltre istituito il «Fondo per il rilancio economico delle isole minori», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al finanziamento di progetti pubblici e privati individuati nel DUPIM 2014/2020.
  5. Il Fondo di cui al comma 4 è finanziato attingendo ai finanziamenti comunitari delle Politiche di coesione 2014/2020 non impegnati e non spesi.
  6. Il Fondo di cui al comma 4 e tutti i finanziamenti non impegnati e non spesi di tutti i Fondi destinati ai Comuni aderenti all'ANCIM sono ripartiti, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i medesimi criteri indicati al comma 3.
42. 016. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. L'articolo 78, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è sostituito dal seguente:

   «1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

  4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 nonché del valore del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui articolo 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondente a detti titoli, agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al Titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione».
42. 017. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
42. 018. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure straordinarie per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

  1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di intesa con il Presidente della regione Siciliana, è nominato un Commissario straordinario per la realizzazione, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e a valere sulle risorse disponibili previste a legislazione vigente, del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di un anno. L'incarico è a titolo gratuito.
  3. Entro 30 giorni dalla nomina il Commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi necessari.
  4. Per la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.
  5. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la realizzazione degli obiettivi connessi alla realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione del suddetto complesso ospedaliero.
42. 019. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Scoma, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure straordinarie per la realizzazione di nuovi complessi ospedalieri sul territorio nazionale)

  1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di intesa con i Presidenti delle regioni interessate, possono essere nominati uno più Commissari straordinari per la realizzazione, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126, comma 4 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232, del 2016, di nuovi complessi ospedalieri entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La durata dell'incarico di ogni Commissario straordinario è di un anno e a titolo gratuito.
  3. Entro 30 giorni dalla nomina, il Commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi necessari.
  4. Per la realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.
  5. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la realizzazione degli obiettivi connessi alla realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione del suddetto complesso ospedaliero.
42. 020. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Scoma, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure straordinarie per la realizzazione di nuovi complessi ospedalieri nelle Regioni del Mezzogiorno)

  1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di intesa con i Presidenti delle regioni interessate, possono essere nominati uno più Commissari straordinari per la realizzazione, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126, comma 4 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232, del 2016, di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La durata dell'incarico di ogni Commissario straordinario è di un anno e a titolo gratuito.
  3. Entro 30 giorni dalla nomina, il Commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi necessari.
  4. Per la realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.
  5. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la realizzazione degli obiettivi connessi alla realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione del suddetto complesso ospedaliero.
42. 021. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Scoma, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. Il limite di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 281 del 1970 è innalzato, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a innalzato dal 20 al 30 per cento.
  2. L'aumento percentuale di cui al comma 1 è vincolato all'emissione di obbligazioni finalizzate a sostenere investimenti infrastrutturali e interventi a favore degli enti locali territoriali per favorire la ripresa economica del Paese.
42. 022. Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Equo indennizzo e spese di degenza della polizia locale)

  1. Al fine di garantire la tutela della salute della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, all'articolo 7 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
  2-ter. Al personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono il limite di spesa annuo, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro ·dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane per la corresponsione dei benefici di cui al presente comma.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane per la corresponsione dei benefici di cui all'articolo 7, comma 2-ter del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
  4. Ai fini della salvaguardia dei saldi di finanza pubblica e del contenimento della spesa entro i limiti indicati dall'articolo 7, comma 2-ter del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, il Ministero dell'interno effettua un'attività di monitoraggio della spesa ed esegue verifiche, anche a campione, della documentazione relativa alla liquidazione delle istanze accolte, presso i comuni, le province e le città metropolitane, che presentano un andamento della spesa particolarmente elevato, anche avvalendosi, mediante apposite convenzioni, dei servizi ispettivi di finanza pubblica dell'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  5. Ove dal monitoraggio di cui al comma 4 si rilevassero spese non ammissibili al rimborso, il Ministro dell'interno provvede al recupero delle suddette somme, a valere sui trasferimenti a qualsiasi titolo dovuti all'ente territoriale interessato.
42. 023. Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Galizia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Contributo straordinario ai comuni dichiarati «zona rossa» dalle regioni nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-19, ai comuni ubicati all'interno della «zona rossa», istituita mediante ordinanze dei Presidenti delle Regioni, è concesso un contributo straordinario, per il 2020, pari a 5 milioni di euro a sostegno delle famiglie e delle imprese.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite i criteri e le modalità di riparto tra le Regioni del contributo di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
42. 024. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di aviazione civile non commerciale)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Commissario straordinario per la gestione delle attività nel settore dell'aviazione civile non commerciale dell'Aero Club d'Italia (AeCi) in deroga alle previsioni dell'articolo 48 dello Statuto di AeCi.
  2. Il Commissario straordinario esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria degli organi statutari e provvede al riordino, anche statutario dell'ente, e procede entro il 30 novembre 2021 alle nuove elezioni delle cariche sociali, al fine di ripristinare la gestione ordinaria.
  3. Sono candidabili alla carica di Commissario di cui al presente articolo coloro che vantano un'esperienza professionale almeno decennale nel settore dell'aviazione civile ovvero militare, nonché coloro che ricoprono ovvero hanno ricoperto la carica di Presidente presso gli Aero Club Federati. Non sono candidabili coloro che negli ultimi 5 anni hanno già ricoperto la carica di Presidente dell'Ente ovvero di commissario nonché coloro che siano stati candidati alla presidenza.
  4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione di un massimo di quattro esperti.
  5. Il Commissario Straordinario e i quattro esperti devono esser scelti tra soggetti:

   a) in possesso di comprovata esperienza nel settore aeronautico;

   b) che non abbiano già ricoperto la carica di Presidente ovvero di Commissario straordinario dell'ente;

   c) in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità compatibili con le previsioni dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  6. Al Commissario straordinario e ai quattro esperti non spetta alcun compenso, fatte salve le spese debitamente documentate per l'esercizio delle funzioni affidategli.
  7. In considerazione dello stato di emergenza nazionale, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è prorogata fino al 31 ottobre 2020 la validità degli attestati di istruttore VDS e di istruttore VDS avanzato di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della repubblica 9 luglio 2010, n. 133, e delle visite mediche VDS di cui all'articolo 12 del medesimo decreto, in scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020.
  8. In considerazione dello stato di emergenza nazionale, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di concessione per l'occupazione di aree demaniali e le relative tariffe, di cui al regolamento Enac del 18 novembre 2014 ovvero al competente decreto dell'Agenzia del demanio del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, dovuti dagli aeroclub federati sono sospesi fino al 31 dicembre 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascun ente.
  9. Al fine di consentire la ripresa dei voli di tutti i mezzi di aviazione civile non commerciale con peso massimo al decollo fino a 2.000 kg è riconosciuto all'Aero Club d'Italia (AeCi), per l'anno 2020, un contributo di 500.000 euro a copertura dei costi da sostenersi per le obbligatorie operazioni di revisione di motori e di velivoli di proprietà ovvero in uso o in esercenza impiegati in attività istituzionale o didattica, in officine certificate ai sensi della normativa vigente.
  10. All'articolo 2-duodecies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 sopprimere i commi 2 e 3.
  11. Al comma 11, dell'articolo 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche:

   a) alla lettera g) sopprimere il numero 1);

   b) alla lettera a), numero 2) sostituire le parole: «euro 1,25 al kg» con le seguenti: «euro 0,10 al kg»;

   c) sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) elicotteri:

    1) elicotteri con peso massimo al decollo fino a 2.000 kg: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso;

    2) elicotteri con peso massimo al decollo superiore: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento»;

   d) alla lettera e) sostituire le parole: «euro 450» con le seguenti: «euro 100».

  Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo VI con la seguente: Disposizioni in materia di salute, lavoro e aviazione civile non commerciale.
42. 025. Scagliusi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1000 al mese.
42. 026. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Gratuità del pernottamento in caserma)

  1. L'articolo 18, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, come modificato dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si interpreta nel senso che il pernottamento in caserma è sempre gratuito e non è posta a carico dell'occupante alcuna spesa di qualunque natura per consumi, utenze, oneri accessori o comunque denominati.
42. 027. Orlando.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Sicurezza degli acquisti online)

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, del Regolamento (UE) 2017/2394, può ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o, altresì, agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che 'integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la protrazione di attività pregiudizievole per i consumatori e poste in violazione del Codice del Consumo, In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorità può applicare una sanzione amministrativa sino a 5.000.000 di euro».

  2. Dalla disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
42. 028. Topo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Bonus mobilità sostenibile)

  1. Al fine di promuovere la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per la promozione del trasporto sostenibile, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzato al riconoscimento di un bonus per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, e monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.
  2. Il «bonus mobilità sostenibile» è riconosciuto nella misura del 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA e comunque per un importo non superiore a 300 euro, nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del bonus di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo VI con la seguente: Disposizioni in materia di salute, lavoro e mobilità sostenibile.
42. 029. Scagliusi, Ilaria Fontana, Deiana.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Procedura di gara ed aggiudicazione dei lavori)

  1. Le Amministrazioni, inserite nel decreto di finanziamento del progetto «Mille cantieri per la ripresa» provvedono direttamente alle procedure di gara sulla base del bando tipo che sarà stato predisposto dall'assessorato, regionale competente sulla base dei bandi-tipo Anac, in conformità ai principi posti dai trattati e dalla normativa comunitaria in tema di evidenza pubblica, nonché dal decreto legislativo n. 50 del 2016, con le seguenti deroghe in funzione della assoluta necessità di consentire la ripresa dell'economia per l'attuale eccezionale ciclo finanziario.
  2. L'appalto avrà come base di gara il solo studio di fattibilità accompagnato dall'elenco dei prezzi, dalla stima dei lavori e dalla bozza di contratto. L'impresa che intende partecipare dovrà inviare, nelle forme previste dal bando, soltanto una domanda contenente l'autocertificazione dei requisiti, senza la necessità di allegare alcuna polizza fideiussoria.
  3. Costituisce requisito per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, la dichiarazione, sotto la propria responsabilità civile, penale e amministrativa, che l'impresa possiede la capacità tecnica per l'importo dei lavori a cui concorre ed ha sede nella Regione che ha realizzato il progetto «Mille cantieri per la ripresa» da almeno un anno.
  4. L'Amministrazione procederà alla gara attribuendo i lavori mediante sorteggio tra le imprese partecipanti.
  5. L'impresa aggiudicataria provvederà a presentare all'Amministrazione tutta la documentazione comprovante il possesso dei necessari requisiti entro e non oltre quindici giorni dall'aggiudicazione a pena di decadenza.
  6. Ove non venga tempestivamente dimostrato il possesso dei requisiti verrà adottato un provvedimento di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione con contestuale esclusione dalla gara; indi l'Amministrazione procederà, a spese della impresa ex aggiudicataria esclusa, ad un nuovo sorteggio tra tutti gli altri partecipanti. In questo caso, come anche nell'ipotesi in cui venga effettivamente accertata l'assenza dei requisiti richiesti in capo all'impresa aggiudicataria, si procederà ad apposita segnalazione all'Autorità Giudiziaria ed all'Anac per i conseguenti provvedimenti di competenza. Analoghe segnalazioni saranno operate a carico di ogni altro soggetto partecipante alla gara, non aggiudicatario, ove dovesse comunque risultare, l'assenza del possesso dei requisiti di partecipazione, previamente autocertificati.
  7. Verificati i requisiti il RUP procede alla sottoscrizione del contratto con la impresa che nei successivi trenta giorni dalla sottoscrizione dovrà presentare il progetto esecutivo redatto, a propria cura e spesa, da tecnici abilitati scelti dalla stessa Impresa e condivisi dal RUP il quale dovrà accertarne i requisiti di legge. Il costo per la redazione del progetto viene considerato tra gli oneri a carico della impresa.
  8. I lavori del progetto esecutivo saranno contabilizzati a misura sulla base dei prezzi unitari dell'elenco prezzi di gara a cui verrà applicato un ribasso forfettario e generalizzato del 12 per cento destinato ad eventuali imprevisti durante il corso dei lavori. Il costo complessivo del progetto esecutivo non potrà superare l'importo ammesso a finanziamento.
  9. Il progetto esecutivo viene approvato e validato dal RUP e dalla Direzione dei lavori che provvederà all'immediato avvio dei lavori contabilizzando i lavori a misura.
42. 030. Bartolozzi, Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. Le regioni, al fine precipuo di contribuire all'avvio della ripresa economica conseguente alle azioni generali di fermo produttivo imposte dalle norme necessarie alla diffusione del virus COVID-19, possono realizzare un programma straordinario ed urgente di interventi nel settore dei lavori pubblici denominato «Mille cantieri per la ripresa».
  2. Il programma «Mille cantieri per la ripresa», consiste nella indizione di mille gare pubbliche per l'esecuzione di lavori nell'ambito territoriale della specifica regione che attiva il programma, con la partecipazione di imprese aventi sede da almeno un anno nel medesimo territorio regionale ove il programma deve essere realizzato.
  3. In via del tutto eccezionale e in parziale deroga alle vigenti norme sull'affidamento degli appalti pubblici, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio tra tutti coloro i quali abbiano presentato domanda solo di una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara ed alla esecuzione del contratto.
  4. Sul prezzo a base d'asta, verrà operato un ribasso fisso generalizzato del 12 per cento a carattere forfettario al fine di coprire gli imprevisti insorti nel corso dell'esecuzione dei lavori. In ogni caso, il costo per l'Amministrazione non può superare l'importo del finanziamento.
  5. L'impresa aggiudicataria non è ammessa a partecipare ai sorteggi successivi alla aggiudicazione fin tanto che non sia completata la rotazione tra tutti i richiedenti, dopo di che si riprende con un sorteggio nel quale sono inseriti tutti gli originari partecipanti fino ad esaurimento delle risorse e delle gare.
  6. Le regioni che intendono avviare il programma di interventi «Mille cantieri per la ripresa» determinano le risorse con cui finanziarlo e provvedono all'avviso pubblico. Entro 15 giorni dall'avviso, le amministrazioni comunali, i consorzi dei comuni e le aree metropolitane presentano all'Assessorato Regionale competente le proposte per la realizzazione di interventi ritenuti coerenti con le norme previste nel successivo comma del presente articolo.
  7. Le proposte ammissibili al finanziamento riguarderanno interventi di manutenzione ed adeguamento funzionale di beni già di proprietà delle Amministrazioni distinti per le seguenti azioni:

   a) azioni di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici;

   b) azioni di ristrutturazione, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni altra attività finalizzata a rendere maggiormente fruibili e funzionali i beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio pubblico;

   c) azioni per la riqualificazione del territorio urbano e delle aree degradate, anche a fini di sicurezza sociale con particolare privilegio per le attività che contemplino interventi improntati a soluzioni eco-compatibili e di risparmio energetico;

   d) azioni finalizzate alla tutela, conservazione e gestione del patrimonio culturale, anche attraverso soluzioni di partenariato pubblico-privato.

  Ciascuna richiesta di finanziamento avrà un importo complessivo compreso tra 500 migliaia e 1.000 migliaia di euro.
  8. I comuni al di sotto di 5.000 abitanti possono presentare una sola proposta, i comuni con più di 5.000 abitanti tre proposte, i comuni capoluogo di provincia quattro proposte, ed infine le aree Metropolitane ed i consorzi dei comuni potranno presentare non più di 6 proposte accompagnate dallo studio di fattibilità.
  9. Non saranno prese in considerazione proposte che necessitino di acquisizione di aree mediante procedure espropriative o non conformi con il vigente strumento urbanistico.
  10. L'Assessorato competente, nei successivi quindici giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione delle proposte, redige il piano per il finanziamento dei progetti presentati dalle Amministrazioni con riferimento alle risorse disponibili, garantendo la par condicio tra tutte le Amministrazioni sulla base della ripartizione delle risorse deliberata dalla Giunta del Governo regionale.
42. 031. Bartolozzi, Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. Al comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

   al primo periodo le parole: «Dal 2018 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2018» e le parole: «per ciascun anno» sono soppresse;

   dopo le parole: «rispetto all'anno precedente» sono aggiunte le seguenti: «Dal 2021 al 2025 l'incremento per ciascun anno rispetto all'anno precedente è del 2 per cento».

  2. Il comma 884 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 è abrogato.
  3. Al comma 886 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 le parole: «i commi da 779 a 781» sono sostituite dalle parole: «il comma 779».
  4. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 1 le parole: «non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di dieci esercizi» sono sostituite con le seguenti: «potranno essere ripianate in dieci esercizi, fermo restando disposto dal periodo successivo» e dopo le parole: «dieci esercizi» sono inserite le seguenti: «Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia di COVID-19 le quote di copertura di disavanzo applicate nell'esercizio 2020 sono rinviate all'anno successivo a quello di conclusione di ciascun riparto»;

   al comma 2, le parole: «entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2020» e la parola: «2020» è sostituita: «2021».
42. 032. Bartolozzi, Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. Gli enti controllati e/o vigilati dalle regioni e delle province autonome, che ricevono contributi dai predetti enti, possono per le ragioni di necessità ed urgenza legate all'emergenza epidemiologica COVID-19, essere autorizzati alla spesa con la presentazione ed approvazione del solo bilancio di previsione 2020.
  2. Nella gestione i soggetti di cui comma 1 mantengono le regole contabili dell'armonizzazione contabile e principalmente il criterio della competenza finanziaria potenziata.
42. 033. Bartolozzi, Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche dell'articolo 316-bis del codice penale)

  1. All'articolo 316-bis del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

    1) le parole: «o dalle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «, dalle Comunità europee o da soggetti da essi controllati»;

    2) le parole da: «sovvenzioni» sino a: «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste»;

    3) le parole: «sei mesi» e «quattro» sono rispettivamente sostituite dalle parole: «due anni» e «sei».
42. 035. Ungaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche dell'articolo 316-ter del codice penale)

  1. All'articolo 316-ter del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

    1) le parole: «o erogati» sono sostituite dalle seguenti: «, erogati o garantiti»;

    2) le parole: «o dalle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «, dalle Comunità europee o da soggetti da essi controllati»;

    3) le parole: «sei mesi» e «tre» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «un anno» e «sei»;

    4) le parole: «della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è aumentata di un terzo»;

    5) al secondo comma, le parole: «euro 3.999.96» sono sostituite dalle seguenti: «euro 25.000».

    6) le parole: «euro 5.164» ed «euro 25.882» sono sostituite dalle seguenti: «dalla metà al doppio dell'importo dell'indebita percezione»
42. 034. Ungaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche dell'articolo 640-bis del codice penale)

  1. All'articolo 640-bis del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

    1) la parola: «uno» è sostituita dalla seguente: «due»;

    2) le parole: «o erogati» sono sostituire dalle seguenti: «erogati o garantiti»;

    3) le parole: «o delle Comunità europee» sono sostituite dalla seguenti: «, delle Comunità europee o da soggetti da essi controllati».
42. 036. Ungaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Assegno unico universale per i figli minorenni a carico)

  1. Al fine di sostenere la genitorialità, favorire la natalità, e contrastare l'impatto negativo conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un assegno universale unico per ciascun figlio minorenne a carico per un importo pari a 250 euro mensili, a prescindere dalle condizioni reddituali e occupazionali dei genitori. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della famiglia e delle pari opportunità e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le maggiorazioni dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell'assegno medesimo, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno universale unico, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero ai sensi delle disposizioni indicate al comma 2. L'importo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, non è computato ai fini della determinazione del reddito complessivo e ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  2. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 1, non si applicano:

   a) le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera e), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   b) l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

   c) l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive proroghe;

   d) il premio alla natalità di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì previste forme di coordinamento dell'assegno universale unico con i benefici previsti dall'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l'equilibrio e l'integrazione nell'applicazione tra le misure.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 13.000 milioni di euro per l'anno 2020, 26.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 26.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede:

   a) quanto a 11.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 22.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3;

   b) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

   c) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante le risorse del Fondo per l'assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   d) quanto a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione; che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
42. 037. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di pensioni di inabilità civile e assegno di invalidità civile)

  1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle persone con invalidità e di contrastare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica ha determinato sul piano della loro inclusione nel tessuto sociale, l'importo della pensione e dell'assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e delle persone affette da sordità è incrementato di 300 euro mensili a decorrere dal 1° giugno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.350 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 1.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

   b) quanto a 1.350 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
42. 038. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Incremento del Fondo per la non autosufficienza)

  1. Al fine di prevenire il rischio di isolamento delle persone con disabilità e dei loro familiari nella fase di emergenza COVID-19, il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aumentato di 250 milioni di euro per l'annualità in corso, per rafforzare l'assistenza alle persone con disabilità e il supporto ai loro caregiver familiari, attraverso l'assistenza domiciliare diretta, l'assistenza autogestita in modalità indiretta, sia mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi, anche ad integrazione di contributi economici già attivati, sia per il supporto ai caregiver familiari, anche con una indennità una tantum. Nei progetti già in essere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 26 settembre 2016, è autorizzata anche l'assistenza a distanza di emergenza. Con apposito decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvede al tempestivo riparto fra le regioni della somma integrativa stanziata dal presente comma applicando i medesimi criteri dell'ultima ripartizione dello stesso Fondo adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
42. 039. Locatelli, Lazzarini, Binelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Fondo per il sostegno delle persone anziane e con disabilità)

  1. Le regioni promuovono una ricognizione sistematica delle condizioni e dei bisogni delle persone anziane o con disabilità e avviano eventuali azioni di supporto nei loro confronti in forma diretta e indiretta, attivando i servizi sanitari e sociali anche di pronto intervento sociale e di assistenza domiciliare. Per le finalità di cui al presente comma è istituito un apposito Fondo con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto al tempestivo riparto fra le regioni delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo applicando i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo; pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
42. 040. Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di congedo retribuito perì genitori con figli con disabilità)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. il limite di età di cui ai commi 1 e 2 non si applica in riferimento ai figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della connotazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
42. 041. Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure di sostegno in favore dei lavoratori che assistono persone con disabilità)

  All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di ulteriori complessive venti giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020»;

   b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

   «3-bis. Il congedo previsto dall'articolo 23, comma 3, si applica anche nei riguardi dei lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata e del lavoratori autonomi iscritti all'INPS che assistono e si prendono cura stabilmente di uno dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizione che non vi siano altri parenti che già si avvalgono per il medesimo assistito di analoghe agevolazioni ovvero dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, 104.
   3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
42. 042. Binelli, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di bonus per l'acquisto dei servizi di baby sitting)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. A decorrere dal mese di marzo 2020 e per ciascuna mensilità, fino alla riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, è riconosciuta ai genitori con figli di età inferiore ai 14 anni la possibilità di optare per la corresponsione di un bonus dell'importo di 800 euro mensili da utilizzare per l'acquisto di servizi di baby-sitting, per il pagamento dei servizi integrativi per l'infanzia, dei servizi socio educativi territoriali, dei centri estivi, degli oratori e degli altri analoghi centri e servizi con funzione educativa e ricreativa. Il bonus di cui al presente comma è alternativo alla fruizione del beneficio previsto dai commi 1, 3 e 5 e viene erogato mediante il libretto di famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.»;

   b) al comma 11, sostituire le parole: «nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro», con le seguenti: «3.400 milioni di euro»;

   c) al comma 12, sostituire le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 126», con le seguenti: «si provvede, quanto a 1.261,1 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 126, quanto a 800 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, quanto a 1.338,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

  2. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età,» sono soppresse e le parole: «limite massimo complessivo di 1000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «limite di 1.200 euro mensili».
42. 043. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Bonus per il sostegno alla genitorialità)

  1. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono incrementate di 200 euro per ogni figlio minorenne a carico. Gli enti erogatori provvedono, a domanda, alla corresponsione del bonus di cui al presente articolo unitamente alle indennità medesime ovvero in via separata laddove queste ultime siano state già percepite dai relativi beneficiari.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 800 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto a 1.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni; sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
42. 044. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di congedi retribuiti)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. A decorrere dal mese di marzo 2020 e per ciascuna mensilità, fino alla riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a venticinque giorni mensili, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari all'80 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari all'80 per cento di 1.365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai finì della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, all'80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto»;

   c) al comma 4, sostituire le parole: «totale complessivo di quindici giorni», con le seguenti: «totale di venticinque giorni mensili»;

   d) al comma 6, le parole: «, di età compresa tra i 12 e i 16 anni» sono sostituite dalle seguenti: «di anni 16»;

   f) al comma 11, sostituire le parole «nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro» con le seguenti: «3.500 milioni di euro»;

   g) al comma 12, sostituire le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 126», con le seguenti: «si provvede, quanto a 1.261,1 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126, quanto a 800 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto a 1.438,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
42. 045. Locatelli, Vanessa Cattoi, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni per consentire la riapertura in sicurezza dei centri estivi)

  1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con Ministro delle pari opportunità e della famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, adotta con proprio decreto linee guida per consentire la riapertura in sicurezza dei centri estivi, degli oratori, dei servizi integrativi per l'infanzia, dei servizi socioeducativi territoriali e degli altri analoghi centri e servizi con funzione educativa e ricreativa.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 disciplinano i seguenti aspetti:

   a) i percorsi di formazione per gli operatori dei centri e servizi di cui al comma 1;

   b) i requisiti che gli spazi adibiti allo svolgimento delle attività devono possedere;

   c) i protocolli per l'utilizzo di prodotti disinfettanti, dispositivi di protezione individuale ed eventualmente dispositivi per i controlli sanitari all'accesso dell'utenza e degli operatori;

   d) la sanificazione periodica degli ambienti e degli oggetti utilizzati;

   e) la dimensione massima dei gruppi;

   f) l'elenco delle attività consentite e l'indicazione delle modalità per il loro corretto e sicuro svolgimento.

  3. Al fine di garantire l'implementazione dei protocolli di sicurezza indicati nelle linee guida, la qualità dei servizi erogati dai centri e servizi di cui al comma 1 e la gratuità o, comunque, la massima accessibilità delle relative rette alle famiglie, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito· fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, ai fini della loro successiva ridistribuzione, tramite bandi, agli organizzatori dei centri e servizi di cui al comma 1. Gli enti locali promuovono la stipula di convenzioni con gli organizzatori dei centri e servizi di cui al comma 1 al fine di mettere a disposizione degli stessi spazi pubblici idonei allo svolgimento in sicurezza delle attività educative e ricreative.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
42. 047. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni per consentire la riapertura in sicurezza dei centri estivi)

  1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con Ministro delle pari opportunità e della famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, adotta con proprio decreto linee guida per consentire la riapertura in sicurezza dei centri estivi, degli oratori, dei servizi integrativi per l'infanzia, dei servizi socioeducativi territoriali e degli altri analoghi centri e servizi con funzione educativa e ricreativa.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 disciplinano i seguenti aspetti:

   g) i percorsi di formazione per gli operatori dei centri e servizi di cui al comma 1;

   h) i requisiti che gli spazi adibiti allo svolgimento delle attività devono possedere;

   i) i protocolli per l'utilizzo di prodotti disinfettanti, dispositivi di protezione individuale ed eventualmente dispositivi per i controlli sanitari all'accesso dell'utenza e degli operatori;

   j) la sanificazione periodica degli ambienti e degli oggetti utilizzati;

   k) la dimensione massima dei gruppi;

   l) l'elenco delle attività consentite e l'indicazione delle modalità per il loro corretto e sicuro svolgimento.

  3. Al fine di garantire l'implementazione dei protocolli di sicurezza indicati nelle linee guida, la qualità dei servizi erogati dai centri e servizi di cui al comma 1 e la gratuità o, comunque, la massima accessibilità delle relative rette alle famiglie, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, ai fini della loro successiva ridistribuzione, tramite bandi, agli organizzatori dei centri e servizi di cui al comma 1. Gli enti locali promuovono la stipula di convenzioni con gli organizzatori dei centri e servizi di cui al comma 1 al fine di mettere a disposizione degli stessi spazi pubblici idonei allo svolgimento in sicurezza delle attività educative e ricreative.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a so milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
42. 046. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Indennità a tutti i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

  1. A tutti liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, seppur iscritti a casse previdenziali private, a tutti i lavoratori autonomi titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti in tutti gli istituti previdenziali, nonché ai lavoratori autonomi titolari di partite IV attive alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 338, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 1.000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. L'indennità per tutte le categorie sopra indicate è erogata, in via straordinaria, dall'INPS, previa domanda che sarà possibile inviare a mezzo pec anche tramite intermediari. L'INPS provvederà al monitoraggio e comunicherà i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Gli altri istituti previdenziali nonché le casse professionali invieranno, entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'elenco di tutti gli iscritti alle proprie gestioni all'INPS che procederà, previa istanza, al versamento delle somme, nella modalità di cui al successivo comma 5.
  4. L'eventuale irregolarità del pagamento di contributi previdenziali o di tributi dei titolari di partite IVA non costituisce ragione di diniego del contributo una tantum, tenuto conto della eccezionalità, straordinarietà e scopo della misura in questione.
  5. Ai fini del versamento delle somme, l'INPS mette a disposizione un indirizzo PEC a cui presentare la domanda per ottenere il contributo economico di cui al presente articolo. Di tale indirizzo PEC, l'INPS darà diffusione tramite i mezzi di comunicazioni televisivi, radio e carta stampata, nonché sui social e sul proprio sito internet. Presentata la domanda da parte del richiedente, in proprio o a mezzo di intermediario, l'INPS verificherà l'iscrizione ad una gestione previdenziale e procederà all'accreditamento dell'importo nelle modalità richieste dall'interessato con la presentazione dell'istanza.
  6. Ove l'esigenza sanitaria dovesse protrarsi oltre il mese di marzo 2020, il contributo dovrà continuare ad essere erogato fino alla dichiarazione di revoca dell'emergenza, senza l'ulteriore necessità da parte degli interessati di presentare l'istanza.
  7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede tramiti i fondi strutturali europei che dovevano essere restituiti all'Unione europea, che ha espressamente dichiarato che verranno lasciati all'Italia
42. 048. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 43.

  Prima del comma 1, aggiungere il seguente:

  01. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla ripartizione relativa ai redditi 2016 da effettuare nell'anno 2020, in caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse sono destinate allo Stato».
43. 1. Magi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, le parole: «la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse» sono sostituite con le seguenti: «la destinazione è attribuita Interamente allo Stato e utilizzata secondo le finalità di cui all'articolo 48 della medesima legge».
43. 3. Colletti, Siragusa, Serritella, De Lorenzis, Segneri, Zanichelli, Sarli, Spessotto, Corneli, Frusone, Rizzone.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è incrementato di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2020.

  Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
43. 2. Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Ulteriori disposizioni finanziarie)

  1. La destinazione delle scelte non espresse relative all'otto per mille dell'imposta del reddito sulle persone fisiche di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è attribuita interamente allo Stato.

  Conseguentemente:

   a) alla legge 20 maggio 1985, n. 222 sono apportate le seguenti modificazioni:

    «1) all'articolo 47, comma 3, le parole: “la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse” sono sostituite con le seguenti “la destinazione è attribuita interamente allo Stato”;

    2) l'articolo 48 è soppresso.»;

   b) all'articolo 2, comma 2, della legge 20 dicembre 1996, n. 637, le parole: l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse sono sostituite con le seguenti: la destinazione è attribuita interamente allo Stato;

   c) all'articolo 2, della legge 8 giugno 2009, n. 68, le parole: effettuata in proporzione alle scelte espresse sono sostituite con le seguenti: attribuita interamente allo Stato;

   d) all'articolo 27, comma 2, della legge 29 novembre 1995, n. 520, le parole: viene effettuata in proporzione alle scelte espresse sono sostituite con le seguenti: è devoluta interamente allo Stato;

   e) all'articolo 2, comma 2, della legge 20 dicembre 1996, n. 638, le parole: la partecipazione stessa si stabilisce in proporzione alle scelte stesse sono sostituite con le seguenti: la destinazione è attribuita interamente allo Stato;

   f) all'articolo 2, comma 3, della legge 12 marzo 2012, n. 34, le parole: l'UCEBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1 sono sostituite con le seguenti: la destinazione è attribuita interamente allo Stato;

   g) all'articolo 21, comma 3, della legge 30 luglio 2012, n. 126, le parole: l'Arcidiocesi dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1 sono sostituite con le seguenti: la destinazione è attribuita interamente allo Stato;

   h) all'articolo 20, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 245, le parole: l'UBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative umanitarie sono sostituite con le seguenti: le stesse sono attribuite interamente allo Stato;

   i) all'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 246, le parole: l'UBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme alle stesse finalità di cui al comma 1 sono sostituite con le seguenti: le stesse sono attribuite interamente allo Stato;

   l) all'articolo 18, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 130, le parole: l'IBISG dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, utilizzando le relative somme per le stesse destinazioni di cui al comma 1 sono sostituite con le parole: le stesse sono attribuite interamente allo Stato.
43. 01. Colletti, Siragusa, Serritella, De Lorenzis, Segneri, Zanichelli, Sarli, Spessotto, Corneli, Frusone, Rizzone, Gabriele Lorenzoni.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Delega al Governo per l'emissione di titoli di stato denominati «Orgoglio italiano»)

   1. Il Governo delegato ad adottare un decreto legislativo volto ad autorizzare l'emissione di titoli di stato dedicati al rilancio dell'Italia, denominati «Orgoglio italiano», riservati a persone fisiche italiane, e/o a imprese ed enti riconducibili a soci italiani, da rimborsarsi mediante compensazione a partire dal terzo anno con i debiti d'imposta scaturenti dalla propria dichiarazione modello UNICO con tasso di interesse del 3 per cento esenti da imposta.
   2. L'attuazione della presente delega deve avvenire entro tre mesi dalla conversione in legge del presente decreto.
43. 02. Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Meloni, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Misure per il rilancio delle aziende)

   1. I commi da 634 a 676 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono abrogati.
43. 03. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Mollicone.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Misure per il rilancio del settore trasporto persone privato)

   1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare, entro due mesi, uno o più decreti contenenti norme per il rilancio del settore trasporto di persone privato con i seguenti criteri direttivi:

   a) standard minimi di sicurezza per i passeggeri, differenziati in base al rapporto percentuale tra la capienza effettiva del mezzo e capienza effettivamente autorizzata;

   b) tariffa minima chilometrica garantita parametrata a titolo di compensazione per l'eventuale riduzione della capienza massima consentita per ciascuna tipologia di mezzo di trasporto;

   c) procedure di controllo e sanzioni per le attività degli operatori comunitari ed extracomunitari che operano sul territorio nazionale in regime di libera concorrenza.
43. 04. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

   1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
   «1-bis. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota, determinata, pari al costo delle spese incomprimibili dei servizi sospesi, compresi i costi di mantenimento delle strutture attualmente interdette che sarà ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Il totale delle due quote corrisponderà e non potrà in alcun caso superare la somma complessiva iscritta a bilancio per l'erogazione del servizio standard».
43. 05. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

   1. All'articolo 90 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni nella legge 24 Aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
   «2-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei punteggi assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014 che, per l'anno 2022, sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.
   2-ter. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla Sezione II del Capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle Sezioni III, IV e V del Capo III della legge del 14 novembre 2016, n. 220.
   2-quater, Il titolo di “capitale italiana della cultura” conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura” per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.
   2-quinquies. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.
   2-sexies. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.
   2-septies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta del residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. I termini di prescrizione dei crediti di cui al presente comma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce di residuo attivo di cui al secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento dei COVID-19. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35».
43. 06. Cavandoli, Piastra, Colmellere, Basini, Belotti, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  1. All'articolo 89, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: «Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: “I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 200 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 120 milioni di euro per la parte corrente e 80 milioni di euro per gli interventi in conto capitale”».

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 3 con il seguente:

   «3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126;

   b) quanto a 80 milioni di euro a mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per l'anno 2020, le somme già' assegnate con la delibera CIPE n. 31 del 2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

   c) quanto a 20 milioni di euro a mediante riduzioni delle disponibilità del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163».
43. 07. Fogliani, Basini, Belotti, Colmellere, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli, Covolo.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Fornitura gratuita dei libri di testo)

  1. Dopo l'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

   1. In considerazione della decretata chiusura anticipata dell'anno scolastico 2019/2020, i Comuni provvedono a garantire la gratuità totale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono la scuola dell'obbligo.
   2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
43. 08. Belotti, Colmellere, Latini, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli, Ribolla, Andreuzza, Dara, Piastra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)